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Maurizio Delli Santi
Colonnello
Capo di Stato Maggiore della Regione Carabinieri Puglia
1. Premessa: dalla Costituzione al nuovo
Trattato
Le tante aspettative per il Trattato che adotta una Costituzione
per l'Europa firmato a Roma in forma solenne il 24 ottobre 2004 non
hanno avuto l'esito sperato. Nonostante gli sfavorevoli esiti
referendari del 2005 di Francia e Olanda e il rinvio sine die della
ratifica britannica, i sostenitori del progetto costituzionale per
la nuova Europa allargata avevano pensato che il processo delle
ratifiche potesse comunque continuare per poi riaprire il dibattito
davanti al Consiglio europeo, nella convinzione che di fronte al
raggiungimento di un certo numero di ratifiche anche le riserve dei
riottosi potessero essere superate.
Ma così non è stato.
Deciso nel giugno 2005 il "periodo di riflessione(1)" previsto per
due anni, le ratifiche sono arrivate a diciotto sui ventisette
Stati, per cui il Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2006 ha
stabilito che nel primo semestre 2007 la Presidenza tedesca
presentasse una valutazione conclusiva sul progetto di riforma dei
trattati basata su ampie consultazioni con gli Stati membri,
ponendo come tempo limite per ulteriori decisioni il secondo
semestre 2008.
In occasione del 50° anniversario del Trattato di Roma, sotto la
Presidenza tedesca i leader europei hanno quindi sottoscritto la
Dichiarazione solenne adottata a Berlino il 25 marzo 2007, in cui
si sono impegnati a dare nuovo slancio al progetto di integrazione
europea ponendosi "l'obiettivo di dare all'Unione Europea entro le
elezioni del Parlamento europeo del 2009 una base comune rinnovata.
Perché l'Europa è il nostro futuro comune(2)".
Sulla base della relazione presentata dalla Presidenza di turno
tedesca, il Consiglio europeo del 21 e 22 giugno 2007 ha
definitivamente abbandonato il progetto di
"costituzionalizzazione", decidendosi per la convocazione di una
nuova Conferenza intergovernativa (Cig) con un mandato dettagliato
in cui però era lasciato un margine per recuperare la sostanza
della Costituzione: veniva infatti indicato che nei trattati
vigenti dovevano integrarsi le "innovazioni risultanti dalla Cig
del 2004", vale a dire le conclusioni del negoziato che aveva
portato al trattato costituzionale.
I lavori della Cig si sono subito avviati a margine del Consiglio
Affari Generali e Relazioni Esterne del 23 luglio e si sono
conclusi rapidamente in occasione del Vertice dei Capi di Stato e
di Governo del 17 e 18 ottobre 2007.
Il 13 dicembre 2007, nella capitale portoghese, è stato
solennemente firmato il Trattato di Lisbona che modifica il
Trattato sull'Unione Europea (Tue) e il Trattato che istituisce la
comunità europea (Tce). Come indica lo stesso nomen, in luogo della
concezione costituzionale di abrogare i trattati esistenti
sostituendoli con un testo unico con rilievo di "norma
fondamentale", si è scelta l'idea di un trattato di riforma che va
ad emendare i trattati in vigore, i quali continueranno comunque ad
esistere. Il nuovo trattato dovrebbe entrare in vigore prima delle
prossime elezioni del Parlamento europeo del giugno 2009.
Il dibattito che ha accompagnato questo percorso dal modello
costituente al nuovo trattato si è dunque sviluppato su un
interrogativo di fondo: è fallita la prospettiva di una maggiore
integrazione europea oppure ci sono gli spazi per considerare che
anche in questo caso sono stati compiuti passi in avanti?
La risposta non può che essere articolata su un'analisi degli
effettivi contenuti del trattato, per verificare quali delle sue
previsioni hanno effettivamente superato il trattato costituzionale
e quali invece ne hanno mantenuto la sostanza, per compiere quindi
un bilancio conclusivo sulle prospettive del nuovo corpus iuris che
dovrà regolare i rapporti tra gli Stati dell'Europa del XXI
secolo.
2. I tratti della
decostituzionalizzazione
Non vi è alcun dubbio che il Trattato di Lisbona abbia segnato
il definitivo abbandono dell'idea di una Costituzione per l'Europa,
ma non va dimenticato che anche il testo adottato a Roma nel 2004
era stato giudicato, da molti osservatori, alquanto insoddisfacente
sotto il profilo di un vero e proprio processo costituente, specie
in raffronto a quelli che avevano caratterizzato le costituzioni
nazionali, derivati da più ampie e sofferte forme di adesione e di
investitura popolare. L'idea di una Costituzione era stata
osteggiata da quanti avevano sempre temuto che un processo
costituente per l'Europa fosse non solo prematuro ma anche
assolutamente in antitesi con il suo modello istituzionale; il
termine costituzione si addiceva ad uno Stato nascente e non già
all'Europa in un momento in cui anche il modello federale era posto
in discussione.
Come è stato osservato, la suggestione della storia degli Stati
Uniti d'America rappresentava un sicuro monito: gli USA sono uno
Stato unitario, composto da singoli Stati con istituzioni proprie,
ma privi della sovranità; nell'Unione Europea, al contrario, ogni
Stato è soggetto di diritto internazionale, continua ad
intrattenere relazioni internazionali proprie degli Stati sovrani,
con rappresentanze diplomatiche e consolari negli altri Stati
membri. Insistere sulla definizione di trattato era dunque una
questione pregiudiziale per i sostenitori delle più ampie conferme
della sovranità dei singoli Stati dell'Unione Europea(3).
Il processo di riforma che pure si rendeva necessario doveva
presentarsi perciò con dei limiti formali, senza i connotati di una
revisione in senso costituzionale. In luogo dell'abrogazione dei
trattati si è scelta la strada degli emendamenti, e anche nella
terminologia si è evitato ogni riferimento di carattere
sopranazionale. Sono così banditi i termini costituzione o
costituzionale, viene ridimensionato gran parte del preambolo e non
viene recepita la previsione sui simboli dell'Unione (bandiera,
inno, data della giornata dell'Europa, motto, etc.) il che
significa che essendo stati adottati a suo tempo tramite
"conclusioni" del Consiglio potrebbero essere modificati nello
stesso modo e non più con le procedure di modifica di un trattato
costituzionale.
Ancora più incisivamente, rispetto alla figura di un Ministro degli
Esteri dell'Unione si riconferma la tradizionale denominazione di
Alto Rappresentante - che muta di poco in Alto Rappresentante per
gli affari esteri e la politica estera invece che per la politica
estera e di sicurezza comune - mentre viene accantonata anche
l'ipotesi di riconfigurare gli strumenti normativi in leggi e
leggi-quadro, mantenendo l'attuale nomenclatura dei regolamenti e
delle direttive.
Gli interventi più risoluti per allontanare il trattato da
qualsiasi forma costituzionale sono stati poi attuati eliminando
sia l'articolo che prevedeva il primato del diritto dell'Unione su
quello degli Stati membri, sia l'intera Parte II del trattato
costituzionale che recepiva la Carta dei diritti fondamentali (o
Carta di Nizza). In tale quadro, il nuovo testo di Lisbona è stato
quindi sviluppato con una invasiva tecnica redazionale fatta di
precisazioni, rinvii, dichiarazioni, protocolli - secondo alcuni
una vera e propria "litania di nuove clausole segnate dallo stesso
spirito di sfiducia(4)" - che hanno evidentemente la finalità di
salvaguardare la posizione degli Stati. Il risultato è che sono
stati così ampliati i meccanismi che consentono ai singoli Stati
sia di bloccare o ritardare l'assunzione di decisioni cui sono
contrari, sia di sottrarsi alla obbligatorietà di alcune parti dei
trattati o degli atti delle istituzioni o anche di accettare di
esserne vincolati in maniera diversa: è il via libera a un'Europa a
più velocità(5). A questo metodo delle precisazioni e dei rinvii si
ricorre anche per chiarire in diverse parti del trattato che non si
attribuiscono nuove competenze all'Unione, mentre viene conferito
un ruolo più rilevante ai parlamenti nazionali nel processo
legislativo e ai fini dell'applicazione del principio di
sussidarietà e di proporzionalità, come ad esempio nel campo della
cooperazione giudiziaria in materia civile, sino a consentire che
anche un solo parlamento possa paralizzare l'attività legislativa.
Ne deriverà necessariamente l'avvio di un sistema di cooperazioni
rafforzate fra gruppi di Stati membri che andrà a discapito
dell'uniformità della legislazione e dell'azione comune
dell'Unione(6).
Infine, il diritto di recesso unilaterale dai trattati - che invero
era pure previsto dal testo costituzionale - ha sancito il
carattere reversibile del processo di integrazione europea
soddisfacendo così tutte le inquietudini dei Paesi euroscettici
rispetto ai possibili effetti di un metodo costituente.
Si tratta dunque di un quadro scoraggiante quello che emergerebbe
dal ridisegnato assetto istituzionale dell'Europa, che Jacques
Ziller(7) ha voluto rappresentare sinteticamente nell'efficace
immagine allegorica di un'Europa-Gulliver alle prese con i
governi-lillipuzziani che limitano i movimenti
dell'uomo-montagna(8).
E lo stesso Presidente della Repubblica non ha nascosto il suo
rammarico per quanto si andava delineando con il trattato di
riforma: "…Temo che si sia da qualche tempo finito per smarrire lo
slancio che aveva caratterizzato all'inizio la costruzione europea
e aveva successivamente consentito di superarne le difficoltà e i
momenti di crisi (…) Oggi troppi uomini politici, perfino leader
dei paesi membri dell'Unione, sembrano timorosi di richiamarsi agli
ideali della Dichiarazione Schuman, allo spirito se non alla
lettera di un Federazione europea, a quegli Stati Uniti d'Europa
vagheggiati da pensatori e statisti illuminati all'indomani della
seconda guerra mondiale e già in un passato più lontano. Ebbene è
importante non cancellare quello spirito delle origini
dell'integrazione europea (…) Bisognava sancire una
caratterizzazione dell'Europa unita come comunità di diritto, come
comunità di valori e, sempre di più, come originale entità
politica…(9)".
Su queste considerazioni di fondo, il percorso su una valutazione
complessiva dei significati del nuovo trattato può però compiersi
con una diversa chiave di lettura, perché anche in questa tappa del
processo europeo possono cogliersi non solo ombre ma anche luci su
alcune previsioni che, non va dimenticato, si collocano in una
linea d'azione ben precisa. Come indicato nel parere favorevole
espresso sul mandato alla Conferenza intergovernativa, lo stesso
Parlamento europeo aveva accolto "con favore il fatto che il
mandato salvaguardi in ampia misura la sostanza del trattato
costituzionale, e in particolare la personalità giuridica unica
dell'Unione e la soppressione della struttura a pilastri,
l'estensione del voto a maggioranza qualificata in seno al
Consiglio e della codecisione da parte del Parlamento e del
Consiglio, gli elementi della democrazia partecipativa, lo status
giuridicamente vincolante della Carta dei diritti fondamentali, la
promozione della coerenza dell'azione esterna dell'Unione e un
pacchetto istituzionale equilibrato".
Si tratta quindi di individuare come nel nuovo trattato, anche se
ha rinunciato ad ogni pretesa costituente, sia stata recuperata la
"sostanza" della costituzione, con particolare riferimento al
sistema dei valori e alle regole di funzionamento delle istituzioni
europee.
3. L'Europa dei diritti
Se dunque di "sostanza" della costituzione deve parlarsi, non
v'è dubbio che l'estromissione dal trattato della Carta dei diritti
fondamentali rappresenta un primo punto su cui interrogarsi per
valutarne l'effettiva portata. Si ricorderà che la Carta dei
diritti fondamentali aveva preceduto di due anni il progetto
costituente ed era rimasta esclusa dal Trattato di Nizza, per poi
essere inserita integralmente - come Parte II - nel trattato
costituzionale con lo scopo di conferirle un valore giuridico
vincolante per gli Stati rispetto a quello politico già
riconosciuto con la dichiarazione finale di Nizza(10). Ebbene, per
superare le resistenze del governo britannico e i dubbi di quello
olandese e polacco, nel vertice del 21-22 giugno 2007 si arrivò ad
una soluzione di compromesso decidendo sì per l'attribuzione del
valore vincolante con il nuovo trattato modificativo, ma purché la
Carta non fosse inclusa nei trattati. Così il documento non è stato
inserito nel Tue o nel Tce modificato, ma ne avrà lo stesso valore
per effetto del nuovo art. 6, 1° comma del Tue modificato:
"L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti
nella Carta dei diritti fondamentali del 7 dicembre 2000, adottata
il [13 dicembre 2007] che ha lo stesso valore giuridico dei
trattati(11)". In tal modo, la Carta diventa anch'essa un trattato
fra Stati membri dell'Unione Europea, benché sia stata prima
proclamata dalle istituzioni dell'Unione nel 2000, poi riadottata
nel 2007, e non dai governi degli Stati membri: il risultato è
comunque lo stesso del Trattato costituzionale del 2004.
Rimane certo il problema della visibilità e della effettività del
valore giuridico conferito alla Carta, ma su questi aspetti si
potrà tracciare un bilancio solo verificando se riferimenti al
documento saranno frequenti e significativi negli atti delle
istituzioni europee e, soprattutto, nella giurisprudenza non solo
delle Corti europee ma anche dei giudici nazionali.
A riguardo va evidenziato che la Carta era stata menzionata già nel
2002 dal Tribunale di I grado delle Comunità in riferimento
all'art. 41 sul diritto alla buona amministrazione, nel giudizio
promosso da un gestore di telefonia mobile austriaco nei confronti
della Commissione (Tgpce, 30 gennaio 2002, Caso T-54/99 max.mobil
c. Commissione). Ancora più significativo è da considerarsi poi il
contenzioso sorto a proposito della direttiva sul raggruppamento
familiare degli immigrati n. 2003/86Ce del 22 settembre 2003, che
ha visto il Parlamento europeo contrapporsi al Consiglio. In
particolare, il Parlamento, ricorrente, citava l'art. 24 della
Carta sui diritti del minore e il Consiglio, convenuto, sosteneva
il carattere non vincolante della Carta. In merito, la Corte ha
deliberato che il testo della Carta doveva essere considerato nella
fattispecie essendo stato lo stesso Consiglio ad aver legiferato
facendo riferimento proprio all'art. 24 nel secondo considerando
della direttiva; ha poi precisato che comunque i diritti del minore
sono da considerarsi principi generali del diritto comunitario
(Cge, 27 giugno 2006, Caso C 540/03 Parlamento europeo c.
Consiglio).
Se tale è stata l'incidenza della Carta ancor prima di diventare
vincolante per l'effetto del trattato modificativo, sarà dunque
rilevante seguirne l'evoluzione all'entrata in vigore del trattato
stesso, specie in riferimento ad un aspetto di assoluto rilievo
sotto il profilo tecnico-giuridico: la distinzione che la Carta
opera fra principi che hanno valore di diritti fondamentali,
protetti dalla riserva di legge (es. i diritti dei minori), e
principi che non lo hanno (es. la libera circolazione dei servizi
televisivi). Con il carattere vincolante della Carta, i diritti
fondamentali si collocano nello status di diritto primario
dell'Unione, come principi contenuti nei trattati, a differenza dei
principi contenuti nel diritto derivato delle direttive,
regolamenti, decisioni, etc. e dei principi stabiliti dalla
giurisprudenza.
Di conseguenza, allo stato del diritto vigente, un principio
generale del diritto può essere mutato dalla giurisprudenza, un
principio di diritto derivato può modificarsi con l'intervento del
legislatore dell'Unione, ma i diritti garantiti dalla Carta possono
essere modificati solo da emendamenti ai trattati(12)?
Questa finestra aperta alle forti potenzialità di una Carta
vincolante fa dunque comprendere - anche se non giustificare, agli
occhi di un sincero europeismo - i "legacci" apposti al trattato
modificativo dal Protocollo n. 7 sull'applicazione della Carta dei
diritti fondamentali alla Polonia e al Regno Unito. La
preoccupazione per i britannici di dare spazio a nuovi diritti
sociali che potessero essere fatti valere davanti alle corti e
quella dei polacchi di possibili interferenze dell'Unione nelle
loro politiche di ordine morale, spinse i due Paesi ad adottare il
protocollo la cui stesura è comunque singolare; da un lato vi sono
nel preambolo una serie di considerando rassicuranti sul
riconoscimento dei diritti e delle libertà dell'Unione, nonché dei
"principi sanciti" dalla Carta, e sulla visibilità di tali diritti
resa dalla Carta che - come era previsto nel trattato
costituzionale - "non crea nuovi diritti", dall'altro all'art. 1
precisa che:
1. la Carta non estende la competenza della Corte di Giustizia o di
qualunque altro organo giurisdizionale della Polonia o del Regno
Unito (…);
2. in particolare e per evitare dubbi, nulla contenuto nel titolo
IV della Carta crea diritti rivendicabili dinanzi ad un organo
giurisdizionale applicabili alla Polonia e al Regno Unito salvo
nella misura in cui la Polonia e il Regno Unito ha previsto tali
diritti nel diritto interno.
Il protocollo è dunque visto dai giuristi privo di un contenuto
reale, perché in primo luogo la Carta è destinata ad essere
applicata dalle istituzioni dell'Unione, e solo in secondo luogo
dalle autorità degli Stati applicando il diritto dell'Unione. Se i
diritti sono affermati in atti comunitari, la legislazione
britannica contraria potrà essere portata in considerazione davanti
alla Corte di Giustizia per inadempimento degli atti in questione.
Inoltre, sul piano interno l'applicazione della Carta potrà essere
comunque richiesta perché i diritti in essa codificati si
rinvengono in altre fonti vincolanti anche per il Regno Unito e la
Polonia.
I segnali che quindi si colgono in questo quadro di situazione
evidenziano che l'Europa dei diritti è ancora da definire nella sua
compiutezza ma che il trattato modificativo non preclude affatto il
percorso; lo si deduce anche in relazione ad altri due aspetti del
trattato modificativo strettamente correlati al tema della Carta:
il primo riguarda i rapporti con la Convenzione europea di
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
(Cedu), il secondo concerne la questione del primato del diritto
dell'Unione.
In ordine al primo punto, il nuovo trattato ha confermato la
previsione del trattato costituzionale in base alla quale l'Unione,
una volta acquisita la personalità giuridica, può e quindi deve
aderire alla Convenzione, ma ha anche introdotto la novità che la
decisione di adesione dovrà essere ratificata da tutti gli Stati
membri (art. 188N § 8, 2° comma Tce modificato). A riguardo si è
osservato che questa previsione da un lato pone dei dubbi
sull'effettività della configurazione della personalità giuridica
dell'Unione, dall'altro presenta anch'essa elementi di
indeterminatezza sotto il profilo dei reali contenuti: tutti gli
Stati membri dell'Unione sono già parte della Cedu, circostanza che
rappresenta peraltro un criterio per l'adesione all'Unione.
Inoltre, trattandosi di un accordo tra Unione europea (ventisette
Stati) e Consiglio d'Europa (quarantacinque Stati, comprensivi dei
ventisette), verrà basato sul protocollo 14 alla Cedu, per cui, per
essere applicabile, dovrà comunque essere ratificato dalle parti
aderenti al protocollo, gli Stati membri del Consiglio d'Europa,
tra cui i ventisette Stati membri Ue.
Sulla questione del primato del diritto dell'Unione sul diritto
degli Stati membri non può che condividersi l'opinione di chi ha
definito "deprimente" la scelta di non recepirlo nel testo del
trattato ma di introdurlo comunque in una dichiarazione. È dal 1964
che il principio è stato sancito dalla Corte di Giustizia delle
Comunità, nella causa 6/64 Flaminio Costa c. Enel, rispondendo ad
una istanza di pronuncia pregiudiziale del giudice conciliatore di
Milano, ed ha trovato indiscussa e consolidata giurisprudenza anche
nelle Corti costituzionali e supreme degli Stati membri (le c.d.
decisioni So Lange - "finché non" - e Brunner della Corte
Costituzionale tedesca, nonché le decisioni Frontini e Fragd della
Corte costituzionale italiana secondo la teoria dei contro-limiti).
Peraltro proprio il Regno Unito era stato il primo membro delle
Comunità europee a codificare tale principio nella Legge
sull'appartenenza alle Comunità, l'European Communities Act del
1972, né aveva sollevato alcun dubbio sul primato come parte
integrante dell'acquis communautaire all'atto dell'adesione il 1°
gennaio 1973.
In ogni caso, la Dichiarazione n. 29 relativa al principio del
primato è inequivocabilmente a favore della riaffermazione del
principio senza alcuna limitazione e possibilità di riserva, per
cui con essa si è perseguita la stessa finalità di definitiva
codificazione voluta dal trattato costituzionale. La firma di tutti
gli stati membri avallerà la conclusione del parere del Servizio
giuridico del Consiglio del 22 giugno 2007 incluso nella stessa
dichiarazione: "…Il fatto che il principio della preminenza non
sarà incluso nel futuro trattato non altera in alcun modo
l'esistenza del principio stesso e la giurisprudenza esistente
della Corte di Giustizia". E la scelta di adottare una
dichiarazione - che indica espressamente di allegare il parere sul
primato all'atto finale che sarà firmato con il trattato
modificativo - e non un protocollo, consentirà di non sottoporre al
processo di ratifica il testo e al tempo stesso di conferirgli lo
stesso valore giuridico dei trattati(13).
4. Nuove fisionomie per l'Unione e la
Pesc
Proseguendo nella ricerca della "sostanza" del trattato
costituzionale nel trattato di riforma, si rinvengono altri
importanti capitoli che conferiscono nuova fisionomia alle
istituzioni europee.
Di sicuro rilievo è la semplificazione del contesto istituzionale
con l'eliminazione del dualismo Unione-Comunità, superato nei fatti
già da una progressiva evoluzione che ha visto il passaggio di
competenze dall'Unione alla Comunità e che ora si proietta verso
l'integrazione delle due organizzazioni e l'adozione di un unico
metodo decisionale. La volontà del trattato costituzionale è dunque
rispettata, perché la personalità giuridica unica è sancita dal
nuovo art. 32 Tue Personalità giuridica, mentre sarà abrogato
l'art. 281 del vigente Tce secondo cui "la comunità ha personalità
giuridica", e in altre previsioni del trattato si sostituiscono le
parole comunità, comunità europee, comunitario, con le parole
Unione, Unione europea, dell'Unione Europea. È così che pur non
pervenendo ad una unificazione dei trattati, il Trattato che
istituisce la Comunità europea ora diventa Trattato sul
funzionamento dell'Unione (Tfue).
Si tratta di un momento non di poco conto se si considera che
l'Unione era nata dall'esigenza di istituzionalizzare la
cooperazione in materia di politica estera, e poi di giustizia e di
polizia, ma in un quadro differente da quello della Comunità
europea. Ora invece Unione e Comunità diventeranno la stessa cosa e
tendenzialmente si va verso il superamento anche della struttura
dei tre pilastri, il I comunitario, il II della politica estera e
di sicurezza (Pesc), il III della cooperazione di polizia e
giudiziaria in materia penale.
La concezione dei pilastri serviva a inquadrare le diverse
politiche tra il tradizionale sistema intergovernativo e quello
comunitario, differenziando di volta in volta i rapporti e i poteri
decisionali dei diversi soggetti istituzionali - Parlamento,
Consiglio, Commissione e Stati membri - e, per quanto riguarda
specificamente il Consiglio, le procedure di decisione
all'unanimità, generalmente prevista per la Pesc, rispetto a quelle
a maggioranza qualificata proprie delle politiche delle altre
relazioni esterne e in materia interna. Beninteso si è ancora
lontani dall'adozione comune di un sistema sovranazionale quale è
quello comunitario, perché permangono procedure e strumenti diversi
a seconda che si tratti delle materie dei tradizionali pilastri.
Difatti nel nuovo trattato si rimarca esplicitamente la peculiarità
della Pesc, sottolineando che essa non si attua tramite atti
legislativi ed è soggetta a procedure specifiche, che comportano
quasi sempre la votazione all'unanimità, e si riafferma anche la
mancanza di competenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, salvo eccezioni specifiche.
Per il II pilastro della Pesc(14) non si può parlare dunque di una
vera soppressione, perché, anzi, quasi tutte le disposizioni in
materia sopravvivono nel nuovo trattato. D'altro canto lo stesso
trattato costituzionale non si era spinto particolarmente oltre la
conferma del dogma della separazione tra ambito comunitario e
quello degli affari esteri, ove tutto al più si poteva parlare di
un coordinamento delle politiche estere e di sicurezza degli Stati,
ma non di una sola politica estera come era avvenuto per la
politica monetaria. Si comprende quindi perché non è passata la
figura del Ministro degli affari esteri dell'Unione Europea voluta
ambiziosamente dal progetto costituente, ma l'Alto Rappresentante
per la politica estera e per gli affari sicurezza potrà avere un
certo rilievo considerando che riunirà in sé i ruoli e le
attribuzione degli attuali Alto Rappresentante per la Pesc e di
Commissario per le Relazioni esterne: anche questo è un segno della
integrazione Unione-Comunità e di un quadro istituzionale
certamente semplificato e meglio impostato a conferire coerenza ed
efficacia alla politica estera.
Ma continuità e coerenza nella Pesc potranno essere assicurate
anche dalla nuova figura del Presidente del Consiglio europeo, che
non sarà più designato in base al sistema della rotazione
semestrale, ma sarà eletto a maggioranza qualificata per un periodo
di due anni e mezzo, fino a un massimo di cinque anni in caso di
rielezione. In tal modo, se saprà sviluppare una buona leadership,
il Presidente avrà tutti gli strumenti per divenire autorevole e
unico interlocutore rispetto all'attuale troika, e per rispondere
finalmente alla provocazione di Kissinger: "Se voglio chiamare
l'Europa, che numero devo comporre?".
Il trattato di riforma recepisce poi la previsione di quello
costituzionale sul Servizio europeo per le relazioni esterne, che
probabilmente rappresenterà il corpo diplomatico europeo composto
da funzionari della Commissione, del Segretariato del Consiglio e
da diplomatici distaccati dai paesi membri, cui si farà affidamento
perché agendo di concerto nelle varie parti del mondo facciano
prevalere le politiche comuni su quelle bilaterali.
Il trattato di Lisbona riprende integralmente anche le interessanti
previsioni del trattato costituzionale in materia di Politica
europea di sicurezza e di difesa (Pesd), sinora scarsamente
definita nei trattati in vigore e non certo in un preciso contesto
giuridico e istituzionale. In particolare, vengono introdotte le
innovative figure della cooperazione strutturata permanente, della
clausola di difesa e della clausola di solidarietà
collettiva.
La cooperazione strutturata permanente è una particolare forma di
cooperazione rafforzata estesa alla Pesc e alla Pesd, in cui anche
solo alcuni Paesi membri possono sviluppare una collaborazione più
stretta nel settore, purché evidenzino volontà e capacità di farlo,
secondo precisi criteri definiti in uno specifico protocollo:
conseguire elevate capacità militari attraverso "pacchetti" di
forze nazionali e multinazionali, contribuire allo sviluppo di
programmi comuni o europei di equipaggiamenti di vasta portata nel
quadro dell'Agenzia della difesa, incluso il conseguimento di
obiettivi concordati riguardanti il livello delle spese per gli
investimenti in materia di equipaggiamenti per la difesa. Va
ricordato che la cooperazione strutturata permanente rispetto alla
cooperazione rafforzata non richiede la partecipazione di almeno un
terzo degli stati membri, e nel processo decisionale degli Stati
che vi prendono parte varrà il sistema della maggioranza
qualificata, derogando quindi al sistema ordinariamente previsto
dell'unanimità nel settore della politica della sicurezza e
difesa.
Si tratta dunque di un significativo passo in avanti per la
politica di difesa perché si è di fronte ad una cooperazione
strutturata e permanente, incentrata peraltro su parametri
certificati delle capacità, la cui potenzialità va vista anche in
relazione ad una specifica previsione del trattato di riforma: il
Consiglio può affidare ad un gruppo di Stati membri, che lo
desiderino e dispongano delle necessarie capacità militari, la
realizzazione di una missione in nome e per conto dell'Unione
europea, formula che nella sostanza codifica un modello operativo
già collaudato dell'Ue per le prime missioni di gestione delle
crisi. Peraltro, in tale quadro si inserisce l'ampliamento delle
c.d. missioni di Petersberg(15) anche alle missioni a sostegno dei
paesi terzi per contrastare il terrorismo.
In base alla clausola di difesa reciproca, "qualora uno stato
membro subisca un'aggressione armata nel suo territorio, gli altri
Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti
i mezzi in loro possesso, in conformità all'art. 51 della Carta
delle Nazioni Unite". Viene però salvaguardata la posizione degli
Stati neutrali, che non appartengono ad alleanze militari, perché
"…ciò non pregiudica il carattere specifico della politica di
sicurezza e di difesa di taluni Stati membri". E in ogni caso "…gli
impegni e la cooperazione in questo settore rimangono conformi agli
impegni assunti nell'ambito dell'Organizzazione del Trattato del
Nord Atlantico che resta, per gli Stati che ne sono membri, il
fondamento della loro difesa collettiva". Sono state queste le
precisazioni più opportune per dirimere ogni rischio di ulteriore
crisi dei rapporti fra le due sponde dell'Atlantico e, nel
contempo, per salvaguardare la posizione degli Stati
neutrali.
Secondo la nuova clausola di solidarietà contro il terrorismo e in
caso di catastrofi, "l'Ue e gli Stati membri agiscono
congiuntamente in uno spirito di solidarietà qualora uno Stato
membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una
calamità naturale o provocata dall'uomo". A riguardo si è precisato
che la clausola non può essere applicata per operazioni
antiterrorismo al di fuori del territorio Ue, ma deve riferirsi
all'applicazione nel territorio di uno Stato membro. Nel trattato
di riforma vi è poi il richiamo alla Agenzia europea della difesa -
la cui istituzione è stata già anticipata il 12 luglio 2004 da
un'azione comune Pesc - cui compete individuare le esigenze
operative e contribuire a definire la politica europea delle
capacità industriali e tecnologiche della difesa.
5. Lo Spazio di libertà, sicurezza e
giustizia
Tra le principali istanze degli euroentusiasti di recuperare il
meglio del trattato costituzionale vi era certamente quella di
conferire all'Unione gli strumenti decisionali che il gruppo di
lavoro X della Convenzione europea, guidato dall'ex premier
irlandese John Bruton, aveva individuato per gli ambiti della
sicurezza e della protezione dei cittadini, specie in riferimento
alle dinamiche della globalizzazione e alle minacce del terrorismo
e della criminalità transnazionale.
Anche la vicenda del mandato d'arresto europeo(16) aveva messo in
luce i limiti della decisione quadro, allorquando le Corti
costituzionali polacca e belga si posero problemi di compatibilità
con i propri ordinamenti, mentre la Corte costituzionale federale
della Germania decise di annullare la legge tedesca di attuazione
(sentenza BVerfGE 63) e l'Audienca National spagnola, in ragione
della mancanza del principio di reciprocità, disapplicò il mandato
d'arresto europeo per la consegna di alcuni criminali dalla Spagna
alla Francia. In sostanza l'efficacia non diretta delle decisioni
quadro (nonostante l'orientamento evolutivo della sentenza Pupino,
Corte di Giustizia, 16 giugno 2005, C-105/03(17)) rendeva questo
strumento normativo, alla prova dei fatti, un simulacro privo di un
contenuto di effettività.
La scomparsa del III pilastro-cooperazione in materia di polizia e
di giustizia penale, voluta dal trattato costituzionale e recepita
dal trattato di riforma, è dunque un considerevole passo in avanti
perché comporterà l'utilizzo degli stessi strumenti e delle stesse
procedure delle altre politiche, facendo cadere ogni separazione
con il modello comunitario. Il trattato modificativo prevede dunque
il Titolo IV del Tfue, denominato Spazio di libertà, sicurezza e
giustizia, che include sia quello attualmente in vigore del
trattato comunitario in materia di visti, asilo, immigrazione e
altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone,
sia la parte del Trattato Ue (Titolo VI) riguardante la
cooperazione di polizia e giudiziaria penale.
Il settore sarà perciò inserito nel diritto comune applicabile alle
politiche interne dell'Unione, e vedrà il superamento di ogni
distinzione tra gli atti giuridici: anche in tale ambito sarà
prevista l'emanazione di norme ad efficacia diretta quali i
regolamenti e le direttive, con evidenti significativi cambiamenti
sul piano delle conseguenze negli ordinamenti interni. Una
differenza dalle altre politiche residuerà in relazione alla
possibilità che non solo la Commissione europea ma anche un gruppo
di Stati membri potrà promuovere iniziative legislative nel campo
dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Va tuttavia
evidenziata la posizione di Regno Unito, Irlanda e Danimarca che
hanno scelto di non partecipare all'intero titolo Giustizia,
libertà e sicurezza del Trattato di Lisbona, andando al di là
dell'attuale clausola di opt-out per le questioni sull'immigrazione
e del sistema giudiziario civile, per cui questi Stati potranno non
partecipare più sistematicamente, come ora avviene, alla
cooperazione di polizia e giudiziaria.
Nondimeno, in tale ambito di materie le innovazioni rimangono
significative anche in relazione al rafforzamento del ruolo del
Parlamento europeo, ove sarà prevista ordinariamente la maggioranza
qualificata rimuovendo il regime generale dell'unanimità dei
trattati vigenti. Così anche nel campo della cooperazione
giudiziaria penale, settore in cui gli Stati hanno sempre
salvaguardato la loro sovranità, le decisioni saranno adottate
secondo la procedura legislativa ordinaria dal Parlamento europeo e
dal Consiglio, secondo il sistema della codecisione, che ora segna
un significativo ribaltamento dei ruoli: con i trattati vigenti è
il Consiglio a pronunciarsi per primo sulle proposte della
Commissione e il Parlamento dispone di un diritto di veto
proponendo degli emendamenti; con il trattato di riforma -
recependo quanto previsto dal trattato costituzionale - il
Parlamento delibera per primo e adotta emendamenti, mentre è il
Consiglio a porre il diritto di veto. Questo comporterà che proprio
grazie alla soppressione della struttura in pilastri in materia di
spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e ad altre modifiche
nelle basi giuridiche delle politiche e azioni interne,
l'intervento del Parlamento europeo quale organo co-legislatore
potrà passare dal 60% delle proposte legislative al 90%. Rimane
tuttavia una certa criticità del sistema nella previsione, voluta
dal Regno Unito, che consente ad un singolo Stato di bloccare la
fase decisionale atteso che un membro del Consiglio può rimettere
la questione al Consiglio europeo se ritiene che un progetto di
direttiva può incidere "su aspetti fondamentali del suo ordinamento
giudiziario penale". Comunque la procedura potrà proseguire se
entro quattro mesi si ottiene l'unanimità del Consiglio, mentre nel
caso di contrasti tra governi si potrà dar luogo alla cooperazione
rafforzata qualora nove Stati siano d'accordo, altrimenti il
progetto sarà archiviato. Il sistema di sospensione è tuttavia
escluso nel campo della prevenzione della criminalità, a meno che
non si riferisca a misure di armonizzazione delle disposizioni
legislative e regolamentari degli Stati, ed è previsto invece nella
cooperazione giudiziaria penale e di polizia se i provvedimenti
concernono il regime di ammissibilità reciproca delle prove, i
diritti della persona nella procedura penale e delle vittime della
criminalità, nonché altri elementi della procedura penale
individuati in una decisione all'unanimità del Consiglio, le norme
minime per la definizione dei reati e delle sanzioni in materia di
terrorismo, tratta di essere umani e sfruttamento sessuale delle
donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, armi,
riciclaggio di capitali, corruzione, contraffazione di mezzi di
pagamento, criminalità informatica e organizzata.
Una scelta vincolata alla forma dei regolamenti, escludendo quindi
le direttive, è stata voluta invece in materia di prevenzione e
lotta al terrorismo, specie in riferimento alle misure
amministrative sui movimenti e congelamenti dei capitali, dei beni
finanziari e dei prodotti economici, e per definire la struttura e
i compiti di Eurojust. Ancora con regolamento potrà essere disposta
l'istituzione di una Procura europea, tramite la procedura
legislativa speciale della raggiunta unanimità del Consiglio previa
approvazione del Parlamento europeo, ferma restando la possibilità
di rimettere la questione al Consiglio europeo ed eventualmente di
avviare la cooperazione rafforzata. Inizialmente la Procura potrà
avere una competenza limitata ai soli reati finanziari in danno
dell'Ue, ma potrà esercitare l'azione penale innanzi alle
giurisdizioni degli Stati membri; mentre un ampliamento delle
competenze ai fenomeni di criminalità organizzata transnazionale
potrà essere previsto da una deliberazione all'unanimità del
Consiglio europeo, con l'approvazione del Parlamento europeo previa
consultazione della Commissione.
La procedura legislativa ordinaria è consentita in materia di
raccolta, trattamento, archiviazione, analisi e scambio di
informazioni, di formazione del personale e di tecniche
investigative comuni, mentre l'iter legislativo "speciale", con
delibera all'unanimità del Consiglio e semplice consultazione del
Parlamento europeo, è disciplinata in materia di collaborazioni tra
autorità statali nella cooperazione di polizia(18).
In materia di cooperazione giudiziaria civile vi è un ampliamento
dei settori in cui Consiglio e Parlamento europeo possono adottare
provvedimenti legislativi, estendendoli in particolare all'accesso
effettivo alla giustizia, allo sviluppo delle alternative dispute
resolution, al sostegno alla formazione dei magistrati e degli
operatori giudiziari, ambiti in cui però vi sono già state
iniziative nel pilastro comunitario. Per il diritto di famiglia, il
processo legislativo non sarà quello ordinario: previa
consultazione del Parlamento, la deliberazione dovrà essere
all'unanimità, come era anche previsto dal trattato costituzionale.
Tuttavia il Consiglio, su iniziativa della Commissione europea,
potrà adottare una decisione - all'unanimità, sentito il Parlamento
europeo - su specifici aspetti legati al diritto di famiglia in cui
sarà possibile procedere con la procedura legislativa ordinaria
(c.d. clausola passerella). Ma, come si è già detto, in questo
settore i Parlamenti nazionali potranno bloccare il processo
decisionale: avuta comunicazione dell'iniziativa, entro sei mesi i
deputati nazionali hanno facoltà di notificare l'eventuale
opposizione impedendo così la promulgazione dell'atto
legislativo.
Quanto alle tutele giurisdizionali, il trattato modificativo
recepisce le nuove attribuzioni della Corte di Giustizia, che
diverrà Corte di Giustizia dell'Unione Europea, volute dal trattato
costituente. In particolare vengono eliminate le limitazioni nel
sottore dei visti, asilo, immigrazioni e della libera circolazione
delle persone che nei trattati vigenti conferiscono il potere di
rinvio pregiudiziale solo ai giudici di ultima istanza. È anche
prevista la procedura d'urgenza dell'esame della richiesta di
rinvio pregiudiziale nel caso di procedimenti nazionali riguardanti
soggetti in stato di detenzione, al fine di non incidere sulla
durata della custodia cautelare. La competenza della Corte è
comunque esclusa nelle materie della Pesc, ma in questo ambito può
pronunciarsi se la questione attiene la legittimità delle decisioni
che prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche e
giuridiche, come nel caso del congelamento dei beni(19). È invece
confermata l'incompetenza della Corte ad esaminare la validità e la
proporzionalità di operazioni di polizia per il mantenimento
dell'ordine pubblico e della sicurezza interna (art. 240 ter).
6. Altri aspetti istituzionali
dell'Unione
Uno degli elementi centrali di discussione del trattato
costituzionale è stato il calcolo della maggioranza qualificata in
seno al Consiglio Europeo, ed anche in questo caso le soluzioni
individuate sono state trasferite nel trattato modificativo. Invece
dei tre criteri finora necessari per la maggioranza qualificata (la
soglia dei voti del sistema ponderato, che attribuiva a ciascuno
Stato membro un certo numero di voti, la maggioranza degli Stati
membri e il 62% della popolazione dell'Unione), se ne applicheranno
soltanto due con il sistema della doppia maggioranza:
a) una maggioranza del 55% degli Stati membri che, a sua
volta;
b) rappresenti almeno il 65 % della popolazione dell'Unione.
In questo modo il processo decisionale del Consiglio sarà più
semplice, efficace e flessibile; una maggioranza qualificata potrà
essere costituita da un maggior numero di combinazioni di Stati
membri, circostanza essenziale per il buon funzionamento e la
capacità di azione in un'Unione allargata, e in occasione degli
allargamenti successivi si eviteranno i lunghi negoziati
sull'attribuzione dei voti agli Stati membri e la definizione della
soglia della maggioranza qualificata. Il nuovo sistema rispecchia
peraltro democraticamente la doppia legittimità dell'Unione, che è
un'Unione di Stati e di Popoli: l'eguaglianza fra Stati membri è
rispettata in quanto ogni Stato dispone di un voto, mentre al tempo
stesso si tiene conto del loro diverso peso demografico(20).
Tuttavia l'introduzione del voto a doppia maggioranza sarà
realmente obbligatoria a partire dal 31 marzo 2017 (rispetto alla
prevista applicazione dal 1° novembre 2014, il sistema attuale
potrà essere prolungato al 2017 se vi è richiesta anche di un solo
Paese membro) e sarà completata da un meccanismo - voluto
essenzialmente dalla Polonia in un "protocollo", per conferirgli
maggiore forza legale - analogo al cosiddetto "compromesso di
Ioannina(21)", che permetterà ad un numero limitato di Stati membri
(vicino alla minoranza di blocco) di manifestare la loro
opposizione ad una determinata decisione, ottenendo una proroga
della deliberazione e precludendo la possibilità di procedere alla
votazione della proposta da parte del Consiglio. La clausola potrà
comunque essere rimossa dal Consiglio all'unanimità e non da una
nuova conferenza intergovernativa come chiedeva la Polonia. In
merito alle effettive possibilità di ostruzione del meccanismo, si
è rimarcato che è piuttosto bassa la soglia per bloccare il
processo decisionale(22) - basterebbe l'annuncio di voto contrario
di soli sette Stati membri rappresentanti il 19,25% della
popolazione - ma già durante i lavori del trattato costituzionale
il direttore del servizio giuridico del Consiglio, conoscitore
della pratica delle istituzioni europee, aveva osservato che
"L'applicazione del compromesso è stata raramente invocata e non ha
mai provocato più di un giorno di ritardo nell'adozione di un
atto(23)".
Anche la Commissione avrà una configurazione più snella dal 2014:
non vi sarà più un Commissario per Stato ma il numero complessivo
dei Commissari sarà ridotto a 2/3 del numero dei Paesi membri;
saranno pertanto designati secondo un criterio di rotazione
paritaria tra gli Stati membri con un mandato di cinque anni. In
sostanza, ciascun Paese avrà un proprio rappresentante in due
Commissioni su tre.
La configurazione del Parlamento europeo - ridotto a 751 membri - è
stata a lungo oggetto di discussione per una nuova distribuzione
dei seggi fra i vari Paesi. A riguardo, l'Italia è stata impegnata
ad affermare l'esigenza di renderla rappresentativa - in maniera
proporzionalmente decrescente - dei cittadini europei e non della
popolazione residente negli Stati membri dell'Unione. Il Vertice
informale del 17-18 ottobre 2007 ha raggiunto una soluzione di
compromesso sulla composizione del Parlamento Europeo per la
legislatura 2009-2014, che istituisce un seggio aggiuntivo da
attribuire all'Italia, permettendo di raggiungere 73 seggi (numero
identico a quello previsto per il Regno Unito). La posizione
italiana è stata inoltre confermata in un'apposita
dichiarazione(24).
Un altro aspetto istituzionale, in parte già richiamato tra i
tratti della decostituzionalizzazione, è la mancata ridenominazione
degli atti legislativi in legge e legge-quadro voluta dal trattato
costituzionale, che invece non è recepita nel Trattato di Lisbona.
In realtà nelle nuove previsioni sugli atti legislativi dell'Unione
(artt. 249 B e 249 C Tce modificato) è comunque salvata la ratio
complessiva del trattato costituzionale che delinea un riordino
completo degli atti giuridici dell'Unione, riducendoli da quindici
a sei, e soprattutto introduce la fondamentale distinzione tra
"norme di primo rango" e "norme di secondo rango" in cui si
recepisce il back ground proprio di molti ordinamenti
costituzionali sulla separazione dei poteri e sulla disciplina
della delega del potere legislativo.
Come arretramenti rispetto al processo di integrazione sono invece
visti gli interventi operati dal trattato modificativo sulle
competenze(25) e sul principio di sussidiarietà(26). Se da un lato
nella individuazione degli obiettivi dell'Unione ci sono nuove
formulazioni che "aprono la strada a una competenza di fatto
universale della futura Unione europea, toccando i temi oggi più
alla moda, dall'energia ai cambiamenti climatici, dalla solidarietà
tra i popoli all'immigrazione(27)", vi è certamente nel nuovo
trattato un disegno complessivo di recuperare il ruolo degli Stati
impedendo ulteriori espansioni dell'Unione. In primo luogo, a
proposito delle competenze si precisa che i trattati "possono, tra
l'altro, essere intesi ad accrescere o a ridurre le competenze" e,
per le competenze concorrenti, "gli Stati membri esercitano
nuovamente la loro competenza nella misura in cui l'Unione ha
deciso di cessare la propria".
Sul principio di sussidiarietà già la Costituzione prevedeva una
riconsiderazione del ruolo degli Stati e la verifica
dell'attuazione non limitata alla forma del controllo successivo
della Corte di Giustizia. Ora, rispetto ai trattati vigenti secondo
cui l'azione dell'Unione è legittima solo se gli Stati non possono
raggiungere gli obiettivi previsti, si specifica che ciò è da
riferirsi "né a livello centrale né regionale e locale". A riguardo
anche il Comitato delle regioni ottiene la legittimazione a
proporre ricorsi alla Corte di Giustizia dell'Ue, per salvaguardare
le proprie prerogative, nonché, per violazione del principio di
sussidiarietà, avverso gli atti legislativi per l'adozione dei
quali è richiesta obbligatoriamente la sua consultazione.
Ma nel controllo dell'attuazione del principio di sussidiarietà
sarà soprattutto il ruolo dei parlamenti nazionali ad essere più
marcato(28) attraverso una partecipazione attiva al funzionamento
dell'Unione; essi dovranno essere informati dalle istituzioni
comunitarie sui progetti di atti legislativi, ed associati alla
valutazione per l'attuazione delle politiche dello spazio di
libertà, sicurezza e giustizia, al controllo politico di Europol e
alla valutazione della attività di Eurojust. Dovranno inoltre
partecipare alla revisione dei trattati, essere informati sulle
istanze di adesione di nuovi Stati, ed intervenire in una vera e
propria cooperazione interparlamentare con il Parlamento europeo.
Come si è già accennato in materia di diritto di famiglia potranno
opporsi - entro sei mesi dall'avvenuta informazione - alla clausola
passerella dalla legislazione speciale a quella ordinaria.
Più specificamente nel protocollo 2 sull'applicazione del principio
di sussidiarietà e di proporzionalità(29) il trattato modificativo
rispetto a quello costituzionale nella procedura legislativa
ordinaria amplierà da 6 a 8 settimane il termine concesso ai
parlamenti nazionali di esprimere pareri di mancato rispetto del
principio.
Se questi saranno nella misura della maggioranza semplice, la
Commissione dovrà ritirare o modificare la proposta, oppure per
mantenerla dovrà esprimere un parere motivato sulla conformità al
principio di sussidiarietà(30). Una ulteriore novità introdotta nel
protocollo prevede che se la Commissione decide di tenere ferma la
proposta, il Consiglio e il Parlamento europeo dovranno
pronunciarsi sulla compatibilità con il principio di sussidiarietà
e se vi è il voto contrario del 55% dei membri del Consiglio o
della stessa percentuale del Parlamento europeo la proposta è
definitivamente rigettata.
Il ruolo dei parlamenti nazionali nel controllo dell'espansione
delle competenze dell'Unione in relazione al principio di
sussidiarietà è dunque assai significativo, ma può essere visto
anche positivamente come misura volta a ridurre il deficit
democratico del processo decisionale, avvicinando di più le
decisioni dell'Unione ai cittadini(31). Ed a riguardo va ricordato
che il Trattato di Lisbona introdurrà la disciplina di una forma di
democrazia partecipativa che consentirà ad un milione di cittadini
provenienti da un numero significativo di Stati membri di invitare
la Commissione a presentare una proposta su questioni per le quali
reputeranno necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini
dell'evoluzione del trattato.
7. Conclusioni
Il Trattato di Lisbona entrerà in vigore ad avvenuta ratifica da
parte di tutti gli Stati membri, che dovranno procedere secondo le
rispettive norme costituzionali. La procedura referendaria è
richiesta dalla costituzione in Irlanda(32), mentre in Danimarca è
obbligatoria se la ratifica parlamentare di un trattato
internazionale avviene con una maggioranza inferiore ai 5/6 dei
membri del Parlamento nazionale (Folketing) o se il trattato
implica un trasferimento di sovranità. Nella maggior parte dei casi
si tratterà di ratifiche parlamentari, e i governi del Regno Unito
e dei Paesi Bassi hanno già annunciato l'intendimento di non
sottoporre il trattato di riforma ad una consultazione
referendaria.
L'Ungheria è stato il primo Stato membro a ratificare il trattato,
per via parlamentare, il 17 dicembre 2007, con una maggioranza
assai ampia: 325 voti in favore, 5 contrari e 14 astenuti. Sono poi
intervenute la ratifiche parlamentari di Malta e della Slovenia
(entrambe il 29/1/2008), della Romania (4/2/2008) e del primo dei
"grandi" paesi, la Francia (7/2/2008). Ed è stato proprio questo
ultimo passaggio a dare maggiore ottimismo alle prospettive delle
ratifiche, atteso che nel 2005 il rifiuto dei francesi, insieme a
quello olandese, aveva paralizzato il processo di integrazione. è
dunque concreta l'ipotesi che il Trattato di Lisbona possa
disegnare il nuovo assetto dell'Unione a partire dal 1° gennaio
2009, prima delle elezioni del parlamento europeo previste a
giugno.
L'analisi fin qui compiuta - in una necessaria visione di sintesi,
che tiene comunque conto degli elementi del trattato ritenuti più
significativi dagli stessi documenti divulgativi dell'Unione - può
quindi consentire di rispondere al quesito posto in premessa se con
il definitivo abbandono dell'idea di una Costituzione per l'Europa
sia fallita la prospettiva di una maggiore integrazione europea
oppure se anche in questo caso sono stati compiuti passi in avanti.
Come si è visto, non vi è alcun dubbio che il Trattato di Lisbona
si pone con evidenti connotati di decostituzionalizzazione, anche
se a riguardo può essere utile richiamare l'autorevole dottrina
sulla natura di "costituzione materiale" rinvenibile negli stessi
trattati vigenti: proprio come una "costituzione" i trattati
europei definiscono strutture istituzionali, cittadinanza,
controllo di legalità e tutela giurisdizionale(33). Peraltro, gli
stessi orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia
hanno evidenziato che i termini Trattato e Costituzione non
sarebbero incompatibili, se si considera che nella sentenza Van
Gend en Loos del 1963 si è statuito che "la Comunità costituisce un
ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto
internazionale", nella sentenza Les Verts del 1986 si è precisato
che la CEE "è una comunità di diritto" portatrice di una "Carta
costituzionale di base costituita dal Trattato" e nel Parere 1/91,
relativo alla creazione dello Spazio Economico Europeo, la stessa
Corte è stata ancora più esplicita: "Il Trattato CEE, benché sia
stato concluso in forma di accordo internazionale, costituisce la
carta costituzionale di una comunità di diritto".
Ma per quanto concerne una valutazione sugli aspetti più diretti
dell'efficacia del Trattato di Lisbona si può certamente
evidenziare che buona parte della sostanza del Trattato
costituzionale è stato recuperato quanto al sistema dei valori e ai
meccanismi di funzionamento, permettendo così al quadro
politico-istituzionale dell'Unione di superare finalmente una crisi
che si protraeva da troppo tempo. Il processo di integrazione
europea segna dunque anche in questo caso una tappa progressiva
specie in riferimento all'estensione del voto a maggioranza
qualificata, alla riconfigurazione del Presidente del Consiglio, e
dell'Alto Rappresentante per la politica estera, nonché al
rafforzamento del Parlamento europeo.
Come si è visto, tuttavia, da più parti è stato sottolineato che
quel diffuso "sistema di garanzie" con i vari opting out,
dichiarazioni, protocolli e precisazioni sulle competenze e sul
principio di sussidiarietà in favore della posizione degli Stati e
dei parlamenti nazionali può rappresentare un arretramento rispetto
al modello comunitario. Ed a riguardo non può essere sottaciuta la
natura composita di una crisi che ancora investe l'Unione in campo
economico - in relazione alle basse proiezioni di crescita
dell'Unione nel suo complesso in rapporto alle altre aree del mondo
- ma che è anche una crisi di leadership, di identità
politico-culturale, e di identificazione(34).
In tale ottica, il percorso da compiere è ben più ampio di quello
che consentirà di realizzare il Trattato di Lisbona, ma questo
potrà risolvere alcuni aspetti della crisi istituzionale che ha
attraversato l'Europa e potrà riavvicinare i cittadini europei alle
istituzioni di Bruxelles aiutandoli a superare il senso di
insicurezza sul proprio futuro.
Si tratta di un risultato non di poco conto se si considera che la
questione del ruolo degli Stati nell'attuale proscenio
internazionale è ben più ampia e controversa. Nelle
rappresentazioni tradizionali del nuovo ordine mondiale si
evidenzia ormai da tempo una crisi nella gestione
dell'interdipendenza complessa delle dinamiche globali(35), ed
anche nella filosofia delle relazioni internazionali l'attualità
del dibattito teorico vede molta incertezza nella miriade di
interpretazioni più o meno sbilanciate rispetto a due posizioni
comunque estreme: il cosmopolitismo, in cui i confini tra Stati non
hanno importanza e piuttosto hanno rilievo l'umanità ed i singoli
esseri umani, e il realismo, in cui prevale l'opzione "statista"
ove i soggetti delle relazioni internazionali rimangono
essenzialmente gli Stati, depositari della sovranità e
dell'autorità legittima(36).
In tale prospettiva, si possono dunque cogliere alcuni
significativi elementi di sintesi sulle possibili linee evolutive
del processo di integrazione europea proprio nella dialettica che
ha accompagnato il dibattito del nuovo Trattato sul ruolo della
comunità degli Stati.
In primo luogo, rispetto all'immagine rievocativa dell'allegoria di
un'Europa-Gulliver alle prese con i governi-lillipuzziani che ne
limitano i movimenti, il Trattato di Lisbona potrà consentire che
in un'Unione allargata a 27 membri il processo di integrazione
europea proceda con i caratteri di una maggiore flessibilità, dove
si dovrà evitare certamente la precarietà delle coalizioni e la
costituzione di direttori, ma nel contempo potrà essere dato spazio
ai Paesi che intendono progredire nel rafforzamento del disegno
europeo(37).
Inoltre, ancora una volta l'Unione Europea si evidenzia in una sua
specificità quale forma unica di comunità internazionale, che "non
si può spiegare utilizzando i significati tradizionali di politica
e Stato, che rimangono immobilizzati dalla camicia di forza del
nazionalismo *metodologico (…)" atteso che "europeizzare significa
creare una politica nuova(38)". Ed è questa la forza di attrazione
di un'idea di Europa che segna sicuramente un'evoluzione rispetto a
quella dei padri fondatori Adenauer, De Gasperi e Schuman, ma si
pone nella sua continuità come modello politico di riferimento per
le sfide del XXI secolo grazie alla unicità del suo ruolo di
"…un'unione di Stati nazionali che non è né un impero né una
federazione, ma una realtà diversa e forse una novità
assoluta(39)".
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Approfondimenti
(*) - Sul tema del processo di integrazione europea, la Rassegna ha
già pubblicato, dello stesso autore, Il quadro giuridico e
politico-istituzionale della difesa europea dopo il trattato di
Nizza, n. 2/2001 e La Costituzione per l'Europa, n. 1/2006.
(1) - G. Bonvicini, M. Comelli, Una lunga pausa di riflessione, in
A. Colombo, N. Ronzitti (a cura di), L'Italia e la politica
internazionale, Bologna 2007; F. Nelli Feroci, Il cammino
dell'integrazione europea a cinquanta anni dai Trattati di Roma.
Dalla pausa di riflessione all'occasione di un nuovo rilancio in La
Comunità Internazionale, n. 1/2007.
(2) - Così si conclude la Dichiarazione, "anche in seguito
all'azione di pressione in questo senso svolta dall'Italia" cfr.:
www.esteri.it; per più ampi riferimenti si rinvia ai siti e ai link
istituzionali dell'Unione Europea
http://europa.eu/lisbon_treaty/index_it.htm
http://www.consilium.europa.eu
(3) - Vedi in proposito l'analisi della parte dedicata
all'interrogativo Trattato o Costituzione?, in La Costituzione per
l'Europa, cit., G. Tosato, Il nuovo Trattato costituzionale per
l'Europa: Trattato o Costituzione?, in Queste istituzioni, n.
130/131.
(4) - J. Ziller, Il nuovo Trattato europeo, Milano, 2007.
(5) - L. Daniele, Trattato di Lisbona: addio all'idea federalista
per superare gli ostacoli degli euroscettici, in Diritto
Comunitario e Internazionale: Guida al diritto, n. 6/2007.
(6) - F. Pocar, Gli obiettivi dell'Europa nel nuovo trattato: un
compromesso tra luci e ombre, in Diritto Comunitario e
Internazionale: Guida al diritto, n. 4/2007.
(7) - Il nuovo Trattato europeo, cit.
(8) - Così anche G. Amato, nella prefazione al testo di
Ziller.
(9) - Dalla Lectio magistralis del Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano alla Università Humboldt, Berlino 27 novembre
2007.
(10) - La Convenzione presieduta dall'ex presidente federale
tedesco Herzog, specificamente dedicata al progetto della Carta,
riuscì a farla adottare per consenso il 19 settembre 2000, per poi
sottoporla alle tre istituzioni (Parlamento, Commissione e
Consiglio), che la firmarono il 7 dicembre 2000, e quindi al
Consiglio di Nizza, che ne "prese atto" nella dichiarazione finale:
"Il Consiglio europeo si compiace della proclamazione congiunta del
Consiglio, del Parlamento e della Commissione, della carta dei
diritti fondamentali che riunisce in un unico testo i diritti
civili, politici, economici sociali e culturali finora enunciati da
fonti diverse, internazionali, europee o nazionali" cfr.: C.
Zanghì, Prime osservazioni sulla Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione Europea, in Rivista della Cooperazione Giuridica
Internazionale, n. 7/2001. pag. 12. Sul tema v.: La Costituzione
per l'Europa, cit., A. Cassese, I diritti fondamentali nella
Costituzione europea, in I diritti umani oggi, Roma-Bari, 2005,
pagg. 75-95; A. Baldassarre, La Carta europea dei diritti,
resoconto del seminario su I mutamenti costituzionali in Italia nel
quadro dell'integrazione europea, Roma, 18.5.1999,
http://www.luiss.it; R. Bifulco, M. Cartabia e A. Celotto (a cura
di), L'Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione Europea, Bologna, 2001; M. Cartabia, Una
Carta europea dei diritti fondamentali per l'U.E., in Quaderni
costituzionali, 2000, n. 2; M. P. Chiti, La Carta europea dei
diritti fondamentali: una carta di carattere funzionale, in Riv.
Trim. Dir. Pubb., 2002; L. Ferrari Bravo, F. Di Majo e A. Rizzo, (a
cura di) Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea,
Milano, 2001; A. Manzella, P. Melograni, E. Paciotti e S. Rodotà,
Riscrivere i diritti in Europa, Bologna, 2001.
(11) - Il riferimento al 13 dicembre 2007 è alla firma del trattato
modificativo, in cui la Carta è integralmente quella della Parte II
della Costituzione, modificata nella numerazione degli articoli.
Cfr.: J. Ziller, Il nuovo Trattato europeo, cit. pag. 38.
(12) - J. Ziller, Una Carta dei diritti fondamentali vincolante in
op.cit. pagg. 49 e ss.
(13) - J. Ziller, cit., pagg. 139 e ss.
(14) - Sul tema della Pesc nel Trattato di Lisbona, si rinvia al
Dossier n. 78/Ottobre 2007, Senato della Repubblica, XV
legislatura, Servizio Studi, Il nuovo Trattato di riforma dell'Ue e
la politica estera e di sicurezza europea: cosa cambia? contributo
dell'Istituto Affari Internazionali a cura di M. Comelli.
(15) - Con la decisione del Consiglio dei Ministri dell'UEO sul
Documento di Petersberg, del 19 giugno 1992, per la prima volta si
sanciva che l'organizzazione poteva essere impiegata per finalità
diverse da quelle tradizionali di mutua difesa. Il Documento di
Petersberg reca infatti, al par. 4 del Capitolo Strengthening Weu's
Operations Role, le seguenti previsioni: "A part from contributing
to the common defence in accordance with Article 5 of Washington
Traty and Article V of the modified Brussels Traty respectively,
military units of Weu member States, acting under the authority of
Weu, could be employed for: humanitarian and rescue tasks;
peace-keeping tasks; tasks of combat forces in crisis management,
including peacemaking". A. De Guttry, Il documento di Petersberg:
aspetti generali, in Le missioni delle Forze Armate italiane fuori
area, Ric. CeMiSS, Milano, 1997.
(16) - M. Bargis, E. Selvaggi (a cura di), Mandato d'arresto
europeo. Dall'estradizione alle procedure di consegna, Torino,
2005.
(17) - R. Calvano, Il Caso Pupino: ovvero dello stravolgimento del
quadro concettuale dei rapporti tra diritto interno (penale) ed
europeo, e tra diritto Ue e diritto comunitario, in www.
associazionedeicostuzionalisti.it. Nel processo penale a carico di
una maestra elementare accusata di maltrattamenti nei confronti dei
suoi alunni, il giudice si era posto il problema se la mancata
previsione nel c.p.p. della possibilità di acquisire la
testimonianza dei bambini coinvolti tramite un incidente probatorio
fosse in contrasto con una decisione quadro adottata dall'Ue
nell'ambito del III pilastro. Nella sentenza si sancisce
l'efficacia diretta delle decisioni quadro Ue, argomentata sulla
base di un parallelismo con le direttive comunitarie. Nella
circostanza l'Avvocato generale Kokott ha insistito sulla natura
non meramente internazionalistica degli atti adottati nel quadro
del III pilastro, tesi che in dottrina allo stato dei trattati
vigenti non è unanimemente condivisa.
(18) - Sul tema della cooperazione giudiziaria in generale v. il
contributo di M. Castellaneta, Si riducono i tempi per l'adozione
degli atti di cooperazione penale, in Diritto Comunitario e
Internazionale. Guida al diritto, n. 6/2007.
(19) - Vedi: Black list e misure di contrasto al finanziamento del
terrorismo tra diritto internazionale e diritto interno, in
Rassegna dell'Arma dei Carabinieri, n. 1/2008.
(20) - Cfr.:http://europa.eu/lisbon_treaty.
(21) - Nella riunione informale dei ministri degli Affari esteri
svoltasi a Ioannina, in Grecia, il 29 marzo 1994, fu adottata una
Decisione del Consiglio sulla questione del voto a maggioranza
qualificata in un'Unione allargata a 16 membri. La decisione - in
seguito modificata per tener conto della mancata adesione della
Norvegia - prevedeva che qualora i membri del Consiglio che
rappresentassero tra i 23 voti (precedente soglia della minoranza
di blocco) ed i 26 voti (nuova soglia della minoranza di blocco)
manifestassero la loro intenzione di opporsi all'adozione da parte
del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, il
Consiglio avrebbe fatto tutto quanto in suo potere per pervenire,
entro un congruo termine, ad una soluzione soddisfacente che
potesse essere adottata con almeno 68 voti su 87. Il compromesso di
Ioannina è stato superato con la nuova ponderazione dei voti in
seno al Consiglio dei ministri del Trattato di Nizza.
__________________
(22) - L. Daniele, Trattato di Lisbona: addio all'idea federalista
per superare gli ostacoli degli euroscettici cit.
(23) - J. C. Piris, Le traité constitutionnel pour l'Europe. Une
analyse juridique, pag. 123. Cfr.: J. Ziller, Il nuovo Trattato
europeo, cit.
(24) - www.esteri.it.
(25) - La categorizzazione netta delle competenze consentirà di
definire in modo più preciso i rapporti tra gli Stati membri e
l'Unione Europea. Le competenze saranno infatti ripartite in tre
categorie: - "competenze esclusive" dell'UE: unione doganale,
concorrenza, politica monetaria, conservazione delle risorse
biologiche del mare, politica commerciale comune; - "competenze
concorrenti" con quelle degli Stati membri: mercato interno,
politica sociale, coesione economica e sociale, agricoltura e
pesca, ambiente, protezione dei consumatori, trasporti, reti
trans-europee, energia, spazio di libertà, sicurezza e giustizia,
problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica; -
"azioni di sostegno, coordinamento o completamento" dell'azione
degli Stati membri: tutela e miglioramento della salute umana,
industria, cultura, turismo, istruzione, formazione professionale,
gioventù, sport, protezione civile, cooperazione amministrativa.
Sarà comunque fatta salva la clausola di flessibilità che consente
all'Unione di acquisire i poteri necessari per realizzare i propri
obiettivi qualora i Trattati non li abbiano già previsti.
http://www.cide.it.
(26) - Il principio di sussidiarietà è stato introdotto dal
Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992 nel preambolo: "(...)
Decisi a portare avanti il processo di creazione di un'unione
sempre più stretta fra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni
siano prese il più vicino possibile ai cittadini, conformemente al
principio della sussidiarietà" e nell'articolo 5, come modificato
dal Trattato di Nizza. "La Comunità agisce nei limiti delle
competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono
assegnati dal presente trattato. Nei settori che non sono di sua
esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio
della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli
obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente
realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle
dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere
realizzati meglio a livello comunitario. L'azione della Comunità
non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli
obiettivi del presente trattato".
(27) - G. Tesauro, Un testo di revisione stilato a tempo di record
che sacrifica partecipazione e valori condivisi, in Diritto
Comunitario e Internazionale. Guida al diritto, n. 6/2007.
(28) - Secondo Ziller, op. cit. pag. 105, "…è il segno di una
chiara sfiducia nel confronti del Parlamento europeo…".
__________________
(29) - Come il principio di sussidiarietà, il principio di
proporzionalità regola l'esercizio delle competenze esercitate
dall'Unione Europea. Esso mira a limitare e inquadrare l'azione
delle istituzioni dell'Unione, che deve limitarsi a quanto è
necessario per raggiungere gli obiettivi fissati dai trattati. In
altre parole, l'intensità dell'azione deve essere in rapporto con
la finalità perseguita. Ciò significa che laddove l'Unione dispone
di diversi modi d'intervento essa deve selezionare, a parità di
efficacia, quello che lascia la maggiore libertà agli Stati membri
e alle persone.
Cfr.http://europa.eu/scadplus/glossary/proportionality_it.htm.
(30) - Sul tema: M.C. Baruffi, Rafforzato il principio di
sussidiarietà: protagonisti i parlamenti nazionali, in Diritto
Comunitario e Internazionale. Guida al diritto, n. 6/2007.
(31) - F. Pocar, Gli obiettivi dell'Europa nel nuovo trattato: un
compromesso fra luci e ombre, cit.
(32) - Come ribadito dalla giurisprudenza della Corte suprema
irlandese, Crotty vs. An Taioseach (primo ministro) (1987) IR, 173
riferita all'atto unico europeo del 1986, v. T. Groppi, La primauté
del diritto europeo sul diritto costituzionale nazionale: un punto
di vista comparato in Astrid, n. 13/2005.
(33) - Sul tema v.: La Costituzione per l'Europa in Rassegna
dell'Arma dei Carabinieri, cit., e G. Tosato, Il nuovo Trattato
costituzionale per l'Europa: Trattato o Costituzione? cit.
(34) - A. Villafranca, Il Trattato di Lisbona: fine di una crisi?
in ISPI Policy Brief, n. 63/2007. Cfr.: www. ispi.online.it,
Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, Milano; F.
Cassinari e F. Merlini (a cura di), Trahison de l'Occident.
L'identité européenne entre histoire et projet / L'occidente
tradito. L'identità europea tra storia e progetto, in Fenomenologia
e società, XXX, (2), 2007, pagg. 7-27.
(35) - A denunciare, ad esempio, la crisi del wilsonismo è Henry
Kissinger in L'arte della diplomazia, Milano 2004; sul tema della
interdipendenza complessa v.: La Costituzione per l'Europa, in
Rassegna dell'Arma dei Carabinieri, cit.
(36) - Per un'analisi recente di queste chiavi di lettura delle
relazioni internazionali, v.: I. Trujillo, Giustizia globale. Le
nuove frontiere dell'eguaglianza, Bologna, 2007.
(37) - S. Benedetti, Il futuro dell'Europa è nella flessibilità,
2007 in www. affarinternazionali.it Istituto Affari Internazionali,
Roma.
(38) - È la tesi espressa da Ulrick Beck nel contributo America,
L'Europa è tornata. Addio Stato nazione: il piano per creare le
regole del nuovo ordine mondiale per Guardian News & Media,
2008 trad. it. dello IULM, in Corriere della Sera, 26.1.2008. Beck
è considerato uno dei massimi esperti della globalizzazione e
teorico del cosmopolitismo, docente di sociologia a Monaco di
Baviera e a Londra, autore tra l'altro (con Grande Edgar) del
saggio L'Europa cosmopolita. Società e politica nella seconda
modernità, Roma, 2006.
(39) - Secondo il filosofo della politica Michael Walzer, nel
saggio Sulla tolleranza, Roma-Bari, 2000. |