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Reati militari - Disposizioni
penali per i militari appartenenti alla Guardia di finanza -
Appropriazione di valori o generi di cui il militare abbia
l'amministrazione o la custodia - Trattamento sanzionatorio -
Prevista applicabilità delle pene stabilite dagli artt. 215 e 219
cod. pen. militare di pace - Mancata previsione della
inapplicabilità di tale disposizione nel caso in cui il soggetto
abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e
questa sia stata immediatamente restituita - Peculato militare -
Trattamento sanzionatorio - Reclusione da due a dieci anni -
Mancata previsione della inapplicabilità di tale disposizione nel
caso in cui il soggetto abbia agito al solo scopo di fare uso
momentaneo della cosa e questa sia stata immediatamente
restituita.
Corte Costituzionale, sentenza del 9 luglio 2008, n. 286 (c.c.
11 giugno 2008). Pres. Bile, Rel. Gazzella.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1,
della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (Militarizzazione del
personale civile e salariato in servizio presso la Regia guardia di
finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo), e
dell'art. 215 del codice penale militare di pace, promosso con
ordinanza dell'11 ottobre 2007 dal Giudice della udienza
preliminare del Tribunale dei Termini Imerese nel procedimento
penale a carico di D. F. A., iscritta al n. 16 del registro
ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 2008 (1).
Con ordinanza dell'11 ottobre 2007, il Giudice dell'udienza
preliminare del Tribunale di Termini Imerese ha sollevato, con
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383
(Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio
presso la Regia guardia di finanza e disposizioni penali per i
militari del suddetto Corpo), nella parte in cui, dopo avere
previsto che il militare della Guardia di Finanza il quale «si
appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori
o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia
l'amministrazione o la custodia o su cui esercita la sorveglianza,
soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del codice
penale militare di pace», non prevede che «tale disposizione non si
applica quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso
momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata
immediatamente restituita»; e, sempre con riferimento all'art. 3
della Costituzione, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 215 cod. pen. mil. pace nella parte in cui
non prevede che «tale disposizione non si applica quando il
colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa,
e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente
restituita».
Il rimettente riferisce che, nel corso dell'udienza preliminare
celebrata nei confronti di D.F.A., imputato «del delitto p.p. dagli
artt. 81 cpv. e 314 cod. pen. perché […..] avendo, per ragioni del
suo ufficio, la disponibilità di un'autovettura di servizio e del
relativo autista, li utilizzava per fini privati», la difesa
dell'imputato ha contestato la qualificazione giuridica effettuata
dal pubblico ministero e, ritenendo applicabile alla fattispecie la
disposizione di cui all'art. 3 della legge n. 1383 del 1941, ha
eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario,
affermando che la predetta disposizione determina la devoluzione
della cognizione relativa ai reati da essa previsti alla
giurisdizione militare.
Secondo il rimettente, mentre l'illegittimo uso personale delle
autovetture di servizio è inquadrabile, per la particolare
qualifica soggettiva dell'agente, nella speciale previsione dettata
dall'art. 3 della legge n. 1383 del 1941, il cui primo comma
stabilisce: «Il militare della guardia di finanza che commette una
violazione delle leggi finanziare, costituente delitto, o collude
con estranei per frodare la finanza, oppure si appropria o comunque
distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui
egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia
l'amministrazione o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza,
soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del Codice
penale militare di pace, ferme le sanzioni pecuniarie delle leggi
speciali»; la condotta del pubblico ufficiale che utilizza a fini
privati le prestazioni lavorative di un pubblico dipendente,
distogliendolo dalle mansioni istituzionali, deve essere
ricondotta, allorché ricorrano gli ulteriori presupposti previsti
dalla legge, alla fattispecie di abuso d'ufficio di cui all'art.
323 codice penale, non essendo concepibile l'appropriarsi di una
persona o della sua energia lavorativa.
In conclusione, la fattispecie sottoposta all'esame del Tribunale
siciliano integrerebbe il concorso formale di due reati: con
riferimento all'uso dell'autovettura, il reato di «peculato del
militare della Guardia di Finanza» previsto dall'art. 3 della legge
n. 1383 del 1941 e, «mancando questo», il reato di peculato
militare previsto dall'art. 215 cod. pen. mil. pace; con
riferimento all'impiego dell'autista, il reato di abuso d'ufficio
previsto dall'art. 323 del codice penale.
Ciò, prosegue il rimettente, determinerebbe un'ipotesi di
connessione ai sensi dell'art. 12, lettera b), del codice di rito
e, poiché i due reati rientrano nella giurisdizione di giudici
diversi, e poiché il reato di abuso d'ufficio, previsto dall'art.
323 cod. pen., sarebbe meno grave di quello di «peculato del
militare della Guardia di Finanza» previsto dall'art. 3 della legge
n. 1383 del 1941 (come anche di quello previsto dall'art. 215 cod.
pen. mil. pace), il Tribunale dovrebbe pronunciare il difetto di
giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 20 cod.
proc. pen., in relazione al contestato utilizzo dell'autovettura,
proseguendo il giudizio limitatamente all'impiego
dell'autista.
Lo stesso Tribunale, però, mette in dubbio la legittimità
costituzionale sia dell'art. 3 della legge n. 1383 del 1941,
relativo al peculato militare degli appartenenti alla Guardia di
finanza, che dell'art. 215 del codice penale militare di pace, che
definisce la fattispecie del «peculato militare» tout court, per la
disparità di trattamento che la disciplina del peculato d'uso
contenuta nei predetti articoli presenterebbe rispetto a quella
dettata in ambito di reati comuni, laddove l'art. 314 cod. pen. è
stato integralmente riformulato dall'art. 1 della legge 26 aprile
1990, n. 86, contenente modifiche in tema dei delitti dei pubblici
ufficiali contro la pubblica amministrazione.
In seguito a tale intervento riformatore infatti, accanto al
peculato vero e proprio, caratterizzato dall'appropriazione
definitiva del bene, è stata introdotta la fattispecie del peculato
cosiddetto d'uso, che si ha quando «il colpevole ha agito al solo
scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso
momentaneo, è stata immediatamente restituita», sottoponendola alla
ben più mite pena della reclusione da sei mesi a tre anni. A
seguito della riforma, invece, è scomparsa la figura del peculato
per distrazione, il che non ha però determinato la totale
depenalizzazione delle relative condotte, dato che una parte di
esse è confluita nella nuova fattispecie di abuso d'ufficio
prevista dall'art. 323 del codice penale.
L'intervento riformatore operato con la legge n. 86 del 1990,
sottolinea ancora il rimettente, non ha interessato la figura del
«peculato militare» prevista dall'art. 215 cod. pen. mil. pace né
quella del «peculato del militare della Guardia di Finanza»
prevista dall'art. 3 della legge n. 1383 del 1941.
Ciò determina, secondo il Tribunale, una diversità di trattamento
tra militari e non militari in materia di peculato, dato che mentre
le condotte di appropriazione momentanea commesse da pubblici
ufficiali non militari sono soggette ad un trattamento
sanzionatorio più mite di quello previsto per le condotte di
appropriazione definitiva, le condotte di appropriazione momentanea
commesse da militari e, in particolare, da militari appartenenti
alla Guardia di Finanza, sono soggette allo stesso trattamento
sanzionatorio previsto per le condotte di appropriazione
definitiva. Tale disparità di trattamento appare al Tribunale priva
di razionale giustificazione e, pertanto, in contrasto con il
principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della
Costituzione.
Al riguardo, ricorda il rimettente, la stessa Corte costituzionale,
nella sentenza n. 473 del 1990 - pur pervenendo nella specie ad una
declaratoria di inammissibilità della questione posta dal giudice a
quo - rilevava che non è «conforme a razionalità che, riformando il
peculato comune così come si è visto più sopra, analoga modifica
non sia stata apportata a quello militare».
Infine, ricorda il rimettente, con la sentenza n. 448 del 1991, la
Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 215 cod. pen. mil. pace limitatamente alle parole «ovvero
lo distrae a profitto proprio o di altri», così equiparando il
trattamento delle condotte distrattive poste in essere dal militare
alle analoghe condotte poste in essere dal pubblico ufficiale non
militare.
Secondo il Tribunale di Termini Imerese, le considerazioni svolte
dalla Corte dovrebbero estendersi, da un lato, alla fattispecie di
«peculato del militare della Guardia di Finanza» prevista dall'art.
3 della legge n. 1383 del 1941; dall'altro, alle condotte
appropriative contrassegnate da un uso momentaneo della cosa cui
segue la restituzione della stessa.
Quanto al primo aspetto, la struttura di detta fattispecie, con
particolare riferimento alla natura del bene protetto ed alla
condotta tipica, non è diversa da quella del peculato comune oggi
prevista dall'art. 314 cod. pen. e da quella del peculato militare
di cui all'art. 215 cod. pen. mil. pace, prima che queste ultime
fossero modificate per effetto, rispettivamente, dell'art. 1 della
legge n. 86 del 1990 e della sentenza n. 448 del 1991 della Corte
costituzionale.
Inoltre, prosegue il rimettente, va considerato che l'art. 3 della
legge n. 1383 del 1941, limitandosi quoad poenam a rinviare
all'art. 215 cod. pen. mil. pace, prevede una pena meno grave di
quella che era prevista dall'art. 314 cod. pen. prima
dell'intervento riformatore operato con l'art. 1 della legge n. 86
del 1990 e che oggi è prevista dal primo comma del riformato art.
314. Di conseguenza, anche per il «peculato del militare della
Guardia di Finanzia» deve escludersi, secondo il rimettente, che
nell'appartenenza dell'agente e dell'oggetto materiale della
condotta al Corpo della Guardia di Finanza possa rinvenirsi una
valutazione della fattispecie speciale qui considerata in termini
di maggiore gravità rispetto alla fattispecie comune di
peculato.
Alla luce dell'evidenziata identità sostanziale tra le fattispecie,
così come la mancata estensione delle modifiche apportate al
peculato comune dall'art. 1 della legge n. 86 del 1990 al «peculato
militare» in genere ed al «peculato del militare della Guardia di
Finanza in particolare» appare irrazionale ed ingiustificata in
relazione alle condotte distrattive, allo stesso modo e per le
stesse ragioni essa appare al rimettente irrazionale ed
ingiustificata anche in relazione alle condotte appropriative
caratterizzate dall'uso solo momentaneo della cosa, seguito
dall'immediata restituzione della stessa.
Per eliminare l'evidenziata disparità e ripristinare l'uniformità
di trattamento tra il militare della Guardia di Finanza ed il
pubblico ufficiale non militare, pertanto, secondo il Tribunale
rimettente sarebbe necessario dichiarare l'illegittimità
costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nei
termini sopra evidenziati, non solo dell'art. 3 della legge n. 1383
del 1941, ma anche dell'art. 215 cod. pen. mil. pace, visto che la
condotta di appropriazione caratterizzata dall'uso momentaneo della
cosa posta in essere dal militare della Guardia di Finanza, in
assenza dell'art. 3 della legge n. 1383 del 1941, sarebbe comunque
attratta nella previsione di cui all'art. 215 cod. pen. mil. pace,
così come esso è ancora oggi vigente dopo la dichiarazione di
parziale incostituzionalità operata con la sentenza n. 448 del 1991
della Corte costituzionale.
In via subordinata, nell'ipotesi in cui la Corte ritenesse che
l'uso momentaneo per fini privati della cosa di cui si dispone per
ragioni d'ufficio costituisca una condotta distrattiva e non
appropriativa, secondo il rimettente sarebbe sufficiente dichiarare
l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 1383 del
1941, limitatamente alle parole «o comunque distrae, a profitto
proprio o di altri».
L'eventuale accoglimento della questione, secondo il Tribunale di
Termini Imerese, determinerebbe, per effetto della disposizione
dell'art. 16 cod. pen., l'applicazione delle norme del codice
penale comune. Sottraendo l'appropriazione momentanea di cose di
cui il militare della Guardia di Finanza dispone per ragioni di
servizio alla disciplina dell'art. 3 della legge n. 1383 del 1941
e, gradatamente, dell'art. 215 cod. pen. mil. pace, nonché alla
giurisdizione del giudice militare, per ricondurla alla disciplina,
più favorevole, dell'art. 314, secondo comma, cod. pen. (ed alla
giurisdizione del giudice ordinario), si eliminerebbe l'evidenziata
ed ingiustificabile disparità di trattamento.
Con memoria depositata in data 25 febbraio 2008, interveniva nel
giudizio di costituzionalità la Presidenza del Consiglio dei
ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, e
chiedeva che la questione fosse dichiarata inammissibile per
manifesta infondatezza, per l'omesso tentativo da parte del
rimettente di offrire una lettura adeguatrice della norma
censurata.
Considerato in diritto
1.- Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Termini
Imerese dubita, con riferimento all'art. 3 della Costituzione,
della legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 9 dicembre
1941, n. 1383 (Militarizzazione del personale civile e salariato in
servizio presso la Regia guardia di finanza e disposizioni penali
per i militari del suddetto Corpo) nella parte in cui, dopo avere
previsto che il militare della Guardia di Finanza il quale «si
appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori
o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia
l'amministrazione o la custodia o su cui esercita la sorveglianza,
soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del codice
penale militare di pace», non prevede che «tale disposizione non si
applica quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso
momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata
immediatamente restituita».
Il rimettente dubita, inoltre, sempre con riferimento all'art. 3
della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 215
del codice penale militare di pace nella parte in cui non prevede
che «tale disposizione non si applica quando il colpevole ha agito
al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo
l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita».
Egli ritiene infatti che, considerando la natura appropriativa
della condotta di chi abbia agito al solo scopo di fare uso
momentaneo della cosa e l'abbia poi restituita, la dichiarazione di
illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 1383 del
1941, nella parte in cui si riferisce a tale fattispecie,
comporterebbe l'attrazione di essa nell'ambito di applicazione
dell'art. 215 cod. pen. mil. pace, così come ancora oggi vigente a
seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità operata
con la sentenza n. 448 del 1991 di questa Corte.
2.- In origine, in entrambi gli ordinamenti penali, quello militare
e quello comune, le norme incriminatici del peculato abbracciavano
tanto le ipotesi di peculato appropriativo vero e proprio, quanto
le ipotesi del peculato per distrazione - ossia quelle
caratterizzate dalla utilizzazione della cosa da parte dell'agente
in modo difforme dalle finalità per le quali era stata affidata
alla sua disponibilità -, sia infine le ipotesi di peculato d'uso,
caratterizzate dalla temporanea utilizzazione della cosa da parte
dell'agente e dalla sua immediata restituzione. La riforma dei
reati contro la pubblica amministrazione, introdotta dalla legge 26
aprile 1990, n. 86 (Modifiche in tema di delitti dei pubblici
ufficiali contro la pubblica amministrazione), nel ridisegnare la
disciplina del peculato comune senza apportare le stesse modifiche
alla disciplina del peculato militare, ha determinato una
alterazione dell'originario equilibrio, realizzando un'oggettiva
disparità di trattamento tra le due tipologie di reati, la cui
disciplina era in precedenza sostanzialmente omogenea.
Per effetto della legge, infatti, le ipotesi di peculato comune per
distrazione sono state espunte dalla sfera di applicazione
dell'art. 314 cod. pen., con conseguente parziale riconduzione
delle stesse nell'alveo della norma di cui all'art. 323 cod. pen.
Contestualmente, è stata attribuita autonoma rilevanza penale al
peculato d'uso, disciplinato ora nel secondo comma dell'art. 314
cod. pen., che per tale condotta commina la pena, sensibilmente più
mite rispetto a quella prevista per le ipotesi di peculato di cui
al primo comma, della reclusione da sei mesi a tre anni.
In tal modo, in ambito di diritto comune, si è riconosciuto un più
benevolo trattamento sanzionatorio ad una condotta appropriativa
che, per il suo carattere temporaneo, è caratterizzata da un minore
grado di offensività rispetto alle ipotesi di appropriazione
definitiva. Un'analoga differenziazione non è stata riprodotta
nell'ambito dei reati militari oggetto delle odierne censure, per i
quali la pena comminata, per tutte le forme di peculato, continua
ad essere quella unica della reclusione da due a dieci anni.
Questa Corte, pur senza intervenire sulle norme censurate, per
effetto dell'inammissibilità delle questioni sollevate, ha avuto
modo più volte di sottolineare la mancanza di ragioni
giustificative di una disparità di trattamento, a causa
dell'insussistenza di significativi elementi di differenziazione
tra il peculato militare, disciplinato dall'art. 215 cod. pen. mil.
pace, e il peculato comune.
Con la sentenza n. 4 del 1974 ha affermato che tra i due delitti di
peculato sopra indicati sussiste una sostanziale identità,
riscontrabile nello stesso testo dei rispettivi articoli, avendo
essi in comune l'elemento materiale e l'elemento psicologico ed
identici essendo sia il loro contenuto (in entrambi offensivo dello
stesso bene che si è voluto proteggere: denaro o cose mobili
appartenenti allo Stato), sia l'azione tipica delle due azioni
criminose (concretantesi nell'appropriazione o distrazione di beni
da parte di soggetti attivi aventi una specifica qualifica).
La successiva sentenza n. 473 del 1990 è intervenuta su una
questione di costituzionalità riguardante lo stesso art. 215 cod.
pen. mil. pace, con la quale il rimettente, censurando l'intera
disciplina sanzionatoria dettata da tale norma, aveva sollecitato
l'estensione al peculato militare della pena comminata per il
peculato comune. In tale occasione questa Corte ha ribadito la
sostanziale omogeneità tra le due fattispecie di peculato, militare
e comune, evidenziando la mancanza di peculiarità attinenti alle
specifiche esigenze dell'amministrazione militare tali da
giustificare la persistente disparità di trattamento. La questione
venne tuttavia dichiarata inammissibile, perché l'intervento
richiesto in quella circostanza avrebbe determinato una reformatio
in peius del peculato militare per le fattispecie diverse da quelle
di uso temporaneo, visto che la pena dettata dall'art. 314 cod.
pen. è superiore nel minimo rispetto a quella dettata dall'art. 215
cod. pen. mil. pace e avrebbe, inoltre, comportato una grave
manipolazione della norma.
Con sentenza n. 448 del 1991, questa Corte, investita della
questione di legittimità dell'art. 215 cod. pen. mil. pace, nella
parte in cui si riferiva al peculato per distrazione, ne ha
dichiarato l'illegittimità parziale, in tal modo sottraendo le
condotte distrattive dal raggio di applicazione dell'art. 215 e
determinando, in forza del disposto dell'art. 16 cod. pen.,
l'automatica sussunzione delle condotte medesime nell'ambito del
diritto penale comune, con conseguente attribuzione di quelle
fattispecie alla giurisdizione ordinaria.
Gli ostacoli che hanno impedito a questa Corte di intervenire nel
1990 sulla citata norma del codice penale militare di pace non
insorgono nel caso in esame.
In primo luogo, perché le norme incriminatrici sono censurate solo
nella parte in cui si riferiscono al peculato d'uso. Non è
ipotizzabile in conseguenza alcun effetto di reformatio in
peius.
In secondo luogo, perché la pronuncia invocata dall'odierno
rimettente non tende, inammissibilmente, ad ottenere la
trasposizione di una sanzione dalla norma incriminatrice di diritto
comune, indicata come tertium comparationis, alle due norme
applicabili nell'ambito militare, ma mira alla caducazione parziale
di due norme incriminatrici speciali.
Entrambe le questioni sono rilevanti per la decisione del giudizio
a quo.
La prima questione riguarda la norma incriminatrice delle condotte
di peculato della Guardia di Finanza, immediatamente applicabile al
giudizio a quo in forza del principio di specialità. La rimozione
di tale norma determinerebbe l'inquadramento della fattispecie
nell'ambito della previsione generale dell'art. 215 cod. pen. mil.
pace, riguardante il peculato militare. Secondo l'interpretazione
non implausibile adottata dal rimettente, infatti, con la citata
sentenza n. 448 del 1991, relativa al peculato militare per
distrazione, questa Corte non avrebbe determinato l'eliminazione
del peculato d'uso dalla sfera di operatività della norma, in
quanto la condotta tipica di tale ultima figura di reato non
sarebbe caratterizzata dalla mera distrazione della cosa dalle
finalità per le quali era stata affidata alla disponibilità
dell'agente, ma da una vera e propria appropriazione, sia pur
temporanea, della stessa. Pertanto, solo la declaratoria di
incostituzionalità di entrambe le norme censurate determinerebbe
l'invocata applicazione alla fattispecie del più mite trattamento
sanzionatorio di cui all'art. 314, cpv., cod. pen. e la conseguente
devoluzione della cognizione del reato alla giurisdizione del
giudice ordinario.
3.- Nel merito, le sollevate questioni di costituzionalità sono
fondate.
Le due norme censurate si riferiscono al peculato d'uso militare e
assoggettano tale reato alla stessa pena dettata per il peculato
(reclusione da due a dieci anni). La disparità di trattamento
rispetto alla disciplina dettata, dopo la legge n. 86 del 1990, per
il peculato d'uso comune, di cui all'art. 314, secondo comma, cod.
pen., è evidente, perché la riforma ha attribuito a tale condotta
autonoma rilevanza penale e l'ha assoggettata a una pena
sensibilmente più mite (reclusione da sei mesi a tre anni).
Come già evidenziato da questa Corte nelle sentenze emesse in
relazione al reato di cui all'art. 215 cod. pen. mil. pace, ma
riferibili, per effetto della loro motivazione, anche al peculato
commesso da agente della Guardia di finanza, la descritta disparità
di trattamento deve ritenersi priva di ragionevolezza. Le
situazioni regolate dalle normative a raffronto, infatti, sono in
tutto simili, differenziandosi tra loro unicamente per la qualifica
soggettiva del colpevole, ossia l'appartenenza dello stesso
all'amministrazione militare.
Orbene, quanto a quest'ultima condizione, non risulta che essa
inerisca alle rationes delle norme incriminatici speciali. Non
sussistono, cioè, peculiarità relative alle specifiche esigenze
dell'amministrazione militare, in grado di giustificare un maggior
rigore nel trattamento sanzionatorio del peculato d'uso commesso in
ambito militare rispetto all'analoga condotta commessa in altri
rami della pubblica amministrazione.
Pertanto, le norme censurate, nel comminare un'unica sanzione
penale per tutte le forme di peculato, senza attribuire un autonomo
rilievo alla fattispecie del peculato d'uso, che anche in ambito
militare presenta, rispetto al peculato vero e proprio, un grado di
offensività sensibilmente minore, devono considerarsi entrambe
lesive del principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della
Costituzione.
Per armonizzare la disciplina del peculato d'uso militare rispetto
a quello comune è dunque necessario dichiarare l'illegittimità
delle norme censurate nella parte in cui si riferiscono anche al
peculato d'uso, secondo la definizione che di tale autonomo reato
dà l'art. 314, secondo comma, cod. pen.
La sottrazione di autonoma condotta di reato dal raggio di
applicazione delle norme speciali censurate e dalla indifferenziata
disciplina sanzionatoria delle diverse forme di peculato da esse
dettata determina, in forza del principio di cui all'art. 16 cod.
pen., l'attrazione della stessa condotta nell'ambito di
applicazione della norma incriminatrice generale di cui all'art.
314, secondo comma, cod. pen., con conseguente eliminazione
dell'irragionevole disparità di trattamento.
Ogni altra censura resta assorbita.
Per questi motivi
La Corte Costituzionale
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 9
dicembre 1941, n. 1383, nella parte in cui si riferisce al militare
della Guardia di finanza che abbia agito al solo scopo di fare uso
momentaneo della cosa e, dopo l'uso momentaneo, l'abbia
immediatamente restituita;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 215 del codice
penale militare di pace nella parte in cui si riferisce anche al
militare che abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della
cosa e, dopo l'uso momentaneo, l'abbia immediatamente
restituita.
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