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Mancanza alla
chiamata - Legge istitutiva del servizio militare professionale -
Abolitio del reato di assenza dal servizio -
Esclusione.
(Legge 14 novembre 2000, n. 331, artt. 3 e 7;
C.p.m.p., art. 151)
C. Cass., Sez. I, 27.02.2007, n. 896, Pres. Santacroce, Est.
Corradini, P.G. Gentile, concl. conf. (1); P.M. ric. da ordin.
Trib. mil. Torino (rigetta).
In conseguenza della normativa che ha istituito il servizio
militare professionale (legge n. 331 del 2000) e disciplinato la
trasformazione progressiva dello strumento militare in
professionale (art. 3, comma 1) non si è realizzata alcuna ipotesi
di abolitio criminis del reato di mancanza alla chiamata p. e p.
dall'art. 151 C.p.m.p. (2) (3).
(1) Il P.G. militare, pur ritenendo che il ricorso andasse
rigettato, aveva chiesto in via principale che la questione venisse
rimessa alle Sezioni Unite, stante il contrasto giurisprudenziale
esistente in materia.
La Corte, andando in contrario avviso rispetto a quanto chiesto dal
P.G., ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per rimettere
la questione alle Sezioni Unite "poiché vi è ormai un orientamento
consolidato, anche fra i giudici militari di merito, salvo limitate
eccezioni, che ha sanato le iniziali oscillazioni del tutto
fisiologiche in presenza di una novità legislativa non accompagnata
da norme transitorie".
(2) Fattispecie caratterizzata da un ricorso per cassazione
proposto dal P.M. presso il Trib. militare di Torino, avverso
l'ordinanza del tribunale che, in sede esecutiva, aveva respinto la
richiesta di revoca di una precedente sentenza di condanna
definitiva, inflitta per il reato di mancanza alla chiamata.
Il P.M. di merito aveva dedotto, infatti, nel suo atto di ricorso
che si trattava di una ipotesi di abolitio criminis ed aveva
chiesto, perciò, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Un eventuale accoglimento della tesi del P.M. avrebbe potuto
comportare, di riflesso, la revoca di tutte le sentenze di condanna
irrevocabili inflitte, nel tempo, per il reato di mancanza alla
chiamata.
(3) Per una puntuale e precisa determinazione della questione e per
un riferimento specifico ai diversi orientamenti giurisprudenziali
formatisi sulla tematica in parola, si riporta la motivazione della
sentenza della Corte di Cassazione, interamente adesiva alla
risoluzione adottata dal Tribunale militare. "Viene in discussione
nel caso in esame la sussistenza o meno della abolitio criminis in
conseguenza della normativa che ha istituito il servizio militare
professionale (legge n. 331 del 2000) e disciplinato la
trasformazione progressiva dello strumento militare in
professionale (art. 3 comma 1 della legge citata) con riferimento,
in particolare, all'art. 7 di tale ultima legge che dispone la
"sospensione" del servizio di leva, statuendo, al primo comma, che
il servizio obbligatorio di leva è sospeso a decorrere dal 1
gennaio 2007 (termine poi anticipato al 2005) con contestuale
previsione che "fino al 31.12.2006 le esigenze delle forze armate
sono soddisfatte ricorrendo ai giovani soggetti alla leva nati
entro 1985" e, nel contempo, al comma terzo, la disciplina dello
strumento (D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei Ministri)
attraverso cui è ripristinato il servizio di leva nei casi previsti
dall'art. 2 comma 1 lettera f) della legge 14.11.2000 n. 331
(personale da reclutare su base obbligatoria, salvo quanto previsto
dalla legge in materia di obiezione di coscienza, nel caso in cui
il personale in servizio sia insufficiente e non sia possibile
colmare le vacanze di organico mediante il richiamo in servizio di
personale militare volontario cessato dal servizio da non più di
cinque anni qualora sia deliberato lo stato di guerra ovvero
qualora una grave crisi internazionale, nella quale l'Italia sia
coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una
organizzazione internazionale, giustifichi un aumento della
consistenza numerica delle Forze armate).
Su tale punto si sono formati inizialmente diversi orientamenti
giurisprudenziali, che possono riassumersi, nei loro estremi, in
quello che ha tratto da tali disposizioni il convincimento che già
la normativa che aveva abolito il servizio militare obbligatorio,
sia pure con decorrenza procrastinata al 31.12.2006, avesse attuato
una sostanziale abolizione del reato di rifiuto del servizio
militare di leva previsto, operando come legge extrapenale
espressamente richiamata con gli effetti di cui all'art. 2 Cod.
Pen., non potendo il soggetto già chiamato in passato alla leva
militare obbligatoria essere punito per un fatto che ora non
costituirebbe più reato in virtù della disposizione integrativa
della legge penale che avrebbe di fatto "abolito" la leva
obbligatoria, nonostante la espressione di minore effetto
"sospensione" usata dal legislatore, e, nell'altro, ugualmente
estremo, per cui la nuova normativa avrebbe fatto venire meno per
il futuro il presupposto del reato ma non avrebbe avuto alcuna
incidenza sulle condotte criminose poste in essere prima della
sospensione del servizio militare di leva, con la conseguenza che i
reati connessi al rifiuto del servizio militare di leva non
verrebbero meno, nemmeno per il futuro, non esistendo una norma
integrativa del precetto penale che abbia abolito l'obbligo della
leva, soltanto "sospeso" per espressa volontà del
legislatore.
Con una giurisprudenza che si è ormai sostanzialmente consolidata
questa Corte, dopo alcune oscillazioni, ha ritenuto che, proprio
con riguardo al reato di mancanza alla chiamata di cui all'art. 151
c.p.m.p., che viene in considerazione nel caso in esame, le
innovazioni legislative di cui alla legge 14.11.2000 n. 331 e
successive integrazioni quanto alla data di sospensione della
chiamata obbligatoria alla leva (art. 25 della legge 23 agosto 2004
n. 226 e art. 12 del decreto legge 30 giugno 2005 n. 115) non
abbiano abolito il servizio di leva militare obbligatoria, bensì ne
abbiano limitato la operatività a specifiche situazioni e a casi
eccezionali riferiti anche al tempo di pace, con la conseguenza di
avere determinato la modificazione del contenuto del precetto
penale che, in base alla normativa vigente, non ricomprende più la
condotta penalmente sanzionata dalle disposizioni di leggi
precedenti (v. per tutte Cass. sez. 1 n. 546 del 2006,
Brusaferri).
è stata in sostanza ritenuta la sussistenza della ipotesi di cui
all'art. 2, comma 4, C.P. a norma del quale "se la legge del tempo
in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse si applica
quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che
sia stata pronunciata sentenza irrevocabile". E da tale soluzione
si è tratta pure la conseguenza che sia manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale della legge 14.11.2000 n.
331, con riferimento all'art. 52, comma 2, della Costituzione,
poiché il servizio di leva obbligatoria non è stato abolito, bensì
la nuova normativa ha fatto soltanto venire meno l'obbligo di
rispondere alla chiamata di leva per classi per i giovani nati
successivamente al 1985, se non nel caso in cui venga ripristinato,
per eventi eccezionali (guerra ecc.), il reclutamento su base
obbligatoria, con riflessi peraltro anche per i giovani nati
precedentemente e che non avevano risposto alla chiamata,
applicandosi anche in tal caso la disposizione più favorevole al
reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
A tale orientamento ritiene di adeguarsi questo Collegio; per cui,
essendo già intervenuta nel caso in esame sentenza irrevocabile, la
applicazione del comma 4 dell'art. 2 del C.P. (e non anche del
comma 2 come ritenuto con la precedente sentenza di questa Corte n.
12316 del 1005, Caruso) comporta che non possa farsi luogo
all'istituto della revoca della sentenza per abolizione del reato.
Del resto le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che deve
applicarsi il comma 3 (oggi 4) e non il comma 2 dell'art. 2 del
C.P. in presenza di successioni di leggi con effetto parzialmente
abrogativo in relazione a quei fatti, commessi prima della entrata
in vigore delle nuove norme, che non siano riconducibili alle nuove
fattispecie criminose (v. Cass. Sez. Un. 26 marzo 2003, Giordano,
R.V. 224605).
Il ricorso del Pubblico Ministero Militare deve essere pertanto
respinto perché infondato".
Questione di legittimità costituzionale
- Legge 14 novembre 2000, n. 331 - Riferimento all'art. 52
Costituzione - Manifesta infondatezza.
(Cost., art. 52;
Legge 14 novembre 2000, n. 331)
C. Cass., Sez. I, 27.02.2007, n. 836, Pres. Santacroce, Est.
Corradini, P.G. Gentile, concl. conf., P.M. ric. da ordin. Trib.
mil. Torino (rigetta).
è manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale della legge 14 novembre 2000, n. 331, con
riferimento all'art. 52, comma 2, della Costituzione, poiché il
servizio di leva obbligatorio non è stato abolito, ma è venuto
soltanto meno l'obbligo di rispondere alla chiamata di leva, per
classi, per i giovani nati successivamente all'anno 1985, se non
nel caso in cui il reclutamento su base obbligatoria venga
ripristinato per eventi eccezionali, con riflessi anche per i
giovani nati precedentemente e che non hanno risposto alla
chiamata. Anche in tal caso si dovrà applicare la disposizione più
favorevole al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza
irrevocabile (1).
(1) V. la massima precedente, tratta dalla medesima
sentenza.
Rifiuto di prestare il servizio militare
per motivi di coscienza - Sospensione del servizio militare di leva
- Sopravvenuta esclusione del reato - Esclusione - Rapporto fra
nuova e previgente disciplina - Condanna per rifiuto del servizio
militare di leva - Successione di leggi penali - Applicabilità
dell'art. 2, quarto comma, C.p.
(L. 8 luglio 1998, n. 230, art. 14, comma 2;
D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215;
C.p., art. 2, comma 4)
C. Cass., Sez. I, 16.11.2006, n. 42399 Pres. Fazzioli, Rel.
Siotto, P.M. Di Popolo, Concl. Conf., condannato ric. c. ordin. Gip
Tribunale di Bolzano (rigetta).
La sospensione del servizio militare di leva, attuata con la
normativa di cui al D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, non ha eliminato
il servizio obbligatorio di leva, con abrogazione della fattispecie
penale di rifiuto del servizio militare, in quanto sussiste ancora
l'interesse al regolare reclutamento, finalizzato a far conseguire
la necessaria istruzione militare, in modo che, ove particolari
situazioni lo richiedano, il cittadino possa efficacemente
assolvere il dovere di difendere la Patria.
Poiché permane il disvalore sociale della condotta di rifiuto del
servizio militare, il rapporto tra nuova e previgente disciplina
deve essere inquadrato nell'ambito del quarto comma - e non del
comma 2 - dell'art. 2 c.p., senza alcuna influenza della modifica
legislativa sulle statuizioni passate in giudicato (1).
(1) Così motiva la sentenza: "Le modifiche normative in tema di
leva obbligatoria, seppure certamente significative, non hanno
comportato la totale abolizione del servizio di leva obbligatoria
ma solo limitato la sua operatività a situazioni specifiche e a
casi eccezionali riferiti anche al tempo di pace (quali: lo stato
di guerra o di grave crisi internazionale, ovvero l'insufficienza
del personale di servizio e impossibilità di colmare le vacanze in
organico mediante il richiamo in servizio di personale militare
volontario cessato da non più di cinque anni).
Di tale quiescente e minor ambito dell'istituto deve naturalmente
tenersi conto nella valutazione di condotte pregresse ancor sub
iudice e riconducibili al reato di cui si discute secondo la
normativa pre - modifica. Precisato infatti che la disciplina sul
reclutamento militare è recepita nella norma incriminatrice de qua,
contribuendo ad integrarne il precetto, deve osservarsi: da un
lato, come le introdotte modifiche non abbiano inciso
sull'esistenza del servizio militare obbligatorio (che permane
negli ambiti sopra indicati), ma abbiano riguardato le disposizioni
relative alle modalità di prestazione del servizio militare, oggi
articolato prevalentemente su base professionale e volontaria, ma
anche su base obbligatoria in presenza di determinati presupposti o
condizioni; dall'altro lato, come la consistenza delle modifiche
abbia comportato una ridefinizione della norma incriminatrice (in
particolare della sfera dei destinatari degli obblighi e delle
sanzioni), con effetto parzialmente abrogativo di tutti quei fatti
che non siano riconducibili alla stessa come oggi ridisegnata. Ne
consegue che, in caso di condotte ancora sub iudice riconducibili
alla norma incriminatrice pre - modifica ma non già alla
fattispecie incriminatrice quale ridisegnata dalle difformi norme
integratici del precetto penale, tali condotte devono andare esenti
da pena, ciò imponendolo il principio per il quale "se la legge del
tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si
applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo,
salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile" (cfr. Cass.
Sentenze n. 16228/2006 e n. 24270/2006), chiaramente teso ad
evitare l'operatività di una normativa anteriore, parzialmente
sconfessata nel suo più ampio ambito e nella sua maggiore
incisività dalla nuova normativa, non più rispondente in toto al
sentimento sociale.
Ma, proprio perché le modifiche legislative introdotte in materia
non hanno abrogato in toto il servizio obbligatorio di leva e non
hanno comportato la eliminazione della fattispecie penale di cui si
discute, permanendo tuttora il disvalore sociale della condotta di
rifiuto del servizio militare, non può farsi corretto riferimento,
in caso di sentenza passata in giudicato che su tale reato abbia
statuito, al disposto di cui all'art. 2 c.p., comma 2; continua,
infatti, a sussistere l'interesse al regolare reclutamento,
tutelato anche dal reato de quo, finalizzato al conseguimento da
parte del cittadino della necessaria istruzione militare, affinché,
ove particolari situazioni lo richiedano, possa efficacemente
assolvere (anche prestando il servizio militare, che rimane
obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge) il dovere di
difendere la Patria, solennemente sancito dall'art. 52 Cost. Da ciò
consegue che il rapporto tra nuova e previgente disciplina in
materia di servizio militare obbligatorio deve essere inquadrato
nell'ambito del quarto - e non del comma 2 del citato art. 2 c.p.
(cfr. Cass. Sentenze n. 16228/2006 e n. 24270/2006 già menzionate)
e che, pertanto, il succedersi delle normative in questione non
esplica alcuna influenza in relazione alle statuizioni passate in
giudicato".
Sentenza - Motivazione - Mancanza o
contraddittorietà - Sindacato della Corte di Cassazione - è
limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato
argomentativo - Verifica dell'adeguatezza delle argomentazioni -
Esclusione.
(C.p.p., art. 606)
C. Cass., Sez. I, 20.12.2006, n. 1532, Pres. Fabbri, Est. Culot,
P.G. Rosin, concl. diff.; P.M. ric. da sent. T.M. di Napoli (dich.
inammissibile).
L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo di una
decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato
demandato alla Corte di Cassazione essere limitato a riscontrare
l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti
della sentenza impugnata, senza possibilità di verificare
l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice si è avvalso
per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle
acquisizioni processuali. Esula dai poteri della Corte di
Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti
a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via
esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa
integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una
diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (1).
(1) La stessa sentenza richiama, a conforto delle sue
affermazioni, la decisione n. 6402, emessa dalle Sezioni Unite il
30 aprile - 2 luglio 1997, ric. Dessimone.
a cura del Dott. Giuseppe Scandurra
Magistrato Militare |