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Sicurezza Pubblica - Stranieri - Espulsione
amministrativa disposta dal prefetto - Impossibilità di esecuzione
immediata - Trattenimento dello straniero presso il più vicino
centro di permanenza temporanea e assistenza - Oggetto della
convalida giudiziaria - Dedotta violazione dei principi di libertà
personale e di riserva di giurisdizione - Per omissione del
controllo giudiziario della legittimità dell'accompagnamento alla
frontiera e per l'omesso controllo della durata della permanenza
nel centro - Infondatezza della gestione.
(Cost. art. 13; d. lgs. 25 luglio
1998, n. 286, artt. 13 e 14)
Corte Costituzionale, sentenza n.
105 del 22 marzo/10 aprile 2001 - Pres. Ruperto - Red.
Mezzanotte.
Non sono fondate, in relazione ai principi di libertà personale e
di misura di giurisdizione di cui all'art. 13 Cost., le questioni
di legittimità costituzionale degli artt. 13, co. 4, 5, 6 e 14 co.
4, d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e 14, co. 5 stesso decreto,
prospettate la prima nel senso che la mancata convalida dello
straniero nel centro di permanenza temporanea e assistenza non si
estenda al provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica e la seconda nel senso che la convalida non
comprenda anche la fissazione del periodo di permanenza nel centro
entro il limite necessario di venti giorni.
E ciò perché il controllo del giudice si estende a tutti i
presupposti del trattenimento, sicché egli dovrà rifiutare la
condanna sia quando il provvedimento di espulsione manchi, sia
quando sia adottato privo delle condizioni previste; la misura di
giurisdizione è, poi, osservata perché la convalida è titolo per il
trattenimento mentre la sua durata non è irragionevole dovendosi
rimuovere gli impedimenti all'espulsione.
(Omissis)
Considerato Considerato in diritto
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Sollecitata da sei ordinanze del
Tribunale di Milano, in composizione monocratica, del 2 novembre
2000 (r.o. dal n. 762 al n. 767 del 2000), otto del 4 novembre 2000
(r.o. dal n. 768 al n. 775 del 2000) e tredici del 6 novembre 2000
(r.o. dal n. 776 al n. 788 del 2000), questa Corte è chiamata a
pronunciarsi sulla legittimità, in riferimento all'articolo 13,
secondo e terzo comma, della Costituzione, dell'articolo 13, commi
4, 5 e 6, e dell'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero). Poiché le ordinanze propongono la medesima questione o
questioni connesse, i relativi giudizi debbono essere riuniti per
essere decisi congiuntamente.
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Prima di dare conto dei temi
affrontati dalle ordinanze di rimessione, è opportuno richiamare,
nelle sue linee essenziali, il quadro legislativo dal quale
prendono le mosse le questioni di legittimità costituzionale
proposte dal Tribunale di Milano. L'articolo 10 del decreto
legislativo n. 286 del 1998 prevede che la polizia di frontiera può
respingere gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera
senza i requisiti per l'ingresso nel territorio dello Stato. Il
respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto
dal questore nei confronti degli stranieri che, entrando in Italia
sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o
subito dopo o sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per
necessità di pubblico soccorso.
Il successivo articolo 13 disciplina, invece, l'espulsione
amministrativa dello straniero, che è disposta in ogni caso con
decreto motivato (art. 13, comma 3) e può avvenire in due modi:
mediante intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il
termine di quindici giorni e ad osservare le prescrizioni per il
viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera,
oppure mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica. A quest'ultima modalità si ricorre sempre quando
l'espulsione sia stata disposta dal Ministro dell'interno per
motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, ovvero quando
lo straniero si sia trattenuto indebitamente nel territorio dello
Stato oltre il termine fissato con l'intimazione [art. 13, comma 4,
lettera a)].
In tutti gli altri casi l'accompagnamento alla frontiera, pur
essendo materialmente eseguito, come nei casi precedenti, dal
questore, è riconducibile ad un provvedimento del prefetto, il
quale, in sede di adozione del provvedimento di espulsione, potrà
disporre che essa sia eseguita mediante accompagnamento solo ove
ritenga sussistente, tenuto conto di circostanze obiettive
riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello
straniero, un concreto pericolo che questi si sottragga
all'esecuzione del provvedimento. In particolare, il decreto di
espulsione adottato dal prefetto ai sensi dell'articolo 13, comma
2, cui si accompagni una motivazione circostanziata circa le
ragioni che lo hanno indotto ad optare per la espulsione immediata
con accompagnamento alla frontiera anziché per quella differita con
intimazione, è il presupposto per l'esecuzione dell'accompagnamento
nei confronti dello straniero che sia entrato nel territorio dello
Stato sottraendosi ai controlli di frontiera o non sia stato
immediatamente respinto e sia privo di valido documento attestante
la sua identità e nazionalità [art. 13, comma 2, lettera a), e
comma 5]; dello straniero che si sia trattenuto nel territorio
dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel
termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza
maggiore, o il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o
annullato o sia scaduto da più di sessanta giorni senza che ne sia
stato chiesto il rinnovo [art. 13, comma 2, lettera b), e comma 6];
infine, dello straniero che appartenga a categorie di persone
pericolose [art. 13, comma 2, lettera c), e comma 4, lettera
b)].
Avverso i provvedimenti di espulsione adottati dal prefetto è dato
ricorso al giudice ordinario (art. 13, commi 8, 9 e 10), mentre il
decreto di espulsione emesso dal Ministro dell'interno per ragioni
di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato può essere impugnato
dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di
Roma (art. 13, comma 11, del d.lgs. n. 286 del 1998).
Secondo l'articolo 14 del medesimo d.lgs. n. 286 del 1998, quando
non sia possibile eseguire con immediatezza il provvedimento di
espulsione amministrativa mediante accompagnamento alla frontiera
ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello
straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua
identità o nazionalità ovvero all'acquisizione di documenti di
viaggio, o ancora per l'indisponibilità del vettore o di altro
mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia
trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di
permanenza temporanea e di assistenza più vicino. Il provvedimento
che dispone il trattenimento deve essere trasmesso al giudice senza
ritardo e comunque entro le quarantotto ore dalla sua adozione
affinché lo convalidi nelle successive quarantotto ore, ove ne
sussistano i presupposti e sentito l'interessato. La mancata
convalida comporta la perdita di efficacia del provvedimento,
mentre la convalida legittima il trattenimento per un periodo di
complessivi venti giorni, prorogabili dal giudice, su richiesta del
questore, di ulteriori dieci giorni.
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Così sommariamente ricostruita la
disciplina della espulsione amministrativa, va rilevato che in
tutti i procedimenti che hanno dato origine alle questioni di
legittimità costituzionale si versa in ipotesi di convalida di
trattenimento che conseguono ad espulsioni amministrative disposte
dal prefetto; resta pertanto estranea al presente giudizio la
disciplina dell'espulsione amministrativa per motivi di ordine
pubblico o di sicurezza dello Stato, di competenza del Ministro
dell'interno.
In tutte le ordinanze si assume la violazione dell'articolo 13,
secondo comma, della Costituzione, sul rilievo che oggetto della
convalida di cui all'articolo 14, comma 4, sarebbe soltanto il
provvedimento che dispone il trattenimento presso il centro di
permanenza temporanea e assistenza e che quindi sfuggirebbe al
vaglio del giudice della convalida la misura dell'accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica quale modalità di
esecuzione di una espulsione amministrativa; in via subordinata si
rileva che, pure a voler ritenere che il controllo del giudice
abbia ad oggetto anche l'accompagnamento, questo non verrebbe
travolto dal diniego di convalida del trattenimento.
Qualche passaggio argomentativo e una certa ambiguità nella
formulazione dei dispositivi potrebbero indurre a ritenere che la
censura proposta come principale sia diretta contro il
provvedimento di accompagnamento alla frontiera in sé, anche
indipendentemente dall'esistenza di un provvedimento di
trattenimento da convalidare.
Tuttavia il requisito della rilevanza impone di interpretare le
ordinanze di rimessione nel senso che con esse ci si limiti a
dolersi del fatto che, in sede di convalida del trattenimento
presso il centro di permanenza, non sia consentita al giudice la
verifica della legittimità dell'accompagnamento alla frontiera.
Diversamente, le ordinanze, in parte qua, non potrebbero sottrarsi
alla sanzione della inammissibilità, giacché nel procedimento di
convalida ex articolo 14, comma 4, può venire in considerazione
solo il provvedimento di espulsione con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica cui faccia seguito una
misura di trattenimento.
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La questione, la cui consistenza si
è ora precisata, deve essere dichiarata non fondata nei sensi di
cui appresso si dirà Il trattenimento dello straniero presso i
centri di permanenza temporanea e assistenza è misura incidente
sulla libertà personale, che non può essere adottata al di fuori
delle garanzie dell'articolo 13 della Costituzione. Si può forse
dubitare se esso sia o meno da includere nelle misure restrittive
tipiche espressamente menzionate dall'articolo 13; e tale dubbio
può essere in parte alimentato dalla considerazione che il
legislatore ha avuto cura di evitare, anche sul piano
terminologico, l'identificazione con istituti familiari al diritto
penale, assegnando al trattenimento anche finalità di assistenza e
prevedendo per esso un regime diverso da quello
penitenziario.
Tuttavia, se si ha riguardo al suo contenuto, il trattenimento è
quantomeno da ricondurre alle "altre restrizioni della libertà
personale", di cui pure si fa menzione nell'articolo 13 della
Costituzione. Lo si evince dal comma 7 dell'articolo 14, secondo il
quale il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta
efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani
indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la
misura ove questa venga violata.
Si determina dunque nel caso del trattenimento, anche quando questo
non sia disgiunto da una finalità di assistenza, quella
mortificazione della dignità dell'uomo che si verifica in ogni
evenienza di assoggettamento fisico all'altrui potere e che è
indice sicuro dell'attinenza della misura alla sfera della libertà
personale.
Né potrebbe dirsi che le garanzie dell'articolo 13 della
Costituzione subiscano attenuazioni rispetto agli stranieri, in
vista della tutela di altri beni costituzionalmente rilevanti. Per
quanto gli interessi pubblici incidenti sulla materia della
immigrazione siano molteplici e per quanto possano essere percepiti
come gravi i problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a
flussi migratori incontrollati, non può risultarne minimamente
scalfito il carattere universale della libertà personale, che, al
pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili,
spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata
comunità politica, ma in quanto esseri umani.
Che un tale ordine di idee abbia ispirato la disciplina
dell'istituto emerge del resto dallo stesso articolo 14 censurato,
là dove, con evidente riecheggiamento della disciplina
dell'articolo 13, terzo comma, della Costituzione, e della riserva
di giurisdizione in esso contenuta, si prevede che il provvedimento
di trattenimento dell'autorità di pubblica sicurezza deve essere
comunicato entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e che, se
questa non lo convalida nelle successive quarantotto ore, esso
cessa di avere ogni effetto.
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È dunque in questo contesto
normativo - in cui la formulazione dell'articolo 13, terzo comma,
della Costituzione, con riferimento alla misura del trattenimento,
appare dalla legge ricalcata alla lettera - che devono essere
valutate le censure mosse dai remittenti, secondo i quali il
giudice della convalida non potrebbe estendere la propria
valutazione all'accompagnamento, giacché questo rimarrebbe estraneo
al procedimento giurisdizionale, e in ogni caso la sanzione
dell'inefficacia conseguente alla mancata convalida del
trattenimento non riguarderebbe anche l'accompagnamento alla
frontiera.
Una simile interpretazione, sorretta da argomenti testuali assai
labili, non può essere condivisa. Secondo le ordinanze di
rimessione, l'articolo 14, comma 4, quando, riferendosi all'oggetto
della convalida, usa il termine "provvedimento" al singolare,
intenderebbe fare esclusivo riferimento al provvedimento del
questore, autorità competente a disporre il trattenimento, e non
anche all'accompagnamento alla frontiera (potenzialmente
riconducibile a provvedimenti di più autorità), il quale
continuerebbe così a gravare sullo straniero nonostante la mancata
convalida.
A tale argomentazione è agevole opporre, già sul piano letterale,
che l'articolo 14, comma 4, stabilisce che il giudice convalida il
provvedimento del questore, sentito l'interessato, solo "ove
ritenga sussistenti i presupposti di cui all'articolo 13 ed al
presente articolo". Da ciò è possibile desumere che il controllo
del giudice investe non solo il trattenimento, ma anche
l'espulsione amministrativa nella sua specifica modalità di
esecuzione consistente nell'accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica, regolata dall'articolo 13.
Ulteriormente seguendo questa linea argomentativa, tendente a
valorizzare dati testuali, non può essere trascurato il fatto che
l'articolo 14, comma 3, dispone che il questore del luogo in cui si
trova il centro trasmetta al giudice copia degli "atti": non quindi
del solo provvedimento di trattenimento, ma di tutti gli atti del
procedimento, incluso evidentemente il provvedimento di espulsione
amministrativa corredato dalle valutazioni del prefetto sulle
circostanze che lo hanno indotto a ritenere che lo straniero
potesse sottrarsi all'esecuzione di una semplice intimazione e lo
hanno persuaso a scegliere l'accompagnamento immediato come modo di
esecuzione dell'espulsione.
Un simile onere di trasmissione, entro il termine perentorio di
quarantotto ore, non può avere altro significato se non quello di
rendere possibile un controllo giurisdizionale pieno, e non un
riscontro meramente esteriore, quale si avrebbe se il giudice della
convalida potesse limitarsi ad accertare l'esistenza di un
provvedimento di espulsione purchessia. Il giudice dovrà infatti
rifiutare la convalida tanto nel caso in cui un provvedimento di
espulsione con accompagnamento manchi del tutto, quanto in quello
in cui tale provvedimento, ancorché esistente, sia stato adottato
al di fuori delle condizioni previste dalla legge.
Se a questi argomenti testuali si affiancano considerazioni di
ordine sistematico circa la collocazione e la funzione della misura
del trattenimento nel procedimento di espulsione amministrativa,
l'interpretazione restrittiva dei poteri del giudice della
convalida fatta propria dalle ordinanze di rimessione si conferma
priva di ogni consistenza. Il trattenimento costituisce la modalità
organizzativa prescelta dal legislatore per rendere possibile, nei
casi tassativamente previsti dall'articolo 14, comma 1, che lo
straniero, destinatario di un provvedimento di espulsione, sia
accompagnato alla frontiera ed allontanato dal territorio
nazionale. Il decreto di espulsione con accompagnamento, che, giova
ribadire, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, deve essere motivato,
rappresenta quindi il presupposto indefettibile della misura
restrittiva, e in quanto tale non può restare estraneo al controllo
dell'autorità giudiziaria. Per eliminare ogni eventuale residuo
dubbio basta considerare che l'accompagnamento inerisce alla
materia regolata dall'articolo 13 della Costituzione, in quanto
presenta quel carattere di immediata coercizione che qualifica, per
costante giurisprudenza costituzionale, le restrizioni della
libertà personale e che vale a differenziarle dalle misure
incidenti solo sulla libertà di circolazione.
È proprio muovendo da simili premesse che questa Corte, fin dalla
sentenza n. 2 del 1956, ha affermato che la traduzione del
rimpatriando con foglio di via obbligatorio è misura incidente
sulla libertà personale e, nella più recente sentenza n. 210 del
1995, ha negato che l'ordine di rimpatrio comporti lesione dei beni
protetti dall'articolo 13 della Costituzione, in considerazione del
carattere obbligatorio, ma non coercitivo, che tale ordine
presenta. Ancora, sulla distinzione tra mera obbligatorietà e
coercitività della misura si è basata la sentenza n. 194 del 1996,
in tema di accompagnamento per i necessari accertamenti
tossicologici del conducente di un veicolo in condizioni di
alterazione fisica o psichica che si possano ragionevolmente
ritenere correlate all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
In quella non lontana decisione, in effetti, per escludere la
attinenza dell'accompagnamento all'area della libertà personale è
stata decisiva la considerazione che il destinatario della misura
può rifiutarsi di seguire gli agenti, pur esponendosi in tal caso
al rischio di un giudizio e di una sanzione penale, senza però che
l'autorità di polizia possa esercitare alcuna forma di coazione
fisica.
Infine, in una fattispecie assai vicina a quelle attuali, nella
sentenza n. 62 del 1994, l'espulsione con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica dello straniero sottoposto a
custodia cautelare o in espiazione di una pena detentiva, anche se
residua, non superiore a tre anni, è stata ritenuta misura
incidente sulla libertà personale, sulla premessa, non esplicitata,
ma non per questo meno chiara, che il passaggio dalla condizione di
detenzione ad altra misura coercitiva determinasse una diversità di
grado e non di qualità, identica rimanendo, in entrambe le ipotesi,
la natura del bene costituzionale coinvolto.
Se pure dunque l'interpretazione prospettata dai remittenti fosse
astrattamente plausibile limitando l'analisi alla sola legge
ordinaria, è comunque la forza del precetto costituzionale
dell'articolo 13 a imporre una accezione piena del controllo che
spetta al giudice della convalida: un controllo che non può
fermarsi ai margini del procedimento di espulsione, ma deve
investire i motivi che hanno indotto l'amministrazione procedente a
disporre quella peculiare modalità esecutiva dell'espulsione -
l'accompagnamento alla frontiera - che è causa immediata della
limitazione della libertà personale dello straniero e insieme
fondamento della successiva misura del trattenimento.
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Una volta chiarito che il controllo
si estende a tutti i presupposti del trattenimento, è risolta per
implicito anche l'ulteriore questione, posta subordinatamente dai
remittenti, secondo i quali nessuna delle disposizioni censurate
prevede espressamente che il diniego di convalida sia suscettibile
di incidere sul provvedimento di espulsione con
accompagnamento.
Anche in assenza di una espressa previsione in tal senso, non può
dubitarsi che, nell'ipotesi in cui il giudice ritenga insussistenti
o non congruamente motivate le ragioni per le quali l'autorità di
polizia non si sia limitata ad adottare un provvedimento di
espulsione con intimazione, ma abbia disposto l'esecuzione
dell'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, il diniego
di convalida travolgerebbe, insieme al trattenimento, anche la
misura dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica.
Se infatti presidio della libertà personale, nel sistema delineato
dall'articolo 13 della Costituzione, è l'atto motivato
dell'autorità giudiziaria, non v'è alcuna possibilità di sostenere
che un atto coercitivo come l'accompagnamento, che direttamente
incide sulla libertà della persona e che è allegato come
presupposto della misura del trattenimento, possa essere assunto
dall'autorità di polizia come pienamente legittimo e ancora
eseguibile quando il giudice ne abbia accertato l'illegittimità
ponendo proprio tale accertamento a fondamento del diniego di
convalida 7. - L'articolo 14, comma 5, dell'anzidetto decreto
legislativo, pur menzionato in tutte le ordinanze, è fatto oggetto
di specifica censura soltanto nelle ordinanze dal n. 776 al n. 788
del 2000, che, con una seconda questione, ne denunciano
l'illegittimità, sempre in riferimento all'articolo 13, secondo e
terzo comma, della Costituzione "nella parte in cui prevede che la
convalida del provvedimento del questore comporta la permanenza nel
centro per un periodo di complessivi venti giorni e non prevede che
la permanenza nel centro consegua a provvedimento motivato
dell'autorità giudiziaria per il periodo di tempo da questa
indicato, nel rispetto del limite massimo di venti giorni".
La questione è infondata. Il legislatore, con valutazione che non
appare affetta da irragionevolezza, ha ritenuto che, per rimuovere
gli impedimenti all'esecuzione del provvedimento di espulsione, sia
necessario un periodo di tempo che può giungere nel massimo a venti
giorni, prorogabili di ulteriori dieci giorni a richiesta del
questore, limite varcato il quale è da ritenersi che il
trattenimento perda efficacia. Non si tratta di un tempo di
restrizione della libertà personale che deve essere consumato
interamente. È infatti previsto dall'articolo 14, comma 1, del
decreto legislativo di cui si tratta che lo straniero deve essere
trattenuto "per il tempo strettamente necessario" e quindi,
concorrendone le condizioni, la misura deve cessare prima dello
spirare del termine ultimo.
Il fatto che la convalida si riferisca all'operato dell'autorità di
pubblica sicurezza e, insieme, costituisca titolo per l'ulteriore
trattenimento fino al limite dei venti giorni, non comporta alcuna
violazione della riserva di giurisdizione posta dall'articolo 13
della Costituzione, giacché il trattenimento convalidato è
riferibile, sia per la restrizione già subita, sia per il periodo
residuo entro il quale può protrarsi, ad un atto motivato
dell'autorità giudiziaria.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
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dichiara non fondata, nei sensi di
cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 13, commi 4, 5 e 6, e dell'articolo 14, comma 4, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento
all'articolo 13, commi secondo e terzo, della Costituzione, dal
Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze
indicate in epigrafe;
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dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 5, del medesimo
decreto legislativo n. 286 del 1998, sollevata, in riferimento
all'articolo 13, commi secondo e terzo, della Costituzione, dal
Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze
indicate in epigrafe.
(omissis) |