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Fabiano Meleleo Sottotenente in servizio alla Scuola
Ufficiali Carabinieri
1.
Introduzione
Il sequestro "preventivo" è uno dei tre tipi di sequestro che il
codice di procedura penale del 1989 prevede e disciplina: il
sequestro probatorio, regolato dagli artt. 253 ss.; il sequestro
conservativo di beni mobili o immobili dell'imputato o del
responsabile civile ovvero delle somme o cose a loro dovute (artt.
316 ss.) e il sequestro preventivo (artt. 321 ss.).
Fondamentalmente diverse sono le funzioni e le tipicità di queste
tre forme di sequestro. Innanzitutto, una prima distinzione deve
essere fatta fra il sequestro probatorio e le altre due forme di
sequestro: il primo rientra nel novero dei mezzi di acquisizione
delle prove disposto dal codice (l'art. 253, infatti, parla di
"sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato
necessarie per l'accertamento dei fatti"); mentre le altre due
tipologie attengono alle misure cautelari reali. Una seconda
distinzione può essere fatta per quest'ultima tipologia: infatti,
mentre il sequestro conservativo risponde all'esigenza cautelare di
garantire patrimonialmente i crediti dello Stato e quelli derivanti
dalle obbligazioni civili derivanti dal reato, il sequestro
preventivo è finalizzato a prevenire il "pericolo che la libera
disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o
protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di
altri reati" (art. 321 c.p.p.). Si può affermare che il sequestro
probatorio, in quanto mezzo di ricerca della prova, è finalizzato a
rendere indisponibile fuori dal processo quegli oggetti che, in
ragione di una qualsiasi relazione con la condotta criminosa,
risultino comunque utili all'accertamento dei fatti(1).
La preoccupazione del legislatore del 1989 è stata soprattutto
quella, come si ricava dalla relazione, di evitare di predisporre
sequestri, in ambito strettamente penale, diversi da quello
finalizzato all'acquisizione di elementi probatori (infatti, le
restanti tipologie di sequestro attengono alle misure cautelari
reali). Le preoccupazioni insite in queste disposizioni sembrano
avvalorate dal regime delle cautele, in materia di sequestro, che
il codice espressamente prevede. Ad esempio, ove non sia un corpo
del reato, non è possibile operare il sequestro di "carte e
documenti relativi all'oggetto della difesa" presso i difensori o i
consulenti tecnici (art. 103, 2º comma c.p.p.). Sono ancora
insequestrabili la corrispondenza fra l'imputato e il difensore
(art. 103, 3º comma c.p.p.), anche in questo caso, ove il pubblico
ministero non ritenga che nella corrispondenza stessa non sia
ravvisabile un corpo del reato. A ciò si deve aggiungere che la
giurisprudenza prevalente, come si vedrà meglio nel corso della
presente trattazione, ha affermato il principio che, ove la prova
possa ottenersi in altro modo, i beni sequestrati all'imputato
devono essere rilasciati(2). Come si è detto a funzioni del tutto
diverse rispondono le tipologie di sequestro previste dal codice
nell'ambito generale delle misure cautelari di tipo reale. Il
sequestro conservativo, che si esegue applicando le norme del
codice di procedura civile, risponde all'esigenza di coprire
crediti nascenti dalle obbligazioni civili del reato ovvero a
garantire i crediti dello Stato nei confronti dell'imputato. Questi
crediti, una volta eseguiti, sono considerati privilegiati,
"rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore
e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi
stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi" (art. 316, 4º comma
c.p.p.). Il sequestro disposto giova anche alla parte civile;
infatti, esso non ha efficacia relativamente ai crediti vantati
dallo Stato se non nei limiti delle somme che residuano dopo il
soddisfacimento dei crediti della parte civile (vedi art. 320, 2º
comma c.p.p.)(3). Tipica funzione non satisfattiva ma cautelare è
quella che deriva dal sequestro preventivo, argomento della
presente trattazione. Il codice (art. 321 c.p.p.) disciplina due
ipotesi di tale ordine: quella del sequestro obbligatorio, che il
giudice deve disporre, a richiesta del pubblico ministero, quando
vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al
reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero
agevolare la commissione di altri reati, ed un sequestro
facoltativo che il giudice può disporre per le cose delle quali è
consentita la confisca.
La funzione dell'istituto in questione si risolve quindi nella
necessità di inibire attività illecite attraverso un vincolo di
indisponibilità su cose, direttamente o in via mediata, implicate
nell'agire vietato. In un necessario bilanciamento di interessi,
dunque, il pericolo di aggravamento o di protrazione delle
conseguenze del reato o l'agevolazione della commissione di altri
illeciti comporta la compressione dei diritti individuali di
proprietà e di libera iniziativa economica privata, considerati,
nella gerarchia dei valori costituzionali, come diritti
"condizionati".
2. Cenni storici sul sequestro
preventivo
Il sequestro preventivo è figura del tutto nuova nel nostro codice
di procedura penale(4). Nel codice Rocco, però, si rinveniva un
nucleo dell'istituto nel "sequestro penale" (vedi artt. 222 ss.,
337 ss., 622 ss. c.p.p. abrogato), oltre che in alcune statuizioni
giurisprudenziali e in leggi speciali(5). Si era ritenuto,
autorevolmente, che nel "sequestro penale" precedentemente disposto
dal codice di rito, albergasse una disciplina "bivalente", nel
senso che conteneva in sé sia la funzione probatoria, sia quella
preventiva, cioè cautelare(6). I contenuti dell'art. 219 c.p.p.
abrogato, che individuavano le funzioni attribuite alla polizia
giudiziaria, ivi compresa quella di impedire effetti dannosi
ulteriori del reato, avevano subito uno sviluppo pressoché
incontrollabile, con riferimento ai compiti devoluti all'autorità
giudiziaria, ma soprattutto gli atti attraverso cui realizzarli(7).
La norma, infatti, operando parallelamente all'art. 700 c.p.c.,
aveva consentito di attuare una "tutela d'urgenza in sede
penale"(8). La situazione era poi evoluta nel senso che i giudici
(soprattutto i pretori), prendendo spunto da questa sorta di "vuoto
legislativo" in materia di misure caute-lari preventive, e fondando
le proprie decisioni su quanto surrettiziamente disposto dall'art.
219 c.p.p., avevano utilizzato lo strumento, soprattutto in materia
di abusi edilizi, per scongiurare la perpetuazione ulteriore di
reati(9). Come sottolinea una dottrina, "nella prassi,
macroscopiche degenerazioni conseguenti al vuoto normativo, erano
individuabili nei provvedimenti emessi al di fuori dei limiti di
competenza o di giurisdizione del giudice penale: i pretori
disponevano "sequestri di massa" che spiegavano efficacia su tutto
il territorio nazionale anche quando il reato non avesse avuto
origine nella propria circoscrizione mandamentale, sottraendo
l'interessato al giudice naturale. E ancora, sebbene la prevenzione
penale si distingua da quella amministrativa perché presupposto
dell'intervento del giudice penale è sempre la commissione del
reato, le pratiche giudiziarie avevano conosciuto, negli anni
Settanta, interventi coercitivi ante delictum, oltre a
provvedimenti abnormi, opportunamente censurati in Cassazione, con
i quali si disponeva il sequestro di beni e prodotti estranei al
nesso causale con la presunta condotta delittuosa"(10). Da qui,
indubbiamente, l'esigenza di una previsione autonoma della
fattispecie legale, introdotto per la prima volta nel codice del
1988, dove si specifica che la funzione fondamentale di questo
istituto è di evitare che "la libera disponibilità di una cosa
pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di
esso ovvero agevolare la commissione di altri reati" (art. 321, 1°
comma c.p.p.). Si tratta, dunque, di una tipica misura cautelare
reale, in quanto è attuata per prevenire i danni derivanti dal
protrarsi dell'uso di una determinata cosa (si pensi, ad esempio,
ad un'arma da fuoco o ad altro oggetto con cui si sia commesso un
reato). Come si vedrà meglio in seguito, le fattispecie disposte
dal legislatore in ordine al sequestro preventivo sono due: a)un
sequestro obbligatorio, relativo alla disposizione già citata del
1° comma dell'art. 321 c.p.c.; b)un sequestro meramente
facoltativo, previsto dal 2° comma dell'art. 321, per le cose di
cui è consentita la confisca. Si può notare come, per quanto il
codice abrogato non prevedesse specificamente il sequestro
preventivo, la giurisprudenza maggioritaria aveva ammesso la
possibilità che la polizia giudiziaria operasse un sequestro quale
misura cautelare nell'ambito delle funzioni ad essa assegnata in
modo specifico dall'art. 219 c.p.p. abrogato(11). Ma l'ambito di
applicazione del sequestro risulta più ampio rispetto alla
costruzione giurisprudenziale, in quanto esso prevede non soltanto
lo scopo di "evitare l'aggravamento o la protrazione di conseguenze
del reato già commesso o in itinere, ma anche quello di impedire
l'agevolazione della commissione di altri reati"(12). Il pericolo
rilevante ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare di
specie deve essere inteso, sempre secondo la giurisprudenza, in
senso oggettivo, "come probabilità di danno futuro", connessa alla
"effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa"(13). Il
riferimento alla pertinenza della cosa al reato, che ha un
significato ben preciso in materia di sequestro probatorio, tende,
quindi, a "perdere di significato in un sequestro che può essere
adottato in funzione sia della confisca sia della prevenzione di un
pericolo"(14).
3. La nozione di sequestro
preventivo
Il sequestro preventivo si configura come misura volta ad impedire
che la libera disponibilità di "una cosa pertinente al reato" possa
aggravare o protrarre le conseguenze dell'illecito penale, ovvero
agevolare la reiterazione della condotta delittuosa (art. 321
c.p.p.). La funzione specifica del sequestro preventivo è quella di
consentire la "fruttuosità" del processo, prevedendo il verificarsi
di altri fatti criminosi, collegati a quello oggetto del
procedimento penale. L'aggravamento del reato, la protrazione delle
sue conseguenze e la commissione di altri reati sono eventi tali da
pregiudicare l'effettività del processo penale. La fase
dell'esecuzione è finalizzata ad impedire che il reo, in futuro,
continui a delinquere, sia attraverso la c.d. "neutralizzazione",
cioè la segregazione carceraria, sia attraverso la rieducazione e
risocializzazione che si consegue adottando il trattamento più
idoneo(15). L'art. 321 c.p.p. prevede che il sequestro può essere
disposto per impedire l'aggravamento del reato o il protrarsi delle
sue conseguenze, ovvero la commissione di altri reati e stabilisce
che il suo oggetto consiste in cose pertinenti al reato. Il dato
normativo, dunque, subordina in modo evidente l'adozione del
provvedimento alla commissione di un reato, rendendo in questo modo
necessario, affinché l'adozione della misura cautelare risulti
legittima, che "la creazione della situazione di indisponibilità
avvenga a fronte di fattispecie criminose in atto, quando cioè la
condotta delittuosa oggetto dell'accertamento si protrae in
pendenza del procedimento ovvero quando gli effetti del reato
continuano a manifestarsi nell'arco dell'iter procedimentale"(16).
Il collegamento che si viene a stabilire fra la misura cautelare e
il reato circoscrive l'ambito di applicazione del sequestro
preventivo, il quale "non deve in sostanza esorbitare dalla cornice
dell'imputazione, non potendo l'autorità giudiziaria sostituirsi
all'autorità amministrativa in attività di prevenzione non
finalizzate contestualmente alla repressione del reato"(17).
4. Le condizioni per l'adozione del
provvedimento
Le condizioni richieste per l'adozione del provvedimento sono, in
modo indefettibile: il fumus delicti ed il periculum in mora. Per
quanto attiene al primo, è da notare come il sequestro preventivo
non è finalizzato all'accertamento di un possibile reato, ma
presuppone la commissione di un reato, sia pure accertato in via
incidentale, nella sua astratta configurabilità: è, cioè,
imprescindibile che storicamente si sia verificato un fatto avente
i connotati dell'illecito penale, ancorché non sia necessario che
il fatto-reato sia attribuito al soggetto nei cui confronti viene
adottato il provvedimento, potendo essere emesso anche nei
confronti di terzi estranei, prevalendo l'interesse a tutelare le
più generali esigenze di prevenzione sociale e tutela della
collettività. Il periculum in mora legittimante il sequestro
preventivo, ai sensi del primo comma della norma in esame, deve
intendersi non come generica ed astratta eventualità, ma come
concreta, imminente ed elevata possibilità, desunta dalla natura
del bene e da tutte le circostanze del fatto, che il bene assuma
carattere strumentale rispetto all'aggravamento e alla protrazione
delle conseguenze del reato ipotizzato e all'agevolazione della
commissione di altri reati. Nel determinare le situazioni di
periculum in mora si è posto un dubbio interpretativo circa il
significato della dizione "aggravare o protrarre le conseguenze" e
cioè se queste ultime, vadano o no identificate con l'evento del
reato. La giurisprudenza è nel secondo senso, in quanto afferma che
dopo la cessazione della condotta il giudice può sempre disporre il
sequestro; il pericolo dunque va inteso in senso oggettivo, come
probabilità di danno futuro sicché non è di ostacolo all'adozione
della misura il fatto che il reato sia già consumato (Cass. 18
gennaio 1999, rv. 212151). Mentre per il periculum in mora non si
presentano particolari problemi interpretativi, essendo lo stesso
rappresentato dal fatto che la libera disponibilità di cose
pertinenti al reato possa rappresentare concretamente un rischio di
reiterazione del reato, il fumus non traspare dall'articolazione
normativa(18). La necessità circa l'individuazione del fumus è
ribadita in dottrina da numerose argomentazioni. Il sequestro
preventivo è tipica misura cautelare reale e queste sono
accomunate, oltre che dalla funzione di evitare che durante il
processo si verifichino eventi pregiudizievoli il provvedimento
finale, anche dal fatto che l'emissione è condizionata dal
periculum e dal fumus. Mentre il primo fa riferimento all'esistenza
del pericolo di pregiudizio per il futuro provvedimento, il fumus
si riferisce alla probabilità che il provvedimento venga
effettivamente adottato(19). Se dottrina e giurisprudenza, però, si
mostrano abbastanza concordi nel ritenere necessaria la sussistenza
sia del periculum, sia del fumus, quest'ultimo non pare con
certezza individuabile. Secondo una corrente di pensiero
giurisprudenziale, il fumus è ravvisabile nel fatto che "un reato
sia stato compiuto ed a giustificare il sequestro preventivo è
necessario e sufficiente il fumus di sussistenza degli estremi del
reato ipotizzato"(20). Secondo un orientamento del tutto opposto,
il fumus, che giustifica l'adozione del provvedimento cautelare
reale, si ha solamente quando si presenta con ragionevole certezza
la colpevolezza del-l'imputato. Per permettere un sequestro
preventivo è dunque necessario avere indizi di colpevolezza(21).
Una parola decisiva è stata emessa dalle Sezioni Unite della
Cassazione, le quali hanno deciso che "le condizioni generali per
l'applicabilità delle misure cautelari personali, indicate
nell'art. 273 c.p., non sono estensibili, per la loro peculiarità,
alle misure cautelari reali", con la conseguenza che "ai fini della
doverosa verifica della legittimità del provvedimento con il quale
sia stato ordinato il sequestro preventivo di un bene pertinente ad
uno o più reati, è preclusa ogni valutazione sulla sussistenza
degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli stessi"(22).
Secondo i giudici, inoltre, "il controllo del giudice non può
investire, in relazione alle misure cautelari reali, la concreta
fondatezza di un'accusa, ma deve limitarsi all'astratta possibilità
di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata
ipotesi di reato"(23). In una successiva sentenza delle Sezioni
Unite, si è ribadito più chiaramente che "l'accertamento della
sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo
della congruità degli elementi rappresentati, che non possono
essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza
con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così
come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere
l'ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il tribunale non
deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere
l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le
contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed
esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il
sequestro"(24).
5. L'oggetto del sequestro
preventivo
Ai sensi dei commi 1 e 2 del 321 c.p.p. vanno sequestrate: a. le
cose pertinenti al reato; b.le cose di cui è consentita la confisca
[240 c.p.]. In riferimento al punto a), il problema principale che
si pone in materia di oggetto del sequestro preventivo è se possa
rientrarvi il corpo del reato. Esso non è infatti menzionato
dall'art. 321 c.p.p. La dottrina maggioritaria ritiene che il corpo
del reato possa rientrare fra le cose sequestrabili. Infatti, la
categoria delle cose pertinenti ad un reato comprende il corpo del
reato ed ogni cosa che serve ad accertare la consumazione
dell'illecito, l'autore di esso, le circostanze e persino gli
elementi da cui si desumono la personalità del reo e i moventi del
reato(25). In questo senso, è stato affermato che la locuzione
"corpo del reato" deve essere interpretata estensiva-mente e che in
essa rientrano anche le cose pertinenti al reato. Le due categorie,
infatti, si collegherebbero fra di loro in un rapporto di
continenza, nel senso che la prima contiene anche la seconda. In
particolare, si è distinto il corpo del reato dalle cose
pertinenti, per dare una definizione sufficientemente comprensiva
del concetto di corpo del reato e per mettere in risalto che la
categoria dei beni pertinenti al reato non comprende solamente il
corpo del reato ma abbraccia anche tutte le cose che indirettamente
rientrano nella fattispecie criminosa, con l'ulteriore precisazione
che, nell'art. 321 c.p.p., la suddetta nozione va riferita alle
finalità del sequestro ed esprime non soltanto l'esistenza del
vincolo tra cosa e reato ma tra essa e le eventuali conseguenze
dannose legate alla sua libera disponibilità(26). Quindi la
definizione della nozione di "cosa pertinente al reato" va operata
in relazione alla concreta vicenda oggetto del procedimento: in
linea generale, può dirsi che è cosa pertinente al reato non solo
quella che è servita per commettere il reato, ma anche quella
indirettamente legata alla fattispecie illecita, in quanto
strutturalmente funzionale alla possibile reiterazione
dell'attività criminosa. Poiché, in astratto, ogni cosa può servire
per commettere reati futuri, la sequestrabilità ai fini preventivi
va limitata alle cose munite di una pericolosità intrinseca, ossia
una specifica e strutturale strumentalità rispetto a possibili
illeciti futuri. In riferimento al punto b) invece, il sequestro
preventivo in questione, funzionale alla confisca, costituisce
figura autonoma e specifica, distinto rimedio rispetto a quello
regolato dal primo comma. La particolarità di tale mezzo cautelare
risiede nel fatto che per la sua applicabilità non occorre
necessariamente la sussistenza dei presupposti previsti dal primo
comma del sequestro preventivo tipico (pericolo che la libera
disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze
del reato, ovvero, agevolare la commissione di altri reati), ma
basta il requisito della confiscabilità, la quale non è subordinata
alla pericolosità sociale dell'agente. In altri termini, questa
figura di sequestro non sottende alcuna prognosi di pericolosità
connessa con la libera disponibilità delle cose medesime le quali,
proprio perché confiscabili, sono di per sé oggettivamente
pericolose indipendentemente dal fatto che si versi in materia di
confisca obbligatoria o facoltativa.
6. Il sequestro operato dalla polizia
giudiziaria e dal pubblico ministero
Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per
la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice,
il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico
ministero. L'art. 321, comma 3-bis c.p.p. consente altresì agli
ufficiali di polizia giudiziaria di procedere al sequestro
preventivo in tutti i casi in cui, per la situazione di urgenza,
non è possibile attendere il provvedimento del pubblico ministero
al quale, nelle quarantotto ore successive, va comunque trasmesso
il verbale dell'atto (questo termine temporale ha carattere
perentorio, onde la sua inosservanza determina il dovere per
l'organo inquirente di disporre la restituzione delle cose
sequestrate; tuttavia, in considerazione dell'autonomia dei due
provvedimenti, la decorrenza del lasso temporale indicato non
preclude al P.M. la richiesta di imposizione del vincolo reale al
G.I.P.). La situazione di urgenza che porta gli ufficiali di
polizia giudiziaria a procedere al sequestro di iniziativa, può
verificarsi sia nell'ipotesi in cui gli stessi agiscano di loro
iniziativa, sia in quella in cui operino eseguendo un compito loro
affidato dall'autorità giudiziaria(27). Il verbale di sequestro
preventivo eseguito dalla polizia giudiziaria deve "contenere i
motivi della misura cautelare, sia in relazione a quella
"situazione di urgenza" che legittima il potere di autosostituzione
della stessa, sia in relazione alle condizioni legittimanti il
sequestro preventivo"(28). In base al comma 3-bis dell'art. 321
c.p.p., è prevista la richiesta da parte del pubblico ministero al
giudice per le indagini preliminari di due provvedimenti: la
convalida della misura adottata in via d'urgenza dallo stesso
pubblico ministero e l'emissione del decreto motivato di sequestro
previsto dal 1° comma del medesimo articolo. I due provvedimenti
non sono inscindibilmente connessi(29), in quanto è possibile che
il G.I.P. neghi la convalida, non ravvisando le ragioni che
giustificavano l'iniziativa ma, ravvisando quelle che giustificano
l'emissione del decreto motivato di sequestro preventivo, provveda
in conseguenza disponendo comunque la misura, che avrà efficacia
dal quel momento(30). C'è da precisare che analogamente al mancato
rispetto del termine delle 48 ore per la trasmissione del verbale
di sequestro dalla P.G. al P.M., e successivamente dal P.M. al
giudice, la mancata osservanza da parte del giudice del limite
temporale (10 giorni) per l'emissione dell'ordinanza di convalida
del sequestro comporta la perdita di efficacia del sequestro stesso
(art. 321-ter 3 co c.p.p.).
7. Il regime delle impugnazioni: il riesame,
l'appello e il ricorso in Cassazione
Con le leggi n. 398/1984 e 330/1988, si è introdotto un importante
strumento di impugnazione tipico delle misure cautelari, che è la
richiesta di riesame. L'importante strumento di impugnazione, che
non sospende l'esecuzione del provvedimento (art. 322, 2 co
c.p.p.), consente al difensore di intervenire in camera di
consiglio per illustrare la richiesta di riesame(31). L'articolo
che prevede il riesame avverso il decreto di sequestro cautelare
preventivo è dotato di maggiore specificità rispetto al paritetico
che disciplina il riesame del sequestro conservativo (rif. art. 318
c.p.p.). Secondo tale articolo sono legittimati alla richiesta:
l'imputato, il suo difensore, la persona alla quale le cose sono
state sequestrate e quella che ha diritto alla loro restituzione.
La persona offesa dal reato non è legittimata a proporre né una
richiesta di riesame né un'altra forma di impugnazione avverso i
provvedimenti in materia. Ai fini dell'interesse al riesame avverso
il sequestro da parte dell'indagato rileva la disponibilità che
questi fa del bene: invero l'interesse diretto ed attuale ai sensi
dell'art. 568 c.p.p. sussiste quando vi sia la possibilità di
ottenere un beneficio dalla rimozione del provvedimento impugnato,
nella finalità di evitare che dalla misura derivino o possano
derivare lesioni di un diritto o di una situazione giuridica
comunque tutelata. Se non vi è dubbio sulla autorità della
richiesta da parte del difensore e della persona alla quale le cose
sono state sequestrate, per la persona che avrebbe diritto alla
restituzione della cosa sequestrata, sorgono dubbi che sono stati
affrontati dalla giurisprudenza nel modo seguente: "La persona che
avrebbe diritto alla restituzione deve individuarsi solo in quella
che ha una posizione giuridica autonomamente tutelabile e
coincidente, quindi, con un diritto soggettivo (reale o anche solo
personale) o anche con una situazione di mero rapporto di fatto
giuridicamente protetto (ad esempio, il possesso). In ragione di
tale regola è stato affermato che, se vi è locazione del bene in
sequestro, il proprietario di siffatto bene non è legittimato a
proporre istanza di riesame perché la res non è nella sua
disponibilità, e la restituzione non potrebbe essere disposta in
suo favore"(32). Va inoltre sottolineato che il provvedimento
impugnabile può essere solo il decreto di sequestro preventivo
emesso dal giudice (art. 322 c.p.p.). Avverso il decreto di
sequestro emesso dal P.M., destinato ad una automatica caducazione
in caso di mancata convalida nei tempi e con le modalità di cui
all'art. 321 c.p.p., non è esperibile alcuna autonoma impugnazione.
Limitatamente al sequestro preventivo (e non anche per quelli
conservativo e probatorio) è esperibile anche l'appello, gravame di
primo grado, alternativo ma non concorrente con il riesame. I
soggetti legittimati alla proposta sono gli stessi del riesame.
Oggetto dell'appello sono le ordinanze di contenuto non costitutivo
(cioè quelle di modifica, sostituzione, revoca della misura o di
rigetto delle relative istanze). La decisione del Tribunale della
Libertà è, a sua volta, ricorribile in Cassazione. In base a quanto
disposto dall'art. 324 c.p.p. la richiesta di riesame deve essere
presentata presso la cancelleria del tribunale del riesame entro
dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha
disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha
avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro. Le Sezioni Unite della
Cassazione hanno però stabilito che la richiesta può anche essere
presentata presso la cancelleria della pretura dove si trovano le
persone legittimate, se tale luogo è diverso da quello in cui fu
emesso il provvedimento(33). Problemi interpretativi si sono posti
soprattutto per quanto concerne la delimitazione della cognizione
del tribunale del riesame. Anche in questo caso sono intervenute le
Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno stabilito che "in
sede di riesame del sequestro, il tribunale deve stabilire
l'astratta configurabilità del reato ipotizzato. Tale astrattezza,
però, non limita i poteri del giudice nel senso che questi deve
esclusivamente "prendere atto" della tesi accusatoria senza
svolgere alcun'altra attività, ma determina soltanto
l'impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua
fondatezza. Alla giurisdizione compete, pertanto, il potere-dovere
di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle
indicazioni fornite dal pubblico ministero. L'accertamento della
sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo
della congruità degli elementi rappresentati, che non possono
essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza
con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così
come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere
l'ipotesi formulata in quella tipica"(34). Il potere del giudice
del riesame appare dunque limitato, nel senso che non può vagliare
la fondatezza di un'accusa, ma deve limitarsi all'astratta
possibilità di sussumere il fatto attribuito ad una determinata
ipotesi di reato. L'art. 325, 1° comma c.p.p. prevede che si possa
ricorrere per violazione di legge contro le ordinanze emesse a
norma degli artt. 322-bis e 324 c.p.p. È pertanto possibile il
ricorso immediato in Cassazione, contro il provvedimento che
respinge la richiesta di revoca del sequestro, ai sensi dell'art.
321 c.p.p., in quanto tale mezzo non rientra fra quelli di cui
all'art. 568 c.p.p., che si riferisce ai provvedimenti sulla
libertà e non è disciplinato dall'art. 325, 2° comma c.p.p., che
concerne soltanto il ricorso avverso il decreto di sequestro.
Legittimati a proporre ricorso in Cassazione sono l'imputato e il
suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate
e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione (art. 325
c.p.p.).
8. Rapporti tra i vari tipi di
sequestro
Come abbiamo visto nell'introduzione esistono diversi tipi di
sequestri disciplinati dal codice di procedura penale. Accanto al
sequestro preventivo si collocano il sequestro penale, o
probatorio, e il sequestro conservativo. Il sistema delineato dal
codice consente peraltro sia la conversione di un sequestro da
penale a preventivo o conservativo, sia il contrario. L'elasticità
della disciplina si spiega con la considerazione che non sempre il
sequestro di un bene risponde a una sola finalità e che non sempre
è agevole distinguere, nella pratica, i casi in cui il bene può
essere assoggettato a un sequestro probatorio o, invece, a un
sequestro solo preventivo. Può pensarsi, ad esempio, al sequestro
di grimaldelli: esso risponde sia a finalità di prova dei reati di
furto - art. 624 c.p. - e di possesso ingiustificato di arnesi atti
allo scasso - art. 707 c.p. - sia a evidenti finalità di
prevenzione rispetto a futuri reati contro il patrimonio. Riguardo
ai rapporti fra i vari tipi di sequestro, in dottrina si ammette
generalmente che, sullo stesso bene, essi possano coesistere. Può
dunque accadere che più sequestri omogenei (tutti penali, tutti
preventivi, ecc.) siano disposti da più uffici, ciascuno in
relazione alle proprie esigenze, ovvero che si accentrino sugli
stessi oggetti sequestri del tutto differenti (uno penale che
colpisce cose già sequestrate in sede civile, o viceversa; così
come un sequestro preventivo può intervenire mentre già è in corso
un precedente sequestro penale)(35). Salvi i casi nei quali possano
verificarsi, a monte di più sequestri, veri e propri conflitti,
questi andranno risolti con riguardo alle rispettive finalità ed
alle rispettive destinazioni. A questo riguardo, rilevano le
disposizioni che regolano le priorità secondo le specifiche norme
sui privilegi (ad esempio, l'art. 191 c.p. per il sequestro
conservativo, l'art. 265 c.p.p. per il sequestro penale, ecc.).
Ovviamente, quando più sequestri cadono sulle medesime cose,
l'effetto di ciascuno si protrae fino a quando non subentrino
provvedimenti di contenuto contrario. In questo modo, può accadere
che un sequestro penale incida su cose già sottoposte a sequestro
civile, sia giudiziario sia conservativo; potrà prevalere
operativamente quello, rispetto a questo, ove esigenze processuali
impongano l'asporto e la conservazione, ma se il penale viene meno,
proseguiranno gli effetti del civile. In linea di massima, la Corte
di Cassazione aveva ammesso il concorso fra il sequestro preventivo
e quello probatorio(36). Secondo il ragionamento seguito dai
giudici di legittimità, il codice di procedura penale prevede
diversi tipi di sequestro a seconda delle finalità che si
perseguono. Da ciò scaturisce, logicamente, che sia consentita
"l'adozione di diversi provvedimenti, anche in concorso fra di
loro, ove ricorrano i predetti presupposti e finalità. La ratio di
tale concorso appare di particolare evidenza nella specie, perché
il sequestro probatorio poteva essere limitato soltanto al
quantitativo necessario per le analisi di revisione o per eventuali
perizie giudiziarie, mentre l'esigenza di prevenire la messa in
vendita del vino adulterato (oltretutto confiscabile) richiedeva
che la cautela fosse posta sull'intero quantitativo rinvenuto,
esigenza giuridicamente assicurata soltanto dal sequestro
preventivo". Le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribadito tale
orientamento(37), aggiungendo alcune precisazioni e
puntualizzazioni. In particolare, si è precisato che il concorso di
sequestri sul medesimo oggetto è possibile ma perché ciò
effettivamente accada è necessario che sia reale, e non soltanto
presunta, la prospettiva della riconduzione del bene soggetto a
sequestro probatorio nella disponibilità di chi potrebbe servirsene
per le finalità che l'art. 321 c.p.p. tende a contrastare.
9. Particolari ipotesi di sequestro
preventivo
Alcune norme speciali prevedono che la P.G. e il pubblico ministero
possano effettuare sequestri di cose immobili per finalità
assimilabili a quelle del sequestro preventivo. Le ipotesi
particolari di sequestro preventivo più significative e frequenti
sono: a. immobili sedi di enti, associazioni o gruppi (art. 3 della
legge 8 agosto 1977, n. 533). Il sequestro può intervenire quando
in tali sedi siano rinvenute armi da sparo, esplosivi o incendiari
ovvero quando l'immobile sia pertinente a reati in materia di armi
o esplosivi o ai reati previsti dagli artt. 241 (attentati contro
l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato), 285
(devastazione, saccheggio o strage), 286 (guerra civile) e 306
(banda armata) c.p. o dalla L. 20 giugno 1952, n. 645
(ricostruzione del partito fascista). Al sequestro, qualora vi sia
flagranza di reato, devono procedere "gli ufficiali di pubblica
sicurezza" trasmettendo alla autorità giudiziaria il relativo
verbale nelle 48 ore; b. sequestro di persona a scopo di estorsione
(artt. 1 e 7 D.L. 15 gennaio 1991, n. 8 convertito nella legge 15
marzo 1991, n. 82). Si tratta della nota e controversa ipotesi del
"blocco dei beni" di colui che è sottoposto a sequestro di persona,
introdotta nella normativa per la considerazione che il
"congelamento" di tali beni rende più difficile agli autori del
reato ottenere il pagamento del riscatto e impedisce trattative
segrete con la famiglia della vittima. Il sequestro temporaneo dei
beni e il blocco delle operazioni bancarie possono rendere più
arduo il perseguimento degli scopi di lucro che animano gli autori
di questo tipo di reato. Spetta agli organi di investigazione
utilizzare le maggiori difficoltà nel pagamento create dal "blocco"
stesso per articolare le attività di indagine. In questo senso si
muovono le altre disposizioni in materia sia per ciò che riguarda
il potenziamento delle strutture di polizia destinate alla
prevenzione e repressione dei delitti di sequestro, sia per ciò che
riguarda la possibilità di eseguire operazioni controllate di
pagamento del riscatto. L'ipotesi del "blocco" ha suscitato com'è
ovvio molte polemiche ma l'intenzione del legislatore era quella di
agevolare, nel periodo di durata del blocco, le investigazioni
della polizia. Volendoci limitare ad una schematica esposizione
degli aspetti processuali della normativa in materia di "blocco dei
beni", può dirsi: - il pubblico ministero richiede e il giudice
dispone (sequestro preventivo obbligatorio) il sequestro dei beni
appartenenti alla persona sequestrata, al coniuge e ai parenti e
affini conviventi; - il pubblico ministero può altresì richiedere e
il giudice disporre (sequestro preventivo facoltativo) il sequestro
dei beni appartenenti ad altre persone quando vi è fondato motivo
di ritenere che tali beni possano essere utilizzati, direttamente o
indirettamente, per far conseguire agli autori del delitto il
prezzo della liberazione della vittima; - il sequestro ha durata di
un anno, ma può essere rinnovato; - il sequestro non comporta
limitazioni alla facoltà di gestione dei beni e il giudice, in caso
di necessità o per motivi familiari, professionali, economici o
imprenditoriali, sentito il pubblico ministero, può autorizzare
atti di disposizione dei beni sequestrati; - quando è necessario
per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per la
individuazione o cattura dei responsabili del delitto, il pubblico
ministero può richiedere al giudice che venga autorizzata la
disposizione di beni, denaro o altra utilità, per l'esecuzione di
operazioni controllate di pagamento del riscatto, indicandone le
modalità. Al "sequestro preventivo" in questione la P.G. non può
procedere a iniziativa; c. immobili utilizzati per attività rivolte
al compimento di reati di discriminazione razziale (art. 5, 2° e 3°
comma, D.L. 26 aprile 1993, n. 122). Si tratta di una ipotesi di
sequestro pressoché analoga a quella di cui alla precedente lettera
A) in tema di immobili sedi di enti, associazioni o gruppi. Il
sequestro interviene quando in un immobile (che si ritiene
utilizzato per riunioni, deposito, rifugio o altre attività
connesse a reati di discriminazione razziale), sono rinvenuti, a
seguito della perquisizione speciale disposta a norma dell'art. 5
co. 1 D.L. 122/1993, armi, munizioni, esplosivi, ordigni esplosivi
o incendiari ovvero oggetti atti a offendere (ricompresi fra quelli
di cui all'art. 4 L. 18 aprile 1975, n. 110) riferibili a
organizzazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi
l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi. Il sequestro, che è
obbligatorio, non può protrarsi per oltre 30 giorni quando
l'immobile è in proprietà, in godimento o in uso esclusivo a
persona estranea al reato. Con la sentenza di condanna (anche
"patteggiata"), e quando si tratta di casi di particolare gravità,
il giudice dispone la confisca dell'immobile sequestrato salvo che
lo stesso appartenga a persona estranea al reato. Al sequestro
procede di norma l'autorità giudiziaria; possono procedervi anche
gli ufficiali di P.G. quando il rinvenimento degli oggetti avviene
dall'esito di una perquisizione effettuata su loro iniziativa;
d.criminalità organizzata (art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992, n.
306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356). Nel corso di
procedimenti penali per gravi delitti, in generale riferibili alle
attività della criminalità organizzata, si può procedere (art. 321,
2° comma c.p.p.) al sequestro preventivo dei valori (= denaro, beni
o altre utilità) di cui l'imputato, o l'indagato: -non può
giustificare la provenienza (= valori ingiustificati); -risulta
essere titolare o avere a qualsiasi titolo la disponibilità (anche
per interposta persona) in valore sproporzionato al proprio
reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla
propria attività economica. Il procedimento penale nel quale può
operarsi il sequestro deve riguardare, in alternativa, i reati di:
-associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); -associazione
finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990);
-produzione e traffico illecito di stupefacenti, se non si tratta
dell'ipotesi lieve (art. 73 D.P.R. 309/1990); -estorsione (art. 629
c.p.); -sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
-usura (art. 644 c.p.); -ricettazione o riciclaggio o reimpiego di
denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt.648 o 648-bis
o 648-ter c.p.), esclusa l'ipotesi di "particolare tenuità" dell'
art. 648 co. 2 c.p.; -trasferimento fraudolento di valori (art.
12-quinquies D.L. 306/1992). I valori "ingiustificati" sono
sottoposti a confisca obbligatoria, se il procedimento si conclude
con una sentenza di condanna anche se patteggiata. Il sequestro è
disposto dal giudice ma può essere disposto anche dal pubblico
ministero, nei casi di cui all'art. 32 co. 3-bis (indagini
preliminari in corso e situazione di urgenza che non consente di
attendere il provvedimento del giudice). Il sequestro non può
essere disposto, invece, dalla p.g. a iniziativa (art. 12sexies co.
4 D.L. 306/1992). Sono dettate specifiche disposizioni in materia
di custodia, conservazione e amministrazione dei beni sequestrati e
confiscati (art. 12-sexies commi 3 e 4 D.L. 306/1992). La
previsione consente, per un verso, la sequestrabilità di interi
patrimoni sospetti e non di singoli beni collegabili allo specifico
reato contestato; per un altro, sposta sull'imputato o indagato,
l'onere di documentare la provenienza del suo patrimonio tutte le
volte in cui esso si presenta sproporzionato rispetto alla attività
svolta dall'imputato medesimo.
10. Conclusioni
Il sequestro preventivo, disciplinato dagli articoli 321 e seguenti
del codice di procedura penale, è una misura cautelare reale
preventiva, posta cioè a tutela di interessi futuri, nascenti in
senso lato, dall'illecito penale. Comporta l'indisponibilità
temporanea di cose - beni mobili ed immobili - sempre sotto il
profilo giuridico e, talvolta anche sotto quello fisico-materiale.
Pur essendo una misura cautelare, diversamente da quanto previsto
per le misure personali, si attua attraverso la necessità di
inibire attività illecite attraverso l'indisponibilità di cose. Si
tratta, pertanto, di finalità extraprocessuali ben distinte da
quelle probatorie perseguite dal sequestro penale il quale, per
tali ragioni, è stato collocato nel libro delle prove (art. 253
c.p.p.). La giurisprudenza, nonostante pareri a volte discordi,
ritiene ammissibile il sequestro preventivo di un bene, sebbene
questo sia già stato colpito da sequestro probatorio (cfr. Cass.
S.U., 1° marzo 1995, n. 23). La previsione di diversi tipi di
sequestro, collegati a diversi presupposti ed alla diversa funzione
da ciascuno perseguita, consente l'adozione di diversi
provvedimenti in concorso tra loro, ove però ricorrano i rispettivi
presupposti e finalità. Per quanto riguarda le impugnazioni alle
misure cautelari reali, e quindi anche avverso il sequestro
preventivo, troviamo la disciplina negli articoli 324 e 325 c.p.p..
Le misure reali sono cioè presidiate da mezzi di impugnazione
autonomi rispetto alla sentenza che definisce il giudizio, che ne
consente una verifica anticipata ed immediata rispetto al ritmo
necessariamente lento dei gradi di giudizio cosiddetti di merito. I
mezzi di impugnazione alla misura si articolano in due gradi, uno
di merito ed uno di legittimità. Sono gravami di merito il riesame
e l'appello, alternativi tra loro. L'esperibilità dell'uno o
dell'altro dipende dal contenuto del provvedimento impugnato:
oggetto del riesame (art. 322 c.p.p.) sono le ordinanze
costitutive, oggetto dell'appello (art. 322 bis c.p.p.) sono le
ordinanze di contenuto non costitutivo: quelle di modifica,
sostituzione, revoca della misura o di rigetto del-l'istanza. Il
gravame di legittimità è il ricorso per Cassazione, limitato però
alle violazioni di legge inficianti la decisione sull'appello o sul
riesame.
Approfondimenti
(1) -Vedi, in tal senso: E. SELVAGGI, art. 253, in M. CHIAVARIO,
Commentario al nuovo codice di procedura penale, II, Torino,
736.
(2) -In tal senso: Cass. pen. 30 giugno 1996, in Arch. nuova proc.
pen., 1997, 391 ss.
(3) -Su questo punto, vedi: Misure cautelari reali, in E. AMODIO -
O. DOMINIONI, COMMENTARIO AL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE, III,
Milano, 1998, 241 ss.
(4) -A. NAPPI, Guida al nuovo codice di procedura penale, Milano,
1991, 398.
(5) -Vedi, su questo punto: F. CORDERO, Guida alla procedura
penale, Torino, 1986, 353 ss.
(6) -F. CORDERO, Procedura penale, cit., 526. La giurisprudenza
riteneva, in modo simile, che l'istituto contenesse qualcosa di
ibrido e che, comunque, non potesse considerarsi quale fattispecie
del tutto autonoma: "Il sequestro del corpo del reato o delle cose
pertinenti al reato non è subordinato ad alcuna finalità
predeterminata, come, del resto, conferma l'art. 347 c.p.p. che
consente il sequestro in qualsiasi stato e grado del giudizio ed
anche dopo la definizione del procedimento con sentenza di condanna
irrevocabile, cioè quando non può più configurarsi alcuna finalità
di assicurazione delle prove" (Cass. pen. 31 gennaio 1974, in Giur.
pen., 1974, III, 597).
(7) -F. CORDERO, Procedura penale, cit., 629, nota 1.
(8) -L. PAOLOZZI, Il sequestro personale, Padova, 1984, 32.
(9) -Lo strumento così utilizzato aveva superato anche la censura
della Corte costituzionale, secondo la quale (C. cost. 23 marzo
1975, n. 82, in Giur. cost., 1975, I, 788 ss.), in materia di
pubblicazioni oscene, aveva ritenuto perfettamente compatibile con
il disposto dell'art. 21 Cost. il sequestro con funzione preventiva
cui la stessa norma costituzionale rimanda.
(10)-A.M. DE SANCTIS, Sequestro preventivo, in DIGESTO, DISC.
PENALISTICHE, XVIII, Torino, 1995, 265.
(11)-L'art. 219 c.p.p. abrogato disponeva: "La polizia giudiziaria
deve anche di propria iniziativa prendere notizia dei reati,
impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne
le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quanto altro possa
servire all'applicazione della legge penale".
(12) -Vedi, fra le altre, Cass. pen. 27 marzo 1990, in Arch. pen.,
1990, 1093.
(13) -Cass. pen., 26 aprile 1990, in Mass. Cass. pen., 1990,
449.
(14) -A. NAPPI, Guida al nuovo codice di procedura penale, cit.,
401.
(15) -T. PADOVANI, Diritto penale, Milano, 1997, 380.
(16) -N. GALANTINI, Sub. art. 321, E. AMODIO - O. DOMINIONI,
COMMENTARIO AL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE, III, cit.,
269.
(17) -N. GALANTINI, Sub. art. 321, E. AMODIO - O. DOMINIONI,
COMMENTARIO AL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE, III, cit., 269. La
Cassazione ha peraltro specificato che l'istituto in parola non può
essere utilizzato per surrogare altri istituti di matrice
civilistica (come nel caso di specie, l'utilizzazione del sequestro
preventivo per tutelare i creditori astrattamente pregiudicati,
vedi Cass. pen. 17 novembre 1994, in CED Cass., n. 200642).
(18) -Vedi, su questo punto: A.A. DALIA - M. FERRAIOLI, Manuale di
diritto processuale penale, cit., 388.
(19) -E. ZAPPALÀ, Le misure cautelari penali, in D. SIRACUSANO - A.
GALATI - G. TRANCHINO - E. ZAPPALÀ, Diritto processuale penale,
cit., 505.
(20) -Cass. pen. 23 novembre 1994, in CED Cass., n. 200216.
(21) -Cass. 12 novembre 1990, in Rass. giur. Enel, 1990, 795.
(22) -Cass. S.U. 25 marzo 1993, in Cass. pen., 1993, 1969.
(23) -Cass. S.U. 25 marzo 1993, cit., 1969.
(24) -Cass. S.U. 20 novembre 1996, in CED Cass., n. 206657.
(25) -N. GALANTINI, Sub. art. 321, E. AMODIO - O. DOMINIONI,
COMMENTARIO AL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE, III, cit., 271
ss., F. LATTANZI, Brevi considerazioni sul sequestro del corpo del
reato, in CASS. PEN., 1990, 1777 ss.
(26) -E. SELVAGGI, L'oggetto del sequestro probatorio e del
sequestro preventivo, in CASS. PEN., 1991, 936 ss.
(27) -Vedi, su questo punto: Cass. pen. 5 luglio 1995, in CED
Cass., n. 202405.
(28) -P. BALDUCCI, Il sequestro preventivo nel processo penale,
Milano, 1991, 174.
(29) -P. BALDUCCI, Il sequestro preventivo nel processo penale,
cit., 175.
(30) -Cass. 8 luglio 1991, in Cass. pen., 1993, 338.
(31) -Vedi, sul punto: F. CORDERO, Procedura penale, cit., 188
ss.
(32) -Cass. Sez. III, 12 febbraio 98, rv. 209861.
(33) -Cass. S.U. 18 giugno 1991, in Cass. pen., 1992, 48.
(34) -Cass. S.U. 20 giugno 1996, in CED Cass., n. 206257.
(35) -A. MELCHIONDA, Sequestro per il procedimento penale, cit.,
200.
(36) -Vedi Cass. 16 giugno 1992, in Cass. pen., 1994, 1612.
(37) -Vedi Cass. S.U. 14 dicembre 1994, in Cass. pen., 1995,
699. |