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Decreto Legge 8 febbraio 2007, n. 8 Misure
urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza
connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della
diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori
alle manifestazioni sportive
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 32 del 8 febbraio
2007)
1. Misure per la sicurezza degli impianti sportivi
1. Fino all'attuazione degli interventi strutturali ed
organizzativi richiesti per dare esecuzione all'articolo 1-quater
del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e dei decreti ivi
previsti, le competizioni riguardanti il gioco del calcio, negli
stadi non a norma, sono svolte in assenza di pubblico. Le
determinazioni in proposito sono assunte dal prefetto competente
per territorio, in conformità alle indicazioni definite
dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui
all'articolo 1-octies del medesimo decreto-legge n. 28 del 2003.
Potrà essere consentito l'accesso di coloro che sono in possesso di
un abbonamento annuale, acquistato in data anteriore alla data di
entrata in vigore del presente decreto, non destinatari dei
provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989,
n. 401, allorché l'impianto sportivo risulterà almeno munito degli
specifici requisiti previsti in attuazione dei commi 1, 2 e 4
dell'articolo 1-quater del citato decreto-legge n. 28 del
2003.
2. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88,
dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente:
«7-bis. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni
nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o
cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla
società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di
accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano,
riservati ai sostenitori della stessa. È, altresì, fatto divieto di
porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona
fisica o giuridica titoli di accesso in numero superiore a quattro.
In caso di violazioni delle disposizioni del presente comma si
applicano le sanzioni previste dal comma 5 dell'articolo
1-quinquies».
3. I divieti di cui all'articolo 1-quater, comma 7-bis, del citato
decreto-legge n. 28 del 2003, come introdotto dal comma 2 del
presente articolo, si applicano alle competizioni sportive
riguardanti il gioco del calcio programmate per i giorni successivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto. I titoli di
accesso ceduti o venduti anteriormente non possono essere
utilizzati.
3-bis. La richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti
sportivi di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio
2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2003, n. 88, è corredata dalla presentazione di un valido documento
di identità per ogni intestatario di ciascun titolo.
3-ter. Il personale addetto agli impianti sportivi di cui al comma
3-bis accerta la conformità dell'intestazione del titolo di accesso
alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo la esibizione di
un valido documento di identità, e negando l'ingresso in caso di
difformità, nonché a coloro che sono sprovvisti del
documento.
3-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il personale
addetto alla vendita ed al controllo dei titoli di accesso, che
omette di osservare le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 5.000 a 20.000 euro.
3-quinquies. È fatto divieto alle società sportive o concessionarie
del servizio di vendita e controllo dei titoli di accesso di
adibire a tale servizio personale nei cui confronti il prefetto
abbia irrogato la sanzione amministrativa di cui al comma 3-quater.
In caso di violazione, è irrogata dal prefetto della provincia in
cui le medesime società hanno la sede legale o operativa la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a
100.000 euro.
2. Modifiche agli articoli 6 e 6-quater della legge 13 dicembre
1989, n. 401
1. All'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2» sono sostituite
dalle seguenti: «all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all'articolo
6-ter»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al
presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi,
sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta
finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in
occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in
pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle
manifestazioni stesse»;
a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei
confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto
il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a
coloro che esercitano la potestà genitoriale»;
b) al comma 5, le parole: «non possono avere durata superiore a tre
anni» sono sostituite dalle seguenti: «non possono avere durata
inferiore a un anno e superiore a cinque anni»;
c) al comma 6, le parole: «da tre a diciotto mesi o con la multa
fino a lire tre milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a
tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro»;
d) il primo periodo del comma 7 è sostituito dai seguenti:
«Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per
quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o
durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono
dette manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di
accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in
un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di
manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da
due a otto anni, e può disporre la pena accessoria di cui
all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26
aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
giugno 1993, n. 205. Il capo della sentenza non definitiva che
dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è
immediatamente esecutivo».
2. All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo
il comma 1, è aggiunto in fine, il seguente:
«1-bis. Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato
dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti
dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal
prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede
legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 20.000 a 100.000 euro».
2-bis Divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza o
recanti ingiurie o minacce
1. Sono vietate, negli impianti sportivi, l'introduzione o
l'esposizione di striscioni e cartelli che, comunque, incitino alla
violenza o che contengano ingiurie o minacce. Salvo che costituisca
più grave reato, la violazione del suddetto divieto è punita con
l'arresto da tre mesi ad un anno. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.
205.
2-ter Norme sul personale addetto agli impianti sportivi
1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti, le
modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei
servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi,
nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto
del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto
stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine.
Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari
competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale
termine, il decreto può essere egualmente emanato.
2. Le società sportive e incaricate dei servizi di cui al comma 1
comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti
servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza
dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego
comunicandolo alla società.
3. Modifiche agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre
1989, n. 401
1. Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989,
n. 401, è sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei
luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli
interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che
partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque,
nelle immediate adiacenze di essi nelle ventiquattro ore precedenti
o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a
condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione
sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto
pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali,
petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile,
ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti
contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la
reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto
deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione,
l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La
pena è aumentata se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la
sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione
sportiva. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un
danno alle persone».
1-bis. Al comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989,
n. 401, e successive modificazioni, le parole da: «, se dal fatto
deriva un pericolo concreto» fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino ad un anno e con
l'ammenda da 1.000 euro a 5.000 euro. La pena è della reclusione da
sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante
dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della
competizione calcistica».
2. Il comma 1 dell'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n.
401, è sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei
luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli
interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che
partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque,
nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore
precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione
sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla
manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi,
bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di
fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale
imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad
offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con
la multa da 1.000 a 5.000 euro».
3-bis. Aggravante del reato di danneggiamento
1. All'articolo 635, secondo comma, del codice penale, dopo il
numero 5), è aggiunto il seguente:
«5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire
o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive».
4. Modifiche agli articoli 8 e 8-bis della legge 13 dicembre 1989,
n. 401, nonché all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio
2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2003, n. 88
1. All'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: «di cui all'articolo 6-bis, comma 1,
e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6-bis, comma 1,
all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6 della presente
legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla
prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto
è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di
accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive
previsto dal comma 7 dell'articolo 6»;
b) al comma 1-ter, le parole: «o di altri elementi oggettivi» sono
soppresse; le parole: «dai quali» sono sostituite dalle seguenti:
«dalla quale» e le parole: «entro le trentasei ore» sono sostituite
dalle seguenti: «entro quarantotto ore»;
c) al comma 1-quater, dopo le parole: «1-bis,» sono inserite le
seguenti: «e nel caso di violazione del divieto di accedere ai
luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma
7 dell'articolo 6».
2. All'articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e
successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2007» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».
3. Al comma 1 dell'articolo 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n.
401, dopo le parole: «nell'articolo 6-bis, commi 1 e 2» sono
inserite le seguenti: «nell'articolo 6-ter».
5. Integrazione del sistema sanzionatorio per la violazione del
regolamento d'uso degli impianti
1. All'articolo 1-septies, comma 2, primo periodo, del
decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole:
«sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro» sono
sostituite dalle seguenti: «sanzione amministrativa pecuniaria da
100 a 500 euro».
2. All'articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio
2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2003, n. 88, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Nell'ipotesi di cui al periodo precedente, al contravventore
possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui
all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata
non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni».
6. Misure di prevenzione
1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo l'articolo 7-bis è
inserito il seguente:
«Art. 7-ter (Misure di prevenzione). - 1. Le misure di prevenzione
di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e alla legge 31 maggio
1965, n. 575, possono essere applicate anche nei confronti delle
persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno
preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di
violenza di cui all'articolo 6 della presente legge.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 può essere altresì
applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, di
cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente ai beni, nella
disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in
qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di
violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il
sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette
alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza è
convalidato a norma dell'articolo 2-ter, secondo comma, secondo
periodo, della medesima legge n. 575 del 1965».
7. Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali a
pubblico ufficiale nonché in materia di violenza e resistenza a
pubblico ufficiale
1. Dopo l'articolo 583-ter del codice penale, è inserito il
seguente:
«Art. 583-quater. - (Lesioni personali gravi o gravissime a un
pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di
manifestazioni sportive). - Nell'ipotesi di lesioni personali
cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in
occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite
con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime,
con la reclusione da otto a sedici anni».
2. All'articolo 339 del codice penale, dopo il secondo comma, è
aggiunto, in fine, il seguente: «Le disposizioni di cui al secondo
comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave
reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa
mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri
oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in
modo da creare pericolo alle persone».
8. Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari
dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre
1989, n. 401
1. È vietato alle società sportive corrispondere in qualsiasi
forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti
di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n, 401, o di
cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero a soggetti che
siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non
definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di
manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di
qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o
gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio. È
parimenti vietato alle società sportive corrispondere contributi,
sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di
tifosi comunque denominate, salvo quanto previsto dal comma
4.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sono
definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le modalità di verifica, attraverso la questura,
della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 per i
nominativi comunicati dalle società sportive interessate.
3. Alle società sportive che non osservano i divieti di cui al
comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società
ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 50.000 a 200.000 euro.
4. Le società sportive possono stipulare con associazioni
legalmente riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la
promozione e la divulgazione dei valori e dei princìpi della
cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza,
come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma
scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la
realizzazione delle predette finalità, nonché per il sostegno di
gemellaggi con associazioni legalmente riconosciute dei sostenitori
di altre società sportive aventi i medesimi fini statutari. I
contratti e le convenzioni stipulati con associazioni legalmente
riconosciute che abbiano tra i propri associati persone a cui è
stato notificato il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 6 della
legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, sono
sospesi per la durata di tale divieto, salvo che intervengano
l'espulsione delle persone destinatarie del divieto e la pubblica
dissociazione dell'associazione dai comportamenti che lo hanno
determinato.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.
9. Nuove prescrizioni per le società organizzatrici di
competizioni riguardanti il gioco del calcio
1. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni
riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione,
distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al
decreto ministeriale 6 giugno 2005 del Ministro dell'interno,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, di
emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che
siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6
della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero a soggetti che siano
stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per
reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni
sportive.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sono
definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le modalità di verifica, attraverso la questura,
della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 dei
nominativi comunicati dalle società sportive interessate.
3. Alle società che non osservano il divieto di cui al comma 1 è
irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede
legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
40.000 a 200.000 euro. Per quanto non previsto dal presente
articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni.
3-bis. Le società organizzatrici di competizioni sportive
riguardanti il gioco del calcio sono tenute ad affiggere in tutti i
settori degli stadi copie del regolamento d'uso dell'impianto. Le
medesime società hanno cura altresì di prevedere che sul retro dei
biglietti sia espressamente indicato che l'acquisto del biglietto
stesso comporta l'obbligo del rispetto del regolamento d'uso
dell'impianto quale condizione indispensabile per l'accesso e la
permanenza all'interno dello stadio.
10. Adeguamento degli impianti
1. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n.
28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n.
88, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. All'adeguamento degli impianti di cui al comma 1 possono
provvedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, le società utilizzatrici degli impianti medesimi. In tale
caso, qualora ai fini dell'adeguamento dell'impianto alle
prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 occorrano particolari titoli
abilitativi, l'amministrazione competente al rilascio del titolo
provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa
istanza o convoca entro lo stesso termine, ove necessario, una
conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La
conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In
difetto di provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del titolo
abilitativo si intende ad ogni effetto accolta».
11. Programma straordinario per l'impiantistica sportiva
1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività
sportive, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e
dell'interno, convoca un tavolo di concertazione per definire,
entro centoventi giorni dalla data di convocazione, un programma
straordinario per l'impiantistica destinata allo sport
professionistico e, in particolare, all'esercizio della pratica
calcistica, al fine di renderla maggiormente rispondente alle
mutate esigenze di sicurezza, fruibilità, apertura, redditività
della gestione economica finanziaria, anche ricorrendo a strumenti
convenzionali.
2. Al tavolo nazionale partecipano il Ministro per le politiche
giovanili e le attività sportive, il Ministro delle infrastrutture,
il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle
finanze, il CONI, i rappresentanti dell'ANCI, delle regioni e delle
organizzazioni sportive.
11-bis. Iniziative per promuovere i valori dello sport
1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività
sportive, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con
il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro delle
politiche per la famiglia, predispone un programma di iniziative
nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle
università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello
giovanile, con l'obiettivo di promuovere l'adesione e la
partecipazione ai valori ed ai princìpi fondamentali della cultura
sportiva, come sanciti dalla Carta olimpica. Al medesimo fine il
Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ed il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali assicurano,
insieme al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la
definizione delle opportune forme di intesa con le regioni e gli
enti locali; il Ministro per le politiche giovanili e le attività
sportive promuove la realizzazione di specifiche azioni ed
iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni
riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali ed
internazionali. Il Ministro per le politiche giovanili e le
attività sportive promuove, sentiti il CONI, le federazioni e le
società sportive, manifestazioni e attività finalizzate alla
sensibilizzazione ai valori della Carta olimpica, organizzate
immediatamente prima dello svolgimento delle manifestazioni
sportive all'interno degli impianti e nelle aree ad essi adiacenti.
Le iniziative di cui al presente comma sono realizzate nei limiti
delle disponibilità del Fondo di cui al comma 2.
2. Le maggiori somme corrisposte a titolo di sanzione pecuniaria
irrogata per le violazioni delle disposizioni di cui alla legge 13
dicembre 1989, n. 401, derivanti dalle modifiche apportate dal
presente decreto, nonché nelle ipotesi di cui agli articoli 1,
commi 3-quater e 3-quinquies, 2-bis, 5, 8 e 9 del presente decreto,
affluiscono al Fondo di solidarietà sportiva, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente la finalità di
finanziare i programmi e le iniziative di cui al comma 1 del
presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
11-ter. Rilascio di biglietti gratuiti per i minori
1. Le società organizzatrici delle manifestazioni sportive sono
tenute a rilasciare, anche in deroga al limite numerico di cui
all'articolo 1-quater, comma 7-bis, del decreto-legge 24 febbraio
2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2003, n. 88, introdotto dall'articolo 1, comma 2, del presente
decreto, biglietti gratuiti nominativi per minori di anni
quattordici accompagnati da un genitore o da un parente fino al
quarto grado, nella misura massima di un minore per ciascun adulto,
per un numero di manifestazioni sportive non inferiore al 50 per
cento di quelle organizzate nell'anno. L'adulto assicura la
sorveglianza sul minore per tutta la durata della manifestazione
sportiva.
11-quater. Estensione delle misure strutturali ed organizzative
agli impianti minori
1. Al comma 1 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 24
febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2003, n. 88, le parole: «di capienza superiore alle
diecimila unità» sono sostituite dalle seguenti: «di capienza
superiore alle 7.500 unità».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere
dall'inizio della stagione calcistica 2007-2008.
11-quinquies. Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177
1. Al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) la rubrica del capo II del titolo IV è sostituita dalla
seguente: «Tutela dei minori e dei valori dello sport nella
programmazione televisiva»;
b) la rubrica dell'articolo 34 è sostituita dalla seguente:
«Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello sport»;
c) all'articolo 34, comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;
d) all'articolo 34, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di
commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici,
sono tenuti all'osservanza di specifiche misure, individuate con
codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro
delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche
giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i
giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa
dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa
dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni
sportive.»;
e) all'articolo 35, comma 2, le parole: «per un periodo da uno a
dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo da
tre a trenta giorni»;
f) all'articolo 35, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del codice
adottato ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 34, si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del
presente articolo».
11-sexies. Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296,
concernente il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il
credito sportivo
1. All'articolo 1, comma 1297, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente:
"Al fine di contenere i costi di funzionamento, di conseguire
risparmi di spesa e di adeguare la composizione degli organi
dell'Istituto per il credito sportivo alle disposizioni contenute
nell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2006, n. 233, il consiglio di amministrazione dell'Istituto è
composto da un membro designato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro delegato, da un membro designato dal
Ministro dell'economia e delle finanze e da un membro designato dal
Ministro per i beni e le attività culturali, tra i quali è scelto
il presidente, nonché da un membro designato in rappresentanza
delle regioni e delle autonomie locali, da un membro designato
dalla Cassa depositi e prestiti spa, da un membro designato dalla
giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e
da tre membri designati dai restanti soggetti partecipanti al
capitale dell'Istituto».
12. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in
legge.
Legge 29
Marzo 2007, n. 38 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, recante
proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e
internazionali
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 76 del 31 marzo 2007)
Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 4
Proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e
internazionali
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 25 del 31 gennaio
2007)
Capo I - Interventi di cooperazione allo sviluppo e
umanitari
1. Interventi di cooperazione allo sviluppo
1. Per la realizzazione di interventi di cooperazione in
Afghanistan, Sudan e Libano, destinati ad assicurare il
miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, è
autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 40.000.000 per
l'Afghanistan, euro 30.000.000 per il Libano ed euro 5.500.000 per
il Sudan, ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26
febbraio 1987, n. 49, come determinati nella tabella C - Ministero
degli affari esteri - della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Detti
interventi sono finalizzati alla realizzazione di iniziative
destinate, tra l'altro, al sostegno dello sviluppo socio-sanitario
in favore delle fasce più deboli della popolazione. Le somme di cui
al presente comma non impegnate nell'esercizio di competenza
possono essere impegnate nell'esercizio successivo.
2. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dal comma 1, il
Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità
e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in
economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale
dello Stato.
3. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dal comma 1, il
Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi
temporanei di consulenza o specifiche attività anche ad enti e
organismi specializzati, nonché a stipulare contratti di
collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo
alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche
professionalità, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1,
commi 9, 56 e 57, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Gli
incarichi e i contratti di cui al presente comma sono affidati a
enti od organismi e stipulati con persone aventi nazionalità dei
Paesi in cui si svolgono gli interventi di cui al presente
articolo, ovvero di nazionalità italiana, di Paesi dell'Unione
europea o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari
esteri abbia escluso che localmente esistono le professionalità
richieste.
4. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e agli
interventi di cui al comma 1 si applicano l'articolo 2, comma 2,
l'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 4, commi 2 e 3-bis,
del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.
5. È autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro
10.000.000 per il contributo italiano all'Unione Africana per la
istituzione di una forza internazionale di pace in Somalia.
6. È autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 127.800
per l'organizzazione della Conferenza di Roma sulla giustizia in
Afghanistan.
6-bis. Ai fini dell'organizzazione, nell'ambito dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite, della Conferenza internazionale di pace per
l'Afghanistan proposta dal Governo italiano, è autorizzata la spesa
di euro 500.000 per l'anno 2007.
6-ter. In occasione dell'Anno europeo per le pari opportunità è
autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 50.000 per
l'organizzazione a Roma di una Conferenza per le pari opportunità a
difesa dei diritti umani delle donne e dei bambini dei territori in
cui si svolgono le missioni oggetto del presente decreto.
7. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della
popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali,
è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31
dicembre 2007, la spesa complessiva di euro 9.172.000 per
interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia,
anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello
Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei
contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali
per la pace di cui al presente decreto, entro il limite di euro
1.000.000 in Libano, euro 7.100.000 in Afghanistan, euro 1.000.000
in Kosovo, euro 72.000 in Bosnia-Erzegovina.
8. Per contribuire alle operazioni di bonifica del territorio
libanese, è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 300.000
per la cessione a titolo gratuito alle Forze armate libanesi di
rilevatori di ordigni esplosivi.
8-bis. Nel quadro degli stanziamenti di cui al comma 1, la somma di
euro 100.000 è destinata ad iniziative di sensibilizzazione e
formazione della popolazione libanese in relazione al pericolo
rappresentato dal munizionamento inesploso, con particolare
riferimento al sub-munizionamento anti-persona disperso da bombe a
grappolo.
2. Missione umanitaria, di stabilizzazione e ricostruzione in
Iraq
1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro
30.000.000 per la prosecuzione della missione umanitaria, di
stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 1
della legge 4 agosto 2006, n. 247. Le somme di cui al presente
comma non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere
impegnate nell'esercizio successivo.
2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella
Risoluzione delle Nazioni Unite n. 1637 dell'8 novembre 2005, le
attività operative della missione sono finalizzate alla
realizzazione o prosecuzione di interventi nei settori di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219,
e di iniziative concordate con il Governo iracheno e destinate, tra
l'altro:
a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce
più deboli della popolazione;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) alla formazione nei settori della pubblica amministrazione,
delle infrastrutture, della informatizzazione, della gestione dei
servizi pubblici;
d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;
e) al sostegno dei mezzi di comunicazione;
e-bis) al sostegno delle attività didattico-formative nel settore
della pubblica istruzione.
2-bis. Il Ministro degli affari esteri riferisce, entro il 31
dicembre di ogni anno, alle Commissioni parlamentari competenti
sulla situazione, i risultati e le prospettive delle attività
disposte dal presente articolo con riferimento all'Iraq.
3. Al capo della Rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad è
affidata la direzione in loco della missione di cui ai commi 1 e
2.
3-bis. Il capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad,
nel quadro delle attività di cui al comma 3, assicura il
coinvolgimento di tutti i soggetti iracheni interessati nella
valutazione delle modalità di realizzazione della missione di cui
ai commi 1 e 2.
4. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2,
il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di
necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire
in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità
generale dello Stato, assegnando priorità all'impiego di risorse
locali sia umane sia materiali.
5. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2,
il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare
incarichi temporanei di consulenza o specifiche attività anche ad
enti e organismi specializzati, nonché a stipulare contratti di
collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo
alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche
professionalità, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1,
commi 9, 56 e 57, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Gli
incarichi e i contratti di cui al presente comma sono affidati a
enti od organismi e stipulati con persone di nazionalità irachena,
ovvero di nazionalità italiana, di Paesi dell'Unione europea o di
altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia
escluso che localmente esistono le professionalità richieste.
6. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui al
comma 1 si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1,
2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge 10
luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 219.
7. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti
di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 165 del
2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003,
si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio
1987, n. 49, e successive modificazioni.
8. Lo stanziamento di cui all'articolo 9, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è incrementato, per l'anno
2007, della somma di euro 200.000.
9. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro
208.426 per l'invio in missione di personale non diplomatico presso
l'Ambasciata d'Italia a Baghdad. Il relativo trattamento economico
è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 204 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni.
10. È autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro
2.800.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della
NATO destinati all'assistenza e al reinserimento nella vita civile
del personale militare in esubero in Bosnia-Erzegovina e Serbia e
al rafforzamento della gestione autonoma della sicurezza in
Iraq.
11. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro
232.600 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle
operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le
missioni PESD e gli uffici dei rappresentanti speciali UE. Ai
predetti funzionari è corrisposta un'indennità, detratta quella
eventualmente concessa dall'Organizzazione internazionale di
riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80% di
quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni. Per incarichi presso contingenti italiani in
missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il
trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice
del predetto contingente.
12. Per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESD,
è autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro
972.733.
13. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31
dicembre 2007, la spesa di euro 10.389.747 per la proroga della
partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività
di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di
polizia irachene.
14. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31
dicembre 2007, la spesa di euro 236.335 per lo svolgimento in
Italia del corso di formazione per magistrati e funzionari
iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della
missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX, di
cui all'articolo 1, comma 12, della legge 4 agosto 2006, n. 247.
Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la misura
delle indennità orarie e dei rimborsi forfettari delle spese di
viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità
giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la
misura delle spese per i sussidi didattici.
14-bis. I programmi del corso di formazione di cui al comma 14 si
conformano al diritto umanitario internazionale e ai più recenti
sviluppi del diritto penale internazionale, nonché alle regole di
procedura e prova contenute negli statuti dei tribunali penali ad
hoc, delle corti speciali internazionali e della Corte penale
internazionale.
Capo II - Missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze
di polizia
3. Missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di
polizia
1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31
dicembre 2007, la spesa di euro 386.680.214 per la proroga della
partecipazione del contingente militare italiano alla missione
delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim
Force in Lebanon (UNIFIL), di cui all'articolo 2 del decreto-legge
28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 ottobre 2006, n. 270.
2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31
dicembre 2007, la spesa di euro 310.084.996 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione in Afghanistan,
denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui
all'articolo 2, comma 3, della legge 4 agosto 2006, n. 247.
3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31
dicembre 2007, la spesa di euro 8.174.817 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 2, comma 4, della
legge n. 247 del 2006.
4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31
dicembre 2007, la spesa di euro 143.851.524 per la proroga della
partecipazione di personale militare, compreso il personale
appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri
italiani del Sovrano militare ordine di Malta, alle missioni nei
Balcani, di cui all'articolo 2, comma 5, della legge n. 247 del
2006, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), in Kosovo;
b) Joint Enterprise, nell'area balcanica;
c) Albania 2, in Albania.
5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 30
giugno 2007, la spesa di euro 30.568.458 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione
europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui
all'articolo 2, comma 6, della legge n. 247 del 2006, nel cui
ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit
(IPU).
6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31
dicembre 2007, la spesa di euro 1.497.799 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione denominata
Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui
all'articolo 2, comma 9, della legge n. 247 del 2006.
7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31
dicembre 2007, la spesa di euro 1.401.110 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione
europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah,
denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM
Rafah), di cui all'articolo 2, comma 10, della legge n. 247 del
2006.
8. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31
dicembre 2007, la spesa di euro 656.091 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione nella regione
del Darfur in Sudan, già denominata AMIS II, di cui all'articolo 2,
comma 11, della legge n. 247 del 2006.
9. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31
dicembre 2007, la spesa di euro 411.842 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione di polizia
dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo,
denominata EUPOL Kinshasa, di cui all'articolo 2, comma 12, della
legge n. 247 del 2006.
10. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31
dicembre 2007, la spesa di euro 271.531 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni
Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro
(UNFICYP), di cui all'articolo 2, comma 14, della legge n. 247 del
2006.
11. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze
armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa
di euro 3.099.000 per la fornitura di mezzi, materiali,
attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi
infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di
telecomunicazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. Per le finalità
di cui al presente comma il Ministero della difesa è autorizzato,
in caso di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da
eseguire in economia.
12. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31
dicembre 2007, la spesa di euro 192.060 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla
missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in
Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 2, comma 15, della legge n. 247
del 2006.
13. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31
dicembre 2007, la spesa di euro 2.470.905 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla
missione ISAF, di cui all'articolo 2, comma 16, della legge n. 247
del 2006.
14. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31
dicembre 2007, la spesa di euro 1.211.704 per la proroga della
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione
delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo
(UNMIK), di cui all'articolo 2, comma 17, della legge n. 247 del
2006.
15. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31
dicembre 2007, la spesa di euro 7.859.063 per la proroga dei
programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in
Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 2,
comma 18, della legge n. 247 del 2006.
16. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31
dicembre 2007, la spesa di euro 1.166.587 per la proroga della
partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione
in Bosnia-Erzegovina, denominata EUPM, di cui all'articolo 2, comma
19, della legge n. 247 del 2006.
17. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31
dicembre 2007, la spesa di euro 62.658 per la partecipazione di
personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina,
denominata European Union Police Mission for the Palestinian
Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 2, comma 21, della
legge n. 247 del 2006.
17-bis. Entro il 30 giugno 2007, il Ministro degli affari esteri e
il Ministro della difesa riferiscono alle Commissioni parlamentari
competenti circa gli sviluppi relativi al contesto in cui si svolge
ciascuna delle missioni di cui ai commi da 1 a 17;
18. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31
dicembre 2007, la spesa di euro 200.000 per lo svolgimento di corsi
di introduzione alle lingue e alle culture dei Paesi in cui si
svolgono le missioni internazionali per la pace a favore del
personale impiegato nelle medesime missioni.
4. Disposizioni in materia di personale
1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle
acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e
fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio
nazionale, al personale che partecipa alle missioni internazionali
di cui al presente decreto è corrisposta per tutta la durata del
periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri
assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione
di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di
seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi
corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi
internazionali:
a) misura del 98 per cento al personale militare che partecipa alle
missioni UNIFIL, compreso il personale facente parte della
struttura attivata presso le Nazioni Unite, MSU, Joint Enterprise,
Albania 2 e ALTHEA, nei Balcani, TIPH 2 ed EUBAM Rafah, in Medio
Oriente, nonché al personale del Corpo della guardia di finanza e
della Polizia di Stato che partecipa alla missione UNMIK in
Kosovo;
b) misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con
riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al
personale militare che partecipa alla missione ISAF in Afghanistan
e negli Emirati Arabi Uniti, nonché al personale dell'Arma dei
carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di
Kabul;
c) misura intera al personale della Polizia di Stato che partecipa
alla missione EUPOL COPPS, in Palestina;
d) misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce,
a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale
militare che partecipa alle missioni AMIS II ed EUPOL Kinshasa in
Africa, UNFICYP, a Cipro, al personale militare impiegato
nell'ambito del Military Liason Office della missione Joint
Enterprise, al personale dell'Arma dei carabinieri che partecipa
alla missione EUPM, in Bosnia-Erzegovina;
e) misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla
diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi
Uniti e Oman, al personale militare impiegato in Iraq, in Bahrain e
nella cellula nazionale interforze operante a Tampa, se non
usufruiscono, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio
gratuiti.
2. All'indennità di cui al comma 1 non si applica l'articolo 28,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
3. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle
Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area
balcanica si applica il trattamento economico previsto dalla legge
8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo
3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno
di lungo servizio all'estero.
4. Per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, ai
militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni
internazionali di cui al presente decreto, in sostituzione
dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità
pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole,
l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185%
dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2,
primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive
modificazioni, se militari in servizio permanente, e a euro 70, se
volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano
l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
5. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e
di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma
dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti
costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui
al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli
obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti
legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e
successive modificazioni.
6. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali di cui
al presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64
della legge 10 aprile 1954, n. 113, nell'anno 2007 possono essere
richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità di cui
all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e
successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva
di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di
bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.
7. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui
al presente decreto si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4,
5, 7 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
8. Il personale militare impiegato dall'ONU, nell'ambito della
missione UNIFIL, con contratto individuale conserva il trattamento
economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione
di cui al comma 1, con spese di vitto e alloggio a carico
dell'Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi
corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con
esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede, sono
versati all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a
concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento
economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione di cui
al comma 1, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e
alloggio.
8-bis. In relazione alle prioritarie e urgenti esigenze connesse
all'intensificarsi delle attività di supporto alle Forze armate
impiegate nelle missioni internazionali e ai conseguenti maggiori
carichi di lavoro derivanti dall'accresciuta complessità delle
funzioni assegnate al personale contrattualizzato appartenente alle
aree funzionali in servizio presso il Ministero della difesa, è
autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 10 milioni da
destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale
integrativa, all'incentivazione della produttività del predetto
personale.
5. Disposizioni in materia penale
1. Al personale militare che partecipa alle missioni
internazionali di cui al presente decreto si applicano il codice
penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b),
c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n.
6.
2. I reati commessi dallo straniero nei territori in cui si
svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al
presente decreto, a danno dello Stato o di cittadini italiani
partecipanti agli interventi e alle missioni stessi, sono puniti
sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il
Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti
alle Forze armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla
giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi, nel
territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi e le
missioni internazionali di cui al presente decreto, dal cittadino
che partecipa agli interventi e alle missioni medesimi, la
competenza è attribuita al Tribunale di Roma.
6. Disposizioni in materia contabile
1. Alle missioni internazionali delle Forze armate di cui al
presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile
previste dall'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2002, n. 15.
2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 8 del
decreto-legge n. 451 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 15 del 2002 sono estese alle acquisizioni di materiali
d'armamento, di equipaggiamenti individuali e di materiali
informatici e si applicano entro il limite complessivo di euro
50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 7.
3. Per consentire la stipulazione dei contratti di assicurazione e
di trasporto di durata annuale relativi alle missioni
internazionali di cui al presente decreto, il Ministero
dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere ai
Ministeri interessati che ne fanno domanda anticipazioni pari al
previsto importo dei contratti stessi.
Capo III - Disposizioni finali
7. Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni
recate dal presente decreto, pari complessivamente a 1.050,550
milioni di euro per l'anno 2007, si provvede:
a) quanto a 1.000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) quanto a 20 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di
spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, e alla legge 26
febbraio 1987, n. 49, come determinata dalla tabella C della legge
27 dicembre 2006, n. 296;
c) quanto a 24,550 milioni di euro mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo;
c-bis) quanto a 6 milioni di euro mediante utilizzo del Fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
8. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Legge 4
Maggio 2007, n. 56 Istituzione del "Giorno della
memoria" dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di
tale matrice
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 103 del 5 maggio
2007)
Art. 1. 1. La Repubblica riconosce il 9 maggio, anniversario
dell'uccisione di Aldo Moro, quale "Giorno della memoria", al fine
di ricordare tutte le vittime del terrorismo, interno e
internazionale, e delle stragi di tale matrice.
2. In occasione del "Giorno della memoria" di cui al comma 1,
possono essere organizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, manifestazioni pubbliche, cerimonie,
incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione,
anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di conservare,
rinnovare e costruire una memoria storica condivisa in difesa delle
istituzioni democratiche.
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge Stato.
Decreto 29
Dicembre 2006, n. 317 (Gazzetta Ufficiale - Serie
Generale - N. 68 del 22 marzo 2007)
Modifiche al decreto ministeriale 31 dicembre 1988, n. 522,
recante "Regolamento delle modalità per la gestione e la
rendicontazione delle attività di protezione sociale a favore del
personale militare e civile delle Forze armate".
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