Docente di Diritto amministrativo nella Scuola IaD
dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Facoltà di
Medicina e Chirurgia.
1. I requisiti generali di partecipazione
alla gara d'appalto: ambiguità dell'art. 38 del Codice dei
contratti pubblici nel riferimento ai "reati in danno dello Stato o
della Comunità"
Un notevole cambiamento in materia di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture è stato operato dal D.Lgs.
n. 163/06 (già modificato dalla Legge n. 228/2006 e dalla Legge n.
248/06), anche denominato Codice De Lise (Cfr., per un accurato
approfondimento dei singoli articoli del Codice: Arturo Cancrini -
Pierluigi Piselli - Vittorio Capuzza, La nuova legge degli appalti
pubblici. Commentario al Codice dei Contratti pubblici di lavori,
servizi, forniture, Edizione Istituto Giuridico Opere Pubbliche,
Roma, II edizione, settembre 2006).
Circostanziando il discorso all'attuale disciplina delle cause di
esclusione in materia di appalti pubblici, va innanzitutto
precisato che la lett. c) dell'art. 38, comma 1 del Codice (D.Lgs.
n. 163/06 e s.m.), entrato in vigore dal 1° luglio 2006, riproduce
invero il contenuto dell'art. 75, comma 1 lett. c) del D.P.R. n.
554/99 (Regolamento d'attuazione della Legge n. 109/94 e s.m.i., la
cd. Legge Merloni ora abrogata dal Codice De Lise), aggiungendo
però ulteriori specificazioni, oltre all'importante fatto che detta
finalmente una disciplina unitaria per lavori, servizi e
forniture.
L'art. 75 del D.P.R. n. 554/99 (Cause di esclusione dalle gare di
appalto per l'esecuzione di lavori pubblici) stabiliva
espressamente che: "Sono esclusi dalla partecipazione alle
procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non
possono stipulare i relativi contratti i soggetti: (…) c) nei cui
confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che
incidono sull'affidabilità morale e professionale; il divieto opera
se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o
del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o
in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo
di società o consorzio. In ogni caso il divieto opera anche nei
confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora
l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. (Seguivano
alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti). Resta
salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice
penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura
penale".
Una simile disciplina escludente operava ovviamente anche
nell'ambito delle gare d'appalto di servizi (art. 12 lett. b) del
D.Lgs. n. 157/95) e per le forniture (art. 11 lett. b) del D.Lgs.
n. 358/92), ove, letteralmente, in tali disposizioni si parlava
solo generalmente di "concorrenti".
Attualmente, dopo l'entrata in vigore del Codice, il contenuto
dell'art. 75, comma 1 lett. c) è stato in parte integrato con il
seguente testo normativo (valevole anche per gli appalti di servizi
e di forniture), che lascia intatto il tenore e la composizione
sostanziale del divieto suddetto; infatti il testo dell'art. 38,
comma 1 lett. c) del Codice stabilisce che non possono partecipare
alle gare d'appalto i soggetti: "nei cui confronti è stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1,
direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare
o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del
socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori
muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si
tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso
l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti
cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di
aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso
l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo
445, comma 2, del codice di procedura penale".
Come è evidente, il tenore delle norme richiamate fa espresso
riferimento alla condizione necessaria di una sentenza penale di
condanna divenuta irrevocabile; si consideri, allora, che l'art.
648 e l'art. 650 del codice di procedura penale stabiliscono i
principi cardine a proposito del giudicato.
Tali articoli, soprattutto l'art. 648, devono essere tenuti in
debita considerazione da parte delle Stazioni appaltanti al fine di
individuare la sussistenza o meno della causa di esclusione di cui
alla lettera c); infatti l'art. 648 c.p.p. detta chiaramente e in
modo sistematico le regole per definire le sentenze (ovviamente di
condanna nel caso dell'art. 75 D.P.R. 554/99) irrevocabile.
Così l'art. 648 c.p.p.: "1. Sono irrevocabili (rectius: passate in
giudicato) le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non
è ammessa impugnazione diversa dalla revisione. 2. Se
l'impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è
inutilmente decorso il termine per proporla (si veda a tal
proposito il contenuto dell'art. 585 c.p.p. "Termini per
l'impugnazione") o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara
inammissibile. (…) Il decreto penale di condanna (l'art. 459 c.p.p.
fissa i casi di procedimento per decreto e l'art. 460 i requisiti
del decreto stesso) è irrevocabile quando è inutilmente decorso il
termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza
che la dichiara inammissibile".
Inoltre, va detto che il D.P.R. n. 313/2002 (Testo Unico in materia
di casellario giudiziale e certificato carichi pendenti), all'art.
2, comma 1 lett. g) definisce il provvedimento giudiziario
definitivo come "il provvedimento divenuto irrevocabile, passato in
giudicato o, comunque, non più soggetto a impugnazione con
strumenti diversi dalla revocazione"(1).
Ma, a tal proposito deve, inoltre, considerarsi quanto espresso
dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici nella
determinazione n. 13 del 15 luglio 2003: "(…) In conformità
all'orientamento del giudice amministrativo di appello (Cons. di
Stato, Sez. V, n. 5523/2002), le condanne che incidono
sull'affidabilità morale e professionale, indipendentemente dalle
modalità di irrogazione della sanzione, stante la formula generica
adoperata dall'art. 75, consentono all'Amministrazione una lata
valutazione discrezionale del caso concreto per stabilire la
rilevanza o meno di una data condanna penale, ancorché questa sia
estranea alla qualità dell'imprenditore. Dal che consegue l'obbligo
del partecipante alle gare di dichiarare anche i decreti penali di
condanna. Dell'esercizio da parte dell'Amministrazione del potere
discrezionale di valutazione dei reati degli interessati, si deve
dare contezza con idonea e congrua motivazione; motivazione ancor
più puntuale nei casi di decreto penale di condanna ex art. 459
c.p.p., atteso che in tali ipotesi l'applicazione della pena
avviene eccezionalmente per reati di particolare tenuità che
comportano l'irrogazione di una pena pecuniaria, anche se inflitta
in sostituzione di pena detentiva, per cui la condanna inflitta con
il rito del decreto penale non fa emergere elementi particolarmente
sintomatici di una scarsa moralità professionale (Cons. di Stato,
Sez. V, n. 5517/2001)".
Tutto ciò considerato, appare allora chiaro che la condizione
ostativa di cui al c. 1, lett. c) dell'art. 38 del Codice si
concretizza solamente in presenza di sentenze penali di condanna o
di patteggiamento ovvero di decreti penali di condanna,
irrevocabili. Alla luce di quanto richiamato, occorre ora
verificare, per la sussistenza della causa ostativa di
partecipazione a gare di un'impresa, se sussiste o meno l'incidenza
che il reato deve avere ex lege in relazione alla moralità
professionale.
Proprio su tale carattere del reato delittuoso, va considerato che,
come nell'abrogato D.P.R. n. 554/99, l'attuale art. 38 del Codice
non specifica analiticamente quali siano i singoli reati che
incidono sulla moralità professionale.
Tuttavia, nella nuova formulazione operata dalla lettera c) del
comma 1 dell'art. 38 con riferimento alla gravità dei reati che
causino l'esclusione dalle gare, viene utilizzata l'espressione
"per reati in danno dello Stato o della Comunità che incidano (…)";
la lettera della legge, che ha inteso aggiungere elementi
circostanziali relativamente ai reati d'interesse per valutare la
sussistenza o meno dei requisiti generali, appare però alquanto
imprecisa alla luce dello stesso diritto penale. Infatti, tenendo
fermo il fatto che il Legislatore non ha, nemmeno con la riforma,
elencato le singole tipologie di reati d'interesse, dalla
formulazione indicata si determinano due possibili vie
interpretative, una restrittiva ed una estensiva.
Secondo una linea ermeneutica restrittiva i "reati in danno dello
Stato o della Comunità" sarebbero solo quelli contemplati dal
Titolo I del Libro II del codice penale, ai quali si
aggiungerebbero quei reati che nello stesso codice penale si
riferiscano, nei relativi elementi oggettivi, a condotte in danno
alternativamente dello Stato ovvero della Comunità Europea (ad
esempio, l'art. 316-bis, Malversazione ai danni della Stato o della
U.E.). Ma, seguendo una simile interpretazione della norma, da un
lato si rischierebbe di lasciare fuori dalle cause di esclusione
talune fattispecie penali che comunque incidono sulla moralità
professionale del soggetto interessato ovvero di individuare quelle
tipologie di reati nelle diverse previsioni escludenti di cui alla
lettera e) o alla lettera f) del comma 1 dell'art. 38 ("che,
secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno
commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la
gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della
loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova
da parte della stazione appaltante"), che in via astratta si
presentano di ben altra e limitata valenza probatoria, certamente
più circoscritta per la sua configurabilità rispetto alla
fattispecie di cui alla lettera c).
D'altra parte, ammettendo l'interpretazione restrittiva, non si
spiegherebbe la ragione per la quale il Legislatore abbia indicato,
sempre nella lettera c), oltre alle sentenze di condanna
irrevocabili, anche il patteggiamento ed il decreto penale di
condanna, che sono pronunce equiparabili alle sentenze penali ma
che hanno la loro applicabilità limitata a fattispecie di reato dal
quantum sanzionatorio inferiore; infatti, basti precisare che il
decreto penale di condanna (artt. 459-464 c.p.p.), ora
espressamente indicato nell'art. 38, c. 1 lett. c) del Codice De
Lise, si può applicare nei casi in cui si procede per reati (anche
di competenza del Tribunale) perseguibili d'ufficio, per i quali è
prevista una pena pecuniaria ovvero, alternativamente, una pena
detentiva o pecuniaria. Tra questi reati, di certo non rientra, ad
esempio, la malversazione ai danni dello Stato o della U.E., come
sono esclusi dalla sua applicabilità anche i delitti di cui al
Titolo I del Libro II del c.p., per i quali è prevista la sola pena
detentiva ovvero una pena detentiva a cui si aggiunge una sanzione
pecuniaria (multa). Inoltre, la stessa giurisprudenza, richiamata
nella determinazione dell'Autorità di vigilanza n. 13/2003, aveva
ribadito l'importanza della motivazione da parte delle
Amministrazioni appaltanti in ordine anche ai decreti di condanna,
considerata la natura giuridica di questi ultimi provvedimenti
("Dell'esercizio, da parte dell'Amministrazione, del potere
discrezionale di valutazione dei reati degli interessati, si deve
dare contezza con idonea e congrua motivazione; motivazione ancor
più puntuale nei casi di decreto penale di condanna ex art. 459
c.p.p., atteso che in tale ipotesi l'applicazione della pena
avviene eccezionalmente per reati di particolare tenuità che
comportano l'irrogazione di una pena pecuniaria, anche se inflitta
in sostituzione di pena detentiva, per cui la condanna inflitta con
il rito del decreto penale non fa emergere elementi particolarmente
sintomatici di una scarsa moralità professionale. (Cons. Stato,
sez. V, 18 ottobre 2001, n. 5517)", Determinazione n. 13/2001
dell'Autorità di vigilanza).
Sembra, pertanto, più logico aderire alla tesi basata
sull'interpretazione estensiva dell'espressione "per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità", comprendente cioè le tipologie
di reati gravi che incidano, secondo la valutazione motivata della
Stazione appaltante, sulla moralità professionale dei soggetti
indicati dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 38 del Codice De
Lise.
A tale riguardo, quindi, è utile continuare a riferirsi alle
indicazioni esposte nella Circolare ministeriale 1/3/00 n.
182/400/93 e nelle Deliberazioni dell'Autorità di Vigilanza per i
contratti pubblici n. 47/00, 56/00 (relative ai requisiti generali
per l'ottenimento dell'attestazione S.O.A.), 13/03.
La prima Circolare chiarisce che, al fine di individuare i reati in
questione, "può a titolo indicativo assumersi ad esempio
l'elencazione delle tipologie di reato contenuta nell'art. 27,
comma 2, lettera q) (del DPR n. 34/00) ".
Tale norma, a sua volta, fa riferimento ai reati contro la p.a.,
l'ordine pubblico, la fede pubblica e il patrimonio.
L'Autorità di Vigilanza (Deliberazione n. 56/00, punto 3), in linea
con la Circolare ministeriale, pur affermando che "i reati che
incidono sulla moralità professionale devono intendersi ... quelli
contro la pubblica amministrazione, (libro secondo, titolo II, del
codice penale), l'ordine pubblico (libro secondo, titolo V, del
codice penale), la fede pubblica (libro secondo, titolo VI, del
codice penale), il patrimonio (libro secondo, titolo XIII, del
codice penale)" aggiunge "e, comunque, quelli relativi a fatti la
cui natura e contenuto sono idonei ad incidere negativamente sul
rapporto fiduciario con la stazione appaltante per la inerenza alla
natura delle specifiche obbligazioni dedotte in contratto".
In ambedue le circolari si fa, dunque, riferimento a precise
categorie di reati previste dal codice penale e, comunque, a quei
reati per i quali venga specificamente provato (e, conseguentemente
motivato da parte dell'Amministrazione), che si riferiscono a
"fatti il cui carattere e contenuto siano idonei a pregiudicare
negativamente il rapporto fiduciario con la stazione appaltante, in
quanto collegabili alla natura delle obbligazioni proprie dei
contratti di appalto; l'incidenza delle condanne sull'elemento
fiduciario deve essere apprezzato traendo elementi di valutazione
dai concreti contenuti della fattispecie, dal tempo trascorso dalla
condanna e da eventuali recidive" (Autorità di Vigilanza,
Determinazione n. 47/00, punti 6 e 7).
Quanto ora esposto nelle Determinazioni citate, è stato ribadito
dall'ultima Determinazione dell'Autorità, la n. 13 del 2003, in cui
viene ribadita la discrezionalità valutativa dell'amministrazione
in ipotesi delittuose non elencate nel D.P.R. n. 34/2000, la quale
scelta deve essere ispirata ai parametri dell'agire amministrativo
e dell'interesse pubblico, esplicitati in idonea ed adeguata
motivazione. In particolare, l'Autorità stabilisce che: "va
richiamata la determinazione dell'Autorità n. 56 del 13 dicembre
2000 che, concordando con le indicazioni di cui alla circolare del
Ministero dei lavori pubblici del 1° marzo 2000, n. 182/400/93, ha
ritenuto che influiscono sull'affidabilità morale e professionale
del contraente i reati contro la pubblica amministrazione, l'ordine
pubblico, la fede pubblica ed il patrimonio, se relativi a fatti la
cui natura e contenuto siano idonei ad incidere negativamente sul
rapporto fiduciario con le stazioni appaltanti per la loro inerenza
alle specifiche obbligazioni dedotte in precedenti rapporti con le
stesse. La mancanza, tuttavia, di parametri fissi e predeterminati
e la genericità della prescrizione normativa lascia un ampio spazio
di valutazione discrezionale per la stazione appaltante che
consente alla stessa margini di flessibilità operativa al fine di
un miglior apprezzamento delle singole concrete fattispecie, con
considerazione di tutti gli elementi delle stesse che possono
incidere sulla fiducia contrattuale, quali ad es.: l'elemento
psicologico, la gravità del fatto, il tempo trascorso dalla
condanna, le eventuali recidive.
Siffatta discrezionalità è, tuttavia, limitata dalla previsione
della norma secondo cui è fatta salva, in ogni caso, l'applicazione
degli artt. 178 del codice penale e 445 del codice di procedura
penale, riguardanti, rispettivamente, la riabilitazione e
l'estinzione del reato per decorso del tempo nel caso di
applicazione della pena patteggiata.
Analogamente ed all'opposto, non potrà essere fatta alcuna
valutazione discrezionale della concreta fattispecie, dovendosi
automaticamente escludere il concorrente, nel caso di ricorrenza
delle ipotesi di cui all'art. 32-quater codice penale
(malversazione, corruzione, etc.), implicante una "incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione", nonché di quella di
irrogazione di sanzione interdittiva nei confronti della persona
giuridica emessa ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 per reati
contro la pubblica amministrazione o il patrimonio commessi
nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica
medesima".
Peraltro, trattandosi di classificazioni che incidono gravemente
sul diritto di partecipazione alle gare pubbliche e di derivazione
penalistica, esse sono di strettissima interpretazione, non essendo
possibile ricorrere alla analogia. A seguito di tale analisi, va
ancora precisato che, essendo vaga e generica la dizione di "reati
che incidono sulla moralità professionale" di cui all'art. 38,
lett. c) in commento, è indispensabile quantomeno che
l'Amministrazione, laddove si determini a penalizzare specifici
comportamenti che non rientrino nelle quattro categorie sopra
evidenziate (reati contro la P.A., la fede pubblica, l'ordine
pubblico, il patrimonio), stabilisca i criteri, mediante la loro
evidenziazione in motivazione, in base ai quali effettuare tale
selezione.
La giurisprudenza, a tal proposito, è stata chiara nel censurare
comportamenti dell'Amministrazione di mero rinvio al tipo ed al
titolo di reato, senza ulteriore approfondimento e senza una
motivazione dell'iter logico-giuridico seguito.
Direttamente connessa alla necessità del "miglior apprezzamento
delle singole concrete fattispecie, con considerazione di tutti gli
elementi delle stesse che possono incidere sulla fiducia
contrattuale" chiaramente affermata nella citata Determinazione n.
13/2003 dell'Autorità, anche il Consiglio di Stato (Sez. V, 01
marzo 2003, n. 1145) ha affermato che: "la Sezione ha di recente
messo in luce al riguardo, seppur precipuamente in ordine a
fattispecie relative ad appalti di lavori pubblici, come nella sua
ampiezza ed elasticità il concetto di moralità professionale
presupponga la realizzazione di un reato pienamente idoneo a
manifestare una radicale e sicura contraddizione coi principi
deontologici della professione, tenendo presente che la valutazione
de qua non deve cristallizzarsi in criteri astratti e automatici,
dovendosi invece essa adattare alle peculiarità del caso concreto,
riferite tanto alle caratteristiche dell'appalto, quanto al tipo di
condanna ed alle concrete modalità di commissione del reato (cfr.:
Cons. Stato, V, 18 ottobre 2001, n. 5517 e 25 novembre 2002, n.
6482) (…). Nella specie, la stazione appaltante, come può evincersi
dalle stringata formula assunta a verbale, non ha dato in alcun
modo conto della disamina di alcuni pur rilevanti connotati
concreti della fattispecie penale chiamata in causa, circa, a
titolo di esempio, la natura dei fatti addebitati, la natura
contravvenzionale del reato, l'irrogazione di una pena solo
pecuniaria di certo non particolarmente cospicua, le vicende
relative al soggetto condannato, non da ultimo la rilevanza
concreta del precedente penale sull'affidabilità del servizio del
svolgere.
Ma non risulta accettabile, data doverosa attenzione alle peculiari
connotazioni della fattispecie in argomento, che l'esclusione dalla
gara si sia basata solamente su un freddo e semplice richiamo del
tipo di reato e della sua attinenza alla materia dell'appalto,
senza dunque dare adeguata contezza di aver proceduto ad un
prudente apprezzamento delle ragioni che, nel concreto,
precludevano l'eventuale affidamento del servizio in ragione del
"precedente penale" stesso.
L'esclusione della reclamante doveva conseguire ad un esercizio
minimo di autonoma valutazione del giudicato penale a carico e non,
automaticamente, alla sua mera esistenza e classificazione, come
risulta, invece, essere illegittimamente avvenuto alla stregua del
verbale delle operazioni della Commissione di gara (…).
I margini di insindacabilità attribuiti all'esercizio del potere
discrezionale dell'Amministrazione appaltante di valutare una
condanna penale ai fini dell'esclusione da una gara d'appalto,
evidentemente ampliati dal mancato rinvenimento nella normativa
vigente di parametri fissi e predeterminati ai quali attenersi ai
fini di detta valutazione (cfr., in tema: Cons. Stato, VI, 30
gennaio 1998, n. 125), non consentono comunque al pubblico
committente di prescindere dal dare contezza di aver effettuato la
suddetta disamina e dal rendere conoscibili gli elementi posti alla
base della eventuale definitiva determinazione espulsiva.(…). Anche
in questo caso, in definitiva, pur dovendosi riconoscere la
sussistenza di un legame oggettivo tra fattispecie penale e materia
oggetto dell'appalto, non poteva accedersi ad una valutazione di
compromissione della moralità professionale della società
ricorrente postulata del tutto acriticamente (e immotivatamente)
dalla stazione appaltante, senza che cioè si desse conto, nel
dettaglio, della fattispecie punita, della sanzione irrogata e
dell'atteggiamento soggettivo colposo che, come minimo, doveva aver
contraddistinto la condotta realizzante la fattispecie
contravvenzionale (art. 42, ultimo comma, cod. pen.)".
Inoltre, in dottrina è stato più volte ribadito che "la sola
mancanza di collegamento diretto tra la condotta sanzionatoria ed
il contratto che il concorrente intenderebbe conseguire, non
varrebbe ad escludere la sussistenza della predetta incidenza sulla
moralità professionale del concorrente, stante la possibilità di un
apprezzamento anche rispetto ad altri reati che, pur non investendo
direttamente l'attività oggetto della procedura di affidamento, si
proiettano egualmente sulla predetta moralità professionale,
indipendentemente dalla loro gravità o dalla misura della sanzione
comminata in sede penale" (M. Gatti, Appalti pubblici di forniture
e servizi, 2004, pag. 131).
Per completezza del quadro relativo alle valutazioni della Stazione
appaltante, va anche precisato che in giurisprudenza è stata
sostenuta comunque la diretta incidenza della gravità del reato per
dimostrare l'insussistenza della moralità professionale del
soggetto condannato; in particolare, in riferimento ad una condanna
per omicidio colposo per violazione della normativa sulla
sicurezza, il T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, con Sentenza n.
5027/2003, ha ritenuto "che data la gravità del reato ascritto al
legale rappresentante (…) (omicidio colposo di un addetto al
cantiere conseguente al mancato rispetto delle prescrizioni
stabilite dalle norme in materia di sicurezza del lavoro), non era
necessario che l'intimata amministrazione indicasse le ragioni in
forza delle quali ha ritenuto non sussistente l'idoneità morale e
professionale. In altre parole, se è incontestabile che la
motivazione debba essere modulata sulla base dei reati cui si
riferisce la sentenza di condanna, è altrettanto incontestabile che
qualora in una determinata vicenda - come quella in esame - assume
rilevanza un reato di particolare gravità, correlato
all'inosservanza di numerose prescrizioni essenziali per il
corretto svolgimento dell'attività ed inderogabilmente disposte
dalla legge a carico dei singoli appaltatori, che viene a
pregiudicare il bene supremo della vita, la sentenza di condanna
può essere considerata in grado di per sé, senza alcuna ulteriore
motivazione al riguardo, di dimostrare l'insussistenza
dell'affidabilità morale e professionale del soggetto
condannato".
In questo quadro così delineato, occorre, a titolo esemplificativo
ed al fine di poter enucleare diverse problematiche interpretative,
fare riferimento specifico ad uno dei reati che non rientra nelle
categorie indicate dall'Autorità per la vigilanza. Ad esempio, in
relazione al reato di omicidio colposo per violazione delle norme
antinfortunistiche, vanno operate alcune ulteriori precisazioni;
infatti, a ben osservare sembrerebbe potersi obiettare che la
sentenza di condanna per tale delitto non riguarderebbe un reato in
grado di incidere sulla moralità professionale dell'imprenditore
come sono invece i reati contro la pubblica amministrazione,
l'ordine pubblico, la fede pubblica e il patrimonio; e l'eventuale
ricorrente potrebbe richiamare in proposito l'interpretazione
sistematica delle norme di settore (in relazione all'art. 27, comma
1, lett. q) del D.P.R. n. 34/2000) nonché gli indirizzi formulati
al riguardo sia dal Ministero dei lavori pubblici sia dall'Autorità
per la vigilanza (cioè le suddette Determinazione 13/2003 e
precedenti). A tale eccezione è stata formulata comunque una
risposta da parte del giudice amministrativo di prime cure, nella
fattispecie il T.A.R. Lazio - Roma, sez. II con sentenza del 18
aprile 2005, n. 4938 relativamente alla pronuncia di condanna per
omicidio colposo derivato da violazione della normativa
antinfortunistica. Nella citata sentenza del T.A.R. Lazio, i
giudici hanno da un lato lasciata aperta la possibilità che
comunque la causa di esclusione si fondi sulla lettera e) del comma
1 dell'art. 75 del D.P.R. n. 554/99, d'altra parte hanno invece
ritenuto arduo sostenere che la violazione colposa della normativa
antinfortunistica non abbia nulla a che vedere con i concetti di
affidabilità professionale.
Comunque, in ultima analisi, il T.A.R. Lazio nella sentenza
suddetta ha respinto il ricorso presentato dall'impresa esclusa
dalla gara de qua ed ha concluso "(con scelta che si appalesa non
illogica né irragionevole), di ritenere rilevante, ai fini
dell'esclusione, la fattispecie oggetto della sentenza di
patteggiamento sia per la tipologia delle violazioni contestate
(relative alla materia della sicurezza sul lavoro), sia per la
gravità delle conseguenze di siffatte violazioni (morte di un
operaio e lesione di alcuni operai)".
Supponendo, invece, una sentenza in giudicato per omicidio colposo
inflitta per un illecito diverso dalla violazione delle norme
antinfortunistiche ma avente riflesso comunque in materia d'appalti
pubblici, pur aprendo all'interpretazione restrittiva della lettera
della legge di cui alla lett. c) del c. 1 dell'art. 38 del Codice
"per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale" e seguendo il paradigma logico
adottato dal T.A.R. Lazio nella sentenza citata, si potrebbe in via
analoga aprire alla configurabilità potenziale per l'eventuale
impresa cui appartenesse il soggetto condannato, della lett. f) del
c. 1 dell'art. 38 del Codice, cioè la sussistenza dell'errore
grave: "che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della
loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova
da parte della stazione appaltante".
Ma anche in tal senso, lo scenario aprirebbe diverse problematiche
di ordine ermeneutico a cui attualmente la risposta non può venire
dalla giurisprudenza, vista la recente entrata in vigore del Codice
De Lise; si intende cioè evidenziare il fatto che la seconda parte
della lett. f) del c. 1 dell'art. 38 del Codice deriva
dall'abrogata normativa dei servizi e delle forniture, allora
contemplato rispettivamente nell'art. 11, c. 1 lett. c) D.Lgs. n.
358/92 e nell'art. 12 c. 1 lett. c) D.Lgs. n. 157/95; l'indirizzo
maggioritario della giurisprudenza in materia concordava
nell'interpretare il grave errore professionale nel senso che "per
essere rilevante deve essere stato commesso in un rapporto con la
stessa amministrazione aggiudicatrice" (cfr. Consiglio di Stato,
Sez. VI, 22 agosto 2003, n. 4750).
Dovendosi attualmente applicare questa causa escludente dalle gare
anche per gli appalti di lavori pubblici, rimane il ragionevole
dubbio che tale indirizzo ermeneutico elaborato intorno alla
lettera di legge citata possa rimanere inalterato: basti pensare,
ad esempio, che in materia di lavori è ora ancora vigente (in
attesa del nuovo regolamento attuativo di cui all'art. 5 del
Codice) l'art. 17, comma 1 lett. i) del D.P.R. n. 34/00, il quale
fissa come requisito generale per l'ottenimento della S.O.A. il
fatto che l'impresa interessata non abbia commesso gravi errori
nell'esecuzione dei lavori pubblici, non valendo in tal caso alcuna
limitazione relativa alla Stazione che bandisce la gara; il che non
si concilia affatto con l'interpretazione fino ad ora elaborata in
relazione all'errore grave, attualmente confluito nella lett. f)
dell'art. 38 del Codice. Un ulteriore problema logico-sistematico
sorgerebbe poi in tema di partecipazione alle gare di lavori
pubblici nei casi di lavori inferiori alla soglia dei 150.000,00
euro - per cui la S.O.A. non è richiesta - e nell'ipotesi in cui
un'impresa concorrente, in possesso dell'attestazione S.O.A.,
commetta grave errore prima della verifica triennale:
contrariamente ai requisiti richiesti per ottenere la S.O.A., se si
seguisse l'indirizzo giurisprudenziale suddetto l'impresa
sembrerebbe poter partecipare alla gara d'appalto se non abbia
commesso l'errore grave nei confronti dell'Amministrazione che
bandisce quella gara in cui la Società partecipi.
In ogni caso, va pur precisato che dalla formulazione dell'art. 38,
c. 1 lett. c) ultima parte, viene fatta "salva in ogni caso
l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale". La
riabilitazione, a sua volta, estingue ogni effetto penale della
condanna e le pene accessorie (artt. 178-181 c.p.); essa è concessa
quando siano decorsi almeno tre anni (art. 179, c. 1 c.p., così
come modificato dall'art. 3 della L. n. 145/2004) dal giorno in cui
la pena principale è stata eseguita o si sia estinta in altro modo
ed il condannato abbia dato prove effettive di buona condotta
costante (cfr.: L. D'Ambrosio, Diritto penale per l'attività di
polizia giudiziaria). L'indulto (art. 174 c.p.), che consiste nel
condono di tutta la pena o di parte di essa (ma non delle pene
accessorie) e che per sua natura è diretto alla generalità dei
condannati rientranti però nelle previsioni che il singolo
provvedimento di indulto prevede, è un altro modo di estinzione
della pena ed opera (sempre che il soggetto interessato rientri nei
canoni fissati dal singolo provvedimento di indulto) ai fini del
calcolo temporale - come dies a quo - degli almeno tre anni
suddetti. Pertanto, ad esempio, un professionista destinatario
della sentenza di condanna irrevocabile potrebbe chiedere la
concessione della riabilitazione allo scadere almeno del terzo anno
dal giorno in cui ha eseguito la pena della reclusione prevista;
ma, ove il soggetto stesso rientrasse nelle previsioni del recente
provvedimento di indulto operato con la L. n. 241/2006 (ex art. 1,
comma 1, fermo restando che le pene pecuniarie inflitte
congiuntamente alla reclusione non siano state superiori a
10.000,00 euro - "è concesso indulto, per tutti i reati commessi
fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre
anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle
pecuniarie sole o congiunte a pene detentive" - e che il reato non
sia compreso nell'elencazione dei reati esclusi dall'indulto ex
art. 1 comma 2) il dies a quo per il calcolo degli almeno tre anni
si sposterebbe indietro nel tempo nella misura massima della pena
pari appunto alla pena estinta dall'indulto.
_______________
(1) Muovendo dal D.P.R. n. 313/2002, credo sia utile presentare tre
considerazioni (rispettivamente una operativa, una teorica, una
formale) nel campo degli appalti pubblici, facendo riferimento alle
misure di prevenzione. La prima questione operativa riguarda la
modalità d'accertamento da parte delle Stazioni appaltanti di
eventuali procedimenti per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione personali ancora in corso, nei confronti di uno dei
soggetti indicati dalla lett. b) dell'art. 38 del Codice De Lise,
durante la fase della gara ad evidenza pubblica. Infatti, l'art.
38, comma 1 lett. b) stabilisce che non possono partecipare alle
gare né stipulare i relativi contratti i soggetti: "nei cui
confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423; il divieto opera se la pendenza del procedimento
riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta
di società in nome collettivo o in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore
tecnico, se si tratta di altro tipo di società". Occorre domandarsi
quale sia il modo con cui vadano verificate quelle pendenze
procedimentali, atteso che nel T.U. n. 313/02 la menzione delle
misure di prevenzione nel casellario giudiziale è riferita
unicamente per i provvedimenti applicati, non già per i medesimi
procedimenti in itinere, così come invece è previsto per le
condizioni ostative di partecipazione alle gare ex art. 38 c. 1
lett. b) del Codice. Innanzitutto, va precisato che la Legge 19
marzo 1990, n. 55, all'art. 34, comma 1 stabilisce che: "Presso le
segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie
dei tribunali sono istituiti appositi registri per le annotazioni
relative ai procedimenti di prevenzione". Inoltre, la Legge 31
maggio 1965, n. 575, contiene l'art. 10-bis (aggiunto dall'art. 20
della legge 13 settembre 1982, n. 646, successivamente modificato
dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1982, n. 936 e dall'art. 4
della legge 19 marzo 1990, n. 55. Cfr. inoltre: Legge 17 gennaio
1994, n. 47 (G.U. 25/1/1994, n. 19) "Delega al Governo per
l'emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni e
certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575"; Decreto
legislativo 8 agosto 1994, n. 490 (G.U. 10/8/1994, n. 186)
"Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in
materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa
antimafia"; D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 "Regolamento recante norme
per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle
comunicazioni e delle informazioni antimafia"); tale art. 10-bis
della Legge n. 575/65, ai commi 2-5 detta le seguenti disposizioni
procedurali: "2. Le cancellerie dei tribunali, delle corti
d'appello e della Corte di cassazione debbono comunicare alla
questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque
giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i
cinque giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione, copia
dei provvedimenti emanati rispettivamente in base ai commi quinto,
nono e decimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, nonché dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
dell'articolo 10, e al secondo comma dell'articolo 10-quater. Nella
comunicazione deve essere specificato se il provvedimento sia
divenuto definitivo. 3. I procuratori della Repubblica, nel
presentare al tribunale le proposte per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, provvedono a darne contestuale comunicazione, in
copia, alla questura nella cui circoscrizione ha sede il tribunale
stesso. 4. I questori dispongono l'immediata immissione negli
archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'articolo
8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sia delle comunicazioni
previste nei precedenti commi, sia delle proposte che essi stessi
abbiano presentato per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione indicate nel capoverso che precede. Le informazioni
predette sono contestualmente trasmesse alle prefetture attraverso
i terminali installati nei rispettivi centri di telecomunicazione.
5. Le prefetture comunicano tempestivamente agli organi ed enti
indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui al primo comma e dai successivi decreti di aggiornamento, che
abbiano sedi nelle rispettive province, i provvedimenti esecutivi
concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previste
nell'articolo 10. Per i provvedimenti di cui al comma 5
dell'articolo 10 la comunicazione, su motivata richiesta
dell'interessato, può essere inviata anche ad organi o enti
specificamente indicati nella medesima". Torniamo agli appalti
pubblici: per gli appalti pubblici di importo inferiore alla soglia
comunitaria, alla comunicazione della prefettura di cui all'art. 3
del D.P.R. n. 252/98 è equiparata la dicitura antimafia che le
certificazioni delle camere di commercio possono riportare (art. 6
D.P.R. n. 252/98); la dicitura suddetta, ai sensi dell'art. 9 e
dell'art. 7 del D.P.R. n. 252/98 è emessa dalla CCIAA utilizzando
il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato
dalla prefettura di Roma. Dunque, per logico sillogismo normativo,
la pendenza di misure di prevenzione personali è rilevabile nei
procedimenti relativi sia alla comunicazione prefettizia sia alla
verifica della CCIAA per il nulla osta antimafia. D'altra parte,
invece, per gli appalti il cui importo sia pari o superiore alla
soglia comunitaria, l'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 stabilisce che
le Informazioni del prefetto (comma 2, relative all'aggiudicatario
nella gara d'appalto) si fondano sugli elementi indicati nel
successivo comma 7, fra i quali sono espressamente citati sia la
proposta sia il provvedimento di applicazione "di taluna delle
misure di cui agli articoli 2-bis, 2-ter, 3-bis e 3-quater della
legge 31 maggio 1965, n. 575". Nel quadro della rilevanza delle
misure di prevenzione nell'ambito degli appalti pubblici un secondo
problema di natura teorica su cui riflettere sembra presentarlo
proprio la littera legis: infatti, da un lato il legislatore nel
D.P.R. n. 252/98, all'art. 11, comma 3, consente la facoltà di
revoca o di recesso proprio quando l'informativa prefettizia, che
abbia eventualmente desunto situazioni relative ai tentativi di
infiltrazione mafiosa, intervenga successivamente alla stipula del
contratto d'appalto; da un'altra parte, l'art. 135 del Codice De
Lise (è l'abrogato art. 118 D.P.R. 554/99), lascia alla mera
discrezionalità (diritto potestativo) alla Committente la
valutazione di risolvere il contratto d'appalto se in fase
esecutiva siano intervenute condanne penali in giudicato ovvero
misure personali di prevenzione con provvedimento definitivo.
L'aporia concettuale risiede nel fatto che, se le suddette
situazioni intervenissero prima della stipulazione del contratto,
quest'ultimo sarebbe nullo per illiceità dell'oggetto (cioè per
contrarietà alle norme imperative che impongono alla Stazione
appaltante di non stipulare: art. 10 della L. n. 575/65, art. 10,
comma 2 del D.P.R. n. 252/98 e art. 38, comma 1 del Codice De
Lise); se quelle stesse situazioni ostative intervenissero, invece,
successivamente alla stipula del contratto, sussisterebbe un
diritto potestativo dell'Amministrazione interessata, cioè la
facoltà di risolvere o di recedere dal contratto. Così cambia
illogicamente il quadro normativo, come se il bene giuridico
tutelato dalle norme fosse diverso a seconda della fase
procedimentale relativa all'appalto pubblico e, in riferimento
all'antimafia, come se l'infiltrazione del fenomeno criminoso
organizzato nell'alveo di un'impresa cessasse, se davvero fosse lì
presente, con la stipula del contratto! Un terzo aspetto, stavolta
formale: la Determinazione n. 13/2003 dell'Autorità per la
Vigilanza sui LL.PP., nel fornire utili indicazioni sulle cause di
esclusione dalle gare, in relazione alla lett. b) del comma 1
dell'abrogato art. 75 del D.P.R. n. 554/99 (ora art. 38 del
Codice), per lapsus calami in un passaggio nomina le "misure di
prevenzione" con la locuzione "misure di sicurezza".
2. Linee giurisprudenziali in tema di
verifiche da parte delle S.O.A. per la qualificazione delle
imprese.
Correlazione con i reati di falsità
Speculare al quadro riguardante le nuove cause
di esclusione dalle gare d'appalto pubblico è un altro aspetto
giuridico circoscritto al tema delle verifiche sul possesso dei
requisiti generali delle imprese, soprattutto nella fase della loro
qualificazione. Infatti, relativamente all'art. 12, comma 1 lett.
f) del D.P.R. n. 34/00 - in parte qua ancora in vigore -, credo sia
interessante analizzare in particolare i tipi di responsabilità sia
della S.O.A. sia dell'impresa richiedente, qualora siano state
rilasciate attestazioni pur in presenza di false dichiarazioni
circa il possesso di taluni requisiti generali, di cui all'art. 17,
comma 1 lett. m) dello stesso Regolamento Bargone.
Innanzitutto, come è noto, per il rilascio dell'attestazione da
parte di una S.O.A., devono essere assolti, fra l'altro, due tipi
di oneri: uno relativo all'impresa richiedente che consiste nel
dichiarare l'inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso
dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il
conseguimento dell'attestazione di qualificazione (art. 17, comma 1
lett. m); l'altro consistente nel dovere della S.O.A. di verificare
la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle
certificazioni e delle documentazioni presentate dai soggetti cui
rilasciare l'attestazione (art. 12, comma 1 lett. f). In relazione
all'attività della S.O.A. va da subito chiarito che per tali
Società vige anche il dovere della verifica triennale
dell'attestazione rilasciata: in particolare, l'impresa da un lato
deve presentare, fra l'altro, la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 71 del D.P.R. 28,
dicembre 2000, n. 445, rilasciata dal titolare o dal legale
rappresentante circa l'inesistenza di irregolarità, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di
provenienza, di inesistenza di irregolarità in materia di
contribuzioni sociali, di inesistenza di errore grave
nell'esecuzione di lavori pubblici, nonché di false dichiarazioni
circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli
appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazioni.
D'altro lato, la S.O.A. anche ai fini della verifica triennale
deve, fra gli altri accertamenti, verificare la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese in ordine alla
inesistenza di condanne che incidono sulla moralità professionale
dell'impresa, richiedendo, ai sensi del Decreto Ministero della
giustizia dell'11 febbraio 2004, pubblicato sulla G.U.R.I. del 14
febbraio 2004, n. 37, il certificato generale del casellario
giudiziale di tutti i soggetti che hanno reso le dichiarazioni
sostitutive e nel caso che siano esistenti condanne, sempre che
siano state indicate nella dichiarazione, esprimere una valutazione
inerente alla loro incidenza o meno sulla moralità professionale
dell'impresa, traendo elementi di valutazione dai concreti
contenuti della fattispecie, dal tempo trascorso dalla condanna e
da eventuali recidive. La S.O.A. deve, altresì, verificare la
veridicità della dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa in
ordine alla inesistenza di irregolarità in materia di contribuzioni
sociali - ivi compresi i versamenti alle Casse Edili per le imprese
esercenti attività inquadrabile, dal punto di vista dei rapporti
contrattuali con le relative maestranze, nel settore edile -
richiedendo all'INPS oppure all'INAIL oppure ad una CASSA EDILE il
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), previsto
dall'articolo 2, comma 2, della legge 22, novembre, 2002, n.
266.
Un parallelo regime giuridico in tema di false dichiarazioni lo si
incontra nella normativa degli appalti pubblici, in particolare
nelle elencazioni della cause di esclusione dalla gare d'appalto,
(oppure 'Requisiti generali', come giustamente il Codice di cui al
D.Lgs. n. 163/06 intitola l'art. 38, che raccoglie - e s'è già
detto innanzi - tutte le cause escludenti di lavori, servizi e
forniture); infatti, l'attuale art. 38, comma 1 lett. h) del Codice
mantiene il carattere definito dalla giurisprudenza
'onnicomprensivo' (cfr.: T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 3/2/2003,
n. 172), poiché la previsione si estende a tutta la fase della
qualificazione e quindi anche alla fase certificativa attribuita
alla S.O.A.. In tal senso, va citata anche la sentenza del T.A.R.
Sardegna, 14/6/2004, n. 808, secondo la quale la causa di
esclusione in parola si estende non solo alle falsità emerse nel
corso delle verifiche condotte ex art. 10, comma 1-quater, ma a
tutte quelle cui l'amministrazione sia comunque venuta a
conoscenza, con il correlativo obbligo di iscrizione nel casellario
informatico (in dottrina, cfr. R. Greco, Cause soggettive di
esclusione, in Il nuovo diritto degli appalti pubblici, a cura di
M.A. Sandulli e R.Garofoli, 2005, pagg. 594 e ss.).
Alla luce di quanto sopra espresso, si può trarre una prima
conclusione d'ordine giuridico: sia le dichiarazioni non veritiere
da parte dell'impresa, sia l'omessa verifica dolosa da parte delle
S.O.A. in relazione all'attestazione richiesta, configurano per i
soggetti indicati autonome responsabilità penali, imputabili a
titolo di concorso di persone nel reato all'impresa ed alla S.O.A.,
quantomeno per i reati di falsità materiale ed ideologica.
La falsità ideologica (art. 479 c.p.), va precisato, ha come
oggetto giuridico quello della tutela della veridicità degli atti
pubblici ed è noto che le certificazioni S.O.A. hanno - in base
all'interpretazione oggi dominante - valore pubblicistico, ancorché
emessi da società di diritto privato. Gli elementi essenziali del
reato sono:
1) la condotta del pubblico ufficiale è anche quella di attestare
falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la
verità;
2) per quanto attiene l'elemento soggettivo del reato, la norma del
codice penale prevede il dolo generico.
La falsità materiale (art. 476 c.p.) è prevista come reato poiché
l'oggetto giuridico da tutelare è la genuinità degli atti pubblici;
infatti, la condotta consiste nel formare in tutto o in parte un
atto falso ovvero nell'alterare un atto vero. Anche in tale ipotesi
il legislatore ha previsto per la punibilità la sussistenza del
dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di modificare
il vero, indipendentemente dal fine di profitto o di danno.
Queste condotte potrebbero essere imputate a titolo di concorso
anche all'attività della S.O.A. ed esse potrebbero essere
desumibili dal momento istruttorio per rilascio alle imprese
richiedenti dei certificati S.O.A.
Pertanto, ci si deve soffermare sulla natura giuridica e sulle
modalità di verifica che in via normativa sono previste in capo
alle S.O.A. nell'esercizio della loro attività certificativa; da
ciò, infatti si può considerare se la condotta e l'elemento
soggettivo attuato dalla S.O.A. configuri in astratto la condotta
criminale che potrebbe essere imputata.
A tale riguardo, appare necessario premettere che le particolari
società per azioni che, in materia di qualificazione delle imprese
per concorrere in gare di appalti pubblici, assumono la
denominazione giuridica di 'Organismi di attestazione', cioè di
organismi di diritto privato ( S.O.A.), accertano ed attestano
l'esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli
elementi di qualificazione secondo le previsioni di legge (art. 2,
c. 1 lett. i) del D.P.R. n. 34/2000).
Sulla natura giuridica delle S.O.A. e della loro attività, va
precisato che solo di recente si è delineata la via ermeneutica
secondo la quale gli atti di tali società d'attestazione sono atti
pubblici e l'operare delle stesse S.O.A. è disciplinato da norme di
diritto pubblico.
Infatti, sin dagli anni immediatamente successivi all'emanazione
del Regolamento Bargone (2000) la giurisprudenza e la dottrina
hanno discusso ampiamente e lungamente intorno alla natura
dell'operato delle S.O.A., riconoscendone anche la prevalenza
privatistica; talché in alcune pronunce relative al controllo
dell'Autorità per Vigilanza sulle S.O.A., il giudice amministrativo
ha pur affermato che: "Nel procedimento di qualificazione delle
imprese operanti nel settore dei lavori pubblici, disciplinato
dagli art. 14 ss., d.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, il rapporto
pubblicistico - di autorizzazione, controllo e vigilanza -
dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e la S.O.A.
(Società Organismo di Attestazione) è ben distinto dal rapporto tra
S.O.A. ed impresa da qualificare, di natura privatistica, derivante
dalla sottoscrizione di apposito contratto il cui sinallagma si
sostanzia nella prestazione della S.O.A. di verifica della
sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'attestazione e
nella controprestazione del compenso, sul quale ha cognizione il
g.o., competente a valutare il comportamento adempitivo delle
parti; pertanto, il giudice amministrativo difetta di giurisdizione
sull'impugnazione da parte di un'impresa, destinataria di
attestazione di qualificazione, dell'atto di diffida a sostituire
tale attestazione con riduzione della classifica, diretto
dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici alla S.O.A. ed
emesso nell'esercizio dei poteri di vigilanza a seguito di un
controllo ispettivo, non producente effetti diretti ed immediati
sulla medesima attestazione, la cui sostituzione non può che
avvenire ad opera della S.O.A." (T.A.R. Lazio, sez. III, 16 ottobre
2002, n. 8722). Ed ancora nel 2003: "Dal nuovo sistema di
qualificazione delle imprese a realizzare opere pubbliche -
disciplinato, in attuazione della l. n. 109 del 1994 e successive
modificazioni ed integrazioni, dal d.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 -
non è ricavabile, in capo all'Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici, alcun potere che possa estrinsecarsi nella diretta ed
immediata invalidazione totale o parziale delle attestazioni
rilasciate dalle S.O.A. (Società Organismo di Attestazione), tenuto
anche conto che la peculiare caratterizzazione del potere di
vigilanza di detta Autorità sulle S.O.A. mette capo alla distinta e
diversa natura attribuita dal legislatore al relativo rapporto - di
tipo pubblicistico - rispetto a quella del rapporto tra S.O.A. e
imprese, fondato su un contratto di diritto privato" (T.A.R. Lazio,
sez. III, 30 giugno 2003, n. 5714).
La giurisprudenza, solo di recente, ha definito pubblico l'agire
delle S.O.A., precisando che : "Le S.O.A., pur essendo organismi
privati, svolgono una funzione pubblicistica di certificazione, che
sfocia in una attestazione con valore di atto pubblico, sicché si
verifica un'ipotesi di esercizio privato di funzione pubblica. Ne
consegue l'interesse pubblico all'attività di certificazione la
quale, infatti, è circondata di garanzie e controlli pubblici. In
questo sistema le attestazioni sono destinate ad avere una
particolare efficacia probatoria, come confermato dall'art. 1 del
D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 che recita: "l'attestazione di
qualificazione rilasciata a norma del presente regolamento
costituisce condizione necessaria e sufficiente per la
dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e
finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici. Le
stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la
dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e
contenuti diversi da quelli previsti dal presente titolo, nonché
dai titoli III e IV". Il legislatore, nell'ottica della
semplificazione, ha inteso demandare lo svolgimento di un'attività
in passato affidata a soggetti pubblici - la certificazione - , a
soggetti privati, ma la diversa natura giuridica (pubblica o
privata) del soggetto che esercita l'attività di certificazione,
non incide sulla natura giuridica dell'attività stessa, che era in
passato, e rimane oggi, una funzione pubblica di certificazione,
volta a ingenerare pubblica fiducia nel contenuto dell'atto. Ne
consegue che le attestazioni rilasciate dalle S.O.A. hanno natura
pubblica e sono atti vincolati", (T.A.R. Lazio, Sez. III Roma -
Sentenza 1 settembre 2004 n. 8214).
Sui principi qui richiamati, poggiano le diverse rationes degli
articoli del Regolamento Bargone, specialmente con riguardo ai
requisiti generali e di indipendenza delle S.O.A. e dei relativi
controlli (art. 7) ed alle norme per lo svolgimento dell'attività
di qualificazione (art. 12). L'art. 12 offre il quadro più completo
relativo allo svolgimento dell'attività di qualificazione, panorama
che va, ovviamente, correlato anche ai requisiti relativi alla
composizione ed alla struttura organizzativa delle S.O.A.
In particolare, l'art. 12 ribadisce: lo scopo di garantire
imparzialità ed equo trattamento (art. 12, comma 1 lett. c);
l'esigenza di un comportamento di diligenza, correttezza e
trasparenza (art. 12, comma 1 lett. a); la necessità di disporre di
risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad
assicurare efficienza e correttezza (art. 12, comma 1 lett. e); la
necessità di acquisizione delle informazioni dai soggetti da
qualificare (lett. b) nonché la verifica della veridicità e della
sostanza delle dichiarazioni, certificazioni e documentazione
presentate dai soggetti cui rilasciare l'attestazione (lett.
f).
I principi dettati dalla norma coincidono con i noti principi
dell'amministrazione pubblica, ciò a dimostrazione di come
l'attività S.O.A. abbia rilevanza pubblicistica, sebbene esercitata
da soggetti di diritto privato (cd. munera).
In particolare, restringendo l'analisi al concetto di imparzialità,
va detto che nella interpretazione dottrinale e giurisprudenziale
esso riassume anche il principio di non discriminazione; infatti è
inteso come dovere dell'amministrazione di non discriminare la
posizione di soggetti coinvolti dalla sua azione nel proseguimento
degli interessi affidati alla sua cura. Pur tuttavia tale principio
impone che l'amministrazione sia strutturata in modo da assicurare
una condizione oggettiva di aparzialità (cfr.: E. Casetta, Manuale
di diritto amministrativo, 2002, pag. 42): ictu oculi è
riscontrabile con un parallelo il fondamento sia dell'art. 7, c. 4
sia dell'art. 12, c. 1 lett. c) D.P.R. n. 34/00; infatti,
specialmente nell'art. 7, c. 4 il soggetto della norma è proprio
l'assetto strutturale che deve garantire oggettivamente
l'imparzialità, cioè l'indipendenza di giudizio.
Va, in tale contesto, svolta specificamente un'analisi sul tenore
letterale del dettato di cui all'art. 12, lett. f); infatti, è da
tali norme che - ad esempio - si sostanzierebbe o meno, a valle,
l'eventuale comportamento illegittimo di falso in atto pubblico
(primo aspetto), mediante azione omissiva della S.O.A. (secondo
aspetto), in persona del legale rappresentante.
Il compito sancito dalla lettera f) dell'art. 12, fino al
Comunicato n. 28 datato 28 novembre 2002 dell'Autorità per
Vigilanza sui LL.PP., non aveva avuto precisazioni che potessero
delineare nel dettaglio in cosa consistesse l'attività di verifica;
cosa, invece, che è avvenuta a partire dal Comunicato n. 28
dell'Autorità, in cui si possono evincere diversi aspetti
rilevanti. E che l'art. 12, lett. f) del regolamento Bargone avesse
bisogno di precisazioni di dettaglio è dimostrato dal fatto che lo
stesso Comunicato nasce con l'intento di fornire 'chiarimenti in
materia di requisiti di qualificazione', così come si evince
dall'oggetto della circolare stessa.
L'argomento principe consiste nell'indicazione operativa fornita
dall'Autorità in relazione al modus di valutazione dei certificati
dei lavori esibiti dalle imprese ai fini della qualificazione;
afferma il Comunicato in parola che le S.O.A. verificano la
regolarità "formale" dei documenti acquisiti "soprattutto" alla
luce del disposto di cui all'art. 22, comma 7 del D.P.R. n. 34/00,
in cui è previsto che: "I certificati di esecuzione dei lavori sono
redatti in conformità allo schema di cui all'allegato D e
contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori
eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se
hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne
viene indicato l'esito".
Pertanto, l'attenzione va posta sul fatto che il modus operandi
indicato come via principale dall'Autorità per la verifica dei
certificati suddetti consiste invero nell'accertamento di natura
formale sulla base del modello di cui all'Allegato D, compilato
dall'impresa nei tre quadri relativi al bando, al soggetto
aggiudicatario ed all'esecuzione del lavori, con apposita
dichiarazione sulla stessa esecuzione.
Ma il quadro ora delineato non si esaurisce con il richiamo alla
lett. f) dell'art. 12; invero, il quadro complessivo si forma dal
combinato disposto delle predette disposizioni con l'art. 17, comma
2 del D.P.R. n. 34/00, che, nel fissare i requisiti di ordine
generale che le imprese devono possedere per ottenere la
qualificazione (la norma si modella sulla analoga disposizione
dell'art. 75 del D.P.R. n. 554/99, che disciplina l'ammissione alle
gare d'appalto e che attualmente è l'art. 38 del Codice unico sugli
appalti), al comma 2 riconosce il potere all'Autorità di stabilire
"mediante quale documentazione i soggetti che intendono
qualificarsi dimostrano l'esistenza dei requisiti richiesti per la
qualificazione".
Dunque, quanto disciplinato dalla stessa Autorità in merito alle
modalità di verifica di cui alla lett. f) dell'art. 12 rappresenta
l'esecuzione di quanto l'altra previsione normativa (art. 17, c. 2)
riconosce come potere di indirizzo e di competenza alla medesima
Autorità.
Va pur riconosciuto, medio tempore, un cambiamento di indirizzo da
parte sia della giurisprudenza sia dell'Autorità per la Vigilanza
sui LL.PP., a seguito del quale è stata affermata la non
sufficienza del riscontro formale circa la veridicità ed il
possesso effettivo dei requisiti generali da parte delle imprese
qualificande, bensì viene indicato un diverso ed ulteriore modus
operandi: quello della verifica dei casellari giudiziali integrali
e della regolarità contributiva (cfr.: Consiglio di Stato, sez. VI,
n. 991/04, n. 993/04 e n. 2124/04; Determinazione AVLLPP n.
6/2004).
In specie, la Determinazione dell'Autorità datata 21 aprile 2004,
n. 6 ha ad oggetto "Documentazione mediante la quale le imprese, al
fine di ottenere la verifica triennale della loro attestazione,
dimostrano l'esistenza dei requisiti di ordine generale e
disposizioni in materia di modalità di verifica, da parte delle
S.O.A. (società organismi di attestazione), delle autodichiarazioni
rese dalle imprese nonché criteri cui devono attenersi le S.O.A.
nella loro attività di verifica dell'esistenza della capacita
strutturale delle imprese"; essa nasce in stretto legame con quanto
dichiarato dal Consiglio di Stato, Sezione VI, con le suddette
sentenze del 2 marzo 2004, n. 991, del 2 marzo 2004, n. 993 e del
30 marzo 2004, n. 2124. In particolare, nel precisare le regole
concernenti il possesso dei requisiti quali premesse per la
specificazione della documentazione da esibire, l'Autorità ha
affermato che:
a) la nuova normativa in materia di semplificazione delle
documentazioni amministrative (D.P.R. 28, dicembre 2000, n. 445)
trova applicazione generale ed obbligatoria nei confronti di tutti
gli uffici della pubblica amministrazione, dei soggetti
concessionari, dei soggetti gestori di pubblici servizi e di
soggetti che esercitano una funzione pubblica;
b) la nuova normativa in materia di semplificazione delle
documentazioni amministrative ammette (articoli 43, 46 e 71 del
D.P.R. 28, dicembre 2000, n. 445) l'applicazione del meccanismo
della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in quanto
questo atto può essere usato nei rapporti con la pubblica
amministrazione, in quelli giurisdizionali ed anche nei rapporti
interprivatistici in materia civile e commerciale e si inquadra tra
gli atti di natura non negoziale a carattere certificativo.
Inoltre, la stessa Autorità ha indirizzato le S.O.A. nella loro
attività di verifica circa le dichiarazioni rese dall'impresa: "le
S.O.A. possono richiedere, ai sensi delle convenzioni stipulate tra
INPS, INAIL e CASSE EDILI, il Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC), previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge
22, novembre, 2002, n. 266 relativo all'impresa sottoposta a
verifica triennale nonché richiedere, ai sensi del decreto del
Ministro della Giustizia 11 febbraio 2004 - data la loro natura di
soggetti privati che esercitano una funzione pubblica (Consiglio di
Stato, Sezione VI, sentenze n. 991/2004, 993/2004 e 2124/2004) - i
certificati integrali del casellario giudiziale relativi al
titolare, ai legali rappresentanti, agli amministratori e ai
direttori tecnici della impresa e, pertanto, sono in condizione di
verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal
titolare o dal legale rappresentante dell'impresa in ordine alla
regolarità contributiva nonché quelle rese dal titolare, dai legali
rappresentanti, dagli amministratori e dai direttori tecnici della
impresa in ordine alle assenza di condanne di cui alla precedente
lettera a)", cioè le condanne previste dall'articolo 17, comma 1,
lettera c), del D.P.R. n. 34/2000 e successive modificazioni, che
sono quelle relative a reati contro la pubblica amministrazione
(libro secondo, titolo II, del codice penale), l'ordine pubblico
(libro secondo, titolo V, codice penale), la fede pubblica (libro
secondo titolo VI, del codice penale), il patrimonio (libro
secondo, titolo XIII, del codice penale) e comunque relativi a
fatti la cui natura e contenuto siano idonei a pregiudicare
negativamente il rapporto fiduciario con la stazione appaltante in
quanto collegabili alla natura delle obbligazioni proprie dei
contratti di appalto.
Da notare è che l'Autorità ha indicato come facoltà ("possono")
della S.O.A. la scelta di richiedere il certificato del casellario
giudiziale integrale, atteso che il certificato del casellario
giudiziale, necessario per la dimostrazione dell'inesistenza di
precedente condanna penale a seguito di dibattimento o di
applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), qualora
rilasciato su istanza dell'interessato, non riporta tutte le
condanne penali per le quali il giudice ha disposto il beneficio
della non menzione, nonché le condanne patteggiate che godono di
diritto di tale beneficio (art. 689 c.p.p.), mentre riporta tutte
le condanne, incluse quelle patteggiate (art. 688 c.p.p.) se
rilasciato su richiesta diretta delle pubbliche amministrazioni e
dei soggetti che esercitano un servizio pubblico.
Alla luce di quanto detto, in ambito giurisprudenziale si è
assistito ad una sorta di restringimento ulteriore, così come
innanzitutto elaborato in via ermeneutica dal T.A.R. Lazio nella
sentenza n. 1692/2004, il quale ha affermato che "La norma
contenuta nella lettera f), del comma primo, dell'articolo 12 del
regolamento dispone che "… Nello svolgimento della propria attività
le S.O.A. devono: ...(omissis)… verificare la veridicità e la
sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle
documentazioni presentate dai soggetti cui rilasciare
l'attestato…".
Orbene, pare, innanzi tutto, evidente alla Sezione che detta norma
-completando puntualmente ed efficacemente il sopra delineato nuovo
regime della qualificazione delle imprese- confermi anch'essa che
la S.O.A. è l'unico soggetto dotato del potere di controllo della
documentazione prodotta dall'impresa richiedente.
Pare, altresì, evidente che la stessa norma attribuisca al predetto
potere un contenuto che non è meramente formale, ma bensì
sostanziale e penetrante, e che lo collochi, quanto al momento di
suo doveroso esercizio, nella fase preventiva al rilascio
dell'attestazione.
Non diversamente, infatti, sembrano potersi interpretare:
- la locuzione "…veridicità e sostanza delle dichiarazioni, delle
certificazioni e delle documentazioni presentate…", atteso il
chiaro ed inequivoco significato letterale delle parole utilizzate,
le quali, dunque, escludono che, prima del rilascio
dell'attestazione, la S.O.A. possa limitarsi ad effettuare soltanto
un controllo formale della documentazione e delle dichiarazioni
rese dall'impresa qualificanda;
- l'espressione "… cui rilasciare…", che, in ragione del tempo
prescelto (infinito) per la forma verbale utilizzata, indica,
chiaramente, l'intenzione della norma di voler ancorare,
ordinariamente, nella fase procedimentale antecedente a quella del
rilascio dell'attestazione il controllo di merito dei documenti e
delle dichiarazioni rese dalle imprese qualificande, con
disposizione che razionalmente si correla sia con la previsione che
la S.O.A. è l'unico soggetto abilitato a rilasciare ed a ritirare,
eventualmente, l'attestato di qualificazione, sia con l'esigenza di
evitare che imprese carenti degli effettivi requisiti richiesti
possano, anche soltanto temporaneamente, essere qualificate per la
partecipazione a gare pubbliche.
Dunque, controllo di merito preventivo che, ovviamente, non
esclude, però, che, se per qualsiasi ragione, soltanto dopo il
rilascio dell'attestazione sopravvengano nuovi elementi circa
l'inidoneità o l'infedeltà dei presupposti in base ai quali è stata
emessa detta attestazione, permanga il potere-dovere della S.O.A.
di ritirare immediatamente l'attestato e di informare
contestualmente l'Autorità, per ogni valutazione o adempimento di
competenza di quest'ultima, anche in relazione alla correttezza o
meno dell'attività di verifica preventiva esercitata dalla S.O.A.
stessa".
Ed è lungo questa linea interpretativa più rigorosa che si innesta,
da ultimo, la nuova Decisione del Consiglio di Stato (sez. IV, 21
febbraio 2005, n. 550), in cui, sempre in relazione alle
dichiarazioni dell'impresa ed alla relativa verifica riguardo la
veridicità, si afferma che: "Non vi è dubbio, infatti, che dette
dichiarazioni rivestano natura documentale di certezza legale
perché sostitutive di certificazioni provenienti dalla pubblica
autorità, o, come s'è detto, dall'ente, anche di natura
privatistica, cui la P.A. abbia demandato l'esercizio di siffatta
funzione certatoria; talché l'autocertificazione attesta sì, sotto
la responsabilità del dichiarante, il possesso attuale di quei
requisiti, che altrimenti risulterebbero dal certificato sostituito
(ed è sufficiente che venga attestato il possesso dei requisiti
risultanti dal certificato sostituito e non anche che venga
riprodotto in tutti i dettagli il contenuto del certificato
medesimo: v. Consiglio Stato, sez. VI, 27 novembre 2000, n. 6318),
ma non può prescindere, per quanto concerne in particolare la
concreta fattispecie all'esame, dalla effettiva esistenza della
sottostante attestazione S.O.A., che sola dimostra, nel nostro
ordinamento, la sussistenza dei requisiti di capacità tecnica e
finanziaria, nonché d'ordine morale, ai fini dell'affidamento di
lavori pubblici (…). Non può, infatti, dimenticarsi che le
certificazioni hanno una funzione ad un tempo dichiarativa e
certativa e sono, tra l'altro, espressione di un potere
discrezionale (v. Consiglio Stato, sez. V, 8 settembre 2001, n.
4683), sì che proprio per questo recano un formale ed esplicito
apporto di certezza (non a caso fanno fede, fino a querela di falso
o, comunque, fino a prova contraria, di quanto in esse
esplicitamente riportato); le dichiarazioni sostitutive, invece,
sono idonee ad assolvere solo alla funzione probatoria e
conoscitiva, che è propria degli atti sostituiti (dei quali devono
a tal fine indicare con completezza il contenuto, o quella parte
del contenuto, che sia nel caso specifico rilevante al fine del
procedimento amministrativo, ivi compreso il contenuto meramente
eventuale degli atti sostituiti, ove quest'ultimo si riferisca a
fatti o qualità che debbano essere comprovate: v. Consiglio Stato,
sez. VI, 14 ottobre 2003, n. 6280), ma di sicuro non quella
certativa, che resta demandata alla P.A. od all'ente individuato
dalla stessa come competente. Insomma, se nel nuovo sistema "unico"
di qualificazione delle imprese a progettare e realizzare opere
pubbliche - disciplinato, in attuazione della legge n. 109 del 1994
e successive modificazioni ed integrazioni, dal d.P.R. 25 gennaio
2000, n. 34 - soltanto i previsti organismi di diritto privato
(S.O.A.: Società Organismo di Attestazione) sono competenti al
rilascio dell'attestazione di qualificazione ( rilascio che
comporta la verifica, da parte di detti organismi, della
sussistenza dei requisiti di qualificazione richiesti alle imprese
che intendano concorrere per l'esecuzione di lavori pubblici), non
vi è norma (né inerente la disciplina specifica di detto sistema di
qualificazione, né ricavabile dal complesso normativo in materia di
autocertificazioni), da cui possa desumersi, ancorché
indirettamente, l'esistenza di un "potere" delle imprese stesse di
"autocertificare" il possesso di detti requisiti indipendentemente
ed in assenza della veduta attestazione S.O.A.; né, si ripete, tale
potere può essere ricavato in via indiretta, mediante ricorso
all'ormai generale principio della c.d. autocertificazione, che non
può certo spingersi fino a porre di fatto nel nulla la inderogabile
disciplina dell'accertamento e della documentazione dei requisiti
di capacità e di moralità richiesti in relazione alla esecuzione di
lavori pubblici".
Alla luce di quanto sin qui rappresentato, si possono formulare
alcune considerazioni conclusive.
In particolare:
a) è innegabile che dal vago tenore letterale dell'art. 12, lett.
f) e dell'art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 34/00, nei sei anni
successivi all'emanazione del regolamento stesso si sono via via
elaborate diverse linee interpretative sia dell'Autorità per la
vigilanza sia dalla giurisprudenza; lungo tale iter ermeneutico si
è passati dal riconoscere inizialmente sufficiente una verifica
meramente "formale" relativa alle dichiarazioni ed alle allegazioni
presentate dalle imprese per l'ottenimento della qualificazione,
all'affermazione (solo a partire dal 2004) della necessità di
rendere comunque più concreta e "sostanziale" la verifica in
oggetto. Pertanto, a titolo esemplificativo, una S.O.A. che si
fosse attenuta (antecedentemente al 2004) all'indicazione espressa
dell'Autorità per la vigilanza di svolgere una verifica meramente
"formale" non potrebbe oggi essere tacciata di aver tenuto un
comportamento gravemente omissivo per non aver rilevato una falsità
"sostanziale" in una dichiarazione o allegazione prodotta da
un'impresa ai fini della qualificazione. Infatti, è solo a partire
dal 2004 che siffatto comportamento sarebbe sanzionabile da un
punto di vista amministrativo;
b) vieppiù che legando la disciplina giuridica relativa alle
attività delle S.O.A. al tempo, secondo il brocardo tempus regit
actum, è interessante riconoscere che in passato la natura non così
marcatamente pubblicistica delle S.O.A. e del loro operato, portava
la conseguenza principale, fra le altre, della non pacifica
qualifica di pubblici ufficiali per i funzionari dipendenti
incaricati dello svolgimento delle attività S.O.A. Così, pertanto,
sarebbe in quegli anni venuta a mancare nei reati di cui agli artt.
476 e 479 c.p. la figura del soggetto attivo, essendo queste delle
ipotesi di 'reati propri', aventi soggetti attivi qualificati, cioè
pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio;
c) ma quello che rileva, soprattutto ed a seguito delle
considerazioni formulate in precedenza, è la natura degli atti
presentati dalle imprese interessate all'ottenimento
dell'attestazione, la quale a sua volta sarà emessa dalla S.O.A.
sulla base di quegli atti; infatti, non va taciuto l'elemento
importantissimo che consiste nella natura certificativa di quanto
può essere presentato dall'impresa richiedente, ai sensi dell'art.
22, comma 7 del D.P.R. n. 34/00 (cioè secondo il modello di cui
all'Allegato D del regolamento, di cui s'è detto). Secondo i canoni
del diritto e come anche riaffermato in modo incontrovertibile dal
Consiglio di Stato - sez. VI, nella già citata Decisione n.
550/2005, "non può, infatti, dimenticarsi che le certificazioni
hanno una funzione ad un tempo dichiarativa e certativa e sono, tra
l'altro, espressione di un potere discrezionale (v.: Consiglio
Stato, sez. V, 8 settembre 2001, n. 4683), sì che proprio per
questo récano un formale ed esplicito apporto di certezza (non a
caso fanno fede, fino a querela di falso o, comunque, fino a prova
contraria, di quanto in esse esplicitamente riportato); le
dichiarazioni sostitutive, invece, sono idonee ad assolvere solo
alla funzione probatoria e conoscitiva, che è propria degli atti
sostituiti". E se per certificazioni, oggi, si possono intendere le
attestazioni delle S.O.A., è prima di tutto vero che i documenti
presentati dalle società interessate alla qualificazione, quando
non sono autodichiarazioni - nel qual caso la S.O.A. procede alla
verifica "formale" o "sostanziale", secondo le diverse gradazioni
interpretative elaborate nel tempo - hanno al contrario forma e
natura certificativa, pertanto facenti fede sino a querela di
falso.
L'attestazione S.O.A. è il risultato finale di un insieme di atti
endoprocedimentali di natura istruttoria ed è altrettanto vero che
l'attività istruttoria si intende correttamente adempiuta, in
particolare, anche quando le certificazioni fidefacenti siano state
assunte: la verifica di tali certificazioni è in re ipsa agli
stessi atti, considerati veritieri in quanto tali fino a querela di
falso (salva l'ipotesi di falso evidente e lapalissiano), cioè sino
a che non sia accertata la falsità del documento mediante l'istanza
apposita che costituisce il solo strumento per cui può essere
contestata l'efficacia probatoria dell'atto pubblico e della
scrittura autentica o riconosciuta.
A tal proposito, già nella Determinazione n. 6/2002, fra l'altro,
era stato dall'Autorità precisato quanto ora affermato a proposito
dei certificati di esecuzione dei lavori (Allegato D al D.P.R. n.
34/00), infatti nella stessa Determinazione viene chiaramente
affermato che: "i certificati di esecuzione dei lavori (allegato D
al DPR 34/2000) sono il mezzo di prova (articolo 18, comma 6, del
D.P.R. 34/2000) relativo del possesso della idoneità tecnica delle
imprese da qualificare (articolo 18, comma 5, lettere b) e c) del
D.P.R. 34/2000) e vanno rilasciati anche in relazione di lavori in
corso di esecuzioni oppure ultimati, anche se non ancora
collaudati".
Al di là di ogni ragionevole dubbio, non è concepibile in astratto
che, per ogni atto certificativo e fidefacente prodotto da una
società interessata, l'ente deputato all'istruzione procedimentale
debba procedere alla verifica mediante l'istanza per la querela di
falso, a pena non solo di negare l'economicità e la semplificazione
del procedimento, ma soprattutto di svuotare il contenuto dello
stesso istituto degli atti facenti fede sino a querela di
falso.
Per riassumere quanto fino ad ora delineato in questo secondo tema
del presente scritto, si può affermare che in relazione ai doveri
di verifica delle S.O.A. si assiste ad un sistema normativo
dinamico; si consideri a tal fine la seguente evoluzione della
disciplina avutasi nel periodo di tempo che va dal 2000 al
2005:
- inizialmente, la natura dell'operato S.O.A. per la
giurisprudenza appariva più privatistica che di natura pubblica,
con la conseguenza di vedere quegli atti come negoziali anziché
provvedimentali, o quantomeno come atti di natura ibrida;
- fino al 2003, la stessa Autorità, rispetto alle formule vaghe
del Regolamento Bargone relativamente alle modalità di verifica di
quanto prodotto dalle imprese per la loro qualificazione, aveva
optato per una modalità 'formale' di accertamento da parte delle
S.O.A.;
- solo in seguito, dal 2003 in poi, sia la giurisprudenza sia la
stessa Autorità hanno indicato una modalità istruttoria di natura
'sostanziale'; ed in tale senso, pur considerando che la natura
pubblica dell'operato delle S.O.A. è sorta quasi in corrispondenza
con l'indicazione del modus di verifica 'sostanziale', va comunque
precisato che l'attività di attestazione risulta essere frutto di
istruttoria e decisione provvedimentale, secondo norme di azione
che regolano l'agire amministrativo. La conseguenza è che ogni
violazione di tali norme comporta l'annullabilità amministrativa
dell'atto viziato;
- infine, le certificazioni pubbliche che possono essere prodotte
dalle imprese per l'ottenimento dell'attestazione S.O.A., in quanto
certificazioni, hanno la natura di atti che fanno fede fino a
querela di falso.
In conclusione, a parte gli effetti amministrativi che la falsità
delle dichiarazioni e/o certificazioni potrebbe generare in fatto
di annullamento dell'attestazione e di responsabilità
amministrativo-contabile degli incaricati al controllo, va da sé
che non è possibile, in via penale, distinguere una diversa
intensità di colpevolezza fra impresa che abbia fornito
scientemente false dichiarazioni e S.O.A. che non abbia attuato
dolosamente una verifica della veridicità di quanto dichiarato
dall'impresa interessata. Infatti, in tal caso, risulterebbe
teoricamente evidente un'eventuale concorso nel reato, come
risulterebbe al pari del tutto indubbio che un'impresa, la quale
abbia dichiarato l'esistenza non veritiera dei requisiti, non possa
invocare a sua eventuale discolpa il fatto di non essere al
corrente delle specifiche proprie del sistema di qualificazione,
vigendo contrariamente a tale assunto il noto principio Ignorantia
legis poenalis non excusat (art. 5 c.p.); detto in altri termini,
la legge penale è obbligatoria anche se chi la deve osservare
materialmente non ne ha avuto o non ne ha potuto avere
conoscenza.
Di qui, l'applicabilità per un'impresa e per una S.O.A. delle norme
di cui agli artt. 110-119 c.p., circa il concorso di persone nel
reato, che come è noto si verifica quando più persone forniscono
consapevolmente un contributo obiettivamente rilevante alla
realizzazione del reato. |