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DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO
2001, N. 165
(Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale - n. 106 del 9
maggio 2001)
NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL
LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Il provvedimento legislativo
rappresenta un importante momento di riorganizzazione della
complessa normativa sul lavoro dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, così come disciplinata dai decreti legislativi n.
29 del 1993, n. 396 del 1997, n. 80 del 1998 e n. 387 del 1998, e
dalla contrattazione collettiva intervenuta nella specifica
materia. Il decreto si compone di sette titoli contenenti norme
riguardanti: i principi generali, l'organizzazione, la
contrattazione collettiva e la rappresentatività sindacale, il
rapporto di lavoro, il controllo della spesa, la giurisdizione,
disposizioni diverse e norme transitorie e finali. Il decreto
specifica le categorie di personale che permangono in regime di
diritto pubblico, tra cui: magistrati, avvocati e procuratori dello
Stato, personale militare e delle Forze di polizia, appartenenti
alle carriere diplomatica e prefettizia. Inoltre, anche le norme
relative all'ordinamento della dirigenza ed all'accesso ad essa e
quelle riguardanti la giurisdizione non trovano applicazione per le
predette categorie.
DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 MARZO 2001, N. 169
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 109 del 12 maggio
2001)
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDAGINI
DIFENSIVE
Regolamento recante modifica del
decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691,
per l'omogeneizzazione della durata del mandato dei delegati dei
volontari presso gli organismi di rappresentanza militare.
Il regolamento in questione determina la soppressione del
differente periodo di durata del mandato degli appartenenti alla
categoria C (volontari), previsto dall'articolo 13 del d.P.R. n.
691/1979, stabilendo che lo stesso debba essere di tre anni sia per
i volontari dei Corpi armati, sia per i volontari delle Forze
armate (per i quali, in precedenza, era di un solo anno).
DECRETO DEL
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 6 APRILE 2001, N.
204 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 125 del
31 maggio 2001)
Regolamento di esecuzione del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante disposizioni
sulla competenza penale del giudice di pace.
Il Regolamento contiene, tra l'altro, una serie di prescrizioni per
la polizia giudiziaria, relative alla trasmissione della
documentazione inerente agli atti compiuti, del corpo di reato e
delle cose pertinenti al reato che non devono essere custodite
altrove.
È altresì prevista la trasmissione da parte della polizia
giudiziaria degli originali dei verbali degli atti compiuti a
seguito dell'autorizzazione del pubblico ministero, nonché copia di
quelli svolti personalmente da quest'ultimo alla polizia
giudiziaria, quando lo stesso non assume la direzione delle
indagini.
DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 MARZO 2000, N.
208 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 128 del 5
giugno 2001)
Regolamento per il riordino della
struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma
dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78.
Il Regolamento prevede che l'articolazione periferica
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza si modelli su tre
differenti tipi di strutture: uffici con funzioni finali, uffici,
centri e istituti con funzioni strumentali e di supporto, uffici
con funzioni ispettive e di controllo e di decentramento
amministrativo.
Nel primo tipo rientrano le questure, i commissariati di pubblica
sicurezza (per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni
dell'autorità locale di pubblica sicurezza), i distretti, i
commissariati e i posti di polizia (per le esigenze di controllo
del territorio e lo svolgimento degli altri compiti istituzionali),
gli ispettorati e gli uffici speciali di pubblica sicurezza, gli
uffici periferici per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria,
delle comunicazioni e di polizia di frontiera, i reparti mobili, i
reparti, centro o nuclei per particolari attività operative.
Gli uffici del secondo tipo: l'Istituto superiore di polizia, gli
istituti di istruzione, le strutture sanitarie, i gabinetti di
polizia scientifica, le zone di telecomunicazioni, i centri
elettronici ed informatici, i centri logistici, i centri
motorizzazione ed altri particolari uffici strumentali e di
supporto.
Gli uffici del terzo tipo sono le direzioni interregionali
dislocate a: Torino (Piemonte, Val d'Aosta e Liguria), Parma
(Lombardia ed Emilia Romagna), Padova (Veneto, Friuli-Venezia
Giulia e Trentino-Alto Adige), Firenze (Toscana, Umbria e Marche),
Roma (Lazio, Abruzzo e Sardegna), Napoli (Campania, Molise, Puglia
e Basilicata) e Catania (Sicilia e Calabria).
La questure sono ordinate di massima in: ufficio di gabinetto,
divisione anticrimine (Squadra Mobile, DIGOS, ufficio criminalità,
gabinetto provinciale di polizia scientifica), divisione polizia
amministrativa, sociale e dell'immigrazio-ne, uffici amministrativi
e logistici. Le questure di Bari, Bologna, Cagliari, Catania,
Firenze, Genova, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Roma, Torino,
Trieste e Venezia hanno un ordinamento differenziato.
DECRETO
LEGISLATIVO 8 MAGGIO 2001, N. 215
(Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11
giugno 2001)
Disposizioni per disciplinare la
trasformazione progressiva dello strumento militare in
professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14
novembre 2000, n. 331.
Il provvedimento legislativo disciplina gli organici delle Forze
armate nel periodo transitorio, detta norme in tema di sospensione
del servizio di leva, regolamenta i profili relativi
all'arruolamento, alla formazione ed alla condizione giuridica dei
volontari di truppa.
Una particolare normativa viene introdotta in materia di "ufficiali
ausiliari", categoria nella quale vengono ricompresi: gli ufficiali
di complemento in servizio di prima nomina e in ferma o rafferma
biennale, reclutati ai sensi della normativa vigente, o del
congedo; gli ufficiali piloti di complemento; gli ufficiali in
ferma prefissata o in rafferma; gli ufficiali delle forze di
completamento.
Ciascuna Forza armata, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della
Guardia di Finanza, possono reclutare dal 1° gennaio 2003,
ufficiali in ferma prefissata (un anno e sei mesi) che possono
essere ammessi, a domanda, ad un'ulteriore ferma annuale o
trattenuti in servizio sino ad un massimo di sei mesi, previo
consenso degli interessati, per particolari esigenze
operative.
Possono inoltre essere richiamati in servizio, previo consenso
degli interessati e per specifiche esigenze operative, addestrative
e logistiche, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata
che diverranno ufficiali delle forze di completamento con ferma non
superiore ad un anno, rinnovabile - a domanda dell'interessato -
per non più di una volta. Il decreto in argomento disciplina anche
lo stato giuridico, l'avanzamento e gli incentivi per il
reclutamento degli ufficiali ausiliari.
DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 MAGGIO 2001, N.
241 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 146 del
26 giugno 2001)
Regolamento di organizzazione degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.
Gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa sono
elencati all'art. 2 del Regolamento.
Essi sono: Segreteria del Ministro, Ufficio di Gabinetto, Ufficio
legislativo, Ufficio per la politica militare, Ufficio del
Consigliere diplomatico, Servizio di controllo interno, Servizio
pubblica informazione, Segreterie dei Sottosegretari di
Stato.
Il Ministro, inoltre, può essere coadiuvato da un portavoce e può
nominare un Consigliere giuridico.
L'art. 3 del regolamento disciplina le funzioni degli uffici di
diretta collaborazione, mentre l'art. 4 si occupa specificatamente
del Servizio di controllo interno.
L'art. 5 si occupa delle nomine dei responsabili degli uffici di
diretta collaborazione, mentre i successivi articoli disciplinano
il personale addetto agli uffici ed alle segreterie ed il loro
trattamento economico.
DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 MAGGIO 2001, N.
287 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 164 del
17 luglio 2001)
Disposizioni in materia di
ordina-mento degli uffici territoriali del Governo, ai sensi
dell'articolo 11 del decreto legislati-vo 30 luglio 1999, n. 300.
Il decreto disci-plina i compiti dell'Ufficio territoriale del
Governo e del prefetto titolare del-l'Ufficio. In particolare viene
stabilito che l'Ufficio territoriale assicura, tra l'altro, il
supporto al prefetto nell'esercizio delle funzioni di autorità
provinciale di pubblica sicurezza nonché nell'espletamento dei
compiti in materia di difesa civile e protezione civile. Inoltre il
decreto regola-menta le convenzioni e le conferenze di ser-vizi, la
conferenza permanente e le sezioni in cui si articola, la potestà
di indirizzo del Presidente del Consiglio dei ministri ed il
coordinamento degli indirizzi dei Ministri, l'Ufficio per il
controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo
interno, i dirigenti delle strutture interne ed il personale
addetto, i servizi comuni. |