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Matteo TONDINI(*) Dottorando di ricerca in
"Sistemi politici e cambiamento istituzionale" presso IMT - Alti
Studi Lucca. Già Ufficiale di complemento della Marina
Militare.
1. Introduzione
Ai fini della trattazione dell'argomento oggetto dello studio,
occorre prendere le mosse dalla seguente considerazione di ordine
generale: poiché il personale militare all'estero agisce quale
organo dello stato d'invio, a quest'ultimo andrebbe imputata ogni
responsabilità per fatto illecito compiuto oltre i confini
nazionali da detto personale nell'esercizio delle proprie
funzioni.
In virtù di tale principio e della competenza degli stati sugli
illeciti da chiunque commessi sul proprio territorio(1), ogni
eventuale attività illecita posta in essere, in servizio, da parte
dei contingenti militari nazionali all'estero, potrebbe dar luogo a
diversi tipi di responsabilità: in primis, quella
internazionale(2), anche nel caso in cui i militari agiscano ultra
vires(3); seguita da quella civile e penale (quest'ultima da
esercitarsi nei confronti dei militari, uti singuli), da accertarsi
secondo il diritto interno dello stato territoriale.
La responsabilità dello stato d'invio potrebbe sorgere sia nei
confronti dello stato ospite, sia nei confronti di stati od
organizzazioni internazionali terzi (si pensi ad incidenti accaduti
nel corso di esercitazioni internazionali), sia, infine, nei
confronti di persone fisiche e giuridiche che a qualunque titolo si
trovino in una situazione giuridica tutelata nei confronti del
personale militare nazionale. In proposito, si guardi, ad esempio,
alle serie responsabilità che sorgerebbero in conseguenza di
un'ipotetica violazione dei diritti dell'uomo - violazione
eventualmente integrante anche una fattispecie di reato - commessa
da personale militare all'estero, nell'esercizio delle proprie
funzioni(4).
Non stupisce quindi che, storicamente, da un lato, gli stati
d'invio abbiano cercato di limitare la propria responsabilità
pretendendo l'immunità assoluta dalla giurisdizione degli stati di
soggiorno(5); dall'altro che, questi ultimi, abbiano cercato di
erodere poco a poco i confini di tale "zona franca", sostenendo
l'applicazione di un concetto di immunità limitata, quale equo
contemperamento tra le istanze dei paesi d'origine dei militari e
la propria pretesa punitiva. Lo stesso è accaduto con riguardo alla
responsabilità dei singoli militari impegnati in missione
all'estero. è stato notato(6) come questa tendenza poggi su due
capisaldi. Il primo è per l'appunto il prevalere della concezione
"ristretta" dell'immunità (soprattutto dalla giurisdizione civile),
che sarebbe riservata agli atti iure imperii, ossia quelli
espletati nell'esercizio di un pubblico potere(7), distinti dagli
atti privatistici, o iure gestionis, come, ad esempio, la
conclusione di contratti del tutto estranei all'attività di
servizio.
Non sempre, tuttavia, è agevole porre una netta linea di
demarcazione fra le due tipologie(8).
Il secondo punto è costituito dal carattere eminentemente
processuale dell'immunità in questione, poiché i membri delle forze
armate in territorio straniero avrebbero sempre, in via di
principio, il dovere di rispettare il diritto interno del paese
ospite(9), anche se non mancano accordi che non prevedono
espressamente tale obbligo(10).
In altre parole, secondo tale teoria prevalente(11), in via
generale, l'immunità dalla giurisdizione civile dello stato
territoriale, soprattutto in materia di azioni aventi ad oggetto il
pagamento di indennizzi o risarcimenti per illeciti
extracontrattuali, viene limitata alla sola attività ufficiale del
contingente militare straniero e dei suoi membri(12). D'altra
parte, sul piano penale, le possibili ripercussioni politiche,
determinate da procedimenti riguardanti il personale militare di
paesi alleati, stabilmente o frequentemente presenti sul proprio
territorio, ovvero, le tensioni sociali generate proprio
dall'immunità del medesimo personale, hanno gradualmente indotto
gli stati membri di alleanze politico militari a non concedere
l'immunità assoluta, ma a disciplinare caso per caso l'esercizio
della giurisdizione penale sul personale militare straniero. In
questa prospettiva, gli stati hanno cercato di risolvere il
problema del riparto di giurisdizione penale e civile tra stato
d'invio e stato territoriale, o dell'esclusivo esercizio delle
stesse, mediante specifici accordi internazionali, sottoponendo a
precise condizioni ogni rinuncia all'esercizio dei propri poteri
sovrani. Tali accordi hanno conosciuto una progressiva evoluzione,
tanto da originare oggi una vera e propria prassi
internazionale.
2. Disciplina generale degli Status of
Forces Agreements
Gli Status of Forces Agreements (SOFAs) costituiscono accordi
internazionali, in forma semplificata o solenne, tra due o più
soggetti di diritto internazionale, che definiscono nel dettaglio
lo stato giuridico del personale e del materiale appartenente alle
forze armate nazionali in territorio straniero. Da un lato, essi
impediscono alla c.d. host nation (stato di stazionamento) di
interferire nell'assolvimento del mandato della Forza, dall'altro,
essi hanno l'effetto di modificare la precedente prassi
sull'immunità assoluta degli stati dalla giurisdizione
straniera(13).
In linea generale, i SOFAs concernono materie quali l'eventuale
competenza in sede civile e penale delle autorità giudiziarie
nazionali, l'uso dell'uniforme, il porto e l'uso delle armi, lo
svolgimento di attività militari, eventuali esenzioni fiscali,
concessioni agevolate per taluni provvedimenti amministrativi
(libertà di movimento, permessi di guida), la disciplina del
contenzioso per danni materiali procurati a terzi, ecc.
I SOFAs possono comunemente distinguersi in tre distinte tipologie,
a seconda della consistenza della forza e della durata della
permanenza in loco. Un primo gruppo (Administrative and Technical -
A & T - Status Agreements) riguarda gli accordi che
disciplinano lo status del personale militare in servizio presso
missioni diplomatiche all'estero (si pensi, ad esempio agli addetti
militari o navali). Tale personale, inquadrabile tra il personale
tecnico amministrativo delle citate missioni, di norma beneficerà
delle immunità previste dalla Convenzione di Vienna del 1961 sulle
relazioni diplomatiche (art. 37, co. 2)(14).
Un secondo gruppo include gli accordi ridotti (o "Mini - SOFAs"),
stipulati per brevi presenze, rappresentate, ad esempio, da
un'esercitazione delle forze armate nazionali condotta sul suolo
straniero.
Un'ulteriore tipologia è costituita dai SOFAs permanenti, volti a
disciplinare un'ampia gamma di rapporti giuridici, anche eventuali,
riguardanti il personale della forza medesima. In quest'ultima
categoria si situa senza dubbio l'Accordo di Londra del 1951 tra i
paesi NATO sullo status delle rispettive forze armate(15).
I SOFAs si limitano a disciplinare in senso tecnico - giuridico la
presenza dei militari nazionali sul suolo straniero: di conseguenza
essi non si spingono fino a motivarne l'invio, che rimane una
decisione affidata ad altri strumenti, aventi contenuto prettamente
politico (si pensi ad una risoluzione del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite, ovvero ad una esplicita richiesta avanzata
dall'host nation, oppure all'accordo tra due stati o fazioni che
disciplinano l'intervento in funzione di garanzia di uno stato
terzo sul suolo conteso). Gli accordi in parola possono essere
conclusi da uno o più contributing countries con l'host nation, e/o
tra quest'ultima e un'organizzazione internazionale (es.: l'ONU),
anche regionale, quale, ad esempio la NATO o l'Unione Africana. In
tale ultimo caso, l'organizzazione internazionale interessata
stipulerà un SOFA con l'host nation, e un troop contribution
agreement (TCA, chiamato anche semplicemente participation
agreement) con ciascuno degli stati partecipanti
all'operazione(16).
Taluni aspetti riguardanti la presenza di forze armate nazionali
sul suolo straniero possono essere disciplinati mediante accordi
aventi contenuto non giuridicamente (ma solo politicamente)
vincolante, quali i memoranda of understanding (MoU)(17).
Un MoU consiste, difatti, in un accordo preliminare provvisorio fra
due o più soggetti aventi personalità di diritto internazionale,
volto a disciplinare interazioni limitate nel tempo, quali, ad
esempio, esercitazioni o transiti di materiale e personale militare
straniero (qualora non risulti in vigore alcun SOFA), accordi di
supporto logistico con la host nation, ecc.(18).
I MoU si differenziano dai SOFAs anche per il tipo di linguaggio
utilizzato, il quale solitamente si compone di formule non
imperative, adatte ad uno strumento giuridicamente non
vincolante(19).
Oltre allo status del personale militare, i SOFA disciplinano
comunemente anche lo status giuridico dei civili che accompagnano
le forze armate, ex art. 4(A)(4) della III Convenzione di Ginevra
del 1949. Invero, qualora la missione riguardi prevalentemente o
esclusivamente la presenza sul territorio straniero di personale
civile o di polizia, verrà stretto uno Status of Mission Agreement
(SOMA)(20).
Al pari di qualunque altro accordo internazionale, la conclusione
di un SOFA/SOMA presuppone che le parti contraenti siano soggetti
di diritto internazionale (anche de facto), che la host nation
presti validamente il proprio consenso e che la stessa eserciti in
maniera effettiva la propria sovranità sull'area interessata dalle
operazioni(21). In caso contrario, il dispiegamento di truppe
straniere darebbe origine ad una forma di occupazione, disciplinata
dalle norme di diritto umanitario(22). Pertanto, possono essere
validamente stipulati SOFAs nel caso di peace support operations
(PSOs), missioni di assistenza governativa o missioni comportanti
delega provvisoria di parte dei poteri governativi, ma non possono
considerarsi veri e propri SOFAs quelli adottati unilateralmente
dalla potenza occupante e semplicemente accettati dal governo ad
interim, instaurato successivamente da questa per gestire la fase
di transizione post - conflict.
In relazione a quest'ultima categoria, possono citarsi i casi di
Somalia, Afghanistan e Iraq. Nella prima delle citate missioni, in
mancanza di un governo effettivo del territorio, il Comando ONU
preferì adottare un approccio più pragmatico, quale quello dello
scambio di lettere con i capi delle fazioni in lotta, che
materialmente occupavano il territorio e che avevano formalmente
accettato il dispiegamento di UNOSOM il 12 agosto 1992(23). Tali
documenti pattizi, peraltro, non possono essere considerati dei
veri accordi internazionali, stante la mancanza di univoca
soggettività internazionale riconosciuta alle fazioni in
parola(24). Per ciò che concerne l'Afghanistan, occorre distinguere
tra la missione ISAF (International Security Assistance Force), di
mandato ONU(25), ed Enduring Freedom, operazione militare operante
sotto il controllo statunitense(26). Nel primo caso, uno scarno
accordo sullo status delle forze ISAF è contenuto nell'Allegato A
al Military Technical Agreement (MTA), stretto con l'allora
Amministrazione ad interim afgana il 4 gennaio 2002(27).
Nel secondo caso, essendo Enduring Freedom originariamente sorta
nel contesto di un conflitto armato, tuttora perdurante, essa non
ha richiesto la stesura di alcun accordo sullo status delle proprie
forze in loco, nonostante l'Allegato A all'MTA (art. 18) preveda la
possibilità di concludere accordi simili tra l'Amministrazione
afgana e il Comando statunitense(28).
In effetti, l'incertezza sullo status giuridico del personale
militare operante sul teatro afgano è stata all'origine di
contenziosi sorti con riguardo alle eventuali responsabilità per le
morti di civili afgani dovute alle operazioni belliche in
corso(29), ma anche a seguito di scontri tra la popolazione locale
e il personale militare straniero(30).
Quanto all'intervento in Iraq, la Coalition Provisional Authority,
il 27 giugno 2003 emanò, quale autorità occupante, l'Order n. 17,
con il quale disciplinava lo status delle forze armate straniere e
dei relativi dipendenti civili(31). L'ordine in questione sarebbe
dovuto scadere all'atto del passaggio formale di autorità al neo -
costituito governo iracheno, fissata per il 28 giugno 2004, poiché
tale data coincideva, per l'appunto, con la fine (formale)
dell'occupazione anglo - americana del paese. Poco prima del
passaggio di consegne, il 27 giugno 2004, l'ordine in parola veniva
tuttavia emendato, procrastinandone validità ed efficacia a tempo
indefinito(32).
Nel caso di specie, l'unilateralità dell'adozione del provvedimento
esclude a priori che esso costituisca un SOFA, anche se si potrebbe
obiettare che l'Ordine è stato accettato dal governo iracheno e fa
ormai parte dell'ordinamento in vigore in Iraq(33).
Il fatto che i SOFAs disciplinino, a rigore, lo status delle forze
armate in situazioni diverse da quelle di un conflitto armato, non
preclude la possibilità che gli stessi contengano disposizioni che
autorizzano il personale militare all'uso della forza. Si prenda ad
esempio la seconda missione militare italiana in Libano, nel 1982,
allorquando, sebbene ai militari italiani fossero garantiti «i
privilegi ed immunità accordati al personale diplomatico
dell'Ambasciata italiana a Beirut», la forza multinazionale era
autorizzata all'uso della forza per «l'espletamento del suo compito
in appoggio delle forze armate del Governo libanese e in caso di
autodifesa»(34).
Allo stesso modo, l'accordo del 2003, stretto tra i governi di
alcuni stati del Pacifico e le Isole Salomone, disciplinava l'uso
della forza da parte dei contingenti militari stranieri inviati in
loco, precisando, allo stesso tempo, la catena di comando della
forza multinazionale(35). Ad ogni buon conto, applicandosi
prevalentemente a situazioni di bassa conflittualità, i SOFAs
solitamente si accompagnano a regole d'ingaggio restrittive e
sovente limitate poco più che all'autodifesa, talvolta estesa alla
protezione di aree e siti di interesse, ovvero ai beni e mezzi
impiegati nella missione(36).
Si prenda ad esempio la Risoluzione del Consiglio di sicurezza n.
426 (1978), in cui il Consiglio, approvando il rapporto del
Segretario generale sulla risoluzione istitutiva dell'UNIFIL (che
regolava provvisoriamente lo status della forza ONU sul terreno),
parimenti approvava le linee guida operative della missione, che
prevedevano un uso della forza limitato appunto
all'autodifesa(37).
In ogni caso, è bene evidenziare, qualora le forze straniere si
sostituiscano in toto allo stato territoriale nell'esercizio di un
potere di governo, la responsabilità internazionale per eventuali
illeciti posti in essere nell'esercizio delle funzioni cui tali
forze risultino preposte potrà ricadere anche sull'host nation(38):
ciò giustifica ancora di più la prudenza degli stati territoriali
ad autorizzare i militari stranieri all'uso della forza.
3. I SOFAs conclusi dalle organizzazioni
internazionali
I SOFAs conclusi da organizzazioni internazionali con lo stato
territoriale riflettono la marcata tendenza odierna alla
regionalizzazione delle operazioni di peacekeeping, sempre più
condotte da organizzazioni regionali e, sempre più spesso, al di
fuori del procedimento autorizzatorio dettato dalla Carta delle
Nazioni Unite(39). I SOFAs che riguardano organizzazioni
internazionali possono disciplinare il reciproco spiegamento di
forze militari nei paesi membri dell'organizzazione, ed avere
quindi un'applicazione limitata al territorio di questi (ad
esempio, si prenda il caso del NATO SOFA e del SOFA UE(40)), ovvero
prevedere l'invio di personale militare sotto il controllo
dell'organizzazione in un paese terzo (tipico il caso dell'UN Model
SOFA).
Nel primo caso, gli accordi in questione non disciplinano lo stato
del personale militare rispetto alla giurisdizione dello stato
territoriale in operazioni "fuori area" (le non - article 5
operations NATO), talché sarà necessario stipulare un accordo
specifico in loco; né, a ben vedere, regolamentano la risoluzione
di eventuali controversie sorte tra i contributing states in
conseguenza dell'attività svolta in paesi terzi (si pensi ad
esempio, ad incidenti di "fuoco amico" accaduti nel corso di
operazioni o esercitazioni NATO/UE, condotte fuori dai confini
dell'Alleanza). Diversamente, nel caso di accordi "non reciproci",
le disposizioni incluse nei SOFAs saranno territorialmente limitate
al suolo dello stato terzo e non troveranno applicazione, ad
esempio, alle attività preparatorie svolte sul territorio di uno
stato d'invio dal personale militare di altro stato partecipante
all'operazione, anche successivamente alla firma del transfer of
authority (TOA) con l'organizzazione. In tal senso, il SOMA
concluso nel 2004 dall'Unione Africana con il Sudan per
l'intervento del contingente militare UA in Darfur, trova
applicazione sul solo territorio sudanese, nonostante il Sudan sia
membro della medesima Unione Africana e il SOMA stesso non
pregiudichi il regime giuridico previsto dalla precedente
Convenzione sui privilegi e immunità dell'Unione
Africana(41).
Tra paesi membri dell'Unione Europea si è tentato di colmare la
lacuna della risoluzione dei conflitti di giurisdizione su casi
accaduti nel corso di attività fuori area, attraverso la stesura di
un accordo integrativo, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004 e non
ancora entrato in vigore (EU Claims Accord)(42).
In linea generale, l'Accordo prevede la rinuncia all'esercizio
della giurisdizione da parte di uno stato membro dell'UE nei
confronti degli altri stati membri, per danni materiali compiuti
dal proprio personale verificatisi nel corso delle operazioni o in
loro preparazione e nell'esercizio delle funzioni cui detto
personale risulta preposto (artt. 3 - 4); tale previsione copre
solo la colpa lieve. Nel caso in cui il danno sia avvenuto in
circostanze diverse, ovvero per dolo o colpa grave, le modalità del
risarcimento che ne consegue verranno stabilite mediante successiva
pattuizione tra gli stati interessati, sempre che l'entità del
danno non superi gli ¤ 10.000, nel qual caso gli stati danneggiati
rinunceranno comunque all'esercizio della propria giurisdizione
(art. 5)(43).
Il SOFA ONU(44) costituisce oggi il modello di riferimento per la
stesura di accordi simili da parte di organizzazioni internazionali
con paesi terzi. Nato all'indomani della fine della guerra fredda,
allorquando riprendeva forza la realizzabilità dell'idea delle
Forze armate delle Nazioni Unite, esso pone l'Organizzazione quale
unica controparte dello stato di soggiorno nella stipulazione
dell'accordo, come se i contingenti militari inviati sotto il
proprio controllo agissero quali organi sussidiari dell'ONU (come
previsto dall'art. 15 dell'Accordo modello)(45).
A ben vedere, per essere considerati realmente tali, gli stati
membri dovrebbero affidare alle Nazioni Unite il comando e
controllo delle proprie forze armate(46). Al contrario, la prassi
delle missioni di peacekeeping rivela come, in realtà, tale
eventualità sia piuttosto remota(47), sicché, almeno in parte, i
contingenti posti sotto il controllo delle Nazioni Unite
continuerebbero ad implicare la responsabilità concorrente degli
stati membri(48).
Sebbene ciò non rilevi ai fini dell'applicabilità della
giurisdizione dello stato di soggiorno, poiché esplicitamente
rinunciata a priori nel corpo del testo dell'accordo (art. 47,
lett. b), tale considerazione solleva comunque interrogativi
sull'effettiva possibilità per l'organizzazione di negoziare
diritti, privilegi e doveri di forze armate delle quali non possa
del tutto liberamente disporre, e della cui attività possa
altrettanto difficilmente garantire, parzialmente ponendosi quale
mero schermo giuridico tra i paesi d'invio e lo stato di
soggiorno.
Volendo brevemente riassumere, il SOFA ONU estende la Convenzione
sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite del 1946(49) ai
contingenti dei paesi non membri della stessa, derogando
parzialmente a talune disposizioni ivi incluse e completando il
testo con la disciplina specifica dello status giuridico dei
militari ONU (artt. 26 - 27).
Del resto, nonostante le Nazioni Unite generalmente preferiscano
concludere uno specifico SOFA con l'host nation prima del
dispiegamento del proprio personale in loco(50), la prassi delle
operazioni di peacekeeping rivela taluni esempi di missioni
svoltesi senza alcuna preventiva pattuizione sullo status dei
militari ONU in territorio straniero(51), anche se, in casi simili,
l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite si è già espressa per
un'applicazione provvisoria dell'Accordo modello(52).
Ciò anche poiché la conclusione di un SOFA comporta inevitabilmente
per il receiving state l'esplicito riconoscimento e, a fortiori,
l'indiscutibile legittimità, della presenza militare straniera sul
proprio territorio. Memorabile in tal senso risulta il caso
dell'UNPROFOR nell'ex Jugoslavia, ove, nonostante i ripetuti
assensi delle parti in conflitto alla stesura di SOFAs separati con
la missione ONU, la conclusione degli accordi in parola è stata
parziale e tardiva. Le Nazioni Unite riuscirono, difatti, a
stipulare SOFAs in via successiva con la Bosnia - Erzegovina (15
maggio 1993), con la Macedonia (13 marzo 1995) e con la Croazia (15
maggio 1995), sebbene in quest'ultimo caso sia stata la missione
UNCRO (United Nations Confidence Restoration Operation), succeduta
all'UNPROFOR, a raggiungere l'accordo con il paese balcanico.
All'opposto, nessun accordo è mai stato stipulato con l'allora
Repubblica Federale Jugoslava(53).
Allo stesso modo, nel caso di UNIFIL, la missione delle Nazioni
Unite in Libano, un SOFA è stato negoziato con il governo Libanese
solo nel dicembre 1995. Fino a quel momento, lo status del
personale militare ONU in Libano era disciplinato dagli artt. 104 -
105 della Carta ONU(54), dalla Risoluzione del Consiglio di
sicurezza che conferiva il mandato all'UNIFIL (n. 425 del 1978) e
da un "gentleman's agreements" con il governo di Beirut(55).
Ancora, si prenda l'esempio di INTERFET (International Force for
East Timor), forza di intervento multinazionale di mandato ONU,
inviata a Timor Est, sotto comando australiano, ai sensi della
Risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 1264 (1999). Quattro
giorni dopo lo spiegamento iniziale delle forze in teatro, il 24
settembre 1999, uno Status of Forces Arrangement fu concluso tra
l'Indonesia e l'Australia (cui era stato assegnato il controllo
dell'intero contingente multinazionale), al fine di definire
puntualmente lo stato giuridico dei militari sul campo.
La Nuova Zelanda, che partecipava anch'essa all'operazione, affermò
che tale accordo, implicitamente, riconosceva la sovranità
indonesiana sulla regione contesa, e, pertanto, esso non poteva
essere condiviso. Dopo aver qualificato il SOFA concluso
dall'Australia con l'Indonesia come un mero trattato bilaterale, la
Nuova Zelanda dichiarò che l'immunità dalla giurisdizione
indonesiana sul proprio contingente era garantita dal diritto
internazionale generale (in pratica, appellandosi al diritto di
bandiera), poiché la missione veniva autorizzata dal Consiglio di
Sicurezza, sulla base del capo VII della Carta ONU, quale
intervento coercitivo(56).
La posizione sostenuta dalla Nuova Zelanda, sebbene possa suonare
politically incorrect, appare giuridicamente corretta. Del resto,
la successiva missione delle Nazioni Unite a Timor Est, UNTAET, non
ha negoziato ulteriori SOFAs con l'Indonesia, in quanto essa stessa
beneficiante di poteri di governo conferiti, ex capo VII della
Carta ONU, dal Consiglio di Sicurezza(57). Da ultimo, acquisita da
parte di Timor Leste la piena sovranità internazionale, la missione
delle Nazioni Unite ha dovuto rinegoziare un SOFA con il Governo
timorese(58).
4. L'esercizio della giurisdizione
penale e civile sul personale militare all'estero
La questione centrale che tutti i SOFAs tendono a disciplinare
concerne l'esercizio della giurisdizione civile e penale sui
militari all'estero. Come precisato poc'anzi, vi è sempre stata una
tendenza degli stati d'invio a mantenere, quanto più possibile, la
propria giurisdizione, soprattutto penale, sul proprio personale
militare all'estero(59). Ciò, in primis, in virtù dell'effetto che
un eventuale "abbandono" del militare nazionale alla giurisdizione
straniera comporterebbe sulla tenuta della compagine militare, e,
inoltre, al fine di superare le probabili censure costituzionali
sulla stipulazione di accordi internazionali il cui effetto, per
gli stati d'invio, potrebbe essere quello di sottoporre i propri
cittadini a standard giudiziari inferiori a quelli goduti sul
proprio territorio(60). Invero, la disciplina dell'esercizio della
giurisdizione dello stato di bandiera sui propri militari ha
un'origine consuetudinaria e viene a consolidarsi grazie alla
prassi antecedente la prima Guerra mondiale. In tale fase storica,
la permanenza di corpi di spedizione all'estero, previo consenso
dell'host state, costituiva un fenomeno temporaneo che non
necessitava di una normativa eccessivamente puntuale; di
conseguenza, normalmente lo stato d'invio manteneva la propria
giurisdizione in materia penale sul personale militare per fatti
occorsi nell'esercizio delle proprie funzioni, mentre, all'opposto,
esso consentiva la perseguibilità dei propri militari per fatti
accaduti al di fuori dei compiti istituzionali assegnati(61).
Successivamente alla Seconda guerra mondiale, il formarsi di una
prassi relativa alla stipulazione di accordi internazionali sullo
stazionamento dei militari nazionali all'estero ha modificato e
disciplinato oltremodo nel dettaglio il riparto di giurisdizione
penale e civile. In merito, i modelli fondamentali si rinvengono
nel NATO SOFA e nel Model SOFA ONU, sebbene i SOFAs stipulati nel
corso di recenti operazioni militari riflettano un'applicazione
altalenante delle disposizioni sull'esercizio della giurisdizione,
contenute nei medesimi modelli.
è da aggiungere che, per lo Stato italiano, i SOFAs adottati in
forma semplificata, ossia senza l'approvazione di una legge di
ratifica da parte del Parlamento, non possono derogare
all'applicazione delle ordinarie regole sull'esercizio della
giurisdizione. In caso contrario risulterebbe una violazione
dell'art. 80 Cost.(62) e, probabilmente, dell'art. 25, co. 1 Cost.
(principio del giudice naturale). Peraltro, non per tutti i SOFAs è
ipotizzabile un procedimento di autorizzazione parlamentare alla
ratifica, poiché gli stessi vengono approvati al termine di un
procedimento distinto da quello che normalmente conduce alla
conclusione di un accordo internazionale, come nel caso di un SOFA
negoziato dalla leading nation con lo stato di stazionamento a
favore di tutti i contributing states, oppure imposto da
un'autorità internazionale che amministra il territorio (es.: la
CPA in Iraq o l'UNMIK in Kosovo).
In casi simili, l'unica soluzione appare il riconoscimento della
normativa straniera, in deroga alle regole ordinarie sull'esercizio
della giurisdizione, nel provvedimento legislativo di
autorizzazione alla missione(63).
Cosa accade, infine, se le Autorità dello stato territoriale non
rispettano il SOFA concluso con il sending state e, ad esempio,
arrestano e processano un militare straniero in violazione delle
regole sul riparto di giurisdizione? Potranno le truppe dello stato
d'invio usare la forza in risposta ad un arresto illecito di un
proprio commilitone o potranno al massimo far valere ex post il
diritto dell'imputato ad essere processato in patria, mediante
l'instaurazione di un apposito tribunale arbitrale(64)? Sebbene
vadano considerate le specifiche circostanze del caso, quali, ad
esempio, l'esistenza di un conflitto armato o comunque il
conferimento di un mandato ex capo VII della Carta delle Nazioni
Unite, ricevuto dalla Forza cui appartiene l'imputato, Stati
Uniti(65), Australia(66) e Regno Unito(67), in casi simili, paiono
essere disposti ad un uso della forza proporzionato.
a. Il NATO SOFA
Il NATO SOFA, esteso nel 1995 ai paesi delle Partnership for
Peace (PfP)(68), prevede un complesso meccanismo di riparto di
giurisdizione penale tra stato d'invio e stato
territoriale(69).
a) Qualora il fatto illecito risulti punibile penalmente in uno
solo degli ordinamenti, lo stato interessato potrà esercitare la
propria giurisdizione esclusiva sul caso (art. VII, co. 2),
sebbene, nel caso si tratti del receiving state, sarà l'autorità
giudiziaria competente ad esercitare l'azione penale in via
esclusiva, nei confronti del personale civile e militare straniero,
mentre, nel caso lo stato interessato sia lo stato d'invio,
l'esercizio della giurisdizione esclusiva viene riservato alle
«Autorità militari» nei confronti di soggetti sottoposti alla legge
militare. Talché, da un lato, il reato contestato dovrà essere
oggettivamente "militare", ovvero, ad altro titolo, ricadere nella
competenza dell'Autorità militare (anche giudiziaria) sovraordinata
(reato "militarizzato"); dall'altro, l'autore dovrà essere un
militare o un civile, la cui condotta incriminata sia soggetta al
codice penale militare dello stato d'invio. La giurisdizione
esclusiva sussiste, in particolare, riguardo ai reati contro la
sicurezza dello stato(70).
b) Qualora invece il reato risulti punibile secondo gli ordinamenti
di entrambi sending e host state, si configura una giurisdizione
concorrente e le «Autorità militari» del sending state godranno
della priorità d'esercizio della medesima qualora:
- la condotta incriminata sia rivolta unicamente contro la
sicurezza o la proprietà dello stato d'invio, oppure contro la
persona o le proprietà di un militare o di un civile o di un
congiunto di questi, appartenenti alla forza inviata;
- il reato in questione derivi da azione o omissione verificatesi
in servizio(71).
In tutti gli altri casi, lo stato di stazionamento riterrà la
priorità nell'esercizio della potestà sanzionatoria (art. VII, co.
3, lett. a e b), a meno di rinunciarvi di propria iniziativa o su
richiesta dell'altro stato (lett. c)(72).
Tali criteri di riparto di giurisdizione, peraltro, non appaiono
esenti da "zone grigie". Che cosa accade, infatti, se lo stato
d'origine non prevede organi giurisdizionali "militari" (ad es. il
Belgio)(73)? Il NATO SOFA contiene poi una disposizione atta a
prevenire possibili casi di bis in idem, prevedendo che un soggetto
non possa venire giudicato due volte «per lo stesso reato, nel
medesimo territorio» (art. VII, co. 8). Ciò lascia aperta la
possibilità della celebrazione di due procedimenti paralleli o
successivi, a patto che non si svolgano sullo stesso
territorio(74): eventualità, del resto, prevista dalla
giurisprudenza di legittimità italiana(75). Inoltre, quid se la
condotta incriminata costituisce, per il sending state, uno
specifico reato militare, di competenza del giudice militare, e per
l'host state, un diverso reato comune(76)? E, ancora, cosa accade
nel caso di concorso di due o più reati, allorquando taluni di
questi non sono previsti nella legislazione penale del receiving
state(77)?
Nel caso di militare appartenente ad un paese UE, soccorre peraltro
il criterio stabilito da una recente pronuncia delle Corte di
giustizia delle Comunità europee, che, riconducendo ad unum i
principi del ne bis in idem e della litispendenza, impone la non
celebrazione di giudizi paralleli in caso di identità dei fatti
materiali contestati(78).
Se i criteri di riparto della giurisdizione penale possono
giudicarsi complessi, altrettanto contorta risulta la disciplina
dell'esercizio della giurisdizione civile, prevista dall'art. VIII
del NATO SOFA(79).
L'articolo in parola prevede, in via preventiva, la rinuncia, da
parte di tutti i paesi contraenti, all'esercizio della
giurisdizione civile per danni materiali, causati in servizio, ai
beni e proprietà delle rispettive Forze armate (co. 1). Nel caso di
danni causati in servizio ad altri beni o proprietà dello stato
territoriale da parte di uno stato membro, il contenzioso viene
risolto per via arbitrale (co. 2, lett. a), qualora di valore
superiore a quanto stabilito dal co. 2, lett. f ($ 1.400 - £
850.000); per importi inferiori, lo stato danneggiato rinuncerà
comunque all'esercizio della propria giurisdizione.
I paesi membri rinunceranno altresì all'esercizio della propria
giurisdizione civile per danni derivanti da lesioni o morte di un
proprio militare, Eventuali procedimenti instaurati per danni
causati a terzi in conseguenza di atti o omissioni verificatisi in
servizio sul territorio dello stato di soggiorno, verranno risolti
in via giudiziaria, ma lo stato territoriale si sostituirà
processualmente a quello d'invio come convenuto (co. 5)(80).
Per ciò che concerne l'Italia, l'attore dovrà citare in giudizio lo
stato, nella persona del Ministro della difesa, presso il giudice
civile competente per territorio.
L'importo del risarcimento pagato dallo stato di soggiorno dovrà
essere comunicato allo stato d'invio che ha materialmente prodotto
il danno, assieme alla cifra che il receiving state intende
ricevere dal sending state. Qualora i danni prodotti siano
imputabili ad un unico stato d'invio, quest'ultimo dovrà versare
allo stato territoriale il 75% del risarcimento, altrimenti,
l'intera somma verrà equamente suddivisa tra i paesi responsabili
(co. 5, lett. d).
Eventuali procedimenti instaurati contro militari o componenti
civili per atti illeciti o omissioni non verificatisi in servizio,
verranno parimenti risolti in via giudiziaria (co. 6, lett. c),
ovvero stragiudiziaria (lett. a - b). In questo secondo caso, le
Autorità dello stato territoriale dovranno mediare tra il soggetto
danneggiato e lo stato d'invio, che potrà offrire, in via
extragiudiziale, una somma a titolo d'indennizzo "straordinario"
(ex gratia).
Gli stati d'invio coinvolti non potranno, in questo caso, far
istanza di immunità per il proprio personale innanzi il giudice
dello stato territoriale (co. 9), mentre, nel caso sorga una
disputa sulla natura privata o meno dell'atto illecito o
dell'omissione alla base del contenzioso civile, la questione verrà
risolta per via arbitrale (co. 8).
L'estrema farraginosità delle regole sul riparto di giurisdizione
penale e civile, unitamente alla loro scarsa chiarezza, favoriscono
la risoluzione del contenzioso tra stati d'invio e terzi, mediante,
da un lato, il frequente esercizio della giurisdizione penale da
parte dello stato d'invio per reati commessi da propri militari sul
territorio dello stato di soggiorno(81), dall'altro, la risoluzione
di eventuali dispute civili mediante procedure
stragiudiziarie(82).
b. Il "Model - SOFA" ONU
Il SOFA modello delle Nazioni Unite disciplina lo status dei
militari ONU agli articoli 24, 26 e 27. Mentre il Comandante della
componente militare e il suo staff godranno dei privilegi e
immunità garantite al personale diplomatico, secondo quanto
previsto dalle sezioni 19 e 27 della Convenzione del 1946, i
militari in veste di osservatori beneficeranno dello status di
"esperto in missione", di cui all'art. VI della medesima. Nel
dettaglio, quindi, Comandante e staff godranno dell'immunità c.d.
"funzionale" dalla giurisdizione penale e civile dello stato
territoriale, cioè, in perpetuo, per gli atti compiuti
nell'esercizio delle rispettive funzioni, ovvero, limitatamente al
periodo temporale in cui prestano servizio, per ogni altro illecito
penale o civile (escluse le azioni reali, successorie o riguardanti
eventuali attività commerciali)(83).
Nel caso di atti iure privatorum, in pratica, l'immunità
processuale degli interessati viene solo sospesa per l'intero
periodo di servizio, cosicché, alla sua scadenza, gli interessati
torneranno nuovamente ad essere sottoposti alla giurisdizione
dell'host state.
Passando allo status dei militari ONU, dal momento che esso non è
disciplinato dalla Convenzione del 1946, la condizione dei
contingenti militari assegnati dagli stati membri alle Nazioni
Unite (categoria che non comprende gli osservatori militari di cui
si dirà poco oltre) viene regolata nello specifico dal medesimo
SOFA modello (art. 27).
Innanzitutto, i militari, al pari di ogni altro componente della
missione ONU, godranno dell'immunità funzionale dalla giurisdizione
penale e civile dello stato di soggiorno rispetto all'attività
svolta nell'esercizio delle proprie funzioni (art. 46).
Inoltre, ferma restando l'immunità anzi vista per il Comandante e
il suo staff, il SOFA ONU prevede, in ogni caso, l'assoggettamento
dei militari in parola alla giurisdizione penale dello stato
d'invio (art. 47, lett. b). Quindi, il giudice competente a
decidere sull'eventuale sussistenza dell'immunità per l'imputato
sarà quello interno dello stato d'invio, atteso che quest'ultimo
dovrà assicurare al Segretario Generale di essere pronto ad
esercitare l'azione penale sui propri militari (art. 48).
La disciplina dell'esercizio della giurisdizione civile dello stato
territoriale su tutto il personale militare ONU (questa volta,
compresi gli osservatori militari) è limitata anch'essa
dall'immunità funzionale e comune a quella inerente qualsiasi altro
componente della missione.
In sostanza, raggiunto da una citazione a giudizio innanzi il
giudice civile dello stato territoriale, il militare ONU dovrà
informare immediatamente il Comandante o il capo della missione
(Special Representative of the Secretary General - SRSG), il quale
certificherà che «il procedimento è o meno relativo» ad attività
ufficiali del convenuto (art. 49). Nel caso in cui il procedimento
riguardi l'attività di servizio dell'interessato, in forza del
rapporto organico (formalmente) esistente con la missione ONU, la
controversia sarà risolta per via arbitrale (art. 49, lett. a),
innanzi una claims commission, appositamente costituita (art.
51).
Nel caso in cui, invece, il procedimento non riguardi l'attività di
servizio del militare convenuto, il procedimento civile seguirà il
suo corso innanzi il giudice adito, anche se potrà essere sospeso
fino a 90 giorni per legittimo impedimento dell'interessato. è
parimenti vietata l'esecuzione forzata sui beni del militare,
necessari per l'adempimento dei propri doveri d'ufficio (art. 49,
lett. b).
Gli osservatori militari, quali "esperti in missione", godranno
parimenti dell'immunità dello stato territoriale per ogni attività
intrapresa «nel corso dell'adempimento della loro missione», anche
successivamente alla fine della stessa(84).
Al fine di scongiurare l'esercizio della giurisdizione civile e
penale dello stato di soggiorno, diventa fondamentale quindi, di
volta in volta, accertare che l'eventuale illecito sia stato
compiuto dall'osservatore nel corso di un'attività finalizzata
all'adempimento del proprio dovere. Mentre per ciò che concerne
l'esercizio della giurisdizione civile, dovrà seguirsi l'iter
giuridico visto poc'anzi, l'accertamento di eventuali reati sarà
comunque demandato al giudice interno, responsabile del
procedimento, che dovrà altresì pronunciarsi sulla sussistenza o
meno dell'immunità per l'imputato. Seguendo il combinato disposto
della disciplina tracciata dalla Corte internazionale di giustizia
nel caso "Cumaraswamy"(85) e gli articoli del SOFA modello (art.
47), sarà il Segretario Generale delle Nazioni Unite, il suo
Rappresentante o il Comandante ONU in teatro a comunicare al
governo dello stato di stazionamento la circostanza che l'imputato
abbia agito coperto da immunità(86).
Il governo dello stato di soggiorno, che abbia ricevuto tale
comunicazione, dovrà immediatamente inoltrarla all'autorità
giudiziaria presso cui pende il procedimento, la quale dovrà
altresì trattare l'argomento dell'immunità dell'interessato come
questione pregiudiziale e dare alla certificazione del Segretario
Generale «un grandissimo peso» nella decisione adottata. La
dichiarazione in parola avrà il valore probatorio di una
presunzione giuridica relativa, che potrà essere confutata in
giudizio solo «in virtù di motivazioni assai convincenti»(87).
c. Altri SOFAs
Nel corso delle missioni militari e di polizia dell'Unione
Europea in Macedonia e Bosnia, al personale militare e civile UE fu
accordato uno status equivalente a quello concesso al personale
diplomatico, secondo la Convenzione di Vienna sulle relazioni
diplomatiche del 1961(88).
Nel caso della Missione UE in Macedonia, l'immunità diplomatica per
i componenti del contingente veniva parzialmente mitigata dalla
previsione di un'apposita claims commission, incaricata di
pronunciarsi sulle istanze di risarcimento avanzate da terzi nei
confronti della missione, ferma restando l'inesigibilità di
risarcimenti (chiamati «indennizzi» nella testo dell'accordo) per
danni derivanti da attività connesse con disordini civili o con
azioni di protezione delle forze UE, ovvero accessorie alle
esigenze operative della missione(89).
La mancanza di una simile previsione nel testo dell'accordo con la
Bosnia potrebbe derivare dal fatto che tale missione è composta da
personale disarmato, inviato in veste di mero osservatore, sebbene,
come visto in precedenza, il SOFA Modello ONU preveda, per
quest'ultima categoria, minori garanzie e conseguenti più estesi
margini di responsabilità.
Gli Accordi di Dayton(90), stipulati tra la Bosnia - Erzegovina, la
Croazia e la Federazione Jugoslava, riportano, nell'appendice B
all'annesso 1, lett. A, un Accordo tra la Repubblica bosniaca e la
NATO sullo status giuridico del contingente dell'Alleanza.
Formalmente, il personale NATO veniva considerato al pari di un
"esperto in missione" (par. 8), categoria, come visto poc'anzi,
disciplinata dalla Convenzione ONU del 1946, sebbene lo status
giuridico delineato in concreto negli Accordi differisse
notevolmente da tale figura.
Questi, difatti, prevedevano, per gli stati partecipanti
all'operazione, una riserva di giurisdizione esclusiva nei
confronti del proprio personale militare per eventuali illeciti
penali commessi, in qualunque circostanza, sul territorio bosniaco
(par. 7). A tale disposizione si accompagnava la possibilità, per i
terzi, di presentare istanze risarcitorie ai Comandi NATO solo
attraverso le Autorità bosniache (par. 15).
La successiva redazione di Accordi tecnici con lo stato di
soggiorno ha consentito l'istituzione di commissioni arbitrali
miste NATO - Bosnia sia di prima che di seconda istanza, competenti
per l'accertamento del danno e la risoluzione del contenzioso
civile(91).
Il SOFA multilaterale concluso nel 1997 tra l'Albania e i governi
dei paesi partecipanti alla missione "Alba"(92), garantiva ai
militari partecipanti all'operazione lo status di "esperti in
missione" (art. II, co. 3). In realtà, la condizione giuridica
degli appartenenti alla Forza multinazionale in Albania rifletteva
del tutto quella dei contingenti militari, ex art. 27 dell'Accordo
modello ONU.
Difatti, ai sensi del SOFA stipulato, i paesi d'invio disponevano
della piena riserva di giurisdizione penale sui casi che
coinvolgevano i propri militari (art. III, co. 3), ai quali veniva
parimenti garantita l'immunità dalla giurisdizione (penale e
civile) albanese per fatti accaduti in servizio (art. III, co.
1).
Seguendo fedelmente la disciplina prevista nel SOFA ONU, eventuali
ricorsi per danni materiali commessi dal personale militare
nell'esercizio delle proprie funzioni sarebbero stati trattati da
apposite commissioni arbitrali di prima e seconda istanza,
istituite mediante successivi accordi tecnici tra i paesi coinvolti
(art. VIII, co. 2)(93), i quali tuttavia non avrebbero potuto
concedere indennizzi per danni causati da «attività connesse a
disordini civili, protezione della [forza multinazionale], uso di
armi da fuoco, ovvero [attività] accessorie ad un'esigenza
operativa» (art. VIII, co. 3).
Infine, in caso di illeciti civili commessi dai militari al di
fuori dell'esercizio delle proprie funzioni, venivano riprodotte le
medesime disposizioni già analizzate nel paragrafo 4.2 a proposito
del SOFA ONU, le quali prevedevano, in sostanza, il pieno esercizio
della giurisdizione albanese.
In maniera non dissimile, al personale militare appartenente alla
MFO (Multinational Forces and Observers) in Sinai, costituita per
verificare la tenuta degli accordi di pace tra Egitto e Israele,
viene garantita l'assoluta immunità dalla giurisdizione penale
dello stato territoriale. Gli accordi prevedono in maniera
esplicita che i soggetti indiziati siano sottoposti a giudizio da
parte dell'autorità giudiziaria dello stato d'invio e che, qualora
richiesto dall'host nation, il "Direttore generale" della missione
debba assicurarsi che ogni sospettato venga al più presto
rimpatriato(94). Per ciò che concerne l'immunità dalla
giurisdizione civile dello stato territoriale, essa viene concessa
per le sole attività di servizio. In ogni altro caso, in maniera
simile a quanto previsto nel SOFA modello ONU, qualora il Direttore
generale della missione certifichi l'impossibilità a difendersi del
militare chiamato in giudizio, per motivi di servizio, il
procedimento dovrà essere sospeso per un massimo di 90 giorni.
Seguendo la stessa ratio, i beni del militare soccombente in
giudizio saranno immuni da ogni esecuzione qualora indispensabili
al militare per la continuazione del medesimo servizio(95). Il
contenzioso civile per danni causati in servizio dai militari
dell'MFO saranno devoluti ad un'apposita claims commission,
all'uopo costituita(96).
Come nel caso della Bosnia e dell'Albania, anche il SOFA dell'ISAF
contiene disposizioni che ufficialmente conferiscono alle truppe
multinazionali lo status di "esperti in missione" ex art. VI della
Convenzione ONU del 1946, salvo disciplinarne la condizione
giuridica in maniera diversa. La riserva di giurisdizione penale
per gli stati d'invio è, difatti, esclusiva (art. 3): il che
significa che i militari ISAF sono sempre e comunque sottratti alla
cognizione del giudice penale afgano. Per eventuali illeciti
civili, le scarne disposizioni dell'art. 10 confermano che
eventuali ricorsi per danni materiali o lesioni causate a terzi
dovranno essere inoltrate all'ISAF tramite il governo afgano,
sebbene la Forza e i suoi membri non potranno essere ritenuti
civilmente responsabili per attività svolte in adempimento della
missione ricevuta(97).
Ciò lascia intendere che i militari ISAF, mentre, in applicazione
della Convenzione ONU del 1946, eviteranno la giurisdizione civile
afgana per ricorsi riguardanti attività di servizio, saranno a
questa esposti nel caso di ricorsi da parte di terzi, aventi ad
oggetto azioni non risarcitorie riguardanti la loro attività
privata. Di certo, in Afghanistan, lo stato del sistema giudiziario
nel paese(98) giustifica gli stretti limiti all'esercizio della
giurisdizione da parte dell'autorità giudiziaria locale sul
personale militare straniero.
Perfettamente aderenti al dettato del SOFA ONU risultano le
disposizioni sul riparto di giurisdizione host - sending state nei
SOMA conclusi dall'Unione Africana e dalle Nazioni Unite con il
Sudan per l'invio di contingenti internazionali in
Darfur(99).
Al contrario, risulta interessante analizzare i SOFAs stretti da
ONU, Australia, Nuova Zelanda e Portogallo con Timor Est tra il
2002 e il 2007. Mentre l'Accordo sullo status delle missioni ONU
(UNMISET e UNMIT) segue puntualmente il contenuto del SOFA modello,
disciplinando in maniera analoga l'esercizio della giurisdizione
sui componenti dell'operazione(100), lo status dei militari
partecipanti ai contingenti militari inviati in loco assomiglia a
quello goduto da truppe d'occupazione.
La fictio giuridica consiste nell'accordare al personale militare
in parola uno status equivalente a quello del personale tecnico -
amministrativo d'ambasciata, ossia, come visto sopra, le immunità
proprie dell'agente diplomatico, esclusa quella dalla giurisdizione
civile dello stato territoriale per atti iure
privatorum(101).
L'esercizio della giurisdizione civile timorese viene inoltre
limitata da un'esplicita disposizione, che prevede la risoluzione
di controversie per danni causati a terzi, da parte dei membri del
contingente internazionale, «durante il suo spiegamento» (dunque
non distinguendo tra attività ufficiali o meno), in maniera simile
a quanto stabilito dal NATO - SOFA, ovvero mediante la sostituzione
processuale del governo timorese al governo del militare coinvolto,
innanzi il giudice interno(102).
Residuano quindi l'esercizio della giurisdizione penale per atti
compiuti in veste privata da parte dei militari, e della
giurisdizione civile per atti, sempre compiuti al di fuori delle
proprie funzioni istituzionali e aventi ad oggetto azioni diverse
da quelle aquiliane; la giurisdizione penale dovrà comunque
esercitarsi a missione compiuta, ovvero dopo la partenza dei
militari coinvolti dall'isola, in forza dell'immunità funzionale
accordata. Ancora, con riguardo al mero esercizio della
giurisdizione dello stato di soggiorno, molto simile allo status
giuridico dell'occupante è quello goduto dai militari KFOR, la
Forza NATO in Kosovo, missione "gemella" di quella timorese.
L'UNMIK (United Nations Mission in Kosovo) esercitando
temporaneamente i poteri di governo su quella che è a tutt'oggi una
provincia serba, come stabilito dalla Risoluzione del Consiglio di
sicurezza n. 1244 (1999), ha difatti concesso ai militari NATO,
mediante apposito regolamento, la completa e perpetua immunità
dalla giurisdizione penale e civile kosovara(103). Eventualmente,
le istanze di risarcimento, aventi ad oggetto danni non causati in
situazioni di "necessità operativa", possono essere inoltrate da
terzi ad apposite commissioni arbitrali(104), la cui scarsa
efficacia e imparzialità(105), peraltro, è oggi all'origine di
procedimenti intentati da ricorrenti kosovari innanzi la Corte
europea per i diritti dell'uomo(106). Ad ogni buon conto, apparirà
chiaro che il regolamento in questione non potrà considerarsi un
SOFA, attesa la propria natura di atto prettamente interno e
unilaterale.
5. Considerazioni finali: i SOFAs e la
giurisdizione del Tribunale penale internazionale
Come si è tentato di mettere in luce nello sviluppo dell'analisi
svolta, i SOFAs risultano indispensabili alla completa definizione
dello stato giuridico del personale militare all'estero, sebbene
essi, in quanto accordi internazionali tra due o più parti, non
creino obblighi erga omnes, e abbiano un'applicazione territoriale
limitata.
La prassi enunciata evidenzia, inoltre, vistose differenze
nell'effettivo esercizio della giurisdizione sui militari
stranieri, talvolta semi - esclusiva per gli stati d'invio,
talvolta ripartita più o meno equamente tra host e sending
state.
Per tracciare una sintesi di tutti i casi sopra analizzati, mentre
la giurisdizione penale è generalmente riservata agli stati
d'invio, per quella civile vige quasi sempre un riparto di
esercizio, specialmente con riguardo alle azioni risarcitorie per
illeciti, fondato sulla ratio della distinzione tra danni
verificatisi a causa di servizio, ovvero in conseguenza di attività
private. Sebbene, nel primo caso, si cerchi comunque di accordare
ai terzi danneggiati una forma di indennizzo, mediante il ricorso a
commissioni arbitrali almeno formalmente rispettose delle norme
internazionali sul diritto di accesso alla giustizia e sulla parità
tra le parti processuali(107); nel secondo caso, generalmente, il
militare interessato sarà soggetto alla giurisdizione territoriale
dello stato di soggiorno, con ciò che ne consegue in tema di
effettivo accesso per l'interessato a garanzie processuali simili a
quelle godute in patria, dato che spesso le missioni si svolgono in
paesi con sistemi giudiziari scarsamente funzionanti. In tale
ultima circostanza, il SOFA stipulato potrebbe considerarsi
censurabile costituzionalmente, innanzi il giudice costituzionale
dello stato d'invio. Ad ogni buon conto, poi, l'esercizio della
giurisdizione non andrà confuso con la legge applicabile, sebbene,
in pratica, essa seguirà in linea di massima la giurisdizione
accordata, talché il giudice investito della questione applicherà
il diritto interno del proprio ordinamento. Da ultimo, va senza
dubbio sottolineato che il militare all'estero è comunque
sottoposto alla giurisdizione penale e civile (per responsabilità
da illecito extracontrattuale) del sending state(108), talché i
terzi potrebbero sempre far valere i propri diritti nei confronti,
sia del militare interessato, sia dello stato d'invio, innanzi
l'autorità giudiziaria del sending state(109).
Inoltre, qualora possibile, i terzi offesi o danneggiati potrebbero
adire organi giudiziari internazionali competenti sul caso, come la
Corte europea sui diritti dell'uomo(110) e il Tribunale penale
internazionale (TPI). Quest'ultimo, esercitando la propria
giurisdizione in via complementare a quella degli stati firmatari
dello Statuto di Roma(111), è, in via di principio, competente a
processare militari di uno stato parte dello Statuto che abbiano
commesso gravi delitti all'estero, ovvero può comunque esercitare
la propria cognizione sui fatti accaduti sul territorio di uno
stato parte, anche nei confronti di militari appartenenti a stati
non firmatari(112).
In quest'ultima ipotesi(113), però, il medesimo Statuto vieta al
Tribunale, con una norma che pare privare di efficacia le
precedenti disposizioni, di presentare allo stato territoriale
membro una richiesta di consegna di un cittadino dello stato
d'invio qualora tra i due stati sia in vigore un accordo che
preveda il preventivo consenso dello stato d'invio alla consegna
dell'indiziato (art. 98, co. 2)(114).
Il medesimo divieto permane nel caso in cui l'individuo da
consegnare sia coperto dall'immunità dell'agente diplomatico o da
quella propria dello stato d'invio (art. 98, co. 1)(115); in altre
parole, è il Tribunale che «è stat[o] investit[o] direttamente del
compito di far rispettare allo Host State i propri
obblighi»(116).
Quindi, lo Statuto prevede, da un lato, che il Tribunale dovrà
astenersi dal richiedere la consegna degli indiziati o l'assistenza
degli stati membri, ricorrendo talune condizioni; dall'altro, che
possano sussistere ed essere leciti accordi tra stati membri e non
il cui contenuto apparentemente contrasta con gli obblighi imposti
agli stati firmatari dallo Statuto medesimo.
I termini utilizzati nel testo ufficiale, in lingua inglese, del
secondo comma dell'articolo 98 («sending State»), sembrano
confermare che lo Statuto comprende tra gli international
agreements ivi citati anche i SOFAs. I SOFAs, quindi, agirebbero da
exemption agreements dalla giurisdizione del Tribunale per i
militari in operazione(117), per lo meno qualora contengano
specifiche disposizioni in materia di divieto di consegna, ovvero
rechino norme chiaramente in contrasto con essa(118).
Per converso, secondo altra dottrina, i SOFAs non rientrerebbero
tra gli accordi ex art. 98, co. 2 dello Statuto, in quanto i
militari sul suolo straniero godrebbero, quali agenti dello stato
all'estero in tempo di pace, dell'immunità dalla giurisdizione del
paese di soggiorno, garantita dal diritto internazionale generale.
In conseguenza essi ricadrebbero nell'ambito del disposto di cui
comma 1 del medesimo articolo e, pertanto, il TPI non potrebbe in
ogni caso richiederne la consegna(119).
A parere di chi scrive, tale ultima interpretazione appare poco
condivisibile, poiché, come visto, per i militari l'effettivo
godimento dell'immunità consegue alla stesura di un SOFA e non
viceversa. In questa sede, ad ogni buon conto, basterà sottolineare
come gli accordi ex art. 98, co. 2 dello Statuto del TPI si
riferiscano alla mera "consegna" dell'indiziato al Tribunale.
Il prosecutor presso il TPI, pertanto, continuerà a rimanere
titolare dell'azione penale sul caso(120) e, anche
nell'impossibilità di vedersi consegnato l'indiziato
nell'immediato, nulla vieterebbe al procuratore dell'Aia di
iniziare comunque a raccogliere informazioni sui fatti accaduti ed
eventualmente chiedere alla pre - trial chamber l'autorizzazione
all'esercizio dell'azione penale(121).
Residua la compatibilità con l'oggetto e lo scopo dello Statuto del
TPI, di un SOFA ex art. 98, co. 2, stipulato successivamente
all'entrata in vigore dello Statuto medesimo, tra uno stato di
soggiorno, parte dello stesso, e un sending state non parte(122). A
ben vedere, tale compatibilità non rileva però in maniera decisiva
ai nostri fini. Difatti, anche volendo ritenere, per l'host nation,
la stesura di un SOFA successivo allo Statuto, che operi quale
exemption agreement, come una violazione dell'oggetto e dello scopo
dello Statuto medesimo, il SOFA in questione rimarrà valido ed
efficace fra le parti, sebbene sia idoneo ad esporre lo stato di
soggiorno a responsabilità internazionale(123).
Inoltre, anche ritenendo il SOFA in parola tra gli article 98
agreements, come tutti gli accordi di questo tipo, esso
garantirebbe sì, ai beneficiari, la mera immunità processuale dalla
giurisdizione
Approfondimenti
_____________________
(*) - L'autore ringrazia il C.te Jean Paul Pierini per la
gentile consulenza, prestata nel corso della stesura dello scritto,
e la dott.ssa Federica Bertolin per la revisione generale del
testo. Note e commenti a: m.tondini@imtlucca.it.
(1) - Sul punto, il diritto di common law rimanda di frequente alla
pronuncia della Corte Suprema statunitense nel caso Wilson v.
Girard (354 U.S. 524 (1957), pag. 529, disponibile su http://supreme.justia.com/us/354/524/case.html):
«Uno stato sovrano possiede l'esclusiva giurisdizione sugli
illeciti penali commessi da chiunque, all'interno dei propri
confini, a meno di non rinunciarvi implicitamente o
esplicitamente».
(2) - Ai sensi dell'art. 4 del Progetto di articoli sulla
responsabilità internazionale degli stati per illeciti
internazionali, presentato dalla Commissione sul diritto
internazionale all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 12
dicembre 2001 (UN Doc. A/RES/56/83, Annex). Sul punto, si veda il
commentario alla bozza di articolo 4 (disponibile su
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf,
84 ss.).
(3) - Ibid., art. 7.
(4) - Oltre a far sorgere possibili conflitti di giurisdizione, il
compimento di fatti illeciti da parte di membri delle forze armate
nazionali all'estero può dare origine alle seguenti responsabilità:
quella civile e penale degli agenti, quella civile dello stato
d'invio, quella eventuale dello stato territoriale che ha
autorizzato l'attività che ha prodotto l'illecito (e, di
conseguenza, quella sussidiaria dello stato d'invio), nonché quella
disciplinare e contabile dei militari. Potrebbero essere parimenti
coinvolte diverse autorità giudiziarie, quali quelle ordinarie
(civili e penali) e/o militari e contabili dei paesi interessati,
quelle internazionali (in via sussidiaria/complementare) qualora le
stesse abbiano giurisdizione sul caso, oltre ad eventuali organi
arbitrali internazionali, nel caso sorgano violazioni di obblighi
internazionali tra lo stato d'invio e quello territoriale.
(5) - Storicamente, la pretesa immunità assoluta dalla
giurisdizione dello stato territoriale deriva dal regime bellico
applicato nel corso di occupazioni militari di porzioni di
territorio avversario. A ben vedere, però, per ciò che concerne lo
status giuridico dei contingenti militari in tempo di pace sul
suolo straniero, è da dire che l'immunità assoluta è stata per lo
più concessa dallo stato territoriale alle sole truppe straniere in
transito (ivi comprese le navi militari), e non a quelle in
effettivo stazionamento. In deroga, durante la II Guerra mondiale,
gli Stati Uniti ottennero dal Canada e dal Regno Unito, in maniera
diversa, l'immunità assoluta per i loro militari. Su immunità e
riparto di giurisdizione cfr. gli scritti di G. P. Barton sul
British Year Book of International Law, pubblicati tra il 1949 e il
1954 (Foreign Armed Forces: Immunity from Supervisory Jurisdiction,
Vol. 26, 1949, 380 ss.; Foreign Armed Forces: Immunity from
Criminal Jurisdiction, Vol. 27, 1950, 186 ss.; Foreign Armed
Forces: Qualified Jurisdictional Immunity, Vol. 31, 1954, 341 ss.).
A conferma dell'immunità assoluta dalla giurisdizione dello stato
territoriale, la dottrina statunitense (cfr. ad es.: R. J.
Erickson, Status of Forces Agreement: A Sharing of Sovereign
Prerogative, in Air Force Law Review, 1994, 138; S.G. Hemmert,
Peace - Keeping Mission SOFAs: U.S. Interests in Criminal
Jurisdiction, in Boston University International Law Journal, 1999,
217), riporta spesso il caso della goletta (schooner) Exchange (The
Schooner Exchange v. McFaddon, 11 U.S. 116 (1812), disponibile su
http://supreme.justia.com/us/11/116/case.html),
in cui la Corte Suprema USA, accogliendo le tesi sostenute dal
Procuratore generale, garantì l'immunità dalla giurisdizione
statunitense ad una nave da guerra francese ormeggiata in un porto
americano.
(6) - D. Fleck (cur.), The Handbook of the Law of Visiting Forces,
New York, Oxford University Press, 2001, 5.
(7) - Cfr.: Cass. Civ., SS. UU., 3 agosto 2000, n. 530, par. 4: «La
questione sull'immunità della giurisdizione civile degli [stati
esteri] deve essere risolta sulla base del criterio della
cosiddetta immunità ristretta, per il quale l'immunità può essere
riconosciuta limitatamente alle attività degli Stati esteri che
costituisca estrinsecazione immediata e diretta del loro jure
imperii». Sul punto, cfr.: P. Simone, L'immunità dello Stato
straniero dalla giurisdizione civile per attività di addestramento
alla guerra mediante velivoli militari della Nato, in Giustizia
civile, 2001, I, 747 ss.
(8) - B. Conforti, Diritto Internazionale, Napoli, Editoriale
Scientifica, 7ª ed., 2006, 228.
(9) - Si vedano, sul punto: il paragrafo 6 dell'UN Model Status -
of the Force Agreement for Peacekeeping Operations, UN Doc.
A/45/594 (1990) (UN SOFA); l'art. II del NATO SOFA; l'art. 3
dell'Accordo del 23 novembre 1995 tra la Bosnia Erzegovina e la
NATO, riguardante lo status dell'Alleanza e del proprio personale
sul territorio bosniaco; l'art. VII dell'US - ROK SOFA del 9 luglio
1966 (Agreement Under Article IV of the Mutual Defense Treaty
between the United States of America and the Republic of Korea,
Regarding Facilities and Areas and the Status of United States
Armed Forces in the Republic of Korea); art. XVI del SOFA tra USA e
Giappone del 19 gennaio 1960 (Agreement Under Article VI of the
Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States
of America and Japan, Regarding Facilities and Areas and the Status
of U.S. Armed Forces in Japan) e l'art. II dell'RP - US Visiting
Forces Agreement (VFA), concluso da Stati Uniti e Filippine il 10
febbraio 1998.
(10) - Ad esempio, a completamento della nota precedente, il SOFA
stretto tra Governo di Timor Leste e gli Stati Uniti il 1 ottobre
2002 (disponibile su http://www.laohamutuk.org/reports/UN/02US_TLSOFA.htm),
non contiene alcuna disposizione sul rispetto delle leggi timoresi
da parte del personale statunitense in loco. Del pari, il
Regolamento UNMIK (missione ONU in Kosovo) n. 2000/47, art. 2.2,
prevede che il personale della NATO debba rispettare il diritto in
vigore in Kosovo «qualora non confligga con il compimento del
mandato conferito alla KFOR [la Forza NATO in Kosovo] con la
Risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 1244». Sul punto cfr.: C.
Stahn, International Territorial Administration in the former
Yugoslavia: Origins, Development and Challenges ahead, in
Zeitschrift für ausländisches öffentliches Rechts und Völcherrecht,
2001, 151.
(11) - Il principio dell'immunità ristretta trova una puntuale
codificazione nella Convenzione europea sull'immunità degli Stati
del 16 maggio 1972, e nella Convenzione delle Nazioni Unite sulle
immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni del 2 dicembre
2004 (UNGA Res. 59/38 (2004), annex, UN Doc. A/59/49, 2005), art.
10 ss., di cui l'Italia non è ancora parte.
(12) - Si veda il caso del Senegal, laddove, secondo l'art. IX
dell'allegato II all'Accordo di cooperazione franco - senegalese
del 29 marzo 1974, i membri delle forze armate francesi e i civili
che le accompagnano sono sottoposti alla giurisdizione francese per
le violazioni commesse all'interno delle installazioni militari o
nell'esercizio del servizio, mentre sono soggetti al diritto
senegalese per ogni altra attività non prevista nel SOFA (D.
Kincher, Peacekeeping e sistema penale francese, in S. Manacorda
(cur.), Missioni militari di peace keeping e cooperazione in
materia penale (Atti del seminario di studi di San Remo, 11 - 12
ottobre 2003), Gaeta, Agenzie Industrie Difesa - Stabilimento
Grafico Militare, 2004, 130).
(13) - A. Aust, Handbook of International Law, New York, Cambridge
University Press, 2005, 175. Sulla disciplina dei SOFAs nella
dottrina giuridica italiana, cfr. l'esauriente analisi di F.
Caffio, L'esperienza dei SOFAs nelle più recenti operazioni
internazionali, in questa Rassegna, 2006, 1 (suppl.), 71 ss.
(14) - Conforti, op. cit., 221. L'Italia ha ratificato la
Convenzione de quo con L. 9 agosto 1967, n. 804.
(15) - Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty
regarding the Status of Their Forces, Londra, 19 giugno 1951,
ratificato dall'Italia con L. 30 novembre 1955, n. 1335.
(16) - C. Stahn, The Ambiguities of Security Council Resolution
1422 (2002), in European Journal of International Law, 2003, 94; B.
Kondoch, Human rights law and UN peace operations in post -
conflict situations, in N. D. White e D. Klaasen, The UN, human
rights and post - conflict situations, Manchester, Manchester
University Press, 2005, 34. Per I contingenti nazionali assegnati
alle Nazioni Unite, si veda il Model Agreement between the United
Nations and Member States Contributing Personnel and Equipment to
United Nations Peace - Keeping Operations, UN Doc. A/46/185
(1991).
(17) - J. Voetelink, The EU SOFA: The European Union Status of
Forces Agreement, in Revue de droit militaire et de droit de la
guerre, 2005, 3 - 4, 25.
(18) - Si veda, ad es.: l'Accordo tra il Consiglio Federale della
Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana
sulla effettuazione di attività congiunte di addestramento e
formazione militare delle rispettive forze armate, concluso il 24
maggio 2004, ed entrato in vigore mediante scambio di note l'11
aprile 2006; ovvero il Memorandum d'intesa tra il Ministro della
Difesa della Repubblica Italiana e il Comando Supremo delle Forze
Alleate in Europa (SHAPE), riguardante la fornitura di supporto
logistico alle forze esterne in transito o temporaneamente
stanziate sul territorio italiano in applicazione del piano 1045
Joint Endeavour di SACEUR, sottoscritto il 14 e il 15 dicembre
1995.
(19) - Aust, op. cit., 55.
(20) - Per precisare il carattere non prettamente militare
dell'operazione in atto, le Nazioni Unite usano di frequente il
termine SOMA anche nel caso in cui siano coinvolti contingenti
militari. Si vedano, ad esempio: l'Agreement between the Government
of Sudan and the United Nations Concerning the Status of the United
Nations Mission in Sudan, del 28 dicembre 2005, disponibile su
http://www.unmis.org/english/documents/sofa.pdf;
l'Agreement between the Government of Sierra Leone and the United
Nations Concerning the Status of the United Nations Integrated
Mission in Sierra Leone, del 22 dicembre 2005.
(21) - A tal riguardo, si prenda il caso della missione di
osservazione, inviata dal governo norvegese nel 2002 per vigilare
sul cessate il fuoco tra Tigri Tamil e Governo dello Sri Lanka. Il
relativo SOMA fu concluso tra il Governo norvegese e quello
srilankese, unico titolare legittimo del potere statuale a livello
internazionale, mentre le Tigri Tamil inviarono una missiva in cui
si impegnavano ufficialmente a garantire agli osservatori
scandinavi quanto previsto nell'accordo (Status of Mission
Agreement (SOMA) on the establishment and management of the Sri
Lanka Monitoring Mission (SLMM), 18 marzo 2002, preambolo,
disponibile su
http://www.reliefweb.int/rw/RWB.NSF/db900SID/MHII-68ZAWR?OpenDocument).
(22) - Si vedano, in particolare: artt. 42 - 56, Reg. annesso alla
IV Conv. Aja del 1907; artt. 27 - 33 e 47 - 78, IV Conv. Ginevra
del 1949; art. 5, Conv. di Ginevra del 1954; artt. 72 - 75, I Prot.
Add. del 1977.
(23) - Sul punto cfr.: C. M. Pontecorvo, Somalia e Nazioni Unite,
in P. Picone (cur.), Interventi delle Nazioni Unite e diritto
internazionale, Padova, Cedam, 1995, 208.
(24) - A. Carlevaris, Recenti sviluppi nella prassi degli "Status -
of - Forces Agreements" per le operazioni di peacekeeping delle
Nazioni Unite, in La comunità internazionale, 1998, 667.
(25) - La Missione ISAF, istituita con Risoluzione del Consiglio di
Sicurezza n. 1386 (2001), e da ultimo autorizzata con analoga
Risoluzione n. 1707 (2006), è posta sotto il Comando operativo
dell'Allied Joint Force Command Brunssum, uno dei tre Comandi
operativi interforze NATO.
(26) - L'Operation Enduring Freedom - Afghanistan (OEF - A) viene
lanciata in risposta agli attentati dell'11 settembre 2001 negli
Stati Uniti. Inizia il 7 ottobre 2001, con i bombardamenti
statunitensi e britannici sull'Afghanistan, e viene confermata a
mezzo di una lettera dell'Amb. John Negroponte, rappresentante
permanente USA alle Nazioni Unite, al Presidente del Consiglio di
sicurezza (UN Doc. S/2001/946 del 7 ottobre 2001; riprodotta in
American Journal of International Law, 2002, 245). Il Comando
operativo dell'operazione è fissato a Tampa, in Florida, presso il
Quartier Generale del Comando operativo centrale statunitense
(USCENTCOM). Dal 31 luglio 2006, in attuazione dello stage 3 della
fase 2 dell'OPLAN n. 10302, ISAF ha ricevuto da Enduring Freedom il
Comando delle operazioni militari nelle province meridionali del
paese. Di conseguenza, le truppe di Enduring Freedom in loco sono
transitate sotto il Comando NATO.
(27) - Military Technical Agreement, Between the International
Security Assistance Force (ISAF) and the Interim Administration of
Afghanistan (Interim Administration), Kabul, 4 gennaio 2002,
disponibile su http://www.operations.mod.uk/isafmta.doc.
In linea generale, il MTA conferisce al personale ISAF le immunità
di cui godono gli "esperti in missione", secondo la Convenzione del
1946 sui privilegi e le immunità dell'ONU (Allegato A, art.
1).
(28) - L'art. 18 dell'Allegato in parola riconosce che le garanzie
e le immunità previste per il personale ISAF «will not derogate
from additional protections, rights and exemptions other forces
operating in connection with the ISAF may negotiate separately with
the Interim Administration or the follow - on Government». Il
contingente militare italiano che in passato ha operato sotto il
controllo statunitense (si veda la Task Force "Nibbio", di base a
Khowst nel 2003) ha beneficiato dello stesso status accordato alle
forze impegnate in ISAF sulla base dell'articolo in
questione.
(29) - Ad esempio, il 1 luglio 2002, 48 persone furono uccise e 177
ferite nel corso di un pranzo di nozze in un villaggio nella
provincia di Uruzgan, centrato per errore da un AC - 130 dell'US
Air Force, che aveva scambiato gli spari in aria per i
festeggiamenti, per fuoco antiaereo. Nonostante le proteste del
Governo afgano, le autorità statunitensi, nominando una commissione
interna d'inchiesta, hanno esercitato la propria giurisdizione
esclusiva sul fatto, offrendosi di pagare somme di denaro ai
danneggiati a titolo di mero indennizzo (P. Constable, Angry
Afghans Protest Attack on Wedding Party, in Washington Post, 3
luglio 2002, disponibile su http://www.washingtonpost.com).
(30) - La questione della giurisdizione delle autorità giudiziarie
afgane sui casi in parola risulta fondamentale. A tal proposito, si
ricordi l'episodio dei civili uccisi negli scontri tra manifestanti
e militari americani dopo un tamponamento tra un veicolo militare
USA e alcuni veicoli civili, avvenuto a Kabul il 29 maggio 2006. In
tale circostanza, il Parlamento afgano aveva approvato una mozione
in cui si chiedeva l'arresto dei soldati USA. Gli Stati Uniti, al
contrario, hanno fatto valere la propria giurisdizione esclusiva
sul caso (A. Nicastro, Agguato ai cooperanti: assassinati sei
afgani, in Repubblica, 31 maggio 2006, 16).
(31) - CPA, Status of the Coalition Provisional Authority, MNF -
Iraq, Certain Missions and Personnel in Iraq, 27 giugno 2004,
disponibile su http://www.cpa-irbaq.org/regulations.
Cfr. sul punto: A. Roberts, The End of Occupation: Iraq 2004, in
International & Comparative Law Quarterly, 2005, 44.
(32) - Secondo l'art. 20, l'Ordine 17.
«Shall remain in force for the duration of the mandate authorising
the MNF under UN Security Council Resolutions 1511 and 1546 and any
relevant subsequent resolution and shall not terminate until the
departure of the final element of the MNF from Iraq, unless
rescinded or amended by legislation duly enacted and having the
force of law». Cfr. sul punto: A. Carcano, End of the Occupation in
2004? The Status of the Multinational Force in Iraq After the
Transfer of Sovereignty to the Interim Iraqi Government, in Journal
of Conflict & Security Law, 2006, 59 - 60.
(33) - In tema di esercizio della giurisdizione locale sul
personale militare, l'Ordine 17 (art. 2) garantiva al personale
straniero che operava sotto l'autorità della CPA l'immunità
pressoché assoluta dalla giurisdizione irachena. Anche volendo oggi
considerare l'Ordine in parola quale legge del receiving state,
esso potrebbe a fatica concedere l'esclusiva giurisdizione dello
stato d'invio sul proprio personale militare all'estero, escludendo
eventuali giurisdizioni concorrenti di altri paesi membri della
coalizione. Al più, l'Ordine, quale atto unilaterale dello stato
territoriale, potrebbe garantire la mera preventiva rinuncia
dell'esercizio della giurisdizione irachena sul personale militare
straniero. Ne consegue che, se gli stati che partecipano alle
operazioni militari in Iraq rimangono sempre competenti a giudicare
il proprio personale militare (anche in loco), ciò non pregiudica,
a rigor di logica, che gli stessi militari possano essere giudicati
in via sussidiaria presso l'autorità giudiziaria di un altro paese
membro della coalizione (qualora questo abbia competenza sul caso)
per violazioni commesse in Iraq. Sul punto possono segnalarsi i
procedimenti intentati in Germania avverso l'ex Segretario della
Difesa USA Rumsfeld ed altri, per gli abusi commessi da militari
statunitensi sui prigionieri nel carcere di Abu Graib. Cfr. sul
punto: S. Lyons, German Criminal Complaint Against Donald Rumsfeld
and Others, in ASIL Insight, 2006, Vol. 10, n. 33, disponibile su
http://www.asil.org/insights/2006/12/insights061214.html.
Appare corretto, pertanto, il mancato riferimento all'Ordine 17
nella sentenza sul caso in parola, emessa il 13 settembre 2005
dall'Alta corte regionale (Oberlandesgericht OLG) di Stoccarda con
cui è stata rigettata l'azione intesa ad imporre al procuratore
federale di agire penalmente nei confronti degli indiziati (testo
della sentenza disponibile su
http://www.uni-kassel.de/fb5/frieden/regionen/Irak/folter-klage3.pdf).
(34) - L. 29 dicembre 1982, n. 970, Annesso B, par. 5 e 8. Sul
punto cfr.: A. Massai, Il meccanismo del controllo parlamentare, in
F. Tana (cur.), La lezione del Libano, Milano, Franco Angeli, 1985,
120.
(35) - Agreement between the Solomon Islands, Australia, New
Zealand, Fiji, Papua New Guinea, Samoa, and Tonga Concerning the
Operations and Status of the Police and Armed Forces and Other
Personnel Deployed to the Solomon Islands to Assist in the
Restoration of Law and Order and Security, 24 maggio 2003, par. 6 -
7, disponibile su
http://www.dfat.gov.au/treaties/news_archive/solomon_islands_short-term.pdf.
(36) - Per un'ampia disamina delle regole d'ingaggio utilizzate
nelle operazioni militari cfr.: M. Tondini, Regole d'ingaggio e
diritto all'autodifesa. Riflessioni e suggerimenti, in questa
Rassegna, 2005, 1, 18 ss.
(37) - Report of the Secretary - General on the implementation of
Security Council resolution 425 (1978), UN Doc. S/12611 (1978),
par. 4 (d): «The Force will be provided with weapons of a defensive
character. It shall not use force except in self - defence. Self -
defence would include resistance to attempts by forceful means to
prevent it from discharging its duties under the mandate of the
Security Council».
(38) - Così l'art. 6 del Progetto di articoli sulla responsabilità
internazionale degli stati (cit.): «The conduct of an organ placed
at the disposal of a State by another State shall be considered an
act of the former State under international law if the organ is
acting in the exercise of elements of the governmental authority of
the State at whose disposal it is placed».
(39) - Cfr. sul tema: A.J. Bellamy e P.D. Williams, Who's keeping
the peace? Regionalization and Contemporary Peace Operations, in
International Security, 2005, 4, 157; O. Bures, Regional
Peacekeeping Operations: Complementing or Undermining the United
Nations Security Council?, in Global Change, Peace & Security,
2006, 2, 83.
(40) - Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo
allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso
le istituzioni dell'Unione europea, dei quartieri generali e delle
forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione
europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei
compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del trattato
sull'Unione europea, comprese le esercitazioni, nonché dei militari
e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione
dell'Unione europea per essere impiegati in tale ambito (SOFA UE),
17 novembre 2003, in Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, n.
C 321, del 31 dicembre 2003, 6 ss., art. 19, co. 5, lett. a).
(41) - Status of Mission Agreement (SOMA) on the Establishment and
Management of the Ceasefire Commission in the Darfur Area of the
Sudan (CFC), 4 giugno 2004, art. I; General Convention on the
Privileges and Immunities of the Organization of African Unity, 25
ottobre 1965, AU Doc. CAB/LEG/24.2/13, art. II; Additional Protocol
to the OAU General Convention on Privileges and Immunities, 3
luglio 1980, AU Doc. CM/1034(XXXV) Rev.3, Annex, art. 2 ss.
(42) - Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo
alle richieste di indennizzo presentate da uno Stato membro nei
confronti di un altro Stato membro per danni causati ai beni di sua
proprietà o da esso utilizzati o gestiti o nel caso in cui un
militare o un membro del personale civile dei suoi servizi abbia
subito ferite o sia deceduto nell'ambito di un'operazione dell'UE
di gestione delle crisi, 28 aprile 2004, in Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee, n. C 116, del 30 aprile 2004, 1 ss.
(43) - Voetelink, op. cit., 25 - 26.
(44) - Cfr. supra nota 9.
(45) - Ai sensi degli artt. 4 - 5 del Progetto di articoli sulla
responsabilità delle organizzazioni internazionali (Report of the
International Law Commission, UN Doc. A/60/10, 2005, 73 ss.).
(46) - Report of the Secretary General: Financing of the United
Nations Protection Force, the United Nations Confidence Restoration
Operation in Croatia, the United Nations Preventive Deployment
Force and the United Nations Peace Forces headquarters, UN Doc.
A/51/389 (1996), par. 17, in International Legal Materials, 1998,
704; Tavernier, Les Casques bleus, Parigi, Presses Universitaires
de France, 1996, 98; D. Shraga, The United Nations as an actor
bound by international humanitarian law, in L. Condorelli et al.
(cur.), The United Nations and international humanitarian law,
Parigi, Editions Pedone, 1996, 327.
(47) - Commission on Human Rights, Working paper on the
accountability of international personnel taking part in peace
support operations submitted by Françoise Hampson, Un Doc.
E/CN.4/Sub.2/2005/42 (2005), 7; R. Murphy, International
Humanitarian Law and Peace Support Operations: Bridging the Gap, in
Journal of Conflict Studies, 2003, 1, 41.
(48) - Si è già intensivamente intervenuti sul punto in: M.
Tondini, The "Italian Job": How to Make International Organizations
Compliant with Human Rights and Accountable for Their Violation by
Targeting Member States, Atti della Conferenza di Bruxelles del 17
marzo 2007 (pross. pubbl.).
(49) - Convention on the Privileges and Immunities of the United
Nations, 13 febbraio 1946, in United Nations Treaty Series, Vol.
1(1946 - 1947), 15 ss, ratificata dall'Italia con L. 20 dicembre
1957, n. 1318.
(50) - La tempestiva stesura di un SOFA tra le Nazioni Unite e lo
stato territoriale è prevista dall'art. 4 della Convenzione sulla
sicurezza del personale ONU (Convention on the Safety of United
Nations and Associated Personnel, UN Doc. A/49/49, 1994).
(51) - W. G. Sharp, Protecting the Avatars of International Peace
and Security, in Duke Journal of Comparative and International Law,
1996, 117.
(52) - Cfr.: UNGA Res. 52/12B, del 19 dicembre 1997, UN Doc.
A/RES/52/12B (1998), par. 7: «Security Council, in establishing a
peacekeeping operation in the future, should prescribe a time -
frame for the conclusion of the status - of - forces agreement
between the United Nations and the host Government for the
operation in question and that, pending the conclusion of such an
agreement, a model status - of - forces agreement would apply
provisionally unless otherwise agreed by the parties concerned».
Secondo parte della dottrina, tale applicazione provvisoria,
decretata dall'Assemblea Generale, starebbe ad indicare «la sua
natura di testo che codifica la prassi generale del peacekeeping»
(Carlevaris, op. cit., 688 - 689).
(53) - Si veda sul punto: C. Gray, Host State Consent and United
Nations Peacekeeping in Yugoslavia, in Duke Journal of Comparative
and International Law, 1996, 252 - 253. Nonostante la stesura degli
accordi, gli stati controparti manifestarono ripetute resistenze
all'implementazione di quanto ivi previsto, in primis, cercando di
costringere la missione ONU a pagare a "prezzo di mercato" le
istallazioni occupate, parimenti imponendo gravose tassazioni al
personale locale impiegato dalla missione; personale che veniva
talvolta fermato dalle autorità locali e interrogato.
(54) - «Art. 104: L'Organizzazione gode, nel territorio di ciascuno
dei suoi Membri, della capacità giuridica necessaria per
l'esercizio delle sue funzioni e per il conseguimento dei suoi
fini.
Art. 105: 1. L'Organizzazione gode, nel territorio di ciascuno dei
suoi Membri, dei privilegi e delle immunità necessari per il
conseguimento dei suoi fini; 2. I rappresentanti dei Membri delle
Nazioni Unite ed i funzionari dell'Organizzazione godranno
parimenti dei privilegi e delle immunità necessari per l'esercizio
indipendente delle loro funzioni inerenti all'Organizzazione. 3.
L'Assemblea Generale può fare raccomandazioni allo scopo di
determinare i particolari dell'applicazione dei § 1 e 2 di questo
articolo, o proporre ai Membri delle Nazioni Unite delle
convenzioni a tal fine».
(55) - R. Murphy, Legal Framework of UN Forces and Issues of
Command and Control of Canadian and Irish Forces, in Journal of
Armed Conflict Law, 1999, 45 - 46.
(56) - M. J. Kelly et al., Legal aspects of Australia's involvement
in the International Force for East Timor, in International Review
of the Red Cross, 2001, 841, 118.
(57) - UN Doc. S/RES/1272 (1999), del 25 ottobre 1999, par.
1.
(58) - Agreement between the Democratic Republic of East Timor and
the United Nations Concerning the Status of the United Nations
Mission of Support in East Timor, 20 maggio 2002, disponibile su
http://www.laohamutuk.org/reports/UN/02UNMISETSOMA.htm.
L'accordo in parola verrà poi esteso alla successiva UNMIT
nell'ottobre 2006 e affiancato dai SOFA del maggio 2006, stipulati
dal Governo di Timor Est con Australia, Portogallo e Nuova Zelanda.
Infine, tali ultimi accordi saranno sostituiti dall'accordo
trilaterale del Governo di Dili con Australia e Nazioni Unite del
26 gennaio 2007.
(59) - Il Dipartimento della difesa statunitense è chiaro sul
punto: «DOD [Department of Defense] policy is to protect, to the
maximum extent possible, the rights of U.S. personnel who may be
subject to the exercise of criminal jurisdiction by foreign courts
and imprisonment in foreign prisons» (Operating Procedures in Italy
under Article VII, NATO Status of Forces Agreement, U.S. Sending
State Office for Italy Instruction 5820.1D, 24 ottobre 2003, par.
F).
(60) - Cfr. sul punto: B.P. Dean, An International Human Rights
Approach to Violations of NATO SOFA Minimum Fair Trial Standards,
in Military Law Review, Fall 1984, 232 ss. Di contro, si veda la
situazione in cui uno stato di stazionamento, membro di una
convenzione internazionale sui diritti umani (ad es.: la
Convenzione europea sui diritti dell'uomo), acconsente a che il
militare straniero sia giudicato dal proprio sending state,
allorquando l'ordinamento di quest'ultimo preveda, per il reato per
cui l'agente viene processato, la condanna a morte, ovvero garanzie
processuali manifestamente insufficienti. Cfr. sul punto: J. P.
Pierini, The Jurisprudence of the European Court of Human Rights in
Respect of Conduct of a Foreign State or an International
Organization in the Territory of a Contracting State and the
Extraterritorial Effect of Foreign Acts, in Revue de droit
militaire et de droit de la guerre, 2006, 3 - 4, 389 ss.
(61) - S. Lazareff, Status of Military Forces under Current
International Law, Leiden, Sijthoff, 1971, 7 - 9.
(62) - A rigor di logica, infatti, l'art. 80 Cost. impone una legge
di ratifica per tutti quegli accordi che «prevedono arbitrati o
regolamenti giudiziari, o importano […] modificazioni di leggi». Di
conseguenza, ogni deroga all'esercizio della giurisdizione italiana
dovrebbe essere approvata con legge di ratifica. In pratica,
invece, il ricorso alla forma semplificata anche in materie coperte
dalla riserva di cui all'art. 80 Cost. risulta esteso. Cfr.: A.
Cassese, cit. in Conforti, op. cit., 68.
(63) - Intervista telefonica con il C.te Jean Paul Pierini,
realizzata l'8 maggio 2007.
(64) - Ad esempio, ex art. 53 del SOFA ONU.
(65) - Gli Stati Uniti tentarono di giustificare in maniera analoga
l'intervento in Iran nel 1980 per liberare gli ostaggi americani,
prigionieri all'interno della propria ambasciata a Teheran (M. N.
Leich, Digest of US Practice in International Law, 1980, Washington
D.C., Department of State Publications, 1986, 321 ss.).
(66) - Si veda sul punto la posizione del legal advisor del
contingente australiano in UNMIR, cit. in B. M. Oswald,
Peacekeeping and Legal Immunities, in Australian Defence Force
Journal, 1997, n. 126, 23.
(67) - Nel settembre 2005, le Forze armate inglesi reagirono con la
forza all'arresto di due militari del proprio contingente, avvenuto
da parte della polizia irachena, liberandoli dalla prigione ove
essi erano detenuti (P. Salom, Battaglia tra inglesi e polizia
irachena, in Corriere della sera, 20 settembre 2005, 16).
(68) - Agreement among the States parties to the North Atlantic
Treaty and the other States participating in the Partnership for
Peace regarding the status of their forces, 19 giugno 1995, art.
II, co. 1. L'accordo è stato ratificato dall'Italia con L. 30
giugno 1998, n. 229.
(69) - Cfr. sul tema: J. P. Pierini, Variazioni sul NATO S.O.F.A.,
in questa Rassegna, 1999, 4, 86 - 90; Caffio, op. cit., 75 - 77; M.
Nunziata, Limiti della legislazione penale nazionale verso il
personale straniero della Nato, in Rivista della Scuola superiore
dell'economia e delle finanze, 2006, 1, 133 ss.; Hemmert , op.
cit., 222 - 226; Dean, op. cit., 219 ss.; D. Fleck, Are Foreign
Military Personnel Exempt from International Criminal Jurisdiction
under Status of Forces Agreements?, in Journal of International
Criminal Justice, 2003, 657 - 660.
(70) - Sebbene appaia praticamente irrealizzabile l'eventualità di
una condotta lesiva della sicurezza di uno stato che non integri
elementi di fattispecie previste dall'ordinamento penale
dell'altro. Ciò, in pratica, eliderebbe ogni giurisdizione
esclusiva in tali eventualità (Pierini, Variazioni sul NATO
S.O.F.A., cit., 87).
(71) - Secondo la circolare del Ministero di Grazia e Giustizia,
Direzione Generale degli Affari Penali, Uff. II, n. 786/357 del 25
marzo 1957, par. IV, lett. (m) «in ottemperanza a quanto concordato
in sede di definizione della Convenzione a Londra, la
determinazione relativa alla circostanza relativa all'esercizio di
mansioni ufficiali è fatta dal comando dal quale il militare
dipende, che dovrà inviare all'A.G. una formale dichiarazione in
tale senso».
(72) - Per l'Italia, l'eventualità della rinuncia è disciplinata
dal Regolamento relativo all'applicazione dell'art. VII della
Convenzione fra gli Stati aderenti al Trattato del Nord Atlantico
sullo status delle loro forze armate, D.P.R. 2 dicembre 1956, n.
1666. Il D.P.R. in questione è stato per due volte, senza esito,
sottoposto al vaglio del giudice costituzionale per supposta
violazione degli artt. 25, 101, 104 co. 1 e 112 Cost. (C. Cost, 27
giugno 1973, n. 96 e 12 ottobre 1990, n. 446, risp. in Italian
Yearbook of International Law, Vol. II (1976), 1978, 354 ss. e Vol.
VIII (1988 - 1992), 1996, 102 ss.).
(73) - A. Sabino, L'Ordinamento Giudiziario militare nei suoi
riflessi internazionali, Atti del Convegno di Roma del 22 e 23
aprile 1998, disponibile su
http://www.difesa.it/GiustiziaMilitare/RassegnaGM/GM+nel+mondo/Delegati+italiani/Sabino.htm.
(74) - Cfr. sul punto: T. Gazzini, L'eredità problematica dell'art.
VII par. 8 della convenzione tra le parti del Trattato Nord -
Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, in Rivista di
diritto internazionale privato e processuale, 2004, 1313 ss. Gli
stati hanno generalmente ignorato l'inciso «sullo stesso
territorio» e sempre escluso l'esercizio della giurisdizione per i
medesimi fatti.
(75) - Cfr. sul punto: Cass. Pen., sez. I, 17 marzo 2004, Di Blasi,
in Cassazione penale, 2004, 3570 ss., con nota di J. P. Pierini,
Rinnovamento del giudizio dopo il riconoscimento della sentenza
penale straniera sul medesimo fatto: se si trattasse di un bis in
idem "non internazionale"?, 3572 ss.
(76) - Si consideri, ad esempio, il reato militare di burglary,
previsto dall'art. 129 dell'Uniform Code of Military Justice
statunitense, traducibile comunemente come "furto con scasso" e il
cui accertamento viene demandato alla competenza del giudice
militare americano. Secondo il codice penale italiano (artt. 624 -
625 c.p.), la medesima condotta costituisce un mero furto
aggravato, di competenza del giudice ordinario (qualora effettuato
in un'abitazione civile, altrimenti applicandosi la fattispecie di
"furto militare" di cui all'art. 230 del c.p.m.p.).
(77) - è il caso, ad esempio, dell'incidente del "Cermis", accaduto
il 3 febbraio 1998, allorquando, un EA - 6B Prowler statunitense,
nel corso di un volo a bassa quota nei pressi di Cavalese (TN),
recidendo i cavi metallici di una funivia, ne provocò la caduta,
causando la morte di 20 persone. In tale circostanza, mentre il GUP
di Trento respinse la richiesta di rinvio a giudizio per i militari
statunitensi coinvolti, in quanto fatto avvenuto in servizio e
dunque rientrante nella competenza delle Autorità militari
americane, il Pubblico ministero affermò, senza ulteriore esito,
che il giudizio poteva celebrarsi almeno per l'ipotesi di
"attentato alla sicurezza dei trasporti", previsto dall'art. 432
c.p. (Trib. Trento, sent. n. 161, del 13 luglio 1998, con nota di
U. Cedrangolo, in Italian Yearbook of International Law, Vol. IX
(1999), 2000, 185 ss.).
(78) - Secondo la Corte, all'interno dello "spazio giuridico
europeo", il criterio da osservarsi nell'evitare casi di bis in
idem «(è) costituito dalla identità dei fatti materiali, intesi
come l'esistenza di un insieme di fatti indissolubilmente legati
tra loro, indipendentemente dalla qualificazione giuridica di
questi fatti o dell'interesse protetto» (Corte di Giustizia (CE),
Causa C - 436/04, 9 marzo 2006, par. 2, in Gazzetta ufficiale
dell'Unione Europea, n. C 131, del 3 giugno 2006, 18 ss.).
(79) - D. J. Fletcher, The Lifecycle of a NATO SOFA Claim, in Army
Lawyer, 1990, 44 ss.
(80) - Rimane peraltro salva la possibilità di citare in giudizio
lo stato d'invio presso il proprio giudice interno, in quanto la
giurisdizione accordata ex art VIII, co. 5, non sarebbe da
ritenersi esclusiva. A tale conclusione è giunta, in passato, la
giurisprudenza belga, chiamata a giudicare taluni casi riguardanti
illeciti compiuti da militari del proprio paese in Germania. Cfr.
sul punto: A. Ciampi, Compensating Victims of the Cermis Cable -
Car Accident Under NATO Status of the Forces Agreement, in Italian
Yearbook of International Law, Vol. IX (1999), 2000, 117.
(81) - Tra i casi accaduti in Italia, si veda quello della Nave da
guerra francese "Dupleix". La nave in parola, bloccata per protesta
contro le operazioni navali di embargo in Adriatico, il 20 ottobre
1995 nel porto di Brindisi dalla nave di Greenpeace "Altair", aveva
reagito duramente, dapprima assaltando la nave pacifista, infine
speronandola. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Brindisi, senza attendere l'esito della rogatoria inoltrata
precedentemente alle Autorità francesi, aveva richiesto il rinvio a
giudizio del Comandante della Nave francese, Thierry Bonne. Dal
momento che l'episodio era avvenuto mentre il "Dupleix" si trovava
«in attività di servizio», e quindi ricadeva sotto la giurisdizione
prioritaria francese, la richiesta italiana alla Francia di
rinuncia all'esercizio della propria giurisdizione venne respinta.
Nonostante la Procura di Brindisi, nel corso dell'udienza
preliminare, avesse richiesto al GUP di dichiarare il difetto di
giurisdizione, questi aveva disposto il rinvio a giudizio del
militare francese, ritenendo il Bonne assoggettabile alla
giurisdizione italiana e affermando che il fatto in questione non
veniva disciplinato dalla Convenzione di Londra del 1951. Contro
tale provvedimento, la difesa dell'imputato aveva proposto
immediato ricorso per Cassazione. La Corte adita, con sentenza in
data 27 gennaio 1997, annullava senza rinvio l'ordinanza del GUP di
Brindisi. La Corte rilevava che il giudice italiano era obbligato a
prendere atto del venir meno del suo potere di cognizione per
effetto della decisione francese di esercitare la propria
giurisdizione sul caso (cfr. sul caso: F. Caffio, Il caso della
Nave Duplex, in Rivista Marittima, 1996, 6, 109 ss.).
(82) - Si veda in merito il caso del "Cermis" (supra nota 77).
Mentre la giurisdizione penale sulla questione veniva esercitata
dagli USA, il contenzioso civile veniva risolto mediante un
procedimento di indennizzo stragiudiziale, introdotto ex novo dalla
L. 21 dicembre 1999, n. 497. La legge in parola istituiva una
speciale figura di Commissario straordinario, responsabile
dell'erogazione degli indennizzi, i quali risultavano
particolarmente vantaggiosi poiché molto più cospicui di quelli
mediamente corrisposti al termine di un procedimento civile
ordinario. In ogni caso, tale procedimento stragiudiziale ex lege
risultava comunque facoltativo per i soggetti interessati, che
potevano in ogni caso ricorrere alternativamente al giudice
ordinario. Parimenti, la decisione del Commissario poteva essere
impugnata innanzi il giudice ordinario competente. Cfr. sul caso:
Ciampi, op. cit., 113 ss.; Ibid., Public Prosecutor v. Ashby.
Judgement No. 161/98, in American Journal of International Law,
1999, 219 ss.; W.M. Reisman, R.D. Sloane, The Incident at Cavalese
and Strategic Compensation, in American Journal of International
Law, 2000, 505 ss.; G. Gaia, Giurisdizione italiana sopravvenuta
per i fatti del Cermis?, in Rivista di diritto internazionale,
1999, 482 ss.
(83) - Sulle immunità accordate agli agenti diplomatici cfr.:
Conforti, op. cit., 220 - 221.
(84) - Convenzione sui privilegi e immunità delle Nazioni Unite,
art. VI, sec. 22 (b).
(85) - ICJ, Difference relating to Immunity from Legal Process of a
Special Rapporteur of the Commission on Human Rights (Cumaraswamy
case), Advisory Opinion, 29 aprile 1999, in International Court of
Justice Reports, 1999, 62 ss.
(86) - Si veda sul punto anche la ricostruzione operata dal c.d.
Zeid Report sulla perseguibilità penale degli "esperti in
missione": A comprehensive strategy to eliminate future sexual
exploitation and abuse in United Nations peacekeeping operations
(Zeid Report), UN Doc. A/59/710 (2005), 28 ss. (par. 84 ss.).
(87) - Cumaraswamy case, pag. 87:
«60. As the Court has observed, the Secretary - General, as the
chief administrative officer of the Organization […] it is up to
him to assess whether its agents acted within the scope of their
functions and, where he so concludes, to protect these agents,
including experts on mission, by asserting their immunity. This
means that the Secretary - General has the authority and
responsibility to inform the government of a member State of his
finding and, where appropriate, to request it to act accordingly
and, in particular, to request it to bring his finding to the
knowledge of the local Courts if acts of an agent have given or may
give rise to Court proceedings.
61. When national Courts are seised of a case in which the immunity
of a United Nations agent is in issue, they should immediately be
notified of any finding by the Secretary - General concerning that
immunity. That finding, and its documentary expression, creates a
presumption which can only be set aside for the most compelling
reasons and is thus to be given the greatest weight by national
Courts. The governmental authorities of a party to the General
Convention are therefore under an obligation to convey such
Information to the national Courts concerned, since a proper
application of the Convention by them is dependent on such
information. Failure to comply with this Obligation, among others,
could give rise to the Institution of proceedings under Article
VIII, Section 30, of the General Convention».
(88) - Accordo tra l'Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di
Macedonia sullo status delle forze dirette dall'Unione europea
nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUF), 21 marzo 2003, in
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, n. L 82, del 29 marzo
2003, 46 ss., art. 6; Accordo tra l'Unione europea e la Bosnia
Erzegovina relativo alle attività della missione di polizia
dell'Unione europea (EUPM), 4 ottobre 2002, in Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee, n. L 293, del 29 ottobre 2002, 2 ss., art.
4. Sul tema delle missioni di peacekeeping UE, cfr. A. Bassu, Il
mantenimento della pace nel Diritto dell'Unione Europea, Milano,
Giuffrè, 2005, 97 ss.
(89) - SOFA UE - Macedonia, art. 13.
(90) - General Framework Agreement for Peace in Bosnia and
Herzegovina, 14 dicembre 1995, disponibile su http://www.ohr.int/dpa/default.asp?content_id=380.
(91) - Caffio, L'esperienza dei SOFAs, cit., 82.
(92) - Accordo fra il Governo della Repubblica di Albania ed i
Governi delle Nazioni che contribuiscono alla Forza multinazionale
di protezione sullo status di detta Forza, Roma, 21 aprile 1997,
ratificato con L. 24 febbraio 1999, n. 49.
(93) - Per l'Italia, cfr. l'Accordo tecnico relativo all'attuazione
dell'articolo VIII dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di
Albania e i Governi dei Paesi che contribuiscono alla Forza
multinazionale di protezione sullo status di detta Forza, firmato a
Roma il 21 Aprile 1997", Roma, 14 luglio 1997 (Caffio, L'esperienza
dei SOFAs, cit., 85).
(94) - Protocol to the Treaty of Peace between the Arab Republic of
Egypt and the State of Israel of 26th March 1979 Establishing the
Multinational Force and Observers, 3 agosto 1981, Annex, Appendix,
par. 11, disponibile su http://www.mfo.org/files/Protocollo.pdf.
(95) - Ibid., par. 12.
(96) - Ibid., par. 38.
(97) - Tale ultima disposizione riflette la non risarcibilità dei
danni prodotti dall'occupante nel corso di legittime azioni
belliche (motivate quindi da "necessità militare"), a meno che
quest'ultime non costituiscano violazioni del diritto umanitario
(art. 41, I Prot. Add. Conv. Ginevra 1949 e art. 3, IV Conv.
Ginevra). In maniera analoga, le Nazioni Unite considerano la non
risarcibilità di danni prodotti dal proprio personale in
circostanze di "necessità operativa" come una regola di diritto
internazionale consuetudinario (K. Schmalenbach, Third Party
Liability of International Organization, in H. Langholtz, B.
Kondoch e A. Wells (cur.), International Peacekeeping: The Yearbook
of International Peace Operations, Vol. 10, 2006,
44).__________________
(98) - Siamo già intervenuti sul tema in: M. Tondini, The Role of
Italy in Rebuilding the Judicial System in Afghanistan, in Revue de
droit militaire et de droit de la guerre, 2006, 1 - 2, 79 ss.
(99) - Rispettivamente, SOMA AU - Sudan, par. 61 ss. e SOMA
UNMIS, par. 50 ss.
(100) - SOFA UNMISET, art. 54 ss.
(101) - Arrangement between the Government of Australia and the
Government of the Democratic Republic of Timor - Leste Concerning
the Restoration and Maintenance of Security in Timor - Leste, 26
maggio 2006, Annex (Arrangements Concerning the Status of Visiting
Personnel in Timor - Leste), par. 2, disponibile su http://www.laohamutuk.org/reports/UN/06SOFAs.html#Note159.
Sullo status del personale tecnico - amministrativo d'ambasciata si
veda l'art. 37, co. 2 della Convenzione di Vienna sulle relazioni
diplomatiche del 1961.
(102) - Ibid., par. 15.
(103) - UNMIK Reg. 2000/47, artt. 2.4 e 5, disponibile su
http://www.unmikonline.org/regulations/2000/reg47-00.htm.
(104) - Ibid., art. 7.
(105) - Si vedano sul punto, i commenti dell'Ombudsperson
Institution, ente incaricato di svolgere indagini su eventuali casi
di violazione dei diritti dell'uomo commessi dalle istituzioni
internazionali in Kosovo: «However […] UNMIK provides no
opportunity for individuals to be heard or represented by legal
counsel in their proceedings and all decisions are taken by a panel
of UNMIK staff members. The only appeal possible against this
internal first instance decision is the sending of a "memorandum"
to the UNMIK Director of Administration. In contrast, although
first instance proceedings before KFOR call for a single KFOR
officer to take a decision, the appeals process incorporates many
elements of proper judicial proceedings, including an opportunity
for individuals to be heard or legally represented» (Ombudsperson
Institution in Kosovo, Third Annual Report, 2002 - 2003, 4 - 5,
disponibile su http://www.ombudspersonkosovo.org).
(106) - CtEDU, Behrami c. France, Application No. 71412/01;
Saramati c. France, Germany and Norway, Application No. 78166/01;
Gajic c. Germany, Application No. 31446/02.
(107) - Patto internazionale sui diritti civili e politici, art.
14; Convenzione europea sui diritti dell'uomo e le libertà
fondamentali, artt. 6 e 13; Convenzione americana sui diritti
dell'uomo, art. 8. Si vedano sul punto: CtEDU, Golder c. United
Kingdom, 21 febbraio 1975, para. 34, in European Human Rights
Reports, Vol. 1, 1979 - 1980, 535 («In civil matters one can
scarcely conceive of the rule of law without there being a
possibility of having access to the courts») e CommEDU, Dyer c.
United Kingdom, 9 ottobre 1984, Decisions & Reports, 1984, 252
(«Were Article 6(1) to be interpreted as enabling a State party to
remove the jurisdiction of the courts to determine certain classes
of civil claims or to confer immunities from liability on certain
groups in respect of their actions, without any possibility of
control by the Convention organs, there would exist no protection
against the danger of arbitrary power»).
(108) - Ciò e vero anche per i militari che si trovino a
beneficiare dello status proprio dell'agente diplomatico. L'art.
31, co. 4 della Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni
diplomatiche prevede infatti che «l'immunità giurisdizionale di un
agente diplomatico nello Stato accreditatario non può esentarlo
dalla giurisdizione dello Stato accreditante».
(109) - Com'è noto, il codice penale italiano rubrica le ipotesi di
reato commesse all'estero da cittadini (e militari) italiani agli
artt. 7 - 9, prevedendo in talune circostanze la perseguibilità a
richiesta del Ministro della giustizia (artt. 8, co. 1; 9, co. 2 e
3 c.p.). Quest'ultima non è richiesta nel caso di un reato «per il
quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali
stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana» (art. 7,
co. 1, n. 5 c.p.), quali, ad esempio la "tratta" di esseri umani e
la violenza sessuale: reati il cui verificarsi non appare del tutto
improbabile in un teatro bellico. Ancora, a condizione che il
sospettato si trovi sul territorio italiano, non sarà necessaria la
richiesta del Ministro in caso di reati per cui la legge italiana
prevede la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, ovvero,
per reati per cui la legge prevede un minimo edittale inferiore,
basterà la querela o istanza della persona offesa (art. 9, co. 1 -
2 c.p.): in merito, si pensi all'ipotesi del militare italiano che
torna in patria a seguito della missione effettuata e viene
denunciato per un reato minore commesso all'estero. Il militare
all'estero è altresì sottoposto alle disposizioni previste dal
c.p.m.p. Inoltre, a seguito dell'applicazione del c.p.m.g. (come
modificato dalla L. 31 gennaio 2002, n. 6) a talune operazioni
militari italiane all'estero, oggi venuta meno (ex. art. 5, L. 29
marzo 2007, n. 38), il militare italiano all'estero rimaneva
soggetto alla giustizia militare (competenza territoriale affidata
al Tribunale Militare di Roma, ex art. 9, L. 6/2006) per una vasta
gamma di reati comuni (art. 47 c.p.m.g.).
(110) - Ci siamo dedicati estesamente all'analisi della questione
in: Tondini, The "Italian Job", cit.
(111) - Statuto di Roma della Corte penale internazionale, Roma, 17
luglio 1998, ratificato dall'Italia con L. 12 luglio 1999, n. 232,
preambolo (cpv. 10) e artt. 1 e 17.
(112) - Ibid., art. 12.
(113) - Se, difatti, entrambi gli stati sono parti dello Statuto, è
evidente che ogni patto contrario tra i due, successivo alla firma
del medesimo Statuto, sarebbe in violazione degli obblighi assunti
con lo stesso, poiché gli stati in questione agirebbero in maniera
contraria all'oggetto e allo scopo dello Statuto. Ciò li esporrebbe
entrambi a responsabilità internazionale nei confronti degli altri
stati membri. In caso contrario, per accordi tra due paesi
firmatari dello Statuto, stipulati precedentemente alla sua entrata
in vigore, lo stato oggetto della richiesta dovrebbe dar luogo a
consultazioni con il Tribunale ai sensi dell'art. 97, lett. c.
Alcuni autori rilevano inoltre come lo Statuto del TPI (art. 27)
agisca in questo caso da lex posterior e vada cioè ad abrogare
implicitamente ogni precedente patto contrario tra stati membri, ai
sensi dell'art. 30, co. 3, della Convenzione di Vienna sul diritto
dei trattati del 1969 (S. Wirth, Immunities, Related Problems, and
Article 98 of the Rome Statute, in Criminal Law Forum, 2001, 455;
D. Akande, The Jurisdiction of the International Criminal Court
over Nationals of Non - Parties: Legal Basis and Limits, in Journal
of International Criminal Justice, 2003, 643). Contra, cfr. la
posizione del servizio giuridico della Commissione europea sulla
stipula degli accordi bilaterali, riportato in J. P. Pierini, Il
rispetto delle immunità e degli accordi che richiedono il consenso
del Sending State nella cooperazione della Corte, in G. Lattanzi e
V. Monetti (cur.), La Corte penale internazionale, Milano, Giuffrè,
2006, 464, secondo cui debbono ritenersi accordi ex art. 98, co. 2,
solamente quelli stipulati tra paesi membri dello Statuto del
TPI.
(114) - Statuto di Roma, art. 98, co. 2: «La Corte non può
presentare una richiesta di consegna che costringerebbe lo Stato
adito ad agire in modo incompatibile con gli obblighi che gli
incombono in forza di accordi internazionali secondo i quali il
consenso dello Stato d'invio é necessario per poter consegnare alla
Corte una persona dipendente da detto Stato, a meno che la Corte
non sia in grado di ottenere preliminarmente la cooperazione dello
Stato d'invio ed il suo consenso alla consegna». Cfr. gen. sul
tema: Pierini, Il rispetto delle immunità, cit., 463 ss.
(115) - Ibid., art. 98, co. 1: «La Corte non può presentare una
richiesta di assistenza che costringerebbe lo Stato adito ad agire
in modo incompatibile con gli obblighi di diritto internazionale in
materia di immunità degli Stati o di immunità diplomatica di una
persona o di beni di uno Stato terzo, a meno di ottenere
preliminarmente la cooperazione di tale Stato terzo in vista della
rinuncia all'immunità».
(116) - Pierini, Il rispetto delle immunità, cit., 450.
(117) - F. Caffio, Il problema della posizione degli USA
sull'esenzione dei propri militari dalla Giurisprudenza
Internazionale, in questa Rassegna, 2004, 3 (suppl.), 269; Ibid.,
L'esperienza dei SOFAs, cit., 92.
(118) - Sul caso del SOFA NATO cfr.: Akande, op. cit., 644. A ben
vedere, nel caso del NATO SOFA, dovrebbe ricordarsi che esso
riguarda i soli reati commessi nel territorio dello stato di
soggiorno e non anche i reati commessi in uno stato terzo o nel
medesimo sending state. Il SOFA NATO, poi, non regola l'esercizio
della giurisdizione del receiving state in materia di estradizione,
né si applica alle operazioni out of area (ex art. XX). Inoltre, il
medesimo accordo prevede che la disciplina in materia di riparto di
giurisdizione non troverà applicazione e dovrà essere rinegoziata
nel caso in cui uno stato membro della NATO si trovi in una
situazione di conflitto armato (art. XV NATO SOFA).
(119) - Fleck, Are Foreign Military Personnel Exempt, cit., 654 -
656.
(120) - Akande, op. cit., 640.
(121) - Statuto di Roma, art. 15. L'obbligo del procuratore, ex
art. 18, co. 1, di iniziare l'azione penale solo dopo aver
notificato gli elementi raccolti a tutti gli stati (parti o non
dello Statuto) interessati all'esercizio della propria
giurisdizione sul caso, costituisce un indubbio fattore di
pressione sugli stessi al fine di iniziare a loro volta le
indagini.
(122) - S. Zappalà, The Reaction of the US to the Entry into Force
of the ICC Statute: Comments on the UN SC Resolution 1422 (2002)
and Articles 98 Agreements, in Journal of International Criminal
Justice, 2003, 122; D. Scheffer, Article 98(2) of the Rome Statute:
America's Original Intent, in Journal of International Criminal
Justice, 2005, 340.
(123) - Akande, op. cit., 646.
(124) - G. A. Knoops, The Prosecution and Defense of Peacekeepers
under International Criminal Law, Ardsley (NY), Transnational
Publishers, 2004, 303; Zappalà, op. cit., 124. Secondo questi:
«What really matters is that jurisdiction be exercised» (pag.
131).
(125) - N. Jain, A Separate Law for Peacekeepers: The Clash between
the Security Council and the International Criminal Court, in
European Journal of International Law, 2005, 249. In aggiunta, la
Corte, nell'ambito dei poteri conferiti dagli stati parte, dovrebbe
ritenere nullo il SOFA stipulato dallo stato territoriale (Knoops,
op. cit., 310). Va inoltre tenuto presente l'art. 146, IV Conv.
Ginevra del 1949, che obbliga gli stati parti ad aprire
procedimenti a carico di chiunque (e quindi anche a carico dei
militari straneri) abbia commesso gravi violazioni del diritto
umanitario. Poiché tale obbligo incombe sia sullo stato di
soggiorno che sullo stato d'invio, uno specifico riparto di
giurisdizione penale tra i due paesi non può considerarsi in
violazione dell'articolo in questione, a patto che, per l'appunto,
lo stato su cui incombe l'onere di iniziare il procedimento dia
efficacemente corso all'azione penale.
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