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Armi - "Parti di arma"
assimilabili, ai fini sanzionatori, all'arma intera - Nozione -
Caricatore di arma da fuoco - Inclusione.
( L. 2 ottobre 1967, n. 895; L.
14 ottobre 1974, n. 497)
Sez. 1, 7 dicembre 2000, n. 5857.
Pres. La Gioia, Rel. De Nardo, P.M. Monetti (conf.), ric.
Chiuppi
Ai fini della disciplina
sanzionatoria di cui alla legge 2 ottobre 1967 n.895, modificata
con legge 14 ottobre 1974 n.497, debbono intendersi per "parti di
arma", non solo quelle strettamente necessarie a rendere l'arma
atta allo sparo, ma anche quelle che contribuiscono a renderla più
pericolosa per volume o rapidità di fuoco. Fra le dette parti deve
quindi farsi rientrare anche il caricatore, nulla rilevando in
contrario che esso non figuri tra quelle che la direttiva
n.477/1991 del Consiglio delle Comunità europee definisce "parti
essenziali dell'arma" (indicandole, per le armi da fuoco, nel
meccanismo di chiusura, nella camera e nella canna), atteso che la
detta definizione è funzionale soltanto ai fini della
classificazione di ogni arma o parte di essa in una delle quattro
categorie previste dalla stessa direttiva (armi vietate, armi
soggette ad autorizzazione, armi soggette a dichiarazione, altre
armi non rientranti nelle categorie precedenti e pertanto non
soggette a obblighi).
Azione penale -
Querela - Proposizione e ricezione - Identificazione del querelante
da parte dell'autorità ricevente - Forme - Richiamo delle
generalità contenute nell'atto - Ammissibilità - Fondamento - Forme
- Richiamo delle generalità contenute nell'atto - Ammissibilità -
Fondamento.
(Nuovo cod. proc. pen. art. 337
co. 4; Disp. att. nuovo c.p.p. art. 107 co. 1)
Sez. 5, 6 novembre 2000, n. 8617.
Pres. Foscarini, Rel. Di Popolo, P.M. (conf.), ric. Frezza
In tema di formalità relative al
ricevimento della querela, l'identificazione della persona che
presenta l'atto, prevista a carico dell'autorità ricevente
dall'art. 337 cod. proc. pen., può essere effettuata nel verbale di
ratifica posto in calce alla querela e può consistere anche solo
nel richiamo alla generalità del soggetto da identificare, ove esse
siano già contenute per esteso nella querela medesima, atteso che,
anche in mancanza di formule espresse, l'avvenuta identificazione è
desumibile dalla sequenza logica e procedimentale delle fasi che
confluiscono nell'unico contesto documentale; è peraltro da
escludersi che l'autorità ricevente debba sempre attestare
espressamente il ricevimento dell'atto, essendo tale dovere
correlato al diritto del querelante di ottenere la suddetta
attestazione prevista dall'art. 107 disp. att. cod. proc. pen. e
non potendo perciò configurarsi un obbligo in tal senso anche in
caso di mancata richiesta da parte dell'avente diritto.
Circolazione
stradale - Norme di comportamento - Obblighi del conducente in caso
di investimento - Previsioni contenute nell'art. 189 nuovo cod.
strad., commi 6 e 7 - Obblighi diversi - Violazione - Reati
autonomi - Fondamento.
(Nuovo cod. strada artt. 189
co. 6 e 7)
Sez. 4, 22 gennaio 2001, n. 10006
cc. Pres. Sciuto, Rel. Bianchi, P.M. (conf.), ric.
Pennacchio.
In tema di circolazione stradale, le
condotte descritte dai commi 6 e 7 dell'art. 189 cod. strad., che
disciplinano gli obblighi dell'utente in caso di incidente,
integrano distinte ipotesi di reato, lesive di beni giuridici
diversi, tra le quali può sussistere la continuazione ma non
l'assorbimento (Fattispecie in cui un soggetto è stato condannato
per essersi dato alla fuga subito dopo il sinistro e non avere,
nell'immediatezza dello stesso, prestato assistenza alle persone
coinvolte).
Edilizia -
Pontile galleggiante per l'ormeggio di imbarcazioni da diporto
stabilmente fissato al fondo marino - Realizzazione -
Autorizzazione comunale - Sufficienza - Esclusione - Concessione -
Necessità.
(L. 28 gennaio 1977, n. 10,
art. 1; D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4; L. 4 dicembre 1993, n.
493; L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 14)
Sez. 1, 20 novembre 2000, n. 8920
cc. Pres. Losana, Rel. Chieffi, P.M. Abbate (conf.), ric. Fusaro e
altri.
Per la realizzazione di un pontile
galleggiante per l'ormeggio di imbarcazioni da diporto, ancorato al
fondo marino mediante catene legate a corpi morti in calcestruzzo
armato e collegato mediante passerelle fissate da opere murarie in
cemento, non è sufficiente il rilascio della semplice
autorizzazione comunale, ma è necessaria una vera e propria
concessione edilizia, trattandosi di opera non precaria, ma
stabile, che incide in modo rilevante sull'assetto paesistico del
territorio.
Finanze e tributi
- Condotte di omessa o irregolare tenuta o conservazione delle
scritture contabili di cui all'art. 1, comma 1, d.l. n. 429 del
1982 - Abrogazione della norma ad opera dell'art. 25 d.lgs. n. 74
del 2000 - Persistente rilievo penale - Esclusione.
(D. L. 10 luglio 1982, n. 429,
art. 1, co. 6; L. 7 agosto 1982, n. 516; D. Lgs. 10 marzo 2000, n.
74, art. 5; Cod .pen. art. 2)
Sez. Un, 13 dicembre 2000, n. 35.
Pres. Vessia, Rel. Cognetti, P.M. Galgano (conf.), ric.
Sagone
In tema di violazioni tributarie, le
condotte di omessa o irregolare tenuta o conservazione delle
scritture contabili, già previste come reato dall'art. 1, comma 6,
d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito con l. 7 agosto 1982, n.
516, a seguito dell'abrogazione di tale disposizione ad opera
dell'art. 25 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, non assumono più, di per
sé, alcun rilievo penale, non trovando esse corrispondenza in
nessuna delle nuove ipotesi criminose introdotte con il medesimo d.
lgs. n. 74/2000.
Finanze e tributi
- Contravvenzione di omessa presentazione della dichiarazione ai
fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui
all'art. 1, comma 1, d.l. n. 429 del 1982 - Abrogazione -
Continuità di illecito con l'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 -
Esclusione - Persistente rilevanza penale delle relative condotte -
Esclusione.
(D. L. 10 luglio 1982, n. 429,
art. 1, co. 1; L. 7 agosto 1982, n. 516; D. Lgs. 10 marzo 2000, n.
74, art. 5; Cod. pen. art. 2)
Sez. Un, 13 dicembre 2000, n. 35.
Pres. Vessia, Rel. Cognetti, P.M. Galgano (conf.), ric.
Sagone
In tema di reati tributari, tra la
contravvenzione di omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini
delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, già prevista
dall'art. 1, comma 1, d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito con
l. 7 agosto 1982, n. 516, ed il delitto di omessa dichiarazione,
introdotto dall'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non sussiste,
stante la disomogeneità strutturale fra le due fattispecie, alcuna
continuità di illecito, con la conseguenza che, a seguito
dell'abrogazione disposta dall'art. 25 del medesimo d.lgs n.
74/2000, le condotte sanzionate dalla contravvenzione predetta non
assumono più, in applicazione del principio di cui all'art. 2,
secondo comma, cod. pen. in tema di successione nel tempo delle
norme incriminatrici, alcun rilievo penale.
Patrimonio
archeologico, storico o artistico nazionale - Reato di
impossessamento di oggetti di valore archeologico rinvenuti a
seguito di ricerche (art. 67 legge 1.6.1939 n. 1089) - Assoluzione
- Provvedimento con il quale si ordina la restituzione delle cose
alla Soprintendenza - Illegittimità - Fondamento.
(L. 1 giugno 1939 n. 1089,
artt. 2, 4, 35 e 67)
Sez. 5, 19 dicembre 2000, n.
6915. Pres. Ietti, Rel. Marini, P.M. Albano (conf.), ric.
Carotti.
La legge 1 giugno 1939 n. 1089 non
esclude, ed anzi espressamente prevede e consente che i beni
culturali possano essere posseduti sia dai così detti soggetti di
collaborazione (regioni, provincie, comuni, enti riconosciuti), sia
da privati, nei cui confronti la autorità statale può emettere
provvedimento di notifica, ovvero di esproprio, né può porre, a
carico dei privati stessi l'onere della dichiarazione di possesso o
alcun altra incombenza; ne consegue che è illegittimo il
provvedimento con il quale il giudice, assolvendo l'imputato dal
reato di impossessamento di oggetti di interesse archeologico
rinvenuti a seguito di ricerche, ordini la restituzione degli
oggetti stessi alla Soprintendenza dei beni culturali, pur in
assenza di qualsiasi manifestazione di volontà da parte del
competente organo statale.
Prove - Mezzi di
prova - Documenti - Anonimi - Nozione di anonimo - Documento privo
di sottoscrizione ma di accertata provenienza - Carattere di
anonimo - Esclusione - Fattispecie.
(Nuovo cod. proc. pen. art.
240)
Sez. 1, 6 novembre 2000, n. 461.
Pres. La Gioia, Rel. Campo, P.M. Garino (conf.), ric.
Perrucci
Per documento contenente
dichiarazioni anonime, ai sensi dell'art.240 c.p.p., deve
intendersi non quello che sia solo privo di sottoscrizione o di
altro valido elemento di identificazione dell'autore, ma quello di
cui sia ignota la provenienza. Non può essere, quindi, considerato
documento anonimo quello sul quale siano stampati dati che siano
stati tratti da un "computer" utilizzato da un soggetto
identificato. (Nella specie, trattavasi di dati ricavati dal
"computer" in uso al gestore di un albergo e concernenti le
presenze di militari cui si addebitava di aver ottenuto, sulla base
di essi, rimborsi non dovuti).
Prove - Mezzi di
ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni - Intercettazioni ambientali - Abitacolo di
autovettura - Luogo di privata dimora - Configurabilità -
Esclusione.
(Nuovo cod. proc. pen. art. 266
co. 2; Cod. pen. art. 614)
Sez. 1, 18 ottobre 2000, n. 3363
cc. Pres. Teresi, Rel. Fazzioli, P.M. Veneziano (conf.), ric.
Galli
Ai fini dell'applicazione dell'art.
266, comma 2, cod. proc. pen. (intercettazione di comunicazioni tra
presenti), l'abitacolo di una autovettura, in quanto spazio
destinato naturalmente al trasporto dell'uomo o al trasferimento di
oggetti da un posto all'altro e non ad abitazione, non può essere
considerato luogo di privata dimora, salvo che esso - rientrando
tra le libertà individuali la facoltà di scegliere lo spazio più
congeniale alla propria personalità in cui dimorare - sin
dall'origine sia strutturato (e venga di fatto utilizzato) come
tale, oppure sia destinato, in difformità dalla sua naturale
funzione, ad uso di privata abitazione.
Prove - Mezzi di
ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni - Intercettazioni ambientali - Abitacolo di
autovettura - Luogo di privata dimora - Configurabilità -
Esclusione.
(Nuovo cod. proc. pen. artt.
191 e 266 cost.)
Sez. 6, 20 novembre 2000, n.
3846. Pres. Trojano, Rel. De Roberto, P.M. Passacantando (parz.
diff.), Ric. Finini ed altri
L'impiego da parte della polizia di
un soggetto che, equipaggiato con un microfono nascosto, registri
le conversazioni svoltesi con altro soggetto nei cui confronti
l'intercettazione ambientale così effettuata era intesa, rende le
registrazioni probatoriamente inutilizzabili poiché realizzate in
violazione dei divieti posti dalla legge a tutela della segretezza,
costituzionalmente protetta, delle comunicazioni, atteso che
l'intervento della polizia procedimentalizza in modo atipico
l'intercettazione deprivandola dell'intervento del giudice.
Reati contro il
patrimonio - Delitti - Estorsione - Estorsione contrattuale -
Nozione - Ingiusto profitto e altrui danno -
Configurabilità.
(Nuovo cod. proc. pen. art.
629)
Sez. 6, 5 febbraio 2001, n. 10463
cc. Pres. Trojano, Rel. Conti, P.M. Palombarini (conf.), ric.
Brancaccio
Nella estorsione patrimoniale, che
si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in
rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri
soggetti, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è
implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto
al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale,
impedendogli di perseguire i propri interessi economici nel modo da
lui ritenuto più opportuno.
Reati contro il
patrimonio - Delitti - Sequestro di persona a scopo di estorsione -
Concorrente nel reato dissociatosi dagli altri - Attenuante del
contributo di eccezionale rilevanza - Configurabilità -
Condizioni.
(Cod. pen. art. 630; D. L. 15
gennaio 1991, n. 8, art. 6; L. 15 marzo 1991, n. 82)
Sez. 1, 29 settembre 2000, n.
5850. Pres. Fazzioli, Rel. Bardovagni, P.M. Geraci(parz. diff.),
ric. Cuccuru ed altri
In tema di sequestro di persona a
scopo di estorsione, la speciale attenuante prevista dall'art. 6
del D.L. 15 gennaio 1991 n.8, conv. con modif. in legge 15 marzo
1991 n.82, a favore del concorrente dissociatosi dagli altri il
quale, nell'ambito delle ipotesi già previste dai commi 4 e 5
dell'art. 630 cod. pen., abbia fornito un contributo di
"eccezionale rilevanza", richiede, per la sua configurabilità, che
detto contributo sia "eccezionale" nel suo complesso, e debba
quindi anche concorrere, in una qualche misura, pur non
necessariamente determinante, ad assicurare l'integrità personale
dell'ostaggio e ad abbreviare la privazione della libertà. (Nella
specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che
correttamente fosse stata esclusa la sussistenza della circostanza
in questione in un caso in cui l'apporto del dissociato, pur
definito di determinante importanza, si era limitato alla sola fase
delle indagini successive alla conclusione dell'attività
criminosa).
Reati contro la
famiglia - Delitti contro l'assistenza familiare - Maltrattamenti
in famiglia - Condotta attuata con modalità vessatorie verso
dipendenti al fine del loro sfruttamento - Elemento oggettivo del
reato di cui all'art. 572 cod. pen. - Sussistenza - Abuso di mezzi
di correzione o di disciplina (art. 571 cod. pen.) -
Esclusione.
(Cod. pen. artt. 572 e
571)
Sez. 6, 22 gennaio 2001, n.
10090. Pres. Sansone, Rel. Garribba, P.M. Iacoviello (diff.), ric.
Erba e altro
Integra il delitto di maltrattamenti
previsto dall'art. 572 cod. pen., e non invece quello di abuso dei
mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 cod. pen.), la
condotta del datore di lavoro e dei suoi preposti che, nell'ambito
del rapporto di lavoro subordinato, abbiano posto in essere atti
volontari, idonei a produrre uno stato di abituale sofferenza
fisica e morale nei dipendenti, quando la finalità perseguita dagli
agenti non sia la loro punizione per episodi censurabili ma lo
sfruttamento degli stessi per motivi di lucro personale.
(Fattispecie relativa a un datore di lavoro e al suo preposto che,
in concorso fra loro, avevano sottoposto i propri subordinati a
varie vessazioni, accompagnate da minacce di licenziamento e di
mancato pagamento delle retribuzioni pattuite, corrisposte su
libretti di risparmio intestati ai lavoratori ma tenuti dal datore
di lavoro, al fine di costringerli a sopportare ritmi di lavoro
intensissimi).
Reati contro la
persona - Delitti contro la libertà individuale - Cognizione,
interruzione e impedimento fraudolenti di comunicazioni e
conversazioni telegrafiche o telefoniche - Installazione di
apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o
conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617 bis cod. pen.) -
Captazione di conversazione o comunicazioni cui non prenda parte
l'agente - Necessità.
(Cod. pen. art. 617
bis)
Sez. 5, 23 gennaio 2001, n.
12655. Pres. Foscarini, Rel. Marini, P.M. Di Zenzo (diff.), ric.
Bertani
Il delitto di installazione di
apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni o conversazioni
telefoniche (art. 617 bis cod. pen.) sussiste ogniqualvolta la
installazione della apparecchiatura idonea alla registrazione o
alla presa di cognizione della conversazione sia diretta alla
captazione di colloqui ai quali l'agente non partecipi.
(Fattispecie in cui la installazione era stata effettuata dal
marito sull'apparecchio telefonico in uso ad entrambi i coniugi,
allo scopo di intercettare le comunicazioni cui prendeva parte la
moglie). |