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1. - Atto amministrativo -
Accesso ai documenti - Atti secretati - Art. 24 L. n. 241 del
1990 - Interpretazione. 2. - Atto amministrativo - Accesso ai
documenti - Atti secretati - Valenza del segreto - Criterio
interpretativo. 3. - Atto amministrativo - Accesso ai documenti
- Atti professionali di consulenza - Esclusione. 4. - Atto
amministrativo - Accesso ai documenti - Atti professionali di
consulenza - Parere giuridico a valenza endoprocedimentale - È
accessibile. 5. - Atto amministrativo - Accesso ai documenti -
Atti professionali di consulenza - Parere giuridico relativo a
strategia processuale - Esclusione. 6. - Atto amministrativo -
Accesso ai documenti - Atti professionali di consulenza - Parere
giuridico finalizzato a strategie difensive - Esclusione. 7. -
Comune e Provincia - Consigliere comunale - Diritto di accesso
agli atti connessi alla funzione - Segreto professionale -
Rilevanza - Criterio - Art. 43 comma 2 T.U. n. 267 del 2000 -
Interpretazione.
8. - Comune e Provincia - Consigliere comunale - Diritto di
accesso agli atti connessi alla funzione - Parere dell'Avvocatura -
Differimento all'esito del contenzioso -
Legittimità.
Consiglio di Stato - V Sez. - 2
aprile 2001 - Pres. Iannotta, Est. Lipari - C.P. (avv. Stoppani) c.
Comune di Limone Piemonte (n.c.) - (Conferma T.A.R. Piemonte, I
Sez., 27 luglio 2000 n. 873, in TAR 2001, I, 4374).
1. - Il precetto contenuto nell'art.
24 L. 7 agosto 1990 n. 241, che stabilisce i casi di esclusione dal
diritto di accesso ai documenti, equivale a ridimensionare la
portata sistematica del segreto amministrativo, il quale non
esprime più un principio generale dell'agire dei pubblici poteri,
ma rappresenta un'eccezione al canone della trasparenza
rigorosamente circoscritta ai soli casi in cui viene in evidenza la
necessità obiettiva di tutelare particolari e delicati settori
dell'Amministrazione; tuttavia, il diritto di accesso non può
riguardare tutte le ipotesi di segreti previsti dall'ordinamento,
finalizzati a tutelare interessi specifici diversi da quello
riconducibile alla mera protezione dell'esercizio della funzione
amministrativa, e dunque in tali casi i documenti non sono
suscettibili di divulgazione perché il principio di trasparenza
cede a fronte dell'esigenza di salvaguardare l'interesse protetto
dalla normativa speciale sul segreto.
2. - In tema di documenti sottratti all'accesso per ragioni di
segreto, la relativa disciplina, dopo l'entrata in vigore della L.
7 agosto 1990 n. 241, va interpretata nel senso che, da un lato, il
segreto non deve costituire la mera riaffermazione del tramontato
principio di assoluta riservatezza dell'azione amministrativa e,
dall'altro, che il segreto fatto salvo dalla L. n. 241 cit. deve
riferirsi esclusivamente ad ipotesi in cui esso mira a
salvaguardare interessi di natura e consistenza diversi da quelli
genericamente amministrativi.
3. - Nell'ambito dei segreti sottratti all'accesso ai documenti
rientrano gli atti redatti dai legali e dai professionisti in
relazione a specifici rapporti di consulenza con l'Amministrazione;
si tratta, infatti, di un segreto che gode di una tutela
qualificata, dimostrata dalla specifica previsione degli artt. 622
Cod. pen. e 200 Cod. proc. pen.
4. - Nel caso in cui l'Amministrazione, in sede istruttoria, si
avvale di una consulenza giuridica esterna, il parere che è
richiesto al professionista e da lui reso ha valenza
endoprocedimentale ed è poi richiamato nella motivazione dell'atto
finale; pertanto, in tal caso il parere stesso, pur traendo origine
da un rapporto privatistico normalmente caratterizzato dalla
riservatezza della relazione tra professionista e cliente, è
comunque soggetto all'accesso perché oggettivamente correlato ad un
procedimento amministrativo.
5. - Nel caso in cui l'Amministrazione richiede ad un legale di
fiducia di esprimere un parere al fine di definire la propria
strategia difensiva una volta insorto un determinato contenzioso,
il parere stesso non è destinato a sfociare in una determinazione
amministrativa finale ma mira a fornire all'Ente tutti gli elementi
tecnico-giuridici utili per tutelare i propri interessi; pertanto,
in tal caso, la consulenza resta caratterizzata da riservatezza ed
è sottratta all'accesso, posto che l'Amministrazione deve poter
fruire, nel procedimento giurisdizionale che ha reso opportuna
l'acquisizione del parere, di una tutela non inferiore a quella di
qualsiasi altro soggetto dell'ordinamento.
6. - Nel caso in cui l'Amministrazione decide di avvalersi della
consulenza di un legale di fiducia allo scopo di verificare la
fondatezza o meno delle pretese avanzate da un privato all'esito di
un procedimento amministrativo con minaccia di avvio di un
contenzioso, il parere reso dal professionista è sottratto
all'accesso, in quanto rivolto a delineare la futura condotta
processuale più conveniente per l'Amministrazione, anche nella
prospettiva eventuale di una ipotetica transazione.
7. - L'art. 43 comma 2 T.U. 18 agosto 2000 n. 267, il quale
stabilisce che i consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei
casi specificamente determinati dalla legge, intende ribadire la
regola secondo cui, lecitamente acquisite le informazioni e le
notizie utili all'espletamento del mandato, il consigliere è di
regola autorizzato a divulgarle, atteso che un divieto di
comunicazione a terzi deve derivare da apposita disposizione
normativa, ma non può essere interpretato sino al punto da
consentire al consigliere stesso di accedere a tutti i documenti,
anche segreti, dell'Amministrazione, assumendo solo l'obbligo di
non divulgare le relative notizie.
8. - È legittimo il provvedimento col quale si differisce l'accesso
ad un parere reso dall'Avvocatura richiesto da un consiglio
comunale in relazione ad un procedimento giudiziario non ancora
conclusosi, tenuto conto che si tratta di una decisione conforme
all'assetto normativo che tutela il segreto professionale. (Nella
specie, il differimento era stato disposto fino alla definizione
della lite).
Corpo della
Guardia di finanza - Procedimento e provvedimento disciplinari -
Rimozione - Per uso stupefacenti - Legittimità.
Consiglio di Stato - IV Sez. - 12
aprile 2001 - Pres. Trotta, Est. La Medica - T.A. (avv. Discepolo)
c. Ministero finanze ed altro (Avv.ra gen. Stato) - (Conferma
T.A.R. Marche 28 luglio 2000, n. 1231, in TAR 2000, I,
4471).
E' legittima la sanzione della
perdita del grado per rimozione irrogata ad un appartenente al
Corpo della Guardia di finanza che abbia fatto uso di sostanze
stupefacenti, atteso che tale uso altera l'equilibrio psichico,
inficia l'esemplarità della condotta, si pone in contrasto con i
doveri attinenti allo stato di militare e al grado rivestito,
influisce negativamente sulla formazione militare e lede il
prestigio del Corpo.
1. -
Militare e militarizzato - Servizio di leva - Servizio civile
sostitutivo - Domanda Termine - Art. 1 commi 1 e 2 D.L.vo n. 504
del 1997 - Individuazione. 2. - Militare e militarizzato - Servizio
di leva Servizio civile sostitutivo - Domanda - Termine - Art. 1
commi 1 e 2 D.L.vo n. 504 del 1997 - Applicabilità - Solo domande
presentate dopo 1 gennaio 2000. 3. - Militare e militarizzato -
Servizio di leva - Servizio civile sostitutivo - Domanda - Termine
- Art. 1 commi 1 e 2 D.L.vo n. 504 del 1997 - Ambito di
applicazione - Contrasto con artt. 3, 4, 13, 23 e 52 Cost. -
Manifesta infondatezza.
Consiglio di Stato - IV Sez.- 11
aprile 2001 - Pres. Paleologo, Est. Poli - Presidenza Consiglio dei
ministri ed altri (avv. St. Greco) c. N.F. (avv.ti Sanino e
Marchese) - (Annulla T.A.R. Pescara 30 dicembre 2000 n.
863)
1. - In materia di avviamento al
servizio civile sostitutivo di quello militare di leva, in virtù
dell'art. 1 commi 1 e 2 D.L.vo 30 dicembre 1997 n. 504, debbono
tenersi distinti due termini di decadenza fissati dal Legislatore:
quello stabilito per la fase transitoria, relativo ad un anno
decorrente dall'accoglimento espresso o tacito della domanda di
obiezione di coscienza proposta entro il 31 dicembre 1999 e quello
previsto a regime, relativo a nove mesi decorrenti dalla data di
accoglimento espresso o tacito della domanda avanzata dopo
l'entrata in vigore del D.L.vo n. 504 del 1997 cit. (1 gennaio
2000).
2. - I termini previsti per l'avviamento al servizio civile
sostitutivo di quello militare di leva dall'art. 1 commi 1 e 2
D.L.vo 30 dicembre 1997 n. 504 concernenti la chiamata alla leva,
l'arruolamento e la successiva incorporazione, disciplinano una
fattispecie procedimentale unitaria e si riferiscono esclusivamente
ai coscritti chiamati alla leva in data successiva all'entrata in
vigore del decreto stesso (1 gennaio 2000).
3. - È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 comma
1, 4 comma 1, 23, 52, comma 2 e 13 Cost., la questione di
illegittimità costituzionale dell'art. 1 commi 1 e 2 D.L.vo 30
dicembre 1997 n. 504, perché rientra nella discrezionalità del
Legislatore fissare termini procedimentali, a regime e transitori,
espressione di un ragionevole contemperamento delle opposte
esigenze delle Forze armate con quelle del cittadino arruolato o
ammesso al servizio civile, al fine di evitare che il periodo di
attesa dell'effettivo impiego si protragga sine die.
1. - Polizia
di Stato - Allievo agente - Reclutamento - Requisiti attitudinali
-Diversità dai requisiti psicofisici - Art. 3 D.P.R. n. 904 del
1983. 2. - Polizia di Stato - Allievo agente - Reclutamento -
Requisiti attitudinali -Accertamento - Test e colloquio -
Legittimità. 3. - Polizia di Stato - Allievo agente - Reclutamento
- Requisiti attitudinali -Accertamento - Insindacabilità..
Consiglio di Stato - IV Sez.- 3
aprile 2001 - Pres. Venturini, Est. De Francisco - Ministero
interno (avv. St. Vessichelli) c. G.G. (avv. Misciagna) - (Annulla
T.A.R. Lazio, I Sez., n. 8291 del 2000).
1. - I requisiti psicofisici di cui deve essere in possesso
l'aspirante all'ammissione nei ruoli della Polizia di Stato sono
distinti dai requisiti attitudinali previsti dall'art. 3 D.P.R. 23
dicembre 1983 n. 904, i quali non riguardano lo stato di salute del
candidato ma il possesso di una personalità sufficientemente
matura, con stabilità del tono dell'umore, della capacità di
controllare le proprie istanze istintuali, di uno spiccato senso di
responsabilità, avuto riguardo alle capacità di critica e
d'autocritica ed al livello di autostima.
2. - Ai fini dell'accertamento dei requisiti attitudinali richiesti
per il reclutamento di allievi agenti della Polizia di Stato
legittimamente al candidato è proposta una serie di test integrati
da un colloquio con un membro della Commissione in quanto tale
modalità di accertamento non lede la collegialità della decisione
finale della Commissione.
3. - Le valutazioni compiute dalla Commissione dei selettori
istituita per l'accertamento dei requisiti attitudinali
dell'aspirante all'immissione nei ruoli della Polizia di Stato
devono essere qualificate come apprezzamento tecnico-discrezionale
rispetto al quale, almeno nell'attuale stadio di sviluppo delle
scienze psicologiche non è possibile la ripetizione dell'esame con
carattere di neutralità e cioè con assoluta indifferenza dei
risultati rispetto a differenti apprezzamenti compiuti in momenti e
con modalità differenti. |