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Reati contro il patrimonio -
Delitti - Appropriazione indebita - Fattispecie - Locazione -
Autovettura noleggiata all'estero per recarsi in Italia - Mancata
restituzione - Momento consumativo - "Locus commissi delicti" -
Fattispecie in tema di mandato di arresto europeo.
(Cod. pen. artt. 6, e 646; l. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18,
comma 1 lett. p)
Sez. 6, sentenza n. 39873 del 16 novembre 2006 Cc.
(dep. 1/12/2006). (Conf.). (Rigetta, App. Salerno, 21 Giugno
2006).
Il delitto di appropriazione indebita si consuma nel momento e
nel luogo in cui l'agente tiene consapevolmente un comportamento
oggettivamente eccedente la sfera delle facoltà ricomprese nel
titolo del suo possesso ed incompatibile con il diritto del
proprietario. Ne consegue che deve considerarsi commesso nello
Stato il delitto di appropriazione indebita, concretatosi nella
mancata restituzione da parte del conduttore di un'autovettura,
noleggiata all'estero, dopo averla utilizzata per trasferirsi in
Italia. (Fattispecie in tema di mandato di arresto europeo, nella
quale la Corte ha ritenuto applicabile l'art. 18, lett. p) L. 22
aprile 2005, n. 69, che prevede il divieto della consegna laddove
il mandato riguardi reati che dalla legge italiana sono considerati
reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio).
Reati contro
la personalità dello stato - Delitti - Contro la personalità
internazionale dello stato - Associazioni sovversive - Associazioni
con finalità di terrorismo internazionale - Inclusione negli
elenchi di associazioni terroristiche stilati dal Consiglio di
Sicurezza dell'ONU - Rilevanza probatoria - Indicazione -
Fattispecie. (Cod. pen. art. 270 bis; nuovo cod.
proc. pen. art. 192; d.lgs. 27 luglio 2005, n. 144, art. 14; l. 31
luglio 2005, n. 155, Cost. pendente)
Sez. 1, sentenza n. 1072 del 11 ottobre 2006 ud.
(dep. 17/01/2007). (Diff.). (Annulla con rinvio, App. Milano, 28
novembre 2005).
In tema di associazioni con finalità di terrorismo
internazionale, l'inclusione di un'organizzazione negli elenchi di
associazioni terroristiche stilati dal Consiglio di Sicurezza
dell'ONU, a seguito della risoluzione del 15 ottobre 1999 n. 1267,
è un elemento valorizzabile soltanto quale spunto investigativo, ma
non può mai assumere, di per sé, valore di prova della finalità di
terrorismo svolta dalla associazione stessa, che deve
necessariamente formarsi secondo le regole prescritte dalla legge
processuale (fattispecie relativa all'associazione "Ansar Al
Islam").
Reati contro
la personalità dello stato - Delitti - Contro la personalità
internazionale dello stato - Associazioni sovversive - Art. 270
bis cod. pen. - Associazione con finalità di terrorismo
internazionale - Partecipazione - Concorso esterno -
Configurabilità - Sussistenza - Condizioni. (Cod.
pen. artt. 110 e 270 bis)
Sez. 1, sentenza n. 1072 del 11 ottobre 2006 ud.
(dep. 17/01/2007 ). (Diff.). (Annulla con rinvio, App. Milano, 28
Novembre 2005).
Anche in relazione alla fattispecie associativa di cui all'art.
270 bis cod. pen. è configurabile il concorso esterno, con la
conseguenza che possono essere ricondotte al reato suddetto anche
le condotte realizzate da soggetti che, pur restando estranei alla
struttura organizzativa, apportino un concreto apporto
eziologicamente rilevante alla conservazione, al rafforzamento e
sul conseguimento degli scopi dell'organizzazione criminale o di
sue articolazioni settoriali, nella consapevolezza delle finalità
perseguite dalla associazione a vantaggio della quale è prestato il
contributo.
Reati contro la personalità dello stato
- Delitti - Contro la personalità internazionale dello stato -
Associazioni sovversive - Art. 270 sexies cod. pen. - Condotte con
finalità di terrorismo internazionale - Nozione - Azioni condotte
nel contesto di conflitti armati e rivolte contro obiettivi
militari - Configurabilità - Condizioni - Fondamento - Fattispecie
relativa ad azioni suicide commesse da "kamikaze" in conflitti
armati. (Cod. pen. art. 270 comma 6 e 270 bis;
d.lgs. 25 luglio 2005, n. 144; legge 14 gennaio 2003, n. 7; legge
31 luglio 2005, n. 155 Cost. Pendente, Tratt. internaz. 08 dicembre
1999)
Sez. 1, sentenza n. 1072 del 11 ottobre 2006 ud.
(dep. 17/01/2007 ). (Diff.). (Annulla con rinvio, App. Milano, 28
Novembre 2005).
L'art. 270 sexies cod. pen. rinvia, quanto alla definizione
delle condotte terroristiche o commesse con finalità di terrorismo,
agli strumenti internazionali vincolanti per l'Italia, e, in tal
modo, introduce un meccanismo idoneo ad assicurare automaticamente
l'armonizzazione degli ordinamenti degli Stati facenti parte della
comunità internazionale in vista di una comune azione di
repressione del fenomeno del terrorismo transnazionale. Ne consegue
che, a seguito dell'integrazione della citata norma da parte della
Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del
terrorismo, fatta a New York l'8 dicembre 1999 e ratificata
dall'Italia con la legge 14 gennaio 2003, n. 7, costituiscono atto
terroristico anche gli atti di violenza compiuti nel contesto di
conflitti armati rivolti contro un obiettivo militare, quando le
peculiari e concrete situazioni fattuali facciano apparire certe ed
inevitabili le gravi conseguenze in danno della vita e
dell'incolumità fisica della popolazione civile, contribuendo a
diffondere nella collettività paura e panico. (In applicazione di
tale principio, la Corte ha affermato che, in base all'art. 270
sexies, che contiene una norma definitoria incidente sulla portata
della disposizione incriminatrice di cui all'art. 270 bis cod.
pen., sono qualificabili come atti terroristici anche le azioni
suicide commesse da c.d. "kamikaze" nel contesto di un conflitto
armato).
Reati contro la personalità dello stato
- Delitti - Contro la personalità internazionale dello stato -
Associazioni sovversive - Art. 270 bis cod. pen. - Associazioni
con finalità di terrorismo internazionale - Reato di pericolo
presunto - Partecipazione - Adesione ideologica -
Esclusione.
(Cod. pen. art. 270 bis)
Sez. 1, sentenza n. 1072 del 11 ottobre 2006 ud.
(dep. 17/01/2007 ). (Diff.). (Annulla con rinvio, App. Milano, 28
Novembre 2005).
Il reato di cui all'art. 270 bis cod. pen. è un reato di
pericolo presunto, per la cui configurabilità occorre, tuttavia,
l'esistenza di una struttura organizzata, che deve presentare un
grado di effettività tale da rendere almeno possibile l'attuazione
del progetto criminoso, correlata alla idoneità della struttura al
compimento di una serie di reati per la cui realizzazione
l'associazione è istituita. |