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Furto -
Consumazione - Sottrazione del bene - Passaggio sotto il dominio
esclusivo del soggetto agente - Sussistenza del
reato.
Cass. pen. sez. 4, sentenza n. 36167 del 12 giugno 2007 (dep.
3/10/2007)
Il reato di furto è consumato nel momento in cui avviene la
sottrazione del bene che, a seguito dell'azione delittuosa, passa
sotto il dominio esclusivo dell'agente, anche se per breve tempo e
nello stesso luogo in cui è stata sottratta. Sono irrilevanti, ai
fini della consumazione del delitto, sia il fatto che la res
furtiva rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con
la possibilità di un immediato recupero della stessa, sia il
criterio temporale, relativo alla durata del possesso del
responsabile, sia le modalità di custodia e di trasporto della
refurtiva. (1)
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"1. A seguito giudizio direttissimo, nelle forme del rito
abbreviato, il Tribunale di Ragusa con sentenza in data 20.02.2003
ha condannato T.G. alla pena di mesi 5 di reclusione ed Euro 200,00
di multa in ordine ai reati di furto aggravato ex art. 624 c.p.,
art. 625 c.p., n. 2 e art. 61 c.p., n. 5 in danno di M.M.G., al
quale sottraeva un cane razza Rottwailer posto a guardia dello
stabilimento industriale dove il T. si era introdotto nottetempo
dopo aver scavalcato la recinzione e divelto una finestra
dell'edificio, nonché di contravvenzione, per tale comportamento,
alla misura della sorveglianza speciale di P.S. di cui al
provvedimento n. 55/2000 del Tribunale di Ragusa L. n. 1423 del
1956, ex art. 9.
La Corte di Appello di Catania ha rigettato il gravame
dell'imputato circa la qualificazione giuridica del reato come
furto consumato e non tentato, osservando che la parte offesa era
intervenuta dopo che si era già verificato l'impossessamento del
cane da parte dell'imputato, che lo aveva portato fuori del
recinto. …Omissis…
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato per inosservanza ed
erronea applicazione dell'art. 56 c.p. in relazione all'art. 606
c.p.p., lett. b) in quanto non era sufficiente la sottrazione della
res, ma occorreva per la consumazione del reato l'acquisizione da
parte dell'agente della signoria autonoma. …Omissis…
Deduce, inoltre, erronea applicazione dell'art. 59 c.p. e art. 625
c.p., n. 2 e art. 61 c.p., n. 5 in relazione all'art. 606 c.p.p.,
lett. b) e mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza
dell'elemento psicologico delle circostanze aggravanti contestate,
essendo la relativa valutazione prevista dalla nuova formulazione
dell'art. 59 c.p. in base alla L. 7 febbraio 1990, n. 19. 3. Il
ricorso va dichiarato inammissibile ex art. 606 c.p.p., comma 3.
Poiché il momento consumativo del furto è costituito dalla
sottrazione della cosa, passata, anche se per breve tempo e nello
stesso luogo in cui è stata sottratta, sotto il dominio esclusivo
dell'agente, sono irrilevanti, ai fini della consumazione del
delitto, sia il fatto che la res furtiva rimanga nella sfera di
vigilanza della persona offesa, con la possibilità di un pronto
recupero della stessa, sia il criterio temporale, relativo alla
durata del possesso del responsabile, sia le modalità di custodia e
di trasporto della refurtiva.
La motivazione della Corte di merito circa l'insussistenza
dell'ipotesi di furto tentato non è pertanto censurabile in questa
sede, avendo in modo logico e coerente ritenuto sussistente a
carico dell'imputato il presupposto dell'impossessamento e
sottrazione del cane per avere egli condotto l'animale fuori del
recinto dove si trovava, ed essersi accinto ad allontanarsi prima
di venire fermato per l'imprevisto sopraggiungere della persona
offesa.
Ai sensi dell'art. 59 c.p. le circostanze che aggravano la pena
sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute
ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore
determinato da colpa.
L'aver divelto una delle finestre di cui l'edificio era dotato e
l'aver agito nottetempo costituiscono circostanze aggravanti ex
art. 625 c.p., n. 2 e art. 61 c.p., n. 5 di natura oggettiva e di
immediata percezione, la prima addirittura posta in essere
direttamente dall'imputato. Trattasi, pertanto di circostanze
indubbiamente da lui conosciute e utilizzate allo scopo di
perpetrare il furto del cane, rendendo superflua sul punto una
specifica motivazione. La questione non risulta comunque oggetto
dei motivi di appello, limitati alla contestazione del furto
consumato.
…Omissis… Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende".
Il reato di furto. Consumazione e tentativo
1. La vicenda processuale.
Il Tribunale di Ragusa, a seguito di giudizio direttissimo
nella forma del rito abbreviato, nel corso del 2003, condannava ai
sensi degli artt. 624, 625 n. 2 e 61 n. 5 c.p. a cinque mesi di
reclusione ed ad una multa di 200 euro l'imputato, reo di aver
sottratto alla vittima un cane di razza Rottwailer posto a guardia
di uno stabilimento industriale.
Per commettere il delitto, questi si introduceva nottetempo nel
complesso "…dopo aver scavalcato la recinzione e divelto una
finestra dell'edificio…"(1).
L'imputato provvedeva successivamente a ricorrere in appello
avverso il gravame incentrando la di lui difesa sulla
qualificazione giuridica del reato asseritamente non consumato, ma
semplicemente tentato, in ragione della presunta mai acquisita
signoria autonoma sul bene oggetto del reato da parte
dell'agente.
Il giudice di secondo grado, sottolineando che "…la parte offesa
era intervenuta dopo che si era già verificato l'impossessamento
del cane da parte dell'imputato, che lo aveva portato fuori del
recinto…" confermava la sentenza di primo grado in merito alla
natura consumata e non tentata del furto(2). A lenire il rigore
della sentenza la Corte di appello riconosceva la sussistenza delle
attenuanti generiche, in primo grado disconosciute, ritenendole
equivalenti alle aggravanti contestate e riducendo, pertanto, la
condanna.
La difesa, argomentando in modo difforme circa l'individuazione del
momento di consumazione del reato, proponeva ricorso innanzi la
Corte di Cassazione per "…per inosservanza ed erronea applicazione
dell'art. 56 c.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b) in
quanto non era sufficiente la sottrazione della res, ma occorreva
per la consumazione del reato l'acquisizione da parte dell'agente
della signoria autonoma…" lamentando, tra l'altro, la mancata
applicazione della desistenza volontaria ex art. 56 c.p., comma 3
in quanto la condotta si era arrestata impedendo il verificarsi
dell'evento(3).
La Corte di Cassazione adita, nel condividere la tesi del giudice
di merito avendo questi "…in modo logico e coerente ritenuto
sussistente a carico dell'imputato il presupposto
dell'impossessamento e sottrazione del cane per avere egli condotto
l'animale fuori del recinto dove si trovava, ed essersi accinto ad
allontanarsi prima di venire fermato per l'imprevisto
sopraggiungere della persona offesa…", dichiarava inammissibile il
ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
2. Momento consumativo del reato di furto.
L'art. 624 del codice penale prevede al I comma che
"Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi
la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154
a euro 516".
Nel descrivere la condotta tipica del furto, il legislatore fa
riferimento a due differenti segmenti dell'agire delittuoso(4), la
sottrazione e l'impossessamento, che, sebbene sul piano temporale
si presentino sovente sovrapposti, su quello logico vanno, a ben
vedere, necessariamente tenuti distinti.
E tale distinzione è elemento su cui dottrina e giurisprudenza
hanno più volte posto l'attenzione nel tentativo di tracciare in
termini più precisi la linea di demarcazione tra il furto perfetto
e quello solo tentato.
La manualistica classica indica almeno quattro criteri utili per
individuare il momento consumativo del reato di furto: quello della
"concretatio" alla cui stregua per la consumazione del reato
occorre l'impossessamento della cosa altrui; quello dell'"oblatio"
che richiede lo spostamento del bene oggetto del fatto di reato in
luogo al di fuori della portata del detentore; quello della
"illatio" per cui si fa necessario portare la cosa in un posto
predeterminato dal ladro; quello della "amotio" che individua il
passaggio dal reato tentato a quello perfetto in ragione del mero
spostamento della res furtiva dal luogo in cui si trovava
originariamente(5).
Nel vigore del codice preunitario, la dottrina, alla luce di un
dato letterale che non faceva distinzioni tra sottrazione ed
impossessamento, faceva espressamente riferimento al criterio
dell'amotio per individuare il momento del commesso delitto, con il
risultato ultimo di realizzare la perfetta coincidenza tra le due
fasi dell'azione delittuosa. E tale situazione non cambiò neanche
in occasione dell'entrata in vigore del codice Rocco che
testualmente pur distingueva nella fattispecie del furto il
sottrarre dall'impossessarsi.
Oggi il dibattito dottrinale appare sopito laddove si è andata via
via consolidando la tesi che preferisce fare riferimento, nel solco
della manualistica classica, al momento in cui il bene oggetto di
reato viene posto al di fuori della portata del detentore per
individuare l'avvenuta consumazione del reato. Diversamente, in
giurisprudenza appare ancora viva ed ampiamente dibattuta la
problematica in questione; accantonato in maniera unanime il
criterio della illatio, che fa riferimento alla necessità di aver
effettuato il trasferimento della cosa in un luogo predeterminato
dall'autore del furto, da più parti si è richiamato con vigore
quello della concretatio ossia della concreta apprensione che
comporti la piena signoria sulla cosa altrui che, pertanto, sposta
la consumazione ad un momento sicuramente successivo rispetto a
quello della mera sottrazione.
La Suprema Corte(6), intervenuta più volte in materia, ha
espressamente argomentato che "…il momento consumativo del reato è
ravvisabile nel momento dell'apprensione della merce (nel merito
trattavasi di furto in supermercato - n.d.a.) che si realizza
certamente quando l'agente abbia superato la barriera delle casse
senza pagare il prezzo (impossessamento - n.d.a.), ma anche prima,
allorché la merce venga dall'agente nascosta in tasca o nella
borsa, sì da predisporre le condizioni per passare dalla cassa
senza pagare…(sottrazione - n.d.a.)" e, nell'ambito dell'esame del
caso in cui l'autore del furto aveva riposto il corpo del reato
nella sua autovettura parcheggiata nel cortile dell'edificio ove
aveva perpetrato il reato, che "…per la consumazione del reato di
furto è sufficiente che la cosa sottratta sia passata sotto il
dominio esclusivo dell'agente anche se per breve tempo e senza
spostamento dal luogo della sottrazione…".
Si noti come la Cassazione, seppur indirettamente ma sempre in modo
energico, evidenzi la marginale importanza, ai fini della
determinazione dell'avvenuta consumazione del reato de quo,
dell'arco temporale in cui si realizza lo spossessamento(7) che può
essere addirittura brevissimo e, dunque, non consentire
l'esplicazione della piena signoria sulla cosa altrui (che è
sintomatico dell'avvenuto impossessamento da parte del reo).
In tempi ancora più recenti lo stesso Giudice del diritto è
intervenuto affermando che "…il reato (di furto - n.d.a.) può dirsi
consumato anche se oggetto della sottrazione è un'autovettura
munita di sistema di antifurto satellitare, in quanto tale
strumento non esclude che il soggetto passivo perda, almeno fino
all'attivazione del sistema di rilevazione satellitare, il
controllo materiale e giuridico sulla cosa sottrattagli…". La
Suprema Corte ha, dunque, escluso la configurabilità del tentativo
in considerazione del fatto che l'azione di spostamento del bene
avviene al fine, effettivamente raggiunto, di sottrarre il bene al
suo detentore; il successivo rilevamento, che interviene a seguito
di precisa richiesta dell'interessato al centro operativo, ha mera
funzione recuperatoria di un bene ormai uscito definitivamente
dalla sfera di controllo del possessore, ma su cui l'agente, a
parere di chi scrive, non può avere avuto la piena signoria (stante
la localizzabilità satellitare del mezzo).
Nella sentenza in commento la giurisprudenza della Suprema Corte
pone, dunque, ordine alle precedenti pronunce facendo espresso
riferimento all'amotio (spostamento/sottrazione del bene) quale
criterio cardine atto ad individuare in maniera puntuale il momento
consumativo del reato. Criterio che sottrae inevitabilmente spazio
alla fattispecie meramente tentata a favore di quella consumata, la
cui ricorrenza verrà anticipata al momento in cui avviene la
sottrazione, ossia al momento in cui il detentore naturale è
privato della disponibilità immediata del bene, senza che rilevi
giuridicamente in modo autonomo il conseguente impossessamento (che
ne è semplicemente diretta ed inevitabile conseguenza) da parte
dell'agente.
La Suprema Corte, adottando il detto criterio, nel caso di specie
ha, dunque, ritenuto già consumato il delitto di furto, respingendo
pertanto il ricorso dell'imputato. A sostegno di tale posizione la
Corte medesima con la sentenza in commento ha contestualmente
sottolineato l'irrilevanza del fatto che la cosa rubata rimanga
nella "…sfera di disponibilità della persona offesa con la
possibilità di un pronto recupero della stessa…" nonché del
"…criterio temporale, relativo alla durata del possesso del
responsabile…" ed ancora delle "…modalità di custodia e di
trasporto della refurtiva…"(8).
In conclusione dottrina e giurisprudenza appaiono ormai decisamente
orientate ad individuare nella sottrazione del bene alla
disponibilità del legittimo detentore il momento consumativo del
reato(9); ciò con il fine ultimo di anticipare il più possibile la
tutela del bene interesse giuridico protetto, l'integrità del
patrimonio del singolo.
Ed in tale atteggiamento giurisprudenziale non può non
rintracciarsi quella esigenza di sicurezza che la cronaca
quotidiana, costellata da episodi di c.d. microcriminalità, rende
di giorno in giorno più urgente. Proprio in ragione di tale urgenza
viene, a parere di chi scrive, sacrificato il parametro
dell'acquisizione da parte del reo della signoria autonoma del bene
che, a ben vedere, è quello più logicamente deputato a tracciare la
linea di demarcazione tra il tentativo di furto ed il delitto
consumato; la dinamica temporale dell'azione, che lo stesso
legislatore ha articolato in due fasi successive, seppur
immediatamente consequenziali nella generalità dei casi, viene,
attraverso la sentenza in nota, compressa in ragione della citata
esigenza di sicurezza avvertita dalla comunità.
Un ultimo sguardo la pronuncia in commento dedica alle circostanze
applicate ed al loro regime di imputazione.
Nel dettaglio all'imputato si contesta la violenza (sulle cose)
impiegata per sottrarre il bene mobile al suo detentore. Trattasi
di aggravante addebitabile a fronte di un quid pluris di forza
fisica rispetto a quella necessaria a realizzare l'amotio
consistente nel "vincere la resistenza della cosa che la natura o
l'opera dell'uomo ha posto a suo riparo o difesa con l'effetto di
determinare il danneggiamento o la trasformazione della cosa
medesima"(10).
Quanto all'altra aggravante, l'aver profittato di circostanze tali
da ostacolare la difesa, di cui all'art. 61 n. 5 (v. sub nota n.
1), la Corte ritiene di disporne l'applicazione in virtù del mero
operare del ladro in orario notturno.
In merito al coefficiente soggettivo necessario per le circostanze
suddette, i Giudici della quarta sezione non hanno dubbi di sorta:
attesa la natura delle stesse, "...oggettiva e di immediata
percezione…" ed il fatto che sono state "…utilizzate allo scopo di
perpetrare il furto del cane…" non potevano non essere conosciute
dal ricorrente essendo "…la prima (l'effrazione degli infissi -
n.d.a.) addirittura posta in essere direttamente
dall'imputato…".
Cap. CC Luigi Aquino
Approfondimenti
(1) - Da qui l'applicazione delle aggravanti di cui alle
fattispecie ex art. 625 c.p. (circostanze aggravanti il reato di
furto) sub punto 2 (che ricorre "…se il colpevole usa violenza
sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento…") ed ex
art. 61 c.p. (circostanze aggravanti comuni), n. 5 (che ricorre nel
"…l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona
tali da ostacolare la pubblica o privata difesa…").
(2) - V. anche Cass., Sez. IV, 7 maggio 2004, n. 21757.
(3) - Art. 56 c.p. (delitto tentato) - Chi compie atti idonei,
diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di
delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si
verifica (comma I).
(4) - R. Garofoli, Manuale di diritto penale - Parte speciale II,
Giuffrè, 2006, 258 ss.
(5) - T. Padovani, Diritto penale, Giuffrè, 2006, 265 ss.
(6) - Cass., Sez. V, 26 ottobre 1998, n. 11235 e Cass., Sez. IV, 7
aprile 2004, n. 22588.
(7) - Cass., Sez. IV, 20 settembre 2002, n. 31461.
(8) - Cass., sez. IV, 15 marzo 1995, n. 4743.
(9) - Chiari autori come Antolisei da tempo evidenziano varie
lacune di questo tipo di interpretazione, proponendo visioni più
coerenti, ovvero il perfezionamento del reato che si consuma con
l'impossessamento del bene già sottratto, poiché non sempre i due
momenti coincidono, con il risultato di ampliare la portata
d'applicazione all'aspetto del tentato furto.
(10) - Cass., Sez. IV, sentenza 22 giugno 1953, n. 4135.
Resistenza a pubblico ufficiale - Non
fermarsi all'Alt delle Forze di Polizia - Fuga in condizioni di
pericolo - Sussistenza del reato.
Cass. Pen., sez. 2, sentenza n. 35826 del 1° ottobre 2007
La condotta di chi non si ferma all'alt intimato dalle Forze di
Polizia concretizza una situazione di generale pericolo (es. la
fuga ad alta velocità in ambienti ad alta densità abitativa) che
determina una minaccia indiretta atta ad ostacolare la regolare
esplicazione della pubblica funzione e, pertanto, integra la
fattispecie del reato di resistenza a un pubblico ufficiale (art.
337 c.p.).
Fuga posta in essere da chi non si ferma all'alt dei
Carabinieri e sua rilevanza penale
1. La vicenda processuale.
In data 2005 il Gip del Tribunale di Palermo dichiarava non
doversi procedere nei confronti di L.F., in ordine al reato di cui
all'art. 337 c.p. (resistenza a un pubblico ufficiale) perché il
fatto non sussiste, disattendendo in tal modo la richiesta di
emissione di decreto penale formulata dal Procuratore della
Repubblica presso lo stesso Tribunale. Questi, successivamente,
deducendo l'erronea applicazione della legge penale, ricorreva alla
Corte d'Appello di Palermo la quale, con ordinanza del 17/11/2006,
qualificata correttamente l'impugnazione come ricorso per
Cassazione, trasmetteva gli atti per competenza alla Suprema
Corte.
L'addebito mosso all'imputato era di non avere ottemperato, mentre
era alla guida del suo ciclomotore, "…all'alt intimatogli dai
Carabinieri con paletta d'ordinanza e di essersi dato a precipitosa
fuga ad altissima velocità per le strette strade del centro
storico, ponendo così in pericolo l'incolumità dei militari e dei
terzi utenti della strada…".
Il giudice di primo grado, nell'evidenziare che il delitto di
resistenza a p.u. si sarebbe concretizzato "…ove l'imputato per
forzare il posto di blocco avesse diretto il veicolo contro i
Carabinieri che intendevano fermarlo…", riteneva insussistente la
fattispecie del reato in argomento non avendo di fatto l'imputato
posto in essere alcuna "…attività minacciosa o violenta
all'indirizzo dei militari operanti per opporsi a costoro mentre
compivano un atto dell'ufficio…".
Il PM nel ricorrere avverso la decisione del Gip del Tribunale di
Palermo evidenziava che nella fattispecie di cui al cit. art. 337
c.p. non è richiesto che la violenza o la minaccia siano
necessariamente dirette contro il pubblico ufficiale ma più
semplicemente che siano esercitate con il fine ultimo di ostacolare
o frustrare l'esplicazione della pubblica funzione.
La Suprema Corte, avallando tale interpretazione formulata dal PM
ricorrente, ha sottolineato che ogni comportamento idoneo ad
impedire l'esercizio di un dovere d'ufficio manifesta, sotto il
profilo psicologico dell'azione, la volontà di "…opporre una forza
di resistenza positiva all'attività del pubblico ufficiale…".
Con riferimento all'elemento materiale della fuga la Corte di
Cassazione medesima ha, inoltre, affermato che laddove, come nel
caso di specie, il soggetto si sottrae alla Pubblica Autorità con
modalità tali da manifestare il chiaro proposito d'interdire od
ostacolare al pubblico ufficiale il compimento del proprio ufficio,
viene ad integrarsi la fattispecie del reato di resistenza a p.u.
.
L.G., prosegue la Corte medesima, non fermandosi all'alt
intimatogli, ha avuto modo di darsi successivamente alla fuga
percorrendo ad alta velocità le strette vie del centro storico di
Palermo, frequentate da molta gente, "…determinando così una
situazione di generale pericolo, concretizzatasi in una minaccia
indiretta che ostacolò la regolare esplicazione della pubblica
funzione…".
Con tali motivazioni, dunque, la Suprema Corte provvedeva ad
annullare la sentenza impugnata disponendo il rinvio degli atti per
un nuovo esame al Tribunale di Palermo.
2. Il reato di resistenza a un pubblico ufficiale.
L'art. 337 del codice penale prevede che "Chiunque usa
violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un
incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di
ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano
assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque
anni".
Il bene-interesse tutelato da tale autonoma fattispecie
incriminatrice è la libertà di azione dei pubblici poteri nella
fase di esecuzione delle decisioni già adottate. Quest'ultimo si
completa ed integra, nella fattispecie de qua, con il
bene-interesse relativo alla necessità di garantire la sicurezza e
la libertà di azione dei pubblici funzionari contro le altrui
azioni violente.
Il delitto di resistenza a p.u. è reato comune (chiunque può,
infatti, essere il soggetto attivo del delitto di resistenza) ed
istantaneo(1) (che si consuma nel momento in cui viene realizzata
la minaccia od esercitata la violenza).
Elementi essenziali della condotta delittuosa sono la violenza e la
minaccia; la resistenza diviene rilevante esclusivamente
allorquando l'azione del soggetto privato si estrinsechi in una
qualsiasi azione intimidatoria o aggressiva, idonea a condizionare
l'esatta volontà del pubblico ufficiale, intralciandone o
precludendone l'opera.
Per integrare tale reato è, dunque, necessaria una condotta
materiale attiva ossia un'azione di per sé idonea ad impedire,
intralciare ed a compromettere, anche solo parzialmente e
temporaneamente, la regolarità del compimento dell'atto d'ufficio o
di servizio da parte del pubblico ufficiale o incaricato di
pubblico servizio. Non è determinante, ai fini dell'integrazione
della fattispecie delittuosa, che l'atto di ufficio possa comunque
essere eseguito dall'aggredito.
In relazione all'azione violenta ovvero alla minaccia, devesi
evidenziare che esse, per integrare la fattispecie di reato in
argomento, devono essere usate durante il compimento dell'atto di
ufficio, per impedirlo; ove, invece, precedano il compimento
dell'atto del pubblico ufficiale si versa nell'ipotesi delittuosa
di cui all'art. 336 c.p. (violenza o minaccia a pubblico
ufficiale).
Tra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e
quello di violenza o minaccia (art. 336 c.p.) ricorre un'unica
altra fondamentale differenza, fra le molteplici analogie (di cui
più avanti perché rilevanti per il presente approfondimento) che si
sostanzia nel diverso finalismo dell'azione violenta o minacciosa;
nel primo caso, ferma restando la libertà di determinazione del
soggetto passivo, l'azione è diretta ad impedire il compimento
dell'atto doveroso mentre nel secondo caso essa mira a coartare la
volontà del pubblico ufficiale affinché compia un'azione od una
omissione contrarie ai doveri del suo ufficio(2).
"Violenza" e "minaccia" sono elementi genericamente indicati nella
legislazione penale come mezzi per commettere una pluralità di
reati, talora come elementi costitutivi di essi (artt. 336, 337,
609 bis, 610, 628, 629 c.p.), talaltra come circostanza aggravante
di autonome ipotesi di reato (artt. 341, 385, 393 c.p.).
In merito la dottrina e della giurisprudenza hanno recentemente
avuto modo di affermare che, contrariamente ad ogni apparenza
lessicale, trattasi di un binomio inscindibile di una vera e
propria endiadi, poiché in effetti non fa riferimento a concetti
ontologicamente distinti, e perciò scindibili, ma di due diverse
manifestazioni di uno stesso fenomeno: la violenza intesa come
elemento idoneo a coartare l'altrui volontà, elemento che può
assumere la forma di violenza fisica o di violenza psichica (o
morale che si sostanzia, dunque, nella minaccia).
La minaccia, di cui parla l'articolo 337 c.p., può essere
costituita da qualsiasi mezzo idoneo ad opporsi all'atto di ufficio
(o di servizio) che si sta compiendo ed è integrata anche nel caso
che si manifesti in modo indiretto (cioè all'indirizzo di soggetto
diverso dal P.U. o i.p.s.) purché la pubblica funzione ne risulti
impedita o soltanto ostacolata.
In sostanza, ciò che conta è che la minaccia e la violenza siano
idonee a turbare l'esercizio della funzione pubblica.
La stessa Corte di Cassazione(3), a suo tempo, fece sua la tesi
secondo la quale "…la violenza e la minaccia dell'agente è idonea
ad integrare l'elemento materiale del delitto di resistenza a
pubblico ufficiale sia che si estrinsechi sulla cosa, sia che si
estrinsechi nei confronti di persona diversa dal pubblico
ufficiale, sia che si estrinsechi sulla persona dell'agente
medesimo come mezzo diretto a coartare la volontà del pubblico
ufficiale…" (es. la minaccia di suicidio).
In epoca più recente il giudice di legittimità si è nuovamente
pronunciato a riguardo(4) affermando che "…per la configurabilità
dell'elemento oggettivo del reato di resistenza a pubblico
ufficiale (art. 337 c.p. - n.d.a.) è necessario che la condotta
costituisca un impedimento concreto per l'esercizio del pubblico
ufficio, con sviamento delle finalità previste normativamente,
ovvero di turbamento del buon andamento, frustando in particolare
la continuità dell'attività della pubblica amministrazione…". Alla
luce di tale tesi, il cui elemento portante è l'offensività
oggettiva della condotta criminosa, la violenza o la minaccia
possono integrare detta condotta anche se esercitate su persona
diversa dal pubblico ufficiale, potendo essere dirette anche su
cose o sulla stessa persona dell'agente.
Da ultimo, devesi segnalare che il delitto di resistenza a pubblico
ufficiale, per il caso di violenza, assorbe soltanto quel minimo
che si concreta nelle percosse e non già quegli atti che,
esorbitando da tali limiti, siano causa di lesioni personali.
Proprio in questa ultima ipotesi l'ulteriore delitto di lesione,
stante il suo carattere autonomo, è in grado di concorrere con
quello di resistenza.
Soggetto passivo del reato in argomento deve essere, come
anticipato, necessariamente un pubblico ufficiale oppure un
incaricato di pubblico servizio. A questi si possono aggiungere,
come soggetti passivi, tutti coloro i quali, eventualmente,
prestino assistenza al pubblico ufficiale od i.p.s.(5).
3. Il dolo - cenni.
Per dolo si intende la consapevolezza e la volontà di
commettere un reato. Il dolo è elemento soggettivo ed essenziale
del reato: soggettivo giacché riguarda uno stato psicologico ed
essenziale in quanto è necessario al fine di qualificare
correttamente ciascuna ipotesi di reato.
Nel reato di resistenza a p.u. l'elemento psicologico richiesto per
integrare la fattispecie penale è il dolo c.d. "specifico" che si
sostanzia in una finalità ulteriore che accompagna tutti gli
elementi del fatto tipico, che devono sussistere affinché si
integri la fattispecie di reato, ma che non è necessario che si
realizzi per aversi il reato.
Nel caso di specie è richiesto il dolo specifico poiché il
soggetto attivo del reato si prefigge lo scopo di impedire che
l'agente pubblico esegua l'atto del proprio ufficio o servizio
(art. 337 c.p. "…opporsi…, …mentre compie un atto di ufficio o di
servizio…"). Nel reato di resistenza a pubblico ufficiale
l'elemento psicologico consiste, infatti, nella coscienza e volontà
di precludere al pubblico ufficiale, attraverso una condotta
minacciosa e violenta, l'atto d'ufficio ritenuto pregiudizievole
per i propri interessi.
In sostanza, in tale fattispecie delittuosa il dolo specifico si
concretizza nel fine di ostacolare l'attività pertinente al
pubblico ufficio o servizio in atto, di talché il comportamento che
non risulti tenuto a tale scopo, per quanto eventualmente illecito
ad altro titolo, non integra il delitto in questione.
E proprio per il fatto che nei reati a dolo specifico l'oggetto del
dolo risulta ben più ampio di quello nei reati a dolo generico, si
determina che esso ricomprende sia il fatto concreto,
corrispondente a quello descritto dalla norma incriminatrice, sia
l'evento, che l'agente deve perseguire come scopo ma la cui
realizzazione è, come detto, irrilevante per la consumazione del
reato.
4. Aggravanti, scriminanti, concorso tra reati.
L'art. 339 c.p. prevede al comma 2, per il delitto in esame,
talune circostanze aggravanti(6) che si applicano quando la
violenza o la minaccia sono commesse:
- da più di cinque persone riunite e mediante uso di armi, anche
solo da parte di una di esse;
- da più di dieci persone riunite, in tal caso anche senza uso di
armi(7).
L'art. 4 del decreto Legislativo Luogotenenziale 14 settembre
1944, n. 288 dispone, per contro, che non si applicano le
disposizioni di cui agli artt. 337 e 339, comma 2, c.p. quando il
pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ovvero il
pubblico impiegato(8) abbia dato causa al reato preveduto
nell'articolo 337 c.p. eccedendo con atti arbitrari i limiti delle
proprie attribuzioni.
La scriminante di che trattasi, già presente nel codice Zanardelli
del 1889, non era stata prevista nel successivo codice penale Rocco
con l'evidente intento, superiore e più importante per il
legislatore fascista, di tutelare in ogni caso l'autorità pubblica.
Successivamente, con il ripristino della legalità democratica,
l'istituto della reazione legittima ad atti arbitrari di un
pubblico ufficiale fu reinserito nuovamente con la precisa finalità
di garantire la libertà dei privati contro gli eccessi dei pubblici
funzionari(9). Il legislatore, pertanto, ha ritenuto, con il citato
decreto legislativo luogotenenziale, iniqua la punizione di tutte
quelle condotte che costituiscono una naturale reazione psicologica
ad atti arbitrari, caratterizzati da vessazione, sopruso,
prevaricazione e prepotenza, posti in essere da coloro i quali,
invece, dovrebbero tutelare la legalità più di ogni altra
persona.
Tale causa di non punibilità presuppone, dunque, secondo la
giurisprudenza maggioritaria, non soltanto l'oggettiva
illegittimità dell'atto (viziato da incompetenza, violazione di
legge, eccesso di potere), ma quel quid pluris, identificabile
nell'atteggiamento del pubblico ufficiale che compie l'atto,
caratterizzato da capriccio, malanimo, dispetto, sopruso, ostilità,
derisione, prepotenza.
In ultima sintesi, la scriminante prevista dall'articolo 4 del
D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944 n. 288 ricorre quando il fatto
delittuoso sia causato da un comportamento arbitrario del p.u. che
ecceda i limiti e le finalità del potere attribuitogli nel pubblico
interesse.
In tema di concorso di reati si segnala, come anticipato in
precedenza, che risponde congiuntamente del reato di lesioni
personali e di quello di resistenza a p.u. colui il quale percuota
con pugni e calci un rappresentante delle Forze dell'Ordine, per
opporsi al fatto che questi eserciti le di lui funzioni. Ciò in
quanto il reato di resistenza contempla la punibilità della
condotta violenta atta ad impedire l'esercizio di potestà
pubbliche; l'esito della condotta medesima, laddove comporta
l'insorgere di lesioni in danno del soggetto passivo del reato,
integra la relativa fattispecie delittuosa (es. reato di lesioni
personali - art. 582 c.p.).
In tema di concorso con altri reati si può aggiungere che, anche il
reato di evasione aggravata e quello di resistenza a pubblico
ufficiale, possono risultare compatibili tra di loro, nonostante
anche in questo caso siano diversi i beni giuridici tutelati dalle
norme che li prevedono. Ben può, a parere di chi scrive,
ipotizzarsi un concorso materiale(10) tra questi due delitti,
giacché la violenza o minaccia indirizzata verso il pubblico
ufficiale è caratterizzata dalla qualità del soggetto passivo
contro cui è rivolta l'azione violenta o intimidatrice e dalla
finalità di tutela della pubblica amministrazione. Al contrario,
invece, il reato di evasione, anche nell'ipotesi del tentativo, non
può assorbire come aggravante quello di resistenza a pubblico
ufficiale, che tutela un differente bene giuridico.
In riferimento ai rapporti con gli altri reati, è ammissibile,
inoltre, il concorso tra i reati di rapina impropria e resistenza a
pubblico ufficiale. Può, inoltre. sussistere l'ipotesi di concorso
formale(11) fra il reato di resistenza a pubblico ufficiale e
quello di tentato omicidio.
5. Conclusioni.
L'affinità ontologica fra i reati di violenza a p.u. e
resistenza a p.u., da tempo colta dalla giurisprudenza di
legittimità che ha ravvisato la distinzione fra i predetti(12) nel
fatto che "…nel primo delitto la violenza o la minaccia precedono
l'inizio dell'atto del pubblico ufficiale e sono compiute con lo
scopo di opporsi ad esso, nel secondo l'agente tende ad attuare lo
stesso fine allorché l'atto sia già iniziato…", si concretizza
nell'identità del dinamismo psichico dell'agente nonché nella
omogeneità dei fini che egli intende perseguire con la sua condotta
(sia nel reato di resistenza che nel reato di violenza a p.u. -
n.d.a.) ed è elemento da cui muovere per trarre le conclusioni del
presente approfondimento.
Già in diverse occasioni, infatti, la Corte di Cassazione con
diverse pronunzie(13) è intervenuta affermando, con sostanziale
identità di accenti, che "…ad integrare il reato di cui all'art.
336 c.p. non è necessaria una minaccia diretta e personale, essendo
sufficiente l'uso di una qualsiasi coazione, anche morale, od anche
una minaccia indiretta, purché sussista la idoneità a coartare la
libertà di azione del soggetto passivo…", compiendo
successivamente(14) un ulteriore passo nell'affermare che "…nella
previsione dell'art. 336 c.p. la minaccia non necessariamente deve
essere diretta potendo essere anche solo indiretta…".
In virtù del precitato accostamento tra le due fattispecie di
reato, la giurisprudenza ha ritenuto anche il reato di resistenza a
p.u. configurabile allorché la violenza, anche sotto forma di
intimidazione psichica, o la minaccia siano poste in essere contro
soggetti diversi dal pubblico ufficiale, nel caso di specie nei
confronti di soggetti diversi dai carabinieri che si erano posti
all'inseguimento del reo dopo che questi non aveva rispettato l'alt
intimatogli. Prosegue ancora la giurisprudenza(15) argomentando
circa l'offensività oggettiva della condotta criminosa, che la
violenza o la minaccia possono integrare detta condotta anche
laddove siano "…dirette anche su cose o sulla stessa persona
dell'agente…"
Ad avviso della Suprema Corte il requisito fondamentale che viene
in considerazione è quello della "idoneità" della violenza o della
minaccia che, in relazione alla ratio ed alla struttura della
disposizione, si qualifica in funzione di "…una potenzialità
intimidatoria della prospettazione…"; dunque, l'idoneità ad
intimidire ed a costringere, deve essere verificata in relazione
alla singola fattispecie, non essendo il problema suscettibile di
essere risolto in un modo generale ed astratto.
Inoltre, secondo costante giurisprudenza del giudice di
legittimità, non occorre che la violenza o minaccia abbiano
realizzato l'effetto voluto di impedire al p.u. di portare a
termine il compimento dell'atto d'ufficio o di ottenerne un atto
contrario ai doveri di ufficio ovvero la omissione di un atto
doveroso, ma è sufficiente che abbiano turbato la di lui
attività.
Esaminare i fatti nel concreto vuol dire fare riferimento
all'individuo medio della categoria sociale cui il soggetto offeso
appartiene. L'indagine in concreto dovrà necessariamente svolgersi
nell'ambito delle seguenti coordinate: coefficiente di gravità del
male prospettato, apparenza di serietà ed eseguibilità della forma,
del tempo, del luogo e delle modalità dell'azione, personalità del
soggetto attivo e suoi eventuali precedenti penali, condizioni
psicologiche del soggetto passivo.
La verifica suddetta della idoneità della violenza o minaccia, una
volta che possa dirsi risolta in senso positivo l'indagine sulla
serietà della minaccia almeno in ordine all'importanza del bene
minacciato (vita o quantomeno incolumità) ed alla probabilità di
esecuzione del fatto dannoso prospettato, trova il suo fulcro nella
personalità del soggetto passivo (lo stato quale garante del
corretto funzionamento della pubblica funzione e, in secondo luogo
il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio), cioè
nella sua capacità (il riferimento riguarda ovviamente i soggetti
passivi umani) di percepire la minaccia e di valutarne l'entità
(idoneità a coartare fisicamente/moralmente il p.u. e a
condizionarne la libertà di agire nell'adempimento dei fini
istituzionali)(16).
Relativamente al caso di specie, se è vero che, in astratto, la
fuga può non trascendere i limiti del comportamento passivo e,
quindi, non integrare il delitto di resistenza, è vero anche che
sicuramente lo integra laddove la stessa si estrinsechi con
modalità tali da significare in concreto un pericolo per la
pubblica incolumità (il percorrere ad alta velocità le strette vie
di un centro storico, frequentate da molta gente) che palesa il
chiaro proposito d'interdire od ostacolare al pubblico ufficiale il
compimento del proprio ufficio (in quanto chiamato ad operare al
fine di far cessare la situazione di pericolo imminente).
In conclusione attraverso la sentenza in commento la Suprema Corte,
con un intervento che a parere di chi scrive appare equilibrato e
rispettoso dei principi costituzionali fondamentali, ha
cristallizzato il principio secondo il quale la materialità del
delitto di resistenza viene integrata anche dalla violenza c.d.
impropria, la quale, pur non aggredendo direttamente il pubblico
ufficiale, si riverbera negativamente nell'esplicazione della
funzione pubblica, impedendola o semplicemente ostacolandola; solo
la resistenza passiva, in quanto negazione di qualunque forma di
violenza o minaccia, rimane al di fuori della fattispecie
incriminatrice.
Cap. CC Luigi Aquino
Approfondimenti
(1) - Si ha reato istantaneo quando la condotta con la quale si
viola la norma (e quindi si produce l'offesa al bene o valore
tutelato dalla norma penale incriminatrice) si compie in un solo
momento, in una sola frazione di tempo, come accade ad esempio per
il reato contravenzionale di spari in luogo pubblico.
(2) - Cass., Sez. VI, 18 dicembre 2003, n. 48541.
(3) - Cass., Sez. IV, 30 aprile 1979, in Cass. Pen. 1981, pag. 223;
nel caso di specie il reato è stato ritenuto sussistente nel
comportamento di un imputato che aveva minacciato di tagliarsi i
polsi e di procurarsi gravi lesioni ove non fosse stato lasciato
libero.
(4) - Cass., Sez. VI, 31 agosto 1994, in Mass. Uff. CED 1995,
199524.
(5) - Sotto il profilo della qualifica soggettiva è indispensabile
fare riferimento alle figure delineate negli articoli 357 e 358
c.p., così come modificati dalla legge 26 aprile 1990, n. 86.
(6) - In presenza delle quali la competenza per il reato de quo si
trasferisce al Tribunale collegiale in base all'articolo 33 bis
c.p.p. ed il fermo di polizia, ex art. 384 c.p.p., è
consentito.
(7) - Cass., Sez. IV, 15 giugno 1989/11 novembre 1989, n. 15546; ai
fini della sussistenza della circostanza aggravante della violenza
o minaccia commessa da più di dieci persone non rileva che alcune
di esse siano rimaste non identificate.
(8) - L'autore dell'eccesso contro il quale si reagisce deve essere
identificato, come detto, in relazione alle figure delineate nei
cit. artt. 357 e 358 c.p., così come modificati dalla legge 26
aprile 1990, n. 86.
(9) - V. Cass., Sez. VI, 21 giugno-27 ottobre 2006, n. 36009;
"…l'atteggiamento sconveniente e prepotente non può essere
consentito al pubblico ufficiale e in esso deve essere individuato
il consapevole travalicamento dei limiti e delle modalità entro cui
le funzioni pubbliche devono essere esercitate, con l'effetto che
la reazione immediata del privato a tale atteggiamento rende
inapplicabile la norma incriminatrice di cui all'articolo 337 c.p.
ciò ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 288/44…".
(10) - Il concorso materiale, o reale, si ha nel caso in cui
l'agente ha commesso più reati con più azioni od omissioni e può
essere omogeneo se è stata violata più volte la stessa norma penale
oppure eterogeneo se sono state violate norme diverse. Per quanto
riguarda il trattamento sanzionatorio, è previsto il cumulo
materiale delle pene temperato, così come risulta dagli artt. 71 e
ss. c.p.
(11) - Il concorso formale, o ideale, si ha quando il soggetto
agente ha posto in essere più reati con una sola azione od
omissione. Con la riforma del D.L. n. 99 del 1974, per il caso di
concorso formale si è passati dal cumulo materiale delle pene a
quello giuridico consistente, secondo l'art. 81 c.p., comma 1,
nell'aumento sino al triplo per la violazione più grave.
(12) - Cass., Sez. VI, 13 dicembre 1975, n. 131500.
(13) - Cass., Sez. VI, 25 gennaio 1979, n. 140908; Cass., Sez. I,
20 gennaio 1987, n. 174850.
(14) - Cass., Sez. I, 9 maggio 1987, n. 175921; minaccia di
suicidio dell'agente al fine di contrastare la libertà di azione
del pubblico ufficiale.
(15) - Cass., Sez. VI, 31 agosto 1994, cit.
(16) - La soluzione del problema postula l'accertamento
dell'attitudine della prospettazione di un male diretto alla
persona a determinare un certo comportamento del p.u. o,
quantomeno, ad influire sullo stesso, ingenerando una condizione di
disagio.
CODICE PENALE
Reati contro l'amministrazione della
giustizia - Delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie -
Evasione - In genere - Soggetto agli arresti domiciliari - Divieto
di allontanamento dalla propria abitazione - Nozione di abitazione
agli effetti dell'art. 385 cod. pen. - Fattispecie.
(Cod. Pen. art. 385; Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284)
Sez. 6, sent. n. 3212 del 18 dicembre 2007 cc. (dep. 21/01/2008)
(Parz. Diff.) (Annulla senza rinvio, Trib. Brindisi, 6 Aprile
2007)
In tema di evasione dagli arresti domiciliari, agli effetti
dell'art. 385 cod. pen. deve intendersi per abitazione il luogo in
cui la persona conduce la propria vita domestica e privata con
esclusione di ogni altra appartenenza (aree condominiali,
dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di
stretta pertinenza dell'abitazione e non ne costituisca parte
integrante, al fine di agevolare i controlli di polizia sulla
reperibilità dell'imputato, che devono avere il carattere della
prontezza e della non aleatorietà. (Fattispecie in cui l'imputato,
all'atto del controllo, si trovava in uno spazio condominiale
esterno alla sua abitazione e proveniva da un altro
appartamento).
Reati contro l'ordine pubblico - Delitti
- Associazione per delinquere - In genere - Partecipazione -
Responsabilità per i reati fine programmati - Condizioni -
Fattispecie.
(Cod. Pen. art. 416; D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74)
Sez. 6, sent. n. 3194 del 15 novembre 2007 c.c. (dep. 21/01/2008)
(Conf.) (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Napoli, 10 Aprile
2007)
In materia di reati associativi, il ruolo di partecipe rivestito
da taluno nell'ambito della struttura organizzativa criminale non è
di per sé solo sufficiente a far presumere la sua automatica
responsabilità per ogni delitto compiuto da altri appartenenti al
sodalizio, anche se riferibile all'organizzazione e inserito nel
quadro del programma criminoso, giacché dei reati-fine rispondono
soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un
effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e
consapevole all'attuazione della singola condotta criminosa, alla
stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel
reato, essendo teoricamente esclusa dall'ordinamento vigente la
configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità di
"posizione" o da "riscontro d'ambiente". (Fattispecie in tema di
associazione dedita al traffico di stupefacenti).
Circolazione stradale (nuovo codice) -
Norme di comportamento - Obblighi verso funzionari ufficiali e
agenti - Inottemperanza all'invito di fermarsi - Configurabilità
del reato di cui all'art. 650 cod. pen. - Esclusione - Illecito
amministrativo previsto dall'art. 192 C.d.s. -
Sussistenza.
(Cod. Pen. art. 650, (Cod. Strada art. 192), Legge 24 novembre
1981, n. 689 art. 9)
Sez. 1, sent. n. 3943 del 15 gennaio 2008 ud.
(dep. 24/01/2008)
(Conf.)
(Annulla senza rinvio, Trib. Prato, 29 Novembre 2006)
L'inottemperanza del conducente di un veicolo all'invito a
fermarsi da parte di un ufficiale di polizia municipale integra
l'illecito amministrativo previsto dall'art. 192, comma primo,
C.d.s., e non il reato di inosservanza dei provvedimenti
dell'autorità previsto dall'art. 650 cod. pen., stante
l'operatività del principio di specialità di cui all'art. 9 L. 24
novembre 1981 n. 689, applicabile quando il medesimo fatto sia
punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede
una sanzione amministrativa.
Reati contro il patrimonio - Delitti -
Estorsione - In genere - Intermediario che agisca per la
restituzione di refurtiva - Concorso nel delitto di estorsione -
Condizioni.
(Cod. Pen. artt. 110 e 629)
Sez. 6, sent. n. 1705 del 20 novembre 2007 ud.
(dep. 14/01/2008)
(Parz. Diff.)
(Annulla senza rinvio, App. Roma, 4 Luglio 2005)
Non risponde di estorsione colui che, per incarico della vittima
di un furto e nell'esclusivo interesse di quest'ultima, si metta in
contatto con gli autori del reato per ottenere la restituzione
della cosa sottratta mediante esborso di denaro, senza conseguire
alcuna parte del prezzo.
Reati contro la famiglia - Delitti
contro l'assistenza familiare - Violazione degli obblighi di
assistenza familiare - Omessa prestazione dei mezzi di sussistenza
- In danno di più familiari conviventi - Unità o pluralità di reati
- Pluralità di reati.
(Cod. Pen. artt. 81 co. 1 e 2, 570 co. 1 e 2;
Legge 24 novembre 1981, n. 689 art. 90)
Sez. Un., sent. n. 8413 del 20 dicembre 2007 ud.
(dep. 26/02/2008)
(Diff.)
(Rigetta, App. Trieste, 20 Aprile 2006)
La condotta di omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza
in danno di più soggetti conviventi nello stesso nucleo familiare
non configura un unico reato, bensì una pluralità di reati in
concorso formale o, ricorrendone i presupposti, in continuazione
tra loro.
Reati contro la fede pubblica - Delitti
- Falsità in atti - In certificati - Commessa da persone esercenti
un servizio di pubblica necessità - Documentazione prodotta a
corredo di domanda di concessione edilizia o permesso di costruire
- Dolosa alterazione dei calcoli volumetrici, pur in presenza di
corretta indicazione delle misure nelle tavole planimetriche -
Configurabilità del reato - Sussistenza.
(Cod. Pen. art. 481)
Sez. 5, sent. n. 3146 del 7 dicembre 2007 ud.
(dep. 21/01/2008)
(Conf.)
(Annulla ai soli effetti civili, App. Cagliari, 27 novembre
2006)
È configurabile il reato di cui all'art. 481 cod. pen. (falsità
ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio
di pubblica necessità) a carico del tecnico qualificato il quale,
incaricato di predisporre la documentazione da presentare, come poi
avvenuto, a corredo di una domanda di concessione edilizia (ora
permesso di costruire), pur avendo indicato, nelle tavole
planimetriche, misure corrispondenti alla realtà, abbia però
scientemente alterato i calcoli volumetrici, sì da far risultare,
contrariamente al vero, la compatibilità dell'opera progettata con
il limite della volumetria assentibile.
Reati contro l'amministrazione della
giustizia - Delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie -
Evasione - Elemento oggettivo (materiale) - Soggetto in stato di
arresti domiciliari - Autorizzazione a raggiungere senza scorta il
luogo indicato per la restrizione - Mancato raggiungimento del
luogo - Configurabilità del reato - Fattispecie.
(Cod. Pen. art. 385;
Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 97 bis)
Sez. 6, sent. n. 309 del 26 novembre 2007 ud.
(dep. 7/01/2008)
(Conf.)
(Annulla con rinvio, Trib. Savona, 11 Novembre 2005)
Integra il delitto di evasione, e non una mera inosservanza del
provvedimento cautelare, il mancato raggiungimento del luogo di
detenzione da parte della persona sottoposta alla misura coercitiva
degli arresti domiciliari. (Fattispecie nella quale l'imputato era
stato autorizzato a raggiungere il domicilio di arresto con mezzi
propri e senza scorta, dandone avviso agli organi di P.G.
competenti per il controllo).
Reati contro l'amministrazione della
giustizia - Delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie -
Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice - In
genere - Nozione di proprietario - Rilevanza ai fini della
realizzazione del reato di cui all'art. 388, comma terzo, cod. pen.
- Fattispecie.
(Cod. Pen. art. 388 co. 3)
Sez. 6, sent. n. 4058 del 9 gennaio 2008 ud.
(dep. 25/01/2008)
(Conf.)
(Annulla senza rinvio, App. Bologna, 2 Marzo 2007)
Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 388, comma
terzo, cod. pen., la nozione di proprietario adottata dalla norma
penale è più ampia di quella assunta in sede civilistica,
includendo ogni persona contro la quale è eseguito il pignoramento
o presso la quale sono rinvenute le cose mobili e che abbia,
pertanto, salva prova contraria, l'oggettiva disponibilità delle
cose sottoposte al vincolo pignoratizio. (Fattispecie in cui
l'imputato risultava essere proprietario dei beni staggiti reperiti
presso la sua abitazione ed affidati alla sua custodia).
Reati contro l'amministrazione della
giustizia - Tutela arbitraria delle proprie ragioni - Esercizio
arbitrario delle proprie ragioni (ragion fattasi) - In genere -
Tentativo - Configurabilità - Sussistenza.
(Cod. Pen. artt. 56, 392 e 393)
Sez. 5, sent. n. 4456 del 19 dicembre 2007 ud.
(dep. 29/01/2008)
(Parz. Diff.)
(Dichiara inammissibile, App. Brescia, 26 aprile 2006)
Il delitto di ragion fattasi, in quanto delitto ad evento, la
cui realizzazione presuppone il raggiungimento dello scopo
perseguito dall'agente, ammette la configurabilità del
tentativo.
Reati contro la persona - Delitti contro l'onore -
Ingiuria - In genere - Scriminante dell'esercizio del diritto di
critica politica - Uso dell'espressione "persona compromessa ed
invischiata" con rifiuto di indicarne le ragioni - Configurabilità
della scriminante - Esclusione.
(Cod. Pen. Abrog. artt. 51 e 594)
Sez. 5, sent. n. 3126 del 27 novembre 2007 ud.
(dep. 21/01/2008)
(Conf.)
(Rigetta, Trib.min. Parma, 2 febbraio 2006)
Non può ritenersi scriminata dall'esercizio del diritto di
critica politica l'ingiuria riconoscibile nella qualificazione di
"persona compromessa e invischiata" attribuita, nel corso di una
seduta della giunta di una comunità montana, da un componente di
tale organo al segretario generale, quando l'autore del fatto,
richiesto, nel medesimo contesto, di indicare le ragioni del
suddetto giudizio (espresso, tra l'altro, nei confronti di soggetto
investito di funzioni amministrative, prive di particolari
connotazioni di natura politica), abbia rifiutato di farlo.
Reati contro la persona - Delitti
contro l'onore - Ingiuria - In genere - Scriminante dell'esercizio
del diritto di critica politica - Uso delle espressioni "buffone" e
"ridicolo" - Esclusione della scriminante -
Condizioni.
(Cod. Pen. artt. 51 e 594)
Sez. 5, sent. n. 4129 del 29 novembre 2007 ud.
(dep. 28/01/2008)
(Diff.)
(Annulla con rinvio, Trib.Rieti,sez.dis. Poggio Mirteto, 3 marzo
2005)
Non può escludersi la sussistenza della scriminante
dell'esercizio di critica politica nel caso in cui un cittadino,
nel corso di una pubblica assemblea avente ad oggetto temi
dibattuti di interesse amministrativo locale, si sia rivolto al
sindaco (al quale, nel medesimo contesto, era stato rivolto
l'invito a dimettersi), con le espressioni ingiuriose "buffone" e
"ridicolo", quando non risulti con assoluta certezza che l'autore
del fatto abbia inteso riferirsi alla persona in sé e non al suo
comportamento come uomo pubblico che dispone direttamente
degl'interessi della comunità di cui fa parte.
Reati contro la persona - Delitti
contro l'onore - Provocazione - Fattispecie.
(Cod. Pen. artt. 594 e 599)
Sez. 5, sent. n. 3131 del 27 novembre 2007 ud.
(dep. 21/01/2008)
(Conf.)
(Annulla senza rinvio, App. Torino, 10 maggio 2007)
Deve riconoscersi la scriminante della provocazione prevista
dall'art. 599, comma secondo, cod. pen. nel caso di una insegnante
la quale, a fronte dell'ingiustificata accusa, rivoltale dalla
madre di un'alunna, di usare un metodo d'insegnamento "hitleriano",
aveva replicato dicendo alla donna che ella insegnava alla figlia a
mentire.
Reati contro la pubblica
amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Abuso di
ufficio - Carattere residuale dell'incriminazione a seguito della
L. 16 luglio 1997, n. 234 - Concorso con i reati di minaccia e
lesioni aggravati - Esclusione.
(Cod. Pen. artt. 15, 61 co. 1 n. 9, 323, 582 e 612)
Sez. 6, sent. n. 2974 del 13 dicembre 2007 ud.
(dep. 18/01/2008)
(Conf.)
(Annulla senza rinvio, App. Genova, 30 Maggio 2005)
In tema di abuso di ufficio, atteso il carattere residuale del
reato previsto dall'art. 323 cod. pen., deve escludersi, in
applicazione della regola della specialità prevista dall'art. 15
cod. pen., il concorso formale di tale reato con quelli, più gravi,
di minaccia e lesioni, aggravati entrambi ai sensi dell'art. 61, n.
9, cod. pen.
Reati contro la pubblica
amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Sottrazione o
danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro -
Veicolo sottoposto a sequestro amministrativo - Messa in
circolazione abusiva - Configurabilità del reato - Sussistenza -
Rapporto con la violazione amministrativa di cui all'art. 213
c.d.s. - Concorso formale - Sussistenza.
(Cod. Pen. artt. 81 e 334;
Cod. Strada Nuovo art. 213 co. 4)
Sez. 6, sent. n. 2163 del 28 novembre 2007 ud.
(dep. 15/01/2008)
(Diff.)
(Annulla con rinvio, Trib. Napoli, 6 Ottobre 2006)
La abusiva messa in circolazione da parte del custode e del
proprietario di un veicolo, sottoposto a provvedimento di sequestro
amministrativo, integra oltre l'illecito amministrativo di cui
all'art. 213, comma quarto c.d.s., anche la condotta punita
dall'art. 334 cod. pen., in quanto tale utilizzazione presuppone la
sottrazione del bene al vincolo di indisponibilità, fatti salvi i
casi di oggettiva inoffensività, e può comportare, ove
concretamente accertato, anche il deterioramento del bene stesso
(conf. Sez. VI, 28 novembre 2007, dep. 15 gennaio 2008, nn. 2164,
2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, non
massimate).
Reati contro la pubblica amministrazione -
Delitti - Dei pubblici ufficiali - Sottrazione o danneggiamento di
cose sottoposte a pignoramento o a sequestro - Veicolo sottoposto a
fermo amministrativo - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
(Cod. Pen. art. 334; Decreto Legisl. 30 aprile 1992, n. 285,
artt. 213 e 214)
Sez. 6, sent. n. 2162 del 28 novembre 2007 ud.
(dep. 15/01/2008)
(Diff.)
(Rigetta, Trib. Napoli, 6 Ottobre 2006)
Non sussiste il reato di cui all'art. 334 cod. pen. qualora la
condotta di sottrazione riguardi beni sottoposti a provvedimento di
fermo amministrativo a norma dell'art. 214 D.Lgs. 30 aprile 1992,
n. 285, ostandovi il principio di tassatività e determinatezza
delle fattispecie penali, che, per il divieto di analogia in "malam
partem", esclude la riconducibilità del fermo amministrativo nella
nozione di sequestro amministrativo.
Reati contro la pubblica
amministrazione - Nozione di persona incaricata di un pubblico
servizio - Esercente attività professionale di soccorso stradale e
di depositario di autoveicoli - Qualità di incaricato di pubblico
servizio - Sussistenza - Fattispecie.
(Cod. Pen. artt. 314 e 358)
Sez. 6, sent. n. 310 del 5 dicembre 2007 ud.
(dep. 7/01/2008)
(Conf.)
(Rigetta, App. Reggio Calabria, 27 Settembre 2005)
Agli effetti di cui all'art. 358 cod. pen., riveste la qualifica
di incaricato di pubblico servizio l'esercente un'attività
professionale di soccorso stradale e di depositario di autoveicoli
a seguito di incidenti. (Fattispecie in cui l'imputato risultava
essersi appropriato di un motoveicolo affidatogli in custodia dalla
Polizia a seguito di un incidente stradale).
Reati contro l'incolumità pubblica -
Contravvenzioni - Getto pericoloso di cose - Emissione di gas,
vapori o fumi atti ad offendere o molestare persone - Impianto
autorizzato alle emissioni in atmosfera - Molestie olfattive -
Reato - Configurabilità - Ragioni.
(Cod. Pen. art. 674;
Decreto Legisl. 3/4/2006, n. 152)
Sez. 3, sent. n. 2475 del 9 ottobre 2007 ud.
(dep. 17/01/2008)
(Conf.)
(Rigetta, Trib. Crema, 21 Ottobre 2005)
È configurabile il reato di cui all'art. 674 cod. pen.
(emissione di gas, vapori o fumi atti ad offendere o molestare le
persone) in presenza di "molestie olfattive" promananti da impianto
munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, in quanto
non esiste una normativa statale che prevede disposizioni
specifiche e valori limite in materia di odori, con conseguente
individuazione del criterio della "stretta tollerabilità" quale
parametro di legalità dell'emissione, attesa l'inidoneità ad
approntare una protezione adeguata all'ambiente ed alla salute
umana di quello della "normale tollerabilità", previsto dall'art.
844 cod. civ. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato
che non può trovare applicazione in questi casi la disciplina in
materia di inquinamento atmosferico dettata dal D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152).
Reati contro l'ordine pubblico -
Delitti - Associazione per delinquere - In genere - Associazione di
tipo mafioso - Concorso esterno - Evento - Contenuto - Relazione
eziologica con la condotta - Necessità.
(Cod. Pen. artt. 110 e 416 bis)
Sez. 6, sent. n. 542 del 10 maggio 2007 ud.
(dep. 8/01/2008)
(Conf.)
(Rigetta, App. Palermo, 25 Febbraio 2006)
Nella fattispecie di concorso esterno nell'associazione di tipo
mafioso l'evento del reato è integrato dalla conservazione,
agevolazione o rafforzamento di un organismo criminoso già operante
e lo stesso deve essere posto in diretta relazione eziologica con
la condotta attuata dal concorrente, la cui verifica è praticabile
soltanto in virtù di un accertamento postumo di ogni inferenza o
incidenza di tale condotta nella vita e nell'operatività del
sodalizio criminoso.
Reati contro l'ordine pubblico - Delitti -
Associazione per delinquere - In genere - Associazione di tipo
mafioso - Concorso esterno - Reato permanente.
(Cod. Pen. artt. 110 e 416 bis)
Sez. 6, sent. n. 542 del 10 maggio 2007 ud.
(dep. 8/01/2008)
(Conf.)
(Rigetta, App. Palermo, 25 Febbraio 2006)
La fattispecie del concorso esterno in associazione di tipo
mafioso ha natura di reato permanente al pari di quella di
partecipazione alla medesima associazione da parte del soggetto
organicamente inserito nel sodalizio.
Reato - Cause di giustificazione - Uso
legittimo delle armi - Condizioni - Fattispecie in tema di eccesso
colposo.
(Cod. Pen. artt. 53 e 55)
Sez. 4, sent. n. 854 del 15 novembre 2007 Ud.
(dep. 10/01/2008)
(Conf.)
(Rigetta, App. Catania, 1 dicembre 2006)
Perché possa riconoscersi la scriminante dell'uso legittimo
delle armi, quale prevista dall'art. 53 cod. pen., occorre: che non
vi sia altro mezzo possibile; che tra i vari mezzi di coazione
venga scelto quello meno lesivo; che l'uso di tale mezzo venga
graduato secondo le esigenze specifiche del caso, nel rispetto del
fondamentale principio di proporzionalità. Ove risultino
soddisfatte tali condizioni è da escludere che si possa porre a
carico dell'agente il rischio del verificarsi di un evento più
grave rispetto a quello da lui perseguito. (Nella specie, la Corte
ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la
responsabilità, a titolo di eccesso colposo, nei confronti di un
agente di polizia il quale, in ora notturna ed in zona poco
frequentata, a fronte del gesto di un soggetto che aveva estratto e
puntato contro la pattuglia di cui detto agente faceva parte una
pistola, rimanendo quindi fermo in tale atteggiamento, con un
ginocchio a terra, nel mezzo della strada, aveva esploso contro
costui, dopo essersi portato a distanza di sicurezza, al riparo
dell'autovettura di servizio, i cui fari abbagliavano
l'antagonista, alcuni colpi di pistola che ne avevano cagionato la
morte).
CODICE PROCEDURA PENALE
Prove - Mezzi di ricerca della prova -
Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Provvedimento di
autorizzazione - Presupposti e forme - Divieto di utilizzazione di
informazioni confidenziali - Indicazione da parte del confidente
del numero di telefono dell'indagato - Inutilizzabilità -
Esclusione.
(Nuovo Cod. Proc. Pen. artt. 203 e 267)
Sez. 4, sent. n. 108 del 16 novembre 2007 c.c.
(dep. 4/01/2008)
(Conf.)
(Rigetta, Trib. lib. Bologna, 8 Giugno 2007)
In tema di autorizzazione alle operazioni di intercettazione, il
divieto di utilizzazione di informazioni confidenziali è
espressamente limitato alla valutazione dei gravi indizi di reato e
non opera qualora la fonte anonima si limiti a riferire agli
inquirenti il numero dell'utenza utilizzata dall'indagato già
autonomamente attinto da gravi indizi di reità per il reato oggetto
del procedimento.
Prove - Mezzi di ricerca della prova -
Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Utilizzazione -
In genere - Divieto di utilizzazione stabilito dall'art. 271, comma
secondo, proc. pen. - Segreto professionale - Esclusione del
divieto - Condizioni - Fattispecie.
(Nuovo Cod. Proc. Pen. artt. 200 co. 1, 256 e 271 co. 2)
Sez. 6, sent. n. 2951 del 20 settembre 2007 c.c.
(dep. 18/01/2008)
(Parz. Diff.)
(Dichiara inammissibile, Trib. lib. Salerno, 29 novembre 2006)
In materia di intercettazioni, il divieto di utilizzazione
stabilito dall'art. 271, comma secondo, cod. proc. pen., non
sussiste quando le conversazioni o le comunicazioni intercettate
non siano pertinenti all'attività professionale svolta dalle
persone indicate nell'art. 200, comma primo, cod. proc. pen., e non
riguardino di conseguenza fatti conosciuti per ragione della
professione dalle stesse esercitata.
(Fattispecie in cui il divieto è stato escluso, stante
l'accertamento della non pertinenza dell'oggetto delle
conversazioni intercettate all'attività professionale di psicologo
esercitata dall'indagato).
LEGGI SPECIALI
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione
- Singole misure - Sorveglianza speciale - Applicabilità nei
confronti di persona detenuta - Ammissibilità.
(Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 artt. 3 e 7)
Sez. Un, sent. n. 10281 del 25 ottobre 2007 c.c.
(dep. 6/03/2008)
(Conf.)
(Rigetta, App. Bari, 4 Maggio 2006)
La misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza è applicabile anche nei confronti di persona detenuta,
sicché, dovendosi distinguere tra momento deliberativo e momento
esecutivo della misura di prevenzione e attenendo la sua
incompatibilità con lo stato di detenzione del proposto unicamente
alla esecuzione della misura stessa, questa può avere inizio solo
quando tale stato venga a cessare, ferma restando la possibilità
per il soggetto di chiederne la revoca, per l'eventuale venire meno
della pericolosità in conseguenza dell'incidenza positiva sulla sua
personalità della funzione risocializzante della pena.
Sport - Turbative nelle manifestazioni
agonistiche - Arresto ritardato o in flagranza differita "ex lege"
n. 401 del 189 - Rissa aggravata - Ammissibilità.
(Legge 13 dicembre 1989, nn. 401 e 401 art. 8 bis co. 1;
Nuovo Cod. Proc. Pen. artt. 380 e 381;
Cod. Pen. art. 588 co. 2)
Sez. 3, sent. n. 1215 del 15 novembre 2007 c.c.
(dep. 11/01/2008)
(Diff.)
(Annulla con rinvio, Trib. Lamezia Terme, 8 Maggio 2007)
In tema di turbative nelle manifestazioni agonistiche, il reato
di rissa aggravata (art. 588, comma secondo, cod. pen.) rientra tra
quei reati per i quali è consentito dall'art. 8, comma primo ter,
L. 13 dicembre 1989, n. 401, il cosiddetto arresto ritardato o in
flagranza differita o prolungata.
Stupefacenti - Detenzione - Riforma
introdotta dalla L. 49 del 2006 - Detenzione di sostanze diverse -
Unico reato - Sussistenza.
(Legge 21 febbraio 2006, n. 49;
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 14 e 73)
Sez. 6, sent. n. 1735 del 20 dicembre 2007 c.c.
(dep. 14/01/2008)
(Diff.)
(Annulla senza rinvio, Trib. Bologna, 28 Febbraio 2007)
A seguito della riforma dell'art. 14 del d.P.R. n. 309 del 1990,
ad opera della L. 21 febbraio 2006, n. 49, che ha introdotto
un'unica tabella di sostanze stupefacenti, la contestuale
detenzione di sostanze stupefacenti diverse (nella specie, cocaina
ed hashish) integra un unico reato.
Stupefacenti - In genere - Associazione
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti - Stabile
acquirente della sostanza - Partecipazione all'associazione -
Condizioni - Fattispecie.
(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74)
Sez. 6, sent. n. 1174 del 19 novembre 2007 c.c.
(dep. 10/01/2008)
(Conf.)
(Rigetta, Trib. Milano, 13 Giugno 2007)
Integra la condotta di partecipazione ad un'associazione
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la
costante disponibilità all'acquisto delle sostanze stupefacenti di
cui l'associazione fa traffico, perchè agevola lo svolgimento
dell'attività criminosa dell'associazione ed assicura la
realizzazione del suo programma delittuoso, sempre che si accerti
che essa è posta in essere avvalendosi continuativamente delle
risorse dell'organizzazione, con la coscienza e volontà dell'autore
di farne parte e di contribuire al suo mantenimento. (Fattispecie
nella quale l'imputato, oltre ad essere stabile acquirente di
grossi quantitativi di cocaina importati da un gruppo di
trafficanti a livello internazionale, seguiva costantemente le
varie fasi del trasporto ed intratteneva rapporti confidenziali con
personaggi di vertice dell'associazione).
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