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Forze armate - Quali
informazioni nei "documenti caratteristici" del personale
militare - Decisione del 24 aprile 2001.
Il garante per la protezione dei dati personali:
nella riunione odierna, in presenza
del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe
Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott.
Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,
segretario generale;
vista la richiesta di parere del Ministero della difesa in ordine
allo schema di d.P.R. relativo alla documentazione caratteristica
del personale appartenente all'Esercito, alla Marina e
all'Aeronautica;
viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con
deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio
2000;
Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;
OSSERVA:
1. Il Ministero della Difesa ha trasmesso per il parere uno schema
di decreto del Presidente della Repubblica concernente il
"Regolamento riguardante la redazione della documentazione
caratteristica del personale appartenente all'Esercito, alla Marina
e all'Aeronautica".
Il regolamento sostituirà il d.P.R. 15 giugno 1965, n. 1431 per
porre rimedio alle carenze e agli inconvenienti dell'attuale
disciplina evidenziati nella relazione illustrativa allo
schema.
Il presente parere è espresso per quanto di competenza del Garante
ovvero per i profili attinenti al trattamento dei dati
personali.
Pertinenza e non eccedenza dei dati.
I modelli dei "documenti caratteristici" annessi allo schema di
regolamento prevedono la redazione di vari giudizi ed informazioni
sui militari interessati, in termini più ampi rispetto a quelli
relativi al personale civile della pubblica amministrazione.
Diversi giudizi riportati nei modelli sono tipizzati secondo una
precisa casistica, e solo alcune informazioni sembrano poter
assumere natura sensibile (in quanto ad esempio idonee a rivelare
lo stato di salute delle persone).
Si delinea comunque una raccolta consistente di delicate
informazioni sulla personalità degli interessati.
Il Garante ritiene quindi di segnalare al Ministero della difesa
l'esigenza di valutare con particolare attenzione l'effettiva
necessità di raccogliere tutte le informazioni e i giudizi
attualmente previsti negli allegati, in rapporto alla finalità
perseguite con la redazione dei documenti caratteristici.
La legge n. 675/1996 ha introdotto il principio della pertinenza e
non eccedenza dei dati personali trattati, che comporta una
scrupolosa verifica dell'adeguatezza dei dati agli scopi del
trattamento (art. 9, comma 1, lett. d)), che nel caso di specie
riguardano la valutazione delle attitudini professionali degli
interessati.
Il medesimo principio presuppone poi verifiche più rigorose in caso
di dati sensibili (art. 3 d.lg. n. 135/1999).
Il Ministero deve quindi inquadrare la problematica e il contenuto
di modelli dei documenti caratteristici garantendo il rispetto del
principio di proporzionalità in relazione alle peculiari figure
professionali interessate.
Va inoltre segnalata l'esigenza di introdurre il principio poc'anzi
richiamato nell'art. 4 dello schema o in altra disposizione di
carattere generale, quale criterio-guida per redigere i giudizi più
articolati previsti nei modelli che non si esauriscono nel
contrassegnare l'una o l'altra casella.
Informativa agli interessati
L'introduzione dei nuovi documenti caratteristici rende necessario
informare gli interessati delle finalità e delle modalità del
trattamento dei dati, quantomeno nel momento in cui gli interessati
conferiscono i dati e le informazioni utilizzati per i giudizi
(art. 10, comma 1, legge n. 675/1996). Tale aspetto deve trovare
anche espressa menzione nel regolamento.
Diritto di accesso ai dati personali
Oltre al diritto di accesso al "documento caratteristico" quale
documento amministrativo, nei limiti previsti dalla legge n.
241/1990, l'interessato ha diritto di accedere ai dati personali
che lo riguardano ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, in
quanto le informazioni e i giudizi contenuti nel documento hanno
natura di dato personale sebbene siano composti da diverse
valutazioni di ordine soggettivo.
Si ritiene quindi necessario precisare in tal senso l'art. 8, comma
1, dello schema in tema di accesso alla documentazione
caratteristica.
Comunicazione a terzi dei documenti caratteristici
L'art. 8, comma 2, riguarda l'obbligo di fornire copia dei
documenti caratteristici all'autorità giudiziaria, al Consiglio di
stato o alla Corte dei conti. Il secondo periodo del comma, che
prevede la facoltà di fornire l'originale del documento in casi
particolari, va perfezionato per evitare che il Ministero debba
procedere comunque ad una valutazione di merito e ad una
motivazione specifica anche quando l'autorità giudiziaria abbia
ordinato l'acquisizione dell'originale.
é poi necessario, attraverso una più precisa definizione,
delimitare l'art. 8, comma 3, che riconosce al Ministero ampia
discrezionalità nel rilasciare copia dei documenti caratteristici
per "motivi di interesse pubblico", fuori dei casi di accesso ai
documenti amministrativi e di acquisizione da parte degli organi
poc'anzi citati. Tale situazione giuridica configura infatti una
deroga al segreto d'ufficio che va peraltro collegata espressamente
alla disciplina introdotta dall'art. 27, comma 2, della legge n.
675/1996, in materia di comunicazione di dati personali tra
soggetti pubblici.
Analoga modifica appare necessaria per l'art. 8, comma 4, che deve
menzionare, almeno per grandi linee, le finalità che giustificano
la visione dei documenti caratteristici da parte delle autorità
centrali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché dei
superiori dell'interessato nella stessa linea ordinativa.
Modalità di conservazione dei documenti
L'espressione secondo cui i documenti sono custoditi "con cura e
riservatezza" (art. 12, comma 4), presente anche nel vigente
regolamento, va integrata con un riferimento alle vigenti
disposizioni in materia di sicurezza dei dati e di utilizzazione
dei dati sensibili (artt. 15 legge n. 675/1996; d.P.R. n. 318/1999;
artt. 3 e 4 d.lg. n. 135/1999).
Tutto ciò premesso il garante:
- esprime il parere richiesto nei termini di cui in
motivazione.
Procedimento
relativo ai ricorsi - Chiarimenti forniti in un procedimento
disciplinare e mancato esercizio dei diritti dell'interessato -
Decisione del 4 giugno 2001.
Il garante per la protezione dei
dati personali:
nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano
Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice
presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan,
componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario
generale;
Esaminato il ricorso presentato dal sig. XY;
vista la documentazione in atti;
visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e
gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;
viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n.
1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;
Relatore il Dr. Mauro Paissan;
Premesso:
L'interessato, maresciallo ordinario della Guardia di Finanza in
servizio presso il Comando Compagnia di XZ, lamenta un trattamento
illegittimo dei propri dati personali da parte del Comandante del
reparto di appartenenza.
Il ricorrente precisa di aver presentato al predetto Comando, a
seguito dell'assenza per malattia per alcuni giorni, due
certificati medici, rilasciati dal medico curante senza
l'indicazione della diagnosi. L'interessato è stato poi
destinatario di una sanzione disciplinare non avendo ottemperato
alle varie richieste con le quali gli era stato chiesto di
dichiarare o documentare la diagnosi. Il ricorrente ha quindi
chiesto al Garante ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675 del 31
dicembre 1996 di intervenire ai fini dell'annullamento della
sanzione disciplinare accertando anche eventuali responsabilità di
carattere penale.
All'atto, poi, della regolarizzazione del ricorso il ricorrente ha
evidenziato di volersi altresì opporre al modo in cui i suoi dati
sensibili sono stati trattati, con particolare riferimento alla
richiesta di comunicare la diagnosi per telefono ad appartenenti al
Corpo non designati quali incaricati del trattamento. Ha inoltre
ribadito la propria opposizione al provvedimento disciplinare e, in
relazione alla richiesta dell'Ufficio, ha indicato nell'allegato n.
6 al ricorso il documento che ritiene utile quale istanza di cui
all'art. 13 della legge n. 675/1996.
A seguito dell'invito a fornire un riscontro formulato
dall'Ufficio, il Comando Compagnia di XZ ha rilevato che il
documento considerato dal ricorrente come richiesta ai sensi
dell'art. 13 rappresenta, in realtà, la risposta fornita
dall'interessato alle contestazioni rivolte nel procedimento
disciplinare. Il ricorso sarebbe quindi inammissibile in quanto
tale atto non potrebbe essere considerato "quale specifica
richiesta ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996". Inoltre,
la richiesta del ricorrente volta ad ottenere l'annullamento della
sanzione disciplinare non rientra nelle fattispecie di cui agli
articoli 13 e 29 della citata legge. Il Comando ha specificato
infine che l'indicazione della diagnosi nel certificato medico
risulterebbe indispensabile per valutare lo stato di salute
dell'interessato in rapporto alla detenzione dell'arma di
ordinanza. Tale orientamento sarebbe confermato da specifiche
normative (l n. 599/94) e da circolari il cui rispetto
rappresenterebbe "per un militare un ordine la cui inosservanza
produce serie conseguenze", e risulterebbe conforme anche ai
principi espressi nel decreto legislativo n. 135/1999.
Nell'audizione 23 maggio u.s., l'interessato ha formulato riserve
in ordine alle modalità di applicazione della citata normativa, la
quale non autorizzerebbe il Comando Compagnia di XZ a conoscere le
diagnosi contenute nei certificati medici, bensì, semmai, il solo
Comando regionale. L'interessato ha evidenziato inoltre che i
militari che hanno richiesto la comunicazione della diagnosi per
telefono, non risultavano all'epoca incaricati del trattamento, ed
ha presentato a tal fine copia della delibera d'incarico del 17
maggio u.s.
Ciò premesso, Il Garante osserva:
Il ricorso è inammissibile per mancanza di una richiesta di
esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della legge n. 675. Come
ribadito dal Garante in diverse decisioni (v. ad es. il
provvedimento dell'8 maggio 2001 pubblicato nel sito del Garante
www.garanteprivacy.it), in sede di ricorso ai sensi dell'art. 29
possono essere fatte valere solo le posizioni giuridiche
espressamente previste dall'art. 13 della medesima legge e rispetto
alle quali sia stata già avanzata ritualmente una previa istanza al
titolare o al responsabile del trattamento.
Nel caso di specie, a seguito della richiesta di regolarizzazione,
il ricorrente ha indicato come istanza ai sensi dell'art. 13 solo
un documento inserito negli allegati al ricorso (all. n. 6). Tale
nota, come rappresentato dal titolare del trattamento e confermato
dallo stesso ricorrente, contiene però solo una risposta del
militare ad una richiesta di chiarimenti nell'ambito del
procedimento disciplinare che non può essere considerata alla
stregua di un atto di esercizio di taluna delle posizioni
giuridiche tutelate dall'art. 13 della legge n. 675/1996.
La presenza di questa causa di inammissibilità rende superfluo
esaminare altri motivi di inammissibilità del ricorso, quale quello
relativo alla sostanziale richiesta di annullare la sanzione
disciplinare, annullamento che non rientra tra le competenze del
Garante.
Il Garante ritiene però necessario verificare d'ufficio nell'ambito
di un distinto procedimento, per il quale verrà nuovamente
interessato anche il Comando generale della Guardia di Finanza, la
liceità e la correttezza della richiesta di documentare la diagnosi
anche per brevi assenze o indisponibilità non rilevanti ai fini
della valutazione della dipendenza di una infermità da causa di
servizio o del ritiro di un'arma in dotazione.
Dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento non sono
emersi infine indizi di reità che impongono una denuncia di reato
da parte di questa Autorità.
Per questi motivi il garante:
- dichiara inammissibile il ricorso nei termini di cui in
motivazione.
Procedimento penale - Utilizzabilità di intercettazioni
telefoniche a fini disciplinari - Decisione del 27 giugno
2001.
Il garante per la protezione dei
dati personali:
in data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente,
del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano
Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni
Buttarelli, segretario generale;
esaminato il ricorso presentato dal Sig. XY;
nei confronti del Ministero dell'Interno, Dipartimento della
pubblica sicurezza;
vista la documentazione in atti;
viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con
deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio
2000;
Relatore il dottor Mauro Paissan;
PREMESSO:
Il ricorrente, attualmente vice questore aggiunto della Polizia di
Stato, lamenta che il Dipartimento di pubblica sicurezza avrebbe
acquisito e trattato dati personali in violazione delle
disposizioni della legge n. 675. In particolare il Dipartimento
avrebbe acquisito e utilizzerebbe, nell'ambito di un procedimento
disciplinare in corso, copia dei verbali di riascolto e le
trascrizioni delle conversazioni telefoniche effettuate sulle
utenze telefoniche del ricorrente nel corso di un procedimento
penale a carico di questi, conclusosi con un decreto di
archiviazione da parte del competente giudice per le indagini
preliminari.
A giudizio dell'interessato, i verbali contenenti i risultati delle
citate intercettazioni telefoniche, ai sensi dell'art. 270, comma
1, del c.p.p., non potrebbero essere utilizzati nel procedimento
disciplinare ancora in corso. Inoltre, l'utilizzo dei dati
personali predetti sarebbe stato autorizzato dal Procuratore della
Repubblica di Trapani "in apparente violazione dell'art. 27, comma
2, della legge n. 675".
Il ricorrente ha infine segnalato che le modalità della notifica
della "contestazione degli addebiti" non sarebbero state rispettose
del proprio diritto alla riservatezza in quanto il funzionario
istruttore non avrebbe provveduto direttamente all'incombenza ed
avrebbe delegato altra persona.
Con il ricorso si chiede che il Garante disponga dapprima il blocco
dei dati "in atto trattati nel procedimento disciplinare" ed ordini
successivamente la loro distruzione.
All'invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il
4 giugno 2001 ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il
Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, ha
risposto dapprima con nota in data 5 giugno e, poi, con una memoria
consegnata il 16 giugno successivo, precisando che:
-
non esisterebbe alcuna preclusione
normativa all'utilizzo delle trascrizioni delle intercettazioni
telefoniche nell'ambito di un procedimento disciplinare;
-
la comunicazione degli addebiti al
ricorrente, affidata ad un collega dello stesso, sarebbe stata
comunque effettuata nel rispetto del principio di buona
amministrazione ed economicità degli atti
amministrativi.
Le posizioni del ricorrente sono
state ribadite nelle due successive note di replica datate 12 e 15
giugno 2001 con le quali lo stesso ha ribadito le richieste rivolte
al Garante nell'atto introduttivo.
Ciò premesso il garante osserva:
Il ricorso non è fondato.
Il trattamento di dati personali del ricorrente effettuato nel caso
di specie dal Dipartimento della pubblica sicurezza nell'ambito di
un procedimento disciplinare non risulta svolgersi in violazione di
legge e pertanto non trova giustificazione la richiesta
dell'interessato di procedere al blocco ed alla successiva
distruzione dei dati.
L'invocata disposizione di cui all'art. 270, comma 1, del c.p.p.,
concernente l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni
telefoniche in determinati procedimenti penali, prevede una
limitazione all'uso di tali elementi di prova solo in altri
procedimenti penali disciplinati dal codice di rito. La stessa
disposizione, invece, non preclude in linea generale
l'utilizzazione dei medesimi risultati - se lecitamente acquisiti -
in procedimenti diversi da quello penale come quello di tipo
disciplinare, nel quale i dati desunti dalle intercettazioni
medesime possono valere quale indice di comportamenti valutabili
sul piano, appunto, disciplinare, anche se, in ipotesi, i medesimi
fatti non abbiano portato al riconoscimento di una responsabilità
penale. Ciò con particolare riguardo ad ipotesi, come quella in
questione, nella quale il procedimento disciplinare mira a definire
la compatibilità, con i compiti, le responsabilità ed il prestigio
di un funzionario della Polizia di Stato, delle frequentazioni
dallo stesso a vario titolo intrattenute, in particolare con
persone pregiudicate, nel medesimo ambito territoriale nel quale il
funzionario stesso presta servizio.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, risulta poi
un'espressa richiesta del questore di Trapani volta ad ottenere,
per i citati fini di tipo disciplinare, la documentazione in
questione. A tale richiesta ha fatto seguito, in data 20 aprile
2000, la relativa autorizzazione rilasciata dal Procuratore della
Repubblica di Trapani.
Non hanno fondamento, quindi, le censure del ricorrente riferite,
appunto, a tale comunicazione di dati personali da parte
dell'autorità giudiziaria, ritenuta essere in asserita violazione
dell'art. 27, comma 2, della legge, considerato anche il fatto che
ai trattamenti svolti da parte degli uffici giudiziari si applicano
solo alcune disposizioni in materia di protezione dei dati
personali, specificamente enumerate nell'art. 4, comma 2, della
legge n. 675/1996, tra cui non figura l'invocato art. 27.
Va infine osservato che, dalla documentazione in atti, non sono
emersi, per quanto concerne le modalità di trattamento dei dati
personali dell'interessato nel corso del procedimento disciplinare,
altri significativi profili di violazione della normativa in
materia di protezione dei dati o della disciplina di riferimento di
cui al d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, concernente le sanzioni
disciplinari relative al personale della Polizia di Stato.
Il Garante rileva tuttavia la necessità di approfondire, di propria
iniziativa e nell'ambito di un autonomo procedimento, alcuni
aspetti relativi alle modalità, osservate in termini più generali,
per la preposizione degli incaricati del trattamento.
Per questi motivi il garante:
- dichiara infondato il ricorso. |