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Appellabilità delle sentenze
di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Limitatamente
alle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, c.p.p. -
Illegittimità costituzionale.
Corte costituzionale, sent. 24 gennaio - 6 febbraio 2007, n. 26,
Pres. Bile, Rel. Flick, (art. 1, legge 20 febbraio 2006, n. 46 e 10
- artt. 3, 24, 111 e 112 Cost.)
È viziato da illegittimità costituzionale l'art. 1 della legge
20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale,
in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento),
nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 c.p.p., esclude che il
pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di
proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art.
603, comma 2, c.p.p., se la nuova prova è decisiva (1).
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"Considerato in diritto
1. - La Corte d'appello di Roma dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46
(Modifiche al codice di procedura penale, in materia di
inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in
cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude
che il pubblico ministero possa proporre appello avverso le
sentenze di proscioglimento, salvo che ricorrano le ipotesi
previste dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. - ossia quando
sopravvengano o si scoprano nuove prove dopo il giudizio di primo
grado - e sempre che tali prove siano decisive.
Ad avviso del giudice rimettente, la norma censurata risulterebbe
incompatibile con gli artt. 3 e 24 Cost., giacché - consentendo
all'imputato di appellare contro le sentenze di condanna, senza
accordare al pubblico ministero lo speculare potere di proporre
appello contro le sentenze assolutorie, se non in una ipotesi
talmente circoscritta da apparire «poco più che teorica» - porrebbe
l'imputato in «una posizione di evidente favore nei confronti degli
altri componenti la collettività», i cui interessi vengono tutelati
dal diritto-dovere del pubblico ministero di esercitare l'azione
penale, impedendo, al tempo stesso, una esplicazione adeguata di
tale tutela.
Verrebbe violato, inoltre, il precetto dell'art. 111 Cost., in
forza del quale ogni processo deve svolgersi «nel contraddittorio
tra le parti, in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo e
imparziale», in quanto la norma denunciata non consentirebbe
all'accusa di far valere le sue ragioni con strumenti simmetrici a
quelli di cui dispone la difesa.
La medesima norma eluderebbe, da ultimo, il vincolo posto dal
principio di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.),
cui dovrebbe ritenersi connaturata la previsione di un secondo
grado di giudizio di merito anche a favore del pubblico
ministero.
2. - La Corte d'appello di Milano dubita anch'essa della
legittimità costituzionale, in parte qua, dell'art. 1 della legge
n. 46 del 2006, coinvolgendo peraltro nello scrutinio di
costituzionalità anche la norma transitoria di cui all'art. 10
della medesima legge. Quest'ultima norma viene censurata nella
parte in cui rende applicabile la nuova disciplina nei procedimenti
in corso alla data della sua entrata in vigore, stabilendo, in
particolare - ai commi 2 e 3 - che l'appello già proposto dal
pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento debba
essere dichiarato inammissibile, salva la facoltà dell'appellante
di proporre, in sua vece, ricorso per cassazione entro
quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di
inammissibilità.
Dette disposizioni - a giudizio della Corte rimettente -
violerebbero gli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., in quanto
accorderebbero al pubblico ministero un trattamento palesemente
deteriore sia rispetto all'imputato, che è ammesso a proporre
appello avverso le sentenze di condanna; sia rispetto alla parte
civile, la quale, in base all'art. 576 cod. proc. pen., come
modificato dall'art. 6 della stessa legge n. 46 del 2006,
conserverebbe invece - secondo il giudice a quo - il potere di
appellare contro le sentenze di proscioglimento.
Tale asimmetria non risulterebbe assistita da alcuna ragionevole
giustificazione, che valga a renderla compatibile con il principio
di parità delle parti nel processo, in rapporto ad esigenze di
tutela di altri valori di rango costituzionale.
Quanto, infatti, alla disparità di trattamento tra accusa e difesa,
la scelta legislativa non potrebbe trovare un fondamento razionale
nell'interesse dell'imputato ad una rapida definizione del processo
a suo carico: interesse che non potrebbe essere realizzato a mezzo
di una mera menomazione dei poteri della controparte processuale.
Né tale scelta potrebbe fondarsi su di un preteso diritto
dell'imputato medesimo ad un doppio grado di giurisdizione di
merito in caso di condanna: diritto in realtà privo di
riconoscimento tanto nella Costituzione, che nelle convenzioni
internazionali in tema di diritti dell'uomo cui l'Italia ha
aderito. Né, ancora, essa potrebbe fondarsi sull'ipotetico
incremento del rischio della condanna di un innocente, indotto
dall'appello del pubblico ministero contro la sentenza di
proscioglimento a fronte della «disparità di forze in gioco», posto
che la ventilata «disparità di forze» verrebbe comunque meno dopo
la sentenza di primo grado.
Del pari, non varrebbe evocare i principi del contraddittorio,
dell'oralità e dell'immediatezza, in rapporto alla valutazione
puramente «cartolare» del materiale probatorio operata dal giudice
di appello: giacché - al di là del rilievo che numerosi processi
(ad esempio, quelli celebrati con il rito abbreviato) sono a base
«cartolare» in entrambi i gradi di giudizio - non si comprenderebbe
perché un «giudizio sulle carte» di proscioglimento abbia maggiore
dignità di un analogo giudizio di condanna; sicché, ove portato
alle sue logiche conseguenze, l'argomento dovrebbe determinare
l'inappellabilità di tutte le sentenze.
Né avrebbe pregio l'assunto per cui il proscioglimento in primo
grado non consentirebbe comunque di ritenere l'imputato colpevole
«al di là di ogni ragionevole dubbio» - come attualmente richiesto
dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. ai fini della condanna -
posto che la possibile difformità degli esiti del giudizio sarebbe
necessariamente insita nella previsione di più gradi di
giurisdizione di merito. D'altra parte, se l'appellabilità della
sentenza di condanna da parte dell'imputato trova fondamento
nell'eventualità che la decisione di primo grado sia errata, una
analoga eventualità non potrebbe non giustificare, per il principio
di parità, l'appellabilità anche delle sentenze di
assoluzione.
Manifestamente illogica risulterebbe, infine, l'evidenziata
disparità di trattamento rispetto alla parte civile, la quale è
portatrice, nel processo penale, di un interesse meramente
risarcitorio, utilmente azionabile davanti al giudice civile:
mentre il pubblico ministero è la parte pubblica che fa valere,
anche in sede di impugnazione, la pretesa punitiva dello Stato e
l'interesse pubblico al ripristino dell'ordine violato dal
reato.
3. - Le ordinanze di rimessione sollevano analoghe questioni, onde
i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica
decisione.
4. - In riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost., la
questione è fondata.
Giova premettere come, secondo quanto reiteratamente rilevato da
questa Corte, il secondo comma dell'art. 111 Cost., inserito dalla
legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei
principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione)
- nello stabilire che «ogni processo si svolge nel contraddittorio
tra le parti, in condizioni di parità» - abbia conferito veste
autonoma ad un principio, quello di parità delle parti,
«pacificamente già insito nel pregresso sistema dei valori
costituzionali» (ordinanze n. 110 del 2003, n. 347 del 2002 e n.
421 del 2001).
Anche dopo la novella costituzionale, resta pertanto pienamente
valida l'affermazione - costante nella giurisprudenza anteriore
della Corte (ex plurimis, sentenze n. 98 del 1994, n. 432 del 1992
e n. 363 del 1991; ordinanze n. 426 del 1998, n. 324 del 1994 e n.
305 del 1992) - secondo la quale, nel processo penale, il principio
di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente
l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli
dell'imputato: potendo una disparità di trattamento «risultare
giustificata, nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare
posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione
allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta
amministrazione della giustizia» (ordinanze n. 46 del 2004, n. 165
del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001).
Alla luce di tale consolidato indirizzo, le fisiologiche differenze
che connotano le posizioni delle due parti necessarie del processo
penale, correlate alle diverse condizioni di operatività e ai
differenti interessi dei quali, anche alla luce dei precetti
costituzionali, le parti stesse sono portatrici - essendo l'una un
organo pubblico che agisce nell'esercizio di un potere e a tutela
di interessi collettivi; l'altra un soggetto privato che difende i
propri diritti fondamentali (in primis, quello di libertà
personale), sui quali inciderebbe una eventuale sentenza di
condanna - impediscono di ritenere che il principio di parità debba
(e possa) indefettibilmente tradursi, nella cornice di ogni singolo
segmento dell'iter processuale, in un'assoluta simmetria di poteri
e facoltà. Alterazioni di tale simmetria - tanto nell'una che
nell'altra direzione (ossia tanto a vantaggio della parte pubblica
che di quella privata) - sono invece compatibili con il principio
di parità, ad una duplice condizione: e, cioè, che esse, per un
verso, trovino un'adeguata ratio giustificatrice nel ruolo
istituzionale del pubblico ministero, ovvero in esigenze di
funzionale e corretta esplicazione della giustizia penale, anche in
vista del completo sviluppo di finalità esse pure
costituzionalmente rilevanti; e, per un altro verso, risultino
comunque contenute - anche in un'ottica di complessivo riequilibrio
dei poteri, avuto riguardo alle disparità di segno opposto
riscontrabili in fasi del procedimento distinte da quelle in cui
s'innesta la singola norma discriminatrice avuta di mira (si vedano
le sentenze n. 115 del 2001 e n. 98 del 1994) - entro i limiti
della ragionevolezza.
Tale vaglio di ragionevolezza va evidentemente condotto sulla base
del rapporto comparativo tra la ratio che ispira, nel singolo caso,
la norma generatrice della disparità e l'ampiezza dello "scalino"
da essa creato tra le posizioni delle parti: mirando segnatamente
ad acclarare l'adeguatezza della ratio e la proporzionalità
dell'ampiezza di tale "scalino" rispetto a quest'ultima. Siffatta
verifica non può essere pretermessa, se non a prezzo di un
sostanziale svuotamento, in parte qua, della clausola della parità
delle parti: non potendosi ipotizzare, ad esempio, che la posizione
di vantaggio di cui fisiologicamente fruisce l'organo dell'accusa
nella fase delle indagini preliminari, sul piano della ricchezza
degli strumenti investigativi - posizione di vantaggio che riflette
il ruolo istituzionale di detto organo, avuto riguardo anche al
carattere "invasivo" e "coercitivo" di determinati mezzi d'indagine
- abiliti di per sé sola il legislatore, in nome di un'esigenza di
"riequilibrio", a qualsiasi deminutio, anche la più radicale, dei
poteri del pubblico ministero nell'ambito di tutte le successive
fasi. Una simile impostazione - negando, di fatto, l'esistenza di
limiti di compatibilità costituzionale alla distribuzione
asimmetrica delle facoltà processuali tra i contendenti -
priverebbe di ogni concreta valenza la clausola di parità:
risultato, questo, tanto meno accettabile a fronte della sua
attuale assunzione ad espresso ed autonomo precetto
costituzionale.
5. - All'indicata chiave di lettura si è, in effetti, costantemente
ispirata la giurisprudenza di questa Corte relativa alla tematica -
che viene qui specificamente in rilievo - delle possibili
dissimmetrie a sfavore del pubblico ministero in punto di poteri di
impugnazione.
5.1. - Nello scrutinare le questioni di legittimità costituzionale
sollevate a tal proposito, questa Corte ha sempre recepito come
corretta la premessa fondante di esse: che, cioè, la disciplina
delle impugnazioni, quale capitolo della complessiva
regolamentazione del processo, si collochi anch'essa - sia pure con
le peculiarità che poco oltre si evidenzieranno - entro l'ambito
applicativo del principio di parità delle parti; premessa, questa,
la cui validità deve essere confermata.
Il principio in parola non è infatti suscettibile di una
interpretazione riduttiva, quale quella che - facendo leva, in
particolare, sulla connessione proposta dall'art. 111, secondo
comma, Cost. tra parità delle parti, contraddittorio, imparzialità
e terzietà del giudice - intendesse negare alla parità delle parti
il ruolo di connotato essenziale dell'intero processo, per
concepirla invece come garanzia riferita al solo procedimento
probatorio: e ciò al fine di desumerne che l'unico mezzo
d'impugnazione, del quale le parti dovrebbero indefettibilmente
fruire in modo paritario, sia il ricorso per cassazione per
violazione di legge, previsto dall'art. 111, settimo comma,
Cost.
Una simile ricostruzione finirebbe difatti per attribuire al
principio di parità delle parti, in luogo del significato di
riaffermazione processuale dei principi di cui all'art. 3 Cost.,
una antitetica valenza derogatoria di questi ultimi: soluzione
tanto meno plausibile a fronte del tenore letterale della norma
costituzionale, nella quale la parità delle parti è enunciata come
regola generalissima, riferita indistintamente ad «ogni processo» e
senza alcuna limitazione a determinati momenti o aspetti dell'iter
processuale. Né può trarsi argomento, in contrario, dallo specifico
risalto che il legislatore costituzionale ha inteso assegnare al
valore del contraddittorio nel processo penale, attestato dalle
puntuali "direttive" al riguardo impartite nel quarto e nel quinto
comma dell'art. 111 Cost.: non potendosi ritenere, anche sul piano
logico, che tale distinto valore - anziché affiancarsi,
rafforzandolo, al principio di parità - sia destinato ad esplicare
un ruolo limitativo del medesimo; così da legittimare l'idea -
palesemente inaccettabile rispetto ad altri tipi di processo,
quale, ad esempio, il processo civile - per cui, nel processo
penale, la clausola di parità opererebbe solo nei confini del
procedimento di formazione della prova.
5.2. - Ciò posto, questa Corte ha ribadito che, anche per quanto
attiene alla disciplina delle impugnazioni, parità delle parti non
significa, nel processo penale, necessaria omologazione di poteri e
facoltà.
A tal proposito - sulla premessa che la garanzia del doppio grado
di giurisdizione non fruisce, di per sé, di riconoscimento
costituzionale (ex plurimis, sentenza n. 280 del 1995; ordinanza n.
316 del 2002) - questa Corte ha in particolare rilevato come il
potere di impugnazione nel merito della sentenza di primo grado da
parte del pubblico ministero presenti margini di "cedevolezza" più
ampi, a fronte di esigenze contrapposte, rispetto a quelli che
connotano il simmetrico potere dell'imputato. Il potere di
impugnazione della parte pubblica trova, infatti, copertura
costituzionale unicamente entro i limiti di operatività del
principio di parità delle parti - "flessibile" in rapporto alle
rationes dianzi evidenziate - non potendo essere configurato come
proiezione necessaria del principio di obbligatorietà
dell'esercizio dell'azione penale, di cui all'art. 112 Cost.
(sentenza n. 280 del 1995; ordinanze n. 165 del 2003, n. 347 del
2002, n. 421 del 2001 e n. 426 del 1998); mentre il potere di
impugnazione dell'imputato viene a correlarsi anche al fondamentale
valore espresso dal diritto di difesa (art. 24 Cost.), che ne
accresce la forza di resistenza di fronte a sollecitazioni di segno
inverso (sentenza n. 98 del 1994).
Ciò non toglie, tuttavia, che le eventuali menomazioni del potere
di impugnazione della pubblica accusa, nel confronto con lo
speculare potere dell'imputato, debbano comunque rappresentare - ai
fini del rispetto del principio di parità - soluzioni normative
sorrette da una ragionevole giustificazione, nei termini di
adeguatezza e proporzionalità dianzi lumeggiati: non potendosi
ritenere, anche su questo versante - se non a prezzo di svuotare di
significato l'enunciazione di detto principio con riferimento al
processo penale - che l'evidenziata maggiore "flessibilità" della
disciplina del potere di impugnazione del pubblico ministero
legittimi qualsiasi squilibrio di posizioni, sottraendo di fatto,
in radice, le soluzioni normative in subiecta materia allo
scrutinio di costituzionalità.
5.3. - In simile ottica, questa Corte si è quindi ripetutamente
pronunciata - tanto prima che dopo la modifica dell'art. 111 Cost.
- nel senso della compatibilità con il principio di parità delle
parti della norma che escludeva l'appello del pubblico ministero
avverso le sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio
abbreviato, anche nella sola forma dell'appello incidentale, salvo
si trattasse di sentenza modificativa del titolo del reato (artt.
443, comma 3, e 595 cod. proc. pen.).
Al riguardo, si è infatti osservato come la soppressione del potere
della parte pubblica di impugnare nel merito decisioni che
segnavano «comunque la realizzazione della pretesa punitiva fatta
valere nel processo attraverso l'azione intrapresa» - essendo lo
scarto tra la richiesta dell'accusa e la sentenza sottratta
all'appello non di ordine «qualitativo», ma meramente
«quantitativo» - risultasse razionalmente giustificabile alla luce
dell'«obiettivo primario di una rapida e completa definizione dei
processi svoltisi in primo grado secondo il rito alternativo di cui
si tratta» (sentenza n. 363 del 1991; ordinanze n. 305 del 1992 e
n. 373 del 1991): rito che - sia pure per scelta esclusiva
dell'imputato, dopo le modifiche attuate dalla legge 16 dicembre
1999, n. 479 - «implica una decisione fondata, in primis, sul
materiale probatorio raccolto dalla parte che subisce la
limitazione censurata, fuori delle garanzie del contraddittorio»
(ordinanze n. 46 del 2004, n. 165 del 2003, n. 347 del 2002 e n.
421 del 2001).
Tali caratteristiche del giudizio abbreviato - che conferiscono un
particolare risalto alla dissimmetria di segno opposto,
riscontrabile a favore del pubblico ministero nella fase delle
indagini preliminari, le cui risultanze sono direttamente
utilizzabili ai fini della decisione (al riguardo, si veda la
sentenza n. 98 del 1994) - valevano, dunque, a rendere la scelta
normativa in discorso «incensurabile sul piano della ragionevolezza
in quanto proporzionata al fine preminente della speditezza del
processo» (sentenza n. 363 del 1991). Fine al quale non avrebbe
potuto essere invece sacrificato - per la ragione dianzi indicata -
lo speculare potere di impugnazione dell'imputato (sentenza n. 98
del 1994).
6. - Ben diversa è la situazione nel caso oggetto dell'odierno
scrutinio di costituzionalità.
6.1. - Al di sotto dell'assimilazione formale delle parti - «il
pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le
sentenze di condanna» (ergo, non contro quelle di proscioglimento)
- la norma censurata racchiude una dissimmetria radicale. A
differenza dell'imputato, infatti, il pubblico ministero viene
privato del potere di proporre doglianze di merito avverso la
sentenza che lo veda totalmente soccombente, negando per integrum
la realizzazione della pretesa punitiva fatta valere con l'azione
intrapresa, in rapporto a qualsiasi categoria di reati.
Né varrebbe, al riguardo, opporre che l'inappellabilità - sancita
per entrambe le parti - delle sentenze di proscioglimento si presta
a sacrificare anche l'interesse dell'imputato, segnatamente
allorché il proscioglimento presupponga un accertamento di
responsabilità o implichi effetti sfavorevoli. Tale conseguenza
della riforma - in ordine alla quale sono stati prospettati
ulteriori e diversi problemi di costituzionalità, di cui la Corte
non è chiamata ad occuparsi in questa sede - non incide comunque
sulla configurabilità della rilevata sperequazione, per cui una
sola delle parti, e non l'altra, è ammessa a chiedere la revisione
nel merito della pronuncia a sé completamente sfavorevole.
È evidente, poi, come tale sperequazione non venga attenuata, se
non in modo del tutto marginale, dalla previsione derogatoria di
cui al comma 2 dell'art. 593 cod. proc. pen., in forza della quale
l'appello contro le sentenze di proscioglimento è ammesso nel caso
di sopravvenienza o scoperta di nuove prove decisive dopo il
giudizio di primo grado: previsione non presente nel testo
originariamente approvato dal Parlamento, ma introdotta a fronte
dei rilievi su di esso formulati dal Presidente della Repubblica
con il messaggio trasmesso alle Camere il 20 gennaio 2006 ai sensi
dell'art. 74, primo comma, Cost., nel quale si era segnalato, tra
l'altro, come «la soppressione dell'appello delle sentenze di
proscioglimento» determinasse - stante la «disorganicità della
riforma» - una condizione di disparità «delle parti nel processo
[…] che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni
svolte dalle parti stesse». Risulta, infatti, palese come l'ipotesi
considerata - sopravvenienza o scoperta di nuove prove decisive nel
corso del breve termine per impugnare (art. 585 cod. proc. pen.) -
presenti connotati di eccezionalità tali da relegarla a priori ai
margini dell'esperienza applicativa (oltre a non coprire,
ovviamente, l'errore di valutazione nel merito).
Altrettanto evidente, ancora, è come l'eliminazione del potere di
appello del pubblico ministero non possa ritenersi compensata - per
il rispetto del principio di parità delle parti - dall'ampliamento
dei motivi di ricorso per cassazione, parallelamente operato dalla
stessa legge n. 46 del 2006 (lettere d ed e dell'art. 606, comma 1,
cod. proc. pen., come sostituite dall'art. 8 della legge): e ciò
non soltanto perché tale ampliamento è sancito a favore di entrambe
le parti, e non del solo pubblico ministero; ma anche e soprattutto
perché - quale che sia l'effettiva portata dei nuovi e più ampi
casi di ricorso - il rimedio non attinge comunque alla pienezza del
riesame di merito, consentito dall'appello.
6.2. - La rimozione del potere di appello del pubblico ministero si
presenta, per altro verso, generalizzata e "unilaterale".
È generalizzata, perché non è riferita a talune categorie di reati,
ma è estesa indistintamente a tutti i processi: di modo che la
riforma, mentre lascia intatto il potere di appello dell'imputato,
in caso di soccombenza, anche quando si tratti di illeciti
bagatellari - salva la preesistente eccezione relativa alle
sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda (art. 593, comma
3, cod. proc. pen.; si veda, altresì, per i reati di competenza del
giudice di pace, l'art. 37 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274) - fa
invece cadere quello della pubblica accusa anche quando si discuta
dei delitti più severamente puniti e di maggiore allarme sociale,
che coinvolgono valori di primario rilievo costituzionale.
È "unilaterale", perché non trova alcuna specifica "contropartita"
in particolari modalità di svolgimento del processo - come invece
nell'ipotesi già scrutinata dalla Corte in relazione al rito
abbreviato, caratterizzata da una contrapposta rinuncia
dell'imputato all'esercizio di proprie facoltà, atta a comprimere i
tempi processuali - essendo sancita in rapporto al giudizio
ordinario, nel quale l'accertamento è compiuto nel contraddittorio
delle parti, secondo le generali cadenze prefigurate dal codice di
rito.
7. - A fronte delle evidenziate connotazioni, l'alterazione del
trattamento paritario dei contendenti, indotta dalla norma in
esame, non può essere giustificata, in termini di adeguatezza e
proporzionalità, sulla base delle rationes che, alla stregua dei
lavori parlamentari, si collocano alla radice della riforma.
7.1. - A sostegno della soluzione normativa censurata, si è
rilevato, anzitutto, che l'avvenuto proscioglimento in primo grado
- rafforzando la presunzione di non colpevolezza - impedirebbe che
l'imputato, già dichiarato innocente da un giudice, possa essere
considerato da altro giudice colpevole del reato contestatogli «al
di là di ogni ragionevole dubbio», secondo quanto richiesto, ai
fini della condanna, dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., come
novellato dall'art. 5 della stessa legge n. 46 del 2006. In simile
situazione, la reiterazione dei tentativi dello Stato per
condannare un individuo già risultato innocente verrebbe dunque ad
assumere una connotazione "persecutoria", contraria ai «principi di
uno Stato democratico» (in questo senso, in particolare,
l'illustrazione della proposta di legge A.C. 4604 da parte dei
relatori alla Commissione giustizia della Camera dei
deputati).
Al riguardo, è peraltro sufficiente osservare come la sussistenza o
meno della colpevolezza dell'imputato «al di là di ogni ragionevole
dubbio» rappresenti la risultante di una valutazione: e la
previsione di un secondo grado di giurisdizione di merito trova la
sua giustificazione proprio nell'opportunità di una verifica piena
della correttezza delle valutazioni del giudice di primo grado, che
non avrebbe senso dunque presupporre esatte, equivalendo ciò a
negare la ragione stessa dell'istituto dell'appello. In effetti, se
il doppio grado mira a rafforzare un giudizio di "certezza", esso
non può non riflettersi sui diversi approdi decisori cui il
giudizio di primo grado può pervenire: quello di colpevolezza,
appunto, ma, evidentemente, anche quello - antitetico - di
innocenza.
In tale ottica, l'iniziativa del pubblico ministero volta alla
verifica dei possibili (ed eventualmente, anche evidenti) errori
commessi dal primo giudice, nel negare la responsabilità
dell'imputato, non può qualificarsi, in sé, "persecutoria"; essa
ha, infatti, come scopo istituzionale quello di assicurare la
corretta applicazione della legge penale nel caso concreto e -
tramite quest'ultima - l'effettiva attuazione dei principi di
legalità e di eguaglianza, nella prospettiva della tutela dei
molteplici interessi, connessi anche a diritti fondamentali, a cui
presidio sono poste le norme incriminatrici.
7.2. - A fondamento della scelta legislativa in esame viene
allegata, per altro verso, l'esigenza di uniformare l'ordinamento
italiano alle previsioni dell'art. 2 del Protocollo addizionale n.
7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22
novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990,
n. 98; nonché dell'art. 14, paragrafo 5, del Patto internazionale
relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16
dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre
1977, n. 881. Tali norme internazionali pattizie prevedono che ogni
persona condannata per un reato ha diritto a che l'accertamento
della sua colpevolezza o la condanna siano riesaminati da un
tribunale superiore o di seconda istanza: principio che - si
sostiene - verrebbe vulnerato nel caso di condanna dell'imputato in
secondo grado, conseguente all'appello del pubblico ministero
avverso la sentenza di proscioglimento emessa in primo grado (in
questa prospettiva, si veda la relazione del proponente alla
proposta di legge A.C. 4604).
Con riguardo ad entrambe le norme, questa Corte ebbe, peraltro, già
in precedenza a rilevare come il riesame ad opera di un tribunale
superiore, da esse previsto a favore dell'imputato, non debba
necessariamente coincidere con un giudizio di merito, anziché con
il ricorso per cassazione; e ciò perché l'obiettivo perseguito è
quello di «assicurare comunque un'istanza davanti alla quale fare
valere eventuali errori in procedendo o in iudicando commessi nel
primo giudizio, con la conseguenza che il riesame nel merito
interverrà solo ove tali errori risultino accertati» (sentenza n.
288 del 1997; si veda, altresì, la sentenza n. 62 del 1981). Al
riguardo, non è, d'altro canto, senza significato la circostanza
che il legislatore costituzionale del 1999 - nel riformulare l'art.
111 Cost., nell'ottica di un suo adeguamento ai principi del
«giusto processo» - non sia intervenuto sul tema delle
impugnazioni, continuando a riferirsi al ricorso per cassazione per
violazione di legge come unico rimedio impugnatorio
costituzionalmente imposto.
Dirimente è, peraltro, il rilievo che, alla luce della disciplina -
più recente ed analitica di quella del Patto internazionale -
dell'art. 2 del Protocollo addizionale n. 7 alla Convezione europea
(su cui soprattutto fanno leva i lavori parlamentari), il diritto
della persona dichiarata colpevole di un reato al riesame della
«dichiarazione di colpa o di condanna», da parte di un tribunale
superiore, può essere oggetto di eccezioni - oltre che «in caso di
infrazioni minori» e «in casi nei quali la persona interessata sia
stata giudicata in prima istanza da un tribunale della
giurisdizione più elevata» - anche quando essa «sia stata
dichiarata colpevole e condannata a seguito di un ricorso avverso
il suo proscioglimento» (paragrafo 2 del citato art. 2).
Quest'ultima eccezione presuppone, evidentemente, che la legge
interna contempli un potere di impugnazione contra reum, e quindi a
favore dell'organo dell'accusa; essa implica pertanto il
riconoscimento che tale potere - anche quando si tratti di
impugnazione di merito - è compatibile con il sistema di tutela
delineato dalla Convenzione e dallo stesso Protocollo, come del
resto conferma la legislazione vigente in buona parte dei Paesi
dell'Europa continentale.
7.3. - Si pone l'accento, da ultimo, sul rapporto solo «mediato»
che il giudice dell'appello ha con le prove (in tale ottica, si
veda nuovamente la citata illustrazione dei relatori della proposta
di legge A.C. 4604): reputandosi, in specie, che comporti una
situazione di diminuita garanzia - in rapporto ai principi di
oralità e immediatezza, ispiratori del processo penale nel modello
accusatorio - un assetto nel quale la decisione di proscioglimento
di un giudice (quello di primo grado), che ha assistito alla
formazione della prova nel contraddittorio fra le parti, può essere
ribaltata da altro giudice (quello di appello), che fonda invece la
sua decisione su una prova prevalentemente scritta.
Ai fini della risoluzione dell'odierno incidente di
costituzionalità, non è peraltro necessario scrutinare la
condivisibilità o meno di tale affermazione, la quale evoca
tensioni interne al vigente ordinamento processuale, connesse al
mantenimento di impugnazioni di tipo tradizionale nell'ambito di un
processo a carattere tendenzialmente accusatorio. A prescindere,
difatti, dal rilievo che l'ipotizzata distonia del sistema - ove
effettivamente riscontrabile - sussisterebbe anche in rapporto alle
sentenze di condanna, per le quali il pubblico ministero mantiene
il potere di appello, avuto riguardo alla possibile modifica in
peius della decisione da parte del giudice di secondo grado come
conseguenza di divergenti valutazioni di fatto (le quali portino,
ad esempio, al mutamento del titolo del reato o al riconoscimento
di una circostanza aggravante); è assorbente la considerazione che
il rimedio all'eventuale deficit delle garanzie che assistono una
parte processuale va rinvenuto - in via preliminare - in soluzioni
che escludano quel difetto, e non già in una eliminazione dei
poteri della parte contrapposta che generi un radicale squilibrio
nelle rispettive posizioni.
All'obiezione, poi, che le possibili soluzioni alternative al
problema dianzi evidenziato, almeno ove calibrate sull'attuale
assetto del sistema delle impugnazioni, peserebbero negativamente
sui tempi di definizione del giudizio, è agevole replicare che
neppure la ragionevole durata del processo - principio che, per
costante affermazione di questa Corte, va contemperato con il
complesso delle altre garanzie costituzionali (ex plurimis,
sentenza n. 219 del 2004; ordinanze n. 420 e n. 418 del 2004, n.
251 del 2003, n. 458 e n. 519 del 2002) - può essere perseguita,
come nella specie, attraverso la totale soppressione di rilevanti
facoltà processuali di una sola delle parti. E ciò a prescindere
dalla possibilità - da più parti prospettata e che resta aperta
alla valutazione del legislatore - di una revisione organica del
regime delle impugnazioni, intesa ad eliminare le tensioni da cui,
per quanto accennato, il problema stesso trae origine.
8. - Nel suo carattere settoriale, per contro, la novella censurata
ha, inoltre, alterato il rapporto paritario tra i contendenti con
modalità tali da determinare anche una intrinseca incoerenza del
sistema.
Per effetto della riforma, infatti, mentre il pubblico ministero
totalmente soccombente in primo grado resta privo del potere di
proporre appello, detto potere viene invece conservato dall'organo
dell'accusa nel caso di soccombenza solo parziale, vuoi in senso
"qualitativo" (sentenza di condanna con mutamento del titolo del
reato o con esclusione di circostanze aggravanti), vuoi anche in
senso meramente "quantitativo" (sentenza di condanna a pena
ritenuta non congrua).
9. - Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve dunque
ribadire che, nella cornice dei valori costituzionali, la parità
delle parti non corrisponde necessariamente ad una eguale
distribuzione di poteri e facoltà fra i protagonisti del processo.
In particolare, per quanto attiene alla disciplina delle
impugnazioni - ferma restando la possibilità per il legislatore,
dianzi accennata, di una generale revisione del ruolo e della
struttura dell'istituto dell'appello - non contraddice, comunque,
il principio di parità l'eventuale differente modulazione
dell'appello medesimo per l'imputato e per il pubblico ministero,
purché essa avvenga nel rispetto del canone della ragionevolezza,
con i corollari di adeguatezza e proporzionalità, che si sono a più
riprese ricordati.
Nella specie, per contro, la menomazione recata dalla disciplina
impugnata ai poteri della parte pubblica, nel confronto con quelli
speculari dell'imputato, eccede il limite di tollerabilità
costituzionale, in quanto non sorretta da una ratio adeguata in
rapporto al carattere radicale, generale e "unilaterale" della
menomazione stessa: oltre a risultare - per quanto dianzi osservato
- intrinsecamente contraddittoria rispetto al mantenimento del
potere di appello del pubblico ministero contro le sentenze di
condanna.
Le residue censure dei giudici rimettenti restano di conseguenza
assorbite.
10. - L'art. 1 della legge n. 46 del 2006 va dichiarato, pertanto,
costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, sostituendo
l'art. 593 cod. proc. pen., esclude che il pubblico ministero possa
appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione
per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo
codice, se la nuova prova è decisiva.
Correlativamente, va dichiarata l'illegittimità costituzionale
anche dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006,
nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una
sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data
di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato
inammissibile.
per questi motivi
La Corte Costituzionale riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale,
in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento),
nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura
penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le
sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi
previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova
prova è decisiva;
2) dichiara l'illegittimità costituzione dell'art. 10, comma 2,
della citata legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui
prevede che l'appello proposto contro una sentenza di
proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata
in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 24 gennaio 2007." |