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DECRETO LEGGE 23 FEBBRAIO 2009 N.
11
MISURE URGENTI IN MATERIA DI
SICUREZZA PUBBLICA E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA SESSUALE,
NONCHÉ
IN TEMA DI ATTI PERSECUTORI
(Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L.
23 aprile 2009, n. 38)
(Gazzetta Ufficiale - Serie
Generale - N. 45 del 24 febbraio 2009)
Capo I - Disposizioni in materia di violenza sessuale, esecuzione
dell'espulsione e controllo del territorio
Art. 1. Modifiche al codice penale
1. All'articolo 576, primo comma, del codice penale, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il n. 5) è sostituito dal seguente: «5) in occasione della
commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis,
609-quater e 609-octies»;
b) dopo il numero 5) è inserito il seguente: «5.1) dall'autore del
delitto previsto dall'articolo 612bis nei confronti della stessa
persona offesa».
Art. 2. Modifiche al codice di procedura penale
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 275, comma 3, secondo periodo, le parole:
«all'articolo 416-bis del codice penale
o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
predetto articolo 416-bis ovvero al
fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo
stesso articolo» sono sostituite dalle
seguenti: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché in
ordine ai delitti di cui agli articoli 575,
600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, e
600-quinquies del codice penale»;
a-bis) all'articolo 275, comma 3, è aggiunto, infine, il seguente
periodo: «Le disposizioni di cui al
periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti
dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale,
salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi
contemplate»;
b) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la
seguente: «d-bis) delitto di violenza
sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto
dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto
dall'articolo 609-octies del codice penale».
Art. 3. Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975,
n. 354
1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le
misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la
liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e
internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti
e internati collaborino con la
giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge:
delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale,
o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento
di
atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-bis del codice
penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste
dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600,
600-bis, primo comma, 600-ter, primo e
secondo comma, 601, 602, 609-octies, qualora ricorra anche la
condizione di cui al comma 1
quater del presente articolo, e 630 del codice penale, all'articolo
291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in
materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e
17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive
modificazioni. 1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti,
purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità
di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o
eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al
fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero
l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato
con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile
collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se
la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente
irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o interna-ti sia
stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'art.
62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto
dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero
dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale. 1-ter. I
benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi
siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti
con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai
detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575,
600-bis, secondo e terzo comma, 600ter, terzo comma, 600-quinquies,
628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice pena-le,
all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni,
limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80,
comma 2, del medesimo testo unico, e all'articolo 416 del codice
penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal
libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice,
dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e
dal-l'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina del-l'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 1-quater. I
benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o
internati per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter,
609-quater e, qualora ricorra anche la condizione di cui al
medesimo comma 1, 609-octies del codice penale solo sulla base dei
risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta
collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli
esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente
legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in
ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale
salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso
contemplata»; b) al comma 2-bis, le parole: «di cui al comma 1,
quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma
1-ter».
Art. 4. Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il
comma 4-bis è aggiunto il seguente: «4-ter. La persona offesa dai
reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del
codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai
limiti di reddito previsti dal presente decreto».
Art. 5. Esecuzione dell'espulsione
1. Al comma 5 dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al
rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi
nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi,
il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del
trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora
persistano le condizioni di cui al periodo precedente, il questore
può chiedere al giudice una ulteriore proroga di sessanta giorni.
Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere
superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, può
eseguire l'espulsione ed il respingimento anche prima della
scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo
al giudice di pace».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini
di Stati non appartenenti all'Unione europea anche se già
trattenuti nei centri di identificazione e espulsione alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Art. 6. Piano straordinario di controllo del territorio
1. Al fine di predisporre un piano straordinario di controllo del
territorio, al comma 22 dell'articolo 61 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, che ha autorizzato le Forze di polizia ed il
Corpo dei vigili del fuoco ad effettuare, in deroga alla normativa
vigente, assunzioni entro il limite di spesa pari a 100 milioni di
euro annui, le parole: «con decreto del Presidente della
Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009», contenute nel
terzo periodo dello stesso comma 22, sono sostituite dalle
seguenti: «con decreto del Presidente della Repubblica, da
adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione
e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze,
entro il 31 marzo 2009».
2. In attesa dell'adozione del decreto di cui al quarto periodo
del comma 23 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca
versate all'entrata del bilancio dello Stato successivamente alla
data di entrata in vigore del predetto decreto-legge sono
immediatamente riassegnate nel limite di 100 milioni di euro per
l'anno 2009, a valere sulla quota di cui all'articolo 2, comma 7,
lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.
181, per le urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica e
del soccorso pubblico, al Ministero dell'interno e nel limite di 3
milioni di euro per l'anno 2009, per sostenere e diffondere sul
territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza
sessuale e di genere, al Fondo nazionale contro la violenza
sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge
27 dicembre 2006, n. 296. 2-bis. Il comma 2 dell'articolo 2 del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, si interpreta
nel senso che non rientrano tra le somme di denaro ovvero tra i
proventi ivi previsti, con i loro relativi interessi, quelli di
complessi aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro o
confisca.
3. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi
della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al
fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali,
eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero
situazioni di disagio sociale.
4. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura
del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il
Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei
requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 6. Il
prefetto provvede, altresì, al loro periodico monitoraggio,
informando dei risultati il Comitato.
5. Tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 4 i
sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra
gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze
armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da
quelle di cui al presente comma sono iscritte negli elenchi solo se
non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a
carico della finanza pubblica.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono determinati gli ambiti
operativi delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, i requisiti per
l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta
dei relativi elenchi.
7. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono
utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti
al pubblico.
8. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini
raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata
ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali
esigenze di ulteriore conservazione.
Art. 6-bis Reclutamento di ufficiali in servizio permanente
dell'Arma dei carabinieri
1. Nell'anno 2009, per le esigenze connesse alla prevenzione e al
contrasto della criminalità e al fine di garantire la funzionalità
e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, l'Arma dei
carabinieri può procedere all'immissione in servizio permanente, a
domanda, del personale in servizio di cui all'articolo 23, comma 1,
del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, che consegue tre anni di servizio a tempo
determinato entro il 31 dicembre 2009, previo espletamento di
procedure concorsuali, nel limite del contingente di personale di
cui all'articolo 66, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, ferma restando l'applicazione dell'articolo 3, comma 93, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivo riassorbimento
delle posizioni soprannumerarie. Nelle more della conclusione delle
procedure di immissione, l'Arma dei carabinieri continua ad
avvalersi del personale di cui al precedente periodo nel limite del
contingente stabilito dalla legge di bilancio.
Capo II - Disposizioni in materia di atti persecutori
Art. 7. Modifiche al codice penale
1. Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in
modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura
ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o
di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da
relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le
proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è
commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona
che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La
pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di
un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con
disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a
querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della
querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è
commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità
di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché
quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve
procedere d'ufficio».
Art. 8. Ammonimento
1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui
all'articolo 612-bis del codice pena-le, introdotto dall'articolo
7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica
sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei
confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa
senza ritardo al questore.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi
investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga
fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui
confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere
una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale.
Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente
l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta
l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e
munizioni.
3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice
penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito
ai sensi del presente articolo.
4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo
612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto
ammonito ai sensi del presente articolo.
Art. 9. Modifiche al codice di procedura penale
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 282-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla
persona offesa). - 1. Con il
provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice
prescrive all'imputato di non
avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla
persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali
luoghi o dalla persona offesa.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può
prescrivere all'imputato di non
avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da
prossimi congiunti della persona
offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da
relazione affettiva ovvero di
mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali
persone.
3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare,
attraverso qualsiasi mezzo, con le
persone di cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia
necessaria per motivi di lavoro
ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative
modalità e può imporre limitazioni.
Art. 282-quater (Obblighi di comunicazione). - 1. I provvedimenti
di cui agli articoli 282-bis e 282ter sono comunicati all'autorità
di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale
adozione
dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì
comunicati alla parte offesa e
ai servizi socio-assistenziali del territorio»;
b) all'articolo 392, il comma 1-bis è sostituito dal
seguente:
«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572,
609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis,
600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico
di cui
all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice
penale il pubblico ministero, anche
su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle
indagini possono chiedere che si
proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza
di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche
al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1»;
c) al comma 5-bis dell'articolo 398:
1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti:
«609-octies e 612-bis»;
2) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite
dalle seguenti: «vi siano minorenni»;
3) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle
seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;
4) le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite
dalle seguenti: «l'abitazione della
persona interessata all'assunzione della prova»;
d) al comma 4-ter dell'articolo 498:
1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti:
«609-octies e 612-bis»;
2) dopo le parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono
inserite le seguenti: «ovvero del
maggiorenne infermo di mente vittima del reato».
Art. 10. Modifica all'articolo 342-ter del codice civile
1. All'articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole:
«sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».
Art. 11. Misure a sostegno delle vittime del reato di atti
persecutori
1. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni
pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti
persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale,
introdotto dall'articolo 7, hanno l'obbligo di fornire alla vittima
stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza
presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza
della vittima. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le
istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima
con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente
richiesta.
Art. 12. Numero verde
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le pari opportunità è istituito un numero verde
nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo
ventiquattro ore su ventiquattro, con la finalità di fornire, nei
limiti di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 13, un servizio di
prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale
dotato delle adeguate competenze, nonché di comunicare prontamente,
nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze
dell'ordine competenti gli atti persecutori segnalati.
Art. 12-bis Norma di interpretazione autentica in materia di
assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali
1. Gli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si
interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute non si
applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate,
che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al
complessivo riordino della materia.
Art. 12-ter Categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109
1. In considerazione delle esigenze di adeguamento all'evoluzione
tecnologica che comportano diverse necessità di intervento sulle
infrastrutture di rete degli operatori di comunicazioni
elettroniche, le informazioni relative alle categorie dei dati da
conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio
2008, n. 109, relativi ai differenti casi di non risposta in
«occupato» o «libero non risponde»
o «non raggiungibile» o «occupato non raggiungibile» o altre
fattispecie, sono rese disponibili dagli operatori di comunicazioni
elettroniche nei tempi e con le modalità indicati nei commi 2 e
3.
2. Per le chiamate originate da rete mobile e terminate su rete
mobile o fissa, i dati di cui al comma 1 devono essere resi
disponibili dagli operatori di rete mobile a far data dal 31
dicembre 2009.
3. Per le chiamate originate da rete fissa e terminate su reti
fisse o mobili, tenuto conto del processo in atto riguardante gli
interventi di realizzazione e sviluppo delle reti di nuova
generazione in tecnologia IP, le informazioni di cui al comma 1
relative alle chiamate senza risposta generate dai clienti
collegati alle reti fisse in tecnologia IP sono rese disponibili
dagli operatori di rete fissa gradualmente e compatibilmente con le
caratteristiche tecniche delle reti di comunicazione elettronica di
nuova generazione degli operatori interessati e comunque non oltre
il 31 dicembre 2010.
Capo III - Disposizioni finali
Art. 13. Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 5 valutati in euro
35.000.000 per l'anno 2009, in euro
87.064.000 per l'anno 2010, in euro 51.467.950 per l'anno 2011 e
in euro 55.057.200 a decorrere dall'anno 2012, di cui euro
35.000.000 per l'anno 2009, euro 83.000.000 per l'anno 2010,
euro 21.050.000 per l'anno 2011 destinati alla costruzione e
ristrutturazione dei Centri di identificazione e di espulsione, si
provvede: a) quanto a 35.000.000 di euro per l'anno 2009,
64.796.000 euro per l'anno 2010 e 48.014.000
euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2009-2011, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, per l'anno 2009, allo scopo utilizzando gli
accantonamenti di cui alla allegata Tabella 1;
b) quanto a 3.580.000 euro per l'anno 2010, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi
di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello
stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2009, allo
scopo utilizzando gli accantonamenti di cui alla allegata Tabella
2;
c) quanto a 18.688.000 euro per l'anno 2010, 3.453.950 euro per
l'anno 2011, e 7.043.200 euro
a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della
dotazione del fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 5, anche ai fini
dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo
11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli
eventuali decreti adottati ai
sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge
n. 468 del 1978, prima della
data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente
comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da
apposite relazioni illustrative.
3. Per le finalità di cui all'articolo 12 è autorizzata la spesa
annua di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo
onere si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di
spesa
di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla
legge
22 dicembre 2008, n. 203.
4. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente
decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio delle misure di cui all'articolo 4, anche ai fini
dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo
11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 14. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.

DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 MARZO 2009 N. 37
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI TERMINI E DELLE MODALITÀ DI
RICONOSCIMENTO DI PARTICOLARI INFERMITÀ DA CAUSE DI SERVIZIO PER IL
PERSONALE IMPIEGATO NELLE MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI
CONFLITTI E NELLE BASI MILITARI NAZIONALI, A NORMA DELL'ARTICOLO 2,
COMMI 78 E 79, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 93 del 22 aprile
2009)
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per
missioni militari all'estero: le missioni, quali che ne siano gli
scopi, svolte al di fuori del territorio nazionale, autorizzate
dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al
dipendente; b) per teatro di conflitto: l'area al di fuori del
territorio nazionale ove, a seguito di eventi conflittuali, è stato
o è ancora presente personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia italiane nel quadro delle missioni internazionali di pace e
di aiuto umanitario; c) per nano-particelle di metalli pesanti: un
particolato ultrafine formato da aggregati atomici o molecolari con
un diametro compreso, indicativamente, tra 2 e 200 nm., contenente
elementi chimici metallici con alta massa atomica ed elevata
densità (indicativamente > 4000 Kg/m3), quali il mercurio (Hg),
il cadmio (Cd), l'arsenico (As), il cromo (Cr), il tallio (Tl), il
piombo (Pb), il rame (Cu) e lo zinco (Zn), ed anche i metalli di
transizione quali i lantanoidi e gli attinoidi (tra questi uranio e
plutonio).
Art. 2. Principi generali e ambito di applicazione
1. In attuazione dell'articolo 2, commi 78 e 79, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, ai soggetti indicati al comma 2, che abbiano
contratto menomazioni all'integrità psicofisica permanentemente
invalidanti o a cui è conseguito il decesso, delle quali
l'esposizione e l'utilizzo di proiettili
all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di
nano-particelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di
materiale bellico abbiano costituito la causa ovvero la concausa
efficiente e
determinante, è corrisposta l'elargizione di cui all'articolo 5,
commi 1 e 5 della legge 3 agosto
2004, n. 206.
2. I soggetti beneficiari dell'elargizione di cui al comma 1
sono:
a) il personale militare e civile italiano impiegato nelle missioni
militari all'estero;
b) il personale militare e civile italiano impiegato nei poligoni
di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti;
c) il personale militare e civile italiano impiegato nei teatri di
conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b);
d) i cittadini italiani operanti nei settori della cooperazione
ovvero impiegati da organizzazioni
non governative nell'ambito di programmi aventi luogo nei teatri di
conflitto e nelle aree di cui alle
lettere a) e b);
e) i cittadini italiani residenti nelle zone adiacenti alle basi
militari sul territorio nazionale presso
le quali è conservato munizionamento pesante o esplosivo e nelle
aree di cui alla lettera b). Per
zone adiacenti si intendono quelle rientranti nella fascia di
territorio della larghezza di 1,5 km,
circostante al perimetro delle basi militari o delle aree di cui
alla lettera b);
f) il coniuge, il convivente e i figli superstiti dei soggetti di
cui alle lettere a), b), c), d) ed e) ovvero i fratelli conviventi
e a carico qualora siano gli unici superstiti, in caso di decesso a
seguito
delle patologie di cui all'articolo 2, comma 78, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
3. L'elargizione di cui al comma 1 è corrisposta ai beneficiari
secondo i termini e le modalità di
cui agli articoli 3, 4 e 5, con riferimento ad eventi verificatisi
dal 1° gennaio 1961 ed entro i termini di cui all'articolo 3, comma
2, sul territorio nazionale e all'estero.
Art. 3. Procedure
1. Il Ministero della difesa provvede all'attribuzione
dell'elargizione di cui all'articolo 2 ai soggetti colpiti dalle
infermità o patologie previste dal presente regolamento, ovvero ai
superstiti aventi diritto.
2. Per il conferimento dell'elargizione, gli interessati presentano
domanda al Ministero della difesa, Direzione generale delle
pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari
congedati e della leva, di seguito denominata: «Direzione
generale», entro il termine perentorio di sei mesi successivi dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento. Per gli eventi
dannosi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore
del medesimo regolamento la domanda deve essere presentata entro i
sei mesi successivi e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.
3. Nel caso di cittadini italiani non residenti in Italia o
temporaneamente domiciliati all'estero, la domanda è inoltrata per
il tramite dell'Ufficio consolare del luogo di residenza
dell'interessato che provvede a trasmetterla con la documentazione
occorrente alla Direzione generale.
4. Per i dipendenti pubblici le Amministrazioni di appartenenza
possono procedere d'ufficio, trasmettendo la relativa
documentazione alla Direzione generale, entro i termini di cui al
comma 1.
5. La Direzione generale procede all'istruttoria ed alla
definizione delle singole posizioni dei beneficiari, con riguardo
alla situazione in essere dei superstiti aventi diritto, secondo
l'ordine cronologico di accadimento degli eventi, a cominciare dal
più remoto nel tempo, che hanno costituito la causa ovvero la
concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie
tumorali. In base ai predetti criteri e secondo le modalità di cui
agli articoli 4 e 5, viene predisposta una graduatoria unica dei
beneficiari che viene aggiornata alle date del 31 marzo, 31 luglio
e 31 dicembre 2010, in relazione alla definizione delle ulteriori
posizioni.
Art. 4. Corresponsione dell'elargizione
1. L'elargizione di cui all'articolo 2, comma 1, è corrisposta
ai soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, fino ad
esaurimento delle risorse disponibili, secondo un piano di riparto
che tenga conto del numero dei beneficiari inseriti nella
graduatoria di cui all'articolo 3, qualora gli stessi non abbiano
già beneficiato, per la medesima percentuale di invalidità, del
corrispondente beneficio previsto dalle leggi citate all'articolo
2, commi 79 e 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dall'articolo 1, commi 562, 563 e 564, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, dall'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222. Nel caso in cui venga accertata ai sensi del presente
regolamento, una percentuale di invalidità maggiore rispetto a
quella già riconosciuta ai sensi delle citate norme, la stessa
elargizione è determinata per la differenza e la differenza è
inserita nel piano di riparto.
2. Ai fini del rispetto del divieto di cumulo di cui al comma 1, la
Direzione generale si può avvalere della graduatoria di cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 7 luglio 2006, n. 243.
3. In ogni caso, la misura pro capite dell'elargizione in favore
degli invalidi e dei superstiti aventi titolo non può superare
l'importo massimo della speciale elargizione in favore degli
invalidi, come disciplinata dall'articolo 5, commi 1 e 5, della
legge 3 agosto 2004, n. 206.
4. L'importo dell'elargizione corrisposta secondo il piano di
riparto di cui al comma 1 è portato in detrazione fino alla
concorrenza dello stesso beneficio eventualmente spettante ai sensi
delle norme di cui allo stesso comma 1, come perequato per le
vittime del dovere e gli equiparati dal-l'articolo 34 del citato
decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 222 del 2007.
Art. 5. Criteri per la determinazione dell'invalidità
permanente
1. Per l'accertamento delle percentuali di invalidità si procede
secondo i seguenti criteri e modalità: a) la percentuale
d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è
attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello
determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e
relative modalità d'uso approvate, in conformità all'articolo 3,
comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del
Ministro della sanità 5 febbraio 1992 e successive modificazioni,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47
del 26 febbraio 1992, e il valore determinato in base alle tabelle
A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi
criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della
tabella A e della tabella B sono equiparate le fasce percentuali
d'invalidità permanente, riferite alla capacità lavorativa, secondo
le corrispondenze indicate nella tabella in allegato 1. Alle
invalidità o mutilazioni di prima categoria della tabella A che
risultino contemplate anche nella tabella E corrisponde una
invalidità permanente non inferiore al cento per cento; b) la
percentuale del danno biologico (DB) è determinata in base alle
tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui
agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni; c) la
determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene
effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della
sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della
lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto
all'evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi
del valore percentuale del danno biologico; d) la percentuale di
invalidità complessiva (IC), che in ogni caso non può superare la
misura del cento per cento, è data dalla somma delle percentuali
del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo,
risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità
riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno
biologico: IC = DB + DM + (IP - DB).
2. Fino alla data di predisposizione delle tabelle di menomazione
di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 209 del 2005, la percentuale del danno
biologico è determinata in base alla tabella delle menomazioni e
relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25
luglio 2000, e successive modificazioni. La percentuale del danno
biologico, così determinata, può essere aumentata, ai sensi degli
articoli 138, comma 3, e 139, comma 3, del decreto legislativo n.
209 del 2005, da parte dei competenti organismi sanitari di cui
all'articolo 6, comma 3, del presente regolamento.
Art. 6. Riconoscimento delle infermità o patologie tumorali
1. L'accertamento della dipendenza da causa di servizio per i
fattori e le circostanze indicate all'articolo 2, comma 1, delle
infermità o patologie tumorali permanentemente invalidanti, ovvero
a cui consegua il decesso nei casi previsti dall'articolo 2, comma
78, della legge n. 244 del 2007, è effettuato secondo le procedure
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001,
n. 461.
2. La Direzione generale provvede a ricevere le domande dei
soggetti non dipendenti pubblici per l'attribuzione
dell'elargizione di cui al presente regolamento. La stessa
Direzione generale cura l'istruttoria delle domande, accertando
presso le Forze armate o le Forze di polizia, ad ordinamento
militare o civile, le circostanze di tempo e di luogo indicate
dall'interessato, e redige un dettagliato rapporto avendo cura di
far risultare se siano in corso procedimenti da parte dell'autorità
giudiziaria.
3. Le Commissioni mediche ospedaliere di cui all'articolo 165,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, nella composizione e con le modalità
previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, esprimono il giudizio sanitario
sulla percentualizzazione dell'invalidità.
4. Le infermità si considerano dipendenti da causa di servizio
quando ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma
1.
5. Il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui
all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29
ottobre 2001, n. 461, entro trenta giorni dal ricevimento degli
atti, accerta la dipendenza da causa di servizio secondo quanto
previsto dal comma 4 e si pronuncia con parere da comunicare
all'amministrazione entro quindici giorni.
6. Il parere di cui al comma 5 è motivato, con particolare
riferimento alla ricorrenza dei requisiti previsti dal comma 4, ed
è firmato dal presidente e dal segretario del Comitato.
7. Nell'esame delle pratiche in cui le infermità non risultino
ancora riconosciute dipendenti da causa di servizio, oltre al
parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il Comitato esprime
contestualmente anche il parere motivato di cui al comma 6.
8. Per l'esame delle pratiche finalizzate alla concessione dei
benefici di cui al presente regolamento, il Comitato è integrato,
di volta in volta, da un ufficiale superiore o da un funzionario
scelti tra esperti della materia delle Forze armate o del Ministero
dell'interno.
9. Sulle domande per le quali vengono accertati i requisiti
previsti dall'articolo 2, comma 78, della legge n. 244 del 2007,
per i dipendenti del Ministero della difesa la Direzione generale
adotta il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa
di servizio nei confronti del personale italiano impiegato nelle
missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in
cui vengono stoccati munizionamenti, che abbiano contratto
infermità o patologie tumorali connesse all'esposizione o
all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione
nell'ambiente di nano-particelle di minerali pesanti prodotti dalle
esplosioni di materiale bellico. Per i dipendenti di altre
amministrazioni pubbliche, la Direzione generale provvede alla
trasmissione degli atti alle amministrazioni competenti ai fini
dell'adozione del provvedimento per il riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio da parte della stessa, propedeutico
alla definizione della posizione del soggetto ai sensi
dell'articolo 3, comma 5. Per i soggetti non dipendenti pubblici la
Direzione generale, in conformità al giudizio espresso dalle
Commissioni mediche ospedaliere, nonché al parere del Comitato di
verifica di cui ai commi 3 e 5, adotta il provvedimento di
attribuzione del beneficio e ne cura la liquidazione.
Art. 7. Disposizioni particolari
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 78,
della legge n. 244 del 2007, può essere utilizzata, fino
all'importo massimo complessivo di tre milioni di euro, per
l'effettuazione degli accertamenti sanitari e di carattere
ambientale strumentali al riconoscimento della causa di servizio e
all'attribuzione dell'elargizione prevista dal presente
regolamento.
Art. 8. Clausola di salvaguardia
1. Il Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri
dell'interno, dell'economia e delle finanze e del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, provvede al monitoraggio degli
effetti derivanti dalle misure del presente regolamento che devono
risultare nei limiti delle risorse stanziate sul capitolo 1331
dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa,
per il triennio 2008-2010, ai sensi dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 2, comma 78, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Ciò ai fini, nel caso di eventuali eccedenze di spesa,
dell'adozione delle conseguenti correzioni del regolamento medesimo
per ricondurre la spesa complessiva entro i predetti limiti.

LEGGE 16 APRILE 2009 N. 45
RATIFICA ED ESECUZIONE DEL II PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE
DELL'AJA DEL 1954 PER LA
PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI IN CASO DI CONFLITTO ARMATO, FATTO A
L'AJA IL 26 MARZO 1999, NON
CHÉ NORME DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO.
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 105 del 8 maggio
2009)
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il
II Protocollo relativo alla Convenzione de L'Aja del 1954 per la
protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a
L'Aja il 26 marzo 1999.
Art. 2. Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformità a quanto disposto dall'articolo 43 del Protocollo
stesso.
Art. 3. Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «Convenzione», la Convenzione per la protezione dei beni
culturali in caso di conflitto armato, firmata a L'Aja il 14 maggio
1954, ratificata ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n.
279;
b) «Protocollo», il II Protocollo per la protezione dei beni
culturali in caso di conflitto armato, firmato a L'Aja il 26 marzo
1999, di cui la presente legge autorizza la ratifica;
c) «illecitamente», in violazione del diritto nazionale del
territorio occupato o del diritto internazionale;
d) «beni culturali», i beni culturali di cui all'articolo 1 della
Convenzione, ovunque essi si trovino;
e) «protezione rafforzata», il sistema di protezione stabilito
dagli articoli 10 e 11 del Protocollo.
Art. 4. Salvaguardia dei beni culturali
1. Ai fini dell'adozione delle misure propedeutiche di
salvaguardia dei beni culturali ai sensi e per gli effetti
stabiliti dall'articolo 5 del Protocollo, si applicano: a) le norme
riguardanti l'obbligo di catalogazione dei beni culturali previsto
dalle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e del
paesaggio; b) le norme tecniche dettate dalla disciplina
legislativa e regolamentare in materia di sicurezza e di
prevenzione degli incendi; c) le disposizioni regolamentari di
organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali che
individuano gerarchicamente e territorialmente le strutture
competenti in materia di protezione del patrimonio culturale
nazionale, nell'ambito delle cui attribuzioni sono da intendere
comprese le attività di salvaguardia dei beni culturali in caso di
conflitto armato; d) le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative che individuano enti e strutture cui sono attribuite
competenze in materia di sicurezza e tutela del patrimonio
culturale.
Art. 5. Criteri per l'applicazione dell'articolo 10 del
Protocollo
1. Nell'ambito dei beni appartenenti al patrimonio culturale
nazionale, sottoposti alle misure di tutela previste dal codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, il Ministero per i beni e le attività
culturali individua i beni, di proprietà pubblica e privata, in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 del Protocollo da
inserire nella lista indicata all'articolo 11, paragrafo 1, del
Protocollo, in quanto meritevoli di tutela rafforzata in virtù
della loro massima importanza per l'umanità, sentito il Ministero
della difesa in ordine al requisito di cui all'articolo 10, lettera
c), del Protocollo.
Art. 6. Ambito di applicazione
1. Le disposizioni penali della presente legge si applicano a
chiunque commette il fatto in danno di beni situati nel territorio
dello Stato nel corso di un conflitto armato o di missioni
internazionali.
2. Le disposizioni penali della presente legge si applicano altresì
quando nel corso di un conflitto armato o di missioni
internazionali:
a) il fatto è commesso dal cittadino italiano in danno di beni
situati in territorio estero;
b) il fatto è commesso in danno di beni situati in territorio
estero dallo straniero, qualora lo stesso si trovi nel territorio
dello Stato.
Art. 7. Attacco e distruzione di beni culturali
1. Chiunque attacca un bene culturale protetto dalla Convenzione
è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
2. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso su un bene culturale
sottoposto a protezione rafforzata, la pena è della reclusione da
cinque a quindici anni.
3. Le pene stabilite dai commi 1 e 2 sono aumentate se al fatto
consegue il danneggiamento, il deterioramento o la distruzione del
bene.
Art. 8. Utilizzo illecito di un bene culturale protetto
1. Chiunque utilizza un bene culturale protetto dalla
Convenzione ovvero la zona circostante a sostegno di un'azione
militare è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso su un bene culturale
sottoposto a protezione rafforzata, la pena è della reclusione da
due a sette anni.
3. Le pene stabilite dai commi 1 e 2 sono aumentate se al fatto
consegue il danneggiamento, il deterioramento o la distruzione del
bene.
Art. 9. Devastazione e saccheggio di beni culturali protetti
1. Chiunque commette fatti di devastazione ai danni di beni
culturali protetti dalla Convenzione o dal Protocollo, è punito con
la reclusione da otto a quindici anni.
2. Le pene stabilite dal comma 1 si applicano anche a chiunque
saccheggia beni culturali pro-tetti dalla Convenzione o dal
Protocollo.
Art. 10. Impossessamento illecito e danneggiamento di un bene
culturale protetto
1. Chiunque illecitamente si impossessa di un bene culturale
protetto dalla Convenzione, ovvero, avendone a qualunque titolo la
disponibilità, se ne appropria, è punito con la reclusione da uno a
cinque anni.
2. Chiunque illecitamente distrugge, disperde, deteriora o rende in
tutto o in parte inservibile un bene culturale protetto dalla
Convenzione, è punito con la reclusione da due a otto anni.
3. Se i fatti previsti dai commi 1 e 2 sono commessi su un bene
culturale sottoposto a protezione rafforzata, la pena è,
rispettivamente, della reclusione da due a otto anni o da quattro a
dieci anni.
Art. 11. Esportazione e trasferimento illecito di beni culturali
protetti
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
esporta, rimuove o trasferisce illecitamente la proprietà di beni
protetti dalla Convenzione o dal Protocollo è punito con la
reclusione da due a otto anni, ovvero da quattro a dieci anni se il
bene culturale è sottoposto a protezione rafforzata.
2. La pena stabilita dal comma 1 è aumentata se al fatto consegue
la distruzione del bene.
Art. 12. Alterazione o modificazione d'uso di beni culturali
protetti
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
altera o modifica arbitrariamente l'uso di un bene protetto dalla
Convenzione ovvero illecitamente effettua scavi archeologici, è
punito con la reclusione da uno a tre anni.
2. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso su un bene culturale
sottoposto a protezione rafforzata, la pena è della reclusione da
due a sette anni.
3. La pena stabilita dai commi 1 e 2 è aumentata se al fatto
consegue il danneggiamento, il deterioramento o la distruzione del
bene.
Art. 13. Causa di esclusione della punibilità
1. Non è punibile chi commette i fatti di cui agli articoli 7 e
8 per esservi costretto da una necessità militare imperativa ai
sensi dell'articolo 6 del Protocollo.
Art. 14. Reati militari, giurisdizione e competenza
1. I reati di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono reati
militari. Si applica l'articolo 27, primo comma, del codice penale
militare di pace.
2. Nei casi in cui i reati di cui al comma 1 sono commessi
all'estero e la giurisdizione è attribuita all'autorità giudiziaria
militare, è competente il tribunale militare di Roma.
3. Nei casi in cui i reati di cui al comma 1 sono commessi
all'estero e la giurisdizione è attribuita all'autorità giudiziaria
ordinaria, è competente il tribunale di Roma.
Art. 15. Norma di coordinamento
1. Le disposizioni della presente legge si osservano anche
quando è disposta l'applicazione del codice penale militare di
guerra.
Art. 16. Copertura finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa
di euro 8.980 per l'anno 2008, di euro 4.890 per l'anno 2009 e di
euro 8.980 a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere si
provvede, per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi
di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello
stato di previsione del Ministero del-l'economia e delle finanze
per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e, a
decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi
di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 17. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16
APRILE 2009 N. 51
RECEPIMENTO DELL'ACCORDO SINDACALE PER LE FORZE DI POLIZIA AD
ORDINAMENTO CIVILE E DEL PROVVEDIMENTO DI CONCERTAZIONE PER LE
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE, INTEGRATIVO DEL
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 SETTEMBRE 2007, N. 170,
RELATIVO AL QUADRIENNIO
NORMATIVO 2006-2009 E AL BIENNIO ECONOMICO 2006-2007.
(Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale N. 119 del 25
maggio 2009)
Titolo I - Forze di Polizia ad Ordinamento Civile
Art. 1 Ambito di applicazione e durata
1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli della
Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo
forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e
del personale di leva.
2. Le disposizioni del presente decreto integrano quelle relative
ai periodi dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte
normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte
economica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2007, n. 170, di recepimento dell'accordo sindacale e del
provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.
Art. 2. Nuovi stipendi
1. La decorrenza degli stipendi annui lordi del personale delle
Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 2, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre
2007,
n. 170, in applicazione dell'articolo 15 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 29
novembre 2007, n. 222, viene retrodatata al 1° febbraio 2007.
2. Le misure degli stipendi annui lordi di cui al comma precedente
e i relativi incrementi mensili lordi sono riportati nella tabella
seguente:

3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi
precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa
speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio
2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base
pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive
modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti
sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti
disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
4. I valori stipendiali di cui al comma 2 riassorbono gli
incrementi attribuiti dal 1° febbraio 2007 ai sensi dell'articolo 2
del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n.
170.
Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 4,
le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del
presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla
indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente
sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe,
sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali
e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata
INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente
decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli
importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con
diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto.
Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti
dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria
e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11
luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo
trattamento economico.
Art. 4. Indennità pensionabile
1. La decorrenza delle misure dell'indennità mensile
pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, viene
retrodata al 1° febbraio 2007.
2. Le misure dell'indennità mensile pensionabile di cui al comma
precedente e i relativi incrementi mensili lordi sono riportati
nella tabella seguente:

3. Gli importi di cui al precedente comma 2 riassorbono gli
incrementi attribuiti a decorrere dal 1° ottobre 2007 ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.
Art. 5. Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per
l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,
come incrementato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall'articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301,
dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28
aprile 2006, n. 220, dall'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, è ulteriormente
incrementato delle seguenti risorse economiche annue:

2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non
comprendono gli oneri contributivi e
l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 e
all'anno 2008 non hanno effetto di trascinamento negli anni
successivi.
3. Per il solo anno 2009 gli importi di cui al precedente comma
1, lettera c), sono maggiorati
come segue:
a) Polizia di Stato: euro 174.000;
b) Polizia penitenziaria: euro 77.000;
c) Corpo forestale dello Stato: euro 9.000.
4. Gli importi di cui al precedente comma 3 non comprendono gli
oneri contributivi e l'IRAP a
carico dello Stato e non hanno effetto di trascinamento negli anni
successivi.
5. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di
competenza sono riassegnate, per le
medesime esigenze, nell'anno successivo.
Art. 6. Lavoro straordinario
1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure orarie lorde del
compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui
all'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, sono rideterminate negli
importi di cui alla seguente tabella:

Art. 7. Buoni pasto
1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di buoni
pasto, a decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009
l'importo del buono pasto di cui all'articolo 35, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, è
rideterminato in euro 7,00.
Art. 8. Assegno funzionale
1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i requisiti di
cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, all'assegno funzionale
pensionabile di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono apportate
le seguenti modifiche: a) la misura prevista al compimento di 29
anni di servizio per le qualifiche di Agente, Agente scelto,
Assistente e Assistente Capo, viene incrementata di euro 781,00
annui lordi; b) le misure previste al compimento di 29 anni, ivi
compresa quella di cui al punto precedente, vengono attribuite al
compimento di 27 anni di servizio; c) al compimento di 32 anni di
servizio, le misure attribuite a 27 anni di servizio vengono
rideterminate negli importi indicati nella colonna 4 della tabella
di cui al successivo comma 2 e nella colonna 4 della tabella di cui
al successivo comma 3.
2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a
decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale
sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella
seguente:

3. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche
equiparate della Polizia di Stato, ai ruoli dei commissari del
Corpo di polizia penitenziaria, al ruolo direttivo dei funzionari
del Corpo forestale dello Stato, per gli ufficiali del disciolto
Corpo degli agenti di custodia, provenienti da ruoli inferiori, per
effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal
1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate
negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente:

4. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti nei commi
precedenti, per il compimento delle prescritte anzianità è valutato
il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia
e nelle Forze armate.
5. A decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, ai
fini dell'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo,
per il compimento delle prescritte anzianità è valutato il servizio
comunque prestato senza demerito nel soppresso ruolo delle
vigilatrici penitenziarie.
6. A decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, ai
fini dell'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo,
per il compimento delle prescritte anzianità è valutato il servizio
di leva prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 9. Indennità di impiego per il personale del Nucleo
operativo di sicurezza (NOCS)
1. Al personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza
(NOCS) della Polizia di Stato in possesso della qualifica di
operatore NOCS, che ha superato la verifica periodica d'idoneità
per l'impiego nel settore operativo dello stesso Nucleo, è
attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 2009, un'indennità mensile
stabilita in relazione alla qualifica e all'anzianità di servizio
nella misura indicata nella seguente tabella:

2. L'indennità di cui al comma 1 è cumulabile anche con l'indennità
mensile pensionabile, secondo le modalità e le misure previste
dall'articolo 1, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 505.
3. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, al personale del
Nucleo centrale di sicurezza non in possesso della qualifica di
operatore NOCS, addetto ai compiti di supporto e sanitari, è
corri-sposta l'indennità di cui al medesimo comma 1, limitatamente
ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed
esercitazioni.
Art. 10. Indennità per operatori subacquei
1. Agli operatori subacquei delle Forze di polizia, con
decorrenza dal 1° gennaio 2009, le indennità previste dalla tabella
C, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio
1975, n. 146, e successive modificazioni, sono rivalutate nelle
misure indicate nella tabella 1 allegata al presente decreto.
Art. 11. Indennità di impiego operativo per attività di
aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre
indennità
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative
all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle
Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennità di
impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di
pilotaggio e di imbarco, nonché le relative indennità supplementari
attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento
civile, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e
ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse
indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il
personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni
operative.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'articolo 17, comma 8, della legge 23 marzo 1983, n. 78,
non si applica nel caso di assenza per infermità dipendente da
causa di servizio.
3. Per il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il limite
dei 60 giorni previsto dall'articolo 10, comma 4, ultimo capoverso
della legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'emolumento fisso aggiuntivo
di polizia di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, spettante ai
sovrintendenti e qualifiche equiparate con un'anzianità inferiore a
15 anni, è incrementato di euro 5 mensili e, conseguentemente, la
tabella allegata al suddetto comma 2 è sostituita dalla tabella 2
allegata al presente decreto.
Art. 12. Indennità di bilinguismo
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità speciale di
seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23
ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9
settembre 1997, n. 354, al personale di cui all'articolo 1 del
presente decreto, in servizio nella provincia di Bolzano o in
uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale,
rideterminata dal-l'articolo 10, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, è incrementata
nelle seguenti misure mensili lorde:

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità speciale di
seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287,
al personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, in
servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a
statuto speciale Valle d'Aosta, rideterminata dall'articolo 10,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio
2001, n. 140, è incrementata nelle seguenti misure mensili
lorde:

3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità di cui ai commi
1 e 2 è rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:

Art. 13. Trattamento di missione
1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di
servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di
proprietà dell'Amministrazione senza la prevista autorizzazione, è
rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto
ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati
secondo le disposizioni vigenti in materia.
2. Al personale inviato in missione compete, il rimborso del
biglietto di 1ª classe, relativo al trasporto ferroviario o
marittimo, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo o
della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso
di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino
alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.
3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono
rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa
media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede. Nei
limiti previsti dalla vigente normativa, qualora nella sede di
missione non esistano alberghi convenzionati l'Amministrazione
rimborsa la spesa effettivamente sostenuta.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 si applicano
anche a missioni di durata non inferiore a quindici giorni ed anche
in caso di invio in missione non connessa con particolari attività
di servizio di carattere operativo e che coinvolga anche una
singola unità di personale.
5. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per
fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura
ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a
consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il
trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle
missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del
procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di
assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono
essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo
ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza
definitiva di condanna a titolo doloso o anche per colpa grave nel
giudizio per responsabilità amministrativo - contabile. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche al personale
chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti
al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi
stranieri.
6. Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad
accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto
modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o
lesioni in servizio per le quali l'Amministrazione abbia iniziato
d'ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di
servizio, compete il trattamento economico di missione previsto
dalle vigenti disposizioni in materia.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la maggiorazione dell'indennità
oraria di missione, prevista dall'articolo 7, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, è elevata
ad euro 8,00 per ogni ora.
8. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto
consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di
strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il
diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento
del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della
diaria di trasferta. Il rimborso è corrisposto nella misura di un
pasto dopo otto ore e di due pasti dopo dodici ore, nel limite
massimo complessivo di due pasti ogni 24 ore di servizio in
missione, a prescindere dagli orari destinati alla consumazione
degli stessi.
9. Fermo restando quanto previsto al comma 8, ultimo periodo, per
missioni superiori a 24 ore si ha diritto al rimborso del pasto,
solo dietro presentazione della relativa documentazione, nel giorno
in cui si conclude la missione, a condizione che siano state
effettuate almeno 5 ore di servizio fuori sede, purché quest'ultimo
pasto ricada negli orari destinati alla consumazione dello stesso.
Il presente comma non si applica nei casi previsti dal comma 12 del
presente articolo.
10. L'Amministrazione è tenuta ad anticipare al personale inviato
in missione una somma pari all'intero importo delle spese di
viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria
consentita, nonché l'85 per cento delle presumibili spese di vitto.
L'Amministrazione trimestralmente consegna, a richiesta, al
personale interessato un prospetto riepilogativo delle somme
retribuite o da retribuire relative ai singoli servizi di missione
svolti.
11. La località di abituale dimora o altra località può essere
considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove
richiesto dal personale e più conveniente per l'Amministrazione.
Ove la sede di missione coincida con la località di abituale dimora
del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle
spese relative ai pasti consumati, nonché la diaria di missione
qualora sia richiesto, per esigenze di servizio, di iniziare la
missione dalla sede di servizio.
12. L'Amministrazione, a richiesta dell'interessato, autorizza
preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la
corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di euro
110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in
alternativa al trattamento economico di missione vigente,
nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti
capitoli di bilancio. Il rimborso forfetario non compete qualora il
personale fruisca di vitto o alloggio a carico
dell'Amministrazione. A richiesta è concesso l'anticipo delle spese
di viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria. In caso di
prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore
continuative è corrisposto, a titolo di rimborso, una ulteriore
somma forfetaria di euro 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema
di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o
alloggio a carico dell'Amministrazione e circa la concessione delle
spese di viaggio.
13. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per il personale delle Forze di
Polizia ad ordinamento civile, impegnato nella frequenza di corsi
addestrativi e formativi, il limite di missione continuativa nella
medesima località, di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane fissato
in trecentosessantacinque giorni.
14. Al personale comunque inviato in missione compete altresì il
rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui
pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di
trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilità dei mezzi
pubblici o comunque per impossibilità a fruirne in relazione alla
particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente
individuati dall'Amministrazione.
15. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in
missione sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul
certificato di viaggio.
16. L'indennità di cui all'articolo 10 della legge 18 dicembre
1973, n. 836 è corrisposta, nei limiti delle risorse previste, per
tutte le attività istituzionali di controllo del territorio
transfrontaliero degli Stati confinanti lungo l'arco alpino o per i
compiti che vengono espletati oltre detto confine come ordinarie
attività di servizio, derivanti da forme di cooperazione
transfrontaliera individuate dagli accordi internazionali
vigenti.
Art. 14. Trattamento economico di trasferimento
1. L'Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad
effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei
dipendenti trasferiti d'ufficio, come previsto dall'articolo 19,
comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive
modificazioni e integrazioni, provvede a stipulare apposite
convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto
trasporto sono a carico dell'Amministrazione fino ad un massimo di
120 quintali.
2. Il personale trasferito d'autorità che, ove sussista l'alloggio
di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto,
ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può
richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione
o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per
un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione
dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore
a tre mesi.
3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha
facoltà di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi
previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di
durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
4. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo
1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, può essere anticipato
nella misura corrispondente a tre mensilità, fermi restando i
limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.
5. Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorità che non
fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di
alloggi forniti dall'Amministrazione, è dovuta in un'unica
soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella
nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite,
un'indennità di euro 1.500,00. Tale indennità è corrisposta nella
misura di euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al
seguito.
6. Il personale trasferito all'estero può optare, mantenendo il
diritto alle indennità ed ai rimborsi previsti dalla normativa
vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel
domicilio eletto nel territorio nazionale anziché nella nuova sede
di servizio all'estero.
7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio
connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al
comma 1, per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da
uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad
alloggio di servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso
comune.
8. Il diritto al rimborso delle spese di cui all'articolo 20, comma
5, della legge 18 dicembre 1973,
n. 836, decorre dalla data di comunicazione formale al dipendente
del provvedimento di trasferimento.
9. Il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto
trasferito d'ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
29 marzo 2001, n. 86, che non fruisce nella nuova sede di alloggio
di servizio e abbia scelto il rimborso del canone mensile per
l'alloggio privato può, al termine del primo anno di percezione di
tale trattamento, optare per l'indennità mensile pari a trenta
diarie di missione in misura ridotta del 30 per cento per i
successivi dodici mesi. Tale opzione può essere esercitata una sola
volta.
Art. 15. Orario di lavoro
1. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore
settimanali.
2. Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1
concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti
disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, i congedi
ordinario e straordinario, i recuperi di cui al comma 4 ed i riposi
compensativi.
3. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato
oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi
che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è
esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal
completamento dello stesso; qualora il predetto servizio si
protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, il dipendente ha
diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore
alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche
ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per
sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato
dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al
riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal
1° gennaio 2009, l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 10,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre
2007, n. 170, a compensazione della sola ordinaria prestazione di
lavoro giornaliero, è ride-terminata in euro 8,00.
5. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno
di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività
infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da
fruire entro le quattro settimane successive.
6. Per il personale della Polizia di Stato, le ore di lavoro
straordinario eventualmente non retribuite o non recuperate a
titolo di riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno
successivo a quello in cui sono state effettuate sono comunque
retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente
alla quota spettante, entro l'anno successivo.
Art. 16. Congedi straordinari e aspettativa
1. La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al
pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo
ininterrotto di congedo straordinario, con esclusione delle
indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per
prestazioni di lavoro straordinario prevista dall'articolo 3, comma
39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica al
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.
2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui
all'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il
personale accasermato.
3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in
modo parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla
pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità
anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore.
Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più
favorevole, durante l'aspettativa per infermità, sino alla
pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
della lesione subita o della infermità contratta, competono gli
emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel
caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di
servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri
ruoli della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni,
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 339 e dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,
sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al
diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme
corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul
riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il
ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa.
Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di
aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del
predetto limite massimo.
4. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, fermi restando i limiti
di cui all'articolo 68, comma 3, e all'articolo 70 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e fatte salve le
disposizioni di maggior favore, al personale collocato in
aspettativa per infermità, in attesa della pronuncia sul
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione
o infermità, competono gli emolumenti di carattere fisso e
continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga
riconosciuta la dipendenza da causa di servizio sono ripetibili la
metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese
continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il
diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
5. Il personale del Corpo forestale dello Stato, appartenente ai
ruoli degli agenti e assistenti, sovrintendenti, ispettori,
giudicato permanentemente inidoneo in forma assoluta
all'assolvimento dei compiti d'istituto per motivi di salute,
dipendenti o meno da causa di servizio, in attesa del transito nei
ruoli tecnici del Corpo forestale dello Stato ai sensi del decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 ottobre 2005,
n. 228, è collocato in aspettativa con il godimento del trattamento
dovuto all'atto dell'inidoneità, sino ad avvenuto
trasferimento.
6. Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni
verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione
delle indennità previste per la giornata lavorativa.
Art. 17. Terapie salvavita
1. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, in caso di patologie
gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse
assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale
dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del
presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di congedo
straordinario
o di aspettativa per infermità i relativi giorni di ricovero
ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle
citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda
sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente
struttura sanitaria. I giorni di assenza di cui al presente
articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato
nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle
indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli
collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze
collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 1, le
amministrazioni favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di
lavoro nei confronti dei soggetti interessati.
Art. 18. Tutela delle lavoratrici madri
1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile
si applicano le seguenti disposizioni: a) esonero dalla
sovrapposizione completa dei turni, a richiesta degli interessati,
tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino
a sei anni di età; b) esonero, a domanda, per la madre o,
alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino al
compimento del terzo anno di età del figlio; c) esonero, a domanda,
sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per la madre
dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore,
o per le situazioni monoparentali da turni continuativi articolati
sulle 24 ore; d) esonero, a domanda, dal turno notturno per le
situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico
affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di età del
figlio convivente; e) divieto di inviare in missione fuori sede o
in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il
consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore
a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni
continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni; f)
esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano
a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n. 104; g) possibilità per le lavoratrici madri e
per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli
fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di
formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra
quelle in cui il corso stesso si svolge; h) divieto di impiegare la
madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi
degli articoli 39 e 40, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151 in turni continuativi articolati sulle 24 ore.
2. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica anche alle
appartenenti al Corpo forestale dello Stato.
3. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di
cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di effettivo ingresso
del bambino nella famiglia.
Art. 19. Diritto allo studio
1. Per la preparazione all'esame per il conseguimento del
diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonché agli esami
universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il
diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere
attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative
immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei
ore per ogni giorno; in caso di sovrapposizione di esami, al
dipendente possono essere attribuite e conteggiate 4 giornate
lavorative per ciascun esame. Il personale, in tali giornate, non
può comunque essere impiegato in servizio.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, si applicano
anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie
locali.
3. Non si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 nel caso di
iscrizione a corsi per il conseguimento del diploma di scuola
secondaria di secondo grado, a corsi universitari o
post-universitari fuori dalla sede di servizio laddove nella sede
di appartenenza siano attivati analoghi corsi. In tal caso i giorni
eventualmente necessari per il raggiungimento di tali località ed
il rientro in sede sono conteggiati nelle 150 ore medesime.
Art. 20. Asili nido
1. Nell'ambito delle attività assistenziali nei confronti del
personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad
esse inerenti l'Amministrazione, in luogo della istituzione di
asili nido, può
concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle
spese sostenute dai dipendenti per
i figli a carico, secondo modalità e criteri da concordare con le
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale.
2. A decorrere dall'anno 2009, le risorse di cui all'articolo 38
del decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate, per le
finalità di cui al comma 1, dei
seguenti importi annui:
a) Polizia di Stato: euro 533.695;
b) Polizia penitenziaria: euro 500.000;
c) Corpo forestale dello stato: euro 126.715.
Art. 21. Tutela legale
1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio
1975, n. 152, e dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997,
n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano
anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In
mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si
applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla
relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti
di bilancio.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali
o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o
imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di
un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a
richiesta dell'interessato, la somma di euro 2.500,00 per le spese
legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene
accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.
3. L'importo di cui al comma 2 può essere anticipato anche al
personale convenuto in giudizi per responsabilità civile ed
amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo
rivalsa ai sensi delle medesime norme.
4. Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a
procedimento penale concluso con la remissione di querela.
5. La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti
congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del
decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio
1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione
dell'Amministrazione.
Art. 22. Forme di partecipazione
1. Al comma 2 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 2002, n.
164, dopo le parole «turni di reperibilità», sono inserite le
seguenti parole:
«ed il cambio turno».
2. Il comma 5 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 2002, n.
164, è sostituito dal seguente comma:
«5. Ferma restando l'invarianza della spesa, dalla data di
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo recepita con il presente
decreto e fino all'introduzione di una nuova normativa sulle forme
di partecipazione, le Commissioni istituite ai sensi dell'articolo
26 del decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1995, n. 395 e successive modificazioni sono costituite, con
cadenza biennale, con rappresentanti sindacali designati in maniera
proporzionale dalle organizzazioni sindacali rappresentative
individuate dal decreto del Ministro per la funzione pubblica e
firmatarie del quadriennio normativo, in
numero comunque non superiore a dieci. Le medesime Commissioni
possono, altresì, essere costi
tuite anche in forma paritetica; in tale ipotesi sono chiamati a
far parte delle predette Commissioni un rappresentante per ciascuna
delle organizzazioni sindacali come sopra individuate e la
manifestazione di volontà espressa da ciascun rappresentante
sindacale è considerata in ragione del grado di rappresentatività
dell'organizzazione sindacale di appartenenza. Le modalità di
costituzione delle predette Commissioni sono demandate ad apposito
accordo a livello di singola Amministrazione».
3. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 18
giugno 2002, n. 164, dopo il
comma 5, è aggiunto il seguente comma:
«6. Per la Polizia di Stato, ferma restando l'invarianza della
spesa, in sede di Accordo Nazionale
Quadro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,
saranno definite le modalità per la costituzione di una Commissione
consultiva, competente a
formulare proposte e pareri non vincolanti in merito agli indirizzi
generali del Fondo di assistenza, alla quale partecipano cinque
rappresentanti designati in maniera proporzionale dalle
organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo
recepita con il presente decreto. Per il
Corpo di Polizia penitenziaria, ferme restando le previsioni di cui
al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2008, in sede di Accordo
Nazionale Quadro di cui all'articolo
24 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164, saranno definite, nel
rispetto dell'invarianza della spesa, le modalità per la
costituzione di una Commissione consultiva competente a formulare
al Consiglio di amministrazione dell'Ente di assistenza, proposte
e
pareri non vincolanti finalizzati al benessere degli appartenenti
al Corpo. Partecipano alla
Commissione consultiva cinque rappresentanti delle organizzazioni
sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo recepita con il
presente decreto».
4. Con decorrenza 1° gennaio 2009, all'articolo 31, comma 2, del
decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo le parole «Alla
ripartizione degli specifici contingenti
complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le
organizzazioni sindacali del personale,» sono aggiunte le seguenti
parole:
«individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica ai
sensi dell'articolo 2, comma 1,
lett. A) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e».
5. Con decorrenza 1° gennaio 2009, all'articolo 32, comma 3, del
decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo le parole «Alla
ripartizione degli specifici monte ore
annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le
organizzazioni sindacali del
personale», sono aggiunte le seguenti parole:
«individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica ai
sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera A) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e».
6. All'articolo 34, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,
le parole «associativi e» sono eliminate.
Art. 23. Norme di garanzia
1. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo le parole «periferiche
dell'Amministrazione» sono aggiunte le seguenti parole: «che
provvederanno immediatamente ad adeguarsi al contenuto dello
stesso».
2. Il comma 3 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, è sostituito dal seguente
comma:
«3. Presso ciascuna delle amministrazioni interessate, è istituita,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, per i fini di cui al comma 2, una Commissione, dotata di
autonomo regolamento che ne disciplina la funzionalità e
l'organizzazione, presieduta da un rappresentante
dell'Amministrazione e composta in pari numero da rappresentanti
dell'Amministrazione e da un rappresentante per ognuna delle
organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo
recepita dal presente decreto».
Titolo II - Forze di Polizia ad Ordinamento Militare
Art. 24. Ambito di applicazione e durata
1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con
esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Le disposizioni del presente decreto integrano quelle relative
ai periodi dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte
normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte
economica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2007, n. 170, di recepimento dell'accordo sindacale e del
provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.
Art. 25. Nuovi stipendi
1. La decorrenza degli stipendi annui lordi del personale delle
Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'articolo 20,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre
2007, n. 170, in applicazione dell'articolo 15 del decreto legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 29
novembre 2007, n. 222, viene retrodatata al 1° febbraio 2007.
2. Le misure degli stipendi annui lordi di cui al comma precedente
e i relativi incrementi mensili lordi sono riportati nella tabella
seguente:

3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi
precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa
speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio
2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base
pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive
modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti
sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti
disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
4. I valori stipendiali di cui al comma 2 riassorbono gli
incrementi attribuiti dal 1° febbraio 2007 ai sensi dell'articolo
20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007,
n. 170.
Art. 26. Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, commi 3 e 4,
le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del
presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla
indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente
sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe,
sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali
e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata
INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente
decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli
importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con
diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto.
Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti
dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria
e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11
luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo
trattamento economico.
Art. 27. Indennità pensionabile
1. La decorrenza delle misure dell'indennità mensile pensionabile
di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, viene retrodatata al 1°
febbraio 2007.
2. Le misure dell'indennità mensile pensionabile di cui al comma
precedente e i relativi incrementi mensili lordi sono riportati
nella tabella seguente:

3. Gli importi di cui al precedente comma 1 riassorbono gli
incrementi attribuiti a decorrere dal 1° ottobre 2007 ai sensi
dell'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.
Art. 28. Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo
per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 53
del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,
così come incrementato dall'articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301,
dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
aprile 2006, n. 220 e dall'articolo 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 è ulteriormente
incrementato delle seguenti risorse economiche annue:

2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non
comprendono gli oneri contributivi e
l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 e
all'anno 2008 non hanno effetto di trascinamento negli anni
successivi.
3. Per il solo anno 2009 gli importi di cui al precedente comma 1
lettera c), sono maggiorati come
segue:
a) Arma dei carabinieri: euro 74.000;
b) Guardia di Finanza: euro 38.000.
4. Gli importi di cui al precedente comma 3 non comprendono gli
oneri contributivi e l'IRAP a
carico dello Stato e non hanno effetto di trascinamento negli anni
successivi.
5. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di
competenza sono riassegnate, per le
medesime esigenze, nell'anno successivo.
6. Nella definizione dei criteri di ripartizione delle somme
destinate ai fondi per l'efficienza dei
servizi istituzionali sarà assicurato il ruolo della Rappresentanza
militare ai sensi della normativa vigente al momento della suddetta
ripartizione.
Art. 29. Lavoro straordinario
1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure orarie lorde del
compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui
all'articolo 10, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, sono rideterminate negli
importi di cui alla seguente tabella:

Art. 30. Buoni pasto
1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di buoni
pasto, a decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009,
l'importo del buono pasto di cui all'articolo 61, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, è
rideterminato in euro 7,00.
Art. 31. Assegno funzionale
1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i requisiti di
cui all'articolo 45, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254,
all'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 7, commi 1
e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile
2006, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:
1) la misura prevista al compimento di 29 anni di servizio per i
gradi di Carabiniere, Finanziere,
Carabiniere scelto, Finanziere scelto, Appuntato, Appuntato scelto,
viene incrementata di euro
781,00 annui lordi;
2) le misure previste al compimento di 29 anni, ivi compresa quella
di cui al punto precedente,
vengono attribuite al compimento di 27 anni di servizio;
3) al compimento di 32 anni di servizio, le misure attribuite a 27
anni di servizio vengono rideterminate negli importi indicati nella
colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 2 e nella
colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 3.
2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a
decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale
sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella
seguente:

3. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, per effetto
di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1°
dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli
importi annui lordi di cui alla tabella seguente:

4. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti nei commi
precedenti, per il compimento delle prescritte anzianità è valutato
il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia
e nelle Forze armate.
5. A decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, ai
fini dell'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo,
per il compimento delle prescritte anzianità è valutato il servizio
di leva prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 32. Mantenimento indennità incursori
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il personale dell'Arma dei
carabinieri, in possesso del brevetto di incursore, mantiene il
trattamento di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, anche se
impiegato presso i reparti della 2^ Brigata Mobile dell'Arma dei
carabinieri per finalità comunque tipiche delle attività degli
incursori (2).
(2) NDR: Il presente comma 1 è stato erroneamente indicato in G.U.
come comma 2.
Art. 33. Indennità per operatori subacquei
1. Agli operatori subacquei delle Forze di polizia, con
decorrenza dal 1° gennaio 2009, le indennità previste dalla tabella
C, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio
1975,
n. 146, e successive modificazioni, sono rivalutate nelle misure
indicate nella tabella 1 allegata al presente decreto.
Art. 34. Indennità di impiego operativo per attività di
aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre
indennità
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative
all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle
Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennità di
impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di
pilotaggio e di imbarco, nonché le relative indennità supplementari
attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento
militare, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e
ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse
indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il
personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni
operative.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto,
l'articolo 17, comma 8, della legge 23 marzo 1983, n. 78, non si
applica nel caso di assenza per infermità dipendente da causa di
servizio.
3. Per il personale di cui all'articolo 24 del presente decreto, a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il limite
dei 60 giorni previsto dall'articolo 10, comma 4, ultimo capoverso
della legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'emolumento fisso aggiuntivo
di polizia di cui al comma 2 dell'articolo 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, spettante ai
brigadieri con un'anzianità inferiore a 15 anni, è incrementato di
euro 5 mensili e, conseguentemente, la tabella allegata al suddetto
comma 2 è sostituita dalla tabella 3 allegata al presente
decreto.
Art. 35. Indennità di bilinguismo
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità speciale di
seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23
ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9
settembre 1997, n. 354, al personale di cui all'articolo 24 del
presente decreto, in servizio nella provincia di Bolzano o in
uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale,
rideterminata dal-l'articolo 22, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, è incrementata
nelle seguenti misure mensili lorde:

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità speciale di seconda
lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al
personale di cui all'articolo 24 del presente decreto, in servizio
presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto
speciale Valle d'Aosta, rideterminata dall'articolo 22, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n.
140, è incrementata nelle seguenti misure mensili lorde:

3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità di cui ai commi 1 e
2 è rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:

Art. 36. Trattamento di missione
1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di
servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di
proprietà dell'Amministrazione senza la prevista autorizzazione, è
rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto
ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati
secondo le disposizioni vigenti in materia.
2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del
biglietto di 1ª classe, relativo al trasporto ferroviario o
marittimo, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo o
della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso
di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino
alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.
3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono
rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa
media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede. Nei
limiti previsti dalla vigente normativa, qualora nella sede di
missione non esistano alberghi convenzionati l'Amministrazione
rimborsa la spesa effettivamente sostenuta.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 46, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 si applicano
anche a missioni di durata non inferiore a 15 giorni ed anche in
caso di invio in missione non connessa con particolari attività di
servizio di carattere operativo e che coinvolga anche una singola
unità di personale.
5. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per
fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura
ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a
consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il
trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle
missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del
procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di
assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono
essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo
ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza
definitiva di condanna a titolo doloso o anche per colpa grave nel
giudizio per responsabilità amministrativo-contabile. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche al personale
chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti
al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi
stranieri.
6. Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad
accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto
modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o
lesioni in servizio per le quali l'Amministrazione abbia iniziato
d'ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di
servizio, compete il trattamento economico di missione previsto
dalle vigenti disposizioni in materia.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la maggiorazione dell'indennità
oraria di missione, prevista dall'articolo 46, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, è elevata
ad euro 8,00 per ogni ora.
8. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto
consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di
strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il
diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento
del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della
diaria di trasferta. Il rimborso è corrisposto nella misura di un
pasto dopo otto ore e di due pasti dopo dodici ore, nel limite
massimo complessivo di due pasti ogni 24 ore di servizio in
missione, a prescindere dagli orari destinati alla consumazione
degli stessi.
9. Fermo restando quanto previsto al comma 8, ultimo periodo, per
missioni superiori a 24 ore si ha diritto al rimborso del pasto,
solo dietro presentazione della relativa documentazione, nel giorno
in cui si conclude la missione, a condizione che siano state
effettuate almeno 5 ore di servizio fuori sede, purché quest'ultimo
pasto ricada negli orari destinati alla consumazione dello stesso.
Il presente comma non si applica nei casi previsti dal comma 12 del
presente articolo.
10. L'Amministrazione è tenuta ad anticipare al personale inviato
in missione una somma pari all'intero importo delle spese di
viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria
consentita, nonché l'85 per cento delle presumibili spese di
vitto.
11. La località di abituale dimora o altra località può essere
considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove
richiesto dal personale e più conveniente per l'Amministrazione.
Ove la sede di missione coincida con la località di abituale dimora
del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle
spese relative ai pasti consumati, nonché la diaria di missione
qualora sia richiesto, per esigenze di servizio, di iniziare la
missione dalla sede di servizio.
12. L'Amministrazione, a richiesta dell'interessato, autorizza
preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la
corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di euro
110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in
alternativa al trattamento economico di missione vigente,
nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti
capitoli di bilancio. Il rimborso forfetario non compete qualora il
personale fruisca di vitto o alloggio a carico
dell'Amministrazione. A richiesta è concesso l'anticipo delle spese
di viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria. In caso di
prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore
continuative è corrisposta, a titolo di rimborso, una ulteriore
somma forfetaria di euro 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema
di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o
alloggio a carico dell'Amministrazione e circa la concessione delle
spese di viaggio.
13. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per il personale delle Forze di
Polizia ad ordinamento militare, impegnato nella frequenza di corsi
addestrativi e formativi, il limite di missione continuativa nella
medesima località, di cui all'articolo 46, comma 10, del decreto
del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane
fissato in trecentosessantacinque giorni.
14. Al personale comunque inviato in missione compete altresì il
rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui
pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di
trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilità dei mezzi
pubblici o comunque per impossibilità a fruirne in relazione alla
particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente
individuati dall'Amministrazione.
15. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in
missione sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul
certificato di viaggio.
16. L'indennità di cui all'articolo 10 della legge 18 dicembre
1973, n. 836 è corrisposta, nei limiti delle risorse previste, per
tutte le attività istituzionali di controllo del territorio
transfrontaliero degli Stati confinanti lungo l'arco alpino o per i
compiti che vengono espletati oltre detto confine come ordinarie
attività di servizio, derivanti da forme di cooperazione
transfrontaliera individuate dagli accordi internazionali
vigenti.
Art. 37. Trattamento economico di trasferimento
1. L'Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad
effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei
dipendenti trasferiti d'ufficio, come previsto dall'articolo 19,
comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive
modificazioni e integrazioni, provvede a stipulare apposite
convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto
trasporto sono a carico dell'Amministrazione fino ad un massimo di
120 quintali.
2. Il personale trasferito d'autorità che, ove sussista l'alloggio
di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto,
ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può
richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione
o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per
un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione
dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore
a tre mesi.
3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha
facoltà di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi
previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di
durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
4. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo
1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, può essere anticipato
nella misura corrispondente a tre mensilità, fermi restando i
limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.
5. Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorità che non
fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di
alloggi forniti dall'Amministrazione, è dovuta in un'unica
soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella
nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, un
emolumento di euro 1.500,00. Tale indennità è corrisposta nella
misura di euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al
seguito.
6. Il personale militare trasferito all'estero può optare,
mantenendo il diritto alle indennità ed ai rimborsi previsti dalla
normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie
nel domicilio eletto nel territorio nazionale anziché nella nuova
sede di servizio all'estero.
7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio
connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al
comma 1, per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da
uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad
alloggio di servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso
comune.
8. Il diritto al rimborso delle spese di cui all'articolo 20, comma
5, della legge 18 dicembre 1973 n. 836 decorre dalla data di
comunicazione formale al dipendente del provvedimento di
trasferimento.
9. Il personale di cui all'articolo 24 del presente decreto
trasferito d'ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
29 marzo 2001, n. 86, che non fruisce nella nuova sede di alloggio
di servizio e abbia scelto il rimborso del canone mensile per
l'alloggio privato può, al termine del primo anno di percezione di
tale trattamento, optare per l'indennità mensile pari a trenta
diarie di missione in misura ridotta del 30 per cento per i
successivi dodici mesi. Tale opzione può essere esercitata una sola
volta.
Art. 38. Orario di lavoro
1. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore
settimanali.
2. Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1
concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti
disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, le licenze
ordinaria e straordinaria, i recuperi di cui al comma 4 ed i riposi
compensativi.
3. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato
oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi
che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è
esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal
completamento dello stesso. Il personale inviato in missione,
qualora il servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre
ore, ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non
inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende
completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale
d'obbligo.
4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per
sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato
dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al
riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal
1° gennaio 2009, l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 28,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre
2007, n. 170, a compensazione della sola ordinaria prestazione di
lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 8,00.
5. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno
di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività
infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da
fruire entro le quattro settimane successive.
6. I riposi settimanali, non fruiti per esigenze connesse
all'impiego in missioni internazionali, sono fruiti all'atto del
rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza
tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai
sensi della normativa di settore; tale beneficio non è
monetizzabile.
7. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite
con il compenso per lavoro straordinario. Le eventuali ore che non
possono essere retribuite, nell'ambito degli ordinari stanziamenti
di bilancio, devono essere recuperate mediante riposo compensativo
entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono
state effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da
formularsi entro il termine che sarà stabilito da ciascuna
Amministrazione con apposita circolare, e fatte salve le
improrogabili esigenze di servizio. Decorso il predetto termine del
31 dicembre le ore non recuperate sono comunque retribuite
nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota
spettante a ciascuna Amministrazione, a condizione che la
pertinente richiesta di riposo compensativo non sia stata accolta
per esigenze di servizio.
Art. 39. Licenze straordinarie e aspettativa
1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 39, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, concernenti la riduzione di un terzo di
tutti gli assegni spettanti al dipendente per il primo giorno di
ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario non si applicano
al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare.
2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui
all'articolo 48, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il
personale accasermato.
3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in
modo parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla
pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità
anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore.
Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più
favorevole, durante l'aspettativa per infermità, sino alla
pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
della lesione subita o dell'infermità contratta, competono gli
emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel
caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di
servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri
ruoli della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni,
previste dall'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n.
266, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal
tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e
tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo
di aspettativa. Non si dà luogo alla ripetizione qualora la
pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga
oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in
aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli
altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del
raggiungimento del predetto limite massimo.
4. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, fermi restando i limiti
previsti dalle norme sullo stato giuridico per il personale
militare e fatte salve le disposizioni di maggior favore, al
personale collocato in aspettativa per infermità, in attesa della
pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
della lesione o infermità, competono gli emolumenti di carattere
fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga
riconosciuta la dipendenza da causa di servizio sono ripetibili la
metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese
continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il
diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
5. Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni
verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione
delle indennità previste per la giornata lavorativa.
6. Ai fini dell'aggiornamento scientifico della propria
specializzazione professionale, gli ufficiali in servizio
permanente effettivo del comparto sanitario del ruolo
tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri e del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza possono
essere autorizzati ad usufruire, compatibilmente con le esigenze di
servizio, di otto giorni di licenza annui nell'ambito dei periodi
di licenza straordinaria di cui all'articolo 48, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.
Art. 40. Terapie salvavita
1. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, in caso di patologie
gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse
assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale
dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del
presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di licenza
straordinaria o aspettativa per infermità i relativi giorni di
ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza
dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla
competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da
equivalente struttura sanitaria militare. I giorni di assenza di
cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al
servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con
esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro
straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle
prestazioni.
2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze
collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 1, le
amministrazioni favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di
lavoro nei confronti dei soggetti interessati.
Art. 41. Tutela delle lavoratrici madri
1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento
militare si applicano le seguenti disposizioni: a) esonero dalla
sovrapposizione completa dell'orario di servizio, a richiesta degli
interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione
con figli fino a sei anni di età; b) esonero, a domanda, per la
madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino
al compimento del terzo anno di età del figlio; c) esonero, a
domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per
la madre dal servizio notturno o dal servizio su turni continuativi
articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali dal
servizio su turni continuativi articolati sulle 24 ore; d) esonero,
a domanda, dal servizio notturno per le situazioni monoparentali,
ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del
dodicesimo anno di età del figlio convivente; e) divieto di inviare
in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di
una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con
figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per
essere esonerato dai servizi continuativi e notturni e dalla
sovrapposizione dei servizi; f) esonero, a domanda, dal servizio
notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto
disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104; g)
possibilità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri
vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di
età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più
vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si
svolge; h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono
dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in servizi continuativi
articolati sulle 24 ore.
2. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di
cui al comma 1 si applicano dalla data di effettivo ingresso del
bambino nella famiglia.
Art. 42. Diritto allo studio
1. Per la preparazione all'esame per il conseguimento del
diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonché agli esami
universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il
diritto allo studio di cui all'articolo 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono attribuite
e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente
precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni
giorno; in caso di sovrapposizione di esami, al dipendente possono
essere attribuite e conteggiate 4 giornate lavorative per ciascun
esame. Il personale, in tali giornate, non può comunque essere
impiegato in servizio.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, si applicano
anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie
locali.
3. Non si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 nel caso di
iscrizione a corsi per il conseguimento del diploma di scuola
secondaria di secondo grado, a corsi universitari o
post-universitari fuori dalla sede di servizio laddove nella sede
di appartenenza siano attivati analoghi corsi. In tal caso i giorni
eventualmente necessari per il raggiungimento di tali località ed
il rientro in sede sono conteggiati nelle 150 ore medesime.
Art. 43. Asili nido
1. Nell'ambito delle attività assistenziali nei confronti del
personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad
esse inerenti l'Amministrazione, in luogo della istituzione di
asili nido, può concedere il rimborso, anche parziale, delle rette
relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a
carico.
2. A decorrere dall'anno 2009, le risorse di cui all'articolo 61
del decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate, per le
finalità di cui al comma 1, dei
seguenti importi annui:
a) Arma dei carabinieri: euro 500.000;
b) Guardia di finanza: euro 503.720.
Art. 44. Tutela legale
1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio
1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n.
67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche
a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In
mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si
applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla
relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti
di bilancio.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali
o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o
imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di
un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a
richiesta dell'interessato, la somma di euro 2.500,00 per le spese
legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene
accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.
3. L'importo di cui al comma 2 può essere anticipato anche al
personale convenuto in giudizi per responsabilità civile ed
amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo
rivalsa ai sensi delle medesime norme.
4. Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a
procedimento penale concluso con la remissione di querela.
5. La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti
congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del
decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio
1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione
dell'Amministrazione.
Art. 45. Commissione paritetica e norme di garanzia
1. Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal
presente decreto e dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 2 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, insorgano contrasti
interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale
interessato fra le amministrazioni e le rispettive sezioni del
Consiglio Centrale di Rappresentanza può essere formulata, da
ciascuna delle parti, alla Commissione paritetica di cui al comma
2, richiesta scritta di esame della questione controversa con la
specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di
diritto sui quali la stessa si basa. Nei trenta giorni successivi
alla richiesta, la predetta Commissione procede ad un esame della
questione controversa, predisponendo un parere non vincolante. La
relativa decisione da parte dell'Amministrazione decorre dal giorno
in cui è stata formulata la richiesta.
2. Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e il Comando
Generale della Guardia di Finanza costituiscono, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i fini di
cui al comma 1, una Commissione paritetica. Ciascuna Commissione,
nominata dal rispettivo Comandante Generale, è presieduta da un
rappresentante dell'Amministrazione e composta, oltre che dal
Presidente, in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e
da rappresentanti della rispettiva sezione del Consiglio Centrale
di Rappresentanza.
3. Ove, a conclusione dell'iter di cui al presente articolo,
permangano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto
il personale militare interessato, le amministrazioni o le sezioni
del Consiglio Centrale di Rappresentanza, tramite i rispettivi
Comandi Generali, possono attivare la procedura di cui all'articolo
36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007,
n. 170.
Titolo III - Disposizioni finali
Art. 46. Proroga di efficacia di norme
1. Al personale di cui ai Titoli I e II continuano ad
applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme
previste dai precedenti provvedimenti di accordo e
concertazione.
Art. 47. Decorrenza del provvedimento
1. Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei
precedenti articoli hanno efficacia a decorrere dal primo giorno
del mese successivo a quello della pubblicazione del presente
decreto.
Art. 48. Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto,
valutato in 362,167 milioni di euro per l'anno 2007, in 205,154
milioni di euro per l'anno 2008 ed in 210,561 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009, si provvede: quanto a 267,416 milioni di
euro, per l'anno 2007, mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa recata dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222; quanto a 94,751 milioni di euro, per l'anno
2007, e quanto a 58,463 milioni di euro, a decorrere dall'anno
2008, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata
dall'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
quanto a 146,691 milioni di euro, per l'anno 2008, e quanto a
152,098 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2009, mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3,
comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di
bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.


DECRETO LEGISLATIVO 11 MAGGIO 2009 N.
54
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 22 GIUGNO 2007, N.
109, RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/60/CE, CONCERNENTE
MISURE PER PREVENIRE, CONTRASTARE E REPRIMERE IL FINANZIAMENTO AL
TERRORISMO E L'ATTIVITÀ DI PAESI CHE MINACCIANO LA PACE E LA
SICUREZZA INTERNAZIONALE.
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 122 del 28 maggio
2009)
Art. 1. Disposizioni correttive
1. Al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, lettera c),
dopo le parole: «per fondi» si intendono: «le attività ed utilità
finanziarie di qualsiasi natura» sono inserite le seguenti:
«possedute anche per interposta persona fisica o giuridica»; b)
all'articolo 1, comma 1, lettera d), dopo le parole: «per risorse
economiche» si intendono: «le attività di qualsiasi tipo, materiali
o immateriali, mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le
pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere
utilizzate» sono inserite le seguenti: «anche per interposta
persona fisica o giuridica»; c) all'articolo 3 il comma 4 è
sostituito dal seguente: «4. Il funzionamento del Comitato, inclusi
i procedimenti di sua competenza, è disciplinato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato.
Con lo stesso decreto sono disciplinati, altresì, le categorie di
documenti, formati o comunque rientranti nella disponibilità del
Comitato, sottratti al diritto di accesso ai documenti
amministrativi ai sensi dell'articolo 24, commi 1, lettera a), e 2,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi. In ogni caso, ai componenti del Comitato non è
corrisposto alcun emolumento, indennità, o rimborso spese»; d)
l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Art. 4. (Misure per dare
diretta attuazione alle risoluzioni adottate dal Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite per il contrasto del finanziamento
del terrorismo e nei confronti dell'attività di Paesi che
minacciano la pace e la sicurezza internazionale). - 1. Al fine di
dare esecuzione alle misure di congelamento di fondi e risorse
economiche stabilite dalle risoluzioni adottate ai sensi del
Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite dal Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite per contrastare e reprimere il
finanziamento del terrorismo e nei confronti dell'attività di Paesi
che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, nelle more
dell'adozione delle relative deliberazioni dell'Unione europea,
fatte salve le iniziative dell'autorità giudiziaria in sede penale,
il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro degli affari esteri, dispone con decreto, su proposta del
Comitato di sicurezza finanziaria, il congelamento dei fondi e
delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona
fisica o giuridica, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o
entità, designati, secondo i criteri e le procedure stabiliti dalle
medesime risoluzioni, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite o da un suo Comitato. Con il medesimo decreto sono
individuate, sulla base delle disposizioni contenute nelle
risoluzioni, le esenzioni dal congelamento».
Art. 2. Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo
entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
LEGGE 18 GIUGNO 2009 N. 69
(Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale N. 140 del 19 giugno
2009)
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo
civile.
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