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Responsabilità amministrativa
- Danno all'immagine - Condotta criminosa del dipendente -
Sussistenza.
Corte dei conti - Sicilia, sez. giurisd., sent. 9 novembre
2006, n. 3227 (c.c. 20 settembre 2006), Pres. Topi, Rel. Zingale,
P. M. c. D. I.
La persona giuridica pubblica, per effetto del comportamento
genericamente illegittimo o illecito tenuto da un proprio
dipendente, ben può subire un danno alla propria immagine,
rientrante nella categoria del c.d. "danno esistenziale", inteso
come lesione di interessi costituzionalmente garantiti inerenti la
persona, sia fisica sia giuridica (1).
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"Nel merito rileva il collegio che sussistano tutti gli elementi
per l'affermazione della responsabilità amministrativa del
convenuto.
Ai sensi dell'art. 651 c.p.p. la sentenza penale irrevocabile di
condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di
giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto,
della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha
commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni
e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e
del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto
nel processo penale.
L'art. 654 c.p.p. stabilisce, poi, che nei confronti dell'imputato,
della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito
o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale
irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a
dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o
amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un
diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende
dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto
del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti
rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile
non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva
controversa. In tale senso la pronuncia irrevocabile di condanna
resa nel giudizio penale a seguito di dibattimento in ordine ai
medesimi fatti oggetto del giudizio di responsabilità
amministrativa ha efficacia di giudicato in quest'ultimo giudizio
quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua
illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso,
venendo così preclusa al giudice contabile ogni diversa assunzione
che venga a collidere con i presupposti logico-giuridici, espliciti
o impliciti, le risultanze e le affermazioni conclusionali della
pronuncia penale in ordine ai fatti vincolanti (Corte dei Conti
Sicilia, sez. giurisdiz., 20/09/2001, n.203/A).
Per quanto afferisce al danno all'immagine, ipotizzato nell'atto di
citazione, reputa il Collegio, conseguentemente, che il
comportamento in concreto addebitato al convenuto sia stato idoneo,
in relazione alla gravità dello stesso, a ledere l'immagine della
pubblica amministrazione di appartenenza […]. In tema di danno
all'immagine la Corte di Cassazione ha ormai più volte affermato
che, se la persona giuridica, per sua natura, non può subire
dolori, turbamenti od altre similari alterazioni, è tuttavia
portatrice dei diritti immateriali della personalità, ove
compatibili con l'assenza della fisicità, e quindi dei diritti
all'esistenza, all'identità, al nome, all'immagine ed alla
reputazione (Cass. civ., sez. I, 29/10/2002, n. 15233; Cass. civ.
(Ord.), sez. un., 20/11/2003, n. 17674). Nel solco di tale
orientamento la Corte dei Conti ha più volte affermato la
possibilità che anche la persona giuridica pubblica, per effetto
del comportamento genericamente illegittimo o illecito tenuto da un
amministratore o da un pubblico dipendente, possa subire una tale
tipologia di danno, rientrante nella categoria del c.d. "danno
esistenziale", inteso come lesione di interessi costituzionalmente
garantiti inerenti la persona, sia fisica che giuridica.
Al riguardo si è osservato che il danno all'immagine deve essere
individuato come danno evento: da tale classificazione consegue che
la prova della lesione è "in re ipsa", essendo comunque necessaria
la prova ulteriore dell'entità del danno, ossia la dimostrazione
che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quello
indicato dall'art. 1223 c.c., costituita dalla diminuzione o
privazione di un valore personale (non patrimoniale) nella quale il
risarcimento deve essere equitativamente commisurato (Corte dei
Conti, 23 aprile 2003, n. 10).
Si è poi rilevato che "è di tutta evidenza che il danno alla
immagine debba essere sempre provato, non potendo derivare
automaticamente dal riconoscimento della illiceità del
comportamento cosicché ai fini risarcitori o riparatori la
potenzialità dannosa della condotta va saggiata nei singoli casi.
Assumono rilievo in relazione all'an ed al quantum del danno
all'immagine i seguenti elementi: l'attività dell'ente, organo,
ufficio dell'autore del danno; la posizione funzionale dell'autore
dell'illecito, che assume maggior gravità in caso di posizione di
vertice; la sporadicità o la continuità o la reiterazione dei
comportamenti illeciti; la necessità o meno di interventi
sostitutivi o riparatori dell'attività illecitamente tenuta; in
ipotesi di tangenti, l'entità del denaro ricevuto; la negativa
impressione nell'opinione pubblica, tale da suscitare sfiducia nei
confronti dell'ente" (Corte dei conti Sez. Giurisdiz. d'appello per
la Regione Siciliana n. 61 del 18/1/2005, pubblicata il 9 marzo
2005).
Nella fattispecie, la condotta del convenuto, per la gravità del
reato commesso (favoreggiamento nei confronti di appartenenti al
sodalizio criminoso-mafioso) ha certamente determinato, anche in
considerazione del tipo di attività da lui svolta e della posizione
di vertice ricoperta, una minore credibilità e prestigio per la
P.A. ed una diminuzione di potenzialità della sua capacità
operativa, ingenerando altresì nei cittadini la convinzione di una
distorta organizzazione dei pubblici poteri. è ovvio che la
determinazione deve essere fatta in via equitativa, ex art. 1226
c.c., o in base ai costi di ripristino del bene, sotto il profilo
del danno emergente - costi del mancato conseguimento della
finalità pubblica, dell'inefficienza e inefficacia
dell'organizzazione, ecc. - o del lucro cessante - sotto il profilo
dei vantaggi derivanti alla P.A. dell'adesione della generalità dei
cittadini, ma potrà fondarsi su prove anche presuntive od
indiziarie.
Il Collegio è chiamato, in definitiva, attraverso il suo equo
apprezzamento, a fornire una valutazione della riparazione del
danno che non è e non potrà mai essere un preciso equivalente alla
lesione dell'interesse colpito, ma che si configura - sul piano del
giudizio equitativo di cui al citato art. 1226 c.c. - come un
"corrispettivo non soltanto di carattere riparatorio dell'immagine
lesa", che tiene conto di tutte le circostanze del caso
particolare, atte a motivare adeguatamente il "quantum" individuato
secondo equità.
In virtù di tali considerazioni, ritiene, quindi, il Collegio di
potere ampiamente aderire alla quantificazione del danno operata
dal P.M. nella misura di ¤ 150.000,00. Si rileva, infatti, che la
condotta criminale si è protratta dal 1982 e per tutta la durata
della permanenza in carica del D., fino al 1989. Ben può affermarsi
che in quel periodo il D. ebbe, quindi, due datori di lavoro, lo
Stato, verso il quale risultò essere infedele, e la Mafia, ai cui
fini piegò e strumentalizzò la propria attività istituzionale di
soggetto che, invece, avrebbe dovuto perseguire e reprimere quel
fenomeno di criminalità organizzata. Le retribuzioni percepite dal
D. in quel periodo dallo Stato, ammontano di certo (e ciò
costituisce fatto notorio in relazione alla qualifica professionale
da lui posseduta) ad un importo ben maggiore di quello oggi
richiesto dal P.M. quale danno all'immagine, e ciò può costituire
un sicuro parametro di riferimento per la quantificazione del danno
all'immagine. L'utilità degli stipendi ed accessori pagati al D. è
stata, infatti, ampiamente sminuita dallo sviamento della funzione
da lui posta in essere e tale decremento di utilità può essere
assunto a base della valutazione equitativa richiesta dal P.M.
Attesa la natura dolosa del comportamento e la particolare odiosità
di quest'ultimo in relazione alle funzioni di prevenzione e
repressione del fenomeno mafioso che avrebbe, invece, dovuto
svolgere il D., non ritiene il Collegio che sussistano i
presupposti per un qualunque esercizio del potere riduttivo. La
condanna deve essere, quindi, determinata, in via equitativa, in ¤
150.000,00, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi
legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al
soddisfo. La condanna alle spese segue la soccombenza."
Brevi note sul danno all'immagine di una
pubblica amministrazione.
1. L'immagine della pubblica amministrazione come bene
giuridico.
La sentenza in commento consente di svolgere alcune
considerazioni sul cosiddetto danno all'immagine della pubblica
amministrazione. Prima ancora di illustrare nelle sue
caratteristiche generali questo particolare tipo di danno erariale,
è opportuno analizzare il concetto di immagine rilevante ai fini
della tutela giuridica(1). Per "immagine" come bene giuridico da
tutelare deve intendersi in questa sede la reputazione e la
credibilità della persona giuridica pubblica in sé considerate(2).
Reputazione e credibilità conferiscono un contenuto positivo o di
valore al concetto di immagine qui accolto(3), in quanto la
reputazione sottintende la considerazione altrui, sentita in modo
convenzionale come giusta e retta misura della qualità o, più
comunemente, della moralità(4), mentre la credibilità aggiunge al
primo concetto il valore del prestigio personale, della stima
acquistata con una condotta irreprensibile che rende il soggetto
degno di fede e pienamente attendibile(5). In sostanza, viene in
rilievo un concetto sociale di immagine, tanto più importante
quanto più si tenga presente la rilevanza pubblica del soggetto
giuridico di cui vengono predicate reputazione e credibilità.
Nell'attuale società dell'immagine, in cui è più importante la
percezione sociale che il reale valore in sé, la reputazione e la
credibilità assumono un ruolo strategico.
Al di là di questa generica notazione, bisogna - inoltre - tener
conto della particolare posizione sociale di ciascuna
organizzazione pubblica, poiché l'immagine è anche intimamente
connessa con la funzione che quest'ultima svolge. L'importanza
della funzione svolta, l'ambito di rilevanza pubblica della stessa,
i concreti interessi perseguiti e la loro diretta convergenza con i
fini pubblici essenziali sono tutti fattori che contribuiscono a
connotare l'immagine pubblica dell'organizzazione di riferimento e
a darle un contenuto di valore ben preciso(6).
Le organizzazioni pubbliche che agiscono in campo sociale hanno
necessità di godere della fiducia, della vicinanza e della stessa
collaborazione dei cittadini, quindi hanno la necessità di
coltivare ed accrescere la loro credibilità, in ultima analisi, il
loro prestigio.
Il prestigio come immagine positiva consolidata nel tempo diventa
un bene organizzativo, funzionale ai compiti pubblici da svolgere.
Non è solo un bene formale, la cui utilità può indirettamente
saggiarsi dal gradimento del pubblico o dalla reputazione sociale
goduta, elementi che contribuiscono a rendere il servizio prestato
maggiormente tollerato, o accettato, o gradito, o - addirittura -
richiesto e invocato.
Il prestigio garantisce anche l'interattività del servizio, quando
il rapporto con il pubblico è un momento fondamentale e
irrinunciabile per il buon esito della funzione pubblica
considerata. Quando il cittadino non è solo, o prevalentemente,
cliente di un servizio, ma parte attiva di un processo di
cooperazione e di convivenza civile, l'organizzazione pubblica a
ciò deputata, ha bisogno di una costante relazione intersoggettiva
con tutti gli attori di questo processo dinamico(7).
Questa relazione per non interrompersi o attenuarsi ha necessità di
un rapporto fiduciario, per il quale il referente pubblico deve
sempre essere credibile, deve - cioè - mantenere alto il suo
prestigio. In questo contesto le organizzazioni di polizia, che non
a caso assumono sempre un profilo istituzionale, rappresentano le
organizzazioni pubbliche per le quali la reputazione e la
credibilità rappresentano un valore organizzativo e, ancor più,
funzionale ai compiti di salvaguardia e tutela della sicurezza dei
cittadini.
La sommaria analisi sociologica chiarisce allora il valore
giuridico dell'immagine (o più correttamente del prestigio(8)) come
bene di ogni amministrazione pubblica e consente di rendere
maggiormente comprensibile la sua diretta rilevanza sul piano del
diritto con il collegamento all'art. 97 Cost. dove viene stabilito
che la pubblica amministrazione deve essere organizzata in modo che
siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità della stessa,
sia - cioè - efficiente, efficace, economica e trasparente(9). Il
riverbero legislativo della norma costituzionale, materializzatosi
principalmente nell'art. 1, l. 7 agosto 1990, n. 241, chiarisce
ancor meglio l'importante indicazione normativa. Ancor più, bisogna
tenere presente come l'immagine sia stata definitivamente
consacrata come bene di rilevanza giuridica, con un ben preciso
contenuto anche economico, dalla disposizione di cui all'art. 1, l.
7 giugno 2000, n. 150, dove viene stabilito che le attività di
informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni sono
finalizzate, tra l'altro, a favorire l'accesso ai servizi pubblici,
favorendone la conoscenza, e a promuovere l'immagine delle stesse
amministrazioni(10).
2. Il danno all'immagine come ipotesi di danno erariale.
La giurisprudenza ha ormai da tempo elaborato la nozione di
danno all'immagine di una pubblica amministrazione come danno
erariale(11). È stato rilevato che il cosiddetto danno
all'immagine, derivante alla persona giuridica pubblica dalla
condotta illecita dei propri dipendenti, scredita l'amministrazione
pubblica ed è riconducibile alla nozione di danno erariale, dato
che presenta tutti i presupposti di una valutazione patrimoniale
del danno in questione, in special modo sotto il profilo della
spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso(12). D'altra
parte, è stato più volte rilevato che, se la persona giuridica, per
sua natura, non può subire dolori, turbamenti od altre similari
alterazioni, è tuttavia portatrice dei diritti immateriali della
personalità, ove compatibili con l'assenza della fisicità, e quindi
dei diritti all'esistenza, all'identità, al nome, all'immagine ed
alla reputazione(13). In particolare, il danno all'immagine è stato
ritenuto rientrante nella categoria del cosiddetto "danno
esistenziale", inteso come lesione di interessi costituzionalmente
garantiti inerenti la persona, sia fisica sia giuridica(14). La
categoria del danno esistenziale è stata concepita proprio per
ampliare l'ambito di tutela della persona, fisica o giuridica,
riconoscendo e garantendo quest'ultima come valore in sé, non
necessariamente legato ad una concreta e specifica capacità
produttiva, economicamente valutabile(15). Sul piano pubblicistico
è stato anche rilevato che il danno esistenziale per una pubblica
amministrazione si pone come danno all'esistenza stessa dello
Stato, alla sua capacità di fondare il senso di appartenenza alle
istituzioni e alla sua capacità di agire secondo le previste
finalità istituzionali(16).
Particolare aspetto di questo tipo di danno è l'esatta
configurazione del carattere della patrimonialità dello stesso(17).
In particolare, la costante giurisprudenza inquadra il danno
all'immagine nella categoria del danno evento (differenziata
rispetto a quella del danno conseguenza), per il quale quest'ultimo
sussiste in quanto intrinsecamente connesso con la stessa lesione
all'immagine e al prestigio di una pubblica amministrazione. In
sostanza non vi sarebbe bisogno di accertare le eventuali
conseguenze dannose della lesione in questione (come sarebbe
necessario in caso di danno conseguenza), ma è sufficiente
acclarare l'avvenuta lesione de qua(18). In pratica, come affermato
dalla stessa sentenza in commento, la prova della lesione è in re
ipsa, anche se ciò non esime dalla ulteriore e necessaria prova
dell'entità del danno, costituita dalla diminuzione o privazione di
un valore personale (non patrimoniale).
Altro elemento caratteristico del danno all'immagine è la sua
natura contrattuale, per la quale si presenta come illecito
proprio, connesso cioè con la violazione dei doveri funzionali da
parte di un pubblico dipendente(19). In particolare, si è
evidenziato che il danno all'immagine di una pubblica
amministrazione costituisce danno erariale in quanto sia commesso
da un pubblico dipendente, in occasione dell'esercizio delle sue
funzioni, in violazione delle regole di imparzialità e buon
andamento costituzionalmente stabilite, per fini ultronei rispetto
a quelli istituzionali e sostanzialmente egoistici. Il
comportamento in oggetto, poi, deve avere come caratteristica
intrinseca quella di creare discredito e sfiducia
nell'amministrazione interessata da parte dei cittadini o del
pubblico in genere, dovuti anche al clamore che la vicenda ha
suscitato in pubblico (il cosiddetto strepitus fori)(20).
Per quanto riguarda, infine, la condotta illecita del pubblico
dipendente, è stato costantemente affermato che la stessa, per
poter essere concretamente lesiva del bene immagine, deve
consistere essenzialmente in comportamenti contrari ai principi
fondamentali di organizzazione e di azione costituzionalmente
rilevanti(21).
3. La quantificazione del danno.
Il problema della quantificazione del danno all'immagine (il
cosiddetto quantum) è problema ulteriore e diverso rispetto a
quello dell'accertamento della sussistenza del danno (il cosiddetto
an).
L'individuazione delle caratteristiche del danno erariale in
argomento e dei suoi elementi strutturali è questione solo
parzialmente diversa dall'identificazione degli elementi che
contribuiscono a connotare il quantum del danno(22). In effetti, il
giudice contabile, come nella sentenza in commento, in sede di
accertamento del danno ha affermato che lo stesso debba essere
sempre provato, non potendo derivare automaticamente dal
riconoscimento della illiceità del comportamento del pubblico
dipendente, cosicché - ai fini risarcitori o riparatori - la
potenzialità dannosa della condotta va saggiata nei singoli casi
concreti. A tale riguardo, assumono rilievo in relazione sia all'an
sia al quantum del danno all'immagine alcuni elementi che ricorrono
con una certa frequenza, tra i quali è opportuno citare: l'attività
dell'ente, dell'organo o dell'ufficio dell'autore del danno; la
posizione funzionale dell'autore dell'illecito, che assume maggior
gravità in caso di posizione di vertice all'interno
dell'organizzazione pubblica considerata; la sporadicità o, al
contrario, la continuità o la reiterazione dei comportamenti
illeciti; la necessità o meno di interventi sostitutivi o
riparatori dell'attività illecitamente tenuta. In dottrina si è
distinto tra elementi oggettivi, soggettivi e sociali, i quali
costituiscono nel loro complesso i criteri a disposizione del
giudice contabile per la quantificazione in concreto del danno(23).
Nei primi si fa rientrare: la gravità dell'illecito, correlata
soprattutto al valore leso, espressivo in concreto della peculiare
immagine della pubblica amministrazione interessata; le modalità di
realizzazione dell'illecito; l'eventuale reiterazione dello stesso;
l'entità dell'indebito vantaggio conseguito dall'autore
dell'illecito. Gli elementi soggettivi sono essenzialmente connessi
con la posizione dell'autore dell'illecito all'interno della
pubblica amministrazione considerata, cioè il ruolo dello stesso
nell'organizzazione funzionale del soggetto giuridico pubblico, la
sua capacità di rappresentare la stessa amministrazione e l'ambito
spaziale in cui si esplica la rappresentanza e, infine, la sua
capacità di coinvolgere ulteriori pubblici dipendenti, attraverso
l'eventuale preminenza gerarchica o direttiva. Per quel che
riguarda i criteri sociali sono ritenuti specialmente rilevanti: la
dimensione territoriale in cui opera l'amministrazione pubblica
danneggiata; la sua rilevanza socio-economica; le peculiari
funzioni svolte in relazione anche alla sfera di influenza
dell'attività istituzionale; l'ampiezza della diffusione e del
risalto dato all'illecito.
Nella fattispecie in esame, viene in evidenza coma la condotta del
convenuto abbia determinato un effettivo danno all'immagine
dell'amministrazione di appartenenza, in relazione ad un complesso
di elementi tenuti presenti dal giudice contabile: innanzitutto, la
gravità oggettiva dell'illecito, correlata al reato commesso
(favoreggiamento nei confronti di appartenenti al sodalizio
criminoso-mafioso), alle modalità con le quali lo stesso è stato
integrato e, soprattutto, al valore leso, espressivo in concreto
della peculiare immagine della pubblica amministrazione interessata
che, nel caso di specie, è un'organizzazione di polizia che ha il
precipuo compito di prevenire e reprimere proprio le attività
illecite di natura penale; inoltre, è stata valutata anche la
posizione di vertice ricoperta dal convenuto nell'ambito
dell'organizzazione pubblica lesa. In sostanza, è stato accertato
che la condotta in questione ha comportato una minore credibilità e
una lesione del prestigio per la Pubblica Amministrazione, con una
conseguente diminuzione di potenzialità della sua capacità
operativa, indirettamente minata anche dall'aver ingenerato nei
cittadini la convinzione di una distorta organizzazione dei
pubblici poteri e la sfiducia nelle pubbliche istituzioni.
È costante, poi, l'affermazione della determinazione del danno in
via equitativa, ex art. 1226 c.c.(24), che può integrare (o meno)
la stessa determinazione in termini di costi sostenuti per il
ripristino del bene vulnerato, sia sotto il profilo del danno
emergente - costi del mancato conseguimento della finalità
pubblica, dell'inefficienza e inefficacia dell'organizzazione, ed
altro ancora - sia sotto quello del lucro cessante, per quel che
riguarda in particolare il profilo dei vantaggi derivanti alla P.A.
dell'adesione della generalità dei cittadini. La giurisprudenza,
d'altronde, non esclude anche la possibilità che la determinazione
del quantum possa fondarsi su prove presuntive od indiziarie.
4. Il danno all'immagine tra responsabilità amministrativa e
responsabilità disciplinare.
Il sommario esame della fattispecie di danno all'immagine, come
emerge dall'elaborazione giurisprudenziale, pone in evidenza la
finalità latamente sanzionatoria e repressiva, più che
risarcitoria, della responsabilità amministrativa. Le nuove figure
di danno all'immagine, danno da tangente e danno da disservizio,
rappresentano aspetti sintomatici di questa nuova configurazione
della responsabilità amministrativa, concepita come istituto
diretto alla tutela degli interessi generali della comunità
statale(25). Un tipo di responsabilità, quindi, che somiglia molto
di più alla responsabilità disciplinare che alla responsabilità
amministrativo-contabile. In particolare, l'ampiezza dei poteri
riconosciuti al giudice contabile in sede di accertamento del danno
all'immagine, nei suoi profili oggettivi e soggettivi, la
possibilità di una valutazione equitativa dell'ammontare del danno
stesso, il potere di riduzione dell'addebito in presenza di
circostanze che determinano una diminuzione della colpa del
responsabile del danno, sono tutti elementi che indurrebbero a
pensare alla responsabilità amministrativa come istituto
finalizzato alla prevenzione e repressione di illeciti commessi dai
pubblici dipendenti in danno dell'amministrazione di
appartenenza.
D'altra parte, è stato autorevolmente rilevato come la
responsabilità per danno all'immagine più che alla commissione di
un illecito penale dovrebbe essere connessa all'inosservanza dei
doveri propri del pubblico dipendente, con particolare riguardo ai
doveri di fedeltà, lealtà e correttezza(26). In sostanza, non è
necessario che la trasgressione ai doveri d'ufficio del pubblico
dipendente abbia sempre e comunque rilevanza penale, sia cioè
correlata a particolari ipotesi delittuose, come quelle contemplate
nel codice penale al libri II titolo II capo I(27), ma è
sufficiente che si riscontri un'infrazione ai doveri d'ufficio che
comporti una precisa responsabilità disciplinare.
A tale riguardo, si tenga presente che in ambito militare esistono
peculiari doveri attinenti al grado rivestito, di cui all'art. 10
del Regolamento di disciplina militare (R.D.M.). In base alla
normativa disciplinare, il militare ha il dovere di tenere in ogni
circostanza una condotta esemplare ed onorevole. Questo specifico
dovere si trova contemplato, così come formulato, nell'art. 36,
comma 1, R.D.M. La norma obbliga il militare a tenere in ogni
circostanza una condotta esemplare per uno scopo ben preciso: la
salvaguardia del prestigio delle Forze armate (la salvaguardia,
cioè, della reputazione e della credibilità delle Forze armate). Il
dovere di salvaguardia del prestigio dell'istituzione militare di
appartenenza costituisce un dovere attinente al grado rivestito
(art. 10 R.D.M.), perciò - in quanto tale - da osservare
incondizionatamente da parte del militare in servizio attivo alle
armi(28). Possiamo affermare con certezza, allora, che il dovere di
tenere una condotta esemplare ed onorevole (finalizzata alla
salvaguardia del prestigio delle Forze armate) sia un dovere
attinente alla posizione di militare in servizio attivo alle armi e
come tale un dovere connesso con lo stesso stato giuridico di
militare. L'importanza dell'art. 36 R.D.M., in combinato disposto
con l'art. 10 R.D.M., al fine di comprendere appieno il concetto di
prestigio dell'istituzione e, conseguentemente, le ipotesi di
lesione di questo bene immateriale, ma straordinariamente
importante per le Forze armate in termini di immagine, esterna ed
interna, di fiducia accordata dai cittadini e dagli stessi
appartenenti all'istituzione e, indirettamente, di efficienza
organizzativa e funzionale, non si limita alla formulazione del suo
1° comma. Ancor più del comma 1, il comma 2 dell'art. 36 R.D.M. dà
una positiva indicazione di quello che dovrebbe essere un
comportamento esemplare ed onorevole, cioè l'improntare il proprio
contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza.
Rispettando queste norme non solo si evitano lesioni del prestigio
dell'istituzione, ma si tiene costantemente una condotta
esemplare.
La violazione delle prescrizioni contenute nell'art. 36 R.D.M.,
però, non sempre costituisce una violazione del prestigio
dell'istituzione: può essere indice di questa lesione quando al
comportamento tenuto si legano elementi estrinseci come la negativa
risonanza pubblica conseguente all'episodio che vede coinvolto un
militare.
La lesione del prestigio dell'istituzione, cioè un comportamento
disonorevole disciplinarmente sanzionabile, si configura perciò
quando la condotta del singolo riverberi negativamente
sull'istituzione in termini di apprezzamento o di giudizio negativo
per il comportamento tenuto. Il singolo, in quanto appartenente
all'istituzione, è anche l'immagine individuale della stessa, dei
suoi valori, della sua rilevanza sociale: perciò il pubblico si
aspetta da lui sempre un comportamento esemplare e rispettoso delle
regole della civile convivenza. Ecco, allora, che tramite la
salvaguardia del prestigio dell'istituzione, rientrano in campo
disciplinare comportamenti privati che non hanno un diretto ed
immediato collegamento con il servizio, ma che infrangono regole di
civile convivenza. Dobbiamo, però, avvertire che in dottrina si
sono sollevati diversi dubbi sulla possibilità di punire
comportamenti attinenti alla sfera privata, anche attraverso la
norma di cui all'art. 10 R.D.M.(29).
è necessario, allora, circoscrivere la fattispecie di lesione del
prestigio dell'istituzione, individuando esattamente gli elementi
costitutivi della stessa. E' importante, innanzitutto, che al fatto
sia collegato sempre un effetto di risonanza pubblica (il
cosiddetto strepitus), come precedentemente accennato.
Possiamo anche affermare che la lesione del prestigio
dell'istituzione non si configura in tutti i suoi elementi
costituitivi quando il fatto, pur essendo indice di inosservanza
delle regole della civile convivenza, non abbia una risonanza
pubblica o, anche qualora l'avesse, non venga qualificato dalla
circostanza che a commetterlo sia un militare, in quanto questa
circostanza non emerga.
Bisogna, a questo punto, intenderci per risonanza pubblica
(negativa), poiché - letteralmente - si potrebbe ipotizzare che
questa si abbia solo quando l'evento sia a conoscenza di un numero
più o meno rilevante di persone. L'ambito più o meno esteso di
conoscenza dell'ipotesi di lesione al prestigio dell'istituzione è
sicuramente una circostanza che aggrava la condotta, ma per la
realizzazione della fattispecie antidisciplinare è sufficiente che
anche un numero ristrettissimo di persone (anche una sola?(30)) sia
a conoscenza diretta del fatto. Ecco, allora che la possibilità di
contestare la lesione del prestigio dell'istituzione si collega
soprattutto a circostanze oggettive di risonanza pubblica che
emergono dagli usuali strumenti di conoscenza collettiva (stampa,
radiotelevisione ed altro ancora) o istituzionale (sentenza di un
giudice penale da cui emerga la qualità di militare del
condannato(31), relazioni di pubbliche autorità su comportamenti
negativi di militari ed altro ancora).
Possiamo a questo punto semplificare, elencando alcune condotte
che, almeno statisticamente, hanno spesso comportato la lesione del
prestigio dell'istituzione. Dall'analisi della giurisprudenza si
può tener conto delle seguenti fattispecie:
- il contrarre relazioni od amicizie non confacenti agli obblighi
di serietà e decoro che devono essere osservati anche nella vita
privata(32);
- l'uso smodato di bevande alcoliche o l'uso di sostanze
stupefacenti, di cui al n. 426 RGA, comma 1, secondo alinea(33). Si
avverte che l'uso di sostanze che possano alterare l'equilibrio
psichico costituisce, per se stesso, ai sensi dell'art. 36, comma
3, lett. d), R.D.M., illecito disciplinare, al di là di
un'eventuale, concorrente, lesione al prestigio
dell'istituzione(34);
- i debiti non onorati o contratti con persone controindicate
moralmente o penalmente(35).
L'elencazione è meramente esemplificativa(36), senza dimenticare
che anche vicende di carattere penale ben possono comportare in se
stesse una lesione al prestigio dell'istituzione(37).
Problema ulteriore è la valutazione dell'eventuale danno erariale
riscontrabile in un comportamento disciplinarmente rilevante che ha
leso il prestigio dell'istituzione di appartenenza. La questione
meriterebbe un approfondimento maggiore sia in relazione al fatto
che la lesione del prestigio dell'istituzione in ambito militare è
un'ipotesi di violazione di doveri d'ufficio, da intendere in senso
molto lato, sia in relazione al reale danno (patrimoniale, non
patrimoniale, morale) che verrebbe arrecato all'amministrazione
militare dal comportamento disdicevole del suo singolo
appartenente.
Per quanto riguarda la prima questione, è difficilmente
configurabile una condotta illecita legata da occasionalità
necessaria con i compiti di servizio(38), in caso di comportamenti
tenuti al di fuori di qualsiasi attività di servizio.
In relazione alla prova del danno le difficoltà sono ancor più
evidenti per tutte quelle condotte che assumono rilevanza
disciplinare solo in riferimento al peculiare stato giuridico dei
militari.
Ten. Col. CC Fausto Bassetta
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(1) - Non si tiene conto in questa sede del diritto all'immagine,
di cui all'art. 10 c.c. e all'art. 96, l. 22 aprile 1941, n. 633,
riguardante le persone fisiche.
(2) - Si legga la seguente definizione di immagine intesa in senso
estensivo, tratta dal Devoto G. - Oli G. C., Il dizionario della
lingua italiana, Firenze, Le Monnier, 1995, 926: "L'idea generale
del proprio modo di essere che un'istituzione o una persona fisica
o giuridica o un dato ambiente suggeriscono a coloro con i quali
sono in rapporto o, in generale, al pubblico, ovvero anche l'idea,
l'opinione e in qualche modo il giudizio, che il pubblico o i terzi
ne hanno o se ne formano".
(3) - Il concetto di immagine in senso estensivo, come illustrato
nella precedente nota, è una nozione neutra che può assumere
indifferentemente una connotazione positiva o negativa. Dal punto
di vista giuridico è evidente che soltanto l'immagine positiva è un
bene al quale va apprestata un'adeguata tutela.
(4) - Cfr.: Devoto G. - Oli G. C., Il dizionario, cit., 1624.
(5) - Cfr.: Devoto G. - Oli G. C., Il dizionario, cit., 516.
(6) - È stato evidenziato come l'esatta individuazione del bene
immagine è strettamente connessa con il suo aspetto teleologico: F.
M. Longavita - M. Longavita, Il danno all'immagine della P. A. come
danno esistenziale, Rimini, Maggioli, 2006, 67.
(7) - È stato rilevato come il fondamento ultimo del danno
all'immagine delle pubbliche amministrazioni sia la tutela della
partecipazione del cittadino all'esercizio delle funzioni
pubbliche, mediante le organizzazioni a ciò deputate, garantita a
livello costituzionale dall'art. 2 Cost.: F. M. Longavita - M.
Longavita, Il danno all'immagine della P. A., cit., 69 ss.
(8) - Il prestigio è appunto la "posizione di rilievo conferita
dalla reputazione e dalla fama": Devoto G. - Oli G. C., Il
dizionario, cit., 1515. La tutela del prestigio della Pubblica
Amministrazione è il fulcro dell'immagine pubblica come valore
giuridico che non può essere ricostruito secondo modelli di diritto
privati (il diritto all'immagine di cui all'art. 10 c.c.), ma
secondo le peculiarità proprie riguardanti al responsabilità
amministrativa: F. M. Longavita - M. Longavita, Il danno
all'immagine della P. A., cit., 68 ss.
(9) - Sul fondamento giuridico del diritto all'immagine delle
amministrazioni pubbliche: G. Mullano, Il danno all'immagine della
P.A., in http://www. altalex.it/.
(10) - È stato rilevato che "le pretese spese di ripristino del
bene-immagine leso sono ormai un costo fisiologico per la p. a.
dopo l'entrata in vigore della l. 7 giugno 2000, n. 150 (in materia
di comunicazione pubblica)": V. Tenore, Responsabilità
amministrativo-contabile del personale militare, in L'ordinamento
militare (a cura di V. Poli - V. Tenore), II, Milano, Giuffrè,
2006, 852.
(11) - In dottrina: W. Cortese, La responsabilità per danno
all'immagine della pubblica amministrazione, Padova, Cedam, 2004,
119 ss.
(12) - Cfr.: Cass. Civ., sez. un., sent. 4 aprile 2000, n. 98, in
Foro it., 2000, I, 2791; Cass. Civ., sez. un., sent. 25 ottobre
1999, n. 744, in Giust. Civ. Mass., 1999, 2145; Cass. Civ., sez.
un., sent. 25 giugno 1997, n. 5668, in Foro it., 1997, I, 2872;
Corte conti, sez. I, sent. 18 giugno 2004, n. 222, in Giur. it,
2004, 1964.
(13) - Così: Cass. Civ., sez. I, sent. 29 ottobre 2002, n.
15233.
(14) - Cfr.: Corte conti, sez. giurisd. Lombardia, sent. 25 giugno
2004, n. 887, in Riv. Corte conti, 2004, f. 3, 160; Corte conti,
sez. giurisd. Emilia Romagna, sent. 16 ottobre 2003, n. 2156, in
Riv. Corte conti, 2003, f. 5, 98. In dottrina: D. Bellantoni,
Lesione dei diritti della persona, Padova, Cedam, 2000, 325 ss.; G.
Mullano, Il danno all'immagine della P.A., cit.; W. Cortese, La
responsabilità per danno all'immagine della pubblica
amministrazione, cit., 177 ss.; V. Tenore, Responsabilità
amministrativo-contabile del personale militare, cit., 850
ss.
(15) - Cfr.: D. Bellantoni, Lesione dei diritti della persona,
cit., 326.
(16) - Cfr.: F. M. Longavita - M. Longavita, Il danno all'immagine
della P. A., cit., 71 ss.
(17) - Cfr.: F. M. Longavita - M. Longavita, Il danno all'immagine
della P. A., cit., 73 ss.; W. Cortese, La responsabilità per danno
all'immagine della pubblica amministrazione, cit., 159 ss.
(18) - Cfr.: W. Cortese, La responsabilità per danno all'immagine
della pubblica amministrazione, cit., 177 ss.; V. Tenore,
Responsabilità amministrativo-contabile del personale militare,
cit., 851 ss.
(19) - Cfr.: F. M. Longavita - M. Longavita, Il danno all'immagine
della P. A., cit., 81 ss.
(20) - Cfr.: F. M. Longavita - M. Longavita, Il danno all'immagine
della P. A., cit., 88 ss.; W. Cortese, La responsabilità per danno
all'immagine della pubblica amministrazione, cit., 141 ss..
(21) - Cfr.: Corte conti, sez. I, sent. 20 settembre 2004, n.
334/A, in Dir. e Giust., 2004, f. 44, 112.
(22) - Cfr.: F. M. Longavita - M. Longavita, Il danno all'immagine
della P. A., cit., 101.
(23) - Cfr.: F. M. Longavita - M. Longavita, Il danno all'immagine
della P. A., cit., 103 ss; W. Cortese, La responsabilità per danno
all'immagine della pubblica amministrazione, cit., 132 ss.
(24) - Sulla valutazione equitativa del danno: W. Cortese, La
responsabilità per danno all'immagine della pubblica
amministrazione, cit., 167 ss.; V. Tenore, Responsabilità
amministrativo-contabile del personale militare, cit., 853
ss.
(25) - Cfr.: G. Mullano, Il danno all'immagine della P.A.,
cit.
(26) - Sulla questione: W. Cortese, La responsabilità per danno
all'immagine della pubblica amministrazione, cit., 153 ss.
(27) - Si tratta dei delitti commessi dai pubblici ufficiali contro
la pubblica amministrazione.
(28) - Da osservare, cioè, anche al di fuori di attività di
servizio. Cfr.: art. 5 l. n. 382/1978.
(29) - Particolarmente critici su una ricostruzione interpretativa
che, attraverso l'art. 10 R.D.M., consenta la possibilità di punire
comportamenti privati: E. Boursier Niutta - A. Gentili, Codice di
disciplina militare, Roma, Jasillo, 1991, 56. In senso ancor più
drastico, si è anche affermato che "non rimane che prendere atto
della singolare situazione venutasi a creare, per cui ai militari -
i dipendenti dello Stato soggetti a più incisivi vincoli
disciplinari - non sono applicabili sanzioni disciplinari di corpo
per condotte irregolari nella vita privata …": G. Mazzi, Art. 57,
in S. Riondato (a cura di), Il nuovo ordinamento disciplinare delle
Forze armate, Padova, Cedam, 19952, 378 ss. Per l'esatta
comprensione della problematica, anche in relazione a spunti
applicativi ed interpretativi di indubbio interesse: F. Caffio,
Norme di comportamento del personale militare: aspetti etici e
giuridici, in Informazioni Difesa, n. 6, 1994, 38 ss.
(30) - In Giurisprudenza si è rilevato che non può ritenersi
condivisibile l'assunto che vuole non leso il prestigio
dell'istituzione quando il fatto ha avuto una diffusione ristretta,
affermando che vi è lesione del prestigio dell'istituzione solo con
la diffusione della notizia: T.A.R. Calabria - Catanzaro, sez. I,
sent. 2 febbraio 2006, n. 91 (c.c. 16 dicembre 2005), Pres.
Mastrocola, Est. Iannini, M. A. c. Ministero Finanze.
(31) - Cfr.: T.A.R. Lazio - Roma, sez. I-bis, sent. n. 2227/2006
(c.c. 1° marzo 2006), Pres. Orciuolo, Est. Politi, M. M. c.
Ministero Difesa.
(32) - Cfr.: T.A.R. Trentino - Alto Adige, Sez. Bolzano, sent. 9
luglio 2002, n. 341 (c.c. 29 maggio 2002), Pres. Demattio, Est.
Falk Ebner; T.A.R. Sardegna, sez. I, sent. 3 novembre 2004, n. 1560
(c.c. 6 ottobre 2004), Pres. Turco, Est. Panunzio, A. S. c.
Ministero Difesa; T.A.R. Sicilia - Palermo, sez. I, sent. 4 agosto
2005, n. 1428 (c.c. 1° luglio 2005), Pres. Giallombardo, Est.
Valenti, M. G. c. Ministero Difesa.
(33) - Cfr.: T.A.R. Lazio - Roma, sez. I-bis, sent. n. 11083/2006
(c.c. 18 ottobre 2006), Pres. Orciuolo, Est. Politi, G. E. c.
Ministero Difesa.
(34) - Sulla natura di illecito disciplinare dell'uso di sostanze
stupefacenti e psicotrope: Cons. Stato, sez. IV, 30 ottobre 2001,
n. 5868, in Foro it., 2002, III, 412.
(35) - Cfr.: T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I, sent. n. 1428/2001 (c.c.
16 maggio 2001), Pres. Ferrari, Est.Spagnoletti.
(36) - Sono state considerate rilevanti per l'eventuale lesione del
prestigio dell'istituzione anche: liti familiari o di condominio,
nel caso in cui travalichino la sfera della vita strettamente
privata ed emergano da rapporti o altri provvedimenti dell'autorità
di polizia; le attività private svolte dai congiunti, svolte nella
sede di servizio del militare o qualora sia accertata l'esistenza
di rapporti commerciali fra familiari del militare e Forze armate,
agevolati - indirettamente - dalla posizione dei militari stessi;
le gravi violazioni di norme stradali, comunali, edilizie o fiscali
sanzionate in via amministrativa, di cui sia venuto a conoscenza il
comando di appartenenza. Per questa casistica: F. Caffio, Norme di
comportamento del personale militare, cit., 42.
(37) - Cfr.: T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sent. 20 dicembre 2003,
n. 930 (c.c. 20 novembre 2003), Pres. Sammarco, Est. Farina, D. T.
c. Ministero Difesa; T.A.R. Lazio - Roma, sez. I-bis, sent. n.
2227/2006 (c.c. 1° marzo 2006), Pres. Orciuolo, Est. Politi, M. M.
c. Ministero Difesa; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sent. 20 ottobre
2005, n. 825 (c.c. 6 ottobre 2005), Pres. Borea, Est. Farina, V. F.
c. Ministero Difesa.
(38) - Cfr.: V. Tenore, Responsabilità amministrativo-contabile del
personale militare, cit., 848. |