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Colpevolezza e
imputabilità.
(C.p., artt. 42 e 85)
Corte di cassazione, Sez. I, 4 ottobre 2007, n. 3217, Pres.
Chieffi, Est. Granero, P.G. Garino, concl. conf.; P.M. mil. ric. da
sent. T.M. di La Spezia (annulla con rinvio).
I concetti di imputabilità e di colpevolezza non vanno fra loro
confusi, sicchè la valutazione di una depressione psichica può
condurre, al limite, ad escludere o scemare la capacità di
intendere e di volere, ma non può giungere ad influenzare la
coscienza e volontà del fatto (colpevolezza), escludendo il dolo
(1).
(1) Nella specie, il giudice di merito avendo ritenuto che i
fatti di violenza e di ingiuria analiticamente descritti nel capo
di imputazione fossero stati commessi in uno stato depressivo
continuato, aveva tratto la conclusione erronea che le condizioni
di salute dell'imputato, pur non mettendo in dubbio la capacità di
intendere e di volere, avessero certamente influito sulla sua
coscienza e volontà, escludendola o comunque scemandola fortemente,
tanto da far venire meno l'elemento psicologico dei reati
contestati.
Difensore di ufficio.
(C.p.p. art. 97)
Corte di cassazione, Sez. VII, 22 giugno 2006, n. 11227, Pres.
Pioletti, Est. Vancheri, P.G. Garino, concl. conf.; imp. ric. da
ord. del T.M. di Sorveglianza di Roma (dich. inamm.).
Attesa l'autonomia del procedimento di revoca di una misura
alternativa alla detenzione (nella specie, detenzione domiciliare),
rispetto al procedimento a suo tempo conclusosi con la concessione
della misura medesima, deve escludersi che il mandato difensivo,
conferito a suo tempo, in relazione a detto procedimento possa
conservare la sua efficacia anche nell'ambito del procedimento di
revoca (1) (2).
(1) Principio pacifico e costante. Come precedente conforme,
v. anche C.Cass., Sez. I, sent. n. 25039 del 9 maggio 2002, ric.
Z., Rv. 221591.
(2) Nella specie, il ricorrente ha lamentato che, per la procedura
di revoca della misura alternativa, gli era stato nominato un
difensore d'ufficio, mentre egli aveva nominato un difensore di
fiducia nel procedimento instaurato per l'ammissione al regime
della detenzione domiciliare.
Disobbedienza.
(C.p.m.p., art. 173)
Corte di cassazione, Sez. I, 30 marzo 2007, n. 1395, Pres.
Silvestri, Est. Vecchio, P.G. Rosin, concl. diff.; P.G. mil. ric.
da sent. T.M. di Padova (annulla con rinvio).
Il delitto di disobbedienza, previsto dall'art. 173 C.p.m.p., è
reato monoffensivo contro la disciplina militare ed è diretto a
tutelare in via esclusiva la lesione di detta disciplina e quindi
del vincolo giuridico (1) al fine di assicurare il corretto
funzionamento dell'apparato militare a mezzo dell'osservanza
dell'ordine impartito dal superiore gerarchico (2) (3).
(1) In questi sensi, anche C. Cass., Sez. I, 18 marzo 2003,
n. 14760.
(2) Conforme, C. Cass., Sez. I, 12 dicembre 1997, n. 735.
(3) Nella specie, il tribunale di merito aveva espresso un concetto
riduttivo del reato di cui all'art. 173 C.p.m.p., limitandolo solo
a quegli "ordini la cui inosservanza possa compromettere il buon
funzionamento della Forza Armata" ed affermando, inoltre, che la
inottemperanza commessa dall'imputato "era inquadrabile a un
rapporto interno alla compagnia di appartenenza, che in nessun modo
ha posto in pericolo il perseguimento dei fini della Forza Armata o
compromesso la realizzazione degli scopi della stessa".
Nel suo ricorso per cassazione, il procuratore generale militare
presso la Sezione distaccata di Verona della Corte Militare di
Appello, ha rilevato, invece, che l'oggetto della tutela penale
della norma incriminatrice non concerne soltanto "le finalità
ultime che legittimano la stessa esistenza delle Forze Armate,
bensì anche le concrete e quotidiane articolazioni dei servizi
individuali di istituto" e che l'ordine trasgredito dall'imputato
atteneva per l'appunto a finalità strumentali di istituto.
Impugnazioni.
(C.p.p., art. 570)
Corte di cassazione, Sez. I, 7 giugno 2006, n. 2015, Pres.
Sossi, Est. Turone, P.G. Gentile, concl. parz. conf.; P.G. mil.
ric. da ord. T.M. di Padova (dich. inamm.).
La legittimazione a impugnare i provvedimenti adottati dal
giudice dell'esecuzione spetta in via esclusiva, per espressa
designazione fatta dal legislatore, al pubblico ministero che ha
assunto il ruolo di parte nel procedimento, non potendosi
riconoscere al procuratore generale presso la Corte d'appello un
potere di surroga assimilabile a quello attribuitogli dall'art. 570
C.p.p. nel giudizio di cognizione. Ed invero, l'autonomia
funzionale conferita dall'ordinamento processuale ai singoli
rappresentanti del P.M. rispetto a tutte quelle attività per le
quali non è diversamente stabilito, induce a ritenere che, anche in
tema di impugnazione, non è consentita, se non nei casi
espressamente previsti dalla legge, la sostituzione dell'organo di
grado superiore a quello presso il giudice che ha deliberato il
provvedimento e che è naturalmente legittimato a contestarlo
(1).
(1) In senso conforme C. Cass., Sez. I, 9 febbraio 1999, n.
1119, ric. Ve., Id. 13 giugno 2003 n. 30168, ric. Vi.
Istigazione di militari a disobbedire.
(C.p.m.p., art. 213; C.p. art. 266)
Corte di cassazione, Sez. I, 30 marzo 2007, n. 502, Pres.
Silvestri, Est. Gironi, P.G. Rosin, concl. diff.; P.M. ric. da
sent. T.M. di Napoli (rigetta).
L'istigazione di militari a disobbedire alle leggi di cui
all'art. 213 C.p.m.p., in relazione all'art. 266 C.p., non è
configurabile in caso di istigazione rivolta ad un solo militare,
avendo il legislatore sia nella rubrica che nel testo del citato
art. 213 usato il plurale "militari" ed essendo tale lettura della
norma resa plausibile anche dalla collocazione del delitto di cui
all'art. 266 C.p., richiamato dall'art. 213 C.p.m.p., tra i reati
contro la personalità internazionale dello Stato, la cui lesione
può ragionevolmente avvenire solo se l'istigazione sia rivolta ad
una pluralità di soggetti (1).
(1) Il ricorso per violazione di legge proposto dal P.M.
avverso la sentenza di assoluzione si fondava sull'opposto assunto
che anche l'istigazione rivolta ad un solo militare integra la
fattispecie incriminatrice, rispondendo l'impiego del plurale ad un
"criterio particolare di tecnicismo linguistico" e dipendendo la
rilevanza della lesione al bene protetto dalla norma dall'oggetto
dell'istigazione piuttosto che dal numero dei suoi
destinatari.
Nel decidere su tale ricorso, la Corte ha rilevato che "l'argomento
decisivo a sostegno della tesi fatta propria dalla sentenza
impugnata si trae dal raffronto tra la formulazione della norma
incriminatrice in questione, che sancisce la punibilità dei fatti
di istigazione "verso militari", e quella del precedente articolo
212 che, inserito nel medesimo capo, relativo ai reati di
istigazione a delinquere, sanziona la condotta del militare che
istiga "uno o più militari a commettere un reato militare"; non
può, invero, ritenersi casuale che, nel medesimo corpus normativo,
il legislatore abbia, nel formulare due distinte previsioni
incriminatici in stretta successione tra loro, usato espressioni
diverse, nella prima specificando che la condotta istigatrice può
indifferentemente riguardare un singolo od una pluralità di
destinatari e nella seconda impiegando lo stesso termine unicamente
al plurale; né l'efficacia persuasiva di tale argomento può essere
sminuita dal rilievo che la giurisprudenza e la dottrina relativi
all'art. 266 c.p., richiamato dall'art. 213 c.p.m.p., facciano
registrare adesioni all'ordinamento per cui le condotte di
istigazione contemplate dal citato art. 266 sono punibili anche se
indirizzate ad un solo militare, essendo il rinvio compiuto
dall'art. 213 alla norma del codice penale relativo alla sola
individuazione delle condotte vietate e non anche a quella dei
destinatari dell'istigazione od apologia, che la previsione del
codice penale militare autonomamente identifica ricorrendo alla
locuzione "verso militari", in chiara distonia rispetto alla
locuzione "uno o più militari" appena prima usata dallo stesso
legislatore nel già menzionato art. 212".
Notificazioni.
(C.p.p., art. 656, co. 5)
Corte di cassazione, Sez. I, 19 ottobre 2006, n. 3003, Pres.
Fazzioli, Est. Urban, P.G. Gentile, parz. conf.; imp. ric. da ord.
T.M. di Napoli (annulla parzialmente con rinvio).
Poiché il nuovo codice di procedura penale ha realizzato, in
attuazione della direttiva n. 105 della legge-delega, la
sostanziale equiparazione della difesa di ufficio a quella di
fiducia, nel senso che anch'essa si caratterizza per l'immutabilità
del difensore fino all'eventuale dispensa dall'incarico o
all'avvenuta nomina fiduciaria, il diritto di impugnazione
riservato in via autonoma al difensore ai sensi dell'art. 571,
comma terzo, C.p.p. compete al difensore di ufficio a suo tempo
designato dal giudice o dal pubblico ministero che va considerato
titolare dell'ufficio di difesa anche al momento del deposito del
provvedimento impugnabile, pur se, in costanza di una delle
situazioni previste dal quarto comma dell'art. 97 C.p.p., egli sia
stato momentaneamente sostituito. Tuttavia, per l'esigenza di non
costringere la sostituzione del difensore di ufficio in limiti
temporali aprioristicamente determinati o di correlarla a cadenze o
a momenti processuali prestabiliti e per l'impossibilità di
pretendere dal difensore "sostituito" comunicazioni circa le cause
ed i tempi di durata dell'impedimento, può ritenersi utilmente
proposta l'impugnazione da parte del difensore "sostituto" che, nei
tempi e con le forme prescritte dalla legge, abbia preso
l'iniziativa di presentare gravame a fronte del silenzio del
difensore "sostituito"; tale intervento, che di per sé costituisce
un'innegabile forma di garanzia per l'imputato e di salvaguardia
dei suoi interessi, non produce tuttavia effetti vincolanti per il
difensore titolare dell'ufficio, al quale va coerentemente
riconosciuto il diritto, se ancora nei termini, di proporre
l'impugnazione, così superando quanto fatto in sua vece (1).
Deve essere, di conseguenza, ritenuta fondata la censura
riguardante la mancata notifica dell'ordine di esecuzione al
difensore di fiducia originariamente nominato, ai sensi dell'art.
656 comma 5, C.p.p.
(1) Principio già affermato da C.Cass., SS.UU., 11 novembre
1994, ric. N., conforme anche C.Cass., Sez. IV, 10 febbraio 2005,
ric. E.
Procedimento di riesame del sequestro.
(C.p.p., art. 324)
Corte di cassazione, Sez. I, 30 marzo 2007, n. 1407, Pres.
Silvestri, Est. Gironi, P.G. Rosin, concl. Conf.; imp. ric. da ord.
T.M. di Napoli (annulla con rinvio).
Nel procedimento di riesame previsto dall'art. 324 C.p.p., il
termine dilatorio di cui al comma 6, deve essere inteso nel senso
che tra l'avviso ed il giorno dell'udienza devono intercorrere tre
interi giorni liberi a garanzia del diritto di difesa, con
conseguente esclusione dal computo sia del giorno dell'eseguita
notifica dell'avviso che di quello dell'udienza (1).
(1) La stessa sentenza richiama, come precedente conforme,
C.Cass., Sez. Un., 30 gennaio 2002, ric. M.
Ricusazione.
(C.p.p., art. 34)
Corte di cassazione, Sez. I, 28 settembre 2006, n. 2721, Pres.
Fabbri, Est. Silvestri, P.G. Garino, concl. parz. conf.; imp. ric.
da ord. C.M.A. Sez. distaccata di Napoli (rigetta).
Non può rappresentare idoneo motivo di incompatibilità, e non
giustifica, quindi, la ricusazione, l'asserita propensione dei
giudici a ribadire criteri di valutazione probatoria seguiti in
altri processi, connotati da situazioni fondate su identici
elementi di fatto, data l'insussistenza di un pregiudicante esame
della specifica posizione dei ricusanti (1).
(1) Nella specie, il difensore degli imputati aveva proposto
il ricorso per cassazione denunciando violazione degli artt. 36 e
37, in relazione all'art. 34 C.p.p., sul rilievo che, in relazione
alla genesi investigativa dei fatti oggetto delle imputazioni e
alle specifiche vicende processuali di primo grado e di appello,
era senz'altro configurabile l'incompatibilità al giudizio dei
giudici ricusati per la ragione che costoro avevano già pronunciato
la colpevolezza di altri militari, chiamati a rispondere del
medesimo reato sulla base di identici elementi di fatto e degli
stessi requisiti e condizioni, onde sussiste un pre-giudizio nella
formazione e nella valutazione della prova a detrimento del
principio di imparzialità del giudice.
I ricorrenti avevano dedotto eccezione di illegittimità
costituzionale dell'art. 34 C.p.p. in riferimento agli artt. 3, 24
e 111 Cost.
Come nota la stessa sentenza ora massimata, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, comma primo, C.p.p., nella
parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei
confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o sia
concorso a pronunciare una precedente sentenza nei riguardi di
altri soggetti, basando il suo convincimento sugli stessi elementi
di prova acquisiti a norma degli artt. 238, comma primo e 238-bis
C.p.p., è stata già dichiarata manifestamente infondata dalla
giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass., Sez. I, 8 maggio
2000, ric. C., rv. 216896), allorché risulti che la posizione
dell'imputato medesimo non sia stata in quella sede presa in esame,
neanche incidentalmente, giacchè in tale eventualità non sussiste
il presupposto della possibile anticipazione di giudizio, e quindi
dell'incompatibilità del giudice.
Peraltro, il giudice delle leggi ha già dichiarato la manifesta
infondatezza della stessa questione, osservando che, con la
sentenza n. 371 del 1996, si è affermato che il principio
costituzionale del giusto processo impedisce che uno stesso giudice
valuti più volte, in sentenza, in successivi processi la
responsabilità penale di una persona in relazione al medesimo reato
e che l'incompatibilità del giudice non può essere, pertanto,
estesa a tutte le ipotesi in cui si proceda separatamente nei
confronti dei concorrenti nel reato, ma deve essere circoscritta ai
casi in cui, con la sentenza che definisce il processo a carico di
un imputato, vengano compiute valutazioni in ordine alla
responsabilità penale di un altro coimputato rimasto formalmente
estraneo al processo: di talché l'avere in una precedente sentenza
valutato una prova nei confronti di un imputato non significa
necessariamente esprimere valutazioni circa la responsabilità
penale degli ulteriori concorrenti nel reato rimasti estranei al
processo (C.Cost., 12 aprile 1999, n. 135).
Sospensione condizionale della pena.
(C.p., art. 163; C.p.p., artt. 671, co. 1, e 673)
Corte di cassazione, Sez. I, 7 giugno 2006, n. 2015, Pres.
Sossi, Est. Turone, P.G. Gentile, concl. parz. Conf.; P.G. mil.
ric. da ord. T.M. di Padova (dich. inamm.).
La sospensione condizionale della pena può essere concessa dal
giudice dell'esecuzione non soltanto nelle ipotesi di
riconoscimento del concorso formale o della continuazione ai sensi
dell'art. 671, primo comma, C.p.p., ma anche nel caso di revoca di
una o più sentenze di condanna, in quanto i fatti giudicati non
sono più preveduti come reato, ai sensi dell'art. 2, secondo comma,
C.p. e 673 C.p.p., qualora, a seguito della stessa revoca e della
conseguente eliminazione della pena relativa, risulti rispettato il
complessivo limite di pena previsto dall'art. 163 C.p., e ciò sia
per l'identità di ratio tra la situazione in esame e quella
dell'art. 671 del codice di rito, sia perché l'applicazione del
beneficio in sede esecutiva rientra tra i possibili "provvedimenti
conseguenti" alla revoca di sentenza di condanna per abolitio
criminis.
Pertanto non può certamente sostenersi che il provvedimento
impugnato appartenga alla categoria degli atti abnormi, dato che
non si può dire che esso "per la singolarità e stranezza del
contenuto risulti avulso dall'intero ordinamento processuale",
secondo la definizione che di "atto abnorme" ha dato la
giurisprudenza di legittimità.
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