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Disciplina militare - Procedimento
disciplinare di corpo - Contestazione addebiti -
Necessità.
T.A.R. Piemonte, sez. I, sent. 24 maggio 2007, n. 564 (c.c. 23
maggio 2007), Pres. Gomez de Ayala, Est. Lotti, I. A. c. Ministero
Difesa
La contestazione degli addebiti nel procedimento disciplinare
rappresenta un momento essenziale ed indefettibile ed è idonea alla
finalità per la quale è preordinata solo se, mediante precisi
riferimenti ad un'azione o omissione e con espressa dichiarazione
che è effettuata a titolo disciplinare (e non quale semplice
richiesta di chiarimenti), consenta all'interessato l'esatta
individuazione del fatto addebitatogli, al fine di consentirgli
ogni possibile discolpa. (1)
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"Ritenuto, invece, fondato il secondo motivo di ricorso, atteso che
la previa contestazione degli addebiti riveste carattere essenziale
nel procedimento disciplinare (cfr. Consiglio di Stato , sez. IV,
22 maggio 2000, n. 2909) ed è idonea alla finalità per la quale è
preordinata se, mediante precisi riferimenti ad un'azione o
omissione e con espressa dichiarazione che è effettuata a titolo
disciplinare, consenta all'interessato l'esatta individuazione del
fatto addebitatogli, al fine di consentirgli ogni possibile
discolpa (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 28 dicembre 2005, n.
7460);
Rilevato, infatti, che, diversamente dagli impiegati civili, è
sanzione disciplinare il rimprovero inflitto ad un militare che
deve essere preceduto dalla previa contestazione degli addebiti,
specifica e congrua, per tempi e modalità, rispetto al fine che la
legge ricollega a tale adempimento, in assenza della quel è
illegittimo il provvedimento disciplinare adottato (cfr. Consiglio
di Stato, sez. IV, 28 giugno 1988, n. 558);
Rilevato, nel caso di specie, che nella richiesta di delucidazioni
del 17.10.2006 manca l'espressa dichiarazione che la stessa è
effettuata a titolo disciplinare e, pertanto, essa non può valer
quale contestazione degli addebiti;
Ritenuto, pertanto, fondato il ricorso per tale motivo, da
considerarsi assorbente di ogni altro dedotto, e, per l'effetto, di
dover annullare il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori
provvedimenti della P.A."
La contestazione degli addebiti nel
procedimento disciplinare: ancora qualche precisazione
1. L'aspetto formale della contestazione degli addebiti.
La sentenza in commento ci induce a ritornare su un tema già
oggetto in precedenza di qualche riflessione e per il quale, vista
l'ulteriore proposizione di analoga problematica in sede di
giudizio amministrativo, è opportuno ribadire alcune
notazioni(1).
L'art. 15, 1°comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382, recante
norme di principio sulla disciplina militare, stabilisce che
nessuna sanzione disciplinare di corpo può essere inflitta senza
contestazione degli addebiti e senza che siano sentite e vagliate
le giustificazioni addotte dal militare interessato. La chiarezza e
la perentorietà della disposizione normativa non lasciano alcun
dubbio circa la circostanza per la quale l'atto di contestazione
degli addebiti costituisce momento essenziale ed indefettibile di
ogni procedimento disciplinare di corpo. Il Regolamento di
disciplina militare, approvato con d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545,
in attuazione della l. n. 382/1978, ribadisce il predetto
principio, stabilendo all'art. 59, comma 1, che il procedimento
disciplinare deve svolgersi attraverso alcune immancabili fasi, la
prima delle quali è la contestazione degli addebiti. Anche l'art.
66, comma 2, R.D.M., nel delineare il procedimento disciplinare per
l'eventuale irrogazione della consegna di rigore, dispone che il
primo atto da compiere da parte del comandante di corpo, durante
la seduta alla quale partecipano il militare incolpato, il suo
difensore e la commissione consultiva, è la contestazione degli
addebiti. In sostanza, con l'atto di contestazione degli addebiti
si apre il procedimento disciplinare(2).
L'atto in questione, quindi, rappresenta un passaggio obbligato nel
procedimento disciplinare e la sua omissione inficia gli eventuali
provvedimenti susseguenti, compreso il provvedimento
finale(3).
Bisogna tener presente, poi, che l'atto di contestazione funge
anche da comunicazione di avvio del procedimento amministrativo,
quindi, deve contenere - in qualche modo - le notizie obbligatorie
da fornire all'interessato, ai sensi degli artt. 7 e 8 l. n.
241/1990(4), per consentire la più completa partecipazione
dell'interessato al procedimento(5).
Se dal punto di vista formale non c'è più alcun dubbio sulla
necessità della previa contestazione degli addebiti nell'ambito di
un procedimento disciplinare, dal punto di vista sostanziale sono
emerse alcune perplessità applicative.
2. L'aspetto sostanziale della contestazione degli addebiti.
In effetti, come - peraltro - viene evidenziato nella sentenza
in commento, può sussistere un problema sostanziale dell'atto di
contestazione. Nel momento in cui quest'ultimo non è in grado di
svolgere la sua funzione, che è quella di consentire all'incolpato
di poter controdedurre, quindi di poter recare ulteriori elementi
ai fini di una decisione quanto più possibile ponderata e giusta,
si verifica un difetto grave dell'atto endoprocedimentale, che può
riverberarsi negativamente su tutto il procedimento disciplinare,
compreso il provvedimento finale. In base alla finalità della
contestazione degli addebiti, quest'ultima deve necessariamente
contenere il fatto, opportunamente circostanziato, che costituisce
trasgressione disciplinare. Il fatto storico, inoltre, deve essere
evidenziato anche nella sua qualificazione giuridica
disciplinarmente rilevante, cioè nella sua configurazione di
violazione di un dovere specifico, attinente al servizio o alla
disciplina, la cui fonte può rinvenirsi nella legge, nei
regolamenti militari o promanare direttamente a seguito
dell'emanazione di un ordine gerarchico(6).
La contestazione, in effetti, fissa il thema decidendum che come
tale non solo deve essere idoneo a configurare il fatto storico
oggetto di contestazione, ma anche la qualificazione giuridicamente
(disciplinarmente) rilevante del fatto(7).
Se l'esatta configurazione del fatto disciplinarmente rilevante è
essenziale per la corretta instaurazione del procedimento
disciplinare, può non essere sufficiente nel momento in cui il
destinatario dell'atto di contestazione non percepisca
oggettivamente quest'ultimo come addebito disciplinare. L'atto di
contestazione degli addebiti deve assolvere, quindi - anche e
soprattutto - la funzione di rendere edotto l'interessato di essere
di fronte al primo atto di un procedimento disciplinare, che può
sfociare in un provvedimento punitivo. La predetta finalità deve
chiaramente trasparire dall'atto di contestazione, anche al di là
di meri aspetti formali, e l'incolpato deve essere posto in grado
di rendersi conto che nei suoi confronti l'Amministrazione ha
inteso attivare un procedimento disciplinare che può portare
all'irrogazione di una sanzione. Ciò non sembra verificarsi nel
caso in cui all'interessato pervenga una comunicazione che si
connota quale mera e generica richiesta di chiarimenti, che non
lascia intuire in nessuno dei suoi punti la finalità di avvio di un
procedimento sanzionatorio. In effetti, una cosa è chiedere
chiarimenti, cosa diversa è contestare addebiti e rendere
consapevole il destinatario della formale attivazione di un
procedimento disciplinare(8).
In tale contesto, generiche richieste di chiarimenti o
delucidazioni, così come una richiesta di relazione di servizio,
non possono costituire idonei atti di contestazione di addebiti
disciplinari, poiché la loro formulazione non è oggettivamente
rivolta ad incolpare un militare. In sintesi, la mancanza di
un'espressa dichiarazione all'interno di queste richieste di
chiarimenti o delucidazioni, la quale affermi esplicitamente che le
stesse vengono effettuate a titolo disciplinare, porta la
giurisprudenza, come nel caso in esame, a ritenere che le stesse
non possano valere quale contestazione degli addebiti.
3. Contestazione degli addebiti e avvio del procedimento
disciplinare.
Altro profilo di interesse, per quel che concerne l'atto di
contestazione, è la sua funzione ulteriore di costituire
comunicazione di avvio del procedimento amministrativo. Dall'atto
di contestazione, infatti, inizia il procedimento disciplinare,
quindi, iniziano a decorrere i termini procedimentali previsti,
entro i quali deve concludersi il procedimento stesso(9).
La contestazione è ovviamente un atto recettizio, ha cioè efficacia
nel momento in cui giunge nella sfera cognitiva del destinatario
(solo da quel momento l'interessato è a conoscenza
dell'incolpazione e può dirsi correttamente instaurato il
contraddittorio, nei limiti strutturali del procedimento
amministrativo). Da ciò consegue che il termine del procedimento,
il termine massimo in questione(10), inizia a decorrere dal
ricevimento dalle contestazioni da parte del militare
incolpato(11).
La contestazione può avvenire verbalmente o - preferibilmente -
per iscritto(12).
Quando avviene per iscritto, deve essere indirizzata
all'interessato e deve essergli consegnata personalmente o nelle
altre forme di conoscenza presunta normativamente previste.
Nell'atto di contestazione, oltre all'addebito disciplinare devono
essere indicati, ai sensi degli artt. 7 e 8, l. n. 241/1990,
l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento, l'ufficio
o la persona responsabile dello stesso, la data entro la quale deve
concludersi il procedimento(13), l'ufficio in cui si può prendere
visione degli atti.
La contestazione degli addebiti, inoltre, deve indicare anche il
termine a difesa, posto anche a garanzia della corretta
partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo (ma
il profilo assorbente rimane quello relativo al diritto di difesa
in un procedimento sanzionatorio). Nel procedimento disciplinare di
corpo il termine per presentare memorie scritte e documenti da
parte dell'incolpato è pari a due terzi di quello stabilito per la
durata del procedimento stesso, sempre che quest'ultimo non sia già
concluso(14).
Ten. Col. Fausto Bassetta
Approfondimenti
(1) - Si veda: F. Bassetta, Le contestazioni nel procedimento
disciplinare, in questa Rassegna, n. 2/2007, 150-152, nota alla
sentenza del T.A.R. Lazio - Roma, sez. I-bis, sent. n. 39/2007
(c.c. 20 dicembre 2006), Pres. La Medica, Est. Sapone, A. G. c.
Ministero Finanze.
(2) - Sulla contestazione degli addebiti: P. Iovino - M. Mormando,
Sanzioni disciplinari di corpo: l'esame di legittimità in sede
contenziosa, in Riv. G.d.F., n. 2, 2005, 440 ss.
(3) - Cfr.: T.A.R. Toscana, sez. I, sent. 15 febbraio 2006, n. 423
(c.c. 16 dicembre 2005), Pres. Vacirca, Est. Migliozzi, P. S. c.
Ministero Difesa.
(4) - Sul punto: E. Boursier Niutta - A. Esposito, Elementi di
diritto disciplinare militare. La disciplina di corpo, Roma, Laurus
Robuffo, 20043, 141 ss.; S. Russo, Modalità di avvio del
procedimento disciplinare militare, in Diritto Militare, n. 1,
2001, 5 ss. Sulla possibilità del militare di avere accesso agli
atti del procedimento prima della conclusione dello stesso,
nonostante la diversa dizione del d. m. n. 519/1995, vedi: E.
Boursier Niutta - F. Bassetta, La cognizione diretta degli atti dei
procedimenti disciplinari militari, in Rass. Arma CC., n. 3, 1998,
70 ss. Nello stesso senso, in giurisprudenza: T.A.R. Liguria, sez.
I, 3 maggio 1999, n. 205, in Foro amm., 2000, 989; T.A.R. Toscana,
sez. I, sent. 20 giugno 2005, n. 2979 (c.c. 22 febbraio 2005),
Pres. Vacirca, Est. Di Nunzio, B. A., c. Ministero Difesa.
(5) - Sulla partecipazione al procedimento e le sue diverse
modalità: E. Boursier Niutta - A. Esposito, Elementi di diritto
disciplinare militare, cit., 147 ss.
(6) - Sulla necessità e sufficienza che la contestazione contenga
l'indicazione chiara, precisa ed analitica del fatto storico che si
assume commesso e la norma violata: E. Boursier Niutta - A.
Esposito, Elementi di diritto disciplinare militare, cit., 142
ss.
(7) - La recente pubblicazione "Guida tecnica. Norme e procedure
disciplinari", edita nel 2006 dal Ministero della Difesa -
Direzione Generale per il Personale Militare, afferma: "la
necessità che la contestazione degli addebiti debba avvenire sempre
in forma scritta, recando fatti e circostanze di rilevanza
disciplinare, nonché l'indicazione delle norme disciplinari violate
(articoli del R.D.M. e/o della legge sui principi della disciplina
militare)".
(8) - Così: T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, sent. 31 gennaio 2005, n. 43
(c.c. 1° dicembre 2004), Pres. Balba, Est. Rasola, N. C. c.
Ministero Finanze.
(9) - Cfr.: T.A.R. Toscana, sez. I, sent. 15 febbraio 2006, n.
423 (c.c. 16 dicembre 2005), Pres. Vacirca, Est. Migliozzi, P. S.
c. Ministero Difesa.
(10) - Il termine massimo è quello di 90 giorni stabilito dal d.
m. 8 agosto 1996, n. 690, concernente il regolamento recante
disposizioni di attuazione degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto
1990, n. 241, nell'ambito degli enti, dei distaccamenti, dei
reparti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, nonché di
quelli a carattere interforze.
(11) - Cfr.: Cons. Stato, sez. VI, sent. 13 maggio 2002, n. 2550
(c.c. 26 febbraio 2002) Pres. Ruoppolo, Est. Maruotti. Si legga il
seguente passo della sentenza: "va rimarcata la natura recettizia
della contestazione degli addebiti, sia nel senso che l'interessato
acquista lo status di incolpato al momento della formale notifica
all'interessato, sia nel senso che l'Amministrazione è tenuta a
concludere il procedimento entro il termine di novanta giorni,
decorrente non dalla data di emanazione della nota di contestazione
degli addebiti, bensì da quella della sua notifica".
(12) - Sulla possibilità dello svolgimento in forma orale del
procedimento: Cons. Stato, sez. IV, 27 dicembre 1994, n. 1065, in
Foro amm., 1994, fasc. 12. Sulla necessità - almeno - di
verbalizzare in forma scritta le contestazioni, cfr.: T.A.R.
Veneto, Sez. I, sent. n. 956/2004 (c.c. 25 febbraio 2004), Pres.
Baccarini, Est. De Piero. La pubblicazione "Guida tecnica. Norme e
procedure disciplinari", cit., afferma che "[è] opportuno che
nell'irrogazione delle sanzioni disciplinari di corpo sia adottata
la forma scritta anche quando il Regolamento di Disciplina prevede
quella orale". Ancora, si afferma che "[l]a forma orale, infatti,
non consente all'Amministrazione di dimostrare agli organi di
giustizia amministrativa che il procedimento disciplinare si è
svolto nel rispetto della procedura prevista dalle norme che regola
la materia (sentenza T.A.R. Lazio n. 310 in data
10/02/1987)".
(13) - Quest'ultima comunicazione è stata introdotta dalla legge 11
febbraio 2005, n. 15.
(14) - Cfr.: art. 6, comma 2, d. m. 690/1996. Si tenga anche conto
che la pubblicazione "Guida tecnica. Norme e procedure
disciplinari", cit., afferma che "[a]ll'inquisito deve essere
sempre concesso il termine a difesa, a meno che non vi rinunci per
iscritto, per consentirgli di produrre memorie scritte e documenti.
Tale termine non può superare i 60 giorni, pari a 2/3 del termine
massimo a disposizione del Comandante di corpo per concludere il
procedimento. Il citato termine di 90 giorni può essere ridotto
dall'Autorità che procede quando le esigenze istruttorie non ne
richiedono l'intero utilizzo. In tal caso il termine a difesa è
commisurato ai 2/3 di quello minore indicato nella comunicazione di
contestazione dell'addebito. Quando il termine del procedimento sia
uguale o inferiore a 30 giorni, memorie scritte e documenti
dovranno essere presentati entro 10 giorni dall'inizio del
procedimento".
Disicplina militare di stato -
Provvedimenti sanzionatori - Potere decisorio del ministro della
difesa - Sussiste.
Cons. Stato, sez. IV, sent. 12 marzo 2007, n. 1213 (c.c. 6 febbraio
2007), Pres. Ferrari, Est. Poli (rif., T.A.R. Puglia, sez. I, 25
gennaio 1999, n. 109)
Il Ministro della difesa è il massimo organo gerarchico e
disciplinare delle Forze armate e, in tale contesto, la riforma
dell'impiego pubblico, pur incidendo sui rapporti e sul riparto di
competenze fra livello politico e dirigenza, ha lasciato ferme le
particolari disposizioni recate dall'ordinamento di settore della
difesa, tra le quali la competenza a decidere l'applicazione di
sanzioni da parte del Ministro stesso nel campo della disciplina
militare di stato. Pertanto, fatto salvo l'esercizio del potere di
delega (di firma o in senso proprio) sicuramente utilizzabile in
quanto modulo organizzatorio generale per tutte le amministrazioni,
non possono estendersi le acquisizioni giurisprudenziali secondo le
quali i provvedimenti disciplinari (e in generale di gestione del
personale) rientrano automaticamente fra i compiti esclusivi della
dirigenza militare. (1)
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"1. Con sentenza del G.i.p. del Tribunale di Trani - n. 213 del 29
aprile 1996, irrevocabile il 13 giugno 1996 - al capitano di
corvetta (C.P.) S[.] P[.] veniva inflitta, ex art. 444 c.p.p., la
pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per i reati di
peculato continuato, falsità materiale ed ideologica continuate,
soppressione di atti pubblici; nel corpo della sentenza il giudice
dava atto espressamente della sussistenza dei reati e del
risarcimento del danno effettuato dall'imputato.
La sentenza penale veniva notificata dal P[.] all'amministrazione
in data 14 settembre 1996.
1.1. Disposta inchiesta formale (cfr. determinazione del 20
novembre 1996), si procedeva alla contestazione degli addebiti
(peculato continuato e falsità continuata) a mezzo nota datata 2
dicembre 1996 comunicata personalmente il successivo 5
dicembre.
Il P[.] prendeva visione di tutti gli atti acquisiti all'inchiesta
formale e depositava memoria difensiva datata 13 dicembre
1996.
1.2. Acquisita la relazione finale redatta a conclusione
dell'inchiesta formale, il Comandante in capo del Dipartimento
militare marittimo di Taranto proponeva, a mente dell'art. 77,
comma 2, l. n. 113 del 1954, la sanzione della sospensione
disciplinare dall'impiego per mesi 12 (cfr. proposta del 16 gennaio
1997).
La direzione generale per il personale militare della marina si
discostava dalla proposta, ex art. 77, comma 3, cit., a cagione
della estrema gravità degli addebiti, deferendo il P[.] al
consiglio di disciplina in vista della comminatoria della perdita
del grado per rimozione (cfr. nota del 17 febbraio 1997).
1.3. Nominato il consiglio di disciplina, il P[.] veniva invitato
ad esercitare la facoltà di ricusazione ex art. 84, l. 113 cit.
(cfr. nota 21 febbraio 1997 comunicata il successivo giorno 26);
con telex del 26 febbraio 1997 (inviato alle ore 12,30)
quest'ultimo chiedeva un congruo termine per visionare gli atti in
possesso del consiglio e predisporre le proprie difese; il
richiesto termine veniva negato in ragione della inesistenza di
atti nuovi non conosciuti dall'inquisito e contestualmente veniva
fissata l'udienza disciplinare per il 27 febbraio 1997 (cfr. note
del 26 febbraio 1997 comunicate alle ore 21,30 dello stesso
giorno).
Davanti al consiglio di disciplina: veniva letta la memoria
difensiva redatta dal P[.] nel corso dell'inchiesta formale;
quest'ultimo rispondeva a tutte le domande ammettendo di aver
prelevato somme di denaro in momenti di difficoltà economica; non
forniva alcuna spiegazione in ordine alla contraffazione della
firma del comandante; infine, depositava una memoria con cui
insisteva per la concessione dei termini a difesa (cfr. verbale del
27 febbraio 1997).
Preso atto che il consiglio di disciplina lo aveva giudicato
meritevole di non conservare il grado, il Direttore generale per il
personale militare della marina, di concerto con il Comando
generale delle Capitanerie di porto, comminava la sanzione della
perdita del grado per rimozione (cfr. decreto del 4 marzo
1997).
1.4. Avverso tale sanzione il P[.] articolava le seguenti
censure:
a) violazione degli artt. 74, l. n. 113 del 1954, 104, t.u.imp.civ.
St., 15, l. n. 382 del 1978, sotto il profilo della totale
genericità dell'atto di contestazione degli addebiti;
b) violazione dell'art. 77, l. n. 113 cit. perché il deferimento al
consiglio di disciplina non è stato disposto dal Comandante in capo
del Dipartimento marittimo militare di Taranto;
c) violazione dell'art. 111, comma 4, t.u.imp.civ.St., non essendo
stato concesso il termine minimo a difesa di venti giorni fra la
data di comunicazione dell'udienza disciplinare e quella di
svolgimento effettivo;
d) eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, avendo
l'amministrazione negato il diritto di difesa allo scopo di
impartire una lezione esemplare;
e) violazione dell'art. 9, l. n. 19 del 1990 sotto il profilo che
il procedimento disciplinare si era concluso oltre il termine
perentorio di 90 gg. sancito dalla norma in esame;
f) violazione dell'art. 71, comma 1, l. n. 113 cit., perché la
perdita del grado andava inflitta con decreto presidenziale;
g) violazione degli artt. 77 e 88, l. n. 113 cit. sotto il profilo
che la decisione di sottoporlo al consiglio di disciplina e la
conseguente perdita del grado non erano state adottate dal Ministro
ma da organo incompetente.
2. L'impugnata sentenza - T.a.r. per la Puglia, sezione I, n. 109
del 25 gennaio 1999 - ha respinto tutti i motivi compensando
integralmente fra le parti le spese di giudizio.
3. Con ricorso notificato il 24 gennaio 2000, e depositato il
successivo 3 febbraio, il capitano S[.] P[.] proponeva appello
avverso la su menzionata sentenza del T.a.r. riproponendo
criticamente tutte le censure articolate in prime cure.
4. Si costituivano i Ministeri della difesa e dei trasporti
deducendo l'infondatezza del gravame in fatto e diritto.
5. La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 6
febbraio 2007.
6. L'appello è parzialmente fondato e và accolto per quanto di
ragione.
Attesa la delicatezza della vicenda in esame si esaminano le
doglianze secondo l'ordine espositivo seguito nell'atto di appello
e nella memoria conclusionale (del 22 gennaio 2007), e non secondo
la tassonomia propria; con la precisazione che quelle di cui ai
motivi 2, 6 e 7 del gravame saranno trattate congiuntamente,
risolvendosi in distinti profili del medesimo motivo di
incompetenza.
6.1. Con il primo mezzo si reitera la censura di genericità della
contestazione degli addebiti.
Il mezzo è palesemente infondato:
- in base alla semplice lettura delle risultanze documentali;
- sulla scorta della pacifica circostanza che l'inquisito si è
pienamente difeso nel merito percependo l'essenza delle
accuse;
- in considerazione della minuziosità delle imputazioni penali
indicate ed accertate nella sentenza emessa ex art. 444
c.p.p.
Parimenti infondato è l'argomento che fonda la genericità della
contestazione sull'inidoneità dell'accertamento contenuto nella
sentenza di applicazione della pena.
Seguendo un condivisibile indirizzo di questo Consiglio (cfr. sez.
IV, n. 477 del 2006; sez. V, n. 4417 del 2006), anche prima della
novella recata dalla l. n. 97 del 2001, in presenza di una sentenza
c.d. di patteggiamento, non sono necessari autonomi accertamenti da
parte dell'amministrazione in sede di procedimento disciplinare per
i fatti non controversi e per quelli esaustivamente accertati in
sede penale (come verificatosi nel caso di specie); tali
conclusioni valgono anche per delimitare l'onere, gravante sulla
p.a., di specificazione del contenuto della contestazione degli
addebiti.
6.2. Con il terzo mezzo si lamenta la mancata concessione dei
termini a difesa garantiti dall'art. 111, comma 4,
t.u.imp.civ.St.
Il mezzo è inaccoglibile.
Premesso che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice,
al giudizio disciplinare militare si applicano, in caso di lacune,
tutte le garanzie procedimentali previste dal menzionato t.u. se
non incompatibili con le peculiarità dell'ordinamento militare
(cfr., nella giurisprudenza costituzionale, C. cost., n. 104 del
1991; nella giurisprudenza amministrativa, fra le tante, sez. IV,
n. 209 del 2006; sez. IV, 1875 del 1999), nel particolare caso di
specie, la mancata concessione dei termini a difesa non ha
comportato alcuna lesione della posizione soggettiva del ricorrente
che si è potuto difendere in modo esaustivo dalle accuse
mosse.
Deve evidenziarsi, inoltre:
- che gli atti entrati nella disponibilità del consiglio di
disciplina erano gli stessi già visionati dall'inquisito in sede di
inchiesta formale;
- che quest'ultimo ha fatto leggere, innanzi al consiglio, la
memoria difensiva presentata all'ufficiale inquirente.
6.3. Con il quarto motivo si reitera la censura di eccesso di
potere per sviamento dalla causa tipica.
Il mezzo è infondato sia in relazione a quanto illustrato al
precedente punto 7.2., sia avuto riguardo alla straordinaria
gravità degli illeciti penali commessi dall'ufficiale (prelievi
abusivi per centinaia di milioni di lire nel corso di alcuni
lustri, realizzati grazie alla falsificazione sistematica della
documentazione contabile).
6.4. Con il quinto motivo si censura la tardiva conclusione del
procedimento disciplinare, oltre il termine perentorio di 90 gg.
sancito dall'art. 9, l. n. 19 del 1990.
Anche tale mezzo è infondato.
Secondo il consolidato indirizzo di questo Consiglio, il termine di
90 gg. previsto dall'art. 9 cit., si cumula con quello di 180 gg.
entro cui iniziare il procedimento disciplinare, sicché
all'amministrazione è concesso un termine globale di 270 gg.
decorrente dalla data in cui ha avuto piena conoscenza della
sentenza di condanna (cfr. Ad. plen. n. 1 del 2004; Ad. plen. n. 4
del 2000).
Conseguentemente nell'odierna fattispecie è stato rispettato il
termine di 270 gg. iniziato a decorrere il 14 settembre 1996 (a
seguito della notificazione della sentenza del Tribunale penale di
Trani) e non esaurito alla data di adozione dell'impugnata sanzione
espulsiva (4 marzo 1997).
Alle medesime conclusioni si perviene volendo seguire l'indirizzo
giurisprudenziale che - in caso di sentenza c.d. di patteggiamento
pronunciata prima della novella introdotta dalla l. n. 97 del 2001
(come nel caso di specie) - ritiene che l'amministrazione sia
tenuta, a mente dell'art. 9, l. n. 19 cit., a rispettare il solo
termine perentorio di inizio del procedimento disciplinare (180 gg.
dalla comunicazione completa della sentenza irrevocabile), ma non
quello di conclusione che rimarrebbe disciplinato dalla previsione
generale di cui all'art. 120, t.u.imp.civ.St. che impone il
rispetto del solo termine di fase di 90 gg. (cfr. ex plurimis Cons.
St., Ad. plen. n. 6 del 2000).
6.5. Con il secondo, sesto e settimo mezzo viene dedotta, sotto più
profili, l'incompetenza relativa della Direzione generale del
personale militare ad esprimere, in luogo del Ministro della
difesa, sia la determinazione di non aderire alla proposta di
sanzione del Comandante in Capo del Dipartimento marittimo di
Taranto, sia la volontà provvedimentale definitiva in ordine
all'irrogazione della sanzione espulsiva.
In fatto giova fin d'ora precisare che non risulta, da tutti gli
atti acquisiti al fascicolo d'ufficio e dalla lettura delle memorie
dell'Avvocatura dello Stato, che sia stata rilasciata dal Ministro
della difesa alla Direzione generale in questione, una delega di
firma o una delega in senso proprio (neppure di contenuto
generale).
6.5.1. Si dà atto che il ricorrente non contesta il rigetto del
profilo imperniato sulla competenza del Capo dello Stato ad emanare
la sanzione della perdita del grado come previsto dall'art. 71,
comma 1, l. n. 113 cit. (cfr. pagina 15 del gravame). E' pacifico
che successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, l. n. 13 del
1991, la forma del decreto presidenziale per l'esternazione degli
atti amministrativi è limitata ai soli casi tassativi colà previsti
(nell'ambito dell'ordinamento militare: la nomina degli ufficiali
generali, dei vertici delle FF.AA., del Ministero della difesa, dei
comandanti di grandi unità e regioni).
6.5.2. Il primo giudice ha respinto la censure in esame facendo
generico riferimento alle innovazioni introdotte dal d.lgs. n. 29
del 1993 circa l'attribuzione, in via generale, agli organi di
direzione amministrativa di ogni competenza in materia di gestione
del personale.
Anche l'Avvocatura dello Stato si è attestata sulla medesima linea
senza approfondimenti di sorta.
Tale impostazione ermeneutica non è condivisibile.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questo
Consiglio (cfr. da ultimo sez. IV, 21 dicembre 2006, n. 7774; sez.
III, 24 gennaio 2004, n. 1279\2003 cui si rinvia a mente dell'art.
9, l. n. 205 del 2000):
- il Ministro della difesa è il massimo organo gerarchico e
disciplinare delle FF.AA. (arg. ex art. 1 e 2, l. n. 25 del
1997);
- la riforma dell'impiego pubblico (di cui al d.lgs. n. 29 del
1993, oggi d.lgs. n. 165 del 2001), pur incidendo sui rapporti e
sul riparto di competenze fra livello politico e dirigenza, ha
lasciato ferme le particolari disposizioni recate da alcuni
ordinamenti di settore, fra cui quello della difesa (artt. 3, co.
1, 19, co. 11 e 12, 21, co. 3, d.lgs. cit.); pertanto non possono
estendersi le acquisizioni giurisprudenziali secondo le quali i
provvedimenti disciplinari (e in generale di gestione del
personale) rientrano automaticamente fra i compiti esclusivi della
dirigenza militare;
- è fatto salvo l'esercizio del potere di delega (di firma o in
senso proprio) sicuramente utilizzabile in quanto modulo
organizzatorio generale per tutte le amministrazioni.
Queste considerazioni appaiono ancora più corroborate ove si ponga
mente all'evoluzione normativa successiva al d.lgs. n. 29 del 1993.
Il legislatore, intervenendo sulle attribuzioni dei vertici
militari in materia disciplinare onde armonizzarle con la riforma
di cui alla l. n. 25 del 1997, ha espressamente modificato le
competenze divisate dalle leggi di stato degli ufficiali e
sottufficiali (rispettivamente artt. 75 e 79, l. 113 del 1954,
artt. 65 e 69 l. n. 599 del 1954), limitandosi a sostituire ai
comandanti di corpo d'armata (ed equiparati) gli alti comandanti
militari interforze o di Forza armata, senza in alcun modo incidere
sulle speciali competenze del Ministro delle difesa. (cfr. art. 21,
comma 2, d.P.R. n. 556 del 1999 recante il regolamento di
attuazione dell'art. 10 della l. n. 25 del 1997).
Per tutte le su esposte argomentazioni le censure di incompetenza
relativa mosse avverso gli atti in precedenza individuati devono
essere accolte.
7. L'accoglimento parziale del gravame comporta, in riforma
dell'impugnata sentenza, l'annullamento della perdita del grado per
rimozione.
Attesa la particolare delicatezza della vicenda la sezione, onde
facilitare l'esecuzione della presente decisione, precisa
che:
a) rimane fermo il potere del Ministro della difesa di rinnovare,
ora per allora, il procedimento disciplinare a mente dell'art. 119,
t.u.imp.civ. St., nel termine perentorio di trenta giorni
decorrente dal passaggio in giudicato della presente decisione e
nei limiti meglio specificati in prosieguo;
b) il Ministro della difesa ovvero l'organo a ciò delegato, qualora
decida di riesercitare la potestà disciplinare, dovrà valutare se
discostarsi dalla proposta del Comandante in capo del Dipartimento
militare marittimo di Taranto del 16 gennaio 1997, formulata ai
sensi dell'art. 77, comma 2, l. n. 113 del 1954 e, in caso
affermativo, preso atto del parere espresso dal Consiglio di
disciplina nella seduta del 27 febbraio 1997, determinarsi a mente
dell'art. 88, l. n. 113 del 1954; in tal caso infatti, attesa la
particolarità della vicenda in esame, non sarà necessario rinnovare
l'intero procedimento disciplinare a partire dalla nota della
Direzione generale del 17 febbraio 1997, essendo sufficiente che il
Ministro della difesa (o un suo delegato) provveda ad assumere la
determinazione di cui all'art. 88 cit.
8. In conclusione l'appello deve essere accolto ai sensi e nei
limiti sopra evidenziati."
La competenza disciplinare di stato del
Ministro della difesa
1. La separazione tra politica e amministrazione: il
ruolo particolare del Ministro della difesa.
Il Ministro della difesa costituisce la figura centrale del sistema
organizzativo della difesa militare dello Stato. Questo ruolo
fondamentale è stato, recentemente, ribadito dalla l. n. 25/1997.
L'art. 1, l. n. 25/1997 reca importanti disposizioni in tema di
attribuzioni del Ministro della difesa, con riguardo alla sua
collocazione istituzionale all'interno della relativa
amministrazione, alla sua attività esecutiva, alla sua azione di
indirizzo politico-amministrativo, alla sua rilevanza istituzionale
nelle relazioni internazionali e, infine, alla sua attività di
coordinamento e controllo nel settore della pianificazione generale
e finanziaria del suo dicastero(1).
A tal proposito, l'art. 1, l. n. 25/1997 definisce il Ministro
della difesa, preposto all'amministrazione militare e civile della
difesa, massimo organo gerarchico e disciplinare. La dottrina più
sensibile non ha mancato di rilevare l'apparente contraddizione
della norma con il disposto degli artt. 3, 14 e 16, d. lgs. n.
29/1993 (attualmente artt. 4, 14 e 16, d. lgs. n. 165/2001, ai
quali - per comodità espositiva - faremo riferimento), in tema di
funzioni e di responsabilità degli organi di governo e dei
dirigenti(2).
In effetti, interpretando la dizione "massimo organo gerarchico" in
senso letterale, cioè come struttura apicale dell'intera
organizzazione amministrativa della difesa, si dovrebbe supporre
che al Ministro della difesa non si applicherebbero i divieti di
revoca, riforma, riserva e avocazione degli atti dei dirigenti
stabiliti dall'art. 14, comma 3, d. lgs. n. 165/2001; così come si
dovrebbe supporre che al Ministro della difesa rimanga la
possibilità di decidere i ricorsi gerarchici avverso i
provvedimenti emanati dai titolari degli uffici dirigenziali
generali del proprio dicastero(3).
Una simile interpretazione risulterebbe dissonante con il
complessivo quadro normativo sui rapporti tra politica ed
amministrazione e, in sostanza, non giustificherebbe una peculiare
posizione del Ministro della difesa sia all'interno della compagine
governativa, sia in relazione alla concreta gestione dell'apparato
amministrativo della difesa.
Si deve, allora, fondatamente ritenere che non è possibile scindere
la locuzione "massimo organo gerarchico e disciplinare" nelle due
espressioni di "massimo organo gerarchico" (in senso tecnico
amministrativo) e "massimo organo disciplinare" (in senso
gerarchico militare). I termini "gerarchico" e "disciplinare", in
sostanza, potrebbero essere stati utilizzati dal legislatore come
un'endiadi e, quindi, riferirsi alla peculiare posizione del
Ministro della difesa all'interno dell'ordinamento
militare(4).
Questa impostazione trova un'esatta corrispondenza con la norma di
cui all'art. 12, comma 1, lett. a), R.D.M., dove viene stabilito
che per il militare dal principio di gerarchia deriva, tra l'altro,
il dovere di obbedienza nei confronti del Ministro della difesa(5)
e dei Sottosegretari di Stato per la difesa, quando questi ultimi
esercitano le funzioni loro conferite per delega dal Ministro. Al
Ministro della difesa è riconosciuto il potere disciplinare, ma non
la potestà sanzionatoria, almeno per l'ambito della disciplina
militare di corpo.
Bisogna anche aggiungere che l'interpretazione, la quale vuole
anche per il Ministro della difesa la piena applicabilità delle
norme che stabiliscono la separazione tra politica ed
amministrazione, è pienamente accolta nella prassi amministrativa
(i provvedimenti amministrativi emanati dai titolari degli uffici
dirigenziali generali del ministero sono considerati a tutti gli
effetti atti definitivi). Questa prassi, però, contrasta con un
indirizzo giurisprudenziale che individua ancora ampi margini di
manovra del Ministro della difesa in alcuni settori di concreta
gestione amministrativa. È opportuno a questo punto, effettuare
un'ampia ricognizione del le norme di settore per individuare
proprio quegli ambiti di intervento del Ministro della difesa nella
gestione amministrativa che devono essere ancora considerati
sottratti al principio di separazione tra politica e
amministrazione e vanno a qualificare in modo originale la
posizione istituzionale del Ministro stesso nell'ambito della
pubblica amministrazione e, in particolare, in seno al suo stesso
dicastero.
2. Le residue funzioni "amministrative" del Ministro della
difesa.
Per quel che concerne i poteri e le attribuzioni del Ministro della
difesa non è sufficiente la lettura delle disposizioni generali
contenuti nella l. n. 25/1997, nel d. lgs. n. 300/1999 e nel d.
lgs. n. 165/2001.
La legislazione militare contempla in molti passi la necessità di
atti e provvedimenti del Ministro, la maggior parte dei quali sono
confluiti nella competenza dei pertinenti dirigenti generali. Vi
sono, però, numerose decisioni e atti di intervento, con
particolare riguardo alla sfera di gestione del personale, che è
difficile ricondurre alla competenza dei direttori generali, per i
profili di amplissima discrezionalità che sembrano relegare gli
stessi in un piano intermedio tra gli atti di alta amministrazione
e gli atti politici.
Un'elencazione ed un'analisi critica di questi istituti
confermerebbe il residuo potere amministrativo del Ministro della
difesa, giustificabile ampiamente dalla posizione di supremazia
gerarchico militare dello stesso.
Si tratta - ovviamente - di "istituti limite" che hanno avuto
un'applicazione estremamente sporadica, ma caratterizzano la
particolare situazione di soggezione gerarchica degli appartenenti
alle Forze armate e i peculiari profili del rapporto di impiego del
personale militare.
Nel settore dello stato giuridico degli ufficiali, disciplinato
dalla l. n. 113/1954, esiste una singolare ipotesi di cessazione
dal servizio permanente, la cessazione d'autorità. In base a questo
istituto, l'ufficiale può essere collocato in ausiliaria o nella
riserva, d'autorità, cioè con provvedimento unilaterale
dell'amministrazione(6).
La cessazione d'autorità ha, quindi, un contenuto ampiamente
discrezionale, per cui si ritiene che possa essere utilizzata
dall'amministrazione solo per gravissime ragioni di opportunità,
quando non possano esperirsi gli altri strumenti previsti
dall'ordinamento (come la non idoneità agli uffici del grado) e
sussista le necessità cogente di collocare in congedo
l'ufficiale.
Il provvedimento in questione rientrerebbe tra gli strumenti di
autotutela dell'amministrazione, con un contenuto almeno
parzialmente sanzionatorio, per cui andrebbero comunque garantite
le condizioni minime di partecipazione al procedimento
amministrativo da parte dell'interessato, con un'analogica
applicazione degli istituti del procedimento disciplinare,
trattandosi - in sostanza - di un provvedimento di dispensa dal
servizio.
L'orientamento interpretativo espresso troverebbe qualche appiglio
nelle stesse norme che disciplinano l'adozione di un simile
provvedimento. In particolare:
- se si tratta di un generale di corpo d'armata o grado
corrispondente, il provvedimento è subordinato alla deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa,
previo parere nel senso di una commissione militare, nominata di
volta in volta dal Ministro, e del Capo di Stato Maggiore della
difesa;
- per i rimanenti ufficiali il provvedimento riveste la natura di
determinazione ministeriale, adottata previo parere nel senso delle
competenti commissioni di avanzamento(7).
Rimane il dubbio che, anche per i rimanenti ufficiali, si possa
supporre che l'adozione di un simile provvedimento sia demandata al
direttore generale e non direttamente al Ministro della difesa
(purtroppo prassi e giurisprudenza non ci sono di aiuto, stante la
quasi completa inutilizzazione dello strumento). Per quel che
concerne l'avanzamento degli ufficiali, la l. n. 1137/1955 prevede,
in sede di formazione dei quadri di avanzamento a scelta, un
importante e significativo intervento discrezionale dell'autorità
politica. In particolare è disposto che gli elenchi (degli idonei e
dei non idonei all'avanzamento) e le graduatorie sono sottoposti al
Ministro della difesa, il quale li approva dopo aver eventualmente
apportato le esclusioni dagli stessi che giudica opportune e
necessarie nell'interesse dell'amministrazione(8).
Qui è indubbio che il potere di esclusione, per il suo contenuto
eccezionalmente discrezionale, rimanga in mano al Ministro della
difesa(9).
Esistono, infine, cause di sospensione della promozione e di
cancellazione dai quadri di avanzamento(10).
Per gli ufficiali, la normativa è ancora contenuta negli artt. 34,
35 e 36, l. n. 1137/1955(11).
Il primo articolo si riferisce all'eventuale sopravvenienza delle
stesse cause che avrebbero dovuto impedire l'inserimento
dell'ufficiale nell'aliquota di avanzamento o sospenderne la
valutazione, mentre l'art. 35, l. n. 1137/1955 dà facoltà al
Ministro della difesa di sospendere discrezionalmente la
promozione, in presenza di fatti di notevole gravità in cui sia
rimasto coinvolto l'ufficiale, senza peraltro che la norma
specifichi di quali fatti si debba tener conto, anche se dobbiamo
ritenere siano certamente ulteriori rispetto a quelli contemplati
dell'articolo precedente(12).
Anche qui si tratta di valutazioni di amplissima discrezionalità
che è difficile non attribuire direttamente alla competenza diretta
del Ministro della difesa.
3. La disciplina militare di stato e il ruolo del Ministro della
difesa.
In tema di disciplina militare non si può negare la potestà
dell'azione disciplinare di stato e quella sanzionatoria in capo al
Ministro della difesa. Per quanto riguarda le sanzioni di stato
dobbiamo distinguere tra autorità competente a disporre l'inchiesta
formale o l'accertamento disciplinare e autorità competente ad
adottare la relativa sanzione. L'azione disciplinare in tal caso
risulta esercitata da parte dell'autorità competente a disporre
l'inchiesta formale o l'accertamento disciplinare.
Per gli ufficiali, tra gli altri è competente ad esercitare
l'azione disciplinare il Ministro della difesa, il quale può
ordinare direttamente l'inchiesta formale per qualsiasi ufficiale,
ai sensi dell'art. 76 l. n. 113/1954, ed è unico competente, ai
sensi dell'art. 75, 3° comma, l. n. 113/1954, se si tratta di
ufficiale generale o colonnello (e gradi corrispondenti) assegnato
per l'impiego all'area tecnico-amministrativa del Ministero della
difesa o ad enti, comandi, reparti di altra Forza armata, o di
ufficiali corresponsabili della stessa Forza armata, ma dipendenti
da enti e comandi militari diversi.
Anche per i sottufficiali, tra gli altri, è competente a disporre
l'inchiesta formale il Ministro della difesa, il quale può ordinare
direttamente l'inchiesta formale per qualsiasi sottufficiale, ai
sensi dell'art. 65, 6° comma, l. n. 599/1954, ed è unico
competente, ai sensi dell'art. 65, 5° comma, l. n. 599/1954, se si
tratta di sottufficiale assegnato per l'impiego ad enti, comandi,
reparti di altra Forza armata, o quando vi sia corresponsabilità
tra sottufficiali di Forze armate diverse o connessione tra i fatti
ad essi ascritti.
Infine, anche per gli appuntati e i carabinieri, tra gli altri, è
competente a disporre l'accertamento disciplinare il Ministro della
difesa, ai sensi dell'art. 38, 3° comma, l. n. 1168/1961.
In materia di azione disciplinare di stato, per i volontari di
truppa delle Forze armate valgono le stesse norme previste per i
sottufficiali, ai sensi dell'art. 30, comma 2, d. lgs. n.
196/1995.
è evidente che, se al Ministro della difesa si riconosce
l'esercizio dell'azione disciplinare, deve essergli riconosciuta
anche la relativa potestà sanzionatoria in materia di sanzioni di
stato. Si tenga presente, infine, che il Ministro della difesa può
sempre discostarsi in melius dal giudizio del consiglio o della
commissione e, eventualmente, anche in pejus, ma soltanto in casi
di particolare gravità(13).
In questo ultimo caso, l'autorità deliberante non può limitarsi ad
esporre le ragioni in base alle quali non concorda col diverso e
meno afflittivo giudizio espresso dalla commissione di disciplina
(non può cioè limitarsi a sostituire la propria all'altra
valutazione di merito), ma deve invece concretamente individuare le
circostanze "eccezionali" che impongono di disattendere la proposta
formulata dall'organo competente, all'esito del giusto procedimento
e con la piena garanzia del contraddittorio(14).
Tutti questi penetranti poteri in tema di gestione del personale
con riguardo soprattutto alle categorie di vertice, trovavano (e
ancor trovano) la loro ragion d'essere nella necessità che sia
garantita dalla massima autorità politica la perfetta rispondenza
dei comportamenti delle autorità militari ai principi di lealtà,
fedeltà e correttezza istituzionale in un campo di pubblici
interessi particolarmente delicato(15).
Attualmente, possiamo rinvenire ulteriori ragioni per confermare in
capo al Ministro della difesa questi particolari poteri
amministrativi. In particolare, in presenza di vertici
tecnico-amministrativi non soggetti alla responsabilità
dirigenziale, di cui all'art. 21, d. lgs. n. 165/2001, quindi
sottratti al sistema di valutazione e controllo previsto per la
dirigenza pubblica, e stante l'inapplicabilità dello spoil system
per i più importanti incarichi di livello dirigenziale generale, il
Ministro della difesa deve poter esperire poteri correttivi e di
intervento a garanzia anche della linea politica adottata. Inoltre,
i suddetti poteri amministrativi svolgono, ora, anche una funzione
di garanzia nei confronti dei destinatari degli stessi
provvedimenti, di rango più elevato, considerando che l'eventuale
dirigente responsabile, il Direttore generale del personale
militare, è un ufficiale con il grado di generale di divisione o di
corpo d'armata e gradi equivalenti. Senza considerare l'illogica
conclusione per la quale il Capo di Stato maggiore della difesa non
avrebbe gli stessi poteri del Direttore generale del personale
militare.
Ten. Col. Fausto Bassetta
Approfondimenti
(1) - Sui compiti del Ministro: P. Bonetti, Ordinamento della
difesa nazionale e Costituzione italiana, Milano, Giuffrè, 2000, 73
ss.; A. Baldanza, L'organizzazione del Ministero della difesa e
delle Forze armate, in L'ordinamento militare (a cura di V. Poli -
V. Tenore), I, Milano, Giuffrè, 2006, 169 ss.
(2) - Sul punto, con particolare riguardo alle relazioni
istituzionali tra Ministro della difesa e Capo di Stato Maggiore
della difesa: P. Bonetti, Ordinamento della difesa, cit., 77
ss.
(3) - C'è chi non esclude che il Ministro della difesa possa
esercitare i poteri normalmente implicati dai rapporti di
gerarchia. In sostanza, ben potrebbe coordinare direttamente
l'attività dei due uffici che da lui dipendono direttamente (il
Capo di Stato maggiore della difesa e il Segretario generale della
difesa), risolvere conflitti che insorgessero fra di loro e
impartire ordini o, quanto meno, direttive dettagliate. Così: G.
D'Auria, Il Ministero della difesa (articoli 20-22), in A. Pajno -
L. Torchia, La riforma del Governo, Bologna, Il Mulino, 2000, 251.
Si tenga, però, conto che, se la notazione è sicuramente fondata
per i rapporti tra Ministro e Capo di Stato maggiore della difesa,
non altrettanto può dirsi per il Segretario generale, il cui
incarico, solo sul piano della prassi, è sempre stato ricoperto da
un militare. Infatti, in base alla l. n. 25/1997, quest'ultima
carica può essere ricoperta anche da un funzionario civile o,
addirittura, da un estraneo all'Amministrazione della difesa, al
che è difficile ipotizzare un vero e proprio rapporto gerarchico,
tanto meno di natura militare.
(4) - Si è affermato che "l'autonomia dell'ordinamento militare si
traduce in un suo automatico inserimento in quella che è
l'amministrazione diretta centrale dello Stato. Ciò avviene
mediante l'apprestamento di organi dell'amministrazione diretta
quali organi apicale dell'ordinamento organizzatorio: codesto viene
sussunto in quella, che lo fagocita … L'amministrazione per
ministeri, dunque, assorbe l'ordinamento militare, che peraltro
sopravvive a questa 'unione', mantenendo intatta la sua natura di
ordinamento organizzatorio": B. Cavallo, Teoria e prassi della
pubblica organizzazione, Milano, Giuffrè, 2005, 248.
(5) - Si veda la seguente massima: Cons. Stato, Sez. IV, 15 luglio
1999, n. 1235, in Cons. Stato, 1999, I, 1107: "L'ordine adottato
dai responsabili militari (e tale deve ritenersi anche il Ministro
della difesa) non richiede alcuna motivazione, essendo intrinseco a
materia in cui l'interesse pubblico specifico del rispetto della
disciplina e dello svolgimento del servizio prevalgono in modo
immediato e diretto su qualsiasi altro". Recentemente, vedi anche:
Cons. Stato, sez. IV, sent. 21 dicembre 2006, n. 7774 (c.c. 5
dicembre 2006), Pres. Salvatore, Est. Poli.
(6) - Cfr.: art. 44, 1° comma, l. n. 113/1954.
(7) - Cfr.: art. 44, 2° comma, l. n. 113/1954.
(8) - Cfr.: art. 27, 1° comma, l. n. 1137/1955. In giurisprudenza:
Cons. Stato, sez. IV, 1° luglio 1980, n. 738, in Giur. It., 1981,
III; 255.
(9) - Cfr.: Cons. Stato, sez. IV, sent. . 21 dicembre 2006, n.
7774, cit: "La c.d. approvazione ministeriale si sostanzia in un
accertamento della legittimità degli atti posti in essere dalla
commissione di avanzamento» (cfr. sez. IV, n. 538 del 1978). La
dizione «approvazione» deve considerarsi atecnica, non integrando
una condizione d'efficacia rispetto all'atto con cui si conclude
l'operato della commissione, bensì l'atto costitutivo dell'effetto
giuridico della formazione della graduatoria o degli elenchi degli
idonei. Al Ministro è riconosciuto il più ampio apprezzamento,
potendo questi rifiutare l'approvazione della graduatoria formata
dalla commissione superiore di avanzamento, per qualsiasi vizio di
legittimità in essa individuabile, e non solo per aspetti formali
dell'operato di tale commissione, rilevabili dai relativi verbali
(cfr. sez. IV, n. 538 del 1978).
Trattasi di un intervento nel procedimento non dall'esterno, come
controllore, ma prima ancora che esso si concluda, con facoltà
proprie".
(10) - In generale per la varie cause di esclusione, di impedimento
e di sospensione: C. Lamberti - A. Baldanza, L'avanzamento nelle
Forze armate, in I procedimenti amministrativi tipici e il diritto
di accesso nelle Forze armate (a cura di V. Poli - V. Tenore),
Milano, Giuffrè, 2002, 180. Il potere di esclusione e di
approvazione della graduatoria sono visti come poteri distinti, ma
intimamente connessi, in quanto esercitati in un unico contesto
procedimentale: Cons. Stato, sez. IV, sent. . 21 dicembre 2006, n.
7774 , cit
(11) - Su queste ipotesi, vedi: G. Russo, Avanzamento degli
ufficiali. La sospensione della promozione e la cancellazione dal
quadro di avanzamento, in Rass. Arma CC., n. 3/1996, 34.
(12) - Sul punto, vedi: G. Russo, Avanzamento degli ufficiali,
cit., 35.
(13) - Cfr.: art. 88, l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 75 l. n.
599/1954 (sottufficiali, volontari di truppa; art. 42, 4° comma, l.
n. 1168/1961 (appuntati e carabinieri). Per gli appuntati e
carabinieri la facoltà di discostarsi dal giudizio della
commissione da parte del Ministro o del comandante generale viene
stabilita solo in melius. In giurisprudenza è stato sottolineato
come la normativa che stabilisce una riforma in pejus si riferisca
ad ipotesi del tutto eccezionali, nel contesto delle quali al
decidente è consentito di valorizzare elementi o presupposti non
tenuti adeguatamente presenti dall'organo istruttorio, ma nel fare
ciò deve concretamente individuare le circostanze eccezionali che
impongano di disattendere la proposta formulata dall'organo
competente, al termine del giusto procedimento e con la piena
garanzia del contraddittorio; cfr.: Cons. Stato, sez. IV, 24
febbraio 2006, n. 810.
(14) - Cfr.: Cons. Stato, sez. IV; dec. n. 5370/2002 (c.c. 4 giugno
2002), Pres. Trotta, Est. Rulli.
(15) - Cfr.: Cons. Stato, sez. IV, sent. . 21 dicembre 2006, n.
7774 , cit.: "Sul piano storico costituzionale, il potere
gerarchico (o, secondo una diversa tesi, quello più tenue di
sovraordinazione) del Ministro della difesa intende affermare la
sottomissione delle FF.AA. all'autorità politica civile onde
garantire la integrazione dell'ordinamento militare in quello
generale; tale potere evidenzia, sul piano organizzativo, la
funzione di organo di raccordo fra la struttura militare e
l'interesse politico generale; marca il punto di contatto (di
cerniera) fra l'ordinamento militare e quello giuridico generale.
La previsione di tale potere di intervento del Ministro attenua i
rischi di separatezza (ed incomunicabilità) fra settore militare e
vita civile, in ambiti sensibili quali, ad esempio, quello
disciplinare (si pensi al potere del Ministro di operare contro il
parere dell'organo collegiale disciplinare come meglio si vedrà in
prosieguo), o in materia di avanzamento".
Esame del giudicato penale - Sentenza di
proscioglimento - Termini per iniziare il procedimento disciplinare
- 180 giorni dalla data di irrevocabilità della
sentenza.
Cons. Stato, sez. IV, sent. 27 giugno 2007, n. 3713 (c.c. 15 maggio
2007), Pres. Vacirca, Est. Saltelli, Ministero Difesa c. A. G.
(conf. T.A.R. Lazio, sez. I, sent. 17 ottobre 2006, n. 10455)
Il procedimento disciplinare deve avere inizio, con la
contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui è
divenuta irrevocabile la sentenza definitiva di proscioglimento e
non dalla data di conoscenza della sentenza, acquisita direttamente
dall'amministrazione procedente. (1)
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"Premesso che con la sentenza n. 10455 del 17 ottobre 2006 il
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. I, accogliendo
il ricorso proposto dal signor G[.] A[.] […] ha annullato la
determinazione in data 8 giugno 2006, con la quale il Direttore
generale per il personale militare del Ministero della Difesa ha
disposto nei suoi confronti la perdita del grado per rimozione per
motivi disciplinari, con conseguente cessazione dal servizio: ciò
per la violazione dei termini di cui all'articolo 97, terzo comma,
prima parte del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, essendo stato avviato
il procedimento disciplinare in data 21 novembre 2005, mediante
notifica dell'atto di contestazione degli addebiti, oltre il
termini di 180 giorni dalla data di irrevocabilità (27 febbraio
2005) della sentenza n. 1179/04 del G.U.P. del Tribunale di
Pistoia, di non luogo a procedere;
il Ministero della Difesa con atto di appello notificato il 14
dicembre 2006 ha chiesto la riforma di detta statuizione,
osservando che il termine di cui all'articolo 97, terzo comma, del
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, non poteva che decorrere dalla data
di conoscenza della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Pistoia,
non notificata, ma acquisita direttamente dall'Amministrazione, di
propria iniziativa il 26 agosto 2005, con conseguente piena
legittimità del provvedimento disciplinare, anche per quanto
riguardava la sua determinazione di merito;
l'appellato, ritualmente costituitosi in giudizio, ha chiesto il
rigetto dell'avverso gravame, deducendone l'inammissibilità e
l'infondatezza;
in esecuzione dell'ordinanza n. 1059 del 27 febbraio 2007 di questa
Sezione, l'Amministrazione appellante ha depositato copia conforme
della sentenza del G.U.P. di Pistoia n. 1179/04 del 29 ottobre
2004, comprensiva dell'attestazione della sua irrevocabilità,
nonché comunicazione dell'Ufficio del giudice dell'udienza
preliminare di Pistoia, datata 14 marzo 2007, in ordine alle
ragioni che hanno determinato la irrevocabilità della ricordata
decisione;
Rilevato che:
il terzo comma dell'articolo 97 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3,
stabilisce che "il procedimento disciplinare deve avere inizio, con
la contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui
è divenuta irrevocabile la sentenza definitiva di proscioglimento
od entro quaranta giorni dalla data in cui l'impiegato abbia
notificato all'amministrazione la sentenza stessa;
detti termini, secondo la unanime giurisprudenza, hanno natura
perentoria (C.d.S., sez. IV, 18 aprile 1994, n. 341; 17 dicembre
2003, n. 8296; sez. VI, 21 agosto 2000, n. 8296);
la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità della
ricordata disposizione nella (sola) parte in cui prevede, in caso
di sentenza o ordinanza che pronuncia sull'impugnazione, che il
procedimento disciplinare deve essere iniziato entro 180 giorni
dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di
proscioglimento, indipendentemente dalla data di deposito della
sentenza o ordinanza conclusiva del procedimento, se successiva
alla data in cui si verifica l'irrevocabilità della pronuncia di
proscioglimento;
Considerato che:
nel caso di specie, come emerge dalla documentazione in atti, la
sentenza di proscioglimento (non luogo a procedere per non
punibilità del reato ascritto) emessa dal G.U.P. del Tribunale di
Pistoia, n. 1179/04 depositata il 29 novembre 2004) nei confronti
del signor G[.] A[.] è divenuta irrevocabile il 27 febbraio 2005
per non essere stata impugnata dai soggetti cui la legge attribuiva
il diritto di proporre gravame;
pertanto non può accedersi alla tesi sostenuta dall'amministrazione
appellante, secondo cui il termine di avvio del procedimento
disciplinare non poteva che decorrere dal momento di acquisizione
della sentenza, laddove invece era ancorato esclusivamente, per
effetto del ricordato terzo comma dell'articolo 97 del D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3, alla data di irrevocabilità della sentenza (27
febbraio 2005);
rispetto a tale ultima data il procedimento disciplinare, avviato
con la notifica della contestazione degli addebiti in data 21
novembre 2005, è palesemente tardiva;
Ritenuto che, in conclusione, alla stregua delle osservazioni
svolte, la sentenza impugnata non merita le critiche rivoltele e
che l'appello deve essere respinto, potendosi nondimeno compensare
le spese del presente grado di giudizio".
Indennità supplementare di poligono -
Militare dell'Arma dei Carabinieri - Non
spetta.
Cons. Stato, sez. IV, sent. 24 luglio 2007, n. 4145 (c.c. 27 aprile
2007), Pres. f.f. Saltelli, Est. Carella, C. G. c. Ministero Difesa
(conf. T.A.R. Sardegna, sent. 6 marzo 2001, n. 214)
L'indennità supplementare di poligono è prevista solo per i
militari delle Forze Armate ed essa, lungi dal compensare gli
svantaggi legati in astratto allo status di militare in servizio
presso un determinato distaccamento, è legata allo svolgimento
della specifica attività militare, quale accessorio della indennità
di impiego operativo attribuito. L'emolumento in questione, nel
disegno del legislatore, è in perfetta alternativa con l'indennità
di istituto prevista in favore del personale delle forze di
polizia, per cui lo stesso non spetta agli appartenenti all'Arma
dei carabinieri. (1)
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"1. Nel presente giudizio è controverso se spetti all'appellante,
Maresciallo Capo in servizio presso la Stazione dei Carabinieri del
Poligono di Perdasdefogu, "l'indennità supplementare di poligono",
prevista dall'art. 16 della Legge 23 marzo1983, n. 78.
La norma così dispone: "il Ministero della Difesa, su proposta del
capo si stato maggiore della difesa, con decreto da emanare di
concerto con il Ministro del tesoro, può attribuire una indennità
di impiego operativo supplementare, nella misura massima mensile
del 100% dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione
al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella
I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della
predetta tabella, agli ufficiali e ai sottoufficiali dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica che prestano servizio in via
continuativa presso: poligoni permanenti dislocati a Capo Teulada
ed a Perdasdefogu…".
Le argomentazioni svolte in ricorso si basano sull'art. 18 del
d.p.r. 359 del 10 maggio 1996, che testualmente recita: "fermo
restando quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 marzo 1983
n°78, in materia di corresponsione e cumulabilità di impiego e
delle relative indennità supplementari……nei confronti del personale
di cui all'art. 10, comma 1, che presta servizio nelle condizioni
di impiego previste dalle citate norme, le indennità di
aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative
indennità supplementari sono rapportate agli importi vigenti per i
militari delle Forze Armate impiegati nelle medesime condizioni
operative".
Tale disposizione, sempre a detta del ricorrente, va posta in
relazione con la legge n. 78/83 che, all'art. 16, prevede una
indennità supplementare per servizio reso presso i poligoni
permanenti che va applicata nello specifico proprio in relazione ed
in funzione dei peculiari compiti e mansioni che il personale
dell'Arma dei Carabinieri svolge nei medesimi luoghi del personale
delle altre tre forze armate.
2. L'appello è infondato e deve essere respinto.
Come si ricava dalla combinazione delle norme dianzi illustrate,
l'invocata indennità di poligono è prevista solo per i militari
delle Forze Armate ed essa, lungi dal compensare gli svantaggi
legati in astratto allo status di militare in servizio presso un
determinato distaccamento, è legata allo svolgimento della
specifica attività militare, quale accessorio della indennità di
impiego operativo attribuito.
Quest'ultimo emolumento, nel disegno del legislatore, è in perfetta
alternativa con l'indennità di istituto prevista in favore del
personale delle forze di polizia, nel cui novero rientra l'Arma dei
C.C., come espressamente sancito dall'art. 16 della legge n. 121
del 1981 e ribadito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 297 del 2000.
L'indennità di poligono in questione non può essere perciò
corrisposta al personale appartenente alle forze di polizia che
gode di un proprio trattamento previsto dalla citata legge n. 121
del 1981 e, segnatamente, dall'art. 43 - che ha istituito una
speciale indennità determinata in base alle funzioni attribuite,
nonché alla responsabilità ed ai rischi connessi al servizio di
polizia - se non duplicando la medesima funzione compensativa
svolta dalla indennità di istituto, al pari della indennità di
impiego operativo di cui alla legge n. 78 del 1983.
Del resto, sul piano pratico, poiché l'indennità di poligono è
parametrata in funzione dell'indennità di impiego operativo
riconosciuta, resta impraticabile l'attribuzione della reclamata
indennità nell'assenza di corresponsione del suo valore base.
3. Sul punto di diritto controverso il Collegio non intende
discostarsi dai propri specifici precedenti (IV, 30.06.2005, n.
3578; IV, 08.07.2003, n. 4058), resi in fattispecie identiche (cui
si rinvia a mente dell'art.9, L. n. 205 del 2000).
In estrema sintesi lo snodo argomentativo si dipana sulla
considerazione che nessuna norma dell'ordinamento (ed in
particolare a livello costituzionale), ha inteso perseguire
un'assoluta identità di posizioni e trattamenti all'interno delle
medesime Forze di Polizia - ad ordinamento civile o militare - fra
queste ultime ed il personale delle Forze Armate.
Ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, il legislatore gode di
ampia discrezionalità nel differenziare il trattamento economico di
categorie in precedenza egualmente retribuite e, in ogni caso, lo
scorrimento verso l'alto di una categoria retributiva non comporta
la necessità di innalzare i livelli superiori o inferiori.
Pertanto, è anche manifestamente infondata la sollevata questione
di costituzionalità in relazione agli articoli nn. 3 e 36 della
Costituzione, nella parte in cui le norme considerate escludono il
personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare dalla
percezione della c.d. indennità di poligono.
4. In conclusione l'appello deve essere respinto."
Procedimento disciplinare - Apparente
divergenza tra fatti contestati e quelli sanzionati - Rapporto di
continenza tra gli stessi - Violazione principio di corrispondenza
- Non sussiste.
Cons. Stato, sez. IV, sent. 10 agosto 2007, n. 4393
(c.c. 8 maggio 2007), Pres. Ferrari, Est. Inastasi, Ministero
Finanze c. F. S. (rif. T.A.R. Lazio, sez. II, sent. 15 maggio 2006,
n. 3512)
Non sussiste la violazione del principio di corrispondenza tra
fatti contestati e fatti sanzionati in un procedimento
disciplinare, allorché tra il fatto contestato e quello
definitivamente accertato intercorra un rapporto di continenza, ben
potendo la sanzione essere inflitta in relazione ad alcuno soltanto
dei molteplici comportamenti richiamati in sede di contestazione.
In effetti, il principio di corrispondenza investe solo il quadro
fattuale, in quanto per costante giurisprudenza si esclude che
l'autorità disciplinare sia vincolata dalla qualificazione
giuridica degli addebiti operata in sede istruttoria. (1)
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"L'appello è fondato e va pertanto accolto.
Con il primo motivo d'appello l'Amministrazione deduce che -
diversamente da come ritenuto dal Tribunale - il provvedimento
sanzionatorio fonda in realtà sugli stessi fatti considerati nella
contestazione di addebiti.
Il mezzo è fondato.
Come è noto il principio di corrispondenza tra i fatti contestati e
quelli sanzionati riveste - come giustamente rilevato dalla
sentenza impugnata - rilievo primario nel procedimento disciplinare
e comporta, a garanzia del diritto dell'incolpato al
contraddittorio difensivo, che questi non possa essere punito per
mancanze non previamente contestate.
E tuttavia l'eventuale difformità tra i rilievi contenuti nella
contestazione e quelli addotti a sostegno della sanzione non
comporta - di per sé sola - l'illegittimità di quest'ultima.
Per un verso deve infatti ricordarsi che il principio di
corrispondenza investe solo il quadro fattuale, in quanto per
costante giurisprudenza si esclude che l'Autorità disciplinare sia
vincolata dalla qualificazione giuridica degli addebiti operata in
sede istruttoria.
Per altro verso va pure rilevato che non sussiste violazione del
principio di corrispondenza allorché tra il fatto contestato e
quello accertato intercorra un rapporto di continenza, ben potendo
la sanzione essere inflitta in relazione ad alcuno soltanto dei
molteplici comportamenti richiamati in sede di contestazione.
Ciò premesso, dal raffronto tra la parte motiva del decreto
impugnato in prime cure e gli analitici addebiti contenuti
nell'atto di contestazione si evince come la sanzione espulsiva sia
stata irrogata in puntuale connessione con il nucleo degli illeciti
disciplinari a suo tempo contestati al m.llo F[.], il quale in
sostanza è stato perseguito in relazione ad un comportamento
materiale ab origine ben individuato per come già fatto oggetto di
indagini penali e per quello stesso specifico comportamento è stato
punito.
In conclusione, deve obiettivamente escludersi che la sanzione
fondi su circostanze e condotte del militare estranee a quelle
prese in considerazione in fase di addebito. Ulteriormente
l'Amministrazione deduce che ha errato il Tribunale nel ritenere
che nel caso in esame il Comandante generale si sia
illegittimamente discostato dal giudizio formulato dalla
Commissione di disciplina.
Anche questo mezzo risulta fondato.
In virtù del combinato disposto dell'art. 75 della legge n. 599 del
1954 e dell'art. 1 della legge n. 260 del 1954, nei procedimenti
disciplinari a carico dei sottufficiali di Finanza il Ministro (ora
il Comandante generale) può discostarsi dal parere della
Commissione di disciplina, in casi di particolare gravità, anche a
sfavore dell'incolpato.
Dal punto di vista strutturale tale previsione - che non trova
riscontro nell'ordinamento disciplinare del pubblico impiego civile
e dei militari di truppa del Corpo - incide sulla qualificazione
procedimentale del suddetto parere.
Infatti in presenza della facoltà di dissenso attribuita all'Organo
decidente il verdetto della Commissione - che nel procedimento
disciplinare paradigmatico assume valenza sostanzialmente
costitutiva o co-determinativa, dovendo soltanto essere recepito in
un provvedimento formale - degrada a parere obbligatorio ma non
vincolante.
Ne consegue in generale, sotto il profilo funzionale, che
l'Autorità deliberante da esso può discrezionalmente discostarsi in
fase costitutiva col solo onere - secondo costrutti acquisiti in
giurisprudenza - di evidenziare con completezza le ragioni logiche
e giuridiche che la inducono a disattendere il giudizio formulato
dall'organo collegiale al termine del segmento procedimentale
istruttorio.
In questo quadro di riferimento, in sede disciplinare il dissenso
del decidente - investendo la valutazione sulla congruità della
sanzione proposta - può dunque legittimamente relazionarsi anche ad
un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, essendo
evidente che il giudizio finale circa la gravità dell'illecito non
può essere formulato se non mediante contestuale individuazione e
qualificazione delle condotte materiali effettivamente ascrivibili
al militare in base al materiale probatorio acquisito nel
procedimento.
Tanto premesso in generale, la giurisprudenza della Sezione ha
peraltro da tempo posto in luce per un verso che, come sopra
ricordato, la previsione di cui si discute non trova riscontro
nell'ordinamento disciplinare del pubblico impiego civile e dei
militari di truppa dello stesso Corpo ed ha dunque valenza
chiaramente derogatoria; per altro verso che la facoltà di dissenso
attribuita all'Autorità disciplinare comporta nei fatti la
possibile sconfessione di una proposta formulata dall'organo
collegiale competente all'esito del giusto procedimento e con la
garanzia del contraddittorio.
In un'ottica costituzionalmente orientata è stato pertanto statuito
che allorquando fa uso di tale facoltà l'Autorità deliberante non
può limitarsi semplicemente a sostituire la propria valutazione di
merito a quella espressa dalla Commissione di disciplina ma deve
individuare i presupposti straordinari che impongono di
disattendere il giudizio della commissione.
In altri termini, la reformatio in peius si giustifica - e la
questione di legittimità costituzionale all'uopo dedotta
dall'appellato è manifestamente infondata - se supportata
dall'individuazione di elementi prospettici o di sistema che in
precedenza non sono stati tenuti adeguatamente presenti e che vanno
invece ragionevolmente valorizzati in rapporto ad esigenze
ordinamentali di settore.
Applicando queste coordinate ermeneutiche, ritiene il Collegio che
tali presupposti di straordinarietà non possano disconoscersi nel
caso all'esame, in cui l'aggravamento della sanzione si correla
secondo il provvedimento impugnato all'incidenza degli illeciti
ascritti al dipendente nella materia del reclutamento del
personale, e dunque in un ambito che riveste importanza
obiettivamente nevralgica - come già rilevato dalla Sezione in
riferimento a fattispecie analoga: cfr. ord.za n. 2248 del 2004 -
sia in vista dell'espletamento della missione che l'ordinamento
affida al Corpo sia per quanto attiene la credibilità agli occhi
dei giovani aspiranti delle procedure di selezione e di
arruolamento.
Detto questo sul punto nodale della controversia, la stessa si
avvia ad una soluzione obbligata, risultando in realtà infondate
tutte le ulteriori censure - di difetto di istruttoria e di
travisamento nonché di sproporzionalità - dedotte in primo grado
dal ricorrente e qui pur suggestivamente riproposte nel
controricorso.
Al riguardo, basta infatti osservare che il provvedimento è stato
adottato in prevalenza sulla base del materiale probatorio
acquisito nel procedimento penale, la cui valutazione ha indotto il
Comando a ritenere l'effettiva sussistenza dei gravi fatti
addebitati al sottufficiale.
Al riguardo è appena da osservare che la P.A. in sede disciplinare
ben può tenere conto delle risultanze emerse nelle varie fasi del
pregresso procedimento penale, sì da evitare ulteriori accertamenti
istruttori alla luce del principio di economicità del procedimento:
ciò che conta, infatti, è che di tali risultanze sia autonomamente
valutata la rilevanza in chiave disciplinare".
Procedimento disciplinare - Pendenza del
procedimento penale - Sospensione del primo procedimento -
Necessità.
T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, sent. 5 luglio 2007, n. 6051 (c.c. 6
giugno 2007), Pres. ed Est. Capuzzi, F. S. c. Ministero
Finanze
L'amministrazione deve sospendere il procedimento disciplinare,
alla luce dell'art. 117 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in caso di
contemporanea pendenza del procedimento penale e del procedimento
disciplinare, laddove la vicenda sia unica e prenda spunto dallo
stesso comportamento del militare e non possa disconoscersi una
interdipendenza tra il fatto oggetto di indagine da parte del
giudice penale ed il fatto contestato in sede disciplinare.
(1)
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"1.La questione, è già nota alla Sezione riguardando una vicenda di
asserito uso, da parte del ricorrente, finanziere già in servizio
presso il Comando […], di sostanze stupefacenti e della conseguente
sanzione disciplinare di stato pronunziata dal Comando Generale
della G.d.F. in data 17 giugno 2003.
Con sentenza n. 1573 del 2 marzo 2005, la medesima Sezione
annullava tale provvedimento mentre il Consiglio di Stato, Sez. IV,
con decisione n. 339 del 14 dic. 2005, confermava l'annullamento
con diversa motivazione ritenendo che la votazione della
Commissione di disciplina avrebbe dovuto svolgersi a scrutinio
segreto e non palese, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti
dell'Amministrazione.
Il Comandante Regionale Lombardia della G.d.F., preso atto di tale
ultima formulazione ed avvalendosi del disposto dell'art. 5 della
legge n. 37 del 1968, disponeva la rinnovazione del procedimento
disciplinare di stato esperito a carico del F[.] a partire dal
provvedimento di nomina e convocazione della Commissione di
Disciplina.
Tale Commissione, in data 20 aprile 2006, giudicava l'interessato
"non meritevole di conservare il grado".
Il Comandante in seconda della Guardia di Finanza, ritenendo
fondato il predetto giudizio, infine, in data 3 maggio 2006
irrogava al ricorrente la sanzione disciplinare della perdita del
grado per rimozione, oggetto dell'odierno giudizio.
2. Con il primo motivo dedotto il ricorrente sostiene che
l'Amministrazione, stante la pendenza del procedimento penale
presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta, avrebbe
dovuto, ex art. 117 del DPR n. 3 del 1957, sospendere la procedura
disciplinare ed attendere la conclusione della vicenda
contenziosa.
3.La doglianza è fondata ed assorbente.
Giova sottolineare che, a distanza di pochi giorni dalla adozione
del nuovo provvedimento espulsivo, è intervenuta la sentenza
16.5.2006 con la quale il Tribunale di Caltanissetta ha assolto il
F[.] dal reato ascrittogli "perché il fatto non sussiste" con una
delle formule quindi che, ai sensi dell'articolo 97 comma 1° del
DPR n. 3 del 1957 nonché dell'articolo 653 c.p.p così come
novellato dall'articolo 1 della legge 27.3.2001 n. 97 e art. 20,
comma 3 della legge 31.7.1954 n. 599, comporta, una volta divenuta
irrevocabile la sentenza, l'impossibilità per la Amministrazione di
sottoporre o proseguire il giudizio disciplinare per gli stessi
fatti.
La difesa erariale, nella memoria depositata, assume che non
potrebbe trovare applicazione la pregiudiziale sospensione
invocata, in quanto l'Amministrazione, per la instaurazione del
procedimento disciplinare, non avrebbe preso spunto dalla
imputazione penale.
Si afferma, da parte della difesa erariale, che la vicenda
giudiziaria a carico del ricorrente è scaturita dal fatto che il
F[.], in qualità di pubblico ufficiale, aveva omesso di denunziare
alla autorità la persona che gli aveva ceduto la sostanza
stupefacente (art. 361, secondo comma c.p.), mentre la valutazione
disciplinare della Amministrazione ha preso le mosse dall'asserito
uso di cannabinoidi, nonché dalla detenzione presso la abitazione
del medesimo di n. 30 semi di canapa indiana, questo e non altro
essendo stato oggetto di contestazione formale da parte
dell'Ufficiale inquirente .
4. Osserva la Sezione che, là dove la vicenda sia unica e prenda
spunto dallo stesso comportamento, non può disconoscersi una
interdipendenza tra il fatto oggetto di indagine da parte del
giudice penale ed il fatto contestato in sede disciplinare, a meno
di non eludere, nella sostanza, la norma che impone la sospensione
del procedimento disciplinare in pendenza del giudizio
penale.
Nel caso in esame non può ragionevolmente ritenersi che la
valutazione del giudice penale, sia pure concentrata su alcuni
specifici ma significativi aspetti della vicenda relativi alla
affidabilità del militare ed alla assenza di contiguità e contatti
con ambienti della criminalità per l'acquisto degli stupefacenti,
non avrebbe dovuto necessariamente riflettersi ed influenzare le
valutazioni disciplinari dell'Amministrazione (cfr. al riguardo
anche la sentenza pronunziata, nei confronti del F[.], dal giudice
di appello, Cons. Stato, IV, 339 del 2006, cit. pag. 7).
Del resto la giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare in casi
analoghi, "...deve ritenersi illegittima la distinzione ..adottata
in conseguenza di un procedimento disciplinare che è stato attivato
e non sospeso a seguito di contestazione di fatti identici o
comunque tipologicamente riconducibili ad altri per i quali era in
corso l'azione penale (Cons. Sez. VI, 30.7.1997 n. 1149).
è stato ritenuto anche che "..la valutazione della complessiva
condotta del dipendente, ove questa dovesse risultare completamente
esente da responsabilità di ordine penale, non potrebbe non essere
influenzata da siffatto responso anche in sede disciplinare.
L'assunto di potere tenere ben chiaro il discrimine tra i profili
di illiceità penale e quelli di illegittimità amministrativa
conduce alla concreta elusione della norma che impone la
sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del giudizio
penale" ( Cons. Stato, VI da ultimo cit.).
In sostanza, fermo restando il principio di separazione dei due
giudizi penale e disciplinare, nel caso che occupa la sospensione
del procedimento disciplinare si imponeva in quanto avrebbe
favorito la coerenza e completezza dell'azione amministrativa
fornendo al dipendente la garanzia che il giudizio sul suo
comportamento sotto il profilo disciplinare fosse fondato su
elementi certi ed incontestabili.
Per i suesposti motivi il ricorso è meritevole di accoglimento e
per l'effetto la determinazione del 3.5.2006 di irrogazione della
sanzione della rimozione dal servizio deve essere annullata".
Procedimento disciplinare militare -
Termini - Norme integrative in caso di lacune legislative - Testo
Unico sugli impiegati civili dello Stato - Applicabilità.
Cons. Stato, sez. IV, sent. 25 luglio 2007, n. 4142
(c.c. 20 febbraio 2007), Pres. f.f. Bernabè, Est. Carella,
Ministero Difesa c. L. S. (rif. T.A.R. Bolzano, sent. 31 marzo
2004, n. 183)
Allorquando un procedimento disciplinare speciale, come il
procedimento disciplinare di stato dei militari, presenti delle
lacune normative, dovrà farsi applicazione della disciplina comune
e residuale contenuta nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, che
pone delle vere e proprie norme di chiusura, specie per gli aspetti
di garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa.
(1)
Procedimento disciplinare militare -
Termini a difesa - Possibilità di riduzione senza pregiudizio del
diritto alla difesa - Legittimità.
Cons. Stato, sez. IV, sent. 25 luglio 2007, n. 4142 (c.c. 20
febbraio 2007), Pres. f.f. Bernabè, Est. Carella, Ministero Difesa
c. L. S. (rif. T.A.R. Bolzano, sent. 31 marzo 2004, n. 183)
I termini concernenti gli atti interni possono anche essere ridotti
dall'Amministrazione procedente, purché si consenta la piena difesa
dell'incolpato. In tali casi il dipendente, in caso di invito a
presentare le discolpe in un termine più breve di quello
prescritto, non può più dolersi una volta che abbia regolarmente
rassegnato le sue deduzioni senza fare in proposito alcuna
eccezione. Allo stesso modo, il dipendente, se invitato per
l'audizione orale con un breve termine di preavviso, qualora abbia
presenziato all'audizione orale, senza neanche chiedere il rinvio
della seduta ai fini di una più incisiva difesa, ma invece si sia
difeso nel merito, non può eccepire la lesione del diritto alla
difesa. (1)
(1) Si legge quanto appreso in sentenza:
"1. La questione dibattuta nel presente giudizio riguarda sanzione
disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione
inflitta a Maresciallo Capo dell'Arma dei Carabinieri e, in
particolare, investe l'applicabilità nei procedimenti di specie dei
termini preveduti dagli artt. 105 e 111, comma quarto, del D.P.R.
10 gennaio 1957, n. 3 sugli impiegati civili dello Stato (venti
giorni per la presentazione delle giustificazioni - e per il
dibattimento orale - anziché sei come in concreto avvenuto).
Il Giudice di primo grado ha affermato il rispetto di detti termini
anche nei procedimenti disciplinari militari e, di conseguenza, ha
rilevato la lesione dei diritto di difesa dell'inquisito, mentre il
Ministero appellante ha sostenuto il contrario e, nello specifico,
che il più breve termine assegnato non ha provocato alcuna lesione,
avuto riguardo alle difese scritte rassegnate dall'appellato senza
opposizione alcuna e neanche accennare ad eventuali difficoltà
difensive o richiesta di rinvio della seduta orale; quest'ultimo, a
sua volta, ha richiamato la generale tendenza al maggiore possibile
avvicinamento dei diritti del cittadino militare a quelli del
cittadino che tale non è (Corte Cost. 11 marzo 1991, n. 104; n. 490
del 1989) ed opposto come l'appurata compromissione del diritto di
difesa è stata tale da non consentire all'incolpato che di
predisporre solo una scarna memoria difensiva per cui è da
escludere che egli abbia potuto effettuare al meglio le proprie
difese.
Su tali questioni controverse la Sezione si è già pronunciata con
consolidata giurisprudenza dalla quale non vi è ragione per
discostarsi ed alla quale si rinvia, ai sensi dell'art. 9 della
Legge 21 luglio 2000, n. 205.
2. La difesa statale contesta, in primo luogo, l'affermata
applicabilità nella fattispecie del T.U. n. 3/57 sugli impiegati
civili dello Stato, mentre andava
fatto riferimento alla normativa speciale di cui agli artt. 64 e
seguenti della Legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modifiche
e integrazioni, concernenti i procedimenti disciplinari nei
confronti dei sottoufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica.
Questa tesi non può essere condivisa.
Com'è noto, la Corte Costituzionale, con sentenza 11 marzo 1991, n.
104, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 20, 64, 65, 72 e 74 della Legge suindicata;
ed, ancora, dopo l'intervento della stessa Corte contenuto nelle
decisioni n. 145 del 1976 e n. 264 del 1990, deve ritenersi
ingiustificata in materia ogni differenziazione tra dipendenti
civili e militari, salvo che la normativa speciale (primaria e
secondaria) disciplinino compiutamente il procedimento disciplinare
e le sue scansioni temporali.
Nel caso di specie è pacifico che la citata fonte primaria - tanto
è vero che è dovuta intervenire la Corte Costituzionale - non
individua affatto termini di apertura, svolgimento e chiusura del
procedimento disciplinare.
In proposito questa Sezione ha avuto già modo di affermare che
"……allorquando un procedimento disciplinare speciale….presenti
delle lacune, dovrà farsi applicazione della disciplina comune e
residuale contenuta nel testo unico n°3 del 1957, che pone delle
vere e proprie norme di chiusura, specie per gli aspetti di
garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa" (IV, 15 marzo
2000, n. 1411; 13 dicembre 1999, n. 1875, in tema proprio di
giudizio disciplinare a carico di appartenente all'Arma dei
Carabinieri).
3. Così precisato il quadro, può essere ora affrontata la questione
della natura ordinatoria ovvero perentoria dei termini previsti
dall'artt. 105 e 111, comma quarto, del D.P.R. n. 3 del 1957.
Questo Consiglio ha già rilevato che tali termini, per l'adozione
degli atti intermedi del procedimento disciplinare, hanno carattere
ordinatorio e sollecitatorio in quanto adempimenti interni
dell'Ufficio nell'ambito della procedura, non funzionali ad
essenziali esigenze di tutela del dipendente, per le quali soccorre
invece il limite temporale perentorio di novanta giorni e di cui
all'art. 120 del ricordato T.U. (IV, 5 ottobre 2005, n. 5362; IV,
11 novembre 2004, n. 7281; V, 19 marzo 1996, n. 280).
Il Collegio condivide, quindi, contrariamente a quanto ritenuto dal
T.A.R., la tradizionale giurisprudenza del medesimo Consiglio di
Stato per la quale - purché si consenta la piena difesa
dell'incolpato - i termini concernenti gli atti interni possono
anche essere ridotti dall'Amministrazione procedente (Commissione
Speciale del Pubblico Impiego, parere 11 novembre 1991; VI, 30
ottobre 1979, n. 768) ed il dipendente, in caso di invito a
presentare le discolpe in un termine più breve di quello prescritto
(Cons. St. VI, 17 ottobre 1962, n. 665; V, 22 febbraio 1957, n. 68)
o se invitato per l'audizione orale con un breve termine di
preavviso (Cons. St. VI, 31 gennaio 1962, n. 103), non può più
dolersi una volta che abbia regolarmente rassegnato le sue
deduzioni senza fare in proposito alcuna eccezione e presenziato
all'audizione orale senza neanche chiedere il rinvio della seduta
ai fini di una più incisiva difesa, ma invece si sia difeso nel
merito.
Sotto tale aspetto, ritiene il Collegio che le controdeduzioni
svolte in memoria dell'appellato - nel senso che la brevità del
termine assegnato ha consentito di predisporre solo una scarna
memoria difensiva ma non di svolgere al meglio le proprie difese -
non possono essere accettate alla luce dell'attività difensiva
comunque dispiegata e senza rappresentare alla Commissione alcuna
sua specifica esigenza di carattere difensivo ovvero chiedere in
modo reale termine a difesa.
Ne deriva, nell'assenza di un concreto profilo di pregiudizio per
l'incolpato, che, nella specie, non risulta di per sé viziata la
riduzione dei termini ordinatori in questione, né si può ritenere
che l'incolpato non sia stato posto in grado di difendersi oppure
che si sia verificata lesione del diritto di difesa
dell'inquisito.
4. Per le ragioni che precedono, l'appello va accolto e, per
l'effetto, in riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo
grado va respinto".
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