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CODICE PENALE
Reati contro il patrimonio -
Delitti Danneggiamento -In genere Consumazione - Differenza dal
reato di deturpamento di cose Fattispecie.
(Cod. Pen. artt. 635 e 639)
Sez. 2, Sent. n. 2768 del 2
dicembre 2008 ud. (dep. 21/01/2009) Pres. Bardovagni, rel. Zappia,
P.M. (Conf.), ric. Varsalona.
(Dichiara inammissibile, App. Sassari, 19 febbraio 2008)
Il delitto di danneggiamento si differenzia da quello di
deturpamento e imbrattamento di cose altrui non già in ragione del
carattere irreversibile dagli effetti dell'azione dannosa ma per la
diversa tipologia dell'alterazione, che, ove impedisca anche
parzialmente l'uso delle cose, rendendo necessario un intervento
ripristinatorio, connota il delitto di danneggiamento.
Reati contro il patrimonio - Delitti Riciclaggio - Delitto
da cui proviene il denaro -Associazione mafiosa Ammissibilità -
Fondamento.
(Cod. Pen. artt. 416 bis e 648 bis, Legge 9 agosto 1993 n. 328 art.
4)
Sez. 1, Sent. n. 2451 del 27
novembre 2008 cc. (dep. 21/01/2009) Pres. Chieffi, rel. Bonito,
P.M. (Conf.), ric. P.M. in proc. Franchetti.
(Annulla con rinvio, Trib. lib. Roma, 22 agosto 2008)
In tema di riciclaggio, l'associazione per delinquere di stampo
mafioso costituisce delitto da cui provengono il denaro o i beni
sostituiti o trasferiti, posto che è l'associazione mafiosa in
quanto tale, anche indipendentemente dalle attività cui si dedica,
a rendere tali attività illegali, poiché esse sono perseguite e
realizzate con lo strumento dell'omertà, dell'intimidazione o della
violenza, senza neppure la necessità di una preventiva
individuazione, da parte dell'associazione medesima, di un
programma criminoso di reati-fine.
Reati contro il patrimonio - Delitti Truffa - Elemento
oggettivo (materiale) - In genere - Danno patrimoniale Derivazione
da condotta commissiva Necessità - Esclusione - Condotta omissiva -
Possibilità.
(Cod. Pen. art. 640)
Sez. 2, sent. n. 2808 del 2
ottobre 2008 cc. (dep. 21/01/2009) Pres. Bardovagni, rel. Cammino,
P.M. (Conf.), ric. Bedino e altri.
(Rigetta, Trib. lib. Pordenone, 11 aprile 2008)
Nel delitto di truffa, il danno della vittima può realizzarsi
non soltanto per effetto di una condotta commissiva, bensì anche
per effetto di un suo comportamento omissivo, nel senso che essa,
indotta in errore, ometta di compiere quelle attività intese a fare
acquisire al proprio patrimonio una concreta utilità economica,
alla quale ha diritto e che rimane invece acquisita al patrimonio
altrui. (Fattispecie nella quale l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura, indotta in errore sull'identità dell'effettivo "primo
acquirente" del latte prodotto, causato da fittizia interposizione
di società cooperative tra produttore del latte e acquirente
finale, aveva omesso di richiedere il pagamento dei prelievi
supplementari sull'eccedenza delle relative quote) V. sez. II civ.,
27 luglio 2006, n. 17106.
Reati contro
l'amministrazione della giustizia - Delitti contro l'autorità delle
decisioni giudiziarie - Evasione Elemento soggettivo (psicologico):
dolo - Dolo generico - Sufficienza Motivi dell'allontanamento dal
luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari -
Irrilevanza - Fattispecie.
(Cod. Pen. artt. 43 e 385, DPR 3
novembre 2000 n. 396 art. 30)
Sez. 6, Sent. n. 44969 del 6
novembre 2008 ud. (dep. 3/12/2008) Pres. De Roberto, rel. Colla,
P.M. (Parz. Diff.), ric. Iussi.
(Rigetta, App. Torino, 11 Aprile 2006)
Nel reato di evasione dagli arresti domiciliari, il dolo è
generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di
lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta
autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la
condotta dell'agente. (Fattispecie in cui l'imputato, pur essendo
stato autorizzato ad allontanarsi dall'abitazione per il tempo
strettamente necessario ad accompagnare la moglie in ospedale il
giorno del parto, era stato sorpreso presso l'ufficio anagrafe ove
si era recato per la dichiarazione di nascita del figlio).
Reati contro la persona -
Delitti contro la vita e l'incolumità individuale Omicidio -
Circostanze aggravanti Premeditazione - Elementi
costitutivi.
(Cod. Pen. artt. 575 e 577 co. 1 n.
3)
Sez. Un., Sent. n. 337 del 18
dicembre 2008 ud. (dep. 9/01/2009) Pres. Gemelli, rel. Canzio, P.M.
(Conf.), ric. Antonucci e altri.
(Annulla in parte con rinvio, Ass.App. Salerno, 30 Ottobre
2007)
Elementi costitutivi della circostanza aggravante della
premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra
l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale
da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del
recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione
criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nel-l'animo
dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura
ideologica).
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei
pubblici ufficiali Concussione - In genere - Concorso
dell'"extraneus" -Condizioni Fattispecie.
(Cod. Pen. artt. 110 e 317)
Sez. 6, Sent. n. 42795 del 23
settembre 2008 ud. (dep. 17/11/2008) Pres. Lattanzi, rel. Matera,
P.M. (Conf.), ric. Manfrin.
(Rigetta, App. Torino, 27 Giugno 2005)
Risponde del delitto di concorso in concussione l'estraneo,
libero professionista, che non si limiti a farsi portavoce presso
la vittima, sua cliente, della richiesta di denaro e a
rappresentare le possibili conseguenze negative degli accertamenti,
nella specie fiscali, che il pubblico ufficiale richiedente
potrebbe svolgere in danno, ma si attivi per il buon esito
dell'illecita operazione, da un lato assicurando al pubblico
ufficiale la minore esposizione possibile nel rapporto con la
vittima, dall'altro, offrendosi di anticipare, per conto della
vittima, l'esborso della somma di denaro richiestale.
Reati contro l'ordine pubblico Contravvenzioni -Concernenti
le manifestazioni sediziose e pericolose - Disturbo delle
occupazioni o del riposo delle persone - Schiamazzi molesti degli
avventori di una pizzeria Responsabilità del gestore dell'esercizio
- Configurabilità.
(Cod. Pen. art. 659)
Sez. 1, Sent. n. 48122 del 3
dicembre 2008 ud. (dep. 24/12/2008) Pres. Chieffi, rel. Giordano,
P.M. (Conf.), ric. Baruffali.
(Rigetta, Trib. Sondrio, 24 Gennaio 2008)
Risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo
delle persone il gestore di un pubblico esercizio (nella specie,
una pizzeria) che non impedisca i continui schiamazzi provocati
degli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore
notturne. (La Corte ha precisato che la qualità di titolare della
gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo
giuridico di controllare, con possibile ricorso ai vari mezzi
offerti dall'ordinamento come l'attuazione dello "ius excludendi" e
il ricorso all'autorità, che la frequenza del locale da parte degli
utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a
tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica).
Stupefacenti - In genere Associazione finalizzata al
traffico Concorso con l'associazione per delinquere ex art. 416 e
416 bis cod. pen. - Configurabilità - Sussistenza.
(Cod. Pen. art. 416 bis, DPR 9
ottobre 1990 n. 309 art. 74)
Sez. Un., Sent. n. 1149 del 25
settembre 2008 cc. (dep. 13/01/2009) Pres. Carbone, rel. Marasca,
P.M. (Conf.), ric. Magistris.
(Rigetta, Trib. lib. Bari, 15 ottobre 2007)
I reati di associazione per delinquere, generica o di stampo
mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere
dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la
medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati
concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi.
CODICE PROCEDURA PENALE
Indagini preliminari -
Arresto in flagranza - Stato di flagranza - Quasi flagranza -
Caratteri - Sorpresa del reo con cose o tracce del reato -
Modalità.
(Nuovo Cod. Proc. Pen. art.
382)
Sez. 4, Sent. n. 46159 del 16 settembre 2008 cc. (dep.
15/12/2008) Pres. Morgigni, rel. Foti, P.M. (Parz. Diff.), ric.
P.M. in proc. Olivieri.
(Annulla con rinvio, Trib. Messina, 20 Agosto 2007)
In tema di arresto nella quasi flagranza del reato, il requisito
della sorpresa del reo con cose o tracce del reato non richiede la
diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, né
che la "sorpresa" non avvenga in maniera casuale, ma solo
l'esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto
e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le "cose"
o le "tracce" del reato e dunque il susseguirsi, senza soluzione di
continuità, della condotta del reo e dell'intervento degli operanti
a seguito della percezione delle cose o delle tracce.
Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria -
Sommarie informazioni Dichiarazioni spontanee - Utilizzabilità
nelle indagini preliminari - Sussistenza.
(Nuovo Cod. Proc. Pen. artt. 191, 273
e 350)
Sez. Un., Sent. n. 1150 del 25 settembre 2008 cc. (dep.
13/01/2009) Pres. Carbone, rel. Marasca, P.M. (Conf.), ric.
Correnti.
(Rigetta, Trib. lib. Caltanissetta, 20 Marzo 2008)
Le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia
giudiziaria, disciplinate dall'art. 350, comma settimo, cod. proc.
pen., sono pienamente utilizzabili nella fase delle indagini
preliminari.
Indagini preliminari -Attività della polizia giudiziaria -
Sommarie informazioni - Notizie e indicazioni nell'immediatezza del
fatto - Utilizzabilità al fine di sviluppare le indagini -
Sussistenza - Testimonianza dell'ufficiale di P.G. sulle indagini
svolte - Legittimità.
(Nuovo Cod. Proc. Pen. artt. 194, 195
e 350)
Sez. 4, Sent. n. 41040 del 24 settembre 2008 ud. (dep.
3/11/2008) Pres. Brusco, rel. Amendola, P.M. (Conf.), ric.
Muzzolon.
(Dichiara inammissibile, App. Milano, 10 aprile 2007)
La polizia giudiziaria, al fine di sviluppare le indagini in
merito a quanto appreso, può utilizzare le dichiarazioni rese
dall'indagato nell'immediatezza del fatto senza la presenza del
difensore e sugli esiti di tali indagini, nonché sugli elementi
raccolti a seguito delle indicazioni ricevute dall'indagato, è
legittima l'acquisizione nel dibattimento della testimonianza
dell'ufficiale di polizia giudiziaria che tali accertamenti ha
svolto.
Prove - Mezzi di ricerca della prova Intercettazioni di
conversazioni o comunicazioni -In genere Registrazione di una
conversazione effettuata con videoripresa da un interlocutore
"extraneus", dotato di strumenti fornitigli dalla polizia
giudiziaria - Difetto di autorizzazione del giudice -
Inutilizzabilità - Ragioni.
(Nuovo Cod. Proc. Pen. artt. 191, 266, 267, 268 e 271)
Sez. 6, Sent. n. 44128 del 6 novembre 2008 cc. (dep.
26/11/2008) Pres. De Roberto, rel. Serico, P.M. (Diff.), ric.
Napolitano e altri.
(Annulla con rinvio, Trib. lib. Napoli, 31 marzo 2008)
In materia di intercettazioni, sono inutilizzabili, in assenza di
autorizzazione del giudice, le registrazioni di conversazioni
effettuate con videoripresa da un soggetto "extraneus", dotato di
strumenti di captazione predisposti e fornitigli dalla polizia
giudiziaria, realizzandosi in tal modo un surrettizio aggiramento
delle regole che impongono il ricorso a strumenti tipici per
comprimere il bene costituzionalmente protetto della segretezza
delle comunicazioni.
LEGGI SPECIALI
Circolazione stradale (nuovo
codice) Norme di comportamento Circolazione - Guida in stato di
ebbrezza - Da alcool - Accertamento dello stato di ebbrezza -
Modalità Conseguenze.
(Cod. Strada art. 186, Decreto Legge
3 agosto 2007 n. 117 art. 5, Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 92
art. 4 co. 1 lett. D, Legge 2 ottobre 2007 n. 160 art. 5, Legge 24
luglio 2008 n. 125 art. 4 co. 1 lett. D)
Sez. 4, Sent. n. 47378 del 21
ottobre 2008 ud. (dep. 19/12/2008) Pres. Marzano, rel. Piccialli,
P.M. (Diff.), ric. Dalla Vedova.
(Annulla senza rinvio,Trib.Pieve Di Cadore s.d.Belluno 9 Ottobre
2007)
Ai fini della configurazione del reato di guida in stato di
ebbrezza, pur dopo le modifiche apportate all'art. 186 cod. strada
dall'art. 4 comma primo, lett. d) D.L. n. 92 del 2008, conv. con
mod. in L. n. 125 del 2008, lo stato di ebbrezza può essere
accertato con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica,
indipendentemente dall'accertamento strumentale; tuttavia, in
difetto dell'accertamento tecnico, l'affermazione di responsabilità
deve essere limitata, in ossequio al principio del "favor rei",
alla meno grave ipotesi di cui alla lett. a).
Patrimonio archeologico,
storico o artistico nazionale (cose d'antichità e d'arte) - In
genere - Tutela penale dei beni culturali ed ambientali
Prescrizioni di tutela diretta - Beni appartenenti allo Stato ed
agli enti pubblici - Configurabilità del reato di "opere illecite"
-Condizioni Individuazione.
(D.Lgs. 22 gennai 2004 n. 42, artt. 10, 12, 21 e 169)
Sez. 3, Sent. n. 42899 del 24
ottobre 2008 ud. (dep. 18/11/2008) Pres. Lupo, rel. Lombardi, P.M.
(Parz. Diff.), ric. Valente.
(Annulla senza rinvio, App. Venezia, 11 Gennaio 2008)
In tema di tutela penale delle cose di antichità e d'arte, ai
fini della operatività della cosiddetta tutela "diretta" sui beni
immobili, qualificati come beni culturali, appartenenti allo Stato
ed agli altri Enti pubblici, la cui violazione integra il reato di
esecuzione di opere illecite (artt. 10, 21 e 169, D.Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42), è necessario che siano soddisfatte tre condizioni: a)
che i predetti beni siano stati realizzati da oltre cinquanta anni;
b) che il loro autore non sia più vivente; c) che abbia dato esito
positivo la verifica dell'interesse culturale secondo la procedura
di cui all'art. 12 del D.Lgs. citato.
Sicurezza pubblica - Misure
di prevenzione - Singole misure - Sorveglianza speciale - Con
obbligo di soggiorno Violazione delle prescrizioni - Reato
Individuazione.
(Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 art. 9 co. 2 Legge 31 luglio 2005
n. 155 Decreto Legge 27 luglio 2005 n. 144)
Sez. 1, Sent. n. 47766 del 6 novembre 2008 cc. (dep.
23/12/2008) Pres. Fazzioli, rel. Cassano, P.M. (Diff.), ric.P.M. in
proc. Lunari.
(Dichiara inammissibile, Gip Trib. Tivoli, 10 Aprile
2008)
A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 144 del 2005,
integra il delitto di cui all'art. 9, comma secondo, L. n. 1423 del
1956, la violazione di qualsiasi obbligo o prescrizione inerente
alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno.
Stupefacenti -In genere Associazione finalizzata al
traffico Vendita ai consumatori - Apporto all'organizzazione -
Condizioni.
(DPR 9 ottobre 1990 n. 309 art.
74)
Sez. 1, Sent. n. 1849 del 9
dicembre 2008 cc. (dep. 19/01/2009) Pres. Fazzioli, rel. Cassano,
P.M. (Diff.), ric. Cucchiarelli e altro.
(Rigetta, Trib. lib. Roma, 25 agosto 2008)
In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di
stupefacenti, anche l'attività di vendita ai consumatori, quando
sia effettuata avvalendosi consapevolmente e continuativamente
delle risorse dell'organizzazione e con la coscienza di farne,
perciò, parte, costituisce un volontario apporto causale al
raggiungimento del fine di profitto perseguito dall'organizzazione
stessa.
Videosorveglianza in Condominio Privacy e Sicurezza,
Diritto alla - Il delitto di interferenze illecite nella vita
privata.
Cass. pen., Sez. V, Sent. 26 novembre 2008, n. 44156.
Il condomino che installi per motivi di sicurezza alcune
telecamere per visionare gli spazi rientranti tra le parti comuni
dell'edificio non commette il reato di interferenze illecite nella
vita privata (art. 615-bis c.p.) anche se tali riprese sono
effettuate contro la volontà degli altri condomini informati della
presenza del sistema di videosorveglianza. La ripresa con una
telecamera delle parti comuni, esposta per vocazione all'utilizzo
ed alla vista altrui, non può infatti in alcun modo ritenersi
indebitamente invasiva della sfera privata dei condomini. Non
possono trovare, pertanto, applicazione le disposizioni penali in
materia di tutela della riservatezza, anche ove risultasse che
manifestazioni di vita privata in quell'area siano state in
concreto realizzate e perciò riprese.
Si legge quanto appresso in sentenza:
1. Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Trento
confermava la sentenza 10 maggio 2007 del Tribunale di Rovereto che
aveva dichiarato responsabile
...omissis...
del reato di cui all'art. 615-bis c.p. commesso dal 10 ottobre
2003 al sequestro avvenuto il 31 maggio 2005, e l'aveva condannato,
con la recidiva generica, alla pena di nove mesi di reclusione
oltre che al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata
sede, e alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti
civili. Secondo la contestazione l'imputato «installando sul
balcone della propria abitazione due telecamere, si procurava
indebitamente immagini attinenti la vita privata [che si svolgeva]
nella abitazione di ...omissis... e dei suoi familiari». La
sentenza del Tribunale rilevava che l'imputato aveva installato
nell'ottobre 2003 su di un "poggiolo" [balcone] della propria casa
e sul tronco di un albero antistante due telecamere che
consentivano di visionare le immagini riprese sul televisore di
casa (sia dell'imputato sia delle persone offese) tramite un presa
scart; che non v'era certezza che entrambe le telecamere avessero
funzionato e funzionassero, ma che erano sufficienti le riprese
effettuate da una sola delle due ad integrate il reato contestato;
che l'apparato consentiva infatti la ripresa di immagini «relative
all'ingresso comune dell'edificio, al vialetto d'accesso e, per una
parte di sia pur piccole proporzione, di proprietà esclusiva delle
parti civili», alcune inquadrature mostrando «parti di un poggiolo
e di uno sporto sicuramente appartenenti alle unità immobiliari di
tali persone; che il reato doveva perciò ritenersi sussistente
perché, «a parte il rilievo che anche una sola ripresa relativa
all'altrui proprietà esclusiva risulterebbe comunque invasiva della
riservatezza [...], anche la ripresa di parti comuni, sia pure ad
opera di uno dei comproprietari, invade la sfera giuridica degli
altri comproprietari...», non essendo dubitabile che le riprese
video implicavano «la ripresa di immagini riguardanti le persone
degli altri comproprietari nell'atto di utilizzare secondo il
proprio diritto la res communis» ciò traducendosi in «una indebita
invasione dell'altrui riservatezza», a nulla rilevando che la
ripresa dovesse servire allo scopo di tutela da intrusioni di
soggetti estranei. La Corte d'appello confermava la condanna
ribadendo che le telecamere istallate consentivano di riprendere e
di riversare in diretta sul televisore «immagini relative non solo
al vialetto e all'ingresso comune dell'edificio, ma anche ad alcune
parti di proprietà esclusiva della famiglia
...omissis...
quali un poggiolo e uno sporto»; che al perfezionamento del reato è
sufficiente il dolo generico (cita Sez. 1, n. 25666/2003 per un
caso del tutto simile) mentre l'avverbio "indebitamente" si
riferisce alla sola assenza di cause di giustificazione; che la
condivisa installazione di un video citofono era cosa del tutto
diversa dalla istallazione di una videocamera; che dalle
dichiarazioni testimoniali risultava che l'imputato era ampiamente
consapevole del dissenso delle persone offese alla collocazione di
apparati video e che ciò nonostante non li aveva rimossi per due
anni.
2. Ricorre l'imputato a mezzo del difensore ...omissis... che
chiede l'annullamento della sentenza impugnata. Premette in fatto
che l'imputato aveva installato due videocamere, una sul poggiolo
della sua abitazione, «a servire quale videocitofono sulla porta
d'ingresso» l'altra, sull'albero, che in realtà non aveva mai
funzionato, che trasmettevano immagini sul televisore di casa e che
potevano essere registrate.
2.1. Con il primo motivo denunzia quindi violazione degli artt.
615-bis 43 e 47, terzo comma c.p. e 530 c.p.p.. Sostiene:
-che l'avverbio "indebitamente" usato nelle previsione
incriminatrice - connotante di antigiuridicità speciale il fatto
penalmente rilevante» - va riferito anche all'elemento psicologico
del reato e non [solo] alla [contraria] volontà del soggetto
captato, essendo (secondo autorevole dottrina e copiosa
giurisprudenza di merito) strettamente correlato all'attività di
procurarsi notizie [vietate] e comporterebbe la repressione non
della registrazione senza consenso ma di quella realizzata mediante
insidiosi mezzi tecnici;
-che i Giudici di merito avrebbero errato nel valorizzare
esclusivamente l'assenza di consenso delle parti offese (peraltro
contestata con successivo motivo), facendone derivare l'esistenza
del dolo quasi fosse un automatismo, mentre avrebbero dovuto
assolvere l'imputato per carenza della sua volontà cosciente di
procurarsi indebitamente immagini vietate, giacché il sistema
istallato non era di videosorveglianza continua, ma attivabile a
comando, e funzionante perciò nello stesso modo di un
videocitofono, e, soprattutto, era stato installato per tutelare la
sicurezza dell'area (priva di protezioni e direttamente accessibile
dalla strada statale) da intrusioni di terzi, anche nell'interesse
degli altri comproprietari (altre soluzioni risultando troppo
costose, le persone offese non avendo manifestato la loro
opposizione prima del sequestro, le immagini essendo visionabili da
loro, l'apparato non consentendo la ripresa al buio né in piena
luce, non essendo stata mai effettuata alcuna registrazione).
2.2. Con il secondo motivo denunzia mancanza della motivazione e
violazione degli artt. 50 c.p. e 530 c.p.p. in relazione alle
risultanze istruttorie.
Sostiene:
- che era perlomeno dubbio che le parti civili non avessero
consentito alla videosorveglianza, citando le dichiarazioni rese
dall'imputato in sede d'interrogatorio e quelle del teste …omissis…
(figlio dell'imputato) che le confermavano e affermando che le
dichiarazioni delle parti civili non erano invece credibili e non
erano state sottoposte a rigoroso vaglio di attendibilità (il tutto
riportando ampi brani delle dichiarazioni citate e
commentandole);
- che la videosorveglianza era a disposizione e nel-l'interesse
anche dei vicini che potevano in ogni momento controllare cosa
stessero inquadrando;
- che il fatto contestato era da ritenete perciò quantomeno
scriminato, sotto il profilo putativo, dalla convinzione
dell'esistenza del consenso delle persone offese.
Diritto
1. Osserva il Collegio che è pacifico, in fatto, che l'impianto
di videosorveglianza installato dal ricorrente era idoneo a
riprendere patti comuni antistanti l'ingresso degli edifici di
proprietà del ricorrente stesso e delle parti civili nonché in
minima parte l'esterno di un balcone e di una sporgenza
dell'edificio di proprietà di costoro; che le aree comuni erano di
comproprietà dell'imputato e fornivano accesso anche alla sua casa;
che si trattava di aree non recintate e non intercluse allo sguardo
neppure degli estranei; che parimenti erano visibili dal-l'esterno
e dall'area di proprietà comune il balcone e lo sporto
incidentalmente ricadenti nell'area di ripresa. Che l'imputato
avesse effettuato delle registrazioni delle riprese non è
contestato e non risulta dalle sentenze di merito: le registrazioni
riversate in atti essendo state effettuate invece proprio dalle
parti civili, alle quali era stato dato accesso alla
videosorveglianza; la qual cosa dimostra che né il sistema di
ripresa né le singole riprese erano in alcun modo loro occultate.
L'affermazione di responsabilità è stata motivata dando rilievo
preminente, se non esclusivo, alla idoneità dell'apparato a
riprendere gli altri comproprietari nell'atto di far uso, «secondo
il proprio diritto», della cosa comune.
2. Occorre dunque ricordare che il delitto di illecite interferenze
nella vita privata previsto dall'art. 615bis c.p., introdotto
nell'ordinamento penale dall'art. 1 della legge 8 aprile 1974, n.
98 richiede un duplice presupposto fattuale, rappresentato:
(a) dall'indebita interferenza in uno dei luoghi indicati
nell'art. 614. c.p., realizzata con le previste
apparecchiature;
(b) dall'attinenza delle notizie od immagini - così
indebitamente captate - alla vita privata che si svolga in quei
luoghi. Secondo Sez. V n. 35947 del 4 giugno 2001, la ratio della
norma incriminatrice è, come risulta anche dalla sua collocazione
sistematica, «quella di salvaguardare la libertà domestica
assicurando che la sfera ambientale in cui si svolge resti al
riparo da qualsiasi intromissione altrui - realizzata mediate l'uso
di strumenti di ripresa visiva o sonori atti a captare notizie o
immagini attinenti alla vita privata - che possa attentare alla
pace, alla tranquillità ed alla sicurezza di quell'ambito di
riservatezza in cui si esplica la personalità».
2.1. La fattispecie incriminatrice è stata d'altronde inserita
dalla legge n. 98 del 1974 in un contesto che offriva risposta a C.
cost. n. 34 del 1973, positivamente disciplinando altresì le
intercettazioni telefoniche mediante la contemporanea introduzione
dei "nuovi" artt. 226-bis- 226-sexies del c.p.p. del 1930, ed era
espressamente richiamata dall'art. 226-quinquies, che sanzionava a
pena di nullità assoluta la utilizzazione di intercettazioni
ottenute «nei modi di cui all'art. 615-bis». E concordemente la
dottrina ha sottolineato come emergesse dai lavori preparatori (in
particolare dalla relazione omissis) la «ponderata decisione di
legare la nuova fattispecie di reato all'art. 14 della Costituzione
e, sotto il profilo della legge ordinaria, all'art. 614 del codice
penale» elaborandola quale «prolungamento della fattispecie di
violazione di domicilio già sanzionata dall'art. 614 del codice
penale». La previsione incriminatrice trova radice dunque nella
convinzione, tanto risalente quanto autorevole e condivisa che
«privatezza e domicilio sono termini correlativi»: l'inviolabilità
del domicilio fungendo da strumento di tutela di una manifestazione
specifica della vita privata e solo in relazione a tale
manifestazione specifica risultando circoscritta la tutela penale
«esclusiva e diretta» riconosciuta dall'art. 615-bis c.p.
(interferenze illecite). È stato così rilevato in dottrina che le
notizie ed immagini la cui conoscenza esclusiva è protetta
dall'art. 615-bis non possono che essere le medesime la cui
conoscenza esclusiva è tutelata in via invece «eventuale», ancorché
sempre diretta, dal-l'art. 614 (e 615) c.p., che difende l'indebita
intrusione nella vita privata attuata mediante la penetrazione nel
domicilio invito domino. Anche per l'integrazione del delitto di
cui all'art. 615-bis si è ritenuto necessario perciò «l'uso di
apparecchiature in grado di cagionare quella medesima offesa alla
vita privata arrecata dalla cognizione diretta di notizie e
o immagini da parte di un estraneo che si trovi fisicamente nel
domicilio», escludendosi che «la percezione di alcune notizie o
immagini mediata dal-l'utilizzo di strumenti di ripresa possa
essere sotto-posta a pena laddove la loro percezione diretta è
invece lecita».
2.2. Altri autori hanno tutti sostenuto che sarebbe, al contrario,
proprio l'uso degli strumenti di ripresa a rendere illecita la
attività di osservazione di immagini o notizie all'interno dei
luoghi (in genere pertinenze: giardini, cortili, parcheggi, garage;
ovvero terrazze, balconi) che rientrano nella nozione di domicilio
ma la cui vista è facilmente accessibile dall'esterno. Ed è quanto
sostiene una parte della giurisprudenza di questa Corte, allorché
afferma, ad esempio, che non può escludersi la sussistenza del
reato laddove esista un «diritto di veduta», giacché tale diritto
soffre «limiti di natura civilistica (distanze) solo in relazione
alle possibilità di nuove aperture» e non può confondersi con un
«diritto di documentazione dei fatti di vita privata altrui, non
riconosciuto nel nostro ordinamento e concepibile solo con il
consenso del-l'avente diritto ovvero in presenza di cause di
giustificazione» (sez. 5, n. 8573 del 23 gennaio 2001, Amadei, in
Riv. Pen. 2001, 445, di annullamento con rinvio, e la successiva
Sez. 1 n. 25666 del 4 aprile 2003, Amadei, citata nella sentenza
impugnata; cfr. peraltro C. Cost. n. 349 del 1999, che, proprio con
riguardo al bilanciamento tra esigenze di riservatezza e uso
normale del diritto di proprietà privata, aveva già affermato che
l'acquisto del diritto di veduta in ambiti domiciliari confinanti
«giustifica all'evidenza, la compressione dell'altrui diritto alla
riservatezza») o quando la videoripresa insista in aree
condominiali ad uso e visibilità comune (Sez. 5, n. 16189 del 15
ottobre 2004, M.)
o ancora in situazione in cui l'autore dell'intercettazione abbia
egli stesso la disponibilità del domicilio per via del suo rapporto
di convivenza coniugale con la vittima (Sez. 5, n. 39827 del 8
novembre 2006, G.).
2.3. A conforto del precedente indirizzo milita però quanto
recentemente affermato in tema di ambito domiciliare e di
riservatezza da S.U. n. 26795 del 28 marzo 2006, e da Corte cost.
Sentenza n. 149 del 2008. Quest'ultima, in particolare, tornando ad
occuparsi delle natura indebita delle riprese di comportamenti non
comunicativi ai fini della loro utilizzabilità come prove ha
osservato che «l'art. 14 Cost. tutela il domicilio sotto due
distinti aspetti: come diritto di ammettere o escludere altre
persone da determinati luoghi, in cui si svolge la vita intima di
ciascun individuo; e come diritto alla riservatezza su quanto si
compie nei medesimi luoghi». «Nel caso delle riprese visive, il
limite costituzionale del rispetto della inviolabilità del
domicilio viene in rilievo precipuamente sotto il secondo aspetto,
ossia [...] come presidio di un'intangibile sfera di riservatezza,
che può essere lesa
-attraverso l'uso di strumenti tecnici - anche senza la necessità
di una intrusione fisica». Di conseguenza, «affinché scatti la
protezione dell'art. 14 Cost., non basta che un certo comportamento
venga tenuto in luoghi di privata dimora; ma occorre, altresì, che
esso avvenga in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non
visibile ai terzi. Per contro, se l'azione - pur svolgendosi in
luoghi di privata dimora - può essere liberamente osservata dagli
estranei senza ricorrere a particolari accorgimenti (paradigmatico
il caso di chi si ponga su un balcone prospiciente la pubblica
via), il titolare del domicilio non può evidentemente accampare una
pretesa alla riservatezza». Cosa analoga affermava un autorevole
Autore, con riferimento all'art. 226-quinquies del codice del 1930
e a proposito dell'espresso richiamo in esso contenuto all'art.
615-bis, sostenendo che inammissibili erano le prove ottenute
mediante ripresa "indebita", quali quelle ottenute mediante spie
elettroniche clandestinamente introdotte; ammissibili invece
immagini o suoni «captati ab extra ogni qualvolta l'interno sia
accessibile (caso classico le riprese negli appartamenti sul
cortile): è indiscreto lo home watching, ma non indebito». Si
tratta, è evidente, di affermazioni attinenti alla utilizzazione
procedurale di videoriprese in tesi illecite; la loro incidenza
sull'esegesi dell'art. 615-bis c.p. non può essere tuttavia esclusa
dalla circostanza che il codice vigente abbia ripreso il richiamo
espresso a detta norma contenuto nell'art. 226quinquies c.p. p. se
non altro perché S. U. n. 26795 del 28 marzo 2006, P. è tornata a
ribadire l'inammissibilità a norma dell'art. 189 c.p.p. in coerenza
con l'art. 190 comma 1, c.p.p. di "prove" basate su una attività
che la legge vieta, come il caso appunto di riprese visive di
comportamenti non comunicativi avvenuti in ambito domiciliare, che
dunque dove risultassero "indebitamente" formate non potrebbero in
alcun modo essere acquisite come prova atipica (neppure, per
ricordare quell'Autore, se la ripresa sul cortile documentasse il
più efferato dei delitti). Non appare perciò giustificata
l'oscillazione giurisprudenziale segnalata dalle stesse SU. P., che
«tende ad ampliare il concetto di domicilio e di vita privata in
funzione della tutela penale di cui agli artt. 614 e 615-bis c. p.
mentre tende a circoscriverlo quando l'ambito domiciliare
rappresenta un limite allo svolgimento delle indagini». V'è anzi,
per quanto all'inizio detto e per rispetto non formale del
principio di legalità, più d'una ragione per fare applicazione
anche nell'interpretazione della norma incriminatrice delle
enunciazioni giurisprudenziali secondo cui «deve escludersi una
intrusione, tanto nella privata dimora quanto nel domicilio con
riferimento a videoriprese aventi ad oggetto comportamenti tenuti
in spazi di pertinenza della abitazione di taluno ma di fatto non
protetti dalla vista degli estranei, giacché per questa ragione
tali spazi sono assimilabili a luoghi esposti al pubblico, la
percettibilità all'esterno dei comportamenti in essi tenuti facendo
venir meno le ragioni della tutela domiciliare.
3. Trasponendo tali approdi alla fattispecie in esame, risulta
dunque evidente come in essa l'imputato abbia fatto uso del suo
diritto di osservare quanto accadeva in zone comuni non protette
alla vista (né sua né di estranei). La ripresa di quanto avveniva
nelle zone di uso comune non protette, per quanto effettuata contro
la volontà dei condomini, non era d'altro canto effettuata né
clandestinamente né fraudolentemente, non era in altri termini
neppure idonea a cogliere di sorpresa i condomini in momenti in cui
potevano credere di non essere osservati. La ripresa delle aree
comuni non può di conseguenza ritenersi in alcun modo invasiva
della sfera privata dei condomini ai sensi dell'art. 615-bis c.p.,
giacché la indiscriminata esposizione alla vista altrui di un'area
che costituisce pertinenza domiciliare e che non è deputata a
manifestazioni di vita privata esclusive è incompatibile con una
tutela penale della riservatezza, anche ove risultasse (ma entrambe
le sentenze di merito sono sul punto estremamente generiche) che
manifestazioni di vita privata in quell'area siano state in
concreto, inopinatamente, realizzate e perciò riprese.
3.1. V'è la circostanza che l'impianto consentiva anche la
ripresa, dall'esterno, di limitate zone di proprietà esclusiva:
parte di un balcone, di un davanzale. Nulla di specifico dicono
però le sentenze di merito sulle effettiva esistenza di riprese
realizzate grazie alla capacità intrusiva delle videocamere ed
aventi effettivamente ad oggetto momenti della vita privata che si
svolgevano all'interno del domicilio e che sarebbero stati preclusi
alla vista naturale (è appena il caso di ricordare, richiamando
Sez. 5, n. 30875 del 6 luglio 2005, C., che il reato in esame
punisce chi "si procura" indebitamente notizie e immagini, a
differenza ad esempio di quello previsto dall'art. 617-bis c.p. che
si perfeziona con la semplice installazione di un impianto idoneo).
In relazione a tale specifico aspetto, l'unico che attiene alla
esistenza di una condotta riconducibile a quella punita dall'art.
615-bis c.p., la sentenza impugnata dovrebbe dunque essere
annullata con rinvio.
4. Può tuttavia ritenersi assodato che non era certamente
volontà dell'imputato, che secondo le stesse sentenze di merito
aveva installato l'impianto solo per ragioni di sicurezza esterne,
riprendere anche aspetti della vita privata dei suoi vicini
all'interno della loro casa: e di tanto danno atto indirettamente
le stesse decisioni di merito evidenziando che l'angolazione delle
telecamere consentiva la visuale solo incidentale di piccole
porzioni di uno sporto e di un poggiolo, non interessandosi affatto
del tipo e della estensione di tale visuale, e, soprattutto,
ricordando che l'imputato aveva fornito ai vicini la possibilità di
controllare quanto visualizzato dalle telecamere (in realtà di una
non si è neppure sicuri che avesse mai funzionato) mediante i
televisori all'interno delle loro case. Sicché può concludersi che,
in relazione alla ripresa di immagini attinenti alla vita privata
svolgentesi in ambito domiciliare protetto, difetta comunque
l'elemento soggettivo del reato. La qual cosa comporta che debba
darsi prevalenza all'annullamento senza rinvio, per tale causa,
della sentenza impugnata. Per questi motivi annulla senza rinvio la
sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Tutela della riservatezza e norma
penale
Preliminarmente all'esame della vicenda processuale e delle
implicazioni giurisprudenziali e dottrinali delle decisioni assunte
dalla Suprema Corte, giova brevemente cennare a quel concetto di
riservatezza invocato più volte dalle parti civili e richiamato in
via incidentale nelle motivazioni con cui è stata argomentata la
sentenza in commento. Originariamente il concetto di privacy si
traduceva (nella sua accezione difensiva) nella capacità di una
persona (o di un gruppo di persone) di impedire che le informazioni
che la riguardano diventino note ad altri, inclusi organizzazioni
ed enti (sempre che il soggetto non abbia volontariamente scelto di
fornirle). Negli ultimi decenni il termine privacy, inizialmente
riferito alla sfera della vita privata, "...ha subito un'evoluzione
estensiva, arrivando ad indicare il diritto al controllo sui propri
dati personali..."(1). Controllo che, ad oggi, diventa elemento
essenziale, ma difficilmente realizzabile, in ragione delle
tecnologie di comunicazione e di informazione che hanno
demoltiplicato gli attacchi alla riservatezza del cittadino, intesa
come concetto onnicomprensivo, e reso necessari decisi interventi
normativi da parte del Legislatore. Anteriormente all'entrata in
vigore della prima legge organica di tutela delle informazioni
personali la sfera privata godeva, comunque, di una seppur
frammentaria e parziale tutela pena-le attraverso le norme relative
a domicilio e segreti(2). La volontà del legislatore dell'epoca di
assicurare una particolare tutela, quale quella offerta dalla
natura penale, evidenzia la speciale dignità attribuita già da
tempo alla materia.
A riguardo si vedano gli artt. 614 - 615 c.p., che danno piena
attuazione all'art. 14 Cost.(3), garantendo l'inviolabilità del
domicilio, quale sfera materiale sottratta alle intromissioni
altrui; gli artt. 615 ter, quater, quinquies c.p., strumenti di
tutela specifica contro il fenomeno della criminalità informatica
posti a garanzia della "riservatezza informatica" e del c.d.
"domicilio informatico"; l'art. 615-bis c.p. che prevede la
fattispecie di reato di interferenze illecite nella vita privata
delineando due diverse modalità di violazione della riservatezza:
al primo comma viene, di fatto, sanzionata, l'attività diretta a
procurarsi, mediante strumenti di ripresa visiva o sonora, notizie
o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi di
cui all'art. 614 c.p.; nel secondo comma viene sanzionato, andando
ben oltre la semplice raccolta di informazioni, il comportamento ad
essa successivo, cioè il delitto di diffusione o rivelazione delle
notizie o immagini ottenute nei modi suindicati. Ed ancora gli
artt. 616 - 623 bis c.p., relativi alla inviolabilità dei segreti,
che tutelano la corrispondenza, le comunicazioni o conversazioni
telegrafiche e telefoniche od attuate con altri mezzi, i documenti
segreti, il segreto professionale, scientifico o industriale e
l'art. 621 c.p. che prevede il reato di rivelazione di documenti
segreti. Altre norme attinenti alla tutela della riservatezza sono
l'art. 684 c.p., che punisce la pubblicazione arbitraria di atti di
un procedimento penale(4) ed, infine, l'art. 734-bis c.p. che
sanziona con la pena dell'arresto chiunque "...divulghi, anche
attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o
l'immagine della persona offesa senza il suo consenso..." nei casi
dei delitti, semplici e aggravati, di violenza sessuale di cui agli
artt. 609 ss. c.p. L'art. 615-bis c.p., oggetto della sentenza in
commento, trova la sua ratio nella necessità di salvaguardare in
ogni individuo una certa sfera di riservatezza(5). Esigenza di cui
in via indiretta e frammentaria si era fatto già carico il
Legislatore Costituzionale attraverso alcune disposizioni tra le
quali vedasi gli artt. 13, 15, 27, comma 2, 29 e 21, nelle quali è
possibile ravvisare unicamente manifestazioni di singoli aspetti di
quella riservatezza costituzionalmente rilevante che, ad oggi,
trova la propria collocazione tra i diritti inviolabili dell'uomo,
sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la
sua personalità (art. 2 Cost.). La riconosciuta dignità
costituzionale del diritto alla privacy, imposta dal progresso
tecnologico e dalla evoluzione della società, ha consentito
successivamente al legislatore di forgiare una nuova fattispecie
incriminatrice da inserire nel codice penale: il delitto di
interferenze illecite nella vita privata, appunto, di cui all'art.
615-bis c.p.(6).
La nuova ipotesi di reato, introdotta con la Legge 8 aprile 1974
(Tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle
comunicazioni) è collocata nel Libro II, Titolo XII "Dei Delitti
contro la persona", tra i reati contro l'inviolabilità del
domicilio, dopo le classiche figure della violazione di domicilio
ex artt. 614(7) e 615 c.p. Tale norma, "...auspicata e considerata
come una sorta di baluardo per proteggere il nuovo bene giuridico
della riservatezza..."(8), a suo tempo ha rappresentato elemento di
novità sotto il profilo politico-criminale ma nella applicazione
pratica non ha sortito gli effetti auspica-ti come dimostrano, dati
alla mano, i pochi arresti effettuati nel tempo e gli esiti quasi
sempre assolutori. Proprio la struttura stessa della fattispecie
crea, secondo parte della dottrina, dubbi circa la riconducibilità
alla riservatezza del bene dalla stessa tutelato; la collocazione
sistematica tra i delitti contro la inviolabilità del domicilio
unitamente alle indicazioni emerse nel corso dei lavori preparatori
del testo di legge(9) ed alla formulazione del testo normativo, che
riconduceva le condotte delittuose (di indiscrezione - n.d.a.)
quasi esclusivamente all'ambiente domestico, alimentano, infatti,
tali dubbi. Ed è proprio il riferimento da parte del-l'art. 615-bis
c.p. ai luoghi di cui alla fattispecie della violazione del
domicilio a far ritenere preferibile individuare il bene protetto
dalla norma de qua alla sola privatezza di quanto avviene
all'interno delle mura domestiche portando, per converso, ad
escludere dalla sfera applicativa della medesima la captazione di
discorsi confidenziali o di immagini in un luogo
pubblico(10).
Come si vedrà più approfonditamente, proprio detto orientamento è
stato ripreso con convinzione dalla Suprema Corte nella sentenza in
commento. Con la Legge n. 675/96 il Legislatore è intervenuto, al
fine di disciplinare in modo organico la materia della
riservatezza, dettando un provvedimento che attraverso disposizioni
di carattere amministrativo, civile e penale(11) ha inteso
accordare la più ampia tutela al diritto al controllo esclusivo dei
propri dati personali. Attualmente nel nostro Ordinamento giuridico
è in vigore il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di
protezione dei dati personali, che ha abrogato la citata Legge del
1996, rappresentando un notevole cambio di prospettiva nella
definizione concettuale del diritto alla privacy che cessa, oggi,
di avere rilevanza limitatamente alla sola esigenza che nessuno
invada il "nostro mondo privato" (visione c.d. statica) per
assurgere a diritto a che ciascuno possa liberamente esprimere le
proprie aspirazioni più profonde e realizzarle, attingendo
liberamente e pienamente ad ogni propria potenzialità (visione c.d.
dinamica). Da una definizione statica si è, dunque, passati ad una
dinamica elaborata in riferimento alla potestà di
"autodeterminazione e sovranità su di sé" (Stefano Rodotà) od al
vero e proprio "diritto ad essere io" (Giuseppe Fortunato),
riconoscendo al singolo il ruolo di parte attiva e non passiva di
un sistema in evoluzione. Ciò ha comportato necessariamente l'avvio
di un procedimento di rimodulazione del rapporto
cittadino-istituzioni-società, declinato attraverso una presenza
reale, caratterizzata dal bisogno dell'esserci, nel rispetto
reciproco delle proprie libertà.
Approfondimenti
(1) -A. CADOPPI, S. CANESTRARI, M. PAPA, I reati contro la
persona, Tomo II, Reati contro l'onore e la libertà individuale a
cura di M. PAPA, UTET Giuridica, 2006.
(2) -Contenenti precise indicazioni di natura spaziale, strumentale
e di modalità della condotta.
(3) -Art. 14 Cost. - Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono
eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e
modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la
tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per
motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e
fiscali sono regolati da leggi speciali.
(4) -Trattasi di articolo che tutela la riservatezza dell'imputato,
in raccordo all'art. 27 della Costituzione, relativo alla
presunzione di non colpevolezza, coinvolgendo però, in maniera più
diretta, onore e reputazione del soggetto.
(5) -Sulla linea di quel "right to be left alone" già da tempo noto
alla dottrina statunitense.
(6) -Art. 615-bis c.p. (Interferenze illecite nella vita privata):
"Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora,
si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita
privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito
con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena
soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi
rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al
pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella
prima parte di questo articolo. I delitti sono punibili a querela
della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è
della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un
pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con
abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione
o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di
investigatore privato".
(7) -Di cui l'art. 615 bis c.p. costituisce un prolungamento
riferendosi alle ingerenze non fisiche, ma realizzate a distanza
attraverso l'uso di strumenti di ripresa visiva e sonora.
(8) -G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, Parte speciale, Volume
II, Tomo, I, Delitti contro la persona, Zanichelli, 2006.
(9) -In particolare dalla relazione Martinazzoli ove si evidenziava
l'opportunità di non incidere troppo sulla libertà di
informazione.
(10) -F. MANTOVANI, Diritto Penale, Parte speciale, Cedam,
2005.
(11) -La scelta di censurare penalmente la violazione di alcune
delle disposizioni della legge medesima è stata criticata da parte
della dottrina per la controtendenza dell'ordinamento alla
depenalizzazione degli illeciti di lieve entità. Ma la scelta
effettuata dal legislatore del tempo era necessaria in riferimento
alla esigenza di rendere pienamente operativo quel principio di
effettività, il quale, oltre che cogente nell'ordinamento interno,
è pienamente operativo a livello internazionale e comunitario.
Segue - La tutela della riservatezza nei rapporti
condominiali: la problematica della
videosorveglianza
La disciplina sulla riservatezza (oggi protezione dei dati
personali - n.d.a.) ha carattere di norma generale. Trova, dunque,
piena applicazione anche relativamente ai rapporti condominiali,
come peraltro rilevato dal Garante in diverse occasioni e
confermato da numerose decisioni dei tribunali di merito. Un
aspetto particolare e delicato che, in riferimento alla pronuncia
della Suprema Corte in commento, merita ulteriore approfondimento è
quello della videosorveglianza. Questo argomento è stato oggetto di
trattazione da parte del Garante in due occasioni: nel
provvedimento generale sulla videosorveglianza del 29 aprile 2004 e
nella Relazione(12) per l'anno 2004 sullo stato di attuazione del
Codice in materia di protezione dei dati personali. In entrambi i
documenti l'Autorità Garante è intervenuta con argomentazioni
con-similari che di seguito succintamente si riportano.
Il provvedimento sulla
videosorveglianza
Il provvedimento generale sulla videosorveglianza del 29 aprile
2004(13) pertiene tutti gli aspetti della videosorveglianza
prendendo in considerazione anche le questioni che interessano
quella in ambito condominiale. La prima parte del provvedimento
definisce i principi generali della materia (principi di liceità,
di necessità, di proporzionalità e di finalità), dettando di
seguito gli adempimenti necessari per garantire il rispetto della
legge(14), le prescrizioni e le sanzioni.
Ai fini di quanto rileva in questa sede, ossia i rapporti
condominiali, il provvedimento prevede quanto segue. Premesso che i
privati possono trattare i dati personali solo se vi è il
preventivo consenso espresso dall'interessato(15), in caso di loro
impiego di strumenti di videosorveglianza la possibilità di
raccogliere lecitamente il consenso può risultare in concreto
fortemente limitata dalle caratteristiche e dalle modalità di
funzionamento dei sistemi di rilevazione, che riguardano spesso una
cerchia non circoscritta di persone che non è agevole e talvolta
non è neppure possibile contattare prima del trattamento(16). In
questi casi il provvedimento delinea un presupposto alternativo di
liceità definendo il c.d. principio di bilanciamento degli
interessi che consente di individuare i casi in cui la rilevazione
delle immagini può avvenire senza consenso. In riferimento alla
registrazione delle immagini il provvedimento stabilisce, dunque,
che, in presenza di concrete ed effettive situazioni di rischio,
tali registrazioni sono consentite a protezione delle persone,
della proprietà o del patrimonio aziendale. A proposito, invece,
della sorveglianza senza registrazione il provvedimento stabilisce
espressamente che nell'uso delle apparecchiature volte a
riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne a
edifici e immobili(17) il trattamento dei dati è legittimo a
condizione che venga effettuato con modalità tali da limitare
l'angolo visuale dell'area effettivamente da proteggere, evitando
la ripresa di luoghi circostanti e di particolari non
rilevanti.
In riferimento ai videocitofoni il provvedimento stabilisce,
inoltre, che la loro esistenza deve essere conosciuta attraverso
una informativa agevolmente rilevabile, nei casi in cui non sono
utilizzati per fini esclusivamente personali(18). In tale ambito il
Garante è intervenuto in diverse occasioni precisando come sia
assolutamente necessaria una adeguata informativa anche nel caso di
telecamere, collocate pure nell'interno di un edificio (come nei
pianerottoli, nei corridoi e nelle scale), che si attivano, sia
pure per un tempo limitato, riprendendo le persone fino
all'ingresso negli appartamenti. Per quanto riguarda le riprese
nelle aree comuni, oggetto della sentenza in commento,
l'installazione degli strumenti di ripresa, se effettuata nei
pressi di immobili privati ed all'interno di edifici in condominio
e nelle loro pertinenze (come posti auto o box), benché non sia
soggetta al Codice nel caso in cui i dati non vengano comunicati
sistematicamente o diffusi, richiede comunque l'adozione di cautele
a tutela di terzi(19) al fine di evitare di incorrere nel reato di
interferenze illecite nella vita privata ex art. 615-bis c.p. In
tal senso, ha ricordato il Garante "...l'angolo visuale delle
riprese deve essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva
pertinenza, escludendo ogni forma di ripresa anche senza
registrazione di immagini relative ad aree comuni (come cortili,
pianerottoli, scale
o garage comuni) o antistanti l'abitazione di altri condomini...".
L'Autorità precitata ha, dunque, evidenziato come le disposizioni
del Codice in materia di protezione dei dati personali debbano
trovare applicazione anche in caso di utilizzazione di un sistema
di ripresa di aree condominiali da parte di più proprietari o
condomini oppure da un condominio, dalla relativa amministrazione,
da studi professionali e da società o da enti noprofit.
L'installazione di questi impianti è ammissibile, ha proseguito
il Garante, solo ed esclusivamente in relazione all'esigenza di
preservare la sicurezza delle persone e la tutela dei beni da
concrete situazioni di pericolo; la valutazione della
proporzionalità, in riferimento al principio di bilanciamento degli
interessi, deve essere effettuata anche nei casi di utilizzazione
di sistemi di videosorveglianza che non prevedano la registrazione
di dati, in rapporto ad altre misure già adottate, o da adottare,
come i comuni sistemi di allarme, la blindatura delle porte, i
cancelli automatici e simili.
La Relazione del Garante per il 2004
Il cap. 13 della Relazione in epigrafe è di interesse ai fini
della presente nota giacché prende brevemente in considerazione gli
edifici condominiali e le multiproprietà. In relazione alla
videosorveglianza la Relazione evidenziava che, con riguardo al
frequente impiego di sistemi di videosorveglianza negli edifici
condominiali, già il precitato provvedimento 29 aprile 2004 aveva
compiutamente preso in esame l'uso dei videocitofoni (come si è
appena segnalato nel punto precedente) che "...deve essere reso
noto attraverso una informativa agevolmente rilevabile...". Più
approfonditamente in riferimento alla installazione su iniziativa
di singoli condomini di vere e proprie telecamere all'interno di
edifici in condominio e delle loro pertinenze la Relazione
rammentava come il Garante avesse già da tempo precisato che
l'impiego di tali sistemi richiede comunque il rispetto di
prescrizioni poste a tutela dei terzi facendo espresso riferimento
al concetto di angolo delle riprese (di cui vedasi il punto che
precede - n.d.a.) escludendo, giova ribadirlo per lo stridente
contrasto con quanto nella sentenza in commento, ogni forma di
ripresa di immagini relative ad aree comuni, anche al fine di
evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita
privata.
La Relazione segnalava, infine, un caso (preso in esame nel corso
del 2004 - n.d.a.) particolarmente delicato ed affine alla
problematica affrontata successivamente dalla Suprema Corte
riguardante l'installazione da parte di un condominio di un
impianto di videosorveglianza finalizzato a garantire la sicurezza
dei condomini a seguito di un grave delitto verificatosi in uno
stabile vicino; in quel caso il Garante ha ritenuto trovassero
applicazione le prescrizioni ed i principi richiamati nel
provvedimento del 29 aprile 2004, invitando pertanto
l'amministrazione del condominio a fornire un riscontro dettagliato
su finalità e proporzionalità del trattamento, tempi di
conservazione delle immagini registrate e sull'eventuale
designazione del responsabile dell'impianto come
«responsabile»
o «incaricato» del trattamento delle immagini, il quale potrebbe
accedere ai dati solo attenendosi comunque alle istruzioni
impartite dal condominio. L'impianto normativo generale in materia
di riservatezza, definito attraverso le precitate norme di legge, i
relativi provvedimenti attuativi, le interpretazioni normative e le
raccomandazioni fornite dall'Autorità Garante, appare, a parere di
chi scrive, ancora oggi, abbisognevole di interventi correttivi; ed
in tal senso un concreto contributo non può non venire dalla
giurisprudenza di merito che, con la sua indubbia portata
innovativa, è chiamata a svolgere il non agevole compito di
attualizzare siffatto impianto, come dimostra, tra l'altro, la
sentenza in commento.
La vicenda processuale
La Corte di Appello di Trento, intervenuta a pronunciarsi circa
le decisioni assunte dal Tribunale di Rovereto, ha confermato la
responsabilità penale dell'imputato per il delitto di cui all'art.
615-bis c.p. (reato commesso dal 10 ottobre 2003 fino al sequestro
avvenuto in data 31 maggio 2005) per aver installato sul balcone
della propria abitazione due telecamere, con le quali si sarebbe
procurato indebitamente delle immagini riguardanti non solo il
vialetto di ingresso comune dell'edificio condominiale, ma anche la
vita privata di altro condomino (costituitosi parte civile) e della
sua famiglia, riprendendo le predette telecamere una piccola parte
del poggiolo e dello sporto di proprietà esclusiva della parte
civile. Condannava, pertanto, l'imputato, con la recidiva generica,
alla pena di mesi nove di reclusione, oltre al risarcimento dei
danni, da liquidarsi in separata sede, nonchè alla rifusione delle
spese di lite a favore delle parti civili. La Cassazione, chiamata
a valutare se l'installazione di un impianto di videosorveglianza
effettuata a cura del ricorrente (essenzialmente per motivi di
sicurezza) nella propria abitazione sita in un condominio(20),
fosse idonea ad integrare il delitto di interferenze illecite nella
vita privata degli altri condomini giacché diretta a riprendere le
parti comuni condominiali oltre ad una piccola porzione del balcone
di proprietà esclusiva di un condomino, ha ribaltato le pronunce
dei due precedenti giudizi di merito, annullando senza rinvio la
sentenza oggetto di impugnazione "perché il fatto non costituisce
reato". A parere della Suprema Corte, e contrariamente a quanto
ritenuto in materia dall'Autorità Garante per la protezione dei
dati personali, l'imputato, attraverso le dette telecamere, aveva
semplicemente fatto uso del proprio diritto di osservare quanto
accadeva nelle zone di uso comune non protette alla vista di
estranei. Tali riprese, peraltro, non erano state effettuate né
clandestinamente, né fraudolentemente, id est, le stesse non erano
in alcun modo idonee a cogliere di sorpresa i condomini in momenti
in cui i medesimi potevano ritenere di non essere osservati. Ne
deriva, secondo gli ermellini, che
"...la ripresa delle aree comuni non può ritenersi in alcun modo
indebitamente invasiva della sfera privata dei condomini ai sensi
dell'art. 615 bis c.p. giacché la indiscriminata esposizione alla
vista altrui di un'area che costituisce pertinenza domiciliare e
che non è deputata a manifestazioni di vita privata esclusive, è
incompatibile con una tutela penale della riservatezza, anche ove
risultasse che manifestazioni di vita privata in quell'area siano
state in concreto, inopinatamente realizzate e, perciò,
riprese...". La Corte conclude segnalando come l'assoluta carenza
della volontà del ricorrente di riprendere immagini riguardanti la
vita privata dei condomini svolgentesi in ambito domiciliare
protetto faccia venire meno l'elemento psicologico del reato di cui
all'art. 615-bis c.p. (dolo generico). Tale assunto è comprovato,
prosegue la Corte, dal fatto che l'imputato (come risulta dalle
stesse pronunce di merito) aveva installato le video-camere solo
per motivi di sicurezza esterna e non certo per riprendere la vita
privata dei vicini di casa, nonché (e soprattutto) dal fatto che il
ricorrente aveva sempre consentito a tutti i vicini di controllare
sui propri televisori quanto visualizzato dalle telecamere
installate.
Il reato di interferenze illecite nella vita privata
nella decisione della corte
La sentenza oggi in commento ripropone la problematica della
compatibilità degli impianti di videosorveglianza (nel caso di
specie installati all'interno di un edificio condominiale per
ragioni di sicurezza) con le esigenze di riservatezza dei singoli,
con particolare riferimento ai casi in cui l'utilizzo di siffatta
tecnologia possa essere tale da integrare l'ipotesi delittuosa di
interferenze illecite nella vita privata ai sensi dell'art. 615-bis
c.p. che, come più volte rilevato dalla giurisprudenza(21), nel
fare testuale riferimento al contenuto della fattispecie di
violazione del domicilio, appare posto a tutela del bene giuridico
della sola privacy di quanto avviene all'interno delle mura
domestiche con esclusione, per contro, dalla sfera applicativa
della medesima norma la captazione di discorsi confidenziali o di
immagini in un luogo pubblico. L'art. 615-bis c.p. prevede due
distinte fattispecie: l'indiscrezione e la divulgazione dei dati e
delle informazioni captate illecitamente. L'indiscrezione
domiciliare è prevista dal primo comma e consiste nel
procacciamento di notizie e/o di immagini riguardanti la vita
privata, vale a dire destinati a rimanere nel dominio esclusivo
della persona in quanto svolgentesi nella medesima sfera protetta
dal delitto di violazione del domicilio: l'abitazione, la privata
dimora e le appartenenze di essa. Tale procacciamento deve, a
termini di legge, avvenire mediante l'utilizzo di "strumenti di
ripresa visiva o sonora", cioè attraverso telecamere,
teleobiettivi, registratori, microspie (in sintesi strumenti capaci
di captare suoni o riprodurre immagini n.d.a.) ed essere realizzato
"indebitamente". Sul significato da attribuire a questo avverbio la
dottrina oscilla tra le posizioni di quanti ravvisano in esso un
semplice richiamo alla necessità dell'assenza di scriminanti
generali e quelle di coloro i quali lo riconducono più
semplicemente ad una ipotesi di antigiuridicità speciale(22). Il
secondo comma della norma in argomento, andando oltre, sanziona la
condotta di chi divulga informazioni ottenute secondo i modi e nei
limiti anche spaziali delineati dal primo comma. Più precisamente,
la condotta di divulgazione deve essere di "rivelazione", ossia il
portare un qualcosa a conoscenza di soggetti determinati, e/o di
"diffusione", ossia il comunicare ad un numero indeterminato di
destinatari, ed avvenire attraverso l'uso di qualsiasi "mezzo di
informazione al pubblico".
Elemento psicologico richiesto, affinché si integri la fattispecie
del reato de quo, è quello del dolo generico che consiste nella
coscienza e volontà di procacciarsi indebitamente le notizie e le
immagini, con le modalità e nei luoghi descritti dalla norma, e nel
comunicarli con i mezzi indicati nel II comma dell'art. 615-bis
c.p. La Corte di Cassazione, chiamata ad esprimersi in materia, ha
colto l'occasione per approfondire i tratti essenziali
dell'elemento soggettivo del reato di interferenze illecite nella
vita privata, nonché per circoscrivere le ipotesi di captazioni
penalmente rilevanti, integrando di fatto quanto in materia più
volte raccomandato dal Garante. Premette la Suprema Corte che è da
ritenersi incontestabile che l'impianto di videosorveglianza
installato dal ricorrente "...fosse idoneo a riprendere parti
comuni del condominio, erano prive di recinzione e non intercluse
allo sguardo degli estranei, così come risultavano visibili
dal-l'esterno e dall'area di proprietà comune, nonché, seppure in
minima parte, l'esterno di un balcone e di una sporgenza
dell'edificio di proprietà esclusiva delle parti civili...".
Parimenti incontestabile è il fatto che tutti i condomini
(comprese, quindi, le parti civili) avevano facoltà di accedere
alle registrazioni, con la conseguenza che né il sistema di
ripresa, né le singole videoriprese potevano ritenersi in alcun
modo sconosciute ai medesimi. Elemento (erroneamente - n.d.a.)
fondante l'affermazione di responsabilità dell'imputato è, dunque,
secondo il Giudice di merito, l'idoneità dell'apparato a riprendere
gli altri comproprietari nell'atto di fare uso della res communis.
Secondo la dottrina tradizionale, osserva la Corte, la ratio
dell'art. 615-bis c.p. poggia nella autorevole e consolidata
convinzione per la quale "privatezza e domicilio sono termini
correlativi"; le notizie e le immagini la cui cognizione è tutelata
nell'art. 615-bis c.p., non possono che essere le stesse la cui
conoscenza esclusiva è tutelata dal-l'art. 614 c.p., che, come è
noto, protegge l'indebita intrusione nella vita privata realizzata
attraverso la penetrazione nel domicilio altrui.
Con la evidente conseguenza che, affinché si realizzi il reato di
interferenze illecite nella vita privata è necessario "l'uso di
apparecchiature in grado di cagionare quella medesima offesa alla
vita privata arrecata dalla cognizione diretta di notizie o
immagini da parte di un estraneo che si trovi fisicamente nel
domicilio" escludendosi, pertanto, che "la percezione di alcune
notizie o immagini mediata dall'utilizzo di strumenti di ripresa
possa essere sottoposta a pena laddove la loro percezione diretta
sia invece lecita"(23). La Suprema Corte di Cassazione, per
completezza di indagine, rimanda poi a quanto sostenuto in materia
di domicilio e riservatezza in altre pronunce(24) segnalando che
"...sulla nozione di domicilio, a norma dell'art. 14 Cost. così
come su quella di privata dimora, a norma del-l'art. 614 c.p.
(richiamato dall'art. 615-bis c.p., sulle interferenze illecite
nella vita privata, e dall'art. 266 c.p.p., comma 2, sulle
intercettazioni ambientali), non vi sono nella giurisprudenza e
nella dottrina indicazioni univoche..."(25). In sintesi in alcune
decisioni si fa riferimento prevalentemente al concetto di
utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della
vita privata (ad es. il riposo, l'alimentazione, lo studio,
l'attività professionale, lo svago) connesso con quello di tempo,
ossia di un rapporto duraturo e consolidato tra luogo e persona,
mentre in altre pronunce si pone l'accento sul carattere esclusivo
(lo ius excludendi alios) e sulla difesa della privacy. Tale doppio
metro valutativo è dovuto all'alternanza della giurisprudenza che
tende ad ampliare il concetto di domicilio in funzione della tutela
penale degli artt. 614 e 615-bis c.p., mentre tende a
circoscriverlo quando l'ambito domiciliare rappresenta un limite
allo svolgimento delle indagini. La Corte Costituzionale, dal canto
suo, nella pronuncia citata in nota, è intervenuta a tutelare il
domicilio inteso "...come diritto di ammettere o escludere altre
persone da determinati luoghi, in cui si svolge la vita intima di
ciascun individuo, e come diritto alla riservatezza su quanto si
compie nei medesimi luoghi". La Suprema Corte evidenzia che "...nel
caso delle riprese visive, il limite costituzionale del rispetto
dell'inviolabilità del domicilio viene in rilievo precipuamente
sotto il secondo aspetto: ossia (…) come presidio di una
intangibile sfera di riservatezza, che può essere lesa - attraverso
l'uso di strumenti tecnici - anche senza la necessità di
un'intrusione fisica...". Ne deriva che ove una determinata azione,
che pur si svolge in luoghi di privata dimora, possa essere
liberamente osservata da terzi senza ricorrere a "particolari
accorgimenti", così come nel caso di un balcone che si affacci
sulla pubblica via, il titolare del domicilio non potrà invocare
alcuna pretesa alla privacy. La Cassazione, in definitiva, a
conclusione del lungo excursus di precedenti e contrastanti
orientamenti giurisprudenziali in ordine alla delicata materia del
domicilio e della riservatezza, fa proprio l'indirizzo secondo il
quale nel-l'ipotesi di videoriprese concernenti immagini
o comportamenti avvenuti in luoghi di pertinenza dell'abitazione di
determinati soggetti, ma non protetti dalla vista degli estranei,
non può ritenersi ipotizzabile una intrusione nella privata dimora
e/o nel domicilio. Ciò in quanto, l'assenza di qualsivoglia
protezione dallo sguardo altrui, colloca tali spazi nell'alveo
dei
c.d. "luoghi esposti al pubblico", i quali, in virtù della
percepibilità all'esterno dei comportamente ivi tenuti, fa venire
meno le ragioni della tutela domiciliare e, quindi, la
configurabilità del delitto di cui all'art. 615-bis c.p.
Nel caso di specie appare, poi, evidente la totale assenza in capo
al ricorrente della volontà di captare momenti della vita intima
dei condomini, essendo le telecamere installate unicamente per
ragioni di sicurezza. A riprova di ciò, del resto, stava il fatto
che (come evidenziato dalle stesse pronunce di merito) le
telecamere erano state orientate in modo tale da consentire solo
una visuale marginale di piccole parti di uno sporto e di un
balcone, e, soprattutto che il ricorrente aveva consentito a tutti
i condomini la possibilità di controllare sui propri televisori
quanto ripreso dalle videocamere stesse. Sulla base di tali
considerazioni, quindi, nel ravvisare la mancanza dell'elemento
soggettivo (costituito dal dolo generico) del reato di interferenze
illecite nella vita privata, la Suprema Corte conclude optando per
un annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. La soluzione
adottata dalla Corte di Cassazione, a parere di chi scrive, appare
condivisibile stante il conclamato difetto dell'elemento soggettivo
(consistente nella volontà cosciente di procurarsi indebitamente
immagini vietate), chiaramente enucleabile dal comportamento tenuto
dal medesimo e dalla sua disponibilità a rendere note a tutti i
vicini le immagini riprese dalle telecamere installate
precipuamente per ragioni di sicurezza. Come altrettanto
condivisibile è la esclusione della configurabilità del delitto di
cui all'art. 615-bis c.p. per il caso di videoriprese concernenti
aree condominiali comuni (contrariamente a quanto asserito
dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali -
n.d.a.), frutto di una interpretazione della fattispecie criminosa
de qua sicuramente più aderente alle istanze di sicurezza di cui
sono sempre più spesso latori i privati cittadini. A riguardo
rileva, come più volte ricordato, quel principio di bilanciamento
degli interessi che rende lecito l'utilizzo di un sistema di
videosorveglianza ove sia comprovata l'effettività del pericolo che
ne ha reso necessaria l'installazione.
Approfondimenti
(12) - Presentata dal Garante nel febbraio 2005.
(13) - Che costituisce aggiornamento ed integrazione del precedente
provvedimento 29 novembre 2000, c.d. "decalogo".
(14) - Succintamente: informativa, prescrizioni specifiche,
soggetti preposti e misure di sicurezza, durata dell'eventuale
conservazione dei dati, documentazione delle scelte, diritti degli
interessati e dei soggetti pubblici.
(15) - Ovvero per uno dei presupposti di liceità previsti in
alternativa al consenso secondo gli artt. 23 e 24 del Codice in
materia di protezione dei dati personali.
(16) - Trattasi dei casi in cui non sia possibile ottenere un
esplicito consenso libero, espresso e documentato.
(17) - Come quelle perimetrali, adibite a parcheggi o a
carico/scarico merci, accessi, uscite di emergenza.
(18) - Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Codice in materia di
protezione dei dati personali.
(19) - Ai sensi del cit. art. 5, comma 3, del Codice.
(20) - Impianto costituito, più precisamente, da due video-camere,
di cui una posizionata sul poggiolo della propria abitazione che
doveva servire quale videocitofono; l'altra posizionata su un
albero.
(21) - Cass., sez. V, n. 22602 del 14 maggio 2008; Cass., Sez.,
sez. II n. 5591 del 10 novembre 2006.
(22) - L. DELPINO, Diritto penale, Parte Speciale, Edizioni
giuridiche Simone, 2008.
(23) - F. CARINGELLA, R. GAROFOLI, R. GIOVAGNOLI, Rassegna Penale,
Percorsi, Giuffrè, 2006.
(24) - S.S.U.U. della Suprema Corte, sentenza n. 26795 del 28
marzo 2006, Prisco, nonché sentenza della Corte Costituzionale n.
149/2008.
(25) - Dubitandosi finanche che ci sia coincidenza tra l'ambito
della garanzia costituzionale e quello della tutela penale.
Cap. CC Luigi Aquino |