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Doveri dei militari -
Rapporti con gli organi d'informazione - Argomenti non di carattere
riservato d'interesse militare o di servizio - Necessità preventiva
autorizzazione - Non sussiste.
T.A.R. Calabria - Catanzaro, sez. I, sent. n. 2128/2007 (c.c. 22
novembre 2007), Pres. Mastrocola, Est. Morgantini, D. A. c.
Ministero Difesa
La necessità di essere preventivamente autorizzati dal comando
di appartenenza, in relazione alla libertà di manifestazione del
pensiero, non sussiste per il militare che tratti pubblicamente di
argomenti non riservati di interesse militare o di servizio.
(1)
(1) Si legge quanto appreso in sentenza:
"FATTO
Il Comandante della Compagnia Carabinieri di […], in data 22 marzo
2007, ha sanzionato il ricorrente con il provvedimento disciplinare
del rimprovero con la seguente motivazione: "comunicando con una
testata giornalistica a tiratura nazionale relativamente ad
argomenti riconducibili al servizio e firmando con il gruppo di
firma istituzionale "Il Comandante della Stazione di […]", ometteva
di inoltrare la prescritta autorizzazione.
Il Comandante Provinciale di […] della Regione Carabinieri […] ha
rigettato il ricorso gerarchico, rilevando che la norma violata e
contestata è stata quella dell'art. 33 del regolamento di
disciplina militare, cioè aver trattato argomenti collegati al
servizio senza avere chiesto ed ottenuto l'autorizzazione.
Egli ha ritenuto che i fatti trattati nell'articolo giornalistico
(aumento dello stipendio, indennità per i servizi di ordine
pubblico, intitolazione di una sala del Senato a Carlo Giuliani,
approvazione dell'indulto e presenza in Parlamento di onorevoli
condannati) siano materie collegate al servizio che necessitavano
comunque di preventiva autorizzazione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La sanzione disciplinare è stata applicata in relazione alla
violazione dell'art. 33 del D.P.R. n. 545 del 1986 che prescrive
l'autorizzazione rispetto alla pubblicazione di argomenti a
carattere riservato di interesse militare o di servizio.
Gli argomenti trattati nell'articolo di giornale pubblicato dal
ricorrente non sono a carattere riservato di interesse militare o
di servizio.
Si tratta infatti, così come accertato dall'Autorità che si è
pronunciata sul ricorso gerarchico, delle seguenti materie: aumento
dello stipendio, indennità per i servizi di ordine pubblico,
intitolazione di una sala del Senato a Carlo Giuliani, approvazione
dell'indulto e presenza in Parlamento di onorevoli
condannati.
Si tratta di argomenti di dominio pubblico che non riguardano
l'attività oggetto del servizio.
In relazione a quanto sopra il ricorso deve essere
accolto."
Rapporti con gli organi di informazione e responsabilità
disciplinari del militare
1. Premessa.
La sentenza del Tar Calabria in commento pone in evidenza la
problematica dei rapporti con gli organi di informazione da parte
dei militari. Stante la delicatezza della materia è opportuno
effettuare preliminarmente un importante distinguo. Dobbiamo,
infatti, tenere separate le questioni attinenti alla libertà di
manifestazione del pensiero da parte del militare uti singuli, da
quella che attengono alle relazioni con gli organi di stampa, per
le quali il militare interviene qualificandosi per il suo ruolo
istituzionale. Sappiamo che la legge recante norme di principio
sulla disciplina militare, legge 11 luglio 1978, n. 382, ha sancito
che ai militari spettano i diritti che la Costituzione riconosce a
tutti i cittadini, imponendo - però - ai primi limitazioni
all'esercizio di alcuni di essi per garantire l'assolvimento dei
compiti propri delle Forze armate. La norma(1) - in fondo - non
introduce nulla di nuovo, ma, nel dirimere precedenti dubbi
interpretativi, afferma tassativamente che sarà soltanto la legge,
e non un regolamento come nel passato, a stabilire eventuali limiti
all'esercizio dei diritti costituzionali per il cittadino militare,
tenendo presente come parametro di ragionevolezza la funzionalità
istituzionale connessa con la necessità di difesa della Patria.
Altro aspetto è quello riguardante - appunto - i rapporti
istituzionali con gli organi di stampa, per i quali il militare non
chiarisce unicamente il proprio pensiero, ma in qualche modo
impegna la posizione dell'organizzazione di appartenenza. In
generale, parlare a nome proprio o in quanto titolari di un ruolo
istituzionale sono cose ben diverse. Nel primo caso si è soggetti
ai limiti - validi per tutti i cittadini - previsti
dall'ordinamento giuridico; limiti che derivano soprattutto da una
lettura sistematica del testo costituzionale e per il militare da
una specifica disposizione della l. n. 382/1978. Nell'altro caso,
bisogna tener presenti i doveri di correttezza, di lealtà e di
fedeltà che impegnano il singolo nell'ambito dell'organizzazione di
appartenenza, sia essa una istituzione pubblica, sia anche
un'impresa privata. A titolo di esempio, è significativa la norma
contenuta nell'art. 11, comma 2, d.m. 28 novembre 2000, recante il
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, nel punto in cui afferma che "il dipendente si
astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento
dell'immagine dell'amministrazione", imponendo - altresì - un
obbligo di informazione, da parte del dipendente nei confronti del
dirigente, in relazione ai rapporti con gli organi di stampa. Si
tenga presente che la predetta disposizione, non è direttamente
applicabile al personale militare, in virtù dell'espressa
esclusione operata dall'at. 1, d.m. 28 novembre 2000, ma
rappresenta comunque l'estrinsecazione di un principio generale in
tema di doveri inerenti ad un rapporto di lavoro dipendente.
Premessa, quindi, la necessità di distinguere nell'ambito dei
rapporti con gli organi di informazione, queste diverse situazioni,
vediamo di seguito quale sia la peculiare posizione del militare a
questo riguardo(2).
2. La libertà di manifestare pubblicamente il proprio pensiero
da parte del militare.
Nel campo della libertà di manifestazione del pensiero molto è
cambiato per il cittadino militare rispetto al sistema previgente
alla legge n. 382/1978; sistema basato su una articolata serie di
divieti di carattere disciplinare(3) e penale(4). L'art. 9, l. n.
382/1978, afferma esplicitamente che i militari possono liberamente
pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque
manifestare pubblicamente il proprio pensiero, con l'unico limite
costituito dagli argomenti a carattere riservato, di interesse
militare o comunque di servizio(5), per la trattazione dei quali
deve essere chiesta espressa autorizzazione.
Non a caso, la legge n. 382 del 1978 ha specificato due particolari
forme di manifestazione del pensiero, in precedenza soggette ad una
peculiare e restrittiva disciplina: la pubblicazione di propri
scritti e la pubblica conferenza. Il mutato clima culturale, il
diverso approccio normativo al problema e le chiare indicazioni
giurisprudenziali della Corte costituzionale devono indurre ad
un'interpretazione che tenga conto di una vera e propria inversione
dei termini del problema. Non si tratta più di restringere i
margini di libertà di manifestazione del pensiero per il militare,
al fine della massima tutela dell'ordine, della coesione e della
disciplina militare, ma, tenendo fermo il nucleo essenziale dei
precedenti valori, la cui valenza costituzionale è sottesa al sacro
dovere di difesa della Patria, di consentire la massima espansione
delle libertà costituzionali nella prospettiva della democraticità
dell'ordinamento militare(6). Poiché l'unico limite generale
consiste ormai nella riservatezza di particolari argomenti militari
e di servizio, il problema sarà non tanto di saggiare in astratto
la legittimità costituzionale dell'interesse dell'Amministrazione
militare ad una divulgazione controllata (o alla non divulgazione)
di determinati argomenti, ma di verificare in concreto il contenuto
di questa potestà discrezionale in termini di legittimità, anche e
soprattutto costituzionale. La questione delle notizie e degli
argomenti costituenti segreto di Stato neppure si pone in astratto,
così come la tematica non potrebbe interferire con quella delle
notizie di cui l'autorità competente vieti la divulgazione,
attraverso una classificazione ufficiale, normativamente prevista.
Basti pensare che anche per queste notizie, così come - a fortiori
- per quelle segrete, esiste una specifica tutela penale contenuta
nel codice penale(7) e nei codici penali militari(8).
La tutela penale, d'altronde, riguarda anche specifiche ipotesi
colpose in tema di rivelazione di segreti di Stato e di notizie di
cui è stata vietata la divulgazione, nonché il reato di
agevolazione colposa(9).
Il problema concerne - invece - quell'ampia fascia di argomenti,
non coperti da alcuna qualifica di segretezza o di riservatezza, di
cui però non esiste un'elencazione, anche solo meramente
indicativa. È indispensabile, quindi, un'ampia ricognizione delle
varie disposizioni, direttive e circolari nel settore che
riguardano sia la materia militare sia quella di servizio,
ricomprese in quel concetto di riservatezza, non predeterminato in
astratto, ma lasciato al libero apprezzamento dell'autorità
militare che, nell'ambito delle sue facoltà discrezionali e nella
tutela di specifici interessi pubblici, può (e deve) controllare la
divulgazione di particolari argomenti(10).
In questo ambito, si è affermata la necessità che la valutazione
dell'autorità militare debba essere in qualche modo resa
conoscibile al militare, il quale deve sapere, in anticipo, quali
siano gli argomenti per cui deve chiedere preventiva
autorizzazione. A tale riguardo non sarebbero legittime valutazioni
post factum che vorrebbero sindacare disciplinarmente
manifestazioni del pensiero su argomenti che solo successivamente
alla loro divulgazione l'autorità militare valuta come
riservati(11).
In giurisprudenza, d'altra parte, è stato affermato che il concetto
di riservatezza non è oggettivamente definibile nel suo contenuto e
nella sua portata, pertanto, i limiti della sua estensione possono
presentarsi più o meno ampi in relazione a valutazioni che vengono
effettuate dall'Amministrazione militare nell'esercizio della sua
discrezionalità. Le predette valutazioni, d'altronde, devono essere
svolte sulla base di criteri conformi a logica e a razionalità, non
essendo il concetto di riservatezza nell'ambito dell'interesse di
servizio esattamente perimetrabile in modo obiettivo(12).
Per precisare ulteriormente la questione, possiamo - inoltre -
rilevare come nel campo disciplinare esista una norma
significativa, l'art. 19 R.D.M., che delimita in un certo qual modo
e dà sostanza a quel concetto di "argomenti a carattere riservato
di interesse militare o di servizio", espresso dagli artt. 9, l. n.
382/1978, e 33 R.D.M. In particolare, l'art. 19 R.D.M. prescrive
che il militare deve acquisire e mantenere l'abitudine al riserbo
su argomenti o notizie la cui divulgazione possa recare pregiudizio
alla sicurezza dello Stato ed evitare la divulgazione di notizie
attinenti al servizio che, anche se insignificanti, possano
costituire materiale informativo(13).
Il dovere di riserbo contenuto nell'art. 19 R.D.M., dovere peraltro
che il militare deve sempre osservare anche al di là delle ipotesi
di applicabilità del Regolamento di disciplina militare(14),
esprime un generale obbligo di prudenza e cautela che il militare
deve osservare ogni qual volta - a qualsiasi titolo - intenda
esprimere il suo pensiero attraverso gli organi di informazione. In
quest'ottica, la giurisprudenza ha interpretato la normativa sulla
necessità della preventiva autorizzazione a trattare pubblicamente
argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio
come un divieto, normativamente previsto per il personale militare,
posto non solo a tutela della segretezza o della riservatezza di
atti o notizie. Infatti, viene affermato che con tali limiti si sia
inteso costituire "un freno alla libera divulgazione attraverso la
stampa o mezzi similari di fatti non necessariamente classificati
riservati, ma comunque attinenti ad interessi militari o collegati
al servizio di istituto" che, per fini di tutela dell'immagine e
della credibilità delle Forze Armate, occorre siano trattati con
doverosa cautela e col necessario riserbo(15).
3. I rapporti istituzionali con gli organi di informazione.
La considerazioni precedentemente esposte e il chiaro
orientamento della giurisprudenza prevalente fanno emergere la
posizione minoritaria della sentenza in commento.
È importante, altresì, svolgere ulteriori annotazioni sia con
riguardo al tipo di sindacato effettuato dal giudice amministrativo
nel caso in esame, sia in relazione alla fattispecie concretamente
ritenuta applicabile nella circostanza. In base a quanto emerge
dalla motivazione del provvedimento disciplinare, la cui esattezza
e congruenza non è stata messa in discussione, ci troviamo di
fronte non ad una semplice libera manifestazione del pensiero di un
militare uti singuli, ma ad un'esternazione pubblica da parte di un
soggetto che ricopre un ruolo istituzionale ben preciso, attraverso
il quale si qualifica espressamente. A questo punto, oltre alla
disciplina generale in materia, tratta dall'interpretazione
sistematica degli artt. 9, l. n. 382/1978, 19 e 33 R.D.M., comunque
sempre applicabile, è necessario accertare l'esistenza di una
normativa di dettaglio in proposito. Nello specifico, dobbiamo
registrare la circostanza per la quale, nell'ambito dell'Arma dei
carabinieri, la materia dei rapporti con gli organi di informazione
è disciplinata da apposti atti interni(16). In particolare, la
normativa in argomento non regola i contatti con gli organi di
informazione per ragioni di carattere privato, come espressamente
indicato, ma le relazioni istituzionali e di servizio con la stampa
che, comunque, coinvolgono l'immagine dell'Arma o la sua attività
operativa. A tal proposito, le competenze sono fissate ad un
livello ordinativo elevato, rimanendo esclusi i minori reparti che
devono svolgere questa particolare attività relazionale solo
nell'ambito delle direttive superiori e non autonomamente.
È prescritto, altresì, che una serie di attività devono essere
preventivamente autorizzate, tra le quali spiccano le interviste,
definite "colloqui ufficiali, con uno o più giornalisti, che
assumono particolare rilievo in quanto l'intervistato parla quale
rappresentante dell'Arma e non a titolo personale". Inoltre, tra le
varie prescrizioni particolari è doveroso citare quella la quale
stabilisce che "le dichiarazioni pubbliche o interviste su ordine
pubblico e sicurezza pubblica, devono limitarsi ad esporre i fatti
come realmente avvenuti, con esclusione di ogni valutazione o
commento personale o di natura politica". Insomma, risulta in
maniera evidente che i rapporti istituzionali con gli organi di
informazione sono soggetti ad un'attività di controllo e
supervisione che ribadisce la tradizionale linea di riservatezza e
discrezione dell'Arma, riconosciuta anche dalla
giurisprudenza(17).
Tornando alla sentenza in commento dobbiamo evidenziare come il Tar
Calabria abbia ritenuto fondate le doglianze del ricorrente sul
presupposto che gli argomenti trattati nell'articolo di stampa in
questione non possono considerarsi a carattere riservato di
interesse militare o di servizio, in quanto "si tratta di argomenti
di dominio pubblico che non riguardano l'attività oggetto del
servizio".
È evidente che il Tar Calabria ha sostituito proprie valutazioni di
merito a quelle effettuate dalla competente autorità
amministrativa, sindacando scelte discrezionali rimesse
all'esclusivo apprezzamento di quest'ultima. Ciò in quanto, come
risulta dalla stessa sentenza, né l'autorità che ha esercitato la
potestà sanzionatoria né quella che ha deciso il ricorso gerarchico
hanno fatto riferimento ad argomenti di carattere riservato, ma
unicamente a questioni comunque riconducibili al servizio.
È stato giustamente osservato come debba escludersi che, in linea
di principio, esista una stretta ed univoca correlazione fra il
divieto di comunicazione con la stampa in carenza della prescritta
autorizzazione - come imposto al personale militare - ed il
carattere "riservato" delle informazioni con tale mezzo diffuse. In
effetti, risulta suscettibile di rilevanza ai fini disciplinari la
condotta tenuta dal militare il quale, favorendo la divulgazione di
informazioni comunque attinenti ad interessi militari (ovvero al
servizio di istituto), ponga in essere un comportamento per ciò
stesso "sintomaticamente" in contrasto con il dovere
"dell'abitudine al riserbo", che caratterizza invece la complessiva
condotta richiesta dalla normativa disciplinare(18).
Non c'è dubbio che la sanzione disciplinare, come esternata nella
stessa motivazione, risulti perfettamente coerente con il dettato
normativo e i principi giurisprudenziali prevalenti in materia.
D'altronde, la formulazione utilizzata dal comandante di reparto dà
conto e ragione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche
che hanno determinato la stessa ad adottare il provvedimento
sanzionatorio impugnato.
4. Argomenti di competenza degli organi di rappresentanza
militare e rapporti con la stampa.
Un ulteriore punto problematico è connesso con il particolare
contenuto dell'articolo in oggetto. In particolare, è opportuno
soffermarsi su alcune materie trattate, come risulta dalla stessa
sentenza, cioè: "aumento dello stipendio" e "indennità per i
servizi di ordine pubblico". Si tratta, indubbiamente, di argomenti
riguardanti il servizio e comunque rientranti nella sfera di
competenza degli organismi di rappresentanza militare. L'art. 19,
comma 5°, l. n. 382/1978, prevede che le competenze dell'organo
centrale di rappresentanza (Cocer) riguardano la formulazione di
pareri, di proposte e di richieste su tutte le materie che formano
oggetto di norme legislative e regolamentari circa la condizione,
il trattamento, la tutela - di natura giuridica, economica,
previdenziale, sanitaria, culturale e morale - dei militari. È
interessante sottolineare come tra i comportamenti punibili con la
consegna di rigore (la massima sanzione disciplinare di corpo),
previsti all'allegato C del Regolamento di disciplina militare,
approvato con d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, sia contemplata
l'ipotesi di invio o rilascio alla stampa o ad organi di
informazione, di comunicazioni o dichiarazioni a nome di un organo
di rappresentanza. Il divieto non riguarda i componenti del Cocer
in relazione alle materie di competenza di tale organo di
rappresentanza(19).
In sostanza, la normativa disciplinare ha voluto riservare
esclusivamente ai delegati del Cocer la possibilità di interloquire
con gli organi di informazione sulle materia di competenza, tra le
quali indubbiamente quelle attinenti al trattamento economico. Per
gli altri militari, delegati negli organi di rappresentanza di
livello intermedio e di base, ferma restando la possibilità di
trattare questi argomenti attraverso le particolari procedure
previste dal d.P.R. 4 novembre 1979, n. 691, è fatto divieto di
relazionarsi con gli organi di informazione circa le materie in
questione. Appare a questo punto illogica l'esistenza di un divieto
di tal genere per chi istituzionalmente è chiamato anche a
formulare pareri e proposte nel campo del trattamento stipendiale e
del trattamento economico eventuale, a fronte della ritenuta piena
legittimità di tale trattazione con gli organi di informazione da
parte di un qualsiasi militare che si qualifica - peraltro - come
responsabile di un'unità organizzativa a carattere operativo. Non
avrebbe senso invocare l'argumentum a contrario per le evidenti
aberrazioni che condurrebbe una simile interpretazione. Stante la
specifica disciplina normativa, non rimane che prendere atto del
divieto per tutti i militari, ai quali è applicabile il Regolamento
di disciplina militare, ai sensi dell'art. 5, l. n. 382/1978, di
inviare o rilasciare alla stampa o ad organi di informazione,
comunicazioni o dichiarazioni attinenti alle materie di competenza
degli organi di rappresentanza, qualificandosi per il proprio ruolo
istituzionale(20). È evidente che quest'ultima circostanza fa
venire meno il carattere privato con il quale può svolgersi
pubblicamente la libera manifestazione del pensiero, ai sensi
dell'art. 9, l. n. 382/1978.
Ten. Col. CC Fausto Bassetta
Approfondimenti
(1) - Art. 3, l. n. 382/1978.
(2) - Sulla problematica in generale: A. Simoncelli, Disciplina, in
V. Poli - V. Tenore (a cura di), L'ordinamento militare, II,
Milano, Giuffrè, 2006, 626 ss.
(3) - Il Regolamento del 1964, vigente sino al 1978, stabiliva il
dovere dei militari di astenersi dall'esprimere considerazioni,
apprezzamenti o giudizi che potevano essere interpretati come
contrari alla disciplina ed all'onore militare (art. 23, comma 5),
disciplinava minutamente la materia dei reclami e il modo di
presentarli (capo IV, articoli 41 e 42), regolamentava
tassativamente la pubblica manifestazione del pensiero, da una
parte, consentendo ai militari di esercitare la stessa, senza
preventiva autorizzazione, per qualsiasi argomento di carattere non
riservato, dall'altra, fissando una serie di norme deontologiche
che in sostanza limitavano questa libertà astrattamente accordata
("... devono, però, riflettere sulla responsabilità che assumono e
quindi, attenendosi alle norme e allo spirito della disciplina,
devono contenere i propri giudizi in un riserbo tanto più prudente
quanto maggiori sono l'importanza e la delicatezza della materia
trattata.").
(4) - Il codice penale militare di pace, nella formulazione
originaria, prevedeva (e per certi aspetti ancora prevede) una
serie di articoli che di fatto contribuivano (e parzialmente ancora
contribuiscono) a limitare la libertà di manifestazione del
pensiero e le altre libertà a questa strumentali, in un quadro di
massima tutela dell'ordine pubblico militare: art. 180 c.p.m.p.
(domanda, esposto o reclamo collettivo, previo accordo); art. 183
c.p.m.p. (manifestazioni e grida sediziose); art. 184 c.p.m.p.
(raccolta di sottoscrizioni per rimostranza o protesta. Adunanza di
militari); art. 185 c.p.m.p. (rilascio arbitrario di attestazioni o
di dichiarazioni).
(5) - A parte deve essere considerato il divieto di propaganda
politica ed elettorale, di cui all'art. 6, l. n. 382/1978.
(6) - Vedi la sentenza della Corte costituzionale n. 126 del 1985:
"... è da ritenere che la pacifica manifestazione del dissenso dei
militari nei confronti dell'autorità militare - anche e soprattutto
in forma collettiva per l'espressione di esigenze collettive
attinenti alla disciplina o al servizio - non soltanto concorra
alla garanzia di pretese fondate o astrattamente formulabili sulla
base della normativa vigente e quindi all'attuazione di questa, ma
promuova lo sviluppo in senso democratico dell'ordinamento delle
Forze armate e quindi concorra ad attuare i comandamenti della
Costituzione.
Ciò non importa obliterare quelle particolari esigenze di coesione
dei corpi militari che si esprimono nei valori della disciplina e
della gerarchia; ma importa negare che tali valori si avvantaggino
di un eccesso di tutela in danno delle libertà fondamentali e della
stessa democraticità dell'ordinamento delle Forze armate".
(7) - L'art. 262 c.p. punisce la rilevazione di notizie di cui è
stata vietata la divulgazione. è interessante notare come la
dottrina qualifichi questo reato come norma penale in bianco, il
cui concreto disvalore del fatto cioè viene in sostanza stabilito
dall'Amministrazione pubblica che discrezionalmente decide quali
debbano essere le notizie di cui vietare la divulgazione. Parte
della dottrina ha addirittura suggerito che l'entrata in vigore
della legge n. 801 del 1977, che ha riordinato la materia del
segreto di Stato, abbia comportato implicitamente l'abrogazione
tacita della normativa sulle notizie riservate. Ma anche chi, così
come la giurisprudenza, ritiene che i profili riguardanti le
notizie riservate siano autonomi (e quindi tuttora vigenti),
rispetto a quelli riguardanti le notizie segrete, non si esime dal
considerare la sussistenza della violazione della riserva di legge
in materia, non esistendo alcuna precisazione normativa circa i
presupposti, il contenuto e i limiti ai quali dovrebbe essere
vincolata l'autorità amministrativa nella scelta delle notizie da
tutelare con il divieto di divulgazione. In questo ambito la
tassatività e la determinatezza della fattispecie criminosa
sarebbero vulnerate dal potere eccessivamente discrezionale, tanto
da costituire una mera questione di merito amministrativo, delle
autorità amministrative competenti a fissare i divieti di
divulgazione, da poter apparire quest'ultimo addirittura
arbitrario. Per tutti: A. M. Fabbro, Art. 262 c.p., in T. Padovani
(a cura di), Codice Penale, Milano, Giuffrè, 20002, 1132 ss.
(8) - Cfr.: artt. 86, 89-bis e 90, 91, 94, 97 c.p.m.p.
(9) - Sui limiti esterni all'esercizio della libertà di
manifestazione del pensiero da parte dei militari: M. T. Poli, I
diritti dei militari, in V. Poli - V. Tenore (a cura di),
L'ordinamento militare, cit., 984 ss.
(10) - Per un'impostazione interpretativa del concetto di
riservatezza, attraverso un'analisi dei vari argomenti che vi
potrebbero rientrare: E. Boursier Niutta, I diritti costituzionali
dei militari e le loro limitazioni, in Elementi di diritto
militare. Aspetti costituzionali, serie Quaderni, n. 1, Rass. Arma
CC., 1999, 101 ss.
(11) - Così: E. Boursier Niutta, I diritti costituzionali, cit.,
101 s.; cfr., anche: E. Boursier Niutta - A. Esposito, Elementi di
diritto disciplinare. La disciplina di corpo, Roma, Laurus Robuffo,
20043, 87 ss.
(12) - Così: T.A.R. Lazio - Roma, sez. I-bis, sent. n. 10956/2003
(c.c. 23 giugno 2003), Pres. Mastrocola, Est. Stanizzi, V. M. c.
Ministero Difesa.
(13) - Per un'interpretazione sistematica che tiene conto anche
dell'art. 19 R.D.M.: T.A.R. Lazio - Roma, sez. I-bis, sent.
6094/2002 (c.c. 17 giugno 2002), Pres. Mastrocola, Est. Politi, S.
D. c. Ministero Difesa. Inoltre: A. Simoncelli, Disciplina, cit.,
626 ss.
(14) - Cfr.: art. 5, l. n. 382/1978.
(15) - Così: T.A.R. Lazio - Roma, sez. I-bis, sent. n. 10956/2003
(c.c. 23 giugno 2003), cit. Inoltre: T.A.R. Lazio - Roma, sez.
I-bis, sent. 11430/2003 (c.c. 12 maggio 2003), Pres. Mastrocola,
Est. Scala, V. M. c. Ministero Difesa; T.A.R. Lazio - Roma, sez.
I-bis, sent. 6094/2002 (c.c. 17 giugno 2002), cit.; T.A.R. Puglia -
Lecce, sez. III, sent. 1° giugno 2006, n. 3149 (c.c. 20 aprile
2006), Pres. Costantini, Est. Viola, M. S. c. Ministero
Finanze.
(16) - Cfr.: circolare n. 453/2-36 di prot. dell'11 settembre 1992
del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - SM - Ufficio
Pubbliche Relazioni, avente ad oggetto "Rapporti con gli organi di
informazione". Per un'ampia disamina giurisprudenziale della
circolare in argomento: Cons. Stato, sez. III, parere del 27 maggio
2003, n. 1741/03, Pres. Cortese, Est. Roxas.
(17) - Cfr.: T.A.R. Lazio - Roma, sez. I-bis, sent. n. 10956/2003
(c.c. 23 giugno 2003), cit.
(18) - Così: T.A.R. Lazio - Roma, sez. I-bis, sent. 6094/2002 (c.c.
17 giugno 2002), cit.; T.A.R. Lazio - Roma, sez. I-bis, sent.
11430/2003 (c.c. 12 maggio 2003), cit.; T.A.R. Puglia - Lecce, sez.
III, sent. 1° giugno 2006, n. 3149 (c.c. 20 aprile 2006),
cit.
(19) - L'eccezione è stata espressamente introdotta dall'art. 3,
d.P.R. 27 novembre 1992, n. 520.
(20) - Cfr.: Cons. Stato, sez. II, parere 6 maggio 2003, n. 1402,
Pres. Catallozzi, Est. Nocilla.
Accesso agli atti amministrativi - Istanze
tese ad un controllo generalizzato dell'operato della pubblica
amministrazione - Inammissibilità.
Cons. Stato, sez. IV, sent. 29 gennaio 2008, n. 266 (c.c. 11
dicembre 2007), Pres. Vacirca, Est. Aureli, Ministero Difesa c. M.
G. (rif. T.A.R. Campania - Napoli, sez. V, 24 luglio 2007, n.
6926)
Le istanze di accesso agli atti amministrativi non possono avere
il fine di esercitare un controllo generalizzato sull'operato della
pubblica amministrazione, per cui non sono ammissibili istanze non
collegate con un interesse concreto ed attuale dell'istante. Se è
vero che l'analisi dell'interesse all'esibizione degli atti
amministrativi deve essere effettuata con riferimento alle finalità
che il soggetto che richiede l'accesso dichiara di perseguire, è -
altresì - vero che deve comunque sussistere un legame tra finalità
dichiarata e documenti richiesti, al fine di valutare la coerenza
di tali ragioni con gli scopi alla cui realizzazione l'accesso è
preordinato. (1)
(1) Si legge quanto appreso in sentenza:
"Con l'istanza del 22 marzo 2007, che il primo giudice ha ritenuto
meritevole di accoglimento, il brigadiere G[.] M[.] ha chiesto
all'Arma dei Carabinieri Comando Generale Campania la seguente
documentazione:
a) copia delle circolari e delle pubblicazioni emesse dall'Arma dei
Carabinieri in materia di sicurezza delle immersioni a partire
dalla data di costituzione dei Nuclei Subacquei a tutt'oggi;
b) copia degli "attergati", delle missive e delle corrispondenze
tra i vari Comandi, per come intercorsi relativamente alla materia
della sicurezza delle immersioni e delle modalità operative a
partire dalla data di costituzione dei Nuclei Subacquei a
tutt'oggi;
c) copia dei verbali di "istruzione settimanale", per come previsti
da parte del Comandante del Nucleo Subacquei a partire dalla data
di costituzione dei Nuclei Subacquei a tutt'oggi;
d) copia delle circolari e delle pubblicazioni, emesse dalla Marina
Militare, in materia di sicurezza delle immersioni e, come tali,
trasmesse ed adottate dall'Arma dei Carabinieri a partire dalla
data di costituzione dei Nuclei Subacquei a tutt'oggi;
e) copia della documentazione matricolare integrale, compresa la
scheda sanitaria e il fascicolo medico personale, di tutti i
militari impiegati nei reparti subacquei dell'Arma dei Carabinieri
(compresi coloro che sono stati dichiarati non idonei e/o siano non
brevettati) a partire dalla data di costituzione dei Nuclei
Subacquei a tutt'oggi;
f) copia della scheda sanitaria e del fascicolo medico personale
del Brig. CC. G[.] M[.] dalla data di incorporazione a
tutt'oggi;
g) copia dei memoriali di servizio dell'Arma dei Carabinieri -
Nucleo Subacquei - per l'attività svolta dal Brig. CC. G[.] M[.]
nella sua attività di subacqueo dalla data di incorporazione a
tutt'oggi;
h) copia del resoconto mensile dell'attività di immersione e schede
di immersione (per come previste dalla legge) compilate per
l'attività svolta dal Brig. CC. G[.] M[.] nella sua attività di
subacqueo dalla data di incorporazione a tutt'oggi;
i) copia dei fogli di viaggio e di marcia relativi all'attività
svolta dal Brig. CC. G[.] M[.] nella sua attività di subacqueo
dalla data di incorporazione a tutt'oggi.
Nella detta istanza il Brigadiere M[.] ha poi precisato nei termini
che seguono le motivazioni della richiesta:
1) "tenuto conto del contenzioso in atto tra il prefato e l'Amm.ne
di appartenenza in relazione al suo esonero per deficit di G6PDH,
cui si è pervenuto dopo circa venticinque/ventisei anni di servizio
nelle FF.AA. come subacqueo, vi è la necessità, al fine di
correttamente valutare l'operato dei Comandi di appartenenza,
preventivamente all'eventuale instauranda azione giudiziaria per
responsabilità in ordine alle verificate discrepanze ed omissioni
nella tenuta della documentazione per come prevista per legge; per
eventuale risarcimento dovuto a situazioni di mobbing a
verificarsi, di valutare se vi sia stata anzitutto la concreta
applicazione delle normative previste in tema di "sorveglianza
sanitaria del lavoratore";
2) per le medesime ragioni sopra esposte e qui per integralmente
riportate, oltre che per valutare eventuali sperequazioni nel
trattamento (tra il richiedente Brigadiere CC G[.] M[.] ed altri
militari) per come si è verificato successivamente alla dichiarata
sua inidoneità all'impiego come subacqueo (e relativamente
all'impiego in reparto differente da quello originario) si rende
necessario l'accesso alla documentazione sanitaria relativa a tutti
i militari dell'Arma dei Carabinieri (con brevetto di sommozzatore
o meno) appartenenti ai Nuclei/Reparti Sommozzatori dell'Arma dei
Carabinieri ed attualmente impiegati nei medesimi Nuclei e/o
Reparti (anche in servizi non operativi di immersione a causa della
loro inidoneità);
3) per le ragioni già evidenziate e qui integralmente riportate,
ancora, è necessario conoscere i nominativi dei responsabili della
sicurezza per come individuati dalla Legge 626/1994 e ss. modif. di
volta in volta, nel corso degli anni, nominati dall'Amm.ne in
indirizzo;
4) vi è infine la necessità di conoscere (come previsto dalla
vigente normativa) i nominativi dei vari responsabili dei
procedimenti avviatisi in relazione alle richieste sin qui avviate
compresa la presente (e tutte elencate ed indicate in riferimento)
che, a tutt'oggi, non sono stati indicati".
Ciò premesso, la Sezione osserva che secondo un orientamento
assolutamente fermo nella giurisprudenza amministrativa formatasi
in materia d'accesso agli atti, le relative istanze non possono
avere il fine di esercitare un controllo generalizzato sull'operato
della pubblica amministrazione e dunque non sono ammissibili
istanze non collegate con un interesse concreto ed attuale
dell'istante (CdS. sez. IV n. 555/2006).
Inoltre, poiché l'istanza in esame non s'inserisce in una
competizione concorsuale, la documentazione sanitaria richiesta e
riguardante i terzi, il cui diritto alla riservatezza va tutelato
secondo quanto previsto dall'art. 24 comma 2 l.7 agosto 1990 n.
241, non è ostensibile se non quando l'interesse all'accesso ad
essa, abbia una consistenza almeno pari a quello assai elevato del
terzo a tenere riservate le informazioni sanitarie che lo
riguardano.
Da quanto precede discende che non può essere positivamente
riscontrata una richiesta d'accesso nella quale la documentazione
che ne è l'oggetto non viene indicata con la precisione necessaria
a consentire all'amministrazione di adempiere, evitando, da un
lato, di ledere il diritto del terzo alla riservatezza e,
dall'altro, d'essere considerata, strumentalmente,
inadempiente.
E discende anche da quanto precede che, se è vero che l'analisi
dell'interesse all'esibizione degli atti amministrativi deve essere
effettuata con riferimento alle finalità che il soggetto che
richiede l'accesso dichiara di perseguire (art.22 l. n. 241/1990),
è vero però anche che deve comunque sussistere un legame tra
finalità dichiarata e documento o documenti richiesto/i, al fine di
valutare la coerenza di tali ragioni con gli scopi alla cui
realizzazione l'accesso è preordinato.
Alla luce di quanto fin ora chiarito, l'istanza d'accesso in esame
non può trovare accoglimento, a nulla rilevando a suo supporto
quanto argomentato dal giudice di prime cure.
Più in dettaglio, va rilevato che nell'istanza;
a. non viene indicata quale sia la documentazione prevista per
legge in ordine alla cui tenuta si sarebbero verificate
"discrepanze ed omissioni" (punto 1);
b. non vengono indicati in modo specifico quali siano i militari
dell'Arma dei Carabinieri dei quali occorre la documentazione
sanitaria (punto 2);
c. non vengono indicati gli anni in cui sono stati nominati i
responsabili della sicurezza i cui nominativi s'intendono conoscere
(punto 3);
d. non vengono indicati gli anni in cui sono stati nominati i
responsabili dei procedimenti che s'intendono conoscere, l'oggetto
dei procedimenti a cui si riferiscono tali nomine e i dati
identificativi delle richieste presentate dallo stesso istante per
l'avvio di quest'ultimi (punto 4).
L'appello dell'Amministrazione deve in sostanza essere accolto, e
di conseguenza deve essere riformata la sentenza
impugnata."
Disciplina militare - Configurazione
mancanza disciplinare - Discrezionale valutazione della pubblica
amministrazione - Sussiste.
Cons. Stato, sez. IV, sent. 14 febbraio 2008, n. 512 (11
dicembre 2007), Pres. Vacirca, Est. Saltelli, D. F. c. Ministero
Finanze (rif. T.A.R. Trentino - Alto Adige, Bolzano, 25 maggio
2000, n. 152)
Nel procedimento disciplinare nei confronti dei militari,
l'amministrazione è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine
alla valutazione dei fatti addebitati al dipendente, circa il
convincimento sulla gravità delle infrazioni addebitate e sulla
conseguente sanzione da infliggere. A ciò consegue che il
provvedimento disciplinare sfugge al sindacato giurisdizionale del
giudice amministrativo, non potendo in nessun caso quest'ultimo
sostituire le proprie valutazione a quelle operate
dall'amministrazione, salvo che le valutazioni siano inficiate da
travisamento dei fatti ovvero il convincimento non risulti formato
sulla base di un processo logico e coerente. (1)
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"FATTO
Con decreto n. 238292 del 18 settembre 1997 al M.M.A. c.s. in
congedo F[.] D[.] veniva inflitta la sanzione disciplinare della
perdita del grado per rimozione, con conseguente messa a
disposizione del Distretto Militare competente come semplice
soldato, all'esito del procedimento disciplinare avviato a seguito
dell'archiviazione disposta (per infondatezza della notizia di
reato) in data 17 dicembre 1996 dal Giudice per le Indagini
preliminare del Tribunale di Bolzano del procedimento penale a suo
carico per il reato previsto dall'articolo 335 C.P., per presunte
condotte illecite nell'espletamento dell'attività d'istituto e, in
particolare, per aver avuto nel periodo 1985 - 1994 la
disponibilità di una consistente somma di danaro di provenienza
sconosciuta.
L'interessato con ricorso giurisdizionale notificato il 4 dicembre
1997 chiedeva al Tribunale regionale di giustizia amministrativa
del Trentino - Alto Adige, sezione autonoma per la Provincia di
Bolzano, l'annullamento di tale provvedimento (in uno con gli atti
precedenti, presupposti, infraprocedimentali e conseguenti, tra cui
in particolare il verdetto di non meritevolezza a conservare il
grado espresso dalla Commissione di disciplina in data 20 giugno
2007, l'ordine di deferimento, di nomina e convocazione della
commissione di disciplina e l'atto di contestazione degli addebiti
in data 19 marzo 2007 e notificato il 20 marzo 2007), alla stregua
di quattro motivi di censura, sostanzialmente incentrati sulla
violazione e falsa applicazione della legge 31 luglio 1954, n. 599
(in special modo articoli 63, 64, 66, 67), dell'art. 64 del c.c.p.,
dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché sull'eccesso
di potere nelle sue figure sintomatiche del travisamento dei fatti,
della contraddittorietà (anche in ragione della assoluta mancanza
di corrispondenza tra gli addebiti contestati e l'addebito posto a
fondamento della sanzione disciplinare in oggetto), della carente e
contraddittoria motivazione (per la omessa o insufficiente
considerazione delle giustificazioni rese anche nel corso del
procedimento penale dal ricorrente e per non aver tenuto in
considerazione lo stato matricolare dello stesso e le dichiarazioni
rese nel corso del procedimento penale); con memoria notificata il
20 settembre 1999 veniva poi formulato anche un ulteriore motivo
aggiunto di censura, con cui, oltre alla violazione e falsa
applicazione dell'art. 66 della legge 31.7.1954 n. 599, dell'art.
7.11 e 9.4 della circolare 1/1993 del Comando Generale della
Guardia di Finanza (istruzione di procedimenti disciplinari di
stato), si deduceva ancora la violazione nonché dell'art. 3 della
legge 7.8.90 n. 241 ed eccesso di potere per carenza e
contraddittorietà della motivazione, nonché eccesso di potere per
sviamento e palese inversione dell'onere della prova.
In sintesi, il ricorrente rilevava che dagli atti del procedimento
penale non era emerso a suo carico alcun profilo di responsabilità,
autonomamente valutabile ai fini disciplinari, non potendo a tal
fine assumere alcun rilievo la contestata disponibilità finanziaria
(riconducibile esclusivamente ad operazioni lecite di compravendita
di beni immobili della sua famiglia ovvero all'attività lavorativa
del proprio coniuge), di cui gli investigatori avevano
ingiustamente e comunque inutilmente dubitato; ciò senza contare
che, sia in sede penale che in sede disciplinare, egli aveva
fornito ampia e convincente giustificazione della disponibilità
delle predette somme, asseritamente di ingiustificata
provenienza.
Il ricorrente lamentava, inoltre, che la gravissima sanzione
disciplinare inflittagli, per un verso, non trovava la necessaria
corrispondenza con gli addebiti contestatigli, non potendo essere
oggetto di contestazione disciplinare il mero comportamento
processuale che aveva assunto nel corso del procedimento penale,
mentre, per altro verso, essa era del tutto priva della adeguata
motivazione, non potendo essa consistere nelle mere clausole di
stile in cui si articolava il provvedimento impugnato; d'altra
parte, sempre secondo la tesi del ricorrente, l'Amministrazione non
aveva evidentemente tenuto conto ai fini della sanzione, né di
tutte le risultanze del procedimento penale, univocamente
convergenti nell'escludere una sua qualsiasi responsabilità penale,
né dei suoi precedenti di carriera.
Sotto altro profilo, il ricorrente sosteneva infine l'avvenuta
estinzione del procedimento disciplinare per il superamento del
termine perentorio di 90 giorni, fissato dall'articolo 9, comma 2,
della legge 7 febbraio 1990, n. 19, tra la data di contestazione
degli addebiti (12 marzo 1997) e quella di conclusione del
procedimento (18 settembre 1997).
L'adito tribunale, nella resistenza dell'intimata amministrazione
statale, con la sentenza segnata in epigrafe, respingeva il
ricorso, ritenendo infondate tutti motivi di censura sollevati
avverso gli atti impugnati.
Con atto di appello notificato il 21 settembre 2000 l'interessato,
riproposti espressamente tutti i motivi di primo grado, a suo
avviso frettolosamente esaminati e superficialmente respinti, ha
chiesto la riforma della impugnata sentenza, articolando tre motivi
di gravame, con i quali ha denunciato:
1) "violazione e falsa applicazione dell'art. 360 punto 5 c.p.c. -
motivazione errata e perplessa in merito al primo motivo di ricorso
di primo grado per non avere la sentenza qui impugnata tenuto in
considerazione la circostanza che l'illiceità della provenienza di
danaro era stata definitivamente esclusa giusto decreto di
archiviazione dd. 17.12.1996 per infondatezza della notizia di
reato in sede penale, che nessun ulteriore elemento a carico del
ricorrente era stato individuato nel corso dell'inchiesta
disciplinare che giustificasse il proseguimento del procedimento
mediante il deferimento alla commissione di disciplina e per non
aver assolutamente preso in considerazione le contestazioni
relative al punto sub a) secondo capoverso delle contestazioni
disciplinari afferenti alla scelte del ricorrente di valersi della
facoltà di non rispondere in corso di indagini penali";
2) "violazione e falsa applicazione dell'art. 360 punto 5 c.p.c. -
motivazione errata perplessa e contraddittoria in merito al secondo
motivo di ricorso di primo grado per non avere la sentenza qui
impugnata preso in considerazione la circostanza che l'addebito
sanzionato non corrisponde agli addebiti contestati";
3) "Contraddittorietà manifesta della sentenza di primo grado
avendo essa nel respingere il terzo motivo di ricorso ritenuto
espressamente richiamato e quindi "facente parte integrante" della
motivazione del provvedimento il rapporto finale relativo alla
inchiesta formale disciplinare dd. 13.5.1997 pur non essendo esso
assolutamente richiamato nei provvedimenti impugnati ed essendo
sottoposto a segreto e per aver considerato lo stesso rapporto non
vincolante ai fini del provvedimento finale sanzionatorio "e come
tale non esplica efficacia lesiva esterna", nel respingere il
motivo aggiunto svolto in primo grado in seguito al deposito da
parte dell'amministrazione resistente del rapporto stesso, e per
non aver tenuto in considerazione che la lesività e conseguente
censurabilità del rapporto discende dalla circostanza che trattasi
di atto infraprocedimentale che ha determinato il deferimento alla
commissione di disciplina del ricorrente".
Si sono costituiti nel giudizio di appello sia il Ministero delle
finanze (ora Ministero dell'economia e delle finanze), sia il
Comando generale della Guardia di Finanza, che hanno resistito al
gravame chiedendone il rigetto.
DIRITTO
1. L'appello è fondato e deve essere accolto.
1.1. Ad avviso della Sezione, così ricostruita la doglianza, essa è
fondata.
1.2.1. In punto di fatto deve rilevarsi che con l'atto in data 13
maggio 1997 l'Amministrazione contestava formalmente al maresciallo
maggiore "a" c.s., in congedo, F[.] D[.]: a) di aver accumulato nel
periodo 1984-1995, allorquando era in forza ad un reparto operativo
nel cospicuo patrimonio familiare immobiliare e non (benché la sua
famiglia fosse monoreddito), di cui si era venuti a conoscenza solo
a seguito di accertamenti disposta dall'Autorità giudiziaria e per
il quale non era stato fornito alcun chiarimento circa la
provenienza, ponendo così in essere un comportamento contrario al
giuramento di fedeltà prestato; b) di aver compiuto, durante la
permanenza nel Corpo, operazioni di compravendita di immobili,
omettendo di dichiararne il valore reale (tant'è che erano stati
sollevati processi verbali di constatazione per le relative
violazioni di carattere fiscale); c) di avere con tali
comportamenti arrecato grave nocumento all'immagine ed al prestigio
del Corpo.
è sicuramente vero che l'interessato ammetteva, tra l'altro, di
avere acquistato tre immobili nel periodo 1984 - 1995 (due garage
in Bolzano, un appartamento di 70 mq in Cavareno), precisando di
averli pagati con risparmi personali accumulati nel tempo, con
l'accensione di un mutuo quinquennale (dal 1981 al 1985) e con il
ricavato della vendita dell'abitazione principale della famiglia in
Bolzano, di proprietà della moglie; quanto ad un certificato di
deposito di valore di £ 75.000.000, l'interessato evidenziava tra
l'altro che esso era riconducibile alla somma percepita dalla
moglie a titolo di liquidazione e buonuscita percepite per la fine
di un rapporto di lavoro; inoltre egli osservava che il plus valore
che si era generato nelle transazioni commerciali non poteva
considerarsi illecito, mentre avverso le presunte violazioni di
carattere fiscale (per occultamento di valore relativo ad imposta
di registro) pendeva ricorso alla competente commissione tributaria
di primo grado di Bolzano.
1.2.2. L'esame del provvedimento impugnato evidenzia che
l'Amministrazione non ha formulato alcuna osservazione volta a
confutare le ricordate prospettazioni difensive e a farne constare
la loro irrilevanza in riferimento agli addebiti formulati (e con
particolare riguardo al bene giuridico asseritamente tutelato, cioè
il prestigio ed il decoro del Corpo della Guardia di Finanza ovvero
il contenuto del giuramento di fedeltà prestato); infatti,
l'Amministrazione si è limitata ad affermare che "…l'inquisito, con
comportamento analogo a quello tenuto in sede penale, non ha inteso
fornire alcun chiarimento in relazione alle ingenti movimentazioni
bancarie contestategli".
In realtà il convincimento dell'Amministrazione sulla
"colpevolezza" dell'inquisito, ancorché non direttamente collegato
all'esercizio della facoltà processuale utilizzata dall'interessato
di non rispondere alle domande del magistrato inquirente, risulta
ragionevolmente fondato (ovvero adagiato) sulle motivazioni
dell'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Bolzano in data 17
dicembre 1996 che, pur ordinando l'archiviazione degli atti per
infondatezza della notizia di reato, aveva rilevato che vi era la
prova che sui conti correnti erano transitati contanti per circa £
300 milioni di cui non era stata fornita alcuna giustificazione e
che, tuttavia, non avendo il cittadino alcun obbligo giuridico di
dimostrare la provenienza di (tali) somme di danaro, non vi era
alcuna accusa sostenibile in sede dibattimentale.
Sennonché, pur potendo astrattamente ammettersi che gli stessi
fatti oggetto di procedimento penale possano essere autonomamente
valutati in sede disciplinare, nel caso di specie, ad avviso della
sezione, proprio dalla motivazione del provvedimento impugnato e
dall'esame degli atti del relativo procedimento disciplinare non si
evince l'esistenza di tale necessaria autonoma valutazione, neppure
ai fini di supportare la asserita violazione degli obblighi
derivanti dal giuramento di fedeltà ovvero il nocumento
all'immagine e al prestigio del Corpo.
è sufficiente rilevare, al riguardo, che il fatto che l'interessato
abbia acquistato e che abbia avuto anche la disponibilità di
ingenti somme di denaro, di cui peraltro ha in qualche modo fornito
non implausibili giustificazioni, non costituisce di per sé alcun
reato, né un elemento disciplinarmente rilevante, non essendo stato
provato (onere che incombeva esclusivamente all'Amministrazione) né
la illiceità della sua provenienza e neppure un ragionevole dubbio
di illiceità; né a tanto possono supplire le circostanze che la
famiglia del sottufficiale fosse monoreddito (presunzione semplice,
per un verso, smentita in punto di fatto da alcune controdeduzioni
circa l'esistenza di un precedente rapporto di lavoro della moglie,
circostanza su cui l'Amministrazione avrebbe potuto/dovuto svolgere
eventualmente opportune indagini), né il fatto che l'interessato
abbia ritenuto di non collaborare (prima con l'A.G. e poi con
l'Amministrazione), rifiutandosi di fornire notizie sulla
provenienza del danaro (utilizzando, peraltro, una facoltà lecita,
espressamente riconosciutagli dal codice di procedura
penale).
In effetti, anche a voler prescindere dal fatto che alcuni indizi
sulla provenienza del danaro forniti in sede di controdeduzioni
alle contestazioni di addebiti, indizi sui quali l'Amministrazione
non ha svolto alcuna osservazione, il dubbio sulla eticità del
comportamento tenuto dal sottufficiale non è da solo sufficiente ed
idoneo a farlo ritenere socialmente riprovevole e comunque tale da
far ritenere fondati e rilevanti i fatti addebitati, né è
sufficiente da solo a far ritenere violato il giuramento di
fedeltà.
In sostanza, pur non potendo ragionevolmente contestarsi la
sussistenza di fatti che astrattamente hanno giustificato l'inizio
dell'azione disciplinare, in concreto l'Amministrazione non ha
fornito alcuna prova della loro effettiva rilevanza disciplinare e
soprattutto della loro ragionevole idoneità a violare gli obblighi
nascenti dal giuramento di fedeltà ovvero a produrre nocumento al
prestigio e al decoro dell'Amministrazione stessa.
Ciò comporta la sostanziale fondatezza del primo motivo di gravame
e il suo carattere assorbente esime la Sezione dall'esame degli
altri mezzi di gravame.
2. In conclusione alla stregua delle osservazioni svolte l'appello
deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza
impugnata deve essere accolto il ricorso proposto in primo grado
dal sig. F[.] D[.], con conseguente annullamento del provvedimento
disciplinare impugnato."
Procedimento disciplinare - Esame del
giudicato penale - Sentenza penale di condanna - Decorrenza dei
termini - Data di deposito - Legittimità.
Cons. Stato, sez. IV, sent. 18 marzo 2008, n. 1143 (c.c. 26
febbraio 2008), Pres. f.f. Salvatore, Est. Lodi, Ministero Finanze
c. R. L. (rif. T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, 11 luglio 2005, n.
5573)
In caso di sentenza penale di condanna nei confronti di un
militare, la decorrenza del termine per l'attivazione del procedura
di esame del giudicato penale ai fini disciplinari non potrebbe
essere anteriore alla data del deposito in cancelleria della
sentenza stessa nella sua interezza, cioè completa di motivazione.
(1)
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"FATTO
1. - Con atto notificato il 28 ottobre 2005, depositato il
successivo 15 novembre, l'Amministrazione delle finanze ha proposto
appello avverso la sentenza del T.A.R. Lazio n. 5573/2005, che
aveva accolto il ricorso proposto dal militare della Guardia di
finanza L[.] R[.] per l'annullamento del provvedimento del
Comandante, datato 11 agosto 2003, relativo alla sanzione
disciplinare della perdita del grado per rimozione a decorrere dal
24 maggio 1991.
2. - Dalla sentenza appellata emerge che nella predetta data del 24
maggio 1991 era stato già adottato il provvedimento di rimozione (a
seguito di procedimento disciplinare instaurato in conseguenza
della definitiva condanna del militare per i reati di cui agli
artt. 110 e 317 c.p.) che era stato impugnato dall'interessato con
ricorso dapprima respinto dal T.A.R. Piemonte (sentenza n.
448/1994) e poi accolto dal Consiglio di Stato in sede di appello,
per difetto di autonoma motivazione della determinazione impugnata
(decisione n. 1669/2003).
Successivamente, tuttavia, l'Amministrazione comunicava al
ricorrente di aver avviato, per i medesimi fatti, ai sensi
dell'art. 5 della legge 27 gennaio 1968, n. 37, una ulteriore
inchiesta formale disciplinare che si concludeva con la irrogazione
della sanzione disciplinare datata 11 agosto 2003, oggetto
dell'impugnativa in esame.
Il primo giudice aveva accolto l'appello dell'interessato ritenendo
che non potesse trovare applicazione, nel caso di specie,
l'anzidetta norma dell'art. 5 della legge n. 37/1968 (la quale
presuppone che la decisione di annullamento "non escluda la facoltà
dell'Amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il
procedimento"), poiché tra i motivi di appello assorbiti vi era
anche quello relativo al mancato rispetto dei termini perentori
previsti per il procedimento disciplinare, di carattere preclusivo
per la reiterazione del procedimento.
3. - L'Amministrazione appellante sostiene, invece, che la
pronuncia del Consiglio di Stato imponeva soltanto di esplicitare
le ragioni poste a fondamento della misura sanzionatoria,
giustificata dalla vicenda penale in cui era stato coinvolto il
militare, riavviando ora per allora, nei termini di legge, il
procedimento disciplinare.
4. - Si è costituto il signor R[.] il quale deduce l'infondatezza
del gravame in fatto e diritto, osservando in particolare che la
rinnovazione del procedimento disciplinare non potrebbe valere a
rimettere in termini l'Amministrazione procedente allorquando siano
stati superati i termini posti a tutela della correttezza del
procedimento disciplinare.
5. - Con ordinanza n. 6009, in data 13 dicembre 2005, l'istanza
cautelare dell'Amministrazione è stata accolta per la riscontrata
insussistenza di un pregiudizio immediato per l'appellato, in
congedo assoluto dall'anno 1995.
6. - La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 26
febbraio 2008.
DIRITTO
1. - Come esposto in premessa, il giudice di primo grado ha
ritenuto che la precedente decisione di questo Consiglio n.
1669/2003 non consentisse la rinnovazione del procedimento
disciplinare annullato, ai sensi dell'art 5 della legge 27 gennaio
1968, n. 37, atteso che con detta pronuncia era stato accolto il
solo motivo di difetto di motivazione, mentre erano state assorbite
le rimanenti doglianze relative, in particolare, all'asserito
mancato rispetto dei termini previsti per il procedimento
disciplinare ed alle dedotte questioni di possibile
incostituzionalità.
Ciò avrebbe precluso, ad avviso del primo giudice, la facoltà per
l'Amministrazione della Guardia di finanza di rinnovare il
procedimento, poiché l'omessa pronuncia su tali doglianze (ancorché
la fondatezza delle stesse non sia stata valutata dal predetto
giudice) avrebbe di per sé impedito una nuova attivazione in sede
disciplinare.
2. - L'assunto non appare persuasivo, dovendosi anzitutto
condividere le obiezioni formulate in proposito
dall'Amministrazione appellante, la quale sottolinea che la
pronuncia di questo Consiglio n. 1669/2003 è intervenuta per un
vizio meramente formale quale è il difetto di motivazione che non
elimina, né sostanzialmente riduce, il potere di provvedere anche
negativamente in ordine all'oggetto del precedente atto annullato,
con l'unico limite della necessità di esplicitare compiutamente le
ragioni poste a fondamento della misura sanzionatoria di nuova
adozione.
2.1. - Nel caso in esame doveva anche rispettarsi il termine di
sessanta giorni previsto dal citato art. 5 della legge n. 37 del
1268 per la nuova attivazione della procedura sanzionatoria: ma su
tale ultimo punto non sono state sollevate specifiche
contestazioni.
3. - La Sezione osserva, inoltre, che appaiono destituite di
giuridico fondamento le doglianze riproposte in questa sede dal
militare resistente, già sollevate nel giudizio di primo grado e
non esaminate in sede di appello (ma corrispondenti nella sostanza
a quelle proposte nel giudizio a suo tempo rivolto contro il primo
provvedimento di perdita del grado per rimozione e respinte dal
T.A.R. Piemonte con sentenza 26 maggio 1994, n. 448).
3.1. - In primo luogo il predetto militare ha nuovamente
prospettato la violazione dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1990,
n. 19, sostenendo che l'Amministrazione non avrebbe rispettato il
termine perentorio di 180 giorni per l'inizio del procedimento
disciplinare, decorrente dal momento della conoscenza della
sentenza irrevocabile di condanna, pronunciata il 16 gennaio 1990,
mentre il procedimento era stato avviato soltanto il 18 settembre
1990; inoltre il resistente assume che sarebbe stato giustificato
il superamento del termine di 90 giorni per la conclusione della
procedura sanzionatoria.
Tali censure vanno disattese dovendosi confermare le statuizioni su
tali punti contenute nella citata sentenza del T.A.R. Piemonte n.
448 del 94, con cui si è sottolineato che la decorrenza del termine
per l'attivazione della procedura non potrebbe essere anteriore
alla data del deposito in cancelleria della sentenza penale nella
sua interezza, e cioè completa di motivazione, che nel caso di
specie era avvenuta il 30 maggio 1990, con conseguente tempestività
dell'inizio del procedimento disciplinare (su tale principio cfr.
da ultimo: Cons. Stato, Sez. VI, 6 agosto 2002, n. 4099).
Per quanto riguarda, poi, la conclusione del procedimento
sanzionatorio, avvenuta con la comunicazione del provvedimento di
rimozione in data 24 maggio 1991, non appaiono condivisibili i
rilievi dell'interessato in quanto, da un lato, occorre fare
riferimento alla pronuncia "di non meritevolezza a conservare il
grado" emessa dalla Commissione di disciplina fin dal 6 marzo 1991;
dall'altro lato, deve convenirsi con quanto già rilevato in prime
cure sul fatto che la complessità degli adempimenti procedurali
necessari nel caso di specie, per la rilevanza dei fatti ed il
numero dei soggetti coinvolti, giustificava comunque il tempo
impiegato dall'Amministrazione, come ritenuto in situazioni
analoghe dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 4 luglio
1994, n. 1117).
3.2. - Irrilevante si palesa, inoltre, l'ulteriore tesi
dell'odierno resistente secondo cui egli, non avendo commesso nei
cinque anni successivi alla condanna altro reato della medesima
indole e considerandosi ormai riabilitato, non poteva essere
nuovamente sottoposto a procedimento disciplinare: l'interessato
non tiene conto, infatti che trattasi di provvedimento adottato ora
per allora sulla base della situazione all'epoca esistente.
3.3. - Infine il menzionato resistente ha avanzato il sospetto che
la riapertura del procedimento disciplinare avrebbe finalità
meramente strumentali alle esigenze di risparmio economico
dell'Amministrazione, la quale non sarebbe in questo modo tenuta a
corrispondergli gli emolumenti precedentemente maturati. Osserva il
Collegio che trattasi di mere illazioni dell'interessato e che, al
contrario, la gravità dei fatti penalmente rilevanti addebitati al
militare in questione appare, in effetti, idonea a giustificare la
reiterazione della iniziativa sanzionatoria da parte
dell'Amministrazione.
4. - In conclusione l'appello deve essere accolto."
Patrocinio legale - Rimborso spese -
Fatti ed atti connessi con il servizio - Occasionalità della
connessione - Non sussiste.
T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, sent. n. 230/2008 (c.c. 19
dicembre 2007), Pres. ed Est. Capuzzi, S. S. c. Ministero
Finanze
Il rimborso spese per il patrocinio legale non spetta qualora i
fatti per i quali il dipendente venga inquisito e poi assolto siano
ricollegabili alla sua vita di relazione, ancorché in ambiente di
lavoro, o comunque al suo status e cioè siano occasionalmente
collegabili ad un incarico e non pure al diretto svolgimento delle
funzioni istituzionali, i cui effetti siano direttamente imputabili
all'Amministrazione (fattispecie per la quale il militare era stato
imputato di disobbedienza aggravata e poi assolto in sede
processuale militare) (1).
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"FATTO
Il ricorrente, militare appartenente al Corpo della G.d.F.,
veniva tratto in giudizio davanti al Tribunale Militare di Roma per
rispondere dell'accusa di disobbedienza aggravata.
Tale Tribunale assolveva il ricorrente con sentenza n.10 del 25
febbraio 2003 con la formula "perché il fatto non costituisce
reato".
Il ricorrente chiedeva al Comando Generale il rimborso delle spese
legali sostenute.
Il Comando rigettava la richiesta. Da qui il ricorso affidato
a:
Eccesso di potere per violazione di circolare n.88000 del
19.3.2001; dell'art. 18 D.L. 25.3.1997 n.67 conv. con legge
23.5.1997 n.135, dell'art.3 della legge n.241 del 1990. Eccesso di
potere per difetto di motivazione e per errore di fatto.
L'Amministrazione intimata si è costituita depositando una ampia
memoria difensiva.
La causa è sta trattenuta per la decisione all'udienza del 19 dic.
2007.
DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. L'art. 18 del D.L. 25 marzo 1997 n.67 convertito nella legge 23
maggio 1997 n.135, ha riguardo alle spese legali relative a giudizi
per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei
confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza
di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con
l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o
provvedimento che escluda la loro responsabilità.
Tali spese sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza
nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato.
3. Con il primo motivo dedotto si duole il ricorrente che nel
procedimento di rimborso delle spese dallo stesso sostenute non
sarebbe stato richiesto il parere di congruità dell'Avvocatura
Generale dello Stato, parere che secondo il ricorrente sarebbe
comunque obbligatorio nel procedimento di rimborso.
La doglianza non ha pregio.
Come si evince chiaramente dalla lettera della legge, l'Avvocatura
dello Stato è chiamata ad esprimersi solo sulla congruità delle
spese legali di cui viene richiesto il rimborso mentre la decisione
in ordine all'an del rimborso delle spese legali compete in via
esclusiva all'Amministrazione di appartenenza del dipendente stesso
(Cons. Stato, Sez. III, parere n.2177 del 3 dic. 2002; cfr. anche
TAR Veneto, 1033 - 14 aprile 2004).
4. Nel secondo, terzo e quarto motivo che possono essere trattati
unitariamente il ricorrente deduce violazione di legge e difetto di
motivazione atteso che, a suo dire, ricorrerebbero i presupposti
per la concessione del beneficio richiesto, essendo stato il
ricorrente chiamato a rispondere di un reato militare in un
giudizio conclusosi con una pronunzia che ha escluso ogni
responsabilità dello stesso.
La vicenda in cui è stato coinvolto il ricorrente tuttavia non può
ritenersi conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento
del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali secondo
il paradigma legale del soprarichiamato articolo 18 del DL n.67 del
1997 e dunque rientranti nell'alveo della riferibilità al volere
della Amministrazione.
Infatti il ricorrente è stato oggetto di un procedimento penale
militare con l'accusa di avere commesso una violazione del
regolamento di Disciplina Militare consistente nel non avere
adempiuto ad un ordine impartitogli da un suo diretto superiore di
mettersi sulla posizione di attenti e di assumere un contegno più
formale.
Al riguardo il provvedimento evidenzia con chiarezza ed
esaustivamente che, tenuto conto dei fatti così come ricostruiti
nel procedimento penale militare n.470/a/01 RGNR al quale rinvia
per relationem, manca il presupposto imprescindibile di una stretta
connessione dei fatti compiuti con l'attività di servizio ovvero
una riferibilità immediata e diretta di tali fatti e dell'agire
dell'istante alla volontà dell'Amministrazione, unico presupposto
per la rimborsabilità delle spese.
Puntuale è la giurisprudenza che ha evidenziato che il rimborso non
spetta qualora i fatti per i quali il dipendente venga inquisito e
poi assolto siano ricollegabili alla sua vita di relazione,
ancorché in ambiente di lavoro, o comunque al suo status e cioè
siano occasionalmente collegabili ad un incarico e non pure al
diretto svolgimento delle funzioni istituzionali i cui effetti
siano direttamente imputabili all' Amministrazione (Cons. Stato,
parere III Sez., 332 del 25 nov. 2003; TAR Liguria, Genova, Sez. I
n.882 del 22 agosto 2002; Cons. Stato, V, 2242 del 14 aprile
2000).
In conclusione il ricorso non merita accoglimento."
Accesso agli atti amministrativi - Istanza
di singolo delegato di organismo di rappresentanza militare -
Istanza presentata in adempimento del mandato - Interesse diretto,
concreto ed attuale dell'istante - Non sussiste.
T.A.R. Lazio - Roma, sez. I-bis, sent. n. 657/2008 (c.c. 16
gennaio 2008), Pres. Orciuolo, Est. Scala, C. P. c. Ministero
Difesa
Il singolo componente di un organismo di rappresentanza
militare, che richieda l'accesso ai documenti dell'amministrazione
in adempimento del suo mandato, è sprovvisto, nella sua qualità di
delegato, dei requisiti che la normativa richiede per una
consentita esplicazione del diritto in esame, atteso il necessario
vincolo di presupposizione che deve esistere tra la conoscenza
degli atti e la finalità che si prefigge la normativa sul diritto
di accesso, non già di controllo generalizzato dell'attività
amministrativa, ma di una mirata ed efficace tutela di un interesse
direttamente riferibile al soggetto richiedente, interesse che deve
essere, quindi, diretto, concreto ed attuale (1).
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"DIRITTO
L'oggetto della controversia all'esame del Collegio attiene
alla titolarità, o meno, in capo al delegato di organismo di
rappresentanza militare, di un interesse diretto, concreto ed
attuale ad ottenere copia di documenti detenuti
dall'Amministrazione di appartenenza, ed, in specie, degli atti
relativi alla gestione esterna delle mense presso le Caserme
"Podgora" e "Giacomo Acqua", al fine della formulazione di proposte
migliorative in seno al Comitato di base di appartenenza.
Il ricorrente sostiene che al singolo delegato non possa dirsi
precluso di documentarsi ed informarsi preliminarmente su materie
in ordine alle quali competente a deliberare è il COBAR di
appartenenza, essendo il diritto di accesso strumentale
all'esercizio di altro diritto, che invece è espressamente
riservato all'organo collegiale.
A questa tesi si oppone quella dell'Amministrazione che sostiene
come i singoli delegati, nella loro qualità di componenti
dell'Organo di rappresentanza, non possano svolgere le attività
devolute, invece, alle competenze collegiali del consiglio di
appartenenza, con la conseguente carenza di un interesse diretto,
concreto ed attuale connesso ad una situazione giuridicamente
tutelata e collegata al richiesto documento, con esclusione,
dunque, che, attraverso istanze di accesso sfornite dei presupposti
di legge, possa essere esercitato un generalizzato controllo
sull'attività della P.A.
Il ricorso è infondato.
Intanto, ad integrazione di quanto esposto in fatto, giova
precisare che la Sezione si è, medio tempore, pronunciata, con la
sentenza n. 227/2008 del 15 gennaio 2008, su analoga questione,
respingendo il ricorso proposto dal ricorrente medesimo avverso il
diniego di accesso ai contratti, capitolati e disposizioni tecniche
in base ai quali l'Amministrazione aveva assegnato la gestione
delle mense di cui sopra, esprimendo considerazioni pienamente
condivisibili, ed estensibili anche alla odierna
controversia.
Come noto, le norme introdotte dalla legge 241 nel 1990, nella
attuale versione integrata e modificata, consentono l'esercizio del
c. d. «diritto di accesso», ovvero, del diritto di prendere visione
e di estrarre copia di documenti amministrativi, a tutti coloro che
l'art. 22, legge in esame, definisce «interessati», in quanto
possano ritenersi soggetti che abbiano un interesse diretto,
concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente
tutelata e collegata al documento al quale è chiesto
l'accesso.
Con norma speculare ai principi dianzi riportati, l'art. 2, D.P.R.
12.4.2006, n. 184, recante la disciplina applicativa in materia di
accesso, prevede che "Il diritto di accesso ai documenti
amministrativi è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di
diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla
loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto
nazionale o comunitario, da chiunque abbia un interesse diretto,
concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente
tutelata e collegata al documento al quale è richiesto
l'accesso."
è ormai principio consolidato che il diritto di accesso ai
documenti amministrativi di cui all'art.22, legge 7 agosto 1990, n.
241, trova applicazione in ogni tipologia di attività della
pubblica amministrazione, essendo posto a garanzia della
trasparenza ed imparzialità della P.A., di talché, in linea di
principio, l'Amministrazione detentrice dei documenti
amministrativi, purché direttamente riferibili alla tutela di un
interesse personale e concreto, non può limitare il diritto di
accesso, se non per motivate esigenze di riservatezza.
In altri termini, la compiuta conoscenza degli atti amministrativi
si realizza pienamente attraverso la previsione normativa del
diritto di accesso, che si atteggia a presupposto per un corretto
ed imparziale esercizio dei pubblici poteri, rendendo realmente
possibile il controllo degli amministrati sugli atti che li
riguardano.
Il diritto di accesso, dunque, consente una indefettibile tutela
accessoria dei soggetti che interloquiscono con le pubbliche
amministrazioni, nel presupposto che i soggetti titolari di
interesse giuridicamente qualificato non abbiano altra possibilità
per conoscere il contenuto dei documenti amministrativi.
Partendo dalle sopra delineate coordinate, ritiene il Collegio che
l'odierno ricorrente sia sprovvisto, nella sua qualità di delegato,
dei requisiti che la normativa invocata richiede per una consentita
esplicazione del diritto in esame, atteso il necessario vincolo di
presupposizione che deve esistere tra la conoscenza degli atti e la
finalità che si prefigge la normativa sul diritto di accesso, non
già di controllo generalizzato dell'attività amministrativa - che,
anzi, l'art. 24, 3° comma, esclude espressamente - ma di una mirata
ed efficace tutela di un interesse direttamente riferibile al
soggetto richiedente.
Tanto osservato, è pacifico, perché dallo stesso ricorrente
ammesso, che la materia di organizzazione delle mense - oggetto
specifico della richiesta di accesso del 21 settembre - non rientra
tra le competenze del singolo delegato, ma tra quelle collegiali
dell'Organo di rappresentanza.
Soccorrono, sul punto, le norme di cui al D.P.R. 4.11.1979, n.
691, recante la disciplina dell'attuazione della rappresentanza
militare, che, all'art. 1, tratteggia il sistema di rappresentanza,
quale veicolo per il personale militare di esprimere pareri,
richieste ed avanzare proposte, prospettando "istanze di carattere
collettivo", con specifico riferimento alle materie di competenza
degli organi.
Per i fini di interesse, l'art. 10, lett. d), del richiamato
D.P.R. n.691/1979, indica, fra le attività di rappresentanza
devolute alla competenza collegiale dell'intero organismo
rappresentativo, anche quelle concernenti l'"organizzazione delle
sale convegno e delle mense"; tale disposizione, peraltro, è
simmetrica a quella di cui al successivo art.12, che, alla lett. d)
pone, addirittura, il divieto per i singoli delegati, nella loro
qualità di componenti dell'organo di rappresentanza, di svolgere
attività e funzioni devolute alla esclusiva competenza dell'intero
consiglio di appartenenza.
Se il delegato, probabilmente in virtù di una continuità di
collegamento con l'elettorato, è il naturale recettore delle
sollecitazioni od osservazioni del personale militare, questi, poi,
deve seguire, nel solco delle facoltà di cui è direttamente
portatore, il percorso di attivazione delle competenze dell'organo
di rappresentanza, tra cui va, senz'altro, compreso anche il
diritto di accesso, attesa la natura strumentale ed accessoria
dello stesso.
Non può, invero, ritenersi ammissibile che il delegato, nel
compiere azioni strumentali all'esercizio di poteri radicati in
seno all'organo collegiale, agisca, in sostanza, in via del tutto
autonoma, anticipando, monocraticamente, decisioni proprie
dell'organo, che solo è deputato a prospettare alle competenti
autorità le istanze di carattere collettivo nelle materie indicate,
e che devono precedere, e non seguire le necessarie attività
istruttorie, che diversamente, potrebbero, addirittura, risultare
inutili, in assenza di un previo deliberato collegiale.
Da quanto sopra, deve escludersi che il ricorrente - uti singulus -
avesse la necessaria legittimazione per richiedere i documenti, la
cui conoscenza avrebbe dovuto costituire il presupposto per ogni
opportuna azione a difesa della collettività, con conseguente
legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, in merito
alla istanza dal medesimo avanzata."
Avanzamento degli ufficiali -
Avanzamento a scelta - Valutazione in senso assoluto - Espressione
di ampia discrezionalità tecnica - Legittimità.
La valutazione "in senso assoluto" dei candidati all'avanzamento
di grado è caratterizzata da un'ampia discrezionalità tecnica,
sindacabile solamente nelle ipotesi in cui siano riscontrabili vizi
logici costituenti espressione di riconoscibili errori obiettivi, o
emergano evidenti ed univoci sintomi di eccesso di potere per
ingiustizia manifesta, come nel caso in cui la documentazione
caratteristica del ricorrente mostri immediatamente un livello così
macroscopicamente ottimale di precedenti di carriera dell'ufficiale
scrutinato, da palesare l'assoluta inadeguatezza del punteggio
assegnatogli (1).
Avanzamento degli ufficiali -
Avanzamento a scelta - Eccesso di potere in senso relativo -
Rilevanza - Differente valutazione di posizione identiche -
Sussiste.
Il sindacato sulla valutazione "in senso relativo" è ammissibile
solamente nei limiti in cui sia diretto a far emergere la
utilizzazione di criteri di giudizio differenti a fronte di
posizioni uguali o l'ingiustificato "scavalcamento" in graduatoria
di un ufficiale da parte di un collega, a fronte di documentazioni
caratteristiche rimaste invariate. (1)
T.A.R. Lazio - Roma, sez. I-bis, sent. n. 1011/2008 (c.c. 14
novembre 2007), Pres. Orciuolo, Est. Modica de Mohac, L. L. c.
Ministero Difesa
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"1. Il ricorso è infondato.
Il ricorrente lamenta violazione dell'art.26 della L. n.1137/1955 e
successive modificazioni, dell'art.3 del D.M. 2.11.1993 n.571,
nonché eccesso di potere per illogicità, difetto di motivazione,
illogicità e disparità di trattamento, deducendo che la valutazione
in base alla quale egli è stato "scavalcato" dal controinteressato
(il quale in sede di precedente avanzamento lo seguiva in
graduatoria):
a. non trova giustificazione in alcuna particolare sopravvenienza
medio tempore intervenuta; in alcuna nuova situazione,
obiettivamente riscontrabile, atta a determinare l'inversione del
precedente ordine di classifica che lo vedeva collocato in
posizione migliore;
b. è erronea "in senso assoluto" in quanto il punteggio
attribuitogli è in aperto contrasto con i suoi precedenti di
carriera e certamente non corrispondente ai titoli vantati;
c. ed è erronea anche "in senso relativo" in quanto il parigrado
che ha conseguito la promozione possiede titoli inferiori ai
suoi.
1.1. La doglianza relativa alla erroneità della valutazione "in
senso assoluto" (sollevata genericamente nel primo motivo e, più
specificamente, nella prima parte del secondo motivo di gravame),
non può essere condivisa.
Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza
amministrativa, nella carriera militare la valutazione "in senso
assoluto" dei candidati all'avanzamento di grado è caratterizzata
da un'ampia discrezionalità tecnica, che - perciò stesso - è
sindacabile solamente nelle ipotesi in cui siano riscontrabili vizi
logici costituenti espressione di riconoscibili errori obiettivi
(errori di calcolo o errori di fatto), o emergano evidenti ed
univoci sintomi di eccesso di potere per ingiustizia manifesta,
come nel caso in cui la documentazione caratteristica del
ricorrente mostri immediatamente un livello così macroscopicamente
ottimale di precedenti di carriera dell'ufficiale scrutinato, da
palesare l'assoluta inadeguatezza del punteggio assegnatogli.
Al riguardo, invero, è stato affermato:
- che "la discrezionalità amministrativa attribuita alla
Commissione di Avanzamento Ufficiali è particolarmente ampia poiché
essa è di regola chiamata ad esprimersi su candidati dotati di
buoni profili di carriera, le cui qualità sono definibili solo
attraverso analisi di merito, con una valutazione che esprime un
giudizio dotato di alto grado di soggettività e che, come tale, non
si presta ad un sindacato giurisdizionale di tipo «forte»"; e che,
in subjecta materia, "l'esistenza di limiti al controllo
giurisdizionale si inserisce in un quadro che appare in armonia con
i valori custoditi nell'art. 97 della Costituzione" (Consiglio di
Stato, IV^, 18.10.2002 n.5688);
- che "il sistema di promozione a scelta degli ufficiali è
caratterizzato non dalla comparazione fra gli scrutinandi, ma da
una valutazione in assoluto per ciascuno di loro, talché
l'iscrizione nel quadro di avanzamento è determinata dalla
posizione conseguita da ciascuno nella graduatoria, sulla base del
punteggio attribuitogli" (C.S., IV^, 25.3.2004 n.1512); e che -
ancora - "il sistema di promozione a scelta, delineato dalla l. n.
1137 del 1955 e dal d.m. n. 571 del 1993, non implica una
valutazione in termini comparativi tra gli ufficiali, ma un
giudizio per merito assoluto di ciascuno di essi, talché
l'iscrizione in quadro è determinata dalla posizione conseguita
dall'ufficiale nella graduatoria stilata in base al punteggio
attribuito" (Consiglio Stato , sez. IV,6 settembre 2005 n.4558 e 20
dicembre 2005 , n. 7220);
- che "il sistema di promozione a scelta, delineato dalla l. n.
1137 del 1955 e dal d.m. n. 571 del 1993 non implica una
comparazione tra gli scrutinandi, ma una valutazione in assoluto di
ciascuno di essi, talché l'iscrizione in quadro è determinata dalla
posizione conseguita dall'ufficiale nella graduatoria stilata sulla
base del punteggio attribuitogli. Detta valutazione, che
costituisce esercizio della discrezionalità tecnica
dell'amministrazione militare, è caratterizzata da un'amplissima
discrezionalità, essendo riferita ad ufficiali dotati di ottimi
profili di carriera, le cui qualità sono definibili attraverso
sfumate analisi di merito che non sono la mera risultanza
aritmetica dei titoli e dei requisiti degli scrutinandi, ma
implicano una complessiva ponderazione delle loro qualità" (TAR
Lazio Roma, I^, 5.7.2006 n.5409);
- che "il sindacato giurisdizionale di legittimità sulle
valutazioni della Commissione superiore di avanzamento non può
snaturare il carattere tipico della promozione a scelta,
introducendovi connotazioni di merito comparativo, tanto più quando
trattasi dell'avanzamento ai più elevati gradi delle Forze armate.
Di conseguenza, tale sindacato deve estrinsecarsi nella verifica
del corretto esercizio del potere valutativo, proprio della
Commissione, sotteso all'attribuzione del punteggio ad ogni singolo
ufficiale e, per non sconfinare nel merito dell'azione
amministrativa, deve limitarsi al riscontro di palesi irrazionalità
nell'assegnazione del punteggio, tali da non richiedere sfumate
analisi degli iscritti in quadro, ma emergenti ictu oculi per la
loro macroscopica evidenza" (TAR Lazio Roma, I^, 5.7.2006 n.5409);
e - ancora - che "il sindacato giurisdizionale di legittimità sulle
valutazioni della Commissione Superiore di Avanzamento non può
snaturare il carattere tipico della promozione a scelta,
introducendovi connotazioni di merito comparativo; tanto più
quando, trattandosi dell'avanzamento ai più elevati gradi delle
Forze Armate, la valutazione deve essere complessiva per tutte le
categorie dei titoli, sì che tale sindacato deve estrinsecarsi
nella verifica del corretto esercizio del potere valutativo,
proprio della Commissione, nell'attribuzione del punteggio ad ogni
singolo ufficiale e, per non sconfinare nel merito dell'azione
amministrativa, deve limitarsi al riscontro di palesi irrazionalità
nell'assegnazione del punteggio, tali da non richiedere sfumate
analisi degli iscritti in quadro, ma emergenti "ictu oculi" per la
loro macroscopica evidenza (TAR Lazio Roma, I^, 9.5.2005
n.3457);
- e, ciò che maggiormente interessa ai fini della decisione della
questione dedotta in giudizio, che "la figura di eccesso di potere
in senso assoluto presuppone una figura di ufficiale con precedenti
di carriera costantemente eccellenti ed esenti da qualsiasi menda o
attenuazione di rendimento; sicché i sintomi di tale vizio possono
cogliersi esclusivamente quando nella documentazione caratteristica
risulti un livello macroscopicamente elevato dei precedenti
dell'intera carriera dell'ufficiale, da rendere a prima vista il
punteggio del tutto inadeguato" (C.S., IV^, 14.12.2004
n.7950).
E poiché l'analisi della documentazione caratteristica del
ricorrente ha evidenziato che la carriera dello stesso, per quanto
indubbiamente brillante, non appare del tutto priva di mende,
riserve ed attenuazioni di ottimalità - non essendo stato giudicato
in numerose schede valutative, pur conclusesi con l'attribuzione
della massima qualifica finale, con le più elevate aggettivazioni
fissate dalla normativa vigente; ed avendo ottenuto nel grado di
Colonnello solamente otto citazioni di compiacimento e/o di
apprezzamento su diciotto documenti caratteristici - il giudizio
espresso dalla Commissione ben resiste, secondo l'illustrato
orientamento giurisprudenziale, alla dedotta censura.
1.2. Del pari infondata si appalesa la doglianza relativa alla
erroneità della valutazione "in senso relativo" (sollevata
genericamente nel ricorso e più specificamente in entrambi i
ricorsi per motivi aggiunti).
Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza
amministrativa, il sindacato sulla valutazione "in senso relativo"
(dei militari scrutinati per l'avanzamento di grado) è ammissibile
solamente nei limiti in cui sia diretta a far emergere:
- la difforme valutazione di un medesimo titolo posseduto da due
candidati o - ciò che esprime il medesimo concetto - la
utilizzazione di criteri di giudizio differenti a fronte di
posizioni uguali;
- l'ingiustificato "scavalcamento" in graduatoria di un Ufficiale
da parte di un collega, a fronte di documentazioni caratteriali
rimaste invariate.
Invero, al riguardo, la giurisprudenza amministrativa
afferma:
- che "in sede di giudizio di avanzamento degli ufficiali delle
forze armate lo scavalcamento illegittimo si verifica solo quando
in precedente graduatoria riferita allo stesso grado gli ufficiali
in comparazione si siano collocati in posizione invertita rispetto
al quadro di avanzamento contestato, senza che nulla sia variato
nella documentazione" (C.S., IV^, 16.5.2006 n.2796);
- che "il giudizio di avanzamento a scelta per merito assoluto e
non per merito comparativo è comunque da ricollegare a criteri
congrui, razionali ed omogenei, logicamente applicabili
uniformemente a tutti i soggetti sottoposti al medesimo scrutinio";
ma che, ai fini del sindacato giurisdizionale, "l'incoerenza della
valutazione con i precedenti di carriera e con i titoli (eccesso di
potere in senso assoluto) e la rottura dell'uniformità del criterio
(eccesso di potere in senso relativo), …. (omissis) … , devono
emergere dalla documentazione caratteristica con assoluta
immediatezza, per cui la valutazione in concreto attribuita deve
apparire inspiegabile in relazione ai precedenti di carriera,
ovvero alle valutazioni dei pari grado iscritti in quadro di
avanzamento, e tale da rendere ingiustificato ed illogico il
giudizio unitario complessivo della commissione" (C.S., IV^,
6.9.2005 n.4558);
- che "in tema di avanzamento a scelta degli ufficiali
l'incoerenza della valutazione con i precedenti di carriera e con i
titoli (eccesso di potere di senso assoluto) e la rottura
dell'uniformità del criterio (eccesso di potere in senso relativo)
anche se riferibili singolarmente a ciascuno dei complessi elementi
sopra citati, non possono essere ricavate da una nuova analitica
valutazione da parte del giudice, ma devono emergere dalla
documentazione con assoluta immediatezza, per cui la valutazione in
concreto attribuita deve apparire inspiegabile in relazione ai
precedenti di carriera, ovvero alle valutazioni dei pari grado
iscritti in quadro di avanzamento e tale da rendere ingiustificato
ed illogico il giudizio unitario complessivo" (C.S.,IV^, 11.2.2005
n.401);
- che "il giudizio di avanzamento può essere oggetto di sindacato
sotto il profilo dell'eccesso di potere in senso relativo,
postulando la rilevazione in via immediata di macroscopiche
incongruenze nell'attribuzione dei punteggi, rispettivamente,
all'ufficiale interessato e ad uno o più pari grado iscritti in
quadro, tali da dimostrare di per sé la disomogeneità ed
incongruenza del metro di valutazione di volta in volta seguito,
con correlativa rottura dell'uniformità del giudizio" (TAR Liguria
Genova, I^ 14.1.2005 n.37; Id., 18.12.2004 n.1728); e, ancor più
precisamente, che "il giudizio di avanzamento può essere oggetto di
sindacato sotto il profilo dell'eccesso di potere in senso relativo
(…) al fine di verificare se i punteggi siano stati assegnati con
criteri più restrittivi nei confronti dell'ufficiale non promosso,
pur in presenza di note caratteristiche assolutamente identiche"
(TAR Liguria Genova, I^, 2.4.2004 n.332; Id., 17.3.2004
n.265).
E poiché nella fattispecie dedotta in giudizio il ricorrente non è
stato in grado di dimostrare che il lamentato "scavalcamento" (a
cagione del quale egli è precipitato in posizione deteriore
rispetto ai tre ufficiali che lo seguivano nella precedente
graduatoria) sia avvenuto a documentazione invariata (e senza
sopravvenienze); né che titoli vantati sia da lui che dal
controinteressato abbiano trovato diverso apprezzamento da parte
della Commissione, anche sotto il dedotto profilo la valutazione
esperita da quest'ultima ben resiste alla doglianza.
In ogni caso la Commissione ha considerato che il
controinteressato:
- ha meritato un maggior numero di benemerenze del ricorrente
(sette elogi ed otto encomi semplici, contro due elogi e cinque
encomi semplici di quest'ultimo)
- vanta - a differenza del ricorrente - la frequenza al Corso
Superiore presso la Scuola di guerra aerea ed al Corso presso
l'Istituto Superiore Stati Maggiori Interforze:
- è autore di quattro pubblicazioni scientifiche mentre il
ricorrente non ha mai pubblicato alcun lavoro;
- è stato premiato - contrariamente al ricorrente - con la
medaglia di bronzo al merito della Sanità pubblica;
- ed ha svolto incarichi di grande prestigio (quali quelli di
Presidente del Collegio medico-legale presso l'Istituto
medico-legale di Napoli - Capodichino per circa venti mesi (svolto
in parziale contemporaneità, per circa nove mesi, con quello di
Capo Reparto pneumologia e fisiopatologia respiratoria), Capo
Ufficio del Capo del Corpo Sanitario aeronautico, per circa un anno
(svolto in parziale contemporaneità, per circa nove mesi, con
quello di Capo pianificazione del Servizio Sanitario presso il
Comando logistico dell'Aeronautica militare) e Capo Ufficio
Direzione e Coordinamento del Servizio trasfusionale militare
presso la Direzione Generale della Sanità militare per circa
sessanta mesi;
- ha espletato "incarichi abbinati" per periodi molto più lunghi
rispetto al ricorrente (che ha svolto incarichi abbinati per soli
due mesi).
E poiché il giudizio in ordine all'importanza degli incarichi
costituisce espressione valutativa di merito, perciò stesso
insindacabile, il provvedimento impugnato resiste alle doglianze
sotto ogni profilo.
2. In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso va
respinto."
Disciplina militare - Illecito
disciplinare - Concorso di più militari nella mancanza - Diverso
trattamento sanzionatorio - Diverso ruolo assunto da ciascuno -
Disparità di trattamento - Non sussiste.
T.A.R. Lazio - Roma, sez. I-bis, sent. n. 1497/2008 (c.c. 13
febbraio 2008), Pres. Orciuolo, Est. Proietti, D. V. c. Ministero
Difesa
Una differente e più grave sanzione irrogata ad un militare, in
caso di concorso di più persone nell'illecito disciplinare, non
configura una disparità di trattamento, nel momento in cui
l'interessato, in virtù dei compiti specifici assegnatigli e delle
funzioni esercitate, rivesta un ruolo di primaria importanza nella
commissione delle condotte contestate, per cui risulta determinante
il diverso ruolo assunto dai militari coinvolti nello svolgimento
dei fatti (1).
(1) Si legge quanto appreso in sentenza:
"FATTO
Con sentenza n.40/95 datata 30.1.1995, divenuta irrevocabile il
4.3.1995, il Tribunale Militare di Roma, ai sensi dell'art. 444
c.p.p. ha applicato nei confronti del Mar. A.M. V[.] D[.] la pena
di mesi sei di reclusione militare (pena sospesa), per i reati di
peculato militare aggravato continuato in concorso e peculato
militare aggravato tentato, unificati dal vincolo della
continuazione ex art. 81 c.p.
Ritenuto il comportamento del D[.] disciplinarmente rilevante, lo
stesso è stato sottoposto a inchiesta formale disciplinare,
all'esito della quale, con D.M. 31.5.1994, gli è stata irrogata la
sanzione della sospensione dall'impiego per mesi due, ai sensi
degli artt. 21 e 63 della legge 31.7.1954 n . 599.
Il D[.], considerato illegittimo tale provvedimento, lo ha
impugnato dinanzi al TAR del Lazio, chiedendone
l'annullamento.
L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha
sostenuto l'infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il
rigetto.
Con ordinanza n. 1276 del 20.5.1996 il TAR ha respinto la domanda
incidentale di sospensione proposta da parte ricorrente.
Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le
rispettive difese.
All'udienza del 13 febbraio 2008 la causa è stata trattenuta dal
Collegio per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorrente ha proposto le censure di seguito indicate avverso
il provvedimento impugnato:
a. violazione e falsa applicazione dell'art. 9, secondo comma,
della L. 7.2.1990 n. 19; eccesso di potere: ai sensi della
disposizione indicata, le sanzioni disciplinari possono essere
inflitte all'esito di idoneo procedimento, che deve essere
proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui
l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile; il
procedimento deve necessariamente concludersi nei successivi
novanta giorni; i due termini hanno carattere perentorio; nella
fattispecie, la sentenza penale è passata in giudicato il 4.3.1995,
mentre l'inchiesta formale nei confronti del ricorrente ha avuto
inizio il 20.11.95 e, dunque, oltre i 180 giorni fissati dalla
norma indicata per l'inizio del procedimento disciplinare, e si è
concluso con la sanzione disciplinare irrogata con D.M. 12.2.1996,
notificato il 20.2.1996;
b. violazione dell'art. 3, l.n. 241/90; erronea valutazione dei
presupposti fattuali e giuridici; carenza di istruttoria e
motivazione; ingiustizia manifesta: dalla nota del 12.2.1996,
inviata al ricorrente, recante la motivazione della sanzione
disciplinare, non emergono le ragioni che hanno condotto
all'emanazione del provvedimento impugnato, considerando che
l'Amministrazione ha fatto completamente riferimento alla sentenza
patteggiata, omettendo di condurre un'indagine autonoma e di
valutare concretamente i fatti, anche alla luce dei precedenti
dell'interessato;
c. eccesso di potere per illogicità manifesta e irrazionalità: il
provvedimento impugnato, oltre ad essere immotivato, è stato
adottato in presenza di fatti non esaminati e considerati sotto il
profilo strettamente disciplinare; andava evidenziato come
l'intensità della gravità della situazione avrebbe dovuto
costituire materia per una loro logica e razionale considerazione
che, nella specie, non risulta affatto evidenziata; inoltre, a
situazioni assolutamente identiche, sono conseguite sanzioni del
tutto differenziate e sostanzialmente ingiuste;
d. eccesso di potere per ingiustizia manifesta e disparità di
trattamento: la vicenda penale che ha coinvolto il ricorrente ha
visto protagonisti anche altri militari; alcuni di essi (i M.lli
G[.] F[.], G[.] G[.] e M[.] P[.]) condannati alla medesima pena
inflitta al ricorrente (ed ugualmente dai medesimi patteggiata), si
sono visti infliggere il solo richiamo e non già la sospensione
disciplinare dall'impiego irrogata al ricorrente; un altro militare
(il M.llo A[.] F[.]), il quale aveva patteggiato la pena ad un anno
e sei mesi di reclusione militare, non solo non ha avuto alcuna
sospensione dal servizio, ma è stato promosso al grado superiore;
un tale comportamento dell'Amministrazione è censurabile per
ingiustizia manifesta e palese disparità di trattamento atteso che,
nei confronti di soggetti versanti in situazioni identiche, sono
state adottate, dalla medesima Autorità amministrativa,
provvedimenti aventi contenuto differente.
2. Le censure prospettate dal ricorrente possono essere trattate
congiuntamente e respinte per le ragioni di seguito indicate.
2.1. L'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, tra l'altro,
stabilisce che il procedimento disciplinare nei confronti del
pubblico dipendente sottoposto a procedimento penale, deve essere
proseguito o promosso entro 180 giorni dalla data in cui
l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di
condanna, e deve essere concluso nei successivi 90 giorni.
Nel caso di specie, non è contestato il fatto che l'Amministrazione
militare abbia avuto conoscenza del passaggio in giudicato della
sentenza di patteggiamento del ricorrente in data 28 luglio 1995 e,
quindi, l'inizio del procedimento disciplinare in data 20.11.1995
risulta tempestivo perché intervenuto nel termine previsto di 180
giorni.
Tale procedimento disciplinare (iniziato il 20.11.1995: data di
contestazione degli addebiti), risulta essersi concluso il
12.2.1996 (come riconosciuto dallo stesso ricorrente: cfr. pag. 5 e
6 del ricorso) con decreto notificato il 20.2.1996, sicché anche il
termine di 90 giorni previsto per concludere la procedura risulta
essere stato rispettato.
2.2. Chiarito ciò, va disattesa anche la censura con la quale si
lamentano difetti di istruttoria e motivazionali del provvedimento
sanzionatorio.
Al riguardo, va osservato che la sentenza di patteggiamento ha
rilievo in sede disciplinare in quanto la sentenza emessa ai sensi
dell'art. 444 c.p.p. contiene un'affermazione di responsabilità in
merito ai fatti oggetto d'imputazione. Il giudice non si limita a
recepire la richiesta di patteggiamento, ma verifica che non
sussistano le condizioni di cui all'art. 129 c,p.p. e, quindi, se
non assolve l'imputato, accerta la sua responsabilità.
I fatti addebitati in sede disciplinare che sono stati accertati
in sede penale con decisione passata in giudicato, costituiscono
elementi inconfutabili ed imprescindibili, in quanto fanno stato
sotto il profilo disciplinare, ai sensi dell'art, 653 c.p.p.
è chiaro che il giudice penale accerta se la fattispecie concreta
trova riferimento in una fattispecie astratta prevista dalla legge
penale, mentre l'Amministrazione valuta se le stesse condotte
assumono anche una valenza disciplinare, perché risultano lesi i
doveri d'ufficio. Nella fattispecie queste valutazioni risultano
essere state eseguite, poiché l'Amministrazione ha considerato la
condanna penale equivalente alla non osservanza del giuramento
prestato dal ricorrente, il quale impone l'obbligo del rispetto
delle leggi ed, in particolare, della normativa di carattere
penale. Appare, quindi, comprensibile che la violazione del
giuramento abbia comportato una valutazione negativa ai fini
dell'adozione della contestata sanzione disciplinare.
2.3. In questo contesto, non assume particolare rilievo il richiamo
del ricorrente ai suoi precedenti di carriera, poiché la sanzione
disciplinare è stata irrogata valutando le condotte già esaminate e
sanzionate in sede penale.
2.4. Né risulta fondata la censura relativa ad una presunta carenza
di istruttoria, considerando che dall'esame degli atti del
procedimenti disciplinare emerge che il procedimento si è
correttamente sviluppato in tutte le sue fasi, consentendo al
ricorrente di esercitare il suo diritto di difesa, acquisendo tutti
gli elementi di valutazione utili ai fini della decisione.
Il tenore del provvedimento impugnato smentisce anche la censura
avente ad oggetto la presunta carenza motivazionale, considerando
che l'atto è stato così motivato: "Sottufficiale in S.P., con
sentenza patteggiata in data 31.01.1995, veniva condannato dal
Tribunale Militare di Roma alla pena, sospesa condizionalmente, di
mesi sei di reclusione, sostituita dalla reclusione militare, per
il reato di peculato militare aggravato continuato in concorso, per
essersi appropriato illecitamente di somme di denaro provenienti
dalla gestione della mensa truppa del Comando Aeroporto Ciampino,
consegnategli dal gestore della stessa e presso la quale svolgeva
attività di fatto, nonché di peculato militare aggravato continuato
tentato, per aver compiuto atti idonei diretti, in modo non
equivoco, ad appropriarsi di parte delle somme anticipategli
dall'Amministrazione per il funzionamento, sempre nell'ambito del
Comando Aeroporto Ciampino, della gestione del Circolo Ufficiali
(del quale era gestore), e della mensa Ufficiali (della quale era
sottufficiale addetto alla contabilità e gestione del materiale),
inserendo nella contabilità della sala di rappresentanza (della
quale era addetto) documentazione non veritiera relativa a consumi
non effettivamente realizzati. Sottoposto successivamente ad
inchiesta formale disciplinare ai sensi dell'art. 65 della L. n.
599/54, non riusciva a dimostrare la propria estraneità ai fatti.
Detta inchiesta si concludeva con l'accertamento di gravi
responsabilità riconducibili al sottufficiale in questione,
consistenti nella rilevante violazione di doveri attinenti al
giuramento prestato, al grado ed alle funzioni del proprio stato,
al senso di responsabilità e nell'aver tenuto un comportamento
caratterizzato da grave leggerezza e superficialità, lesivo del
prestigio e dell'immagine della Forza Armata".
2.5. Circa la denunciata disparità di trattamento legata al fatto
che l'Amministrazione avrebbe adottato nei confronti del ricorrente
una sanzione disciplinare sperequata rispetto a quella irrogata ai
M.lli F[.] (rimprovero), G[.] (rimprovero), P[.] (rimprovero) e
F[.] (nessuna mancanza), va considerato che è risultato determinate
il diverso ruolo assunto dai militari indicati nello svolgimento
dei fatti: - il S.M. F[.] G[.] svolgeva un incarico connesso alla
gestione dello spaccio militare; - il S.M. G[.] svolgeva
un'attività a titolo di collaborazione, del gestore effettivo M.llo
C[.], per la tenuta della contabilità dello spaccio medesimo; - il
M.llo F[.] svolgeva un incarico connesso alla gestione dello
spaccio militare; - il M.llo [V.] D[.], invece, era incaricato di
funzioni amministrative quale gestore del Circolo Ufficiali, nonché
quale Sott.le addetto alla contabilità e gestione del materiale
presso la mensa ufficiali, nonché addetto alla sala di
rappresentanza dello stesso aeroporto di Ciampino.
In sostanza, il ricorrente svolgeva compiti specifici assegnatigli
ed in virtù delle funzioni esercitate, rivestendo un ruolo di
primaria importanza nella commissione delle condotte contestate in
sede penale e disciplinare. Da ciò, la comprensibile individuazione
di diverse sanzioni irrogate.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio
ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere
respinto."
Documenti caratteristici - Attività di
valutazione dei superiori gerarchici - Espressione di ampia
discrezionalità tecnica - Legittimità.
T.A.R. Lazio - Roma, sez. I-bis, sent. n. 1882/2008 (c.c. 16
maggio 2007), Pres. Orciuolo, Est. Modica de Mohac, V. U. c.
Ministero Difesa
La formulazione del giudizio concernente l'attitudine o la
perizia espressa da un militare nell'esercizio della sua attività
professionale costituisce il momento culminante di una valutazione
ampiamente soggettiva che implica percezioni psichiche ed
apprezzamenti personali riferibili esclusivamente al convincimento
ed alla empirica "prudenza" di chi sia chiamato ad esprimersi. Per
tale ragione, in sede di giurisdizione generale di legittimità, le
valutazioni tecniche espresse dai superiori gerarchici incaricati
di redigere le schede valutative, non sono sindacabili nel merito,
salvo che nel caso di eccesso di potere per manifesta illogicità;
vizio - questo - che si verifica solamente allorquando sia
possibile dimostrare che il contestato giudizio è basato su un
travisamento di fatti oggettivamente riscontrabile. (1)
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"ritenuto in fatto:
- che il ricorrente è un sottufficiale in forza presso la Marina
Militare con il grado di Capo 1° (SSC/RT), in servizio a bordo di
Nave Artigliere dal 23.8.2004 con l'incarico di Capo Nucleo Guerra
Elettronica;
- che in data 2.9.2006 ha ricevuto a scheda valutativa n.35
(relativa al periodo corrente dall'1.1.2005 al 12.1.2006), nella
quale gli è stata attribuita la qualifica di "superiore alla
media";
- che ritenendo ingiusta tale valutazione, il ricorrente la ha
impugnata innanzi a questo TAR chiedendone l'annullamento per le
conseguenti statuizioni di condanna;
esaminati i motivi di ricorso;
considerato in diritto:
- che con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta
violazione dell'art.1 del DPR n.213 del 2002 ed eccesso di potere
per violazione di circolari, deducendo che la scheda è stata
comunicata al ricorrente oltre sette mesi dopo essere stata redatta
dal compilatore;
- che la doglianza è inammissibile per difetto di interesse, posto
che il ricorrente non ha dimostrato di aver subito alcun danno
dall'asserito "ritardo"; ed infondata nel merito in quanto nessuna
norma assoggetta la comunicazione in questione ad un termine
perentorio;
- che con il secondo e con il terzo mezzo di gravame il ricorrente
lamenta violazione dell'art.6, comma 3°, del DPR n.213 del 2002 ed
eccesso di potere per contraddittorietà, manifesta illogicità ed
incoerenza, deducendo che il provvedimento è carente di sufficiente
motivazione e contraddittorio; e che la qualifica attribuitagli non
corrisponde - per difetto - alla qualità del servizio reso;
- che la doglianza non merita accoglimento in quanto il
compilatore della scheda ha specificato che "è emersa talvolta - a
carico del ricorrente - qualche incomprensione che ha condizionato
le relazioni interpersonali con i propri colleghi", il che è
sufficiente a giustificare il giudizio di non eccellenza e ad
evidenziare che nel periodo preso in considerazione dal compilatore
della scheda valutativa il ricorrente non è riuscito a far emergere
le migliori caratteristiche della propria personalità. Il profilo
di doglianza secondo cui la valutazione del compilatore della
scheda sarebbe apodittico, basato su una erronea valutazione dei
fatti e financo contraddittorio (rispetto ai precedenti di
carriera), si appalesa - poi - inammissibile, essendo volto a
sindacare - sulla base di considerazioni soggettive - il merito di
un giudizio tecnico ampiamente discrezionale, licenziato da un
superiore gerarchico. Al riguardo non resta che confermare il
pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui la formulazione
del giudizio concernente l'attitudine o la perizia espressa da un
soggetto nell'esercizio di una determinata attività professionale
costituisce il momento culminante di una valutazione ampiamente
soggettiva che implica percezioni psichiche ed apprezzamenti
personali riferibili esclusivamente al convincimento ed alla
empirica "prudenza" di chi sia chiamato ad esprimersi. Non resta
che confermare, cioè, il consolidato orientamento secondo cui in
sede di giurisdizione generale di legittimità le valutazioni
tecniche espresse dalle Commissioni giudicatrici o, come nel caso
di specie, dai Superiori gerarchici incaricati di redigere le
schede valutative, non sono sindacabili nel merito, salvo che nel
caso di eccesso di potere per manifesta illogicità; vizio - questo
- che si verifica solamente allorquando sia possibile dimostrare
che il contestato giudizio è basato su un travisamento di fatti
oggettivamente riscontrabile e/o su uno o più errori oggettivamente
riconoscibili in quanto derivanti dalla inesatta applicazione di
tecniche di calcolo, di regole matematiche o di regole proprie
delle scienze esatte, ovvero dalla inesatta postulazione o
utilizzazione di leggi scientifiche. E poiché nella fattispecie in
esame il giudizio non si fondava su regole di tal genere, ma su
valutazioni soggettive e personali non costituenti la risultante di
calcoli obiettivi né verificabili alla stregua di regole proprie
delle scienze esatte, ma volte a sondare l'indice di propensione
dell'esaminato all'espletamento di specifici compiti, la
inammissibilità della censura - peraltro non supportata da alcun
argomento tecnico rilevante (ai fini del giudizio sulla intrinseca
logicità del comportamento del compilatore) - appare fin troppo
evidente;
- che con il quarto mezzo di gravame il ricorrente lamenta eccesso
di potere per violazione della circolare DGPM/V/1299 del 7.10.2003,
deducendo che nella scheda valutativa non risultano menzionate le
rilevanti attività da lui svolte nel periodo preso in
considerazione;
- che la doglianza non merita accoglimento in quanto nessuna norma
impone che nella scheda valutativa siano analiticamente elencate
tutte le attività e gli incarichi svolti dal militare, essendo
sufficiente che dalla stessa emerga un giudizio sintetico in merito
alla qualità del servizio reso e dei risultati eventualmente
conseguiti;
- ritenuto, in definitiva, che in considerazione delle superiori
osservazioni, il ricorso sia da respingere;"
Disciplina militare - Sanzioni di corpo
- Richiamo orale - Comunicazione al punito mediante verbale di
notifica - Violazione di legge per utilizzazione della forma
scritta - Non sussiste.
La norma del regolamento di disciplina militare in tema di
richiamo verbale dispone che non occorre che la sanzione venga
comunicata per iscritto e che ad essa segua il consueto rapporto
informativo ai superiori, ma non anche che ciò non debba mai
accadere. Non si può, quindi ritenere che sia addirittura vietato
comunicare l'avvenuta applicazione della sanzione mediante atto
scritto ed annotarla, essendo - invece - da ritenere vietata
solamente la trascrizione nel fascicolo personale, in modo da
evitare che la sanzione incida sullo stato di servizio e sulla
carriera del militare (1).
T.A.R. Lazio - Roma, sent. n. 1901/2008 (c.c. 30 maggio 2007),
Pres. Orciuolo, Est. Modica de Mohac, N. T. c. Ministero Difesa
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"considerato:
- che nel giugno del 2006 il ricorrente, luogotenente in servizio
presso l'Arma dei Carabinieri, inoltrava istanza di assegnazione in
missione presso l'Ambasciata di Baghdad in Iraq, trasmettendola
direttamente alla Direzione Generale per il Personale del Ministero
degli Affari esteri; e contravvenendo, così, alla specifica
disposizione che impone ai militari, nelle relazioni di servizio e
disciplinari, di rispettare la via gerarchica (indirizzando le
istanze tramite i propri superiori);
- che, conseguentemente, gli veniva inflitta la sanzione del
"richiamo";
- che l'applicazione della sanzione gli è stata comunicata
mediante verbale di notifica, e dunque in forma scritta;
- che, in seguito ad accesso documentale, il ricorrente è venuto a
conoscenza del fatto che dell'avvenuta irrogazione - a suo carico -
della sanzione è rimasta (ulteriore) traccia scritta in un
"appunto" redatto dall'Ufficiale che la ha inflitta; appunto ove
sono annotate le ragioni della punizione e le circostanze nelle
quali è stata comminata;
- che l'interessato sostiene che la sanzione del "richiamo" si
caratterizza per la "oralità" (di per sé diretta a non lasciar
tracce), e pertanto contesta il fatto che essa gli sia stata
notificata con atto scritto e che la stessa sia stata annotata,
seppur in un "appunto";
- che pertanto ha proposto il ricorso in esame, con cui chiede
l'annullamento di ogni annotazione dalla quale possa emergere
l'avvenuta comminazione della sanzione in questione;
- che con il primo motivo di gravame il ricorrente lamenta
violazione degli artt.13, 14 e 15 della L. n.382 del 1978,
dell'art.62 del DPR n.545 del 1986, della L. n.241 del 1990, nonché
eccesso di potere per erroneità dei presupposti, carenza di
istruttoria e contrarietà ed illegittimità manifeste, deducendo che
ai sensi della citata normativa il "richiamo" è una sanzione
verbale; e che pertanto illegittimamente gli è stato comminato
mediante comunicazione scritta ed annotato in un "appunto"
destinato a lasciare memoria della vicenda (avendo così assunto la
configurazione formale di una sanzione di maggior rilievo);
- che la doglianza non merita di essere condivisa.
L'art.62 del DPR n.545 del 1986 si limita a stabilire che il
"richiamo" - forma di ammonimento con cui vengono punite lievi
mancanze o omissioni causate da negligenza - può essere inflitto
(da qualsiasi superiore) senza obbligo di rapporto; e che esso non
dà luogo a trascrizione nel fascicolo personale ed a particolari
forme di comunicazione scritta o pubblicazione.
Un'attenta lettura della norma induce, pertanto, a concludere che
non occorre che la sanzione venga comunicata per iscritto e che ad
essa segua il consueto rapporto informativo ai superiori, ma non
anche che ciò non debba mai accadere; che, cioè, sia addirittura
vietato comunicare l'avvenuta applicazione della sanzione mediante
atto scritto ed annotarla (essendo da ritenere vietata - per contro
- solamente la trascrizione nel fascicolo personale, in modo da
evitare che la sanzione incida sullo stato di servizio e sulla
carriera del militare).
Del resto, il fatto che sia legittimo procedere ad una qualche
forma di annotazione ad uso interno degli uffici dai quali il
militare dipende - purché, lo si ribadisce, essa non si risolva in
una trascrizione nel fascicolo personale nello stato matricolare -
è facilmente arguibile dalla lettura del successivo art.63 del
citato DPR n.545 del 1986.
Poiché, infatti, esso prevede espressamente che in caso di
recidività delle mancanze punite con il semplice "richiamo", può
essere comminata la sanzione (più grave) del "rimprovero", appare
evidente che la prassi di annotare i vari "richiami" al fine
esclusivo di consentire (al superiore subentrante o a chi di
competenza) di verificare se il militare già "richiamato" sia
recidivante, non può essere censurata come illegittima.
Diversamente opinando, infatti, l'art.63 cit. diverrebbe quasi del
tutto inapplicabile;
- che con il secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta
violazione dell'art.3 della L. 241 del 1990 ed eccesso di potere
per difetto di istruttoria, e contraddittorietà, deducendo che dal
provvedimento risulta impossibile dedurre le ragioni specifiche su
cui si fonda;
- che anche tale doglianza non merita di essere condivisa in
quanto nell'"appunto" redatto dall'Ufficiale che ha comminato la
sanzione verbale in questione emerge chiaramente che la stessa trae
origine (e titolo) dal fatto che il ricorrente ha avanzato
un'istanza senza trasmetterla per le vie gerarchiche;
- ritenuto, in definitiva, che in considerazione delle superiori
osservazioni, il ricorso sia da respingere,"
Trattamento economico eventuale -
Indennità per servizi esterni - Militari in servizio presso le
sezioni di polizia giudiziaria - Non compete.
La circostanza che il militare sia, per esigenze amministrative
o di altra natura, in forza ad altro reparto non consente di
ritenere concretizzati i requisiti richiesti per la remunerazione
indennitaria per servizi esterni, non venendo in considerazione
un'attività presso un ente di terzi ma un'attività svolta
dall'ufficio (cui si è assegnati e da cui provengono gli ordini di
servizio) che è localizzato ed ubicato presso un ente terzo, quale
peculiare modalità di articolazione del servizio di istituto.
Pertanto, manca, nel caso di specie, quell'elemento di disagio o
maggiore onerosità della prestazione che deve ritenersi sussistente
nei confronti del militare che disimpegna il proprio servizio
all'interno di strutture di terzi, ovvero presso strutture di
pertinenza di enti diversi dalla Forza di Polizia di appartenenza.
(1)
T.A.R. Lazio - Roma, sez. I-bis, sent. n. 1916/2008 (c.c. 31
ottobre 2007), Pres. Orciuolo, Est. Scala, C. M. ed altri c.
Ministero Difesa
(1) Si legge quanto appreso in sentenza:
"FATTO
Riferiscono i deducenti, tutti appartenenti all'Arma dei
Carabinieri, di essere effettivi presso le sedi del Comando di
appartenenza, ma di essere assegnati a prestare servizio presso la
Sezione di Polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica
dei locali Tribunali, e di avere richiesto, perciò, l'erogazione
dell'indennità per servizi esterni, ricevendo successive missive di
diniego.
Ritenendo di avere, invece, diritto ex lege alla corresponsione
dell'indennità prevista dalla norma sopra calendata, introducono,
con il ricorso in epigrafe, azione di accertamento della detta
pretesa economica, a far data dal 1° giugno 1999, o da quella in
cui sono maturate le condizioni di cui alla normativa di
riferimento.
Allegano a sostegno della stessa pretesa la circostanza in fatto
che la loro attività lavorativa, in quanto ufficiali ed agenti di
P.G. e funzionalmente dipendenti da magistrati della Procura della
Repubblica, avviene presso le sedi di P. G., localizzate nei
Tribunali locali, ed è, dunque, espletata in edifici diversi e
strutturalmente separati dalle sedi dei rispettivi comandi
amministrativi di appartenenza, dove, invece, si trova l'ufficio
del Comandante che, quale superiore gerarchico, elabora e dirama
gli ordini di servizio.
Asseriscono, altresì, la sussistenza degli altri requisiti
richiesti dalla normativa applicabile, in quanto l'attività dai
medesimi espletata è connotata dal carattere della stabilità,
organizzata in turni coincidenti con l'intera prestazione
giornaliera svolta sulla base di ordini di servizio presso la
Sezione di P. G. emanati dal responsabile gerarchico -
amministrativo, ossia il Comandante, e non dal responsabile
dell'Ufficio ove ha sede la Sezione di P. G.
Deducono, al riguardo, la violazione dell'art. 50, 2° comma, del
D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, per contraddittorietà tra il suo
contenuto e quello dell'atto consistente nella sua disapplicazione;
eccesso di potere, in diverse figure sintomatiche.
Concludono, dunque, previo riconoscimento dell'estensione del
compenso giornaliero di cui all'art. 42, co. 1°, del D.P.R.
31.07.1995, n. 395, in applicazione dell'art. 50, co. 2°, del
D.P.R. 16.03.1999, n. 254, per la condanna dell'intimata
Amministrazione al pagamento degli arretrati a tale titolo
maturati, maggiorati di interessi e rivalutazione.
Con atto di intervento adesivo si sono costituiti altri militari
dell'Arma dei Carabinieri, che, trovandosi nelle medesime
condizioni di fatto degli odierni ricorrenti, introducono per
altrettanto istanza di accertamento del diritto alla corresponsione
dell'emolumento di cui si tratta, con motivazioni in fatto ed in
diritto sostanzialmente analoghe a quelle contenute nell'atto
introduttivo.
L'Avvocatura Generale dello Stato si è ritualmente costituita in
giudizio in difesa dell'intimata Amministrazione, eccependo, in
rito, la prescrizione dei ratei maturati fino al quinquennio
anteriore la notifica della domanda giudiziale, e, nel merito,
l'infondatezza delle introdotte pretese.
Alla pubblica udienza del 31 ottobre 2007 la causa è stata
trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il gravame in esame tanto i ricorrenti, quanto gli
intervenienti in adesione, tutti militari dell'Arma dei
Carabinieri, introducono azione di accertamento del diritto alla
corresponsione dell'indennità prevista per i servizi esterni, alla
stregua di quanto disposto dalle norme di settore, ed in specie
dall'art. 42, 1° comma, del D.P.R. 395/1995, come integrato
dall'art. 50, 2° comma, del D.P.R. 254/1999, asserendo di trovarsi
nelle condizioni normativamente previste, in quanto impiegati a
prestare servizio in ambiente esterno rispetto al Comando di
appartenenza ed, in specie, presso le Sezioni di Polizia
giudiziaria presso la Procura della Repubblica dei locali
Tribunali.
La trattazione della causa necessita di una previa ricognizione
delle norme rilevanti, al fine di tratteggiare i contorni
dell'istituto economico in controversia.
L'art. 12, comma I, del D.P.R. 5 giugno 1990 n. 147 ha previsto che
"il supplemento giornaliero dell'indennità d'istituto, previsto
dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, nella misura
stabilita dall'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, è triplicato per il personale
impiegato nei servizi esterni, ivi compresi quelli di vigilanza
esterna agli istituti di pena, organizzati in turni sulla base di
ordini formali di servizio. Tale maggiorazione non è cumulabile con
quella di cui all'art. 11 ed ha decorrenza dal 1° luglio
1990".
In epoca successiva è intervenuto il D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395,
il quale, all'art. 42, comma I, ha previsto che "a decorrere dal 1°
novembre 1995 al personale impiegato nei servizi esterni,
organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, ivi
compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena e quelli
svolti dal personale del Corpo forestale dello Stato, è corrisposto
un compenso giornaliero pari a £. 5.100 lorde".
Con il D.P.R. n. 254/99, art. 50, comma II, tale compenso
aggiuntivo è stato esteso al personale che "esercita precipuamente
attività di tutela, scorta, traduzioni, vigilanza, lotta alla
criminalità, nonché tutela delle normative in materia di lavoro,
sanità, radiodiffusione ed editoria, impiegato in turni e sulla
base di ordini formali di servizio svolti all'esterno dei comandi o
presso enti e strutture di terzi", senza, comunque, incidere
sull'interpretazione del contratto precedente che agganciava il
diritto retributivo non con riferimento a servizi specifici, bensì
al carattere genericamente esterno del servizio stesso
Il D.P.R. n. 140 del 2001, agli artt. 7 e 19, ha rideterminato, con
decorrenza 1.1.2001, in £. 8100 lorde il compenso giornaliero da
corrispondersi al personale impiegato nei servizi esterni secondo
le modalità indicate con l'art. 42 del D.P.R. n. 395 del 1995 ed
art. 50 del D.P.R. n. 254 del 1999; il D.P.R. n. 164 del 2002 ha
rideterminato, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo
alla sua entrata in vigore, in € 6,00 lordi il compenso giornaliero
da corrispondersi al personale appartenente alle Forze di Polizia
ad ordinamento militare, impiegato nei servizi esterni di durata
non inferiore a tre ore, sempre secondo le modalità di cui all'art.
42 del D.P.R. n. 395 del 1995 e all'art. 50 del D.P.R. n. 254 del
1999.
Tanto precisato, rileva il Collegio che la questione giuridica
introdotta con il gravame in esame è stata già esaminata dalla
Sezione con recenti pronunce, fra le quali la n. 2058 del 2004
(confermata, in sede cautelare, in appello: cfr. Cons. St., ord. n.
875 del 1005) e n. 1842 del 2005, nelle quali sono stati espressi
alcuni principi pienamente applicabili alla controversia che ne
occupa.
è stato, invero condivisibilmente, osservato che l'attribuzione al
personale interessato di una maggiorazione dell'indennità di
istituto trova giustificazione - secondo il prevalente orientamento
giurisprudenziale - in un rilevante quid pluris della prestazione
(rispetto al normale ed istituzionale servizio) che abbia un
carattere di continuità, dovendosi conseguentemente escludere, ai
fini in discorso, le attività onerose soltanto "saltuarie", ovvero
quelle espletate in modo "accidentale" e "momentaneo".
Ed invero, se il Legislatore ha voluto garantire una indennità
economica al personale che presta la propria attività lavorativa in
condizioni disagiate, tale indennità deve essere allora corrisposta
- in difetto di un diversa precisazione esplicitata dal pertinente
dettato normativo - con riguardo a qualsiasi tipologia di servizio
che presenti le caratteristiche del servizio esterno svolto in
maniera stabile e continuativa (cfr. Cons. Stato, parere
dell'Adunanza della Terza Sezione del 28 luglio 1998).
è innegabile, infatti, che anche per detta attività ricorrono
esigenze di "compensazione" del maggiore sacrificio richiesto al
personale, il quale risulta esposto a condizioni di lavoro più
gravose rispetto alla normale attività di istituto, in base ad
ordini formali di servizio e perciò in modo non occasionale.
L'indennità in esame, dunque, ha la funzione di remunerare con un
compenso aggiuntivo le più diverse situazioni di disagio
psico-fisico che il personale delle forze di polizia è chiamato ad
affrontare, che, come puntualizzato con il citato parere della III^
sezione del Cons. Stato, è da considerarsi quello che opera "in
condizioni di particolare disagio consistenti nell'esposizione ad
agenti atmosferici ed ai rischi connessi alla prestazione del
servizio in ambienti esterni"; mentre sempre il giudice di appello,
(Cons. St., VI^, n. 4826 del 2002, che conferma in appello un
ricorso azionato, in primo grado nel 1997, e dunque in data
antecedente il D.P.R. del 1999) ha statuito che il diritto
all'indennità riguarda "i soli servizi effettivamente espletati
dagli istanti all'esterno degli uffici, ovverosia nell'attività di
sorveglianza e di controllo del territorio", situazioni, queste,
spesso non tipizzabili a priori, ma comunque ben individuabili
sulla base del criterio della maggiore gravosità del servizio reso
rispetto alle normali attività che si svolgono all'interno
dell'apparato burocratico.
Rispetto all'operata ricostruzione del fondamento giustificativo
del beneficio in discorso, deve escludersi che la sopravvenienza
normativa apportata dall'art. 50 del D.P.R. n. 254 del 1999 abbia
introdotto elementi di carattere "innovativo" atti ad estendere
l'ambito di applicazione dell'originaria previsione dettata
dall'art. 12 del D.P.R. 147/90, poiché detta norma, per l'aspetto
che interessa ai fini del decidere ("impiego in servizi esterni"),
contiene, infatti, una mera specificazione dell'indicato
presupposto.
Se le "attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza", di per
sé non possono che svolgersi all'esterno (e, quindi, già entrano
nella previsione dei decreti n. 147 del 1990 e n. 395 del 1995)
nuova, a ben vedere, è la sola previsione di attività "presso enti
o strutture di terzi", previsione quest'ultima che rinviene,
all'evidenza, le ragioni della sua introduzione nella circostanza
che nel citato parere del 28.7.1998 (precedente dunque all'entrata
in vigore del D.P.R. n. 254 del 1999) il Consiglio di Stato aveva
espressamente escluso che il servizio prestato all'esterno della
struttura di appartenenza ma presso altri uffici (e dunque in
ambienti interni), come ad es. "un'ispezione fiscale", rientrasse
nell'ambito applicativo dell'art. 12 del D.P.R. n. 147/1990; con
altrettanta evidenza, conferma che come "servizio esterno" vada
considerato quello "svolto fuori dei locali dell'ufficio di
appartenenza".
Sempre il riferimento al parere della III^ sez. del Consiglio di
Stato del 28.7.1998 consente poi di comprendere l'innovazione
apportata dall'ultimo atto di concertazione (D.P.R. n. 164 del
2002) nell'art. 48 sopra citato.
Il Consesso, difatti, pur escludendo, ai fini della corresponsione
dell'indennità di cui si discute, che i turni di servizio esterno
dovessero ricoprire l'arco delle 24 ore, aveva precisato che, in
ogni caso, il turno di servizio "utile alla corresponsione del
beneficio economico, deve coincidere, nella sua durata, con
l'orario obbligatorio giornaliero".
Tale durata, a decorrere dal primo giorno del mese successivo
all'entrata in vigore del D.P.R. n. 164/2002, è stata ridotta e
fissata in quella "non inferiore a tre ore".
Premessa tale ricostruzione normativa, è possibile delineare il
quadro d'insieme dei presupposti cui è ancorata la retribuzione
supplementare dei cc.dd. servizi esterni, essendo necessario che si
tratti:
a) di servizi svolti all'esterno inteso come spazio non ricompreso
in uffici (od edifici all'interno dei quali l'unità organizzativa è
materialmente insediata) ed il cui espletamento costringa
l'operatore ad esporsi ad agenti atmosferici esterni od ai rischi
propri della prestazione resa in ambiente esterno, con la
precisazione che, a decorrere dall'1.6.1999, anche il servizio
svolto in uffici di enti o terzi e dunque in ambienti chiusi ma
ovviamente esterni (e materialmente ubicati in edifici diversi
rispetto a quello in cui ha sede l'ufficio e/o struttura di
appartenenza (Comando compagnia, Tenenza, Stazione, Nucleo...ecc.),
deve essere remunerato con l'indennità de qua;
b) di servizi organizzati in turni (non aventi carattere
saltuario) la cui durata coincide con l'orario obbligatorio
giornaliero ovvero, e solo a decorrere dal primo giorno del mese
successivo all'entrata in vigore del D.P.R. n. 164/2002, di durata
"non inferiore a tre ore";
c) di attività espletata in base a "formali ordini di
servizio."
La fattispecie sottoposta con il ricorso in esame andrebbe a
collocarsi, secondo la ricostruzione offerta dai ricorrenti,
nell'ambito di cui alla lettera a), ovvero tra i servizi svolti
all'esterno inteso come spazio non ricompreso in uffici (od edifici
all'interno dei quali l'unità organizzativa è materialmente
insediata) ed il cui espletamento - in quanto costringe l'operatore
ad esporsi ad agenti atmosferici esterni od ai rischi propri della
prestazione resa in ambiente esterno, con l'ulteriore precisazione
che, a decorrere dall'1.6.1999, anche il servizio svolto in uffici
di enti o terzi e dunque in ambienti che seppure chiusi sono da
considerarsi alla stregua di ambienti esterni, in quanto
materialmente ubicati in edifici diversi rispetto a quello in cui
ha sede l'ufficio e/o struttura di appartenenza (Comando compagnia,
Tenenza, Stazione, Nucleo...ecc.) - deve essere remunerato con
l'indennità in questione.
Ed invero, i ricorrenti a supporto della loro pretesa richiamano
quanto previsto dall'art. 42 del D.P.R. n. 395 del 1995 e dall'art.
50 del D.P.R. n. 254 del 1999, che consente la remuneratività
dell'attività al personale che eserciti precipuamente attività di
tutela, scorta, traduzioni, vigilanza, lotta alla criminalità,
nonché tutela delle normative in materia di lavoro, sanità,
radiodiffusione ed editoria, impiegato in turni e sulla base di
ordini formali di servizio svolti all'esterno dei comandi o presso
enti e strutture di terzi .
Asseriscono, infatti, i medesimi, che pure essendo effettivi presso
la sede dei rispettivi Comandi, sono assegnati alla sezione di
Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica dei locali
Tribunali, e, dunque, svolgono l'attività lavorativa in edifici
appartenenti o nella disponibilità dei Tribunali stessi, tutti
diversi e strutturalmente separati dalle sedi dei rispettivi
comandi amministrativi di appartenenza, da cui scaturisce il
disagio che la norma mirerebbe a remunerare, operando in regime di
distacco.
La Sezione ha già indicato l'ambito applicativo di cui all'art. 50
in esame, delineandone i presupposti con la decisione n. 5889 del
2004, e ritenendo errato il "tentativo esegetico di leggere tale
norma alla luce della ratio rinvenuta (nel parere reso) dalla III^
sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 28 luglio 1998; e
cioè secondo un parere che in quanto antecedente al D.P.R. del 1999
necessariamente aveva a riferimento un parametro normativo difforme
nel cui seno era ancora inesistente ogni richiamo ai servizi svolti
presso enti e strutture di terzi".
Per converso, nel momento in cui la nuova disciplina della materia
ha "esteso" la corresponsione del compenso de quo anche ai servizi
svolti "presso enti o strutture di terzi" ha, in primo luogo,
individuato una modalità di prestazione del servizio esterno
(legittimante il relativo trattamento indennitario) prima, non solo
non prevista, ma anche espressamente esclusa dal citato Consesso;
in secondo luogo, ha considerato che "l'esposizione ad agenti
atmosferici ed ai rischi connessi alla prestazione del servizio in
ambienti esterni" (che come precisato dal Consiglio di Stato nel
citato parere costituiscono la ragione motiva della specifica
compensazione del servizio), non esaurisce l'insieme delle
condizioni di particolare disagio alla cui ristorazione è destinata
l'indennità in parola, apprezzando, a monte, la fonte di possibili
ed ulteriori disagi anche nel servizio prestato "presso enti e
strutture di terzi".
Dunque la ragione giustificatrice del compenso economico di cui si
discute deve essere individuata, alla stregua di quanto recato con
il D.P.R. n. 254 del 1999, nella soggezione a condizioni di lavoro
più gravose rispetto alla normale attività di istituto, mentre la
misurazione quali-quantitativa del disagio è argomento che rimane
estraneo all'attività esegetica, avendo già il Compilatore del
D.P.R. n. 254 del 1999 stabilito, a monte, che l'attività del
personale, "impiegato in turni e sulla base di ordini formali di
servizio", svolta "presso enti e strutture di terzi" presenta un
tasso di onerosità maggiore di quella ordinaria di istituto e deve
essere indennizzato. (cfr, sul principio, Cons. St. n. 2242 del
2005)
Escluso che l'attività esterna espletata, con carattere di
stabilità e periodicità, presso i locali di un ente pubblico possa
pregiudicare la corresponsione dell'indennità di cui si discute, il
vero nodo da sciogliere rimane quello dello svolgimento, in via
ordinaria, dell'attività d'istituto, anche di tipo collaborativo,
presso altre amministrazioni o altre strutture; anche tale ipotesi
è stata risolta dalla Sezione (dec. n. 5889/2004 cit.) nel senso
dell'esclusione del diritto alla ristorazione indennitaria in tutte
le ipotesi in cui l'attività svolta dal militare (pur formalmente
ed amministrativamente dipendente per l'impiego da altro ufficio:
Stazione, Comando, Compagnia ecc.) si esaurisca nell'ambito
dell'ente (di terzi) ove riceve dal superiore le disposizioni di
servizio cui attenersi.
In tal caso, difatti, la circostanza, ad esempio, che il militare
per ritirare lo stipendio debba recarsi presso l'Ufficio dell'Arma
da cui formalmente dipende, ovvero, che debba chiedere
l'autorizzazione per i congedi (pure concordati con la struttura
presso cui presta servizio) dall'ufficiale dell'Arma che dirige
l'ufficio che formalmente lo ha in forza, non può essere assunta a
sintomo di quel disagio che l'indennità mira a ristorare.
Tanto puntualizzato, ritiene il Collegio che la situazione
lavorativa degli odierni ricorrenti rientra appieno nella ipotesi
appena descritta, in quanto l'appartenenza dei medesimi ai fini
dell'impiego al relativo Comando comporta senz'altro che a detto
ufficio vanno partecipate le presenze giornaliere dei ricorrenti,
così come vanno comunicate tutte quelle variazioni matricolari di
interesse, ma certamente, in ragione del distacco di cui sono
destinatari, il detto ufficio non è la sede ove giornalmente i
ricorrenti si recano per sottoscrivere il foglio presenze e
ricevere il formale ordine di servizio relativi al turno da
osservare e lo specifico servizio da eseguire, invece, presso le
rispettive Sezioni di P.G.
Dunque la circostanza che il militare sia, per esigenze
amministrative o di altra natura, in forza ad altro Reparto non
consente di ritenere concretizzati i requisiti richiesti per
l'invocata remunerazione indennitaria, non venendo in
considerazione un'attività presso un ente di terzi ma un'attività
svolta dall'Ufficio (cui si è assegnati e da cui provengono gli
ordini di servizio) che è localizzato ed ubicato presso un ente
terzo, quale peculiare modalità di articolazione del servizio di
istituto.
Pertanto, manca, nel caso di specie, quell'elemento di disagio e/o
maggiore onerosità della prestazione che il Compilatore del D.P.R.
n. 254 del 1999 ha ritenuto sussistente nei confronti del militare
che disimpegna il proprio servizio all'interno di strutture di
terzi, ovvero presso strutture di pertinenza di enti diversi dalla
Forza di Polizia di appartenenza; anzi, nel caso che ne occupa, i
ricorrenti sono impiegati presso struttura di Polizia giudiziaria
riferibile alla stessa Arma, il che esclude che i ricorrenti
abbiano titolo a percepire, con decorrenza dalla data di entrata in
vigore del D.P.R. n. 254 del 1999, l'indennità prevista dal
relativo art. 50.
Né, sotto altro profilo, compete, alcuna retribuzione aggiuntiva in
costanza di svolgimento del servizio in ambiente chiuso, ben
potendo essere localizzato l'ufficio di appartenenza presso
immobile o stabile diverso da quello ove ha sede il proprio
Reparto, in quanto, come sopra ampiamente argomentato, la
connotazione indefettibile perché possa ammettersi la retribuzione
aggiuntiva è che il servizio si svolga al di fuori della sede di
appartenenza, nell'ambito dell'attività di sorveglianza e controllo
del territorio.
Per quanto attiene invece a quanto previsto dall'art. 42 del
D.P.R. n. 395 del 1995, e cioè al trattamento indennitario da
ricollegarsi, non al servizio svolto presso enti o strutture di
terzi, ma ai "servizi svolti all'esterno inteso come spazio non
ricompreso in uffici (od edifici all'interno dei quali l'unità
organizzativa è materialmente insediata) ed il cui espletamento
costringa l'operatore ad esporsi ad agenti atmosferici esterni od
ai rischi propri della prestazione resa in ambiente esterno" v'è da
dire che non risultano evidenziati in gravame elementi di fatto cui
ancorare, a tale titolo, la reclamata remunerazione, essendosi
limitati i ricorrenti, nel proporre ricorso collettivo, a dedurre
di essere assegnati presso le rispettive Sezioni di P.G., senza
specificare se ed a quale tipologia di servizio esterno gli stessi
siano stati addetti.
Conclusivamente, alla stregua delle superiori considerazioni, il
ricorso si dimostra infondato e deve essere respinto."
Disciplina militare - Mancanza
disciplinare - Gravità - Apprezzamento ampiamente discrezionale da
parte dell'autorità amministrativa - Sussiste.
T.A.R. Lazio - Roma, sez. I-bis, sent. n. 2033/2008 (c.c. 27
febbraio 2008), Pres. Orciuolo, Est. Scala, M. M. c. Ministero
Difesa
Il sindacato giurisdizionale del provvedimento comportante
l'inflizione di una sanzione disciplinare deve essere limitato alla
legittimità dell'azione amministrativa, attraverso la verifica se
il procedimento sia supportato da un adeguato approfondimento dei
risvolti in punto disciplinare delle risultanze emerse in sede
penale, essendo, invece, preclusa la rivisitazione in chiave
critica del giudizio disciplinare e degli elementi probatori su cui
esso si è fondato, non potendo il giudice amministrativo apprezzare
nuovamente i medesimi fatti su cui è fondato il giudizio
disciplinare, appartenendo all'ambito discrezionale la valutazione
che di tali fatti ha reso l'autorità amministrativa ed il relativo
giudizio di gravità delle condotte ritenute rilevanti (1).
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"considerato che il ricorrente, appuntato dei carabinieri in
congedo, impugna il provvedimento con cui è stata irrogata la
sanzione della rimozione per perdita del grado ai sensi degli artt.
34, n. 6, 35, lettera b) e 42 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168,
deducendo, al riguardo, la violazione ed erronea applicazione delle
norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento
disciplinare, di cui alla legge 27 marzo 2001, n. 97; eccesso di
potere per motivazione insufficiente e carenza istruttoria;
considerato che lamenta, in sostanza, come l'Amministrazione abbia
intrapreso procedimento disciplinare a seguito di sentenza di non
doversi procedere, conclusiva ex art. 529 c. p. p. del procedimento
penale a suo carico, concluso con provvedimento sanzionatorio
adottato in assenza di un completo riesame dei fatti che non hanno
assunto rilevanza penale, anche alla stregua di altra sentenza
conclusa con analoga formula di non doversi procedere a carico di
altra persona per vicenda che aveva visto pure il ricorrente
coinvolto;
considerato che il ricorrente lamenta, altresì, come non sia stata
operata la valutazione di eventuali circostanze incidenti sul fatto
penalmente rilevante ai fini del giudizio di proporzionalità della
sanzione da comminare, in considerazione della posizione di congedo
in cui il medesimo si trova;
rilevato, dall'esame della documentazione versata in atti dalla
resistente Amministrazione in esecuzione delle sopra richiamate
ordinanze, che il GIP ha disposto l'archiviazione per prescrizione
del procedimento penale a carico del ricorrente per il reato di
truffa a danno di terzo, avendo il medesimo utilizzato assegno
risultato poi oggetto di smarrimento;
rilevato che la legge 18 ottobre 1961, n. 1168, recante le norme
sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa
dell'Arma dei carabinieri, all'art. 34 indica le ipotesi in cui è
applicabile la perdita del grado, e, tra le altre, prevede al n. 6
la rimozione, per violazione del giuramento o per altri motivi
disciplinari ovvero per comportamento comunque contrario alle
finalità dell'Arma o alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo
giudizio della Commissione di disciplina, articolato in un
complesso procedimento, che si esaurisce con la determinazione del
Comandante Generale dell'Arma per i militari di truppa in
congedo;
considerato che il decreto ora impugnato è stato adottato sulla
base delle condivise conclusioni della Commissione di disciplina,
tenuto conto del comportamento osservato dal ricorrente, gravemente
lesivo dell'immagine dell'Istituzione, avendo egli evidenziato
gravissime carenze morali e di carattere, incompatibili con la
permanenza nell'Arma, sia pure nella posizione del congedo;
rilevato che dall'esame della documentazione versata in atti dalla
resistente Amministrazione, in ottemperanza all'ordine istruttorio
sopra richiamato, emerge che lo svolgimento dell'inchiesta formale
avviata a carico del ricorrente è stata supportata, tra l'altro,
dalle stesse dichiarazioni rese dal ricorrente, che hanno
confermato i fatti che avevano dato impulso all'azione penale, e
dalla puntuale ed autonoma considerazione degli stessi fatti come
enucleabili dalle stesse, e sostanziatisi nella commissione in modo
non equivoco di azioni disdicevoli, a maggior ragione se riferite
ad esponente di una forza di polizia armata, tra le cui finalità
rientra quella di repressione di fatti analoghi, a nulla rilevando,
dunque, che la vicenda penale si sia conclusa per un fatto
meramente procedurale, quale l'intervenuta prescrizione dell'azione
penale;
osservato che il sindacato giurisdizionale del provvedimento
comportante l'inflizione di una sanzione disciplinare deve essere
limitato alla legittimità dell'azione amministrativa, attraverso la
verifica se il procedimento sia supportato da un adeguato
approfondimento dei risvolti in punto disciplinare delle risultanze
emerse in sede penale, essendo, invece, preclusa la rivisitazione
in chiave critica del giudizio disciplinare e degli elementi
probatori su cui esso si è fondato, non potendo il giudice
amministrativo apprezzare nuovamente i medesimi fatti su cui è
fondato il giudizio disciplinare, appartenendo all'ambito
discrezionale la valutazione che di tali fatti ha reso l'autorità
amministrativa ed il relativo giudizio di gravità delle condotte
ritenute rilevanti;
rilevato, con riferimento al caso in controversia, come
l'Amministrazione abbia operato una autonoma valutazione dei fatti,
ritenendoli meritevoli di provvedimento disciplinare, con
irrogazione dell'unica sanzione in concreto irrogabile al militare
ormai in posizione di congedo;
ritenuto, in ogni caso, che le valutazioni circa la gravità e la
rilevanza, ai fini della individuazione della sanzione da irrogare,
dei fatti penalmente rilevanti a carico di dipendenti pubblici sono
espressione dell'ampia discrezionalità di cui è titolare la
Pubblica amministrazione per la migliore tutela dell'interesse
pubblico alla legalità, all'imparzialità ed al buon andamento degli
uffici pubblici, secondo i principi sanciti dall'art. 97 Cost., e
l'esercizio concreto di tale discrezionalità, impingendo nel merito
dell'azione amministrativa, sfugge al sindacato giurisdizionale del
giudice amministrativo, salvo che non sia affetto ictu oculi dal
vizio di eccesso di potere nelle particolari figure sintomatiche
dell'illogicità, della contraddittorietà, dell'ingiustizia
manifesta, dell'arbitrarietà ovvero dell'irragionevolezza. (cfr.
Cons. di stato, IV Sez., 22 settembre 2003, n. 5401);
ribadito che i fatti contestati coincidono con quelli in relazione
a cui il ricorrente era stato rinviato a giudizio e che gli stessi
fatti, poi, hanno formato oggetto di autonoma valutazione, per come
emersi nella loro consistenza, e che hanno condotto ad un giudizio
di riprovevolezza dal punto di vista disciplinare;
considerato che il provvedimento impugnato, resiste, pertanto, alle
censure dedotte avverso la parte dispositiva dello stesso, siccome
idoneamente supportato dai fatti, pacificamente ammessi dallo
stesso ricorrente, e congruamente motivato con riferimento alle
rilevate carenze morali e di carattere, in ragione della
condivisibile incompatibilità con i requisiti richiesti ai militari
in s.p.e. di una delle Forze Armate da parte di chi, pure
appartenente alla stessa, abbia osservato comportamenti rilevanti
penalmente, ancorché al di fuori del servizio, in violazione degli
obblighi assunti con il giuramento, con conseguente inevitabile
forte compromissione del prestigio dell'Istituzione di
appartenenza;
ritenuto che, in ragione delle superiori considerazioni, è
legittimo il gravato provvedimento, siccome supportato da idonee
valutazioni, esaurienti nell'evidenziare l'assenza dei requisiti
per la permanenza nell'Arma dei Carabinieri".
Disciplina militare - Procedimento
disciplinare di stato - Termini - 270 giorni dalla notizia della
sentenza penale di condanna - Legittimità.
T.A.R. Lazio - Roma, sez. I-bis, sent. n. 2246/2008 (c.c. 30
gennaio 2008), Pres. Orciuolo, Est. De Bernardi, M. B. c. Ministero
Difesa
La sanzione disciplinare, adottata a seguito di procedimento
disciplinare conseguente ad una sentenza penale di condanna, deve
intervenire nel termine di 270 giorni dalla avvenuta conoscenza
della sentenza stessa, in base a quanto disposto dall'art. 9 legge
n. 19/1990. (1)
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"FATTO e DIRITTO
Ritenendolo illegittimo sotto più profili, il signor M[.] B[.]
ha impugnato (chiedendone contestualmente la sospensione
dell'esecutività) il provvedimento con cui i competenti organi del
Ministero della Difesa ne hanno disposta - a seguito, e per
effetto, della perdita di grado (per rimozione dovuta a motivi
disciplinari) - la cessazione dal servizio permanente a decorrere
dal 26.7.2007.
Nella Camera di Consiglio del 30.1.2008, il Collegio (chiamato a
delibare la proposta domanda incidentale di tutela cautelare)
ritiene -stante la manifesta infondatezza delle pretese attoree -
di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in
forma semplificata.
Premesso - al riguardo - che le circostanze di fatto poste a base
del provvedimento impugnato non formano oggetto di alcuna
contestazione: limitandosi - l'interessato (condannato a 5 mesi di
reclusione per diserzione aggravata e continuata) - ad articolare
motivi di censura meramente formali (sostanziantisi, in estrema
sintesi, nella presunta inosservanza dei termini previsti per
l'avvio e la conclusione del procedimento disciplinare), si
osserva:
- che il giudicato penale è stato acquisito dall'Amministrazione
della Difesa il 17.10.2006;
- che la contestazione degli addebiti all'inquisito è stata
effettuata il successivo 21 dicembre;
- che il 22.5.2007, al termine di un'approfondita indagine,
l'Ufficiale inquirente ha proposto il deferimento (avvenuto appena
3 giorni dopo) dell'inquisito stesso alla Commissione di
disciplina;
- che, il 25.6.2007, tale Organo ha ritenuto il B. non meritevole
di conservare il grado;
- che il Decreto Ministeriale che ha concluso formalmente il
procedimento "de quo" è intervenuto (come si è visto) il 12.7.2007:
ben al di qua, dunque, dei 270 giorni (decorrenti dal momento in
cui la p.a. ha avuto notizie della condanna a carico del proprio
dipendente) previsti dall'art.9 della legge n.19/90 (unica norma
applicabile alla fattispecie oggetto di considerazione).
Nel condividere - in proposito - l'orientamento giurisprudenziale
che ha evidenziato:
a) come il conteggio del termine previsto (dal 2° comma della
cennata disposizione legislativa) per l'adozione del provvedimento
conclusivo del procedimento "de quo" vada effettuato dal momento in
cui sono decorsi i 180 giorni dalla contestazione degli
addebiti;
b) come l'art.120 T.U.I.C.S. (incongruamente citato dal B[.]) trovi
applicazione, anche nei confronti dei militari, solo qualora il
procedimento disciplinare intentato nei confronti di uno di tali
soggetti tragga origine (diversamente che nella circostanza) da una
sentenza di condanna a pena "patteggiata", il Collegio non può
(appunto) che concludere per l'infondatezza della proposta
impugnativa."
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