|
Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2008
Disposizioni di attuazione dell'articolo 746, comma quarto, del
codice della navigazione
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 42 del 19 febbraio
2008)
Art. 1. Qualifica di volo di Stato
1. L'attribuzione della qualifica di volo di Stato è intesa a
consentire l'efficace svolgimento delle attività aeronautiche
occorrenti per realizzare o supportare la cura di interessi
pubblici rilevanti.
2. L'attribuzione della qualifica di volo di Stato costituisce, ove
occorra, il presupposto per il riconoscimento del carattere
prioritario delle attività di cui al comma 1.
3. La qualifica di volo di Stato è attribuita alle attività
aeronautiche esercitate, con aeromobili di Stato, equiparati o
privati, per disposizione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e, eccezionalmente, di altre Amministrazioni dello Stato,
in presenza di specifiche esigenze tecniche, organizzative o
protocollari ovvero di impedimenti al normale svolgimento delle
operazioni aeree o aeroportuali, per l'effettuazione del trasporto
aereo di interesse di autorità ed istituzioni pubbliche,
allorquando sussistono rilevanti ragioni collegate all'esercizio di
funzioni istituzionali, alla tutela della sicurezza, della salute
pubblica o concernenti altri interessi primari della
Repubblica.
Art. 2. Modalità di attribuzione della qualifica di volo di
Stato
1. La qualifica di volo di Stato è attribuita dal
Sottosegretario di Stato delegato, sentito il parere del Segretario
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta
dell'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari.
2. L'attribuzione della qualifica di volo di Stato è effettuata, di
volta in volta, per singole tratte e si estende ai trasferimenti
direttamente funzionali a quello oggetto della specifica
missione.
3. L'atto che attribuisce la qualifica di volo di Stato individua
l'aeromobile nonché la natura, le finalità, i limiti geografici e
temporali del trasferimento a mezzo trasporto aereo.
4. In caso di straordinaria e imprevedibile urgenza ovvero in
occasione di eccezionali esigenze organizzative inerenti a eventi
nazionali di particolare rilevanza che non consentano
l'effettuazione del procedimento previsto dal comma 1, la qualifica
di volo di Stato è attribuita dall'Ufficio di cui al comma 1 il
quale ne dà motivata notizia al Sottosegretario di Stato delegato e
al Segretario generale entro il giorno lavorativo successivo ai
fini della ratifica.
Art. 3. Adempimenti conseguenti
1. L'atto che attribuisce la qualifica di volo di Stato è
comunicato alle Autorità preposte alla regolazione ed alla gestione
della navigazione aerea dall'Ufficio di cui all'art. 2, comma 1,
secondo procedure concordate con tali Autorità.
2. L'Ufficio attribuisce all'aeromobile individuato per
l'effettuazione della missione di trasporto aereo i codici di
esenzione dalle restrizioni di flusso aereo riconosciuti da
EUROCONTROL.
3. L'attribuzione di codici di esenzione non è consentita per altri
aeromobili, fatta eccezione per la sussistenza di insopprimibili
ragioni di urgenza, comprovate dagli esercenti che ne facciano
specifica e motivata istanza.
4. L'attribuzione della qualifica di volo di Stato dà diritto, ove
l'aeromobile non abbia titolo ad un trattamento più favorevole,
alla priorità di cui all'art. 748, secondo comma, ultima parte, del
codice della navigazione.
5. L'attribuzione della qualifica di volo di Stato non esonera in
nessun caso dall'osservanza delle autorizzazioni tecnico-operative
rilasciate all'esercente dalle competenti Autorità
aeronautiche.
Art. 4. Aeromobili destinatari dell'attribuzione
1. La qualifica di volo di Stato può essere attribuita,
ricorrendone tutti i criteri e i presupposti fissati nel presente
decreto, al trasporto aereo disposto o autorizzato dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri o comunque dalla stessa riconosciuto di
interesse dello Stato, impiegando, quanto agli aeromobili di cui
alle lettere a) e b), sulla base di accordo con il Ministero della
difesa:
a) in via primaria, aeromobili dedicati principalmente a tale fine,
allestiti e gestiti dall'Aeronautica militare, avvalendosi anche
delle relative strutture;
b) in via sussidiaria, aeromobili appartenenti a reparti militari
secondo specifiche intese stipulate con l'Amministrazione della
difesa;
c) in via residuale, altri aeromobili di Stato ovvero aeromobili
equiparati ai sensi degli articoli 744 e 746 del codice della
navigazione, sulla base di apposite convenzioni stipulate dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri con i relativi gestori;
d) in via eccezionale, aeromobili appartenenti a privati esercenti
il trasporto aereo.
Art. 5. Organizzazione e vigilanza
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, a mezzo
dell'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari del
Segretariato generale, all'organizzazione, al coordinamento e al
monitoraggio dei voli di Stato.
2. L'Ufficio segnala alle competenti Autorità aeronautiche i casi
di utilizzazione impropria della qualifica di volo di Stato e dei
codici di esenzione.
Art. 6. Abrogazione
1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16
febbraio 2006 citato nelle premesse è abrogato.
Art. 7. Controllo
1. Il presente decreto sarà inviato agli organi del controllo
per il visto di competenza.
Decreto Legislativo 28 gennaio 2008 n.
25 Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante
norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini
del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 40 del 16 febbraio
2008)
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1. Finalità
1. Il presente decreto stabilisce le procedure per l'esame delle
domande di protezione internazionale presentate nel territorio
nazionale da cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione
europea o da apolidi, di seguito denominati: «stranieri», e le
procedure per la revoca e la cessazione degli status
riconosciuti.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) «Convenzione di Ginevra»: la Convenzione relativa allo status
dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con
legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New
York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n.
95;
b) «domanda di protezione internazionale o domanda di asilo o
domanda»: la domanda presentata secondo le procedure previste dal
presente decreto, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo
status di protezione sussidiaria;
c) «richiedente»: il cittadino straniero che ha presentato la
domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora
adottata una decisione definitiva;
d) «rifugiato»: cittadino di un Paese non appartenente all'Unione
europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per
motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un
determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal
territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa
di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese,
oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva
precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra
indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi
ritorno, ferme le cause di esclusione previste dall'articolo 10 del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
e) «status di rifugiato»: il riconoscimento da parte dello Stato di
un cittadino straniero quale rifugiato, a seguito dell'accoglimento
della domanda di protezione internazionale, secondo le procedure
definite dal presente decreto;
f) «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»: cittadino di
un Paese non appartenente all'Unione europea o apolide che non
possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei
cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se
ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se
ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora
abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno
come definito dall'articolo 14 del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non
vuole avvalersi della protezione di detto Paese;
g) «status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento da parte
dello Stato di un cittadino straniero quale persona ammessa alla
protezione sussidiaria, a seguito dell'accoglimento della domanda
di protezione internazionale, secondo le procedure definite dal
presente decreto;
h) «minore non accompagnato»: il cittadino straniero di età
inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel
territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza
legale;
i) ACNUR: l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati;
m) «Paese di origine sicuro»: il Paese inserito nell'elenco comune
minimo di cui all'articolo 29 della direttiva 2005/85/CE.
Art. 3. Autorità competenti
1. Le autorità competenti all'esame delle domande di protezione
internazionale sono le commissioni territoriali per il
riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'articolo
4.
2. L'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono competenti
a ricevere la domanda, secondo quanto previsto dall'articolo
26.
3. L'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente
all'esame della domanda di protezione internazionale in
applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18
febbraio 2003, è l'Unità Dublino, operante presso il Dipartimento
per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno.
Art. 4. Commissioni territoriali per il riconoscimento della
protezione internazionale
1. Le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello
status di rifugiato, di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, assumono la denominazione di:
«Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale», di seguito: «Commissioni territoriali», e si
avvalgono del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento
per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno.
2. Le Commissioni territoriali sono fissate nel numero massimo di
dieci. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le
sedi e le circoscrizioni territoriali in cui operano le
commissioni.
3. Le Commissioni territoriali sono nominate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'interno, e sono composte, nel rispetto del principio di
equilibrio di genere, da un funzionario della carriera prefettizia,
con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di
Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla
Conferenza Stato - città ed autonomie locali e da un rappresentante
dell'ACNUR. Per ciascun componente sono nominati uno o più
componenti supplenti. L'incarico ha durata triennale ed è
rinnovabile. Le Commissioni territoriali possono essere integrate,
su richiesta del presidente della Commissione nazionale per il
diritto di asilo, da un funzionario del Ministero degli affari
esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni
volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di
richiedenti protezione internazionale, in ordine alle domande per
le quali occorre disporre di particolari elementi di valutazione in
merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del
Ministero degli affari esteri. Ove necessario, le Commissioni
possono essere composte anche da personale in posizione di
collocamento a riposo da non oltre due anni appartenente alle
amministrazioni o agli enti rappresentati nella Commissione. Al
presidente ed ai componenti effettivi o supplenti, per ogni
partecipazione alle sedute della Commissione, è corrisposto un
gettone di presenza. L'ammontare del gettone di presenza è
determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Le Commissioni territoriali sono validamente costituite con la
presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto
favorevole di almeno tre componenti. In caso di parità prevale il
voto del presidente.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30
maggio 2005, n. 140, la competenza delle Commissioni territoriali è
determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui è
presentata la domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 1. Nel caso
di richiedenti accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e 21
la competenza è determinata in base alla circoscrizione
territoriale in cui è collocato il centro.
6. Le attività di supporto delle commissioni sono svolte dal
personale in servizio appartenente ai ruoli dell'Amministrazione
civile dell'interno.
Art. 5. Commissione nazionale per il diritto di asilo
1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo ha
competenza in materia di revoca e cessazione degli status di
protezione internazionale riconosciuti, nelle ipotesi previste dal
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, oltre che compiti di
indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali, di
formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime
Commissioni, di costituzione e aggiornamento di una banca dati
informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio delle
richieste di asilo, di costituzione e aggiornamento di un centro di
documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi
di origine dei richiedenti, di monitoraggio dei flussi di
richiedenti asilo, anche al fine di proporre l'istituzione di nuove
Commissioni territoriali e di fornire, ove necessario, informazioni
al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'adozione del
provvedimento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25
luglio 1988, n. 286. La Commissione mantiene rapporti di
collaborazione con il Ministero degli affari esteri ed i
collegamenti di carattere internazionale relativi all'attività
svolta.
2. La Commissione nazionale è nominata, nel rispetto del principio
di equilibrio di genere, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e
degli affari esteri. La Commissione è presieduta da un prefetto ed
è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, da un funzionario della carriera
diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in
servizio presso il Dipartimento per le libertà civili e
l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno. Ciascuna amministrazione
designa un supplente. L'incarico ha durata triennale ed è
rinnovabile. La Commissione è validamente costituita con la
presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto
favorevole di almeno tre componenti. Alle riunioni partecipa senza
diritto di voto un rappresentante del delegato in Italia
dell'ACNUR. La Commissione nazionale si avvale del supporto
organizzativo e logistico del Dipartimento per le libertà civili e
l'immigrazione del Ministero dell'interno.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri, possono
essere istituite una o più sezioni della Commissione nazionale. I
componenti di ciascuna sezione sono individuati e nominati secondo
quanto previsto al comma 2. Le sezioni della Commissione nazionale
sono validamente costituite e deliberano con le medesime modalità
previste per la Commissione nazionale.
Capo II - Principi fondamentali e garanzie
Art. 6. Accesso alla procedura
1. La domanda di protezione internazionale è presentata
personalmente dal richiedente presso l'ufficio di polizia di
frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso
l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del
richiedente.
2. La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai
figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il
genitore all'atto della presentazione della stessa.
3. La domanda può essere presentata direttamente dal minore non
accompagnato ai sensi dell'articolo 19.
Art. 7. Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante
l'esame della domanda
1. Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello
Stato, ai fini esclusivi della procedura, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005,
n. 140, fino alla decisione della Commissione territoriale in
ordine alla domanda, a norma dell'articolo 32.
2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che
debbano essere:
a) estradati verso un altro Stato in virtù degli obblighi previsti
da un mandato di arresto europeo;
b) consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale
internazionale;
c) avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame
dell'istanza di protezione internazionale.
Art. 8. Criteri applicabili all'esame delle domande
1. Le domande di protezione internazionale non possono essere
respinte, né escluse dall'esame per il solo fatto di non essere
state presentate tempestivamente.
2. La decisione su ogni singola domanda deve essere assunta in modo
individuale, obiettivo ed imparziale e sulla base di un congruo
esame della domanda effettuato ai sensi del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251.
3. Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e
aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di
origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui
questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla
base dei dati forniti dall'ACNUR, dal Ministero degli affari
esteri, o comunque acquisite dalla Commissione stessa. La
Commissione nazionale assicura che tali informazioni, costantemente
aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni
territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da
emanare ai sensi dell'articolo 38 e siano altresì fornite agli
organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di
decisioni negative.
Art. 9. Criteri applicabili alle decisioni dell'autorità
accertante
1. Le decisioni sulle domande di protezione internazionale sono
comunicate per iscritto.
2. La decisione con cui viene respinta una domanda è corredata da
motivazione di fatto e di diritto e deve recare le indicazioni sui
mezzi di impugnazione ammissibili.
Art. 10. Garanzie per i richiedenti asilo
1. All'atto della presentazione della domanda l'ufficio di
polizia competente a riceverla informa il richiedente della
procedura da seguire, dei suoi diritti e doveri durante il
procedimento e dei tempi e mezzi a sua disposizione per corredare
la domanda degli elementi utili all'esame; a tale fine consegna al
richiedente l'opuscolo informativo di cui al comma 2.
2. La Commissione nazionale redige, secondo le modalità definite
nel regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 38 un opuscolo
informativo che illustra:
a) le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione
internazionale;
b) i principali diritti e doveri del richiedente durante la sua
permanenza in Italia;
c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le modalità per
riceverle;
d) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'ACNUR e delle
principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione
internazionale.
3. Al richiedente è garantita, in ogni fase della procedura, la
possibilità di contattare l'ACNUR o altra organizzazione di sua
fiducia competente in materia di asilo.
4. Il richiedente è tempestivamente informato della decisione.
Tutte le comunicazioni concernenti il procedimento per il
riconoscimento della protezione internazionale sono rese al
richiedente nella prima lingua da lui indicata, o, se ciò non è
possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo
la preferenza indicata dall'interessato. In tutte le fasi del
procedimento connesse alla presentazione ed all'esame della
domanda, al richiedente è garantita, se necessario, l'assistenza di
un interprete della sua lingua o di altra lingua a lui
comprensibile.
5. In caso di impugnazione della decisione in sede giurisdizionale,
allo straniero, durante lo svolgimento del relativo giudizio, sono
assicurate le stesse garanzie di cui al presente articolo.
Art. 11. Obblighi del richiedente asilo
1. Il richiedente ha l'obbligo di cooperare con le autorità
preposte alle singole fasi della procedura, al fine di fornire
tutti i documenti e le informazioni di cui può disporre, utili ad
agevolare l'esame della domanda.
2. Il richiedente è tenuto ad informare l'autorità competente in
ordine ad ogni suo mutamento di residenza o domicilio.
3. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 2,
eventuali comunicazioni concernenti il procedimento si intendono
validamente effettuate presso l'ultimo domicilio del
richiedente.
4. In tutte le fasi della procedura, il richiedente è tenuto ad
agevolare il compimento degli accertamenti previsti dalla
legislazione in materia di pubblica sicurezza.
Art. 12. Colloquio personale
1. La Commissione nazionale e le Commissioni territoriali
dispongono l'audizione dell'interessato tramite comunicazione
effettuata dalla questura territorialmente competente. La
Commissione, su richiesta motivata dell'interessato, può decidere
di svolgere il colloquio alla presenza di uno solo dei propri
componenti e, ove possibile, dello stesso sesso del
richiedente.
2. La Commissione territoriale può omettere l'audizione del
richiedente quando ritiene di avere sufficienti motivi per
accogliere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato
in relazione agli elementi forniti dal richiedente ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
ed in tutti i casi in cui risulti certificata dalla struttura
sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio
sanitario nazionale l'incapacità o l'impossibilità di sostenere un
colloquio personale.
3. Il colloquio può essere rinviato qualora le condizioni di salute
del cittadino straniero, certificate ai sensi del comma 2, non lo
rendano possibile, ovvero qualora l'interessato richieda ed ottenga
il rinvio per gravi motivi.
4. Se il cittadino straniero benché regolarmente convocato non si
presenta al colloquio senza aver chiesto il rinvio, l'autorità
decidente decide sulla base della documentazione disponibile.
5. Nel caso la convocazione non sia stata portata a conoscenza del
richiedente asilo non ospitato nelle strutture di accoglienza o di
trattenimento e non sia già stata emessa nei suoi confronti
decisione di accoglimento della relativa istanza, la Commissione
territoriale competente o la Commissione nazionale dispone, per una
sola volta ed entro dieci giorni dalla cessazione della causa che
non ha consentito lo svolgimento del colloquio, una nuova
convocazione dell'interessato, secondo le modalità di cui al comma
1, al fine della riattivazione della procedura.
Art. 13. Criteri applicabili al colloquio personale
1. Il colloquio personale si svolge in seduta non pubblica,
senza la presenza dei familiari, a meno che l'autorità decidente
non ritenga che un esame adeguato comporti anche la presenza di
altri familiari.
2. In presenza di un cittadino straniero portatore delle
particolari esigenze di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
30 maggio 2005, n. 140, al colloquio può essere ammesso personale
di sostegno per prestare la necessaria assistenza.
3. Il colloquio del minore avviene alla presenza del genitore che
esercita la potestà o del tutore. In caso di minori non
accompagnati, il colloquio si svolge alla presenza del tutore di
cui all'articolo 26, comma 5.
4. Se il cittadino straniero è assistito da un avvocato ai sensi
dell'articolo 16, questi è ammesso ad assistere al colloquio.
Art. 14. Verbale del colloquio personale
1. Dell'audizione è redatto verbale che è sottoscritto
dall'interessato e contiene le informazioni di cui all'articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Al
cittadino straniero è rilasciata copia del verbale. La Commissione
territoriale adotta le idonee misure per garantire la riservatezza
dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni dei
richiedenti la protezione internazionale.
2. Il rifiuto di sottoscrivere il contenuto del verbale e le
motivazioni di tale rifiuto sono registrati nel verbale stesso e
non ostano a che l'autorità decidente adotti una decisione.
Art. 15. Formazione delle commissioni territoriali e del
personale
1. La Commissione nazionale cura la formazione ed il periodico
aggiornamento dei propri componenti e di quelli delle Commissioni
territoriali, anche al fine di garantire che abbiano la competenza
necessaria perché il colloquio si svolga con la dovuta attenzione
al contesto personale o generale in cui nasce la domanda, compresa
l'origine culturale o la vulnerabilità del richiedente. La
Commissione nazionale cura altresì la formazione degli interpreti
di cui si avvalgono le Commissioni, per assicurare una
comunicazione adeguata in sede di colloquio e la formazione del
personale di supporto delle Commissioni.
Art. 16. Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali
1. Il cittadino straniero può farsi assistere, a proprie spese,
da un avvocato.
2. Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede
giurisdizionale, il cittadino straniero è assistito da un avvocato
ed è ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115. In ogni caso per l'attestazione dei redditi prodotti
all'estero si applica l'articolo 94 del medesimo decreto.
Art. 17. Ambito di applicazione dell'assistenza e della
rappresentanza legali
1. Al cittadino straniero o al suo legale rappresentante, nonché
all'avvocato che eventualmente lo assiste, è garantito l'accesso a
tutte le informazioni relative alla procedura che potrebbero
formare oggetto di giudizio in sede di ricorso avverso la decisione
della Commissione territoriale o della Commissione nazionale, con
le modalità di cui all'articolo 18.
Art. 18. Applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241
1. Ai procedimenti per l'esame delle domande di protezione
internazionale si applicano le disposizioni in materia di
procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi,
di cui ai capi I, ad esclusione dell'articolo 2, comma 2, II,
IV-bis e V, nonché agli articoli 7, 8 e 10 del capo III della legge
7 agosto 1990, n. 241.
Art. 19. Garanzie per i minori non accompagnati
1. Al minore non accompagnato che ha espresso la volontà di
chiedere la protezione internazionale è fornita la necessaria
assistenza per la presentazione della domanda. Allo stesso è
garantita l'assistenza del tutore in ogni fase della procedura per
l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 26,
comma 5.
2. Se sussistono dubbi in ordine all'età, il minore non
accompagnato può, in ogni fase della procedura, essere sottoposto,
previo consenso del minore stesso o del suo rappresentante legale,
ad accertamenti medico-sanitari non invasivi al fine di accertarne
l'età. Se gli accertamenti effettuati non consentono l'esatta
determinazione dell'età si applicano le disposizioni del presente
articolo.
3. Il minore deve essere informato della possibilità che la sua età
può essere determinata attraverso visita medica, sul tipo di visita
e sulle conseguenze della visita ai fini dell'esame della domanda.
Il rifiuto, da parte del minore, di sottoporsi alla visita medica,
non costituisce motivo di impedimento all'accoglimento della
domanda, né all'adozione della decisione.
4. Il minore partecipa al colloquio personale secondo quanto
previsto dall'articolo 13, comma 3, ed allo stesso è garantita
adeguata informazione sul significato e le eventuali conseguenze
del colloquio personale.
Art. 20. Casi di accoglienza
1. Il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di
esaminare la sua domanda.
2. Il richiedente è ospitato in un centro di accoglienza
richiedenti asilo nei seguenti casi:
a) quando è necessario verificare o determinare la sua nazionalità
o identità, ove lo stesso non sia in possesso dei documenti di
viaggio o di identità, ovvero al suo arrivo nel territorio dello
Stato abbia presentato documenti risultati falsi o
contraffatti;
b) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per
aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito
dopo;
c) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in
condizioni di soggiorno irregolare;
d) quando ha presentato la domanda essendo già destinatario di un
provvedimento di espulsione adottato ai sensi dall'articolo 13,
comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, ovvero di un provvedimento di respingimento ai sensi
dell'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
anche se già trattenuto in uno dei centri di cui all'articolo 14
del medesimo decreto legislativo.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), il richiedente è
ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario agli
adempimenti ivi previsti e, in ogni caso, per un periodo non
superiore a venti giorni. Negli altri casi il richiedente è
ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario all'esame
della domanda innanzi alla commissione territoriale e, in ogni
caso, per un periodo non superiore a trentacinque giorni. Allo
scadere del periodo di accoglienza al richiedente è rilasciato un
permesso di soggiorno temporaneo valido tre mesi, rinnovabile fino
alla decisione della domanda.
4. La residenza nel centro non incide sull'esercizio delle garanzie
inerenti alla sua domanda, né sulla sfera della sua vita privata,
fatto salvo il rispetto delle regole di convivenza previste nel
regolamento di cui al comma 5, che garantiscono comunque la facoltà
di uscire dal centro nelle ore diurne. Il richiedente può chiedere
al prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal centro per
un periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita, per
rilevanti motivi personali o per motivi attinenti all'esame della
domanda, fatta salva la compatibilità con i tempi della procedura
per l'esame della domanda. Il provvedimento di diniego sulla
richiesta di autorizzazione all'allontanamento è motivato e
comunicato all'interessato ai sensi dell'articolo 10, comma
4.
5. Con il regolamento di cui all'articolo 38 sono fissate, le
caratteristiche e le modalità di gestione, anche in collaborazione
con l'ente locale, dei centri di accoglienza richiedenti asilo, che
devono garantire al richiedente una ospitalità che garantisca la
dignità della persona e l'unità del nucleo familiare. Il
regolamento tiene conto degli atti adottati dall'ACNUR, dal
Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. L'accesso alle strutture
è comunque consentito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati
ed agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza
consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero
dell'interno.
Art. 21. Casi di trattenimento
1. È disposto il trattenimento, nei centri di cui all'articolo
14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, del
richiedente:
a) che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1,
paragrafo F, della Convenzione di Ginevra;
b) che è stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati
dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale,
ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale,
al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati, o per
reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori
da impiegare in attività illecite;
c) che è destinatario di un provvedimento di espulsione, salvo i
casi previsti dall'articolo 20, comma 2, lettera d).
2. Il provvedimento di trattenimento è adottato dal questore con le
modalità di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286. Quando è già in corso il trattenimento, il questore
chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga del
periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire
l'espletamento della procedura di cui all'articolo 28.
3. L'accesso ai centri di permanenza temporanea e assistenza è
comunque garantito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed
agli organismi di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata
nel settore autorizzati dal Ministero dell'interno.
Art. 22. Residenza nei casi di accoglienza e di
trattenimento
1. L'accoglienza dei richiedenti di cui all'articolo 20, comma
2, è subordinata all'effettiva permanenza nella struttura, salvo il
trasferimento in altro centro che può essere disposto, per motivate
ragioni, dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo in cui
ha sede la struttura che ospita il richiedente. L'indirizzo dei
centri di cui agli articoli 20 e 21 è comunicato dal questore alla
Commissione territoriale e costituisce il luogo di residenza
valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli
atti relativi al procedimento di esame della domanda di protezione
internazionale. Al termine del periodo di accoglienza nei centri di
cui all'articolo 20 o del periodo di trattenimento di cui
all'articolo 21, è fatto obbligo al richiedente di comunicare alla
questura e alla competente Commissione territoriale il luogo di
domicilio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11.
2. L'allontanamento del richiedente dal centro senza giustificato
motivo fa cessare le condizioni di accoglienza e la Commissione
territoriale decide la domanda sulla base della documentazione in
suo possesso.
Art. 23. Ritiro della domanda
1. Nel caso in cui il richiedente decida di ritirare la domanda
prima dell'audizione presso la competente Commissione territoriale,
il ritiro è formalizzato per iscritto e comunicato alla Commissione
territoriale che dichiara l'estinzione del procedimento.
Art. 24. Ruolo dell'ACNUR
1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 4, comma 3, 5, comma
2, 8, comma 3, 10, comma 3, i rappresentanti dell'ACNUR sono in
ogni caso ammessi nelle strutture di cui all'articolo 20 secondo le
modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 38.
2. L'ACNUR svolge in relazione ai propri compiti istituzionali
attività di consulenza e di supporto a favore del Dipartimento per
le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e
delle Commissioni territoriali e nazionale, su richiesta del
Ministero dell'interno.
Art. 25. Raccolta di informazioni su singoli casi
1. Ai fini dello svolgimento della procedura in nessun caso
possono essere acquisite informazioni dai presunti responsabili
della persecuzione ai danni del richiedente.
2. Le Commissioni territoriali e la Commissione nazionale in nessun
caso forniscono informazioni circa la domanda di protezione
internazionale presentata dal richiedente ovvero altre informazioni
che possano nuocere all'incolumità del richiedente e delle persone
a suo carico, ovvero alla libertà e alla sicurezza dei suoi
familiari che ancora risiedono nel Paese di origine.
Capo III - Procedure di primo grado
Art. 26. Istruttoria della domanda di protezione
internazionale
1. La domanda di asilo è presentata all'ufficio di polizia di
frontiera ovvero alla questura competente per il luogo di dimora.
Nel caso di presentazione della domanda all'ufficio di frontiera è
disposto l'invio del richiedente presso la questura competente per
territorio, per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2. Nei
casi in cui il richiedente è una donna, alle operazioni partecipa
personale femminile.
2. La questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale,
redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi
modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui è allegata
la documentazione prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo
19 novembre 2007, n. 251. Il verbale è approvato e sottoscritto dal
richiedente cui ne è rilasciata copia, unitamente alla copia della
documentazione allegata.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, nei casi
soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 343/2003 del
Consiglio, del 18 febbraio 2003, la questura avvia le procedure per
la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda,
secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3.
4. Il questore, qualora ricarrono le ipotesi di cui agli articoli
20 e 21 dispone l'invio del richiedente nelle strutture ivi
previste e rilascia al richiedente un attestato nominativo che
certifica la sua qualità di richiedente protezione internazionale
presente nel centro di accoglienza o di permanenza temporanea e
assistenza. Negli altri casi rilascia un permesso di soggiorno
valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della
procedura di riconoscimento dello status di rifugiato o di
protezione sussidiaria da parte della Commissione
territoriale.
5. Quando la domanda è presentata da un minore non accompagnato,
l'autorità che la riceve sospende il procedimento, dà immediata
comunicazione al tribunale dei minorenni e al giudice tutelare per
l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli
articoli 343, e seguenti, del codice civile, ed informa il Comitato
per i minori stranieri presso il Ministero della solidarietà
sociale. Il giudice tutelare nelle quarantotto ore successive alla
comunicazione del questore provvede alla nomina del tutore. Il
tutore prende immediato contatto con la questura per la conferma
della domanda, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento e
l'adozione dei provvedimenti relativi all'accoglienza del
minore.
6. L'autorità che riceve la domanda ai sensi del comma 5 informa
immediatamente il Servizio centrale del sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per
l'inserimento del minore in una delle strutture operanti
nell'ambito del Sistema di protezione stesso e ne dà comunicazione
al tribunale dei minori ed al giudice tutelare. Nel caso in cui non
sia possibile l'immediato inserimento del minore in una di tali
strutture, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono
temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del comune dove
si trova il minore. I minori non accompagnati in nessun caso
possono essere trattenuti presso le strutture di cui agli articoli
20 e 21.
Art. 27. Procedure di esame
1. L'esame della domanda di protezione internazionale è svolto
dalle Commissioni territoriali secondo i principi fondamentali e le
garanzie di cui al capo II.
2. La Commissione territoriale provvede al colloquio con il
richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e
decide entro i tre giorni feriali successivi.
3. Qualora la Commissione territoriale, per la sopravvenuta
esigenza di acquisire nuovi elementi, non abbia potuto adottare la
decisione entro i termini di cui al comma 2, informa del ritardo il
richiedente e la questura competente.
Art. 28. Esame prioritario
1. La Commissione territoriale esamina in via prioritaria la
domanda, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di
cui al capo II, quando:
a) la domanda è palesemente fondata;
b) la domanda è presentata da un richiedente appartenente alle
categorie di persone vulnerabili indicate dall'articolo 8 del
decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140;
c) la domanda è presentata da un richiedente per il quale sono
stati disposti l'accoglienza o il trattenimento ai sensi degli
articoli 20 e 21, fatto salvo il caso in cui l'accoglienza sia
disposta per verificare o accertare l'identità del
richiedente.
2. Nei casi previsti dall'articolo 21, appena ricevuta la domanda
il questore, competente in base al luogo in cui è stata presentata,
dispone il trattenimento del richiedente ai sensi dell'articolo 21,
comma 2, e contestualmente provvede alla trasmissione della
documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro
sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede
all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi due
giorni.
3. Lo Stato italiano può dichiararsi competente all'esame delle
domande di cui al comma 1, lettera c), ai sensi del regolamento
(CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003.
Art. 29. Casi di inammissibilità della domanda
1. La Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda
e non procede all'esame, nei seguenti casi:
a) il richiedente è stato riconosciuto rifugiato da uno Stato
firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di
tale protezione;
b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata
presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre
nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla
situazione del suo Paese di origine.
Art. 30. Casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE)
n. 343/2003
1. Nei casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE)
n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, la Commissione
territoriale sospende l'esame della domanda. Qualora sia stata
determinata la competenza territoriale di altro Stato, ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, la Commissione dichiara l'estinzione del
procedimento.
Art. 31. Acquisizione di ulteriori dichiarazioni o di nuovi
elementi
1. Il richiedente può inviare alla Commissione territoriale
memorie e documentazione in ogni fase del procedimento. Nel caso in
cui il richiedente reitera la domanda prima della decisione della
Commissione territoriale, gli elementi che sono alla base della
nuova domanda sono esaminati nell'ambito della precedente
domanda.
Art. 32. Decisione
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23, 29 e 30 la
Commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni:
a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria,
secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il
riconoscimento della protezione internazionale fissati dal decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, o ricorra una delle cause di
cessazione o esclusione dalla protezione internazionale previste
dal medesimo decreto legislativo, ovvero il richiedente provenga da
un Paese di origine sicuro e non abbia addotto i gravi motivi di
cui al comma 2.
2. Nel caso in cui il richiedente provenga da un Paese di origine
sicuro ed abbia addotto gravi motivi per non ritenere sicuro quel
Paese nelle circostanze specifiche in cui egli si trova, la
Commissione non può pronunciarsi sulla domanda senza previo esame,
svolto in conformità ai principi ed alle garanzie fondamentali di
cui al capo secondo. Tra i gravi motivi possono essere comprese
gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti non
costituenti reato per l'ordinamento italiano, riferiti al
richiedente e che risultano oggettivamente perseguibili nel Paese
di origine sicuro.
3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione
internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di
carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli
atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno
ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
4. La decisione di cui al comma 1, lettera b), ed il verificarsi
delle ipotesi previste dagli articoli 23 e 29 comportano alla
scadenza del termine per l'impugnazione l'obbligo per il
richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia
stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo. A tale
fine si provvede ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei confronti dei soggetti
accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e 21 e ai sensi
dell'articolo 13, comma 5, del medesimo decreto legislativo nei
confronti dei soggetti ai quali era stato rilasciato il permesso di
soggiorno per richiesta asilo.
Capo IV - Revoca, cessazione e rinuncia della protezione
internazionale
Art. 33. Revoca e cessazione della protezione internazionale
riconosciuta
1. Nel procedimento di revoca o di cessazione dello status di
protezione internazionale, l'interessato deve godere delle seguenti
garanzie:
a) essere informato per iscritto che la Commissione nazionale
procede al nuovo esame del suo diritto al riconoscimento della
protezione internazionale e dei motivi dell'esame;
b) avere la possibilità di esporre in un colloquio personale a
norma degli articoli 10, 11 e 12 o in una dichiarazione scritta, i
motivi per cui il suo status non dovrebbe essere revocato o
cessato.
2. La Commissione nazionale, nell'ambito di tale procedura, applica
in quanto compatibili i principi fondamentali e le garanzie di cui
al capo II.
3. Nel caso di decisione di revoca o cessazione degli status di
protezione internazionale si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 32, comma 3.
Art. 34. Rinuncia agli status riconosciuti
1. La rinuncia espressa allo status di rifugiato o di soggetto
ammesso alla protezione sussidiaria determina la decadenza dal
medesimo status.
Capo V - Procedure di impugnazione
Art. 35. Impugnazione
1. Avverso la decisione della Commissione territoriale è ammesso
ricorso dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto
di corte d'appello in cui ha sede la Commissione territoriale che
ha pronunciato il provvedimento. Il ricorso è ammesso anche nel
caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello
status di rifugiato e la Commissione territoriale lo abbia ammesso
esclusivamente alla protezione sussidiaria. Il ricorso è proposto,
a pena di inammissibilità, nei trenta giorni successivi alla
comunicazione del provvedimento; allo stesso è allegata copia del
provvedimento impugnato. Nei soli casi di trattenimento disposto ai
sensi dell'articolo 21, il ricorso è proposto, a pena di
inammissibilità, nei quindici giorni successivi alla comunicazione
del provvedimento dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di
distretto di corte d'appello in cui ha sede il centro.
2. Avverso la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o
sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui è
accordata la protezione sussidiaria, è ammesso ricorso dinanzi al
tribunale competente in relazione alla Commissione territoriale che
ha emesso il provvedimento che ha riconosciuto lo status di cui è
stata dichiarata la revoca o la cessazione.
3. Tutte le comunicazioni e notificazioni si eseguono presso
l'avvocato del ricorrente mediante avviso di deposto in
cancelleria.
4. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione
monocratica con le modalità dei procedimenti in camera di
consiglio.
5. Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale, con
decreto apposto in calce allo stesso, fissa l'udienza in camera di
consiglio. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono
notificati all'interessato e comunicati al pubblico ministero e
alla Commissione nazionale ovvero alla competente Commissione
territoriale.
6. La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che rigetta
la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona
cui è accordata la protezione sussidiaria ai sensi dei commi 1 e 2
sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.
7. La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che
dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento dello status di
rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria
ovvero avverso la decisione adottata dalla Commissione territoriale
ai sensi dell'articolo 22, comma 2, non sospende l'efficacia del
provvedimento impugnato. Il ricorrente può tuttavia chiedere al
tribunale, contestualmente al deposito del ricorso, la sospensione
del provvedimento quando ricorrano gravi e fondati motivi. In tale
caso il tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito, decide
con ordinanza non impugnabile, anche apposta in calce al decreto di
fissazione dell'udienza. Nel caso di sospensione del provvedimento
impugnato al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per
richiesta di asilo ed è disposta l'accoglienza nei centri di cui
all'articolo 20.
8. La procedura di cui al comma 7 si applica, in ogni caso, al
ricorso presentato dal richiedente di cui agli articoli 20, comma
2, lettera d), e 21. Il richiedente ospitato nei centri di
accoglienza ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera d), o
trattenuto ai sensi dell'articolo 21 permane nel centro in cui si
trova fino alla adozione dell'ordinanza di cui al comma 7.
9. All'udienza può intervenire un rappresentante designato dalla
Commissione nazionale o territoriale che ha adottato l'atto
impugnato. La Commissione interessata può in ogni caso depositare
alla prima udienza utile tutti gli atti e la documentazione che
ritiene necessari ai fini dell'istruttoria.
10. Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova
necessari, decide con sentenza entro tre mesi dalla presentazione
del ricorso, con cui rigetta il ricorso ovvero riconosce al
ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la
protezione sussidiaria; la sentenza viene notificata al ricorrente
e comunicata al pubblico ministero e alla Commissione
interessata.
11. Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il
ricorrente ed il pubblico ministero possono proporre reclamo alla
corte d'appello, con ricorso da depositarsi nella cancelleria della
corte d'appello, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla
notificazione o comunicazione della sentenza.
12. Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata;
tuttavia la corte d'appello, su istanza del ricorrente, può
disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa
quando ricorrano gravi e fondati motivi.
13. Nel procedimento dinanzi alla corte d'appello, che si svolge in
camera di consiglio, si applicano i commi 5, 9 e 10.
14. Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d'appello può
essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere
proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla
notificazione della sentenza. Esso viene notificato ai soggetti di
cui al comma 6, assieme al decreto di fissazione dell'udienza in
camera di consiglio, a cura della cancelleria. La Corte di
cassazione si pronuncia in camera di consiglio ai sensi
dell'articolo 375 c.p.c.
Art. 36. Accoglienza del ricorrente
1. Al richiedente asilo che ha proposto il ricorso ai sensi
dell'articolo 35, si applica l'articolo 11 del decreto legislativo
30 maggio 2005, n. 140.
2. Il richiedente di cui al comma 1 ospitato nei centri di cui
all'articolo 20 rimane in accoglienza nelle medesime strutture con
le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n.
140.
3. Il richiedente trattenuto nei centri di cui all'articolo 21 che
ha ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato, ai sensi
dell'articolo 35, comma 8, ha accoglienza nei centri di cui
all'articolo 20 con le modalità stabilite dal decreto legislativo
30 maggio 2005, n. 140.
Capo VI - Disposizioni finali e transitorie
Art. 37. Riservatezza
1. Tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti disciplinati nel
presente decreto sono soggetti all'obbligo di riservatezza
relativamente a tutte le informazioni ottenute nel corso del
procedimento.
Art. 38. Regolamenti di attuazione
1. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di attuazione
del presente decreto.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al
comma 1, continuano a trovare applicazione in quanto compatibili le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
settembre 2004, n. 303, ed i riferimenti ivi contenuti alla domanda
per il riconoscimento dello status di rifugiato, si intendono
sostituiti con domanda di protezione internazionale come definita
dal presente decreto.
Art. 39. Disposizioni finanziarie
1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, è autorizzata
la spesa di euro 239.000 per l'anno 2008.
2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, è autorizzata la
spesa di euro 832.000 a decorrere dall'anno 2008.
3. L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 16, comma 2, è
valutato in 3.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008.
4. Per le esigenze di adeguamento dei centri, derivanti
dall'articolo 20, comma 5, è autorizzata la spesa di euro 8.000.000
per l'anno 2008.
5. L'onere derivante dall'attività di accoglienza di cui agli
articoli 20, commi 2, 3 e 4, 35 e 36 è valutato in euro 12.218.250
a decorrere dall'anno 2008 e la dotazione del Fondo nazionale per
le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies
del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aumentata di
6.600.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2008, per i servizi di
accoglienza gestiti dagli enti locali.
6. Per le finalità di cui all'articolo 24, comma 2, è autorizzata
la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2008.
7. All'onere derivante dai commi 1, 2, 4 e 6, pari complessivamente
a euro 9.571.000 per l'anno 2008 e a euro 1.332.000 a decorrere
dall'anno 2009, nonché a quello derivante dai commi 3 e 5, valutato
complessivamente in 22.018.250 euro a decorrere dall'anno 2008, si
provvede a valere sulla disponibilità del Fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 3 e 5, ai fini
dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468. Gli eventuali
decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della
legge 5 agosto del 1978, n. 468, prima della data di entrata in
vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma,
sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite
relazioni illustrative.
Art. 40. Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli 1, commi 4, 5 e 6, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies
del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n.
303, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui all'articolo 38.
Decreto Legislativo 28 febbraio 2008 n.
32 Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE
relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e loro familiari di
circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 52 del 1° marzo 2008)
Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.
30
1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è
aggiunto, in fine, il seguente comma: «5-bis. In ragione della
prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il
suo familiare può presentarsi ad un ufficio di polizia per
dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale, secondo le
modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione. Qualora non sia stata effettuata tale
dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria, che
il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi»;
b) all'articolo 18, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «che costituisce causa di cancellazione anagrafica»;
c) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:
«Art. 20 - Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il diritto di ingresso e
soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi
sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito
provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato; motivi
imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o
di pubblica sicurezza.
2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono anche quando la
persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui
all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, ovvero vi sono
fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio
dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o
attività terroristiche, anche internazionali.
3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la
persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono
una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali
della persona ovvero all'incolumità pubblica, rendendo urgente
l'allontanamento perché la sua ulteriore permanenza sul territorio
è incompatibile con la civile e sicura convivenza. Ai fini
dell'adozione del provvedimento, si tiene conto anche di eventuali
condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o
più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o
l'incolumità della persona, o per uno o più delitti corrispondenti
alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile
2005, n. 69, di eventuali ipotesi di applicazione della pena su
richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale
per i medesimi delitti, ovvero dell'appartenenza a taluna delle
categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di
misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti
da autorità straniere.
4. I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del
principio di proporzionalità e non possono essere motivati da
ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai
comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una
minaccia concreta e attuale all'ordine pubblico o alla pubblica
sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé
l'adozione di tali provvedimenti.
5. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto
della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua
età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di
salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio
nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di
origine.
6. I titolari del diritto di soggiorno permanente di cui
all'articolo 14 possono essere allontanati dal territorio nazionale
solo per motivi di sicurezza dello Stato, per motivi imperativi di
pubblica sicurezza o per altri gravi motivi di ordine pubblico o di
pubblica sicurezza.
7. I beneficiari del diritto di soggiorno che hanno soggiornato nel
territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano
minorenni possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza
dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza, salvo
l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso del minore,
secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo
del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n.
176.
8. Le malattie o le infermità che possono giustificare limitazioni
alla libertà di circolazione nel territorio nazionale sono solo
quelle con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione
mondiale della sanità, nonché altre malattie infettive o
parassitarie contagiose, sempreché siano oggetto di disposizioni di
protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che
insorgono successivamente all'ingresso nel territorio nazionale non
possono giustificare l'allontanamento.
9. Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti di
allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza dei
soggetti di cui al comma 7, nonché i provvedimenti di
allontanamento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello
Stato. Negli altri casi, i provvedimenti di allontanamento sono
adottati dal prefetto del luogo di residenza o dimora del
destinatario.
10. I provvedimenti di allontanamento sono motivati, salvo che vi
ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato. Se il
destinatario non comprende la lingua italiana, il provvedimento è
accompagnato da una traduzione del suo contenuto, anche mediante
appositi formulari, sufficientemente dettagliati, redatti in una
lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile per
indisponibilità di personale idoneo alla traduzione del
provvedimento in tale lingua, comunque in una delle lingue
francese, inglese, spagnola o tedesca, secondo la preferenza
indicata dall'interessato. Il provvedimento è notificato
all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e, salvo
quanto previsto al comma 11, indica il termine stabilito per
lasciare il territorio nazionale che non può essere inferiore ad un
mese dalla data della notifica e, nei casi di comprovata urgenza,
può essere ridotto a dieci giorni. Il provvedimento indica anche la
durata del divieto di reingresso che non può essere superiore a
dieci anni nei casi di allontanamento per i motivi di sicurezza
dello Stato e a cinque anni negli altri casi.
11. Il provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza
dello Stato e per motivi imperativi di pubblica sicurezza è
immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
12. Nei casi di cui al comma 10, se il destinatario del
provvedimento di allontanamento si trattiene oltre il termine
fissato, il questore dispone l'esecuzione immediata del
provvedimento di allontanamento dell'interessato dal territorio
nazionale. Si applicano, per la convalida del provvedimento del
questore, le disposizioni del comma 11.
13. Il destinatario del provvedimento di allontanamento può
presentare domanda di revoca del divieto di reingresso dopo che,
dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la metà della
durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda
devono essere addotti gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto
oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la
decisione di vietarne il reingresso nel territorio nazionale. Sulla
domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto
motivato l'autorità che ha emanato il provvedimento di
allontanamento. Durante l'esame della domanda l'interessato non ha
diritto di ingresso nel territorio nazionale.
14. Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra
nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, è
punito con la reclusione fino a due anni, nell'ipotesi di
allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, ovvero fino ad
un anno, nelle altre ipotesi. Il giudice può sostituire la pena
della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con
divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da
cinque a dieci anni. L'allontanamento è immediatamente eseguito dal
questore, anche se la sentenza non è definitiva.
15. Si applica la pena detentiva della reclusione fino a tre anni
in caso di reingresso nel territorio nazionale in violazione della
misura dell'allontanamento disposta ai sensi del comma 14, secondo
periodo.
16. Nei casi di cui ai commi 14 e 15 si procede con rito
direttissimo. In caso di condanna, salvo che il giudice provveda ai
sensi del comma 14, secondo periodo, è sempre adottato un nuovo
provvedimento di allontanamento immediatamente esecutivo, al quale
si applicano le norme del comma 11.
17. I provvedimenti di allontanamento di cui al presente articolo
sono adottati tenendo conto anche delle segnalazioni motivate del
sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario del
provvedimento»;
d) dopo l'articolo 20 sono inseriti i seguenti:
«Art. 20-bis - Procedimento penale pendente a carico del
destinatario del provvedimento di allontanamento
1. Qualora il destinatario del provvedimento di allontanamento di
cui all'articolo 20, commi 11 e 12, sia sottoposto a procedimento
penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi
3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
2. Il nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si intende concesso qualora
l'autorità giudiziaria non provveda entro quarantotto ore dalla
data di ricevimento della richiesta.
3. Non si dà luogo alla sentenza di cui all'articolo 13, comma
3-quater, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, qualora
si proceda per i reati di cui all'articolo 380 del codice di
procedura penale.
4. Quando il procedimento penale pendente sia relativo ai reati di
cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, si può
procedere all'allontanamento solo nell'ipotesi in cui il soggetto
non sia sottoposto a misura cautelare detentiva per qualsiasi
causa.
5. In deroga alle disposizioni sul divieto di reingresso, il
destinatario del provvedimento di allontanamento, sottoposto ad un
procedimento penale ovvero parte offesa nello stesso, può essere
autorizzato a rientrare nel territorio dello Stato, dopo
l'esecuzione del provvedimento, per il tempo strettamente
necessario all'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di
partecipare al giudizio o di compiere atti per i quali è necessaria
la sua presenza. Salvo che la presenza dell'interessato possa
procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o
alla sicurezza pubblica, l'autorizzazione è rilasciata dal
questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o
consolare, su documentata richiesta del destinatario del
provvedimento di allontanamento, o del suo difensore».
«Art. 20-ter - Autorità giudiziaria competente per la convalida dei
provvedimenti del questore
Ai fini della convalida dei provvedimenti emessi dal questore ai
sensi degli articoli 20 e 20-bis, è competente il tribunale
ordinario in composizione monocratica»;
e) gli articoli 21 e 22 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 21 - Allontanamento per cessazione delle condizioni che
determinano il diritto di soggiorno
1. Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri
Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari, qualunque
sia la loro cittadinanza, può altresì essere adottato quando
vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di
soggiorno dell'interessato ai sensi degli articoli 6, 7 e 13 e
salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato dal prefetto,
territorialmente competente secondo la residenza o dimora del
destinatario, anche su segnalazione motivata del sindaco del luogo
di residenza o dimora, con atto motivato e notificato
all'interessato. Il provvedimento è adottato tenendo conto della
durata del soggiorno dell'interessato, della sua età, della sua
salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi
legami con il Paese di origine. Il provvedimento riporta le
modalità di impugnazione, nonché il termine per lasciare il
territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese. Se
il destinatario non comprende la lingua italiana, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 20, comma 10.
3. Unitamente al provvedimento di allontanamento è consegnata
all'interessato una attestazione di obbligo di adempimento
dell'allontanamento, secondo le modalità stabilite con decreto del
Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri, da
presentare presso un consolato italiano. Il provvedimento di
allontanamento di cui al comma 1 non può prevedere un divieto di
reingresso sul territorio nazionale.
4. Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato
sia individuato sul territorio dello Stato oltre il termine fissato
nel provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto alla
presentazione dell'attestazione di cui al comma 3, è punito con
l'arresto da un mese a sei mesi e con l'ammenda da 200 a 2.000
euro».
«Art. 22 - Ricorsi avverso i provvedimenti di allontanamento
1. Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di
sicurezza dello Stato di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, e per
motivi di ordine pubblico può essere presentato ricorso al
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
2. Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di
pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e
per i motivi di cui all'articolo 21 può essere presentato ricorso
entro venti giorni dalla notifica, a pena di inammissibilità, al
tribunale ordinario in composizione monocratica in cui ha sede
l'autorità che lo ha adottato. La parte può stare in giudizio
personalmente.
3. I ricorsi di cui ai commi 1 e 2, sottoscritti personalmente
dall'interessato, possono essere presentati anche per il tramite di
una rappresentanza diplomatica o consolare italiana; in tale caso
l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità
giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della
rappresentanza. La procura speciale al patrocinante legale è
rilasciata avanti all'autorità consolare, presso cui sono eseguite
le comunicazioni relative al procedimento.
4. I ricorsi di cui ai commi 1 e 2 possono essere accompagnati da
una istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di
allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di cui al presente
comma, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo
che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente
decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di sicurezza
dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza.
5. Sul ricorso di cui al comma 2, il tribunale decide a norma degli
articoli 737, e seguenti, del codice di procedura civile. Qualora i
tempi del procedimento dovessero superare il termine entro il quale
l'interessato deve lasciare il territorio nazionale ed è stata
presentata istanza di sospensione ai sensi del comma 4, il giudice
decide con priorità sulla stessa prima della scadenza del termine
fissato per l'allontanamento.
6. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la
sua cittadinanza, cui è stata negata la sospensione del
provvedimento di allontanamento sono consentiti, a domanda,
l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare
al procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa
procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o
alla sicurezza pubblica. L'autorizzazione è rilasciata dal questore
anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare
su documentata richiesta dell'interessato.
7. Nel caso in cui il ricorso è respinto, l'interessato presente
sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il
territorio nazionale».
Art. 2. Disposizione finanziaria
1. All'onere derivante dalla traduzione del provvedimento di
allontanamento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c),
valutato in euro 370.000 per l'anno 2008, in euro 333.000 per
l'anno 2009 ed euro 296.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai
fini del bilancio triennale 2008-2010 nell'Unità previsionale di
base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del
programma «Fondi di riserva speciali» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno.
2. Il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di
cui al comma 1, informando tempestivamente il Ministero
dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli
eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma,
n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di
entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo
periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da
apposite relazioni illustrative.
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Decreto 4 giugno 2007
Istituzione del «Gruppo operativo mobile»
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 50 del 28 febbraio
2008)
Il Ministro della Giustizia
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono:
- per «dipartimento», il dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria;
- per «capo del dipartimento», il capo del dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria;
- per «G.O.M.», il Gruppo operativo mobile;
- per «direttore», il direttore del gruppo operativo mobile.
Art. 2. Compiti del G.O.M.
1. Il G.O.M., unità di livello dirigenziale non generale
nell'ambito dell'ufficio del capo del dipartimento, è alle dirette
dipendenze del capo del dipartimento che ne dispone
l'impiego.
2. Il G.O.M. svolge i seguenti compiti:
a) cura le traduzioni ed i piantonamenti dei detenuti ed internati
ad altissimo indice di pericolosità e con particolare posizione
processuale che possono essere effettuate, per motivi di sicurezza
e riservatezza, con modalità operative anche in deroga alle vigenti
disposizioni amministrative in materia;
b) provvede, di regola, al servizio di custodia dei detenuti
sottoposti al regime speciale previsto dall'art. 41-bis, comma 2,
legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché dei detenuti che collaborano
con la giustizia ritenuti dalla direzione generale dei detenuti e
del trattamento di maggiore esposizione a rischio.
3. Il capo del dipartimento, inoltre, dispone l'utilizzazione di
personale del G.O.M.:
a) nei casi previsti dall'art. 41-bis, comma 1, legge 26 luglio
1975, n. 354;
b) in ogni altro caso determinato dall'esigenza di fronteggiare
gravi situazioni gestionali in ambito penitenziario.
Art. 3. Composizione del G.O.M.
1. Il personale del G.O.M. è nominato dal capo del dipartimento
fra il personale appartenente ai ruoli del corpo di polizia
penitenziaria e tra gli ufficiali del ruolo ad esaurimento del
disciolto corpo degli agenti di custodia.
2. Per i soli compiti amministrativi è nominato personale
appartenente al comparto ministeri, al quale non si applicano le
disposizioni previste all'art. 5.
Art. 4. Direttore del G.O.M.
1. L'incarico di direttore è conferito dal capo del dipartimento
ad un appartenente al ruolo dei dirigenti del corpo di polizia
penitenziaria, per un tempo non inferiore a tre anni e non
superiore a cinque anni, ed è rinnovabile per una sola volta.
2. Fino alla disponibilità di adeguate qualifiche del ruolo
dirigenziale del personale del Corpo di polizia penitenziaria, alla
direzione del G.O.M. è preposto un ufficiale generale del ruolo ad
esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia, tenuto
conto del percorso professionale, delle capacità professionali ed
organizzative dimostrate e dei titoli acquisiti. Si applicano i
termini indicati al comma 1.
3. Su delega del capo del dipartimento, il direttore dispone, anche
con conseguenti provvedimenti amministrativi, l'impiego del
personale posto alle sue dipendenze secondo la necessità richiesta
dai servizi assegnati.
Art. 5. Contingente di personale
1. Con provvedimento del capo del dipartimento, su proposta del
direttore, acquisito il parere della Direzione generale del
personale e della formazione e sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative del personale, è determinata nel
massimo e nel minimo l'aliquota di personale del Corpo di polizia
penitenziaria da destinare all'impiego nel G.O.M.
2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria accede al G.O.M.
a domanda, a seguito del superamento di una selezione attitudinale
e di un corso di formazione, organizzati dalla direzione generale
del personale e della formazione.
3. La domanda di accesso e trasferimento al G.O.M. contiene la
clausola espressa di accettazione della temporaneità dell'incarico
e del successivo trasferimento alla sede di provenienza, salvo
quanto previsto dal comma 5.
4. Il periodo di permanenza nel G.O.M. è pari a quattro anni,
prorogabile una sola volta per un tempo non eccedente due
anni.
5. Al completamento del periodo indicato al comma 4, il personale è
trasferito a domanda alla sede di provenienza anche in
sovrannumero, da riassorbirsi al verificarsi delle prime vacanze
utili, ovvero ad altra sede secondo criteri individuati mediante
accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. Il capo del dipartimento, su proposta del
direttore, può disporre, secondo le procedure indicate agli
articoli 8 e 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il trasferimento
immediato nella sede di provenienza dell'appartenente al G.O.M. che
abbia posto in essere comportamenti incompatibili con il servizio
svolto.
6. Il servizio operativo espletato alle dipendenze del G.O.M. è
computato secondo un criterio di maggiorazione progressiva del
punteggio in funzione del tempo di permanenza, definito con
provvedimento del capo del dipartimento, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
Art. 6. Requisiti per l'accesso al G.O.M.
1. La direzione generale del personale e della formazione
provvede ad emanare apposito interpello per l'accesso al G.O.M.,
individuando il numero dei posti disponibili, prevedendo che il 10%
degli stessi sia riservato agli agenti neoassunti, nel rispetto
delle graduatorie finali dei corsi di formazione.
2. Gli agenti neoassunti ammessi frequentano un corso di formazione
della durata di tre mesi, ai sensi dell'art. 8 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
3. Alla restante parte dei posti resi disponibili con l'interpello
è assegnato personale appartenente ai ruoli della Polizia
penitenziaria in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non superiore a trentacinque anni per gli appartenenti al
ruolo degli agenti e assistenti e non superiore a quaranta anni per
gli appartenenti ai ruoli dei sovrintendenti e degli
ispettori;
b) assenza di patologie anche se dipendenti da causa di
servizio;
c) aver riportato nei rapporti informativi degli ultimi tre anni un
giudizio non inferiore a «buono»;
d) completa disponibilità all'impiego nel G.O.M. in qualsiasi sede
ove sia chiamato ad operare.
4. Il personale ammesso frequenta il corso di formazione previsto
all'art. 5, comma 2, per la durata di tre mesi.
Art. 7. Reparti periferici
1. Il G.O.M. ha sede in Roma. Possono essere istituiti reparti
periferici di collegamento del G.O.M. presso gli istituti ed i
servizi dell'amministrazione penitenziaria per il tempo necessario
per l'espletamento del servizio in tali luoghi. Il personale dei
reparti periferici dipende dal direttore, nei limiti previsti
dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1999, n. 82.
2. Le responsabilità ed il coordinamento di tutte le attività dei
reparti periferici possono essere affidate a personale del Corpo di
polizia penitenziaria con qualifica non inferiore ad
ispettore.
3. Il responsabile del reparto periferico ha l'obbligo di
comunicare al Direttore e al direttore dell'istituto i fatti e gli
elementi che riguardano i profili dell'ordine, della sicurezza e
della disciplina del reparto.
4. Il direttore dell'istituto informa il responsabile del reparto
periferico dei fatti e degli elementi che ritiene possano aver
rilevanza per il mantenimento dell'ordine, della sicurezza e della
disciplina del reparto.
5. Il responsabile del reparto periferico possiede autonomia
operativa finalizzata all'espletamento dei compiti e delle
responsabilità assegnatigli nell'ambito delle proprie competenze,
ferma restando la subordinazione funzionale al comandante di
reparto e, in ogni caso, al direttore dell'istituto in cui ha sede
il reparto periferico.
6. Qualora sussistano eccezionali esigenze organizzative il capo
del dipartimento, su proposta del direttore e sentito il direttore
dell'istituto, può disporre che taluni servizi connessi
all'operatività dell'incarico svolto dal G.O.M. siano affidati al
personale dell'istituto presso cui è istituito il reparto
periferico.
7. I reparti periferici sono istituiti e soppressi con
provvedimento del capo del dipartimento.
Art. 8. Centri di servizio
1. Il G.O.M. dispone di centri di servizio ove vengono custoditi
e mantenuti in perfetta efficienza gli automezzi ed il materiale in
dotazione.
Art. 9. Servizio amministrativo-contabile
1. Il Direttore, sulla base della programmazione della spesa
delineata dal direttore generale delle risorse materiali, dei beni
e dei servizi, provvede alle spese di gestione, di esercizio ed
alla manutenzione dei mezzi, compreso l'equipaggiamento, degli
apparati strumentali, tecnici e logistici, alla gestione, alle
spese di esercizio ed alla manutenzione degli apparati di
telecomunicazione a distanza, alla manutenzione, ristrutturazione e
adattamento degli immobili e degli impianti, nonché alle diverse
spese per il personale alle dipendenze del gruppo e ad ogni altra
necessità tecnico-operativa.
2. Il direttore generale per il bilancio e della contabilità,
tenuto conto della rispondenza al piano di ripartizione delle
risorse finanziarie, emette aperture di credito a favore del
funzionario delegato del G.O.M. sui capitoli 1601, 1604, 1605,
1612, 1615, 1627, 1673, 1675, 1676, 1678, 1762, 7300, 7303, 7321,
7322, 7341 dello stato di previsione della spesa del Ministero
della giustizia.
Art. 10. Relazione annuale del direttore del G.O.M.
1. Il direttore presenta annualmente al capo del dipartimento
una relazione circa l'attività svolta, gli obiettivi perseguiti ed
i risultati conseguiti.
2. Inoltre, il direttore trasmette periodicamente al capo del
dipartimento resoconti informativi relativi alle attività
gestionali ed operative del G.O.M.
3. I responsabili dei reparti periferici producono periodicamente
analoghe relazioni al direttore.
Art. 11. Sicurezza e tutela del direttore del G.O.M.
1. Per ragioni di sicurezza e di tutela dell'incolumità
personale, al direttore del G.O.M. è concesso un alloggio di
servizio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), decreto del
Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314.
Art. 12. Norme transitorie
1. Al fine di consentire la continuità gestionale ed operativa
del G.O.M., per il personale che ivi presta servizio da almeno sei
anni, i termini di permanenza sono prorogati di dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il decreto ministeriale 19 febbraio 1999 è abrogato.
DECRETO 2
novembre 2007 Soppressione e riorganizzazione di
enti/comandi dell'Aeronautica militare, ai sensi dell'articolo 3,
comma 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, così come
sostituito dall'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 28
novembre 2005, n. 253
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 31 del 6 febbraio
2008)
Il Ministro della Difesa
Art. 1.
Sono adottati i provvedimenti di soppressione e di
riorganizzazione di cui in premessa, relativi ad enti o comandi
dell'Aeronautica militare, indicati nelle tabelle 1 e 2,
costituenti parte integrante del presente decreto, con le
decorrenze indicate.
Decreto 22
gennaio 2008 Numero unico di emergenza europeo
112
(Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiali N. 59 del 10 marzo
2008)
Il Ministro delle Comunicazioni
Art. 1. Accesso al servizio 112 NUE
1. Dal centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore
del presente decreto tutte le chiamate originate dalle reti
telefoniche fisse e mobili verso i numeri di emergenza 112 e 113,
devono essere consegnate ai punti di interconnessione con il
formato di «Routing Number» di cui all'allegato 1 del presente
decreto secondo le tempistiche di attivazione per Provincia
previste in allegato 5. L'operatore al quale è affidata la raccolta
delle chiamate verso i numeri di emergenza 112 e 113 è tenuto a
garantire per un periodo di 24 mesi che le chiamate siano
consegnate anche nel caso in cui pervengano ai punti di
interconnessione secondo le modalità tecniche in uso prima
dell'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2. Localizzazione del chiamante su rete fissa
1. Per tutte le chiamate verso i numeri di emergenza 112 e 113
originate da reti telefoniche fisse e per le quali viene richiesta
dall'Autorità competente la prestazione di localizzazione del
chiamante devono essere fornite le informazioni di cui all'allegato
2 del presente decreto secondo le procedure ivi descritte.
Art. 3. Localizzazione del chiamante su rete mobile
1. Per tutte le chiamate verso i numeri di emergenza 112 e 113
originate da reti telefoniche mobili e per le quali viene richiesta
dall'Autorità competente la prestazione di localizzazione del
chiamante devono essere fornite le informazioni di cui all'allegato
3 del presente decreto secondo le procedure ivi descritte.
Art. 4. Modalità e tempi di attuazione
1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto sono attuate le disposizioni di cui all'art. 2, secondo la
calendarizzazione riportata nell'allegato 5 al presente decreto e
completata a cura dell'unità per il monitoraggio di cui al
successivo art. 5.
2. Entro duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto sono attuate le disposizioni di cui all'art.
3.
3. La fornitura delle informazioni di localizzazione è obbligatoria
anche nel caso di chiamate originate da clienti che usufruiscono di
servizi integrati fisso-mobile. Nel caso di chiamate originate da
reti telefoniche fisse devono essere fornite le informazioni di cui
all'allegato 2 del presente decreto secondo le procedure ivi
descritte. Nel caso di chiamate originate da reti telefoniche
mobili devono essere fornite le informazioni di cui all'allegato 3
del presente decreto secondo le procedure ivi descritte.
4. Per le procedure operative definite per la gestione dei dati di
identificazione della linea e di localizzazione del chiamante
nell'ambito delle attività di ricezione delle chiamate di emergenza
da parte dei Centro Operativo 112/113, è garantito agli operatori
di reti telefoniche fisse e mobili il rispetto delle previsioni del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di
protezione dei dati personali.
5. Le modalità operative e tecniche per lo scambio delle
informazioni di localizzazione tra gli Operatori di telefonia fissa
e mobile ed il CED Interforze - PSAP sono definite nell'allegato 4
del presente decreto.
Art. 5. Unità per il monitoraggio
1. Al fine di definire i tempi di diffusione del servizio 112
NUE sulle ulteriori province rispetto a quelle già indicate in
allegato 5, coordinare e monitorare le attività per il
completamento del progetto Numero unico per le emergenze (112 NUE)
è istituita presso il Ministero delle comunicazioni un'unità di
monitoraggio con il compito di coordinare le attività nei confronti
degli Operatori fissi e mobili. Tale unità, coordinata dal
Ministero delle comunicazioni, è costituita da rappresentanti del
Ministero della difesa, del Ministero degli interni, del
Coordinamento delle Forze di polizia e del CED Interforze.
Art. 6. Sanzioni
1. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui al presente
decreto si applicano le sanzioni di cui all'art. 98 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259 - Codice delle comunicazioni
elettroniche.
Art. 7. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Decreto 6 marzo
2008 Individuazione, ai sensi dell'articolo 184,
comma 5-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei
sistemi d'arma, dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture
direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza
nazionale
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 67 del 19 marzo 2008)
Il Ministro della Difesa
Art. 1.
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 184, comma 5-bis, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni, i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le
infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla
sicurezza nazionale sono così individuati:
a) tutti i materiali d'armamento di cui all'art. 2, della legge 9
luglio 1990, n. 185 e successive modificazioni, come individuati
dal decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze, e
delle attività produttive, adottato ai sensi del comma 3 dello
stesso art. 2;
b) le infrastrutture e le opere di cui all'art. 2, commi 9, 10, 11
e 13, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005,
n. 170, le infrastrutture in uso all'Arma dei carabinieri per
l'esercizio dei compiti concernenti l'ordine e la sicurezza
pubblica e il contrasto alla criminalità, nonché quelle in uso al
Corpo delle capitanerie di Porto per l'esercizio dei compiti
d'istituto.
|