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NOTIZIARIO PER L'ARMA DEI CARABINIERI
N. 6 - novembre-dicembre 1957
Verso una giustizia penale,
internazionale
A la lingue, le sabre est
toujours battu par l'esprit.
Napoleone
Ten. Col. CC Pietro Verri
I - Jus in bello e diritto internazionale
penale
1. Quando si parla di una legge penale destinata sul piano
internazionale, a colpire la violazione di alcuni principi
fondamentali nella vita dei popoli, la pubblica coscienza associa
automaticamente tale problema a quello della guerra. Gli sforzi che
si vanno compiendo per istaurare tale legge traggono, infatti
origine dagli impulsi provocati dall'indignazione della coscienza
giuridica dei popoli, ogni qualvolta questa si trova in presenza tu
tali lesioni commesse quando tra i popoli si stabiliscono rapporti
bellici.
Me se la nostra epoca vede sostenuta la necessità e la possibilità
di sottoporre la guerra a norme di carattere giuridico; se vede
indicata come materia specifica del diritto internazionale quella
relativa alle infrazioni dei citati principi fondamentali; se vede
considerata non più utopistica l'opportunità di incriminare in sede
internazionale i responsabili, lunga e difficile è stata la strada
per giungere dalla semplice stigmatizzazione morale e teologica
all'ideale traguardo oggi prossimo, passando per la fase della
incriminazione in sede nazionale.
Se, infatti, già nel primo medioevo troviamo regolamenti, ordinanze
di campagna, codici, destinati ad imporre alcune regole tendenti a
rendere meno crudeli gli atti di guerra, di fatto può affermarsi
che, come già nell'antichità, sia nell'età media che nei primi
secoli dell'era moderna la condotta della guerra fu praticamente
priva di limiti, prevalendo fin quasi agli inizi del secolo scorso,
principi quali "in bello licet omnia facere, quae necessaria sunt
ad defensionem boni pubblici"(1) o "licere in bello quae ad finem
sunt necessaria"(2).
Mentre il diritto di guerra soggettivo, lo jus ad bellum, si
sviluppa già agli albori della filosofia cristiana, il diritto di
guerra oggettivo, lo jus in bello, "tarda assai di più a sottoporsi
a regole di carattere morale e giuridico, anche se soltanto ideali.
Si direbbe che la enormità stessa dei suoi orrori impediva la
sottomissione del fenomeno bellico al diritto, ed anche che il suo
stato di violenza integrale fosse per definizione la negazione del
giuridico, rendendo poco meno che assurda la conciliazione dei due
concetti e incongruente la stessa espressione «diritto di guerra»,
almeno nel suo aspetto oggettivo"(3).
Mentre è da escludere, contrariamente a quanto ritiene Sturzo(4),
alcuna benefica influenza sulla condotta della guerra delle famose
norme di cavalleria non è da attribuire significato concreto a
talune note finzioni letterarie o cortigiane (la "guerre en
dentelle") e, mentre anche misure di origine ecclesiastica, quali
la "Pace di Dio" o la "tregua di Dio", non ebbero alcun risultato
pratico, può affermarsi con Quintano Ripollés che la "umanizzazione
della guerra andò imponendosi lentamente e faticosamente, subendo
spiacevoli frequentissimi regressi, con la evoluzione della
sensibilità nei costumi, specialmente a partire
dall'Illuminismo"(5).
è dunque nel secolo scorso che concretamente comincia ad affermarsi
la necessità di rendere più rigorosi i confini entro cui solo la
violenza è consentita e di meglio regolare quest'ultima
sottoponendola ad efficaci restrizioni. Ma nella prima metà
dell'Ottocento il progresso dello jus in bello è esclusivamente di
carattere interno, attraverso leggi e regolamenti che impongono
precetti e divieti sotto minaccia di sanzioni penali in essi, si
rendono positivi i principi umanitari e si regolano internamente
gli usi di guerra, fino allora affidati ad accordi tra belligeranti
o al criterio dei comandanti.
Ben presto però la regolamentazione dello jus in bello attraverso
il diritto interno, caratterizzata dalla unilateralità e dalla
prevalente preoccupazione del mantenimento della disciplina fra le
truppe (si prevedevano delitti di guerra, ma solo in quanto
commessi dalle forze nemiche), si rivelò insufficiente, perché
mancava in essa alcuna considerazione per l'aspetto internazionale
del problema.
Fu così che dalla metà dell'Ottocento cominciarono a stipularsi
convenzioni e accordi sempre più numerosi e di non trascurabile
importanza sulla strada dell'affermazione dello jus in bello.
Un progresso che già prima della seconda guerra mondiale era
sanzionato in una serie importante di convenzioni che vanno - per
non citare che le più importanti - dalla dichiarazione di Parigi
del 16 aprile 1856 sul diritto marittimo in tempo di guerra alle
tredici convenzioni dell'Aja del 18 ottobre 1907, in particolare
quella relativa alle leggi e costumi della guerra terrestre; dalle
regole dell'Aja dell'11 dicembre 1922 sulla guerra aerea al
protocollo di Ginevra del 17 giugno 1923 sulla proibizione
d'impiego degli aggressivi chimici, ed alle Convenzioni di Ginevra
del 17 luglio 1929 sui feriti e malati negli eserciti di campagna e
sui prigionieri di guerra(6).
Un progresso di portata rilevante, anche se si tratta di norme non
coordinate e quindi talora contradicentesi, ed in alcuni casi
viziate dalla clausola "si omnes"; un progresso che ci indica, fra
i tanti possibili, l'esempio relativo al trattamento delle spie
(intendendosi quegli agenti nemici che si introducono
clandestinamente nella zona delle operazioni), per le quali ancora
nel periodo napoleonico vigeva la norma "prese che siano, si
uccidono" e che oggi non si possono colpire senza preventivo,
regolare giudizio(7); oppure quello del saccheggio, pratica di
guerra finalmente proibita nel 1907(8).
Un progresso, però che non soltanto non ha trovato una
corrispondente adeguata umanizzazione della guerra, ma che ha visto
questa farsi, quasi per reazione, sempre più dura, spietata,
disumana.
"La umanità praticamente raggiunta nel campo umanitario, sia nella
dottrina come nella realtà positiva, che fa della storia del
diritto di guerra quella dello stabilimento graduale di restrizioni
al potere della forza bruta, ebbe la sua triste contropartita nel
correlativo aumento dei mezzi tecnici di distruzione e, in
conseguenza, nella sempre maggiore ampiezza della partecipazione
civile ai conflitti, fino a giungere alla tappa supremamente
catastrofica della guerra totale"(9).
Si è così sentita la necessità di aumentare i divieti ed i
precetti, di rendere formalmente più imperative le norme, senza
tenere nel dovuto conto, ai fini della effettiva incriminazione di
un atto concreto, il carattere puramente convenzionale di tali
norme e l'assenza di qualsiasi sanzione penale positiva. Così anche
delle convenzioni stipulate in questo dopo guerra, con le quali si
sono stabiliti nuovi divieti, quali quello della presa di ostaggi o
quello della rappresaglia o se ne sono ribaditi dei precedenti,
quale quello del saccheggio(10); ovvero si è creata una figura
nuova di delitto, il genocidio(11). Tutto ciò, sotto la spinta
della indignazione provocata dalla incredibile barbarie che durante
l'ultima guerra ha infamato il mondo civile.
Le succitate recenti convenzioni hanno sì considerato che
l'esperienza aveva dimostrato l'insufficienza della tradizionale
garanzia, ai fini del loro rispetto, costituita dalla buona fede
dei contraenti; hanno sì creato un sistema di sanzioni destinate a
reprimere le infrazioni commesse; ma ne hanno lasciato
l'applicazione ai singoli stati e, pur avendone gettato le basi,
non hanno creato quel diritto penale di efficacia internazionale
che oggi appare indispensabile, non ritenendosi, appunto in base
all'esperienza, che anche detto sistema di sanzioni possa produrre
nel diritto interno un regime tale da assicurare per il futuro una
efficace repressione delle violazioni ai principi fondamentali
della vita dei popoli, e quindi svolgere una adeguata
prevenzione.
E ciò è vero, anche se tali convenzioni contengono una gerarchia di
principi di diritto e di costumi di indiscutibile validità erga
omnes, suscettibili di penalizzazione in sede internazionale,
attraverso la via straordinaria.
L'argomento presenta un particolare interesse, di fronte ad un
problema, quello dei crimini di guerra che la seconda guerra
mondiale ha sollevato in un modo che a tutti è noto e che non è più
possibile rinviare.
Chi afferma che "nessuno degli impegni più solenni resisterà un
secondo, il momento venuto … Una volta fatto il passo, una volta
scatenata la violenza, come arrestarsi, sotto pena di perire? Come
mettersi d'accordo su certe osservanze quando il diritto non esiste
più?"(12), dimostra appunto l'urgenza di tale problema e dà ragione
a Grozio che esclamava nel Seicento: "la violenza, che domina
soprattutto nella guerra, ha qualche cosa della bestia; bisogna
sforzarsi di temperarla con l'umanità, per paura che imitando
troppo le bestie feroci, non ci dimentichiamo di essere
uomini"(13).
è per questo che occorre, vista l'inefficacia degli ordinamenti
interni, individuare i delitti che offendono l'ordine
internazionale per sottrarli alla competenza del diritto interno ed
affidarli a quella di un diritto penale di portata
internazionale.
2. Ancora nel periodo fra le due guerre mondiali si negava, come il
Manzini(14), la possibilità dell'esistenza di un diritto penale di
portata internazionale, ovvero si rinviava, come il Ferri(15), il
problema al giorno in cui si fosse organizzata fra gli stati una
giustizia penale comune.
L'assoluta uguaglianza di più stati parimenti sovrani; il carattere
delle norme di diritto internazionale, rivolte ai soggetti
internazionali, ciascuno dei quali non sottoposto ad autorità
alcuna, dotato di completa autonomia e portatore di un proprio
ordinamento giuridico; l'essere soltanto gli stati, e non lo
individuo, soggetti del diritto internazionale; l'escludere che uno
stato possa erigersi a giudice di uno o più stati; la non esistenza
di una responsabilità penale dello stato e delle altre persone
giuridiche; erano questi i principi fondamentali del diritto
internazionale secondo la dottrina classica. La quale ammetteva
perciò l'esistenza di un diritto penale sul piano internazionale,
soltanto in quanto destinato a stabilire "i limiti reciproci della
sovrana competenza penale degli stati; l'effettivo campo
d'applicazione delle loro leggi penali; l'assistenza giuridica che
reciprocamente gli stati si prestano per l'attuazione della
funzione penale"(16).
Malgrado tale concezione, fondata su una interpretazione statica
della dottrina classica, l'idea di una giustizia punitiva
internazionale si è andata affermando di pari passo con
l'evoluzione subita dal diritto internazionale, nel cui campo si
sono aperti e poi ampliati nuovi orizzonti.
Oggi l'individualismo internazionale, degenerando troppo
frequentemente in anarchia, è in procinto di essere superato; il
dogma della sovranità assoluta dello stato si è infranto e "la idea
che ogni stato è padrone e signore assoluto dei propri destini e di
quelli dei propri sudditi, senza dover rendere conto a nessuno dei
propri atti, anche di quelli arbitrari e dispotici"(17), si trova
di fronte alla maestà della persona umana, che possiede diritti che
neppure lo stato può impunemente violare.
Il dogma del monopolio giuridico statale si è rotto sotto la spinta
irresistibile di un diritto fondato su una base costituita da
"norme di cultura a che rispondono ad una reale esigenza
dell'attuale stadio della civiltà.
Sono quelle stesse "norme di cultura" che sotto l'impulso della
coscienza internazionale, che esigeva immediata soddisfazione,
crearono a Norimberga e a Tokio un diritto e una
giurisprudenza.
Ma, si afferma, "a Norimberga e a Tokio non si è avuta una
giurisdizione internazionale, ma una tipica autodifesa
processualizzata"(18); le sentenze colà pronunciate hanno il colore
odioso della vendetta; non fu "diritto" ma semplice "forza".
Al che Quintano Ripollés, pur non negando i difetti dovuti
all'improvvisazione ed al conseguente empirismo che caratterizzano
i giudicati di Norimberga e di Tokio, obietta che "tra il lasciare
impuniti comportamenti che la Comunità internazionale stigmatizzava
come criminali e la inesistenza di norme positive che fino allora
erano privativa degli stati, si preferì improvvisare una giustizia,
che è comunque superiore all'anarchia impunita ed allo status quo
di agiuridicità da secoli imperante"(19).
Per evitare che si ripetano le improvvisazioni e gli errori,
occorre che proprio le insoddisfacenti soluzioni di questo dono
guerra servano a comprendere come sia inderogabile di giungere alla
creazione di un diritto penale di portata internazionale ed a
carattere permanente.
Sorprende il dover constatare come vi siano ancor oggi autori (fra
cui gli italiani sembrano distinguersi per l'opposizione più tenace
e sistematica), i quali sostengono che il "diritto internazionale
bellico, poiché non prevede alcuna sanzione penale non è diritto
penale: e però ledendo le sue norme, non si incorre in alcuna
responsabilità penale, il che se è vero per i soggetti di diritto
internazionale, a maggior ragione deve essere per i singoli
individui… L'opinione che il problema concerne la giustizia penale
internazionale è l'equivoco che vizia tutta la costruzione. Gli
errori non ne sono che le inevitabili conseguenze"(20).
Secondo tali autori ostili all'assoggettamento della guerra al
diritto, i quali sono fra i primi a condannare la improvvisazione
post factum, non si dovrebbe innovare nella materia e si dovrebbe,
in virtù delle tradizioni positiviste, assistere passivamente al
moltiplicarsi di crimini ripugnanti, che gli attuali ordinamenti si
sono rivelati incapaci financo di infrenare.
Per contro, sono numerosi i giuristi della scuola contemporanea
che, abbandonata la vecchia dottrina, riconoscono che il campo del
diritto internazionale si è ampliato; che si ravvisano oggi delitti
che ledono un ordine diverso da quello interno, ossia l'ordine
internazionale: che tali delitti possono rivestire gravità ed avere
ripercussioni tali che "la giurisdizione penale interna di uno
stato potrebbe risultare o inidonea o carente"(21); che è
perfettamente ammissibile che la "società degli stati" riconosca
agli individui determinati diritti e determinati doveri. è
ammettono che l'esigenza di una giustizia punitiva internazionale
si è fatta veramente urgente e inderogabile, di fronte ad una
delinquenza internazionale che va colpita senza e contro la volontà
dello stato.
Esiste, dunque, oggi una materia penale di trascendenza
internazionale che comprende le infrazioni lesive di un interesse
giuridicamente rilevante e protetto da norme che riguardano la
Comunità delle nazioni od un gruppo di esse.
Stabilito questo, possiamo seguire il tentativo di Quintano
Ripollés(22) per una ripartizione metodologica della materia,
basata sulla origine di tali norme: possiamo, cioè, distinguere le
norme di origine interna e quelle di elaborazione
internazionale.
Per i delitti previsti dalla legislazione penale interna di ogni
paese, il carattere internazionale è dato esclusivamente
dall'oggetto, mentre il oggetto è indubbiamente nazionale. Non sono
"delitti internazionali" in senso stretto, ma sono certamente
delitti contro il diritto internazionale, ed il carattere
internazionale è loro conferito dalla volontà dello stato.
Delitti di tale tipo sono, per il nostro diritto, gli attentati
contro i capi di stati esteri; le offese alla loro libertà o al
loro onore; le offese contro rappresentanti di stati esteri; le
offese alla bandiera o altro emblema di stato estero; la violazione
di tregua o di armistizio; i delitti di spionaggio, nei cui
confronti è prevista la parificazione degli stati alleati allo
stato italiano; i delitti contro le leggi e gli usi di
guerra.
Il diritto comparato ci indica una estesa diversità di delitti
contro il diritto internazionale, nazionali per origine e per
soggetto, internazionali per il fine e per l'oggetto, di natura
cioè alquanto ambigua, ciò che spiega tale diversità
tipologica.
Per i delitti di elaborazione internazionale, occorre procedere ad
una suddivisione, distinguendo le norme stipulate contrattualmente
da quelle imposte da un organo legislativo o giudiziari
internazionale, con o senza la volontà di un determinato
stato.
I delitti previsti dalle norme del primo tipo sono anch'essi
inclusi nel campo giuridico interno, ma differiscono da quelli di
pura origine interna per il fatti che "la loro ragione d'essere
risiede nella comunanza di interessi". Sono delitti anche essi non
"internazionali", ma di trascendenza internazionale, il che ci
spiega la estensione giurisdizionale e la unità di repressione.
Tali sono il danneggiamento di cavi sottomarini; la tratta delle
bianche e dei fanciulli; le pubblicazioni oscene; la tratta degli
schiavi; la falsificazione di monete; il traffico di
stupefacenti.
Infine, i delitti imposti da un organismo internazionale o
supranazionale, con o senza la volontà di un determinato stato,
sono gli unici che meritano la denominazione di "delitti
internazionali" nel soggettivo come nell'oggettivo.
Abbiamo quindi individuato tre tipi di delitti che interessano la
comunità internazionale, di cui i primi due (quello di origine
interna e quello di origine internazionale contrattuale)
costituiscono il diritto penale internazionale, un diritto che è
internazionale per l'oggetto, ma interno per quanto si riferisce al
soggetto, e che applicato da giurisdizioni nazionali.
Il terzo tipo di delitti quello che ci interessa particolarmente
perchè costituisce il diritto internazionale penale, un diritto in
gestazione, che solo potrà darci quell'affermazione dello jus in
bello alla quale tendiamo.
Riassumendo, la materia penale di trascendenza internazionale si
può ripartire a fini di metodo in:
- diritto penale internazionale, norme di natura interna diretta o
indiretta, oggettivamente internazionali, che colpiscono "delitti
contro il diritto internazionale" e che sono applicate dalla
giurisdizione dei singoli stati;
- diritto internazionale penale, norme di natura internazionale che
colpiscono i "delitti internazionali" e che sono applicate da una
giurisdizione internazionale(23).
Diamo ora uno sguardo ai progetti e soluzioni concrete realizzate
nel passato per l'istaurazione del diritto internazionale penale e,
quindi, di una giurisdizione penale internazionale.
(continua)
Approfondimenti
(1) - Francisco de Vitoria: De indis, sive De jure belli, Lezioni
alla Università di Salamanca negli anni 1537-1539.
(2) - Grozio: De jure belli ac pacis - Parigi, 1635.
(3) - Quintano Ripollés: Tratado de Derecho penal internacional e
internacional penal, Madrid, 1955.
(4) - Sturzo: La comunità internazionale e il diritto di guerra -
Zanichelli, Bologna. 1954.
(5) - Op. cit.
(6) - Cfr. Muzzioli: Raccolta delle Convenzioni internazionali del
diritto bellico terrestre, marittimo e aereo - Firenze, Barbera,
1938.
(7) - Art. 29 del Regolamento concernente le leggi ed i costumi
della guerra, allegato alla IV Convenzione dell'Aja (18 ottobre
1907).
(8) - Art. 28 e 47 del Regolamento citato in nota I; convenzioni
IX (art. 71 e X (art. 21) dell'Aja.
(9) - Quintano Ripollés, op. cit.
(10) - Art. 33 e 34 della IV Convenzione di Ginevra del
12-8-1919.
(11) - Convenzione sulla prevenzione e repressione del genocidio
9-12-1948.
(12) - Dami: La guerre qui n'ose pas dire son nom.
(13) - Grozio: op. cit.
(14) - Manzini: Trattato di diritto penale italiano - Torino -
UTET, 1933.
(15) - Ferri: Principi di diritto penale - Torino - UTET,
1928.
(16) - Traub: Das universelle Schutz-prinzip und das Prinzip der
identischen Norm als eine regulierender Factor den Staatlichen
Strafkompetenz - Breslau, 1933.
(17) - Quintano Ripollés, op. cit.
(18) - Alcalà Zamora y Castillo: Il processo dei criminali di
guerra - Jus - Milano, 1950.
(19) - Op. cit.
(20) - Vedovato: Crimini e criminali di guerra - Conferenza -
Scuola di Guerra Aerea - Firenze, 1919.
(21) Migliori: lineamenti di giustizia penale internazionale -
Società Editoriale Tirrena - Livorno, 1956.
(22) - Op. cit.
(23) - è evidente che quando il diritto internazionale penate sarà
una realtà operante, occorrerà una precisione di tipologia dei
"delitti internazionali" (quelli cioè di competenza di una
giurisdizione penale internazionale) ed un coordinamento fra
diritto penale internazionale e diritto internazionale penale, onde
e evitare concorrenze fra essi.
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