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1. La Convenzione dell'Aja del
1907
Solamente nel 1907, con la 2ª
Conferenza Internazionale di Pace dell'Aja, si addiviene ad un
primo tentativo di uniformare il concetto di "saccheggio" e di
dettarne alle Nazioni contraenti il divieto per il futuro.
La 4ª e la 9ª Convenzione (art. 27), stipulate in quella sede,
dettano norme sulle leggi e gli usi della guerra terrestre e sul
bombardamento di obiettivi terrestri da parte di forze navali,
escludendo per la prima volta il diritto di fare bottino delle cose
appartenenti al nemico.
Infatti, la protezione dei beni culturali era limitata dal
Regolamento allegato alla 2ª Convenzione dell'Aja del 1899 (art.
27) alla prescrizione che negli assedi e bombardamenti dovevano
essere adottate tutte le misure precauzionali per risparmiare, il
più possibile, gli edifici consacrati ai culti, alle arti, alle
scienze e alla beneficenza e assistenza, i monumenti artistici e
storici, etc. Questo a condizione che tali beni non fossero
utilizzati per scopi militari e fossero segnalati con segni
speciali e ben visibili a distanza, comunicati preventivamente alla
potenza belligerante avversaria.
Tralasciando le pur rilevanti iniziative di governi, enti
internazionali e associazioni private nel periodo tra le due guerre
mondiali al fine di predisporre testi normativi internazionali
dall'approccio più incisivo - quali in particolare, nel 1918, il
progetto della Società Olandese di Archeologia di creare "santuari
dell'arte" per proteggere un patrimonio appartenente a tutti gli
uomini civili e soprattutto il progetto di convenzione per la
protezione dei monumenti e delle opere d'arte nel corso di
conflitti armati dell'Office International des Musées del 1938 - è
opportuno prendere in considerazione più da vicino gli sviluppi
della prassi successiva alla fine della 2ª Guerra Mondiale.
Durante il conflitto mondiale, la Germania si è distinta
nell'attuazione di una politica di sistematico saccheggio e
confisca di opere d'arte in palese violazione delle norme ormai
generalmente accettate del diritto internazionale bellico e, in
particolare, degli artt. 46 e 56 della citata 4ª Convenzione
dell'Aja del 1907.
Tali violazioni sono stigmatizzate espressamente nella Carta di
Londra dell'8 agosto 1945, istitutiva del Tribunale militare
internazionale di Norimberga, in base alla quale (Cap. II, art. 6
dello Statuto della Corte) costituiscono crimini di guerra, fra gli
altri, "il saccheggio di proprietà pubbliche e private, gratuite
distruzioni di città, paesi e villaggi, o la devastazione non
giustificata dalla necessità militare".
Un richiamo esplicito alle norme in questione ricorre sia nel
giudicato dello stesso Tribunale di Norimberga che condannava il
capo dell'Einsatzstab Rosemberg sia in altri giudicati relativi ad
alcune azioni di rivendicazione di opere d'arte asportate durante
la guerra.
È agevole constatare come i trattati di pace conclusi al termine
della guerra contengano delle disposizioni confermative degli
obblighi internazionali in tema di restituzione di opere d'arte
asportate durante la guerra. Non solo, i trattati di pace conclusi
alla fine della 2ª Guerra Mondiale confermano, da un lato,
l'esistenza di norme internazionali generali specificatamente
rivolte alla protezione dei beni culturali mobili e, dall'altro,
contribuiscono a rafforzare decisamente l'idea che, anche sul piano
del diritto interno, a detti beni - in quanto oggetto di
spoliazione o confisca - non possano essere applicabili le norme
ordinarie in tema di trasferimento e circolazione dei beni
mobili.
Su questo background, il 14 maggio 1954 viene firmata all'Aja la
Convenzione sulla protezione dei beni culturali nei conflitti
armati, che costituisce il primo strumento internazionale
interamente ed esclusivamente dedicato ai beni culturali e il primo
ad utilizzare tale terminologia.
2. La Convenzione
dell'Aja del 1954
La Convenzione si occupa
principalmente della sorte dei beni in questione "pendente bello"
mediante la configurazione di un sistema di preservazione e
conservazione fisica in senso stretto. Infatti, l'art. 4 impone,
tra gli altri, l'obbligo di impedire e far cessare qualsiasi atto
di furto, saccheggio o sottrazione di beni culturali sotto
qualsiasi forma.
La sorte dei beni culturali, una volta terminato il conflitto, è
invece regolata da un protocollo alla Convenzione, sottoscritto lo
stesso giorno, che peraltro riafferma all'art. 3 l'obbligo di
restituzione, escludendo che i beni culturali esportati dal
territorio occupato, in contrasto con l'art. 1, possano essere poi
trattenuti a titolo di riparazione alla fine delle ostilità.
L'art. 4 prevede poi, a carico della parte contraente su cui spetta
impedire l'esportazione dei beni culturali dal territorio occupato,
l'obbligo di indennizzare i possessori di buona fede dei beni da
restituire.
La Convenzione dell'Aja del 1954 sulla protezione dei beni
culturali in caso di conflitto armato è composta da:
L'importanza della Convenzione
risiede anche nel fatto che essa ha concentrato tutte le
disposizioni riguardanti la protezione dei beni culturali in un
solo strumento, mentre in passato queste norme erano sparpagliate
in vari testi giuridici, costituendo così un vero e proprio Codice
dei beni culturali, i cui principi fondamentali fanno ormai parte
del diritto internazionale consuetudinario.
Dopo le devastazioni e gli orrori della 2ª Guerra Mondiale, in
seguito ad una proposta del Governo olandese, nel 1949 l'UNESCO -
Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e
la Cultura - inizia una serie di studi e di consultazioni a livello
di esperti e di rappresentanti governativi. Da tali attività nel
1952 presso Villa Aldobrandini sede di UNIDROIT - Istituto
Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato - prende
corpo il progetto di convenzione.
Tale progetto di convenzione viene presentato agli Stati nel
febbraio 1953 e posto alla base delle discussioni della conferenza
intergovernativa tenutasi all'Aja dal 21 aprile al 14 maggio, ove
furono presenti 56 Stati. Al termine dei lavori, 37 Stati hanno
firmato l'Atto finale della Conferenza e la Convenzione per la
protezione dei beni culturali in tempo di guerra. Insieme ad essa
vengono approvati il Regolamento di esecuzione ed il
Protocollo.
a. Campo di applicazione
La Convenzione dell'Aja per la verità non prevede, per espressa
disposizione dell'art. 33, la sua applicazione a fatti anteriori
alla sua entrata in vigore (7 agosto 1956, con 70 Stati finora
ratificanti tra i quali l'Italia), ma questa limitazione del campo
di applicazione ratione temporis non assume un significato
particolare, al pari della circostanza che l'obbligo di
restituzione è contenuto in un protocollo facoltativo anziché far
parte a pieno titolo del resto della Convenzione.
E infatti il protocollo è stato ratificato dalla stragrande
maggioranza degli Stati contraenti la Convenzione. Del resto, per
espressa statuizione del preambolo e dell'art. 36, la Convenzione
dell'Aja si pone come strumento "supplementare" e non alternativo
rispetto alle Convenzioni di codificazione dell'Aja del 1899 e del
1907 alle quali si affianca.
La Convenzione è applicabile ai conflitti armati internazionali che
sorgano tra due o più Parti Contraenti, anche se lo stato di guerra
non sia riconosciuto da una o più di esse. Nel caso di conflitto
armato non internazionale, sorto nel territorio di una delle parti,
ognuna delle parti in conflitto sarà tenuta ad applicare almeno
quelle fra le disposizioni della Convenzione che si riferiscono al
rispetto dei beni culturali.
Si deve aggiungere che sono prese in considerazione solo le
situazioni in cui vengono utilizzate le armi convenzionali
classiche. Come per le altre Convenzioni del diritto umanitario, la
questione delle armi di distruzione di massa e di quelle nucleari
viene lasciata da parte.
b. Preambolo
Il Preambolo, pur non avendo forza di legge, è molto chiaro circa
il motivo della sua adozione e i principi che ne sono alla base ed
inizia con la constatazione da parte della Alte Parti Contraenti
dei gravi danni che i beni culturali hanno subito nel corso degli
ultimi conflitti e con la preoccupazione, rivelatasi esatta, delle
sempre maggiori distruzioni in conseguenza dello sviluppo della
tecnologia bellica.
Il principio cardine della Convenzione è enunciato al secondo
capoverso del Preambolo, secondo il quale la conservazione del
patrimonio culturale non è affare soltanto dello Stato sul cui
territorio si trova il bene, ma dell'umanità intera, in quanto ogni
popolo contribuisce alla cultura mondiale.
Ciò comporta la necessità di assicurare a questo patrimonio una
protezione universale. La nozione di patrimonio culturale
dell'umanità, che ritroviamo nel Preambolo, non è facile da
definire; essa comprende non solo beni mobili ed immobili, come le
opere d'arte ed i monumenti, ma anche le espressioni artistiche
quali la musica, la danza, il teatro, nonché quel patrimonio
culturale intangibile che sono il folklore, i riti, le tradizioni,
etc.
Questa nozione è stata ripresa da vari documenti dell'UNESCO e
anche nella convenzione del 1972 riguardante la protezione del
patrimonio culturale e naturale mondiale.
Sempre nel Preambolo si ricorda che la protezione dei beni deve
essere organizzata già in tempo di pace, con provvedimenti a
livello sia nazionale sia internazionale.
Si sottolinea, inoltre, l'impegno delle Parti Contraenti a prendere
tutte le disposizioni possibili per proteggere i beni culturali.
Nel testo originario figurava l'aggettivo "appropriate" poi
sostituito con "possibili", modificando naturalmente in senso
restrittivo la frase e rendendola più soggettiva.
Troviamo, infine, il richiamo ai principi su cui si fonda la
protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato,
stabiliti nelle Convenzioni dell'Aja del 1899 e del 1907 e nel
Patto di Washington del 15 aprile 1935. Nonostante il fatto che non
siano richiamate le Convenzioni di Ginevra del 1949, esse hanno
largamente influenzato la presente Convenzione come confermano i
lavori preparatori e lo stesso testo.
Lo spazio a nostra disposizione non ci consente di analizzare in
modo approfondito i 40 articoli, divisi in 7 capitoli, che formano
la Convenzione, ma richiameremo le disposizioni generali, alcune
disposizioni generali che descrivono la protezione accordata ai
beni culturali.
c. Protezione generale
Innanzitutto, la definizione di bene culturale, data dall'art. 1,
ricomprende i beni mobili ed immobili di grande importanza per il
patrimonio culturale dei popoli e riporta un elenco esemplificativo
(monumenti, siti archeologici, opere d'arte, etc.). Ad essi si
aggiungono quegli edifici la cui destinazione principale ed
effettiva è di conservare ed esporre i beni culturali mobili già
definiti ed i centri comprendenti un numero considerevole di beni
culturali, detti centri monumentali.
Nella definizione della Convenzione i beni sono considerati
culturali a prescindere dalla loro origine o dal loro proprietario.
La qualificazione è data dalla grande importanza e non dal valore
del bene.
La protezione dei beni culturali si concretizza nella salvaguardia
e nel rispetto di tali beni. La salvaguardia è costituita da
quell'insieme di misure positive che cercano di assicurare al
meglio le condizioni materiali per la protezione dei beni
culturali.
L'UNESCO ha fornito qualche esempio di queste misure:
-
protezioni speciali contro il
pericolo di incendio e di crollo di immobili di grande valore
(musei, archivi, etc.);
-
imballaggi e stoccaggi speciali per
i beni mobili;
-
l'approntamento di rifugi e
l'organizzazione dei trasporti in caso di necessità;
-
la creazione di un servizio civile
per mettere in pratica i piani di protezione in caso di
conflitto.
Il secondo elemento di
concretizzazione della protezione dei beni culturali è costituito
dal rispetto. Secondo l'art. 4, le Parti si impegnano a rispettare
i beni culturali situati tanto sul proprio territorio che su quello
delle altre Parti Contraenti, spezzando così la nozione di
territorialità e ribadendo di nuovo il principio che i beni
culturali devono essere rispettati da tutti gli Stati a prescindere
dal territorio su cui si trovino.
Le Parti si impegnano inoltre ad astenersi da qualsiasi
utilizzazione di tali beni per scopi che potrebbero esporli a
distruzione o deterioramento in caso di conflitto armato, nonché da
qualsiasi atto di ostilità nei loro riguardi.
Il secondo comma dell'art. 4 prevede l'eccezione della necessità
militare, che offre alle Parti di derogare agli obblighi del primo
paragrafo quando la necessità militare lo esiga in modo imperativo.
La storia del diritto e della codificazione delle regole umanitarie
dimostra che il diritto umanitario è il risultato di un compromesso
tra la necessità militare e i principi di umanità. Il punto di
equilibrio tra queste due esigenze è molto spesso difficile da
realizzare.
Durante la conferenza intergovernativa numerose delegazioni si sono
espresse a favore del mantenimento dell'eccezione della necessità
militare, sia per facilitare l'adozione della Convenzione sia per
ragioni umanitarie: è stato fatto notare che nel corso di un
combattimento la necessità militare potrebbe imporre di distruggere
un bene culturale se da ciò dipendesse la vita di migliaia di
soldati; in tal caso nessun comandante esiterebbe a salvare la vita
dei propri soldati.
Contrariamente a quanto previsto dall'art. 8 per la protezione
speciale, la valutazione concreta della necessità militare è
lasciata ai militari senza richiedere alcuna condizione specifica.
E ciò potrebbe condurre ad un impiego arbitrario.
La nozione di rispetto dei beni culturali comprende anche l'impegno
a proibire, prevenire e - all'occorrenza - far cessare qualsiasi
atto di furto, di saccheggio o di sottrazione di beni culturali
sotto qualsiasi forma, nonché qualsiasi atto di vandalismo.
L'art. 7 prevede l'impegno per le Alti Parti Contraenti di
introdurre, fin dal tempo di pace, nei regolamenti o istruzioni ad
uso delle truppe, disposizioni atte ad assicurare l'osservanza
della presente Convenzione e ad inculcare, fin dal tempo di pace,
nel personale delle proprie Forze Armate, uno spirito di rispetto
verso la cultura ed i beni culturali di tutti i popoli.
A riprova e in applicazione di tale obbligo internazionale,
l'Italia ha posto in essere tutta una serie di atti normativi a
livello regolamentare. A titolo esemplificativo citiamo il Manuale
del combattente - pubblicazione 1000/A/2 del 1988 dello SMD e
successivi aggiornamenti - che, nel capitolo riguardante il
comportamento del militare in guerra, cita l'obbligo del rispetto
per i beni artistici e culturali in generale; inoltre, riporta i
segni distintivi di protezione sia generale sia speciale; infine,
elenca tra i crimini di guerra gli attacchi indiscriminati contro i
beni culturali.
d. Protezione speciale
Accanto alla protezione generale, la Convenzione prevede una
protezione speciale da accordare ad un numero limitato di rifugi
destinati a proteggere i beni culturali mobili, ai centri
monumentali e ad altri beni immobili di altissima importanza.
Secondo l'art. 8, la protezione speciale è accordata a due
condizioni:
-
che detti beni si trovino ad una
distanza sufficiente da un grande centro industriale e da qualsiasi
obiettivo che costituisca un punto di interesse bellico;
-
che essi non siano usati per fini
militari.
La "distanza sufficiente" da un
obiettivo militare è un criterio generale da verificare caso per
caso e che può indubbiamente dare adito ad incertezze ed errori.
Uno dei motivi per cui il sistema della protezione speciale ha poca
applicazione da parte degli Stati è forse da rintracciare proprio
nella difficoltà pratica di attuazione.
Il comma 5 dell'art. 8 prevede l'eccezione secondo la quale un bene
situato vicino ad un obiettivo militare può rientrare nella
protezione speciale qualora la Parte che la richiede si impegni a
non utilizzare in caso di conflitto tale obiettivo militare e ad
organizzarne già dal tempo di pace un uso alternativo.
La protezione speciale è accordata ai beni mediante la loro
iscrizione nel "registro internazionale dei beni culturali sotto
protezione speciale" ed è disciplinata in modo dettagliato nel
Regolamento di esecuzione.
L'immunità di un bene culturale posto sotto protezione speciale non
può essere sospesa che in casi eccezionali di necessità militare
ineluttabile, e soltanto per il periodo in cui questa necessità
sussista. Inoltre, essa può essere constatata soltanto dal
comandante di una formazione di importanza pari o superiore a
quella di una divisione.
e. I segni di protezione
Il simbolo previsto dalla Convenzione dell'Aja del 1954 a
significare la protezione da essa accordata ai beni culturali è
sicuramente alquanto complicato da descrivere; infatti, la
descrizione araldica è la seguente: uno scudo appuntito in basso,
inquadrato in una croce di sant'Andrea in blu e bianco.
Il segno è impiegato da solo per la protezione generale, ovvero
ripetuto tre volte in formazione triangolare per i beni culturali
immobili posti sotto protezione speciale..
3. Il Processo di
revisione
Nel 1991 la Conferenza Generale
dell'UNESCO adotta una risoluzione (26C/PLEN/DR.3 Rev.) finalizzata
a migliorare gli strumenti esistenti per la protezione del
patrimonio culturale e naturale del mondo.
Da allora molti sforzi sono fatti per migliorare la protezione dei
beni culturali prevista dalla Convenzione del 1954.
Alla fine del 1997 il Rapporto finale del 3° Incontro tra gli Stati
Parti fissa i punti principali del lavoro di revisione:
-
il desiderio di adottare un nuovo
strumento che possa integrare le norme della Convenzione dell'Aja:
al fine di colmare i vuoti della Convenzione dell'Aja e di
rinforzare la protezione del patrimonio culturale;
-
la necessità militare: rafforzare il
concetto che necessità militare non significa convenienza
militare;
-
le misure di precauzione: l'adozione
di misure di salvaguardia viene inclusa nel nuovo
strumento;
-
la responsabilità penale
individuale: si rinvia alla giurisdizione della Corte Penale
Internazionale (successivamente formalizzata con l'apertura alla
firma e ratifica del Trattato di Roma del 1998 contenente lo
Statuto della Corte);
-
le questioni istituzionali: la
necessità di istituire un organismo di supervisione al fine di
monitorare le implementazioni della Convenzione;
-
i conflitti di carattere non
internazionale: si rinvia alle norme previste dal 2° Protocollo
Aggiuntivo del 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 1949;
-
la forma del nuovo strumento: il
progetto del nuovo strumento prevede l'aggiunta di un secondo
Protocollo, invece di una nuova Convenzione.
Su invito del Governo austriaco, nel
maggio del 1998, a Vienna si incontrano gli esperti per discutere
circa i numerosi punti cruciali da includere nella nuova
"convenzione", in particolare la forma del nuovo strumento
internazionale, la protezione speciale, la necessità militare, la
giurisdizione e la responsabilità penale personale, oltre a
questioni istituzionali.
Nel novembre dello stesso anno, un primo progetto articolato di
lavoro del nuovo strumento internazionale inizia a circolare tra
gli Stati Parti alla Convenzione dell'Aja del 1954, gli Stati
Membri dell'UNESCO e gli Stati membri delle Nazioni Unite, con
l'invito a inviare propri commenti e considerazioni al Segretariato
dell'UNESCO.
4. Il secondo
protocollo alla Convenzione
La Conferenza diplomatica, convocata
sotto gli auspici dell'UNESCO e riunitasi all'Aja il 26 marzo 1999,
adotta il testo del nuovo Protocollo (il secondo) alla Convenzione
dell'Aja del 1954, che costituisce un trattato internazionale
autonomo su materie già regolamentate nella Convenzione del 1954 e
quindi un aggiornamento della stessa Convenzione.
L'ambito di applicazione delle norme contenute nel Protocollo del
1999 viene a estendersi interamente ai conflitti armati non
internazionali, mentre, ricordiamo, la Convenzione del 1954 rende
applicabile ai conflitti non internazionali solo le norme che
prevedono disposizioni di tutela e di rispetto dei beni culturali
nei conflitti armati.
Viene confermato l'obbligo degli Stati parti del Protocollo del
1999 di assumere, fin dal tempo di pace, tutte le misure
precauzionali necessarie alla protezione dei beni culturali dagli
effetti - danneggiamento, distruzione, etc. - che si prevede un
conflitto possa arrecare agli stessi. A solo titolo esemplificativo
viene citata la pianificazione di misure di emergenza contro
crolli, danneggiamenti delle strutture, incendi; l'adozione di un
piano di protezione dei beni culturali nel luogo in cui sono o sono
conservati, l'individuazione di una autorità responsabile della
protezione dei beni culturali.
Merita essere segnalata la norma sulla protezione dei beni
culturali nei territori occupati che proibisce alla Potenza
occupante di effettuare o di permettere ad altri di effettuare
scavi in siti archeologici, neanche in stretta collaborazione con
le autorità nazionali del territorio occupato - come era stato a
suo tempo proposto - in quanto proprio nei territori occupati le
istituzioni nazionali sono limitate o chiuse. Accanto a tale norma
si conferma e ribadisce il divieto di esportare o di permettere
l'esportazione illecita, la rimozione o il trasferimento della
proprietà di beni culturali, storici e scientifici, così come la
loro distruzione.
Molti Stati hanno avvertito in maniera forte l'esigenza che le
norme sulla protezione speciale rafforzata debbano riflettere e far
riferimento ai valori dell'umanità e dell'appartenenza a tutti i
popoli dei beni culturali, sottolineando il comune interesse nella
salvaguardia di importanti beni culturali. Il nuovo regime di
protezione rafforzata si applica ai beni culturali iscritti in
un'apposita Lista internazionale che sarà tenuta da un Comitato per
la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato,
composto da dodici membri designati da tutti gli Stati Parti al
Protocollo. Tali esperti governativi rimarranno in carica quattro
anni.
Rispetto al Registro previsto dalla Convenzione del 1954 e tenuto
dal Direttore Generale dell'UNESCO, la Lista internazionale
prevista dal Protocollo del 1999 ha requisiti meno restrittivi di
quelli richiesti per la iscrizione al citato Registro.
In particolare, la Lista internazionale non prevede come requisito
per l'iscrizione la locazione del bene culturale ad adeguata
distanza da qualunque obiettivo militare importante o impianto
industriale di una certa dimensione. Rimane, naturalmente, il
requisito della non utilizzazione dei beni culturali per fini
militari.
Elemento nuovo e interessante nel "regolamento" delle attività del
Comitato internazionale responsabile della tenuta della Lista viene
rappresentato dalla possibilità che questi solleciti, in
determinate situazioni e condizioni, lo Stato Parte a presentare
istanza per la iscrizione di un dato bene culturale nella Lista
prevista dal Protocollo del 1999. Questa facoltà potrà sicuramente
favorire una consistenza maggiore della Lista rispetto al Registro
previsto dalla Convenzione del 1954.
Ritornando al regime speciale della protezione rafforzata,
ricordiamo che gli obblighi previsti dal Protocollo del 1999 sono
sostanzialmente quelli previsti dalla Convenzione del 1954 e
consistono nel divieto per gli Stati Parti di attaccare i beni in
parola e di utilizzarli per scopi militari ovvero in appoggio o
aiuto a operazioni militari.
Per quanto concerne le norme relative alla responsabilità per la
violazione delle norme sulla protezione dei beni culturali, il
Protocollo del 1999 contiene, oltre al rinvio al diritto
internazionale consuetudinario sul tema della responsabilità degli
Stati Parti, una regolamentazione molto articolata della disciplina
della responsabilità individuale dell'autore della
violazione.
Ad esempio, il Protocollo del 1999 dispone che le violazioni gravi
siano sempre considerate illeciti penali e punite con pene
appropriate nell'ambito degli ordinamenti giuridici nazionali degli
Stati Parti. Per violazioni gravi si deve intendere tassativamente
l'attacco, la distruzione e l'appropriazione massiccia di beni
culturali; l'impiego a scopi militari dei beni culturali e
l'esportazione, la rimozione ovvero il trasferimento della
proprietà del bene culturale stesso da un territorio
occupato.
La distinzione tra violazioni gravi e altre violazioni è molto
apprezzata da parte di molti Stati in quanto si riflette in modo
tale l'approccio assunto dal 1° Protocollo Addizionale alle
Convenzioni di Ginevra e dallo Statuto del Tribunale Penale
Internazionale del 1998, e si evita la creazione di una nuova
categoria di crimini, assicurando una larga partecipazione della
comunità internazionale degli Stati.
Si noti anche come il Protocollo del 1999 non annovera tra le gravi
violazioni l'attacco intenzionale a beni culturali, ricalcando così
lo Statuto del Tribunale Penale Internazionale del 1998.
Gli aspetti giurisdizionali e processuali della protezione
rafforzata dettati dal Protocollo del 1999 prevedono l'obbligo per
gli Stati Parti di adottare norme legislative che stabiliscano la
giurisdizione degli stessi per le violazioni gravi commesse nel
loro territorio ovvero commesse da loro cittadini. La giurisdizione
"universale", da esercitarsi a prescindere dal luogo in cui la
violazione grave è stata commessa e dalla cittadinanza dei presunti
autori, è prevista solo nel caso di distruzioni o appropriazioni
massicce e estese di beni culturali, di attacco militare a beni
sottoposti a protezione rafforzata o di utilizzo a fini o in
appoggio ad azioni militari.
Tale normativa in materia di responsabilità penale individuale si
armonizza con il sistema adottato tanto dal 1° Protocollo
Addizionale alle Convenzioni di Ginevra quanto dallo Statuto del
Tribunale Penale Internazionale del 1998, con soddisfazione di
molti Stati. Alcuni Stati hanno comunque espresso il desiderio di
seguire le previsioni dettate in materia di ordini superiori da
parte dello Statuto del Tribunale Penale Internazionale,
evidenziando la situazione di costrizione "mentale" e operativa di
un soldato tenuto ad obbedire ad un superiore di alto grado.
Il Protocollo del 1999, in tema di giurisdizione "universale" sulle
violazioni gravi, prevede l'obbligo internazionale per gli Stati
Parti di perseguire penalmente il presunto autore ovvero di
estradarlo nello Stato che lo richiede per giudicarlo (principio
c.d. di aut dedere aut judicare).
Sempre a livello di giurisdizioni internazionali notiamo come tanto
nello Statuto del Tribunale penale internazionale per la ex
Yugoslavia (adottato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
con risoluzione n. 827 del 25 maggio 1993 e emendato il 13 maggio
1998), all'art. 3 - Violazioni alle leggi e agli usi di guerra,
quanto lo Statuto del Tribunale penale internazionale (adottato
dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite il 17 luglio 1998
e non ancora entrata in vigore), all'art. 8 lettera a) - Crimini di
guerra, sono previsti e perseguibili le violazioni gravi alle
Convenzioni di Ginevra del 1949 e alle leggi e usi di guerra, tra
le quali, in particolare ai nostri fini, il danneggiamento, la
distruzione e il danneggiamento volontario di istituzioni dedicate
alle religioni, alla carità e alla educazione, alle arti e alle
scienze, di monumenti storici e opere dell'arte e della
scienza.
Come dimostrano le incriminazioni di presunti criminali di guerra
effettuate dal Tribunale per la ex Yugoslavia, le quali
ricomprendono, nei capi d'accusa, anche violazioni alla Convenzione
dell'Aja del 1954 e consistenti nella distruzione di siti e beni
storici e religiosi nei territori della ex Yugoslavia, si può
quindi concludere il presente intervento affermando che il diritto
internazionale applicabile ai conflitti armati si sta attualmente
evolvendo verso la qualificazione come crimini di guerra di azioni
provocanti il danneggiamento e la distruzione di beni culturali,
sia nei conflitti armati internazionali che non internazionali,
anche a prescindere da accordi o strumenti internazionali di
protezione o di protezione speciale o rinforzata.
(*) Avvocato, docente presso la
L.U.I.S.S. di Roma. |