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NOTIZIARIO PER L'ARMA DEI
CARABINIERI N. 1 - gennaio-febbraio 1958
Verso una giustizia penale, internazionale
(continua)
II - Studi e soluzioni concrete di giustizia penale
internazionale
Come abbiamo visto, nel corso della storia moderna, il diritto
consuetudinario ha riconosciuto vari delitti chiamati "crimini di
guerra" consistenti in violazioni alle leggi e costumi della
guerra. Essi sono oggi, a causa della grande estensione data a tali
leggi e costumi ed alla loro codificazione, assai più numerosi dei
casi ammessi dalla dottrina classica del XVIII secolo.
Ma la questione relativa alla possibilità ed alla opportunità di
attribuire ad organi internazionali la competenza a giudicare
taluni di tali delitti non è stata studiata di pari passo con
quella che consisteva nel definire delitti internazionali taluni
atti determinati e nel moltiplicare, mediante trattati, tali
categorie di delitti.
Fu soltanto a proposito dei delitti di guerra commessi durante la
prima guerra mondiale, che la questione relativa alla creazione di
tribunali internazionali venne per la prima volta seriamente
studiata.
1 - Il Trattato di Versailles
Il rapporto della speciale commissione incaricata dalla
conferenza della pace (Parigi, 1919) di studiare la costituzione e
la procedura di un tribunale abilitato a giudicare le violazioni
delle leggi e costumi della guerra commessi dalle forze nemiche,
concludeva che ogni belligerante ha, in base ai principi del
diritto internazionale, il potere e l'autorità sufficienti per
giudicare gli individui ritenuti colpevoli di crimini di guerra, ma
che era essenziale creare un tribunale internazionale chiamato a
conoscere determinati capi di imputazione:
- delitti commessi contro persone di nazionalità differente,
riunite, ad esempio, in campi di concentramento;
- delitti commessi da autorità, i cui ordini riguardavano individui
di differente nazionalità ovvero la condotta tenuta verso più
eserciti alleati;
- delitti commessi da autorità militari e civili che avessero
ordinato o si fossero astenuti dal prevenire violazioni alle leggi
o costumi della guerra;
- delitti compiuti da qualsiasi altra persona che si fosse ritenuto
inopportuno di tradurre dinanzi ad un tribunale nazionale.
Il rapporto prevedeva anche il deferimento al tribunale
internazionale delle persone accusate non di delitti di guerra in
senso stretto, ma di taluni "fatti che hanno provocato la guerra
mondiale e che ne hanno accompagnato gli inizi, in special modo la
violazione della neutralità del Lussemburgo e del Belgio".
Le divergenze sorte fra i vincitori (le maggiori obiezioni furono
sollevate dagli americani) impedirono l'adozione delle
raccomandazioni della commissione, ed il trattato di Versailles si
contentò di prevedere la traduzione in giudizio davanti ad un
tribunale internazionale dell'ex Capo dello Stato tedesco e la
consegna da parte della Germania di altri accusati (in totale 900),
che dovevano essere deferiti sia a tribunali militari di questo o
quel paese alleato, sia a tribunali militari misti di più potenze
alleate.
è noto che tali disposizioni del trattato di Versailles ebbero un
epilogo infelice e finirono per essere abrogate virtualmente per
inesecuzione. Il processo contro il Kaiser, imputato di offesa
suprema contro la morale internazionale e l'autorità sacra dei
trattati (art. 227 del trattato di Versailles), non poté celebrarsi
perché l'Olanda non volle concedere l'estradizione dell'ex sovrano,
colà rifugiatosi. Quelli contro gli altri, iniziatisi in definitiva
presso la Corte di Lipsia (essendosi la Germania rifiutata di
consegnare gli imputati) ai primi del 1920, furono caratterizzati
da lentezze procedurali, assoluzioni o miti condanne e furono
infine sospesi attorno al 1922. Le cause di tale decadenza, come
osserva Vedovato(1), furono di natura giuridica (non esistenza
nell'ordine internazionale e negli ordinamenti interni della norma
giuridica definitrice dei delitti in esame; incertezza sulla legge
in base alla quale determinare la pena da infiggere; silenzio delle
convenzioni internazionali sulle conseguenze delle loro violazioni;
inesistenza di una legge penale internazionale e di natura politica
(le sanzioni giunsero con troppo ritardo, quando ormai l'opinione
pubblica si era placata).
"La verità è che la punizione dei crimini di guerra fu vista più
come un problema politico che come problema giuridico, con la
conseguenza di piegare a contingenti esigenze politiche le stabili
formulazioni giuridiche, alle quali pertanto non poteva
corrispondere un esatto contenuto giuridico".
2 - Il Comitato consultativo di giuristi
(1920)
Incaricato dalla Società delle Nazioni di preparare un progetto
per la istituzione di una Corte permanente di giustizia, propose,
dopo lunghi studi, la creazione di un'alta corte di giustizia
internazionale, competente a giudicare i delitti contro l'ordine
pubblico internazionale e contro il delitto delle genti universale,
a lei deferiti dall'assemblea o dal consiglio della Società delle
Nazioni, e investita dei poteri necessari per caratterizzare il
delitto, fissare la pena, determinare i modi di esecuzione della
sentenza, nonché la procedura da seguire.
Tale proposta non fu accettata dall'Assemblea della S.d.N., in seno
alla quale prevalsero le obiezioni derivanti dai noti principi
della dottrina classica (bisogna che ci sia una legge perché ci
possa essere una sanzione; l'individuo non è soggetto di diritto
internazionale; non esiste un diritto penale di portata
internazionale).
3 - Proposte di istituzioni scientifiche
a) l'Associazione di diritto internazionale
Alla 34a conferenza dell'Associazione di diritto internazionale
tenutasi a Vienna nel 1926 fu affermata la utilità della
istituzione di una corte permanente di giustizia internazionale
penale, in base ai seguenti principi: le sentenze a carico di
cittadini di uno stato da parte di tribunali di un altro stato, per
quanto eque ed imparziali, sono invariabilmente considerate con
diffidenza; in particolare, l'esperienza ha dimostrato che le
sentenze relative a crimini di guerra da parte di tribunali
nazionali appartenenti al vincitore o al vinto, non hanno quasi mai
soddisfatto, perchè: "sono, naturalmente, sospettate di parzialità
nazionale; ne risultano decisioni contradittorie e pene ineguali; è
la legge internazionale e non quella nazionale che è violata".
L'associazione di diritto internazionale attribuiva alla Corte la
competenza a conoscere le imputazioni a carico sia di individui che
di stati, relative a violazioni di obblighi internazionali aventi
un carattere penale; di ogni trattato, convenzione o dichiarazione
concernente i metodi e la condotta delle ostilità; dileggi e
costumi di guerra generalmente accettati e riconosciuti come
obbligatori dalle nazioni civili.
b) l'Unione interparlamentare
In occasione della sua 23a conferenza (Washington e Ottawa
1925), l'Unione interparlamentare decise di studiare le cause della
guerra d'aggressione e di procedere all'elaborazione di un progetto
di codice per la repressione dei delitti internazionali, portando
la sua attenzione su taluni principi enunciati da V.V. Pella in un
rapporto dal titolo: "La criminalità della guerra d'aggressione e
l'organizzazione di una repressione internazionale". Tali principi
affermavano in sostanza la responsabilità penale degli individui e
degli stati nei casi di infrazioni all'ordine pubblico
internazionale ed al diritto delle genti, infrazioni che dovevano
essere preventivamente definite da testi precisi e represse in base
al principio "nulla poena sine lege".
c) l'Associazione internazionale di diritto penale
In occasione del Congresso tenutosi a Bruxelles nel 1926,
l'Associazione internazionale di diritto penale, sulla base di un
rapporto redatto da V.V. Pella e da H. Donnedieu de Vabres,
espresse la raccomandazione che venisse attribuita alla Corte
permanente di giustizia internazionale competenza in materia
repressiva per giudicare sia gli stati che gli individui accusati
di delitti da definirsi mediante convenzioni internazionali, che
dovevano anche stabilire le sanzioni applicabili.
4 - La Convenzione per la creazione di una Corte penale
internazionale (1937)
Spinto dalla gravità dell'attentato che produsse la morte del re
Alessandro di Jugoslavia e del Ministro degli affari esteri
francese Barthou (Marsiglia, 9 ottobre 1934), il Consiglio della
S.d.N. preparò il testo di una concezione sulla prevenzione e la
repressione del terrorismo e quello di una seconda Convenzione per
la creazione di una giurisdizione internazionale chiamata a
giudicare gli individui accusati di una delle infrazioni previste
dalla convenzione sul terrorismo. In base alla Convenzione, per
"atto di terrorismo" s'intendono fatti criminosi diretti contro uno
stato, il cui fine o natura è di provocare il terrore presso
determinate personalità, presso gruppi di persone o fra il
pubblico. Le due convenzioni, firmate rispettivamente da 24 e 13
paesi ma non ratificate, rimasero inoperanti per il sopraggiungere
della 2a Guerra Mondiale e la conseguente paralisi e fine della
S.d.N.
5 - Proposte formulate durante la 2a Guerra
Mondiale
I crimini commessi durante la 2a Guerra Mondiale riportarono in
primo piano il problema della punizione dei criminali di guerra,
problema che fu nuovamente affrontato in conferenze ufficiose o
semi ufficiali.
a) L'Assemblea internazionale di Londra
Organo non ufficiale creato nel 1941 sotto gli auspici della
Unione per la Società delle nazioni, dopo aver attentamente
studiato il problema, espresse il parere che talune categorie di
delitti di guerra (intesi in senso lato, in modo da comprendere sia
l'aggressione che i delitti più tardi chiamati contro l'umanità)
dovevano essere di competenza di una Corte penale internazionale.
Tali categorie di delitti erano le seguenti:
1) delitti che non sono di competenza di nessuna giurisdizione
nazionale (es.: delitti commessi in Germania contro gli ebrei e
contro gli apolidi);
2) delitti di competenza di una giurisdizione nazionale di una
qualsiasi delle Nazioni Unite, ma che lo stato interessato avesse
deciso per motivi politici o altri, di non deferire ai propri
tribunali;
3) delitti commessi o che hanno provocato effetti in più paesi o
ai danni di cittadini di paesi differenti;
4) delitti commessi da Capi di Stato.
La Corte doveva applicare possibilmente un apposito codice di
diritto penale approvato dalle Nazioni Unite o, in mancanza, la
consuetudine ed i trattati internazionali, i principi di diritto
penale generalmente riconosciuti, la giurisprudenza e la dottrina
di pubblicisti di chiara fama. Le sanzioni dovevano essere lasciate
alla discrezione della Corte.
b) La Commissione internazionale per la riforma e lo sviluppo
del diritto penale
Organismo semi-ufficiale costituito in prevalenza da giuristi
inglesi, che ha egualmente studiato il problema senza formulare
proposte concrete, dato che nel suo seno esistevano due correnti,
l'una che sosteneva che la quasi totalità degli atti delittuosi
commessi da cittadini nemici potevano essere puniti facendo ricorso
alle leggi ed ai tribunali nazionali esistenti; l'altra che era
favorevole ad una soluzione assai simile a quella proposta
dall'Assemblea internazionale di Londra.
c) la Commissione delle Nazioni Unite per i delitti di
guerra
Creata il 20 ottobre 1943, studiò il problema della creazione di
un tribunale internazionale per giudicare i criminali di guerra e
approvò un progetto di convenzione relativo alla creazione di un
tribunale delle Nazioni Unite (26 settembre 1944). Tale tribunale
doveva avere competenza a giudicare e punire chiunque, di qualsiasi
rango o posizione, avesse commesso o tentato di commettere, dato ad
altri l'ordine di commettere, spinto, aiutato, incoraggiato o
incitato altri a commettere una infrazione alle leggi e costumi
della guerra, o ancora, venendo meno ad un dovere a lui incombente,
si fosse reso lui stesso colpevole di una tale infrazione. La
competenza del tribunale doveva estendersi alle infrazioni commesse
dai membri delle forze armate, dalle autorità civili o da chiunque,
agendo sotto l'autorità o invocando o allegando l'autorità di uno
stato o d'una altra entità politica in stato di guerra o di
ostilità armata con una qualsiasi delle parti contraenti o che
occupasse come nemico il territorio di una delle parti contraenti,
o ancora agendo di concerto con un tale stato od una tale entità
politica.
Il tribunale avrebbe dovuto applicare il diritto derivante:
1) da convenzioni e trattati;
2) dagli usi internazionali della guerra; dai principi del diritto
delle genti derivanti dagli usi stabiliti fra nazioni civili, dalle
leggi dell'umanità e dalle esigenze della coscienza pubblica;
3) dai principi di diritto penale generalmente riconosciuti dalle
nazioni civili;
4) dalle sentenze, come mezzo sussidiario per la determinazione
delle regole del diritto bellico.
6 - I Tribunali militari internazionali istituiti dopo la
seconda guerra mondiale
a) Il tribunale militare internazionale di Norimberga
L'intenzione degli alleati di perseguire i criminali di guerra
delle potenze europee dell'Asse si manifestò per la prima volta con
una "Dichiarazione sulle atrocità tedesche" pubblicata a Mosca il
30 ottobre 1943, con la quale la Gran Bretagna, Stati Uniti e
U.R.S.S. dichiaravano che "gli ufficiali e soldati tedeschi ed i
membri del partito nazista responsabili di tali atrocità, massacri
ed esecuzioni, o che avranno consentito a prendervi parte, saranno
inviati nei paesi ove i loro abominevoli misfatti sono stati
perpetrati, per esservi sottoposti a giudizio e puniti in
conformità alle leggi di tali paesi liberati e dai governi liberi
che vi saranno istaurati".
I firmatari aggiungevano che tale dichiarazione era fatta "senza
pregiudizio dei casi di criminali tedeschi i cui delitti non
possono essere situati in una determinata località e che saranno
puniti in base a decisione comune dei Governi alleati".
A seguito della Dichiarazione di Mosca, Francia, Gran Bretagna,
Stati Uniti e U.R.S.S. firmavano l'8 agosto 1945 l'Accordo di
Londra per la istituzione di un tribunale militare internazionale
chiamato a giudicare i criminali di guerra, i cui delitti non
avevano una localizzazione geografica precisa.
Uno speciale Statuto annesso all'Accordo attribuiva al tribunale la
competenza a giudicare tutti coloro che, agendo per conto dei paesi
europei dell'Asse, avevano commesso, individualmente o come membri
di organizzazioni, uno qualsiasi dei delitti compresi nelle
seguenti categorie:
1) delitti contro la pace;
2) delitti di guerra;
3) delitti contro l'umanità.
Gli ordini superiori non erano ammessi come scusante, ma potevano
essere considerati come motivo di diminuzione della pena; la
situazione ufficiale degli accusati non poteva essere considerata
né come scusante assolutoria né come un motivo per diminuzione di
pena.
Il Tribunale era autorizzato a dichiarare che gruppi e
organizzazioni alle quali appartenevano gli accusati erano
organizzazioni criminali, il che avrebbe permesso alle autorità
nazionali competenti di ogni firmatario di tradurre chiunque
davanti ai tribunali nazionali, militari o d'occupazione, a causa
della sua affiliazione a tale organizzazione.
Il tribunale era autorizzato a pronunciare contro gli accusati rei
convinti la pena di morte o qualsiasi altra pena da esso ritenuta
giusta.
Il tribunale di Norimberga, investito di un atto di accusa contro
24 personaggi tedeschi, con sentenza in data 30 settembre 1 ottobre
1946, ne condannò: a morte 12, all'ergastolo 3, alla reclusione a
tempo 4; ne assolse 3; non poté giudicarne 2 (uno perchè
suicidatosi, l'altro perchè demente).
Il tribunale dichiarò organizzazioni criminali le organizzazioni
personali dei capi politici del partito nazista, le SS., le SD. e
la Gestapo; non attribuì la stessa qualifica alle SA., al gabinetto
del Reich, allo Stato Maggiore Generale ed all'Alto Comando
tedesco.
Altri processi seguirono dinanzi al tribunale di Norimberga contro
grandi industriali; eminenze del regime nazista; medici militari e
delle SS. che avevano "lavorato" nei campi di concentramento.
b) Il tribunale militare internazionale per l'Estremo
Oriente
Nella dichiarazione di Potsdam del 26 luglio 1945 era previsto
che i criminali di guerra giapponesi sarebbero stati colpiti "con
una severa giustizia".
In base poi alle clausole dell'atto di capitolazione del Giappone
(2 settembre 1945) ed alle decisioni della Conferenza di Mosca (16
26 dicembre 1945), fu possibile al Comandante Supremo alleato in
Giappone di istituire, con suo bando in data 10 gennaio 1946, il
tribunale militare internazionale per l'Estremo Oriente, al quale
vennero attribuiti poteri e statuto pressoché identici a quelli del
tribunale di Norimberga.
Con sentenza in data 12 novembre 1948, su 25 imputati il tribunale
ne condannò a morte 7, all'ergastolo o alla reclusione a tempo
18.
Lo spazio non ci consente di esaminare, sia pure brevemente, le
critiche che la grande maggioranza degli autori ha rivolto alle
soluzioni adottate alla fine della seconda guerra mondiale,
critiche che, in sostanza, si appuntano su la violazione del
principio nullum crimen nulla poena sine lege; l'attribuzione della
responsabilità penale individuale nell'ordine internazionale;
l'adozione del principio della responsabilità individuale per
esecuzione di ordini superiori(2); la parzialità dei tribunali di
Norimberga e Tokio (costituiti soltanto da giudici appartenenti ai
paesi vincitori); l'assenza, in definitiva, di una legittimità
punitiva. Sarebbe interessante - e ci proponiamo di farlo in altra
occasione - raffrontare tali critiche con le argomentazioni(3) di
cui si è servito lo stesso Tribunale di Norimberga per combattere
le principali di esse(4).
III - La soluzione nel quadro della comunità internazionale
1. - Quanto è avvenuto nella prima metà di questo secolo
dimostra come non siano efficaci gli ordinamenti sui quali si è
finora fatto affidamento per proteggere sia la persona umana che lo
stato, contro la guerra ed i suoi eccessi e contro gli atti lesivi
dei suoi diritti essenziali; ed anche per difendere la stessa
persona umana contro gli abusi delittuosi del potere sovrano dello
stato.
L'inefficacia degli antichi ordinamenti, basati sulla "finzione
secondo la quale soltanto gli stati sono soggetti di diritto,
ignorando assolutamente la suprema realtà dell'uomo singolo"(5), ha
portato alle soluzioni concrete di Norimberga e Tokio, che, sotto
il profilo giuridico, non hanno, et pour cause, soddisfatto
nessuno.
Occorre quindi adottare una soluzione diversa, che altra non può
essere se non quella del conferimento alla comunità internazionale
del ius puniendi nei riguardi di determinati delitti.
L'esistenza della comunità internazionale non può essere revocata
in dubbio. Al di là della cerchia dello stato, vi sono infatti
rapporti fra popoli diversi che derivano da bisogni naturali e da
processi storici, "rapporti che sempre più si sviluppano in doppio
senso, uno individuale e l'altro collettivo, fino a dar luogo ad
una formulazione giuridica dei rapporti stessi o alla elaborazione
di una forma costituzionale"(6), creando tipi speciali di società,
dalle forme più confuse e primitive fino alle realizzazioni più
complesse.
Pur non avendo limiti nei riguardi del suo obiettivo ideale, cioè
l'unione di tutti i popoli, la comunità internazionale conosce, di
fatto, limiti storici, geografici e di civiltà, e forma quindi vari
tipi di comunità, di cui troviamo esempi frequenti nella
storia.
A noi basta tener presente che fu dopo la prima guerra mondiale che
"prende il suo reale punto di partenza la rinascita
dell'internazionalismo organizzato e pratico; vengono posti in
essere quegli elementi di società fra gli stati che furono
intravisti e vagheggiati, sotto diversi aspetti, durante i due
secoli precedenti"(7).
Si ebbe così, a base della vita internazionale, un nuovo principio,
detto "societario", che dette vita ad una espressione moderna di
comunità internazionale. Non importa se la sua prima organizzazione
concreta, la S.d.N., non portò a risultati soddisfacenti; non
importa se la seconda esperienza societaria, l'O.N.U., vive e
agisce faticosamente.
Come per lo stato, osserva Sturzo, società politica della quale i
popoli non sono mai contenti, senza che con questo si possa pensare
ad abolirla, la comunità internazionale "è una continua esperienza
necessaria, anche se sotto certi aspetti fallimentare; una
costruzione umana, e come tale, basata sul canone fondamentale del
"provando e riprovando" per arrivare alla conquista di punti fermi
ed alla formazione di più salda comunità fra i popoli".
D'altra parte, già nel periodo fra le due guerre mondiali il
principio della assoluta indipendenza degli stati aveva subito
limitazioni prodotte da una più esatta valutazione e da un più
largo riconoscimento del principio della "interdipendenza degli
stati".
E oggi, afferma Sturzo - e con lui numerosi autori, fra cui ve ne
sono che dichiarano che la sovranità assoluta degli stati è un
falso giuridico o un artificio filosofico non si può più parlare di
sovranità di uno stato nel rapporto del sistema internazionale,
oggi che, nella moderna teoria dello stato, anche la figura
giuridica, "il mito antiumano" della sovranità sia del re che del
popolo può dirsi decaduto.
"La sovranità degli Stati moderni" - aggiunge De Luca(8) - "è
sempre stata limitata, non solo in forza del diritto naturale
internazionale, ma proprio in forza di una norma del diritto
positivo, ammessa la positività dell'ordinamento
internazionale".
Oggi, afferma Taviani, "questo mondo di stati assolutamente sovrani
non esiste più; è superato dalla realtà, non dalle sue contingenti
increspature, ossia dagli avvenimenti eccezionali dell'ultimo dopo
guerra, ma dalla sua profonda sostanza che ha le radici nelle
trasformazioni strutturali dell'ultimo cinquantennio"(9). Del
resto, varie costituzioni moderne (Italia, Francia) prevedono, a
condizioni di reciprocità, la riduzione di sovranità necessaria
all'organizzazione e alla difesa della pace.
Oggi, dunque, la limitazione della sovranità degli stati è un fatto
acquisito: abbiamo già, in virtù di essa, la Comunità europea del
carbone e dell' acciaio, il Mercato comune europeo e l'Euratom;
siamo stati sul punto di realizzare, sempre nell'ambito europeo, la
Comunità di difesa e la Comunità politica. Le soluzioni su scala
europea confermano la esistenza di quei limiti che rendono irta di
ostacoli la strada verso la comunità di tutti i popoli. Il grande
scisma politico che divide il mondo impedisce, nota Quintano
Ripollès(10), la formazione sul piano mondiale del minimo
indispensabile di coincidenza ideologica e sentimentale, che è più
realizzabile negli spazi regionali (es.: Comunità slava, ove si
parla di "diritto intersovietico"), "in quanto in essi il tipo di
norme culturali ha effettivo vigore e possibilità di
operare".
Ma ritornando all'O.N.U., per il tema che ne occupa, troviamo che
l'articolo 5 dello Statuto, ammettendo il diritto di autotutela
individuale o collettiva "fintanto che il Consiglio di Sicurezza
non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la
sicurezza internazionale", ha soppresso il tradizionale diritto di
guerra derivante dalla sovranità degli stati, trasferendone la
titolarità e l'esercizio alla comunità internazionale.
"Senza quasi avvertirlo, la comunità internazionale si è avviata
verso un vero rivolgimento dei criteri e della sostanza del diritto
di guerra, non importa se i giuristi tradizionali, le università
chiuse nelle formulazioni ottocentesche, non se ne sono accorti o
non reputano sufficiente l'esperienza di quarant'anni nei riguardi
del diritto internazionale"(11).
Se questo è vero, se il principio del jus ad bellum risulta così
radicalmente modificato, non si comprende perchè la comunità
internazionale, che ha avocato a sè il diritto di fare la guerra,
non possa e non debba disciplinare la condotta di essa, stabilendo
obblighi e divieti e sanzionandone le violazioni comunque commesse
a danno della Comunità stessa; imponendo, cioè, una legge penale
internazionale a garanzia dell'ordine pubblico
internazionale.
Se, come osserva Sturzo, la vera fonte del diritto è la personalità
umana nel suo perenne sviluppo di rapporti, e se lo stato che vieta
la deportazione non lo fa "per atto volontario e libero, in quanto
vi possa essere libertà di scelta, ma per un dovere riconosciuto
della coscienza sociale. Così passa nel costume anche ciò che
originariamente era facoltativo o convenzionale"(12), ciò è vero
anche nel quadro della Comunità internazionale, dalla quale deriva
una parte sempre maggiore del diritto internazionale. Il quale, se
non ha ancora quel vero carattere di legge che alcuni gli negano
perchè privo di forme legislative e di sanzioni penali, ciò deriva
unicamente dal fatto che questi caratteri e sono effetti di uno
stadio di organizzazioni più progredite, al cui raggiungimento
tendiamo appunto, attraverso innovazioni ormai mature.
Dunque, necessità e possibilità del trasferimento alla Comunità
internazionale del ius puniendi nei confronti di condotte lesive di
un patrimonio comunitario indipendente da quelli dei singoli
stati.
Ne è derivata "l'irruzione dell'individuo nel diritto
internazionale"(13), in qualità di soggetto attivo e passivo
dell'infrazione penale internazionale, principio già accolto nella
Convenzione del genocidio.
Naturalmente, vi sono ancora autori che si rifiutano di considerare
l'individuo come soggetto di diritto internazionale, mentre
all'altro estremo l'opinione contraria sostiene che soltanto
l'individuo è capace di responsabilità penale internazionale.
Così è per quanto si riferisce allo stato, che, continuando ad
essere soggetto di diritto ma non più in posizione di monopolio, è
ritenuto da alcuni non più protetto dal decaduto principio della
non capacità e non responsabilità penale, mentre altri negano la
responsabilità cumulativa degli individui e degli stati, sostenendo
che a questi ultimi non è possibile infliggere sanzioni
materialmente penali(14).
Numerose e complesse questioni che sono oggetto di studi e di
dibattiti, derivano da tali nuovi principi, dalla attribuzione,
cioè, con caratteristiche diverse, della qualità di soggetto attivo
allo individuo ed allo stato, di soggetto passivo all'individuo,
allo stato ed alla comunità. Non affrontiamo tali questioni, anche
se importanti e attraenti, e ritorniamo al nostro tema.
Giustamente non si vuole che si debba in futuro ricorrere a
soluzioni unilaterali e di forza del tipo Norimberga e Tokio; non
si vuole neppure che "le applicazioni delle regole di diritto
internazionale penale dipendano dalla e fortuna mutevole delle
armi"(15), né che di fronte a delitti internazionali vi sia
distinzione fra vincitori e vinti (i responsabili delle fosse di
Katin avrebbero dovuto subire lo stesso giudizio cui furono
sottoposti i responsabili dei campi di sterminio tedeschi).
Per ottenere questo e poiché non è possibile sottoporre in modo
efficace la condotta della guerra a quella disciplina oggi
unanimemente invocata senza la creazione di una giustizia penale
internazionale, occorre che quest'ultima riunisca le seguenti
indispensabili caratteristiche aventi valore permanente(16):
- nullum crimen, nulla poena sine lege;
- predeterminazione delle forme inibitorie (divieti e
precetti);
- predeterminazione delle responsabilità dell'individuo, dello
stato e delle persone giuridiche;
- predeterminazione delle sanzioni;
- predeterminazione delle norme di diritto processuale;
- rinunzia degli stati a favore della Comunità internazionale a
pretendere per tali delitti l'applicazione della propria legge
territoriale;
- predeterminazione di una giurisdizione penale internazionale,
clic offra le maggiori garanzie di imparzialità e sia competente
erga omnes (anche i vincitori, perciò, dovranno comparire dinanzi
ad essa, se responsabili di delitti affidati alla sua competenza).
è questa la strada, l'unica possibile, scelta dall'O.N.U.
2. - L'11 dicembre 1946, l'Assemblea generale dell'O.N.U. approvava
all'unanimità una risoluzione con la quale confermava i principi di
diritto internazionale riconosciuti dallo Statuto e dalla sentenza
del Tribunale di Norimberga, e invitava la Commissione incaricata
dello sviluppo progressivo e della codificazione del diritto
internazionale "a considerare come una questione d'importanza
capitale i progetti tendenti a formulare, nel quadro di una
codificazione generale dei delitti commessi contro la pace e la
sicurezza dell'umanità o nel quadro di un codice di diritto penale
internazionale, i principi riconosciuti nello Statuto e nella
sentenza del tribunale di Norimberga".
Dopo lunghi dibattiti, la Commissione, esaminata la natura del
compito affidatole e deciso a maggioranza di non doversi occupare
della definizione propriamente detta dei principi di Norimberga,
proponeva la istituzione di una Commissione di diritto
internazionale incaricata di preparare:
- un progetto di convenzione contenente i principi di diritto
internazionale riconosciuti dallo Statuto e dalla sentenza del
Tribunale di Norimberga;
- un progetto dettagliato di piano di codificazione generale dei
delitti contro la pace e la sicurezza dell'umanità, stabilito in
modo che il piano indichi chiaramente il posto che si deve
attribuire ai principi di Norimberga.
La proposta esprimeva il parere che: tali compiti non avrebbero
dovuto impedire alla Commissione di diritto internazionale di
redigere al momento voluto un codice di diritto penale
internazionale; che "il sera peut-être souhaitable d'avoir une
autorité judiciaire internationale competente pour connaître de ces
crimes" (i delitti internazionali).
La proposta della Commissione per lo sviluppo progressivo e la
codificazione del diritto internazionale fu esaminata
dall'Assemblea generale, che, dopo nuovi studi, decise a
maggioranza (21 novembre 1947) l'istituzione di una commissione di
diritto internazionale incaricata di:
a) formulare i principi di diritto internazionale riconosciuto
dallo Statuto e dalla sentenza del Tribunale di Norimberga;
b) preparare un progetto di codice dei delitti contro la pace e 1a
sicurezza dell'umanità, indicando chiaramente il posto da accordare
ai principi di Norimberga.
Successivamente, approvando all'unanimità il testo definitivo della
convenzione per la prevenzione e repressione del genocidio (firmata
poi il 9 dicembre 1948), l'Assemblea generale dell'O.N.U. adottò a
maggioranza una risoluzione in base alla quale la commissione di
diritto internazionale veniva invitata ad esaminare, "s'il est
désirable si possible de créer un organe judiciaire international
chargé de juger les individus, qu'il s'agisse de personnes privées
ou de fonctionnaires, accusés du crime de génocide ou d'autres
crimes qui seraient de la compétenee de cet organe en vertu de
conventions internationales".
Quest'ultima richiesta rivolta alla commissione di diritto
internazionale è giustificata dal testo dell'art. 6 della
Convenzione sul genocidio, il quale suona: "Les personnes accusées
de génocide ou de l'un quelconque des autres actes enumérés à
l'article 3 seront traduites devant les tribunaux compétents de
l'Etat sur le territoire duquel l'acte a été commis, ou devant la
cour criminelle internationale qui sera compétente a l'égard de
celles des parties contractantes qui en auront réconnu la
jurisdiction". Va sottolineato il fatto che per la prima volta si
parla, in un documento internazionale, di "corte penale
internazionale". Giova ancora tener presente che la "Dichiarazione
Universale dei diritti dell'uomo" approvata dall'Assemblea
dell'O.N.U. il 10 dicembre 1948, contiene statuizioni rimaste senza
protezione internazionale nel caso di loro violazione (es.: art. 4
"Lo schiavismo e la tratta degli schiavi sono inibiti in ogni e
qualsiasi forma"; art. 5 "Nessuno potrà essere sottoposto a torture
e a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti"; art. 9
"Nessuno può essere arbitrariamente arrestato, incarcerato o
esiliato")(17).
Anche la "Convenzione europea dei diritti dell'uomo" (Roma, 4
novembre 1950), non apporta progressi sensibili nei riguardi della
protezione internazionale di tali diritti. In ogni caso, la
Commissione di diritto internazionale dell'O.N.U. portò a termine
nel 1950 la formulazione dei "principi di Norimberga", i quali
suonano come segue:
I - Chiunque commetta un atto costitutivo di un delitto di
diritto internazionale è di esso responsabile ed è soggetto a
sanzione.
II - Il fatto che il diritto interno non preveda pena per un atto
costituente delitto di diritto internazionale non esime da
responsabilità in diritto internazionale chiunque lo avesse
perpetrato.
III - Il fatto che la persona che ha perpetrato un atto costituente
delitto di diritto internazionale abbia agito come capo di Stato o
autorità statale, non la esime da responsabilità conforme al
diritto internazionale.
IV - Il fatto che una persona abbia agito in base ad ordini del
Proprio governo o di un superiore gerarchico, non la esime da
responsabilità conforme al diritto internazionale, se positivamente
ha avuto la possibilità morale di scelta.
V - Ogni persona accusata di un delitto di diritto internazionale
ha diritto ad un giudizio imparziale sui fatti e sulle sue
conseguenze giuridiche.
VI - I seguenti delitti sono passibili in diritto
internazionale:
a) delitti contro la pace: 1) progettare, Preparare, iniziare o
realizzare una guerra di aggressione o in violazione di trattati,
accordi, o garanzie internazionali; 2) Partecipare ad una guerra
progettata in comune o in complotto per la perpetrazione di uno
qualsiasi degli atti indicati nella prima parte del presente
paragrafo;
b) delitti di guerra: le violazioni delle leggi o usi di guerra,
che comprendono, senza carattere limitativo, omicidio volontario,
maltrattamenti o deportazione, per lavorare in condizioni di
schiavitù o per qualsiasi altro scopo, della Popolazione civile dei
territori occupati o che in essi si trovasse; omicidio volontario o
maltrattamenti di prigionieri di guerra o di persone che venissero
trovate in mare; l'esecuzione di ostaggi; il saccheggio di beni
pubblici o privati; la distruzione ingiustificata di città o
villaggi, o la devastazione non giustificata da necessità
militari;
c) delitti contro l'umanità: omicidio volontario, sterminio
schiavitù, deportazione e altri atti inumani commessi ai danni di
qualsiasi popolazione civile, o la persecuzione per motivi
Politici, razziali o religiosi, quando tali atti fossero realizzati
al perpetrarsi di un delitto contro la pace o di un delitto di
guerra o in relazione con essi.
VII - La complicità nell'esecuzione di uno dei delitti contro la
pace, di guerra o contro l'umanità indicati nel principio VI,
costituisce egualmente delitto di diritto internazionale.
La Commissione di diritto internazionale ha successivamente
lavorato alla preparazione dei codice per i reati contro la pace e
la sicurezza dell'umanità. I lavori durano da anni e la più recente
e non definitiva stesura del progetto è la seguente:
Articolo 1 - I reati contro la pace e la sicurezza dell'umanità
come definiti in questo codice, sono delitti in base al diritto
internazionale, per i quali gli individui responsabili sono
passibili di pena.
Articolo 2 - I seguenti atti sono reati contro la pace e la
sicurezza dell'umanità:
1) - Qualsiasi atto di aggressione, incluso l'impiego di forze
armate, da parte delle autorità di uno stato ai danni di un altro
stato per qualsiasi ragione che non sia la difesa nazionale o
collettiva, oppure in ottemperanza a decisione o raccomandazione di
un organo competente delle Nazioni Unite.
2) - Ogni minaccia da parte delle autorità di uno stato di
ricorrere a un atto di aggressione ai danni di un altro
stato.
3) - Preparativi da parte delle autorità di uno stato per l'impiego
di forze armate ai danni di un altro stato per qualsiasi scopo che
non sia la difesa nazionale o collettiva, oppure in ottemperanza a
decisione o raccomandazione di un organo competente delle Nazioni
Unite.
4) - Organizzazione o favoreggiamento di organizzazione da parte
delle autorità di uno stato di bande armate entro il proprio
territorio o altro territorio allo scopo di compiere incursioni nel
territorio di un altro stato, o acquiescenza all'organizzazione di
tali bande nel proprio territorio, o acquiescenza all'uso da parte
di tali bande armate del proprio territorio come base di operazioni
o come punto di partenza per compiere incursioni nel territorio di
un altro stato, nonché partecipazione diretta a tali incursioni o
aiuti forniti per le medesime.
5) - Intraprendere o favorire da parte delle autorità di uno stato
attività intese a fomentare discordie civili in altro stato o
acquiescenza da parte delle autorità di uno stato ad attività
organizzate con l'intento di fomentare discordie in altro
stato.
6) - Intraprendere o favorire da parte delle autorità di uno stato
attività terroristiche in altro stato, o acquiescenza da parte
delle autorità di uno stato ad attività organizzate con l'intento
di compiere atti terroristici in altro stato.
7) - Atti da parte delle autorità di uno stato in violazione di
obblighi assunti in base a trattati intesi ad assicurare la pace e
la sicurezza internazionale mediante restrizioni e limitazioni
degli armamenti o della ferma militare o delle fortificazioni, o
altre restrizioni della stessa natura.
8) - Annessione da parte delle autorità di uno stato di territorio
appartenente ad altro stato mediante atti contrari al diritto
internazionale.
9) - Intervento da parte delle autorità di uno stato negli affari
interni od esteri di altro stato mediante misure coercitive di
carattere economico o politico, allo scopo di forzarne la volontà o
di ottenere in tal modo vantaggi di qualche genere.
10) - Atti da parte delle autorità di uno stato o da parte di
privati individui commessi con l'intento di distruggere, totalmente
o parzialmente, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso
in quanto tale, ivi inclusi:
I - uccisione di membri del gruppo;
II - causare gravi danni corporali o mentali a membri del
gruppo;
III - infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita
intese a provocarne la totale o parziale distruzione fisica;
IV - imporre misure intese a impedire le nascite in seno al
gruppo;
V - trasferire con la violenza bambini da un gruppo ad un
altro.
11) - Atti inumani quali assassinio, sterminio, schiavitù,
deportazione o persecuzione commessi contro una popolazione civile
per ragioni sociali, politiche, razziali, religiose o culturali da
parte delle autorità di uno stato o da parte di privati individui
operanti ad istigazione o con l'acquiescenza di tali
autorità.
12) - Atti che costituiscono:
I - cospirazione a commettere uno dei reati definiti nei
precedenti paragrafi di questo articolo; o
II - diretto incitamento a commettere uno dei reati definiti nei
precedenti paragrafi di questo articolo; o
III - complicità nel commettere uno dei reati definiti nei
precedenti paragrafi di questo articolo; o
IV - tentativi di commettere uno dei reati definiti nei
precedenti paragrafi di questo articolo.
Articolo 3 - Il fatto che una persona abbia agito in qualità di
Capo di Stato o di funzionario governativo responsabile non rende
esente dalla possibilità di aver commesso uno dei delitti definiti
in questo codice.
Articolo 4 - Il fatto che una persona accusata di un delitto
definito da questo codice abbia agito in conseguenza di ordine del
suo governo o di un superiore non rende esente dalla responsabilità
secondo il diritto internazionale se, nelle circostanze del
momento, era possibile per tale persona non obbedire a tale
ordine.
Come si vede il progetto prevede i delitti contro la pace (art. 1 e
2 par. da 1 a 9) ed i delitti contro la sicurezza dell'umanità
(art. 2 paragr. 10, 11 e 12), nei quali sono compresi i delitti di
guerra.
Il progetto esclude la irresponsabilità della persona che nel
commettere uno dei delitti previsti abbia agito in qualità di Capo
di Stato o di funzionario governativo; nonché quella della persona
accusata di aver commesso uno dei delitti previsti che abbia agito
in seguito ad ordine superiore, "se nelle circostanze del momento
era possibile per tale persona di non obbedire a tale
ordine".
I lavori della Commissione concernenti il progetto di codice sono
attualmente sospesi, in attesa che uno speciale comitato, al lavoro
dal 1933, porti a termine il compito affidatogli dall'Assemblea
generale dell'O.N.U., che è quello di definire l'aggressione,
argomento sul quale esistono le maggiori divergenze(18).
Frattanto è al lavoro (dal 1953) un Comitato per la giurisdizione
internazionale, il quale ha ricevuto dall'Assemblea generale
dell'O.N.U. il compito di indagare le implicazioni e le conseguenze
relative alla creazione di una Corte penale internazionale ed ai
vari sistemi con cui essa può essere realizzata; di studiare le
relazioni che dovrebbero intercorrere fra tale Corte e l'O.N.U. ed
i suoi organi; di riesaminare il progetto di statuto di tale Corte
preparato da un precedente Comitato (1951).
Anche su tale argomento esistono divergenze, alcuni ritenendo non
necessaria l'istituzione permanente di una Corte penale
internazionale (la quale potrebbe essere costituita a momento
opportuno); altri non desiderandola (si comprende, dato che si
tratta della Russia e degli altri paesi dell'Europa Orientale),
perché ritenuta incompatibile con i principi della Carta delle
Nazioni Unite relativi alla sovranità dello stato ed al non
intervento negli affari interni.
Anche l'ulteriore studio della questione relativa alla
giurisdizione penale internazionale è stato rinviato fino a che
l'Assemblea generale non avrà deliberato in merito alla definizione
dell'aggressione ed al progetto di codice contro la pace e la
sicurezza dell'umanità(19).
Da quanto abbiamo esposto ci sembrano sufficientemente dimostrate
sia l'esistenza che la imprescindibilità di un interesse universale
dell'umanità, superiore a quello dei singoli popoli; e quindi, la
necessità di una legge penale internazionale e di una
giurisdizione, internazionale e permanente, incaricata di
applicarla.
Convinti del primato dell'ordinamento internazionale
sull'ordinamento interno, abbiamo constatato anche la possibilità
di realizzazioni concrete nel quadro di una Comunità
internazionale. E se i lavori intrapresi dall' O.N.U. tardano a
raggiungere tali realizzazioni, ciò devesi non già a dubbi, che non
possono sussistere, circa il fondamento giuridico e morale dei
"principi di Norimberga", bensì alla esistenza di due opposte
ideologie politiche che dividono il mondo. Situazione questa che
potrebbe suggerire l'opportunità di ricercare, per il momento, la
soluzione che ci interessa in ambiti più ristretti, quali
potrebbero essere la Comunità atlantica o la Comunità
europea.
Fiduciosi nella perfettibilità umana e nelle conquiste dello
spirito, noi riteniamo non soltanto che sulla lunga strada percorsa
non si può tornare indietro, ma che il traguardo si avvicina sempre
più: tutte le cose vivendo si affermano.
Approfondimenti
(1) - Vedovato, Diritto internazionale bellico, Firenze, Sansoni,
1946.
(2) - è noto che quello dei limiti dell'obbedienza militare è uno
degli argomenti più dibattuti in questo dopoguerra (lo ha trattato
anche il Sommo Pontefice nel discorso pronunciato il 3 ottobre 1953
ai partecipanti al Congresso internazionale di diritto penale).
Ricordato che il nostro codice penate militare di pace sancisce
all'art. 40, nei confronti di un fatto costituente reato, la
responsabilità sia del superiore che ha dato l'ordine sia
dell'inferiore che lo ha eseguito; considerato che anche l'art. 47
del codice penale militare tedesco dettava: "Se nell'esecuzione di
un ordine relativo a materie di servizio si viola la legge penale,
è responsabile solo l'ufficiale comandante. Tuttavia il subordinato
che obbedisce all'ordine è punito come complice:
1) se ha trasgredito all'ordine;
2) se sapeva che l'ordine dell'ufficiale comandante concerneva una
azione costituente un crimine o una violazione di legge";
ci sembra evidente come nessun fondamento giuridico abbia la tesi
che sostiene non essere in nessun caso l'inferiore responsabile per
l'esecuzione di un ordine del superiore.
Tesi che le sentenze dei tribunali militari internazionali e
nazionali hanno recisamente respinto, come dimostra quanto di
seguito riproduciamo della sentenza di condanna del Maresciallo
tedesco List, con il che ci sembra efficacemente respinta anche
l'accusa relativa alla violazione del principio nullum crimen,
nulla poena sine lege: "La norma che l'ordine superiore non sia una
giustificazione dell'atto criminale è norma fondamentale della
giustizia penale, quale è stata adottata dalla maggior parte delle
nazioni civili. è fuori dubbio che le legislazioni nazionali
generalmente sostenevano questo principio già al tempo in cui gli
atti criminali imputati a List e agli altri giudicandi furono
commessi.
E se è così, si può giustamente dichiarare che la detta norma sia
una forma applicabile di diritto internazionale. Non si può mettere
in dubbio che gli atti commessi in tempo di guerra sotto l'autorità
militare non possono involgere alcuna responsabilità criminale da
parte di ufficiali o soldati, se non sono proibiti dalle regole di
guerra convenzionali o consuetudinarie. Ma questo implica
obbedienza solo agli ordini legali.
Se l'atto commesso in obbedienza "ordini superiori è un delitto, la
produzione dell'ordine non lo fa diventare meno di un delitto. Può
attenuare la gravità del delitto, ma non può mai
giustificarlo.
La regola generale è che i membri delle forze armate sono obbligati
a obbedire solo agli ordini legittimi dei loro ufficiali, e non
sfuggono a responsabilità penale se obbediscono a un comando che
violi il diritto internazionale e offenda i concetti fondamentali
della giustizia".
(3) - Cf. in proposito: Le Statut et le jugement du Tribunal de
Nuremberg - Memorandum del Segretario generale dell'O.N.U. - Lake
Success, 1949.
(4) - Fra i giudici del tribunale di Tokio, vi fu chi affermò che
nel corso del processo "erano stati violati tanti principi di
giustizia" e chi dichiarò che "ogni processo come quello svoltosi
dinanzi al tribunale militare internazionale per l'Estremo Oriente
non era che il processo del vinto contro il vincitore". Per contro,
a Norimberga i membri del tribunale non espressero alcun parere
divergente nei riguardi della competenza del tribunale stesso o dei
principi di diritto da esso applicati.
(5) - Quintano Ripollés, op. cit.
(6) - Sturzo, op. cit.
(7) - Sturzo, op. cit.
(8) - De Luca, La sovranità degli Stati nella Comunità dei popoli,
CEDAM, Padova, 1956.
(9) - Taviani, Solidarietà atlantica e Comunità europea, Le
Monnier, Firenze, 1957.
(10) - Op. cit.
(11) - Sturzo, op. cit.
(12) - Op. cit.
(13) - Quintano Ripollés, op. cit.
(14) - Miglioli, op. cit.
(15) - V.V. Pella, Memorandum sur l'établissement d'une cour
criminelle internationate, Nazioni Unite, Lake Success, 1951.
(16) - Miglioti, op. cit.
(17) - Esiste un progetto, opera di un organismo scientifico
privato francese, la Commissione di diritto comune internazionale,
tendente ad assicurare la protezione nazionale e internazionale dei
"diritti dell'uomo".
(18) - Vi è chi sostiene non essere né possibile né desiderabile
definire l'aggressione; chi afferma che una definizione generale
non sarebbe altro che una tautologia; chi preferisce una
definizione generica e chi invece una che elenchi nel dettaglio
tutti i casi possibili di aggressione.
(19) - Oltre al codice di delitti contro la pace e la sicurezza
dell'umanità dell'O.N.U. ha in programma altro codice di maggiore
ampiezza, che dovrebbe costituire tin vero e completo e "Codice
penale internazionale". Le difficoltà che ostacolano la conclusione
dei lavori relativi al primo codice spiegano il fatto che i lavori
per il secondo non siano stati ancora intrapresi.
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