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CODICE PENALE
Reati contro il patrimonio - Delitti -
Estorsione - Estorsione e truffa - Criterio distintivo -
Atteggiamento assunto dall'agente ed incidenza sulla volontà del
soggetto passivo - Indicazione - Delitto tentato.
(Cod. Pen. artt. 56, 629 e 640)
Sez. 2, sent. n. 21537 del 6 maggio 2008 ud. (dep.
28/5/2008)
(Parz. Diff.)
(Dichiara inammissibile, App. Reggio Calabria, 30 aprile 2003)
Integra il delitto di truffa la condotta di colui che prospetti
un male come possibile ed eventuale, in ogni caso non proveniente
direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la
persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione,
costituente l'ingiusto profitto dell'agente, perché tratta in
errore dall'esposizione di un pericolo inesistente; mentre si
configura l'estorsione se il male viene indicato come certo e
realizzabile ad opera del reo o di altri, poiché in tal caso la
persona offesa è posta nella ineluttabile alternativa di far
conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male
minacciato.
Reati contro il patrimonio - Delitti -
Estorsione - In genere - Edilizia convenzionata - Vendita di
immobili - Richiesta di somme aggiuntive - Minaccia di non eseguire
il contratto - Sussistenza del delitto.
(Cod. Pen. art. 629;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10 art. 7)
Sez. 2, sent. n. 19711 del 23 aprile 2008 c.c. (dep.
16/5/2008)
(Conf.)
(Annulla con rinvio, Trib. lib. Genova, 12 febbraio 2008)
È integrato il delitto di estorsione qualora il venditore di
immobili, in regime di edilizia convenzionata, richieda somme
ulteriori, non previste dalla convenzione, minacciando di non
eseguire il contratto già concluso o di non portare a conclusione
le trattative in corso. (Affermando il principio, la Corte ha
accolto il ricorso del PM contro il provvedimento del Tribunale
della libertà che aveva ritenuto non configurabile il delitto di
estorsione atteso che, trattandosi di edilizia convenzionata e non
popolare, non sussisteva per il costruttore un obbligo a
contrarre)
Reati contro l'amministrazione della
giustizia - Delitti contro l'attività giudiziaria - Favoreggiamento
- Personale - Configurabilità - Mancato coinvolgimento nel reato
presupposto - Necessità - Fattispecie.
(Cod. Pen. artt. 110 e 378;
D.P.R. 30 ottobre 1990, n. 309 art. 73 co. 1)
Sez. 6, Sent. n. 21439 del 18 febbraio 2008 ud. (dep.
28/5/2008)
(Parz. Diff.)
(Annulla in parte con rinvio, App. Milano, 13 luglio 2005)
In forza dell'espressa clausola "fuori dei casi di concorso"
contenuta nell'art. 378 cod. pen., il delitto di favoreggiamento
personale presuppone che il soggetto attivo non sia stato
coinvolto, né oggettivamente né soggettivamente, nella
realizzazione del reato presupposto. (In applicazione di tale
principio, la S.C. ha ritenuto che il contributo prestato dalla
ricorrente, attraverso la ricezione e la spedizione di parte del
denaro che doveva servire ad un'illecita operazione d'importazione
di sostanze stupefacenti nel territorio nazionale, ha integrato gli
estremi del concorso nel reato di cui all'art. 73, comma primo,
d.P.R. n. 309 del 1990, senza la necessità di ulteriori e diverse
condotte di partecipazione).
Reati contro la persona - Delitti contro
la libertà individuale - Violenza sessuale - Procedibilità a
querela - Casi nei quali si procede d'ufficio - Fatto commesso da
un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie
funzioni - Collaboratore scolastico (o bidello) - È
tale.
(Cod. Pen. art. 609 bis, septies co. 4 nn. 2 e 3)
Sez. 3, Sent. n. 21934 del 24 aprile 2008 ud. (dep.
30/5/2008)
(Conf.)
(Rigetta, App. Ancona, 20 marzo 2007)
In tema di reati contro la libertà sessuale, si configura
un'ipotesi di procedibilità d'ufficio (art. 609 septies, comma
quarto, n. 3, cod. pen.), nel caso in cui i delitti di violenza
sessuale semplice od aggravata e di atti sessuali con minorenne
siano commessi da un collaboratore scolastico (o bidello)
nell'esercizio delle proprie funzioni, trattandosi di un incaricato
di pubblico servizio in considerazione del rapporto organico
esistente con l'istituzione scolastica.
Reati contro la personalità dello stato
- Delitti - Contro la personalità internazionale dello stato -
Associazioni sovversive - Art. 270 bis cod. pen. - Elementi
costitutivi - Struttura organizzativa - Necessità - Condizioni -
Fattispecie.
(Cod. Pen. art. 270 bis)
Sez. 1, Sent. n. 21686 del 22 aprile 2008 c.c. (dep.
29/5/2008)
(Conf.)
(Rigetta, Trib. lib. Perugia, 12 novembre 2007)
Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art.
270-bis, cod. pen., non è necessario il compimento dei reati
oggetto del programma criminoso, ma occorre comunque l'esistenza di
una struttura organizzativa che presenti un grado di effettività
tale da rendere almeno possibile l'attuazione di tale programma e
che giustifichi la valutazione legale di pericolosità, correlata
alla idoneità della struttura stessa al compimento di una serie
indeterminata di reati per la cui realizzazione l'associazione si è
costituita. (Fattispecie relativa alla parziale attuazione del
programma eversivo, anche attraverso il compimento concreto di atti
di violenza, da parte di una organizzazione di anarchici ed
ecologisti aderenti alla cosiddetta FAI - "Federazione Anarchica
Informale").
Reati contro la personalità dello stato
- Delitti - Contro la personalità internazionale dello stato -
Associazioni sovversive - Carattere rudimentale dell'organizzazione
- Capacità della stessa di operare funzionalmente ai fini
prefissati e stabilità organizzativa della struttura della
associazione eversiva - Integrazione del delitto di cui all'art.
270 bis cod. pen.
(Cod. Pen. art. 270 bis;
Decreto Legge 15 dicembre 1979 n. 625 art. 1;
Legge 6 febbraio 1980 n. 15)
Sez. 1, Sent. n. 22673 del 22 aprile 2008 c.c. (dep.
5/6/2008)
(Conf.)
(Rigetta, Trib. lib. Perugia, 12 novembre 2007)
Ai fini della configurabilità degli elementi costitutivi del reato
di cui all'art. 270 bis cod. pen. (associazione con finalità di
terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine
democratico), il carattere rudimentale dell'organizzazione non
impedisce di ritenerla esistente e adeguata allo scopo prefissato
ed agli obiettivi via via raggiunti attraverso una progressione del
proposito eversivo mediante la realizzazione di una serie di atti
di violenza diretti contro enti ed istituzioni, idonei a
condizionare il funzionamento delle istituzioni stesse, sia
centrali che periferiche; ne consegue che l'organizzazione
rudimentale non significa assenza di organizzazione laddove, al
contrario, l'esecuzione delle numerose azioni poste in essere dal
gruppo nell'arco di breve tempo dimostri l'organizzazione e la
capacità della stessa di operare funzionalmente ai fini prefissati
nonché la stabilità organizzativa della struttura della
associazione eversiva.
Reati contro la pubblica amministrazione
- Delitti - Dei pubblici ufficiali - Abuso di ufficio - Violazione
di norme di legge - Violazione dell'art. 97 Cost. - Ambito di
rilevanza.
(Cod. Pen. art. 323)
Sez. 6, Sent. n. 25162 del 12 febbraio 2008 c.c. (dep.
19/6/2008)
(Conf.)
(Annulla con rinvio, Gip Trib. Viterbo, 8 novembre 2006)
In tema di abuso d'ufficio, il requisito della violazione di
norme di legge può essere integrato dall'inosservanza del principio
costituzionale di imparzialità della P.A., per la parte in cui
riguarda l'attività dei pubblici funzionari, poiché esprime il
divieto di ingiustificate preferenze o di favoritismi. (Fattispecie
in cui la Corte ha ritenuto ravvisabile il delitto di abuso
d'ufficio in un caso in cui il funzionario della Motorizzazione
civile aveva provveduto sistematicamente al preferenziale disbrigo
delle pratiche avviate da una specifica agenzia, a discapito delle
altre agenzie di pratiche automobilistiche).
Reati contro la pubblica amministrazione
- Delitti - Dei pubblici ufficiali - Concussione - In genere -
"Metus publicae potestatis" - Modalità di manifestazione -
Indicazione - Fattispecie.
(Cod. Pen. art. 317)
Sez. 6, Sent. n. 21508 del 14 aprile 2008 c.c. (dep.
28/5/2008)
(Diff.)
(Rigetta, Gip Trib. Roma, 26 aprile 2007)
Ai fini della configurabilità del delitto di concussione, anche
se in forma tentata, il "metus publicae potestatis" non è
ravvisabile nella generica posizione di supremazia del pubblico
ufficiale, ma in una ragionevole valenza intimidatoria della
condotta dal medesimo posta in essere, sì da concretare nel
destinatario una sufficiente e non generica possibilità di
pressione sulla formazione della sua volontà. (Fattispecie in cui
la S.C. ha escluso la idoneità degli atti, ritenendo priva di
riscontro oggettivo l'espressione minacciosa "te ne accorgerai",
utilizzata da un assessore comunale in relazione al sollecito di
controlli di regolarità nei confronti dell'attività del titolare di
un autosalone, non contestualmente, ma in un momento solo
successivo alla richiesta di acquisto sotto costo di un'autovettura
avanzata da sua figlia).
Reati contro la pubblica amministrazione -
Delitti - Dei pubblici ufficiali - Omissione o rifiuto di atti di
ufficio - Elemento oggettivo (materiale) - Fattispecie di cui al
secondo comma - Facoltà di interpello del privato - Esigenza che il
privato faccia valere una situazione giuridica soggettiva su cui il
provvedimento è destinato a incidere direttamente - Necessità -
Fattispecie in tema di accesso agli atti del procedimento
amministrativo.
(Cod. Pen. art. 328 co. 2;
Legge 8 giugno 1990 n. 241 art. 22)
Sez. 6, Sent. n. 21735 del 4 febbraio 2008 c.c. (dep.
29/5/2008)
(Conf.)
(Annulla con rinvio, Gip Trib. Agrigento, 29 gennaio 2007)
In tema di omissione di atti di ufficio, dalla lettera del
secondo comma dell'art. 328 cod. pen. si ricava che la facoltà di
interpello del privato, cui corrisponde un dovere di rispondere o
di attivarsi da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di
un pubblico servizio, è riconosciuta esclusivamente al soggetto che
abbia interesse al compimento dell'atto. Tale interesse non si
identifica con quello generale al buon andamento della P.A., che
riguarda tutti i consociati, ma in quello che fa capo a una
situazione giuridica soggettiva su cui il provvedimento è destinato
direttamente a incidere. (Fattispecie nella quale è stato ravvisato
l'interesse di un privato all'accesso agli atti del Comune
concernenti la procedura di demolizione di un manufatto abusivo,
posto a distanza illegale dalla sua proprietà).
Reati contro l'ordine pubblico -
Contravvenzioni - Concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di
polizia - Convocazione di autorità di polizia a privato per la
notifica di un atto - Inottemperanza all'invito - Sussistenza del
reato.
(Cod. Pen. art. 650)
Sez. 1, Sent. n. 20308 del 6 maggio 2008 ud. (dep. 21/5/2008)
(Conf.)
(Rigetta, Trib. Roma, 10 luglio 2007)
Rientra tra i provvedimenti legalmente dati per ragioni di
giustizia e di sicurezza pubblica, la cui inosservanza integra il
reato previsto dall'art. 650 cod. pen., anche l'invito rivolto a un
soggetto ricercato da un'autorità di polizia a recarsi presso i
propri uffici per adempimenti dettati da motivi di giustizia.
(Fattispecie relativa alla notifica di atti giudiziari).
Stupefacenti - Coltivazione di piante
da stupefacenti - Coltivazione non autorizzata - Offensività della
condotta - Condizioni.
(Cod. Pen. art. 49;
Legge 21 febbraio 2006, n. 49 art. 4 bis, ter e tervicies;
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 artt. 17, 26, 27, 28, 29, 30, 73 e
75)
Sez. Un., Sent. n. 28605 del 24 aprile 2008 ud. (dep.
10/7/2008)
(Diff.)
(Rigetta, App. Milano, 5 dicembre 2003)
Ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di
piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, spetta al
giudice verificare in concreto l'offensività della condotta ovvero
l'idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante
rilevabile. (Conforme, Sez. U. 24 aprile 2008, Valletta, non
massimata). (Vedi Corte cost. n. 360 del 1995 e n. 296 del
1996).
CODICE PROCEDURA PENALE
Azione penale - Denuncia - In genere -
Denuncia irrituale - Utilizzabilità diretta del contenuto -
Esclusione - Acquisizione, sulla base di essa, di elementi idonei
all'esercizio dell'azione penale - Legittimità.
(Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 333)
Sez. Un., Sent. n. 25932 del 29 maggio 2008 c.c. (dep.
26/6/2008)
(Conf.)
(Rigetta, Trib. lib. Catania, 21 novembre 2007)
Una denuncia irrituale, che si debba perciò considerare alla
stregua di una denuncia anonima, pur essendo uno scritto di per sé
inutilizzabile, è tuttavia idonea a stimolare l'attività del P.M. o
della polizia giudiziaria al fine dell'assunzione di dati
conoscitivi atti a verificare se da essa possano ricavarsi
indicazioni utili per l'enucleazione di una "notitia criminis"
suscettibile di essere approfondita con gli strumenti legali.
(Conf. S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul
punto).
Leggi speciali
Armi - Materie esplodenti - Miccia con
carica esplosiva interna - Detenzione illegale - Reato
configurabile - È quello di cui all'art. 2 L. n. 895 del
1967.
(Legge 2 ottobre 1967 n. 895)
Sez. 1, Sent. n. 21872 del 7 maggio 2008 ud. (dep.
30/5/2008)
(Conf.)
(Rigetta, App. Trento, 23 novembre 2007)
È qualificabile come delitto di detenzione illegale di
esplosivo, quale previsto dall'art. 2 L. 2 ottobre 1967 n. 895 e
succ. modd., il possesso di circa 4 metri di miccia con carica
esplosiva interna.
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