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Decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007 n. 85 Regolamento per il
riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'interno,
a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 154 del 5 luglio
2007)
Art. 1. Riduzione della spesa degli organi collegiali e degli altri
organismi operanti presso il Ministero dell'interno
1. In attuazione dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, sono confermati e continuano ad operare presso
il Ministero dell'interno gli organismi sottoindicati, istituiti
con legge o con regolamento:
a) Comitato tecnico centrale per la demolizione di opere e
manufatti abusivi su suolo del demanio o del patrimonio dello Stato
e di altri enti pubblici, di cui all'articolo 17-bis del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
b) Commissione per le ricompense al valore e merito civile, di cui
all'articolo 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13;
c) Commissione tecnica provinciale di vigilanza sui locali di
pubblico spettacolo, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773;
d) Commissione tecnica provinciale per le sostanze esplosive e
infiammabili, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
e) Commissione tecnica provinciale per le sostanze esplosive
integrata a norma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, per l'accertamento dell'idoneità
all'esercizio del mestiere di fochino, di cui all'articolo 9 della
legge 18 aprile 1975, n. 110;
f) Commissione per la finanza e per gli organici degli enti locali,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000,
n. 273, e all'articolo 154 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;
g) Commissione per l'abilitazione alla manutenzione di ascensori e
montacarichi, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, e all'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162;
h) Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, di
cui all'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e
all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 608;
i) Commissione centrale per la definizione ed applicazione dello
speciale programma di protezione per i collaboratori di giustizia,
di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.
82;
l) Commissione per la pianificazione e il coordinamento della fase
esecutiva del programma di potenziamento dei mezzi delle Forze di
polizia, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 18 gennaio 1992,
n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992,
n. 217;
m) Comitato tecnico consultivo per le forniture di beni e servizi
occorrenti per le Forze di polizia, di cui agli articoli 22 e 23
del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n.
417;
n) Commissioni di collaudo, di congruità e per il fuori uso, di cui
all'articolo 26, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 1992, n. 417;
o) Commissione centrale e commissioni periferiche per le ricompense
al personale della Polizia di Stato, di cui agli articoli 75-sexies
e 75-septies del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre
1985, n. 782;
p) Consigli di istituto e Collegi dei docenti presso le scuole
della Polizia di Stato, di cui all'articolo 60 della legge 1°
aprile 1981, n. 121, e al decreto del Presidente della Repubblica
1° agosto 2006, n. 256;
q) Commissione paritetica per la formazione e l'aggiornamento
professionale, di cui all'articolo 26, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395;
r) Consiglio direttivo, Collegio dei docenti e Consiglio d'istituto
della Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia, di cui
all'articolo 22 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e al decreto
del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423;
s) Commissione consultiva per la concessione dei benefici in favore
delle vittime del terrorismo e della criminalità di stampo mafioso,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999,
n. 510, e legge 13 agosto 1980, n. 466;
t) Commissioni di collaudo, di congruità e per il fuori uso delle
forniture per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui
all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1999, n. 550, ed agli articoli 121 e 122 del regio decreto
23 maggio 1924, n. 827;
u) Commissione per l'accertamento dell'idoneità tecnica degli
addetti antincendi, di cui al decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 609;
v) Commissione di esame per il rilascio delle abilitazioni al
personale addetto ai servizi antincendi aeroportuali e negli
eliporti ed elisuperfici, di cui all'articolo 3 della legge 23
dicembre 1980, n. 930, e all'articolo 8 del decreto del Ministro
dell'interno 2 aprile 1990, n. 121;
z) Commissione per gli accertamenti e i sopralluoghi presso gli
insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e tecnologie
avanzate, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
aa) Commissione collaudo materiali centri assistenza e pronto
intervento (C.A.P.I.), di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 giugno 1967, n. 903;
bb) Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici
e attitudinali, di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 246;
cc) Comitato centrale tecnico scientifico di prevenzione incendi,
di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e all'articolo 21 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
dd) Comitato tecnico regionale di prevenzione incendi, di cui
all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29
luglio 1982, n. 577, e all'articolo 22 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139;
ee) Commissione consultiva per le nomine a prefetto, di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139;
ff) Collegio arbitrale di disciplina, di cui all'articolo 55 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
gg) Comitato dei garanti, di cui all'articolo 23 del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
hh) Comitato direttivo della Scuola superiore dell'Amministrazione
dell'interno, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 287.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli
organismi di cui al comma 1, ivi compresi gli oneri di
funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in
qualunque forma erogati e comunque denominati, è ridotta del 30 per
cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la
riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo
corrente tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge
n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni
di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del
decreto.
Art. 2. Riduzione della spesa del Nucleo per il supporto tecnico
alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici
1. È confermato e continua ad operare il Nucleo per il supporto
tecnico alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti
pubblici, di seguito denominato: «Nucleo», istituito ai sensi della
legge 17 maggio 1999, n. 144.
2. I componenti del Nucleo possono essere confermati una sola
volta nel caso di proroga della durata dell'organismo stesso.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva del Nucleo,
ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi
per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati,
è ridotta del 30 per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005.
Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale
rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed il 31 dicembre 2006, tenuto
conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di
entrata in vigore del decreto.
Art. 3. Durata degli organismi e relazione di fine mandato
1. Gli organismi di cui agli articoli 1 e 2 durano in carica tre
anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, i predetti
organismi presentano una relazione sull'attività svolta al Ministro
dell'interno, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ai fini della valutazione, di cui all'articolo 29, comma
2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, circa la
perdurante utilità dei medesimi e della conseguente eventuale
proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da
adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'interno. Gli eventuali successivi
decreti di proroga sono adottati secondo la stessa procedura. I
componenti di ciascun organismo restano in carica sino alla
scadenza del termine di durata dell'organismo stesso.
3. In caso di nomina di nuovi componenti degli organismi di cui al
comma 1, si tiene conto del principio di pari opportunità tra donne
e uomini.
Decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007 n. 88
Regolamento di riordino degli organismi esistenti presso
l'Amministrazione della difesa alla data del 4 luglio 2006, emanato
ai sensi dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 157 del 9 luglio
2007)
Art. 1. Riordino di organismi indispensabili al conseguimento degli
obiettivi istituzionali del Ministero della difesa
1. Sono organismi collegiali ad elevata specializzazione tecnica
indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali
dell'Amministrazione della difesa:
a) la Commissione consultiva militare unica per la concessione e la
perdita di decorazioni al valor militare, di cui all'articolo 1 del
regio decreto 30 marzo 1933, n. 422;
b) la Commissione consultiva per la concessione delle ricompense al
valore o al merito dell'Esercito, di cui all'articolo 6 della legge
26 luglio 1974, n. 330;
c) la Commissione consultiva per la concessione delle ricompense al
valore o al merito di Marina, di cui all'articolo 13 del regio
decreto 12 luglio 1938, n. 1324;
d) la Commissione consultiva per il conferimento della medaglia al
merito aeronautico, di cui all'articolo 4 della legge 11 maggio
1966, n. 367;
e) la Commissione consultiva per il conferimento delle ricompense
al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri, di cui
all'articolo 6 del decreto del Ministro della difesa 8 ottobre
2001, n. 412;
f) il Comitato consultivo in materia contrattuale, di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n.
496;
g) il Comitato pari opportunità, di cui all'articolo 41 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;
h) il Comitato di coordinamento operativo e Comitato di
coordinamento generale, di cui all'articolo 3 della legge 23 maggio
1980, n. 242.
2. Gli organismi di cui al comma 1, già operanti alla data del 4
luglio 2006 e comportanti per l'amministrazione oneri di modesta
incidenza sulla spesa pubblica, continuano a svolgere le loro
attribuzioni nelle medesime composizioni e modalità di
funzionamento determinate dalle vigenti disposizioni di
riferimento.
Art. 2. Durata e relazione di fine mandato
1. Gli organismi di cui all'articolo 1 durano in carica tre anni
decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, gli
organismi di cui all'articolo 1 presentano una relazione
sull'attività svolta al Ministro della difesa che la trasmette alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 29,
comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della
valutazione congiunta della perdurante utilità degli stessi e della
conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore
a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa. Gli eventuali
successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima
procedura. I componenti degli organismi di cui all'articolo 1
restano in carica fino alla scadenza del termine di durata e
possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della
durata dell'organismo a cui essi appartengono.
Art. 3. Riordino del Comitato consultivo per l'inserimento del
personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel
Corpo della Guardia di finanza
1. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, della legge 20 ottobre
1999, n. 380, le parole da: «, entro trenta giorni» fino a: «di
quattro anni rinnovabile,» e da: «composto da undici» fino a: «pari
opportunità tra uomo e donna» sono soppresse.
2. Il comitato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 20
ottobre 1999, n. 380, è composto da sette membri, dei quali almeno
quattro donne, in possesso di adeguate esperienze e competenze
nelle materie attinenti ai settori di interesse del Ministero della
difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze, con il
compito di assistere il Capo di stato maggiore della difesa ed il
Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza nell'azione
di indirizzo, coordinamento e valutazione dell'inserimento e della
integrazione del personale femminile nelle strutture delle Forze
armate e del Corpo della Guardia di finanza. Quattro membri del
Comitato consultivo sono scelti dal Ministro della difesa con
proprio decreto e un membro è scelto dal Ministro dell'economia e
delle finanze con proprio decreto. Il Ministro per i diritti e le
pari opportunità designa i restanti due membri, uno dei quali è
indicato dalla Commissione per le pari opportunità tra uomo e
donna.
3. L'importo del gettone di presenza corrisposto ai componenti del
Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare
volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia
di finanza, previsto dall'articolo 5, del decreto interministeriale
del 19 giugno 2000, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380, è ridotto del cinquanta per
cento.
Art. 4. Durata e relazione di fine mandato del Comitato
consultivo per l'inserimento del personale militare volontario
femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di
finanza
1. Il Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare
volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia
di finanza è prorogato fino al 14 luglio 2008.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, il Comitato
presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro della
difesa che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
ai sensi dell'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante
utilità dello stesso e della conseguente eventuale proroga della
durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
della difesa. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono
adottati secondo la medesima procedura. I componenti del Comitato
restano in carica fino alla scadenza del termine di durata e
possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della
durata del Comitato stesso.
Art. 5. Riduzione di spesa
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli
organismi di cui al presente provvedimento, ivi compresi gli oneri
di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in
qualunque forma erogati e comunque denominati, è ridotta del trenta
per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario
2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale
rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del
decreto-legge n. 223 del 2006 e il 31 dicembre 2006, tenuto conto
degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in
vigore del decreto.
Art. 6. Soppressione della Commissione di congruità di cui
all'articolo 3, comma 112, lettera c), della legge 23 dicembre
1996, n. 662
1. La Commissione di congruità di cui all'articolo 3, comma 112,
lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con sede presso
la Direzione generale dei lavori e del demanio, è soppressa.
Legge 28
maggio 2007 n. 68
Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per
visite, affari, turismo e studio
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 126 del 1 giugno
2007)
Art. 1. Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri
per visite, affari, turismo e studio
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 3,
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, per l'ingresso in Italia per visite, affari, turismo
e studio non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata
del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. In tali casi si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del
medesimo testo unico e il termine di durata per cui è consentito il
soggiorno è quello indicato nel visto di ingresso, se
richiesto.
2. Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi
dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero
dichiara la sua presenza, rispettivamente all'autorità di frontiera
o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità
stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 2, salvo
che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero è espulso
ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La
medesima sanzione si applica qualora lo straniero, avendo
presentato la dichiarazione di cui al comma 2, si sia trattenuto
nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine
stabilito nel visto di ingresso.
Art. 2. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto Legislativo 22 giugno 2007 n.
109 Misure per prevenire, contrastare e reprimere il
finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano
la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della
direttiva 2005/60/CE
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 172 de 26 luglio
2007)
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti
definizioni:
a) per «finanziamento del terrorismo» si intende: «qualsiasi
attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla
provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o
all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo
realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al
fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in
ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con
finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò
indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse
economiche per la commissione dei delitti anzidetti»;
b) per «regolamenti comunitari» si intendono: «i regolamenti (CE)
n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, e n. 881/2002 del
Consiglio, del 27 maggio 2002, e successive modificazioni, ed i
regolamenti emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato
CE, adottati al fine di prevenire, contrastare e reprimere il
fenomeno del terrorismo internazionale e l'attività dei paesi che
minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche in
attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza
dell'ONU»;
c) per «fondi» si intendono: «le attività ed utilità finanziarie di
qualsiasi natura, compresi a titolo meramente
esemplificativo:
1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli
ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;
2) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui
conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;
3) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonché gli
strumenti finanziari come definiti nell'articolo 1, comma 2, del
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58;
4) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di
valore generati dalle attività;
5) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di
qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;
6) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli
rappresentativi di merci;
7) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse
finanziarie;
8) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle
esportazioni»;
d) per «risorse economiche» si intendono: «le attività di qualsiasi
tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, ivi compresi gli
accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che
possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o
servizi»;
e) per «congelamento di fondi» si intende: «il divieto, in virtù
dei regolamenti comunitari e dei decreti ministeriali di cui
all'articolo 4, di movimentazione, trasferimento, modifica,
utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da
modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il
possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento
che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di
portafoglio»;
f) per «congelamento di risorse economiche» si intende: «il
divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e dei decreti
ministeriali di cui all'articolo 4, di trasferimento, disposizione
o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi,
utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente
esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la
costituzione di diritti reali di garanzia»;
g) per «soggetti designati» si intendono: «le persone fisiche, le
persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari
del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e dei
decreti ministeriali di cui all'articolo 4»;
h) per «legge antiriciclaggio» si intende: il decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.
Art. 2. Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto detta misure per prevenire l'uso del sistema
finanziario a scopo di finanziamento del terrorismo e per attuare
il congelamento dei fondi e delle risorse economiche per il
contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attività di Paesi
che minacciano la pace e la sicurezza internazionale in base alle
risoluzioni delle Nazioni unite o alle deliberazioni dell'Unione
europea.
2. Il presente decreto non si applica alle sanzioni di natura
commerciale nei confronti di Paesi terzi, incluso l'embargo di
armi.
Art. 3. Comitato di sicurezza finanziaria
1. In ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia
nella strategia di contrasto al finanziamento del terrorismo ed
all'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza
internazionale, anche al fine di dare attuazione alle misure di
congelamento disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea, è
istituito, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'economia
e delle finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria, di seguito
denominato: «Comitato».
2. Il Comitato è composto dal direttore generale del tesoro o da un
suo delegato, che lo presiede, e da undici membri.
3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni
effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal
Ministro della giustizia, dal Ministro degli affari esteri, dalla
Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la
borsa e dall'Ufficio italiano dei cambi. Del Comitato fanno anche
parte un dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e
delle finanze, un ufficiale della Guardia di finanza, un
funzionario o ufficiale in servizio presso la Direzione
investigativa antimafia, un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, e
un rappresentante della Direzione nazionale antimafia. Il
presidente del Comitato può invitare a partecipare alle riunioni
del Comitato rappresentanti di altri enti o istituzioni, inclusi
rappresentanti dei servizi per la informazione e la sicurezza,
secondo le materie all'ordine del giorno. Ai fini dello svolgimento
dei compiti riguardanti il congelamento delle risorse economiche,
il Comitato è integrato da un rappresentante dell'Agenzia del
demanio.
4. Il funzionamento del Comitato è disciplinato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato.
In ogni caso, ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun
emolumento, indennità, o rimborso spese.
5. Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano allo stesso, in
deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto di
ufficio, le informazioni riconducibili alle materie di competenza
del Comitato. Le informazioni in possesso del Comitato sono coperte
da segreto d'ufficio, fatta salva l'applicazione dell'articolo 6,
primo comma, lettera a), e dell'articolo 7 della legge 1° aprile
1981, n. 121. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 7 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 4 del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
6. L'autorità giudiziaria trasmette al Comitato ogni informazione
ritenuta utile ai fini del presente decreto.
7. Il Comitato, con propria delibera, individua gli ulteriori dati
ed informazioni riconducibili alle materie di competenza del
Comitato che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a
trasmettere al Comitato stesso. Il Comitato può richiedere
accertamenti agli enti rappresentati nel Comitato, tenuto conto
delle rispettive attribuzioni. Il presidente del Comitato può
trasmettere dati ed informazioni al Comitato esecutivo per i
servizi di informazione e di sicurezza ed ai direttori dei Servizi
per la informazione e la sicurezza, anche ai fini dell'attività di
coordinamento spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
8. Il Comitato chiede all'Agenzia del demanio ogni informazione
necessaria o utile sull'attività dalla stessa svolta ai sensi
dell'articolo 12.
9. Il Comitato può stabilire collegamenti con gli organismi che
svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire
al necessario coordinamento internazionale, anche in deroga al
segreto d'ufficio di cui al comma 5.
10. Il Comitato formula alle competenti autorità internazionali,
sia delle Nazioni unite che dell'Unione europea, proposte di
designazione di soggetti o enti. Quando, sulla base delle
informazioni acquisite ai sensi dei precedenti commi, sussistono
sufficienti elementi per formulare alle competenti autorità
internazionali, sia delle Nazioni unite che dell'Unione europea,
proposte di designazione e sussiste il rischio che i fondi o le
risorse economiche da sottoporre a congelamento possano essere, nel
frattempo, dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di
attività terroristiche, il presidente del Comitato ne fa
segnalazione al procuratore della Repubblica competente ai sensi
dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni.
11. Il Comitato è l'autorità competente a valutare le istanze di
esenzione dal congelamento di fondi e risorse economiche presentate
dai soggetti interessati, secondo quanto disposto dai regolamenti
comunitari o dai decreti di cui all'articolo 4.
12. Il Comitato formula alle competenti autorità internazionali,
sia delle Nazioni unite che dell'Unione europea, proposte di
cancellazione dalle liste di soggetti designati, sulla base anche
delle istanze presentate dai soggetti interessati.
13. Il Comitato formula le proposte per l'adozione dei decreti di
cui all'articolo 4.
14. Il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi
innanzi al Comitato è di centoventi giorni.
Art. 4. Misure per dare diretta attuazione alle risoluzioni
adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite per il
contrasto del finanziamento del terrorismo e nei confronti
dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza
internazionale
1. Al fine di dare esecuzione alle misure di congelamento di fondi
e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni adottate ai sensi
del Capitolo VII della Carta delle Nazioni unite dal Consiglio di
sicurezza delle Nazioni unite per contrastare e reprimere il
finanziamento del terrorismo e nei confronti dell'attività di Paesi
che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, nelle more
dell'adozione delle relative deliberazioni dell'Unione europea,
fatte salve le iniziative dell'autorità giudiziaria in sede penale,
il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro degli affari esteri, dispone con decreto, su proposta del
Comitato di sicurezza finanziaria, il congelamento dei fondi e
delle risorse economiche detenuti da persone fisiche, giuridiche,
gruppi o entità, designati, secondo i criteri e le procedure
stabiliti dalle medesime risoluzioni, dal Consiglio di sicurezza
delle Nazioni unite o da un suo Comitato. Con il medesimo decreto
sono individuate, sulla base delle disposizioni contenute nelle
risoluzioni, le esenzioni dal congelamento.
Art. 5. Effetti del congelamento di fondi e di risorse
economiche
1. I fondi sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto
di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo.
2. Le risorse economiche sottoposte a congelamento non possono
costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o,
al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi,
utilizzo, fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del
demanio ai sensi dell'articolo 12.
3. Sono nulli gli atti posti in essere in violazione dei divieti di
cui ai commi 1 e 2.
4. È vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse
economiche a disposizione dei soggetti designati o stanziarli a
loro vantaggio.
5. La partecipazione consapevole e deliberata ad attività aventi
l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare le
misure di congelamento è vietata.
6. Il congelamento è efficace dalla data di entrata in vigore dei
regolamenti comunitari ovvero dal giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
dei decreti di cui all'articolo 4.
7. Il congelamento non pregiudica gli effetti di eventuali
provvedimenti di sequestro o confisca, adottati nell'ambito di
procedimenti penali o amministrativi, aventi ad oggetto i medesimi
fondi o le stesse risorse economiche.
8. Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche o
l'omissione o il rifiuto della prestazione di servizi finanziari
ritenuti in buona fede conformi al presente decreto non comportano
alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica,
il gruppo o l'entità che lo applica, né per i suoi direttori o
dipendenti, a meno che si dimostri che il congelamento è stato
determinato da negligenza.
Art. 6. Adempimenti a carico delle amministrazioni che curano la
tenuta di pubblici registri
1. Le amministrazioni dello Stato e gli altri enti pubblici che
curano la tenuta di pubblici registri, in possesso di informazioni
relative alla risorse economiche congelate, ne danno comunicazione
all'Ufficio italiano dei cambi ed al Nucleo speciale polizia
valutaria della Guardia di finanza.
2. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, il Comitato
stabilisce intese con le amministrazioni e gli altri enti pubblici
che curano la tenuta di pubblici registri.
Art.7. Obblighi di comunicazione
1. I soggetti indicati nell'articolo 2 del decreto legislativo 20
febbraio 2004, n. 56, devono:
a) comunicare all'Ufficio italiano dei cambi entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari, dei
decreti di cui all'articolo 4 ovvero, se successiva, dalla data di
detenzione dei fondi e delle risorse economiche, le misure
applicate ai sensi del presente decreto, indicando i soggetti
coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse
economiche;
b) comunicare all'Ufficio italiano dei cambi le operazioni, i
rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile riconducibile
ai soggetti designati;
c) comunicare all'Ufficio italiano dei cambi, sulla base di
informazioni dallo stesso fornite, le operazioni ed i rapporti,
nonché ogni altra informazione disponibile riconducibile a soggetti
in via di designazione in base ad indicazioni fornite dal
Comitato.
2. Per le risorse economiche le comunicazioni di cui al comma 1
devono essere effettuate anche al Nucleo speciale polizia valutaria
della Guardia di finanza.
Art. 8. Obblighi di segnalazione
1. Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette previsti
dalla legge antiriciclaggio per i soggetti indicati nell'articolo 2
del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, si applicano ai
medesimi soggetti anche in relazione alle operazioni ed ai rapporti
che, in base alle informazioni disponibili, possano essere
riconducibili ad attività di finanziamento del terrorismo.
Art. 9. Compiti della Banca d'Italia
1. La Banca d'Italia, sentito l'Ufficio italiano dei cambi,
d'intesa con le autorità di vigilanza di settore nell'ambito delle
rispettive competenze, emana istruzioni applicative ai sensi
dell'articolo 3-bis, comma 4, della legge antiriciclaggio, per
l'individuazione delle operazioni sospette di cui all'articolo 8 e
per la predisposizione di procedure di esame delle operazioni,
anche con l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.
Art. 10. Compiti dell'Ufficio italiano dei cambi
1. Le attribuzioni dell'Ufficio italiano dei cambi, previste dalle
disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate anche per il
contrasto del finanziamento del terrorismo. L'Ufficio italiano dei
cambi cura altresì il controllo dell'attuazione delle sanzioni
finanziarie adottate dall'Unione europea ovvero con i decreti di
cui all'articolo 4 nei confronti dell'attività di paesi che
minacciano la pace e la sicurezza internazionale.
2. L'Ufficio italiano dei cambi svolge i necessari approfondimenti
sulle segnalazioni di cui all'articolo 8, ai sensi dell'articolo 3
della legge antiriciclaggio e dell'articolo 8, comma 6, del decreto
legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, e trasmette senza indugio tali
segnalazioni al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia
di finanza.
3. Le disposizioni contenute negli articoli 3 e 3-bis della legge
antiriciclaggio si applicano anche con riguardo al contrasto del
finanziamento del terrorismo.
4. L'Ufficio italiano dei cambi cura la raccolta delle informazioni
e dei dati di natura finanziaria relativi ai soggetti designati, ai
fondi ed alle risorse economiche sottoposti a congelamento e
agevola la diffusione delle liste dei soggetti designati e delle
successive modifiche.
Art. 11. Compiti del Nucleo speciale polizia valutaria
1. Le attribuzioni del Nucleo speciale polizia valutaria della
Guardia di finanza, previste dalle disposizioni vigenti per la
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio, sono esercitate anche per il contrasto del
finanziamento del terrorismo e per l'attuazione delle sanzioni
finanziarie adottate dall'Unione europea ovvero con i decreti di
cui all'articolo 4 nei confronti dell'attività di paesi che
minacciano la pace e la sicurezza internazionale.
2. Il Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza
provvede a redigere, entro sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui agli articoli 6 e 7, una relazione dettagliata
sulla tipologia, situazione giuridica, consistenza patrimoniale e
sullo stato di utilizzazione dei beni nonché sull'esistenza di
contratti in corso, anche se non registrati o non trascritti. La
relazione è trasmessa al Comitato, all'Agenzia del demanio ed
all'Ufficio italiano dei cambi. Nel caso di sussistenza di beni
immobili, mobili registrati, società o imprese, il Nucleo speciale
polizia valutaria della Guardia di finanza provvede a trasmettere
un estratto della relazione ai competenti uffici, ai fini della
trascrizione del congelamento nei pubblici registri.
3. Il Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza dà
comunicazione ai soggetti designati, con le modalità di cui agli
articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile,
dell'avvenuto congelamento delle risorse economiche e della loro
successiva assunzione da parte dell'Agenzia del demanio,
specificando altresì il divieto di disporre degli stessi e le
sanzioni che saranno irrogate in caso di violazione.
4. Ferme restando le norme del codice di procedura penale e delle
altre leggi vigenti, i militari del Corpo della Guardia di finanza,
nell'espletamento degli accertamenti di cui all'articolo 3, comma
7, e per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, si
avvalgono delle facoltà e dei poteri di cui al decreto legislativo
19 marzo 2001, n. 68, nonché di quelli previsti dalla normativa
valutaria, richiamati nella legge antiriciclaggio.
5. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente decreto il
Nucleo speciale polizia valutaria può delegare gli altri reparti
della Guardia di finanza.
Art. 12. Compiti dell'Agenzia del demanio
1. Ferme restando le disposizioni di cui ai decreti legislativi 1°
settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, e 24 febbraio 1998, n. 58, recante
il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, l'Agenzia del demanio provvede alla custodia,
all'amministrazione ed alla gestione delle risorse economiche
oggetto di congelamento. Se vengono adottati, nell'ambito di
procedimenti penali o amministrativi, provvedimenti di sequestro o
confisca, aventi ad oggetto le medesime risorse economiche, alla
gestione provvede l'autorità che ha disposto il sequestro o la
confisca. Resta salva la competenza dell'Agenzia del demanio
allorquando la confisca, disposta ai sensi della legge 31 maggio
1965, n. 575, ovvero ai sensi dell'articolo 12-sexies del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazione,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, diviene definitiva. Resta
altresì salva la competenza dell'Agenzia del demanio allorquando,
in costanza di congelamento, gli atti di sequestro o confisca sono
revocati.
2. L'Agenzia del demanio, sulla base degli elementi di fatto e di
diritto risultanti dalla relazione trasmessa dal Nucleo speciale di
polizia valutaria della Guardia di finanza e sulla base di ogni
altra informazione disponibile, provvede in via diretta, ovvero
mediante la nomina di un custode o di un amministratore, allo
svolgimento delle attività di cui al comma 1. A tale fine può
compiere, direttamente ovvero tramite l'amministratore, tutti gli
atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti di straordinaria
amministrazione è necessario il parere favorevole del
Comitato.
3. L'Agenzia del demanio nomina e revoca i custodi e gli
amministratori. Gli amministratori sono scelti di norma tra
funzionari di comprovata capacità tecnica appartenenti a pubbliche
amministrazioni nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo
53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in caso di
aziende o imprese, anche tra eserciti la professione di avvocato e
dottore commercialista. In ogni caso non possono essere nominati
amministratori di aziende o imprese sottoposte a congelamento il
coniuge, i figli o coloro che nell'ultimo quinquennio hanno
convissuto con i soggetti designati.
4. L'amministratore nell'esercizio delle sue funzioni riveste la
qualifica di pubblico ufficiale e provvede all'espletamento
dell'incarico secondo le direttive dell'Agenzia del demanio. Egli
fornisce i rendiconti ed il conto finale della sua attività ed
esprime, se richiesto, la propria valutazione in ordine alla
possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività
produttiva.
5. L'amministratore e il custode operano sotto il diretto controllo
dell'Agenzia del demanio.
6. Alla copertura dei rischi connessi all'incarico svolto
dall'amministratore, dal custode e dal personale dell'Agenzia del
demanio si provvede mediante stipula di polizza di
assicurazione.
7. Nel caso di congelamento di aziende che comportino l'esercizio
di attività di impresa, il Comitato esprime parere vincolante in
ordine alla prosecuzione della relativa attività, autorizzando
l'apertura di appositi conti correnti intestati alla procedura. Il
Comitato esprime analogo parere anche nel caso di beni immobili per
i quali si rendano necessari interventi di manutenzione
straordinaria.
8. Le spese necessarie o utili per la conservazione e
l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'Agenzia del demanio
o dall'amministratore mediante prelevamento dalle somme riscosse a
qualunque titolo. Se dalla gestione dei beni sottoposti a
congelamento non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento
delle spese, alle stesse si provvede mediante prelievo dai fondi
stanziati sull'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato
di cui all'articolo 15, con diritto di recupero nei confronti del
titolare del bene in caso di cessazione della misura di
congelamento, da esercitarsi anche con le modalità di cui
all'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2004, n.
311.
9. Il compenso dell'amministratore è stabilito, sentito il
Comitato, dall'Agenzia del demanio, tenuto conto del valore
commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, delle
tariffe professionali o locali e degli usi. Il compenso del custode
è stabilito, sentito il Comitato, dall'Agenzia del demanio, tenuto
conto dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e
degli usi. Le somme per il pagamento dei suddetti compensi sono
inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilità del
predetto conto non siano sufficienti per il pagamento delle
anzidette spese l'Agenzia del demanio provvede secondo le modalità
previste al comma 8, senza diritto a recupero.
10. Le liquidazioni di cui al comma 9 sono effettuate prima della
redazione del conto finale. In relazione alla durata
dell'amministrazione o della custodia e per gli altri giustificati
motivi, l'Agenzia del demanio concede, su richiesta
dell'amministratore o del custode e sentito il Comitato, acconti
sul compenso finale.
11. L'Agenzia del demanio trasmette ogni tre mesi al Comitato una
relazione dettagliata sullo stato dei beni e sulle attività
compiute.
12. In caso di cancellazione dalle liste o di autorizzazione
all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, il Comitato
chiede al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di
finanza di darne comunicazione all'avente diritto, con le modalità
di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.
Con la medesima comunicazione, l'avente diritto è altresì invitato
a prendere in consegna i beni entro centottanta giorni ed è
informato di quanto disposto dai successivi commi 13 e 14. Il
Comitato chiede inoltre al suddetto Nucleo speciale di informare
l'Agenzia del demanio, la quale provvede alla restituzione delle
risorse economiche, con l'ausilio del Nucleo speciale polizia
valutaria ove la medesima Agenzia ne faccia richiesta. Nel caso di
beni immobili, mobili registrati, società o imprese, analoga
comunicazione è trasmessa ai competenti uffici per l'annotazione
nei pubblici registri della cancellazione del congelamento.
13. Dopo che sono cessate le misure di congelamento e finché non
avviene la consegna, l'Agenzia del demanio provvede alla gestione
delle risorse economiche:
a) con le modalità di cui ai commi 8 e 9, fino alla scadenza del
termine di centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma
12;
b) con oneri a carico dell'avente diritto, successivamente alla
scadenza del termine di centottanta giorni dalla comunicazione di
cui al comma 12.
14. Se nei diciotto mesi successivi alla comunicazione di cui al
comma 12 l'avente diritto non si presenta a ricevere la consegna
delle risorse economiche di cui è stata disposta la restituzione,
l'Agenzia del demanio provvede alla vendita delle stesse. Per i
beni mobili e mobili registrati si osservano le norme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n.
189.
15. I beni immobili e i beni costituiti in azienda ovvero in
società, decorso il suddetto termine di diciotto mesi dalla
comunicazione di cui al comma 12, sono acquisiti al patrimonio
dello Stato e gestiti, prioritariamente per finalità sociali,
secondo le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni.
16. Il provvedimento che dispone la vendita o l'acquisizione è
comunicato all'avente diritto ed è trasmesso, per estratto, ai
competenti uffici, ai fini della trascrizione nei pubblici
registri. Le somme ricavate dalla vendita sono depositate
dall'Agenzia del demanio su un conto corrente vincolato. Decorsi
tre mesi dalla vendita, se nessuno ha provato di avervi diritto, le
somme ricavate dalla vendita sono devolute all'erario.
17. Se le cose non possono essere custodite senza pericolo di
deterioramento o senza rilevante dispendio, previa comunicazione
all'avente diritto, l'Agenzia del demanio provvede alla vendita in
ogni momento.
18. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede secondo quanto disposto all'articolo 15.
Art. 13. Disposizioni sanzionatorie
1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5 è punita con
una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del
valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore
medesimo.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 è punita
con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro
25.000.
3. Per l'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 e per
l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni
del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in
materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modificazioni, fatta
eccezione per le disposizioni dell'articolo 30. I provvedimenti di
irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono emessi
senza acquisire il parere della Commissione consultiva prevista
dall'articolo 32 del citato testo unico delle norme di legge in
materia valutaria.
4. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 è punita
ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge
antiriciclaggio.
5. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui
all'articolo 8 e per l'irrogazione delle relative sanzioni si
applicano l'articolo 5, commi 8 e 10, della legge antiriciclaggio e
gli articoli 6, comma 7, e 7, comma 3, del decreto legislativo 20
febbraio 2004, n. 56.
6. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni emessi ai sensi
del presente articolo sono trasmessi al Comitato.
Art. 14. Strumenti di tutela
1. La competenza territoriale per le impugnazioni di provvedimenti
previsti dal presente decreto è attribuita al Tribunale
amministrativo regionale del Lazio.
2. Qualora nel corso dell'esame del ricorso si evidenzi che la
decisione dello stesso dipende dalla cognizione di atti per i quali
sussiste il segreto dell'indagine o il segreto di Stato, il
procedimento è sospeso fino a quando l'atto o i contenuti
essenziali dello stesso non possono essere comunicati al tribunale
amministrativo. Qualora la sospensione si protragga per un tempo
superiore a due anni, il tribunale amministrativo può fissare un
termine entro il quale il Comitato è tenuto a produrre nuovi
elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato.
Decorso il predetto termine, il tribunale amministrativo decide
allo stato degli atti.
Art. 15. Copertura finanziaria
1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 12,
ai quali non risulti possibile fare fronte ai sensi del comma 8 del
medesimo articolo, si provvede, a decorrere dall'anno 2007, nei
limiti delle risorse effettivamente disponibili autorizzate ai
sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 25 gennaio 2006, n.
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
2. L'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto
non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 16. Disposizioni transitorie e finali
1. Gli articoli 1, 1-bis e 2 del decreto-legge 12 ottobre 2001, n.
369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001,
n. 431, sono abrogati.
2. Fino all'emanazione del decreto di nomina di cui all'articolo 3,
comma 3, e comunque per non oltre sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, continua a svolgere le proprie
funzioni il Comitato di sicurezza finanziaria, come composto ai
sensi dell'abrogato articolo 1 del citato decreto-legge n. 369 del
2001.
Legge 3 agosto 2007 n. 124
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 187 del 13 agosto
2007)
Capo I - Struttura del sistema di informazione per la sicurezza
della repubblica
Art. 1. Competenze del Presidente del Consiglio dei
Ministri
1. Al Presidente del Consiglio dei Ministri sono attribuiti, in via
esclusiva:
a) l'alta direzione e la responsabilità generale della politica
dell'informazione per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa
della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla
Costituzione a suo fondamento;
b) l'apposizione e la tutela del segreto di Stato;
c) la conferma dell'opposizione del segreto di Stato;
d) la nomina e la revoca del direttore generale e di uno o più vice
direttori generali del Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza;
e) la nomina e la revoca dei direttori e dei vice direttori dei
servizi di informazione per la sicurezza;
f) la determinazione dell'ammontare annuo delle risorse finanziarie
per i servizi di informazione per la sicurezza e per il
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, di cui dà
comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo
30.
2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui alle lettere b) e
c) del comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri determina
i criteri per l'apposizione e l'opposizione del segreto ed emana le
disposizioni necessarie per la sua tutela amministrativa, nonché
quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di
sicurezza.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede al
coordinamento delle politiche dell'informazione per la sicurezza,
impartisce le direttive e, sentito il Comitato interministeriale
per la sicurezza della Repubblica, emana ogni disposizione
necessaria per l'organizzazione e il funzionamento del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica.
Art. 2. Sistema di informazione per la sicurezza della
Repubblica
1. Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è
composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Comitato
interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR),
dall'Autorità delegata di cui all'articolo 3, ove istituita, dal
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS),
dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dall'Agenzia
informazioni e sicurezza interna (AISI).
2. Ai fini della presente legge, per «servizi di informazione per
la sicurezza» si intendono l'AISE e l'AISI.
Art. 3. Autorità delegata
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove lo ritenga
opportuno, può delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite
in via esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un
Sottosegretario di Stato, di seguito denominati «Autorità
delegata».
2. L'Autorità delegata non può esercitare funzioni di governo
ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del
Consiglio dei Ministri a norma della presente legge.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è costantemente
informato dall'Autorità delegata sulle modalità di esercizio delle
funzioni delegate e, fermo restando il potere di direttiva, può in
qualsiasi momento avocare l'esercizio di tutte o di alcune di
esse.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, non è
richiesto il parere del Consiglio dei Ministri per il conferimento
delle deleghe di cui al presente articolo al Ministro senza
portafoglio.
Art. 4. Dipartimento delle informazioni per la sicurezza
1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 è istituito,
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento
delle informazioni per la sicurezza (DIS).
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e l'Autorità delegata,
ove istituita, si avvalgono del DIS per l'esercizio delle loro
competenze, al fine di assicurare piena unitarietà nella
programmazione della ricerca informativa del Sistema di
informazione per la sicurezza, nonché nelle analisi e nelle
attività operative dei servizi di informazione per la
sicurezza.
3. Il DIS svolge i seguenti compiti:
a) coordina l'intera attività di informazione per la sicurezza,
verificando altresì i risultati delle attività svolte dall'AISE e
dall'AISI, ferma restando la competenza dei predetti servizi
relativamente alle attività di ricerca informativa e di
collaborazione con i servizi di sicurezza degli Stati esteri;
b) è costantemente informato delle operazioni di competenza dei
servizi di informazione per la sicurezza e trasmette al Presidente
del Consiglio dei Ministri le informative e le analisi prodotte dal
Sistema di informazione per la sicurezza;
c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti
dai servizi di informazione per la sicurezza, dalle Forze armate e
di polizia, dalle amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca
anche privati; ferma l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI
per l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa,
elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni;
formula valutazioni e previsioni, sulla scorta dei contributi
analitici settoriali dell'AISE e dell'AISI;
d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di
cui alla lettera c), analisi globali da sottoporre al CISR, nonché
progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del
Consiglio dei Ministri, dopo avere acquisito il parere del
CISR;
e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo
scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e le Forze di polizia;
comunica al Presidente del Consiglio dei Ministri le acquisizioni
provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni
periodiche;
f) trasmette, su disposizione del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il CISR, informazioni e analisi ad
amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo,
interessati all'acquisizione di informazioni per la
sicurezza;
g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano di acquisizione
delle risorse umane e materiali e di ogni altra risorsa comunque
strumentale all'attività dei servizi di informazione per la
sicurezza, da sottoporre all'approvazione del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
h) sentite l'AISE e l'AISI, elabora e sottopone all'approvazione
del Presidente del Consiglio dei Ministri lo schema del regolamento
di cui all'articolo 21, comma 1;
i) esercita il controllo sull'AISE e sull'AISI, verificando la
conformità delle attività di informazione per la sicurezza alle
leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni
del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per tale finalità,
presso il DIS è istituito un ufficio ispettivo le cui modalità di
organizzazione e di funzionamento sono definite con il regolamento
di cui al comma 7. L'ufficio ispettivo, nell'ambito delle
competenze definite con il predetto regolamento, può svolgere,
anche a richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, inchieste interne su
specifici episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei
servizi di informazione per la sicurezza;
l) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate
dal Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di tutela
amministrativa del segreto;
m) cura le attività di promozione e diffusione della cultura della
sicurezza e la comunicazione istituzionale;
n) impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria del personale
di cui all'articolo 21, secondo le modalità definite dal
regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118-bis del codice
di procedura penale, introdotto dall'articolo 14 della presente
legge, qualora le informazioni richieste alle Forze di polizia, ai
sensi delle lettere c) ed e) del comma 3 del presente articolo,
siano relative a indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se
coperte dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura
penale, possono essere acquisite solo previo nulla osta della
autorità giudiziaria competente. L'autorità giudiziaria può
trasmettere gli atti e le informazioni anche di propria
iniziativa.
5. La direzione generale del DIS è affidata ad un dirigente di
prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, la cui
nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la
durata massima di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta.
Per quanto previsto dalla presente legge, il direttore del DIS è il
diretto referente del Presidente del Consiglio dei Ministri e
dell'Autorità delegata, ove istituita, salvo quanto previsto
dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma 5, ed è
gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale del DIS
e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo
Dipartimento.
6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il direttore
generale del DIS, nomina uno o più vice direttori generali; il
direttore generale affida gli altri incarichi nell'ambito del
Dipartimento, ad eccezione degli incarichi il cui conferimento
spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri.
7. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS e degli uffici
istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono disciplinati
con apposito regolamento.
8. Il regolamento previsto dal comma 7 definisce le modalità di
organizzazione e di funzionamento dell'ufficio ispettivo di cui al
comma 3, lettera i), secondo i seguenti criteri:
a) agli ispettori è garantita piena autonomia e indipendenza di
giudizio nell'esercizio delle funzioni di controllo;
b) salva specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio dei
Ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, i controlli non
devono interferire con le operazioni in corso;
c) sono previste per gli ispettori specifiche prove selettive e
un'adeguata formazione;
d) non è consentito il passaggio di personale dall'ufficio
ispettivo ai servizi di informazione per la sicurezza;
e) gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente del
Consiglio dei Ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita,
possono accedere a tutti gli atti conservati presso i servizi di
informazione per la sicurezza e presso il DIS; possono altresì
acquisire, tramite il direttore generale del DIS, altre
informazioni da enti pubblici e privati.
Art. 5. Comitato interministeriale per la sicurezza della
Repubblica
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il
Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR)
con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli
indirizzi e sulle finalità generali della politica
dell'informazione per la sicurezza.
2. Il Comitato elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi
fondamentali da perseguire nel quadro della politica
dell'informazione per la sicurezza, delibera sulla ripartizione
delle risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di informazione
per la sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e
consuntivi.
3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri ed è composto dall'Autorità delegata, ove istituita, dal
Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal
Ministro della difesa, dal Ministro della giustizia e dal Ministro
dell'economia e delle finanze.
4. Il direttore generale del DIS svolge le funzioni di segretario
del Comitato.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiamare a
partecipare alle sedute del Comitato, anche a seguito di loro
richiesta, senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio
dei Ministri, i direttori dell'AISE e dell'AISI, nonché altre
autorità civili e militari di cui di volta in volta sia ritenuta
necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare.
Art. 6. Agenzia informazioni e sicurezza esterna
1. È istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE),
alla quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare nei
settori di competenza tutte le informazioni utili alla difesa
dell'indipendenza, dell'integrità e della sicurezza della
Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, dalle
minacce provenienti dall'estero.
2. Spettano all'AISE inoltre le attività in materia di
controproliferazione concernenti i materiali strategici, nonché le
attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di
fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi
politici, militari, economici, scientifici e industriali
dell'Italia.
3. È, altresì, compito dell'AISE individuare e contrastare al di
fuori del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette
contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi
nazionali.
4. L'AISE può svolgere operazioni sul territorio nazionale soltanto
in collaborazione con l'AISI, quando tali operazioni siano
strettamente connesse ad attività che la stessa AISE svolge
all'estero. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad
assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo
informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o
territoriali.
5. L'AISE risponde al Presidente del Consiglio dei Ministri.
6. L'AISE informa tempestivamente e con continuità il Ministro
della difesa, il Ministro degli affari esteri e il Ministro
dell'interno per i profili di rispettiva competenza.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto,
nomina e revoca il direttore dell'AISE, scelto tra dirigenti di
prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentito
il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni
ed è rinnovabile per una sola volta.
8. Il direttore dell'AISE riferisce costantemente sull'attività
svolta al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorità
delegata, ove istituita, per il tramite del direttore generale del
DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei
Ministri in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze
lo richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del
DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del
DIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione
dell'Agenzia.
9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina e revoca,
sentito il direttore dell'AISE, uno o più vice direttori. Il
direttore dell'AISE affida gli altri incarichi nell'ambito
dell'Agenzia.
10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISE sono disciplinati
con apposito regolamento.
Art. 7. Agenzia informazioni e sicurezza interna
1. È istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI),
alla quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare nei
settori di competenza tutte le informazioni utili a difendere,
anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna
della Repubblica e le istituzioni democratiche poste dalla
Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività
eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o
terroristica.
2. Spettano all'AISI le attività di informazione per la sicurezza,
che si svolgono all'interno del territorio nazionale, a protezione
degli interessi politici, militari, economici, scientifici e
industriali dell'Italia.
3. È, altresì, compito dell'AISI individuare e contrastare
all'interno del territorio nazionale le attività di spionaggio
dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli
interessi nazionali.
4. L'AISI può svolgere operazioni all'estero soltanto in
collaborazione con l'AISE, quando tali operazioni siano
strettamente connesse ad attività che la stessa AISI svolge
all'interno del territorio nazionale. A tal fine il direttore
generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di
coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare
sovrapposizioni funzionali o territoriali.
5. L'AISI risponde al Presidente del Consiglio dei Ministri.
6. L'AISI informa tempestivamente e con continuità il Ministro
dell'interno, il Ministro degli affari esteri e il Ministro della
difesa per i profili di rispettiva competenza.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina e revoca, con
proprio decreto, il direttore dell'AISI, scelto tra i dirigenti di
prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentito
il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni
ed è rinnovabile per una sola volta.
8. Il direttore dell'AISI riferisce costantemente sull'attività
svolta al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorità
delegata, ove istituita, per il tramite del direttore generale del
DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei
Ministri in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze
lo richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del
DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del
DIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione
dell'Agenzia.
9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina e revoca,
sentito il direttore dell'AISI, uno o più vice direttori. Il
direttore dell'AISI affida gli altri incarichi nell'ambito
dell'Agenzia.
10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISI sono disciplinati
con apposito regolamento.
Art. 8. Esclusività delle funzioni attribuite al DIS, all'AISE e
all'AISI
1. Le funzioni attribuite dalla presente legge al DIS, all'AISE e
all'AISI non possono essere svolte da nessun altro ente, organismo
o ufficio.
2. Il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della
difesa (RIS) svolge esclusivamente compiti di carattere tecnico
militare e di polizia militare, e in particolare ogni attività
informativa utile al fine della tutela dei presìdi e delle attività
delle Forze armate all'estero, e non è parte del Sistema di
informazione per la sicurezza. Il RIS agisce in stretto
collegamento con l'AISE secondo la disciplina regolamentare
approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
emanato previa deliberazione del CISR, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Capo II - Disposizioni organizzative
Art. 9. Tutela amministrativa del segreto e nulla osta di
sicurezza
1. È istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma
7, l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe), che svolge funzioni
direttive e di coordinamento, di consulenza e di controllo
sull'applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni
altra disposizione in ordine alla tutela amministrativa del segreto
di Stato e alle classifiche di segretezza di cui all'articolo
42.
2. Competono all'UCSe:
a) gli adempimenti istruttori relativi all'esercizio delle funzioni
del Presidente del Consiglio dei Ministri quale Autorità nazionale
per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato;
b) lo studio e la predisposizione delle misure volte a garantire la
sicurezza di tutto quanto è coperto dalle classifiche di segretezza
di cui all'articolo 42, con riferimento sia ad atti, documenti e
materiali, sia alla produzione industriale;
c) il rilascio e la revoca dei nulla osta di sicurezza (NOS),
previa acquisizione del parere dei direttori dei servizi di
informazione per la sicurezza e, ove necessario, del Ministro della
difesa e del Ministro dell'interno;
d) la conservazione e l'aggiornamento di un elenco completo di
tutti i soggetti muniti di NOS.
3. Il NOS ha la durata di cinque anni per la classifica di
segretissimo e di dieci anni per le altre classifiche di segretezza
indicate all'articolo 42, fatte salve diverse disposizioni
contenute in trattati internazionali ratificati dall'Italia. A
ciascuna delle classifiche di segretezza corrisponde un distinto
livello di NOS.
4. Il rilascio del NOS è subordinato all'effettuazione di un
preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere dalla
conoscibilità di notizie, documenti, atti o cose classificate ogni
soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alle
istituzioni della Repubblica, alla Costituzione e ai suoi valori,
nonché di rigoroso rispetto del segreto.
5. Al fine di consentire l'accertamento di cui al comma 4, le Forze
armate, le Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i
soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilità collaborano con
l'UCSe per l'acquisizione di informazioni necessarie al rilascio
dei NOS, ai sensi degli articoli 12 e 13.
6. Prima della scadenza del termine di cui al comma 3, l'UCSe può
revocare il NOS se, sulla base di segnalazioni e di accertamenti
nuovi, emergono motivi di inaffidabilità a carico del soggetto
interessato.
7. Il regolamento di cui all'articolo 4, comma 7, disciplina il
procedimento di accertamento preventivo di cui al comma 4 del
presente articolo, finalizzato al rilascio del NOS, nonché gli
ulteriori possibili accertamenti di cui al comma 6, in modo tale da
salvaguardare i diritti dei soggetti interessati.
8. I soggetti interessati devono essere informati della necessità
dell'accertamento nei loro confronti e possono rifiutarlo,
rinunciando al NOS e all'esercizio delle funzioni per le quali esso
è richiesto.
9. Agli appalti di lavori e alle forniture di beni e servizi, per i
quali la tutela del segreto sia richiesta da norme di legge o di
regolamento ovvero sia ritenuta di volta in volta necessaria, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
10. Il soggetto appaltante i lavori e le forniture di cui al comma
9, quando lo ritiene necessario, richiede, tramite l'UCSe, al
Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione alla
segretazione, indicandone i motivi. Contestualmente
all'autorizzazione, l'UCSe trasmette al soggetto appaltante
l'elenco delle ditte individuali e delle imprese munite di
NOS.
11. Il dirigente preposto all'UCSe è nominato e revocato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità
delegata, ove istituita, sentito il direttore generale del DIS. Il
dirigente presenta annualmente al direttore generale del DIS, che
informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, una relazione
sull'attività svolta e sui problemi affrontati, nonché sulla
rispondenza dell'organizzazione e delle procedure adottate
dall'Ufficio ai compiti assegnati e sulle misure da adottare per
garantirne la correttezza e l'efficienza. La relazione è portata a
conoscenza del CISR.
Art. 10. Ufficio centrale degli archivi
1. È istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma
7, l'Ufficio centrale degli archivi, al quale sono demandate:
a) l'attuazione delle disposizioni che disciplinano il
funzionamento e l'accesso agli archivi dei servizi di informazione
per la sicurezza e del DIS;
b) la gestione dell'archivio centrale del DIS;
c) la vigilanza sulla sicurezza, sulla tenuta e sulla gestione dei
citati archivi;
d) la conservazione, in via esclusiva, presso appositi archivi
storici, della documentazione relativa alle attività e ai bilanci
dei servizi di informazione per la sicurezza, nonché della
documentazione concernente le condotte di cui all'articolo 17 e le
relative procedure di autorizzazione.
2. Il regolamento di cui all'articolo 4, comma 7, definisce le
modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio centrale
degli archivi, le procedure di informatizzazione dei documenti e
degli archivi cartacei, nonché le modalità di conservazione e di
accesso e i criteri per l'invio di documentazione all'Archivio
centrale dello Stato.
Art. 11. Formazione e addestramento
1. È istituita nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma
7, la Scuola di formazione con il compito di assicurare
l'addestramento, la formazione di base e continuativa e
l'aggiornamento del personale del DIS e dei servizi di informazione
per la sicurezza.
2. La Scuola ha una direzione della quale fanno parte, oltre a
rappresentanti dei Ministeri interessati, esponenti qualificati dei
centri di eccellenza universitari nei settori di interesse.
3. Il direttore generale del DIS, i direttori dei servizi di
informazione per la sicurezza e il direttore della Scuola
definiscono annualmente i programmi di formazione in relazione alle
esigenze operative dei servizi di informazione per la sicurezza, ai
mutamenti dello scenario internazionale e all'evoluzione del quadro
strategico internazionale.
4. Il regolamento della Scuola definisce modalità e periodi di
frequenza della Scuola medesima, in relazione agli impieghi
nell'ambito del Sistema di informazione per la sicurezza della
Repubblica e alle esperienze di lavoro svolto in precedenza.
Art. 12. Collaborazione delle Forze armate e delle Forze di
polizia
1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le
Forze di polizia, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
e di pubblica sicurezza forniscono ogni possibile cooperazione,
anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto ai servizi di
informazione per la sicurezza, per lo svolgimento dei compiti a
questi affidati.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118-bis del codice
di procedura penale, introdotto dall'articolo 14 della presente
legge, qualora le informazioni richieste alle Forze di polizia, ai
sensi delle lettere c) ed e) dell'articolo 4, comma 3, siano
relative a indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se coperte
dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale,
possono essere acquisite solo previo nulla osta della autorità
giudiziaria competente. L'autorità giudiziaria può trasmettere gli
atti e le informazioni anche di propria iniziativa.
3. Il Comitato di analisi strategica antiterrorismo, istituito
presso il Ministero dell'interno, fornisce ogni possibile
cooperazione al Sistema di informazione per la sicurezza della
Repubblica per lo svolgimento dei compiti a questo affidati dalla
presente legge.
Art. 13. Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e
a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità
1. Il DIS, l'AISE e l'AISI possono corrispondere con tutte le
pubbliche amministrazioni e con i soggetti che erogano, in regime
di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica
utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine
logistico, necessaria per l'adempimento delle loro funzioni
istituzionali; a tale fine possono in particolare stipulare
convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e con
gli enti di ricerca.
2. Con apposito regolamento, adottato previa consultazione con le
amministrazioni e i soggetti interessati, sono emanate le
disposizioni necessarie ad assicurare l'accesso del DIS, dell'AISE
e dell'AISI agli archivi informatici delle pubbliche
amministrazioni e dei soggetti che erogano, in regime di
autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica
utilità, prevedendo in ogni caso le modalità tecniche che
consentano la verifica, anche successiva, dell'accesso a dati
personali.
3. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, dopo le parole: «ordinamento costituzionale» sono inserite le
seguenti: «o del crimine organizzato di stampo mafioso».
4. Per i dati relativi alle comunicazioni si applica l'articolo 4
del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, come modificato
dal comma 3 del presente articolo.
Art. 14. Introduzione dell'articolo 118-bis del codice di
procedura penale
1. Dopo l'articolo 118 del codice di procedura penale è inserito il
seguente:
«Art. 118-bis. - (Richiesta di copie di atti e di informazioni da
parte del Presidente del Consiglio dei Ministri). - 1. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri può richiedere all'autorità
giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito
dall'articolo 329, direttamente o a mezzo del direttore generale
del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, copie di atti
di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto
ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse
alle esigenze del Sistema di informazione per la sicurezza della
Repubblica.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e
3.
3. L'autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le
informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa. Ai
medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare l'accesso
diretto di funzionari delegati dal direttore generale del
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza al registro delle
notizie di reato, anche se tenuto in forma automatizzata».
Art. 15. Introduzione dell'articolo 256-bis del codice di
procedura penale
1. Dopo l'articolo 256 del codice di procedura penale è inserito il
seguente:
«Art. 256-bis. - (Acquisizione di documenti, atti o altre cose da
parte dell'autorità giudiziaria presso le sedi dei servizi di
informazione per la sicurezza). - 1. Quando deve disporre
l'acquisizione di documenti, atti o altre cose presso le sedi dei
servizi di informazione per la sicurezza, presso gli uffici del
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o comunque presso
uffici collegati all'esercizio delle funzioni di informazione per
la sicurezza della Repubblica, l'autorità giudiziaria indica
nell'ordine di esibizione, in modo quanto più possibile specifico,
i documenti, gli atti e le cose oggetto della richiesta.
2. L'autorità giudiziaria procede direttamente sul posto all'esame
dei documenti, degli atti e delle cose e acquisisce agli atti
quelli strettamente indispensabili ai fini dell'indagine.
Nell'espletamento di tale attività, l'autorità giudiziaria può
avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia
giudiziaria.
3. Quando ha fondato motivo di ritenere che i documenti, gli atti o
le cose esibiti non siano quelli richiesti o siano incompleti,
l'autorità giudiziaria informa il Presidente del Consiglio dei
Ministri, che provvede a disporre la consegna di ulteriori
documenti, atti o cose o, se ne ricorrono i presupposti, a
confermare l'inesistenza di ulteriori documenti, atti o cose.
4. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un
documento, un atto o una cosa, originato da un organismo
informativo estero, trasmesso con vincolo di non divulgazione,
l'esame e la consegna immediata sono sospesi e il documento, l'atto
o la cosa è trasmesso immediatamente al Presidente del Consiglio
dei Ministri affinché vengano assunte le necessarie iniziative
presso l'autorità estera per le relative determinazioni in ordine
all'apposizione del segreto di Stato.
5. Nell'ipotesi prevista al comma 4, il Presidente del Consiglio
dei Ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o
della cosa ovvero oppone o conferma il segreto di Stato entro
sessanta giorni dalla trasmissione.
6. Se il Presidente del Consiglio dei Ministri non si pronuncia nel
termine di cui al comma 5, l'autorità giudiziaria acquisisce il
documento, l'atto o la cosa».
Art. 16. Introduzione dell'articolo 256-ter del codice di
procedura penale
1. Dopo l'articolo 256-bis del codice di procedura penale,
introdotto dall'articolo 15 della presente legge, è inserito il
seguente:«Art. 256-ter. - (Acquisizione di atti, documenti o altre
cose per i quali viene eccepito il segreto di Stato). - 1. Quando
devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti, atti o
altre cose per i quali il responsabile dell'ufficio detentore
eccepisce il segreto di Stato, l'esame e la consegna sono sospesi;
il documento, l'atto o la cosa è sigillato in appositi contenitori
e trasmesso prontamente al Presidente del Consiglio dei
Ministri.
2. Nell'ipotesi prevista al comma 1, il Presidente del Consiglio
dei Ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o
della cosa ovvero conferma il segreto di Stato entro trenta giorni
dalla trasmissione.
3. Se il Presidente del Consiglio dei Ministri non si pronuncia nel
termine di cui al comma 2, l'autorità giudiziaria acquisisce il
documento, l'atto o la cosa».
Capo III - Garanzie funzionali, stato giuridico del personale e
norme di contabilità
17. Ambito di applicazione delle garanzie funzionali
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non è
punibile il personale dei servizi di informazione per la sicurezza
che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato,
legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto
indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi, nel
rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del
presente articolo e delle procedure fissate dall'articolo 18.
2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si
applica se la condotta prevista dalla legge come reato configura
delitti diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita,
l'integrità fisica, la personalità individuale, la libertà
personale, la libertà morale, la salute o l'incolumità di una o più
persone.
3. La speciale causa di giustificazione non si applica, altresì,
nei casi di delitti di cui agli articoli 289 e 294 del codice
penale e di delitti contro l'amministrazione della giustizia, salvo
che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale
indispensabili alle finalità istituzionali dei servizi di
informazione per la sicurezza e poste in essere nel rispetto
rigoroso delle procedure fissate dall'articolo 18, sempre che tali
condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false
dichiarazioni all'autorità giudiziaria oppure attraverso
occultamento della prova di un delitto ovvero non siano dirette a
sviare le indagini disposte dall'autorità giudiziaria. La speciale
causa di giustificazione non si applica altresì alle condotte
previste come reato a norma dell'articolo 255 del codice penale e
della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive
modificazioni.
4. Non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 18,
condotte previste dalla legge come reato per le quali non è
opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11,
ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270-bis,
secondo comma, e 416-bis, primo comma, del codice penale.
5. Le condotte di cui al comma 1 non possono essere effettuate
nelle sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento o in
un'assemblea o consiglio regionale, nelle sedi di organizzazioni
sindacali ovvero nei confronti di giornalisti professionisti
iscritti all'albo.
6. La speciale causa di giustificazione si applica quando le
condotte:
a) sono poste in essere nell'esercizio o a causa di compiti
istituzionali dei servizi di informazione per la sicurezza, in
attuazione di un'operazione autorizzata e documentata ai sensi
dell'articolo 18 e secondo le norme organizzative del Sistema di
informazione per la sicurezza;
b) sono indispensabili e proporzionate al conseguimento degli
obiettivi dell'operazione non altrimenti perseguibili;
c) sono frutto di una obiettiva e compiuta comparazione degli
interessi pubblici e privati coinvolti;
d) sono effettuate in modo tale da comportare il minor danno
possibile per gli interessi lesi.
7. Quando, per particolari condizioni di fatto e per eccezionali
necessità, le attività indicate nel presente articolo sono state
svolte da persone non addette ai servizi di informazione per la
sicurezza, in concorso con uno o più dipendenti dei servizi di
informazione per la sicurezza, e risulta che il ricorso alla loro
opera da parte dei servizi di informazione per la sicurezza era
indispensabile ed era stato autorizzato secondo le procedure
fissate dall'articolo 18, tali persone sono equiparate, ai fini
dell'applicazione della speciale causa di giustificazione, al
personale dei servizi di informazione per la sicurezza.
Art. 18. Procedure di autorizzazione delle condotte previste
dalla legge come reato
1. In presenza dei presupposti di cui all'articolo 17 e nel
rispetto rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, o l'Autorità delegata, ove istituita,
autorizza le condotte previste dalla legge come reato e le
operazioni di cui esse sono parte.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o l'Autorità delegata,
ove istituita, rilascia l'autorizzazione, motivandola, sulla base
di una circostanziata richiesta del direttore del servizio di
informazione per la sicurezza interessato, tempestivamente
trasmessa informandone il DIS. Le richieste e le autorizzazioni
devono avere forma scritta, anche ai fini della loro conservazione
nello schedario di cui al comma 7.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o l'Autorità delegata,
ove istituita, può in ogni caso modificare o revocare il
provvedimento adottato a norma del comma 1 con l'utilizzo delle
medesime forme previste dal comma 2.
4. Nei casi di assoluta urgenza, che non consentono di acquisire
tempestivamente l'autorizzazione di cui al comma 2, e qualora
l'Autorità delegata non sia istituita, il direttore del servizio di
informazione per la sicurezza autorizza le condotte richieste e ne
dà comunicazione immediata, e comunque non oltre le ventiquattro
ore, al Presidente del Consiglio dei Ministri, informandone il DIS,
indicando circostanze e motivi dell'intervento di urgenza.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o l'Autorità delegata,
ove istituita, se l'autorizzazione era di sua competenza, qualora
riscontri la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 17,
nonché il rispetto del termine di comunicazione di cui al comma 4,
ratifica il provvedimento entro dieci giorni.
6. Nei casi in cui la condotta prevista dalla legge come reato sia
stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle
autorizzazioni previste dal presente articolo, il Presidente del
Consiglio dei Ministri adotta le necessarie misure e informa
l'autorità giudiziaria senza ritardo.
7. La documentazione relativa alle richieste di autorizzazione
previste nel presente articolo è conservata presso il DIS in
apposito schedario segreto, unitamente alla documentazione circa le
relative spese, secondo le norme emanate con il regolamento di cui
all'articolo 4, comma 7. La rendicontazione di tali spese è
sottoposta a specifica verifica da parte dell'ufficio ispettivo del
DIS, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera i).
Art. 19. Opposizione della speciale causa di giustificazione
all'autorità giudiziaria
1. Quando risulta che per taluna delle condotte indicate
all'articolo 17 e autorizzate ai sensi dell'articolo 18 sono
iniziate indagini preliminari, il direttore del servizio di
informazione per la sicurezza interessato, tramite il DIS, oppone
all'autorità giudiziaria che procede l'esistenza della speciale
causa di giustificazione.
2. Nel caso indicato al comma 1, il procuratore della Repubblica
interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei Ministri,
chiedendo che sia data conferma della sussistenza
dell'autorizzazione di cui all'articolo 18. Gli atti delle indagini
sul fatto e quelli relativi all'opposizione sono separati e
iscritti in apposito registro riservato, per essere custoditi
secondo modalità che ne tutelino la segretezza.
3. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione è
opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il
Presidente del Consiglio dei Ministri è interpellato dal giudice
che procede.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, se sussiste
l'autorizzazione, ne dà comunicazione entro dieci giorni
all'autorità che procede, indicandone i motivi. Della conferma è
data immediata comunicazione al Comitato parlamentare di cui
all'articolo 30. Nelle more della pronuncia del Presidente del
Consiglio dei Ministri il procedimento è sospeso.
5. Se la conferma non interviene nel termine indicato al comma 4,
essa si intende negata e l'autorità giudiziaria procede secondo le
ordinarie disposizioni.
6. Se il Presidente del Consiglio dei Ministri conferma la
sussistenza dell'autorizzazione, il giudice, su richiesta del
pubblico ministero o d'ufficio, pronuncia, a seconda dei casi,
sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. Gli atti del
procedimento sono, all'esito, trasmessi al procuratore della
Repubblica, che li custodisce in archivio secondo modalità, dallo
stesso determinate, idonee a tutelarne la segretezza.
7. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita quando è
sollevato conflitto di attribuzione fino a che il conflitto non sia
stato risolto.
8. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte
costituzionale ha pieno accesso agli atti del procedimento e al
provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei
Ministri, con le garanzie di segretezza che la Corte stessa
stabilisce.
9. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione è
eccepita dall'appartenente ai servizi di informazione per la
sicurezza o da uno dei soggetti di cui all'articolo 17, comma 7, al
momento dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura
cautelare, l'esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è
accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per
esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario ai primi
accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore, salvo il caso
previsto al comma 10.
10. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato,
provvede a norma degli articoli 390 e seguenti del codice di
procedura penale, dispone le necessarie verifiche e chiede conferma
al direttore generale del DIS, che deve rispondere entro
ventiquattro ore dalla richiesta. La persona è trattenuta negli
uffici della polizia giudiziaria sino a quando perviene la conferma
del direttore generale del DIS e comunque non oltre ventiquattro
ore dalla ricezione della richiesta. Decorso il termine senza che
sia pervenuta la conferma richiesta, si procede a norma del codice
di procedura penale.
11. Se necessario, il procuratore della Repubblica chiede conferma
al Presidente del Consiglio dei Ministri, che conferma o smentisce
l'esistenza della causa di giustificazione entro dieci giorni dalla
richiesta. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa
si intende negata e l'autorità giudiziaria procede secondo le
ordinarie disposizioni.
Art. 20. Sanzioni penali
1. Gli appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza e i
soggetti di cui all'articolo 17, comma 7, che preordinano
illegittimamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione
di cui all'articolo 18 sono puniti con la reclusione da tre a dieci
anni.
Art. 21. Contingente speciale del personale
1. Con apposito regolamento è determinato il contingente speciale
del personale addetto al DIS e ai servizi di informazione per la
sicurezza, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Il regolamento disciplina altresì, anche in deroga alle
vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui
alla presente legge, l'ordinamento e il reclutamento del personale
garantendone l'unitarietà della gestione, il relativo trattamento
economico e previdenziale, nonché il regime di pubblicità del
regolamento stesso.
2. Il regolamento determina, in particolare:
a) l'istituzione di un ruolo unico del personale dei servizi di
informazione per la sicurezza e del DIS, prevedendo le distinzioni
per le funzioni amministrative, operative e tecniche;
b) la definizione di adeguate modalità concorsuali e selettive,
aperte anche a cittadini esterni alla pubblica amministrazione, per
la scelta del personale;
c) i limiti temporali per le assunzioni a tempo determinato nel
rispetto della normativa vigente per coloro che, ai sensi della
lettera e), non vengono assunti tramite concorso;
d) l'individuazione di una quota di personale chiamato a svolgere
funzioni di diretta collaborazione con il direttore generale del
DIS e con i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza,
la cui permanenza presso i rispettivi organismi è legata alla
permanenza in carica dei medesimi direttori;
e) il divieto di assunzione diretta, salvo casi di alta e
particolare specializzazione debitamente documentata, per attività
assolutamente necessarie all'operatività del DIS e dei servizi di
informazione per la sicurezza;
f) le ipotesi di incompatibilità, collegate alla presenza di
rapporti di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il
secondo grado o di convivenza o di comprovata cointeressenza
economica con dipendenti dei servizi di informazione per la
sicurezza o del DIS, salvo che l'assunzione avvenga per concorso;
qualora il rapporto di parentela o di affinità o di convivenza o di
cointeressenza economica riguardi il direttore generale del DIS o i
direttori dei servizi di informazione per la sicurezza,
l'incompatibilità è assoluta;
g) il divieto di affidare incarichi a tempo indeterminato a chi è
cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dal DIS e
dai servizi di informazione per la sicurezza;
h) i criteri per la progressione di carriera;
i) la determinazione per il DIS e per ciascun servizio della
percentuale minima dei dipendenti del ruolo di cui alla lettera
a);
l) i casi eccezionali di conferimento di incarichi ad esperti
esterni, nei limiti e in relazione a particolari profili
professionali, competenze o specializzazioni;
m) i criteri e le modalità relativi al trattamento giuridico ed
economico del personale che rientra nell'amministrazione di
provenienza al fine del riconoscimento delle professionalità
acquisite e degli avanzamenti di carriera conseguiti;
n) i criteri e le modalità per il trasferimento del personale del
ruolo di cui alla lettera a) ad altra amministrazione.
3. Per il reclutamento del personale addetto al DIS e ai servizi di
informazione per la sicurezza non si applicano le norme di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, e
all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni.
4. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti
dalla presente legge o dal regolamento sono nulle, ferma restando
la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le
ha disposte.
5. Il regolamento definisce la consistenza numerica, le condizioni
e le modalità del passaggio del personale della Segreteria generale
del CESIS, del SISMI e del SISDE nel ruolo di cui al comma 2,
lettera a).
6. Il regolamento definisce, nei limiti delle risorse finanziarie
previste a legislazione vigente e fermo restando quanto stabilito
dal comma 6 dell'articolo 29 della presente legge, il trattamento
economico onnicomprensivo del personale appartenente al DIS,
all'AISE e all'AISI, costituito dallo stipendio, dall'indennità
integrativa speciale, dagli assegni familiari e da una indennità di
funzione, da attribuire in relazione al grado, alla qualifica e al
profilo rivestiti e alle funzioni svolte.
7. È vietato qualsiasi trattamento economico accessorio diverso da
quelli previsti dal regolamento. In caso di rientro
nell'amministrazione di appartenenza o di trasferimento presso
altra pubblica amministrazione, è escluso il mantenimento del
trattamento economico principale e accessorio maturato alle
dipendenze dei servizi di informazione per la sicurezza, fatte
salve le misure eventualmente disposte ai sensi della lettera m)
del comma 2.
8. Il regolamento disciplina i casi di cessazione dei rapporti di
dipendenza, di ruolo o non di ruolo.
9. Il regolamento stabilisce le incompatibilità preclusive del
rapporto con il DIS e con i servizi di informazione per la
sicurezza, in relazione a determinate condizioni personali, a
incarichi ricoperti e ad attività svolte, prevedendo specifici
obblighi di dichiarazione e, in caso di violazione, le conseguenti
sanzioni.
10. Non possono svolgere attività, in qualsiasi forma, alle
dipendenze del Sistema di informazione per la sicurezza persone
che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle
istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedeltà alla Costituzione.
11. In nessun caso il DIS e i servizi di informazione per la
sicurezza possono, nemmeno saltuariamente, avere alle loro
dipendenze o impiegare in qualità di collaboratori o di consulenti
membri del Parlamento europeo, del Parlamento o del Governo
nazionali, consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri
delle rispettive giunte, dipendenti degli organi costituzionali,
magistrati, Ministri di confessioni religiose e giornalisti
professionisti o pubblicisti.
12. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle
dipendenze o a favore del DIS o dei servizi di informazione per la
sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al
rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza
nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.Art. 22. Ricorsi
giurisdizionali
1. Ai ricorsi al giudice amministrativo, aventi ad oggetto
controversie relative al rapporto di lavoro, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 23-bis della legge 6 dicembre
1971, n. 1034.
Art. 23. Esclusione della qualifica di ufficiale o di agente di
polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza
1. Il personale di cui all'articolo 21 non riveste la qualifica di
ufficiale o di agente di polizia giudiziaria né, salvo quanto
previsto al comma 2, quella di ufficiale o di agente di pubblica
sicurezza. Tali qualità sono sospese durante il periodo di
appartenenza al contingente speciale di cui all'articolo 21 per
coloro che le rivestono in base agli ordinamenti
dell'amministrazione di provenienza.
2. In relazione allo svolgimento di attività strettamente
necessarie a una specifica operazione dei servizi di informazione
per la sicurezza o volte alla tutela delle strutture e del
personale del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza,
la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con
funzioni di polizia di prevenzione, può essere attribuita a taluno
dei soggetti appartenenti al contingente speciale di cui
all'articolo 21, per non oltre un anno, dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del direttore generale del
DIS.
3. L'attribuzione della qualifica è rinnovabile.
4. L'attribuzione della qualifica è comunicata al Ministro
dell'interno.
5. Nei casi di urgenza, la proposta del direttore generale del DIS
può essere formulata anche in forma orale e seguita entro
ventiquattro ore dalla comunicazione scritta.
6. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale di cui
all'articolo 21 ha l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato
ai rispettivi direttori i quali, senza ritardo, informano il
Presidente del Consiglio dei Ministri, o l'Autorità delegata, ove
istituita.
7. I direttori dei servizi di informazione per la sicurezza e il
direttore generale del DIS hanno l'obbligo di fornire ai competenti
organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di
prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia
stata acquisita conoscenza nell'ambito delle strutture che da essi
rispettivamente dipendono.
8. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 7 può essere
ritardato, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei
Ministri, quando ciò sia strettamente necessario al perseguimento
delle finalità istituzionali del Sistema di informazione per la
sicurezza.
Art. 24. Identità di copertura
1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorità delegata, ove
istituita, può autorizzare, su proposta dei direttori dell'AISE e
dell'AISI, l'uso, da parte degli addetti ai servizi di informazione
per la sicurezza, di documenti di identificazione contenenti
indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la
medesima procedura può essere disposta o autorizzata
l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di
copertura.
2. I documenti indicati al comma 1 non possono attestare le qualità
di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica
sicurezza.
3. Con apposito regolamento sono definite le modalità di rilascio e
conservazione nonché la durata della validità dei documenti e dei
certificati di cui al comma 1. Presso il DIS è tenuto un registro
riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio
dei documenti e dei certificati di cui al comma 1. Al termine
dell'operazione, il documento o il certificato è conservato in
apposito archivio istituito presso il DIS.
Art. 25. Attività simulate
1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorità delegata, ove
istituita, può autorizzare, su proposta dei direttori dell'AISE e
dell'AISI, l'esercizio di attività economiche simulate, sia nella
forma di imprese individuali sia nella forma di società di
qualunque natura.
2. Il consuntivo delle attività di cui al comma 1 è allegato al
bilancio consuntivo dei fondi riservati.
3. Con apposito regolamento sono stabilite le modalità di
svolgimento delle attività di cui al comma 1.
Art. 26. Trattamento delle notizie personali
1. La raccolta e il trattamento delle notizie e delle informazioni
sono finalizzati esclusivamente al perseguimento degli scopi
istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza.
2. Il DIS, tramite l'ufficio ispettivo di cui all'articolo 4, comma
3, lettera i), e i direttori dei servizi di informazione per la
sicurezza garantiscono il rispetto di quanto disposto dal comma
1.
3. Il personale addetto al Sistema di informazione per la sicurezza
che in qualunque forma istituisca o utilizzi schedari informativi
in violazione di quanto previsto al comma 1 è punito, se il fatto
non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a dieci
anni.
4. Il DIS, l'AISE e l'AISI non possono istituire archivi al di
fuori di quelli la cui esistenza è stata ufficialmente comunicata
al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, ai sensi
dell'articolo 33, comma 6.
Art. 27. Tutela del personale nel corso di procedimenti
giudiziari
1. Quando, nel corso di un procedimento giudiziario, devono essere
assunte le dichiarazioni di un addetto ai servizi di informazione
per la sicurezza o al DIS, l'autorità giudiziaria procedente adotta
ogni possibile tutela della persona che deve essere
esaminata.
2. In particolare, nel corso del procedimento penale, l'autorità
giudiziaria dispone la partecipazione a distanza della persona di
cui al comma 1 con l'osservanza, in quanto compatibili, delle
disposizioni previste all'articolo 146-bis delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. La
partecipazione a distanza è disposta a condizione che siano
disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento
audiovisivo e che la presenza della persona non sia
necessaria.
3. In ogni caso si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, gli
articoli 128 del codice di procedura civile e 472 e 473 del codice
di procedura penale.
4. Nel corso delle indagini, il pubblico ministero adotta comunque
adeguate cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o
deve partecipare ad un atto di indagine.
5. In particolare, il pubblico ministero provvede sempre con
decreto succintamente motivato a disporre il mantenimento del
segreto sugli atti ai quali partecipano addetti ai servizi di
informazione per la sicurezza o al DIS fino alla chiusura delle
indagini preliminari, anche in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 329, comma 3, del codice di procedura penale, salvo
che il mantenimento del segreto non sia di impedimento assoluto
alla prosecuzione delle indagini ovvero sussista altra rilevante
necessità della pubblicità degli atti.
6. Nel corso delle indagini il pubblico ministero provvede,
altresì, alla custodia degli atti di cui al presente articolo con
modalità idonee a tutelarne la segretezza.
Art. 28. Introduzione dell'articolo 270-bis del codice di
procedura penale
1. Dopo l'articolo 270 del codice di procedura penale è inserito il
seguente:
«Art. 270-bis. - (Comunicazioni di servizio di appartenenti al
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di
informazione per la sicurezza). - 1. L'autorità giudiziaria, quando
abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio
di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza
o ai servizi di informazione per la sicurezza, dispone l'immediata
secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei
supporti e degli atti concernenti tali comunicazioni.
2. Terminate le intercettazioni, l'autorità giudiziaria trasmette
al Presidente del Consiglio dei Ministri copia della documentazione
contenente le informazioni di cui intende avvalersi nel processo,
per accertare se taluna di queste informazioni sia coperta da
segreto di Stato.
3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se
vi è pericolo di inquinamento delle prove, o pericolo di fuga, o
quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la
commissione di un delitto per il quale sia prevista la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la
disciplina concernente la speciale causa di giustificazione
prevista per attività del personale dei servizi di informazione per
la sicurezza.
4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il
Presidente del Consiglio dei Ministri non oppone il segreto,
l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per
l'ulteriore corso del procedimento.
5. L'opposizione del segreto di Stato inibisce all'autorità
giudiziaria l'utilizzazione delle notizie coperte dal
segreto.
6. Non è in ogni caso precluso all'autorità giudiziaria di
procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle
informazioni coperte dal segreto.
7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora il conflitto sia
risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, il
Presidente del Consiglio dei Ministri non può più opporlo con
riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto
nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità
giudiziaria non può acquisire né utilizzare, direttamente o
indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il
segreto di Stato.
8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte
costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la
segretezza del procedimento».
Art. 29. Norme di contabilità e disposizioni finanziarie
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze è istituita un'apposita unità
previsionale di base per le spese del Sistema di informazione per
la sicurezza.
2. All'inizio dell'esercizio finanziario, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CISR, sentiti i
responsabili del DIS, dell'AISE e dell'AISI, ripartisce tra tali
organismi lo stanziamento di cui al comma 1 e stabilisce, altresì,
le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di
tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d'anno, adottate
con la stessa procedura, è data comunicazione al Comitato
parlamentare di cui all'articolo 30.
3. Il regolamento di contabilità del DIS e dei servizi di
informazione per la sicurezza è approvato, sentito il Presidente
della Corte dei conti, anche in deroga alle norme di contabilità
generale dello Stato, nel rispetto dei princìpi fondamentali da
esse stabiliti, nonché delle seguenti disposizioni:
a) il bilancio preventivo, nel quale sono distintamente indicati i
fondi per le spese riservate, e il bilancio consuntivo delle spese
ordinarie sono unici per DIS, AISE e AISI e sono predisposti su
proposta dei responsabili delle strutture stesse, per la parte di
rispettiva competenza;
b) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di cui alla
lettera a) sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, previa deliberazione del CISR;
c) il bilancio consuntivo è inviato per il controllo della
legittimità e regolarità della gestione, insieme con la relazione
annuale dell'organo di controllo interno, ad un ufficio della Corte
dei conti, distaccato presso il DIS;
d) gli atti di gestione delle spese ordinarie sono assoggettati al
controllo preventivo di un ufficio distaccato presso il DIS,
facente capo all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
e) i componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e
dell'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, di cui alle lettere c) e d), singolarmente designati,
rispettivamente, dal Presidente della Corte dei conti e dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, sono tenuti al rispetto del
segreto;
f) gli atti di gestione delle spese riservate sono adottati
esclusivamente dai responsabili del DIS e dei servizi di
informazione per la sicurezza, che presentano uno specifico
rendiconto trimestrale e una relazione finale annuale al Presidente
del Consiglio dei Ministri;
g) il consuntivo della gestione finanziaria delle spese ordinarie è
trasmesso, insieme con la relazione della Corte dei conti, al
Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, al quale è
presentata, altresì, nella relazione semestrale di cui all'articolo
33, comma 1, un'informativa sulle singole linee essenziali della
gestione finanziaria delle spese riservate; la documentazione delle
spese riservate, senza indicazioni nominative, è conservata negli
archivi storici di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d).
4. Un apposito regolamento definisce le procedure per la stipula di
contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi, nel
rispetto delle disposizioni dell'articolo 17 del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal
comma 5 del presente articolo. Sono altresì individuati i lavori,
le forniture e i servizi che, per tipologie o per importi di
valore, possono essere effettuati in economia o a trattativa
privata.
5. È abrogato il comma 8 dell'articolo 17 del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
6. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Capo IV - Controllo parlamentare
Art. 30. Comitato parlamentare per la sicurezza della
Repubblica
1. È istituito il Comitato parlamentare per la sicurezza della
Repubblica, composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati
entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti
dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti
dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza
paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto
della specificità dei compiti del Comitato.
2. Il Comitato verifica, in modo sistematico e continuativo, che
l'attività del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga
nel rispetto della Costituzione, delle leggi, nell'esclusivo
interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue
istituzioni.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un
vicepresidente e da un segretario, è eletto dai componenti del
Comitato a scrutinio segreto. Il presidente è eletto tra i
componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua
elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.
4. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio
tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di
voti.
5. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in
ballottaggio il più anziano di età.
6. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del
segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo
nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di
voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma
5.
Art. 31. Funzioni di controllo del Comitato parlamentare per la
sicurezza della Repubblica
1. Nell'espletamento delle proprie funzioni, il Comitato
parlamentare per la sicurezza della Repubblica procede al periodico
svolgimento di audizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri
e dell'Autorità delegata, ove istituita, dei Ministri facenti parte
del CISR, del direttore generale del DIS e dei direttori dell'AISE
e dell'AISI.
2. Il Comitato ha altresì la facoltà, in casi eccezionali, di
disporre con delibera motivata l'audizione di dipendenti del
Sistema di informazione per la sicurezza. La delibera è comunicata
al Presidente del Consiglio dei Ministri che, sotto la propria
responsabilità, può opporsi per giustificati motivi allo
svolgimento dell'audizione.
3. Il Comitato può altresì ascoltare ogni altra persona non
appartenente al Sistema di informazione per la sicurezza in grado
di fornire elementi di informazione o di valutazione ritenuti utili
ai fini dell'esercizio del controllo parlamentare.
4. Tutti i soggetti auditi sono tenuti a riferire, con lealtà e
completezza, le informazioni in loro possesso concernenti le
materie di interesse del Comitato.
5. Il Comitato può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito
dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e
documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso
l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di
atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti
anche di propria iniziativa.
6. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente alla
trasmissione della documentazione richiesta ai sensi del comma 5,
salvo che non rilevi, con decreto motivato per ragioni di natura
istruttoria, la necessità di ritardare la trasmissione. Quando le
ragioni del differimento vengono meno, l'autorità giudiziaria
provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto
ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato, ma perde
efficacia dopo la chiusura delle indagini preliminari.
7. Il Comitato può ottenere, da parte di appartenenti al Sistema di
informazione per la sicurezza, nonché degli organi e degli uffici
della pubblica amministrazione, informazioni di interesse, nonché
copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque
acquisiti.
8. Qualora la comunicazione di un'informazione o la trasmissione di
copia di un documento possano pregiudicare la sicurezza della
Repubblica, i rapporti con Stati esteri, lo svolgimento di
operazioni in corso o l'incolumità di fonti informative,
collaboratori o appartenenti ai servizi di informazione per la
sicurezza, il destinatario della richiesta oppone l'esigenza di
riservatezza al Comitato.
9. Ove il Comitato ritenga di insistere nella propria richiesta,
quest'ultima è sottoposta alla valutazione del Presidente del
Consiglio dei Ministri, che decide nel termine di trenta giorni se
l'esigenza opposta sia effettivamente sussistente. In nessun caso
l'esigenza di riservatezza può essere opposta o confermata in
relazione a fatti per i quali non è opponibile il segreto di Stato.
In nessun caso l'esigenza di riservatezza di cui al comma 8 o il
segreto di Stato possono essere opposti al Comitato che, con voto
unanime, abbia disposto indagini sulla rispondenza dei
comportamenti di appartenenti ai servizi di informazione per la
sicurezza ai compiti istituzionali previsti dalla presente
legge.
10. Il Comitato, qualora ritenga infondata la decisione del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero non riceva alcuna
comunicazione nel termine prescritto, ne riferisce a ciascuna delle
Camere per le conseguenti valutazioni.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, al Comitato non può
essere opposto il segreto d'ufficio, né il segreto bancario o
professionale, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte
processuale nell'ambito del mandato.
12. Quando informazioni, atti o documenti richiesti siano
assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle
competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non
può essere opposto al Comitato.
13. Il Comitato può esercitare il controllo diretto della
documentazione di spesa relativa alle operazioni concluse,
effettuando, a tale scopo, l'accesso presso l'archivio centrale del
DIS, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b).
14. Il Comitato può effettuare accessi e sopralluoghi negli uffici
di pertinenza del Sistema di informazione per la sicurezza, dandone
preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri.
15. Nei casi previsti al comma 14, il Presidente del Consiglio dei
Ministri può differire l'accesso qualora vi sia il pericolo di
interferenza con operazioni in corso.
Art. 32. Funzioni consultive del Comitato parlamentare per la
sicurezza della Repubblica
1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
esprime il proprio parere sugli schemi dei regolamenti previsti
dalla presente legge, nonché su ogni altro schema di decreto o
regolamento concernente l'organizzazione e lo stato del contingente
speciale di cui all'articolo 21.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri informa preventivamente
il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della
Repubblica circa le nomine del direttore generale e dei vice
direttori generali del DIS e dei direttori e dei vice direttori dei
servizi di informazione per la sicurezza.
3. I pareri di cui al comma 1 hanno carattere obbligatorio, ma non
vincolante.
4. I pareri di cui al comma 1 sono espressi dal Comitato nel
termine di un mese dalla ricezione dello schema di decreto o
regolamento; tale termine è prorogabile una sola volta, per non più
di quindici giorni.
Art. 33. Obblighi di comunicazione al Comitato parlamentare per
la sicurezza della Repubblica
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette ogni sei mesi
al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica una
relazione sull'attività dei servizi di informazione per la
sicurezza, contenente un'analisi della situazione e dei pericoli
per la sicurezza.
2. Sono comunicati al Comitato, a cura del DIS, tutti i regolamenti
e le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri che
riguardano le materie di competenza del Comitato, nonché i decreti
e i regolamenti concernenti l'organizzazione e lo stato del
contingente speciale di cui all'articolo 21.
3. Il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro
degli affari esteri trasmettono al Comitato i regolamenti da essi
emanati con riferimento alle attività del Sistema di informazione
per la sicurezza.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri informa il Comitato
circa le operazioni condotte dai servizi di informazione per la
sicurezza nelle quali siano state poste in essere condotte previste
dalla legge come reato, autorizzate ai sensi dell'articolo 18 della
presente legge e dell'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155. Le informazioni sono inviate al Comitato entro trenta
giorni dalla data di conclusione delle operazioni.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica
tempestivamente al Comitato tutte le richieste di cui all'articolo
270-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 28
della presente legge, e le conseguenti determinazioni
adottate.
6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica
tempestivamente al Comitato l'istituzione degli archivi del DIS e
dei servizi di informazione per la sicurezza.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella relazione
concernente ciascun semestre, informa il Comitato sull'andamento
della gestione finanziaria del DIS e dei servizi di informazione
per la sicurezza relativa allo stesso semestre.
8. Nell'informativa di cui al comma 7 sono riepilogati, in forma
aggregata per tipologie omogenee di spesa, le previsioni iscritte
nel bilancio del DIS, dell'AISE e dell'AISI e i relativi stati di
utilizzo.
9. Nella relazione semestrale il Presidente del Consiglio dei
Ministri informa il Comitato dei criteri di acquisizione dei dati
personali raccolti dai servizi di informazione per la sicurezza per
il perseguimento dei loro fini.
10. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Presidente del Consiglio
dei Ministri presenta la relazione riguardante il primo semestre
dell'anno in corso; entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente
del Consiglio dei Ministri presenta la relazione riguardante il
secondo semestre dell'anno precedente.
11. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette al Comitato,
nella seconda relazione semestrale, un'informativa sulle linee
essenziali delle attività di cui all'articolo 24, comma 1, svolte
nell'anno precedente.
12. La relazione semestrale informa anche sulla consistenza
dell'organico e sul reclutamento di personale effettuato nel
semestre di riferimento, nonché sui casi di chiamata diretta
nominativa, con indicazione dei criteri adottati e delle prove
selettive sostenute.
Art. 34. Accertamento di condotte illegittime o irregolari
1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica,
qualora nell'esercizio delle proprie funzioni riscontri condotte
poste in essere in violazione delle norme che regolano l'attività
di informazione per la sicurezza, informa il Presidente del
Consiglio dei Ministri e riferisce ai Presidenti delle Camere.
Art. 35. Relazioni del Comitato parlamentare per la sicurezza
della Repubblica
1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
presenta una relazione annuale al Parlamento per riferire
sull'attività svolta e per formulare proposte o segnalazioni su
questioni di propria competenza.
2. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica può,
altresì, trasmettere al Parlamento nel corso dell'anno informative
o relazioni urgenti.
Art. 36. Obbligo del segreto
1. I componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della
Repubblica, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado
addetti al Comitato stesso e tutte le persone che collaborano con
il Comitato oppure che vengono a conoscenza, per ragioni d'ufficio
o di servizio, dell'attività del Comitato sono tenuti al segreto
relativamente alle informazioni acquisite, anche dopo la cessazione
dell'incarico.
2. La violazione del segreto di cui al comma 1 è punita, salvo che
il fatto costituisca più grave reato, a norma dell'articolo 326 del
codice penale; se la violazione è commessa da un parlamentare le
pene sono aumentate da un terzo alla metà.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene previste
dall'articolo 326 del codice penale si applicano anche a chi
diffonde, in tutto o in parte, atti o documenti dei quali non sia
stata autorizzata la divulgazione.
4. Il presidente del Comitato, anche su richiesta di uno dei suoi
componenti, denuncia all'autorità giudiziaria i casi di violazione
del segreto di cui al comma 1.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, qualora risulti
evidente che la violazione possa essere attribuita ad un componente
del Comitato, il presidente di quest'ultimo ne informa i Presidenti
delle Camere.
6. Ricevuta l'informativa di cui al comma 5, il Presidente della
Camera cui appartiene il parlamentare interessato nomina una
commissione di indagine, composta paritariamente da parlamentari
dei gruppi di maggioranza e di opposizione.
7. La commissione di indagine di cui al comma 6 procede ai sensi
del regolamento della Camera di appartenenza e riferisce le sue
conclusioni al Presidente. Qualora la commissione ritenga che vi
sia stata violazione del segreto da parte del parlamentare
interessato, il Presidente della Camera di appartenenza procede a
sostituirlo quale componente del Comitato, nel rispetto dei criteri
di cui all'articolo 30, comma 1, dandone previa comunicazione al
Presidente dell'altro ramo del Parlamento.
Art. 37. Organizzazione interna
1. L'attività e il funzionamento del Comitato parlamentare per la
sicurezza della Repubblica sono disciplinati da un regolamento
interno approvato dal Comitato stesso a maggioranza assoluta dei
propri componenti. Ciascun componente può proporre la modifica
delle disposizioni regolamentari.
2. Le sedute e tutti gli atti del Comitato sono segreti, salva
diversa deliberazione del Comitato.
3. Gli atti acquisiti dal Comitato soggiacciono al regime
determinato dall'autorità che li ha formati.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni il Comitato fruisce di
personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai
Presidenti delle Camere, di intesa tra loro. L'archivio e tutti gli
atti del Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della legge
24 ottobre 1977, n. 801, sono trasferiti al Comitato parlamentare
per la sicurezza della Repubblica.
5. Le spese per il funzionamento del Comitato, determinate in modo
congruo rispetto alle nuove funzioni assegnate, sono poste per metà
a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per
metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il
Comitato può avvalersi delle collaborazioni esterne ritenute
necessarie, previa comunicazione ai Presidenti delle Camere, nei
limiti delle risorse finanziarie assegnate. Il Comitato non può
avvalersi a nessun titolo della collaborazione di appartenenti o ex
appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza, né di
soggetti che collaborino o abbiano collaborato con organismi
informativi di Stati esteri.
Art. 38. Relazione al Parlamento
1. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Governo trasmette al
Parlamento una relazione scritta, riferita all'anno precedente,
sulla politica dell'informazione per la sicurezza e sui risultati
ottenuti.
Capo V - Disciplina del segreto
Art. 39. Segreto di Stato
1. Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le
notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea
a recare danno all'integrità della Repubblica, anche in relazione
ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste
dalla Costituzione a suo fondamento, all'indipendenza dello Stato
rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla
preparazione e alla difesa militare dello Stato.
2. Le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose e i
luoghi coperti da segreto di Stato sono posti a conoscenza
esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere
rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti
indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti e il
raggiungimento dei fini rispettivamente fissati. Tutti gli atti
riguardanti il segreto di Stato devono essere conservati con
accorgimenti atti ad impedirne la manipolazione, la sottrazione o
la distruzione.
3. Sono coperti dal segreto di Stato le informazioni, i documenti,
gli atti, le attività, le cose o i luoghi la cui conoscenza, al di
fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate, sia tale da ledere
gravemente le finalità di cui al comma 1.
4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto e, ove
possibile, annotato, su espressa disposizione del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono
oggetto, anche se acquisiti all'estero.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, in attuazione delle
norme fissate dalla presente legge, disciplina con regolamento i
criteri per l'individuazione delle informazioni, dei documenti,
degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di
essere oggetto di segreto di Stato.
6. Con il regolamento di cui al comma 5, il Presidente del
Consiglio dei Ministri individua gli uffici competenti a svolgere,
nei luoghi coperti da segreto, le funzioni di controllo
ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
7. Decorsi quindici anni dall'apposizione del segreto di Stato o,
in mancanza di questa, dalla sua opposizione confermata ai sensi
dell'articolo 202 del codice di procedura penale, come sostituito
dall'articolo 40 della presente legge, chiunque vi abbia interesse
può richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri di avere
accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attività,
alle cose e ai luoghi coperti dal segreto di Stato.
8. Entro trenta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio
dei Ministri consente l'accesso ovvero, con provvedimento motivato,
trasmesso senza ritardo al Comitato parlamentare per la sicurezza
della Repubblica, dispone una o più proroghe del vincolo. La durata
complessiva del vincolo del segreto di Stato non può essere
superiore a trenta anni.
9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, indipendentemente dal
decorso dei termini di cui ai commi 7 e 8, dispone la cessazione
del vincolo quando sono venute meno le esigenze che ne
determinarono l'apposizione.
10. Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del
segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di
organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui è disposta
la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano ragioni di
eccezionale gravità, e a condizione di reciprocità, è adottato
previa intesa con le autorità estere o internazionali
competenti.
11. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato
notizie, documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi
dell'ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di cui
agli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale.
Art. 40. Tutela del segreto di Stato
1. L'articolo 202 del codice di procedura penale è sostituito dal
seguente:
«Art. 202. - (Segreto di Stato). - 1. I pubblici ufficiali, i
pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno
l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di
Stato.
2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, l'autorità
giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
fini dell'eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad
acquisire la notizia oggetto del segreto.
3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del
processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal
segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per
l'esistenza del segreto di Stato.
4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il
Presidente del Consiglio dei Ministri non dà conferma del segreto,
l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per
l'ulteriore corso del procedimento.
5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, inibisce all'autorità
giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta,
delle notizie coperte dal segreto.
6. Non è, in ogni caso, precluso all'autorità giudiziaria di
procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti,
documenti e cose coperti dal segreto.
7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora il conflitto sia
risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, il
Presidente del Consiglio dei Ministri non può più opporlo con
riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto
nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità
giudiziaria non può né acquisire né utilizzare, direttamente o
indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il
segreto di Stato.
8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte
costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la
segretezza del procedimento».
2. All'articolo 204, comma 1, primo periodo, del codice di
procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis, 416-ter e
422 del codice penale».
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del codice di procedura penale
sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli
articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti le
condotte poste in essere da appartenenti ai servizi di informazione
per la sicurezza in violazione della disciplina concernente la
speciale causa di giustificazione prevista per attività del
personale dei servizi di informazione per la sicurezza. Si
considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le
quali, essendo stata esperita l'apposita procedura prevista dalla
legge, risulta esclusa l'esistenza della speciale causa di
giustificazione.
1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad
esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione
esclusiva della natura del documento, atto o cosa oggetto della
classifica.
1-quater. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla
Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la
segretezza del procedimento.
1-quinquies. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri non
ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di
Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i
documenti, le cose o i luoghi oggetto di classifica di segretezza,
prima che siano messi a disposizione dell'autorità giudiziaria
competente».
4. All'articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204,
comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con
atto motivato, conferma il segreto, se ritiene che non ricorrano i
presupposti indicati nei commi 1, 1-bis e 1-ter dello stesso
articolo, perché il fatto, la notizia o il documento coperto dal
segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In
mancanza, decorsi trenta giorni dalla notificazione della
comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o
l'esame del soggetto interessato»;
b) il comma 3 è abrogato.
5. Di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato,
ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, o dell'articolo 66,
comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, il Presidente del Consiglio dei Ministri è
tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni essenziali, al
Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 della presente legge.
Il Comitato, se ritiene infondata l'opposizione del segreto, ne
riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti
valutazioni.
Art. 41. Divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal
segreto di Stato
1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati
di pubblico servizio è fatto divieto di riferire riguardo a fatti
coperti dal segreto di Stato. Nel processo penale, in ogni stato e
grado del procedimento, salvo quanto disposto dall'articolo 202 del
codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 40 della
presente legge, se è stato opposto il segreto di Stato, l'autorità
giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri,
nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, per le
eventuali deliberazioni di sua competenza.
2. L'autorità giudiziaria, se ritiene essenziale la conoscenza di
quanto coperto dal segreto per la definizione del processo, chiede
conferma dell'esistenza del segreto di Stato al Presidente del
Consiglio dei Ministri, sospendendo ogni iniziativa volta ad
acquisire la notizia oggetto del segreto.
3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del
processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal
segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per
l'esistenza del segreto di Stato.
4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il
Presidente del Consiglio dei Ministri non dà conferma del segreto,
l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per
l'ulteriore corso del procedimento.
5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, inibisce all'autorità
giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta,
delle notizie coperte dal segreto.
6. Non è, in ogni caso, precluso all'autorità giudiziaria di
procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti,
documenti e cose coperti dal segreto.
7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora il conflitto sia
risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, il
Presidente del Consiglio dei Ministri non può più opporlo con
riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto
nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità
giudiziaria non può né acquisire né utilizzare, direttamente o
indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il
segreto di Stato.
8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte
costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la
segretezza del procedimento.
9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è tenuto a dare
comunicazione di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto
di Stato ai sensi del presente articolo al Comitato parlamentare di
cui all'articolo 30, indicandone le ragioni essenziali. Il Comitato
parlamentare, se ritiene infondata l'opposizione del segreto di
Stato, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti
valutazioni.
Art. 42. Classifiche di segretezza
1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere
la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai
soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano a ciò
abilitati in ragione delle proprie funzioni istituzionali.
2. La classifica di segretezza è apposta, e può essere elevata,
dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per prima
la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce
dall'estero documenti, atti, notizie o cose.
3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto,
riservatissimo, riservato. Le classifiche sono attribuite sulla
base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni
internazionali.4. Chi appone la classifica di segretezza individua,
all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere
classificate e fissa specificamente il grado di classifica
corrispondente ad ogni singola parte.
5. La classifica di segretezza è automaticamente declassificata a
livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di
apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa
comunque ogni vincolo di classifica.
6. La declassificazione automatica non si applica quando, con
provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono
prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso
di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del
Consiglio dei Ministri.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri verifica il rispetto
delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con apposito
regolamento sono determinati l'ambito dei singoli livelli di
segretezza, i soggetti cui è conferito il potere di classifica e
gli uffici che, nell'ambito della pubblica amministrazione, sono
collegati all'esercizio delle funzioni di informazione per la
sicurezza della Repubblica, nonché i criteri per l'individuazione
delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi
militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della
Repubblica.
8. Qualora l'autorità giudiziaria ordini l'esibizione di documenti
classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli
atti sono consegnati all'autorità giudiziaria richiedente, che ne
cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza,
garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne
visione senza estrarne copia.
9. Chiunque illegittimamente distrugge documenti del DIS o dei
servizi di informazione per la sicurezza, in ogni stadio della
declassificazione, nonché quelli privi di ogni vincolo per decorso
dei termini, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Capo VI - Disposizioni transitorie e finali
Art. 43. Procedura per l'adozione dei regolamenti
1. Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni
regolamentari previste dalla presente legge sono emanate entro
centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, con uno
o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati
anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, previo parere del Comitato parlamentare
di cui all'articolo 30 e sentito il CISR.
2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro pubblicità,
anche in deroga alle norme vigenti.
Art. 44. Abrogazioni
1. La legge 24 ottobre 1977, n. 801, è abrogata, salvo quanto
previsto al comma 2. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni
interne e regolamentari in contrasto o comunque non compatibili con
la presente legge, tranne le norme dei decreti attuativi che
interessano il contenzioso del personale in quiescenza dei servizi
di informazione per la sicurezza ai fini della tutela
giurisdizionale di diritti e interessi.
2. Il CESIS, il SISMI e il SISDE continuano ad assolvere i compiti
loro affidati dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, fino alla data
di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 4, comma
7, all'articolo 6, comma 10, all'articolo 7, comma 10, all'articolo
21, comma 1, e all'articolo 29, comma 3.
3. I regolamenti di cui al comma 2 entrano in vigore
contestualmente.
4. In tutti gli atti aventi forza di legge l'espressione «SISMI» si
intende riferita all'AISE, l'espressione «SISDE» si intende
riferita all'AISI, l'espressione «CESIS» si intende riferita al
DIS, l'espressione «CIIS» si intende riferita al CISR, i richiami
al Comitato parlamentare di controllo devono intendersi riferiti al
Comitato di cui all'articolo 30 della presente legge.
Art. 45. Disposizioni transitorie
1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge è costituito il Comitato interministeriale per la
sicurezza della Repubblica e il Comitato parlamentare di cui
all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, costituito
nella XV legislatura è integrato nella sua composizione ai sensi
dell'articolo 30, comma 1, della presente legge. A decorrere dallo
stesso termine cessa dalle proprie funzioni il Comitato
interministeriale per le informazioni e la sicurezza di cui
all'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
2. Anche in sede di prima applicazione, all'attuazione della
presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane,
strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. A
tale fine, nell'unità previsionale di base di cui al comma 1
dell'articolo 29 confluiscono gli stanziamenti già iscritti, per
analoghe esigenze, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
3. Le norme di cui all'articolo 28 si applicano alle acquisizioni
probatorie successive alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 46. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
LEGGE 2 agosto 2007, n.
130 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale
N. 194 del 22 agosto 2007)
Modifiche alla legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di
obiezione di coscienza. |