|
Ministero della Difesa - Danno
a terzi cagionato da militari durante le esercitazioni -
Responsabilità - Fattispecie - Esclusione. Corte
conti, sez. giurisd. Trentino Alto Adige- Trento, sent. 29 dicembre
2006, n. 137 (c.c. 10 ottobre 2006), Pres. de Marco, Rel.
Bacchi.
La responsabilità amministrativa prevede come elemento
soggettivo almeno la colpa grave. La responsabilità erariale non
appare ravvisabile quando non si rinvengono la condotta connotata
da notevole ed inescusabile negligenza, imprudenza od imperizia, o
la macroscopica violazione di elementari obblighi di servizio, o la
palese ed indiscutibile scriteriatezza, superficialità ed
approssimazione nella tutela degli interessi pubblici, allorquando
l'evento dannoso sia obiettivamente ed agevolmente prevedibile
secondo un giudizio formulato ex ante, ovvero quel comportamento
caratterizzato da un rilevante grado di negligenza, di imprudenza o
di imperizia tale da rendere elevata la prevedibilità e la
probabilità dell'evento. (1)
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"1) Il presente giudizio verte sulla verifica della responsabilità
amministrativa del tenente colonnello G.L., del tenente F.P. e del
capitano L.G. per i fatti che hanno determinato la morte di un
militare ed il ferimento di altri, a causa del crollo del ponte di
Fontanazzo [Mazzin di Fassa - Trento] che ha travolto alcuni
soggetti impegnati nell'espletamento di un'esercitazione
militare.
Al proposito occorre, preliminarmente, ricordare come da una stessa
fattispecie - quale quella in esame - possano scaturire
responsabilità di natura diversa (penale, civile, amministrativa,
disciplinare) e come, pertanto, il Giudice chiamato a decidere
nell'ambito della propria giurisdizione debba valutarne gli stessi
aspetti per soppesarne le conseguenze sotto i differenti profili,
alla luce delle regole che ogni disciplina impone di osservare:
infatti, i diversi giudizi sono fra loro autonomi fuorché per gli
effetti sanciti dagli artt. 651 e ss. c.p.p. Può così accadere che
le stesse condotte - pur se valutate positivamente sotto il profilo
disciplinare - vengano sanzionate penalmente ingenerando, di
conseguenza, responsabilità civile per danni causati a terzi (e,
come tali, risarciti) e divenendo, quindi, fonte di responsabilità
amministrativa indiretta per le ripercussioni economiche a carico
dell'Amministrazione di appartenenza dei soggetti agenti.
Tuttavia, a differenza di quanto avviene sui paralleli piani civile
e penale, l'imputazione della responsabilità amministrativa -
ovvero delle conseguenze lesive di una determinata condotta
causativa di danno - non può concretizzarsi se, in capo al soggetto
agente, non sia ravvisabile l'elemento soggettivo del dolo o della
colpa grave: infatti, la responsabilità amministrativa annovera tra
i suoi elementi costitutivi, o presupposti, l'elemento soggettivo
rappresentato dalla colpevolezza e, con le modifiche introdotte
dall'art. 3 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543 (convertito, con
modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639), la
limitazione alle ipotesi di dolo o colpa grave è diventata un
tratto caratteristico e generale di questo peculiare
istituto.
Esclusa, ovviamente, dagli stessi fatti, la sussistenza
dell'elemento soggettivo del dolo in capo ai convenuti - peraltro,
mai contestato dalla Procura Regionale - la valutazione
dell'intensità della colpa (premessa la sua enucleazione negli
elementi essenziali, anche agli effetti civilistici ed
amministrativi, in base al disposto dell'art. 43 c.p.) deve essere
effettuata secondo le regole elaborate sia in via dottrinale sia
giurisprudenziale.
2) Non è agevole, in materia, enunciare una definizione unitaria
della colpa grave e tutti i criteri individuati dalla
giurisprudenza si caratterizzano come semplici figure sintomatiche
di comportamenti anomali, contrastanti con la infinita varietà
delle regole di condotta da osservare nell'adempimento di attività
amministrative. Fra le varie specificazioni della gravità della
colpa proposte dalla giurisprudenza della Corte dei conti,
figurano: l'inosservanza del minimo di diligenza; la prevedibilità
e prevedibilità dell'evento dannoso; la cura sconsiderata e
arbitraria degli interessi pubblici; il grave disinteresse
nell'espletamento delle funzioni; la totale negligenza nella fase
dell'esame del fatto e dell'applicazione del diritto; la
macroscopica deviazione dal modello di condotta connesso alla
funzione; la sprezzante trascuratezza dei doveri di ufficio resa
ostensiva attraverso un comportamento improntato alla massima
negligenza o imprudenza ovvero ad una particolare noncuranza degli
interessi pubblici (cfr. SS.RR. 22 febbraio 1997, n. 27/A e 14
settembre 1982, n. 313; 1^ Sezione Centrale di appello, n. 306/03 e
n. 147/03, e conformi) o, ancora, a grossolana superficialità
nell'applicazione delle norme di diritto (3^ Sezione centrale di
appello, 16 aprile 1998, n. 114).
Configurano, altresì, colpa grave la equivoca interpretazione
personale di limpide disposizioni di legge e, nel senso consolidato
dalla giurisprudenza di questa Corte, "il comportamento connotato
da profili di "particolare spregiudicatezza, massima imprudenza ed
inammissibile negligenza" (Sezione I, sent. n. 624 del 1986),
"macroscopica violazione delle norme e assoluta inosservanza delle
più elementari regole di buon senso e prudenza" (Sezione Emilia
Romagna, sent. n. 12 del 1995), "superficialità e leggerezza del
comportamento, prevedibilità e prevedibilità dell'evento" (Sez.
Giur. Reg. T.A.A.-Trento, n. 46/2004; Sezione Marche, sent. n. 570
del 2003).
Secondo i criteri sopra enucleati senza pretesa di completezza, la
colpa grave si configura, pertanto, in ragione dello scostamento -
rispetto a quello dovuto - del comportamento concretamente, nella
specie, tenuto sia per la sua protrazione nel tempo sia per la
facile percettibilità delle azioni da intraprendere sia, infine,
per la prevedibilità nonché prevenibilità del fatto dannoso.
Di conseguenza, in relazione alla generica espressione "colpa
grave", è necessario, in concreto, concentrare l'attenzione su
alcuni indici di riconoscimento di tale grado di colpa individuati
dalla giurisprudenza ora nella previsione dell'evento (c.d. colpa
cosciente), ora nella prevedibilità - e, quindi, prevenibilità - di
esso ora, talvolta, nel superamento apprezzabile dei limiti di
comportamento dell'uomo medio sulla violazione dello schema
normativo astratto del comportamento o, più in generale, sulla
deviazione dal modello di condotta connesso ai compiti propri
dell'agente, sull'atteggiamento di grave disinteresse
nell'espletamento delle funzioni rivelato da una azione priva delle
opportune cautele sia riguardo alla fase dell' esame dei
presupposti di fatto sia in quella dell' applicazione del diritto
(nelle diverse forme dell'imperizia, dell'inosservanza o
dell'erronea interpretazione delle norme) sia, anche, nella
inescusabile scriteriatezza per la tutela degli interessi pubblici
(cfr. Corte dei conti, SS.RR. 7.1.1998, n. 1; Sez. Giur. Reg.
Campania 30.3.1998, n. 26).
Ovviamente, la salvaguardia di tali interessi, in linea generale
prescritta dall'art. 97, comma primo, della Costituzione, comprende
la imprescindibile necessità che l'operatore pubblico rispetti e
tuteli, preliminarmente ed inderogabilmente, anche altri valori
consacrati a livello costituzionale (artt. 2 e 32 Cost.) e,
comunque, prioritari quali la vita e la salute dei soggetti
amministrati.
L'interprete deve, perciò, verificare in concreto la sussistenza
degli indici di riconoscimento della colpa grave, considerandoli in
relazione a tutti gli elementi di fatto e di diritto ricorrenti
nella fattispecie nonché vagliando il comportamento effettivamente
tenuto dall' agente rispetto a quello atteso dall'ordinamento. E
ciò perché l'intensità della colpa va necessariamente valutata, per
determinarne l'eventuale gravità, "non in astratto ma in concreto,
con riguardo al comportamento tenuto, nelle condizioni specifiche
nelle quali si è svolta l' attività, considerando, quindi, tutte le
circostanze del caso, favorevoli o sfavorevoli, che l' hanno
condizionata e determinata"(Corte dei conti, 3^ Sezione Centrale di
appello, sent. n. 87/01). Al riguardo si è identificata la gravità
della colpa nella perfetta conoscenza delle condizioni ambientali
e, quindi, nella prevedibilità (e facile prevenibilità) dell'
evento dannoso effettuato dal Giudice ex ante, cioè, nel momento in
cui il soggetto ha posto in essere il proprio comportamento (Corte
dei conti, 3^ Sezione Centrale di appello, n. 390/2002), tenendo
conto del fatto che un accadimento difficilmente prevedibile - se
non oggettivamente imprevedibile - produttivo di effetti anomali,
rispetto a quelli che il soggetto agente possa ordinariamente
attendersi in relazione alla propria attività, non può essere
prevenuto se non ricorrendo ad accorgimenti straordinari e, come
tali, non ragionevolmente pretendibili.
3) Ciò premesso e analizzando la fattispecie in esame, il Collegio
osserva che il Requirente ha sostanzialmente contestato agli
ufficiali qui convenuti la gravità della colpa sotto il profilo
della violazione degli obblighi di servizio e, in particolare, di
quelli prescritti dagli artt. 21 (doveri dei superiori) e 22
(doveri del comandante di corpo) del "Regolamento di disciplina
militare" approvato con D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545; a tale
scopo, l'attore ha sostenuto sia la prevedibilità dell'evento che
ha causato la morte di un militare ed il ferimento di altri,
provocato dallo sciagurato transito sul ponte di Fontanazzo di un
mezzo avente un tonnellaggio ben tre volte superiore alla portata
massima del ponte stesso, sia correlativamente la mancata adozione
di idonee misure di prevenzione, da parte degli ufficiali citati in
giudizio, imputando loro il danno subito dall'Amministrazione
militare per il risarcimento erogato in favore di alcune delle
vittime della sciagura.
Come innanzi precisato, gli obblighi che la Procura Regionale
assume siano stati violati sono quelli prescritti dal citato art.
21, lett. f) - secondo cui i superiori hanno il dovere di
"assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione
per salvaguardare l'integrità fisica dei dipendenti" - e dal
successivo art. 22 che stabilisce, per il Comandante di corpo,
oltre ai doveri generali comuni a tutti gli ufficiali superiori,
anche altri doveri particolari in quanto "nell'ambito del corpo è
direttamente responsabile della disciplina, dell'organizzazione,
dell'impiego, dell'addestramento del personale e, nei limiti
previsti da apposite norme, della conservazione dei materiali e
della gestione amministrativa".
Il contenuto generico di dette norme lascia intendere che - ad
avviso della Procura - esse debbano essere, per così dire,
"riempite" di volta in volta con regole giuridiche o
consuetudinarie adeguate alle specifiche circostanze
fattuali.
è, tuttavia, è da rilevare in proposito che, dalle contestazioni
dell'Attore, non si desume alcuna precipua censura concernente la
violazione di (ulteriori) specifiche norme, recanti disposizioni di
dettaglio, che i militari qui convenuti avrebbero dovuto osservare,
per evitare il tragico episodio, se non quelle - anch'esse
generiche - che si riferiscono alla legge n. 626/94 ispirata alla
sicurezza dei luoghi di lavoro.
Risulta, inoltre, al Collegio che la scarsa normativa in tema di
esercitazioni militari (legge 24 dicembre 1976, n. 898, in materia
di servitù militari, e relativo regolamento di attuazione approvato
con D.P.R. 17 dicembre 1979, n. 780) prescrive la chiusura dei
luoghi adibiti soltanto in caso di svolgimento di esercitazioni "a
fuoco" (artt. 3 e 15 della legge n. 898 del 1976; artt. 15 e 16 del
D.P.R. n. 780 del 1979) con provvedimenti che, in ogni caso,
rientrano nelle competenze del comandante territoriale.
Anche l'ordine di operazione n. 1 relativo alle "attività
addestrative esterne estive 1995" (in atti), ha prescritto ai
comandanti di compagnia l'obbligo generico di adottare "sulla base
della situazione ambientale ed atmosferica, ogni decisione e
l'applicazione di tutti gli adattamenti al programma necessari a
garantire la sicurezza del reparto": ciò deve, comunque, intendersi
necessariamente riferito ad una concreta situazione di normalità
nella quale gli specifici pericoli per la sicurezza del reparto
possano essere previsti secondo affidabili criteri statistici -
basati "sulla situazione ambientale ed atmosferica" - nei quali non
può farsi rientrare la previsione di un evento che, per le modalità
di svolgimento, possa assumere caratteristiche eccezionali.
4) In ragione di quanto precede occorre, quindi, verificare che
cosa si sarebbe potuto concretamente e ragionevolmente pretendere
dagli ufficiali convenuti innanzi a questa Corte, in relazione agli
obblighi di salvaguardia dell'integrità fisica dei militari
impegnati nell'esercitazione "in bianco" innanzi descritta.
Il Procuratore Regionale fa leva sul fatto che i predetti non
avrebbero disposto sul ponte l'interdizione al transito di
qualunque mezzo, eventualmente, ripristinando la sbarra
parzialmente divelta: accorgimento che, ad avviso del Pubblico
Ministero, avrebbe consentito di evitare il disastro, invece,
verificatosi.
Il Collegio non può concordare con tale assunto poiché nell'ottica
- da verificarsi ex ante, secondo la giurisprudenza innanzi citata
- della programmazione di misure di salvaguardia preventive da
adottarsi sulla scorta della situazione ambientale ed atmosferica,
oltre che del bilanciamento tra gli interessi dei conducenti dei
mezzi civili interessati al transito sul ponte di Fontanazzo, da
una parte, e la sicurezza dell'esercitazione militare dall'altro,
l'eventualità che detto manufatto potesse essere investito da un
fatto catastrofico (come quello sconsideratamente provocato dal F.)
assumeva, in prospettiva, contorni difficilmente ipotizzabili
secondo i criteri di normalità, tanto da potersi qualificare come
imprevedibile: infatti, nel concreto contesto ambientale, il
tragico episodio si colloca come un fatto straordinario,
imprevedibile e non prevenibile se non facendo ricorso ad
espedienti che la situazione locale, oggettivamente, ex se non
richiedeva.
Nella valutazione della colpa grave, infatti, sempre avuto riguardo
alla giurisprudenza di questa Corte dei conti, occorre far
riferimento "al grado di anomalia e di incompatibilità dei
comportamenti concreti rispetto agli schemi normativi astratti di
comportamento, ivi compreso il dovere di svolgere i propri compiti
con il massimo di lealtà e diligenza, dovendosi in particolare
esaminare il concreto atteggiarsi dell'agente, calato nella
contestualità del momento, nei fini del suo agire quali desumibili
da indici di presunzione di esperienza, perizia e buon senso, nel
grado di prevedibilità di eventi dannosi e nella quota di
esigibilità, anche alla stregua di altri doveri e fini pubblici da
seguire, della norma infranta" (Sez. Giur. Piemonte, 2/11/2005, n.
647) atteso che la colpa grave non discende automaticamente dalla
violazione di un obbligo di servizio, ma consiste in una
"inammissibile trascuratezza e negligenza dei propri doveri,
coniugata alla prevedibilità delle conseguenze dannose del
comportamento, nonché alla inesistenza di significativi margini di
dubbio interpretativo in ordine al precetto violato, sussiste la
prevedibilità dell'evento nell'ipotesi di fatti privi del carattere
dell'eccezionalità, normalmente conosciuti negli ambienti degli
uffici comunali, oltre che divulgati dall'ampio risalto ad essi
dato dalla stampa anche non specializzata" (Sez. Giur. Calabria,
1/17/2005, n. 763); di conseguenza, un comportamento va qualificato
gravemente colposo ove l'azione o l'omissione contestata risulti
collegata all'evento "da un grado talmente ampio di probabilità e
prevedibilità da consentire di ipotizzare l'effettiva previsione
dell'evento dannoso" (Sez. app. Sic., 14.6.2005, n. 133) essendo
necessario ravvisare evidenti sintomi che dimostrino, secondo un
giudizio prognostico ex ante, "la facile prevedibilità dell'evento
dannoso al momento in cui la predetta condotta è stata posta in
essere" (Sez. Giur. Sicilia, 31/1/2005, n. 184). Detto altrimenti,
la colpa grave deve essere individuata "con riferimento a parametri
obiettivi quali la superficialità e leggerezza del comportamento,
la prevedibilità e prevenibilità dell'evento, la sua probabilità
deterministica, l'evidenza degli adempimenti da compiere, la
mancata tempestività dell'azione in presenza di termini perentori"
(Sez. Giur. Marche, 29/7/2003, n. 570) poiché non rileva, in linea
di massima, la semplice violazione di regole di condotta ma
"debbono concorrere precisi sintomi, quali la oggettiva
prevedibilità dell'evento dannoso, la violazione di elementari
norme di comportamento, l'inescusabile scriteriatezza e
approssimazione nella tutela degli interessi pubblici"(Sez. Giur.
Campania, 29/06/2000, n. 51).
Nella specie, in base agli accordi intercorsi tra i militari e le
autorità civili, l'esercitazione era "in bianco" - ossia non
pericolosa per la pubblica incolumità - e, pur se interdetta al
traffico militare, come da disposizioni del ten. col. L., avrebbe
dovuto prudentemente e ragionevolmente svolgersi in modo tale da
arrecare il minore disturbo possibile alla locale comunità civile,
anche quella interessata al transito sul ponte di Fontanazzo,
peraltro, compatibile in via ordinaria con le caratteristiche
dell'esercitazione stessa
Inoltre, dalla documentazione fotografica in atti si desume
chiaramente la fragilità della struttura del ponte lamellare -
consistente in una costruzione arcuata senza travature portanti
sotto l'impalcato - ordinariamente percorso da limitati mezzi
civili di dimensioni contenute rispetto alla mole ed notevole al
peso dell'autocarro che ha, invece, provocato l'incidente:
sproporzione, peraltro, ictu oculi percepibile da qualunque
soggetto, anche non particolarmente esperto, e tale da far ritenere
che il conducente dell'automezzo (il quale inopinatamente ed
incautamente procedette all'attraversamento del ponte) non fosse,
al momento del fatto, nel pieno possesso delle proprie facoltà
mentali. Tanto più se si considera - come si legge nella sentenza
del Pretore di Cavalese n. 36/98 - che avrebbe dovuto essere ben
consapevole della stazza complessiva dell'autocarro da lui
condotto, compreso il notevole peso del materiale
trasportato.
Effettuando, pertanto, un obiettivo raffronto fra le dimensioni
dell'automezzo e quelle del predetto ponte, oltretutto al momento
del fatto occupato, sopra e sotto, da militari (ben visibili)
impegnati a simularne la demolizione, appare al Collegio
addirittura inconcepibile che il conducente dell'autocarro civile -
non curandosi delle persone che si trovavano sopra di esso e che,
in ogni caso, avrebbero potuto essere facilmente investite e/o
travolte - abbia potuto azzardarsi ad attraversarlo senza indugio
e/o esitazione nonché senza porsi qualche interrogativo circa la
capacità del ponte stesso non solo di sopportare il peso
complessivo del mezzo ma, quanto meno, di essere idoneo a
contenerne l'ingombro. Una condotta, perciò, improntata alla
massima pericolosità e gravemente imprudente nonché in stridente
deviazione rispetto alla diligenza da osservare nell'espletamento
della propria attività di autista.
La conoscenza del posto, la circostanza che vi era una sbarra (se
pure divelta), la presenza dei militari, la esiguità della
struttura del ponte avrebbero dovuto, in verità, costituire fondato
motivo di perplessità e comportamento assai cauto per il conducente
di un mezzo tanto voluminoso e, comunque, anche intuitivamente,
sproporzionato all'attraversamento di esso. Invece il F., a
velocità oltretutto elevata per la strada forestale, "senza
rallentare, se non in prossimità del gradino che era presente
proprio prima dell'imbocco del ponte" (testimonianza di F.C., "il
quale ha assistito alla dinamica del fatto da un laboratorio sito
ad una distanza di circa cinquanta metri", riportata nella sentenza
del Pretore di Cavalese n. 36/98), incurante delle improvvise e
disperate segnalazioni fatte in extremis dai militari presenti,
piombò sulla non certo robusta costruzione con una tale irruenza -
per non dire rozza incoscienza - da far dubitare della potenziale
efficacia di qualunque accorgimento che, ipotizzato ex post, si
sarebbe potuto predisporre ex ante (ripristino della sbarra, come
suggerito dal Requirente, con l'indicazione della portata massima
del ponte; blocco degli accessi allo stesso ponte "con alcuni
uomini", come indicato dal giudice penale nella sentenza di appello
n. 45/2000) per scongiurare il calamitoso evento.
Accortezze tutte che, comunque, la situazione in essere -
oggettivamente e secondo una logica antecedente al fatto - non
poteva suggerire agli organizzatori ed ai responsabili
dell'esercitazione, pur ricorrendo ai criteri della normale
diligenza, né che si poteva pretendere, allo stesso titolo, dai
medesimi. In tale obiettivo contesto va, dunque, collocata la
condotta sciagurata ed irresponsabile del conducente
dell'autocarro, assolutamente autonoma ed esclusiva anche rispetto
alle indicazioni del ten. col. L. il quale, peraltro, gli aveva
genericamente segnalato di non percorrere un altro ponte in cemento
armato ma di attraversare il fiume da un'altra parte senza, per
questo, comunque indirizzarlo verso la direzione, in seguito,
inopinatamente scelta dal F.
Anzi, per completezza e a ben vedere, secondo la dinamica
dell'incidente - come descritta dal testimone C. dianzi citato - il
comportamento, quanto meno insensato ed irresponsabile del
conducente (a detta della stessa Procura, quasi criminale) e la sua
pervicacia di procedere sul ponte, nonostante le tempestive
segnalazioni dei militari, la velocità del mezzo eccessiva in
relazione allo stato dei luoghi e tale da non poter arrestare con
prontezza e senza pericoli il veicolo in ogni momento, il peso
dell'autocarro rapportato a detta velocità ed i correlativi,
necessari tempi di arresto, sono elementi tutti che possono,
addirittura, indurre a ritenere che, forse, neppure il
riposizionamento preventivo della sbarra avrebbe potuto arrestarne
oppure deviarne lo scriteriato percorso: in tal caso dovrebbe,
addirittura, intendersi interrotto il nesso di causalità tra
l'evento e la condotta dei militari responsabili dell'esercitazione
trattandosi di circostanza facilmente ipotizzabile anche a
posteriori in considerazione delle modalità di realizzazione
dell'incidente stesso.
5) In conclusione, dunque, non appare ravvisabile nell'elemento
soggettivo degli ufficiali convenuti nel presente giudizio -
indipendentemente dal rispettivo grado e ruolo rivestito nella
vicenda - l'intensità della colpa neppure sotto la sua la
connotazione generica: non si rinvengono, infatti, quella "condotta
connotata da notevole ed inescusabile negligenza, imprudenza od
imperizia, od ancora dalla macroscopica violazione di elementari
obblighi di servizio, o da palese ed indiscutibile scriteriatezza,
superficialità ed approssimazione nella tutela degli interessi
pubblici, allorquando l'evento dannoso sia obiettivamente ed
agevolmente prevedibile secondo un giudizio formulato ex ante"
(Sez. Giur. Sic., sent. 17.6.2003 n. 1113) ovvero quel
comportamento caratterizzato da "un rilevante grado di negligenza,
di imprudenza o di imperizia tale da rendere elevata la
prevedibilità e la probabilità dell'evento" (Sez. Giur. Umbria,
sent. 4/9/2003, n. 273).
Per tutto quanto sopra rappresentato è, dunque, impossibile per il
Collegio attribuire alla fattispecie gli indici sintomatici della
gravità della colpa - come innanzi specificati - con la conseguenza
che i convenuti tutti devono essere mandati assolti per carenza
dell'elemento soggettivo caratterizzante la
responsabilità". |