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Documenti caratteristici -
Competenza - Compilatore e revisore - Distinzione -
Necessità.
T.A.R. Calabria - Catanzaro, sez. I, sent. 27 novembre 2006,
n. 1444 (c.c. 23 novembre 2006), Pres. Mastrocola, Est. Iannini, R.
A. c. Ministero Difesa
Nella redazione della scheda valutativa devono intervenire un
compilatore e, almeno, un revisore. Il ruolo di compilatore e
quello del revisore, infatti, non possono essere svolti dallo
stesso soggetto, ma da distinte autorità, altrimenti verrebbero
inevitabilmente vulnerate quelle evidenti esigenze che sono alla
base della previsione dell'intervento dei revisori e che si pongono
a garanzia degli interessi, non solo del militare, ma anche della
stessa amministrazione (1).
(1) Si legge quanto appreso in sentenza:
"Con il primo motivo il ricorrente deduce che, in violazione
dell'art. 2, nn. 1 e 4, del DPR 213/2002, il Comandante della
Compagnia, Ten. […], nel redigere la scheda, ha assunto la duplice
veste di compilatore e revisore.
La censura è fondata.
Va premesso che, a norma dell'art. 2, comma 1, del DPR 8 agosto
2002 n. 213 (Regolamento recante disciplina per la redazione dei
documenti caratteristici del personale appartenente all'Esercito,
alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei carabinieri) i
documenti caratteristici sono compilati dall'autorità dalla quale
il militare dipende per l'impiego, secondo la linea ordinativa, e
sono sottoposti alla revisione di non più di due autorità superiori
in carica lungo la stessa linea ordinativa. Al 4° comma lo stesso
art. 2 dispone che mancando il compilatore o uno dei revisori, i
documenti caratteristici sono compilati e revisionati dalle
rimanenti autorità di cui al comma 1.
Nel caso di specie è avvenuto che il superiore da cui il militare
dipende dall'impiego (Comandante del Plotone), che avrebbe dovuto
figurare quale compilatore, non è potuto intervenire nella
compilazione della scheda in ossequio a quanto disposto dalla
sentenza n. 262/2006 di questo Tribunale, nella quale si è ritenuto
che lo stesso, in considerazione di vicende pregresse, si trovasse
nell'impossibilità di esprimere un giudizio obiettivo.
In considerazione di ciò, al compilatore impedito si è sostituito
il Comandante della Compagnia, che ha attribuito al militare, per
il periodo sopra indicato, la qualifica di "inferiore alla
media".
Lo stesso Comandante di Compagnia ha assunto anche il ruolo di 1°
revisore.
Nessuna altra autorità gerarchicamente sovraordinata è intervenuta
quale revisore.
Ritiene il Tribunale che ciò implichi una violazione del disposto
delle richiamate norme dell'art. 2 del menzionato DPR 213/2002,
dalle quali si desume che, in ogni caso, nella redazione della
scheda valutativa devono intervenire un compilatore ed, almeno, un
revisore.
Le norme richiamate non pare contemplino deroga alcuna rispetto
alle previsione dell'intervento delle due diverse figure, quella
del compilatore e quella del revisore.
Né il disposto della norma può ritenersi soddisfatto, in chiave del
tutto formalistica, con la compilazione, da parte di uno stesso
soggetto, degli spazi del modello recante la scheda valutativa,
dedicati, rispettivamente, al compilatore ed al revisore.
Il ruolo di compilatore e quello del revisore, infatti, non possono
essere svolti dallo stesso soggetto, giacché in tal modo verrebbero
inevitabilmente frustrate quelle evidenti esigenze che sono alla
base della previsione dell'intervento dei revisori e che si pongono
a garanzia degli interessi, non solo del militar, ma anche
dell'Amministrazione.
Il ricorso risulta, pertanto, fondato, con conseguente annullamento
dell'atto impugnato. Restano assorbiti i motivi non esaminati."
La competenza nella redazione dei
documenti caratteristici
1. La normativa sulla competenza.
La competenza nella redazione della documentazione
caratteristica è regolata in modo specifico, in base alla norma di
delega di cui all'art. 5, l. n. 1695/1962, dal d.P.R. 8 agosto
2002, n. 213, contenente il Regolamento recante disciplina per la
redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente
all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei
carabinieri. L'art. 2, d.P.R. n. 213/2002, stabilisce in generale
che i documenti caratteristici sono compilati dall'autorità dalla
quale il militare dipende per l'impiego, secondo la linea
ordinativa, e sono sottoposti alla revisione di non più di due
autorità superiori in carica lungo la stessa linea ordinativa. La
norma prevede, inoltre, che, qualora manchi il compilatore o uno
dei revisori, i documenti caratteristici sono compilati e
revisionati dalle rimanenti autorità giudicatrici, mentre in caso
di mancanza di tutte le autorità giudicatrici deve essere compilata
d'ufficio la dichiarazione di mancata redazione della
documentazione caratteristica. La normativa generale va, poi,
integrata con le regole specifiche contenute negli articoli
successivi che stabiliscono limiti agli interventi nella redazione
dei documenti caratteristici, distinti per gli ufficiali e gli
appartenenti agli altri ruoli. Per il caso che qui interessa,
dobbiamo analizzare la normativa riguardante il ruolo marescialli
(il ricorrente è maresciallo ordinario), la quale, all'art. 13,
d.P.R. n. 213/2002, prevede che i documenti in questione siano
compilati dal superiore da cui il giudicando dipende per l'impiego
e sottoposti alla revisione di almeno un ufficiale, posto lungo la
stessa linea ordinativa, stabilendo anche appositi limiti alla
revisione. In particolare, per quale che riguarda il personale
ispettori dell'Arma dei carabinieri, l'art. 13, comma 4, d.P.R. n.
213/2002, stabilisce che non si procede a seconda revisione, oltre
al caso comune ai marescialli delle altre Forze armate(1), anche
nel caso in cui il compilatore o il primo revisore è il comandante
di reparto ai fini disciplinari. La norma speciale trova una sua
giustificazione nella peculiare struttura organizzativa dell'Arma,
per la quale i superiori gerarchici di rango più elevato di quello
di comandante di reparto hanno - normalmente - la loro sede in
località anche molto distanti da quelle dove presta servizio
l'appartenente al ruolo marescialli. Ciò ovviamente non garantisce
quel giudizio personale e diretto del valutando (non garantisce
neanche la sua stessa conoscenza) che costituisce il presupposto
essenziale della documentazione caratteristica. Le norme, piuttosto
chiare ed univoche, fissano il limite superiore entro il quale le
autorità militari intervengono nella redazione dei documenti
caratteristici e oltre il quale non è previsto che si esprima alcun
superiore gerarchico. Ciò implica che, in mancanza di una di quelle
autorità giudicatrici che - astrattamente - sono chiamate a
pronunciare il giudizio valutativo sul dipendente, si esprimano
soltanto le rimanenti autorità o, al limite, non si esprima
nessuno, non tanto perché non è previsto un meccanismo normativo
che consenta alle ulteriori superiori autorità di intervenire, ma
soprattutto perché è fissato un vero e proprio limite che esclude
categoricamente l'intervento di altre autorità giudicatrici.
2. Il particolare orientamento giurisprudenziale.
Nella sentenza in commento, il giudice amministrativo ritiene
fondata la censura addotta dal ricorrente circa la violazione
dell'art. 2, commi 1 e 4, d.P.R. n. 213/2002, poiché il competente
comandante di reparto (il comandante della compagnia), nel redigere
la scheda valutativa, ha assunto la duplice veste di compilatore e,
revisore. Bisogna tener presente che, nel caso in esame, il
comandante di reparto è il naturale 1° (ed unico, in base all'art.
13, comma 4, d.P.R. n. 213/2002) revisore del valutando, ma - nella
circostanza - ha assunto la veste di compilatore del documento, in
quanto il naturale compilatore (il comandante di plotone) non è
potuto intervenire nella redazione della scheda in questione in
ottemperanza a quanto disposto da altra sentenza dello stesso
T.A.R. Calabria, con la quale si è ritenuto che lo stesso, in
considerazione di vicende pregresse, si trovasse nell'impossibilità
di esprimere un giudizio obiettivo(2). Si presuppone che il
comandante di compagnia nella circostanza non abbia assunto la
duplice veste di compilatore e revisore, come se - in maniera
schizofrenica - si fosse sdoppiato, procedendo prima a redigere il
documento come compilatore e, poi, correggendoselo come revisore.
In questi casi, come stabilito dalla normativa amministrativa di
dettaglio(3), il revisore procede a formulare la sua valutazione
seguendo le stesse modalità di espressione dei giudizi previste per
il compilatore, mentre nella parte relativa al giudizio di
revisione dovrà indicare esclusivamente che il 1° revisore si
identifica nel compilatore. Stante la normativa sulla competenza,
più sopra illustrata, e la concreta vicenda oggetto della pronuncia
de qua, è evidente che - come nel caso in esame - una censura di
violazione di legge per contrasto con l'art. 2, commi 1 e 4, d.P.R.
n. 213/2002, debba ritenersi assolutamente infondata. Non si può,
pertanto, condividere l'orientamento del T.A.R. Calabria per il
quale il documento caratteristico compilato da un'unica autorità
giudicatrice che assume l'esclusivo ruolo di compilatore "implichi
una violazione del disposto delle richiamate norme dell'art. 2 del
menzionato d.P.R. 213/2002, dalle quali si desume che, in ogni
caso, nella redazione della scheda valutativa devono intervenire un
compilatore ed, almeno, un revisore". La normativa, né all'art. 2,
né all'art. 13, d.P.R. n. 213/2002, prevede che debba intervenire
oltre ad un compilatore almeno un revisore. Semmai - ma è una
questione completamente diversa - potrebbe verificarsi per il
personale del ruolo marescialli che il compilatore sia maresciallo
più alto in grado o più anziano e non possa intervenire alcun
revisore con il rango di ufficiale. In questo caso, in base
all'art. 13, comma 3, d.P.R. n. 213/2002, non si può prescindere
dalla revisione del documento da parte di almeno un ufficiale. Non
a caso, l'apposita circolare del Ministero della Difesa(4)
chiarisce che "[p]oiché il superiore deve giudicare in funzione
della sperimentata conoscenza del proprio dipendente, in caso di
mancanza, impedimento o astensione di una o più delle tre (al
massimo) Autorità immediatamente sovraordinate (individuate quali
compilatore, 1° revisore e 2° revisore) non si potrà mai
determinare il coinvolgimento nella valutazione di ulteriori
superiori gerarchici presenti nella linea di servizio. Unica
eccezione a tale principio è il caso in cui occorra assicurare
l'intervento di almeno un ufficiale nella valutazione dei
marescialli/sergenti/volontari e ruoli corrispondenti (art. 13,
comma 3, art. 14 comma 3 e art. 15 comma 3 del Regolamento). In
tale circostanza l'ultima Autorità della linea di giudizio (non
avente la qualifica di ufficiale) sarà esclusa dalla valutazione e
sostituita dal primo superiore appartenente ai ruoli ufficiali
posto nella linea di servizio". In sintesi, il principio di diritto
espresso con la sentenza in commento da parte del T.A.R. Calabria,
per cui nella redazione della scheda valutativa devono intervenire
un compilatore e, almeno, un revisore, non è rinvenibile nello ius
conditum, semmai è pacifico ritenere legittima la circostanza che
nella redazione dei documenti caratteristici possa intervenire
anche una sola autorità o, addirittura, nessuna. Che il principio
di diritto in argomento sia condivisibile ed anche auspicabile è
questione di ius condendum, che - in questa circostanza - non ci
interessa e soprattutto non vale a definire correttamente la causa
oggetto di giudizio del T.A.R. Calabria.
3. I casi di astensione e di esclusione della competenza.
È interessante a questo punto esaminare anche la sentenza che ha
creato il presupposto dell'unico compilatore del documento
caratteristico impugnato. In questa precedente vicenda il giudice
amministrativo ha annullato il documento caratteristico impugnato,
accogliendo il ricorso per l'assorbente motivo della violazione di
legge. In particolare, si è verificato che il compilatore,
comandante di plotone del ricorrente, è stato autore di relazioni
di servizio a carico di quest'ultimo, le quali sono sfociate in un
procedimento penale nei confronti del medesimo. Inoltre, per il
contenuto delle citate relazioni, lo stesso compilatore è stato
denunciato dal ricorrente, unitamente ad altri militari, per
calunnia. Per tali circostanze, il T.A.R. Calabria, accogliendo le
specifiche doglianze avanzate dal ricorrente, ha ritenuto che il
compilatore si è trovato in una situazione per la quale non gli è
stato possibile esprimere un giudizio obiettivo. In particolare,
"[i]l collegio precisa che la ragione di tale impossibilità non
risiede tanto nell'avere compiuto relazioni di servizio che hanno
portato all'incriminazione del ricorrente, quanto piuttosto nella
circostanza che da tali relazioni emerge che lo stesso
[compilatore] assume il ruolo di oggetto materiale del reato che si
assume essere stato commesso dal ricorrente". Il non poter
esprimere un giudizio obiettivo, come richiesto dalla normativa in
vigore, risiederebbe - in questo caso - in una peculiare
circostanza soggettiva, per la quale è rilevante una determinata
situazione psicologica, cioè "[…] quella di chi si trova a
giudicare un soggetto che lo stesso valutante reputa avere commesso
un delitto ai propri danni". Conseguentemente, si è ritenuta
sussistente la violazione, nel caso di specie, dell'art. 2 del
d.P.R. n. 213/2002, che prevede l'obbligo di astensione dal
giudizio quando il compilatore non si trovi nella possibilità di
esprimerlo in modo obiettivo. L'assunto non convince del tutto,
poiché in questi casi è necessario preliminarmente distinguere
quando un superiore denunci un dipendente per fatti comunque
connessi con il servizio dalle ipotesi per le quali nessuna
attinenza con il servizio sia riscontrabile. Per esemplificare, una
cosa è denunciare il proprio dipendente per insubordinazione nei
propri confronti, o per altri reati militari contro la persona che
- in quanto reati oggettivamente militari - presentano sempre
profili di lesività della disciplina militare o, comunque, di
interessi militari; altra cosa è denunciarlo (o, meglio ancora,
querelarlo) per altri reati in cui il superiore è semplicemente
parte offesa di un comportamento completamente scollegato con il
rapporto di servizio o disciplinare. Per il primo profilo, è
indubbio che il superiore, poiché pubblico ufficiale, se non anche
ufficiale di polizia giudiziaria, è sempre tenuto a denunciare il
fatto, mentre per le altre ipotesi esercita un diritto potestativo
rimesso alla sua completa discrezionalità, tant'è che sono
considerati irrilevanti i motivi che spingono l'interessato a
produrre querela. È evidente che nel primo caso la denuncia è un
obbligo d'ufficio e le eventuali situazioni psicologiche rimangono
ai margini della vicenda, mentre nel secondo caso ben possono
essere rilevanti nell'indurre a querelare un proprio
dipendente.
Da quel che è dato evincere dal contesto della vicenda, il
compilatore non ha proceduto né a querelare il ricorrente, né a
denunciarlo direttamente all'autorità giudiziaria, avendo
esclusivamente redatto (come suo preciso dovere) relazioni "di
servizio" che altra autorità ha ricevuto, valutato e utilizzato
come contenuto di una denuncia penale. Quest'ultima autorità,
d'altra parte, non è stata considerata in una situazione di
incompatibilità con l'attività di valutazione del ricorrente.
Infatti, è stato espressamente affermato che "[n]ella stessa
situazione di impossibilità ad esprimere un giudizio obiettivo non
si trova il [revisore] perché egli si è limitato ad informare
l'Autorità Giudiziaria sulla base di fatti oggetto di relazione di
terzi". A suffragare la convinzione di imparzialità astratta del
ricorrente viene addotta anche la circostanza che quest'ultimo non
è stato denunciato per calunnia dal ricorrente.
In sintesi, le valutazioni sull'imparzialità delle autorità
giudicatrici non appaiono del tutto coerenti con parametri univoci
e significativi e sembrano determinate più dal comportamento
giudiziario del valutando che da una reale e concreta carenza di
obiettività del giudizio.
D'altra parte, l'unico caso di incompatibilità per possibile
parzialità dell'autorità giudicatrice, previsto dalla normativa, è
contemplato dall'art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 213/2002,
dove viene stabilito che il superiore il quale deve valutare un
inferiore sottoposto ad inchiesta formale e che può, a giudizio
dell'autorità che ha ordinato l'inchiesta, essere comunque
interessato all'esito del procedimento disciplinare, non può
compilare o revisionare il documento caratteristico. Questa norma è
stata estesa per analogia anche al caso di indagini penali tra loro
interdipendenti, interessanti il compilatore e il valutando. È
stato affermato che "[u]na volta stabilito un nesso tra il
comportamento del militare subordinato e quello del suo superiore
l'obbligo di astensione per quest'ultimo deriva direttamente dai
principi dell'ordinamento"(5).
Insomma, la delicatezza della materia della valutazione del
personale militare suggerisce una attenta e ponderata attività di
interpretazione, sia per evitare pregiudizi per il militare
valutando, sia per non minare inutilmente l'autorità e il prestigio
delle autorità giudicatrici, le quali debbono esprimere un giudizio
obiettivo e, d'altra parte, non possono sottrarsi alla
responsabilità di valutare il proprio personale. Se il militare da
valutare ha diritto ad un giudizio personale, diretto ed obiettivo,
non di meno non possono essere suffragate eventuali manovre
dilatorie od elusive, tese ad evitare giudizi "scomodi" o
valutazioni latamente sfavorevoli.
Ten. Col. CC Fausto Bassetta
_________________
(1) - La norma prevede che non si procede a revisione o a seconda
revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore è il
comandante di corpo o un ufficiale che riveste grado pari o
superiore a colonnello, o grado corrispondente, o un'autorità
civile con qualifica di dirigente.
(2) - Si tratta di: T.A.R. Calabria - Catanzaro, sez. I, sent. 6
marzo 2006, n. 263 (c.c. 27 gennaio 2006), Pres. Mastrocola, Est.
Morgantini, R. A. c. Ministero Difesa.
(3) - Cfr.: Istruzioni sui documenti caratteristici del personale
delle Forze armate, edite il 30 ottobre 2006 dal Segretariato
generale della Difesa (capitolo I, paragrafo 7); Circolare del
Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale
Militare, prot. n. M_D/GMIL_06-V/G.L./28979/D9-1 del 31 ottobre
2006 (punto 4, lettera b).
(4) - Cfr.: Circolare del Ministero della Difesa - Direzione
Generale per il Personale Militare, prot. n.
M_D/GMIL_06-V/G.L./28979/D9-1 del 31 ottobre 2006 (punto 4, lettera
c).
AAAA
Documenti caratteristici - Discordanza tra compilatore e
1° revisore - Adeguata motivazione - Necessità.
T.A.R. Sicilia - Catania, sez. III, sent. 9 ottobre 2006, n.
1723 (c.c. 5 luglio 2006), Pres. Leo, Est. Milana, T. C. c.
Ministero Finanze.
In caso di una rimodulazione in senso deteriore di un giudizio
espresso dal compilatore, il revisore ha l'obbligo di motivare
adeguatamente, pur nell'ambito dell'ampia discrezionalità di cui
gode in sede di attribuzione della qualifica finale. A tal fine non
è sufficiente un enunciato semplicemente tautologico,
autoreferenziale ed apodittico, ma è necessario che la motivazione
si colleghi a fatti o situazioni determinati (1).
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"diritto
Le censure formulate dal ricorrente, con particolare riguardo a
quelle di carenza di motivazione e violazione di norme interne, ad
avviso del Collegio, sono condivisibili.
Invero, l'odierno ricorrente ha riportato per il periodo sino al
25/1/04, il giudizio di "eccellente" sia da parte del compilatore
che del revisore, nel mentre, per ciò che atteneva al successivo
periodo, era stato sempre quello di "eccellente" da parte del
compilatore ma di "superiore alla media", ovvero di un gradino
inferiore nella scala dei giudizi, da parte del revisore che
nell'occasione era sempre il Comandante Provinciale […].
Rientra certamente nella facoltà dell'Amministrazione e
specificatamente dei redattori dei giudizi valutativi dei militari
modificare, in senso deteriore, i giudizi espressi per i periodi
precedenti sui militari subordinati. è altresì doveroso per
l'ufficiale più alto in grado, revisore, di rimodulare al ribasso i
giudizi più lusinghieri espressi dagli ufficiali
<compilatori> se l'ufficiale relatore dovesse riscontrare una
valutazione eccessivamente benevola nei confronti dello
scrutinato.
Nell'esprimere il giudizio gli organi dell'Amministrazione godono
di una limitata discrezionalità, imbrigliata da una griglia di
giudizi predeterminata dagli appositi moduli e dalle norme di
settore emanate dall'Amministrazione di appartenenza.
Inoltre le valutazioni più elevate, (come le valutazioni più
basse), devono essere particolarmente ponderate dai redattori delle
note, al fine di non appiattire in alto le valutazioni dei militari
e di non rendere l'importante, per l'efficienza dell'istituto,
momento valutativo un vuoto rito.
Però, ciò premesso, dinnanzi ad una rimodulazione in senso
deteriore di un giudizio espresso dal compilatore il revisore ha
l'obbligo di motivare, pur nell'ampia discrezionalità di esso cui
fruisce in sede di qualifica finale, con un enunciato non
semplicemente tautologico la revisione, in ribasso od in rialzo del
precedente giudizio.
La motivazione sia pure stringata deve però non essere soltanto
autoreferenziale ed apodittica,ma deve ricollegarsi (sia pure
nell'ambito della discrezionalità nella valutazione) a fatti o
situazioni determinati.
Trasponendo i principi sopra esposti al caso di specie il giudizio
<non ha confermato le qualità precedentemente espresse>
formulato dal Comandante Provinciale, in data 2/5/2005, giudizio
avversato con il presente ricorso, si appalesa inficiato dal vizio
di carenza di motivazione.
Esso, pertanto, va annullato facendo salvi gli ulteriori
provvedimenti dell'Amministrazione che nel riformulare il giudizio
si conformerà ai principi esposti nella presente sentenza.
Inafferenti, per contro, si appalesano le censure relative al
ritardo nella compilazione del giudizio valutativo atteso che i
termini di redazione dei documenti di valutazione devono
considerarsi, nel silenzio della norma, termini di cui sopra non
possono che avere natura ordinatoria, essendo finalizzati soltanto
ad una opportuna accelerazione della procedura, non essendo neppure
configurabile una decadenza della relativa potestà amministrativa,
trattandosi di adempimenti necessari in vista dell'interesse
pubblico alla redazione delle schede valutative richieste, tra
l'altro, per i giudizi di avanzamento. Ed in tale prospettiva non
si vede, in realtà, neppure un qualsiasi interesse del ricorrente
ad un eventuale annullamento delle schede valutative impugnate per
l'asservita violazione di un termine perentorio."
La discordanza dei giudizi nella
documentazione caratteristica.
1. La natura giuridica e la struttura dei documenti
caratteristici.
I documenti caratteristici sono atti amministrativi prodotti
dalle competenti autorità gerarchiche con lo scopo di registrare
tempestivamente il giudizio personale, diretto ed obiettivo dei
superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dai
militari, nei limiti dell'interesse pubblico riguardante la
valutazione delle attitudini e delle attività del singolo
nell'ambito delle proprie qualità fisiche, caratteriali,
intellettuali, culturali e professionali(1).
Dal punto di vista strutturale, il documento caratteristico si
presenta come un atto di giudizio composto, formato cioè dalla
volontà concorrente di più persone, poste in reciproca
interrelazione secondo un criterio di sovraordinazione
successiva(2). Non si tratta, però, di una manifestazione di
volontà collegiale, in quanto i singoli giudizi rimangono separati
ed autonomi (anche se sono necessariamente correlati) e il
documento stesso esprime il contenuto del singolo giudizio
valutativo (a maggior ragione dopo le modifiche introdotte ai
modelli da utilizzare da parte del d.P.R. …)(3). Coloro che
intervengono nella redazione del documento caratteristico non
procedono congiuntamente a definire un unico giudizio valutativo,
sintesi di discussione collegiale e di successiva deliberazione a
maggioranza, ma formulano distinti giudizi attribuibili ciascuno
alla volontà di ciascuna autorità, cosicché lo stesso giudizio
finale è esclusivamente dell'ultimo revisore (o in alcuni casi del
solo compilatore) e può anche essere sensibilmente differente da
quelli delle altre autorità intervenute nella redazione del
documento in questione.
Il documento caratteristico potrebbe apparire piuttosto come un
atto complesso(4), cioè un atto che, secondo la prevalente
dottrina, è caratterizzato da un unico fine immediato,
dall'omogeneità delle attività le quali si fondono nello stesso
atto e dalla concordia di volontà e di interessi coinvolti(5).
L'identità funzionale dell'atto e l'omogeneità delle attività che
convergono alla sua formazione (attività di valutazione), nonché la
prevalente rilevanza degli interessi pubblici coinvolti depongono a
favore della tesi dell'atto complesso, anche se potrebbe mancare
una perfetta concordia di volontà tra coloro che intervengono nella
formazione del documento in questione. In effetti si tratterebbe di
un atto complesso disuguale, dove le volontà hanno un diverso peso
e non presentano un'equivalenza giuridica, tant'è che il giudizio
del revisore, qualora discordante da quello dell'autorità
subordinata, prevale nel determinare la qualifica finale attribuita
al militare interessato. L'assenza di concordia tra le volontà,
però, non comporta il mancato perfezionamento dell'atto che rimane
valido ed efficace anche qualora i giudizi siano tra loro
completamente discordanti. Si potrebbe piuttosto ritenere che una
concordia di volontà sia da ravvisarsi nel momento in cui ogni
singola autorità procede a valutare il militare dipendente, cioè
nella circostanza che si ponga in essere un'attività di valutazione
(peraltro doverosa), al di là dell'esito finale e dei singoli
giudizi di merito che attengono ad un ambito di libera scelta
(peraltro insindacabile da parte del giudice amministrativo)(6). A
supportare, poi, la tesi dell'atto complesso è l'aspetto relativo
all'eventuale patologia dello stesso: il vizio relativo ad un
giudizio valutativo coinvolge l'intero documento caratteristico,
comportando l'annullamento dello stesso(7). L'effetto demolitorio
che riguarda l'intero documento, anche se il vizio concerne il
giudizio di una sola autorità intervenuta nell'atto, non si
riscontra - ad esempio - negli atti collettivi dove le singole
volontà rimangono distinte e i vizi non si comunicano all'intero
atto. In questo contesto, il giudizio di ciascuna autorità che
interviene nella redazione del documento caratteristico rimane
valido ed efficace, anche se viene sostanzialmente contraddetto nel
merito da quello dell'autorità sovraordinata, rappresentando il
necessario ed ineludibile presupposto per l'attività di valutazione
successiva. In sostanza, il giudizio del compilatore o del primo
revisore ben potrebbe essere vanificato nel merito da un
successivo, superiore giudizio discordante, a favore o a sfavore
del militare valutato, senza che il primo sia per tale motivo
rimosso, cancellato o annullato. A ben vedere, allora, il giudizio
del compilatore, e lo stesso vale per quello dell'eventuale 1°
revisore, costituisce, oltre ad un giudizio di merito definitivo
(almeno da parte di chi lo emana), anche una vera e propria
proposta sulla quale l'autorità sovraordinata esprime un giudizio
di concordanza o di discordanza(8). In quanto proposta è atto
proprio del proponente che non può essere eluso o superato
attraverso un'indipendente, superiore attività di valutazione: non
si può formulare un giudizio autonomo se prima non si concordi o
meno su quello precedente del proprio subordinato. Inoltre, in
quanto proposta implica un'attività procedimentalizzata che fa
apparire la valutazione caratteristica come un vero e proprio
procedimento scandito da fasi successive e da diversi responsabili,
piuttosto che come un unico atto ancorché complesso(9). Il profilo
procedimentale andrebbe maggiormente approfondito, ma non rientra
nelle finalità di queste brevi riflessioni, per cui, anche se
inopportunamente, se ne tralascia la trattazione.
In quanto atti di giudizio (e anche atti di proposta) i singoli
interventi dei redattori dei documenti caratteristici costituiscono
tipiche manifestazioni di volontà, giuridicamente non equivalenti,
e ciascuna connotata da propri elementi caratteristici. Per
valutare esattamente il problema della loro eventuale discordanza e
della loro adeguata motivazione, allora è necessario differenziare
i singoli atti di giudizio e analizzarne i contenuti.
2. Il potere di valutazione e il giudizio del compilatore.
Il giudizio del compilatore è di fondamentale importanza, sia
perché costituisce l'atto di valutazione del superiore gerarchico
che, più di ogni altro, ha una conoscenza diretta e personale del
valutando, sia perché rappresenta la base per la successiva
attività di revisione. Per tale duplice motivo il giudizio del
compilatore si esprime in modo molto articolato, attraverso la
scelta tra formulazioni prefissate per alcune qualità, con
l'indicazione, inoltre, di espressioni di valore (per mezzo di una
gamma predefinita), anche con la possibilità di riportare note di
commento, obbligatorie in caso di indicazione di valori estremi,
infine, con la formulazione di un giudizio sintetico e con
l'eventuale attribuzione di una qualifica finale (solo per la
scheda valutativa). La strutturazione articolata e complessa del
documento caratteristico è finalizzata non soltanto a consentire al
superiore gerarchico di pronunciarsi nella maniera più ampia ed
esauriente possibile sulle qualità complessive del valutando, sul
suo rendimento in servizio e sulle attitudini dimostrate, ma anche
a vincolarlo in un certo qual modo nell'esercizio del peculiare
potere discrezionale. Il riconosciuto e legalmente predefinito
potere di valutazione dei superiori gerarchici è stato, in
sostanza, orientato e disciplinato attraverso una prefissata
griglia di voci, formule e valori che costituisce il limite interno
della discrezionalità esercitata nella circostanza. Il limite
esterno sono indubbiamente i criteri di ragionevolezza enucleati in
sede giurisprudenziale, tra i quali, ai fini delle presenti
riflessioni, devono essere citati la logicità e la congruità dei
giudizi, la globalità del loro oggetto, la loro autonomia e la loro
riferibilità alle sole prestazioni istituzionali. Innanzitutto, per
quanto riguarda l'oggetto del sindacato giurisdizionale, è costante
l'affermazione che lo stesso è necessariamente circoscritto alla
logicità intrinseca dei giudizi complessivi, alla loro congruità
reciproca, all'aderenza e alla consequenzialità rispetto ai giudizi
analitici, in quanto espressione del generale sindacato di
legittimità, il quale non può ingerirsi nelle questioni attinenti
al merito della valutazione caratteristica, che è caratterizzata da
amplissima discrezionalità(10). Altro importante principio è la
necessità che la valutazione del servizio prestato deve essere
globale, e prescindere da fatti specifici, sia che questi risultino
pienamente legittimi, sia che, al contrario, si accompagnino, ad
esempio, a mancanze disciplinarmente rilevanti. La documentazione
caratteristica non può, quindi, risultare un dettagliato resoconto
o una cronistoria dell'attività del giudicando(11). Ancora,
costante è l'affermazione giurisprudenziale dell'autonomia delle
valutazioni caratteristiche, per le quali l'amministrazione
militare, per ciascun periodo di tempo considerato e tenuto conto
del servizio svolto, può pervenire a valutazioni diverse da quelle
anteriori, in quanto il carattere, le attitudini ed i risultati del
lavoro compiuto dal medesimo soggetto, lungo il corso degli anni,
non sono necessariamente uniformi e sono, pertanto, suscettibili di
diversa valutazione nel corso del tempo(12). Interessante, infine,
il principio della riferibilità dei giudizi - prioritariamente -
alle "prestazioni istituzionali", previste per ogni singola Forza
armata o Corpo armato e riferite all'incarico assolto, le quali
devono costituire il principale oggetto di valutazione e che non
possono essere surrogate da prestazioni collaterali o
secondarie(13).
Nel rispetto dei suddetti limiti il compilatore esprime un giudizio
di merito, insindacabile dal giudice amministrativo, ma pienamente
sindacabile dalle superiore autorità che intervengono in sede di
revisione.
3. Il giudizio dei revisori.
Il sistema della revisione della documentazione caratteristica
ha un duplice obiettivo: pervenire ad un giudizio finale
maggiormente ponderato sul militare in valutazione, controllare
l'attività di valutazione svolta dai dipendenti gerarchici.
Attraverso il giudizio di revisione il superiore può correggere,
integrare o confermare il giudizio di merito espresso dalle
autorità a lui subordinate. Nel correggere il giudizio il superiore
sostituisce la sua valutazione di merito a quella precedente, nel
senso che il giudizio finale e la relativa attribuzione di
qualifica sarà quella indicata dall'ultimo revisore. Non si tratta,
quindi, di intervenire sul giudizio del compilatore, che rimane
valido ed efficace, ma di sostituire - a titolo definitivo - un
giudizio valutativo ad un altro, senza che quest'ultimo debba
essere rivisto o modificato. Per quanto riguarda l'attività di
integrazione, in questo caso il superiore, normalmente, concorda
solo in parte, confermando - di massima - il giudizio dell'autorità
sott'ordinata (almeno per qual che riguarda la qualifica finale) e
aggiungendo proprie valutazioni dissonanti (in melius o anche in
pejus) da quelle precedenti su alcuni aspetti delle qualità, del
rendimento o delle attitudini del valutando. Nel confermare il
precedente giudizio, invece, l'autorità competente concorda
pienamente con la valutazione delle altre autorità, attribuendo la
stessa qualifica finale. In questi ultimi due casi non si pongono
particolari problematiche, in quanto il revisore dovrà
esclusivamente motivare, in modo adeguato, il dissenso su singole
qualità. Diverso è il tema della discordanza, soprattutto se in
pejus, tra il giudizio del compilatore e quello dei revisore. La
tematica è disciplinata dalla normativa vigente, la quale, ai sensi
dell'art. 2, comma 6 d.P.R,. n. 213/2002, dispone che l'autorità la
quale revisiona il documento caratteristico deve motivare
l'eventuale dissenso dal giudizio espresso dall'autorità inferiore.
Anche se non ci fosse stata una norma specifica, la necessità della
motivazione è in re ipsa in quanto già da tempo dottrina e
giurisprudenza, in assenza di della peculiare norma di cui all'art.
3, l. n. 241/1990, avevano individuati, tra i vari provvedimenti
amministrativi necessitanti di un'apposita motivazione, anche
quelli espressione di giudizio(14). D'altra parte, è stato
acutamente rilevato che il problema della motivazione ha riguardato
due aspetti: quello dei casi in cui la stessa debba ritenersi
necessaria e quello del suo contenuto e della sua ampiezza(15).
Proprio la questione dell'adeguatezza della motivazione, in
relazione al suo contenuto e alla sua ampiezza, è il tema che qui
ci occupa e sul quale la giurisprudenza si è espressa costantemente
circa la necessità che la stessa sia tanto più chiara ed esauriente
quanto più l'atto venga ad incidere negativamente la sfera
giuridica del suo destinatario, al fine di garantire al medesimo la
migliore tutela dei diritti e degli interessi di cui è
titolare(16).
È evidente che il riferimento è al giudizio di discordanza in
pejus, il quale va ad incidere negativamente sulla sfera giuridica
del valutando, considerando non solo gli scopi immediati della
valutazione caratteristica, ma soprattutto quelli mediati
(avanzamento, impiego, trattamento economico ed altro ancora)(17).
In tal senso, si è anche affermato che un giudizio di non
concordanza, magari riferito ad un mero rapporto informativo, che
non si conclude con l'attribuzione di una qualifica, deve comunque
evidenziare con precisione e specifici riferimenti fattuali i
motivi che spingono il revisore a dissentire dal giudizio del
compilatore. A tal proposito, è stato anche precisato che quanto
più risulta limitato il periodo di osservazione effettiva a
disposizione del revisore, a prescindere dalla sua formale
rispondenza alle previsioni minime normative, tanto più puntuale e
circostanziata deve essere la giustificazione di un dissenso
rispetto al giudizio espresso da chi ha avuto a disposizione un più
lungo periodo di osservazione(18).
È stato anche rilevato che la divergenza di giudizio nella fase
della revisione imporrebbe una motivazione specifica solo quando il
dissenso dal compilatore cada su voci specifiche, e non anche
quando riguardi la qualifica finale, che esprime un autonomo
giudizio di valore, come tale insindacabile, salvo che risulti
palesemente abnorme o illogico(19).
È bene precisare - infine - che il potere di reformatio in pejus
dei revisori, previsto e disciplinato dalla normativa in vigore,
per poter essere correttamente esercitato deve essere giustamente
esternato mediante un'adeguata motivazione, la cui concreta
formulazione - però - si svolge secondo le precise modalità
indicate nei documenti caratteristici. Queste ultime modalità
rappresentano altrettante griglie predefinite all'interno delle
quali (e soltanto al loro interno) è possibile formulare il
giudizio di discordanza, senza poter integrare la motivazione
rinviando ad altri atti e allegando gli stessi ai documenti
caratteristici o - comunque - secondo ulteriori, irritali modalità.
In sostanza, il revisore deve valorizzare elementi o presupposti
non tenuti adeguatamente presenti dal precedente compilatore o la
cui conoscenza sia esclusiva da parte del primo. In questo senso,
non può utilizzare formule generiche, tralatizie o inconferenti, ma
deve concretamente individuare ed enunciare le circostanze che
impongono di disattendere il giudizio valutativo del precedente
compilatore(20).
Ten. Col. CC Fausto Bassetta
(1) - Cfr. la Premessa alle Istruzioni sui documenti
caratteristici del personale delle Forze armate, edita il 30
ottobre 2006 dal Segretariato generale della Difesa.
(2) - Sugli atti strutturalmente complessi in diritto
amministrativo: M. S. Giannini, Diritto amministrativo, II, Milano,
Giuffrè, 1970, 829 ss.; A. M. Sandulli, Manuale di diritto
amministrativo, 1, Napoli, Novene, 198915, 659. Sulla natura
giuridica e la struttura della valutazione caratteristica, si veda,
in particolare: L. Scirman, Il diritto nella valutazione del
militare, in Il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, n. 3-4,
2005, 699 ss.
(4) - Contrario: L. Scirman, Il diritto nella valutazione del
militare, cit., 700.
(5) - Cfr.: F. Migliarese, Atto complesso, in Enc. Giur., IV, Roma,
Ist. Enc. it., 1988, 1-3.
(6) - È stato autorevolmente rilevato come nell'atto complesso
"convergono e si uniscono interessi coordinati in atteggiamento di
cooperazione": A. M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo,
cit., 659.
(7) - Cfr.: A. M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo,
cit., 659.
(8) - Si veda, in particolare, la circolare del Ministero della
Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, prot. n.
M_D/GMIL_06-V/G.L./28979/D9-1 del 31 ottobre 2006: "Il compilatore
può, inoltre, utilizzare il quadro in parola per proporre la
formulazione di una espressione di apprezzamento, compiacimento,
esortazione o biasimo. Il primo revisore esprime concordanza con il
giudizio espresso e la qualifica proposta dal compilatore, motiva
adeguatamente l'eventuale discordanza, sia in termini negativi sia
positivi, e formula il proprio giudizio in forma testuale
comprensivo di eventuali proposte per l'estensore del giudizio
complessivo finale".
(9) - Sulla natura procedimentale della valutazione caratteristica:
L. Scirman, Il diritto nella valutazione del militare, cit., 702
ss. Inoltre: A. Mantero, Qualifiche e rapporti informativi dei
pubblici dipendenti, in Enc. Giur., XXV, Roma, Ist. Enc. it., 1991,
1-2.
(10) - Tra le tante, cfr.: Cons. Stato, sez. IV, 5 maggio 1987, n.
271; Cons. Stato, sez. IV, 16 gennaio 2001; T.A.R. Trentino Alto
Adige, sede di Trento, 25 ottobre 2001; T.A.R. Lombardia, sezione
prima, 26 giugno 2002; T.A.R. Emilia-Romagna, sez. Parma, 6 marzo
2003, n. 132; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sent. 27 ottobre 204,
n. 621 (c.c. 24 settembre 2004), Pres. Sammarco, Est. Settesoldi;
Cons. Stato, sez. IV, dec. 27 aprile 2004, n. 2559 (c.c. 17
febbraio 2004), Pres. Riccio, Est. Poli; T.A.R. Lazio, sez. I-bis,
sent. n. 11330/2004 (c.c. 6 ottobre 2004), Pres. Mastrocola, Est.
Politi; T.A.R. Lazio, sez. I-bis, sent. n. 1873/2005 (c.c. 9
febbraio 2005), Pres. Politi, Est. Morabito. In dottrina: P. Iovino
- A. Ritacco, L'autonomia dei giudizi in sede di documentazione
caratteristica, in Riv. G.d.F., n. 5, settembre-ottobre 2005 (LIV),
1600 ss.
(11) - Cfr.: T.A.R. Lombardia, sezione prima, 26 giugno 2002;
T.A.R. Puglia - sezione prima -, 9 ottobre 2002; T.A.R. Sardegna,
20 novembre 2002, n. 415; T.A.R. Basilicata, sent. 7 febbraio 2004,
n. 58 (c.c. 20 novembre 2003), Pres. Camozzi, Est. Pennetti; T.A.R.
Piemonte, sez. I, sent. 25 maggio 2004, n. 898 (c.c. 20 maggio
2004), Pres. Gomez de Ayala, Est. Baglietto; T.A.R. Toscana, sez.
I, sent. 13 luglio 2005, n. 3261 (c.c. 19 aprile 2005), Pres.
Vacirca, Est. Romano; T.A.R. Lazio, sez. I-bis, sent. n. 4671/2005
(c.c. 10 novembre 2004), Pres. Mastrocola, Est. Scala.
(12) - Tra le tante, cfr.: Cons. Stato, sez. IV, 30 luglio 1994, n.
644; Cons. Stato, sez. IV, 16 gennaio 2001; Cons. Stato, sez. IV,
22 febbraio 2001, n. 991; T.A.R. Calabria, sezione prima, 23 maggio
2002; T.A.R. Lombardia, sezione prima, 26 giugno 2002; T.A.R.
Lazio, sez. I-bis, 18 novembre 2002; T.A.R. Lazio, sez. I-bis, 10
marzo 2003, n. 3341; T.A.R. Basilicata, sent. 7 febbraio 2004, n.
58 (c.c. 20 novembre 2003), Pres. Camozzi, Est. Pennetti; Cons.
Stato, sez. IV, dec. 27 aprile 2004, n. 2559 (c.c. 17 febbraio
2004), Pres. Riccio, Est. Poli; T.A.R. Toscana, sez. I, sent. 18
gennaio 2005, n. 152 (c.c. 19 ottobre 2004), Pres. Vacirca, Est.
Massari. In dottrina: P. Iovino - A. Ritacco, L'autonomia dei
giudizi in sede di documentazione caratteristica, cit., 1606 ss.;
V. Bardi - P. Iovino - B. Salsano - A.N. Serena, La tutela
giustiziale: da appunti di esperienze militari, casi e materiali
per le amministrazioni pubbliche, Bari, Cacucci, 2005, 209
ss.
(13) - Cfr.: T.A.R. Calabria - sezione distaccata di Reggio
Calabria, 13 gennaio 2001, relativa all'impugnazione di una scheda
valutativa sfavorevole, redatta nei confronti di un ufficiale della
Guardia di finanza comandante di compagnia territoriale,
impugnazione ritenuta infondata anche per gli aspetti inerenti al
decremento dell'attività operativa istituzionale - accertamento
delle evasioni fiscali e delle violazioni finanziarie - cui il
ricorrente aveva tentato di opporre, in compensazione, l'incremento
delle attività operative extratributarie. Ancora: T.A.R. Friuli
Venezia Giulia, sent. 27 ottobre 204, n. 621 (c.c. 24 settembre
2004), Pres. Sammarco, Est. Settesoldi.
(14) - Sul punto: M. S. Giannini, Diritto amministrativo, I, cit.,
569 ss.; B. G. Mattarella, Il provvedimento, in Trattato di diritto
amministrativo (a cura di S. Cassese), Diritto amministrativo
generale, I, Milano, Giuffrè, 20032, 868 ss.
(15) - Cfr.: B. G. Mattarella, Il provvedimento, cit., 869.
(16) - Cfr.: T.A.R. Liguria, sez. I, sent. 4 novembre 2004, n. 1523
(c.c. 23 giugno 2004), Pres. Vivenzio, Est. Bianchi. Sul punto,
inoltre: T.A.R. Piemonte, sez. I, sent. 27 ottobre 2004, n. 2784
(c.c. 27 ottobre 2004), Pres. Gomez de Ayala, Est. Baglietto.
(17) - Sulla rilevanza esterna della documentazione caratteristica,
sia consentito rinviare a: F. Bassetta, La valutazione
caratteristica del personale militare, in Il Lavoro nelle Pubbliche
Amministrazioni, n. 1, 2004 (VII), 291 ss. Inoltre: L. Scirman, Il
diritto nella valutazione del militare, cit., 702 ss.
(18) - Cfr.: T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sent. 12 ottobre 2000,
n. 759 (c.c. 22 settembre 2000), Pres. Ingrassia, Est. Settesoldi,
I. G. c. Ministero Finanze.
(19) - Cfr.: Cons. Stato, sez. IV, dec. 27 aprile 2004, n. 2559
(c.c. 17 febbraio 2004), Pres. Riccio, Est. Poli.
(20) - Per una caso di corretto esercizio del potere di reformatio
in pejus, per il quale la discordanza risulta adeguatamente
motivata nel momento in cui "il primo revisore ha modificato le
voci analitiche, ha esaminato le qualità positive e negative del
ricorrente ed ha espresso un giudizio complessivo equilibrato e
coerente con la qualifica di 'superiore alla media' assegnata al
ricorrente": T.A.R. Calabria - Catanzaro, sez. I, sent. 2 maggio
2006, n. 447 (c.c. 24 marzo 2006), Pres. Mastrocola, Est.
Morgantini, R. G. c. Ministero Difesa. |