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Processo penale - Giudizio abbreviato -
Sentenza di proscioglimento - Appellabilità - Esclusione del
pubblico ministero - Illegittimità. Corte
Costituzionale, sentenza 320 del 10-20 luglio 2007. Pres. Bile,
Rel. Flick.
Sono illegittimi le modifiche alla norma di procedura penale che
escludono (o dichiarano inammissibile) l'appello del pubblico
ministero avverso le sentenze di proscioglimento emesso a seguito
di giudizio abbreviato (1).
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
««1. - La Corte militare d'appello, sezione distaccata di Verona,
dubita della legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 20
febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in
materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento),
nella parte in cui, novellando l'art. 443 del codice di procedura
penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare le
sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio
abbreviato; nonché della disposizione transitoria di cui all'art.
10 della medesima legge n. 46 del 2006, nella parte in cui rende
applicabile tale nuova disciplina ai procedimenti in corso alla
data della sua entrata in vigore, stabilendo, altresì, che
l'appello anteriormente proposto dal pubblico ministero contro una
sentenza di proscioglimento viene dichiarato inammissibile, salva
la facoltà dell'appellante di proporre ricorso per cassazione entro
quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di
inammissibilità.
Le disposizioni impugnate violerebbero, in particolare, il
principio di parità delle parti nel processo, enunciato dall'art.
111, secondo comma, della Costituzione. Per effetto di esse,
infatti, il pubblico ministero - già privo della possibilità di
contrastare l'accesso dell'imputato al giudizio abbreviato - si
vedrebbe sottratto quasi completamente il potere di appello avverso
le sentenze pronunciate a conclusione di tale rito speciale, anche
quando - come, appunto, nei casi di proscioglimento - emerga con
più forza il suo interesse ad impugnare.
Tale limitazione impedirebbe, altresì, all'organo della pubblica
accusa di assolvere i compiti previsti dall'art. 112 Cost. in
ordine all'effettivo e funzionale esercizio dell'azione penale,
violando, così, anche quest'ultimo precetto fondamentale.
Ad avviso della Corte rimettente, sarebbe inoltre compromesso
l'art. 3 Cost., dovendosi ritenere del tutto irragionevole che, nel
giudizio abbreviato, la parte pubblica sia abilitata a proporre
appello contro la sentenza di condanna che modifica il titolo del
reato (art. 443, comma 3, cod. proc. pen.), e dunque in situazioni
nelle quali la pretesa punitiva è stata accolta solo in parte;
mentre non goda di analogo potere nella «più significativa» ipotesi
in cui la pretesa punitiva è stata completamente respinta (com'è
nel caso della sentenza di proscioglimento).
Da ultimo, la possibilità, per l'accusa, di proporre, quale unico
rimedio impugnatorio avverso la sentenza di proscioglimento, il
ricorso per cassazione - sia pure nei più ampi limiti conseguenti
alla modifica apportata dalla stessa legge n. 46 del 2006 all'art.
606 cod. proc. pen. - non solo non escluderebbe i vulnera
denunciati, ma farebbe emergere ulteriori profili di illegittimità
costituzionale. Il nuovo assetto normativo, infatti, da un lato
determinerebbe - in contrasto con il principio della ragionevole
durata del processo, di cui all'art. 111, secondo comma, ultima
parte, Cost. - un ineluttabile aumento dei procedimenti pendenti
dinanzi alla Corte di cassazione e, conseguentemente, dei relativi
tempi di definizione; dall'altro lato, snaturerebbe il ruolo della
Corte di legittimità - quale delineato dall'art. 111, settimo
comma, Cost. - trasformandola, nella sostanza, in un «giudice di
merito con competenza estesa all'intero territorio
nazionale».
2. - Le disposizioni di cui all'art. 443 cod. proc. pen., come
modificato dall'art. 2 della legge n. 46 del 2006, e all'art. 10,
commi 1, 2 e 3, di tale legge, vengono censurate anche dalla Corte
d'appello di Milano, con due ordinanze di tenore in larga parte
analogo.
Anche secondo tale giudice rimettente, la previsione della
inappellabilità delle sentenze di proscioglimento emesse a seguito
di giudizio abbreviato risulterebbe incompatibile con il principio
di parità delle parti nel processo, stabilito dall'art. 111,
secondo comma, Cost. In conseguenza delle norme denunciate,
infatti, l'imputato perderebbe il diritto di appellare solo in
rapporto ad aspetti «secondari», quale la diversa formula
assolutoria: conservando, comunque, la facoltà di dolersi nel
merito della decisione che lo veda «soccombente», rispetto alla
propria affermazione di innocenza. Tutt'al contrario, il pubblico
ministero potrebbe proporre appello solo su «questioni secondarie»,
come nell'ipotesi di sentenza di condanna che qualifichi
diversamente il fatto (art. 443, comma 3, cod. proc. pen.); mentre
non fruirebbe del potere di appello nei casi - quelli, appunto, di
proscioglimento - in cui «più penetrante dovrebbe essere la
vigilanza sulla corretta amministrazione della giustizia».
La Corte ambrosiana ravvisa, altresì, un vulnus del principio di
ragionevolezza (art. 3 Cost.) nel fatto che il pubblico ministero
resti legittimato ad appellare le sentenze di condanna modificative
del titolo del reato, le quali pure contengono un'affermazione di
responsabilità dell'imputato; e non, invece, le sentenze di
proscioglimento, che disattendono del tutto la pretesa
punitiva.
La sola ordinanza r.o. n. 115 del 2007 denuncia, infine, anche la
irragionevole disparità di trattamento indotta dalle disposizioni
censurate tra il pubblico ministero e la parte civile. Quest'ultima
parte - secondo il giudice a quo - avrebbe infatti conservato,
anche dopo la riforma, il potere di appellare le sentenze di
proscioglimento: con l'illogica conseguenza che - stante la
maggiore ampiezza del rimedio impugnatorio accordato all'«accusa
privata» - l'interesse al risarcimento del danno, di cui questa è
portatrice, verrebbe a fruire di una maggiore tutela rispetto alla
pretesa punitiva azionata dalla parte pubblica.
3. - Le ordinanze di rimessione hanno ad oggetto le medesime norme
e sollevano questioni in larga misura analoghe, onde i relativi
giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica
decisione.
4. - In riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost., la
questione è fondata.
Giova premettere che, per costante giurisprudenza di questa Corte,
il principio di parità delle parti processuali - enunciato
attualmente in forma autonoma dal secondo comma dell'art. 111
Cost., aggiunto dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2,
ma già pacificamente insito nel pregresso sistema dei valori
costituzionali - non comporta necessariamente, nel processo penale,
l'identità tra i poteri del pubblico ministero e quelli
dell'imputato. Stanti le fisiologiche differenze che connotano le
posizioni delle due parti necessarie del processo penale,
ripartizioni asimmetriche di poteri tra le parti stesse sono
compatibili con il principio di parità, ad una duplice condizione:
e, cioè, che tali asimmetrie, per un verso, trovino un'adeguata
ratio giustificatrice nel ruolo istituzionale del pubblico
ministero, ovvero in esigenze di funzionale e corretta esplicazione
della giustizia penale, anche in vista del completo sviluppo di
finalità esse pure costituzionalmente rilevanti; e, per un altro
verso, risultino comunque contenute - anche in un'ottica di
complessivo riequilibrio delle posizioni delle parti - entro i
limiti della ragionevolezza (da ultimo, sentenza n. 26 del 2007; si
vedano, altresì, ex plurimis, le sentenze n. 98 del 1994 e n. 432
del 1992; e le ordinanze n. 46 del 2004 e n. 165 del 2003).
5. - Ciò premesso, va rilevato come la disciplina del giudizio
abbreviato contemplasse, sin dall'origine, limiti all'appellabilità
della sentenza, volti segnatamente ad evitare che il giudizio
svoltosi in primo grado con tale rito vedesse ritardata «la sua
completa definizione» per effetto dell'applicazione dell'ordinario
regime delle impugnazioni; con il rischio di compromettere il fine
deflattivo del procedimento speciale (così la relazione al progetto
preliminare del codice di procedura penale del 1988). In base
all'originario art. 443 cod. proc. pen., tali limiti erano
ripartiti in modo sostanzialmente paritario fra le parti: ad
entrambe era infatti inibito l'appello contro le sentenze di
proscioglimento, ove diretto ad ottenere una diversa formula, e
contro le sentenze che applichino sanzioni sostitutive (comma 1);
al solo imputato, l'appello contro le sentenze di condanna a pena
che comunque non deve essere eseguita, o alla sola pena pecuniaria
(comma 2); al solo pubblico ministero, l'appello contro le sentenze
di condanna, salvo che modifichino il titolo del reato (comma
3).
Successivi interventi, dapprima di questa Corte (sentenza n. 363
del 1991) e poi del legislatore (art. 31 della legge 16 dicembre
1999, n. 479), determinarono, tuttavia, la totale rimozione dei
limiti all'impugnazione relativi al solo imputato e la
soppressione, altresì, di quello - comune ad ambedue le parti -
concernente le sentenze che applicano sanzioni sostitutive; a
fronte, invece, della permanenza del limite relativo al solo
pubblico ministero. La preclusione dell'appello della parte
pubblica contro le sentenze di condanna non modificative del titolo
del reato fu ritenuta, in particolare, dalla Corte non lesiva del
principio di parità tra accusa e difesa, in quanto giustificata,
per un verso, dall'«obiettivo primario di una rapida e completa
definizione dei processi svoltisi in primo grado secondo il rito
abbreviato»; e, per un altro verso, dalla circostanza che le
sentenze sottratte all'appello segnavano comunque «la realizzazione
della pretesa punitiva» fatta valere con l'azione intrapresa:
avendo il legislatore privilegiato - con scelta «incensurabile sul
piano della ragionevolezza, in quanto proporzionata al fine
preminente della speditezza del processo» - «l'effettiva
irrogazione della pena […] rispetto alla sua piena aderenza alla
natura del reato contestato» (sentenza n. 363 del 1991 e ordinanza
n. 305 del 1992).
6. - In pari tempo, peraltro, anche la struttura complessiva del
giudizio abbreviato - caratterizzata inizialmente dalle tre
condizioni della rinuncia dell'imputato al contraddittorio nella
formazione della prova, in cambio di una riduzione di pena in caso
di condanna; del consenso del pubblico ministero; e della
possibilità di decidere il processo sulla base dei soli atti del
fascicolo delle indagini - subiva profondi mutamenti.
Pronunce di questa Corte introdussero, anzitutto, l'obbligo del
pubblico ministero di enunciare le ragioni del proprio dissenso e
il controllo del giudice, a dibattimento concluso, sulla fondatezza
di tali ragioni (sentenze n. 81 del 1991, n. 183 e n. 66 del 1990).
Avuto riguardo, poi, all'eventualità in cui il dissenso fosse
motivato con l'impossibilità di definire il processo allo stato
degli atti per carenze investigative addebitabili alla stessa parte
pubblica, questa Corte auspicò l'introduzione, da parte del
legislatore, di un meccanismo di integrazione probatoria (sentenza
n. 92 del 1992); negando, per contro, che il problema potesse
essere risolto con la semplice soppressione del requisito del
consenso. Si osservò, infatti, che tale ultima operazione avrebbe
reso necessaria - a fini di «riequilibrio "interno" dell'istituto»
- tanto una nuova disciplina sul diritto alla prova del pubblico
ministero, quanto una revisione dei limiti all'appello del
medesimo: essendo tali limiti razionalmente giustificabili, «in
linea di principio», «solo se collegati al […] consenso» della
parte che li subiva (sentenza n. 442 del 1994 e ordinanza n. 33 del
1998).
Gli auspici formulati dalla Corte furono recepiti - ma solo in
parte - dalla legge n. 479 del 1999. Privato il pubblico ministero
del potere di interloquire sulla scelta del rito, la novella ha
configurato l'accesso al giudizio abbreviato come un vero e proprio
«diritto» dell'imputato che ne faccia richiesta, non più
subordinato ad un vaglio giudiziale circa la possibilità di
decidere il processo «allo stato degli atti»: essendosi previsto -
come rimedio alle eventuali carenze degli atti investigativi - un
ampio potere di integrazione probatoria officiosa da parte del
giudice. Si è stabilito, inoltre, che lo stesso imputato possa
condizionare la propria richiesta ad una specifica integrazione
probatoria, purché compatibile con le finalità di economia
processuale proprie del procedimento. Quanto ai poteri probatori
del pubblico ministero, essi risultano circoscritti alla facoltà di
prova contraria, nel caso di richiesta di giudizio abbreviato
«condizionata»; mentre è rimasta ferma la preclusione all'appello
della pubblica accusa, di cui all'art. 443, comma 3, cod. proc.
pen.
Anche dopo la novella del 1999, la Corte ha continuato a ritenere,
peraltro, che detta preclusione possa conciliarsi con il principio
di parità delle parti, in quanto tuttora razionalmente
giustificabile dall'obiettivo di speditezza processuale (ordinanze
n. 165 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001): e ciò sul
presupposto che - come ribadito dalla recente sentenza n. 26 del
2007 - la preclusione seguita ad afferire a sentenze che, sia pure
con uno scarto «quantitativo» rispetto alle richieste dell'accusa,
vedono comunque realizzata «la pretesa punitiva».
7. - Si innesta su tale panorama l'intervento attuato dalla legge
n. 46 del 2006, il cui art. 2 - oggetto delle odierne censure -
sopprimendo l'inciso finale del comma 1 dell'art. 443 cod. proc.
pen. («quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula»), ha
precluso in via generale, tanto al pubblico ministero che
all'imputato, l'appello contro le sentenze di proscioglimento
emesse a seguito di giudizio abbreviato.
La modifica rappresenta un tassello del più ampio disegno - evocato
dallo stesso titolo della legge - volto a configurare
l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento come regola
valevole nell'intero ordinamento processuale penale: e dunque anche
- e prima di tutto - nell'ambito del rito ordinario. Secondo quanto
può desumersi dai lavori parlamentari, il coinvolgimento in tale
disegno del giudizio abbreviato non risponde - negli intenti del
legislatore - a finalità "proprie", distinte da quelle addotte a
sostegno dell'intervento nella sua globalità: quali, in ipotesi,
quelle di incrementare la componente "premiale" del rito
alternativo, o la sua attitudine "acceleratoria" della definizione
dei processi. La disposizione oggi censurata viene infatti
qualificata, in detti lavori, come semplice norma «di raccordo» o
«di coordinamento», rispetto all'intervento attuato nell'ambito del
rito ordinario (così la relazione alla proposta di legge n. 4604/C
e l'intervento del relatore alla Camera dei deputati nella seduta
del 25 luglio 2005).
Con la sentenza n. 26 del 2007, questa Corte ha dichiarato,
peraltro, costituzionalmente illegittima - per contrasto con il
principio di parità delle parti - la rimozione del potere di
appello del pubblico ministero contro le sentenze di
proscioglimento pronunciate nel giudizio ordinario (rimozione
sancita dall'art. 1 della legge n. 46 del 2006, tramite
sostituzione dell'art. 593 cod. proc. pen.): rilevando come
l'asimmetria di poteri fra parte pubblica e imputato che ne
conseguiva - per il suo carattere radicale, generalizzato e
unilaterale - non potesse trovare adeguata giustificazione nelle
rationes che, alla stregua dei lavori parlamentari, si collocano
alla radice della riforma (vale a dire: l'asserita impossibilità di
considerare colpevole «al di là di ogni ragionevole dubbio»
l'imputato prosciolto in primo grado; l'esigenza di dare attuazione
alle previsioni di determinati atti internazionali; l'opportunità
di evitare che la sentenza di proscioglimento, emessa da un giudice
che - come quello di primo grado - ha assistito alla formazione
della prova nel contraddittorio fra le parti, venga ribaltata da
altro giudice che - come quello di appello - basa invece la sua
decisione su una prova prevalentemente scritta).
8. - L'esito dello scrutinio di costituzionalità non può essere
diverso in rapporto all'omologa previsione ablativa concernente il
giudizio abbreviato: previsione alla quale, tra l'altro, non
sarebbe comunque riferibile l'ultima delle rationes appena sopra
indicate, stante il carattere prevalentemente "cartolare", anche in
primo grado, dei processi svoltisi con detto rito.
8.1. - Vale evidentemente, anche in rapporto alla norma oggi
censurata, quanto preliminarmente osservato dalla citata sentenza
n. 26 del 2007: e, cioè, che al di sotto dell'assimilazione formale
delle parti - «l'imputato e il pubblico ministero non possono
proporre appello contro le sentenze di proscioglimento» (così il
novellato art. 443, comma 1, cod. proc. pen.) - detta norma
racchiude «una dissimmetria radicale». A differenza dell'imputato -
il quale resta abilitato ad appellare le sentenze che affermino la
sua responsabilità - il pubblico ministero viene, infatti,
totalmente privato del simmetrico potere di proporre doglianze di
merito avverso la pronuncia che disattenda in modo integrale la
pretesa punitiva. Menomazione, questa, che non può ritenersi
compensata dall'ampliamento dei motivi del ricorso per cassazione,
parallelamente operato - peraltro a favore di entrambe le parti -
dall'art. 8 della stessa legge n. 46 del 2006 (modificativo
dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen.): giacché - quale che sia
l'effettiva portata dei nuovi e più ampi casi di ricorso - il
rimedio non attinge comunque alla pienezza del riesame di merito,
consentito dall'appello.
È altrettanto evidente, d'altronde, come le considerazioni, sulla
cui scorta questa Corte ha reiteratamente affermato la legittimità
dell'originario limite all'appello della parte pubblica nel
giudizio abbreviato, di cui al comma 3 dell'art. 443 cod. proc.
pen., non possano valere con riguardo alla preclusione che al
presente interessa. Come già ricordato, difatti, la dissimmetria
conseguente all'inappellabilità, da parte del pubblico ministero,
delle sentenze di condanna che non modifichino il titolo del reato,
è stata ritenuta «incensurabile sul piano della ragionevolezza in
quanto proporzionata al fine preminente della speditezza del
processo», sotteso al giudizio abbreviato: e ciò perché si tratta
di sentenze che - sia pure con una difformità di ordine
«quantitativo» rispetto alle richieste dell'accusa - implicano
comunque la realizzazione della pretesa punitiva azionata. Analoga
valutazione non potrebbe essere ovviamente operata rispetto alla
radicale ablazione del potere di appellare le sentenze di
proscioglimento, che quella pretesa punitiva disattendono viceversa
in toto.
Ma, anche a voler prescindere dalle indicazioni ricavabili dalla
pregressa giurisprudenza costituzionale ora ricordata, deve
comunque escludersi che la suddetta ablazione possa venir
giustificata dall'obiettivo di assicurare una maggiore celerità
nella definizione dei processi svoltisi in primo grado con il rito
abbreviato. Maggiore celerità che peraltro - come già rimarcato -
non risulta evocata, a fondamento della norma impugnata, nei lavori
parlamentari; e che neppure è detto si verifichi, stante la
possibilità che la natura, di regola solo rescindente, del giudizio
di cassazione determini - nel caso di impugnazione di una sentenza
di proscioglimento viziata - un incremento dei gradi di giudizio
occorrenti per pervenire alla sentenza definitiva.
In proposito, resta infatti assorbente il rilievo che, per costante
affermazione di questa Corte, il valore costituzionale della
ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) -
cui si raccordano le previsioni normative intese a realizzare
economie di tempi e di energie processuali - va contemperato con il
complesso delle altre garanzie costituzionali (ex plurimis,
sentenza n. 219 del 2004; ordinanze n. 420 e n. 418 del 2004) e non
può essere comunque perseguito «attraverso la totale soppressione
di rilevanti facoltà di una sola delle parti» (sentenza n. 26 del
2007).
Tale conclusione appare tanto più valida a fronte della fisionomia,
già per il resto sensibilmente sbilanciata sul versante della parte
pubblica, che - a seguito dell'evoluzione dianzi ripercorsa - ha
attualmente assunto l'istituto del giudizio abbreviato: con
conseguente significativa attenuazione - rispetto all'assetto
d'origine - della valenza del "sacrificio" insito nella rinuncia al
contraddittorio nella formazione della prova, ad opera
dell'imputato.
Al riguardo, l'accento cade, anzitutto, sulla soppressione del
requisito del consenso della pubblica accusa ai fini dell'accesso
al rito: consenso nel quale pure questa Corte ebbe ad identificare
uno dei presupposti per la valutazione di ragionevolezza delle
previsioni limitative della facoltà di impugnazione (sentenza n.
442 del 1994 e ordinanza n. 33 del 1998); e che vale tuttora a
giustificare - nel quadro della disciplina dei riti alternativi -
la previsione di inappellabilità della sentenza in caso di
applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 448, comma
2, cod. proc. pen.). Trovandosi, di conseguenza, a "subire" una
scelta del tutto unilaterale dell'imputato, da cui deriva la
perdita della possibilità di coltivare le prospettive dell'accusa
in dibattimento, il pubblico ministero vede attualmente
circoscritto il suo ruolo, quale parte processuale nel giudizio
abbreviato - ove si eccettui l'eventuale diritto alla prova
contraria rispetto alle integrazioni probatorie richieste
dall'imputato - al semplice contributo dialettico in sede di
discussione; mentre la decisione del giudice può ormai approdare a
ricostruzioni del fatto anche totalmente alternative rispetto a
quelle desumibili dagli atti di indagine raccolti dallo stesso
pubblico ministero: e ciò per effetto tanto di integrazioni
probatorie officiose o richieste dall'imputato, quanto di apporti
da parte di quest'ultimo, realizzati - in particolare dopo la legge
7 dicembre 2000, n. 397 (Disposizioni in materia di indagini
difensive) - attraverso lo strumento delle investigazioni
difensive, i cui risultati sono anch'essi utilizzabili nel giudizio
abbreviato (ordinanza n. 57 del 2005).
Ne deriva, in conclusione, un quadro d'assieme antitetico rispetto
alla possibilità di giustificare l'integrale ablazione del potere
di appello del pubblico ministero, avverso le sentenze di
proscioglimento, in una prospettiva di riequilibrio complessivo dei
poteri accordati alle parti nell'ambito del rito de quo.
8.2. - A ciò va aggiunto che la disposizione denunciata ha
determinato anche una intrinseca incoerenza nella disciplina delle
impugnazioni del pubblico ministero, similare a quella indotta -
con riferimento al rito ordinario - dall'art. 1 della stessa n. 46
del 2006 e già censurata da questa Corte (sentenza n. 26 del
2007).
A seguito della modifica normativa in esame, infatti, il pubblico
ministero resta privo del potere di proporre appello avverso le
sentenze di proscioglimento, che disattendono completamente le
istanze dell'accusa; mentre mantiene il potere di appellare le
sentenze di condanna che mutino il titolo del reato, le quali
invece recepiscono, sia pure parzialmente, le predette istanze,
affermando la responsabilità dell'imputato.
8.3. - Alla luce delle considerazioni che precedono, deve quindi
concludersi che la disciplina censurata integra una violazione del
principio di parità delle parti non sorretta da adeguata ratio
giustificativa, ponendosi così in contrasto con l'art. 111, secondo
comma, Cost.
Le residue censure dei giudici rimettenti restano di conseguenza
assorbite.
9. - L'art. 2 della legge n. 46 del 2006 va dichiarato, pertanto,
costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, modificando
l'art. 443, comma 1, cod. proc. pen., esclude che il pubblico
ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento
emesse a seguito di giudizio abbreviato.
Correlativamente, va dichiarata l'illegittimità costituzionale
anche dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006,
nella parte in cui prevede che l'appello proposto dal pubblico
ministero, prima dell'entrata in vigore della medesima legge,
contro una sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio
abbreviato, è dichiarato inammissibile. Tale declaratoria di
incostituzionalità risulta satisfattiva del petitum dei giudici
rimettenti, senza che sia necessario un intervento sui commi 1 e 3
dello stesso art. 10, pure specificamente coinvolti nello scrutinio
dalla Corte d'appello di Milano. Il comma 1, infatti - nello
stabilire che le disposizioni della legge n. 46 del 2006 si
applicano «ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
della medesima» - si limita, di per sé, a ribadire il generale
principio tempus regit actum, valevole in materia processuale;
mentre il comma 3 - che consente alla parte, il cui appello sia
stato dichiarato inammissibile ai sensi del comma 2, di impugnare
la sentenza di proscioglimento di primo grado con ricorso per
cassazione - resta automaticamente inapplicabile nei casi di
specie, venendo meno il presupposto della declaratoria di
inammissibilità dell'appello del pubblico ministero»».
Divieto di
concorrere ad altro impiego della pubblica amministrazione -
Decadenza dall'impiego - Produzione di documenti falsi -
Ponderazione gravità comportamento - Necessità. Corte
costituzionale, sentenza 329 del 11-27 luglio 2007. Pres. Bile,
Rel. Cassese.
È incostituzionale l'art. 128, 2° comma, D.P.R. 10 gennaio 1957,
n. 3, nella parte in cui non prevede l'obbligo dell'amministrazione
di valutare il provvedimento di decadenza, adottato quando sia
accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di
documento falso o viziato da invalidità non sanabile (art. 127,
lett. d), d.P.R. n. 3/1957), al fine della ponderazione tra gravità
del comportamento e divieto di concorrere ad altro impiego
nell'amministrazione dello stato (1).
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
««3. - La questione è fondata nei termini di seguito
precisati.
3.1. - è opportuno soffermarsi sul quadro legislativo entro cui si
inserisce l'art. 128 del d.P.R. n. 3 del 1957.
Nell'ambito dei requisiti generali per l'accesso all'impiego
pubblico, l'art. 2, comma 5, del testo unico n. 3 del 1957 prevede
alcune limitazioni. Non possono accedere all'impiego: a) coloro che
siano esclusi dall'elettorato attivo (in base all'art. 2 del d.P.R.
20 marzo 1967, n. 223, contenente «Approvazione del testo unico
delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la
tenuta e la revisione delle liste elettorali», coloro che sono
sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza e coloro ai quali è
stata inflitta l'interdizione perpetua o temporanea - per il tempo
della stessa - dai pubblici uffici, sempre che sia intervenuto un
provvedimento definitivo); b) coloro che siano stati destituiti
(all'esito del procedimento disciplinare) o dispensati (per
insufficiente rendimento) dall'impiego.
L'art. 128, secondo comma, del testo unico n. 3 del 1957 aggiunge
una limitazione all'accesso per l'impiegato dichiarato decaduto,
«quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile»
(art. 127, primo comma, lettera d).
Con riferimento al personale della scuola, il relativo testo unico
(art. 402, comma 4, del d.lgs. n. 297 del 1994) richiede il
possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi di accesso agli
impieghi civili dello Stato.
La norma denunciata non è inclusa nel processo di
contrattualizzazione del rapporto di lavoro con le pubbliche
amministrazioni. Essa concerne i requisiti per l'accesso e rientra
nell'ambito dei «procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro
e di avviamento al lavoro», di cui all'art. 2, comma 1, lettera c),
numero 4, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo
per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia
di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza
territoriale), richiamati dall'art. 69, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), per
escludere la contrattualizzazione della materia ivi disciplinata.
Per il personale della scuola, l'art. 70, comma 8, dello stesso d.
lgs. n. 165 del 2001, dispone che sono fatte salve le procedure di
reclutamento di cui al d. lgs. n. 297 del 1994.
3.2. - Le limitazioni legislative all'accesso agli uffici pubblici
si collocano nell'area coperta da tre precetti costituzionali. Il
legislatore individua, infatti, i requisiti negativi necessari per
l'ingresso nel rapporto di lavoro pubblico contemperando il diritto
di tutti di accedere agli uffici pubblici (art. 51 Cost.) con
l'esigenza di garantire, anche attraverso la scelta del personale,
il buon andamento e l'imparzialità dell'organizzazione
amministrativa (art. 97 Cost.) e il rispetto del dovere di lealtà
dei dipendenti pubblici (art. 98 Cost.).
L'art. 128, secondo comma, del d.P.R. n. 3 del 1957 persegue due
obiettivi conformi alla Costituzione. Il primo è di vietare
l'instaurazione del rapporto di impiego con soggetti che abbiano
agito in violazione del principio di lealtà, che costituisce - come
notato - uno dei cardini dello stesso rapporto (art. 98 Cost.). Il
secondo è di tutelare l'eguaglianza dei concorrenti, pregiudicati
dalla sleale competizione con chi abbia partecipato alla selezione
con documenti falsi o viziati (art. 97 Cost.).
Tuttavia, esso non è conforme al principio, «che è alla base della
razionalità che domina "il principio di uguaglianza"» (sentenza n.
16 del 1991) di cui all'art. 3 Cost., di adeguatezza tra illecito
amministrativo e sanzione (affermato da questa Corte a partire
dalla sentenza n. 270 del 1986). Infatti, la preclusione prevista
nell'art. 128 censurato colpisce per una durata illimitata nel
tempo e automaticamente, senza distinzione, tutti i comportamenti
(dalle varie fattispecie di reato in tema di falsità alla
produzione di documenti viziati da invalidità non sanabile)
rientranti nell'area della decadenza dall'impiego disciplinata
dall'art. 127 dello stesso testo unico.
NNe discende la necessità che l'amministrazione valuti il
provvedimento di decadenza emesso ai sensi dell'art. 127, primo
comma, lettera d), dello stesso decreto, per ponderare la
proporzione tra la gravità del comportamento presupposto e il
divieto di concorrere ad altro impiego; potere di valutazione
analogo a quello riconosciuto da questa Corte ai fini
dell'ammissione al concorso, con riferimento alla riabilitazione
ottenuta dal candidato (sentenza n. 408 del 1993).
La discrezionalità che l'amministrazione pubblica eserciterà in tal
modo sarà limitata dall'obbligo di tenere conto dei presupposti e
della motivazione del provvedimento di decadenza, ai fini della
decisione circa l'ammissione a concorrere ad altro impiego
nell'amministrazione.
3.4. - Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale, per
violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 128, secondo comma, del
d.P.R. n. 3 del 1957, nella parte in cui, facendo discendere
automaticamente dalla dichiarazione di decadenza il divieto di
concorrere ad altro impiego nell'amministrazione dello Stato, non
prevede l'obbligo dell'amministrazione di valutare il provvedimento
di decadenza dall'impiego, emesso ai sensi dell'art. 127, primo
comma, lettera d), dello stesso decreto, al fine della ponderazione
della proporzione tra gravità del comportamento e divieto di
concorrere ad altro impiego nell'amministrazione dello Stato»».
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