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Trasferimento
dei militari - Delegati degli organi di rappresentanza - Normativa
di cui all'art. 13, comma 5°, d.p.r. 4 novembre 1979, n. 691 -
Legittimità. Cons. Stato, sez. IV, sent. 18 dicembre
2006, n. 7626 (c.c. 3 novembre 2006), Pres. f.f. Maruotti, Est.
Poli, Ministero Difesa c. V. M. (T.A.R. Liguria, sez. I, sent. 16
ottobre 1996, n. 462)
L'art. 13, comma 5°, d.P.R. n. 691/1979, relativo alla disciplina
dei trasferimenti dei delegati degli organi di rappresentanza
costituisce legittima attuazione delle norme di legge inerenti
all'istituzione e al funzionamento della rappresentanza militare,
anche con riguardo alla prevalenza delle motivate necessità
d'impiego dell'amministrazione militare, che trova un limite
invalicabile al trasferimento solo nel caso in cui sia impedito il
funzionamento dell'organo, perché il delegato non può essere
sostituito secondo le procedure previste. (1)
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"9. In ordine logico, la prima questione da affrontare è quella
concernente la presunta mancanza della base normativa del
regolamento, nella parte in cui stabilisce che "In caso di
discordanza prevarranno le motivate necessità d'impiego
dell'amministrazione militare purché il delegato da trasferire
possa essere sostituito nell'organo di rappresentanza secondo le
norme stabilite negli ultimi due commi del presente
articolo".
L'impostazione ermeneutica accolta dal primo giudice è che la norma
regolamentare in questione avrebbe esorbitato dai limiti posti
dalla fonte primaria (l'art. 20, u.c., l. n. 382) recante la
previsione del regolamento di attuazione esclusivamente in
relazione agli artt. 18 e 19 della medesima legge - disciplinando,
viceversa, anche il trasferimento dei delegati delle
rappresentanze, oggetto della differente disposizione divisata dal
comma 2 del medesimo art. 20 che avrebbe escluso intenzionalmente
l'intervento della fonte subordinata, in considerazione della
delicatezza delle funzioni svolte dai delegati.
Tale tesi non può essere accolta.
Sotto il profilo sistematico va evidenziato che le norme
fondamentali in tema di rappresentanza militare sono contenute
nella legge di disciplina agli artt. 18, 19 e 20.
La disciplina primaria risultante da tali disposizioni è unitaria e
non preclude l'esercizio del potere regolamentare in via ordinaria
che, anzi, è espressamente contemplato nell'art. 20, sia dal comma
3 (relativamente alla competenza del Ministro per l'emanazione del
regolamento interno sull'organizzazione ed il funzionamento della
rappresentanza), sia dal comma 4 in esame.
L'art. 18 della legge di disciplina istituisce gli organi di
rappresentanza e li distingue in organi centrali, intermedi e di
base; stabilisce i limiti della partecipazione dei militari di
leva; traccia la cornice dei requisiti di eleggibilità e delle
operazioni elettorali; fissa la durata del mandato nonché le
condizioni di rieleggibilità e di sostituzione dei delegati.
L'art. 19 stabilisce i compiti dei vari organismi di
rappresentanza, l'organizzazione dei lavori in sessioni congiunte e
sezioni, le materie escluse dalla competenza delle rappresentanze,
l'attività gestionale di queste ultime nei confronti delle regioni
e degli enti locali.
In questo contesto normativo, l'art. 13 del regolamento in
contestazione non poteva non dettare le regole di funzionamento
degli organismi di rappresentanza nel caso di trasferimento del
delegato per ragioni di servizio, trattandosi di evento
strettamente connesso con il funzionamento dell'organo
rappresentativo; il coordinamento dei vari aspetti del
funzionamento degli organi di rappresentanza è avvenuto mediante la
scansione dei passaggi fondamentali della procedura di
concertazione, in coerenza con il quadro costituzionale ed i
principi generali che governano la delicata materia (come meglio si
dirà in prosieguo).
Sotto tale profilo deve riconoscersi che anche la seconda parte del
comma quinto dell'art. 13 cit. si limita essenzialmente ad attuare
i precetti sanciti dalle norme primarie divisate dagli art. 18 e
19, coordinandoli con la norma sancita dal secondo comma dell'art.
20 cit.
9.1. Il secondo profilo di illegittimità ravvisato dal T.a.r.
nell'impugnato regolamento, consiste nella violazione del precetto
sancito dall'art. 20, comma 2, cit., che introdurrebbe
nell'ordinamento il divieto assoluto di trasferimento del delegato
senza il preventivo assenso degli organismi di
rappresentanza.
Anche tale tesi non può essere accolta.
Dall'esame complessivo della disciplina di settore si evince come
gli organi di rappresentanza siano stati depotenziati dei contenuti
tipici della libertà sindacale. Si pensi alle notevoli divergenze
fra la disciplina prevista in sede di contrattazione per le Forze
di polizia ad ordinamento civile e quella tipica dei corpi
militari, laddove per le prime è previsto un sistema di
contrattazione fra forze contrapposte, mentre per le seconde, una
semplice concertazione con i rappresentanti del Cocer. Per le
rappresentanze militari, dunque, vige un sistema di interventi
procedimentali, in cui l'unico strumento di pressione consiste
nell'esprimere riserve ma mai nel respingere la volontà della
delegazione della parte pubblica, il che si traduce, sul piano
organizzativo, nella considerazione delle rappresentanze come parti
del plesso amministrativo della difesa nei cui confronti assumono
veste collaborativa e non antagonista.
Non si spiegherebbe altrimenti la previsione (che assume un
particolare rilievo sistematico), dell'art. 20, comma 3, cit. che
affida ad un regolamento ministeriale - espressamente qualificato
come interno - il compito di disciplinare il funzionamento minuto
dell'attività delle rappresentanze; tanto è vero questo che le
attività poste in essere dai delegati si considerano svolte per
ragioni di servizio e da ciò si fa discendere il diritto degli
eletti a percepire, in occasione delle riunioni istituzionali, i
compensi di cui all'art. 1, d.P.R. n. 5 del 1956 e succ. mod.
Sempre in tale ottica trovano giustificazione i limiti
all'esercizio di talune libertà costituzionali sconosciuti ai
modelli del sindacalismo tradizionale ed a quello delle forze di
polizia ad ordinamento civile (divieto di costituire sindacati, di
sciopero, controllo preventivo sull'associazionismo, obbligo di
comportarsi rispettando le dignità del grado e i doveri propri dei
militari nell'esercizio della rappresentanza, la cui trasgressione
reiterata è sanzionata con la decadenza dal mandato ex art. 13,
lett. e). Ed è proprio vagliando la legittimità complessiva del
sistema che questo Consiglio, sulla scia delle fondamentali
puntualizzazioni effettuate dalla Corte Cost. (con la sentenza n.
449 del 1999), ha ribadito che i sopra descritti limiti originano
dalla specialità dell'ordinamento militare che impedisce di
considerare il servizio reso dal militare alla stregua di una mera
attività (cfr. da ultimo Cons. St., Sez. IV, 28 luglio 2005, n.
4012, che ritiene pienamente compatibili le compressioni di taluni
diritti fondamentali in materia sindacale).
Del resto, la giurisprudenza che si è formata in materia non ha
mancato di sottolineare che il legislatore ha circondato di
particolari cautele il trasferimento del personale appartenente
alle rappresentanze militari, imponendo l'acquisizione del parere
non vincolante dell'organo di rappresentanza ogni qualvolta dal
trasferimento derivi la decadenza dal mandato; in tali casi il
sindacato di legittimità del giudice amministrativo si estende alla
individuazione delle ragioni della scelta espressa
dall'amministrazione nell'ordine di trasferimento, onde valutarne
la proporzionalità in comparazione con la cura concreta
dell'interesse pubblico e del sacrificio imposto alla sfera
giuridica del privato (cfr. Cons. St., Sez. IV, n. del 1677 del
2001; Sez. IV, n. 2641 del 2000; Sez. IV, n. 2271 del
1999/ord.).
9.2. Individuate le coordinate costituzionali, sistematiche e
storiche all'interno delle quali calare il problema esegetico
sotteso al presente giudizio, emerge che la portata letterale della
norma sancita dall'art. 20, comma 2, cit., non consente le
conclusioni cui è giunto il T.a.r. nell'impugnata sentenza.
La formula "trasferimenti concordati" non attribuisce, né potrebbe
attribuire sul piano costituzionale, un inammissibile potere di
veto alle rappresentanze militari; il secondo periodo del quinto
comma dell'art. 13 d.P.R. n. 691 cit., si colloca perfettamente in
quest'ottica individuando, per giunta, un limite invalicabile al
trasferimento nel caso in cui sia impedito il funzionamento
dell'organo perché il delegato non possa essere sostituito secondo
le procedure di cui agli ultimi due commi del medesimo articolo
13.
Tale norma appare, in definitiva, la manifestazione del più alto
punto di equilibrio raggiungibile nell'attuale assetto
costituzionale, in tema di trasferimento dei delegati delle
rappresentanze, dove si fronteggiano interessi dialetticamente
giustapposti e giammai antagonisti, ricondotti ad unità dal sistema
complessivamente considerato (fonti primarie e secondarie). Tale
quadro è a sua volta espressione di un superiore bilanciamento di
valori costituzionali (artt. 39 e 40 da un lato, art. 52
dall'altro) che si disvela nella trama normativa complessiva e
nelle singole proposizioni precettive costitutive del c.d. statuto
sindacale militare: l'attività lato sensu sindacale dei militari
deve sempre adeguarsi alle esigenze proprie della funzione di Forza
armata e la compressione delle libertà costituzionali non incide
sullo sviluppo democratico delle medesime Forze armate.
10. In conclusione l'appello deve essere accolto e, in riforma
parziale dell'impugnata sentenza, va respinto il ricorso di primo
grado nella parte in cui è stato impugnato il regolamento in
oggetto".
Il trasferimento dei delegati degli organi della
rappresentanza militare
1. La normativa sui trasferimenti dei delegati.
La disciplina dei trasferimenti del personale militare eletto
negli organi della rappresentanza militare è contenuta nell'art.
20, 2° comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di
principio sulla disciplina militare. Norme di dettaglio sono anche
previste nell'art. 13 del D.P.R. 4 novembre 1979, n. 691, recante
il Regolamento che disciplina l'attuazione della rappresentanza
militare. In estrema sintesi, l'art. 20, 2° comma, l. n. 382/1978
stabilisce che i trasferimenti ad altre sedi del personale militare
eletto in un organo di rappresentanza, qualora gli stessi possano
pregiudicare l'esercizio del mandato, devono essere concordati con
il medesimo organo di rappresentanza al quale il militare
interessato appartiene. La norma costituisce una forma di garanzia
per il corretto funzionamento della rappresentanza militare che
opera su due livelli: come tutela del singolo delegato e come
meccanismo di salvaguardia del funzionamento del singolo organo di
rappresentanza. Nel primo senso la norma può dirsi diretta
specificazione del principio espresso dall'art. 20, 1° comma, l. n.
382/1978, per il quale sono vietati gli atti diretti comunque a
condizionare o limitare l'esercizio del mandato dei componenti
degli organi di rappresentanza. Il trasferimento (d'autorità) del
militare delegato costituisce - ovviamente - una causa di
cessazione anticipata dall'esercizio del mandato(1) e, pertanto,
deve essere opportunamente inserito in un meccanismo procedurale
che ne evidenzi la correttezza e garantisca da eventuali vizi di
legittimità. D'altra parte, la norma proprio in riferimento alla
necessità di non pregiudicare l'esercizio del mandato, quindi il
funzionamento e l'attività degli organi della rappresentanza
militare, dispone che i trasferimenti in questione devono essere
concordati con l'organo di rappresentanza interessato. In
dettaglio, l'art. 13, d.P.R. n. 691/1979, introduce alcune norme
che vanno a specificare quanto espresso dalla legge di principio
(l. n. 382/1978). In particolare, la normativa regolamentare
prevede che l'organo di rappresentanza in questione esprima un
parere sul proposto trasferimento del delegato e che, in caso di
discordanza, prevalgano - comunque - le motivate esigenze d'impiego
dell'amministrazione militare. La predetta prevalenza è, però,
condizionata alla possibilità che il delegato da trasferire possa
essere sostituito secondo le modalità stabilite dallo stesso
regolamento in questione, possa - cioè - essere sostituito dal
militare che nelle votazioni effettuate segua immediatamente nella
graduatoria l'ultimo degli eletti. In caso contrario si potrà
procedere a votazioni straordinarie, finalizzate esclusivamente a
far subentrare un altro militare al posto di quello trasferito,
limitatamente al periodo residuo del mandato e alla categoria di
riferimento. Solo quando anche ciò non sia possibile, il militare
interessato non può essere trasferito, nonostante le oggettive e
motivate esigenze d'impiego dell'amministrazione militare(2).
D'altronde, bisogna rilevare che la normativa in questione è
applicabile quando il trasferimento non sia conseguenza
dell'applicazione di altre norme di legge(3).
La cautele predisposte dal legislatore configurano il trasferimento
del delegato di un organo di rappresentanza come un procedimento
rinforzato, per il quale è imprescindibile la fase di acquisizione
del prescritto parere dell'organo interessato ed è necessaria
un'adeguata motivazione in caso di provvedimento adottato in
difformità dal predetto parere(4).
La sentenza in commento ribadisce l'orientamento interpretativo per
il quale la prevalenza delle motivate esigenze d'impiego
dell'amministrazione militare sia condizionata all'adempimento
delle particolari modalità procedurali connesse con il
trasferimento di un delegato di un organo della rappresentanza
militare. A tale scopo il Consiglio di Stato precisa la formula
"trasferimenti … concordati", contenuta nell'art. 20, 2° comma, l.
n. 382/1978, e interviene - opportunamente - sulla stessa natura
giuridica dell'istituto della rappresentanza militare.
2. I trasferimenti concordati e la natura degli organi di
rappresentanza.
Il significato della formula "trasferimenti concordati" è stata
oggetto di due differenti interpretazioni: l'una, sostenuta nella
predetta sentenza del Tar Liguria, parzialmente riformata in sede
di ricorso; l'altra, espressa dal Consiglio di Stato nella sentenza
in commento. In particolare, nel primo senso la locuzione
"trasferimento concordato" andrebbe interpretata come necessità del
preventivo assenso dell'organo della rappresentanza militare al
trasferimento di un proprio delegato, senza il quale lo stesso
trasferimento sarebbe illegittimo. Si tratterebbe in sostanza di un
parere vincolante per l'amministrazione militare che non solo
sarebbe tenuta ad attivare l'organo di rappresentanza sul punto in
questione, ma avrebbe anche l'obbligo di non discostarsi dal parere
espresso. Questo tipo di interpretazione determinerebbe anche
l'illegittimità della normativa regolamentare di attuazione laddove
si stabilisce la prevalenza delle motivate esigenze d'impiego
dell'amministrazione militare a fronte di un parere di discordanza
(ed è in sostanza quanto dichiarato dal Tar Liguria nella sua
pronuncia).
Di diverso orientamento il Consiglio di Stato, per il quale la
formula "trasferimento concordato" non attribuisce, né potrebbe
attribuire anche sul piano costituzionale, un inammissibile potere
di veto alle rappresentanze militari.
In effetti, il senso letterale della formula evidenzia che il
trasferimento debba essere stabilito di comune accordo. Nulla viene
detto in caso di disaccordo, anche se leggendo la proposizione
normativa nella sua interezza, è facile intuire che l'accordo è
necessario solo quando il trasferimento potrebbe pregiudicare
l'esercizio del mandato rappresentativo. In sostanza, la procedura
rinforzata deve far emergere l'assenza di atti o provvedimenti
diretti a condizionare o limitare l'esercizio del mandato stesso,
se non addirittura diretti a pregiudicare il corretto funzionamento
dell'organo di rappresentanza medesimo, cioè, la sua stessa
possibilità di adempiere alle funzioni per le quali è stato
legislativamente previsto. Si tratta - ovviamente - di cautele
minime, introdotte in ottemperanza alla norma costituzionale che
vuole l'ordinamento delle Forze armate informato allo "spirito"
democratico della Repubblica, e non proprio strutturato secondo
procedure e modelli di rappresentanza democratica(5). Da ciò non è
possibile dedurre che l'organo di rappresentanza, interessato alla
procedura di trasferimento di un proprio delegato, possa esprimere
pareri che vadano ad interloquire su tematiche ulteriori, rispetto
a quelle espressamente previste nella norma di legge. In tale
contesto, risulta anche legittima ed opportuna la norma
regolamentare, di cui all'art. 13, d.P.R. n. 691/1979, laddove
prevede la prevalenza delle motivate esigenze di impiego
dell'amministrazione militare a fronte della concreta possibilità
di sostituzione del delegato interessato al trasferimento.
Questa seconda interpretazione, d'altronde, si inserisce
perfettamente nella logica del sistema della rappresentanza
militare così come concepito e disciplinato da legislatore.
La legge n. 382/1978, infatti, oltre a recare norme di principio
sulla disciplina militare, con gli artt. 18, 19 e 20, introduce un
istituto realmente innovativo nell'ambito dell'ordinamento
militare. Accanto alla tradizionale scala gerarchica vengono
collocati appositi organi di rappresentanza che in funzione
esclusivamente integrativa, mai sostitutiva, sono deputati a
svolgere un'attività di informazione ascendente verso i più
importanti organi di comando, catalizzando le istanze dei militari
rappresentati e fornendo apposita consulenza su determinate materie
elencate dalla stessa legge. La rappresentanza militare, anche se
in seguito ha conosciuto una sempre più ampia utilizzazione nei
processi istituzionali di definizione delle più importanti
problematiche relative al personale militare (comprese le procedure
di concertazione), rimane un elemento dell'organizzazione delle
Forze armate e rappresenta la più avanzata realizzazione del
disposto costituzionale che vuole l'ordinamento militare informato
allo spirito democratico della Repubblica. La rappresentanza
militare non costituisce un elemento di contrapposizione
nell'ambito dell'ordinamento militare e non può essere assimilata
ad un organizzazione di natura sindacale o parasindacale che si
pone in funzione antagonista(6).
Per tale motivo, la stessa normativa sul trasferimento dei delegati
appare, in definitiva, l'espressione del più alto punto di
equilibrio, raggiungibile nell'attuale assetto costituzionale, tra
esigenze di funzionamento della rappresentanza militare ed esigenze
organizzative e di servizio dell'amministrazione militare. In
questo ambito si fronteggiano interessi dialetticamente
giustapposti, ma giammai antagonisti, comunque riconducibili ad una
visione di sintesi, in base al sistema normativo complessivamente
considerato (composto da fonti primarie e fonti secondarie).
La sfera di intervento del giudice amministrativo sarà, allora,
attinente all'individuazione delle ragioni poste
dall'amministrazione alla base di un provvedimento di trasferimento
discordante rispetto al parere emesso dall'organo di
rappresentanza. Queste ragioni andranno opportunamente valutate
secondo il principio dell'adeguata comparazione tra interesse
pubblico perseguito, ritenuto prevalente, e interesse privato,
lasciato soccombere, nella misura della giusta proporzionalità tra
il provvedimento adottato e il soddisfacimento degli interessi,
contrastanti, ad esso sottesi(7).
____________________
(1) - Cfr.: art. 13, 2° comma, lett. c), d.P.R. n.
691/1979.
(2) - Cfr.: T.A.R. Lazio - Roma, sez. I-bis, sent. n. 13556/2005
(c.c. 28 novembre 2005), Pres. Orciuolo, Est. Scala, T. S. c.
Ministero Difesa.
(3) - Per un caso del genere: T.A.R. Liguria, sez. I, sent. 24
gennaio 2002, n. 42 (c.c. 30 ottobre 2001), Pres. Petruzzelli, Est.
Rosati, C. F. c. Ministero Difesa.
(4) - Cfr.: T.A.R. Emilia Romagna - Bologna, sez. I, sent. 9 luglio
2002, n. 917 (c.c. 9 maggio 2002), Pres. Perticone, Est. Pasi, C.
C. c. Ministero Difesa.
(5) - Il punto è particolarmente delicato e non può essere
compiutamente affrontato in questa sede. Si rimanda, pertanto - da
ultimo - a: M. Poli, I diritti dei militari, in L'ordinamento
militare (a cura di V. Poli - V. Tenore), II, Milano, Giuffrè,
2006, 946 ss. Per ulteriori approfondimenti sia consentito rinviare
a: F. Bassetta, Lineamenti di diritto militare, Roma, Laurus
Robuffo, 2002, 139 ss.
(6) - Per ulteriori approfondimenti sulla rappresentanza militare,
in generale: M. Poli, I diritti dei militari, cit., 1064 ss.; M.
Greco, Rappresentanza militare, in Dig. - disc. pubbl., XII,
Torino, Utet, 1997; E. Boursier Niutta - A. Esposito, Elementi di
diritto disciplinare militare, Roma, Laurus Robuffo, 1995, pp. 77
ss.; R. Balduzzi, Principio di legalità e spirito democratico
nell'ordinamento delle Forze armate, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 187
ss.; G. Caforio - M. Nuciari, La rappresentanza militare in Italia,
Roma, CEMISS-Rivista Militare, 1990; G. Landi, Rappresentanza
militare, in Enc. dir., XXXVIII, Milano, Giuffrè, 1987.
(7) - Si veda: V. Poli, Trasferimento, in L'ordinamento militare (a
cura di V. Poli - V. Tenore), II, cit., 464 s.
Ten.Col. CC Fausto Bassetta
Procedimento disciplinare - Obbligo della
contestazione degli addebiti - Richiesta chiarimenti - Non
configurabilità. T.A.R. Lazio - Roma, sez. I-bis,
sent. n. 39/2007 (c.c. 20 dicembre 2007), Pres. La Medica, Est.
Sapone, A. G. c. Ministero Finanze
La mera richiesta di chiarimenti rivolta ad un dipendente
pubblico su fatti specifici relativi al suo comportamento, non
configura gli estremi di un atto di contestazione di addebito
disciplinare, essendo distinti, per la diversità della loro
funzione, gli atti di mera indagine preliminare circa i
comportamenti assunti dal personale nell'ambito del servizio da
quelli recanti la contestazione vera e propria dell'addebito.
(1)
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"Con il proposto gravame l'odierno ricorrente, finanziere scelto,
ha impugnato la determinazione, in epigrafe indicata, con cui gli è
stata irrogata la sanzione disciplinare di due giorni di
consegna.
Risulta fondato il profilo di doglianza con cui è stata contestata
la legittimità della gravata sanzione sul presupposto che è stata
adottata al termine di un procedimento disciplinare che era stato
avviato in assenza di un formale provvedimento di contestazione di
addebiti.
La tesi ricorsuale è stata confutata dalla resistente
amministrazione, la quale ha fatto presente che la contestazione di
addebiti era da individuare nella richiesta di chiarimenti
formulata all'odierno ricorrente dal Comandante della Compagnia di
[…] e notificata all'interessato in data 6 luglio 1999.
Al riguardo il Collegio, in linea con la giurisprudenza in materia,
osserva che la mera richiesta di informazioni e chiarimenti rivolta
ad un dipendente pubblico su fatti specifici relativi al suo
comportamento, non configura gli estremi di un atto di
contestazione di addebito disciplinare, essendo distinti, per la
diversità della loro funzione, gli atti di mera indagine
preliminare circa i comportamenti assunti dal personale nell'ambito
del servizio da quelli recanti la contestazione vera e propria
dell'addebito (CSI, n. 686 del 23/12/1999; CS, sez. III, n. 454 del
20/3/1984).
Ciò considerato, pertanto, la doglianza in trattazione è
suscettibile di favorevole esame con conseguente accoglimento del
proposto gravame e assorbimento delle altre doglianze
dedotte."
Le contestazioni nel procedimento
disciplinare
1. L'atto di contestazione di addebiti
disciplinari.
L'art. 59, comma 1, lett. a), R.D.M. stabilisce che il
procedimento disciplinare di corpo deve svolgersi attraverso alcune
fasi, tra le quali viene posta - come atto introduttivo - la
contestazione degli addebiti. Ancor prima, e con maggior
autorevolezza, la fonte primaria, rappresentata dalla legge di
principio sulla disciplina militare (che tecnicamente è anche il
parametro di legittimità del conseguente regolamento di
attuazione), prevede che nessuna sanzione disciplinare di corpo può
essere inflitta senza contestazione degli addebiti. La chiarezza
del dettato normativo non lascia alcun dubbio all'interprete: con
l'atto di contestazione degli addebiti si apre il procedimento
disciplinare(1).
L'atto in questione, quindi, rappresenta un momento indefettibile
di questo particolare procedimento amministrativo e la sua
omissione inficia gli eventuali provvedimenti susseguenti, compreso
il provvedimento finale(2).
Il problema all'esame del giudice amministrativo è, allora,
stabilire con esattezza quando ci si trovi di fronte ad un atto di
contestazione. In generale, un atto di contestazione ha la funzione
di rendere edotto l'interessato di essere di fronte al primo atto
di un procedimento disciplinare, il quale può sfociare in un
provvedimento punitivo. Questa caratteristica dell'atto di
contestazione deve apparire in modo chiaro ed univoco, anche al di
là di aspetti meramente formali(3), e non lasciare alcun dubbio a
chi ne è il destinatario circa le finalità e le conseguenze dello
stesso(4). La contestazione, in definitiva, deve contenere il
fatto, opportunamente circostanziato, che costituisce trasgressione
disciplinare, possibilmente anche con l'indicazione delle relative
norme disciplinari violate. La qualificazione giuridica del fatto,
consistente nell'indicazione della regola della disciplina militare
infranta, appare importante per consentire all'incolpato di
difendersi esaurientemente e costituisce principio fondamentale di
diritto punitivo(5). La contestazione, in effetti, fissa il thema
decidendum che come tale non solo deve essere idoneo a configurare
il fatto storico oggetto di contestazione, ma dovrebbe anche
delineare esattamente la qualificazione giuridicamente
(disciplinarmente) rilevante del fatto(6).
L'atto di contestazione funge anche da comunicazione di avvio del
procedimento amministrativo: quindi, deve contenere - in qualche
modo - le notizie obbligatorie da fornire all'interessato, ai sensi
degli artt. 7 e 8 l. n. 241/1990(7), per consentire la più completa
partecipazione dell'interessato al procedimento(8).
Dall'atto di contestazione inizia il procedimento disciplinare,
quindi, iniziano a decorrere i termini procedimentali previsti,
entro i quali deve concludersi il procedimento stesso(9). La
contestazione è un atto recettizio, ha cioè efficacia nel momento
in cui giunge nella sfera cognitiva del destinatario. Da ciò
consegue che il termine del procedimento, il termine massimo in
questione è di novanta giorni, inizia a decorrere dal ricevimento
delle contestazioni da parte del militare incolpato. La
contestazione può avvenire verbalmente o - preferibilmente - per
iscritto(10). Quando avviene per iscritto deve essere indirizzata
all'interessato e deve essergli consegnata personalmente o nelle
altre forme di conoscenza presunta normativamente previste.
2. La richiesta di chiarimenti.
Non sembra, invece, costituire idonea contestazione di addebiti
una comunicazione che pervenga all'interessato e che si connota
quale mera e generica richiesta di chiarimenti, la quale non lascia
intuire in nessuno dei suoi punti la finalità di avvio di un
procedimento sanzionatorio: una cosa è chiedere chiarimenti, cosa
diversa è contestare addebiti e rendere consapevole il destinatario
della formale attivazione di un procedimento
disciplinare(11).
D'altra parte è stato opportunamente affermato che ad una richiesta
di chiarimenti, nonostante l'improprietà del linguaggio tecnico
utilizzato, deve riconoscersi la sostanziale validità di atto di
contestazione di addebiti, non solo quando la richiesta in
argomento contenga tutti gli elementi idonei a configurare un
addebito disciplinare, ma anche in relazione alla risposta fornita
dall'interessato e al modo altrettanto puntuale e circostanziato
con cui lo stesso ricostruisce la medesima vicenda, indicando gli
elementi a sua discolpa e fornendo così, sostanzialmente, delle
vere e proprie giustificazioni in relazione all'addebito
contestato(12).
In effetti, costituisce consolidato orientamento giurisprudenziale
quello secondo cui la contestazione di addebiti è idonea alla
finalità per la quale è preordinata quando, mediante precisi
riferimenti ad un'azione od omissione e con espressa dichiarazione
che è effettuata a titolo disciplinare, consenta all'interessato
l'esatta individuazione del fatto addebitatogli, al fine di
consentirgli ogni possibile discolpa, nonostante la stessa sia
denominata "richiesta di chiarimenti(13)".
Non si tratta, quindi, di valutare il nomen iuris dell'atto, ma il
suo contenuto sostanziale. Non ha importanza la qualificazione
formale dell'atto introduttivo del procedimento disciplinare, ma
esclusivamente la sua reale finalità di costituire idoneo mezzo
attraverso il quale l'interessato possa partecipare al procedimento
(avendo piena coscienza e conoscenza di essere il destinatario di
un provvedimento finale, eventualmente anche sfavorevole) e far
valere le proprie ragioni.
La sentenza in commento sul punto, da quel che è dato conoscere,
sembra orientarsi sulla esclusiva valenza formale dell'atto
introduttivo del procedimento disciplinare, distinguendo tra mera
richiesta di informazioni o chiarimenti rivolta ad un dipendente
pubblico, su fatti specifici relativi al suo comportamento, e atto
di contestazione di addebito disciplinare. La distinzione
opererebbe sulla base della diversità della loro funzione, per cui
la richiesta di chiarimenti rientrerebbe tra gli atti di mera
indagine preliminare circa i comportamenti assunti dal personale
nell'ambito del servizio. La richiesta di chiarimenti avrebbe,
allora, valenza sul piano degli accertamenti preliminari al vero e
proprio procedimento, nel momento in cui l'autorità procedente
accerta l'eventuale commissione di una mancanza disciplinare
(accerta - cioè - la sussistenza del fatto materiale e la sua
valenza giuridica di illecito disciplinare). Se l'assunto può
essere condivisibile, non c'è dubbio che quando l'amministrazione,
nonostante la terminologia utilizzata, palesi opportunamente la
volontà di contestare un addebito non ha senso sottilizzare su
quale formula verbale sia stata adottata. In definitiva, appare
ancor più condivisibile, e concretamente più funzionale,
l'orientamento sostanzialistico espresso autorevolmente dallo
stesso Consiglio di Stato.
_________________
(1) - Sulla contestazione degli addebiti: P. Iovino - M. Mormando,
Sanzioni disciplinari di corpo, cit., 440 ss.
(2) - Cfr.: T.A.R. Toscana, sez. I, sent. 15 febbraio 2006, n. 423
(c.c. 16 dicembre 2005), Pres. Vacirca, Est. Migliozzi, P. S. c.
Ministero Difesa.
(3) - La struttura dell'atto, il modo puntuale e circostanziato con
il quale la situazione viene descritta e le modalità con le quali i
fatti individuati vengono addebitati al ricorrente, con
l'inequivoco scopo di consentirgli ogni possibile discolpa, è
idonea a raggiungere la finalità cui la contestazione di addebiti è
preordinata, sicché, ad una nota recante richiesta di chiarimenti,
nonostante l'improprietà del termine utilizzato nell'oggetto, deve
riconoscersi la natura di atto di contestazione di addebiti. Così:
T.A.R. Toscana, sez. I, sent. 15 aprile 2003, n. 1432 (c.c. 26
febbraio 2003), Pres. Vacirca, Est. Filippi, V. C. L. c. Ministero
Difesa.
(4) - Cfr.: T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, sent. 31 gennaio 2005, n. 43
(c.c. 1° dicembre 2004), Pres. Balba, Est. Rasola, N. C. c.
Ministero Finanze.
(5) - Sulla necessità e sufficienza che la contestazione contenga
l'indicazione chiara, precisa ed analitica del fatto storico che si
assume commesso e la norma violata: E. Boursier Niutta - A.
Esposito, Elementi di diritto disciplinare militare, cit., 142
ss.
(6) - Cfr.: T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, sent. n. 533/2003 (c.c. 9
ottobre 2002), Pres. Giulia, Est. Riccio, P. F. c. Ministero
Finanze. Si legga il seguente passo della sentenza: "La doglianza è
fondata, in quanto nella contestazione degli addebiti manca sia
qualsiasi riferimento alla qualificazione disciplinare della
condotta contestata dal superiore gerarchico, sia l'indicazione
della norma violata, con la conseguenza che, pur risultando la
finalità della richiesta dalla citazione dell'art. 59 del R.D.M.,
come ritenuto dal Comando generale in sede di esame del ricorso
gerarchico, le prescritte garanzie procedimentali non sono state
osservate". Si tenga, però, presente che è stato autorevolmente
ribadito che "nessuna norma prescrive di precisare, nell'atto di
contestazione di addebiti, le responsabilità che dai fatti possono
risultare a carico dell'inquisito, essendo solo necessario e
sufficiente individuare ed indicare i fatti medesimi e manifestare
in maniera inequivoca la volontà dell'amministrazione di far
derivare da essi un'eventuale responsabilità disciplinare del
dipendente, per cui è da riconoscere legittima la contestazione che
faccia solo riferimento alla obiettività dei fatti punibili senza
alcuna qualificazione del nomen juris". Così: Cons. Stato, sez. IV,
sent. 28 dicembre 2005, n. 7460 (c.c. 12 luglio 2005), Pres.
Salvatore, Est. Leoni, V. C. L. c. Ministero Difesa (conf.: T.A.R.
Toscana, sez. I, sent. 15 aprile 2003, n. 1432, cit.).
(7) - Sul punto: E. Boursier Niutta - A. Esposito, Elementi di
diritto disciplinare militare, cit., 141 ss.; S. Russo, Modalità di
avvio del procedimento disciplinare militare, in Diritto Militare,
n. 1, 2001, 5 ss. Sulla possibilità del militare di avere accesso
agli atti del procedimento prima della conclusione dello stesso,
nonostante la diversa dizione del d. m. n. 519/1995, vedi: E.
Boursier Niutta - F. Bassetta, La cognizione diretta degli atti dei
procedimenti disciplinari militari, in Rass. Arma CC, n. 3, 1998,
70 ss. Nello stesso senso, in giurisprudenza: T.A.R. Liguria, sez.
I, 3 maggio 1999, n. 205, in Foro amm., 2000, 989; T.A.R. Toscana,
sez. I, sent. 20 giugno 2005, n. 2979 (c.c. 22 febbraio 2005),
Pres. Vacirca, Est. Di Nunzio, B. A., c. Ministero Difesa.
(8) - Sulla partecipazione al procedimento e le sue diverse
modalità: E. Boursier Niutta - A. Esposito, Elementi di diritto
disciplinare militare, cit., 147 ss.
(9) - Cfr.: T.A.R. Toscana, sez. I, sent. 15 febbraio 2006, n. 423
(c.c. 16 dicembre 2005), Pres. Vacirca, Est. Migliozzi, P. S. c.
Ministero Difesa.
(10) - Sulla possibilità dello svolgimento in forma orale del
procedimento: Cons. Stato, sez. IV, 27 dicembre 1994, n. 1065, in
Foro amm., 1994, fasc. 12. Sulla necessità - almeno - di
verbalizzare in forma scritta le contestazioni, cfr.: T.A.R.
Veneto, Sez. I, sent. n. 956/2004 (c.c. 25 febbraio 2004), Pres.
Baccarini, Est. De Piero.
(11) - Così: T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, sent. 31 gennaio 2005, n.
43 (c.c. 1° dicembre 2004), Pres. Balba, Est. Rasola, N. C. c.
Ministero Finanze.
(12) - Così: T.A.R. Toscana, sez. I, sent. 15 aprile 2003, n. 1432
(c.c. 26 febbraio 2003), Pres. Vacirca, Est. Filippi, V. C. L. c.
Ministero Difesa.
(13) - Da ultimo: Cons. Stato, sez. IV, sent. 28 dicembre 2005, n.
7460 (c.c. 12 luglio 2005), Pres. Salvatore, Est. Leoni, V. C. L.
c. Ministero Difesa.
Ten.Col. CC Fausto Bassetta
Procedimento disciplinare a seguito di
giudicato penale di condanna - Normativa di cui alla legge n.
19/1990 - Termini - Duecentosettanta giorni.
Il termine di novanta giorni stabilito dall'art. 9, comma 2,
della legge 19/1990 per la conclusione del procedimento
disciplinare nei confronti del dipendente pubblico, inizia a
decorrere non già dalla data dell'effettivo avvio del procedimento
stesso, ma dalla scadenza dei centottanta giorni, sempre previsti
dalla stessa norma, che costituiscono il periodo temporale massimo
entro il quale - avuta conoscenza della sentenza penale di condanna
- deve avere inizio (o proseguire) il procedimento: sicché il tempo
che non può essere superato, a pena di violazione della
perentorietà del termine, è quello totale di 270 giorni. (1)
Concorrente applicazioine di differenti
provvedimenti disciplinari - Sanzione a seguito di procedimento per
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria - Sanzione disciplinare
di stato - Bis in idem - Non sussiste.
Il personale incaricato dello svolgimento di funzioni di polizia
giudiziaria dipende dall'amministrazione di appartenenza, per
quanto riguarda lo stato giuridico, e dell'Autorità giudiziaria per
gli aspetti funzionali. Questa duplice dipendenza giustifica la
conseguente duplice soggezione del predetto personale alle sanzioni
disciplinari stabilite dall'ordinamento proprio ed a quelle
specificamente previste per le trasgressioni relative alle mansioni
di polizia giudiziaria, comminate da appositi organi, ai sensi
dell'art. 16 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. (1)
T.A.R. Lazio - Roma, sez. I-bis, sent. n. 442/2007 (c.c. 22
dicembre 2006), Pres. Orciuolo, Est. Politi, B. G. c. Ministero
Difesa
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"1. Va innanzi tutto osservato - ad integrazione di quanto esposto
in narrativa - che a carico dell'odierno ricorrente risulta essere
stata pronunziata sentenza penale di condanna alla pena di anni due
e mesi sei di reclusione, ad opera della Corte d'Appello di Napoli,
per i reati di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e
di favoreggiamento personale.
I fatti accertati in sede penale hanno consentito di appurare che
il ricorrente ha informato un esponente di un sodalizio
camorristico in ordine all'emissione, nei confronti di
quest'ultimo, di un ordine di custodia cautelare; a fronte di tale
condotta il B[.] riceveva un compenso di dieci milioni di
lire.
Ciò posto, con il primo argomento di censura la parte ricorrente
lamenta la violazione dei termini per la conclusione del
procedimento disciplinare, assumendo che nella fattispecie venga in
applicazione la disciplina di cui alla legge 97/2001.
Tale assunto è, invero, incondivisibile atteso che, come risulta
dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio, il
procedimento conclusosi poi con l'irrogazione della contestata
sanzione espulsiva (rimozione per perdita del grado) è stato
attivato a fronte della fattispecie delittuosa (ascritta e
riscontrata in sede penale a carico del ricorrente) del
"favoreggiamento personale"; la quale, non rientrando nel novero
delle ipotesi di reato contemplate dalla citata legge 97/2001,
rende applicabili i termini procedimentali previsti dalla legge
19/1990.
Se tale circostanza, contestata dal ricorrente nell'atto
introduttivo del presente giudizio, trova più sfumati argomenti di
critica nella memoria difensiva dalla parte stessa depositata l'11
dicembre 2006, deve decisamente confutarsi l'assunto per cui anche
i termini previsti dalla citata legge 19/1990 sarebbero inutilmente
spirati; per l'effetto non ravvisandosi fondati elementi di
condivisione in ordine alla prospettazione di parte ricorrente
secondo cui si sarebbe in presenza di una vicenda di esercizio del
potere disciplinare inficiata da effetti decadenziali.
Infatti, dal momento che la presente vicenda viene ad essere
regolata - quanto alla disciplina temporale di svolgimento del
procedimento disciplinare - dall'art. 9, comma 2, della legge 7
febbraio 1990 n. 19, in base al quale "la destituzione può sempre
essere inflitta all'esito del procedimento disciplinare che deve
essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in
cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile
di condanna e concluso nei successivi novanta giorni", allora il
procedimento de quo (iniziato in data 10 giugno 2002 e conclusosi
con l'adozione del provvedimento di perdita del grado per
rimozione, comunicato all'interessato il 14 settembre 2002) è
indenne dalla censura all'esame.
Il termine di novanta giorni stabilito dall'art. 9, comma 2, della
legge 19/1990 per la conclusione del procedimento disciplinare nei
confronti del dipendente pubblico, con irrogazione della
destituzione dall'impiego inizia a decorrere (non già dalla data
dell'effettivo avvio del procedimento stesso, ma) dalla scadenza
dei centottanta giorni, sempre previsti dall' art. 9 comma 2
citato, che costituiscono il periodo temporale massimo entro il
quale - avuta conoscenza della sentenza penale di condanna - deve
avere inizio (o proseguire) il procedimento: sicché il tempo che
non può essere superato, a pena di violazione della perentorietà
del termine, è quello totale di duecentosettanta giorni (cfr. Cons.
Stato, Ad. Plen. 14 gennaio 2004 n. 1).
Nell'osservare come tale complessivo arco temporale - ragguagliato,
si ripete, a giorni duecentosettanta - non sia stato
superato:
- in ragione dell'individuazione del dies a quo (integrato, come
non contestato dalla parte ricorrente, dall'intervenuta conoscenza,
in capo alla procedente Amministrazione, della pronunzia definitiva
di condanna in data 6 marzo 2002).
- con riferimento alla data di comunicazione del provvedimento
sanzionatorio (avvenuta, come osservato, il 14 settembre
2002).
deve conseguentemente escludersi la fondatezza della censura
all'esame.
2. Assume, poi, la parte ricorrente che il provvedimento gravato
sia inficiato per violazione del principio del "ne bis in idem": al
riguardo osservando che nei propri confronti già fosse stato
attivato un procedimento disciplinare conclusosi con l'irrogazione
della sanzione della sospensione dall'impiego per mesi sei.
Tale sanzione è stata, nei confronti dell'odierno ricorrente,
comminata dalla Commissione disciplinare per gli ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria presso la Corte d'Appello di Napoli
con provvedimento in data 13 maggio 2002.
Viene, al riguardo, contestata la possibilità per l'Amministrazione
di appartenenza di aprire un nuovo procedimento disciplinare,
avente ad oggetto i medesimi fatti (oggetto di accertamento in sede
giudiziaria e di condanna alla reclusione per anni due e mesi sei),
in quanto l'esercizio del relativo potere integrerebbe una
violazione dell'indicato principio vieta il bis in idem:
precludendo, cioè, che possa essere legittimamente esercitato, per
più di una volta, il potere disciplinare a fronte della riscontrata
identità della condotta e della materialità delle conseguenze da
essa scaturenti.
Tale assunto è, con riferimento alla dedotta vicenda contenziosa,
infondato.
Va infatti rammentato come il personale incaricato - come appunto
l'odierno ricorrente - dello svolgimento di funzioni di polizia
giudiziaria dipende dagli ordinamenti:
- dell'Amministrazione di appartenenza, per quanto riguarda lo
stato giuridico;
- e dell'Autorità giudiziaria per gli aspetti funzionali, con la
conseguente duplice soggezione alle sanzioni disciplinari stabilite
dall'ordinamento proprio ed a quelle specificamente previste per le
trasgressioni relative alle mansioni di polizia giudiziaria,
comminate da appositi organi, ai sensi dell'art. 16 delle
disposizioni di attuazione del c.p.p. (Corte Costituzionale, 4
dicembre 1998 n. 394).
Consegue a tale rilievo che il procedimento attivato dalla
competente Commissione presso la Corte d'Appello non precludeva, in
ragione della divisata duplice dipendenza del militare investito di
funzioni di polizia giudiziaria:
- l'autonomo apprezzamento della condotta da quest'ultimo posto in
essere anche ad opera dell'Amministrazione di appartenenza;
- e, conseguentemente - al ricorrere dei necessari presupposti le
legge - l'attivazione di separato procedimento disciplinare, volto
a verificare se il comportamento del pubblico dipendente si fosse
posto (o meno) in violazione degli obblighi sul medesimo incombenti
in ragione dello status di militare da esso rivestito.
3. Sotto altro profilo, si duole la parte ricorrente che
l'irrogazione della contestata sanzione espulsiva sia
intervenuta:
- in difetto di un autonomo apprezzamento dei fatti per i quali è
intervenuta condanna penale;
- in assenza di congruo apparato motivazionale a conforto della
decisione di assumere, nei confronti dell'interessato, la più grave
delle misure sanzionatorie previste dall'ordinamento;
- e, comunque, in difetto della dimostrata presenza di ragioni
preclusive all'ulteriore mantenimento in servizio del
ricorrente.
L'articolata serie di obiezioni dal ricorrente come sopra mosse
alla sostanza del potere sanzionatorio nei propri confronti
esercitato non si rivela, invero, suscettibile di favorevole
considerazione.
3.1 È noto che il principio di autonomia che permea l'accertamento
e la valutazione, in sede disciplinare, dei fatti contestati in
sede penale, non preclude all'Amministrazione di utilizzare le
risultanze acquisite dal giudice penale quali elementi fattuali
della fattispecie comportamentale, idonei a supportare un giudizio
di responsabilità dell'inquisito a fini disciplinari.
Nello svolgimento di tale attività istruttoria - è opportuno
soggiungere - l'Autorità procedente gode di un ampio margine di
apprezzamento discrezionale, che non può essere sindacato dal
giudice amministrativo se non sotto il profilo del travisamento dei
fatti assunti a presupposto della determinazione adottata (T.A.R.
Lazio, sez. II, 2 ottobre 2001 n. 8011).
Escluso, conseguentemente, che in sede di giudizio disciplinare
instaurato a carico del pubblico dipendente, sia sufficiente, per
affermarne la responsabilità, la circostanza che nei confronti
dello stesso sia stata pronunciata una sentenza penale di condanna
(dovendo l'organo disciplinare procedere ad un'autonoma valutazione
della rilevanza dei fatti), è tuttavia consentito all'Autorità fare
riferimento a tale pronuncia penale per ritenere accertati quei
fatti emersi nel corso del procedimento penale, che o non siano
contestati o che, in base a un ragionevole apprezzamento delle
risultanze processuali, appaiono fondatamente ascrivibili
all'interessato.
Quanto sopra puntualizzato, deve escludersi che nella vicenda in
esame sia mancato un autonomo accertamento dei fatti che hanno dato
luogo ad accertamento disciplinare.
Come evidenziato dagli atti di causa, infatti, un'analitica e
puntuale ricostruzione della vicenda risulta essere stata operata
nel corso dello svolgimento del procedimento conclusosi con il
giudizio, espresso dalla Commissione di disciplina nella seduta del
17 agosto 2002, di "non meritevolezza" del ricorrente B[.] ai fini
della conservazione del grado.
Escluso che, nel corso dell'anzidetto procedimento, l'inquisito non
sia stato posto in grado di esercitare il diritto di difesa
riconosciuto dall'ordinamento - o che, altrimenti, il procedimento
stesso sia inficiato per ragioni di carattere procedimentale,
attesa la (peraltro non contestata) linearità e correttezza nello
svolgimento di quest'ultimo, deve escludersi che l'irrogata
sanzione sia stata disposta in difetto dei necessari
approfondimenti volti ad evidenziare le circostanze che hanno dato
luogo ad una condotta, da parte del militare, che è stata
correttamente considerata suscettibile di avvio di procedimento
disciplinare.
3.2 Né, sotto altro profilo, può convenirsi in ordine alla
lamentata "incongruità" della sanzione irrogata.
Viene in considerazione, in ragione del profilo di ricorso in
esame, l'applicazione del principio di "proporzionalità" e/o
"adeguatezza" della sanzione disciplinare rispetto alla consistenza
dei fatti addebitati ed accertati in sede di svolgimento del
preordinato iter procedimentale.
Va in primo luogo osservato, al riguardo, che la giurisprudenza
della Corte Costituzionale ha ormai da tempo precisato che il
principio di gradualità della sanzione trova applicazione non solo
nel procedimento penale, ma anche in quello disciplinare, per cui
le sanzioni destitutive, sia nel campo del pubblico impiego sia in
quello delle professioni inquadrate in ordini o collegi
professionali, non possono essere disposte in modo automatico, ma
debbono seguire un procedimento disciplinare che in modo autonomo
consenta di adeguare la sanzione al caso concreto secondo il
principio di proporzione, dandone specifica e puntuale ragione
nella relativa determinazione finale (cfr. le pronunzie della Corte
Costituzionale nn. 971 del 1988, 40 del 1990, 197 del 1993, 239 del
1996, 363 del 1996 e 2 del 1999).
Ne consegue che l'Amministrazione, nell'adottare i relativi
provvedimenti disciplinari, deve necessariamente tenere conto, a
pena di illegittimità, del principio di proporzionalità delle
sanzioni anzidetto, in relazione ai profili soggettivi ed oggettivi
della vicenda.
Non vi è quindi dubbio che, nella ipotesi di irrogazione della
sanzione massima, l'Amministrazione debba specificatamente ed
adeguatamente valutare non tanto l'astratta natura del reato
ascritto al dipendente, quanto la sua obiettiva gravità, nel senso
dell'incidenza che ha avuto nel tessuto sociale e degli indizi di
pericolosità che lo hanno caratterizzato, nonché la complessiva
personalità e la condotta precedente e successiva del dipendente
medesimo, lo stato di servizio, il suo recupero morale ed il tempo
trascorso dal fatto, dando espressa e puntuale ragione nel relativo
provvedimento della effettiva corrispondenza della sanzione stessa,
a quanto obiettivamente accertato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30
maggio 1996 n. 695 e 29 novembre 1995 n. 1656; nonché T.A.R.
Liguria, sez. I, 19 gennaio 2001 n. 48 e 30 ottobre 1997 n.
394).
Se è vero che il criterio di proporzionalità tra i fatti contestati
e la sanzione comminata va considerato come una proiezione del
generale principio di ragionevolezza, che deve improntare in ogni
materia l'azione dell'Amministrazione e che costituisce un limite
invalicabile per la libertà di apprezzamento di cui la stessa
Amministrazione dispone, va tuttavia escluso che il Giudice
amministrativo possa valutare autonomamente il fatto addebitato
all'impiegato quale illecito disciplinare.
Ciò in quanto la valutazione della punibilità di un comportamento
rientra nella sfera di apprezzamento discrezionale
dell'Amministrazione e non può essere sindacata se non per evidenti
ragioni di contraddittorietà e di travisamento dei fatti (Cons.
Stato, sez. IV, 14 dicembre 2004 n. 7964).
Valgono, insomma, le considerazioni di principio, più volte
ribadite in sede giurisdizionale (cfr., ex multis, Cons. Stato,
sez. IV, 28 gennaio 2002 n. 449), che la determinazione relativa
alla entità della sanzione disciplinare è espressione di una tipica
valutazione discrezionale della Pubblica Amministrazione datrice di
lavoro, di per sé insindacabile dal giudice amministrativo (tranne
che nei casi in cui essa appaia manifestamente anomala o
sproporzionata o particolarmente severa in quanto determinata nel
massimo consentito) e che il Giudice non può sostituire la propria
valutazione a quella dell'Amministrazione, ma può soltanto
verificare che l'atto sia sorretto da adeguata motivazione e basato
su fatti manifestamente gravi e tali da indurla a considerarli
incompatibili con la prosecuzione del rapporto di lavoro (Cons.
Stato, sez. IV, 5 ottobre 2004 n. 6490).
Al Collegio, in ogni caso e con specifico riferimento al caso di
specie, non pare che sia illogico, né sostanzialmente ingiusto,
l'apprezzamento dell'Amministrazione, che, sulla base di fatti
risultanti da processo penale conclusosi con sentenza di condanna
in relazione a reati di incontroversa gravità, sottoponendo tali
fatti ad autonoma valutazione, abbia adottato il pur grave
provvedimento della perdita del grado per rimozione, ritenendo
incompatibile tale comportamento con la prosecuzione del
servizio.
Né, d'altro canto, può fondatamente escludersi che la condotta
tenuta dal ricorrente si sia posta in chiaro contrasto con i doveri
attinenti al giuramento prestato ed al grado rivestito; ed abbia,
altresì, compromesso la figura morale del militare, arrecando
indubbio nocumento all'immagine ed al prestigio
dell'Istituzione.
3.3 Sotto tale aspetto, la motivazione del gravato decreto che ha
disposto la perdita del grado per rimozione, nel dare atto che il
ricorrente, "vicebrigadiere dell'Arma dei Carabinieri, forniva
all'esponente di un sodalizio camorristico la notizia, acquisita
nell'ambito delle funzioni d'ufficio, che nei suoi confronti era
stato emesso un ordine di custodia cautelare e che per tale
servigio otteneva un lauto compenso economico", ha ritenuto "tale
condotta, relativamente al reato di favoreggiamento personale, già
sanzionata penalmente, … biasimevole sotto l'aspetto disciplinare,
in quanto contraria ai principi di moralità e rettitudine che
devono improntare l'agire di un militare, ai doveri attinenti al
giuramento prestato ed ai doveri di correttezza ed esemplarità
propri dello status di militare e di un graduato dell'Arma dei
Carabinieri, nonché lesiva del prestigio dell'Istituzione".
Tale motivazione si rivela, invero, adeguatamente articolata e
pienamente in grado di dar sufficiente contezza dell'iter logico
seguito dall'Autorità emanante e dell'operata valutazione della
gravità della condotta posta in essere dal sig. B[.]
comparativamente con la possibilità di ulteriore permanenza
dell'interessato nell'Arma dei Carabinieri.
Non è chi non veda come siffatto apparato motivazionale, lungi dal
risolversi nell'impiego di formule di stile, ovvero di stereotipate
espressioni inidonee a dare contezza dell'iter valutativo che ha
condotto l'Autorità emanante a correlare la condotta del militare
alla tipologie di sanzione suscettibile di essere applicata nei
confronti di quest'ultimo, soddisfi invece, con carattere di
apprezzabile congruità, quell'esigenza "giustificativa" dalla
giurisprudenza reiteratamente sottolineata, segnatamente con
riferimento ai profili di legittima adottabilità della sanzione
espulsiva.
4. La constatata infondatezza delle doglianze dedotte con il
presente gravame ne impone la reiezione".
Il principio del ne bis in idem nel sistema
disciplinare
1. Il concorso tra differenti sistemi disciplinari.
Nei confronti del personale militare possono concorrere
differenti sistemi disciplinari, in relazione non solo alla
sussistenza di un rapporto di impiego o di servizio con la pubblica
amministrazione di appartenenza, ma anche con riguardo
all'attribuzione di speciali qualifiche (come quelle connesse con
l'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria) per lo svolgimento
di determinati compiti istituzionali. Questi sistemi disciplinari
si sovrappongono, in quanto speciali, al sistema disciplinare
militare, ma non concorrono con esso, nel senso che non dovrebbero
apprestare una doppia tutela disciplinare per uno stesso
comportamento ritenuto illecito. In sintesi, per lo stesso fatto
disciplinarmente riprovevole non si possono instaurare due
differenti procedimenti disciplinari, così come non si può
applicare una duplicità di sanzioni disciplinari. Per il principio
fondamentale del diritto punitivo del ne bis in idem,
l'applicazione di una sanzione esclude l'applicabilità di
un'ulteriore sanzione, anche se appartenente ad un diverso sistema
disciplinare. In particolare, il principio del ne bis in idem
presuppone l'identità del fatto e la medesima natura giuridica
delle sanzioni irrogate (o da irrogare). Oltre al principio del ne
bis in idem dobbiamo considerare nei rapporti tra sistemi
disciplinari diversi il principio di specialità, attraverso il
quale si risolve il problema dell'eventuale concorso apparente di
norme in questo ambito. In sostanza, ad una fattispecie concreta
costituente infrazione disciplinare si applicherà la fattispecie
astratta che sarà maggiormente adeguata al caso, contenendo un
numero di elementi specializzanti maggiori rispetto ad altre
fattispecie, tutti riscontrati in concreto per il caso in esame. La
fattispecie speciale escluderà l'applicazione della fattispecie
generale. In questo contesto il particolare sistema disciplinare
riguardante l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria
costituisce un normativa disciplinare speciale, la cui applicazione
escluderà l'applicabilità delle sanzioni disciplinari tipicamente
militari. Il principio, d'altronde, è espressamente stabilito
dall'art. 16, comma 3, disp. att. c.p.p., laddove si prevede che
gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria rimangano
soggetti alle sanzioni disciplinari contemplate dai propri
ordinamenti, al di fuori delle trasgressioni previste dal comma 1
dello stesso art. 16(1). In sostanza, il sistema disciplinare per
gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria è ancorato alla
commissione delle violazioni espressamente previste dalla legge.
Queste violazioni, anche quando costituiscono specifiche
trasgressioni alle regole del servizio e della disciplina
contemplate negli ordinamenti di appartenenza del singolo agente o
ufficiale di polizia giudiziaria (saranno comportamenti sempre in
qualche modo lesivi del prestigio dell'istituzione di
appartenenza), sono attratte all'interno dello speciale sistema
disciplinare previsto, dagli artt. 16 e ss. disp. att. c.p.p., con
conseguente inapplicabilità dell'ordinamento disciplinare di
appartenenza.
2. Cenni sul sistema disciplinare previsto per gli ufficiali
ed agenti di polizia giudiziaria(2).
L'art. 16, comma 1, disp. att. c.p.p. introduce speciali
illeciti disciplinari riguardanti esclusivamente gli ufficiali e
gli agenti di polizia giudiziaria. In particolare, sono considerati
illeciti disciplinari:
- l'omissione, senza giustificato motivo, di riferire nel termine
previsto all'autorità giudiziaria la notizia di reato;
- l'omessa o ritardata esecuzione di un ordine dell'autorità
giudiziaria;
- la parziale o negligente esecuzione di un ordine dell'autorità
giudiziaria;
- la violazione di ogni altra disposizione di legge relativa
all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria.
Si tratta di illeciti tipicamente definiti, tranne che nell'ultimo
caso per il quale la costruzione dell'illecito deve essere
effettuata attraverso una preventiva ricognizione delle norme che
prevedono obblighi e doveri della polizia giudiziaria
nell'esercizio della sua funzione. In particolare, si deve tener
presente l'art. 55 c.p.p., il quale prevede che la polizia
giudiziaria deve, anche d'iniziativa, prendere notizia dei reati,
impedire che gli stessi vengano portati ad ulteriori conseguenze,
ricercarne gli autori compiere gli atti necessari per assicurare le
fonti di prova e raccogliere quant'altro possa essere utile per
l'applicazione della legge penale. Individuato l'obbligo o il
dovere si può stabilire, nell'eventuale suo inadempimento o
violazione, la commissione di una infrazione disciplinare, tenendo
presente che - spesso - lo stesso inadempimento o la stessa
violazione possono costituire illeciti penali(3). Gli illeciti
disciplinari, come sopra delineati, presentano profili strutturali
peculiari. Oltre alla necessità di una specifica qualifica
soggettiva, gli illeciti in argomento presuppongono che il
comportamento del trasgressore sia strettamente connesso con
l'esercizio della funzione di polizia giudiziaria. La notazione è
importante soprattutto per quegli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria, sostanzialmente contemplati nell'art. 57 c.p.p., che
svolgono la particolare funzione permanentemente, senza cioè limiti
temporali connessi con il servizio al quale sono destinati, su
tutto il territorio nazionale e con competenza generale, senza -
cioè - limiti relativi alle specifiche attribuzioni del particolare
servizio pubblico svolto. In sostanza, è necessario che la
violazione disciplinare avvenga in occasione dello svolgimento di
funzioni di polizia giudiziaria che, si badi bene, devono essere
esercitate anche d'iniziativa (si pensi proprio all'omissione,
senza giustificato motivo, di riferire nel termine previsto
all'autorità giudiziaria la notizia di reato). La mancanza di un
nesso funzionale tra attività di polizia giudiziaria e
comportamento del singolo ufficiale ed agente di polizia
giudiziaria fa venire meno la responsabilità disciplinare in
argomento (senza precludere altre valutazioni di natura
disciplinare consentite dall'ordinamento di appartenenza(4)).
L'assunto vale soprattutto per quell'ipotesi residuale e
volutamente generica che prevede la violazione di ogni altra
disposizione di legge relativa all'esercizio delle funzioni di
polizia giudiziaria. In tal senso vanno anche valutati quei
comportamenti che assumono rilevanza penale, la cui
plurioffensività potrebbe dar luogo anche a responsabilità
disciplinare, di cui agli artt. 16 ss. disp. att. c.p.p. Non è
semplice stabilire con certezza quale fattispecie penale assuma
anche valenza disciplinare in relazione alla tutela dell'attività
di polizia giudiziaria. Si potrebbe ritenere che ogni qual volta
l'ufficiale o agente di polizia giudiziaria intergi una fattispecie
di quelle previste nel titolo contenente i delitti contro
l'amministrazione della giustizia, commetta - nel contempo - una
violazione disciplinare de qua. L'assunto non può essere condiviso
sia perché le modalità di commissione di alcuni dei delitti ivi
previsti non postula necessariamente un nesso funzionale con
l'attività di polizia giudiziaria, sia perché anche altre ipotesi
di reato ben possono comportare un illecito disciplinare rientrante
tra quelli previsti dall'art. 16, comma 1, disp. att. c.p.p. (si
pensi al rifiuto o all'omissione di atti d'ufficio e alle ipotesi
di arresto illegale o di perquisizione od ispezione personali
arbitrarie). In definitiva, per aversi la relativa responsabilità
disciplinare, un comportamento penalmente rilevante dell'ufficiale
o agente di polizia giudiziaria deve anche costituire
un'alterazione indebita della funzione di polizia
giudiziaria.
Altro peculiare aspetto è quello inerente alle sanzioni
disciplinari previste da questo sistema punitivo. L'art. 16, comma
1, disp. att. c.p.p., oltre agli illeciti disciplinari prevede
anche le corrispondenti sanzioni disciplinari. In particolare, la
norma afferma che la commissione degli illeciti ivi previsti può
comportare per l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria
l'assoggettamento alle seguenti sanzioni:
- la censura;
- la sospensione dall'impiego per un tempo non eccedente i sei
mesi;
- l'esonero dal servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria,
applicabile unicamente agli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria in servizio presso le stesse.
La censura è una nota di biasimo, corrispondente nella forma e
nella sostanza al rimprovero scritto. La sospensione dell'impiego
ha lo stesso contenuto affittivo e le stesse modalità di esecuzione
della sospensione disciplinare dall'impiego o dal servizio prevista
dalle leggi di stato giuridico. Tipica ed esclusiva sanzione di
questa sistema disciplinare è, invece, l'esonero dal servizio
presso le sezioni di polizia giudiziaria.
3. Profili critici e sistematici di un sistema disciplinare
binario.
Questo particolare sistema disciplinare è stato ideato ed
introdotto per rendere ancor più effettiva la disponibilità della
polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria, alla quale
- sostanzialmente - vengono riconosciuti poteri disciplinari ampi e
penetranti. Il sistema, però, non sembra adeguato in caso di gravi
e rilevanti mancanze disciplinari dell'ufficiale o agente di
polizia giudiziaria che vanno ad incidere non solo sulla capacità e
sulla correttezza specifiche nello svolgimento della funzione di
polizia giudiziaria, ma anche sul rapporto di fiducia e
professionale con l'amministrazione di appartenenza. In occasione
di queste gravi mancanze, nel momento in cui viene attivato il
particolare procedimento disciplinare previsto dagli artt. 16 segg.
disp. att. c.p.p., dovrebbe essere precluso all'amministrazione di
appartenenza qualsiasi intervento disciplinare a tutela dei propri
interessi. Se poi consideriamo che è possibile, nei casi più gravi,
irrogare la sospensione dall'impiego per un tempo massimo di sei
mesi, ci si rende conto della parziale efficacia di questo sistema
sanzionatorio per i casi di maggiore disvalore che meriterebbero
sanzioni disciplinari più adeguate, come la stessa interruzione del
rapporto di impiego o di servizio, irrogabile soltanto a seguito di
procedimento disciplinare di stato(5). Non esistono preventivi
meccanismi di composizione tra le diverse esigenze dei due sistemi
disciplinari, per cui nella prassi appaiono necessari ed opportuni,
nei casi di maggior gravità, tempestivi contatti tra l'autorità
militare ed il procuratore generale presso la corte d'appello per
valutare le situazioni più delicate sotto il profilo
disciplinare.
Ulteriore e diverso aspetto è quello inerente alla possibilità di
sanzionare il comportamento del militare rientrante in una delle
fattispecie previste dal sistema disciplinare della polizia
giudiziaria, qualora non venga esercitata l'azione disciplinare o
qualora, nonostante l'esercizio dell'azione disciplinare speciale,
non venga irrogata alcuna sanzione. Le due ipotesi sono ovviamente
differenti e mentre la seconda inibisce la possibilità dell'azione
disciplinare militare, in ossequio al principio del ne bis in idem
procedimentale, qualche considerazione deve essere spesa per la
prima ipotesi. Il mancato esercizio dell'azione disciplinare da
parte dei previsti organi speciali può dipendere o dalla mera
inerzia degli stessi o dalla espressa volontà di rinunciare
all'azione disciplinare, investendo del caso le autorità militari.
In questi casi si ritiene che l'autorità militare possa valutare
nella sua autonomia l'infrazione disciplinare, ma con riferimento
alle norme della disciplina militare che si ritengono violate nel
caso concreto. In sostanza, se l'autorità militare riscontra nel
comportamento del militare profili di illecito disciplinare
riferiti alla violazione dei doveri della disciplina militare, che
si sovrappongono od aggiungono a quelli tipici della fattispecie
speciale, ben può procedere disciplinarmente e in piena autonomia.
Anche se il fatto rimane lo stesso, la qualificazione giuridica
relativa all'ambito disciplinare militare legittima un
provvedimento sanzionatorio militare. Come già notato, differente
è, invece, il caso di una valutazione disciplinare del fatto
operata dagli speciali organi disciplinari che, al di là della
qualificazione giuridica del fatto stesso, esaurisce e consuma il
potere disciplinare in relazione a quello specifico fatto, anche se
al termine dello speciale procedimento non viene irrogata alcuna
sanzione.
Il mancato esercizio dell'azione disciplinare per mera inerzia o
per rinuncia espressa o per fatti concludenti può avvenire secondo
diverse modalità. Ipotesi di rinuncia espressa o per fatti
concludenti sono quelle per le quali l'autorità giudiziaria informa
l'autorità militare della mancanza commessa dall'ufficiale o agente
di polizia giudiziaria in materia di esercizio delle funzioni di
polizia giudiziaria per l'esame della posizione disciplinare
dell'interessato. Altra ipotesi si ha quando l'autorità giudiziaria
rimanda all'autorità militare un rapporto da quest'ultima inoltrato
per i fatti rientranti nelle ipotesi di cui all'art. 16 disp. att.
c.p.p., non riscontrando nel referto la sua competenza
disciplinare. L'autorità militare, in questa circostanza, non può
contestare tout court gli illeciti previsti dall'art. 16 disp. att.
c.p.p., ma dovrà verificare se nel comportamento del militare siano
rinvenibili autonome violazioni ai doveri della disciplina
militare, ovviamente connesse con gli inadempimenti di polizia
giudiziaria. A titolo esemplificativo ben potrebbero riscontrarsi
mancanze relative al senso di responsabilità, alla lesione del
prestigio dell'istituzione, alle norme di comportamento e di
servizio ed altro ancora(6).
4. La duplice soggezione disciplinare e l'asserita
legittimità della duplicità delle sanzioni.
Alcune perplessità suscita nella parte motiva la sentenza del
Tar Lazio in commento, relativamente alla asserita possibilità che
per un medesimo fatto disciplinarmente rilevante sia legittimo
irrogare una duplicità di sanzioni, aventi ciascuna presupposti e
finalità differenti. In particolare, viene dedotto che la duplice
dipendenza dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria sia
dall'amministrazione di appartenenza, per i profili riguardanti lo
stato giuridico, sia dall'autorità giudiziaria, per gli aspetti
funzionali, consente una duplice soggezione alle sanzioni
disciplinari stabilite dall'ordinamento proprio ed a quelle
specificamente previste per le trasgressioni relative alle mansioni
di polizia giudiziaria. Il giudice amministrativo dal predetto
assunto fa conseguire l'affermazione che il procedimento attivato
dalla competente commissione di disciplina presso la Corte
d'Appello non precluda, in ragione della rilevata duplice
dipendenza del militare investito di funzioni di polizia
giudiziaria, l'autonomo apprezzamento della condotta da
quest'ultimo posto in essere anche ad opera dell'amministrazione di
appartenenza e, conseguentemente l'attivazione di separato
procedimento disciplinare, volto a verificare se il comportamento
del pubblico dipendente si fosse posto (o meno) in violazione degli
obblighi sul medesimo incombenti in ragione dello status di
militare da esso rivestito. In definitiva, con tale interpretazione
viene indirettamente eluso il disposto di legge di cui all'art. 16,
comma 3, disp. att. c.p.p., per il quale (giova ribadirlo) al di
fuori delle trasgressioni che integrano illeciti disciplinari
contro l'attività di polizia giudiziaria, espressamente contemplate
dalla legge, "gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
rimangono soggetti alle sanzioni disciplinari stabilite dai propri
ordinamenti". Non si tratta, quindi, di poter irrogare una
duplicità di sanzioni in virtù della duplice dipendenza, ma semmai
di stabilire quale delle due tipologie di sanzioni sia applicabile.
Altro problema è la corretta applicazione del sistema disciplinare
speciale, il quale, proprio perché speciale, non va applicato oltre
i casi e le forme espressamente stabiliti. È evidente che non per
tutte le ipotesi criminose commesse dall'ufficiale o agente di
polizia giudiziari emerga una responsabilità disciplinare connessa
con le funzioni di polizia giudiziaria. Se un favoreggiamento
personale, in astratto, potrebbe anche integrare una responsabilità
di questo tipo(7), non è assolutamente certo che per una corruzione
per atti contrari ai doveri d'ufficio sia sempre e comunque lesa
l'attività di polizia giudiziaria. In particolare, il problema è
connesso con l'applicabilità della fattispecie illecita per la
quale sussiste responsabilità disciplinare in ordine alla
violazione di ogni altra disposizione di legge relativa
all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria. Il
comportamento tenuto nella circostanza solo in parte può ritenersi
astrattamente lesivo della funzione di polizia giudiziaria, mentre
per altro verso è sicuramente (e gravemente) lesivo dei doveri di
fedeltà, lealtà e correttezza, connessi con il giuramento prestato,
e dei doveri di salvaguardia del prestigio dell'istituzione di
appartenenza che ogni militare deve scrupolosamente osservare. In
sostanza, nel caso in esame, da un parte abbiamo sicuramente più
azioni ed omissioni che integrano differenti ipotesi di illecito
disciplinare e non un'identità di comportamento che può essere
ripetutamente considerato, secondo diversi filtri valutativi solo
formalmente (apparentemente) diversi. D'altra parte, è indubbio che
siano stati maggiormente vulnerati interessi pubblici connessi con
la tutela di un'amministrazione e la sua capacità di svolgere
correttamente le sue funzioni attraverso i propri dipendenti,
piuttosto che interessi pubblici connessi con una singola
attività.
Un ulteriore riscontro, poi, sulla non corretta interpretazione che
vuole una duplicità di sanzioni per un medesimo fatto
disciplinarmente rilevante in virtù della rilevata duplice
dipendenza, può essere rinvenuto anche sul piano sanzionatorio,
poiché al medesimo soggetto sono state irrogate due diverse
sanzioni che incidono - ambedue - sul piano dello stato giuridico:
la sospensione dall'impiego e la perdita del grado per rimozione.
Cosa sarebbe successo se anche al termine del procedimento
disciplinare di stato, attivato dall'amministrazione di
appartenenza, fosse stata irrogata un'analoga sanzione di
sospensione dall'impiego, per un tempo massimo di sei mesi? Le
sanzioni avrebbero dovuto cumularsi (superando lo stesso disposto
di legge che prevede per il ruolo considerato solo un massimo di
sei mesi di sospensione disciplinare dal servizio) o l'una avrebbe
assorbito l'altra?
La delicatezza delle questioni non consente di avanzare ipotesi
plausibili. Rimane comunque la difficoltà di armonizzare due
sistemi disciplinari differenti per ipotesi di illecito e per
organi titolari della potestà sanzionatoria, ma di sostanziale,
analogo contenuto punitivo. Sul piano della prassi si dovrebbe
riconoscere una prevalenza (sostanziale e procedimentale)
dell'ordinamento disciplinare di appartenenza dell'ufficiale ed
agente di polizia giudiziaria, l'unico capace di soddisfare
pienamente le eventuali esigenze punitive connesse sia con lo stato
giuridico sia con la funzione di polizia giudiziaria. L'intervento
degli speciali organi previsti dagli artt. 16 ss. disp. att. c.p.p.
dovrebbe essere esclusivamente sussidiario e successivo, comunque
da attivare quando non è possibile intervenire con la disciplina
"ordinaria". Altrimenti si è scherzato! Che senso ha aver
sanzionato l'interessato con sei mesi di sospensione dall'impiego,
se poi tutto è stato legittimamente travolto dal provvedimento
destituivo adottato successivamente dall'amministrazione di
appartenenza?
Si tenga conto, infine, che le sanzioni apprestate dal sistema
disciplinare di cui agli artt. 16 ss. disp. att. c.p.p. devono
ritenersi tutte sostanzialmente di natura lato sensu rieducativa.
Lo stesso esonero dal servizio presso le sezioni di polizia
giudiziaria, non risolve in senso definitivo l'accertata minor
correttezza, competenza o capacità a svolgere le funzioni di
polizia giudiziaria, poiché l'interessato mantiene le sue
qualifiche e può essere ancora chiamato a svolgerle. La perdita del
grado per rimozione, con contestuale cessazione dal servizio
d'autorità, non ha propriamente una finalità rieducativa e risolve
in radice una conclamata impossibilità da parte
dell'amministrazione di continuare un rapporto d'impiego o di
servizio con il militare manchevole.
_________________
(1) - Sul punto: E. Boursier Niutta, Sul procedimento disciplinare
previsto dalle norme di attuazione del codice di procedura penale,
in Rass. Arma CC, n. 3, 1997, 50 ss.
(2) - In generale: A. Simoncelli, Disciplina, in L'ordinamento
militare (a cura di V. Poli - V. Tenore), II, Milano, Giuffrè,
2006, 690 ss.
(3) - Si pensi, tra l'altro, ai reati di omessa denuncia di reato,
di cui all'art. 361 c.p., e di rifiuto od omissione di atti
d'ufficio, di cui all'art. 238 c.p.
(4) - Cfr.: T.A.R. Marche, sent. n. 726/2001 (c.c. 7 febbraio
2001), Pres. f.f. Di Giuseppe, Est. Manzi, L. N: c. Ministero
Interno.
(5) - Sui possibili conflitti di interesse tra i diversi sistemi
disciplinari: E. Boursier Niutta, Sul procedimento disciplinare
previsto dalle norme di attuazione del codice di procedura penale,
cit., 50 ss.
(6) - Cfr.: T.A.R. Campania, Sez. I, sent. n. 7960/2003 (c.c. 4
giugno 2003), Pres. Coraggio, Est. De Felice; T.A.R. Lazio, sez.
I-bis, sent. n. 4218/2005 (c.c. 11 maggio 2005), Pres. Orciuolo,
Est. Politi, M. R. c. Ministero Difesa.
(7) - Anche per il favoreggiamento personale, però, si può
considerare che il maggior disvalore sia relativo proprio alla
lesione dei doveri concernenti lo stato giuridico del dipendente,
più che a quella riguardante i doveri connessi con l'attività di
polizia giudiziaria. In senso molto formalistico si può ritenere
che un comportamento che aiuti ad eludere le investigazioni
dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa costituisca
prevalentemente una lesione dei doveri inerenti alla funzione di
polizia giudiziaria. In realtà, lo stesso comportamento integra
sostanzialmente una grave violazione del giuramento prestato, cioè
dei doveri essenziali che un militare deve osservare nello
svolgimento del suo servizio, la cui inottemperanza mina nelle
fondamenta il rapporto di fiducia e professionale con
l'amministrazione di appartenenza che, tra l'altro, garantisce
anche (e in maniera preponderante nel caso in esame) il servizio di
polizia giudiziaria.
Accertamento disciplinare - Durata
accertamenti preliminari - Esclusione di termini perentori - Regola
di ragionevolezza - Tempo proporzionato alla gravità della
violazione e alla complessità degli
accertamenti. T.A.R. Lazio - Roma, sez. I-bis, sent.
n. 452/2007 (c.c. 22 dicembre 2006), Pres. Orciuolo, Est. Politi,
G. A. c. Ministero Difesa
La norma contenuta nell'art. 59 del Regolamento di disciplina
militare - in base alla quale il procedimento disciplinare deve
essere iniziato "senza ritardo" - deve essere interpretata nel
senso che non si è voluto vincolare l'amministrazione
all'osservanza di un termine fisso. La norma, in effetti,
stabilisce una regola di ragionevole prontezza nella contestazione
degli addebiti, da valutarsi in relazione alla gravità della
violazione e complessità degli accertamenti preliminari e
dell'intera procedura; pertanto, la prescrizione di procedere senza
ritardo alla contestazione degli addebiti non riveste significato
perentorio, bensì sollecitatorio o propulsivo, dal momento che
nessun effetto estintivo del procedimento o di decadenza dal potere
disciplinare sono previsti per la sua inosservanza. (1)
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"1. Contesta la parte ricorrente, con il primo degli esposti
argomenti di doglianza, che nella fattispecie l'esercizio del
potere disciplinare sarebbe intervenuto a considerevole distanza di
tempo dalla collocazione temporale dei fatti al medesimo
addebitati: per l'effetto assumendo che tale circostanza, in quanto
asseritamente violativa della pertinente normativa di riferimento,
abbia inficiato l'adozione della conclusiva misura sanzionatoria
(inflizione della sanzione di corpo della consegna per giorni
due).
Va in proposito rammentato come la norma contenuta nell'art. 59 del
regolamento di disciplina militare approvato col D.P.R. 18 luglio
1986 n. 545 - in base alla quale il procedimento disciplinare deve
essere iniziato «senza ritardo» - non possa essere interpretata nel
senso di «immediatamente», ma nel senso che il Legislatore non ha
inteso vincolare l'Amministrazione all'osservanza di un termine
fisso, ma ha indicato una regola di ragionevole prontezza nella
contestazione degli addebiti, da valutarsi in relazione alla
gravità della violazione e complessità degli accertamenti
preliminari e dell'intera procedura; pertanto, la prescrizione di
procedere senza ritardo alla contestazione degli addebiti non
riveste significato perentorio, bensì sollecitatorio o propulsivo,
dal momento che nessun effetto estintivo del procedimento o di
decadenza dal potere disciplinare sono previsti per la sua
inosservanza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 febbraio 2001 n. 969;
nonché sez. VI, 24 maggio 2000 n. 3015, 28 marzo 2000 n. 1803 e 5
dicembre 1992 n. 100).
In altri termini, se è vero che l'art. 59 del citato D.P.R.
545/1986 prevede che la contestazione dell'infrazione deve avvenire
senza ritardo, è pur vero che tale espressione deve essere intesa
nel senso che la contestazione deve avvenire in tempo ragionevole e
proporzionato all'incidenza e all'eco del fatto e alla necessità di
indagini preliminari, al fine di contemperare, da una parte,
l'esigenza dell'Amministrazione di valutare con ponderazione il
comportamento dell'ufficiale sotto il profilo disciplinare e dall'
altra di evitare che un'eccessiva distanza di tempo dai fatti possa
rendere più difficile per l'inquisito l'esercizio del diritto di
difesa (T.A.R. Lazio, sez. I-bis, 4 maggio 2000 n. 3635 e 15 giugno
1998 n. 1930).
Escluso, dunque, che il termine per l'avvio del procedimento
disciplinare sia presidiato da una perentoria individuazione di
carattere temporale - e che, a fortiori, il differito esercizio di
tale potere, laddove ovviamente giustificato sulla base di
obiettive e comprovate circostanze - possa indurre effetti di
carattere decadenziale, si osserva, quanto alla dedotta vicenda
contenziosa, che:
- la vicenda che ha dato luogo all'avvio del procedimento
disciplinare (e, conclusivamente, all'irrogazione della contestata
sanzione di corpo) ha formato oggetto di indagine in sede penale,
conclusasi in data 31 gennaio 2004 con l'archiviazione disposta dal
Giudice per le Indagini Preliminari in ragione della constatata
mancanza delle condizioni di procedibilità, non essendo pervenuta
entro i termini prescritti la richiesta di procedimento di cui
all'art. 260 c.p.m.p.;
- che gli stessi fatti formavano oggetto di accertamento ad opera
di una Commissione di indagine amministrativa nominata il 4
febbraio 2004, che rassegnava le proprie conclusioni il successivo
26 aprile;
- mentre il sig. G[.] - il quale, peraltro, non aveva provveduto ad
informare tempestivamente il proprio superiore dell'accaduto, come
posto in evidenza nel provvedimento di reiezione del ricorso
gerarchico dal medesimo proposto avverso l'atto irrogativo di
sanzione disciplinare - si è assentato dal Reparto di assegnazione
dal settembre 2003 al giugno 2004 per partecipare al VI Corso
dell'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze
(I.S.S.M.I.).
Tali circostanze, puntualmente richiamate nel provvedimento
gravato, costituiscono idoneo presupposto per il differimento di
avvio del procedimento disciplinare rispetto alla data di
verificazione dei fatti oggetto di contestazione di addebiti:
dovendosi conseguentemente inferire che, con riguardo alle esposte
circostanze, l'avvio del procedimento stesso (7 settembre 2004) non
può ragionevolmente ritenersi tardivo: e tale, quindi, da integrare
una violazione della disposizione precedentemente riportata.
2. Denuncia poi il ricorrente che la censurata sanzione
disciplinare sarebbe stata adottata in difetto di un rigoroso
accertamento delle proprie responsabilità.
Anche tale censura non merita condivisione.
Rilevano, a tal fine, le risultanze contenute nel "rapporto finale"
rassegnato dall'anzidetta commissione amministrativa di indagine
(recante data 26 aprile 2004), le quali, per quanto concerne la
posizione (e le responsabilità) dell'odierno ricorrente,
evidenziano che "dalla disamina di tutti i documenti in possesso e
sulla base delle testimonianze ascoltate, ...il danno verificatosi
nei confronti della Pubblica Amministrazione quantificato in ¤
380,42 sia da attribuire al comportamento gravemente colposo, da
considerare come "colpa grave", del Ten. Col. A[.] G[.], per aver
posto in essere un comportamento antigiuridico connotato da
imprudenza, imperizia ed inosservanza di leggi, regolamenti, ordini
e disciplina, e non confacente all'anzianità di servizio, al grado
ed all'incarico rivestito".
3. Se le indicazioni precedentemente fornite consentono, con ogni
evidenza, di escludere che l'imputazione di responsabilità a carico
dell'odierno ricorrente non sia stata preceduta dallo svolgimento
dei necessari, quanto approfonditi ed analitici, riscontri in
ordine al complesso di circostanze che hanno dato luogo all'evento
onde trattasi, deve parimenti darsi atto dell'infondatezza delle
doglianze con le quali parte ricorrente ha denunciato la lacunosità
degli accertamenti istruttori posti in essere preliminarmente
all'irrogazione della sanzione avversata.
Nel rilevare come la mancanza imputata al G[.] abbia formato
oggetto di regolare contestazione di addebito - e che
l'interessato, nel corso del procedimento disciplinare, è stato
posto in grado di esercitare pienamente il diritto di difesa
all'indagato riconosciuto dall'ordinamento - va escluso che la
mancata audizione di testi nel corso del procedimento stesso rilevi
quale circostanza inficiante la correttezza dell'iter istruttorio,
in quanto:
- il fatto a fondamento dell'esercizio dell'azione disciplinare
risulta, pacificamente, ammesso dallo stesso G[.];
- gli atti dell'inchiesta amministrativa in precedenza citata
recano le dichiarazioni rese da due testimoni.
Sotto altro profilo, va poi osservato che le evidenze rassegnate
dalla Commissione di indagine sono congruamente refluite nella
motivazione del provvedimento con il quale è stata inflitta la
contestata sanzione di corpo.
Infatti nell'avversato provvedimento viene evidenziato che il
ricorrente, "senza possedere la prescritta e necessaria
abilitazione e senza alcuna necessità di servizio, si poneva alla
guida di un autopullman militare ...effettuando con imperizia una
manovra inadeguata che determinava la collisione con un altro
automezzo militare parcheggiato, con conseguente danno erariale e
disservizio":
Anche sotto il profilo dell'individuazione del nesso di causalità
fra il comportamento come sopra addebitato al G[.] e
l'individuazione delle disposizioni dal medesimo violate in
esecuzione della descritta condotta - quale fondamento della
contestazione di una mancanza rilevante sotto il profilo
disciplinare - la determinazione gravata si rivela indenne da
censure, atteso che in essa viene posto in luce che l'"avventato
comportamento" posto in essere dal ricorrente:
- "contravveniva alle regole che disciplinano l'impiego e l'uso
degli automezzi militari, determinando il danneggiamento di beni
appartenenti all'amministrazione militare;
- nonché a quei canoni di esemplarità che devono sempre
contraddistinguere il comportamento di un Ufficiale Superiore
investito di funzioni di Comando,
violando in tal modo gli articoli 10, 20 e 21 del R.D.M.".
4. Quanto sopra riportato consente di escludere che il gravato
provvedimento irrogatorio di sanzione disciplinare sia, come
sostenuto dalla parte ricorrente, inficiato per difetto
motivazionale.
La giurisprudenza ha ripetutamente sottolineato (cfr., ex multis,
Cons. Stato, sez. IV, 23 marzo 2000 n. 1566) che - fermo il
principio per cui la valutazione della rilevanza disciplinare di
un'infrazione ai fini della graduazione della sanzione da irrogare
al dipendente pubblico costituisce oggetto di un apprezzamento
discrezionale dell'Amministrazione, sicché il giudice non può
sostituire la propria valutazione a quella della competente
Autorità - la verifica in sede giudiziale in ordine alla
sussistenza di un'adeguata motivazione, incontra peculiari profili
di rilevanza laddove la scelta in ordine alla specifica sanzione da
irrogare ricada su quella più grave.
Ex converso, in ragione del fatto che la punizione della "consegna"
inflitta ad un militare rientra tra le sanzioni c.d. di corpo,
tradizionalmente distinte da quelle c.d. di stato per una minore
incidenza sullo status giuridico del dipendente e, di conseguenza,
per un regime formale e procedurale più semplice e meno rigoroso,
l'atto con il quale venga applicata ad un militare una sanzione
disciplinare di corpo - tanto più se non di rigore - non necessita
di motivazione dettagliata ed argomentata con confutazione di
ciascuno degli argomenti difensivi esposti dal militare (cfr. Cons.
Stato, sez. IV, 12 dicembre 1994 n. 1006).
Nell'evidenziare, alla stregua di quanto riportato sub 3., come la
motivazione esplicitata nel provvedimento gravato rechi
connotazione di adeguatezza e congruità (sia con riferimento ai
fatti contestati al ricorrente, sia con riguardo alla
qualificabilità della condotta da quest'ultimo posta in essere in
termini di violazione dei doveri sul medesimo incombenti), neppure
trova fondamento la censura con la quale il sig. G[.] lamenta che
la determinazione avversata non recherebbe alcuna indicazione delle
giustificazioni dal medesimo addotte.
Se è vero che, a norma dell' art. 15 della legge 11 luglio 1978 n.
382, nessuna sanzione disciplinare di corpo può essere inflitta
senza la preventiva contestazione degli addebiti e senza che siano
state sentite e valutate le giustificazioni addotte
dall'interessato, va osservato come manchino, nella fattispecie
all'esame, quelle emergenze indizianti la mancata ponderazione, ad
opera dell'Autorità decidente, delle anzidette giustificazioni:
circostanza che avrebbe potuto venire, diversamente, in
considerazione nel caso di contestualità tra la contestazione degli
addebiti, l'acquisizione delle relative giustificazioni e
l'irrogazione della sanzione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26
settembre 1988 n. 759; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 11
febbraio 1994 n. 108).
5. Le considerazioni precedentemente svolte consentono al Collegio
di escludere la fondatezza delle censure dedotte con la presente
impugnativa, che deve, conseguentemente, essere respinta."
__________________
(1) - Si tratta di: Cons. Stato, Sez. III, parere dell'11 aprile
2002, n. 1883, in Diritto Militare, II, n. 2-3, 2002, 201-203. Per
un puntuale commento dottrinale: S. Bruno, Il termine per gli
accertamenti preliminari prodromici al procedimento disciplinare
militare di corpo, in Rass. Arma CC., LI, n. 1, gennaio-marzo 2003,
29-49. Vedi inoltre: P. Iovino - M. Mormando, Sanzioni disciplinari
di corpo: l'esame di legittimità in sede contenziosa, in Riv.
G.d.F., n. 2, 2005, 434 ss.
(2) - Sui riverberi del parere del Consiglio di Stato sulla
giurisprudenza dei Tar, cfr.: T.A.R. Friuli - Venezia Giulia, sent.
26 maggio 2003, n. 188, (c.c. 19 marzo 2003), Pres. ed Est.
Sammarco.
(3) - Cfr.: T.A.R. Friuli - Venezia Giulia, sent. 26 maggio 2003,
n. 188 (c.c. 19 marzo 2003), per la quale: "… se ritardo nella
contestazione v'è stato, come ammesso del resto dalla difesa
erariale, questo non vizia il procedimento con riferimento alla
particolare situazione e alla necessità di acquisizioni istruttorie
(cfr., da ult., Cons.Stato - Sez. IV, 27 marzo 2002, n. 1728;
T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I, 17 maggio 2001, n. 1753)".
Sull'irragionevolezza del termine a fronte di un accertamento
disciplinare che non presentava profili di particolare complessità:
T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sent. 30 agosto 2006, n. 581 (c.c. 26
luglio 2006), Pres. Borea, Est. Farina, D. F. c. Ministero
Difesa.
(4) - Cfr.: T.A.R. Veneto, Sez. I, sent. n. 2267/2004 (c.c. 20
maggio 2004).
(5) - Così: T.A.R. Calabria - Catanzaro, sez. I, sent. 2 febbraio
2006, n. 91 (c.c. 16 dicembre 2005), Pres. Mastrocola, Est.
Iannini, M. A. c. Ministero Finanze.
(6) - Sul punto: E. Boursier Niutta - A. Gentili, Codice di
disciplina militare, Roma, Jasillo, 1991, 205 s.
(7) - Cfr.: Circolare prot. n. DGPM/III/7^/2057/CIRC.-2002 del 14
febbraio 2002 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per
il Personale Militare.
La durata degli accertamenti preliminari al
procedimento disciplinare
1. Premessa.
La sentenza in commento suggerisce alcune riflessioni su un
punto particolarmente controverso della disciplina militare: il
limite temporale alla possibilità dell'esercizio dell'azione
disciplinare. Infatti, il ricorrente, con uno dei motivi di
doglianza, contesta che nella fattispecie l'esercizio del potere
disciplinare sarebbe intervenuto a considerevole distanza di tempo
dalla collocazione temporale dei fatti al medesimo addebitati. Tale
circostanza avrebbe costituito una palese violazione della
pertinente normativa di riferimento (il Regolamento di disciplina
militare) e avrebbe, conseguentemente, inficiato l'adozione del
provvedimento sanzionatorio.
A tal proposito, è necessario individuare preliminarmente la
normativa di riferimento, cioè la norma contenuta nell'art. 59
R.D.M., in base alla quale il procedimento disciplinare deve essere
iniziato "senza ritardo". La locuzione, nella sua formulazione
volutamente generica e fluida, ha dato luogo a soluzioni
applicative non sempre considerate aderenti al disposto normativo.
A tale fine, conviene procedere con ordine, iniziando proprio dal
significato della locuzione utilizzata nel Regolamento di
disciplina militare.
Il ritardo - comunemente - è la conclusione posteriore ad un
termine previsto, o comunque presuntivamente fissato come logica od
usuale conclusione di un determinato comportamento. Il senza
ritardo, allora, indica un comportamento adottato con
sollecitudine, tale - comunque - da non superare quel termine
stabilito come limite alla giusta, congrua, logica conclusione del
comportamento stesso. Si può affermare, allora, condividendo le
considerazioni della sentenza in commento che il "senza ritardo"
non possa essere interpretato nel senso di "immediatamente".
D'altra parte, proprio la mancata, preventiva fissazione di un
termine, oltre il quale può con certezza affermarsi che sia
avvenuto un ritardo, ha determinato diversi orientamenti
interpretativi.
2. Una prima soluzione: il parere del Consiglio di Stato del
2002.
Il Consiglio di Stato chiamato in una occasione ad esprimersi su
quest'ultima tematica ha stabilito, in un suo parere, che in
mancanza di termini stabiliti dall'amministrazione competente (il
regolamento di disciplina, in effetti, a tal proposito parla
esclusivamente di "senza ritardo", nulla dicono le leggi di stato
giuridico in tema di inchiesta formale) deve applicarsi la
normativa generale che prevedeva la durata massima del procedimento
in 30 giorni(1).
In sintesi, gli accertamenti preliminari sarebbero dovuti durare al
massimo 30 giorni(2). L'interpretazione giurisprudenziale, che in
molti casi non lasciava scampo all'amministrazione militare, va
attualmente rivista alla luce delle modifiche introdotte alla l.
n,. 241/1990. In particolare, l'art. 2, l. n. 241/1990, è stato da
ultimo sostituito dall'art. 3, comma 6-bis, d. l. 14 marzo 2005, n.
35.
L'attuale formulazione dell'articolo stabilisce che qualora le
amministrazioni non provvedano a determinare i termini entro i
quali devono concludersi i procedimenti amministrativi di
competenza, il termine è fissato in novanta giorni.
è evidente che in tal modo i tempi per lo svolgimento degli
accertamenti preliminari risultano maggiormente adeguati, anche se
dobbiamo sempre considerare che la normativa generale va inserita
nel particolare sistema disciplinare, in merito soprattutto alla
fissazione del dies a quo, cioè del giorno dal quale dovrebbero
decorrere i suddetti termini.
La normativa in vigore parla di adozione dell'atto propulsivo.
Mentre sappiamo che l'atto propulsivo per il procedimento
disciplinare è l'atto di contestazione degli addebiti formulato dal
responsabile del procedimento, cioè il comandante di reparto o il
comandante di corpo, bisogna chiarire cosa intendiamo per atto
propulsivo degli accertamenti preliminari.
L'atto che può provocare l'inizio degli accertamenti preliminari è,
da una parte, la rilevazione dell'infrazione disciplinare da parte
del superiore gerarchico. Se il superiore gerarchico è quello
competente ad infliggere la sanzione, questi procederà a formulare
le contestazioni, in caso contrario dovrà far constatare la
mancanza al trasgressore, eventualmente procedere alla sua
identificazione e fare rapporto senza ritardo allo scopo di
consentire una tempestiva instaurazione del procedimento
disciplinare. In questo secondo caso, il termine generale di 90
giorni dovrebbe cominciare a decorrere dalla stessa data di
rilevazione della mancanza disciplinare, poiché il superiore
incompetente è comunque inserito all'interno della procedura di
accertamento delle mancanze disciplinari (è l'unica autorità che
può legittimamente accertare la commissione di un illecito
disciplinare) e la sua attività è parte essenziale della fase
preprocedimentale. è ovvio che l'eventuale, ingiustificato ritardo
nella redazione del rapporto o nel suo inoltro costituisce elemento
di responsabilità disciplinare per colui che ha ingiustificatamente
causato il ritardo e dovrebbe considerarsi anche causa di
improcedibilità dell'azione disciplinare, nel momento in cui il
ritardo integri l'irragionevolezza o la sproporzione dell'agire
amministrativo, o - secondo una visione maggiormente formalistica -
si consideri in violazione della norma che stabilisce, per
l'appunto, l'invio "senza ritardo" del rapporto in questione.
Il problema è diverso per le altre e numerose forme di
comunicazione informale provenienti da soggetti che non sono
superiori gerarchici e che, quindi, non hanno il potere di rilevare
mancanze disciplinari a carico di militari, ma possono soltanto
sollecitare un tipo di accertamento del genere che spetterà al
titolare della potestà disciplinare. Quest'ultimo potrà dirsi
vincolato all'eventuale instaurazione del procedimento disciplinare
quando, dall'esame delle notizie informali a lui giunte e a seguito
di autonomi accertamenti, rileverà con certezza la commissione di
una mancanza disciplinare.
La notizia informale di per sé non può essere considerata idonea a
costituire atto propulsivo degli accertamenti preliminari, poiché
può contenere elementi talmente vaghi o assolutamente inadeguati a
fondare un'eventuale responsabilità disciplinare che non avrebbe
alcun senso parlare di atto propulsivo. Il tutto è lasciato -
ovviamente - al prudente apprezzamento dell'autorità militare che
potrà valutare autonomamente la sufficienza della notizia informale
a costituire strumento di conoscenza di un'infrazione disciplinare,
o potrà - più correttamente - svolgere attività integrativa di
quella notizia, per acclarare con maggior precisione l'eventuale
commissione di una mancanza disciplinare.
A rigore, anche una sentenza di un giudice è una notizia informale
di un illecito disciplinare, poiché non è un rapporto disciplinare
contemplato dalla specifica normativa regolamentare e l'organo
estensore non è qualificabile come superiore gerarchico del
militare. Ma il problema dell'esame del giudicato penale ai fini
disciplinari non si pone per la fase degli accertamenti
preliminari, poiché in questa circostanza esistono precisi termini
stabiliti dalla legge.
Anche per la scoperta di indizi o di elementi indiretti che fanno
presupporre la commissione di una mancanza disciplinare, che non
sono di per se stessi idonei a stabilire con certezza la
commissione di una mancanza disciplinare, è fondamentale il
prudente apprezzamento discrezionale del superiore competente.
3. Il recente orientamento giurisprudenziale.
Una recente interpretazione giurisprudenziale si è orientata
verso la natura meramente sollecitatoria dei termini degli
accertamenti preliminari. Questa particolare prospettiva appare,
peraltro, in linea con le finalità della fase degli accertamenti
preliminari, durante la quale l'amministrazione ha l'esigenza di
effettuare le necessarie acquisizioni istruttorie, cioè deve
procedere al puntuale accertamento del fatto da cui scaturisce
l'incolpazione disciplinare.
Il tempo necessario all'amministrazione per concludere questa fase
è allora strettamente connesso con la gravità della condotta e con
la complessità degli accertamenti sul fatto sottoposto al vaglio
disciplinare.
Su questa linea interpretativa si pongono anche alcune recenti
pronunce di Tar(3), tra le quali deve essere ricordata - in
particolare - quella del Tar Veneto, la quale, in presenza di
circolari amministrative (relative al Corpo della Guardia di
finanza) che fissano in trenta giorni la fase degli accertamenti
preliminari, ha affermato che tale termine, in relazione appunto
alle finalità degli accertamenti in argomento, "non può essere
inteso che come sollecitatorio(4)". Inoltre, è stato rilevato che
"il giudizio riguardo alla tempestività dell'azione disciplinare
non può essere condotto alla stregua del mero criterio temporale,
ma piuttosto di un criterio di ragionevolezza che consideri tutte
le particolarità del caso e tenga conto delle possibilità di
lesione dei beni giuridici oggetto di tutela da parte delle norme
di garanzia, quale quella in tema di avvio del procedimento
disciplinare(5)".
Lungo questo filone interpretativo si pone la sentenza in commento
che ha opportunamente rilevato come il legislatore, utilizzando la
formula "senza ritardo", non ha inteso vincolare l'amministrazione
militare all'osservanza di un termine fisso, "ma ha indicato una
regola di ragionevole prontezza nella contestazione degli addebiti,
da valutarsi in relazione alla gravità della violazione e
complessità degli accertamenti preliminari e dell' intera
procedura".
La naturale conseguenza dell'assunto è che "la prescrizione di
procedere senza ritardo alla contestazione degli addebiti non
riveste significato perentorio, bensì sollecitatorio o propulsivo,
dal momento che nessun effetto estintivo del procedimento o di
decadenza dal potere disciplinare sono previsti per la sua
inosservanza".
In sostanza, il disposto dell'art. 59 R.D.M. andrebbe a
contemperare due distinte esigenze: consentire all'amministrazione
di valutare con la necessaria ponderazione il comportamento di un
militare; evitare che un'eccessiva distanza di tempo dai fatti
possa rendere più difficile per l'incolpato l'esercizio del diritto
di difesa.
4. I presupposti per il differimento dell'avvio del
procedimento disciplinare.
Stabilito il principio che gli accertamenti precedenti al vero e
proprio procedimento disciplinare devono avvenire "in un tempo
ragionevole e proporzionato all'incidenza e all'eco del fatto e
alla necessità di indagini preliminari". "Escluso, dunque, che il
termine per l'avvio del procedimento disciplinare sia presidiato da
una perentoria individuazione di carattere temporale - e che, a
fortiori, il differito esercizio di tale potere, laddove ovviamente
giustificato sulla base di obiettive e comprovate circostanze -
possa indurre effetti di carattere decadenziale", è opportuno
prendere in esame proprio le obiettive e comprovate circostanze che
hanno consentito il differito esercizio dell'azione
disciplinare.
In primo luogo, ciò che lascia maggiormente perplessi nella parte
motiva della sentenza, è la valutazione del periodo in cui il
militare in questione è stato assente dal reparto di appartenenza
per la frequenza di un corso di formazione superiore, il corso
ISSMI. In pratica, il Tar Lazio considera che il periodo di assenza
dal reparto per la frequenza di un corso di formazione, peraltro
disposto dalla stessa amministrazione, costituisca idoneo
presupposto per il differimento dell'avvio del procedimento
disciplinare, rispetto alla data di verificazione dei fatti oggetto
di contestazione di addebiti. Non si tiene assolutamente conto del
principio espresso dall'art. 56, comma 5, R.D.M.(6).
La norma stabilisce inequivocabilmente che i militari comandati o
aggregati presso un altro reparto, corpo o ente dipendono
disciplinarmente da tale reparto, corpo o ente. Inoltre, al di là
del dato di fatto di immediata evidenza, per il quale per
contestare una mancanza disciplinare si è dovuto attendere quasi un
anno e mezzo (il fatto risulta commesso il 29.04.2003, mentre il
procedimento disciplinare è stato avviato il 7.09.2004), bisogna
tener presente che:
- anche volendo attendere l'archiviazione del procedimento penale
militare (il fatto è stato astrattamente considerato come reato
colposo di danneggiamento di cose mobili militari), è evidente la
sua improcedibilità, nel momento in cui il comandante di corpo non
ha richiesto il procedimento penale. D'altra parte, a voler
considerare il procedimento penale concluso in data 31 gennaio
2004, con l'archiviazione disposta dal Giudice per le Indagini
Preliminari, in ragione della constatata mancanza delle condizioni
di procedibilità, non essendo pervenuta entro i termini prescritti
la richiesta di procedimento di cui all'art. 260 c.p.m.p., si deve
tener presente che l'amministrazione ha 180 giorni di tempo per
contestare la mancanza dalla data di deposito del
provvedimento(7);
- l'indagine amministrativa, disposta a seguito del danno prodotto
dal comportamento del militare in questione, non preclude (e non
sospende) l'azione disciplinare, essendo finalizzata
all'accertamento della eventuale responsabilità amministrativa,
connessa con la constatazione di un danno erariale;
- non risulta che del fatto sia stato interessato l'ente alle cui
dipendenze è stato posto il militare dal settembre 2003 al giugno
2004, comando - peraltro - disciplinarmente competente in virtù
della temporanea dipendenza del militare medesimo e del disposto di
cui all'art. 56, comma 5, R.D.M.
In sintesi, un'attenta disamina delle circostanze che hanno
determinato il differimento dell'avvio del procedimento
disciplinare non consente di affermare con certezza che nella
vicenda in questione sia stata rispettata la disposizione normativa
per la quale si deve procedere alla contestazioni dell'addebito
disciplinare "senza ritardo".
Ten.Col. CC Fausto Bassetta
Ricorso avverso sanzioni disciplinari di
corpo - Ricorso giurisdizionale - Ricorso successivo a rigetto del
ricorso gerarchico - Motivi aggiunti -
Inammissibilità. Cons. Stato, sez. IV, sent. 21
dicembre 2006, n. 7773 (c.c. 5 dicembre 2006), Pres. Salvatore,
Est. Poli, Ministero Difesa c. F. G. (T.A.R. Emilia Romagna, sez.
I, sent. 13 giugno 1998, n. 2038)
È inammissibile proporre motivi aggiunti in un ricorso
giurisdizionale presentato a seguito di rigetto di un ricorso
gerarchico avverso una sanzione disciplinare di corpo.
L'inammissibilità è dichiarata al fine di evitare la possibile
elusione dei termini perentori entro i quali proporre ricorso
giurisdizionale. (1)
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"1.2. Con atto datato 19 marzo 1996 si contestava al F[.] il
seguente addebito disciplinare: "Maresciallo ordinario in
sottordine alla Stazione, nel mese di gennaio 1996, trattava con
grave negligenza e superficialità la compilazione di documenti,
contravvenendo alle disposizioni in materia di carteggio. Tale
comportamento configura l'infrazione disciplinare di cui all'art.
30 del Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri e artt. 13
-14 e 25 del Regolamento di Disciplina militare, in relazione al n.
22 dell'allegato "C" dello stesso Regolamento che può essere
perseguito con consegna di rigore". In fatto giova subito precisare
che il n. 22 dell'Allegato "C" così statuisce: "Negligenza o
imprudenza o ritardo nell'esecuzione di un ordine o
nell'espletamento di un servizio secondo le modalità prescritte
(articoli 13, 14 e 25)".
1.3. Nella memoria difensiva redatta in vista dell'audizione
davanti alla speciale commissione prevista dagli artt. 15, l. n.
382 del 1978 e 67, d.P.R. n. 545 del 1986, il F[.] affermava:
- di aver redatto il verbale e la lettera di accompagnamento e di
averli lasciati sulla scrivania del comandante della
stazione;
- di non averlo informato immediatamente attesa l'ora tarda
(23,30);
- di aver riservato tale incombente alla mattina successiva;
- di non aver informato il superiore il giorno dopo perché
assentatosi dal servizio (onde poter effettuare una visita medica
prodromica ad un intervento chirurgico), e per aver fatto
affidamento sulla solerzia del sottoposto che aveva partecipato
all'operazione di p.g.
1.4. Il giorno 25 marzo 1996, la Commissione acquisiva le
giustificazioni dell'inquisito (regolarmente presente alla seduta),
ascoltava i testimoni ed il difensore; quest'ultimo, in
particolare, affermava testualmente che "la mancanza in cui è
incorso sia da attribuire alla giovane età e alla scarsa
esperienza. Non ritengo pertanto che sia punibile con la consegna
di rigore … Bisogna tener anche conto del particolare status
psicologico determinato dall'imminente intervento
chirurgico".
Terminata la seduta, la commissione riconosceva all'unanimità il
F[.] responsabile della mancanza evidenziando la presenza di
circostanze attenuanti; conseguentemente il Comandante della
regione irrogava la sanzione di gg. 3 di consegna semplice con la
seguente motivazione: "trattava con negligenza e grave
superficialità documentazione d'ufficio" (cfr. verbale della seduta
del 25 marzo 1996).
1.5. In data 22 aprile 1996 il F[.] proponeva ricorso gerarchico,
nel corso del quale, dopo aver ricostruito i fatti salienti (punti
1, 2 e 3), si protestava non colpevole perché:
- aveva redatto la documentazione di servizio lasciandola sulla
scrivania del comandante della stazione;
- non aveva inteso informare subito il superiore in considerazione
dell'ora tarda;
- la documentazione in questione era stata inserita per una mera
svista negli archivi relativi all'anno 1995;
- il comandante avrebbe dovuto accorgersi che nella nottata era
stata effettuata una perquisizione perché il giorno successivo
aveva sottoscritto l'ordine di servizio che registrava tale
attività di p.g.
1.6. Con decreto del Comandante della 5° Divisione C.C. Vittorio
Veneto - del 13 giugno 1996 - veniva rigettato il ricorso
gerarchico, dopo essere stata riscontrata:
- la regolarità del procedimento disciplinare;
- l'esistenza dell'illecito afferente alla violazione dei doveri
incombenti agli ufficiali di p.g.;
- la mancanza, nell'ordine di servizio sottoscritto dal comandante
della stazione, di qualsiasi riferimento alla effettuata
perquisizione personale, e la presenza di un generico richiamo ad
un controllo operato nei confronti di tre cittadini olandesi.
2. Avverso il decreto di rigetto del ricorso gerarchico e la
sanzione disciplinare il F[.] ha articolato - con ricorso
notificato il 19 ottobre 1996 - le seguenti censure:
a) violazione del principio del giusto procedimento, del
contraddittorio e del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost.,
eccesso di potere per assoluta genericità ed indeterminatezza della
contestazione degli addebiti;
b) violazione del principio della necessaria corrispondenza tra
contestazione e sanzione finale, eccesso di potere per
contraddittorietà;
c) eccesso di potere per carenza dei presupposti, di istruttoria e
di motivazione, violazione dell'art. 3, l. n. 241 del 1990.
3. L'impugnata sentenza - T.a.r. per l'Emilia - Romagna, n. 2038
del 13 giugno 1998 -:
a) ha accolto i primi due motivi;
b) ha assorbito il terzo motivo;
c) ha compensato le spese di lite.
4. Con ricorso notificato il 3 giugno 1999, e depositato il
successivo 21 giugno, il Ministero della difesa proponeva appello
avverso la su menzionata sentenza del T.A.R. deducendo:
- l'inammissibilità del ricorso di primo grado in quanto fondato su
motivi nuovi rispetto a quelli formulati in sede di ricorso
gerarchico;
- l'infondatezza delle censure, nel merito, stante la correttezza
del giudizio disciplinare di corpo fin dall'adozione del
provvedimento di contestazione degli addebiti.
5. Si costituiva G[.] F[.] concludendo genericamente per la
reiezione del gravame in fatto e diritto.
6. La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 5
dicembre 2006.
7. L'appello è fondato e deve essere accolto.
Come evidenziato nella ricostruzione in fatto il F[.], in occasione
della proposizione del ricorso gerarchico, ha articolato doglianze
del tutto diverse rispetto a quelle poste a base del ricorso
giurisdizionale.
Secondo un consolidato indirizzo di questo Consiglio, da cui la
sezione non intende discostarsi, sono inammissibili i motivi che
non siano stati proposti in sede gerarchica nei confronti dell'atto
impugnato, ciò al fine di evitare la possibile elusione dei termini
perentori entro i quali proporre ricorso giurisdizionale (cfr. da
ultimo in materia di sanzioni disciplinari comminate nei confronti
di militari, sez. IV, 30 giugno 2005, n. 3504).
In ogni caso il ricorso di prime cure è infondato anche nel merito,
sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- l'atto di contestazione degli addebiti si rivela puntuale e
perfettamente correlato alla sanzione irrogabile, tanto che ha
consentito all'inquisito di difendersi compiutamente innanzi alla
commissione disciplinare;
- sia in occasione della redazione delle giustificazioni che in
sede di audizione l'inquisito (ed il suo difensore) non ha smentito
la sostanza dell'addebito preferendo evidenziare una serie di
circostanze attenuanti (per altro prese in considerazione
dall'autorità superiore);
- è risultato dimostrato per tabulas che il comandante della
stazione non è stato informato dell'atto di polizia giudiziaria
compiuto dal F[.];
- dalla documentazione versata in atti non è emerso alcun difetto
di istruttoria (del procedimento disciplinare) e di motivazione
(del provvedimento sanzionatorio).
8. In conclusione l'appello deve essere accolto."
Encomio semplice - Concessione - Ampia
valutazione discrezionale - Legittimità. T.A.R.
Toscana, sez. I, sent. 27 novembre 2006, n. 6024 (c.c. 18 ottobre
2006), Pres. Vacirca, Est. Romano, G. A. c. Ministero Finanze
La concessione di un encomio semplice costituisce un
provvedimento ampiamente discrezionale dell'autorità militare
competente. L'eventuale diversità di valutazioni tra autorità
gerarchiche differenti si configura come riflesso fisiologico
dell'autonomia di giudizio riservata agli organi interni
dell'amministrazione, che trova la necessaria sintesi nel potere
valutativo finale dell'autorità sovraordinata, alla quale incombe
l'onere di motivare il proprio giudizio, laddove difforme da quello
dell'organo proponente. (1)
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"1 - Il ricorrente ha impugnato la determinazione con la quale il
Comando regionale della Guardia di Finanza non ha ravvisato la
sussistenza dei presupposti per la concessione della ricompensa
morale dell'encomio semplice, nonché la decisione del ricorso
gerarchico adottata dal Comando interregionale.
Con il primo motivo, si deduce la violazione delle norme citate,
nonché il vizio di eccesso di potere, sotto i profili evidenziati,
atteso che sarebbe stato totalmente ed immotivatamente disatteso
quanto contenuto nella proposta di ricompensa formulata dal Comando
del Nucleo regionale, sulla base dell'istruttoria effettuata, in
particolare quanto ivi affermato circa la rilevanza dell'attività
svolta dal ricorrente ai fini del successo dell'operazione;
inoltre, non sarebbe vero che detta attività rientri nelle normali
mansioni del ricorrente, pur ravvisandosi che il requisito della
specialità non richiede che l'attività dispiegata esuli dalle
medesime mansioni.
Con il secondo motivo, si deduce il vizio di carenza di
motivazione, apoditticità ed insufficienza delle ragioni addotte
nei provvedimenti impugnati.
2 - Entrambi i motivi dedotti sono infondati.
In base all'art. 77 del regolamento di Disciplina militare (che
prevede le c.d. ricompense morali: "encomio solenne", "encomio
semplice", "elogio"), l'encomio semplice è la ricompensa per il
compimento di atti speciali (mentre l'encomio solenne presuppone il
compimento di atti eccezionali).
L'atto speciale si configura come quello che, "pur rientrando
nell'ambio dei compiti e delle mansioni normalmente attribuite al
militare, si qualifica per l'elevato livello della prestazione, per
la particolare originalità e acutezza delle soluzioni adottate";
esso è assegnabile "anche a coloro i quali abbiano avuto meriti
particolari che esaltino il prestigio del corpo o dell'ente di
appartenenza".
Nella specie, il Comandante del Nucleo regionale, formulando la sua
proposta di ricompensa, ha rilevato la sussistenza dei presupposti
oggettivi e soggettivi per la concessione del beneficio, sostenendo
che il successo dell'operazione era dovuto "allo straordinario
impegno e allo spirito di abnegazione di tutti i militari
impiegati", che sono state svolte "mansioni diverse rispetto a
quelle normalmente effettuate", che la ricompensa dovrebbe
"remunerare la condotta dei militari che, per il particolare grado
di abnegazione, per la pregevolezza del servizio svolto e per
l'incisività delle tecniche investigative adottate, spicca in modo
rilevante nel complesso delle responsabilità delle mansioni e dei
compiti di norma affidati ai loro omologhi".
Sotto il profilo soggettivo, si evidenzia che il ricorrente ha
contribuito in modo determinante al successo dell'operazione,
manifestando "apprezzabili doti di iniziativa" e "notevoli doti di
intuito investigativo".
Il Comando regionale, con il primo provvedimento impugnato, ha
invece rilevato che "l'attività svolta……non riveste carattere di
specialità, atteso che non appare significativa ai fini del
raggiungimento del risultato conseguito, avendo gli stessi [e cioè
i militari per i quali è stata proposta la concessione
dell'encomio, tra i quali il ricorrente] partecipato solo
parzialmente e con discontinuità alle operazioni di servizio";
pertanto, "pur apprezzando la professionalità ed il lodevole
impegno mostrato", non ha ravvisato la sussistenza dei presupposti
per la concessione della ricompensa.
Il Comando interregionale, a sua volta, con il secondo
provvedimento impugnato recante la decisione del ricorso
gerarchico, rileva l'insussistenza del requisito della specialità,
sostenendo che "dall'esame della documentazione non si individua
nell'operato del ricorrente una particolare originalità e acutezza
di soluzioni adottate, né un elevato livello delle prestazioni,
atteso che le attività poste in essere rientrano nell'ambito delle
normali mansioni richieste al personale in possesso di spiccate
qualità professionali, unitamente ad un elevato spirito di
sacrificio ed abnegazione che costituiscono patrimonio
indispensabile per il personale appartenente ad un Nucleo Regionale
di Polizia Tributaria"; inoltre, "l'apporto fornito nello specifico
risulta strumentale e non anche causale dell'esito positivo delle
indagini svolte"; pertanto, ha respinto il ricorso gerarchico
perché infondato.
In base alla circolare 37000/117 del 24.4.1998, contenente
direttive per l'attribuzione dei riconoscimenti di cui trattasi,
l'avvio del procedimento è rimesso all'autorità amministrativa
competente; la proposta consiste in una mera segnalazione
dell'attività considerata meritoria all'autorità competente alla
concessione, la quale acquisisce gli elementi utili rilevandoli
dalla proposta stessa, dai documenti ad essa allegati e dai pareri
espressi in linea gerarchica, i quali, ancorché obbligatori, non
sono vincolanti ai fini della decisione (cfr. punto 9, lettera
b).
La concessione è atto discrezionale dell'autorità competente, che
potrà eventualmente discostarsi, motivando adeguatamente, dalle
indicazioni della gerarchia in sede di parere (cfr. punto
10).
All'autorità competente è dunque riconosciuta ampia discrezionalità
nella decisione di concedere la ricompensa.
Si è infatti ritenuto che "la valutazione del comportamento del
militare, ai fini della concessione di una ricompensa di ordine
morale, costituisce oggetto di un'attività ampiamente
discrezionale" (cfr. parere Cons. St., III, 5.2.2002 n.
1871).
Consegue che il controllo di legittimità in sede giurisdizionale
deve essere mantenuto entro i limiti della verifica della
sussistenza di eventuali vizi di carenza o insufficienza della
motivazione o di vizi dell'iter logico seguito, di difetto di
istruttoria o di travisamento per errore di fatto.
A fronte delle considerazioni che precedono, il Collegio rileva
che, anche al fine di evitare proprie valutazioni di merito in
ordine agli opposti giudizi espressi dagli organi intervenuti nel
corso del procedimento amministrativo, debba esaminarsi in
particolare il contenuto del ricorso gerarchico proposto dal
ricorrente, che ha costituito oggetto del secondo provvedimento
impugnato.
Nel censurare la determinazione assunta dal Comando regionale, il
ricorrente insiste sul contenuto della proposta di encomio
formulata dal Comandante del Nucleo regionale, traendo dalle
valutazioni ivi espresse il convincimento della sussistenza dei
requisiti previsti dalla circolare per la concessione del
riconoscimento.
Inoltre, nel medesimo ricorso gerarchico, il ricorrente insiste nel
rammentare di aver fatto parte del medesimo "gruppo di lavoro" che
ha svolto l'attività investigativa e individua la presunta
contraddittorietà, tra la proposta di encomio e la determinazione
censurata, nel mancato convincimento "del sovraordinato livello
gerarchico della medesima Amministrazione, che pur quelle indagini
ha prodotto".
In ordine al mancato riscontro del carattere di specialità, da
parte del Comando regionale, il ricorrente richiama le ragioni già
prospettate.
Infine, in ordine ai rilievi sui caratteri della partecipazione
all'operazione formulati dal medesimo Comando, il ricorrente
obietta che tra i requisiti soggettivi la circolare non contempla
parametri di valutazione riconducibili alle c.d. "giornate uomo" e
che, ancorché quantificato in 120 giornate uomo, l'incarico è stato
svolto in modo continuativo.
Rileva il Collegio che le ragioni prospettate nel ricorso
gerarchico, che in parte ripropongono gli apprezzamenti espressi
dall'organo proponente già valutati nella determinazione censurata
in sede gerarchica, nella parte in cui apportano nuovi elementi
critici di giudizio, appaiono motivatamente rigettate con il
provvedimento impugnato.
In particolare, dall'esame della documentazione, l'autorità
decidente ha tratto il convincimento che, nell'operato del
ricorrente, non si individua né una particolare originalità e
acutezza di soluzioni adottate né un elevato livello delle
prestazioni, poiché le attività poste in essere rientrano
nell'ambito delle normali mansioni richieste al personale in
possesso di spiccate qualità professionali che costituiscono,
insieme con un elevato spirito di sacrificio, patrimonio
indispensabile del personale appartenente ad un Nucleo regionale di
polizia tributaria.
Inoltre, l'apporto fornito dal ricorrente risulterebbe strumentale
e non causale dell'esito positivo delle indagini svolte.
A fronte delle valutazioni espresse dall'autorità amministrativa,
con il primo motivo dedotto, il ricorrente si limita a censurare
come sintomo di illegittimità, sotto il profilo della
contraddittorietà, il contrasto esistente tra le opposte
valutazioni espresse dagli organi chiamati a pronunciarsi.
L'assunto è palesemente infondato.
Il vizio dedotto, nell'ipotesi classica, è costituito da differenti
valutazioni, aventi identico oggetto, espresse dallo stesso
soggetto. Ove riferito a soggetti diversi, esso è configurabile tra
provvedimenti dotati della medesima natura ed efficacia, non già
tra un atto endoprocedimentale (come il parere non vincolante,
nella specie reso dall'autorità proponente) e la determinazione
conclusiva del procedimento riservata all'autorità alla quale
compete l'adozione del provvedimento.
L'eventuale diversità di valutazioni tra atti del medesimo
procedimento si configura, invece, come riflesso fisiologico
dell'autonomia di giudizio riservata agli organi interni
dell'amministrazione, che trova la necessaria sintesi nel potere
valutativo finale dell'autorità sovraordinata cui incombe l'onere
di motivare il proprio giudizio, laddove difforme da quello
dell'organo proponente.
Per le medesime ragioni già illustrate, i provvedimenti impugnati,
ancorché succintamente motivati, sono esenti dagli ulteriori vizi
dedotti.
3 - Conclusivamente, il ricorso è infondato e va
rigettato. |