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Militari - Stato dei sottufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica - Procedimento
disciplinare - Previsione della facoltà, per l'organo competente ad
irrogare le sanzioni disciplinari di stato, di disco-starsi dal
giudizio della Commissione di disciplina anche a sfavore
dell'incolpato - Manifesta irragionevolezza della norma ridondante
in violazione del principio di buon andamento e imparzialità
dell'amministrazione Illegittimità costituzionale parziale
Assorbimento dell'ulteriore motivo di censura.
Corte Costituzionale, sentenza del 25 febbraio 2009, n. 62. Pres.
Amirante, Rel. Napolitano
È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e
97 Cost., l'art. 75 della legge 31 luglio 1954, n. 599,
limitatamente alle parole «e, soltanto in casi di particolare
gravità, anche a sfavore». La norma in oggetto prevede la
possibilità per l'organo competente alla adozione delle sanzioni
disciplinari di stato di discostarsi dal giudizio della Commissione
di disciplina anche, sia pure soltanto in casi di particolare
gravità, a sfavore dell'incolpato. Invero, premesso che la predetta
Commissione non è un organo permanente ma un collegio che viene
convocato ad hoc ogni volta che si presenti la necessità di
giudicare in merito alla irrogazione della sanzione della perdita
del grado per rimozione e che essa, a differenza dell'analogo
organo competente a valutare gli illeciti disciplinari del
personale civile dello Stato, può solo pronunciarsi
sull'applicazione o meno di tale sanzione, è manifestamente
irragionevole che il Ministro o, attualmente, il responsabile della
struttura amministrativa competente - cioè un soggetto che non ha
partecipato allo svolgimento del procedimento, e che non ha quindi
acquisito e valutato direttamente tutti gli elementi e le
argomentazioni che ne hanno caratterizzato l'iter - possa
effettuare una reformatio in pejus del giudizio, dato che, così
facendo, verrebbe non a integrare o correggere tale decisione, ma a
rovesciare il giudizio che l'Organo collegiale appositamente
costituito è stato chiamato a pronunciare. Inoltre, risulta violato
anche l'art. 97 Cost., poiché la decisione della Commissione di
disciplina, definita dal legislatore col termine "giudizio"
(v. art. 60, 74 e 75 della legge n. 599/1954), non costituisce un
parere obbligatorio ma non vincolante, bensì la fase conclusiva di
un procedimento che, pur avendo natura amministrativa, deve essere
rispettato dall'Amministrazione militare di appartenenza
dell'incolpato sia per non vanificare l'attività defensionale ivi
dispiegata dall'incolpato, sia per non rendere inutile lo
svolgimento della fase procedurale davanti alla Commissione di
disciplina. Resta assorbito il restante motivo di censura
riguardante l'asserita disparità di trattamento. -
Sull'assimilabilità tra i procedimenti disciplinari giurisdizionali
e procedimenti disciplinari amministrativi attesa la "natura
sanzionatoria delle pene disciplinari, che sono destinate ad
incidere sullo stato della persona nell'impiego o nella
professione", v., citata, sentenza n. 71/1995. - Sul fatto che
talune garanzie, quali la contestazione degli addebiti e la
conoscenza, da parte dell'interessato, dei fatti e dei documenti
sui quali si fondano, non possono mancare nei procedimenti
disciplinari amministrativi v., citate, sentenze n. 505/1995 e n.
460 del 2000 (1).
(1) Ritenuto in fatto
1. - La IV Sezione del Consiglio di Stato, nel corso di un
giudizio avente ad oggetto la impugnazione della sentenza con la
quale il Tribunale amministrativo regionale del Lazio aveva
rigettato il ricorso avverso la irrogazione, nei confronti di un
caporal maggiore dell'Esercito italiano in servizio permanente,
della sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione,
ha sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 della legge 31
luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica), nella parte in cui prevede la
possibilità, per l'organo competente all'adozione delle sanzioni
disciplinari di stato, di discostarsi dal giudizio della
Commissione di disciplina non solo in senso più favorevole
all'incolpato ma, sia pure soltanto in casi di particolare gravità,
anche a sfavore di questo.
1.1. - Riferisce il rimettente che il ricorrente nel giudizio a
quo, condannato alla pena detentiva di un anno e quattro mesi di
reclusione, a seguito di "patteggiamento", in relazione ad una
imputazione di detenzione a fini di "spaccio" di sostanze
stupefacenti, aveva impugnato di fronte al giudice amministrativo
il provvedimento col quale, stante il ricordato pregiudizio penale,
il competente direttore generale del Ministero della difesa,
nonostante il «parere favorevole a conservare il grado espresso
dalla Commissione di disciplina», aveva irrogato nei suoi confronti
la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione.
Avendo l'adito Tribunale amministrativo rigettato il ricorso -
precisa il Collegio -, la relativa sentenza era stata gravata di
appello, affidato a cinque motivi, quattro dei quali erano stati
dichiarati infondati con separata sentenza parziale. Con
riferimento al restante motivo, avente ad oggetto la compatibilità
costituzionale del citato art. 75 della legge n. 599 del 1954, il
Consiglio di Stato, ritenendolo non manifestamente infondato e
rilevante ai fini della definizione del giudizio - ciò, in
particolare, in quanto solo la rimozione della norma in discorso
avrebbe consentito l'accoglimento del gravame - ha sollevato
questione di legittimità costituzionale. Riguardo alla non
manifesta infondatezza, il rimettente osserva che la norma
impugnata, originariamente applicabile ai sottufficiali di
Esercito, Marina e Aeronautica ed estesa, dall'art. 30 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione del-l'art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli,
modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del
personale non direttivo delle Forze armate), ai volontari di truppa
in servizio permanente, quale è l'appellante nel giudizio a quo,
prevede che l'organo competente per l'adozione della sanzione
disciplinare possa disco-starsi, in casi di particolare gravità,
dal parere reso dalla Commissione di disciplina anche in senso
sfavorevole all'incolpato.
1.2. - Detta previsione, ad avviso del rimettente, violerebbe
l'art. 3 della Costituzione. Osserva, sul punto, che la finalità
del procedimento disciplinare è quella di «salvaguardare la
corretta sussistenza dell'ordinamento particolare al quale si
riferisce, con l'effetto dissuasivo proprio delle sanzioni»:
perciò, verificatasi un'infrazione, essa viene valutata da una
apposita Commissione, composta da esperti, che la «ascrive ad una
particolare categoria per la quale è prevista l'irrogazione di una
specifica sanzione». Trattandosi, prosegue il rimettente, di
vicenda interna ad un ordinamento particolare, la normativa prevede
che il vertice della amministrazione interessata (prima il
Ministro, ora, per effetto della differenziazione delle competenze,
il direttore generale del personale militare) possa, «apprezzando
elementi esterni alla fattispecie» applicare, con finalità
essenzialmente umanitarie, una sanzione meno grave. Espressione di
tale orientamento sono non solo l'art. 114, quinto comma, del
d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni
concernenti gli impiegati civili dello Stato), ma anche l'art. 46
della legge 3 giugno 1961, n. 833 (Stato giuridico dei
vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di Finanza),
nonché l'art. 42 della legge 19 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo
stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa
dell'Arma dei carabinieri), disposizioni, queste ultime, emanate
nello stesso arco di tempo che, anche se ne «è dubbia in
giurisprudenza la sfera di applicazione», sono, in ogni caso,
riferibili «a soggetti con il medesimo stato giuridico
dell'appellante». Solamente la disposizione censurata, oltre a
quella applicabile al procedimento disciplinare degli ufficiali di
Esercito, Marina e Aeronautica, cioè l'art. 88 della legge 10
aprile 1954, n. 113 (Stato degli ufficiali dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica), consente, in casi di particolare
gravità, un intervento in malam partem. Ravvisa in ciò il
rimettente un'ingiustificata disparità di trattamento in danno di
ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle tre Armi,
rispetto al trattamento degli altri dipendenti pubblici, ivi
compresi quelli appartenenti al medesimo comparto delle Forze
Armate.
1.3. - La norma viene, altresì, ritenuta in contrasto con l'art. 97
della Costituzione, che è volto a salvaguardare, attraverso
l'organizzazione degli uffici, l'imparzialità e il buon andamento
della amministrazione. Ad avviso del rimettente, sarebbe arduo
giustificare che un organo monocratico possa disattendere le
conclusioni, frutto di una collegiale valutazione tecnica, cui,
all'esito della fase procedimentale svolta-si di fronte a sé nel
contraddittorio delle parti, sia giunta la Commissione di
disciplina, se non nel senso di permettere la riduzione, per
finalità umanitarie, della sanzione in quel modo individuata.
2. - Si è costituito nel giudizio di fronte alla Corte
costituzionale l'appellante nel giudizio a quo, la cui difesa,
richiamati ampiamente i contenuti della ordinanza di rimessione,
osserva che la irragionevolezza della disparità esistente fra il
trattamento del personale delle tre Armi e quello appartenente
all'Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di Finanza non si
giustifica in forza dei peculiari compiti attribuiti a queste
ultime - risultando, semmai, più evidente proprio per le funzioni
di repressione degli illeciti e di polizia militare ad esse
assegnati - né in ragione del diverso inquadramento economico e
stipendiale che possa derivare dai distinti compiti svolti dalle
singole Forze Armate. Osserva la parte privata che la conseguenza
della disposizione censurata è la valutazione più benevola e
garantista dell'illecito disciplinare commesso dal militare che
svolge funzioni di polizia volte alla repressione degli illeciti,
rispetto a quello, di pari gravità, commesso dal militare che tali
funzioni non svolge.
3. - È intervenuto nel giudizio, rappresentato e difeso dalla
Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei
ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile
o, comunque, infondata. Il rimettente, infatti, non avrebbe
adeguatamente esposto i fatti di causa, in particolare in ordine
alla eventuale "particolare gravità" dell'illecito commesso, sicché
non sarebbe chiara l'effettiva rilevanza della questione nel
giudizio a quo. Ulteriore motivo di inammissibilità deriverebbe dal
fatto che il rimettente ha omesso di considerare come la
giurisprudenza, ivi compreso il giudice che in prime cure ha
esaminato la fattispecie a quo, si sia costantemente e
ripetutamente espressa nel senso che la norma impugnata sarebbe
applicabile anche ai militari facenti parte della Arma dei
carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza. Essendo,
pertanto, la disposizione censurata suscettibile di
un'interpretazione che ne escluda la incostituzionalità, la
relativa questione sarebbe inammissibile.
3.1. - In subordine, la difesa pubblica sostiene la infondatezza
della questione. Premesso, infatti, che il censurato art. 75 della
legge n. 599 del 1954 trova applicazione nei confronti di qualunque
militare, non v'è dubbio che la diversità di disciplina applicabile
ai dipendenti civili dello Stato trovi la sua ratio nella
peculiare, oggettiva, diversità di status esistente fra le due
categorie, civile e militare, interessate. Ma, aggiunge
l'Avvocatura, la questione sarebbe infondata anche ove si volesse
ritenere che il citato art. 75 della legge n. 599 del 1954 fosse
applicabile solo ai militari di Esercito, Marina e Aeronautica;
infatti la possibilità pel Ministro di discostarsi in pejus
rispetto al divisamento del Consiglio di disciplina, invece che
porsi in contrasto coi principi di uguaglianza e di buona
amministrazione, ne costituisce applicazione. Deve, infatti,
considerarsi che le tre predette Armi costituiscono un organismo
più articolato e disomogeneo rispetto ai corpi di polizia ad
ordinamento militare; in tal senso, posto che «sia le istanze
sanzionatorie» che i criteri di loro valutazione possono variare
fra l'una e l'altra, il potere di reformatio in pejus attribuito al
Ministro consente l'armonizzazione ed omogeneizzazione dei criteri
sanzionatori che, diversamente, data la segmentazione delle Forze
Armate, potrebbe mancare. La difesa pubblica prosegue osservando
che erra il rimettente là dove attribuisce una specifica competenza
tecnica alla Commissione di disciplina: questa è infatti un organo
costituito ad hoc senza che sia garantita una particolare
qualificazione o specializzazione dei suoi componenti. Diversamente
da quanto sostenuto dal rimettente, la sede ove si opera la
valutazione tecnica dell'illecito disciplinare è quella
ministeriale, sicché risponde a un criterio di buona
amministrazione attribuire agli organi ministeriali, dotati di
dirigenti in possesso di «specializzazioni post-universitarie in
diritto disciplinare militare», la funzione di raccordo e di
necessario adeguamento delle sanzioni ai criteri generali che
presiedono l'azione disciplinare. Osserva, da ultimo, la Avvocatura
che comunque il potere di reformatio in pejus è attribuito al
Ministro solo in casi di particolare gravità - non costituendo un
ordinario potere di revisione delle deliberazioni assunte dalla
Commissione di disciplina - che dovranno essere adeguatamente
evidenziati e motivati. In questo modo, conclude la difesa
erariale, è altresì possibile accedere ad una lettura
costituzionalmente orientata della norma tale da escludere, data
l'inconfigurabilità di un potere di reformatio in pejus meramente
discrezionale, che il suo esercizio sia fonte di
disuguaglianza.
Considerato in diritto
1. - La IV sezione del Consiglio di Stato ha sollevato, con
riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 75 della legge 31 luglio 1954,
n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica), nella parte in cui prevede la possibilità per
l'organo competente alla adozione delle sanzioni disciplinari di
stato di discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina
non solo in senso più favorevole all'incolpato ma, sia pure
soltanto in casi di particolare gravità, anche a sfavore di
questo.
1.1. - Il rimettente, in particolare, dubita della legittimità
costituzionale della indicata disposizione in quanto essa
determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento in danno
dei sottufficiali - nonché dei volontari di truppa in servizio
permanente, per effetto della estensione a costoro, operata
dall'art. 30, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in
materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di
reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo
delle Forze armate), della disciplina dettata dalla legge n. 599
del 1954 - rispetto alla analoga normativa, sempre in tema di
procedimento disciplinare, applicabile al personale civile dello
Stato, contenuta nell'art. 114, quinto comma, del d.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato), ai sottufficiali e militari di
truppa dell'Arma dei carabinieri, contenuta nell'art. 42, quarto
comma, della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato
giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei
carabinieri), ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo della
Guardia di finanza, contenuta nell'art. 46, terzo comma, della
legge 3 agosto 1961, n. 833 (Stato giuridico dei vicebrigadieri e
dei militari di truppa della Guardia di finanza), la quale prevede
che il giudizio della Commissione di disciplina possa essere
disatteso dall'organo che infligge concretamente la sanzione
disciplinare solo in senso più favorevole all'incolpato.
1.2. - Ulteriore profilo di illegittimità costituzionale viene
ravvisato dal giudice a quo nella norma censurata - con riferimento
alla violazione dell'art. 97 della Costituzione posto a presidio
della imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione - in
quanto essa consente ad un organo monocratico di modificare,
irrogando una sanzione più afflittiva, la valutazione tecnica,
comparata e ponderata, già operata, nel rispetto del
contraddittorio e con le garanzie della collegialità, dalla
Commissione di disciplina.
2. - Occorre valutare, preliminarmente, le eccezioni di
inammissibilità formulate dalla difesa erariale.
2.1. - Con la prima di esse si contesta la mancanza di una adeguata
descrizione della fattispecie, ridondante in difetto di motivazione
sulla rilevanza della questione, non essendosi il rimettente,
atteso che il potere di modifica in malam partem è subordinato al
positivo riscontro della particolare gravità del caso, espresso
chiaramente sulla ricorrenza di tale condizione. L'eccezione non
merita accoglimento. Il rimettente, infatti, nella descrizione
della fattispecie al suo esame, ha rilevato che l'illecito
disciplinare contestato al militare in questione era connesso alla
commissione di un delitto di considerevole gravità e dal quale era
scaturita, previa richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale, la applicazione della pena detentiva di ben un
anno e quattro mesi di reclusione; evidente è, pertanto, la
ricorrenza del caso di particolare gravità che, in via astratta,
legittima l'intervento in malam partem del-l'organo cui compete
l'adozione della sanzione disciplinare. Sul punto va anche rilevato
che nella ordinanza di rimessione si dà, altresì, atto del fatto
che la sentenza emessa in prime cure era stata impugnata, fra
l'altro, anche in quanto non aveva tenuto conto della carenza di
motivazione del provvedimento irrogativo della sanzione
disciplinare riguardo alla presenza della ipotesi «di particolare
gravità». La circostanza - esplicitata con, sia pur sintetica,
puntualità dal rimettente - che tale specifico motivo di
impugnazione era stato rigettato con sentenza parziale emessa nella
stessa data dell'ordinanza di rimessione, vale ad escludere la
sussistenza del dedotto profilo di carenza di motivazione della
ordinanza stessa.
2.2. - Ulteriore motivo di inammissibilità della questione
consisterebbe, secondo la prospettazione dell'Avvocatura dello
Stato, nel non aver considerato il rimettente il fatto che,
diversamente da quanto da lui affermato, l'art. 75 della legge n.
599 del 1954, sulla base degli orientamenti giurisprudenziali
amministrativi, sarebbe applicabile non ai soli sottufficiali e
volontari di truppa di Esercito, Marina e Aeronautica, ma anche
agli stessi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della Guardia di finanza, di tal ché la stessa prospettata
disparità di trattamento non sarebbe in realtà sussistente, stante
la possibilità di dare un'interpretazione della norma censurata che
ne assicuri l'uniforme applicazione. Anche in questo caso
l'eccezione non merita accoglimento. Infatti, se è pur vero che la
ampiamente prevalente giurisprudenza amministrativa appare
orientata nel senso di ritenere applicabile l'art. 75 della legge
n. 599 del 1954 anche ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e
del Corpo della Guardia di finanza o, come più correttamente si
deve dire, agli appartenenti ai ruoli degli Ispettori e dei
Sovrintendenti di tali Forze armate, tale applicazione è stata,
tuttavia, esclusa dalla medesima magistratura amministrativa nei
confronti del personale appartenente al ruolo degli appuntati e
carabinieri ed al ruolo degli appuntati e finanzieri, nei cui
confronti sono invece tuttora applicabili, rispettivamente, le
disposizioni contenute nei ricordati artt. 42, quarto comma, della
legge
n. 1168 del 1961 e 46, terzo comma, della legge n. 833 del
1961.
Poiché, nel caso che interessa, l'aggravamento della sanzione
disciplinare è stato operato nei confronti di un militare
appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio
permanente, che, per essere quello iniziale nella scala gerarchica
delle tre Armi, può essere utilmente comparato con quello degli
appuntati e carabinieri e appuntati e finanzieri, ruoli egualmente
iniziali nella scala gerarchica, rispettivamente, dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, non può, in linea
di principio, disconoscersi l'inconciliabile diversità della
normativa regolante il particolare aspetto in questione del
procedimento disciplinare rispetto a quello relativo alle tre
categorie di appartenenti alle Forze armate, tale da escludere
l'inammissibilità della questione sotto il profilo della asserita
disparità di trattamento.
3. - La questione è fondata.
3.1. - È opportuna una sintetica ricostruzione del sistema
disciplinare previsto dalla legge n. 599 del 1954 che, in base al
rinvio disposto dall'art. 30 del decreto legislativo n. 196 del
1995, si applica al militare in questione (ed ai sottufficiali e
militari di truppa dell'Esercito, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare). L'art. 63 della citata legge n. 599 del
1954 contempla quattro sanzioni disciplinari di stato: a) la
sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'art. 21; b) la
cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi
disciplinari, di cui all'art. 40, lettera c); c) la sospensione
disciplinare dalle attribuzioni del grado, prevista dall'art. 48;
d) la perdita del grado per rimozione, di cui al primo comma, n. 6,
dell'art. 60. Solo per la più grave di dette sanzioni, e cioè per
la perdita del grado per rimozione, è prevista la sotto-posizione
alla valutazione del Consiglio di disciplina. Negli articoli da 67
a 74 della predetta legge sono specificamente indicate le procedure
che regolano l'attivazione ed il funzionamento del collegio nonché
la sua composizione. In particolare, per quello che interessa ai
fini della presente decisione, l'art. 69 prevede che «La
Commissione di disciplina [sia] formata, di volta in volta» e
l'art. 74 che, al termine dei suoi lavori, quando «la Commissione
[ritenga] di poter deliberare, il Presidente [ponga] ai voti il
seguente quesito: "il … è meritevole di conservare il grado?"».
Risulta, quindi, che la Commissione di disciplina non è un organo
permanente ma un collegio che viene convocato ad hoc ogni volta che
si presenti la necessità di giudicare in merito alla irrogazione
della sanzione della perdita del grado per rimozione e che essa, a
differenza dell'analogo organo competente a valutare gli illeciti
disciplinari del personale civile dello Stato, può solo
pronunciarsi sull'applicazione o meno di tale sanzione. È,
pertanto, manifestamente irragionevole che il Ministro o,
attualmente, il responsabile della struttura amministrativa
competente, possa effettuare una reformatio in pejus di tale
giudizio, dato che, così facendo, verrebbe non a integrare o
correggere tale decisione, ma a capovolgerla. Il quesito rivolto
alla Commissione ha un esclusivo contenuto: essa deve dichiarare se
l'illecito disciplinare che le viene sottoposto debba comportare la
perdita del grado del militare che lo ha commesso. Nel caso in cui
l'Organo competente dell'Amministrazione militare non si attenga al
verdetto quando esso è favorevole all'incolpato, verrebbe a
sostituire una valutazione favorevole al mantenimento del grado con
una di segno opposto. La disposizione censurata, nel discostarsi da
quanto al riguardo previsto dagli artt. 46, terzo comma, della
legge n. 833 del 1961 e 42, quarto comma, della legge n. 1168 del
1961, non viene, quindi, a porre in essere una disciplina che,
secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, rientra negli
ampi limiti di discrezionalità di cui gode il legislatore in questa
materia (sentenza n. 356 del 1995, ordinanze n. 182 del 2008 e n.
295 del 2001). Essa, al contrario, trasmoda nella manifesta
irragionevolezza (sentenze n. 375 del 2000, n. 104 del 1991, n.
1128 del 1988), con violazione dell'art. 3 Cost., dato che
attribuisce ad un soggetto che non ha partecipato allo svolgimento
del procedimento, e che non ha quindi acquisito e valutato
direttamente tutti gli elementi e le argomentazioni che ne hanno
caratterizzato l'iter, la facoltà di rovesciare il giudizio che
l'Organo collegiale appositamente costituito è stato chiamato a
pronunciare.
3.2. - Né può condividersi la tesi secondo cui, poiché l'art. 75
della legge n. 599 del 1954 limita questo ribaltamento del giudizio
«soltanto in casi di particolare gravità», si potrebbe giungere ad
una interpretazione della disposizione costituzionalmente
orientata, nel senso di escludere che il potere di revisione sia
attribuito in via ordinaria e in via meramente discrezionale, ma
sia esercitabile solo nei riguardi di situazioni che presentino il
carattere del-l'estrema gravità. È opportuno sottolineare che la
Commissione, nel pronunciarsi sul mantenimento o sulla perdita del
grado, non limita la sua valutazione a verificare l'esistenza
dell'illecito disciplinare e la responsabilità del militare
incolpato, ma esprime un giudizio globale. Vale a dire che una
volta accertata la responsabilità disciplinare, la quale
costituisce, generalmente, il primo passaggio che il suddetto
organo deve compiere, quest'ultimo deve valutare tutto l'insieme
dei fatti relativi alla mancanza contestata, l'incidenza che essa
viene ad avere sulla disciplina militare, la lesione che arreca
all'elevato livello di onorabilità che deve essere posseduto dagli
appartenenti alle Forze Armate, nonché la personalità del militare,
ivi compresi, quindi, quei "casi di particolare gravità" che,
secondo la censurata disposizione, facoltizzerebbero il
ribaltamento della decisione. Tra l'altro, nel caso in questione,
dato che si trattava di giudicare in merito ai riflessi
disciplinari di una sentenza penale di condanna passata in
giudicato, il Consiglio di disciplina doveva solo operare la
valutazione circa la possibilità che il militare che aveva compiuto
tale reato fosse "meritevole di conservare il grado". Ne deriva,
quindi, che se i fatti posti alla base di tali "casi" hanno fatto
parte del giudizio, su di essi già si è pronunciata la Commissione
di disciplina, non ritenendo che legittimassero la perdita del
grado. Qualora, invece, la situazione che determinerebbe la diversa
conclusione del procedimento non sia stata contestata, o, comunque,
fatta presente al militare durante lo svolgimento del procedimento
stesso, si sarebbe verificata l'evidente anomalia della non
conoscenza, da parte dell'incolpato, di tutti gli elementi su cui
si fondano le accuse, con l'impossibilità di potersi difendere in
contraddittorio. Questa Corte «Di fronte alla distinzione tra
procedimenti disciplinari giurisdizionali e procedimenti
disciplinari amministrativi, […] ha già ricordato che la
proclamazione contenuta nell'art. 24 Cost., se indubbiamente si
dispiega nella pienezza del suo valore prescrittivo solo con
riferimento ai primi, non manca tuttavia di riflettersi, seppure in
maniera più attenuata, sui secondi, in relazione ai quali, in
compenso, si impongono al più alto grado di cogenza le garanzie di
imparzialità e di trasparenza che circondano l'agire della pubblica
amministrazione. V'è, insomma, un sensibile accostamento tra i due
diversi tipi di procedimento disciplinare, che trova ragione "nella
natura sanzionatoria delle pene disciplinari, che sono destinate ad
incidere sullo stato della persona nell'impiego o nella
professione" (sentenza n. 71 del 1995). L'approdo del procedimento,
nell'un caso e nell'altro, può toccare invero la sfera lavorativa
e, con essa, le condizioni di vita della persona e postula perciò,
anche in relazione ai procedimenti non aventi carattere
giurisdizionale, talune garanzie che non possono mancare, quali la
contestazione degli addebiti e la conoscenza, da parte
dell'interessato, dei fatti e dei documenti sui quali si fondano
(sentenza n. 505 del 1995)». (sentenza n. 460 del 2000). In questa
seconda ipotesi verrebbero, pertanto, meno quelle "garanzie" che la
giurisprudenza di questa Corte ritiene ineliminabili anche
nell'ambito di una procedura disciplinare. Si deve, infine,
osservare che sia l'art. 60 della più volte citata legge n. 599 del
1954, laddove enuncia i motivi che comportano la perdita del grado,
sia, in più punti, l'art. 74, laddove prescrive i passaggi
procedurali che regolano il funzionamento della Commissione, sia il
censurato art. 75, laddove afferma che il vertice
dell'Amministrazione può discostarsi dalle conclusioni della
Commissione di disciplina «anche a sfavore» del militare,
definiscono quest'ultima decisione col termine "giudizio". Vale a
dire che essa non costituisce un parere obbligatorio ma non
vincolante, bensì la fase conclusiva di un procedimento che, pur
avendo natura amministrativa, deve essere rispettato
dall'Amministrazione militare di appartenenza dell'incolpato (fatta
salva la possibilità, riconosciuta, in virtù di un principio
generale che attualmente impronta i processi disciplinari,
dell'irrogazione, per motivi umanitari, di una sanzione più lieve)
sia per non vanificare l'attività defensionale ivi dispiegata
dall'incolpato, sia per non rendere inutile lo svolgimento della
fase procedurale davanti alla Commissione di disciplina, con
violazione del canone del "buon andamento" previsto dall'art. 97
della Costituzione.
4. - All'accoglimento della questione sotto il profilo del
contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, stante la
manifesta irragionevolezza della norma ridondante in violazione del
principio di buon andamento e imparzialità della amministrazione,
consegue l'assorbimento del restante motivo di censura riguardante
l'asserita disparità di trattamento.
per questi motivi
La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 75 della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica),
limitatamente alle parole «e, soltanto in casi di particolare
gravità, anche a sfavore». |