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Abuso di
autorità - Minaccia o ingiuria a inferiore - Elemento soggettivo -
Cosciente volontà di pronunciare parole di univoco significato
offensivo - Sussistenza del reato.
(C.p.m.p., art. 196)
Corte di cassazione, sez. I, 16 novembre 2006, n. 58. Pres.
Fazzioli, Est. e Rel. Santacroce, P.M. Rosin R., imp. Ric. da sent.
Corte Mil. App. Roma (rigetta).
Per la sussistenza del reato di abuso di autorità con minaccia o
ingiuria a inferiore, previsto dall'art. 196 C.p.m.p., assume
preminente rilievo la lesione del rigoroso rapporto gerarchico e
disciplinare e del prestigio richiesto dallo specifico status, di
talché la cosciente volontà di pronunciare parole di univoco
significato offensivo basta a concretizzare il reato,
indipendentemente da moventi e finalità particolari.
Lungi dall'integrare gli estremi di un rimprovero espresso in forma
vocale e colorita, assumono un significato manifestamente
dispregiativo e quindi un'indubbia efficacia lesiva del prestigio
dell'inferiore, espressioni verbali sintomatologicamente indicative
di una mentalità e di un linguaggio non improntato a correttezza di
rapporto con i dipendenti.
Esula ogni finalità correttiva nell'uso di espressioni che, per
forma univocamente e manifestamente offensiva, o per la valenza
mortificatrice del contenuto, travalichino ogni finalità correttiva
o disciplinare (1) (2).
1. Fattispecie relativa all'uso di espressioni come "militari
che fanno letteralmente schifo" e "feccia incapace di qualsiasi
attività".
2. Si riporta, parzialmente, la motivazione della Corte:
"…sull'effettivo pronunciamento delle espressioni e delle frasi
incriminate da parte del ricorrente non è assolutamente lecito
dubitare, avuto riguardo alla pluralità di episodi simili in cui
l'ufficiale è rimasto coinvolto, tutti connotati da un modo
autoritario e insolente di svolgere i compiti di richiamo e di
censura a lui spettanti, attraverso la ripetizione pedissequa delle
stesse, identiche espressioni aspre e volgari. Nella giurisprudenza
di questa Corte poi è pacifica anche la differenziazione che deve
farsi, e che la corte militare ha fatto, in ordine alla diversa
tipologia delle espressioni usate, in quanto il modo di rivolgersi
ad un inferiore assume un valore particolarmente pregnante nelle
previsioni incriminatici contenute nel codice penale militare, in
cui ha preminente rilievo la lesione del rigoroso rapporto
gerarchico e disciplinare e del prestigio richiesto dallo specifico
status, talché la cosciente volontà di pronunciare parole di
univoco significato offensivo basta a concretare il reato,
indipendentemente da moventi e finalità particolari (Cass., sez. 1,
2 marzo 1999, n. 241; e, più di recente, Cass., Sez. 1, 19 marzo
2004, Gulminelli). Lungi dell'integrare gli estremi di un
rimprovero espresso in forma vivace e colorita, frasi come quelle
pronunciate dal omissis nei confronti dell' omissis e del omissis
("militari che fanno letteralmente schifo", "feccia incapace di
qualsiasi attività"), hanno un significato manifestamente
dispregiativo e quindi un'indubbia efficacia lesiva del prestigio
dell'inferiore, apparendo tali espressioni verbali
sintomatologicamente indicative di una mentalità e di un linguaggio
non improntato a correttezza di rapporti con i dipendenti. Esula,
del resto, ogni finalità correttiva, astrattamente configurabile
anche nei rapporti di lavoro, nell'uso di espressioni che, per
forma univocamente e manifestamente offensiva, o per la valenza
mortificatrice del contenuto, travalichino ogni finalità correttiva
o disciplinare (Cass., Sez. 5^, 18 aprile 1997, n. 6603, Covre, in
Riv. pen., 1997, 923). Tutte le altre doglianze (sulla
contraddittorietà delle testimonianze assunte, sulla direzione
delle espressioni ingiuriose, ecc.) investono pacificamente il
merito della vicenda e, come tali, sono insindacabili in sede di
legittimità".
Appello - Impugnazione del difensore -
Termine utile.
(C.p.p., art. 585, secondo comma)
Corte di cassazione, sez. I, 5 dicembre 2006, n. 3642. Pres.
Fabbri, Est. Giordano, P.G. Gentile, (concl. conf.), ric. da ord.
C.M.A. di Roma (dich. inamm.).
Ai sensi dell'art. 585, secondo comma, lett. c) C.p.p., il
termine per proporre l'impugnazione decorre dalla scadenza del
termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il
deposito della sentenza. Qualora la sentenza sia stata depositata
oltre il termine stabilito dall'art. 544, secondo comma, ed alla
cui stregua, quando non sia possibile procedere alla redazione
immediata dei motivi in camera di consiglio vi si provvede non
oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia, il termine
utile per proporre impugnazione da parte del difensore decorre
dalla scadenza di detto termine.
Così motiva la sentenza:
Omissis…..
"Risulta dal chiaro dettato dell'art. 585 comma 2 lett. c) c.p.p.
che il termine per proporre impugnazione decorre "dalla scadenza
del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il
deposito della sentenza".
Quindi, poiché nel caso di specie la sentenza è stata depositata
entro il termine stabilito dall'art. 544 comma 2 - secondo cui,
qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei
motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il
quindicesimo giorno da quello della pronuncia - era dalla scadenza
di detto termine, del cui rispetto era onere del difensore del
omissis accertarsi, che si doveva far decorrere, come correttamente
ha ritenuto la Corte Militare di Appello, il termine utile per
proporre impugnazione da parte del predetto difensore.
Non può affatto indurre a conclusione diversa, contrariamente a ciò
che si sostiene nel ricorso, il mancato coordinamento della
disposizione del comma 2 dell'art. 548 c.p.p. con la modifica
apportata al comma 2 dell'art. 544, disarmonia alla quale peraltro
le Sezioni unite di questa Corte hanno posto riparo con la sentenza
20/4/94, omissis, stabilendo che è necessario, perché cominci a
decorrere il termine stabilito per l'impugnazione, fare luogo a
comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito anche quando
il giudice depositi la sentenza entro il trentesimo ma oltre il
quindicesimo giorno dalla pronuncia.
Tale mancato coordinamento non può invero ingenerare alcun equivoco
sul momento di decorrenza del termine per impugnare che è
individuato con precisione nell'art. 544 comma 2, norma alla quale
solo bisogna dunque guardare a tale fine, per cui risulta
irrilevante, prima ancora che manifestamente infondata considerando
l'interpretazione che ne è stata data con la citata sentenza delle
Sezioni unite, la prospettata questione di incostituzionalità
dell'art. 548 comma 2".
Cause estranee al servizio e alla
disciplina militare.
(C.p.m.p. art. 199)
Corte di cassazione, sez. I, 20 dicembre 2006, n. 1530. Pres.
Fabbri, Est. Granero, P.G. Rosin, (concl. conf.), P.M. ric. da
sent. T.M. di La Spezia (rigetta).
L'art. 199 C.p.m.p. - nel dettare per le "cause estranee al
servizio e alla disciplina militare" le condizioni negative per la
sussistenza di un reato di insubordinazione e di abuso di autorità
- si riferisce a circostanze o motivazioni di condotte ininfluenti
per il regolare adempimento del servizio militare, inteso come
prestazione funzionale alla difesa dello Stato. Dalla
configurazione dei detti reati contro la disciplina il legislatore
esclude la valenza di interessi che non siano riferibili alla Forza
Armata (1).
(1) Essendo stato accertato, nella specie, che almeno uno dei
due militari coinvolti non si trovava in servizio e che la
discussione era avvenuta al di fuori della presenza di altri
militari riuniti per servizio, la Corte ha ritenuto che la
qualificazione giuridica da attribuire al fatto non poteva che
essere quella del reato continuato di ingiuria e minaccia (artt.
226 e 229, comma primo, C.p.m.p.) adottata dal giudice di merito,
con la conseguente improcedibilità per mancanza della richiesta di
procedimento da parte del comandante di corpo.
Insubordinazione con ingiuria -
Questione di legittimità costituzionale - Avvenuta abrogazione
dell'oltraggio a pubblico ufficiale - Pretesa disparità di
trattamento - Manifesta infondatezza.
(Cost., artt. 3 e 97;
c.p.m.p., art. 189, secondo comma)
Nuove contestazioni - Modifica dell'imputazione - Reato
concorrente o circostanze aggravanti - Contestazione successiva
all'apertura del dibattimento e antecedente all'istruzione
dibattimentale - Validità.
(C.p.p., artt. 516 e 517)
Corte di cassazione, sez. I, 20 dicembre 2006, n. 1533. Pres.
Fabbri, Est. Siotto, P.G. Rosin, (concl. conf.), imp. ric. da
sentenza C.M.A. di Roma (rigetta).
1. è manifestamente infondata l'eccezione di legittimità
costituzionale dell'art. 189, secondo comma, c.p.m.p. sollevata con
riferimento all'avvenuta abrogazione dell'art. 341 c.p.
La permanenza nell'ordinamento militare della fattispecie criminosa
del delitto di insubordinazione con ingiuria non comporta alcuna
irragionevole disparità di trattamento sanzionatorio rispetto
all'omologa fattispecie di oltraggio a pubblico ufficiale, già
disciplinata dall'art. 341 c.p.
L'oggettività giuridica propria dei reati di insubordinazione è,
infatti, del tutto assente nella abrogata previsione del delitto di
oltraggio a pubblico ufficiale, giacché, per essa, è da
considerarsi interesse primario da tutelare, oltre a quello della
dignità e dell'onore del "superiore", anche la tutela
dell'integrità del rapporto gerarchico, funzionale al mantenimento
della compattezza delle Forze armate e del ruolo assegnato ad esse
dalla Carta Costituzionale.
2. La modifica dell'imputazione di cui all'art. 516 c.p.p. e la
contestazione del reato concorrente o della circostanza aggravante
di cui all'art. 517 c.p.p. possono essere effettuate dopo
l'apertura del dibattimento e prima dell'istruzione dibattimentale,
anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal P.M. nel corso
delle indagini preliminari.
Così motiva la sentenza:
Omissis…..
"Il ricorrente ha riproposto con il primo motivo l'eccezione di
costituzionalità dell'art. 189 c. 2 c.p.m.p. sottolineando, con
ampiezza di argomentazioni e richiami, come la permanenza
nell'ordinamento militare della fattispecie criminosa del delitto
di insubordinazione con ingiuria comporti una irragionevole
disparità di trattamento sanzionatorio rispetto all'omologa
fattispecie di oltraggio a P.U. disciplinata dall'art. 341 c.p.
L'eccezione deve essere dichiarata manifestamente infondata, come
già esattamente argomentato dalla Corte Militare, avendo riguardo
alla oggettività giuridica propria dei reati di insubordinazione -
del tutto assente nella abrogata previsione del delitto di
oltraggio a P.U. - per la quale è da considerarsi interesse
primario da tutelare, assieme a quello della dignità e dell'onore
del "superiore", la tutela della integrità del rapporto gerarchico,
funzionale al mantenimento della compattezza delle Forze Armate e
del ruolo assegnato ad esse dalla Carta Costituzionale. Né varrebbe
invocare - come opera il motivo, a sostegno della pretesa
coincidenza del bene giuridico tutelato da detti reati con quello a
suo tempo garantito dall'art. 341 c.p. - l'inerenza di entrambe le
previsioni alla esigenza di assicurare il "buon andamento" della
P.A. (art. 97 Cost.), perché in tal guisa si ignora la assoluta
indispensabilità, a sostegno della disciplina militare, di norme
penali di protezione dell'effettività della gerarchia, a differenza
dell'Amministrazione civile ove il risultato della efficacia
dell'atto amministrativo è certamente perseguibile con gli ordinari
strumenti normativi che ben possono prescindere dalla tutela
sanzionatoria della posizione personale di chi abbia adottato
l'ordine.
Con il secondo motivo, denunziate la violazione degli artt. 335 e
517 c.p.p., il ricorrente ha censurato l'interpretazione della
Corte in punto di validità delle contestazioni suppletive
richiamando l'orientamento emerso in sede di legittimità dopo la
modifica delle norme di interesse a seguito delle pronunzie della
Corte Costituzionale e della modifica dell'art. 111 Cost.. La
doglianza è infondata, ritenendo il Collegio di dar seguito al
persuasivo indirizzo formulato dalle Sezioni Unite di questa Corte
(S.U. 4/1999) e seguito da numerosi pronunziati delle sezioni
semplici (cfr.: ex multis Cass., sentenze nn. 49017/04 - 24537/04 -
18660/04 - 31705/03) per il quale la modifica della imputazione di
cui all'art. 516 c.p.p. e la contestazione di reato concorrente o
circostanza aggravante di cui all'art. 517 c.p.p. ben possono
essere effettuate dopo l'apertura del dibattimento e prima
dell'istruzione dibattimentale anche sulla sola base degli atti già
acquisiti dal P.M. nel corso delle indagini preliminari. E di qui
la correttezza dell'argomentare della Corte Militare che, aderendo
consapevolmente a tele indirizzo, non manca di notare come
l'adottata interpretazione sia l'unica in grado di comporre il
diritto al completo e tempestivo esercizio della difesa con il
principio che impone la ragionevole durata del processo (art. 111
Cost.).
Con il terzo motivo il ricorrente ha censurato il formulato
giudizio di attendibilità della parte offesa atteso che la sua
ricostruzione dei fatti era stata sotto più punti contraddetta
dalle deposizioni di altri testi escussi e delle quali la Corte di
merito non aveva tenuto doverosamente conto. La censura è del tutto
inammissibile, posto che, a fronte delle argomentate considerazioni
sulla attendibilità dell'omissis, formulate nella piena
consapevolezza delle deposizioni omissis e omissis, essa non
denunzia specifiche illogicità delle considerazioni stesse ma
soltanto lamenta la non persuasività della conclusiva valutazione,
pertanto sottoponendo opinioni irricevibili in questa sede.
Identica sorte merita il quarto motivo con il quale il ricorrente
ha denunziato la violazione dell'art. 189 c.p.m.p. perché a suo
avviso andava comunque negata la idoneità offensiva delle
espressioni che, secondo la parte offesa, sarebbero state a lei
indirizzate. Si tratta infatti di una sintetica valutazione di non
offensività "nell'ambiente militare" delle frasi profferite che non
si scorge come possa avere ingresso in questa sede.
Infine con il quinto motivo (denunziante la violazione degli artt.
189 e 199 c.p.m.p.) il ricorrente ha rilevato che, qualunque fosse
stato il tenore dell'alterco, l'imputato doveva essere prosciolto
essendo il fatto avvenuto dopo che il servizio era stato completato
e per ragioni non attinenti al servizio stesso ed alla disciplina
militare. La censura è priva di consistenza, avendo la sentenza
impugnata rilevato - con congrua e logica argomentazione - che le
espressioni ingiuriose furono pronunciate all'indirizzo
dell'omissis in stretta connessione cronologica e causale con gli
ordini dal medesimo impartiti, per ragioni di servizio".
Mancanza alla chiamata - Modifiche
normative in tema di leva obbligatoria - Abolizione del servizio
militare di leva - Esclusione - Modalità di prestazione del
servizio - Sono tali.
(C.p.m.p., art. 151, comma 1)
Corte di cassazione, sez. I, 20 dicembre 2006, n. 1535. Pres.
Fabbri, Est. Siotto, P.G. Rosin, (concl. diff.), P.G.M. presso
C.M.A. sez. distacc. di Napoli e P.M. presso il T.M. di Bari ric.
da sent. T.M. di Bari (rigetta).
Le sopravvenute modifiche normative sul servizio militare di
leva non hanno comportato la totale abolizione del servizio di leva
obbligatoria, ma solo limitato la sua operatività a situazioni
specifiche e a casi eccezionali riferiti anche al tempo di pace
(quali: lo stato di guerra o di grave crisi internazionale, ovvero
l'insufficienza del personale di servizio e l'impossibilità di
colmare le vacanze in organico mediante il richiamo in servizio di
personale militare volontario cessato da non più di cinque
anni).
Tali modifiche non hanno inciso sull'esistenza del servizio
militare obbligatorio (che permane negli ambiti sopra indicati) ma
hanno riguardato le disposizioni relative alle modalità di
prestazione del servizio militare, articolato prevalentemente su
basi professionali e volontarie, ma anche su base obbligatoria, in
presenza di determinati presupposti o condizioni.
La consistenza di tale modifiche ha comportato una ridefinizione
della norma incriminatrice (in particolare, della sfera dei
destinatari degli obblighi e delle sanzioni) con effetto
parzialmente abrogativo di tutti quei fatti non riconducibili alla
norma incriminatrice, come risulta ora ridisegnata (1).
(1) Sulla base di una motivazione pressoché analoga a quella
adottata nella sentenza n. 42399 del 16 novembre 2006 (pubblicata
nel n. 1/2008 di questa Rassegna), la Corte di Cassazione ha
dedotto che l'imputato, nato nel 1982 e chiamato al servizio di
leva con cartolina precetto notificatagli il 27 febbraio 2002, a
far data dal 31 ottobre 2005 ed in virtù della norma medio tempore
sopravvenuta non poteva più essere punito per l'inottemperanza alla
chiamata, sicché rettamente il Tribunale Militare di Bari lo ha
assolto perché il fatto non è più previsto come reato".
Mancanza alla chiamata - Modifiche
normative in tema di leva obbligatoria - Abolizione del servizio
militare obbligatorio - Esclusione - Incidenza limitata alle
modalità di prestazione del servizio - Ridefinizione della norma
incriminatrice - Validità - Fattispecie.
(C.p.m.p., art. 151)
Corte di cassazione, sez. I, 20 dicembre 2006, n. 1535. Pres.
Fabbri, Est. Siotto, P.G. Rosin, (concl. diff.), P.G.M. presso
C.M.A. sez. distacc. di Napoli e P.M. presso il T.M. di Bari ric.
da sent. T.M. di Bari (rigetta).
Le modifiche in tema di leva obbligatoria, in ragione delle
leggi succedutesi in materia (art. 1, comma 6, L. 331/2000, sulla
istituzione del servizio militare professionale; art. 7, comma 1,
D. Lgs. 215/2001, "come sostituito dall'art. 1 della legge 23
agosto 2004, n. 226", di sospensione delle chiamate per lo
svolgimento del servizio di leva a far data dal 1° gennaio 2005;
art. 12, D.L. 115/2005, per il quale la cessazione dal servizio
poteva essere anticipata al 1° luglio 2005) non hanno inciso, per
un verso, sull'esistenza del servizio militare obbligatorio, ma
hanno riguardato le disposizioni relative alle modalità di
prestazione del servizio militare, oggi articolato prevalentemente
su base professionale e volontaria, ma anche su base obbligatoria,
in presenza di determinati presupposti o condizioni.
La consistenza di tali modifiche hanno comportato, per altro verso,
una ridefinizione della norma incriminatrice (in particolare della
sfera dei destinatari degli obblighi e delle sanzioni), con effetto
parzialmente abrogativo di tutti quei fatti non riconducibili alla
predetta norma, come oggi ridisegnata.
Ne consegue che, in caso di condotte ancora sub iudice
riconducibili alla norma incriminatrice pre modifica, ma non già
alla fattispecie incriminatrice quale ridisegnata dalle difforme
norme integratrici del precetto penale, tali condotte devono andare
esenti da pena, ciò imponendo il principio per il quale "se la
legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono
diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli
al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile",
chiaramente teso ad evitare l'operatività di una normativa
anteriore, parzialmente sconfessata nel suo più ampio ambito e
nella sua maggiore incisività dalla nuova normativa, non più
rispondente in toto al sentimento sociale (1) (2).
(1) - Ulteriori conferme di un principio ormai
consolidato.
(2) - Nel caso in specie, trattavasi di un soggetto, nato nel 1982
e chiamato al servizio di leva con cartolina precetto notificatagli
il 27 febbraio 2002, a far data dal 31 ottobre 2005: in virtù della
norma medio tempore sopravvenuta, non poteva più essere punito per
l'inottemperanza alla chiamata e pertanto rettamente è intervenuta
sentenza di assoluzione, poiché il fatto non è più previsto come
reato.
Servizio militare professionale -
Normativa vigente - Abrogazione implicita della precedente
normativa - Esclusione.
(d.P.R. 14 febbraio 1964 , n. 237;
L. 24 dicembre 1986, n. 958;
L. 14 novembre 2000, n. 331)
Corte di cassazione, sez. I, 20 dicembre 2006, n. 1531. Pres.
Fabbri, Est. Culot, P.G. Rosin, (concl. diff.), P.G.M. presso
C.M.A. sez. distacc. di Napoli ric. da sent. T.M. di Bari
(rigetta).
La normativa attuale sulla istituzione del servizio militare
professionale, contenuta nella legge 14 novembre 2000, n. 331, non
ha comportato l'abrogazione implicita del d.P.R. 14 febbraio 1964,
n. 237, e della legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernenti le
modalità di prestazione del servizio militare di leva obbligatorio
(1) (2).
Così motiva la sentenza:
……..omissis…….
"1. La normativa attuale (L. 14 novembre 2000, n. 331) prevede che
le forze armate siano organizzate su base obbligatoria e su base
professionale (art. 1, 7° co.). La stessa legge aggiunge che il
reclutamento su base obbligatoria - come avveniva in passato - è
tuttora consentito in due casi:
a) qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'art. 78
della Cost.;
b) oppure quando, sopravvenendo una grave crisi internazionale
nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della
sua appartenenza ad una organizzazione internazionale, sia
necessario un aumento della consistenza numerica delle forze
armate, non essendo possibile colmare questo gap di organico
mediante il richiamo in servizio del personale militare volontario
cessato dal servizio da non più di cinque anni (art. 2, 1° co.). In
questa ipotesi, "il servizio di leva è ripristinato con decreto del
Presidente della Repubblica previa deliberazione del consiglio dei
ministri" (art. 7, 3° co., d. lgs. 8 maggio 2001, n. 215).
La semplice lettura dell'ipotesi sub b) induce questo collegio a
ritenere che erroneamente si sia parlato di abrogazione implicita
del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 e della L. 24 dicembre 1986, n.
958 concernenti le modalità di prestazione del servizio militare di
leva obbligatorio (in forza del disposto dell'art. 15 delle
preleggi), essendo le nuove disposizioni contenute nella legge
331/00 assolutamente incompatibili con la precedente normativa e
regolando la nuova legge l'intera materia (così Cass. I, 24 gennaio
2006, n. 7628, posta alla base della sentenza impugnata).
L'art. 7, 3° co., del d.lgs. 215/01, come si è visto, prevede
infatti che l'eventuale ripristino del servizio avvenga con decreto
del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, ossia con un atto che non ha né natura, né forza di
legge. Ora, se si afferma che la leva è stata abolita, si deve
coerentemente riconoscere che la sua riattivazione, comportando per
il cittadino l'imposizione di una nuova prestazione personale,
debba necessariamente essere imposta per legge (art. 23 della
Cost., secondo il quale nessuna prestazione personale o
patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge). Di più:
se si sostiene che il reato di mancanza alla chiamata è stato
abolito, per reintrodurre lo stesso reato non sarebbe sufficiente
neanche il semplice ripristino della leva, ma occorrerebbe emanare
in aggiunta un'apposita legge che reintroduca questo reato, perché
in caso contrario si violerebbe un altro precetto costituzionale:
quello dell'art. 25, 2° co., della Costituzione il quale prevede
che i reati possono essere previsti solo con legge dello
Stato.
In ogni caso, aderendo alla tesi dell'abrogazione, si dovrebbe
concludere coerentemente per l'incostituzionalità dell'art. 7, 3°
co., del d. lgs. 215/01 (nella parte in cui prevede il ripristino
del servizio militare non con atto avente forza di legge), per
patente violazione dell'art. 23 della Costituzione.
Ritiene, invece, il collegio che debba optarsi per
un'interpretazione costituzionalmente compatibile, e ben si può
abbandonare la tesi abolizionista della leva anche alla luce della
stessa lettera usata dal legislatore, il quale parla espressamente
non già di abrogazione, ma di semplice sospensione (sempre art. 7,
1° co., d. lgs. 215/01).
Appare anche azzardato sostenere che il legislatore sia incorso in
un'"imprecisione terminologica", quando ha parlato di sospensione.
Come ha ben evidenziato in udienza il P.G. militare, se il
legislatore usa una determinata parola, fino a prova contraria si
deve presumere che lo faccia a ragion veduta, conoscendone dunque
il significato, non essendo possibile ignorare il dato testuale. E
anche in passato, del resto, il legislatore ha fatto intendere che
ben conosceva la differenza fra sospensione e abrogazione: basti
pensare al caso della vaccinazione contro il vaiolo, imposta come
obbligatoria dal T.U. leggi sanitarie (art. 266 r.d. 27 luglio
1934, n. 1265) entro il primo anno di vita, dapprima sospesa nel
1977 (vedasi l. 323/77 e 356/77) e poi definitivamente abrogata con
dl 26 giugno 1981, n. 334, conv. in legge 6 agosto 1981, n.
457.
Si deve pertanto concludere nel senso che il legislatore non ha
inteso espellere definitivamente dall'ordinamento il servizio
militare di leva, ma ha previsto semplicemente che la sospensione
dal 1 gennaio 2007 (anticipata poi al 1 gennaio 2005 con la l.
226/04) sta a indicare la cessazione temporanea dell'obbligo di
prestazione, con possibilità di ripristino nei due casi sopra
menzionati.
Il primo punto fermo, dunque, è che non si è in presenza di
un'abrogazione totale, e ciò basta per escludere ogni vizio di
incostituzionalità rispetto all'art. 52 della Carta
fondamentale.
2. è noto che, in base al d. lgs. 14 febbraio 1964, n. 237, erano
soggetti alla leva militare, cioè al potere dello Stato di chiamare
al servizio militare, tutti i maschi, cittadini italiani.
La soggezione al servizio militare seguiva un iter complesso: il
sindaco compilava le liste di leva nel mese di gennaio dell'anno in
cui gli appartenenti alle rispettive classi compivano 18 anni. Alle
operazioni di leva - cioè all'arruolamento - provvedevano poi i
consigli di leva, dopo una verifica delle liste (che potevano
essere integrate o ridotte), e dopo un esame della posizione
giuridica e dell'idoneità fisica di ogni singolo soggetto. Chi non
si sottoponeva senza giustificato motivo all'esame già commetteva
reato, e solo la cancellazione dalle liste, oppure la riforma o la
dispensa (cioè tutti provvedimenti espressi e specifici della P.A.)
escludevano il soggetto dalla soggezione al servizio militare, che
aveva inizio con l'arruolamento. Dopo l'arruolamento si faceva
luogo alla chiamata, e l'obbligo di leva diventava attuale solo con
l'ordine di servizio sotto le armi. Prima dell'ordine, la potestà
dello Stato non era ancora esercitata e il cittadino aveva solo un
dovere generico di obbedienza a ciò che poi la P.A. gli avrebbe
ordinato di fare in seguito. Solo dopo l'esercizio della potestà,
l'obbligo di leva diventava attuale e sorgeva l'obbligo specifico
per il cittadino di un dovere di prestazione.
L'art. 3 della l. 14 novembre 2000, n. 331 ha previsto la graduale
sostituzione del servizio obbligatorio di leva col servizio
volontario.
L'art. 7, 1° co., del d. lgs. 8 maggio 2001, n. 215 (modificato poi
dall'art. 1 della l. 23 agosto 2004, n. 226, che ha anticipato i
tempi a decorrere dal 1 gennaio 2005) ha stabilito che la chiamata
per lo svolgimento del servizio di leva è sospesa a decorrere dal
"1 gennaio 2005". L'art. 7, 1° co., del d. l.gs. 8 maggio 2001 ha
però anche aggiunto che, fino al momento in cui il nuovo servizio
su base volontaria entrerà a regime, le esigenze militari saranno
"soddisfatte ricorrendo ai giovani soggetti alla leva nati entro il
1985".
Va allora tenuto presente che la sospensione per legge del servizio
militare determina non già l'abrogazione, ma solo un temporaneo
"congelamento" della normativa di contorno integratrice delle
fattispecie penali poste a tutela della prestazione del servizio
militare.
Quindi anche il reato di cui all'art. 151 c.p.m.p. - al pari degli
altri reati (rifiuto di competenza del giudice ordinario, assenza
dal servizio di competenza del giudice militare) - rivivrà
automaticamente nel caso in cui il servizio militare obbligatorio
per tutti i cittadini venisse ripristinato.
Quindi, se sospensione significa che in un futuro la disciplina
dormiente (per quel che ci interessa il precetto penale) può
riprendere vigore qualora si verifichino le situazioni di guerra o
di emergenza internazionale, vuol dire che le attuali modalità di
svolgimento del servizio militare (cioè le attuali norme
integratrici del precetto penale) sono meramente temporanee: ieri
il servizio militare era obbligatorio e si svolgeva con determinate
modalità; oggi non è più obbligatorio e si svolge con diverse
modalità; domani potrà tornare obbligatorio e svolgersi con nuove o
anche con le vecchie modalità.
Deve dunque domandarsi in che modo influiscono le diverse modalità
in materia di servizio militare.
3. Resta assodato che non potendo più nessun giovane, nato dal 1986
in avanti, essere chiamato al servizio di leva a partire dal 1
gennaio 2005 (salvo il caso in cui venga ripristinato il servizio
obbligatorio per eventi eccezionali), da tale data non sarebbe più
possibile esercitare l'azione penale per violazione dell'art. 151
c.p.m.p. nei confronti di chi, erroneamente, fosse stato chiamato
alle armi con un atto amministrativo d'imperio; e se erroneamente
tale azione fosse stata comunque iniziata, l'imputato dovrebbe
essere mandato assolto perché il fatto non costituisce reato,
perdurando la sospensione.
Certamente l'obbligo del servizio militare è venuto poi meno non
solo per i giovani maschi nati dal 1986 in avanti, ma anche per i
soggetti che vi erano assoggettati fino al 31 dicembre 2005: la
norma che non assoggetta più nessuno al servizio militare
obbligatorio deve necessariamente valere per tutti. Opera cioè per
tutti una vera e propria abolitio criminis.
Ma il nodo da risolvere è riuscire a chiarire quale trattamento
devono ricevere oggi i fatti commessi prima dell'entrata in vigore
della nuova disciplina.
3.a. In mancanza di precise norme transitorie la giurisprudenza
deve supplire, e fra le due tesi di cui si è detto all'inizio (sub
b) e sub c), una volta esclusa la tesi sub a)), ritiene questo
collegio di dover aderire all'indirizzo intermedio, che comporta
l'applicazione del disposto dell'art. 2, 4° co., c.p. (vedi, da
ultimo Cass. 11 aprile - 22 giugno 2006, n. 21823 - ric. Gabriele;
Cass. 18 maggio - 13 luglio 2006, n. 24270 - ric. Lampedone),
secondo cui la sospensione del servizio militare di leva non ha
determinato la totale abolizione del servizio militare
obbligatorio, con conseguente mancata abolizione totale del reato
di cui all'art. 151 c.p.m.p., ma con applicazione della norma più
favorevole al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza
irrevocabile.
3.b. Come hanno chiarito le sezioni unite (Cass. Sez. U., 26 marzo
- 16 giugno 2003, n. 25887 - ric. Giordano), perché non vi sia
totale abolizione del reato previsto dalla disposizione formalmente
sostituita (oppure abrogata con la contestuale introduzione di una
nuova disposizione collegata alla prima) occorre che la fattispecie
prevista dalla legge successiva sia punibile anche in base alla
legge precedente: ciò appunto è quanto è avvenuto nel caso di
specie, perché - come si è visto - l'art. 151 c.p.m.p. tornerà a
sanzionare coloro che non si presenteranno in caso di ripristino di
chiamata per eventi eccezionali, senza che il legislatore debba
prevedere con nuova legge quel reato.
Ma va anche aggiunto che la norma successiva può considerarsi
speciale rispetto alla norma precedente, il che - sempre secondo le
sezioni unite (Cass. 25887/03 cit.) - comporta un'abolizione
parziale; il che, a sua volta, comporta l'applicazione del disposto
dell'art. 2, 4° co., c.p. e non l'applicazione del disposto
dell'art. 2, 2° co., c.p..
Il fenomeno della c.d. specialità si ravvisa quando ad una
fattispecie generale subentra una fattispecie di portata più
ristretta che include in più un elemento specializzante, col
risultato che la classe di fatti che presentano tale elemento
continuano ad essere incriminati, mentre la classe di fatti che non
lo presentano non costituiscono più reato. Come è stato argutamente
spiegato in dottrina, la fattispecie originaria viene "tagliata in
due" e per una parte sopravvive alla modifica normativa con gli
effetti di cui all'art. 2, 4° co., c.p., mentre per l'altra risulta
abrogata per gli effetti di cui all'art. 2, 2° co., c.p..
Nel caso che ci occupa, l'elemento specializzante è dato
dall'eccezionalità (limitata ai casi di guerra e di grave crisi
internazionale) del ripristino del servizio obbligatorio, per cui
il reato di cui all'art. 151 c.p.m.p. sopravvive solo in presenza
di siffatte situazioni critiche, mentre resta abrogato qualora il
legislatore intendesse ripristinare una leva popolare tout court.
Non corrisponde al vero che nessuna diversa prescrizione della
fattispecie risulti approntata dalla nuova normativa - come ha
sostenuto il P.G. militare in udienza - e che l'unica differenza
consista nella diversa frequenza (oggi occasionale, in passato
annuale) dell'obbligatorietà del servizio. In realtà, la
fattispecie attuale presuppone anche l'urgenza ed il pericolo per
lo Stato.
La secca affermazione per cui "sospensione" equivale ad
"abolizione" contiene dunque una intuizione, perché effettivamente
il termine è stato usato forse impropriamente, nel senso che
sospensione significa normalmente una mera parentesi, tolta la
quale tutto ritorna come prima. Nel caso di specie, invece, la
sospensione è in parte definitiva, perché la parentesi potrà essere
tolta soltanto nei due casi eccezionali sopra menzionati, il che
sta a significare che, all'infuori di quelli, c'è stata una vera e
propria abrogazione.
3.c. L'applicazione del quarto comma, in presenza di una
successione di leggi con effetto parzialmente abrogativo ai fatti
commessi prima dell'entrata in vigore del più volte citato d. lgs.
n. 215/2001, comporta il rigetto del ricorso del P.G. militare,
perché effettivamente il fatto contestato al omissis non è più
previsto dalla legge come reato.
Tale soluzione, del resto, appare consona al principio secondo il
quale la sanzione penale deve rimanere nell'ordinamento l'extrema
ratio, e l'abrogazione parziale svuota di contenuto penalmente
rilevante una condotta il cui asserito disvalore - come
correttamente indicato nell'impugnata sentenza - non viene più
percepito nell'attuale situazione socio-culturale (mentre questo
disvalore è tuttora percepito dalla collettività nel momento in cui
lo Stato si trova in pericolo)".
(1) - Negli stessi termini, C. Cass., sent. n. 1517, 19 dicembre
2006.
(2) - In senso conforme, anche C. Cass., 16 novembre 2006, n.
42399; 27 febbraio 2007, n. 896.
a cura del Dott. Giuseppe Scandurra
Magistrato Militare
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