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Ordinamento penitenziario -
Straniero extracomunitario irregolare - Accesso misure alternative
alla detenzione - Preclusione - Illegittimità.
Corte costituzionale, sent. 5-16 marzo 2007, n. 78, Pres. Bile,
Red. Saulle.
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 47, 48 e 50 della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario
e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della
libertà), ove interpretati nel senso che allo straniero
extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o
privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso
l'accesso alle misure alternative da essi previste. (1)
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"Considerato in diritto
1.- Il Tribunale di sorveglianza di Cagliari dubita, in riferimento
all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, della legittimità
costituzionale degli artt. 47, 48 e 50 della legge 26 luglio 1975,
n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione
delle misure privative e limitative della libertà), nonché degli
artt. 5, 5-bis, 9, 13 e 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come
modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla
normativa in materia di immigrazione e di asilo).
Il rimettente, investito del giudizio di rinvio a seguito
dell'annullamento, ad opera della Corte di cassazione, del
provvedimento con il quale era stato concessa la misura
dell'affidamento in prova al servizio sociale ad un cittadino
extracomunitario privo del permesso di soggiorno, assume che il
principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, cui egli
è vincolato, implicherebbe il contrasto delle norme sopra indicate
con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione.
Secondo detto principio di diritto, la permanenza nello Stato dello
straniero privo di un valido ed efficace permesso di soggiorno non
può trovare titolo nella concessione dell'affidamento in prova al
servizio sociale. L'applicazione della suddetta misura
comporterebbe, infatti, una deroga al d.lgs. n. 286 del 1998,
ponendosi, anzi, in contrasto con l'art. 13 dello stesso decreto
che disciplina, limitandone l'estensione e gli effetti, i casi di
interferenza dei provvedimenti giurisdizionali sulla posizione
dello straniero illegalmente presente nel territorio dello
Stato.
A parere del rimettente, il cennato principio di diritto
determinerebbe, in violazione del precetto costituzionale della
finalità rieducativa della pena, un regime penitenziario speciale e
di sfavore nei confronti di un insieme di persone condannate, vale
a dire i cittadini stranieri irregolarmente presenti nel territorio
dello Stato, individuati, non già sulla base di indici rivelatori
di una particolare pericolosità sociale - secondo modalità già
sperimentate nell'ambito dell'ordinamento penitenziario - quanto
sulla scorta di un dato «estrinseco e formale», quale il difetto di
titolo abilitativo alla permanenza nel territorio dello Stato. In
tal modo risulterebbe eluso, sempre a parere del giudice a quo, il
principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in
forza del quale ogni misura incidente in senso sfavorevole sul
trattamento penitenziario deve conseguire ad una condotta colpevole
addebitabile al condannato, non potendo le esigenze di difesa
sociale - ancorché rilevanti sul piano costituzionale, perché
sottese alla regolamentazione dei flussi migratori - annullare la
finalità rieducativa della pena.
2.- In via preliminare, va affermata la rilevanza della questione
di costituzionalità sollevata.
La consolidata giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 58 del
1995, n. 257 del 1994, n. 138 del 1993) ha, infatti, statuito la
piena legittimazione del giudice di rinvio a sollevare dubbi di
costituzionalità concernenti l'interpretazione normativa risultante
dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, e ciò
in quanto il rimettente deve fare applicazione nel giudizio di
rinvio della norma nel significato in tal modo attribuitole e non
si è, dunque, al cospetto di rapporti "esauriti".
Il vincolo di conformazione del giudice di rinvio al principio di
diritto, peraltro, non viene meno in caso di successivi mutamenti
degli indirizzi interpretativi del medesimo giudice di legittimità,
sì da consentire al giudice del rinvio l'adozione di approcci
ermeneutici diversi dai contenuti cristallizzati nel principio di
diritto ed eventualmente risolutivi del dubbio di costituzionalità
(sentenza n. 130 del 1993).
Stante, dunque, l'obbligatoria applicazione delle regulae iuris
enunciate all'esito del giudizio rescindente da parte del giudice
di rinvio e la facoltà riconosciuta a quest'ultimo di revocare in
dubbio, sotto il profilo della legittimità costituzionale, dette
regole, oggetto dello scrutinio di costituzionalità risulta essere
la norma nella "lettura" fornita dalla Corte di cassazione
(ordinanza n. 501 del 2000), essendo ininfluenti, ai fini del
presente giudizio, eventuali diverse interpretazioni fornite dal
giudice di legittimità delle norme impugnate.
3.- Nel merito, la questione è fondata.
Il dubbio di costituzionalità ha, alla sua radice, il problema
ermeneutico legato alla possibile interazione tra le disposizioni
della legge n. 354 del 1975, che prevedono le modalità e le
condizioni per l'accesso alle misure alternative alla detenzione, e
le regole contenute nel d.lgs. n. 286 del 1998, che disciplinano
l'ingresso e la permanenza nel territorio dello Stato dei cittadini
extracomunitari.
Al riguardo, si è posto l'interrogativo se le misure alternative -
ed, in specie, con riguardo al caso in esame, l'affidamento in
prova al servizio sociale o la semilibertà - possano applicarsi al
cittadino extracomunitario che sia entrato illegalmente in Italia o
sia privo di permesso di soggiorno, cioè ad un soggetto che, se non
si trovasse a dover espiare una pena, andrebbe espulso dal
territorio nazionale.
Il vaglio interpretativo della Corte di cassazione ha registrato,
in proposito, due contrastanti indirizzi.
Per il primo di essi - fatto proprio anche dalla sentenza di
annullamento con la quale è stato enunciato il principio di diritto
censurato - la condizione di clandestinità o irregolarità dello
straniero precluderebbe senz'altro l'accesso alle misure
alternative. Ciò in quanto, nel rigore della disciplina dettata dal
testo unico in materia di immigrazione, non potrebbe ammettersi che
l'esecuzione della pena, nei confronti dello straniero presente
contra legem nel territorio dello Stato, abbia luogo con modalità
tali da comportare la violazione delle regole che configurano detta
condizione di illegalità; senza considerare, poi - si aggiunge -
che, con particolare riferimento all'affidamento in prova,
risulterebbe impossibile instaurare, proprio a fronte della
condizione in discorso, la necessaria interazione tra il condannato
e il servizio sociale.
Per contro, alla stregua di altra corrente interpretativa ?
confortata da una recente pronuncia delle sezioni unite della Corte
di cassazione, successiva all'ordinanza di rimessione (sentenza n.
14500 del 28 marzo 2006) - la presenza illegale nel territorio
dello Stato, pur esponendo lo straniero all'espulsione
amministrativa, da eseguire dopo l'espiazione della pena, non
osterebbe alla concessione delle misure alternative, quante volte
il giudice - sia pure in esito ad un vaglio adeguatamente rigoroso,
in correlazione alla particolare situazione del richiedente -
ravvisi comunque la sussistenza dei presupposti di accesso alle
misure medesime, quali stabiliti dalla legge sull'ordinamento
penitenziario. In particolare, secondo tale ultimo orientamento, le
misure alternative - che costituiscono altrettante modalità di
esecuzione della pena e le cui prescrizioni rivestono, dunque,
carattere «sanzionatorio-afflittivo» - mirano ad attuare i
«preminenti valori costituzionali della eguale dignità delle
persone e della funzione rieducativa della pena (artt. 2, 3 e 27,
terzo comma, della Costituzione)», con la conseguenza che la loro
applicazione non può essere esclusa a priori ed in ragione di una
presunzione assoluta di inidoneità legata alla condizione di
clandestinità o irregolarità della presenza sul territorio
nazionale del detenuto, dovendosi, per contro, formulare in
concreto il richiesto giudizio prognostico attinente alla
rieducazione del condannato ed alla prevenzione del pericolo di
reiterazione dei reati.
4.- A fronte delle delineate diverse soluzioni interpretative va,
preliminarmente, rilevato che, conformemente a quanto sancito
dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, la legge n. 354 del
1975, nell'indicare i principi direttivi ai quali deve ispirarsi il
trattamento penitenziario, statuisce, per un verso, che nei
confronti dei condannati ed internati debba essere attuato, secondo
un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche
condizioni dei soggetti, un trattamento rieducativo che tenda al
«reinserimento sociale» degli stessi; e, per altro verso, che il
trattamento penitenziario debba essere «improntato ad assoluta
imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza
e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a
credenze religiose» (art. 1).
Questa Corte, nell'ambito di giudizi aventi ad oggetto le
disposizioni contenute nella legge n. 354 del 1975, con riferimento
alla finalità rieducativa della pena, ha, d'altro canto,
costantemente affermato che detta finalità deve contemperarsi con
le altre funzioni che la Costituzione assegna alla pena medesima
(vale a dire: prevenzione generale, difesa sociale, prevenzione
speciale). Tale principio di armonica coesistenza deve ispirare
l'esercizio della discrezionalità che in materia compete al
legislatore, le cui scelte risulteranno non irragionevoli e
rispettose del precetto dell'art. 27, terzo comma, della
Costituzione, allorquando, pur privilegiando l'una o l'altra delle
suddette finalità, il sacrificio che si arreca ad una di esse
risulti assolutamente necessario per il soddisfacimento dell'altra
e, comunque, purché nessuna ne risulti obliterata (sentenze n. 257
del 2006 e n. 306 del 1993).
Su siffatte premesse, questa Corte, tenuto conto dei principi di
proporzione e individualizzazione della pena propri del trattamento
penitenziario, ha ritenuto che contrastano con la finalità
rieducativa della stessa quelle norme che precludono l'accesso ai
benefici penitenziari in ragione del semplice nomen iuris del reato
per il quale è stata pronunciata la condanna (si veda la già citata
sentenza n. 306 del 1993). La Corte ha, altresì, statuito
l'incompatibilità costituzionale, rispetto all'art. 27, terzo
comma, della Costituzione, della preclusione all'ottenimento di una
nuova liberazione condizionale da parte del condannato
all'ergastolo, cui tale misura sia stata in precedenza revocata in
conseguenza della commissione di un delitto o di una
contravvenzione della stessa indole o della trasgressione degli
obblighi inerenti alla libertà vigilata; e ciò anche quando
sussista il presupposto del sicuro ravvedimento (sentenza n. 161
del 1997, che ha dichiarato, di conseguenza, costituzionalmente
illegittimo l'art. 177, comma 1, ultimo periodo, del codice
penale). Una simile preclusione, per il suo carattere assoluto ed
automatico, avrebbe, infatti, escluso il condannato in modo
permanente e definitivo dal processo rieducativo e di reinserimento
sociale.
Tali principi risultano pienamente conferenti in relazione
all'odierno scrutinio di costituzionalità.
Invero, l'incompatibilità rispetto all'art. 27, terzo comma, della
Costituzione, che attinge le norme censurate in esito al vincolante
principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione, deriva dal
fatto che quest'ultimo si risolve nella radicale esclusione dalle
misure alternative alla detenzione di un'intera categoria di
soggetti, individuata sulla base di un indice - la qualità di
cittadino extracomunitario presente irregolarmente sul territorio
dello Stato - privo di univoco significato rispetto ai valori
rilevanti ai fini considerati.
Detta esclusione assume, cioè, carattere assoluto quanto
all'oggetto, abbracciando indistintamente l'intera gamma delle
misure alternative alla detenzione e, dunque, un complesso di
misure dai connotati profondamente diversificati e dai contenuti
estremamente variegati, in quanto espressione dell'esigenza di
realizzare una progressione del trattamento. Al tempo stesso, tale
preclusione risulta collegata in modo automatico ad una condizione
soggettiva - il mancato possesso di un titolo abilitativo alla
permanenza nel territorio dello Stato - che, di per sé, non è
univocamente sintomatica né di una particolare pericolosità
sociale, incompatibile con il perseguimento di un percorso
rieducativo attraverso qualsiasi misura alternativa, né della
sicura assenza di un collegamento col territorio, che impedisca la
proficua applicazione della misura medesima. In conseguenza di
siffatto automatismo, vengono quindi ad essere irragionevolmente
accomunate situazioni soggettive assai eterogenee: quali, ad
esempio, quella dello straniero entrato clandestinamente nel
territorio dello Stato in violazione del divieto di reingresso e
detenuto proprio per tale causa, e quella dello straniero che abbia
semplicemente omesso di chiedere il rinnovo del permesso di
soggiorno e che sia detenuto per un reato non riguardante la
disciplina dell'immigrazione.
Quanto, poi, alla incompatibilità fra la disciplina del testo unico
in materia di immigrazione e l'applicazione di misure alternative
alla detenzione, pure evocata a fondamento del principio di diritto
enunciato dalla Corte di cassazione, occorre considerare che, in
realtà, è proprio la condizione di persona soggetta all'esecuzione
della pena che abilita ex lege - ed anzi costringe - lo straniero a
permanere nel territorio dello Stato; e ciò, tanto se l'esecuzione
abbia luogo nella forma intramuraria, quanto se abbia luogo, invece
- a seguito della eventuale concessione di misure alternative - in
forma extramuraria. In altre parole, nel momento stesso in cui
prevede che l'esecuzione della pena "prevalga", sospendendone
l'attuazione, sulla espulsione cui il condannato extracomunitario
sarebbe soggetto, il legislatore adotta una soluzione che implica
l'accettazione della perdurante presenza dello straniero nel
territorio nazionale durante il tempo di espiazione della pena
stessa. Da ciò consegue l'impossibilità di individuare nella
esigenza di rispetto delle regole in materia di ingresso e
soggiorno in detto territorio una ragione giustificativa della
radicale discriminazione dello straniero sul piano dell'accesso al
percorso rieducativo, cui la concessione delle misure alternative è
funzionale.
Il legislatore ben può, ovviamente - tenuto conto della particolare
situazione del detenuto cittadino extracomunitario che sia entrato
illegalmente in Italia o sia privo di permesso di soggiorno -
diversificare, in rapporto ad essa, le condizioni di accesso, le
modalità esecutive e le categorie di istituti trattamentali
fruibili dal condannato o, addirittura, crearne di specifici, senza
però potersi spingere fino al punto di sancire un divieto assoluto
e generalizzato di accesso alle misure alternative nei termini
dinanzi evidenziati. Un simile divieto contrasta con gli stessi
principi ispiratori dell'ordinamento penitenziario che, sulla
scorta dei principi costituzionali della uguale dignità delle
persone e della funzione rieducativa della pena (artt. 2, 3 e 27,
terzo comma, della Costituzione), non opera alcuna discriminazione
in merito al trattamento sulla base della liceità della presenza
del soggetto nel territorio nazionale.
L'assoluta preclusione all'accesso alle misure alternative alla
detenzione, nei casi in esame, prescinde, peraltro, dalla
valutazione prognostica attinente alla rieducazione, al recupero e
al reinserimento sociale del condannato e alla prevenzione del
pericolo di reiterazione di reati, cosicché la finalità repressiva
finisce per annullare quella rieducativa.
Va, pertanto, dichiarata la illegittimità costituzionale delle
disposizioni di cui agli artt. 47, 48 e 50 della legge n. 354 del
1975, delle quali il giudice rimettente è chiamato a fare
applicazione ai fini della richiesta concessione di misure
alternative, ed alle quali va quindi limitata la declaratoria di
incostituzionalità, ove interpretate nel senso che allo straniero
extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o
privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso
l'accesso alle misure alternative alla detenzione previste dai
medesimi articoli. Resta ferma la evidenziata facoltà del
legislatore di tenere eventualmente conto - in sede di modifica
della disciplina vigente - della particolare situazione dello
straniero clandestino o irregolare, nei termini e nei limiti che si
sono in precedenza indicati".
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Ordinamento
penitenziario - Concessione di benefici - Condannati che hanno
raggiunto un grado di rieducazione adeguato - Situazioni
antecedenti alla l. n. 251/2005 - Non previsione -
Illegittimità. Corte costituzionale, sent. 5-16
marzo 2007, n. 79, Pres. Bile, Red. Silvestri.
Sono costituzionalmente illegittimi i commi 1 e 7-bis dell'art.
58-quater della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sull'esecuzione delle misure preventive e
limitative della libertà), introdotti dall'art. 7, commi 6 e 7,
della legge 5 dicembre 2005 n. 251 (Modifiche al codice penale e
alla legge 26 luglio 1975 n. 354, in materia di attenuanti
generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle
circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione),
nella parte in cui non prevedono che i benefici in essi indicati
possano essere concessi, sulla base della normativa previgente, nei
confronti dei condannati che, prima della entrata in vigore della
citata legge n. 251 del 2005, abbiano raggiunto un grado di
rieducazione adeguato ai benefici richiesti. (1)
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di sorveglianza di Catania ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, commi 6 e 7,
e 10 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice
penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di
attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione
delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di
prescrizione), nella parte in cui, modificando l'art. 58-quater,
commi 1 e 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), prevedono che le nuove
preclusioni stabilite per l'accesso alla misura dell'affidamento in
prova al servizio sociale si applichino anche ai condannati per
condotte punibili ai sensi dell'art. 385 codice penale, o recidivi
reiterati, per delitti commessi prima dell'entrata in vigore della
legge n. 251 del 2005, «indipendentemente dal comportamento tenuto
successivamente alla condanna e alla casuale data di irrevocabilità
delle sentenze da eseguire».
2. - La questione è fondata.
2.1. - Va ribadito che - secondo un orientamento giurisprudenziale
costante ed univoco di questa Corte - la finalità rieducativa della
pena, stabilita dall'art. 27, terzo comma, Cost., deve riflettersi
in modo adeguato su tutta la legislazione penitenziaria.
Quest'ultima deve prevedere modalità e percorsi idonei a realizzare
l'emenda e la risocializzazione del condannato, secondo scelte del
legislatore, le quali, pur nella loro varietà tipologica e nella
loro modificabilità nel tempo, devono convergere nella
valorizzazione di tutti gli sforzi compiuti dal singolo condannato
e dalle istituzioni per conseguire il fine costituzionalmente
sancito della rieducazione.
La massima valorizzazione dei percorsi rieducativi compiuti da chi
deve espiare una pena mal si concilia con la vanificazione, in
tutto o in parte, degli stessi, per effetto di una mera successione
delle leggi nel tempo. Le diverse valutazioni di carattere generale
e preventivo, operate dal legislatore in ordine alla previsione di
misure alternative alla detenzione o di benefici penitenziari, non
possono incidere negativamente sui risultati già utilmente
raggiunti dal condannato. Nell'ipotesi di una sopravveniente
normativa che escluda da un beneficio una data categoria di
soggetti, l'applicazione della nuova restrizione a chi aveva già
maturato, secondo la previgente disciplina, le condizioni per
godere del beneficio stesso, rappresenta, rispetto all'iter
rieducativo, «una brusca interruzione, senza che ad essa abbia in
alcun modo corrisposto un comportamento colpevole del condannato»
(sentenza n. 445 del 1997). Tale interruzione pone nel nulla le
positive esperienze già registrate ed ostacola il raggiungimento
della finalità rieducativa della pena prescritta dalla Costituzione
(sentenza n. 137 del 1999). In tal modo «l'opzione repressiva
finisce per relegare nell'ombra il profilo rieducativo […] al di
fuori di qualsiasi concreta ponderazione dei valori coinvolti»
(sentenza n. 257 del 2006).
2.2. - Le norme censurate - da intendersi circoscritte, secondo la
motivazione dell'ordinanza di rimessione, alle previsioni contenute
nell'art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 251 del 2005 - incorrono
nel medesimo vizio di legittimità costituzionale già riscontrato da
questa Corte nelle norme che hanno formato oggetto delle pronunce
sopra citate, in quanto escludono i condannati per il reato di
evasione (art. 385 cod. pen.) dalla possibilità di ottenere i
benefici di cui all'art. 47 dell'ordinamento penitenziario ed
escludono, altresì, che l'affidamento in prova al servizio sociale,
la detenzione domiciliare e la semilibertà possano essere concessi
più di una volta ai recidivi reiterati. Non è previsto infatti che
i benefici in questione possano essere concessi, sulla base della
normativa previgente, nei confronti dei condannati i quali, prima
dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, abbiano
raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio
richiesto.
L'identità della ratio decidendi comporta che si debba dichiarare,
come nelle pronunce di questa Corte sopra citate, l'illegittimità
costituzionale delle norme censurate nella presente sede, per
violazione dell'art. 27, terzo comma,
Cost." |