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Decreto legge 2 ottobre 2008
n. 151 Misure urgenti in materia di prevenzione e
accertamento di reati,
di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione
clandestina
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 231 del 2 ottobre
2008)
Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n.
109
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.
109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole: «ha effetto decorsi tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.», sono sostituite dalle
seguenti: «ha effetto a decorrere dal 31 marzo 2009»;
b) al comma 5:
1) le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere
dal 31 marzo 2009»;
2) dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Fino al
31 marzo 2009 i predetti fornitori di servizi sono autorizzati a
conservare i dati del traffico telematico, di cui all'articolo 6,
comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in deroga a
quanto previsto dal medesimo comma 1, compresi quelli non ancora
cancellati».
Art. 2. Impiego del personale delle Forze armate
1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Ai fini e con
le medesime modalità di cui al comma 1, nelle aree ove si ritiene
necessario assicurare, in presenza di fenomeni di emergenza
criminale, un più efficace controllo del territorio è autorizzato,
fino al 31 dicembre 2008, l'impiego di un contingente non superiore
a 500 militari delle Forze armate»;
b) al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis»;
c) al comma 4, le parole: «del decreto di cui al comma 2» sono
sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 1-bis e 2».
Art. 2-bis. Misure per il rafforzamento dell'azione di contrasto
alla criminalità organizzata
1. è disposto, in via straordinaria, l'incremento, per un
importo pari a 30 milioni di euro, del Fondo di rotazione per la
solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui
all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, con risorse a
valere sulla dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà per le
vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo
18-bis della legge 23 febbraio 1999, n. 44. All'attuazione del
presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
2. Dopo l'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, è
inserito il seguente:
«art. 1-bis - (Altre forme eventuali di finanziamento). - 1. Il
Ministro dell'interno, con proprio decreto, può destinare al Fondo
una quota del contributo devoluto annualmente al Fondo di
solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura,
di cui all'articolo 18-bis della legge 23 febbraio 1999, n. 44, sui
premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami
incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e
furto, ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2, della citata legge
n. 44 del 1999».
Art. 2-ter. Modifiche alla legge 22 dicembre 1999, n. 512
1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis - Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche
quando la sentenza di condanna o la misura di prevenzione o i
relativi procedimenti in corso si riferiscono al soggetto deceduto
in conseguenza della consumazione dei reati indicati al comma 1,
salvo che lo stesso abbia assunto, precedentemente all'evento
lesivo che ne ha cagionato la morte, la qualità di collaboratore di
giustizia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e non sia
intervenuta revoca del provvedimento di ammissione ai programmi di
protezione per cause imputabili al soggetto medesimo»;
b) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera c) sono aggiunte le
seguenti:
«c-bis) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda
o dell'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, di un
procedimento penale in corso o di una sentenza di condanna per uno
dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice
di procedura penale nei confronti del soggetto deceduto in
conseguenza dei reati di cui al comma 1 dell'articolo 4;
c-ter) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda o
dell'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, di una misura di
prevenzione, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, applicata nei confronti del soggetto deceduto in
conseguenza della consumazione dei reati indicati al comma 1
dell'articolo 4, o di un procedimento in corso per l'applicazione
di una misura di prevenzione a termini della suddetta legge»;
c) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
«art. 7-bis - (Ulteriore regolamento di attuazione). - 1. Con
regolamento da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia,
dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono adottate le
opportune modificazioni al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284, con norme che
prevedono:
a) la sospensione, fino alla decisione del giudice civile, della
ripetizione delle somme già liquidate dal Comitato per effetto di
una sentenza di condanna al pagamento della provvisionale, nel caso
in cui il giudice dell'impugnazione, ai sensi dell'articolo 129 del
codice di procedura penale, abbia dichiarato estinto il reato per
morte del reo;
b) la ripetizione delle somme già elargite a titolo di
provvisionale, quando, a seguito di estinzione del reato, l'azione
risarcitoria esperita in sede civile nei confronti dei successori
del reo si sia conclusa con la soccombenza della vittima attrice o
dei suoi successori».
Art. 2-quater. Modifiche alla legge 20 ottobre 1990, n. 302
1. All'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre
1990, n. 302, e successive modificazioni, dopo le parole: «il
soggetto leso risulti essere» le parole: «al tempo dell'evento»
sono soppresse.
Art. 2-quinquies. Limiti alla concessione dei benefici di legge
ai superstiti della vittima della criminalità organizzata
1. Ferme le condizioni stabilite dall'articolo 4 della legge 20
ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, i benefici
previsti per i superstiti sono concessi a condizione che:
a) il beneficiario non risulti coniuge, affine o convivente di
soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per
l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui
alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni,
ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un
procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale;
b) il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e
rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dell'evento, già
dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui
partecipava.
2. Il sopravvenuto mutamento delle condizioni previste dagli
articoli 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive
modificazioni, comporta l'interruzione delle erogazioni disposte e
la ripetizione integrale delle somme già corrisposte.
Art. 3. Misure per fronteggiare l'immigrazione clandestina
1. Per fronteggiare l'intensificarsi del fenomeno di
immigrazione clandestina anche al fine di garantire la più rapida
attuazione della normativa europea in materia attraverso
l'ampliamento ed il miglioramento della disponibilità ricettiva dei
centri di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14 del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno
2008, di euro 37.500.000 per l'anno 2009, di euro 40.470.000 per
l'anno 2010 e di euro 20.075.000 a decorrere dall'anno 2011, di cui
euro 3.000.000 per l'anno 2008 ed euro 37.500.000 per ciascuno
degli anni 2009 e 2010 destinati alla costruzione di nuovi centri
di identificazione ed espulsione.
2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti
accantonamenti:
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 3-bis. Norme in materia di indennità spettanti ai giudici
onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari
1. All'articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento
dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a
carico degli imputati minorenni, di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 273, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di euro 98
per le attività di udienza svolte nello stesso giorno.
1-bis. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'ulteriore
indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le
attività di cui al comma 1 superi le cinque ore»;
b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennità giornaliera di
euro 98 per l'espletamento delle seguenti attività, anche se svolte
cumulativamente:
a) partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è
conferita la delega;
b) ogni altra attività, diversa da quella di cui alla lettera a),
delegabile a norma delle vigenti disposizioni di legge.
2-bis. Ai vice procuratori onorari spetta un'ulteriore indennità di
euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo necessario per lo
svolgimento di una o più attività di cui al comma 2 superi le
cinque ore giornaliere.
2-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-bis e 2-bis, la durata
delle udienze è rilevata dai rispettivi verbali e la durata della
permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività di cui al
comma 2, lettera b), è rilevata dal procuratore della
Repubblica».
2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in
legge.
Decreto Legge 6 novembre 2008 n.
172 Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza
nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania,
nonché misure urgenti di tutela ambientale
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 260 del 6 novembre
2008)
Art. 1. Misure per incentivare il conferimento di rifiuti
ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio
1. Fino al termine dello stato di emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui all'articolo
19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, al fine di
incentivare la raccolta differenziata, sono autorizzati la raccolta
e il trasporto occasionale o saltuario di singole tipologie di
imballaggi usati e rifiuti di imballaggio, nella misura massima di
100 chilogrammi al giorno, per il relativo conferimento presso aree
di raccolta attrezzate, gestite da soggetti pubblici o privati
all'uopo autorizzati. Per tale attività al soggetto conferente il
materiale spetta un indennizzo forfetario, a carico del Consorzio
nazionale imballaggi (CONAI), parametrato a quello riconosciuto
dallo stesso CONAI ai gestori del servizio di gestione integrata
dei rifiuti, ai sensi del vigente accordo quadro stipulato con
l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
2. Fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui al comma 1
ed in via sperimentale, chi provvede al conferimento dei rifiuti
ingombranti a soggetti pubblici o privati, autorizzati a svolgere
il servizio di raccolta a domicilio è esentato dal pagamento degli
oneri di trasporto e di smaltimento. Tali oneri, fino alla
concorrenza massima di due milioni di euro sono certificati e
liquidati dall'amministrazione comunale a valere sulle
disponibilità iscritte nell'apposita contabilità speciale istituita
ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.
123.
3. Con una o più ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, sono
disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al
presente articolo.
Art. 2. Rimozione di cumuli di rifiuti indifferenziati e
pericolosi ed impianti di gestione dei rifiuti
1. Per tutta la durata dello stato di emergenza nel settore
dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, allo scopo di
fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti sul
territorio della regione Campania e fermo restando il rispetto
della normativa comunitaria vigente in materia, i soggetti pubblici
competenti, informando le competenti strutture sanitarie, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili allo scopo a
legislazione vigente, dispongono la rimozione ed il trasporto di
cumuli di rifiuti, anche pericolosi, presenti su aree pubbliche o
private da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli
abilitativi, anche in deroga alle procedure vigenti, ivi comprese
quelle sul prelievo ed il trasporto dei rifiuti pericolosi, con
l'assistenza dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale
della Campania per assicurare adeguate condizioni di igiene a
tutela della salute pubblica e dell'ambiente, nonché anche in
deroga alle procedure di cui all'articolo 242 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; a
tale fine, è consentito l'affidamento diretto del servizio a
soggetti in possesso della necessaria idoneità tecnica ai sensi
della normativa vigente. I soggetti pubblici competenti
individuano, anche in deroga alla vigente normativa, nel rispetto
dei principi generali in materia di tutela dei beni culturali,
apposite aree attrezzate o da attrezzare quali siti di stoccaggio
provvisorio per la salvaguardia dell'ambiente, presso cui conferire
i rifiuti rimossi per il tempo necessario ad una prima selezione e
caratterizzazione, nonché all'attribuzione dei codici CER ai fini
dell'avvio delle successive fasi di gestione, garantendo adeguate
condizioni di igiene e di tutela della salute pubblica e delle
matrici ambientali.
2. I rifiuti provenienti dalle aree di cui al comma 1 sono
destinati ad attività di recupero, ovvero di smaltimento secondo
quanto previsto dalla parte IV e relativi allegati del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni.
2-bis. Il Sottosegretario di Stato di cui al decreto-legge 23
maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2008, n. 123, in collaborazione con l'Agenzia regionale per
la protezione ambientale della Campania, nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, avvia un progetto pilota per garantire la piena
tracciabilità dei rifiuti, al fine di ottimizzare la gestione
integrata dei rifiuti stessi.
2-ter. All'articolo 121, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, dopo la lettera g) è inserita la seguente:
«g-bis) i dati in possesso delle autorità e agenzie competenti
rispetto al monitoraggio delle acque di falda delle aree
interessate e delle acque potabili dei comuni interessati, rilevati
e periodicamente aggiornati presso la rete di monitoraggio
esistente, da pubblicare in modo da renderli disponibili per i
cittadini».
3. Le autorità competenti autorizzano l'attivazione e la gestione
dei siti di stoccaggio provvisorio e di smaltimento entro quindici
giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
provvede in via sostitutiva, con oneri a carico dell'autorità
inadempiente, su proposta del Sottosegretario di cui al
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
4. All'articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,
dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il Sottosegretario
di Stato dispone, previa motivata verifica di un'effettiva esigenza
legata alla gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania,
la progettazione, la realizzazione e la gestione, con il sistema
della finanza di progetto, di un impianto di recupero dei rifiuti
già prodotti e stoccati per la produzione di energia mediante
l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia
della salute della popolazione e dell'ambiente; a tale fine il
Sottosegretario di Stato individua, sentiti gli enti locali
competenti, un sito idoneo nel territorio della regione Campania.
All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica».
Art. 2-bis. Modifica al comma 4 dell'articolo 2 del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in materia di individuazione di
aree di interesse strategico nazionale
1. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 23 maggio 2008, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.
123, dopo le parole: «I siti, le aree» sono inserite le seguenti:
«le sedi degli uffici».
Art. 2-ter. Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo
8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in materia di
stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti
1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008,
n. 123, si interpreta nel senso che, nelle more del funzionamento a
regime del sistema dello smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania, sono autorizzati lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di
smaltimento aventi i codici CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01,
19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99 e il deposito di essi presso
qualsiasi area di deposito temporaneo.
2. L'attuazione del comma 2 dell'articolo 8 del citato
decreto-legge n. 90 del 2008, come interpretato dal comma 1 del
presente articolo, è sottoposta all'autorizzazione
comunitaria.
Art. 3. Commissariamento di enti locali
1. All'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore
dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24
febbraio 1992, n. 225, in caso di grave inosservanza degli obblighi
posti a carico delle province inerenti alla programmazione ed
organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a
livello provinciale ed alla individuazione delle zone idonee alla
localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei
rifiuti, ovvero in caso di grave inosservanza di specifici obblighi
posti a carico dei comuni inerenti alla disciplina delle modalità
del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della
raccolta differenziata, della promozione del recupero delle diverse
frazioni di rifiuti, della raccolta e trasporto dei rifiuti primari
di imballaggio ai sensi degli articoli 197 e 198 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche come precisati dalle
ordinanze di protezione civile, il Sottosegretario di Stato
delegato alla gestione dell'emergenza assegna all'ente interessato
un congruo termine perentorio per adottare i provvedimenti dovuti o
necessari; decorso inutilmente tale termine, su proposta motivata
del medesimo Sottosegretario, con decreto del Ministro dell'interno
possono essere rimossi il sindaco, il presidente della provincia o
i componenti dei consigli e delle giunte».
Art. 4. Affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti nella
provincia di Caserta
1. Per la durata dello stato di emergenza e fino alla
costituzione delle società provinciali di cui all'articolo 20 della
legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive
modificazioni, i comuni della provincia di Caserta, anche in forma
associata, che si avvalgono del Consorzio unico di bacino della
provincia di Napoli e di Caserta, entro sette giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, avviano le procedure per
l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, anche
avvalendosi delle deroghe al codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, previste dall'articolo 18 del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2008, n. 123, purché si tratti di bacino di utenza di almeno
quindicimila abitanti. I bandi di gara contengono misure di
assegnazione del personale dipendente dal Consorzio unico, in
proporzione alle quote di partecipazione dei comuni ai consorzi di
bacino costituiti in base alla legge della regione Campania 10
febbraio 1993, n. 10, e comunque utilizzato presso i medesimi
comuni, agli affidatari del servizio, ai sensi del contratto
collettivo nazionale di lavoro di categoria Federambiente, nonché
criteri di preferenza per l'assorbimento del personale del
Consorzio medesimo.
2. I comuni che si avvalgono del Consorzio unico di bacino delle
province di Napoli e di Caserta limitatamente alla raccolta
differenziata, con le procedure di cui al comma 1, affidano entro
sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il predetto servizio alle società che svolgono il servizio di
raccolta dei rifiuti urbani, con il trasferimento del personale
dipendente del Consorzio utilizzato presso i medesimi comuni ai
gestori del servizio. Nel caso in cui il predetto personale sia
utilizzato in più comuni, la ripartizione del personale avviene in
proporzione alle quote di partecipazione dei comuni ai consorzi di
bacino costituiti in base alla legge della regione Campania 10
febbraio 1993, n. 10.
3. Le procedure di gara di cui ai commi 1 e 2 sono svolte sotto la
vigilanza dei prefetti territorialmente competenti che nominano il
presidente della Commissione di gara per l'affidamento del
servizio. Qualora i comuni non provvedano entro il termine di cui
ai commi 1 e 2, i prefetti competenti, previa diffida, nominano un
commissario ad acta per i necessari adempimenti, con oneri a carico
delle autorità inadempienti e senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato.
Art. 5. Lavoro straordinario del personale militare
1. Per remunerare il maggior impegno richiesto al personale
militare assegnato alla struttura commissariale, per il periodo dal
16 gennaio 2008 al 9 giugno 2008, è autorizzata l'erogazione di un
compenso ulteriore rispetto a quello di cui all'ordinanza del
Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania
26 febbraio 2008, n. 92. Il compenso è da considerarsi remunerativo
anche del compenso forfettario di impiego, del compenso forfettario
di guardia e dell'indennità di marcia riferiti al medesimo periodo.
Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa massima
di 660.000 euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede a
valere sulle disponibilità iscritte nell'apposita contabilità
speciale istituita ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2008, n. 123.
[2. Gli oneri di cui al presente articolo, valutati in 660.000
euro, sono posti a carico dei fondi di cui all'articolo 17 del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123].
3. All'articolo 2, comma 7-bis, del decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008,
n. 123, dopo le parole: «comma 7» sono inserite le seguenti:
«nonché per il controllo della corretta gestione del ciclo dei
rifiuti».
Art. 6. Disciplina sanzionatoria
1. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore
dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24
febbraio 1992, n. 225:
a) chiunque in modo incontrollato o presso siti non autorizzati
abbandona, scarica, deposita sul suolo o nel sottosuolo o immette
nelle acque superficiali o sotterranee ovvero incendia rifiuti
pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, di
volume pari ad almeno 0,5 metri cubi e con almeno due delle
dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiori a cinquanta
centimetri, è punito con la reclusione fino a tre anni e sei mesi;
se l'abbandono, lo sversamento, il deposito o l'immissione nelle
acque superficiali o sotterranee riguarda rifiuti diversi, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cento euro a
seicento euro;
b) i titolari di imprese ed i responsabili di enti che abbandonano,
scaricano o depositano sul suolo o nel sottosuolo in modo
incontrollato e presso siti non autorizzati o incendiano i rifiuti,
ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, sono
puniti con la reclusione da tre mesi a quattro anni se si tratta di
rifiuti non pericolosi e con la reclusione da sei mesi a cinque
anni se si tratta di rifiuti pericolosi;
c) se i fatti di cui alla lettera b) sono posti in essere con
colpa, il responsabile è punito con l'arresto da un mese ad otto
mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e con l'arresto da sei
mesi a un anno se si tratta di rifiuti pericolosi;
d) chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero,
smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza
dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla
normativa vigente è punito:
1) con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, nonché
con la multa da diecimila euro a trentamila euro se si tratta di
rifiuti non pericolosi;
2) con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da
quindicimila euro a cinquantamila euro se si tratta di rifiuti
pericolosi;
e) chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è
punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con
la multa da ventimila euro a sessantamila euro. Si applica la pena
della reclusione da due a sette anni e della multa da cinquantamila
euro a centomila euro se la discarica è destinata, anche in parte,
allo smaltimento di rifiuti pericolosi; alla sentenza di condanna o
alla sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è
realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore del
reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello
stato dei luoghi;
f) le pene di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono ridotte della
metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o
richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza
dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o
comunicazioni;
g) chiunque effettua attività di miscelazione di categorie diverse
di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G della parte IV del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero rifiuti
pericolosi con rifiuti non pericolosi, è punito con la pena di cui
alla lettera d), numero 2), o, se il fatto è commesso per colpa,
con l'arresto da sei mesi a un anno;
h) chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di
produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio 2003, n. 254, è punito con la pena della reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da diecimila euro a quarantamila
euro, ovvero con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno se il
fatto è commesso per colpa. Si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro
per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità
equivalenti.
1-bis. Per tutte le fattispecie penali di cui al presente articolo,
poste in essere con l'uso di un veicolo, si procede, nel corso
delle indagini preliminari, al sequestro preventivo del medesimo
veicolo. Alla sentenza di condanna consegue la confisca del
veicolo.
Art. 7. Campagna informativa
1. Al fine di sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione
sul sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, si può far
ricorso ad una campagna informativa e di comunicazione, anche sul
sistema sanzionatorio introdotto dal presente decreto, mediante
appositi comunicati o adeguati spazi all'interno della
programmazione televisiva e radiofonica.
2. Nei programmi televisivi e radiofonici dedicati alla
enogastronomia la concessionaria del servizio pubblico può
garantire un congruo spazio di approfondimento avente contenuto
educativo sulle tipologie e le corrette modalità di conferimento,
smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché sull'importanza, dal
punto di vista economico, del recupero dei rifiuti attraverso la
raccolta differenziata.
3. Le iniziative di informazione sono attuate dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche in
collaborazione con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alle relative attività
si fa fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio delle
suddette amministrazioni coinvolte, allo scopo finalizzati e già
previsti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
4. E' prevista, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, la realizzazione di adeguati spazi informativi nelle reti
radiofoniche, televisive analogiche, digitali, satellitari, nonché
mediante l'utilizzazione della piattaforma web.
4-bis. Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 19-bis del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il Governo, su proposta del
Sottosegretario di Stato di cui al medesimo decreto-legge, informa
il Parlamento circa lo stato di attuazione dell'articolo 6, comma
3, del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, ovvero circa le
ragioni della mancata revoca della dichiarazione dello stato
d'emergenza per i singoli ambiti provinciali che presentano
sufficiente dotazione impiantistica per assicurare in via ordinaria
il ciclo dei rifiuti.
Art. 7-bis. Formazione scolastica
1. Al fine di formare i giovani relativamente all'importanza
della conservazione di un ambiente sano e al rispetto del
territorio, nonché alla realizzazione di tutte le pratiche utili
per l'attuazione del ciclo completo dei rifiuti, sono previste
iniziative di formazione attraverso l'inserimento dell'educazione
ambientale nei programmi scolastici relativi al periodo
dell'obbligo di istruzione, come definito dall'articolo 1, comma
622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni.
2. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità
attuative delle disposizioni di cui al presente articolo,
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 8. Potenziamento delle strutture di contrasto al fenomeno
degli incendi
1. In relazione alle esigenze connesse all'emergenza rifiuti in
Campania ed al fine di potenziare le capacità operative, anche per
gli aspetti antincendi, sono assegnate in posizione di comando, al
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, un numero non inferiore a 35 unità di personale
operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo
non superiore al termine di cui all'articolo 19 del decreto-legge
23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 luglio 2008, n. 123.
2. Il provvedimento di assegnazione, adottato ai sensi del presente
articolo ed in coerenza con il decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217, è rinnovato ogni novanta giorni.
2-bis. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di
980.000 euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle
disponibilità iscritte nell'apposita contabilità speciale istituita
ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.
123.
3. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile è autorizzato ad acquistare, entro il termine
dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti
nella regione Campania di cui all'articolo 19 del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2008, n. 123, anche in deroga alle procedure ordinarie ed in
particolare di quelle di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, i mezzi e le dotazioni logistiche necessari per assicurare
la piena capacità operativa del personale del Corpo nazionale
assegnato al Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Ai relativi oneri, pari a 2.160.000
euro, si provvede a valere sulle disponibilità iscritte
nell'apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo
17 del citato decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, che a tale fine
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate alla missione e al programma pertinenti del Ministero
dell'interno.
4. Il personale e i mezzi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono impiegati
per compiti comunque rientranti nelle attività istituzionali del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle località individuate
dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, dandone comunicazione, per i necessari
raccordi operativi, al direttore regionale dei Vigili del fuoco
della Campania.
5. All'articolo 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
nella rubrica dopo la parola: «antincendio» sono inserite le
seguenti: «, di protezione civile» ed al comma 1 dopo la parola:
«antincendio» sono inserite le seguenti: «e di protezione civile
come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
su proposta del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri».
6. Al fine dell'immediata identificazione durante le operazioni di
emergenza degli aeromobili del Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le marche di
immatricolazione da I-DPCA a I-DPCZ, qualora già assegnate ad
aeromobili che siano stati cancellati dal Registro aeronautico
nazionale, possono essere nuovamente assegnate dall'ENAC
esclusivamente ad aeromobili del Dipartimento medesimo.
Art. 9. Incentivi per la realizzazione degli inceneritori
1. All'articolo 2, comma 137, della legge 24 dicembre 2007, n.
244 (26), come modificato dal comma 7 dell'articolo 4-bis del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole: «per quelli in costruzione» sono inserite le
seguenti: «o entrati in esercizio fino alla data del 31 dicembre
2008»;
b) le parole: «inderogabilmente entro il 31 dicembre 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «inderogabilmente entro il 31 dicembre
2009»;
c) dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Sono
comunque fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi di cui al
secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, per gli impianti, senza distinzione fra
parte organica ed inorganica, ammessi ad accedere agli stessi per
motivi connessi alla situazione di emergenza rifiuti che sia stata,
prima della data di entrata in vigore della medesima legge,
dichiarata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei
Ministri».
1-bis. All'articolo 2, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini della
definizione delle modalità di calcolo, il Gestore dei servizi
elettrici (GSE), con il supporto tecnico e normativo del Comitato
termotecnico italiano (CTI), ogni tre anni a decorrere dalla data
di emanazione del decreto di cui al periodo precedente, sviluppa e
sottopone all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, l'aggiornamento delle procedure e dei metodi
per la determinazione della quota di produzione di energia
elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, anche
quando realizzata in impianti che impiegano contestualmente fonti
energetiche non rinnovabili; con il medesimo decreto, sono altresì
identificate le tipologie dei rifiuti per le quali è predeterminata
la quota fissa di produzione di energia elettrica riconosciuta ai
fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti. Nelle more della
definizione delle modalità di calcolo di cui al periodo precedente,
la quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti
rinnovabili riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi
incentivanti è pari al 51 per cento della produzione complessiva
per tutta la durata degli incentivi nei seguenti casi:
a) impiego di rifiuti urbani a valle della raccolta
differenziata;
b) impiego di combustibile da rifiuti ai sensi dell'articolo 183
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, prodotto esclusivamente da rifiuti urbani».
Art. 9-bis. Altre misure urgenti di tutela ambientale
1. Allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito
abbandono di rifiuti e di evitare l'espandersi dello stato di
emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti sul territorio
nazionale, si applicano le seguenti disposizioni dirette a
superare, nell'immediato, le difficoltà riscontrate dagli operatori
del settore del recupero dei rifiuti nell'applicazione del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4:
a) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 181-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, le caratteristiche dei materiali di cui al citato
comma 2 si considerano altresì conformi alle autorizzazioni
rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del medesimo
decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e
del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
b) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 195, comma 2, lettera s-bis), del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, gli accordi e i contratti di programma in
materia di rifiuti stipulati tra le amministrazioni pubbliche e i
soggetti economici interessati o le associazioni di categoria
rappresentative dei settori interessati prima della soppressione
del comma 4 dell'articolo 181 del medesimo decreto legislativo n.
152 del 2006, operata dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.
4, continuano ad avere efficacia, con le semplificazioni ivi
previste, anche in deroga alle disposizioni della parte IV del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive
modificazioni, purché nel rispetto delle norme comunitarie.
Art. 9-ter. Piano nazionale degli impianti di incenerimento dei
rifiuti urbani
1. Ai fini di prevenire le emergenze nel settore dello
smaltimento dei rifiuti, di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto, di incrementare la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di
contribuire all'aumento dell'occupazione e degli investimenti, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e
della normativa europea sulla gestione dei rifiuti, adotta, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il piano nazionale degli
inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta
differenziata.
2. Il piano nazionale di cui al comma 1 indica i finanziamenti
pubblici, comunitari e privati disponibili a legislazione vigente
per la realizzazione degli interventi in esso previsti e individua
i contributi compensativi a favore degli enti locali.
3. Al piano nazionale di cui al comma 1 non si applicano le
disposizioni di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 195
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 9-quater. Misure urgenti in materia di rifiuti
1. Ai fini di una maggiore sostenibilità economica e gestionale
dello smaltimento della parte organica dei rifiuti solidi urbani
sul territorio nazionale e di una riduzione quantitativa dei
rifiuti da avviare allo smaltimento finale, il comma 3
dell'articolo 107 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è
sostituito dal seguente:
«3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati,
in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli
scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di
rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili,
previo accertamento dell'esistenza di un sistema di depurazione da
parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura
adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria
delle zone servite da tali sistemi. L'installazione delle
apparecchiature è comunicata da parte del rivenditore al gestore
del servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul
territorio».
2. Il comma 8-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 16
gennaio 2008, n. 4, è abrogato.
3. Il comma 19 dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio
2008, n. 4, è sostituito dal seguente: «19. All'articolo 182, il
comma 8 è abrogato».
Art. 10. Norma di interpretazione autentica
1. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008,
n. 123, si interpreta nel senso che per creditori si intendono
anche le società appartenenti al medesimo gruppo societario, ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società
originarie affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti
nella regione Campania di cui esse si sono comunque avvalse ai fini
della realizzazione del termovalorizzatore di Acerra.
Art. 11. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presen |