Michele
TURAZZA
Cultore di "Istituzioni di diritto pubblico e delle autonomie
territoriali" (Università degli Studi di Verona) e Agente di
Polizia locale.
L'estensione del diritto di voto agli immigrati non comunitari
regolarmente soggiornanti
problemi giuridici e soluzioni possibili(*)
Sommario: 1. Introduzione. - 2. Uno sguardo ad
alcune esperienze europee. - 3. La situazione italiana. - 4.
Conclusioni.
Il fenomeno della globalizzazione economica -
dando vita a evidenti disparità nel godimento dei diritti
fondamentali della persona, in ordine alla possibilità di utilizzo
delle risorse del Pianeta - conduce inevitabilmente sempre più
persone a migrare dai loro Paesi poveri, poverissimi, verso Stati
più ricchi, i quali si trovano di conseguenza a dover fronteggiare
tutti i problemi relativi all'integrazione di queste persone nel
loro tessuto sociale e alla convivenza con esse(1).
Nel 2005(2) gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia erano
circa due milioni e ottocentomila, con una incidenza media sulla
popolazione del 4,8% e con motivazioni legate in primo luogo alla
necessità di trovare un lavoro e di ricongiungersi con familiari
già da tempo residenti nel nostro Paese. è il nord dell'Italia che
deve far fronte al maggior flusso migratorio ospitando sul suo
territorio circa il 59% della presenza immigrata; segue il Centro,
col 27% ed il Sud, con circa il 14%. Tali dati dimostrano che
l'Italia, da Paese di emigrazione, è divenuta a pieno titolo un
Paese di immigrazione; essa si presenta, dunque, non certo come un
fenomeno transitorio, ma irreversibile e stabilizzato, se non -
addirittura - destinato ad aumentare nel tempo.
Tra gli svariati percorsi di integrazione di queste persone nel
nostro Paese - e si pone a questo punto il problema, non
affrontabile in questa sede, sul "grado di salvaguardia" delle
varie culture che si incontrano, la nostra e le loro, importate dai
rispettivi Stati di provenienza(3) - ritengo occupi una posizione
di primo piano la questione relativa al riconoscimento del diritto
di voto nelle elezioni locali. La possibilità, da parte degli
immigrati extracomunitari regolarmente residenti(4), di concorrere
a determinare la politica locale attraverso il loro voto si
presenta infatti come una condizione imprescindibile ai fini di una
loro completa integrazione nelle rispettive comunità di
residenza(5). Se si pensa che i lavoratori stranieri sono soggetti
- alla pari di un cittadino italiano - ai prelievi fiscali sul
reddito prodotto dalle loro attività lavorative, non si può restare
indifferenti al fatto che, mentre il cittadino italiano concorre -
mediante il voto - alla determinazione delle scelte politiche a
tutti i livelli (dall'Unione europea fino ai Consigli di
circoscrizione), allo straniero non comunitario è preclusa questa
possibilità, venendosi così a delineare un sistema governato - per
una consistente parte dei residenti lavoratori - dal principio
taxation without representation. Scopo di questo breve scritto è
verificare quale "dose" di representation sia ammissibile nel
nostro ordinamento, cercando di individuare le soluzioni giuridiche
possibili.
Occorre quindi, dopo aver passato in rassegna le soluzioni adottate
negli altri Paesi europei, considerare l'ordinamento italiano per
verificare fino a che punto sia estensibile il diritto di voto agli
immigrati regolarmente soggiornanti, e quale fonte si presenti più
idonea a tale scopo. Infine si propone una breve analisi di alcune
recenti pronunce del Consiglio di Stato(6) relative alla
partecipazione degli stranieri extracomunitari alle elezioni
comunali e circoscrizionali.
2. Uno sguardo ad alcune esperienze
europee
Prima di considerare come il problema venga
affrontato in Italia, è utile soffermarsi sulle legislazioni di
alcuni Paesi europei che hanno già introdotto nei rispettivi
ordinamenti la concreta possibilità per gli stranieri regolarmente
soggiornanti di partecipare alla vita politica delle rispettive
comunità locali. Questo confronto si rende necessario se si
considera che, mentre in molti Stati il problema è già stato
risolto da tempo prevedendo forme più o meno intense di
partecipazione degli stranieri alla vita pubblica, senza
particolari "sconvolgimenti" emotivi o manifestazioni di forte
dissenso da parte di gruppi pregiudizialmente ostili nei confronti
di persone straniere, nel nostro Paese l'argomento sembra ancora
costituire un tabù insuperabile, provocando una levata di scudi
ogniqualvolta si cerchi di affrontarlo. Vediamo a questo punto come
alcuni Stati europei hanno affrontato la questione.
Nella Confederazione elvetica(7), alcuni cantoni ammettono al voto
nelle elezioni amministrative gli stranieri residenti. Dal 2000,
nel cantone di Neuchatel(8), il diritto di voto è stato esteso alle
elezioni cantonali, analogamente a quanto già previsto nel cantone
del Jura. Nel cantone di Vaud la nuova costituzione cantonale,
entrata in vigore nell'aprile 2003, estende il diritto di
elettorato attivo e passivo nelle elezioni comunali ai cittadini
extacomunitari residenti da almeno dieci anni in Svizzera e da
almeno tre anni nel comune, mentre nei cantoni di Berna, di
Appenzello esterno e dei Grigioni è lasciata facoltà ai singoli
comuni di concedere il diritto di voto agli stranieri.
In Danimarca, dal 1981, la legge elettorale concede il diritto di
voto attivo e passivo nelle elezioni comunali ai maggiorenni
domiciliati nel Comune da almeno tre anni, mentre in Finlandia tale
diritto è previsto espressamente nella Costituzione, all'articolo
14, il quale rinvia alla legge la definizione delle modalità
attuative.
In Irlanda possono partecipare alle elezioni amministrative tutti
coloro che hanno compiuto i 18 anni e sono residenti da almeno sei
mesi; in Lussemburgo il diritto di voto per i non cittadini ha
copertura costituzionale, ma è una legge del 2003 che gli dà
concreta attuazione, prevedendo la possibilità di votare nelle
elezioni comunali per gli stranieri provenienti da Paesi non
appartenenti all'Unione Europea che siano residenti in Lussemburgo
da almeno cinque anni. Anche le Costituzioni di Olanda e Portogallo
hanno previsto il diritto di elettorato attivo e passivo per gli
stranieri residenti nelle elezioni locali, rinviando alle
rispettive leggi elettorali la definizione di tale diritto.
In Spagna, la concessione del diritto di voto alle elezioni
municipali per gli stranieri è subordinata alla condizione della
reciprocità(9): potranno votare solamente coloro i cui Paesi di
provenienza ammettano a loro volta al voto amministrativo i
cittadini spagnoli con le modalità previste da uno specifico
trattato; personalmente, non credo che quella spagnola sia una
modalità da accogliere, in quanto ad una positiva "apertura"
prevista dall'ordinamento spagnolo in ordine all'estensione dei
diritti elettorali, dovrà poi seguire il non sempre agile
"strumento" del trattato internazionale. Tale assunto è confermato
dalla prassi: a tutt'oggi risulta che l'unico trattato previsto
dalla legislazione elettorale spagnola sia stato stipulato con la
Norvegia, così restringendo - fino quasi ad annullarla -
"l'apertura" di cui sopra.
In Svezia e in Norvegia gli stranieri possono votare ed essere
eletti nelle elezioni comunali e di contea, purché siano residenti
nel Paese da almeno tre anni.
Tra gli Stati entrati nell'Unione Europea nel 2004, alcuni
prevedono per gli stranieri il diritto di elettorato attivo
limitatamente alle elezioni locali: si tratta di Estonia, Lituania,
Slovenia e Ungheria.
Malta invece consente il voto locale solamente ai cittadini
britannici. In Islanda, fino al 2002, la possibilità di voto nelle
elezioni amministrative era limitata ai soli cittadini dei Paesi
dell'area scandinava residenti da almeno due anni.
Nel 2002, la legge n. 27 ha introdotto il diritto di voto attivo e
passivo anche per gli altri cittadini stranieri a condizione di
risiedere in Islanda da cinque anni.
Nel Regno Unito la legge del 1949 sulla rappresentanza popolare
prevede che i sudditi britannici e della Repubblica irlandese e
quelli provenienti dai Paesi del Commonwealth siano eleggibili ed
elettori nella misura in cui siano residenti da un certo periodo,
stabilito discrezionalmente dai tribunali.
Escludono invece il diritto di voto locale agli stranieri
regolarmente residenti, oltre all'Italia, i seguenti Paesi:
Austria, Francia, Germania e Grecia.
In Austria la sola città di Vienna ha esteso il diritto di voto ai
cittadini extracomunitari, ma l'esercizio di tale diritto è
comunque limitato all'elezione dei consigli distrettuali urbani,
corrispondenti ai nostri Consigli circoscrizionali, e non del
Consiglio comunale della città, dal momento che svolge anche le
funzioni di governo della provincia(10).
In Francia è precluso il diritto di voto locale ai cittadini
extracomunitari; nel 2002 è stata respinta dall'Assemblea nazionale
una proposta di legge costituzionale volta ad estendere tale
diritto agli stranieri stabilmente residenti, secondo modalità da
stabilirsi con legge organica.
In Germania, nonostante il programma di Socialdemocratici e Verdi
prevedesse l'estensione del diritto di voto ai non comunitari, la
legislatura si è conclusa nel 2002 con un nulla di fatto.
Numerosi sono i documenti ufficiali dell'Unione Europea in tema di
estensione del diritto di voto agli stranieri non comunitari
regolarmente residenti in uno degli Stati membri. Detto questo, è
pur doveroso ricordare che la disciplina della concessione della
cittadinanza e dell'estensione del diritto di voto resta di
esclusiva competenza degli Stati membri dell'Unione: in tali
settori essi non hanno ceduto alcuna quota della loro sovranità a
favore delle Istituzioni dell'Unione, che pertanto possono
solamente esortare - come in realtà hanno fatto -, ma di certo non
imporre, soluzioni estensive omogenee(11).
La "Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato
delle Regioni su immigrazione, integrazione ed occupazione"(12)
definisce l'integrazione una "sfida" da realizzarsi mediante un
"approccio multisettoriale", considerandola una "questione che
riguarda certamente la coesione sociale ma [che] costituisce anche
un prerequisito di efficienza economica" e in vista di tali
obiettivi "è fondamentale che si riesca a garantire un'integrazione
efficace tanto dei migranti già stabiliti nell'U.E., quanto dei
migranti futuri". Nello stesso documento viene inoltre definito un
concetto abbozzato in precedenza dalla stessa Commissione: quello
della "cittadinanza civile". Secondo la Commissione(13) la
"cittadinanza civile [è] definibile come un nucleo comune di
diritti e doveri fondamentali che il migrante acquisisce
gradualmente nel corso di un certo numero di anni, in modo da
garantire che questi goda dello stesso trattamento concesso ai
cittadini del paese ospitante, anche quando non sia naturalizzato".
Tale concetto sarebbe altresì indispensabile ai fini della
"possibilità di accedere alla partecipazione politica" da parte dei
migranti regolarmente residenti per i quali "il diritto di voto a
livello locale deve discendere dalla stabilità del soggiorno più
che dalla nazionalità(14)".
Anche il Parlamento europeo(15), successivamente, si esprime a
favore di una forte politica per l'integrazione dei cittadini non
comunitari nei diversi Stati membri che contempli anche la
partecipazione attiva alla vita politica locale. Il Parlamento
dell'Unione, infatti "ritiene che la piena integrazione dei
migranti nei paesi di accoglienza sia un fattore determinante per
misurare il successo di una politica europea
dell'immigrazione(16)"; sostiene inoltre "al fine di garantire
l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi [...] l'idea [...] di
creare una cittadinanza civica che permetta [a coloro che]
risiedono legalmente nell'Unione europea di beneficiare di uno
status che preveda diritti e doveri di natura economica, sociale e
politica, incluso il diritto di voto per le elezioni municipali ed
europee(17)".
In una risoluzione successiva(18), adottata nel settembre del 2003,
il Parlamento europeo ribadisce la volontà di "estendere il
concetto di cittadinanza europea al di là del mero riferimento alla
nazionalità degli Stati membri ed estendere ai residenti di lunga
durata (tre anni) legalmente provenienti da paesi terzi il diritto
di voto e di eleggibilità alle elezioni locali, nonché alle
elezioni per il Parlamento europeo(19)", non dimenticando di
raccomandare all'Unione europea di adottare e attuare "un'
ambiziosa politica d'integrazione dei cittadini dei paesi terzi,
basata sul principio della non discriminazione(20)".
Assai rilevante per la presente analisi è la "Convenzione sulla
partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello
locale"(21) adottata nell'ambito del Consiglio d'Europa ed aperta
alla firma il 5 febbraio 1992, entrata in vigore il 1° maggio 1997,
sulla base di quanto disposto dall'articolo 12 della Convenzione
stessa.
Il Parlamento italiano ha provveduto ad autorizzare il Presidente
della Repubblica alla sua ratifica con la legge 8 marzo 1994, n.
203. Ma tale autorizzazione è stata limitata ai capitoli A e B
della Convenzione, con l'esclusione del paragrafo C recante
"Diritto di voto alle elezioni locali"(22).
L'Italia si è così vincolata sul piano internazionale solamente per
quanto riguarda l'impegno "a garantire ai residenti stranieri alle
stesse condizioni che ai suoi cittadini(23)" il diritto alla
libertà di espressione, di riunione e di associazione,
impegnandosi(24) altresì per favorire e promuovere gli organismi
consultivi "al fine di una adeguata rappresentanza dei residenti
stranieri nelle collettività locali che hanno nel proprio
territorio un numero significativo di residenti stranieri(25)". Ad
oggi, la Convenzione è stata firmata da 13 Stati, a cui sono
seguite 8 ratifiche. Il Congresso dei Poteri Locali e Regionali
d'Europa, organo consultivo del Consiglio d'Europa istituito nel
1994, si è detto "convinto che non possa esistere una reale
democrazia locale senza una partecipazione di tutti gli abitanti
della città e che occorra dunque non escludere dalla vita pubblica
locale gli stranieri residenti legalmente e durevolmente sui
territori degli Stati europei, qualunque sia il loro paese di
origine(26)". Si devono pertanto "accordare a tali stranieri
residenti legalmente e in maniera durevole sul territorio di uno
Stato dei diritti, ivi compresi quelli politici, in compenso dei
doveri che accettano di assumere rispetto alla comunità che li
accoglie".
Il Congresso ricorda inoltre come il Trattato di Maastricht, pur
accogliendo la nozione della cittadinanza di residenza, tenendola
distinta da quella di nazionalità "limit[i] purtroppo tale
cittadinanza di residenza ai cittadini dei paesi membri dell'Unione
europea, introducendo in tal modo una discriminazione tra residenti
di origine straniera, contrariamente ai principi raccomandati dal
Consiglio d'Europa e dalla Convenzione europea dei Diritti
dell'Uomo"; pertanto, l'Unione europea viene invitata "a seguire
l'impostazione non discriminatoria raccomandata dal Consiglio
d'Europa e dalle sue convenzioni e di conseguenza a rivedere le
proprie posizioni attuali in materia di partecipazione dei
residenti stranieri alla vita pubblica locale, in modo da
riconoscere la cittadinanza di residenza a tutti i residenti
stranieri, qualunque sia il loro paese d'origine e ad accordare
loro gli stessi diritti politici in base a criteri comuni di
residenza".
Dalla sommaria analisi delle esperienze degli altri Paesi europei e
dei documenti prodotti dalle Istituzioni dell'Unione europea e dal
Consiglio d'Europa, si delinea chiaramente - almeno a livello di
principi - una tendenza(27) all'estensione agli stranieri
regolarmente soggiornanti di alcuni diritti in tema di
partecipazione alla vita politica delle rispettive comunità locali
di residenza, allo sviluppo delle quali partecipano a pieno titolo,
alla pari dei cittadini 'veri e propri' dello Stato. Resta da
chiarire come ed in quale misura questa tendenza possa incidere sui
diversi ordinamenti statali, alcuni dei quali sembrano ancora miopi
ed incapaci di individuare soluzioni efficaci di integrazione reale
delle persone immigrate, che porterebbero notevoli benefici anche
sul piano dell'ordine e della sicurezza pubblica: il sentirsi parte
attiva di una comunità porta inevitabilmente ad una maggiore
adesione ai suoi principi e ad un più convinto rispetto delle sue
regole.
Questi principi, formatisi e sedimentatisi a livello europeo,
costituiscono indubbiamente un "patrimonio comune" da tenere in
considerazione per l'analisi non solo della disciplina attualmente
vigente in Italia, ma anche - de jure condendo - di quella la cui
approvazione è auspicabile in tempi rapidi.
3. La situazione italiana
a. I progetti di legge presentati nelle ultime
legislature
In Italia, nel corso della XIV legislatura e
delle due precedenti(28), sono stati presentati progetti di legge
(ordinaria e costituzionale) per introdurre anche nel nostro
ordinamento la possibilità - per i cittadini stranieri non
comunitari regolarmente residenti - di votare nelle elezioni
amministrative.
Durante la XII legislatura, la Commissione Affari costituzionali
della Camera ha esaminato una proposta di legge costituzionale(29)
(A.C. 889, Bassanini) la quale prevedeva il riconoscimento del
diritto elettorale attivo e passivo alle elezioni regionali,
provinciali, comunali e nelle altre elezioni locali, a tutti coloro
che fossero residenti in Italia da oltre tre anni, ancorché non in
possesso della cittadinanza italiana. All'esame della proposta, la
Commissione ha dedicato tre sedute, tutte svoltesi nell'ottobre
1994, senza tuttavia pervenire alla sua approvazione.
Nella XIII legislatura le Camere hanno esaminato ed approvato il
disegno di legge del Governo A.C. 3240(30), poi divenuto legge 6
marzo 1998, n. 40. L'art. 38 del disegno di legge, nel testo
originario, prevedeva l'introduzione del diritto elettorale attivo
e passivo nelle elezioni comunali e circoscrizionali per gli
stranieri titolari di carta di soggiorno, rinviando, per le
modalità attuative, alle disposizioni del D.Lgs. 197/1996. Tale
principio era enunciato in via generale dall'art. 2, co. 3 del
d.d.l., ove si disponeva che lo straniero regolarmente soggiornante
potesse partecipare alla vita pubblica locale ed esercitare
l'elettorato nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.
Quest'ultima espressione, e l'intero art. 38, sono stati stralciati
nel corso dell'iter parlamentare alla Camera(31). È tuttavia
rimasta, all'art. 7 della Legge 40/1998 e, successivamente,
all'art. 9, co. 4 lettera d, del "Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero" la previsione secondo cui gli stranieri
regolarmente residenti in Italia e titolari della carta di
soggiorno possono "partecipare alla vita pubblica locale,
esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e
in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla
partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale,
fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992(32)".
Nella XIV legislatura, sono stati presentati numerosi progetti di
legge, sia ordinaria sia di revisione costituzionale, i quali però
sono rimasti tali: alla presentazione, infatti, non sono
generalmente seguiti i relativi dibattiti né l'inizio dell'esame
nel merito delle proposte da parte delle varie Commissioni
competenti.
Alcune iniziative volte a rendere effettiva la partecipazione degli
stranieri regolarmente soggiornanti nelle rispettive comunità di
residenza - non solo attraverso l'estensione del diritto di voto -
sono state poste in essere anche da parte di Regioni ed Enti
locali. A prescindere dalla loro compatibilità o meno con l'attuale
tessuto normativo, tali iniziative denotano senza dubbio una matura
presa di coscienza, da parte degli enti territoriali - in linea con
la tendenza europea -, della reale posta in gioco, e cioè della
possibilità di una concreta integrazione di tutte le persone
residenti sui loro territori mediante una partecipazione effettiva
alla vita delle comunità. Il punto di non ritorno è stato
raggiunto: nonostante la loro indubbia importanza, non sono più
sufficienti le forme partecipative - le quali pongono tra l'altro
il problema del grado concreto di partecipazione cui riescono a dar
vita - sperimentate sino ad oggi. Mi riferisco alle "Consulte degli
immigrati" e al "Consigliere aggiunto"(33). Tali forme di
inclusione, pur se utili nel breve periodo, in quanto consentono
comunque un "inserimento" più o meno intenso delle istanze degli
immigrati nelle agende politiche locali - oltre a costituire un
primo punto di contatto, confronto e conoscenza tra culture diverse
- a lungo andare rischiano di creare velate discriminazioni in
quanto potenzialmente "ghettizzanti". La loro possibilità di
incidenza sulle scelte degli organismi locali è infatti limitata al
piano consultivo (non a caso sono denominate "Consulte" ed il
consigliere aggiunto ha diritto di parola, ma non di voto, tra
l'altro - in alcuni casi - limitatamente alle sole materie inerenti
l'immigrazione), eludendo in tal modo il problema della
rappresentanza nei circuiti decisionali veri e propri(34).
Se l'obiettivo è dunque quello del raggiungimento di un livello di
partecipazione soddisfacente degli immigrati alla vita politica
locale, con positive ricadute anche in tema di sicurezza e di
sviluppo economico, lo strumento più idoneo - da introdurre
ovviamente con gradualità e dopo sperimentazioni territorialmente
limitate - rimane l'attribuzione del diritto di voto.
b. Il dibattito dottrinale
Se in Italia finora è mancata la volontà
politica di estendere il diritto di voto alle elezioni
amministrative agli stranieri non comunitari regolarmente
soggiornanti, non è invece mancato un vivace dibattito tra gli
studiosi di diritto pubblico e costituzionale, che ha - come di
consueto - fatto emergere posizioni eterogenee e talvolta
antitetiche tra loro. La summa divisio riguarda, da un lato, coloro
i quali(35) ritengono che occorra necessariamente seguire la via
della revisione costituzionale in quanto una modifica della
disciplina tramite legge ordinaria incontrerebbe lo "scoglio"
dell'articolo 48 Cost., che, al primo comma, dispone "Sono elettori
tutti i cittadini(36), uomini e donne, che hanno raggiunto la
maggiore età"; dall'altro lato si collocano invece gli studiosi(37)
che ritengono possibile, grazie ad una lettura più "aperta" del
precetto costituzionale, la via dell'estensione del diritto di voto
nelle elezioni locali tramite una legge ordinaria.
L'articolo 48 della Costituzione, nella sua chiara formulazione,
pare dunque categoricamente escludere una attribuzione per via
legislativa del diritto di voto a coloro i quali non godono dello
status della cittadinanza italiana. A dire il vero, nel nostro
ordinamento esistono già dei soggetti legittimati al voto nelle
elezioni comunali(38) (e per il Parlamento europeo), pur non
essendo cittadini italiani: si tratta degli stranieri comunitari,
cioè di coloro che, pur non godendo dello status di cittadini
italiani, hanno comunque la cittadinanza di un altro Stato
dell'Unione europea, per questo possedendo anche la cittadinanza -
appunto - dell'Unione(39). Sebbene questo sia l'esempio
paradigmatico di come il corpus degli elettori possa anche non
coincidere esattamente con quello dei cittadini, l'argomento della
partecipazione elettorale - limitatamente ad alcune elezioni - dei
"cittadini europei" non sembra essere convincente per superare il
richiamo alla cittadinanza dell'articolo 48 Cost., dal momento che
sono evidenti "le peculiarità connesse alla partecipazione del
nostro paese all'Unione Europea [...] riconducibili alle
'limitazioni di sovranità' di cui all'art. 11 Cost."(40). Non si
può comunque prescindere, nell'interpretazione dell'articolo 48
Cost., dal contesto storico ed istituzionale indubbiamente mutato
rispetto a quello durante il quale la disposizione in questione fu
pensata e redatta: se l'elemento della cittadinanza "è destinato a
rimanere davvero essenziale per il conseguimento della capacità
elettorale politica, potrebbe, viceversa diventare in una
prospettiva de jure condendo non più fondamentale per il
riconoscimento della capacità elettorale amministrativa"(41).
La concezione rigidamente formale della cittadinanza, in
definitiva, sta gradualmente perdendo di centralità, anche grazie
alla spinta innovatrice delle fonti europee ed internazionali, le
quali vanno verso la definizione di un concetto di cittadinanza
basato più sulla residenza effettiva nella comunità locale che
sulla sussistenza di legami originari di nascita (jus solii) o di
sangue (jus sanguinis).
è da notare, comunque, che l'Italia sembra andare controcorrente
rispetto a questa tendenza, la quale ormai appare consolidata nelle
fonti internazionali: attraverso la legge costituzionale n. 1 del
2000(42), infatti, si è integrato l'articolo 48 Cost. prevedendo
che "la legge stabilisc[a] requisiti e modalità per l'esercizio del
diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicur[i]
l'effettività"(43). Così disponendo, si è ridata vitalità alla
concezione formale della cittadinanza degli italiani all'estero,
"innalzando il sangue italiano a valore prevalente"(44) ed
accantonando invece l'effettiva residenza nel territorio per il
quale sono stati estesi i diritti politici.
c. La sentenza 172/1999 della Corte costituzionale: verso
una nuova concezione di cittadinanza?
Un interessante spunto di riflessione è offerto
dalla sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 1999, che, pur
incidendo su un ambito diverso da quello oggetto di queste note,
offre una inedita e moderna lettura della cittadinanza, sicuramente
lontana dalla connotazione rigidamente formale che pare stare alla
base dell'articolo 48 Cost.
Il Tribunale militare di Torino ha sollevato una questione di
legittimità costituzionale in riferimento ad alcune disposizioni
sulla leva militare e sulla cittadinanza, le quali "stabiliscono
che è soggetto alla leva militare l'apolide residente legalmente
nel territorio della Repubblica, fino al compimento del
quarantacinquesimo anno di età". La questione di legittimità
costituzionale è stata sollevata in quanto "alla stregua del
riferimento dell'art. 52 della Costituzione alla sola categoria dei
"cittadini", deve ritenersi contrastante con la norma
costituzionale ogni estensione del dovere di prestazione del
servizio militare di leva a chi cittadino non sia.
Nell'art. 52, infatti, sia il dovere di difesa della Patria sia il
più specifico dovere di prestazione del servizio militare sono
riferiti esplicitamente ai cittadini(45): pertanto, non sembra al
Tribunale [giudice a quo] conforme al dettato costituzionale la
determinazione legislativa che ricomprende gli apolidi nella sfera
di soggezione al secondo dovere"(46).
Secondo la Corte la questione non è fondata in quanto la
"determinazione dell'ambito personale di validità dell'obbligo
costituzionale di prestazione del servizio militare non esclude
l'eventualità che la legge, in determinati casi, ne stabilisca
[...] l'estensione.
La portata normativa della disposizione costituzionale è infatti,
palesemente, quella di stabilire in positivo, non già di
circoscrivere in negativo i limiti soggettivi del dovere
costituzionale.
In breve: il silenzio della norma costituzionale non comporta
divieto. Perciò deve ritenersi esistere uno spazio vuoto di diritto
costituzionale nel quale il legislatore può far uso del proprio
potere discrezionale nell'apprezzare ragioni che inducano a
estendere la cerchia dei soggetti chiamati alla prestazione del
servizio militare"(47).
La Corte ritiene che non sia costituzionalmente illegittimo
richiedere agli apolidi la prestazione del servizio militare, in
quanto essi sono "part[e] di una comunità di diritti la
partecipazione alla quale ben può giustificare la sottoposizione a
doveri funzionali alla sua difesa.
Tale comunità di diritti e di doveri, più ampia e comprensiva di
quella fondata sul criterio della cittadinanza in senso
stretto(48), accoglie e accomuna tutti coloro che, quasi come in
una seconda cittadinanza, ricevono diritti e restituiscono doveri,
secondo quanto risulta dall'art. 2 della Costituzione là dove,
parlando di diritti inviolabili dell'uomo e richiedendo
l'adempimento dei corrispettivi doveri di solidarietà, prescinde
del tutto, per l'appunto, dal legame stretto di
cittadinanza"(49).
Pur nella consapevolezza che lo status giuridico dell'apolide è
diverso da quello del "semplice" straniero, ritengo che ai limitati
fini della tematica affrontata in questa sede, l'apertura della
Corte a questa nuova concezione di cittadinanza sia alquanto
rilevante, poiché pone le basi per una sua rilettura in forma
"de-nazionalizzata"(50).
Quanto argomentato dalla Corte per ciò che riguarda i doveri - e
cioè che la norma costituzionale assunta a parametro della
questione di legittimità costituzionale andrebbe considerata come
configurante in positivo, e non invece in negativo, i limiti
soggettivi del dovere costituzionale - sembra, e a maggior ragione,
estensibile anche all'ambito dei diritti, ed in particolare del
diritto di voto: troverebbe quindi tutela a livello costituzionale
solo quello dei cittadini, senza comunque che risultasse precluso
al legislatore ordinario il potere di estenderlo anche ad alcune
categorie di non-cittadini in senso formale(51).
A questi ultimi - e quindi agli stranieri non comunitari
regolarmente soggiornanti - potrebbero dunque essere riconosciuti
"diritti politici legislativi, e cioè diritti riconosciuti dalla
legge, non già dalla Costituzione"(52).
è innegabile - in ogni caso - che la via di una modifica
dell'articolo 48 Cost. doterebbe questa estensione del diritto di
voto per gli stranieri di una solida copertura costituzionale,
sottraendola in tal modo alle mutevoli volontà politiche delle
varie maggioranze di governo ed impedendo un cambiamento di
disciplina ad ogni legislatura, a seconda delle diverse sensibilità
politiche(53). D'altra parte, sarebbe quantomeno auspicabile
pensare anche ad "una riforma della cittadinanza che ne
enfatizz[asse] il carattere elettivo piuttosto che quello
etnico-nazionale"(54). Ma, come è noto, la strada della riforma
costituzionale si presenta lunga ed "aggravata" dalla doppia
deliberazione e dall'eventuale referendum oppositivo finale;
inoltre ogni rinvio operato dalla Costituzione alla legge ordinaria
presupporrebbe l'avvio di altri procedimenti legislativi che
dilaterebbero di molto i tempi necessari per arrivare
all'approvazione di una disciplina organica e completa(55).
Ritengo dunque accoglibile un approccio gradualistico che preveda
una soluzione della questione basata su una disciplina transitoria
del diritto di voto operata con legge ordinaria, in vista però di
una sua costituzionalizzazione futura dopo un congruo periodo di
"assestamento" delle novità introdotte. Tale periodo transitorio, a
mio avviso, è inoltre opportuno per permettere gli aggiustamenti
necessari - tenendo conto sia dell'accoglimento del diritto di voto
locale da parte degli stessi immigrati sia dei livelli di
integrazione raggiunti dopo l'estensione del diritto - della
disciplina, prima della sua definitiva elevazione a rango
costituzionale. Tutto ciò si modella sul principio che definirei di
democrazia progressiva: la partecipazione di tutti(56), cittadini e
residenti, alla vita democratica di uno Stato contribuisce alla
creazione di regole condivise, più facilmente applicabili da parte
dei consociati ed in particolare di chi quotidianamente è chiamato
a far rispettare la legge. è proprio dal grado di effettività delle
norme che dipende, del resto, il successo del complesso circuito
democratico di un Paese e il suo progresso, anche economico.
Pensare quindi a modalità che favoriscano progressivamente la
realizzazione di una democrazia compiuta, trova in sé sufficiente
legittimazione sul piano valoriale, mentre sul piano normativo la
soluzione proposta sembra essere la più idonea. Non condivisibili,
alla luce di quanto appena sostenuto, sembrano le tesi "estreme"
opposte di chi ritiene(57) "un pericoloso strappo alla
Costituzione" un'estensione operata con metodo diverso dalla
revisione costituzionale, e di chi, invece - puntando sull' "anima
inclusiva"(58) rinvenibile nell'art. 48 Cost. tramite una sua
"lettura storica, sistematica ed evolutiva"(59) e valorizzando al
massimo l'autonomia degli Enti locali di cui godrebbero grazie al
novellato art. 114 Cost. - sostiene la possibilità di attribuzione
del voto amministrativo agli immigrati regolarmente soggiornanti
direttamente da parte dello Statuto dell'Ente locale(60), in quanto
questo non sarebbe altro che lo svolgimento "di un
'principio-obiettivo' già accolto dal legislatore statale"(61),
riferendosi al comma 4 dell'articolo 9 del D. Lgs. 286 del
1998(62).
d. L'ordinanza del Tribunale di Vicenza: non è ammissibile
la "ratifica implicita" di un trattato
internazionale
è comunque l'ambigua formulazione dell'articolo
9 del D. Lgs. 286 del 1998 ad aver dato adito a possibili (quanto
improbabili) interpretazioni "ardite". In una recente ordinanza del
Tribunale di Vicenza(63), il giudice - dopo aver ricordato la
vicenda della mancata ratifica del capitolo C della Convenzione di
Strasburgo del 5 febbraio 1992 sulla partecipazione degli stranieri
alla vita pubblica locale - evidenzia "come il richiamo contenuto
nell'art. 9 del testo unico sull'immigrazione alla Convenzione di
Strasburgo del 1992 non [possa] essere inteso come una ratifica o
ordine di esecuzione implicito del capitolo C del trattato(64),
mancando la procedura costituzionale di ratifica e di ordine di
esecuzione della convenzione" in quanto "la norma [...] non
contiene alcuna disciplina di immediata e diretta attuazione di
questo diritto, che viene solo enunciato, ma non regolamentato"
rinviando "ad una futura disciplina della materia [e] stabilendo
espressamente che l'esercizio dell'elettorato dovrà avvenire quando
previsto dall'ordinamento". Il giudice riconosce comunque la
portata dell'articolo 9 del T.U. sull'immigrazione in quanto
disciplina "diretta a favorire l'integrazione nel nostro paese
degli stranieri regolarmente soggiornanti. [...] Il riconoscimento
allo straniero dei diritti di partecipazione alla vita pubblica,
anche attraverso l'esercizio di elettorato, attivo e passivo,
costituisce uno dei passaggi fondamentali di questo percorso di
progressivo riconoscimento dei diritti di cittadinanza". Il giudice
infine - col rigetto della domanda dell'attore di poter partecipare
alla vita pubblica locale tramite il voto motivandolo appunto con
la mancata ratifica del capitolo C della Convenzione di Strasburgo
e constatata quindi "l'assenza di una disciplina specifica diretta
a regolamentare il diritto di voto dello straniero" - definisce
"preferibile" che "la disciplina specifica del diritto di voto da
parte degli stranieri regolarmente residenti in Italia [sia]
attuata con legge ordinaria" pur consapevole della possibilità di
procedere anche con revisione costituzionale.
e. Le Regioni: quale ruolo?
Resta ora da vedere se e quali spazi di
intervento possano essere attribuiti alla competenza delle Regioni,
soprattutto dopo la Riforma del Titolo V operata dalla Legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. A tal proposito vengono in
rilievo le sentenze della Corte costituzionale nn. 372, 378 e 379
del 2004(65), con le quali la Corte ha deciso in merito ai rilievi
di incostituzionalità sollevati dal Governo in riferimento agli
Statuti regionali rispettivamente di Toscana, Umbria ed
Emilia-Romagna. Relativamente alla Regione Toscana il Governo ha
impugnato una serie di disposizioni dello Statuto relative al
diritto di voto degli immigrati, alle varie forme di convivenza
fuori dal vincolo matrimoniale, alla tutela ambientale, del
patrimonio culturale e della biodiversità, al rispetto degli
animali, ecc. La Corte - come è ormai noto - ha dichiarato
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale facendo
leva sul "carattere non prescrittivo e non vincolante delle
enunciazioni statutarie di questo tipo, [derivando] che esse
esplicano una funzione, per così dire, di natura culturale o anche
politica, ma certo non normativa" e sottolineando altresì come in
esse sia carente l'"idoneità lesiva"(66).
A soluzioni non dissimili è giunta nella sentenza n. 379
riguardante le censure di incostituzionalità sollevate sullo
Statuto della Regione Emilia-Romagna. In definitiva emerge "con
assoluta chiarezza da queste decisioni che l'attribuzione del
diritto di elettorato attivo e passivo, in quanto diritto politico
fondamentale, sfugge alla competenza delle Regioni"(67) rimanendo
saldamente tra le competenze dello Stato, così come risulta
evidente dall'articolo 117 Cost. comma 2, lettere a), b), i) e p),
oltre che dall'art. 10 comma 2. In caso di intervento regionale, un
profilo di incostituzionalità sarebbe a mio avviso ravvisabile
anche assumendo come parametro l'art. 3 Cost. in quanto il diritto
di voto verrebbe concesso "a macchia di leopardo"(68) sul
territorio nazionale. Infatti "considerando che l'estensione del
diritto di voto a talune sole comunità regionali di stranieri da un
lato li vedrebbe equiparati (su tale profilo) ai cittadini, ma
dall'altro ne sanzionerebbe l'ineguaglianza rispetto a quelle altre
comunità cui non venisse analogamente riconosciuto, ecco infatti
facilmente profilarsi il limite del principio fondamentale
dell'art. 3"(69) Cost.
f. Alcune recenti pronunce del Consiglio di Stato: il problema
dell'estensione del diritto di voto nelle elezioni
circoscrizionali
Dopo aver considerato le varie posizioni
espresse dalla dottrina per cercare di dare una risposta alle
domande di partecipazione alla vita pubblica locale degli immigrati
regolarmente soggiornanti, restano ora da considerare sommariamente
alcune soluzioni poste in essere dagli Enti locali, anche alla luce
di recenti pronunce del Consiglio di Stato, per cercare - nelle
more di un intervento statale, tramite legge ordinaria o di
revisione costituzionale - di estendere agli stranieri non
comunitari il voto nelle elezioni delle circoscrizioni di
decentramento comunale(70). Tali "organismi di partecipazione, di
consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio
delle funzioni delegate dal comune"(71), "rappresentano le esigenze
della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del
comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal
regolamento"(72). Inoltre la loro organizzazione e le loro funzioni
"sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito
regolamento"(73).
Le modalità di elezione degli organi circoscrizionali sono dunque
demandate alle autonome scelte degli Enti locali che li
istituiscono, con il solo limite previsto dal comma 4 dell'articolo
17, oltre che ovviamente, da quello più generale - incidente
sull'autonomia statutaria degli Enti locali - riguardante i
"principi fissati dalla Costituzione"(74).
"In questi termini, gli organi di decentramento potranno essere
eletti direttamente dai cittadini, secondo i più diversi sistemi
(occorrendo, anzitutto stabilire se l'elezione diretta si applica
al solo consiglio, titolare del potere di eleggere il presidente,
oppure anche allo stesso presidente), oppure essere espressi, in
via indiretta, da organi comunali (e particolarmente dal consiglio,
secondo le modalità più varie), o, ancora, formarsi in base a
designazioni di soggetti esterni (ad esempio delle associazioni
locali)"(75).
Nel 2004 il Consiglio di Stato ha pronunciato un parere su
richiesta della Regione Emilia-Romagna, in riferimento alla
estensione dell'elettorato delle circoscrizioni agli stranieri
residenti inserita nello Statuto del Comune di Forlì.
La delibera era comunque stata transitoriamente sospesa a seguito
di alcuni pareri negativi giunti dal Ministero dell'Interno,
secondo il quale per "l'individuazione del corpo elettorale [degli]
organismi elettivi, non può che farsi riferimento alla normativa
statale vigente che [...] non riconosce il diritto di elettorato
attivo e passivo ai cittadini extracomunitari"(76).
I giudici di Palazzo Spada ritengono invece che "l'attribuzione
agli stranieri extracomunitari residenti del diritto di elettorato
attivo e passivo ai fini della costituzione dei consigli
circoscrizionali di cui all'articolo 17 del Tu 267/2000 [...] sia
de plano consentita dalle disposizioni di legge ordinaria di cui al
citato articolo 17, e non trovi ostacolo insormontabile nelle norme
e nei principi costituzionali che disciplinano la
materia"(77).
Questo - secondo una interpretazione sistematica degli articoli 17
e 8 del Tuel, laddove la previsione che le circoscrizioni
rappresentano gli interessi della popolazione, cioè di tutta la
popolazione residente, viene ricollegata al più generale principio
di partecipazione popolare ex art. 8 - porta a far affermare che
della popolazione "fanno parte tutti i residenti, cittadini e non,
ivi compresi cioè gli stranieri che, per ragioni di lavoro, vivono
stabilmente nel territorio comunale e sono quindi pienamente
legittimati, al pari dei cittadini, a far valere di fronte alle
istituzioni le proprie particolari esigenze connesse con il loro
radicamento nel territorio"(78).
Tale innovativa "apertura" nella definizione di popolazione -
assieme all'affermazione secondo la quale "la riserva alla
legislazione statale in materia si esaurisce nella disciplina
elettorale concernente gli organi di governo [e cioè Sindaco,
Consiglio e Giunta] e le funzioni fondamentali degli enti locali",
con la conseguenza che "le modalità di composizione degli organi
delle circoscrizioni, ivi compresa l'individuazione dei soggetti
destinatari della capacità elettorale [rientrano nella] competenza
statutaria nell'esercizio dell'autonomia sancita dall'articolo 114
[Cost.]"(79) - porta a far concludere alla sezione che "nulla
sembra impedire che gli statuti comunali prevedano il diritto di
far valere la propria voce anche a favore di quella parte della
popolazione costituita dagli stranieri radicati nel territorio,
limitatamente a quei particolari organi subcomunali quali sono le
circoscrizioni, istituite per offrire alla popolazione tutta idonei
strumenti per realizzare una più stretta collaborazione e
partecipazione nella gestione dei servizi di base di cui essa è
destinataria"(80).
Dopo aver indicato una serie articolata di criteri-guida per
accertare "al di là di ogni dubbio" la necessaria e "duratura
presenza sul territorio" dei residenti stranieri, i giudici di
Palazzo Spada affermano che non pare opportuno estendere il diritto
di voto circoscrizionale agli studenti stranieri in quanto è
probabile che - terminati gli studi - tornino nel paese d'origine,
"tanto più che, quanto meno in parte da ritenersi prevalente, i
servizi di cui tali soggetti usufruiscono, in quanto attinenti alla
loro qualità di studenti, non sembrano di competenza comunale"(81).
Tale assunto - se considerato a prescindere dal contesto in cui si
trova - a mio avviso può costituire un ulteriore elemento a favore
dell'estensione del diritto di voto a livello comunale.
I giudici hanno infatti sottolineato l'opportunità della
possibilità di incidere su quelle scelte locali, prodotte in
particolar modo da quegli enti titolari delle competenze atte ad
organizzare e gestire i servizi di cui maggiormente si servono gli
immigrati. E tali servizi - se si escludono quelli strettamente
relativi al disbrigo delle pratiche per ottenere il documento
legittimante la presenza ed il soggiorno sul territorio italiano,
di competenza del Ministero dell'Interno e gestito a livello
centrale dalle Questure - non possono non ricomprendere (almeno
nella fase iniziale, dove maggiori sono le difficoltà che queste
persone incontrano nell'integrarsi nella comunità locale) la
complessa materia dei "servizi sociali", che, ad una prima lettura
del nuovo Titolo V della Costituzione sembra essere diventata di
competenza residuale/esclusiva delle Regioni(82) - per quanto
riguarda la programmazione a livello, appunto, regionale - mentre è
stato riconfermato il ruolo di regia dei singoli comuni nella
gestione ed organizzazione del sistema dei servizi alla persona a
livello locale, che era stato attribuito loro già con la legge
quadro n. 328 del 2000(83).
L'estensione del diritto di voto a livello locale diventa dunque
strumento imprescindibile per fare in modo che gli stranieri siano
in primo luogo riconosciuti a tutti gli effetti come interlocutori
dei soggetti istituzionali e, inoltre, coinvolti attivamente nei
processi decisionali, soprattutto per quei settori di competenza
comunale che li riguardano più da vicino.
g. Segue: il "ripensamento" dei giudici di Palazzo
Spada
L'apertura del Consiglio di Stato, però, è stata
subito seguita da una "chiusura" contenuta in un parere fornito al
Ministero dell'Interno emesso dalle Sezioni Prima e Seconda, dopo
trattazione congiunta, in data 6 luglio 2005(84).
Trascorso appena circa un anno dal parere inviato alla Regione
Emilia-Romagna, i giudici di Palazzo Spada fanno marcia indietro
adducendo le note motivazioni basate sulla preclusione
costituzionale al riconoscimento del diritto di voto a qualsiasi
livello, anche circoscrizionale.
Inoltre, se un anno prima le circoscrizioni di decentramento non
venivano fatte rientrare nel novero degli organi di governo
dell'Ente locale, in capo allo statuto del quale - di conseguenza -
era allocabile la competenza di stabilire "le modalità di
composizione degli organi delle circoscrizioni, ivi compresa
l'individuazione dei soggetti destinatari della capacità
elettorale"(85), nel parere successivo i giudici ritengono non più
condivisibile tale tesi(86). Il Consiglio di Stato, inoltre,
facendo leva sull'eventualità che le circoscrizioni siano chiamate
ad esercitare delle funzioni delegate dal comune - le quali si
affiancherebbero ai poteri propositivi e consultivi naturalmente ad
esse spettanti - sostiene che tali organi di decentramento
condividano il munus publicum che caratterizza il Comune.
Come giustamente osserva Giupponi(87), però, "appare eccessivo
escludere la possibilità di una partecipazione degli stranieri
extracomunitari alle elezioni circoscrizionali sulla base di una
mera eventualità, come quella relativa alla delega di determinate
funzioni comunali", senza considerare - inoltre - che la si nega
proprio laddove tale partecipazione si rende particolarmente
necessaria, e cioè nei comuni di notevoli dimensioni nei quali i
processi integrativi incontrano più ostacoli e creano maggiori
problemi di convivenza.
Non condivisibile appare infine l'affermazione di chiusura del
parere in esame(88), la quale parla di "minimizzazione" delle
funzioni attribuite alla circoscrizione: nell'attribuire infatti
all'autonomia locale il potere di stabilire con proprie fonti
modalità e procedimenti idonei a garantire nei fatti la
partecipazione e la rappresentanza popolare che il Tuel ha voluto
porre proprio alla base della stessa esistenza delle circoscrizioni
di decentramento, non ritengo sia riscontrabile alcuna volontà di
minimizzazione, ma al contrario vedo in questo una loro
valorizzazione e una realizzazione compiuta dei loro scopi, in
quanto in esse sarebbe finalmente rappresentata tutta la
popolazione residente, e non solo una parte.
Merita infine un cenno il parere del Consiglio di Stato -
temporalmente intermedio tra i due sopra riportati(89) - richiesto
dal Governo nel procedimento avviato per l'annullamento
straordinario - ai sensi dell'art. 138 del TUEL(90) - dello Statuto
del Comune di Genova, e precisamente di quelle disposizioni che
estendono agli stranieri extracomunitari il diritto di voto nelle
elezioni comunali(91).
Dopo aver motivato l'ammissibilità dell'intervento governativo di
annullamento ex art. 138 TUEL anche dopo l'entrata in vigore del
nuovo Titolo V della Costituzione - che era stata messa in dubbio
nelle osservazioni presentate dal Comune di Genova - in quanto
"l'istituto non appare contrastante con la vigente Costituzione se
ricondotto in margini di operatività che assicurino la salvaguardia
delle prerogative degli enti locali costituzionalmente
garantite"(92), la Prima Sezione entra nel merito della questione
sottopostale dal Governo, concludendo per l'esistenza dei
presupposti che legittimano l'esercizio del potere di annullamento
straordinario del Governo(93).
Per quanto riguarda le elezioni comunali, i giudici ritengono che
manchi la normativa statale richiesta sia dall'articolo 10 comma 2
della Costituzione, sia - dopo l'entrata in vigore del nuovo Titolo
V - dall'articolo 117, comma 2 lettera a) Cost., mostrando di
accogliere la tesi dell'estensibilità del diritto di voto per gli
stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti mediante legge
ordinaria; infatti "contrariamente a quanto sostiene
l'amministrazione riferente [gli articoli 48 e 51 Cost.] non
precludono al legislatore ordinario di estendere gli stessi
diritti, in tal caso privi di copertura costituzionale, a soggetti
privi della cittadinanza italiana"(94).
Anche per quanto riguarda le elezioni dei consigli
circoscrizionali, i giudici ritengono sussistere la riserva di
legge di cui agli articoli 10 comma 2 e 117 comma 2 Cost. poiché,
tra gli altri motivi - e diversamente da quanto sostenuto nel
precedente parere n. 8007/2004 - "non è rilevante la tipologia
dell'organo da eleggere"(95), con ciò escludendo che gli Statuti
degli Enti locali possano disporre in materia.
Credo si possa affermare, a questo punto, che
una piena e compiuta integrazione delle persone straniere residenti
in Italia non possa prescindere dall'attribuire loro la possibilità
di inserirsi a pieno titolo nel complesso circuito
democratico-decisionale a livello locale, tramite l'estensione del
diritto di voto. Ciò è richiesto con forza dalle Istituzioni
europee, che, pur non potendo scalfire in questa materia la
sovranità statuale(96) - imponendo unilateralmente soluzioni non
condivise dagli Stati - hanno senz'altro contribuito a ridefinire
l'idea di cittadinanza: non più accettabile è, infatti, la sua
equiparazione a più o meno velate forme di sudditanza(97).
Come ben evidenzia Francesco Cocozza(98), "si è passati dalla
sottolineatura dell'appartenenza, implicita nella tradizionale
nozione giuridica di cittadinanza, ad un allargamento dello spettro
di significati della cittadinanza stessa. Si è provveduto, quindi,
a sottolineare la partecipazione che la cittadinanza deve
garantire, più che l'appartenenza che la stessa cittadinanza evoca.
Si è cominciato a pensare cioè che si è cittadini a pieno titolo di
uno Stato solo se si partecipa anche al benessere che si produce in
quello Stato. Peraltro, la partecipazione implicita nella
cittadinanza viene sempre più legata alla residenza piuttosto che
ai tradizionali, molteplici vincoli che - fino a tempi assai
recenti - determinavano l'origine della cittadinanza negli Stati
nazionali. In altri e più semplici termini: l'integrazione degli
individui nel tessuto economico ed in quello sociale tende ormai a
rilevare quanto la partecipazione politica - che in passato
costituiva un tratto essenziale del diritto tradizionale di
cittadinanza - se non di più".
Se l'idea di cittadinanza, così come ridefinita dalle Istituzioni
europee e dalla dottrina maggioritaria(99), non costituisce dunque
un ostacolo al riconoscimento del diritto di voto agli
extracomunitari residenti (privi, appunto, di cittadinanza in senso
formale), si pone però il problema dell'individuazione della fonte
più idonea ad effettuare tale estensione.
Sarebbe senza dubbio auspicabile un intervento del legislatore
costituzionale, che riformulasse l'art. 48 Cost. e che, quindi,
esplicitamente riconoscesse il diritto di voto nelle elezioni
locali ai residenti stranieri, dandogli quella "copertura
costituzionale", che lo sottrarrebbe alle varie e mutevoli
sensibilità politiche delle maggioranze parlamentari
contingenti.
Nelle more, però, del lungo e complesso procedimento di revisione
costituzionale(100), il quale finora non ha portato ad alcun
risultato apprezzabile - essendo stati i progetti di legge
presentati sino ad oggi sempre insabbiati - ritengo si possa
procedere per via ordinaria. Tale approccio gradualistico
consentirebbe di valutare l'impatto della riforma prima di
apportare modifiche ed integrazioni al testo costituzionale,
permettendo - con il più veloce iter legis ordinario - gli
eventuali rimodellamenti della disciplina, alla luce delle nuove
esigenze che dovessero nel frattempo emergere; questa progressività
consentirebbe altresì di costituzionalizzare l'estensione del
diritto di voto, una volta raggiunto un opportuno consolidamento
della materia già regolata con fonte primaria.
Un discorso a parte meritano le circoscrizioni di decentramento
comunale. Tali organismi di partecipazione e consultazione
rappresentano le esigenze di tutta la popolazione, coinvolgendo
quindi tutti i residenti - e non solo i cittadini in senso formale
- nella vita amministrativa locale. L'art. 17 del Tuel lascia ampia
autonomia allo Statuto comunale in ordine alla loro organizzazione,
alle loro funzioni e alle modalità di elezione. Tale autonomia del
Comune - che il novellato articolo 114 Cost. pone come primo
elemento costitutivo della Repubblica, subordinando il suo Statuto
solamente ai principi fissati dalla Costituzione stessa -
risulterebbe sicuramente (ed, a mio parere, ingiustificatamente)
violata, se non gli venisse riconosciuta la facoltà di decidere
autonomamente - e col solo limite della ragionevolezza(101) - se
coinvolgere o meno gli stranieri residenti. Sempre all'autonomia
dell'Ente locale spetterebbe fissare le modalità concrete di tale
partecipazione, ad esempio, stabilendo sia il numero minimo di anni
di residenza nel territorio circoscrizionale per poter accedere
alla votazione, sia l'automaticità o meno(102) dell'iscrizione ad
eventuali liste di stranieri residenti, trascorso il periodo minimo
di residenza.
Tali possibili differenze di disciplina, tra un comune e l'altro,
sarebbero ammissibili in considerazione delle limitate funzioni
delle circoscrizioni di decentramento, il cui ruolo verrebbe
comunque rivitalizzato proprio grazie alla partecipazione effettiva
di tutta la popolazione residente.
I contrasti dottrinali e giurisprudenziali, se da un lato sono
accomunati dall'ormai raggiunta consapevolezza della rilevanza
della questione dell'estensione del diritto di voto amministrativo
agli stranieri residenti - ai fini di una loro reale integrazione
nella società ospitante - dall'altro rivelano che il cammino verso
la soluzione di tale problema è ancora fortemente intriso di
ideologia. Ogni autore non può non partire dalle proprie premesse
culturali ed ideologiche, lasciandosi inevitabilmente guidare da
esse nel prospettare una possibile soluzione giuridica:
l'importante è essere consapevoli di tali premesse per non
rimanerne prigionieri. Il diritto, in sostanza, fornisce non un
percorso univoco, ma più alternative possibili: ancora una volta ha
svolto diligentemente il suo compito(103). Ma non basta: oltre a
questo, ora "è necessaria la lotta politica"(104), cioè la volontà
- tutta politica - di estendere i diritti di partecipazione.
Approfondimenti
(*) - In memoria di Letizia Gianformaggio.
(1) - Uno studio esaustivo dei rapporti tra società italiana e
migranti, e della percezione che la prima ha dei secondi, si trova
in A. DAL LAGO, Non-persone, Milano, Feltrinelli, 2004.
(2) - I dati sono tratti dal Dossier Statistico sull'Immigrazione
2005, elaborato da Caritas e Migrantes sulla base di dati del
Ministero dell'Interno, il cui estratto è reperibile sul sito
www.cestim.it.
(3) - Cfr.: B. PASTORE, Per un'ermeneutica dei diritti umani,
Torino, Giappichelli, 2003, pagg. 51 ss.
(4) - È superfluo ribadire che l'estensione dei diritti di
partecipazione di cui si tratta in questo scritto riguarda
esclusivamente le persone regolarmente residenti, e cioè gli
immigrati non comunitari con un valido "titolo" per soggiornare in
Italia.
(5) - Il riconoscimento del diritto di voto viene dunque a
configurarsi non solo come punto di arrivo del percorso di
integrazione degli immigrati, ma anche - e soprattutto - come punto
di partenza per una loro reale ed effettiva partecipazione alla
vita pubblica locale.
(6) - La "Sez. I e II, n. 11074/04 del 6 luglio 2005" e la "Sez. I,
n. 9771/04 del 16 marzo 2005".
(7) - I dati riportati sono tratti, ove non diversamente segnalato,
dai Dossier nn. 68 e 534 predisposti nella XIV Legislatura dal
Servizio studi della Camera dei Deputati e dal seguente contributo,
reperibile in rete, al quale si rimanda per le discipline degli
Stati non riportate in questo scritto:
www.euro.centre.org/EdinburghPaperWaldrauch.pdf.
(8) - Già nel 1849 il Cantone di Neuchatel concesse il voto agli
stranieri (maschi) ivi domiciliati per l'elezione degli organi di
governo locale. Cfr.: E. BETTINELLI, Cittadini extracomunitari,
voto amministrativo e costituzione inclusiva, pag. 33, reperibile
su www.astridonline.it.
(9) - Anche la Repubblica ceca ha adottato un sistema simile,
basato sulla clausola della reciprocità.
(10) - Vienna è infatti, al tempo stesso, città e Land.
(11) - Con l'esclusione ovviamente di tutta la disciplina
riguardante l'estensione del diritto di voto nelle elezioni locali
ai cittadini comunitari residenti in uno Stato membro di cui non
hanno la cittadinanza. Tale estensione è avvenuta con la Direttiva
94/80/CE del 19 dicembre 1994, recepita in Italia con D. Lgs. n.
197 del 1996 emanato sulla base della legge delega n. 52 del 1996
(Legge comunitaria 1994).
(12) - COM (2003) 336 nel testo definitivo, pagg. 19 ss.
(13) - COM (2003) 336, pagg. 21 ss.
(14) - Il corsivo è aggiunto.
(15) - Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2003 sulla
comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo relativa ad un metodo aperto di coordinamento della
politica comunitaria in materia di immigrazione [COM (2001) 387 -
C5- 0337/2002 - 2002/2181(COS)] e sulla comunicazione della
Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'integrazione
delle questioni connesse all'emigrazione nelle relazioni
dell'Unione europea con i paesi terzi [COM (2002) 703 -
C5-0233/2003 - 2002/2181(COS)].
(16) - Pt. 25 della Risoluzione.
(17) - Id Pt. 29.
(18) - Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dei
diritti fondamentali nell'Unione europea [2002) (2002/2013 (INI)]
A5-0281/2003.
(19) - Pt. 130 della Risoluzione.
(20) - Id Pt. 131.
(21) - Reperibile sul Portale del Consiglio d'Europa, all'indirizzo
www.coe.int.
(22) - Vedi: G. ZINCONE e S. ARDOVINO, I diritti elettorali dei
migranti nello spazio politico e giuridico europeo, in LE
ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO, n. 5/2004, pagg. 743 ss.
(23) - Art. 3 della Convenzione.
(24) - Capitolo B.
(25) - Art. 5 comma 1 lett. b della Convenzione.
(26) - Raccomandazione 115 (2002) sulla partecipazione dei
residenti stranieri alla vita pubblica locale: i consigli
consultivi.
(27) - Sul punto si veda: P. PALCHETTI, Costituzione italiana e
norme internazionali in tema di diritto di voto agli stranieri, in
DIRITTO IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, n. 1/2004, pag. 40 e B.
PASTORE, Per un'ermeneutica, op. cit., pagg. 108 e 156.
(28) - Rilievo assolutamente marginale ha avuto in merito la XV
legislatura: tra Camera e Senato sono stati presentati
complessivamente 13 progetti di legge di cui nove ordinari e
quattro di revisione costituzionale. Tutti sono stati assegnati
alle Commissioni competenti, ma solamente di uno era iniziato
l'esame. Essendo di iniziativa parlamentare, sono decaduti con la
fine anticipata della legislatura, nel 2008.
(29) - Recante "Riconoscimento agli stranieri ed apolidi residenti
in Italia dei diritti di riunione, di associazione e di elettorato
attivo e passivo. Modifiche agli articoli 17, 18, 49, 50 e 54 della
Costituzione".
(30) - Recante "Disciplina dell'immigrazione e condizione dello
straniero".
(31) - Seduta del 25 settembre 1997 della Commissione Affari
costituzionali della Camera dei Deputati.
(32) - Il corsivo è aggiunto.
(33) - Per una approfondita analisi di queste forme partecipative
si rinvia a due ricerche, ricche di dati e di riferimenti alle
varie realtà locali in cui sono state sperimentate: La
rappresentanza diffusa: le forme di partecipazione degli immigrati
alla vita collettiva, a cura della Codres, pubblicata dal CNEL nel
2000 e reperibile sul relativo sito internet e Immigrati e
partecipazione politica: il caso italiano, a cura di F. CARPO, O.
CORTESE, R. DI PERI e G. MAGRIN per conto della Commissione
Europea, dell'Associazione IRES "Lucia Morosini", del Centro
d'Iniziativa per l'Europa del Piemonte e della SFR "Società Ricerca
e Formazione", pubblicata nel giugno 2003.
(34) - Cfr.: V. RAPARELLI, Recenti sviluppi del dibattito sul
diritto di voto agli stranieri immigrati, pag. 20, reperibile su
www.federalismi.it.
(35) - Tra gli altri: T.F. GIUPPONI, Il diritto di voto agli
stranieri, tra "cittadinanza" e autonomie territoriali (23 ottobre
2003); T.E. FROSINI, Gli stranieri tra diritto di voto e
cittadinanza (17 maggio 2004), entrambi reperibili su
www.forumcostituzionale.it; G. BRUNELLI, Divieto di discriminazioni
e diritti di cittadinanza, in C. CALVIERI (a cura di), Divieto di
discriminazione e giurisprudenza costituzionale, Torino,
Giappichelli, 2006, pagg. 3 ss.; G. D'ORAZIO, Lo straniero nella
Costituzione italiana, Milano, Cedam, 1992, pag. 307.
(36) - Il corsivo è aggiunto.
(37) - Ricordo, tra tutti: M. CUNIBERTI, Alcune osservazioni su
stranieri, voto e cittadinanza, in www.forumcostituzionale.it; P.
BONETTI, Ammissione all'elettorato e acquisto della cittadinanza:
due vie dell'integrazione politica degli stranieri, profili
costituzionali e prospettive legislative, su www.federalismi.it; M.
LUCIANI, Il diritto di voto agli immigrati: profili costituzionali,
in PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA POLITICA DEGLI IMMIGRATI (Atti
del convegno del 21 giugno 1999, promosso dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Sociali); E. GROSSO,
La titolarità del diritto di voto, Torino, Giappichelli, 2001,
pagg. 105 ss.
(38) - Cfr.: D. Lgs. n. 197 del 1996.
(39) - Com'è noto, la cittadinanza europea non va a sovrapporsi -
escludendola - a quella dello Stato di nazionalità, ma ad essa si
affianca.
(40) - Cfr.: T.F. GIUPPONI, La partecipazione degli stranieri
extracomunitari alle elezioni comunali e circoscrizionali:
le (contraddittorie) risposte di Palazzo Spada al "caso Genova", in
www.forumcostituzionale.it.
(41) - Così E. BETTINELLI, voce Diritto di voto, in DIGESTO DELLE
DISCIPLINE PUBBLICISTICHE, Torino, UTET, Vol. V, pag. 220.
(42) - Recante "Modifica dell'articolo 48 della Costituzione
concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per
l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti
all'estero". È stata data attuazione a tale disposizione con la
legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante "Norme per l'esercizio del
diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero".
(43) - Articolo 48, comma 3, Cost.
(44) - G. COLETTA, Verso l'estensione del diritto di voto ai non
cittadini, in A. D'ALOIA (a cura di), Diritti e costituzione -
Profili evolutivi e dimensioni inedite, Milano, Giuffrè, 2003, pag.
345.
(45) - Il corsivo è aggiunto.
(46) - Sent. 172/1999 (pt. 1 del rit. in f.).
(47) - Pt. 2.1 del cons. in dir.
(48) - I corsivi sono aggiunti.
(49) - Pt. 2.3 del cons. in dir.
(50) - "Oggi, di fronte ad eventi che lascerebbero intravedere una
progressiva divaricazione tra cittadinanza e nazionalità (il più
rilevante dei quali è senza dubbio rappresentato dallo sviluppo
della cittadinanza europea) si comincia a domandarsi se non stiamo
assistendo a forme di de-nazionalizzazione del concetto di
cittadinanza. [...] alla dimensione 'nazionale' della cittadinanza
si [stanno] oggi affiancando nuove dimensioni, potenzialmente in
grado di estenderne i confini soggettivi: sempre più si sta
affermando, infatti, quella che è stata chiamata 'la dimensione
della partecipazione alla vita della civil society'" così E.
GROSSO, Sull'obbligo di prestazione del servizio di leva da parte
degli apolidi. Spunti di riflessione verso possibili nuove
concezioni della cittadinanza, in GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE, n.
2/1999, pag. 1721.
(51) - "Se infatti - come esplicitamente dichiara la Corte nella
sentenza in esame - la lettera della norma costituzionale
non è sufficiente a limitare la portata soggettiva di un dovere - o
di un diritto - ma soltanto a definirne l'ambito minimo di
applicazione, allora occorrerebbe concludere che tutte le volte in
cui una disposizione della Costituzione garantisce ai cittadini il
godimento di un diritto o impone loro l'adempimento di un dovere,
il legislatore ordinario potrebbe sempre - entro i limiti della
ragionevolezza - riconoscere quel diritto o richiedere
l'adempimento di quel dovere anche a coloro i quali, pur non
essendo cittadini ai sensi della legge che fissa i modi d'acquisto
della cittadinanza (nazionale), possano essere identificati a tutti
gli effetti come membri della comunità politica allargata [...].
L'attenzione va ovviamente subito ai diritti politici, e in
particolare al diritto di voto, al diritto di partecipare ad
associazioni politiche, al diritto di accedere a cariche elettive.
Se dal tenore letterale delle norme che garantiscono ai cittadini
tali diritti non si può automaticamente dedurre a contrario che i
non-cittadini sono esclusi, allora occorre verificare caso per caso
se possa essere considerata ragionevole da parte del legislatore
ordinario la loro estensione agli apolidi, o a certe categorie di
stranieri [...]". Cfr.: E. GROSSO, Sull'obbligo, op. cit., pag.
1722. Sul punto si veda anche A. PACE, Problematica delle libertà
costituzionali, Padova, Cedam, 2003, pag. 319.
(52) - M. LUCIANI, Il diritto di voto, op. cit. Sui limiti che
incontrerebbe il Legislatore ordinario nell'effettuare tale
riconoscimento,
cfr.: P. BONETTI, Ammissione all'elettorato, op. cit., pag. 13 e A.
PACE, Problematica, op. cit., pag. 317.
(53) - "Sebbene [...] si reputi sufficiente una legge ordinaria, la
revisione costituzionale degli artt. 48 e 51 appare nondimeno
opportuna, sia per presentare la scelta come frutto di un ampio
consenso tra le forze presenti in Parlamento [...], sia per
sottrarre tale conquista al pericolo di ridimensionamento ad ogni
cambio di maggioranza, come insegna la vicenda dei "diritti degli
immigrati" sanciti dal testo unico del 1998 e fortemente incisi
dalla l. n. 189/2002". Così: C. SALAZAR, Brevi note intorno
all'"aspra contesa" tra Governo ed autonomie locali sull'estensione
del diritto di voto e dell'elettorato passivo agli stranieri
extracomunitari, in C. CALVIERI (a cura di), Divieto di
discriminazione, op. cit., pagg. 143 ss.
(54) - G. BRUNELLI, Divieto di discriminazioni, op. cit.
(55) - In ogni caso - infatti - non è auspicabile una modifica
dell'articolo 48 che si presenti dettagliata al punto da limitare
irragionevolmente lo spazio di discrezionalità del legislatore
ordinario. Si presenta troppo prolissa la proposta dal deputato
Anedda ed altri (A.C. 4397) che integra l'articolo 48: "Agli
stranieri non comunitari che hanno raggiunto la maggiore età, che
soggiornano stabilmente e regolarmente in Italia da almeno sei
anni, che sono titolari di un permesso di soggiorno per un motivo
che consente un numero indeterminato di rinnovi, che dimostrano di
avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei
familiari e che non sono stati rinviati a giudizio per reati per i
quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto, è riconosciuto il
diritto di voto attivo e passivo nelle elezioni amministrative in
conformità alla disciplina prevista per i cittadini comunitari.
L'esercizio del diritto di cui al comma 1 è riconosciuto a coloro
che ne fanno richiesta e che si impegnano contestualmente a
rispettare i principi fondamentali della Costituzione italiana".
Essendo quelli riportati i requisiti per ottenere la carta di
soggiorno, ritengo sia più opportuno non costituzionalizzarli,
prevedendo invece un rinvio alla legge ordinaria anche per
consentire in futuro di apportare le modifiche che si dovessero
rendere necessarie tramite l'iter legis ordinario. La proposta di
legge costituzionale in esame, invece, sembra inserirsi a pieno
titolo nella pericolosa tendenza a rendere prolissi e colmi di
disposizioni di dettaglio i precetti costituzionali che dovrebbero
invece esprimere in modo chiaro e diretto - come è stata intenzione
del Costituente del 1948 - pochi principi fondanti il vivere civile
della comunità statuale.
(56) - "I processi di autodeterminazione attraverso i quali uno
stato democratico organizza la propria vita interna devono essere
aperti, in misura uguale, a tutti gli uomini e a tutte le donne che
vivono sul suo territorio, lavorano nell'economia locale e sono
soggetti alla legge locale" così M. WALZER, Sfere di giustizia,
Milano, Feltrinelli, 1987, pagg. 61-69 citato in B. PASTORE, Per
un'ermeneutica, op. cit., pag. 94, n. 170.
(57) F. LANCHESTER, in ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO, Giuffrè, voce:
Voto: diritto di (dir. Pubbl), pag. 1124, vol. XLVI.
(58) - E. BETTINELLI, Cittadini extracomunitari, op. cit., pag.
36.
(59) - E. BETTINELLI, Cittadini extracomunitari, op. cit., pag.
46.
(60) - Lo studioso però precisa che "altre sono le ragioni di
sistema e di sostanza che possono far dubitare della legittimità e
dell'opportunità di una frammentaria disciplina, ad opera di
singoli enti territoriali, dei diritti elettorali degli immigrati
stabilmente e regolarmente residenti in Italia". Dopo aver
sostenuto la piena integrazione del "principio-obiettivo" (di cui
alla nota successiva) nell'ordinamento italiano "in quanto
puntualmente accolto dal legislatore statale nel D. Lgs. n. 286 del
1998" ritiene che esso "si indirizz[i] a tutti gli enti locali e
non soltanto a quelli politicamente o congiunturalmente disponibili
all[a sua] adesione. Peraltro si deve constatare come tale atto non
contenga alcuna indicazione sulle modalità e sul tipo di
organizzazione necessaria per consentire concretamente l'esercizio
del diritto di voto amministrativo ai soggetti interessati. Si
rende dunque indispensabile l'intervento integrativo di
un'ulteriore disciplina di rango primario diretta a colmare la
lacuna". Cfr.: E. BETTINELLI, Cittadini extracomunitari, op. cit.,
pagg. 46-47.
(61) - E. BETTINELLI, Cittadini extracomunitari, op. cit., pag.
46.
(62) - E, in particolare, alla lettera d) di tale comma, laddove è
stabilito che "[...] il titolare di carta di soggiorno può: [...]
partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche
l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le
previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione
degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a
Strasburgo il 5 febbraio 1992".
(63) - Ordinanza del 23 maggio 2003, Giudice est. Campo, pubblicata
in Diritto immigrazione e cittadinanza, anno V, n. 2/2003, pagg.
109 ss.
(64) - Il corsivo è aggiunto. A conferma di ciò, si legge nel
Parere n. 11074/04 del Consiglio di Stato: "La tesi [della
ricezione implicita] è [...] piuttosto ardita e [...] prospetta una
ben fondata questione di legittimità costituzionale in riferimento
all'art. 80 Cost.".
(65) - Per il dibattito sollevato da queste sentenze rinvio al
Forum dei Quaderni Costituzionali in
www.forumcostituzionale.it.
(66) - Sent. N. 372 del 2004, n. 2 cons. in dir.
(67) - G. BRUNELLI, Divieto di discriminazioni, op. cit.
(68) - Tribunale di Vicenza, ordinanza cit., pag. 112.
(69) - G. FRANCHI SCARSELLI, Sul riconoscimento del diritto di voto
agli stranieri, in DIRITTO IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, anno V, n.
3/2003, pag. 54.
(70) - Ex art. 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali (approvato con D. Lgs. 267/2000) i comuni con
popolazione superiore a 100.000 abitanti "articolano il loro
territorio" in circoscrizioni di decentramento, mentre se la
popolazione è compresa tra i 30.000 e i 100.000 abitanti è lasciata
facoltà ai comuni di istituirle o meno. (D'ora in avanti per
indicare il testo unico sarà utilizzato l'acronimo TUEL).
(71) - Art. 17 comma 1 TUEL.
(72) - Art. 17 comma 4 TUEL.
(73) - Art. 17 comma 2 TUEL.
(74) - Art. 114 comma 2 Cost. "I Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti,
poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla
Costituzione".
(75) - Così L. VANDELLI, Il sistema delle autonomie locali,
Bologna, Il Mulino, 2005, pag. 61.
(76) - Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari interni
e territoriali - Direzione centrale dei servizi elettorali.
Circolare prot. 200400250 fascicolo 15600779 del 22 gennaio 2004 n.
4, pubblicata in Diritto immigrazione e cittadinanza, anno VI, n.
1/2004, pagg. 236 ss.
(77) - Parere del Consiglio di Stato n. 8007 del 28 luglio 2004,
pubblicato in Diritto immigrazione e cittadinanza, anno VI, n.
3/2004, pag. 236.
(78) - Parere del Consiglio di Stato n. 8007, cit.
(79) - Parere del Consiglio di Stato n. 8007, cit., pag. 238.
(80) - Id.
(81) - Parere del Consiglio di Stato n. 8007, cit., pag. 239.
(82) - Salva "la determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale" così come
prevede l'art. 117 comma 2, lettera m) della Costituzione.
(83) - Recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi
sociali".
(84) - Si tratta del Parere n. 11074/04 emesso dall'Adunanza della
Sezione Prima e Seconda il 6 luglio 2005 su richiesta del Ministero
dell'Interno.
(85) - Parere del Consiglio di Stato n. 8007, cit., pag. 238.
(86) - "[...]la tesi che [...] nega che la circoscrizione eserciti
funzioni politiche e di governo [...] riduce[ndo] la stessa
circoscrizione, in sostanza, al mero esercizio di attività
soprattutto partecipative e consultive [...] non può essere
condivisa" (Parere n. 11074/04, pag. 7). Un anno prima, invece, lo
stesso Consiglio di Stato definiva le circoscrizioni come "organi
ai quali [l'art. 176 del Tuel] attribuisce compiti esclusivamente
partecipativi e consultivi, oltre alla gestione dei servizi di base
[...] con esclusione quindi di qualsiasi funzione politica e di
governo, ovvero di funzioni che implichino scelte di fondo sulla
valutazione comparativa degli interessi delle varie componenti
della collettività di quartiere o
di frazione che nella circoscrizione si identifica" (Parere del
Consiglio di Stato n. 8007, cit., pag. 236).
(87) - Cfr.: T.F. GIUPPONI, La partecipazione degli stranieri
extracomunitari, op. cit. in www.forumcostituzionale.it.
(88) - "Non è minimizzando la funzione delle circoscrizioni che si
rende un buon servizio alle realtà locali e al contenuto dei
diritti di voto cui aspirano, il più delle volte a giusto titolo,
gli stranieri residenti". (Parere n. 11074/04, pag. 8).
(89) - Si tratta del Parere del Consiglio di Stato n. 9771/04 del
16 marzo 2005.
(90) - "Il Governo, ai sensi dell'articolo 2 lettera p, della legge
13 agosto 1988, n. 400, a tutela dell'unità dell'ordinamento, con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'interno, ha
facoltà, in qualunque tempo, di annullare, d'ufficio o su denunzia,
sentito il Consiglio di Stato, gli atti degli enti locali viziati
da illegittimità". L'art. 2 citato della L. 400/1988 è stato
dichiarato costituzionalmente illegittimo (sent. 229/1989) "nella
parte in cui prevede l'adozione da parte del Consiglio dei ministri
delle determinazioni concernenti l'annullamento straordinario degli
atti amministrativi illegittimi delle Regioni e delle Province
autonome".
(91) - "La persistenza del vuoto legislativo nazionale induce [...]
a guardare il tentativo genovese di legare la titolarità del
diritto di voto alla stabile residenza nel Comune non già come ad
una minaccia per l'unità dell'ordinamento giuridico, quanto
piuttosto come un modello da imitare, per colmare il divario tra
cittadinanza formale e cittadinanza sostanziale, ed affermare in
ogni parte del nostro Paese una 'cultura' dell'accoglienza e
dell'integrazione per nulla in contrasto con la Costituzione
repubblicana e con l'immagine di una compiuta democrazia". Così V.
RAPARELLI, Recenti sviluppi del dibattito, op. cit., pag. 25.
(92) - Parere del Consiglio di Stato n. 9771/04, pagg. 5 e 6.
(93) - Con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 agosto
2005, su proposta del Ministro dell'Interno, verrà infatti disposto
l'annullamento delle disposizioni dello Statuto comunale di Genova
che estendevano il diritto di elettorato.
(94) - Parere del Consiglio di Stato n. 9771/04, pag. 7.
(95) - Id pag. 9.
(96) - Un'analisi completa dell'evoluzione del concetto di
sovranità, dal medioevo fino ai giorni nostri si trova in D.
QUAGLIONI, La sovranità, Bari, Laterza, 2004.
(97) - Cfr.: P. COSTA, Cittadinanza, Bari, Laterza, 2005, pagg. 22
ss.
(98) - F. COCOZZA, Diritto pubblico applicato all'economia, Torino,
Giappichelli, 2003, pagg. 219 ss.
(99) - Anche la ricerca sociologica è approdata a risultati simili.
"Per favorire la partecipazione degli immigrati, è necessario
dunque eliminare i fattori responsabili di una loro collocazione ai
margini delle nostre società, da quelli materiali a quelli
culturali. A proposito di quest'ultimo aspetto, perché la
cittadinanza significhi qualcosa davvero per tutti gli abitanti
d'Italia, è necessario svincolarla da connotazioni identitarie,
relegando la nationité, come suggerisce Neveu (1993), al privato, e
concependo la cittadinanza come la partecipazione, qui e ora, alla
vita della società". Così C. MANTOVAN, Immigrazione e cittadinanza:
autorganizzazione, partecipazione e rappresentanza degli immigrati
in Veneto, disponibile sul sito www.cestim.org.
(100) -"Dal punto di vista politico la scelta della revisione
costituzionale può rivelarsi inutilmente lunga e sostanzialmente
dilatoria". Così P. BONETTI, Ammissione all'elettorato, op. cit.,
pag. 21.
(101) -Sarebbe a mio avviso irragionevole, ad esempio, estendere il
diritto di voto circoscrizionale solamente ad alcune comunità di
stranieri, escludendone altre, soltanto sulla base del loro Paese
di provenienza. Se ciò avvenisse, un organismo pensato per
coinvolgere tutta la popolazione residente diverrebbe esso stesso
fonte di irragionevole discriminazione.
(102) -L'inserimento in tali liste potrebbe dunque avvenire
automaticamente, oppure dietro richiesta dell'interessato.
(103) - Il diritto, in altre parole, è stato sapientemente
interrogato "per ricavarne risposte adeguate ai casi della vita,
anche ai più drammatici". Così E. BETTINELLI, La Costituzione della
Repubblica italiana. Un classico giuridico, Milano, Rizzoli, 2006,
pag. 63.
(104) -R. BIN, Lo stato di diritto, Bologna, Il Mulino, 2004, pag.
125. |