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Le
recenti modifiche in materia di formazione e valutazione della
prova: riflessioni sull'attività di polizia
giudiziaria.
1. La legge 1° marzo 2001 n. 63, recante "Modifiche al codice di
procedura in materia di formazione e valutazione della prova in
attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111
della Costituzione", oltre ad incidere profondamente
sull'effettività del principio del contraddittorio e sulla stessa
natura accusatoria del processo penale, contiene una serie di
importanti disposizioni attinenti l'attività della polizia
giudiziaria, sia nella fase delle indagini preliminari, sia in
quella dibattimentale.
In particolare tali modifiche investono tre settori
fondamentali:
-
l'attività della polizia giudiziaria
(delegata o di iniziativa) in relazione alle modifiche apportate in
materia di fonti di prova dichiarative;
-
l'attività della polizia giudiziaria
in relazione alla utilizzabilità delle informazioni assunte dalle
cc.dd. fonti confidenziali;
-
i limiti di testimonianza della
polizia giudiziaria.
2. Circa il primo aspetto l'art. 2
della legge, modificando l'articolo 64 del codice di procedura
penale, al comma 3 stabilisce quanto segue:
"3. Prima che abbia inizio
l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:
-
le sue dichiarazioni potranno sempre
essere utilizzate nei suoi confronti;
-
salvo quanto disposto dall'articolo
66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma
comunque il procedimento seguirà il suo corso;
-
se renderà dichiarazioni su fatti
che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a
tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità
previste dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo
197-bis.
3-bis. L'inosservanza delle
disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), rende
inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In
mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le
dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti
che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei
loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in
ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone".
Appare opportuno precisare, anche se non di immediato interesse per
la polizia giudiziaria, che la modifica dell'art. 64 risponde alla
necessità di sottoporre i c.d. collaboratori di giustizia al
contraddittorio nella qualità di testimoni e di procedere secondo
il meccanismo delle contestazioni, ex art. 500 c.p.p., che prevede,
a differenza di quanto tratteggiato dall'art. 513 c.p.p. per
l'esame dell'imputato, il divieto di lettura delle dichiarazioni
precedentemente rese.
Circa i doveri tecnici della P.G., va evidenziato che la norma
incide sulle facoltà e sui diritti dell'indagato, cui il Pubblico
Ministero e la polizia giudiziaria sono tenuti a fornire esplicite
comunicazioni ex art. 369 bis c.p.p. nella nuova formulazione della
legge n. 60/2001 in materia di difesa d'ufficio (si richiama al
riguardo il contenuto dello specifico elaborato trasmesso con
lettera n.137/50-1 di prot. 1993 de 10 luglio 2001).
La normativa in esame infatti impone anche gli ufficiali di polizia
giudiziaria, non solo per gli interrogatori delegati ex artt. 363
-370 c.p.p., ma anche nel caso di sommarie informazioni rese dalla
persona nei cui confronti vengono svolte indagini, ex art 350 co.
1, in virtù dell'espresso richiamo alla disciplina di cui all'art.
64, di dare atto dei suddetti avvertimenti pena il rischio di
vanificare preziosi contributi probatori.
Va rilevato, sul piano generale, che proprio alla luce del co. 3
lettera c) art. 64, l'ufficio di testimone non consente di
avvalersi della facoltà di non rispondere o di mentire. Di qui la
possibilità in concreto, quando l'atto espletabile, seppur nei
confronti di un soggetto indagato (non in procedimento connesso o
collegato), costituisca nella sostanza un'assunzione di
informazioni concernenti la posizione di terzi indagati, di
considerare l'escusso alla stessa stregua di una persona informata
sui fatti, obbligandolo a dire il vero.
Anche la disciplina delle sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p.
ha subito conseguentemente modifiche di rilievo, in virtù
dell'introduzione dell'art. 197 bis c.p.p.:
art. 13:
1. All'articolo 351 del codice di procedura penale, al comma 1,
l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Si applicano le
disposizioni del secondo e terzo periodo del comma I dell'articolo
362;
2. All'articolo 362 del codice di procedura penale, al comma 1,
l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Si applicano le
disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e
203".
art. 6:
1. Dopo l'articolo 197 del codice di procedura penale è inserito il
seguente: art. 197-bis. - (Persone imputate o giudicate in un
procedimento connesso o per reato collegato che assumono l'ufficio
di testimone). - 1. L'imputato in un procedimento connesso ai sensi
dell'articolo 12 o di un reato collegato a norma dell'articolo 371,
comma 2, lettera b), può essere sempre sentito come testimone
quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile
di proscioglimento, di condanna di applicazione della pena ai sensi
dell'articolo 444.
2. L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo
12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma
dell'articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sentito come
testimone, inoltre, nel caso previsto dall'articolo 64, comma 3,
lettera c).
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il testimone è assistito da un
difensore. In mancanza di difensore di fiducia è designato un
difensore di ufficio.
4. Nel caso previsto dal comma 1 il testimone non può essere
obbligato a deporre sui fatti per i quali è stata pronunciata in
giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti, se nel
procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non
aveva reso alcuna dichiarazione. Nel caso previsto dal comma 2 il
testimone non può essere obbligato a deporre su fatti che
concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si
procede o si è proceduto nei suoi confronti.
5. In ogni caso le dichiarazioni rese dai soggetti di cui al
presente articolo non possono essere utilizzate contro la persona
che le ha rese nel procedimento a suo carico, nel procedimento di
revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio
civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti
e delle sentenze suddette.
6. Alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono l'ufficio di
testimone ai sensi del presente articolo si applica la disposizione
di cui all 'articolo 192, comma 3".
In altri termini la polizia giudiziaria, alla luce del richiamo
espresso alle regole dell'art. 362 così modificato, potrà assumere,
in qualità di persona informata sui fatti, seppur con l'assistenza
di un difensore, l'imputato in procedimento connesso o collegato,
quando sia già intervenuta una sentenza irrevocabile.
Ne discende che l'escusso, anche in questo caso, non potrà
avvalersi della facoltà di non rispondere o del c.d. diritto di
mentire.
3. Circa il secondo aspetto, l'art. 7 della legge introduce una
profonda modifica all'art. 203 del codice di procedura penale, in
materia di utilizzabilità delle informazioni assunte dai c.d.
confidenti aggiungendo all'articolo il comma 1 bis.:
"1-bis. L'inutilizzabilità opera
anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non
sono stati interrogati né assunti a sommarie informazioni".
In precedenza, com'è noto, l'inutilizzabilità delle informazioni
delle fonti riservate, ai sensi della seconda parte del comma 1
dell'art. 203 c.p.p., si riteneva operasse solo in fase
dibattimentale ai fini della formazione della prova, quando gli
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria nonché il personale dei
Servizi Segreti, si avvalevano della tutela delle fonti contemplata
dallo stesso articolo, rifiutandosi di indicarne l'identità.
In realtà già nel corso degli anni si era affermata
un'interpretazione restrittiva del 203, tendente ad escludere
l'utilizzabilità delle informazioni derivanti da fonti non
esplicitate, in tutti i provvedimenti del giudice, compresi quelli
in materia di misure cautelari e di intercettazioni telefoniche e/o
ambientali. Ciò nonostante la collocazione sistematica della norma
(Titolo II Mezzi di Prova) ne delimitasse l'area di applicabilità
alla c.d. fase processuale, seppur intesa nella sua più larga
accezione, comprendente cioè i giudizi dinanzi al GUP ed i riti
alternativi.
Deve pertanto ritenersi che l'estensione introdotta dall'art. 7,
come regola generale, estenda l'operatività del 203 anche ai
provvedimenti del Pubblico Ministero in fase di indagini
preliminari ed agli atti di iniziativa della stessa polizia
giudiziaria (quando incidono sui diritti fondamentali! ( es. i
decreti che dispongono l'acquisizione del traffico telefonico fisso
e mobile, i decreti relativi agli accertamenti bancari, i decreti
di perquisizione locale etc ...).
Ma, in particolare, la legge in esame ha voluto rimarcare
l'inutilizzabilità delle fonti informative e, più in generale,
l'operatività dell'art. 203 c.p.p., sia in materia di misure
cautelari, sia nei provvedimenti autorizzativi delle
intercettazioni:
art. 10:
1. All'articolo 267 del codice di procedura penale, dopo il comma I
è inserito il seguente:
1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica
l'articolo 203".
art. 11:
1. All'articolo 273 del codice di procedura penale, dopo il comma I
è inserito il seguente: 1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi
di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192,
commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1".
In altri termini, con tali modifiche si è voluto ricondurre nel
loro alveo le informazioni acquisite sul piano confidenziale: esse
devono costituire un semplice spunto per l'avvio di indagini, o
elemento da valutarsi, congiuntamente ad altri, per la più proficua
progressione investigativa.
Ne discende che debbano ritenersi del tutto chiariti i dubbi
relativi al significato giuridico di un'informazione confidenziale:
essa non costituisce notizia di reato e non comporta, pertanto,
l'obbligo di riferire ex art. 347 c.p.p., ma solo un generico
dovere di attivare le verifiche necessarie a conferirle o meno un
veste di notitia criminis.
4. Resta da esaminare l'aspetto concernente la testimonianza della
polizia giudiziaria, in relazione alla quale l'art. 4 della legge
ha reintrodotto, con i debiti correttivi, il limite previgente
rispetto agli interventi della Corte Costituzionale del 1992, circa
la c.d. testimonianza indiretta: "1. All'articolo 195 del codice di
procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre
sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le
modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b).
Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3
del presente articolo»".
Il testo previgente, dichiarato illegittimo dalla Corte
Costituzionale, estendeva il divieto alle dichiarazioni
genericamente acquisite dai testimoni.
La norma è di infelice formulazione e si presta pertanto ad
interpretazioni non univoche. La disciplina introdotta dall'art. 4,
da un lato sembrerebbe limitare il divieto ai casi di cui al
combinato disposto degli artt. 351-357 co. 2 lett. a) e b), essendo
le sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p., quale atto vincolato
alla forma del verbale, richiamate dalla lettera c) dell'art.
357.
Tale prima interpretazione consente di individuare la ratio del
divieto proprio nel limitato riferimento all'art. 357, in cui:
-
i casi di cui alla lett. a)
riguardano le denunce, le querele e le istanze, atti
sostanzialmente irripetibili e destinati al fascicolo del
dibattimento;
-
i casi di cui alla lett. b)
riguardano invece le sommarie informazioni e le spontanee
dichiarazioni rese dalla persona sottoposta ad indagini, in
relazione alle quali, in realtà, già vige un espresso divieto di
testimonianza ex art. 62 c.p.p.
Nella seconda ipotesi, deve
ritenersi invece operante il divieto di testimonianza anche a tutti
i casi di assunzione di informazioni ex art. 351, compresa quella
dell'imputato di procedimento connesso o collegato, destinato ad
assumere la veste di testimone ex art. l97 bis.
In tal senso sono orientati i primi commentatori della legge, che
hanno dato per pacifico il ripristino di un divieto simile a quello
rimosso dal Giudice Costituzionale, ritenendo peraltro non ben
chiaro a cosa si riferisca la norma nella parte in cui fa salvi non
ben precisati "altri casi" in cui la testimonianza indiretta degli
appartenenti alla polizia giudiziaria diventa ammissibile negli
stessi termini in cui lo è quella di una qualsiasi altra persona,
posto che non sono agevolmente individuabili casi di dichiarazioni
ricevute dalla polizia giudiziaria in quanto tale e al di fuori di
uno specifico atto d'indagine e posto che è da respingersi
un'interpretazione che ammetta la testimonianza indiretta tutte le
volte che la polizia giudiziaria abbia raccolto dichiarazioni e
omesso di documerntarle mediante verbale.
Tale impostazione non pare del tutto condivisibile, in quanto il
riferimento agli ...altri casi, in relazione ai quali si applicano
le regole dei commi 1, 2 e 3 dell'art. l95, riguarda, ad
esempio:
-
le fonti informative di cui
l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria abbia deciso di
rivelare l'identità;
-
quanto relazionato a colui che ha
diretto l'indagine-autore della informativa di reato da un suo
dipendente, anch'egli ufficiale od agente di P.G.;
-
quanto appreso durante attività
atipiche della P.G. (si pensi ad es. ad un ufficiale di P.G. che
nel corso di funerale di una vittima di omicidio, senta due
soggetti dialogare su aspetti relativi alla dinamica delittuosa o
ad un ufficiale di P.G. operante sotto copertura);
-
le dichiarazioni assunte non ai
sensi dell'articolo 351 c.p.p. ma su delega del P.M. ex art.
362-370 del Codice.
Nel caso prevalesse quindi
l'interpretazione più restrittiva, l'incidenza sul dibattimento
sarebbe di notevole portata, non tanto perché si sarebbe obbligati
a ricorrere al teste diretto, ricorso già regolato proprio dai
citati commi 1, 2 e 3 dell'art. l95, ma perché si priverebbe il
dibattimento di un teste qualificato, in grado di offrire al
Giudice una panoramica complessiva dell'attività
investigativa.
Sotto tale profilo, vi è la possibilità di ricorrere alla mera
identificazione dei soggetti suscettibili di assumere la veste di
testimoni, con l'annotazione delle circostanze che essi sono in
grado di riferire, fermo restando che il problema non può essere
risolto con il mero adempimento formale dell'annotazione, essendo
le informazioni assunte ex art. 351 c.p.p. soggette alla forma del
verbale come da lettera c) 2° comma art. 357.
In altri termini soltanto esigenze di momentanea riservatezza o
altre contingenti ragioni, possono giustificare il rinvio della
verbalizzazione.
In alternativa o in concorrenza alla prima soluzione si può
ricorrere alla delega per l'escussione da parte del PM, che
comunque supererebbe il problema.
5. In conclusione possiamo affermare che tali modifiche
legislative, che vanno globalmente valutate insieme alle ulteriori
riforme in materia di giusto processo (vds. anche legge 7 dicembre
2000 n. 397 in materia di indagini difensive) debbono farci
riflettere sulla necessità di aggiornare il nostro rapporto con il
processo penale riconsiderando il fondamentale ruolo della
testimonianza nel dibattimento, e di adeguare l'intera strategia
investigativa in funzione della più ampia strategia processuale e
dibattimentale.
Peraltro, soprattutto nei processi di Corte d'Assise, ove più
marcato è il significato del libero convincimento del Giudice,
l'opportunità della testimonianza di un ottimo operatore della
polizia giudiziaria, che potrebbe illustrare elementi diversamente
dispersi, indipendentemente dalla loro concreta suscettibilità di
evolvere in prova, deve essere il risultato di un precisa strategia
concordata con il PM, e di un'attenta organizzazione
dell'esposizione testimoniale.
Il legislatore, attraverso le recenti modifiche legislative, per
quanto suscettibili di considerazioni critiche, ha quindi suggerito
un nuovo percorso metodologico nelle investigazioni della polizia
giudiziaria, improntato sempre più alla ricerca della prova
oggettiva ed inconfutabile frutto della creatività investigativa,
limitando così la necessità del ricorso a fonti di prova
dichiarative tradizionali.
In altri termini, una piattaforma investigativa articolata su base
tecnica dovrà ridurre al minimo la stessa necessità del
dibattimento, favorendo la scelta dei riti alternativi.
Rimane tuttavia la lacuna derivante dalla necessità di assicurare,
soprattutto in materia di reati associativi, la disponibilità di un
teste qualificato, dirigente complessivo dell'attività
investigativa, che possa offrire un apporto conoscitivo utile a
rendere pienamente intelligibile la sommatoria delle singole
acquisizioni ed a fornire un contributo di verità storica alla
costruzione dibattimentale della verità processuale.
Magg. CC Angelo Jannone.
Ufficio Europeo per la lotta
antifrode (OLAF).
La lotta contro le frodi, una
priorità delle istituzioni comunitarie
Le istituzioni comunitarie e gli Stati membri attribuiscono grande
importanza alla tutela degli interessi finanziari e economici delle
Comunità nonché alla lotta contro la criminalità organizzata
transnazionale, le frodi e qualsiasi altra attività illegale che
arrechi danno al bilancio comunitario.
Infatti, gli attentati alle politiche europee commessi dai
criminali e dai frodatori non solo danneggiano il bilancio
dell'Unione ma ne compromettono la credibilità.
La responsabilità della Commissione in materia è strettamente
legata alla sua funzione di esecuzione del bilancio (art. 274 del
trattato CE) ed è stata confermata dall'articolo 280 del trattato
CE.
L'entrata in vigore del trattato di Amsterdam ha considerevolmente
rafforzato i mezzi a disposizione della Comunità per lottare contro
le frodi e contro le attività illecite in materia economica e
finanziaria.
D'ora in poi, il nuovo articolo 280 del trattato CE offre una base
giuridica esplicita per le azioni della Comunità e degli Stati
membri nel settore della lotta contro la frode e le altre attività
illecite che mettono in pericolo gli interessi finanziari della
Comunità.
È su questa base che sono stati adottati la Decisione della
Commissione del 28 aprile 1999 che istituisce l'Ufficio europeo per
la lotta antifrode (OLAF), i Regolamenti (CE) n. 1073-1074/99 del
25/maggio 1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle
indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)
e l'Accordo interistituzionale del 25 maggio 1999, tra il
Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la
Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne
svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) che ne
precisano le modalità di funzionamento.
Con queste misure, la task-force "Coordinamento della lotta
antifrode" (UCLAF) del Segretariato Generale della Commissione è
stata sostituita da un Ufficio europeo per la lotta antifrode
(OLAF), incaricato, oltre che delle indagini, anche della
concezione e della preparazione della legislazione nel settore
della tutela degli interessi comunitari e della lotta
antifrode.
Pur avendo uno speciale statuto di indipendenza per quanto riguarda
le funzioni investigative, l'OLAF fa sempre parte della Commissione
europea e dipende dalla Sig.ra Michaele Schreyer, commissario
responsabile del bilancio.
Uno strumento Europeo di lotta contro la criminalità
transfrontaliera e le frodi.
L'OLAF, come si é accennato, svolge tutte le funzioni investigative
attribuite alla Commissione dalla normativa comunitaria e dagli
accordi in vigore con i paesi terzi al fine di rafforzare la lotta
contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale
che danneggi gli interessi finanziari della Comunità europea.
Oltre alla tutela degli interessi finanziari, l'Ufficio è
responsabile di tutte le attività connesse alla tutela degli
interessi comunitari da comportamenti irregolari perseguibili
amministrativamente o penalmente. Infatti le competenze dell'OLAF
sono enumerate nella decisione della Commissione che lo
istituisce:
-
effettuare indagini amministrative
esterne nel quadro della lotta contro la frode, contro la
corruzione e contro qualsiasi altra attività illecita lesiva degli
interessi finanziari delle Comunità, nonché ai fini della lotta
contro le frodi inerenti a qualsiasi fatto o atto compiuto in
violazione di disposizioni comunitarie;
-
effettuare indagini amministrative
interne miranti a:
. lottare contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività
illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità;
. ricercare i fatti gravi, connessi con l'esercizio di attività
professionali, che possano costituire un inadempimento degli
obblighi dei funzionari ed agenti delle Comunità perseguibile in
sede disciplinare o penale o che possano costituire inadempimento
degli obblighi analoghi incombenti ai membri delle istituzioni,
organi e organismi o del loro personale cui non si applica lo
statuto dei funzionari delle Comunità europee;
-
effettuare missioni d'indagine in
altri settori su richiesta delle istituzioni e organi
comunitari;
-
contribuire al rafforzamento della
cooperazione con gli Stati membri nel campo della lotta contro la
frode;
-
predisporre la strategia della lotta
contro la frode (preparazione delle iniziative legislative e
regolamentari nei settori d'attività dell'Ufficio, compresi gli
strumenti previsti dal titolo VI del trattato di
Amsterdam);
-
avviare qualsiasi altra attività
operativa in materia di lotta antifrode (apprestare le
infrastrutture, raccogliere e utilizzare le informazioni, fornire
assistenza tecnica);
-
agire come interlocutore diretto
delle autorità giudiziarie e delle autorità di polizia;
-
rappresentare la Commissione nel
settore della lotta antifrode.
Le competenze dell'OLAF nel settore
della lotta contro le frodi saranno dunque più ampie di quelle
precedentemente attribuite alla Commissione dai regolamenti (CE,
Euratom) n. 2185/96 (tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee) e 2988/95 (controlli e verifiche sul posto
effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre
irregolarità).
L'indipendenza dell'OLAF e del suo direttore generale
L'esecuzione delle funzioni investigative dell'OLAF (interne ed
esterne alle istituzioni comunitarie) è svolta sotto la
responsabilità del suo Direttore Generale, designato dalla
Commissione per un periodo di cinque anni (rinnovabili una volta),
previo parere favorevole del comitato di vigilanza e in
concertazione con il Parlamento europeo e il Consiglio.
Nell'intento di garantire l'indipendenza dell'OLAF nella sue
funzioni d'indagine, il legislatore comunitario ha fatto obbligo al
Direttore generale dell'Ufficio di non chiedere né accettare
istruzioni da alcun governo o istituzione dell'U.E. (compresa la
Commissione). Infatti, il Direttore Generale dispone di un potere
di ricorso contro la Commissione dinanzi alla Corte di Giustizia
qualora ritenga che la Commissione abbia preso un provvedimento che
metta in causa la propria indipendenza.
A garanzia, poi, di tale indipendenza, l'Ufficio è soggetto al
controllo regolare delle funzioni d'indagine da parte di un
Comitato di vigilanza, formato da cinque personalità esterne alle
istituzioni comunitarie, indipendenti e particolarmente qualificate
nei settori di competenza dell'Ufficio. Su richiesta del direttore
o di propria iniziativa, il comitato di vigilanza fornisce al
direttore pareri sulle attività dell'Ufficio, senza tuttavia
interferire nello svolgimento delle indagini in corso.
Gli investigatori dell'OLAF: squadre pluridisciplinari di
specialisti nel settore della lotta contro le frodi.
Attualmente, l'OLAF conta circa 150 agenti, compreso il personale
non statutario. É in corso una procedura di assunzione di
specialisti nella lotta antifrode che dovrebbe portare il personale
a 330 persone verso la fine del 2001.
I responsabili delle indagini dell'OLAF, come tutti gli altri
funzionari e agenti comunitari, operano esclusivamente
nell'interesse delle Comunità. Devono svolgere le loro funzioni e
regolare la propria condotta esclusivamente nell'interesse delle
Comunità, senza accettare istruzioni da alcun governo, autorità,
organizzazione o persona esterna all'istituzione.
Per svolgere tali specifiche mansioni, la maggior parte del
personale dell'OLAF ha una solida esperienza professionale
acquisita nei servizi investigativi, giudiziari e di polizia
nazionali, nel settore delle indagini relative a casi complessi di
frodi, nell'analisi e nella valutazione di informazioni o nelle
attività di sostegno o di elaborazione di politiche in materia di
lotta contro la frode.
La caratteristica della squadra di investigatori dell'OLAF è la sua
pluridisciplinarità che consente di avere un approccio globale e
intersettoriale (nei settori di polizia, giudiziario, finanziario,
doganale, agricolo, ecc.). Il fatto che la maggior parte degli
investigatori provenga dai servizi investigativi nazionali è
prezioso per diversi motivi: prima di tutto per l'esperienza, ma
anche per mantenere strette relazioni con i servizi di provenienza.
Tale cooperazione è essenziale nella lotta contro i frodatori e i
criminali che attentano agli interessi comunitari.
L'OLAF e i cittadini europei
L'OLAF non è quindi né un "servizio segreto", né un servizio di
polizia.
È solo lo strumento giuridico d'indagine amministrativa di cui si è
dotata l'Unione europea, tramite la Commissione, per garantire una
migliore tutela degli interessi comunitari e il rispetto del
diritto contro gli attacchi della criminalità organizzata e dei
frodatori.
Nello spirito di un servizio che difenda esclusivamente gli
interessi dei cittadini europei e la supremazia del diritto, l'OLAF
realizza una politica di stretta collaborazione con tutti gli
organi competenti e con i cittadini.
I soli limiti alla sua politica di trasparenza assoluta sono
stabiliti dalla normativa in vigore, dalle leggi sul segreto
giudiziario e dal rispetto dei diritti delle persone.
In tale quadro, l'OLAF, come si é testé accennato, cerca la
collaborazione delle istituzioni e di tutti i funzionari europei
che hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio qualsiasi
informazione relativa ad eventuali casi di frode o di corruzione o
a qualsiasi altra attività illegale di cui sono venuti a
conoscenza.
L'Ufficio inoltre esorta tutti i cittadini europei e qualsiasi
altra persona che sia venuta a conoscenza di casi di frode a danno
del bilancio comunitario a segnalarli all'OLAF.
L'OLAF e l'Arma dei Carabinieri
In tale contesto si inserisce l'attività del Comando Carabinieri
Tutela Norme Comunitarie e Agroalimentari, operante presso il
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che svolge
controlli, in stretta intesa con i Reparti territoriali dell'Arma,
per la prevenzione e repressione dei reati in violazione di norme
comunitarie nel settore agricolo ed agroalimentare, con particolare
riguardo all'erogazione di contributi comunitari; concorre inoltre
all'esecuzione dei controlli, sotto il profilo quantitativo e
qualitativo, sugli aiuti alimentari ai Paesi in via di sviluppo ed
agli indigenti. Con questi scopi vengono pianificati controlli e
indagini nei vari settori di competenza del Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali. Le linee d'intervento ed i
risultati così conseguiti, al fine di migliorare l'utilizzo delle
risorse verso quei settori più a rischio e maggiormente vocati alle
truffe comunitarie, sono trasmessi, nel rispetto delle vigenti
disposizioni di legge e delle direttive del Ministro delle
Politiche Agricole e Forestali, direttamente all'Ufficio Europeo
per la lotta contro le Frodi Comunitarie. Inoltre dall'ottobre
2000, al fine di rafforzare gli scambi info-operativi nel settore
delle frodi agroalimentari tra l'Arma dei Carabinieri e l'OLAF, é
previsto che lo stesso Comando Carabinieri Tutela Norme Comunitarie
e Agroalimentari debba avvalersi di un ufficiale superiore dei
Carabinieri, effettivo presso quel Comando ma dislocato presso
questo prestigioso organismo comunitario, in qualità di Esperto
Nazionale Distaccato, dal Comando Generale, previe intese formali
con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e la
Commissione Europea.
Cap. CC John Napolitano.
Imputabilità del
tossicodipendente: intossicazione cronica.
L'art. 85 del codice penale
definisce l'imputabilità come capacità di intendere e volere nel
momento della commissione del fatto costituente reato. Tale
principio costituisce il primo presupposto di rimprovero di
colpevolezza cioè la prima condizione per esprimere la
disapprovazione soggettiva del tutto tipico ed antigiuridico
commesso dall'agente; infatti non avrebbe senso rivolgere un
rimprovero a soggetti del tutto privi della possibilità di agire
diversamente.
Il fondamento penalistico dell'imputabilità, quali che ne siano i
nessi con la colpevolezza, è a maggior ragione rinvenibile sul
terreno delle funzioni della pena in quanto se la minaccia della
sanzione punitiva deve esercitare un'efficacia generale preventiva
distogliendo i potenziali rei dal commettere reati, un necessario
presupposto è che i destinatari siano psicologicamente in grado di
lasciarsi motivare dalla minaccia stessa, così come se l'esecuzione
della pena nei confronti del reo deve tendere a rieducarlo, è
necessario che il condannato sia psicologicamente capace di
cogliere il significato del trattamento punitivo.
Gli unici due casi nei quali questa viene esclusa o viene
considerata fortemente scemata, si riferiscono all'assunzione della
sostanza stupefacente accidentale, art. 93 c.p. quando richiama
l'art. 91 c.p., oppure all'intossicazione cronico, art. 95 c.p.,
mentre l'assunzione non accidentale, quella preordinata ed infine
quella abituale, artt. 93 e 94 c.p., comportano non solo una
presunzione di imputabilità, bensì un aggravamento della
pena.
Con specifico riguardo alla cronica intossicazione (art. 95 c.p.),
la giurisprudenza costante ha sempre sostenuto che questa, per
escludere o diminuire l'imputabilità, deve sostanziarsi in
un'alterazione non transitoria dell'equilibrio biochimico del
soggetto con conseguente alterazione patologica dei processi
volitivi ed intellettivi irreversibile, cioè caratterizzato dalla
impossibilita di guarigione (Cass. Pen., sez. I, 28.4.1982, Pagani;
sez. I, 20.10.1987). In altri termini l'esclusione o la diminuzione
dell'imputabilità, in tale visione presuppone, quale condizione
essenziale, l'accertamento che il soggetto sia affetto da
"un'infermità mentale permanente" incidente sulle capacità volitive
ed intellettive, in modo totale o parziale a causa dell'assunzione
di sostanze stupefacenti. Nel primo caso l'imputabilità è esclusa
ai sensi dell'art. 88 c.p. (vizio totale di mente), nel secondo
caso è solo diminuita ex art. 89 c.p.(vizio parziale di
mente).
Considerato che lo stato di tossicodipendenza non equivale a quello
di cronica intossicazione, diviene decisiva al riguardo una perizia
psichiatrica, che nella prassi processuale molto raramente è stata
eseguita, sulle condizioni dell'assuntore in grado di escludere che
si tratti di intossicazione dovuta ad uso abituale, la quale si
caratterizza per costituire un episodio della vita di un individuo,
che, scomparso il perturbamento, torna alla sua normale
personalità.
Fin qui l'orientamento tradizionale.
Recentemente la dottrina medico-legale ha sollevato dubbi di
legittimità incentrata sulla nozione di cronica intossicazione così
come descritta dalla giurisprudenza sopra menzionata, dubbi
pienamente recepiti dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n.
114/98, nella quale, pur dichiarando infondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 94 e 95 del Codice Penale
sollevata con riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, ha
confermato tuttavia che "la disciplina legislativa vigente in
materia non trova nella dottrina psichiatrica e medico legate una
base sicura, ancorché nella relazione ministeriale sul progetto del
codice penale si legga di essa una diffusa motivazione, nella quale
ci si riferisce proprio agli insegnamenti della scienza
psichiatrica. Anche nella più recente dottrina penalistica la
disciplina stessa è oggetto di dubbi, controversie e perfino di
ferme condanne.
Alcuni studiosi trovano tuttavia che la distinzione tra le
fattispecie degli artt. 94 e 95 è concettualmente chiara benché sia
critica anche la parificazione tra gli effetti dell'alcoolismo e
quelli delle tossicodipendenze e, quanto a queste, si rileva che le
regole concernenti l'imputabilità non appaiono perfettamente
coordinate con i trattamenti previsti per i soggetti
tossicodipendenti.
Con la conseguenza che sono presenti auspici per una profonda
revisione della materia opera del legislatore.
Risulta dunque evidente che la Corte Costituzionale, pur non
condividendo i dubbi di legittimità costituzionale del sistema
vigente in materia di imputabilità del tossicodipendente, non
accetta neppure acriticamente la costante interpretazione,
rilevando che la formula usata dalla legge, la quale si limita a
stabilire che "si applicano le disposizioni contenute negli artt.
88 e 89 c.p.", farebbe pensare più ad una assimilazione nel
trattamento penale (non imputabilità con totale esclusione della
punibilità o imputabilità diminuita con attenuazione della pena
fino ad un terzo) che non ad una identificazione.
Ne è da trascurare che nel più importante disegno del nuovo codice
penale degli ultimi anni, nell'elencare i casi di esclusione
dell'imputabilità, è previsto quello in cui il soggetto "era, per
infermità o per altra anomalia o per cronica intossicazione da
alcool ovvero da sostanze stupefacenti, in tale stato di mente da
escludere la capacità di intendere e volere".
Si va dunque consolidando la tendenza a riconoscere autonomia alla
cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, la
quale non viene più identificata con l'infermità di mente, bensì
parificata ad essa sotto il segno dell'assenza o della diminuzione
dell'imputabilità, quindi della colpevolezza, ed in tale
prospettiva viene quindi letto il richiamo agli artt. 88 e 89 c.p.
contenuto nell'art. 95 c.p.
Di conseguenza, ed è questa la novità introdotta con la suddetta
sentenza, appare attualmente possibile affermare che la cronica
intossicazione si configura ogni qual volta si sia in presenza di
una condizione soggettiva, determinata dall'assunzione di droga (o
alcool), tale da escludere che, nel momento della consumazione del
reato contestato, il soggetto fosse capace di intenderlo e volerlo,
indipendentemente dal fatto che la stessa consti in una vera e
propria infermità irreversibile. Per contro l'assunzione abituale
sussisterà qualora il tossicodipendente, nonostante le sue
condizioni, abbia agito pur sempre consapevolmente ovvero con la
piena consapevolezza del significato e degli effetti della propria
condotta, legittimando quindi l'applicazione dell'aggravante di cui
all'art. 94, co. III, c.p.
Ai fini di tale distinzione, tenuto conto che la sopra indicata
sentenza non intende certamente sostenere l'automatica esclusione o
diminuzione dell'imputabilità in capo ai tossicodipendenti, la
Corte Costituzionale suggerisce l'introduzione di norme cogenti che
prevedano l'accertamento della capacità di intendere e volere dello
stesso, con il ricorso della perizia psichiatrica ed a tal
proposito già la recente Cassazione ha affermato che "è scorretta
la sentenza che attribuisce al parere della pubblica accusa la
prevalenza rispetto al parere della difesa senza un'adeguata
motivazione ed è doveroso per il giudice, a fronte di tesi opposte,
motivate con argomenti specialistici in relazione ai quali la
scelta presenti difficoltà tecniche oggettive, disporre perizia ai
sensi dell'art. 508 c.p.p.". Infatti il giudice deve porsi in grado
di risolvere i problemi che si presentano nella concreta
applicazione dell'art. 95 c.p., motivando la sentenza in tal senso,
e applicando nel dubbio le regole di giudizio espressamente
stabilite nei commi 2 e 3 dell'art. 530 c.p.p.
Si fa infine notare che la nuova definizione di cronica
intossicazione, così come appare dall'interpretazione della
sentenza 114/98 della Corte Costituzionale, rende giuridicamente e
logicamente possibile che intervengano due sentenze emesse in tempi
diversi nei confronti del medesimo imputato tossicodipendente per
fatti commessi in tempi differenti, delle quali una lo ritenga
incapace e l'altra invece capace (Sez. II 19.6.97, Milani, in Ced
Cass. n. 208379).
Il tema sopra affrontato, appare senz'altro di rilevante
importanza, in considerazione dell'espandersi dei fenomeni
delinquenziali legati alla tossicodipendenza; ritengo tuttavia che
la concreta applicazione dell'art. 95 c.p., cosi come attualmente
interpretato, trovi una più facile applicazione nella difesa a
favore di colui che ha commesso un reato sotto l'effetto delle
sostanze stupefacenti di origine sintetica (c.d. pasticche o acidi,
tra i quali la più nota è senz'altro l'ecstasy), in quanto le
stesse causano un danno cerebrale che, in quanto più immediato e
devastante, risulta essere anche più facilmente diagnosticabile,
tramite mirati esami medici, e di conseguenza anche più facilmente
provabile in sede processuale. Tale danno comporta di fatto
un'alterazione della percezione della realtà, oltre che
allucinazioni sonore e/o visive, che possono durare, in casi più
rari, anche per mesi interi, gettando l'assuntore nella totale
incapacità di distinguere l'esistente dall'immaginario.
Nonostante la possibilità di recupero con lunghe terapie ad hoc,
tenuto conto della nuova interpretazione dell'art. 95 c.p., permane
la possibilità dunque della difesa di sostenere in tali fattispecie
la non imputabilità del reo al momento della consumazione del
reato. |