|

Giuseppe Nucci
Colonnello dei Carabinieri.Direttore del CED interforze presso il
Ministero dell'Interno
1. Lo scenario
2. Le esigenze di sicurezza connesse con gli standard di sicurezza
ict e con le prescrizioni normative dettate dalla legge n. 121/1981
e dal d.lgs. n. 196/2003
3. L'attività di audit e di sicurezza
4. La gestione della sicurezza
6. Conclusioni
1. Lo scenario
Ogni qualvolta si debba affrontare una questione di tipo
organizzativo, il riferimento più ricorrente è quello al
cambiamento e all'innovazione.
Si tratta di quei concetti che, in ogni caso, "a citarli non si
sbaglia mai", anche se talvolta appaiono piuttosto estemporanei
rispetto alle affermazioni ed alle tesi a cui vengono
collegati.
Tuttavia vi sono materie che, per loro stessa natura, vivono
continuamente immerse nell'innovazione, sia essa tecnologica,
normativa od organizzativa.
Tra queste figura a pieno titolo il mondo delle banche dati in cui
si combinano le tre tipologie di innovazione a cui abbiamo fatto
cenno.
La prima è quella legata alla rapida evoluzione tecnologica e, in
particolare, informatica. La seconda è quella che si riferisce alle
nuove esigenze di tutela, nei confronti delle persone e dei beni,
che trovano ristoro in normative che si susseguono a ritmi serrati.
L'ultima, quella organizzativa, dipende dalla concezione di servizi
sempre più sofisticati e incentrati sull'utente, che impongono
"applicativi" caratterizzati dalla tendenza alla personalizzazione
- e cioè, come si dice in gergo, "amichevoli"e "usabili" - e
rivolti a soddisfare esigenze sempre più evolute e legate non solo
all'informazione, e cioè alla cognizione del dato, ma soprattutto
alla sua elaborazione, e cioè al "supporto alle decisioni".
Di ciò, tuttavia, non vi è adeguata consapevolezza neanche tra gli
addetti ai lavori e ciò vale anche per la cosiddetta "banca dati
delle Forze di polizia".
I motivi sono molteplici e piuttosto intuitivi. Il più importante è
rappresentato da una barriera culturale, sorretta soprattutto dalla
netta predominanza del sapere - e dell'approccio - giuridico
rispetto a quello manageriale.
Da ciò discende un errato atteggiamento mentale a seguito del quale
viene ritenuto che tutti gli aspetti connessi con una qualsiasi
banca dati siano riconducibili unicamente ad attività di natura
tecnica ed operativa che possono delegarsi completamente al
personale "non dirigente e non direttivo", per usare la curiosa
definizione tecnico-giuridica riferita al c.d. "personale
esecutivo", comunque lo si voglia indicare. I principali
inconvenienti conseguenti a tale situazione sono riconducibili a
due ambiti: quello dell'utilizzo, nel senso che non vengono
utilizzate tutte le potenzialità operative della banca dati e, in
secondo luogo, quello dei possibili danni che possono essere
causati da un'attività, quella del trattamento dei dati - che il
cosiddetto "Codice privacy" fa rientrare nelle attività
pericolose(1) - che non vengono considerati con la dovuta
attenzione.
Ed è proprio a questo aspetto, quello della privacy e delle
esigenze di sicurezza, riferito in particolare al Centro
Elaborazione Dati Interforze, che si intende dedicare il presente
lavoro.
Allo scopo tratteremo quattro questioni:
- le esigenze di sicurezza connesse con gli standard di sicurezza
ICT e con le prescrizioni normative dettate dalla legge n. 121/1981
e dal Codice in materia di protezione dei dati personali(2);
- l'attività di audit e di sicurezza;
- le misure di sicurezza e gli strumenti;
- la cultura della sicurezza.
Prima di entrare nei temi indicati, tuttavia, appare opportuno
richiamare, seppure molto sommariamente, le principali
caratteristiche del Centro Elaborazione Dati Interforze.
Esso è stato istituito, presso il Ministero dell'Interno, in base
all'art. 8 della legge 1° Aprile 1981, n. 121, e tratta le
informazioni e i dati in materia di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica nonché di prevenzione e repressione della
criminalità. Inoltre fornisce i dati sulla criminalità
all'ISTAT.
Gli utenti del CED, circa 140mila, sono gli appartenenti alle
cinque Forze di Polizia previsti dalla richiamata legge n. 121 (la
Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, il Corpo della Guardia di
Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, il Corpo della Polizia
Penitenziaria) - gli unici che possono alimentarla - a cui si
aggiungono, per la sola consultazione e limitatamente ad alcuni
dati, i Servizi di informazione e di sicurezza dello Stato, la
Magistratura, le Prefetture e le Polizie Municipali.
Il CED Interforze è inoltre collegato ad utenti e banche dati
esterne (anagrafe tributaria, INPS, motorizzazione, ecc.).
La legge n. 121/1981, all'art. 10, fissa anche una specifica
procedura a tutela delle persone alle quali si riferiscono gli
eventuali dati trattati illegittimamente. Il controllo sul Centro
Elaborazione Dati è esercitato dal Garante per la protezione dei
dati personali.
2. Le esigenze di sicurezza connesse con
gli standard di sicurezza ict e con le prescrizioni normative
dettate dalla legge n. 121/1981 e dal d.lgs. n.
196/2003
Le esigenze di sicurezza possono concettualmente distinguersi a
seconda che scaturiscano da standard tecnologici ovvero da norme
giuridiche.
In ogni caso possono ritenersi comuni ad entrambe le tipologie i
seguenti concetti di riferimento:
- accesso, e cioè la capacità da parte di un utente (o processo)
di fare operazioni (lettura, aggiornamento, scrittura,
comunicazione, cancellazione) che accedono e usano "oggetti"
(applicazioni, programmi, dati);
- autorizzazione, e cioè il permesso per usare una risorsa del
computer, accordato dal proprietario del sistema o
dell'applicazione;
- autenticazione, che serve a dimostrare che gli utenti sono
effettivamente quelli che sostengono di essere.
a. Esigenze previste dagli standard di sicurezza ICT
Le principali esigenze sono quelle di assicurare:
- la riservatezza dei dati, cioè la protezione da letture non
autorizzate dei dati memorizzati, elaborati e trasmessi nel
sistema;
- l'integrità dei dati, cioè la protezione da modifiche e
cancellazioni accidentali o non autorizzate dei dati memorizzati,
elaborati e trasmessi, al fine di impedire la manipolazione
illegittima delle informazioni;
- la disponibilità dei dati, cioè la capacità di garantire che i
dati siano resi sempre reperibili in funzione delle esigenze di
continuità dei processi organizzativi e nel rispetto delle norme
che ne impongono la conservazione storica.
In allegato 1 è riportato il glossario relativo ai termini
maggiormente utilizzati in materia di sicurezza ICT.
b. Esigenze previste da prescrizioni normative
Il trattamento dei dati, da parte del CED, è soggetto alle
disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali
e, in particolare, alle specifiche norme contenute nella Parte I,
Titolo III, Capo II, intitolato "Regole ulteriori per i soggetti
pubblici" e nella Parte II, Titolo II, intitolato "Trattamenti da
parte di forze di polizia".
In relazione alle prescrizioni contenute nel Codice, le principali
esigenze sono:
- ridurre al minimo indispensabile l'utilizzazione dei dati
personali e dei dati identificativi, quando le finalità perseguite
nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od
opportune modalità che permettano di identificare l'interessato
solo in caso di necessità (principio di necessità - art. 3);
- assicurare un trattamento che garantisca che i dati trattati
siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità
per le quali sono raccolti (principi di pertinenza e non eccedenza
- art. 11, comma 1, lett. d);
- effettuare solo i trattamenti di dati connessi con l'esercizio
delle proprie funzioni istituzionali (principio di finalità - art.
18, comma 2);
- comunicare dati ad altri soggetti solo quando ciò sia previsto
da specifiche disposizioni di legge o di regolamento (art.
19);
- soddisfare gli obblighi di sicurezza, in modo da ridurre al
minimo i rischi (art. 31) di:
• distruzione o perdita dei dati;
• accesso non autorizzato ai dati;
• trattamento non consentito o non conforme alle finalità della
raccolta dei dati.
Per quanto riguarda gli aspetti riconducibili direttamente al CED
Interforze, il quadro è completato dalla legge n. 121/1981, dal
regolamento di attuazione(3), e dalla "Normativa Tecnica" emanata
dalla Commissione Tecnica di cui all'art. 8, 3° comma, della citata
legge n. 121. In particolare, le principali esigenze
riguardano:
- la natura dei dati e delle informazioni acquisibili, nel senso
che le notizie devono sempre risultare da documenti conservati da
enti pubblici, con divieto di raccoglierle per il solo riferimento
alla razza, fede religiosa od opinione politica, adesione ai
principi di movimenti sindacali, culturali, ecc.; inoltre lo scopo
della raccolta deve sempre essere legato alla prevenzione e
repressione della criminalità (art. 7 della legge n.
121/1981).
- il divieto di far circolare i dati e le informazioni, anche
all'interno della pubblica amministrazione, tranne che tra le
specifiche categorie di utenti previsti dalla legge (art. 9 della
legge n. 121/1981).
3. L'attività di audit e di
sicurezza
Innanzitutto giova sottolineare un principio fondamentale che vale
anche per le attività connesse alla sicurezza: "chi esegue non
verifica".
Per tale ragione bisogna distinguere tra monitoraggio e verifica
della sicurezza.
Per monitoraggio si intende l'attività di controllo continuo sugli
indicatori di performance, sicurezza e rischio, svolte dalla
funzione che realizza le misure di sicurezza, mentre per verifica
si vuole indicare l'attività di controllo saltuaria che si sviluppa
attraverso un vero e proprio audit da parte di una funzione (ICT
Auditing), diversa da quella che ha realizzato la sicurezza.
Dopo questa fondamentale premessa, iniziamo con l'esaminare il
processo di analisi e gestione del rischio. Esso è la "pietra
angolare" che sostiene l'individuazione e la gestione delle misure
di sicurezza.
L'analisi e la gestione del rischio, infatti, è un processo
fondamentale per la pianificazione, realizzazione e gestione di
qualsiasi sistema di sicurezza, compresi quelli riferiti alle
banche dati.
In particolare, senza una costante valutazione del valore del
patrimonio informativo, dell'intensità delle minacce attuali e
potenziali, delle vulnerabilità del sistema e dei potenziali
impatti tangibili e intangibili sull'attività dell'organizzazione,
risulta impossibile definire un sistema di sicurezza veramente
equilibrato e bilanciato rispetto al rischi e ai danni/perdite che
potrebbero verificarsi.
Ciascuna organizzazione si deve pertanto dotare di un processo di
analisi e gestione del rischio conforme agli standard
internazionali di sicurezza, che prevedono, in linea generale, i
passi riportati nello schema seguente(4):

In base all'esito di tale processo, occorre implementare dei
controlli d'accesso logici che devono contribuire a
proteggere:
- i sistemi operativi e l'altro software di sistema dalla modifica
o dalla manipolazione non autorizzata (e quindi contribuire ad
accertare l'integrità e la disponibilità del sistema);
- l'integrità e la disponibilità delle informazioni limitando il
numero di utenti e di processi autorizzati all'accesso;
- le informazioni confidenziali dalla rilevazione degli individui
non autorizzati.
In tale contesto è fondamentale il controllo delle abilitazioni
all'accesso, ovvero quali sono i privilegi assegnati agli utenti in
funzione del ruolo che ricoprono (per esempio la capacità per
l'utente di leggere i files senza però poterli riscrivere o
cancellare, ecc.).
Di conseguenza, l'adempimento fondamentale deve essere costituito
dall'implementazione di un servizio di identificazione ed
autenticazione eseguito mediante tecniche basate su userid
(identificativo utente) e password.
In particolare tutti gli utenti interni ed esterni che lavorano con
continuità sui sistemi dell'organizzazione devono essere dotati di
un proprio userid personale (gli utenti esterni dovranno
utilizzare, secondo i casi, un userid che identifica non solo la
persona ma anche il ruolo e l'ente). In ogni caso è obbligatoria
l'autenticazione mediante password o altro sistema con
caratteristiche di protezione più potenti.
Al riguardo è bene sottolineare che la password deve essere
considerata uno strumento di autenticazione poco efficace in
presenza di dati particolarmente sensibili e che, quindi, i
dispositivi smart card devono essere privilegiati (i badge
magnetici sono oramai obsoleti) nei casi in cui sia necessaria una
maggiore sicurezza. In dettaglio, la smart card offre i seguenti
vantaggi:
- rende più semplici le operazioni di autenticazione in quanto
l'utente deve semplicemente inserire la smart card nell'apposito
alloggiamento e digitare il PIN (Personal Identification Number),
per legittimare l'utilizzo del dispositivo; non è quindi necessario
ricordare password complesse e modificarle periodicamente;
- permette di utilizzare protocolli di autenticazione
"potenti";
- può essere impiegata per la firma elettronica dei
documenti.
Ove possibile devono essere utilizzati prodotti che offrono la
funzione di single sign on (una password usata una sola volta) per
rendere possibile un utilizzo corretto delle password e per non
limitare l'usabilità delle attività; tale funzione infatti,
richiede una sola volta l'autenticazione (la password) facendosi
carico di autenticare l'utente verso gli altri sistemi, in modo
automatico e trasparente per l'utente stesso.
4. La gestione della sicurezza e gli
strumenti
Per garantire la sicurezza organizzativa occorre calare sulla
struttura dell'Amministrazione un sistema di gestione della
sicurezza composto da vari strumenti. Tra quelli di natura
organizzativa ricordiamo:
- politiche di sicurezza che indicano le direttive da seguire per
lo sviluppo, la gestione, il controllo e la verifica delle misure
di sicurezza da adottare; esse, assunte ai massimi livelli
dell'organizzazione, devono essere modificate al verificarsi di
cambiamenti di scenario;
- procedure operative, attuative delle politiche di sicurezza e a
supporto delle contromisure adottate, che riguardano:
• la gestione della System Security;
• la gestione della Network Security;
• il ciclo di vita del software;
• la gestione operativa;
• la continuità del servizio (Contingency Plan);
• la gestione degli incidenti;
• il controllo e il monitoraggio del sistema di sicurezza;
• la sicurezza del Personale.
Alle esigenze di sicurezza, e alla sua gestione, fa riferimento
anche il Codice in materia di protezione dei dati personali, nel
titolo V dedicato alla "Sicurezza dei dati e dei sistemi" e, in
particolare, agli artt. 33 e 34, in cui impone una serie di misure
minime di sicurezza, da adottare nei modi previsti dal disciplinare
tecnico contenuto nell'allegato B del Codice. Le più rilevanti
esigenze da soddisfare sono riassunte di seguito:
a. Accesso ai dati personali
Vanno regolamentate in modo puntuale le modalità di accesso, da
parte degli utenti, alle singole postazioni di lavoro ed alla banca
dati, proteggendo in tal modo le informazioni da accessi e
comunicazioni illegittime o non autorizzate;
b. Riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali
Al fine di assicurare riservatezza, integrità e disponibilità dei
dati presenti a sistema, la loro consultazione, selezionata e
controllata, deve essere garantita da:
- procedure che definiscono il processo autorizzativo all'accesso,
ed il relativo tracciamento dei soggetti che hanno chiesto
l'autorizzazione e che l'hanno concessa;
- misure informatiche che prevedono la profilazione delle utenze,
l'identificazione, l'autenticazione e l'autorizzazione dei soggetti
abilitati all'accesso;
- tracciamento delle operazioni effettuate e identificazione degli
operatori che le hanno eseguite;
- preservazione dei dati dalle più diffuse minacce virali e la
conservazione delle copie di sicurezza.
Infine occorre richiamare nuovamente l'art. 34 e l'allegato B del
Codice che impongono la predisposizione e l'aggiornamento, con
cadenza almeno annuale (entro il 31 marzo di ogni anno), di un
Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati in grado di
definire, sulla base dell'analisi dei rischi, della distribuzione
dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture
preposte al trattamento dei dati, i seguenti elementi:
- l'elenco dei trattamenti di dati personali;
- la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito
delle strutture preposte al trattamento dei dati;
- l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
- le misure da adottare per garantire l'integrità e la
disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei
locali, rilevanti ai fini della loro custodia e
accessibilità;
- la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino
della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o
danneggiamento;
- la previsione di interventi formativi degli incaricati del
trattamento;
- la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione
delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati
personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della
struttura del titolare.
Inoltre il Codice in materia di protezione dei dati personali
prevede che il danno cagionato per effetto del trattamento di dati
personali è caratterizzato dalla responsabilità "oggettiva" di cui
all'art. 2050 del codice civile. Di conseguenza, per non incorrere
in tale responsabilità, si ha l'onere di provare di aver adottato
idonee regole di sicurezza che, per l'art. 31 del Codice Privacy,
devono essere conformi "alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico…".
Al di là delle prescrizioni normative, uno degli strumenti più
innovativi per garantire la sicurezza delle informazioni è
l'applicazione dello standard ISO 27001.
Esso individua tre aspetti fondamentali - già in precedenza
richiamati - per la gestione della sicurezza delle
informazioni:
- la confidenzialità: solo gli utenti autorizzati possono accedere
alle informazioni necessarie;
- l'integrità: protezione contro alterazioni o danneggiamenti e
tutela dell'accuratezza e completezza dei dati;
- la disponibilità: le informazioni vengono rese disponibili
quando occorre e nell'ambito di un contesto pertinente.
Questo standard ruota intorno ai due concetti di politica di
sicurezza dell'informazione e di sistema di governo della sicurezza
dell'informazione o ISMS (Information Security Management System)
secondo un approccio simile a quello degli standard ISO 9000 per la
certificazione della qualità di un'organizzazione.
La politica di sicurezza è la specificazione, ad alto livello,
degli obiettivi di sicurezza (salvaguardia della riservatezza,
dell'integrità e della disponibilità dell'informazione). L'ISMS,
invece, è il complesso di procedure per il governo della sicurezza
attuato e mantenuto dall'organizzazione per garantire nel tempo il
soddisfacimento della politica di sicurezza. Secondo lo standard
ISO 27001, l'ISMS è un modello dinamico nel quale vengono
individuate 6 fasi di analisi e di gestione del problema, i cui
risultati vengono sempre rimessi in discussione anche per la
presenza degli inevitabili cambiamenti dovuti a fattori esterni ed
interni all'organizzazione (fig. 1).

Il modello ISMS, per il proprio aggiornamento e miglioramento,
utilizza il modello PDCA, noto anche come "ruota di Deming" (fig.
2).

5. La cultura della
sicurezza
Tutte le attività di sicurezza - comprese quella dedicata al
patrimonio informativo - sono tradizionalmente "poco comunicate" e,
in genere, avvolte dal più stretto riserbo.
Al riguardo sarà affrontato il problema di come devono essere
"proposte" le esigenze, e le connesse attività di sicurezza, agli
stakeholders interni dell'organizzazione.
Si tratta di ricercare una sorta di legittimazione di natura
oggettiva, che cioè deve trarre fondamento dall'utilità della
funzione, dalla sua efficacia ed efficienza, dal valore che
concorre a creare per l'organizzazione, pubblica o privata che
sia.
In tale ambito è enfatizzato il ruolo della comunicazione interna,
che costituisce uno strumento di straordinaria portata poiché
attraversa tutta l'organizzazione e le sue funzioni, veicolando
informazioni, valori, emozioni, facendosi carico di creare
coinvolgimento e di aumentare il know how, di favorire il
cambiamento e l'innovazione e, soprattutto, di dare evidenza del
valore che crea per l'intera organizzazione.
In altri termini si tratta di realizzare due obiettivi: far saper
cosa si fa e saper rilevare tempestivamente i bisogni di
sicurezza.
Il primo obiettivo, in termini di comunicazione, risponde
innanzitutto all'esigenza di rendere chiaro l'oggetto della
negoziazione - perché far accettare ai pubblici interni una
funzione è una vera e propria negoziazione - evitando uno degli
inconvenienti più pericolosi, quello dell'ambiguità.
Al riguardo è utile un approccio alla sicurezza tout court, di cui
la sicurezza ICT, che abbiamo trattato, seppure con le sue indubbie
peculiarità, fa parte.
E quindi possiamo partire da un elemento definitorio, avvalendoci
della enunciazione contenuta nelle norme ISO.
Secondo il punto 3.1 della norma UNI 10459, risalente al giugno del
1995 - ben oltre dieci anni fa, un'eternità nel dinamico mondo
aziendale - la security aziendale è lo "Studio, sviluppo ed
attuazione delle strategie, delle politiche e dei piani operativi
volti a prevenire, fronteggiare e superare eventi in prevalenza di
natura dolosa e/o colposa che possono danneggiare le risorse
materiali, immateriali, organizzative e umane di cui l'azienda
dispone o di cui necessita per garantirsi un'adeguata capacità
concorrenziale nel breve, nel medio e nel lungo termine".
Dobbiamo però ammettere che le espressioni usate appaiono più
idonee a sollevare qualche dubbio che non a fugarne!
Se le definizioni "ufficiali" non ci aiutano, occorrono attività
"sul campo" che la funzione "sicurezza" deve realizzare con
autorevolezza e con il commitment del top management, dal quale
deve dipendere direttamente senza l'interposizione di negativi
diaframmi.
Tra tali attività la principale è quella di saper interagire con i
gestori di tutte le altre funzioni aziendali, in considerazione
della trasversalità della mission della security rispetto a queste
ultime. E, quindi, deve intervenire in ambiti sempre più
estesi.
In tale ambito deve comunque ricercarsi ogni modalità idonea a far
conoscere le attività con cui si esplica la funzione sicurezza - è
attraverso le attività che si produce valore - richiamando, ad
esempio:
- la definizione ed elaborazione delle politiche generali di
security aziendale;
- il crisis management, ovvero la gestione della situazione di
emergenza che comprende anche la cosiddetta comunicazione di
crisi;
- la promozione della cultura di security con pianificazione di
programmi di sensibilizzazione e di formazione per i
dipendenti;
- l'information e communication security che costituisce un
complesso, essenziale, ambito, da intendere come l'insieme delle
misure finalizzate a tutelare il "bene informazione" unitamente
alla sua tipica molteplicità di supporto: informatico, trasmissivo,
cartaceo;
- l'auditing, con cui definire e verificare il corretto utilizzo
delle procedure e delle norme di sicurezza all'interno
dell'azienda.
Per il conseguimento del secondo obiettivo che abbiamo indicato -
la rilevazione dei bisogni di sicurezza - è sufficiente
sottolineare quanto sia importante non dimenticare di sollecitare
le informazioni di ritorno - il feedback - non solo su ciò che si
fa ma, anche, sui bisogni di sicurezza, così come vengono sentiti
dalla "base".
In altre parole è fondamentale ricercare, in modo costante ed
organizzato, un'efficace gestione delle comunicazioni bottom
up.
6. Conclusioni
Avviandoci alla conclusione, riteniamo che da quanto si è detto
finora possano estrapolarsi alcuni spunti di riflessione
L'assioma fondamentale è quello di considerare le attività legate
alla sicurezza come un vero e proprio servizio offerto ai clienti
interni ed esterni.
Ciò implica il tener presente concetti come customer satisfaction e
qualità, con i suoi attributi ben noti, e cioè qualità progettata,
erogata, percepita e attesa.
Si pensi, ad esempio, alla modalità con cui certe prescrizioni
vengono "trasmesse" al personale. Al riguardo possiamo pensare ad
una linea ai cui estremi potremmo inserire, da un lato, veri e
propri ordini e, dall'altro, il coinvolgimento dei destinatari fin
dal momento iniziale dell'elaborazione delle regole che poi saranno
emanate.
In un'ottica che inquadri tutte le funzioni aziendali all'interno
di una più generale politica di gestione del capitale umano,
identificato in un gruppo variegato di clienti interni da
fidelizzare, è chiaro che la soluzione sarà orientata verso il
secondo dei due estremi.
Infatti, basta tener conto che un cliente non è attratto da un
servizio in sé per sé, ma dai benefici che ne derivano, per capire
che anche il dipendente deve essere sensibilizzato sull'utilità che
una regola può apportargli concretamente.
Con questo approccio, appare concettualmente semplice, ad esempio,
il radicamento delle disposizioni che impediscano il sorgere di
responsabilità di varia natura legate all'inosservanza di precetti
posti a tutela della privacy.
Un altro significativo concetto attiene alla nuova prospettiva che
si è consolidata in relazione alla fornitura di qualsiasi servizio.
Ogni organizzazione ora ricerca, con i servizi che fornisce, oltre
a predeterminati standard di qualità e obiettivi di utilità che
abbiamo appena visto, un ulteriore elemento: la creazione di
valore.
Tra gli elementi che appaiono maggiormente ricercati per creare,
appunto, valore, troviamo sempre più spesso l'affidabilità della
propria immagine, la reputazione sociale, ecc.
Ebbene, la sicurezza è senz'altro idonea a veicolare, a favore
dell'organizzazione, valori forti, in grado di suscitare consenso,
quali il rispetto delle regole, la cura e la tutela di ciò che
gestisce e produce, la serietà e la correttezza delle persone che
lavorano.
Da ciò derivano due postulati fondamentali.
Il primo è quello di considerare la sicurezza come un'opportunità
di crescita, di sviluppo e di accreditamento.
Il secondo è una conseguenza logica del primo. Si tratta di rendere
noto e diffondere ciò che si fa, sia all'interno sia all'esterno
dell'organizzazione.



(1) - Cfr. art. 15 del d.lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di
protezione dei dati personali", che rimanda all'art. 2050 del
Codice Civile.
(2) - Si tratta del decreto di cui alla nota 1.
(3) - Cfr. il D.P.R. 3 maggio 1982, n. 378, "Approvazione del
regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso,
comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e
delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro
elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1 aprile 1981, n.
121", previsto dall'art. 11 della legge n. 121/1981.
(4) - Cfr: Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie - del 16 gennaio
2002, "Sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nelle
pubbliche amministrazioni" (G.U. n. 69 del 22 marzo 2002).
|