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Processo penale militare - Composizione del
Collegio - Norme sul giudice monocratico - Inapplicabilità -
Conseguenze - Disparità di trattamento - Violazione costituzionale
- Non si configura.
(Cost., art. 3 co. 1°, 97 co. 1°,
111; C.p.m.p., artt. 261, 271, 272; L. 7 maggio 1981, n. 180, art.
2)
Corte Costituzionale, ord. 204, 4
giugno 2001. Pres. Ruperto, Red. Flick.
Secondo norma speciale il Tribunale
Militare giudica esclusivamente in composizione collegiale mista.
Nè porta a disapplicare tale norma l'obiettare, circa una (solo
apparente) discrasia rispetto al sistema, evidenziabile nella
specie di appartenente alle Forze armate, chiamato a rispondere di
reato militare e di connesso reato comune più grave, che, nel
previsto caso di composizione monocratica del Tribunale ordinario
competente, sarebbe giudicato dal Tribunale penale ordinario con
rito e composizione monocratici, e poi pure evidenziabile nella
specie di concorso del militare con estraneo nel reato militare,
sottoposti il primo al giudizio penale collegiale ed il secondo al
giudice ordinario monocratico. Non si violerebbero, in tali casi,
invero, i limiti di costituzionalità della ragionevolezza nella
discrezionalità di scelta del Legislatore, la composizione mista
del Collegio essendo finalizzata alla migliore conoscenza dei fatti
in giudizio, e la stessa previsione dell'udienza preliminare nel
giudizio militare anche per reati di limitata gravità attenendo
alle garanzie per l'imputato. Consegue la manifesta infondatezza
della relativa questione di costituzionalità (1).
(1) Si legge quanto appresso nel testo dell'ordinanza:
« «Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 261, 271
e 272 del codice penale militare di pace e dell'art. 2 della legge
7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario
militare di pace), promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 2000
dal Tribunale militare di Roma nel procedimento penale a carico di
G. A., iscritta al n. 574 del registro ordinanze 2000 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie
speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2001 il Giudice
relatore Giovanni Maria Flick;
ritenuto che con ordinanza emessa il 14 luglio 2000 (r.o. n. 574
del 2000) nel corso di un procedimento penale nei confronti di
persona imputata del reato di mancanza alla chiamata aggravata
(artt. 151 e 154 n. 1 del codice penale militare di pace) il
Tribunale militare di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt.
3, primo comma, 97, primo comma, e 111 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 261 del codice
penale militare di pace e dell'art. 2 della legge 7 maggio 1981, n.
180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), «come
richiamato» dagli artt. 271 e 272 del predetto codice, nella parte
in cui, rispettivamente, non comprendono fra le disposizioni del
codice di procedura penale applicabili nel rito militare anche
quelle concernenti il procedimento davanti al tribunale in
composizione monocratica e non prevedono che il tribunale militare
giudichi in composizione monocratica sugli stessi reati per i quali
tale composizione è stabilita in rapporto al tribunale
ordinario;
che il giudice a quo rileva, in via preliminare, come la Corte di
Cassazione abbia escluso che la nuova normativa ordinamentale e
processuale introdotta dal d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 e dalla
legge 16 dicembre 1999, n. 479 - la quale prevede, da un lato, che
il tribunale giudichi in composizione monocratica, ove la legge non
disponga altrimenti (art. 48 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, come
sostituito dall'art. 14 d.lgs. n. 51 del 1998), e, dall'altro, che
davanti al tribunale penale monocratico si osservi il rito
disciplinato dagli artt. 549 ss. cod. proc. pen. (come modificati
dalla citata legge n. 479 del 1999) - possa automaticamente
trasferirsi nel rito militare;
che a tale estensione sarebbero infatti di ostacolo le speciali
disposizioni dettate dall'art. 2 della legge n. 180 del 1981
(richiamate dall'art. 271 del codice penale militare di pace,
nonché, quanto ai requisiti formali della sentenza e del processo
verbale, dagli artt. 371 e 374 dello stesso codice), in forza delle
quali il tribunale militare giudica esclusivamente in composizione
collegiale mista, e cioè con l'intervento, a fianco di due giudici
«togati», di un membro«laico» (ufficiale delle Forze armate);
che, in tal modo, si sarebbe venuto peraltro a creare un quadro
normativo contrastante con il principio di ragionevolezza, in
quanto situazioni del tutto simili riceverebbero un trattamento
inspiegabilmente differenziato: l'appartenente alle Forze armate
imputato di un reato militare, omogeneo per titolo e regime
sanzionatorio a quelli per i quali il tribunale ordinario opera con
rito ed in composizione monocratici, continua, infatti, ad essere
giudicato da un tribunale in composizione collegiale;
che ulteriori profili di compromissione dell'art. 3 Cost.
deriverebbero dalla disciplina della connessione tra reati comuni e
reati militari: giacché, qualora l'appartenente alle Forze armate
sia imputato di un reato militare connesso con un reato comune più
grave, ma comunque compreso tra quelli per i quali è prevista la
composizione monocratica del tribunale, egli verrebbe giudicato, in
forza dell'art. 13 cod. proc. pen., non più dal giudice militare
collegiale, ma dal giudice ordinario, con rito ed in composizione
monocratici;
che, inoltre, avendo il citato art. 13 cod. proc. pen. un ambito
applicativo limitato ai casi di connessione oggettiva, laddove del
medesimo reato militare risultino imputati, in concorso tra loro,
un estraneo alle Forze armate ed un militare, quest'ultimo sarebbe
giudicato dal tribunale militare in composizione collegiale, mentre
l'estraneo verrebbe sottoposto con «rito monocratico» al giudizio
del tribunale ordinario in composizione monocratica;
che, per altro verso, in conseguenza delle norme impugnate, la
procedura militare risulterebbe «appesantita», al termine delle
indagini preliminari, dalla necessità di celebrare l'udienza
preliminare, e, nella fase dibattimentale, dalla composizione
collegiale del tribunale, e ciò indipendentemente dal titolo del
reato o dal trattamento sanzionatorio;
che sarebbe quindi violato anche il principio del buon andamento
dei pubblici uffici, sancito dall'art. 97, primo comma, Cost.:
principio «tanto più rilevante» ove interpretato alla luce del
nuovo testo dell'art. 111 Cost., introdotto dalla legge
costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in forza del quale la legge
deve assicurare la ragionevole durata del processo, non potendo
dubitarsi che, «ragionevolmente», la durata dei procedimenti
devoluti al giudice militare debba rispondere, quanto meno, agli
stessi canoni di celere definizione stabiliti in rapporto al rito
ordinario;
che il rimettente segnala, infine, quanto alla rilevanza della
questione, come nel procedimento a quo l'imputato sia stato tratto
a giudizio dal pubblico ministero con citazione diretta ai sensi
dell'art. 550 cod. proc. pen.: con la conseguenza che, ove la
questione di costituzionalità fosse respinta, detta citazione -
consentita solo nell'ambito del «rito monocratico» - dovrebbe
essere dichiarata nulla a norma degli artt. 178, comma 1, lett. b),
e 179 cod. proc. pen.; laddove invece, in caso di suo accoglimento,
il reato di mancanza alla chiamata, contestato all'imputato,
rientrerebbe nel novero di quelli sui quali il tribunale militare
dovrebbe giudicare in composizione e con rito monocratici;
che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, il quale ha concluso per la declaratoria di
infondatezza della questione;
che l'Avvocatura erariale osserva, in particolare, come il
legislatore abbia «ritagliato» la disciplina di cui al d.lgs. n. 51
del 1998 sui tribunali ordinari, escludendo intenzionalmente dal
suo ambito applicativo i tribunali militari, e ciò in ragione sia
della peculiare composizione di questi ultimi che del particolare
status dei cittadini chiamati alle armi;
che, in tale prospettiva, l'eventuale estensione della disciplina
sul giudice monocratico al rito militare richiederebbe un riassetto
complessivo del sistema, tale da involvere scelte discrezionali
riservate al legislatore.
Considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte, le scelte concernenti la composizione, collegiale o
monocratica, dell'organo giudicante rientrano nell'ambito della
discrezionalità del legislatore, e come tali non sono sindacabili
sul terreno della costituzionalità, ove effettuate in base a
criteri non irragionevoli (v. ordinanze n. 240 del 2000; n. 423 e
n. 139 del 1997; n. 257 del 1995);
che, per quanto attiene in particolare ai tribunali militari, la
previsione di una composizione (esclusivamente) collegiale e
"mista", con la partecipazione di un membro "laico" proveniente
dalle Forze armate, pur non rappresentando una soluzione
costituzionalmente obbligata (v. sentenza n. 460 del 1994), non può
nemmeno essere qualificata come scelta legislativa affatto
irragionevole;
che l'intervento di detto membro "laico", connettendosi alla stessa
origine e ratio storica dei tribunali militari, mira, infatti -
come più volte affermato da questa Corte - ad assicurare una
migliore comprensione, utile ai fini del giudizio, della vita e
dell'ambiente militare nei quali i fatti illeciti sono commessi (v.
sentenze n. 460 del 1994 e n. 49 del 1989; ordinanza n. 151 del
1992);
che, in tale ottica, la disciplina della composizione del tribunale
militare risponde dunque a finalità analoghe a quelle cui è
ispirata la previsione di organi giudicanti specializzati
collegiali - organi chiamati a giudicare anche su reati o su
controversie civili aventi, di per sé, limitata rilevanza (si
pensi, per tutti, al tribunale per i minorenni ed alle sezioni
specializzate agrarie) - i quali si caratterizzano per la presenza,
a fianco di giudici "togati", di soggetti estranei alla
magistratura idonei a fornire, per il possesso di particolari
requisiti culturali o professionali, un qualificato contributo alla
comprensione delle vicende oggetto del giudizio (v. sentenza n. 49
del 1989);
che, sempre alla luce della giurisprudenza di questa Corte, il
carattere ampiamente discrezionale delle scelte legislative
inerenti alla composizione dell'organo giudicante non viene meno
per il fatto che tali scelte abbiano riflessi sul piano
processuale, in termini di maggiore o minore complessità del
procedimento (v. ordinanze n. 139 e n. 423 del 1997): riflessi che,
nell'ipotesi in esame, si risolvono peraltro in un rafforzamento
delle garanzie dell'imputato nel procedimento militare, cui è in
particolare assicurato, in ogni caso, il "filtro" dell'udienza
preliminare;
che, quanto alle denunciate disparità di trattamento correlate al
regime della connessione tra reati comuni e militari, la disciplina
in questione - in forza della quale, fra reati comuni e reati
militari, la connessione di procedimenti opera entro circoscritti
limiti (e cioè solo quando il reato comune è più grave di quello
militare), con attribuzione della competenza per tutti i reati al
giudice ordinario - si configura anch'essa come frutto di una
scelta discrezionale del legislatore non eccedente i limiti della
ragionevolezza, in quanto espressiva di un "bilanciamento" tra le
esigenze proprie del giudizio sui reati militari e quelle cui
risponde, in via generale, l'istituto della connessione; e ciò a
prescindere dal rilievo che tali disparità di trattamento vanno
ascritte non alle norme oggi impugnate, ma a quelle che regolano
gli effetti della connessione stessa (segnatamente, l'art. 13,
comma 2, cod. proc. pen.);
che per quanto concerne poi l'asserita violazione dell'art. 97,
primo comma, Cost., è costante giurisprudenza di questa Corte che
il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, pur
essendo riferibile anche agli organi dell'amministrazione della
giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti
l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto
l'aspetto amministrativo, mentre è del tutto estraneo all'esercizio
della funzione giurisdizionale, che nel frangente viene in rilievo
(cfr., ex plurimis, ordinanze n. 30, n. 152 e n. 490 del
2000);
che deve altresì escludersi la violazione dell'art. 111 Cost.: il
principio della ragionevole durata del processo, sancito dalla
norma costituzionale invocata a seguito delle modifiche operate
dall'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, deve
essere infatti letto - alla luce dello stesso richiamo al connotato
di «ragionevolezza», che compare nella formula normativa - in
correlazione con le altre garanzie previste dalla Carta
costituzionale, a cominciare da quella relativa al diritto di
difesa (art. 24 Cost.);
che il legislatore conserva, quindi, ampia discrezionalità nella
definizione della disciplina processuale, salvo il divieto di
scelte prive di valida ragione giustificativa, ora anche sotto il
profilo della durata dei processi (v. ordinanza n. 32 del
2001);
che, in tale prospettiva, non può essere ritenuta contrastante con
il parametro costituzionale in discorso né la previsione della
composizione comunque collegiale del tribunale militare,
trattandosi di scelta suggerita dall'accennata finalità di
"migliore comprensione" dei fatti oggetto di giudizio; né la
correlata previsione, nel rito militare, dell'udienza preliminare
anche in rapporto a reati di limitata gravità, avendo detta
udienza, di per sé, la valenza di una garanzia per
l'imputato;
che, pertanto, la questione di costituzionalità deve essere
dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
P.Q.M.
la Corte Costituzionale,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 261 del codice penale militare di pace e
dell'art. 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche
all'ordinamento giudiziario militare di pace), «come richiamato»
dagli artt. 271 e 272 del codice penale militare di pace,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo
comma, e 111 della Costituzione, dal Tribunale militare di Roma con
l'ordinanza in epigrafe» ». |