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DECRETO-LEGGE 7 SETTEMBRE
2001, N. 343
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 210 del 10 settembre
2001)
DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE
IL COORDINAMENTO OPERATIVO DELLE STRUTTURE PREPOSTE ALLE ATTIVITA'
DI PROTEZIONE CIVILE
(Il presente decreto-legge è stato convertito, con modificazioni,
nella legge 9 novembre 2001, n. 401 - Gazzetta Ufficiale, Serie
Generale, n. 262 dell'11 novembre 2001)
Il decreto provvede ad attribuire
specifiche competenze al Presidente del Consiglio dei Ministri,
ovvero al Ministro da lui delegato, in merito alla promozione ed al
coordinamento delle attività delle amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni,
degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra
istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul
territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrità della
vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal
pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e
da altri grandi eventi che determinino situazioni di grave rischio.
Per quanto sopra il Dipartimento della protezione civile,
costituito all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
subentra in tutti i rapporti giuridici dell'Agenzia della
protezione civile e tutti i riferimenti a quest'ultima devono
intendersi effettuati al predetto Dipartimento.
DECRETO DEL
MINISTRO DELLA DIFESA 8 GIUGNO 2001
(Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale
- N. 211 dell'11 settembre 2001)
MODIFICHE AGLI ATTUALI ORDINAMENTI DI
ALCUNE DIREZIONI GENERALI
Il provvedimento del Ministro della
difesa apporta alcune variazioni all'ordinamento dell'area centrale
tecnico-amministrativa. In particolare, per quel che concerne la
Direzione generale per il personale militare si segnalano:
l'istituzione della 17^ Divisione (documentazione carabinieri),
all'interno del 5° Reparto (documentazione), retta da un
funzionario civile con qualifica di dirigente, deputata alle
attività connesse con la conservazione e l'aggiornamento della
documentazione caratteristica e matricolare, nonché dei libretti
caratteristici, di volo, di lancio e similari degli ufficiali,
degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e dei
carabinieri dell'Arma; inoltre, la divisione si occuperà del
contenzioso di competenza; la modifica delle attribuzioni della 21^
Divisione (sovrintendenti, appuntati e carabinieri) che si occuperà
delle attività connesse con il trattamento pensionistico normale e
privilegiato dei sovrintendenti, appuntati e carabinieri dell'Arma
e dell'attività istruttoria del contenzioso di competenza; infine,
l'istituzione del 7° Reparto (recupero crediti, infortunistica,
informatizzazione e ricompense ai partigiani), con relative 4
divisioni (22^, 23^, 24^, 25^).
DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2001, N.
374 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 244 del 19
ottobre 2001)
DISPOSIZIONI URGENTI PER CONTRASTARE
IL TERRORISMO
(Il presente decreto-legge è stato
convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2001, n. 438
- Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 293 del18 dicembre
2001)
Il provvedimento legislativo
introduce importanti novità in campo penale e processuale, tese al
contrasto del terrorismo internazionale. Si riportano integralmente
le nuove figure criminose inserite nel codice penale: art. 270-ter
(associazioni con finalità di terrorismo internazionale): "1.
Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige, finanzia anche
indirettamente associazioni che si propongono il compimento
all'estero, o comunque ai danni di uno Stato estero, di
un'istituzione o di un organismo internazionale, di atti di
violenza su persone o cose, con finalità di terrorismo, è punito
con la reclusione da sette a quindici anni.
1. Chiunque partecipa alle associazioni indicate nel comma 1 è
punito con la reclusione da cinque a dieci anni";
-
art. 270-quater (assistenza agli
associati): "Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di
favoreggiamento, dà rifugio o fornisce ospitalità, mezzi di
trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che
partecipano alle associazioni indicate negli artt. 270, 270-bis e
270-ter, è punito con la reclusione fino a quattro
anni".
2. La pena è aumentata se
l'ospitalità, i mezzi di trasporto, gli strumenti di comunicazione
sono prestati continuativamente.
3. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo
congiunto.
Altre disposizioni integrano il sistema penale di prevenzione e
repressione, tra le quali citiamo: la previsione dei fenomeni di
terrorismo internazionale tra quelli che comportano l'applicazione
dell'aggravante comune delle finalità di terrorismo e di eversione
dell'ordine costituzionale, contemplata dal decreto legge 15
dicembre 1979, n. 625, convertito nella legge 6 febbraio 1980, n.
15; l'estensione delle disposizioni in tema di misure di
prevenzione per coloro che operanti in gruppo o isolatamente,
pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti,
diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato con la commissione
di reati con finalità di terrorismo anche internazionale.
Dal punto di vista dell'attività investigativa dobbiamo registrare
modifiche tese ad estendere le disposizioni sull'arresto
obbligatorio in flagranza di reato, sulle intercettazioni e sulle
perquisizioni per i delitti di terrorismo internazionale.
Il decreto in argomento introduce anche la particolare scriminante
delle attività sotto copertura, modellata in analogia con quelle
già presenti nell'ordinamento. Inoltre, vengono modificate le
disposizioni relative alle intercettazioni preventive con la
sostituzione dell'art. 226 delle norme di attuazione del c.p.p.
Completano il pacchetto di misure antiterrorismo alcune varianti
alle disposizioni sulle prove e in tema di notificazioni,
alleggerendo i compiti della polizia giudiziaria nello specifico
settore.
LEGGE
COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3 (Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale - n. 248 del 24 ottobre 2001)
ISTITUZIONI DEL SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE
Modifiche al titolo V parte seconda
della Costituzione
L'importante "novella costituzionale" modifica profondamente le
strutture autonome territoriali del nostro Stato. Vengono
sostituiti gli artt. 114, 116, 117, 118, 119, 120, 127 Cost.,
mentre vengono soltanto modificati gli artt. 115, 123, 132 Cost.
L'integrazione più evidente consiste nel prevedere tra le
componenti strutturali della Repubblica le Città metropolitane,
collocate subito dopo le Regioni. In particolare, in materia di
potestà legislativa, esercitata dallo Stato e dalle Regioni,
vengono demandate in via esclusiva allo Stato una serie tassativa
di materie, tra le quali dobbiamo citare: l'immigrazione; la
difesa, le Forze armate, la sicurezza dello Stato, le armi, le
munizioni e gli esplosivi; l'ordinamento e l'organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
l'ordine pubblico e la sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale; la giurisdizione, le norme processuali,
l'ordinamento civile e penale e la giustizia amministrativa; la
tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Per
quanto concerne i limiti dell'autonomia territoriale è opportuno
riportare integralmente l'art. 120 Cost.: "La Regione non può
istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le
Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo
la libera circolazione di persone e delle cose tra le Regioni, né
limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del
territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città
metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato
rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa
comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la
sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedano la tutela
dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la
tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei
governo locali. La legge definisce le procedure atte a garantire
che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del
principio di sussidiarietà e del principio di leale
collaborazione".
LEGGE 19
OTTOBRE 2001, N. 386 (Gazzetta Ufficiale - Serie
Generale N. 250 del 26 ottobre 2001)
ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE
PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA CRIMINALITA'
ORGANIZZATA MAFIOSA O SIMILARE
Il provvedimento di legge, in
analogia a quanto già praticato nelle ultime legislature,
istituisce una Commissione parlamentare antimafia, prevedendo
analiticamente i compiti della stessa. L'art. 1 definisce
l'istituzione ed i compiti, tra i quali dobbiamo citare: quelli
relativi alla verifica dell'attuazione e della congruità delle
vigenti disposizioni legislative in materia, compresa quella
antiriciclaggio e quella relativa alle misure di prevenzione;
quelli inerenti alla congruità dell'azione dei pubblici poteri
nell'attività di contrasto; quelli concernenti l'accertamento e la
valutazione della natura e delle caratteristiche dei mutamenti e
delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue
connessioni, comprese quelle istituzionali, nonché dei processi di
internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni
criminali; quelli relativi alle modalità di difesa degli appalti e
delle opere pubbliche. La legge disciplina anche la composizione e
la presidenza della Commissione (art. 2), le audizioni e le
testimonianze (art. 3), la richiesta di atti e documenti (art. 4),
il segreto (art. 5) e l'organizzazione interna (art. 6).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 7 SETTEMBRE 2001, N.398 (Gazzetta Ufficiale
- Serie Generale N. 258 del 6 novembre 2001)
REGOLAMENTO RECANTE L'ORGANIZZAZIONE
DEGLI UFFICI CENTRALI DI LIVELLO DIRIGENZIALE GENERALE DEL
MINISTERO DELL'INTERNO
Il Regolamento in questione
stabilisce l'articolazione, a livello centrale, oltre che negli
uffici di diretta collaborazione del Ministro, nei seguenti
dipartimenti:
-
Dipartimento per gli affari interni
e territoriali;
-
Dipartimento della pubblica
sicurezza;
-
Dipartimento per le libertà civili e
l'immigrazione;
-
Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile.
Al Dipartimento degli affari interni
e territoriali sono assegnati funzioni e compiti di amministrazione
generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale e di
governo sul territorio, di garanzia della regolare costituzione
degli organi elettivi e del loro funzionamento , di finanza locale,
di servizi elettorali, di vigilanza sullo stato civile e
sull'anagrafe, di attività di collaborazione con gli enti locali,
di gestione delle risorse umane dell'amministrazione civile, nonché
di quelle finanziarie e strumentali anche per le esigenze generali
del Ministero.
Per i predetti funzioni e compiti il Dipartimento si articola nelle
seguenti direzioni:
-
Direzione centrale per
l'amministrazione generale e per gli uffici territoriali del
Governo;
-
Direzione centrale per la
documentazione e la statistica;
-
Direzione centrale per le
autonomie;
-
Direzione centrale dei servizi
elettorali;
-
Direzione centrale della finanza
locale;
-
Direzione centrale per i servizi
demografici;
-
Direzione centrale per le risorse
umane;
-
Direzione centrale per le risorse
finanziarie e strumentali.
Dal Dipartimento dipende anche la
Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno, quale istituto
di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale
dell'Amministrazione civile dell'interno.
Il Dipartimento della pubblica
sicurezza, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti
stabiliti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, si articola nelle
seguenti direzioni centrali e uffici di pari livello:
-
Segreteria del
Dipartimento;
-
Ufficio per l'amministrazione
generale del Dipartimento;
-
Ufficio per il coordinamento e la
pianificazione delle Forze di polizia;
-
Ufficio centrale ispettivo;
-
Direzione centrale per gli affari
generali della Polizia di Stato;
-
Direzione centrale della polizia
criminale;
-
Direzione centrale per la polizia di
prevenzione;
-
Direzione centrale per la polizia
stradale, ferroviaria, postale, di frontiera e
dell'immigrazione;
-
Direzione centrale dei servizi
antidroga;
-
Direzione centrale per le risorse
umane;
-
Direzione centrale per i servizi di
istruzione;
-
Direzione centrale di
sanità;
-
Direzione centrale dei servizi
tecnico - logistici e della gestione patrimoniale;
-
Direzione centrale per i servizi di
ragioneria.
Dal Dipartimento dipendono, inoltre,
la Direzione investigativa antimafia, l'Istituto superiore di
polizia e la Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia,
deputata all'alta formazione e all'aggiornamento dei funzionari e
degli ufficiali delle Forze di polizia.
Al Dipartimento di pubblica sicurezza è preposto un prefetto con le
funzioni di Capo della Polizia, direttore generale della pubblica
sicurezza, e sono assegnati un vice direttore generale per
l'espletamento delle funzioni vicarie, un vice direttore generale
per l'attività di coordinamento e di pianificazione e un vice
direttore generale al quale è affidata la responsabilità della
Direzione centrale della polizia criminale.
Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione svolge
funzioni e compiti concernenti l'immigrazione, l'asilo, la
cittadinanza e le confessioni religiose e si articola nelle
seguenti direzioni:
-
Direzione centrale per le politiche
dell'immigrazione e dell'asilo;
-
Direzione centrale dei servizi
civili per l'immigrazione e l'asilo;
-
Direzione centrale per i diritti
civili, la cittadinanza e le minoranze;
-
Direzione centrale per gli affari
dei culti;
-
Direzione centrale per
l'amministrazione del Fondo edifici di culto;
-
Direzione centrale per gli affari
generali e per la gestione delle risorse finanziarie e
strumentali.
Il Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile svolge funzioni
e compiti riguardanti il soccorso pubblico, la prevenzione incendi
e le altre attività assegnate al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, la difesa civile, le politiche e le ordinanze di protezione
civile.
Il Dipartimento si articola nelle seguenti direzioni centrali e
uffici:
-
Direzione centrale per l'emergenza e
il soccorso tecnico;
-
Direzione centrale per la
prevenzione e la sicurezza tecnica;
-
Direzione centrale per la difesa
civile e le politiche di protezione civile;
-
Direzione centrale per la
formazione;
-
Direzione centrale per le risorse
umane;
-
Direzione centrale per le risorse
finanziarie;
-
Direzione centrale per gli affari
generali;
-
Direzione centrale per le risorse
logistiche e strumentali;
-
Ufficio centrale
ispettivo.
LEGGE 1 OTTOBRE 2001, N.
399 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 259 del 7
novembre 2001)
ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE
PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CICLO DEI RIFIUTI E SULLE ATTIVITA'
ILLECITE AD ESSO CONNESSE
La Commissione parlamentare è stata
istituita con il compito di:
-
svolgere indagini atte a far luce
sul ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni che lo gestiscono, sui
loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità
organizzata;
-
individuare le connessioni tra le
attività illecite nel settore dei rifiuti ed altre attività
economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le
diverse regioni del Paese e verso altre Nazioni;
-
verificare l'attuazione delle
normative vigenti e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti
pubblici e privati destinatari delle stesse;
-
verificare i comportamenti della
pubblica amministrazione centrale e periferica, al fine di
accertare la congruità degli atti e la coerenza con la normativa
vigente;
-
verificare le modalità di gestione
dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali e
i relativi sistemi di affidamento;
-
proporre soluzioni legislative e
amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata e
incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti
locali e per rimuovere le disfunzioni accertate.
La legge stabilisce e regolamenta
anche la composizione della Commissione (art. 2), le testimonianze
(art. 3), l'acquisizione di atti e documenti (art. 4), l'obbligo
del segreto (art. 5), l'organizzazione interna (art. 6).
DECRETO DEL MINISTRO DELLA DIFESA
8 OTTOBRE 2001, N. 412 (Gazzetta Ufficiale - Serie
Generale N. 275 del 26 novembre 2001)
REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI RICOMPENSE AL VALORE ED AL MERITO DELL'ARMA DEI
CARABINIERI
Si riporta integralmente il testo
del Regolamento:
""(Omissis)
Art. 1. 1. Le medaglie d'oro e d'argento al valore dell'Arma
dei carabinieri sono concesse a coloro che, in attività militari
non belliche ed in condizioni di estrema difficoltà, hanno
dimostrato spiccato coraggio e singolare perizia, esponendo la
propria vita a manifesto rischio per:
-
salvare persone esposte ad imminente
e grave pericolo oppure per impedire o diminuire il danno di un
grave disastro;
-
garantire l'applicazione della
legge, anche internazionale, con particolare riferimento alla
tutela dei diritti umani;
-
tenere alti il nome ed il prestigio
dell'Arma dei carabinieri, anche all'estero.
2. Per l'attribuzione della medaglia
d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l'atto
compiuto meritorio e degno di massima lode nonché la condizione
essenziale che ne sia derivato grande onore all'Arma dei
carabinieri.
3. La medaglia di bronzo è concessa per atti ed imprese compiuti
senza manifesto pericolo di vita.
Art. 2. 1. La medaglia al
valore dell'Arma dei carabinieri può essere concessa alla memoria
di colui che sia rimasto vittima della propria azione generosa o
che sia deceduto in conseguenza di essa. Nei predetti casi,
l'insegna e il brevetto sono attribuiti in proprietà al coniuge
superstite.
2. In mancanza del coniuge l'insegna ed il brevetto sono attribuiti
al maggiore dei figli viventi; in mancanza di figli, al padre e,
qualora manchi anche quest'ultimo, alla madre; in mancanza di tutti
i predetti congiunti, al maggiore dei fratelli. In mancanza anche
di fratelli, l'insegna ed il brevetto del deceduto sono attribuiti
in proprietà al Museo storico dell'Arma dei carabinieri, se
militare, ovvero al comune di nascita se egli era estraneo alle
Forze armate dello Stato.
3. È data facoltà di fregiarsi dell'insegna della medaglia al
valore dell'Arma dei carabinieri, concessa alla memoria del
deceduto, al coniuge superstite di cui al primo comma oppure al
padre ovvero alla madre del decorato.
4. Per ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle
medaglie al valore dell'Arma dei carabinieri concessi alla memoria
e l'autorizzazione a fregiarsene è necessario aver tenuto un
comportamento valutato come consono ai valori morali e
civili.
Art. 3. 1. La croce al merito dell'Arma dei carabinieri è
destinata a ricompensare il concorso particolarmente intelligente,
ardito ed efficace ad imprese e studi di segnalata importanza,
volti allo sviluppo ed al progresso dell'Arma dei carabinieri, da
cui siano derivati a quest'ultima spiccato lustro e decoro.
2. Il grado della ricompensa è commisurato all'importanza degli
effetti conseguiti ed alle difficoltà superate nel corso
dell'attività svolta.
3. La croce al merito dell'Arma dei carabinieri può essere concessa
"alla memoria"; in tal caso si applicano le norme previste
dall'articolo 2.
Art. 4. 1. Le medaglie al valore e le croci al merito
dell'Arma dei carabinieri possono essere concesse a cittadini
italiani e stranieri nonché a comandi, corpi o enti che,
partecipando collettivamente ad imprese particolarmente difficili,
abbiano contribuito ad aumentare il prestigio dell'Arma dei
carabinieri.
Art. 5. 1. Le proposte di concessione delle ricompense sono
formulate dalle autorità le quali, per le loro attribuzioni,
vengono a cognizione dei fatti e precisamente:
-
dal Comando generale dell'Arma dei
carabinieri, quando il fatto sia di rilevanza nazionale;
-
dai comandanti di corpo per il
tramite gerarchico in caso di atti ed attività compiuti dal
militare in servizio nelle unità alle proprie dipendenze o
appartenenti ad unità di altra Forza armata dislocate nei territori
di giurisdizione, ovvero da civili;
-
dai comandanti di corpo o
dall'autorità militare in grado più elevato presente, ovvero, nel
caso non esista, dall'autorità consolare, per gli atti e le
attività compiute all'estero.
2. I documenti relativi, corredati dei dati necessari a comprovare
il fatto ed a porre in evidenza tutti gli aspetti, devono essere
trasmessi al Ministero della difesa entro quattro mesi a partire
dalla data dell'evento che ha dato luogo alla proposta.
3. Per i fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore del presente
decreto, il termine suindicato è di un anno mentre per i fatti
avvenuti all'estero non è prescritto termine alcuno.
Art. 6. 1. Il parere sulla
concessione delle ricompense al valore o al merito dell'Arma dei
carabinieri è espresso da una commissione presieduta dal Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri e composta da:
-
due ufficiali generali dell'Arma dei
carabinieri;
-
un ufficiale generale di altra Forza
armata o della Guardia di finanza, quando sia da premiare un
militare che non appartiene all'Arma dei carabinieri;
-
un funzionario con qualifica non
inferiore a dirigente superiore dell'amministrazione di
appartenenza, quando si tratti di premiare un dipendente civile
dello Stato.
2. Esercita funzioni di segretario un ufficiale superiore dell'Arma
dei carabinieri.
3. Qualora la commissione non riscontri nell'azione compiuta gli
estremi di cui ai precedenti articoli 2 e 4, sempreché si tratti di
atti di coraggio, può proporre che i documenti relativi siano
inviati al Ministero dell'interno per l'eventuale concessione di
ricompense al valore o al merito civile.
Art. 7. 1. È ammessa
opposizione da parte degli interessati avverso le decisioni
relative a proposte di ricompense previste dal presente
decreto.
2. L'opposizione deve essere presentata al Ministro della difesa
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della concessione
o, in caso di diniego, della comunicazione fatta
all'interessato.
3. L'opposizione è sottoposta all'esame della commissione di cui al
successivo articolo 10 per il suo parere, in base al quale il
Ministro della difesa decide in via definitiva.
Art. 8. 1. In materia di inidoneità al conseguimento o di
privazione delle medaglie di cui al presente regolamento si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge 26
luglio 1974, n. 330.
Art. 9. 1. Le ricompense al valore ed al merito dell'Arma
dei carabinieri sono consegnate al titolare o a coloro cui vengono
attribuite in proprietà ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4 del
regolamento, in forma solenne, nella ricorrenza della festa
dell'Arma o di feste nazionali, dal Comandante generale, da
Generali di corpo d'armata o da altra autorità designata dal
Ministro della difesa.
Art. 10. 1. Delle singole concessioni di decorazioni
previste nel presente decreto viene data pubblicazione, con
inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. Il Ministero della difesa partecipa di volta in volta ai comuni
di nascita dei premiati la concessione delle ricompense dando
comunicazione integrale delle motivazioni. Fa fede del conferimento
delle ricompense il brevetto rilasciato dal Ministro per la difesa
indicante il nome del premiato, la motivazione, la data ed il luogo
del fatto che ha determinato il provvedimento.
3. Il comune di nascita del decorato porta a conoscenza della
popolazione ogni concessione con apposita affissione nell'albo
pretorio ed anche con l'inserzione nelle pubblicazioni
eventualmente emanate dall'amministrazione comunale, e con ogni
altro mezzo ritenuto opportuno.
Art. 11. 1. La medaglia al valore dell'Arma dei carabinieri,
riportata in effige nel quadro A annesso al presente decreto:
-
ha un diametro di 33
millimetri;
-
riporta, sul recto, la granata
tradizionale dell'Arma, con al centro il monogramma della
Repubblica italiana, sormontata dalla fiamma, con intorno, nella
parte inferiore, la legenda "Al valore dell'Arma dei carabinieri"
e, sul verso, in mezzo a due rami, uno di quercia ed uno di alloro,
fra loro decussati nella parte inferiore, vengono incisi il nome ed
il cognome del decorato e l'indicazione del luogo e della data
dell'evento. Tra le estremità superiori dei serti, è posta una
stelletta a cinque punte;
-
è sostenuta da un nastro di colore
azzurro, con al centro tre filetti. Quelli esterni, di colore
bianco, sono larghi tre millimetri, mentre quello interno di colore
rosso è largo nove millimetri;
-
si porta sulla sinistra del petto,
se concessa a singole persone;
-
si applica alla bandiera o allo
stendardo, se concessa a comandi e corpi che ne siano
dotati.
Art. 12. 1. La croce al
merito dell'Arma dei carabinieri, riportata in effige nel quadro B
annesso al presente decreto:
-
ha forma di croce patente ritondata
piena, delle dimensioni orizzontali e verticali pari a 40
millimetri;
-
riporta, sul recto, al centro,
inserita in una circonferenza del diametro di 18 millimetri, la
granata tradizionale dell'Arma, con al centro il monogramma della
Repubblica italiana, sormontata dalla fiamma e, sul verso, in
corrispondenza dei bracci orizzontali, la legenda "Al merito
dell'Arma dei carabinieri"; sul braccio verticale superiore viene
riportata una corona turrita, mentre sul braccio verticale
inferiore vengono incisi il nome ed il cognome del decorato e
l'indicazione del luogo e della data dell'evento;
-
è sostenuta da un nastro di colore
rosso, con al centro tre filetti. Quelli esterni, di colore
azzurro, sono larghi sei millimetri, mentre quello interno, di
colore bianco, è largo tre millimetri;
-
si porta sulla sinistra del petto,
se concessa a singole persone;
-
si applica alla bandiera o allo
stendardo, se concessa a comandi e corpi che ne siano
dotati.
Art. 13. 1. Le disposizioni
interne relative all'uso ed alle dimensioni dei nastrini da portare
sul petto in luogo delle medaglie si estendono anche alle medaglie
al valore ed alle croci al merito dell'Arma dei carabinieri.
2. Sul nastrino della medaglia d'oro, d'argento e di bronzo al
valore viene applicata una stelletta a cinque punte,
rispettivamente, d'oro, d'argento e di bronzo. Per il nastrino
della medaglia d'oro al valore, la stelletta a cinque punte è
inquadrata in un piccolo fregio di fronde di alloro dello stesso
metallo.
3. Sul nastrino della croce d'oro e d'argento viene applicata una
corona turrita, rispettivamente, d'oro e d'argento.
Art. 14. 1. L'insegna della medaglia al valore dell'Arma dei
carabinieri può essere indossata anche sull'abito civile.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo
osservare.
(omissis)"". |