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Decreto di
citazione a giudizio - Nullità - Quando ricorre.
(C.p.p., art. 429)
Corte di cassazione, Sez. I, 16 novembre 2006, n. 1311. Pres.
Fazzioli, Est. Cassano, P.M. Rosin (Concl.diff.), imp. ric. da
sent. Corte mil. Appello Roma (condanna).
Il decreto di citazione a giudizio è nullo quando il pubblico
ministero non rispetta l'obbligo di formulare la contestazione in
modo chiaro, preciso e completo, sotto il profilo materiale e
soggettivo.
Ai fini di ritenere completo nei suoi elementi essenziali il capo
d'imputazione, è sufficiente che il fatto sia contestato in modo da
consentire la difesa in relazione ad ogni elemento di accusa (1)
(2).
(1) La stessa sentenza cita come precedente conforme C.Cass., Sez.
I, 22.1.1994, n. 12474.
(2) Nel caso di specie, l'imputazione di furto militare
pluriaggravato contestata conteneva una descrizione analitica della
condotta antigiuridica, delle circostanze di tempo e di luogo di
consumazione, del ruolo rivestito dal ricorrente nella
realizzazione dell'illecito, per cui non si era in concreto
verificata alcuna lesione dei diritti di difesa, poiché l'imputato
era stato posto in condizione di fornire le sue discolpe rispetto
alle accuse a lui rivolte e di instaurare, quindi, un effettivo
contraddittorio.
Ricorso per cassazione - Casi di ricorso -
Provvedimento impugnato - Motivazione effettiva, non manifestamente
illogica e concreta - Sufficienza - Rilettura degli elementi di
fatto - Esclusione.
(C.p.p., art. 606)
Corte di cassazione, Sez. I, 16 novembre 2006, n. 1311. Pres.
Fazzioli, Est. Cassano, P.M. Rosin (Concl. diff.), imp. ric. da
sent. Corte mil. Appello Roma (condanna).
Alla luce della nuova formulazione dell'art. 606, lett. E), c.p.p.,
novellato dall'art. 8 della legge 20 febbraio 2006 n. 46, il
sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo
del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che la
motivazione della pronunzia; a) sia "effettiva" e non meramente
apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il
giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia
"manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi
punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori
nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia
internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili
incongruenze tra le sue diverse parto o da inconciliabilità logiche
tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente
"incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini
specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno
del ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne
vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico v. come
precedente conforme (1).
(1) Non è, dunque, sufficiente - continua ancora la sentenza - che
gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente
"contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del
giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei
fatti e delle responsabilità né che siano astrattamente idonei a
fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria
dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un
complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel
loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più
significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica
spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno
contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne
la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un
pubblico composto da lettori razionali del provvedimento.
E' invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal
ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione
siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa
tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare
l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo
interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere
manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. VI,
15 marzo 2006, ric. Casuala).
Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un
controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva,
non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito
delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo".
Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi - anche a
fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi "atti del
processo" e di una correlata pluralità di motivi di ricorso - in
una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale,
sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della
"resistenza" logica del regolamento del giudice.
Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di
controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma
adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di
merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una
migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero,
infatti, la corte nell'ennesimo giudice del fatto e le
impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal
legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei
provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non
prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard
di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare
l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla
decisione.
Esaminata nell'ottica innanzi indicata, la motivazione della
sentenza d'appello si è sottratta alle censure che le sono state
mosse, perché il provvedimento impugnato, con motivazione esente da
evidenti incongruenze o da interne contraddizioni, ha puntualmente
indicato le risultanze probatorie (relazione della Commissione
d'inchiesta, carico contabile redatto dal Capo servizio
amministrativo, verbale di constatazione, dichiarazioni e
testimonianze rese dal consegnatario dei carburanti, disponibilità
da parte dell'imputato delle chiavi del magazzino taniche, atti
relativi all'intervento degli agenti della polizia di Stato) sulla
base delle quali si configurano gli elementi costitutivi del
delitto contestato e lo stesso è soggettivamente riconducibile al
ricorrente.
Successione di leggi penali - Fatto previsto dalla
legge penale militare di guerra - Fatto non costituente reato, ai
sensi della legge penale militare di pace - Ultrattività della
legge penale militare di guerra.
(C.p., art. 2; C.p.m.g. art. 23)
Corte Militare di Appello, 3 ottobre 2006, n. 52. Pres. ed Est.
Nicolosi, P.M. Ferrante V.(Concl. parz. diff.), imp. app. da sent.
Trib. mil. Roma (conferma).
Nell'ipotesi di un fatto previsto dal codice penale militare di
guerra, commesso nella vigenza di tale legge e non costituente
reato secondo la legge penale militare di pace successivamente
applicabile, non vale il principio generale dettato dall'art. 2
C.p., che impone l'applicabilità della legge più favorevole al reo
(1).
Deve, infatti, applicarsi il principio generale tempus regit actum,
sancito dall'art. 23 C.p.m.g. sull'ultrattività della legge penale
militare di guerra, nonché dall'art. 2, comma 5, C.p., che esclude
l'applicabilità della disposizione sulla successione di leggi
penali, allorché la legge sopravvenuta sia eccezionale o temporanea
(2).
(1) Trattavasi, nella specie, di un'ubriachezza aggravata fuori del
servizio, prevista dall'art. 136 C.p.m.g. e 47, n. 2, C.p.m.p.,
commessa da un militare impiegato, nel 2005, nell'ambito
dell'operazione militare ISAF KMNB-VII in Afghanistan, soggetta
all'applicazione del codice penale militare di guerra.
L'applicabilità di tale codice è stata ammessa inizialmente
dall'art. 8 del D.L. 1° dicembre 2001, n. 421, per il corpo di
spedizione italiano in Afghanistan, partecipante alla campagna
denominata "Enduring Freedom". Con l'art. 3 della legge di
conversione 31 gennaio 2002, n. 6, essa è stata estesa, per effetto
dell'art. 9 dello stesso codice penale militare di guerra, come
modificato dalla legge di conversione, ai "corpi di spedizione
all'estero per operazioni militari armate". Con l'art. 6, comma 2,
del D.L. 28 dicembre 2001, n. 451, convertito nella legge 27
febbraio 2002, n. 15 è stata, peraltro, esplicitamente estesa al
personale impiegato nell'intervento internazionale denominato ISAF
(International Security Assistance Force).
Essendo state ritenute mutate le condizioni che avevano imposto il
C.p.m.g., l'applicazione del codice di guerra venne definitivamente
esclusa per tutte le operazioni militari all'estero con la legge 4
agosto 2006, n. 247, che ha disposto, all'art. 2, comma 26,
l'applicazione del codice di pace.
(2) Così motiva la sentenza: "Preliminarmente la Corte si è posto
il problema della successione di legge nel tempo. In effetti a
decorrere dall'agosto del corrente anno, per effetto della L.
4.8.2006, n. 247 si applicano le norme previste dal codice di pace
per le missioni anche armate di militari all'estero.
La Corte non ha ritenuto applicabili per i fatti antecedenti
l'agosto 2006 le norme del codice di pace, giacchè a suo giudizio
non sono applicabili - per la successione di leggi nel tempo - le
norme più favorevoli.
In effetti il principio tempus regit actum, sancito dall'art. 23
C.p.m.g. (ultrattività della legge penale militare di guerra)
sembra doversi applicare anche nel caso di cui si tratta, malgrado
la norma si riferisca ai "reati commessi durante lo stato di
guerra". Certo nel caso di missioni di militari impegnati
all'estero non può parlarsi di stato di guerra, ma la norma sembra
riferirsi ad ogni caso di applicazione della legge penale militare
di guerra. D'altra parte l'applicabilità della legge più favorevole
al reo trova un limite nell'art. 2 co. 5 C.p. allorché la legge
sopravvenuta sia "eccezionale e temporanea". Ad avviso della Corte
le norme contenute nell'art. 9 C.p.m.g. appaiono più generali di
quelle di cui all'art. 2 co. 26 della L. 247/06. Infatti qualora
oggi venisse disposta una nuova missione militare armata
all'esterno e non venissero previste norme specifiche per
disciplinare il trattamento giuridico per i reati eventualmente
commessi durante detta missione, si dovrebbe applicare, ai sensi
dell'art. 9 C.p.m.g. il codice penale militare di guerra.
Infine non può tacersi un'ulteriore considerazione: appare evidente
dai lavori preparatori alla L. 247/06 che il legislatore abbia
ritenuto mutate le condizioni che avevano imposto l'applicabilità
del C.p.m.g. per le operazioni in Afghanistan. Se prima la missione
era destinata a combattere il triste fenomeno del terrorismo, si è
determinata, secondo quanto affermato nei lavori preparatori,
successivamente una nuova e diversa finalità e cioè la necessità di
garantire il ripristino e la tutela della democrazia e della
legalità, e ciò ha portato il legislatore a modificare la
disciplina giuridica.
Ritenuta quindi l'ultrattività della legge di guerra (nell'ipotesi
contraria infatti si sarebbe dovuto affermare che il fatto non è
preveduto dalla legge come reato, non essendo previsto dal codice
di pace l'ipotesi di ubriachezza fuori dal servizio), la Corte è
passata ad esaminare il merito.
Appare infondato l'appello. La "ratio" della norma contenuta
nell'art. 136 C.p.m.g. è quella di garantire in qualsiasi momento
l'idoneità dei militari a prestare qualsiasi servizio essi
potessero esser chiamati. Ciò spiega il motivo per il quale tale
norma non trova asilo nel codice di pace. Le situazioni che possono
verificarsi circa a necessità di impiego anche di militari che non
sono stati comandati a svolgere un servizio o che non sono
nell'attualità di un servizio sono molto più frequenti nei casi in
cui si applica il codice di guerra, e, quindi, tenuto conto del
pericolo maggiore, il legislatore di guerra ha ritenuto necessaria
la tutela di una eventuale possibile necessità di impiego. Che la
tutela sia rivolta al servizio risulta pacifico giacché detto reato
è compreso nel titolo III "dei reati contro il servizio di guerra",
e che il legislatore abbia voluto garantire la piena idoneità del
militare a svolgere un qualsiasi eventuale servizio risulta
evidente anche dall'esame dell'art. 137 C.p.m.g. ("alterazione
psichica determinata dall'uso di sostanze stupefacenti").
In altre parole ciò che il legislatore ha inteso punire è qualsiasi
stato di alterazione delle capacità fisico-psichiche del soggetto,
tali da pregiudicare in tutto o in parte l'idoneità a prestare il
servizio.
Se questa è la "ratio" della norma, e non possono esistere dubbi in
proposito, appare evidente che la differenza tra stato di ebbrezza
ed ubriachezza piena è priva di importanza. In entrambi i casi il
destinatario della norma ha pregiudicato la sua idoneità a prestare
il servizio, con ciò violando la prescrizione nella norma stessa
contenuta.
Che poi l'ubriachezza sia stata piena o solo parziale non ha alcuna
rilevanza ai fini della tutela del servizio.
Che il xxx abbia quantomeno menomato la propria idoneità a prestare
un servizio eventuale, appare evidente dal testo della sentenza
impugnata. La testimonianza del xxx ampiamente riportata nella
motivazione non lascia adito a dubbi. Il fatto che detto sanitario
abbia ritenuto di dover togliere la pistola all'imputato, di
lasciare di guardia lo xxx anche quanto il xxx si era addormentato,
dimostra a dismisura lo stato di alterazione fisico-psichico. Il
fatto che il xxx viste le condizioni del prevenuto abbia ritenuto
necessario chiamare il medico in quanto il xxx "urlava",
"barcollava anche un po'" dimostra che in effetti l'imputato era
stato colto in stato di ubriachezza (nel senso prima precisato).
Confermano tale stato le testimonianze del xxx, del xxx e del xxx,
che ha notato che il prevenuto "barcollava", "diceva frasi
sconnesse", "tirava pugni agli ecobester". Lo stesso xxx ha
ricordato che il xxx "diceva frasi senza senso".
Appare quindi logico che il primo giudice, a fronte di queste
molteplici testimonianze, abbia ritenuto non attendibile la
testimonianza del xxx e ininfluente quella del xxx.
Risulta quindi ampiamente provata la sussistenza degli elementi
costitutivi, materiale e psicologico, del reato in questione, così
come correttamente è stato affermato nell'impugnata sentenza, la
quale apparendo immune da vizi dev'essere totalmente confermata,
con conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle ulteriori
spese di giudizio, ai sensi dell'art. 592 C.p.p..
Infine, la Corte non ritiene di dover condonare la pena inflitta ai
sensi dell'indulto concesso con L. 31 luglio 2006 n. 241, così come
richiesto dal Procuratore Generale militare. Infatti tenuto conto
del fatto che al condannato sono stati concessi entrambi i benefici
di legge, il positivo trascorrere del tempo richiesto dalla legge
comporterà l'estinzione del reato, con conseguenze più favorevoli
rispetto all'indulto, che produce solo l'estinzione della
pena.
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