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1.
Introduzione
Vi sono almeno due aspetti che rendono di cruciale importanza
l'approfondimento delle malattie mentali secondo una prospettiva
criminologica. In primis, la circostanza che un soggetto, autore di
reato, sia affetto da una patologia psichica può determinare
decisive conseguenze giuridiche, sia di tipo sostanziale sia di
tipo processuale; in secondo luogo, e in ogni caso, la presenza di
tali disturbi offre significativi elementi per la comprensione
della condotta criminosa di tali persone, sia dal punto di vista
criminogenetico sia dal punto di vista criminodinamico. Il
comportamento dell'uomo in seno alla società si presenta come il
risultato di una interazione dinamica, funzionale e transattiva tra
distinte variabili: il modello di cultura, il modello di società,
il modello di personalità(1). Lo studio delle caratteristiche
psichiche dell'uomo, anche e soprattutto patologiche, consente di
analizzare i fattori che rendono ogni persona un'entità unica e che
determinano la variabilità della condotta individuale a parità di
condizioni esogene. I fattori de quibus (c.d. componenti di
vulnerabilità individuale) rendono ragione della resistenza o della
fragilità dei singoli dinanzi a stimoli potenzialmente criminogeni,
se non addirittura della elettiva propensione di taluni a
comportarsi in modo criminoso. In tale prospettiva scientifica,
particolarmente complesso si presenta lo studio dei c.d. disturbi
di personalità: ciò anzitutto perché problematico è il loro
inquadramento in ambito psichiatrico; inoltre perché assai
controversa risulta, nel sistema penale, la rilevanza della c.d.
psicopatia quale infermità in grado di abolire o scemare la
capacità di intendere e di volere, con conseguente non punibilità
del reo o diminuzione di pena.
2. La personalità
Assai gravoso si appalesa l'onere di offrire una definizione
appagante del concetto di personalità; ciò in considerazione del
significato non del tutto univoco che il concetto in questione è
venuto assumendo nell'ambito della psicologia scientifica(2).
All'uopo è sufficiente ricordare il contributo di Allport il quale,
in un esauriente studio della letteratura in argomento, ha
riportato quasi cinquanta definizioni della personalità(3). In
effetti, già nell'uso comune diversi sono i significati che vengono
attribuiti al termine "personalità": un primo uso identifica il
termine con quello di abilità o accortezza sociale; una seconda
accezione configura, invece, come inerenti alla personalità
dell'individuo le impressioni più intense e vive che egli suscita
negli altri (personalità aggressiva o sottomessa o timorosa)(4).
Per quanto concerne le definizioni fornite dagli psicologi, è bene
richiamare la distinzione operata da Allport tra definizione
biosociale e definizione biofisica. La prima presenta una chiara
analogia con l'uso comune del termine: per essa, infatti, la
personalità coincide con il valore dell'individuo quale stimolo
sociale. La definizione biofisica pone, invece, le radici della
personalità nelle caratteristiche o qualità del soggetto: secondo
tale prospettiva, la personalità possiede sia un aspetto organico
sia un aspetto soggetto ad osservazione e può essere posta in
rapporto con qualità specifiche dell'individuo, suscettibili di
descrizione e misurazione obiettiva. Altre definizioni pongono in
primo piano la funzione integrativa od organizzativa della
personalità: essa consisterebbe nella configurazione dei vari e
distinti comportamenti dell'individuo oppure nella stessa sua forza
attiva. La personalità sarebbe ciò che dà ordine e coerenza ai
diversi tipi di condotta in cui il soggetto si impegna. Per altri
studiosi la personalità è l'equivalente degli aspetti unici o
individuali del comportamento: il termine definirebbe, quindi, i
tratti peculiari dell'individuo, che lo differenziano da tutte le
altre persone. Infine, alcuni teorici hanno considerato la
personalità come l'essenza stessa dell'uomo: secondo questa
definizione, tale concetto individua l'aspetto più rappresentativo
dell'individuo, giacché riuscirebbe ad esprimere ciò che di fatto
egli è. Tale sintetica disamina evidenzia l'estrema eterogeneità
delle definizioni offerte dagli studiosi. Pertanto appaiono
pregnanti le conclusioni raggiunte sul punto da Hall e Lindzey,
secondo cui "la definizione che un dato individuo darà della
personalità dipenderà interamente dalle sue particolari preferenze
teoriche". In definitiva, la personalità consiste in un insieme di
valori o di termini descrittivi usati per rappresentare
l'individuo, esaminato in base a quelle variabili o dimensioni che
occupano una posizione centrale nella particolare teoria
seguita(5). Orbene, in una prospettiva criminologica non può
prescindersi da un approccio integrato tra individuo ed ambiente
sociale nel quale viene agita la condotta delittuosa; approccio che
evidenzi il rapporto di causalità circolare del loro reciproco
influenzamento. Al riguardo appare davvero conferente il
significato offerto dal Ponti: "la personalità può definirsi come
il complesso delle caratteristiche di ciascun individuo, quali si
manifestano nelle modalità del suo vivere sociale, e può essere
intesa come la risultante delle interrelazioni del soggetto con i
gruppi e con l'ambiente"(6). Secondo un profilo di indagine
strutturale, è possibile poi scomporre l'attività psichica in tre
fondamentali funzioni: conoscitiva, affettiva, volitiva. Alla sfera
cognitiva si riconducono l'intelligenza, la conoscenza e il
pensiero; nell'ambito della sfera affettiva discerniamo l'umore, i
sentimenti e le emozioni; alla base della sfera volitiva, infine,
possiamo scorgere sia motivi consapevoli, sia motivazioni profonde
o inconsce, sia pulsionalità e istinti(7). Tali distinzioni
consentono di comprendere più a fondo, e di distinguere, i diversi
disturbi di personalità, proprio perché ciascuno di questi ultimi
si caratterizza e si specifica per la abnormità di alcune delle
funzioni menzionate. In una prospettiva dinamico-evolutiva, risulta
poi di cruciale importanza analizzare la genesi della personalità e
le influenze che nel corso della esistenza la forgiano: sui fattori
costituzionali, il c.d. temperamento, operano, infatti, le c.d.
influenze modellanti. Le predisposizioni congenite costituiscono un
"potenziale non-qualunque" che, nel corso dell'esistenza, sarà più
o meno distorto o favorito dalla storia personale: esso funge da
base neuro-endocrino-fisiologica per l'edificazione della
personalità. Il carattere, anch'esso incluso nel concetto di
personalità, va distinto dal temperamento: mentre quest'ultimo
consiste nella base innata (ancorata alla struttura biologica)
delle disposizioni e tendenze peculiari di ogni individuo
nell'operare nel mondo, il carattere rappresenta la risultante
della interazione tra temperamento e ambiente, connotandosi
piuttosto come componente dinamica. La storia individuale - ossia
gli avvenimenti, le condizioni di vita e le influenze
inter-individuali - scandisce i tre essenziali processi di
organizzazione della personalità. In primis il condizionamento che
si ottiene: dall'apprendimento e dalla ripetizione dell'operato
altrui, nonché dalle condizioni abituali dell'esistenza; dalla
fissazione di un avvenimento traumatico; dal clima psicologico
della vita nel corso dei primi anni. Intervengono poi, sin
dall'inizio, le c.d. identificazioni: in funzione dei periodi
sensibili, la fissazione e l'assimilazione dei modelli (parentali e
non) permette la progressione. Infine, l'apprendimento della
tolleranza alla frustrazione: le frustrazioni, e le reazioni alle
stesse, formano la relazione con il mondo esterno e con l'avvenire,
segnando il modo di affermarsi di fronte agli ostacoli naturali e
sociali. Tale apprendimento costituisce una educazione del
controllo del comportamento e della padronanza di sé; esso crea le
basi psicologiche della coscienza morale, intesa quale inibizione
dei desideri dell'Io per tener conto delle barriere sociali e della
libertà altrui(8).
3. I disturbi di
personalità
a. Definizione
Prima di concentrare l'attenzione sulle c.d. personalità
psicopatiche(9), appare propedeutico il tentativo di definire la
personalità psichicamente normale. All'uopo, in una prospettiva
psicoanalitica, risulta pregnante il riferimento al concetto di
"carattere genitale": una personalità normale dovrebbe aver
"pienamente risolto il complesso edipico" ed essere "totalmente
liber(a) dalla dipendenza infantile"(10); tale personalità
recherebbe solo residui del narcisismo e dell'ambivalenza
infantile, sia assicurando il primato genitale nella vita
individuale e sociale, sia promuovendo un assetto globale
sufficientemente stabile delle capacità relazionali. Per dirla con
Freud, la normalità psichica risiede in quella persona che
raggiunga "un sufficiente grado di capacità di godere e di
fare"(11). La personalità psicopatica si caratterizza, invece, per
un modello abituale di esperienza interiore e di comportamento che
devia marcatamente rispetto alle aspettative dell'ambiente
culturale dell'individuo. Siffatto modulo organizzativo può
riguardare sia l'area cognitiva, manifestandosi nei modi di
percepire e interpretare se stessi, gli altri o gli avvenimenti;
sia l'area affettiva, conformando l'intensità, la labilità e
l'adeguatezza emotiva del soggetto; o ancora il controllo degli
impulsi o il funzionamento interpersonale(12). La personalità
psicopatica risulta, inoltre, non flessibile, rigida, non
adattativa e pervasiva in un'ampia varietà di situazioni personali
e sociali. Tale caratterizzazione determina un disagio
significativo per il soggetto e per il suo ambiente, oltre che la
compromissione del funzionamento socio-lavorativo e
interrelazionale(13). I c.d. psicopatici "soffrono e fanno
soffrire" la società(14). Ed è proprio in considerazione della
capacità di adattamento alle norme sociali da parte di tali
soggetti che le personalità psicopatiche sono state definite, in
termini descrittivo-relazionali, anche sociopatiche. In ambito
psichiatrico si preferisce adoperare altre espressioni: si parla di
disturbi della personalità o di sindromi caratteriali, proprio
perché il disturbo più evidente, persistente e strutturalmente più
importante si colloca nel carattere (rectius, personalità), inteso
come modo o somma individuale delle caratteristiche abituali,
congenite ed acquisite, di essere, di agire e di reagire alle
circostanze esterne(15). Questa definizione consente di discernere,
almeno in astratto, le sindromi caratteriali, da un lato, rispetto
alle psicosi (endogene o da causa organica) e, dall'altro, rispetto
alle nevrosi, anche se in quest'ultimo caso la distinzione appare
più ardua(16). Nelle personalità c.d. abnormi il disturbo coglie e
deforma, in maniera elettiva o prevalente e duratura, le modalità
caratteristiche di risposta e di comportamento di fronte alle
situazioni ambientali ed ai bisogni interni (criterio nosodromico
cronologico): tali soggetti presentano ab initio modalità di
sentire e di agire peculiari e abnormi. I sintomi di tali
personalità consistono in alterazioni comportamentali ed
ideoaffettive, più evidenti nell'ambito relazionale ed
interpersonale e persistenti per tutta la vita. Tali sintomi sono
alloplastici, nel senso che i soggetti psicopatici tendono alla
soddisfazione dei bisogni personali attraverso la manipolazione
dell'ambiente esterno. Sono, inoltre, sintomi egosintonici, in
quanto accettati e condivisi dal soggetto: ciò significa che
l'individuo è in accordo con se stesso e il suo comportamento non è
foriero di sentimenti di colpa; egli si sente nel giusto e la
sofferenza cagionata dalla sua condotta si riversa sugli altri e
sull'ambiente. Dunque, ciò che caratterizza il c.d. psicopatico è,
oltre al comportamento cronicamente anomalo, "stabile nella sua
instabilità" (sia pure con sensibili mutamenti nel tempo e in
relazione alle circostanze), l'abnorme struttura del carattere
(caratteropatia), assieme alla difficoltà di modificarsi in
rapporto all'esperienza acquisita e alla precarietà dei rapporti
interpersonali(17). La maggior parte dei disturbi di personalità
non rientra, pertanto, tra le malattie mentali stricto sensu
intese, bensì tra le c.d. anomalie del carattere e della
personalità. In estrema sintesi è possibile connotare tali
situazioni secondo due parametri. In primis, il carattere abnorme
del comportamento, inteso in senso statistico: vi può essere
disturbo di personalità solo allorquando esso sia presente in una
minima fetta della popolazione. In secondo luogo, si adopera la
dizione "disturbo di personalità" allorché la condotta con esso
connessa susciti nella società giudizi di valore negativi: il
comportamento dello psicopatico viene ritenuto inadeguato nei
confronti delle aspettative e delle richieste dell'ambiente
sociale. Si fa, quindi, carico al soggetto del proprio disturbo e
lo si ritiene responsabile del disagio che la sua condotta cagiona
alla società; si tratta, è opportuno evidenziarlo, di una reazione
sociale ben diversa rispetto a quella che si verifica nei confronti
del malato di mente(18). Bisogna poi osservare come molti tratti
del carattere e delle modalità del comportamento descritti nei
disturbi di personalità si riscontrino anche nella personalità
"normale" (emozionabilità, dipendenza, irascibilità, fermezza,
suggestionabilità, et coetera). Tali caratteristiche assumono
significato patologico solo allorquando producano un'importante e
durevole compromissione del funzionamento sociale o lavorativo
dell'individuo, oppure siano causa di grave sofferenza
soggettiva(19).
b. Etiopatogenesi
Allo stato attuale, nonostante le copiose ricerche effettuate
sull'argomento, non disponiamo di risultati univoci e definitivi in
ordine all'etiopatogenesi delle sindromi caratteriali; è possibile
peraltro individuare tre gruppi di modelli sperimentali( 20).
Secondo una prima teoria, d'ordine genetico-costituzionale,
sussisterebbe una tipologia costituzionale la quale si
trasmetterebbe come predisposizione ereditaria alla patologia
caratteriale conclamata. In tal senso è possibile citare
Kretschmer(21) il quale codifica una correlazione specifica per
tipo di struttura corporea, tratti caratteriali e psicosi, come
patocaratterologia sistematica. Sempre in tale prospettiva,
Schneider(22) descrive, in base al ruolo preminente di
predisposizioni biologico-costituzionali, vari tipi di caratteri
abnormi o personalità psicopatiche suscettibili di presentare
frequenti reazioni o sviluppi psicopatologici (reazioni a corto
circuito, etc.). In effetti, nonostante la tesi costituzionalistica
pura sembri superata, anche di recente alcuni studiosi hanno
sostenuto, pur in assenza di dimostrazioni irrefutabili, il ruolo
di una trasmissibilità eredo-genetica. In particolare sembra si
ereditino alcuni tratti del carattere: estroversione-introversione,
neuroticismo, impulsività, il carattere antisociale, tratti
isterici ed anancastici. Dall'esame di diversi studi emerge una
significativa incidenza familiare dei disturbi di personalità
ossessivo-compulsivo, borderline, schizotipico, antisociale ed
istrionico. Un altro modello, d'ordine biochimico-neurofisiologico,
trae spunto dalle risultanze di alcuni accertamenti effettuati su
pazienti affetti da alcuni tipi di disturbi di personalità: su tali
soggetti si riscontrerebbero alterazioni biochimiche
(neurotrasmettitoriali, endocrine, enzimatiche) e/o di anomalie
elettroencefalografiche, elettroretinografiche e della
registrazione dei potenziali evocati acustici. Tuttavia, allo stato
attuale si ritiene che tali alterazioni biochimiche e
neurofisiologiche rappresentino indici psicobiologici piuttosto che
fattori eziologici costantemente accertati delle sindromi
caratteriali. In effetti le ricerche in argomento inducono a
ritenere che non siano tanto i livelli di funzionamento dei singoli
apparati neurotrasmettitoriali a dispiegare un ruolo determinante
nell'ambito delle condotte umane, quanto piuttosto l'interazione
reciproca dei vari sistemi, secondo meccanismi di feed-back che,
nella "normalità", mantengono determinati equilibri. Infine,
secondo un terzo modello, d'ordine psicologico-comportamentale,
esplicano incidenza decisiva le influenze ambientali negative, le
quali possono determinare precocemente una strutturazione
patologica della personalità. Alcune ricerche di carattere
etologico-sperimentale hanno evidenziato peculiari meccanismi di
interazione familiare, riscontrati in soggetti con disturbi del
carattere sin dalle prime età della vita: tali meccanismi si
fondano su comportamenti contraddittori e imprevedibili nei
confronti del figlio da parte di uno o entrambi i genitori,
preoccupati per i loro problemi piuttosto che attenti alle esigenze
del primo. Sempre nell'ambito di tale modello interpretativo, altri
studiosi attribuiscono maggiore importanza ai fattori
socio-culturali, tra cui il linguaggio, il tipo di educazione
ricevuta, etc. Superando l'approccio unifattoriale, è necessario
poi evidenziare come anche in ambito psichiatrico clinico appaia
applicabile l'ipotesi integrativa di una causalità multifattoriale
dei disturbi di personalità, in cui i vari fattori considerati sono
complementari e in reciproca interazione (ipotesi
biopsicosociale)(23). Secondo tale prospettiva, i fattori
biologici, che costituirebbero il supporto organico del disturbo,
non costituiscono per sé soli causa efficiente a determinare
l'anomalia caratteriale; perché essa insorga e si strutturi,
occorre il concorso di co-fattori connessi con il divenire
esistenziale, con la peculiarità delle vicende di vita del
paziente, con il tipo delle relazioni familiari, con i disagi
interpersonali e sociali.
c. Classificazione
Numerose sono le classificazioni dei disturbi di personalità,
condizionate da indirizzi tipologici assai eterogenei
(morfofisiopsicologico, descrittivo, psicoanalitico,
psicofisiologico-reflessologico, etc.). Tra di esse può anzitutto
menzionarsi, per il suo interesse storico e per l'immediata
referenzialità della nomenclatura impiegata, la suddivisione
tipologica delle personalità psicopatiche costruita da Schneider,
basata sui tratti caratteriologici prevalenti. Egli distingue dieci
categorie: ipertimici, depressivi, insicuri di se stessi o
inquieti, fanatici, personalità bisognose di farsi valere,
instabili o labili di umore, personalità esplosive, apatici o
freddi, abulici, astenici(24). Ma le classificazioni più recenti e
maggiormente pregnanti ai fini di indagine in tale sede perseguiti
sono senz'altro quella del D.S.M. IV-R (A.P.A. 1994) e quella
dell'I.C.D. 10 (W.H.O. 1987)(25). In particolare, il Manuale
diagnostico e statistico dei disturbi mentali (D.S.M. IV)(26),
redatto, per iniziativa dell'American Psychiatric Association, da
un'équipe internazionale di psichiatri, rappresenta un testo di
riferimento internazionale ovunque adottato e costituisce strumento
indispensabile per l'unificazione in tutti i Paesi della
terminologia psichiatrica e per il raffronto dei dati delle
ricerche scientifiche(27). Sempre in prospettiva nosografica e
definitoria, assume rilievo l'analoga classificazione realizzata
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (I.C.D. 10: International
Classification of Diseases)(28). I disturbi di personalità sono
registrati nell'Asse II del D.S.M. IV e tale circostanza non è di
poco conto. È nell'Asse I, infatti, che sono comprese le malattie
psichiatriche propriamente dette (come la schizofrenia, la
depressione, i disturbi d'ansia, etc.). I disturbi di personalità
non provocano, invece, un'alterazione delle funzioni psichiche
fondamentali (pensiero, percezione, intelligenza, memoria,
coscienza, etc.), né sintomi più lievi della sfera nevrotica; essi,
come si è detto, si distinguono essenzialmente per le alterazioni
della condotta e per i comportamenti disadattati e socialmente
turbativi(29). Tale inquadramento nosografico produce conseguenze
facilmente intuibili in tema di riconoscimento dell'imputabilità
nei soggetti c.d. psicopatici: ed infatti, non essendo considerati
veri e propri malati di mente, i criminali portatori di disturbo
della personalità vengono solitamente ritenuti imputabili (sul
punto però infra par. 5). Il D.S.M. IV descrive dieci specifici
disturbi di personalità, riuniti in tre clusters (gruppi), in base
ad analogie descrittive(30): - il gruppo A, etichettato odd cluster
("strano" o "eccentrico"), comprende i disturbi di personalità
paranoide, schizoide e schizotipico. Si tratta di individui spesso
strani, bizzarri, predisposti a sviluppi di patologia mentale più
severa, come ad esempio i deliri cronici e la schizofrenia; - nel
gruppo B, dramatic cluster secondo la terminologia del D.S.M. IV,
rientrano i disturbi narcisistico, istrionico, borderline e
antisociale (anche definiti da altri autori rispettivamente come
personalità o carattere narcisistico, isterico o bisognoso di farsi
valere, marginale o "al limite", personalità psicopatica o
sociopatica, etc.). I soggetti ricompresi in tale gruppo
evidenziano una particolare difficoltà nel controllo degli impulsi,
irritabilità, reattività, imprevedibilità, emotività amplificata ed
esasperata, tendenza all'abuso di sostanze psicotrope(31); - il
gruppo C, anxius cluster, include i disturbi di evitamento,
dipendente e ossessivo-compulsivo. Le persone affette da tale
classe di disturbi appaiono spesso ansiosi, fragili, indecisi,
paurosi; essi possono, inoltre, presentare una predisposizione a
soffrire di patologie nevrotiche. Bisogna poi menzionare alcune
"categorie diagnostiche proposte", non registrate nel D.S.M. IV,
suscettibili di ulteriori studi e ricerche sistematiche: disturbi
di personalità sadico, auto-frustrante ed esplosivo intermittente.
Per quanto concerne i rapporti tra personalità e sindromi
psichiatriche, è stato di recente rilevato come ciascun gruppo, o
cluster, di disturbi della personalità sia associato con frequenza
significativa ad una o più categorie specifiche di disturbi
psichiatrici. In particolare, tale connessione si rileva con
maggiore incidenza statistica nei disturbi del gruppo B, che si
associano ad abuso abituale di sostanze psicoattive (alcool,
stupefacenti); più raramente nei disturbi del gruppo A, in cui
possono insorgere disturbi psicotici quali sviluppi deliranti
cronici (gelosia patologica, querulomania, etc.), schizofrenie e
paranoia "pura". Infine, il gruppo C presenta un alto indice di
correlazione con la depressione ricorrente e i disturbi
d'ansia(32). Ma non si tratta solo di tale correlazione. Ed
infatti, peculiari tratti personologici sono allo stato concepiti
non solo come fattori predisponenti (condizioni di vulnerabilità)
ad alcuni disturbi psichici, o come fattori patoplastici
dell'espressività sintomatologica, del decorso e della risposta al
trattamento, ma anche come manifestazione subclinica o secondaria
dell'evento morboso(33). Anche quest'ultima considerazione può
rivelarsi significativa in ambito giuridico, giacchè la sindrome
caratteriale potrebbe essere spia di un classico disturbo
psichiatrico, secondo la nosografia tradizionale e, quindi,
condurre verosimilmente al riconoscimento della non
imputabilità.
4. Inquadramento normativo:
l'imputabilità
Nel XIX secolo, con il fenomeno della codificazione, si è
ovunque affermato il principio giuridico della non punibilità dei
soggetti affetti da malattie mentali. Tuttavia, le specifiche
soluzioni normative dettate dai legislatori dei singoli Paesi
rappresentano un panorama alquanto eterogeneo. È possibile di
conseguenza sistematizzare le diverse opzioni codicistiche secondo
tre fondamentali indirizzi. Secondo il metodo puramente
psicopatologico, un soggetto affetto da patologia psichica, che
abbia commesso un reato, viene considerato non punibile per il solo
fatto che il suo disturbo rientri tra quelli specificati dal
codice. Si tratta, come è facile intuire, di un criterio
squisitamente nosografico, in funzione del quale l'essere portatore
di una delle infermità catalogate dalla legge conduce per ciò
stesso all'irresponsabilità del reo/malato(34). Vi è poi il metodo
esclusivamente normativo, secondo cui, perché un soggetto possa
andare esente da responsabilità per ragione di infermità, è
sufficiente che egli fosse incapace di intendere e di volere al
momento del fatto, a prescindere dalla diagnosi di una specifica
malattia e, quindi, dall'inquadramento in una precisa categoria
nosografica. Qualsiasi disturbo psichico, anche transeunte, ma che
comunque abbia viziato la coscienza o la libertà di
autodeterminazione del soggetto è suscettivo di elidere o attenuare
la responsabilità penale. Infine, secondo il metodo
psicopatologico-normativo, una sorta di quid mixtum tra i due
modelli, adottato in Italia come nella maggior parte dei Paesi
europei, bisogna procedere ad una duplice valutazione: in primo
luogo occorre verificare la sussistenza di un'infermità di mente;
indi si valuta l'incidenza di quest'ultima sulla capacità di
intendere e di volere al tempus commissi delicti. In questa
prospettiva l'infermità costituisce presupposto, ma non condizione
sufficiente, perché il soggetto possa essere riconosciuto come non
imputabile; occorre poi sempre verificare se e quanto la patologia
abbia inciso sulla genesi del delitto. L'imputabilità può essere
definita come la condizione psichica nella quale deve trovarsi il
soggetto per poter essere sottoposto alla pena; requisito che
dipende dal possesso della capacità di intendere e di volere.
Invero il concetto di imputabilità è, al contempo, "empirico" e
"normativo": spetta in primis alle scienze comportamentali
individuare i presupposti empirici, in presenza dei quali sia
fondato asserire che l'essere umano è in grado di recepire il
messaggio contenuto nella norma penale; mentre compete al
legislatore fissare le condizioni di rilevanza giuridica dei dati
forniti dalle scienze empirico-sociali, in base agli obiettivi di
tutela perseguiti dal sistema penale(35). Per quanto concerne il
nostro ordinamento, il codice penale Rocco del 1930 offre una
specifica definizione di imputabilità. L'art. 85 c.p. stabilisce,
infatti, che "nessuno può essere punito per un fatto preveduto
dalla legge come reato, se, al momento in cui l'ha commesso, non
era imputabile"; segue la definizione normativa di quest'ultimo
concetto: "è imputabile chi ha la capacità di intendere e di
volere". Capacità di intendere e di volere rappresentano, pertanto,
la condicio sine qua non per poter essere considerati imputabili,
ed entrambe le facoltà devono essere presenti (il codice adopera la
disgiunzione "o")(36). La capacità di intendere può essere definita
come l'attitudine ad orientarsi nel mondo esterno secondo una
percezione non distorta della realtà e, quindi, come la capacità di
discernere rettamente il significato ed il valore del proprio
comportamento, nonché le conseguenze morali e giuridiche dello
stesso: in altre parole vuol dire avere consapevolezza del lecito e
dell'illecito, o anche di ciò che è bene e di ciò che è male.
Ancora, può definirsi come la "capacità di apprezzamento e di
previsione della portata delle proprie azioni od omissioni, sia sul
piano giuridico che su quello morale"(37). In una prospettiva di
scomposizione analitica, è possibile distinguere diversi gradi o
valenze della capacità di intendere. In primo luogo ci si riferisce
alla c.d. coscienza della realtà: essa è presente allorquando il
soggetto sia consapevole di ciò che accade, mostrando una normale
consapevolezza di sé e del mondo. Il soggetto deve, però, anche
rendersi conto della propria possibilità di rapportarsi con il
mondo esterno, quindi della sua capacità di modificare la realtà
esteriore (oltre che interiore), agendo su di essa, e perciò deve
comprendere di poter causare delle modificazioni, migliorative o
peggiorative, nella realtà che lo circonda (c.d. consapevolezza
comportamentale). Vi è infine la c.d. capacità di critica, che
consiste nella capacità di effettuare una valutazione critica della
situazione e, in via consequenziale, operare la scelta del
comportamento da assumere in concreto(38). La capacità di volere
consiste, invece, nel potere di controllare gli impulsi ad agire e
di determinarsi secondo il motivo che appare più ragionevole o
preferibile in base ad una concezione di valore: essa risiede
nell'attitudine a scegliere in modo consapevole tra motivi
antagonistici. Per compendiare, potremmo definire tale capacità
come il libero autodeterminismo in vista di uno scopo;
autodeterminismo che può attuarsi tanto nel senso dell'azione,
quanto nel senso dell'inazione. Anche a proposito della capacità di
volere possiamo effettuare un'analitica scomposizione, in
prospettiva diacronica. L'atto volitivo è, in via generale,
frazionabile secondo una certa sequenza: il primo momento è quello
sensorialepercettivo; segue la fase ideativa, ossia la
rappresentazione mentale; il soggetto passa indi ad esaminare
l'atto da compiere in relazione alle circostanze ambientali, ne
valuta pro e contra, fattibilità, et coetera (fase deliberativa);
in una quarta fase l'individuo si decide all'azione (fase della
decisione); da ultimo, la sequenza si completa con la realizzazione
concreta dell'atto ideato, deliberato e deciso (fase
esecutiva)(39). Il codice Rocco stabilisce che "non è imputabile
chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità,
in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di
volere" (art. 88 c.p.: vizio totale di mente); il codice prevede,
inoltre, una specifica diminuente per il caso in cui il reo, nel
momento di commissione del fatto, "era, per infermità, in tale
stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la
capacità di intendere o di volere"(art. 89 c.p.: vizio parziale di
mente). Il sistema penale italiano sancisce, quindi, una
presunzione di imputabilità per i soggetti maggiori di età, salvo
la prova dell'intervento abolitivo o limitativo ad opera di cause
patologiche. Solo i fattori morbosi sono suscettivi di determinare
la non punibilità del reo; ma tale condicio, seppur necessaria, non
è ex se sufficiente, giacché bisogna anche dimostrare che la causa
patologica abbia inciso sulla capacità di intendere e di volere del
soggetto, compromettendola. Appare pertanto di cruciale importanza
concentrare l'attenzione sulla locuzione adoperata dal codice per
indicare il presupposto della non imputabilità: l'infermità. La
vexata quaestio consiste nel fornire risposta all'interrogativo se
la locuzione infermità, adottata dal codice, sia o meno equivalente
a quella di malattia. Invero, la nozione di infermità si appalesa
più ampia, giacché non si riferisce in modo esclusivo alle malattie
mentali stricto sensu intese, precipuamente inquadrabili nella
nosografia tradizionale, bensì essa appare suscettiva di
ricomprendere anche disturbi psichici di diversa natura. Tale
maggiore ampiezza consente di sussumere nel concetto di infermità
qualsiasi condizione morbosa che sia stata in grado di interferire
sulla capacità di intendere o di volere, anche solo
transitoriamente, ovvero quei disturbi che abbiano "valore di
malattia", cioè che agiscono come se si trattasse di un processo
morboso(40). Ciò determina, in termini giuridico-normativi, due
effetti di sicuro rilievo: in primis i confini applicativi
dell'istituto della non imputabilità subiscono una significativa
estensione; in secondo luogo l'attenzione si concentra
sull'accertamento dell'effettiva incidenza dello stato morboso
sulla capacità di intendere e di volere del reo. Dal punto di vista
medico-legale, perché si possa parlare di malattia stricto sensu
intesa è necessario che ricorrano determinate caratteristiche
connotative(41). In particolare occorre che la malattia esibisca i
seguenti tratti clinici: a) abnormità, intesa come notevole
deviazione da una media statistica; b)dinamicità, nel senso che la
deviazione dalla media deve assumere carattere duraturo e
permanente; c) presenza di un intervento sanitario (diagnosi e
terapia); d)presenza di disturbi funzionali reali e apprezzabili
(locali o generali)(42). Rispondono senz'altro a tali parametri
medico-legali tutte le alterazioni psichiche che prendono vita da
processi morbosi ad eziologia organica, nonché la schizofrenia e i
disturbi maggiori dell'umore. Esiste però un insieme eterogeneo di
c.d. varianti abnormi dell'essere psichico non suscettivo di essere
ricompreso nel termine di malattia: si pensi al ritardo mentale e
alla demenza di lieve entità, ai disturbi di personalità, alle
parafilie, alle reazioni psicogene o ai disturbi d'ansia(43). Tali
condizioni patologiche, seppur non riconducibili alla nozione di
malattia, presentano comunque - secondo parametri medico-legali - i
caratteri del più ampio concetto di infermità (utilizzato dal
codice). La distinzione tra le nozioni di infermità e di malattia
appare, pertanto, fondata in primo luogo su di un chiaro dato
lemmatico, decisivo secondo un'interpretazione squisitamente
letterale; in secondo luogo vi è il suffragio, tutt'altro che
secondario, della letteratura medico-legale. Del resto, in
prospettiva sistematica, è opportuno evidenziare come, a fronte
della specifica indicazione di "infermità" nell'art. 88 c.p., il
legislatore altrove adoperi il diverso termine di "malattia" (artt.
582, 583 c.p.). Ma se anche residuassero remore ad una tale opzione
ermeneutica, condizionate dal timore di aprire il varco a
trattamenti indulgenziali nei confronti del reo, riteniamo decisiva
una lettura in chiave teleologica dell'istituto della non
imputabilità per infermità mentale. La ratio sottesa alle norme de
quibus sembra, infatti, volta non tanto ad accertare che la
condizione del soggetto sia esattamente catalogabile nel novero
delle malattie elencate nei trattati di medicina (in particolare il
D.S.M. IV), quanto che il suo disturbo abbia in concreto
l'attitudine a compromettere gravemente la capacità sia di
percepire il disvalore del fatto commesso, sia di recepire il
significato del trattamento punitivo(44). Ciò che in effetti la
norma sembra privilegiare è l'incidenza eziologica dello stato
patologico. Tale opzione interpretativa si presenta di cruciale
importanza con riguardo al tema che precipuamente ci occupa: ove si
attribuisca al concetto di infermità l'ampio significato di cui si
è detto, si potrebbero far rifluire nell'ambito dei presupposti
patologici della non imputabilità anche i c.d. disturbi di
personalità, salvo verificare, ovviamente, la loro concreta
incidenza sulla capacità di intendere e di volere. Ma, come si è
detto, non basta che ricorra un'infermità, sia pure connotata
secondo i parametri indicati. È necessario che l'infermità abbia
cagionato un tale "stato di mente" da escludere la capacità di
intendere e di volere. Illustrato il concetto di infermità occorre
ora soffermarsi sull'entità "vizio di mente", elemento dotato di
autonoma rilevanza nell'economia della norma de qua(45). E allora,
vizio di mente può considerarsi qualsiasi alterazione, dotata di
determinata entità, delle facoltà intellettiva o volitiva o di
entrambe, riscontrabile nell'agente(46). La vigente formula
codicistica consente, inoltre, di trarre un'ulteriore e
significativa conseguenza a proposito delle condizioni che
giustificano il riconoscimento della non imputabilità: ciò che deve
essere "totale", a mente dell'art. 88 c.p., è il vizio-conseguenza
e non l'infermità-causa del vizio medesimo. Pertanto la malattia
mentale non sempre e non necessariamente deve investire tutta la
personalità: è molto frequente, infatti, riscontrare nella psiche
del soggetto affetto dal disturbo aree più o meno vaste di residua
integrità. Vi sono poi ulteriori parametri cui resta subordinato
l'accertamento della non imputabilità. In primis viene in rilievo
il profilo cronologico: il giudizio sull'imputabilità deve essere
ancorato al tempus commissi delicti e ciò comporta che, non
essendovi necessariamente continuità o immodificabilità, né
tantomeno inguaribilità negli stati morbosi e nelle loro
manifestazioni, può accadere che uno stato patologico fosse
presente al momento del fatto e non sia più in atto (o sia
attenuato) al momento del giudizio psichiatrico forense(47). Vi è
ancora il discusso requisito del collegamento eziologico, ossia
della coerenza tra la causa del vizio di mente e il tipo di
illecito realizzato dal reo. Alcuni Autori sostengono, infatti, che
debba sussistere un rapporto eziologico diretto tra il reato
commesso e il settore della mente specificamente interessato dal
disturbo (ad es. mania di persecuzione e omicidio del presunto
persecutore); nel caso in cui manchi tale nesso andrebbe
riconosciuta la imputabilità piena del reo-malato (ad es. mania di
persecuzione e violenza carnale nei confronti di una donna estranea
a proiezioni persecutorie)(48). Tuttavia l'orientamento dominante
propende per la soluzione più favorevole al reo, sul presupposto
che l'art. 88 c.p., considerato nel suo tenore letterale, rapporti
l'incapacità alla condizione del soggetto al momento del fatto e
non allo specifico fatto commesso: ai fini della rilevanza del
vizio di mente è sufficiente il mero nesso cronologico(49). Da
ultimo appare opportuno svolgere alcune osservazioni di metodo,
rilevanti in sede di accertamento psichiatrico-forense. La
valutazione sulla imputabilità deve essere informata al principio
di individualizzazione; il giudizio deve essere rigorosamente
ancorato all'esame del singolo caso clinico. È ormai anacronistico
il criterio secondo cui a una data diagnosi debba obbligatoriamente
corrispondere un giudizio di incapacità di intendere e di volere:
il punto è che esistono singoli soggetti disturbati, con variabili
gradi di compromissione, e non malattie come entità ontologicamente
date(50). E ancora: alla diagnosi categoriale deve seguire quella
funzionale; si tratta di momenti complementari, ma distinti, della
perizia psichiatrica. L'analisi categoriale consente
l'inquadramento nosografico del disturbo secondo i criteri del
D.S.M. IV o dell'I.C.D. 10 (il codice alfanumerico) e rappresenta
momento statico della perizia. È poi però indispensabile passare al
secondo livello, ossia verificare la compromissione (e relativo
grado) che il disturbo diagnosticato ha determinato
sull'organizzazione e sul funzionamento di quella data personalità
(momento dinamico-funzionale)(51).
5. Orientamenti
giurisprudenziali
Il carattere per così dire compromissorio del metodo
psicopatologiconormativo e il tentativo di mediare tra eterogenee
prospettive di inquadramento hanno determinato, nella
giurisprudenza di merito e di legittimità, l'alternanza di
indirizzi ermeneutici contrapposti: talora sono prevalsi principi
interpretativi improntati ad una rigida osservanza delle categorie
diagnostiche della psichiatria, talaltra soluzioni più duttili ed
estensive del concetto di infermità(52). Invero, la complessità
dell'accertamento relativo alla imputabilità di soggetti affetti da
disturbi psichici è allo stato attuale acuita dalla circostanza che
la stessa scienza psichiatrica è attraversata da una sorta di crisi
di identità, per cui anche nel suo ambito il concetto di malattia
mentale è tutt'altro che pacifico: la selezione dei disturbi
classificabili come malattia stricto sensu intesa può variare a
seconda che lo psichiatra adotti, quale parametro scientifico di
riferimento, il modello nosografico, la prospettiva
psicopatologica, il paradigma psicologico, l'indirizzo sociologico,
il modello c.d. integrato ovvero che egli segua gli orientamenti
della psichiatria biologica o dinamico-strutturale etc. E ciò, tra
l'altro, rende conto del perché i giudizi offerti dagli psichiatri
circa l'imputabilità di un reo siano non di rado difformi: si pensi
alle polemiche e ai contrasti che al riguardo si verificano nelle
aule di giustizia tra consulenti di parte e periti. La verità è che
giudicare i fenomeni psichici e psicopatologici è materia di per sé
incerta. È facile, quindi, intuire quali difficoltà possa
incontrare il giudice che, in qualità di peritus peritorum, deve,
in ultima analisi, decidere in ordine alla imputabilità di un
soggetto. Per lungo tempo, come detto, la giurisprudenza della
Suprema Corte è stata caratterizzata dall'oscillazione tra due
antinomiche linee interpretative. Secondo una prima opzione
giurisprudenziale, di gran lunga dominante fino ad un recente
passato, il concetto di malattia mentale deve essere ricostruito
secondo un modello squisitamente "medico": pertanto presenta i
requisiti dell'infermità mentale soltanto il disturbo psichico che
poggia su una base organica e/o che possiede caratteri patologici
così definiti da poter essere ricondotto a un preciso quadro
nosografico-clinico(53). Questo orientamento restrittivo - che
esclude dall'area della non imputabilità le mere anomalie psichiche
- privilegia i parametri clinici di giudizio allo scopo di
soddisfare una duplice esigenza di fondo: in primis l'ancoraggio
alla nosografia psichiatrica ufficiale garantirebbe la certezza del
diritto e l'uniformità di trattamento nell'applicazione dello
stesso; in secundis tale ancoraggio impedirebbe soluzioni
indulgenziali, determinate da un'eccessiva dilatazione dei casi di
riconosciuta incapacità, e permetterebbe invece di tutelare con più
efficacia esigenze di difesa sociale(54). L'orientamento
giurisprudenziale alternativo tende a svincolare la valutazione
giuridica dal rigido inquadramento in catalogazioni
medico-nosografiche: la condizione psichica del reo può integrare
gli estremi dell'infermità anche se il disturbo psichico in
questione non è suscettivo di essere ricondotto ad un preciso
paradigma clinico-psichiatrico, purché esso abbia, in ogni caso,
compromesso la capacità di intendere e di volere del soggetto(55).
Si tratta di aperture giurisprudenziali, sensibili agli sviluppi
della psichiatria e della psicopatologia, che spostano il fulcro
interpretativo della norma sul profilo relativo all'incidenza della
patologia di mente (quale che ne sia la definizione "tecnica")
sulla capacità di intendere e di volere. È così possibile, peraltro
con molta cautela, riconoscere significato patologico anche alle
alterazioni mentali atipiche, in particolare alle c.d. psicopatie.
Inoltre, tale soluzione giurisprudenziale sembra garantire meglio
il rispetto del principio di colpevolezza (art. 27 Cost.), alla cui
luce devono necessariamente leggersi le norme del codice penale in
tema di imputabilità: se un addebito in termini di colpevolezza
presuppone che il reo avesse la possibilità di agire diversamente,
allora si dovrà coerentemente riconoscere che anche le anomalie
della personalità possono incidere sulla capacità di un individuo.
Da ultimo la Corte di Cassazione, presa finalmente coscienza del
contrasto giurisprudenziale in atto ormai da tempo, ha risolto la
questione con una pronunzia a S.U., statuendo la seguente massima:
"Anche i disturbi della personalità, come quelli da nevrosi e
psicopatie, possono costituire causa idonea ad escludere o
grandemente scemare, in via autonoma e specifica, la capacità di
intendere e di volere del soggetto agente ai fini degli artt. 88 e
89 c.p., sempre che siano di consistenza, intensità, rilevanza e
gravità tali da concretamente incidere sulla stessa; per converso,
non assumono rilievo ai fini della imputabilità le altre anomalie
caratteriali o gli stati emotivi e passionali, che non rivestano i
suddetti connotati di incisività sulla capacità di
autodeterminazione del soggetto agente; è inoltre necessario che
tra il disturbo mentale ed il fatto di reato sussista un nesso
eziologico, che consenta di ritenere il secondo causalmente
determinato dal primo" (Cass. S.U. n. 9163 ud. 25 gennaio 2005 -
dep. 8 marzo 2005). Si tratta, come è facile intuire, di una
sentenza epocale, caratterizzata peraltro da un apparato
motivazionale di alto profilo giuridico e scientifico; sentenza da
cui traspare evidente l'obiettivo di aggiornare l'interpretazione
in materia di imputabilità - adeguandola alla configurazione
personalistica della responsabilità penale (art. 27 Cost.), di
coniugare il dato normativo con i contributi della migliore scienza
psichiatrica e, soprattutto, di superare le incertezze
interpretative. La Cassazione, pur riconoscendo alle psicopatie
rango di infermità ex artt. 88 e 89 c.p., ha fissato rigorosi
paletti nel delimitare la rilevanza delle stesse nell'ambito del
giudizio relativo all'imputabilità. In particolare la S.C. richiede
che il disturbo raggiunga una gravità ed intensità tali da incidere
sulla capacità di intendere o di volere, e che sussista un nesso
eziologico con la specifica azione criminosa compiuta. In ordine al
primo requisito va detto che già da tempo in psichiatria forense
alcuni Autori(56) hanno introdotto l'autonoma nozione di Disturbo
Grave di Personalità: esso è caratterizzato da un quadro borderline
di personalità con alterazioni del funzionamento
affettivo-relazionale (esplosioni di rabbia, intensa disforia,
instabilità affettiva e relazionale, timore dell'abbandono etc.),
disturbi dell'identità, ricorso all'utilizzazione di meccanismi
primari di difesa, alterazioni transitorie del sentimento di realtà
o dell'esame di realtà (comportamenti disorganizzati, bizzarri e
incongrui). Solo in presenza di tale sintomatologia comportamentale
si potrebbe concludere nel senso dell'esistenza di un vizio di
mente. Condivisibile appare poi il richiesto nesso eziologico: tale
requisito sussiste allorquando il disturbo si sia manifestato in
maniera qualitativamente o quantitativamente sufficiente a
conferire "valore di malattia" o "significato di infermità" al
reato perpetrato, correlandosi al sottostante funzionamento
psicopatologico( 57). C'è piuttosto da chiedersi perché tale
requisito non sia richiesto in relazione ai disturbi mentali
stricto sensu intesi: forse anche con riguardo a tali infermità
sarebbe opportuno procedere a tale tipo di verifica, attesa la
possibile sussistenza di aree funzionali non compromesse dalla
malattia.
6. Prospettive di riforma
Il codice penale attualmente vigente risale al 1930 e precede,
quindi, gli enormi sviluppi conseguiti dalle scienze psichiatriche
e psicopatologiche nel corso della seconda metà del secolo scorso;
pertanto, gli artt. 88 e 89 c.p. sono il frutto di scelte di
politica criminale compiute da un codificatore privo del poderoso
sostegno scientifico oggi offerto dalle discipline citate. Ciò
premesso, bisogna anche ricordare, in una visione ben più ampia,
come ormai da diversi anni si tenti di porre mano alla riforma del
codice penale, non solo per assecondare fisiologiche esigenze di
mutamento culturale, ma anche per consegnare ai cittadini un codice
finalmente in linea con i principi costituzionali. In tale
prospettiva diversi sono stati i progetti di riforma prodotti da
commissioni di studio insediate dai Governi che si sono succeduti
in questi ultimi venti anni: in particolare, degni di maggiore
nota, in ordine al tema che ci occupa, appaiono i progetti
elaborati dalla Commissione Pagliaro e dalla Commissione Grosso;
per analizzare poi le attuali prospettive de lege ferenda, occorre
verificare lo stato dei lavori cui è giunta la commissione
insediata dal Governo in carica: la Commissione Nordio. La
Commissione Pagliaro, insediata nel 1988, presentava nel 1991 un
disegno di legge-delega al Governo per l'emanazione di un nuovo
codice penale, con relazione illustrativa di accompagnamento. Con
riguardo al tema dell'imputabilità la Commissione operava due
scelte innovative di sicuro rilievo. Dal punto di vista sistematico
si rinunciava alla determinazione in termini precisi della
definizione di imputabilità, cui il codice Rocco dedica una norma
ad hoc. Lo sforzo del riformatore si concentrava, invece, nella
individuazione delle cause di esclusione della imputabilità (art.
34), allargandone l'ambito rispetto alla disciplina vigente tramite
il richiamo ad altre "anomalie mentali", oltre all'infermità di
mente (art. 34.1, lett. b), e tramite il rinvio ad ogni altra causa
che ponga il soggetto "in tale stato di mente da escludere la
capacità di intendere o di volere"(58). È evidente che, con una
formulazione così ampia, i disturbi della personalità potrebbero
senz'altro porsi quale presupposto del riconoscimento della non
imputabilità. Da evidenziare, inoltre, come il rinvio ad ogni
"altra causa" rappresenti una clausola aperta, in grado di far
rifluire nella categoria qualsiasi condizione suscettiva di
incidere sulla capacità di intendere e di volere, compromettendola.
Nel 1998, la Commissione Grosso prendeva le mosse dall'analisi dei
lavori svolti dalle precedenti Commissioni, con particolare
riguardo al c.d. Progetto Pagliaro e al c.d. Progetto Ritz (1995).
Già in sede di relazione preliminare la Commissione dedicava
particolare attenzione al tema dell'imputabilità, affrontando i
diversi profili rilevanti, anche secondo una prospettiva
comparatistica. Dal punto di vista ideologico la Commissione, pur
nella consapevolezza degli aspetti di crisi dell'istituto
dell'imputabilità(59), riconosceva l'irrinunziabilità, per un
diritto penale garantista, della distinzione fra soggetti
imputabili e non imputabili. In effetti la crisi dell'istituto
dell'imputabilità si era verificata proprio in ordine alla
individuazione dei confini della "non normalità psichica", per il
venire meno di antiche (illusorie) certezze (il paradigma
medico-nosografico) nelle scienze psichiatriche( 60). La linea di
tendenza nelle applicazioni giurisprudenziali era stata verso un
cauto allargamento delle condizioni rilevanti ai fini
dell'esclusione (o riduzione) dell'imputabilità: "soluzioni diverse
da quelle pensate dal legislatore decenni addietro, ma consentite
dalla apertura dei concetti di malattia o infermità". La
Commissione osservava come le proposte di riforma del codice
italiano avessero mostrato di aderire a tale mutata prospettiva di
inquadramento, grazie all'inserimento di locuzioni del tipo "altra
anomalia", "altra causa" o "gravissima anomalia psichica". Tuttavia
in seno ai dibattiti scientifici era emerso un orientamento critico
verso l'impostazione del progetto Pagliaro che, dopo una
elencazione formalmente tassativa di cause di esclusione
dell'imputabilità, la rendeva onnicomprensiva con la previsione di
chiusura: "altra causa". In effetti l'obiettivo principale
perseguito dalla Commissione era quello di garantire l'adeguamento
al sapere scientifico(61), escludendo tuttavia l'adozione di
clausole generali o troppo generiche. A tal fine, nonostante alcuni
studiosi ritenessero (e ritengano tuttora) sufficiente la formula
del codice vigente (incentrata sul concetto di infermità), la
Commissione valutava preferibile un chiarimento legislativo, in
modo da rendere più sicura la strada per una possibile rilevanza,
quali cause di esclusione dell'imputabilità, di situazioni
problematiche, come le nevrosi o psicopatie, o stati momentanei di
profondo disturbo emotivo, che fossero tali da togliere base ad un
ragionevole rimprovero di colpevolezza. "Alla preoccupazione che
ciò possa indebolire la 'tenuta' generalpreventiva del sistema
penale si può rispondere che nessuna patente di irresponsabilità si
vuole dare automaticamente a realtà in cui sia mancato un controllo
esigibile di impulsi emotivi: le situazioni di possibile rilevanza
ai fini dell'imputabilità sono situazioni riconoscibilmente
abnormi". Sulla base di tali osservazioni preliminari la
Commissione provvedeva a redigere un progetto preliminare di
articolato (2000), poi modificato in un testo definitivo (2001), al
fine di recepire le indicazioni emerse nel dibattito nel frattempo
sviluppatosi. Dal punto di vista sistematico la Commissione
adottava la soluzione già indicata dalla Commissione Pagliaro,
rinunciando a definire "in positivo" l'imputabilità e limitandosi a
disciplinare le condizioni inabilitanti, in presenza delle quali
l'imputabilità è esclusa. Le disposizioni cruciali erano contenute
nell'art. 94(62). Il presupposto della non imputabilità, di matrice
psicopatologica, veniva individuato nella formula "per infermità o
per altro grave disturbo della personalità". In questo modo il
riformatore sceglieva di conferire esplicita rilevanza ai c.d.
disturbi caratteriali, ma optava anche per il riferimento ad una
specifica categoria patologica, rinunziando così
all'onnicomprensività della formula "altra anomalia"
(originariamente selezionata in sede di progetto preliminare). Il
concetto di capacità di intendere e di volere veniva poi sostituito
con "la possibilità di comprendere il significato del fatto(63) o
di agire in conformità a tale valutazione". La Commissione Nordio,
insediata nel 2002 dall'attuale Governo, è di recente giunta a
conclusione dei propri lavori. Con riguardo all'oggetto del nostro
studio, il c.d. Progetto Nordio - che peraltro allo stato è
possibile conoscere solo nel suo testo provvisorio e non ufficiale
- prevede, all'art. 48 dell'articolato proposto, che "nessuno può
essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se nel
momento della condotta costitutiva non aveva, per infermità, la
capacità di intendere e di volere, sempre che il fatto sia stato
condizionato dalla incapacità. Agli effetti della legge penale la
capacità di intendere e di volere è intesa come possibilità di
comprendere il significato del fatto e di agire in conformità a
tale valutazione". Dalla lettura della relazione di accompagnamento
emerge con chiarezza la scelta di lasciare immutato l'attuale
riferimento lessicale al termine "infermità", al fine di evitare
paventati sbandamenti applicativi "connessi a formule generiche ed
omnicomprensive del tipo disturbo psichico, disturbo della
personalità, psicopatia". In definitiva, dall'analisi dei progetti
di riforma illustrati, è possibile rilevare una decisa linea di
tendenza volta ad allargare, con cautela, il novero dei disturbi
psichici in grado di determinare la non punibilità del reo. Solo il
c.d. Progetto Nordio sembra esibire una sorta di revirement
rispetto a tale orientamento o, quanto meno, prediligere un
atteggiamento più restrittivo, se non di chiusura, proprio con
riguardo ai disturbi di personalità.
7. Profilo comparatistico
La rilevazione di situazioni soggettive di "incapacità di
colpevolezza" è una costante degli ordinamenti penali moderni, con
soluzioni, peraltro, anche fortemente differenziate. Appare,
quindi, opportuno, prima di rassegnare le conclusioni, offrire
sintetici spunti di approfondimento in prospettiva comparatistica.
L'attenzione sarà rivolta, per l'area civil law, ai sistemi penali
francese e tedesco, per ragioni di contiguità culturale e
giuridica; per l'area common law, a quello degli USA. L'Ancien Code
Pénal, vigente fino al 1994, prevedeva una disciplina succinta e
rigorosa per la non imputabilità conseguente ad infermità. L'art.
64 statuiva, infatti, che "non vi è né crimine né delitto, quando
il prevenuto si trova in stato di pazzia al momento dell'azione, o
quando egli vi è stato costretto da una forza alla quale egli non
ha potuto resistere"(64). Si trattava, quindi, di una disposizione
alquanto angusta, che poco margine lasciava all'apprezzamento, in
termini di punibilità, di patologie nosografiche diverse dalla
malattia mentale intesa in senso tradizionale; da evidenziare anche
l'accostamento sistematico, nel corpo della medesima norma, con la
c.d. forza maggiore. Il Nouveau Code Pénal, entrato in vigore nel
1994, dedica maggiore attenzione alla disciplina dei disturbi
mentali e alla loro incidenza sulla punibilità del reo. L'art.
122-1 recita: "Non è penalmente responsabile la persona che è
affetta, al momento dei fatti, da un disturbo psichico o
neuropsichico che abbia abolito il suo discernimento o il controllo
dei suoi atti. La persona che è affetta, al momento dei fatti, da
un disturbo psichico o neuropsichico che abbia alterato il suo
discernimento od ostacolato il controllo dei suoi atti rimane
punibile; nondimeno, la giurisdizione tiene conto di questa
circostanza quando determina la pena e ne fissa il regime"(65). La
locuzione adottata dal Nouveau Code per indicare il presupposto
della "irresponsabilità penale" consiste, quindi, nel trouble
psychique ou neuropsychique, ossia un disturbo psichico o
neuropsichico senz'altra specificazione. Tale norma consente oggi
di dare rilievo anche al complexion (carattere, temperamento),
quantomeno ai fini della determinazione della pena e del regime
(comma 2 dell'art. 122-1)(66). Da guardare con particolare
interesse è poi la soluzione normativa prescelta dallo
Strafgesetzbuch tedesco, riformato nel 1975. Il paragrafo 20
("Incapacità di colpa a causa di disturbi psichici") stabilisce
che: "Agisce senza colpa chi, al momento della commissione del
reato, a causa di un disturbo psichico patologico, a causa di un
grave disturbo di coscienza o a causa di deficienza mentale o a
causa di un'altra grave anomalia psichica, è incapace di
comprendere l'illiceità del fatto o di agire in conformità a tale
valutazione"(67). Il codice tedesco ha, quindi, introdotto formule
(riprese peraltro da codici più recenti, quale quello spagnolo e
quello portoghese) che allargano i presupposti della non
imputabilità, elencando accanto alla infermità psichica altre
condizioni ritenute idonee ad incidere sulla capacità di intendere
e di volere. Inoltre, è opportuno evidenziare come la norma sia
incentrata sul nesso fra incapacità e fatto commesso: incapacità di
comprendere il contenuto illecito del fatto, e di agire in
conformità a tale rappresentazione. Negli USA, come da orientamento
ormai seguito in più Stati, la mera presenza di una malattia
mentale non è ex se idonea a determinare il riconoscimento della
non imputabilità in capo al soggetto; bisogna, invece, avere
riguardo allo stato mentale al tempo del commesso delitto. Il
trattamento dell'incapacità varia, tuttavia, con le diverse
legislazioni. In tale sede è possibile offrire solo una sintetica
panoramica dei differenti orientamenti. In alcuni Stati si
osservano le c.d. regole di Mc Naughten secondo cui "non è
responsabile colui che, durante il fatto, agiva non avendo la
capacità di ragionare (defect of reason), agiva senza avere la
capacità di rendersi conto della sua azione o era affetto da una
malattia mentale (mental disease) per cui non capiva la natura e la
qualità del suo atto e non sapeva che era illecito". A tal fine il
c.d. wright-wrong test consente di accertare se l'autore del reato
fosse in grado di distinguere, al momento del fatto, tra bene e
male. Secondo il c.d. Durham Test, invece, "non è colpevole colui
che, al momento del fatto, era affetto da una malattia mentale
(mental disease) o da una anomalia mentale (mental defect) di cui
l'atto illegale è il prodotto"(68). In ogni caso l'onus probandi
dell'esistenza di un quadro di infermità mentale rilevante ai fini
forensi incombe alla difesa (c.d. insanity defence). Recentemente è
stata poi prospettata una soluzione fortemente innovativa: l'essere
"Colpevole ma Mentalmente Malato" (CMM). Tale proposta ha suscitato
diverse critiche; l'American Psychiatric Association si è
dimostrata disponibile ad appoggiare tale posizione, a condizione
che l'imputato possa essere messo in grado di ricevere un
trattamento mentale adeguato. Infine, bisogna ricordare che solo in
una minoranza di Stati assume rilievo lo stato di semi-infermità
mentale (Diminished Mental Capacity). Esso è applicabile
esclusivamente all'omicidio e non a reati meno gravi: riconosciuto
parzialmente incapace dal punto di vista psichico, un soggetto non
viene processato per omicidio volontario (di I grado), bensì per
manslaughter (omicidio di II grado, ossia senza
premeditazione)(69).
8. Osservazioni conclusive
Ancora oggi problematico si rivela il trattamento forense dei
c.d. disturbi di personalità. Si guarda agli stessi con una certa
diffidenza, nel timore che riconoscere loro statuto di infermità
rilevante ex artt. 88 e 89 c.p. possa condurre ad ingiustificate
impunità, magari proprio con riguardo a quei casi in cui la
particolare efferatezza del delitto non sia prodotto del disturbo,
bensì manifestazione di malvagità. Ciononostante la giurisprudenza
di legittimità, dopo lustri di interpretazioni oscillanti, ha
finalmente raggiunto un orientamento univoco, nel senso di
riconoscere la c.d. psicopatia quale possibile causa di esclusione
o diminuizione della capacità di intendere o di volere; ciò laddove
siano soddisfatti rigorosi parametri (gravità-intensità, nesso
eziologico). Del resto, nei diversi progetti di riforma del codice
penale licenziati in questi ultimi quindici anni dalle Commissioni
di studio all'uopo insediate, le disposizioni relative
all'imputabilità contenevano sempre formule atte a ricomprendere,
quale causa di incapacità penale, i c.d. disturbi di personalità.
Ciò anche per l'avvertita esigenza di armonizzare il nostro sistema
penale con quello di altre nazioni occidentali, con particolare
riferimento a quelle culturalmente e giuridicamente a noi più
contigue. Ma soprattutto per la opportunità (rectius necessità) di
aggiornare il trattamento giuridico dei disturbi mentali alla luce
dei contributi offerti dalla moderna psichiatria, e dei progressi
dalla stessa compiuti. Ci attende quindi una nuova stagione
forense, in cui occorrerà verificare le applicazioni concrete che i
Giudici di merito faranno del principio di diritto affermato dalla
S.C. nella citata sentenza; nonché le posizioni che assumeranno al
riguardo gli psichiatri forensi, interpellati quali periti nei
processi penali. In attesa, peraltro, che tale principio possa
essere cristallizzato negli articoli del nuovo codice penale
italiano: riforma che ormai da troppo tempo il nostro Paese attende
e che la Costituzione esige.
(*) - Avvocato, specializzato in diritto e procedura
penale.
(1) - U. FORNARI, Trattato di Psichiatria Forense, III^ ed., Utet,
Torino, 2004.
(2) - F. FORNARI, Prefazione alla prima edizione italiana di: C.S.
HALL e G. LINDZEY, Teorie della personalità, II^ edizione, Bollati
Boringhieri, Torino, 1986.
(3) - G.W. ALLPORT, Personality. A Psychological Interpretation,
Holt, Rinehart & Winston, New York, 1937.
(4) - E.L. HARTLEY, Readings in Social Psychology, Holt, Rinehart
& Winston, New York, 1952.
(5) - C. S. HALL e G. LINDZEY, Teorie della personalità, II^ ed.,
Bollati Boringhieri, Torino, 1986.
(6) - G. PONTI, Compendio di Criminologia, IV^ ed., Raffaello
Cortina Editore, Milano, 1999.
(7) - G. PONTI, Compendio di Criminologia, IV^ ed., Raffaello
Cortina Editore, Milano, 1999.
(8) - D. HUISMAN, (diretta da), Enciclopedia della Psicologia -
Psicologia generale, II^ ed. italiana, Trento Procaccianti Editore,
Milano, 1977.
(9) - Il termine "personalità psicopatica" fu coniato nel 1907 da
Kraepelin, che la collocò nel grande contenitore della
"degenerazione". Cfr.: U. FORNARI, Trattato di Psichiatria Forense,
III^ ed., Utet, Torino, 2004.
(10) - C. RYCROFT, Dizionario critico di psicoanalisi, Ed.
Astrolabio, Roma, 1970.
(11) - F. GIBERTI e R. ROSSI, Manuale di Psichiatria, Piccin e
Vallardi, Padova, 1996.
(12) - M. MANTERO, I disturbi di personalità, in: G. PONTI,
Compendio di Criminologia, IV^ ed., Raffaello Cortina Editore,
Milano, 1999.
(13) - Nel D.S.M. III-R si legge: "Quando i tratti di personalità
sono rigidi e non adattativi, e causano quindi una significativa
compromissione del funzionamento sociale o lavorativo, oppure una
sofferenza soggettiva, essi si costituiscono come Disturbi di
Personalità".
(14) - K. SCHNEIDER, Klinische Psychopathologie, III^ ed., Thieme
Verlag, Stuttgart, 1950.
(15) - F. GIBERTI e R. ROSSI, Manuale di Psichiatria, Piccin e
Vallardi, Padova, 1996.
(16) - Nelle nevrosi il disturbo è più rappresentato in termini
figurativi ed ideici (ad es.: fobia), mentre la personalità appare,
nel suo complesso, meno compromessa: il sintomo nevrotico si
manifesta con una produzione estranea, un quid di egodistonico, di
solito reiettato e osteggiato dal soggetto.
(17) - F. GIBERTI e R. ROSSI, Manuale di Psichiatria, Piccin e
Vallardi, Padova, 1996.
(18) - M. MANTERO, I disturbi di personalità, in: G.PONTI,
Compendio di Criminologia, IV^ ed., Raffaello Cortina Editore,
Milano, 1999.
(19) - F. GIBERTI e R. ROSSI, Manuale di Psichiatria, Piccin e
Vallardi, Padova, 1996.
(20) - F. GIBERTI e R. ROSSI, Manuale di Psichiatria, Piccin e
Vallardi, Padova, 1996.
(21) - E. KRETSCHMER, Manuale teorico-pratico di psicologia medica
(1927), Sansoni, Firenze, 1952.
(22) - K. SCHNEIDER, Klinische Psychopathologie, III^ ed., Thieme
Verlag, Stuttgart, 1950.
(23) - F. GIBERTI e R. ROSSI, Manuale di Psichiatria, Piccin e
Vallardi, Padova, 1996.
(24) - K. SCHNEIDER, Klinische Psychopathologie, III^ ed., Thieme
Verlag, Stuttgart, 1950.
(25) - Le classificazioni elaborate nel D.S.M. IV e nell'I.C.D. 10
sono in sostanza sovrapponibili, ad eccezione del disturbo
schizotipico di personalità, che nell'I.C.D. 10 viene classificato
sull'asse 1 come sindrome schizotipico nell'ambito dello "spettro"
schizofrenico.
(26) - AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, Manuale diagnostico e
statistico dei disturbi mentali, IV^ ed., 1994. Tr. It. Masson,
Milano, 1995.
(27) - G. PONTI, Compendio di Criminologia, IV^ ed., Raffaello
Cortina Editore, Milano, 1999.
(28) - I.C.D. 10, The ICD 10. Classification of Mental and
Behavioural Disorders: Clinical description and diagnostic
guidelines, Edizione Italiana a cura di D. KEMALI, M. MAJ ed altri,
Masson, Milano, 1992.
(29) - M. M. CORRERA e P. MARTUCCI, Elementi di Criminologia,
Cedam, Padova, 1999.
(30) - F. GIBERTI e R. ROSSI, Manuale di Psichiatria, Piccin e
Vallardi, Padova, 1996.
(31) - M.M. CORRERA e P. MARTUCCI, Elementi di Criminologia, Cedam,
Padova, 1999.
(32) - F. GIBERTI e R. ROSSI, Manuale di Psichiatria, Piccin e
Vallardi, Padova, 1996.
(33) - F. GIBERTI e R. ROSSI, Manuale di Psichiatria, Piccin e
Vallardi, Padova, 1996.
(34) - G. PONTI, Compendio di Criminologia, IV^ ed., Raffaello
Cortina Editore, Milano, 1999.
(35) - G. FIANDACA e E. MUSCO, Diritto penale - Parte generale, IV^
ed., Zanichelli Editore, Bologna, 2001.
(36) - Tuttavia, alcuni hanno osservato come la menzione
legislativa separata della capacità di intendere e della capacità
di volere, considerata alla stregua delle moderne conoscenze
psicologiche, susciti riserve: la psiche dell'uomo è, infatti,
un'entità essenzialmente unitaria, per cui le diverse funzioni che
la integrano si rapportano l'una all'altra, influenzandosi
scambievolmente. (Cfr.: G. FIANDACA e E. MUSCO, Diritto penale -
Parte generale, IV^ ed., Zanichelli Editore, Bologna, 2001). (37) -
G. PONTI, Compendio di Criminologia, IV^ ed., Raffaello Cortina
Editore, Milano, 1999.
(38) - L. MACCHIARELLI, P. ARBARELLO, G. CAVE BONDI, N.M. DE LUCA,
T. FEOLA, Compendio di medicina legale, Minerva medica, Torino,
2002.
(39) - L. MACCHIARELLI, P. ARBARELLO, G. CAVE BONDI, N. M. DE LUCA,
T. FEOLA, Compendio di medicina legale, Minerva medica, Torino,
2002.
(40) - G. PONTI, Compendio di Criminologia, IV^ ed., Raffaello
Cortina Editore, Milano, 1999.
(41) - Anche in giurisprudenza è possibile riscontrare una
specifica nozione del termine malattia. Si veda al riguardo
l'orientamento della S.C. formatosi in riferimento all'art. 582
c.p., secondo cui "il concetto clinico di malattia richiede il
concorso del requisito essenziale di una riduzione apprezzabile di
funzionalità, a cui può anche non corrispondere una lesione
anatomica, e di quello di un fatto morboso in evoluzione a breve o
lunga scadenza, verso un esito che potrà essere la guarigione
perfetta, l'adattamento a nuove condizioni di vita oppure la morte"
(Cass. Sez. V sent. 714/1999).
(42) - V. M. PALMIERI, Medicina forense, Morano Editore, Napoli,
1964.
(43) - M.M. CORRERA, P. MARTUCCI, Elementi di Criminologia, Cedam,
Padova, 1999.
(44) - G. FIANDACA e E. MUSCO, Diritto penale - Parte generale, IV^
ed., Zanichelli Editore, Bologna, 2001.
(45) - Questa precisazione non è pletorica. Infatti, l'abrogato
codice Zanardelli del 1889 richiedeva che il reo si trovasse in
"tale stato di infermità di mente da togliere la coscienza e la
libertà dei propri atti" (art. 46 c.p.), il codice Rocco adotta una
formula maggiormente analitica: l'infermità da cui è affetto il
soggetto (sia essa fisica o psichica) deve aver determinato nello
stesso un tale stato mentale da escludere la sua capacità.
(46) - G. MARINI, Imputabilità, in DIGESTO DELLE DISCIPLINE
PENALISTICHE, Vol. VI^, UTET, Torino, 1992 (Ristampa 1995).
(47) - G. PONTI, Compendio di Criminologia, IV^ ed., Raffaello
Cortina Editore, Milano, 1999.
(48) - G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale - Parte generale, IV^
ed., Zanichelli Editore, Bologna, 2001.
(49) - G. MARINI, Imputabilità, in DIGESTO DELLE DISCIPLINE
PENALISTICHE, Vol. VI^, UTET, Torino, 1992 (Ristampa 1995).
(50) - G. PONTI, Compendio di Criminologia - IV^ ed., Raffaello
Cortina Editore, Milano, 1999.
(51) - U. FORNARI, Trattato di Psichiatria Forense, III^ ed., Utet,
Torino, 2004.
(52) - G. PONTI, Compendio di Criminologia - IV^ ed., Raffaello
Cortina Editore, Milano, 1999.
(53) - Ex plurimis cfr.: "Esulano dalla nozione di vizio di mente,
totale o parziale, tutte le anomalie caratteriali, le quali, pur
influendo nella determinazione del soggetto, non sono conseguenti a
uno stato patologico, suscettibile di escludere o diminuire la
capacità, ossia l'attitudine del soggetto medesimo a valutare gli
effetti e il significato della propria condotta e ad
autodeterminarsi nella scelta dei molteplici moventi" (Cass. Sez.
II sent. n. 5658 del 7 giugno 1985 - cc. del 1 dicembre 1984,
Trivellato, rv. 169683).
(54) - G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale - Parte generale, IV^
ed., Zanichelli Editore, Bologna, 2001.
(55) - Ex plurimis cfr.: "Anche a fronte di anomalie psichiche non
classificabili secondo rigidi e precisi schemi nosografici e,
quindi, sprovviste di sicura (accertata) base organica, deve
considerarsi, ai fini della esclusione o della diminuzione
dell'imputabilità, la intensità dell'anomalia medesima,
accertandosi se essa sia in grado di escludere totalmente o scemare
grandemente la capacità di intendere e di volere" (Cass. Sez. VI
sent. n. 22765/2003).
(56) - U. FORNARI, Trattato di Psichiatria Forense, III ed., Utet,
Torino, 2004.
(57) - U. FORNARI, I Disturbi Gravi di Personalità rientrano nel
concetto di infermità?, in: Incontro di studio sul tema: "Infermità
mentale e giudizio penale. Nuovi scenari e criteri di
identificazione degli stati patologici", Napoli 27 maggio
2005.
(58) - Il testo dell'art. 34, rubricato "Imputabilità. Casi di
esclusione", è il seguente: "1. Escludere l'imputabilità nei casi
in cui, al momento della condotta il soggetto: era minore degli
anni quattordici ovvero, se maggiore degli anni quattordici e
minore degli anni 18, non aveva la capacità di intendere o di
volere; era, per infermità o per altra anomalia o per cronica
intossicazione da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, in tale
stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere;
era, per ubriachezza o per l'azione di sostanze stupefacenti
derivata da caso fortuito o forza maggiore, in tale stato di mente
da escludere la capacità di intendere o di volere; era, per altra
causa, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere
o di volere. 2. Nei casi suddetti, se la capacità di intendere o di
volere era grandemente scemata, ma non esclusa, diminuire la
pena".
(59) - Negli anni '80 è stata avanzata la proposta di abolire la
non imputabilità degli infermi di mente con l'intento di
riconoscere la loro pari dignità nello spirito della riforma
avviata dalla legge 180/78; anche tale proposta, peraltro, recupera
momenti di rilevanza dell'infermità quale criterio di
differenziazione nell'esecuzione della pena, che per l'infermo si
vuole abbia un contenuto terapeutico.
(60) - Alcuni studiosi hanno osservato che il concetto di infermità
di mente, utilizzato dal codice, sarebbe divenuto privo di
connotazione semantica, essendo diventato inconsistente il
parametro esterno di riferimento.
(61) - Di fronte alla diversità di paradigmi nel dibattito
scientifico, e al coesistere di tendenze sia all'allargamento che
alla restrizione dei casi di non imputabilità, la Commissione
ritiene che la scelta legislativa più ragionevole sia quella di
assicurare le condizioni di adeguamento del sistema giuridico al
sapere scientifico, evitando prese di posizione troppo rigide e
adottando formule atte a recepire la possibile rilevanza dei
diversi paradigmi cui nel dibattito scientifico sia riconosciuta
serietà e consistenza.
(62) - Art. 94 (Non imputabilità per infermità): "Non è imputabile
chi, per infermità o per altro grave disturbo della personalità,
ovvero per ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti,
nel momento in cui ha commesso il fatto era in condizioni di mente
tali da escludere la possibilità di comprendere il significato del
fatto o di agire in conformità a tale valutazione. L'imputabilità
non è esclusa quando l'incapacità dell'agente deriva dalla
inosservanza di una regola cautelare rispetto al fatto realizzato.
L'imputabilità non è altresì esclusa quando l'agente si è messo in
stato di incapacità con inosservanza di una regola cautelare
rispetto al fatto realizzato, e questo si sia realizzato a causa
dello stato di incapacità procurato".
(63) - Il Progetto preliminare utilizzava una formula diversa: "la
possibilità di comprendere l'illiceità del fatto", sostituita nel
testo definitivo a causa delle critiche che aveva sollevato.
(64) - Art. 64: "Il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu
était en état de démence au temps de l'action, ou lorsqu'il a été
contraint par une force à laquelle il n'a pu résister".
(65) - Art. 122-1: "N'est pas pénalement responsabìle la personne
qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou
neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses
actes. La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un
trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement
ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable : toutefois,
la juridiction tient compte de cette circostance lorsqu'elle
détermine la peine et en fixe le régime".
(66) - Si legge, infatti, in nota all'art. 122-1: Complexion. Pour
un exemple d'altération du discernement par complexion psychique.
Crim. 25 sept. 1995: Gaz. Pal. 1996. 1, chr. Crim. 8. (Code Pénal,
Éditions Dalloz, 2001).
(67) - §20 (Schuldunfáhigkeit wegen seelischer Störungen): "Ohne
Schuld handelt, wer bei Begehung der Tat wegen einer krankhaften
seelischen Störung, wegen einer tiefgreifenden Bewu?tseins-störung
oder wegen Schwachsinns oder einer schweren anderen seelischen
Abartigkeit unfáhig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach
dieser Einsicht zu handeln".
(68) - U. FORNARI, Trattato di Psichiatria Forense, III ed., Utet,
Torino, 2004.
(69) - G.B. PALERMO e S. FERRACUTI, L'imputabilità e il caso
dell'omicida multiplo Jeffrey Dahmer", in RIVISTA
N.P.S.:NEUROLOGIA, PSICHIATRIA E SCIENZE UMANE, Vol. XII, n. 5,
settembre-ottobre, 1992. |