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1. Premessa: alle origini
della Difesa Europea
L'idea del processo di integrazione
delle Forze Armate europee, che va al di là di un mero rapporto di
cooperazione e comincia a tracciare una più precisa identità e
condivisione di interessi comuni, prende origine all'esordio di
quella unione economica tra gli Stati Europei perseguita
dall'allora Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, dal
Cancelliere tedesco Adenauer e dal Ministro degli Esteri francese
Robert Schuman. Il 18 aprile 1951, Italia, Francia, Germania,
Belgio, Olanda e Lussemburgo sottoscrivono a Parigi il primo
trattato comunitario: il Trattato istitutivo della Comunità Europea
del Carbone e Acciaio.
Come è stato osservato «... la CECA rappresentava non solo la prima
reazione concreta alle forze disintegratrici rappresentate dalla
guerra, ma anche la prima ricerca del benessere del singolo Stato
nazionale nello sviluppo della Comunità Europea nonché una
embrionale reazione alle politiche di rigido isolamento. Questa
istituzione faceva sì che ciascuno degli Stati aderenti abdicasse
alla propria sovranità in un settore limitato, quello della
produzione carbo-siderurgica, conservando peraltro inalterate le
proprie prerogative in altri settori: di qui la sua configurazione
come struttura sovranazionale e non già internazionale, dotata di
poteri propri e di una propria Assemblea munita di poteri
consultivi e di controllo politico, decisamente più consistenti di
quelli accordati ad altre organizzazioni»(1).
L'esperienza della CECA indusse a mutuarne i principi anche nel
settore militare, in un momento storico in cui, con lo scoppio
della guerra di Corea in particolare, si percepì in misura più
significativa il timore di una irreparabile divisione del mondo in
due blocchi contrapposti. Fu dunque di fronte alla minaccia
sovietica, ma anche per contrastare una possibile revanche della
Germania sconfitta, che fu concepito il Piano Pleven sulla Comunità
Europea di Difesa (CED). Secondo gli ideatori del progetto, la CED
si sarebbe basata essenzialmente sull'integrazione dei corpi
d'armata degli originari sei Stati membri (Francia, Gran Bretagna,
Italia, Belgio, Olanda e Lussemburgo) posti sotto il comando di un
Commissariato, nominato di comune accordo dai rispettivi Governi ed
investito di poteri di azione e di controllo.
Il Commissariato sarebbe stato assistito nel suo operato da
un'Assemblea e da un Consiglio dei Ministri, mentre la Corte di
Giustizia della CECA lo avrebbe controllato.
Il Trattato per l'istituzione della CED venne firmato il 27 maggio
1952 e, in attesa delle ratifiche nazionali, si previde che le
funzioni d'indirizzo previste dall'art. 38 fossero affidate
all'Assemblea della CECA. Ma il Trattato CED non ebbe mai
applicazione: l'iniziativa trovò la forte opposizione del
parlamento francese, che non ratificò il Trattato, perché
fortemente ostile ad ogni possibile forma di riarmo della Germania.
Questo, peraltro, era invece sostenuto dagli Stati Uniti perché
ritenevano che una Germania ricostituita anche militarmente -
seppure in determinati limiti di forza - avrebbe contribuito più
efficacemente all'efficienza militare occidentale.
A tali contrasti si era aggiunta la mancata adesione della Gran
Bretagna che tra l'altro di fronte al problema si poneva in una
posizione controversa del tutto particolare: da un lato, sul piano
interno stava rigettando ogni progetto di integrazione europea già
alla fine del 1951, dall'altro, sul piano internazionale
manifestava la più assoluta contrarietà a qualsiasi accordo
continentale a sei che la escludesse(2).
La realizzazione della CED come autonomo processo di integrazione
militare europea venne dunque accantonata per far posto
all'approccio più realistico della concezione euro-atlantica della
Difesa. Il 23 ottobre 1954 Italia e Repubblica Federale di Germania
sottoscrivono a Parigi i Protocolli di integrazione del Trattato di
Bruxelles «Traité de collaboration en matière
économique, sociale et culturelle et de légitime défense
collective» del 17 marzo 1948(3). Nasceva così l'Unione
Europea Occidentale in base a quell'accordo inizialmente concluso
tra Belgio, Francia, Lussemburgo, Olanda e Gran Bretagna che si
proponeva di dare origine ad un organismo di cooperazione
principalmente "dedicato" al settore della difesa.
Il Trattato affermava innanzi tutto, nel Preambolo, la fede delle
Parti contraenti nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità
e nel valore della persona umana, nonché negli altri principi
proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite; inoltre, impegnava
gli Stati a rafforzare e a difendere i principi democratici, le
libertà civili e individuali, le tradizioni costituzionali e il
rispetto della legge, ideali tutti che formano il patrimonio
comune; sulla base di questo "patrimonio comune", le Parti venivano
pertanto chiamate a rafforzare i loro legami economici, sociali e
culturali, ma anche a prestarsi mutua assistenza, in caso di
pericolo, conformemente allo Statuto delle Nazioni Unite.
Quanto alla concreta realizzazione dell'obiettivo dell'alleanza
militare la UEO è stata giudicata, soprattutto in tempi più
recenti, alquanto severamente perché ritenuta essenzialmente
subordinata al sistema dell'Alleanza Atlantica essendo concepita
come una «più intima associazione degli Stati summenzionati
nell'ambito del Trattato del Nord-Atlantico al fine di potenziare
l'organizzazione difensiva centro-europea»(4). In tale ottica, la
strutturale identificazione della UEO nell'Alleanza Atlantica ha
rappresentato un elemento di forza ma al tempo stesso un suo
intrinseco elemento di debolezza, almeno con riferimento al
proposito ambizioso che pure si proponeva il Protocollo I di
promuovere l'identità europea. Secondo molti osservatori,
l'appartenenza di tutti i membri alla NATO riduceva,
implicitamente, la reale efficacia della UEO ad un ruolo di mero
esecutore di una "politica" comunque concepita altrove: da ciò la
ingenerosa definizione che per lungo tempo le è stata attribuita di
"bella addormentata".
In verità non era alla UEO che si potessero imputare accuse di
inerzia ed isteresi decisionale anche nei momenti più critici di
crisi internazionale: era l'Europa che ancora stentava a percorrere
il suo cammino verso quell'identità politica, da cui avrebbe potuto
derivare un'identità nelle scelte della Difesa Europea.
Tant'è che, in un approccio più analitico di ricostruzione storica
degli eventi, è stato anche rilevato che «il ruolo di questa
alleanza è stato essenziale sin dall'inizio, costituendo uno dei
presupposti fondamentali per la creazione dell'Alleanza Atlantica e
per il suo sviluppo.
È in seno alla UEO, infatti, che per iniziativa degli Stati Uniti,
si sono condotte le trattative conclusesi con il Trattato di
Washington del 4 aprile 1949»; e, inoltre, atteso che il Trattato
prevede un'assistenza mutua ed automatica in caso di aggressione
armata in Europa contro uno dei Paesi firmatari, la «...
caratteristica di "automaticità" dell'intervento, che è rimasta
immutata nell'attuale UEO, costituisce ancora oggi un elemento di
differenziazione con i termini del Trattato di Washington del 4
aprile 1949, istitutivo dell'Alleanza Atlantica»(5).
Di vera e propria "riattivazione"(6) della UEO nella sua vocazione
militare si è poi parlato con la Dichiarazione di Roma del 27
ottobre 1984, successivamente sviluppata con l'approvazione all'Aja
della «Piattaforma sugli interessi europei in materia di sicurezza»
del 27 ottobre 1987 e con il nuovo allargamento dell'organizzazione
a Spagna e Portogallo (14 novembre 1988).
La Guerra del Golfo ha peraltro rappresentato il primo banco di
prova più generale della rinascita della UEO; la "stretta
concertazione" delle operazioni degli Stati Membri della UEO
presenti nell'area fu decisa dai Consigli dei Ministri degli Affari
Esteri e della Difesa riuniti a Parigi il 21 agosto e il 18
settembre 1990 per garantire il rispetto dell'embargo deciso dalle
Nazioni Unite contro l'Iraq «in ottemperanza all'art. VIII del
Trattato UEO, alla Dichiarazione di Roma dell'ottobre 1984 e alla
Piattaforma di interessi della sicurezza europea dell'ottobre
1987»(7).
Quanto al tema più ampio dei rapporti in seno all'Alleanza
Atlantica, va sottolineato come all'interno stesso della dottrina
NATO è stata maturata l'idea di Identità Europea di Sicurezza e
Difesa (European Security and Defence
Identity-ESDI ), nella prospettiva di un rafforzamento del
pilastro europeo della sicurezza euro-atlantica: «Nei primi anni
'90 i Paesi membri della NATO intrapresero un processo destinato a
potenziare il loro contributo alle missioni e alle attività
dell'Alleanza e a permettere loro di assumere una maggiore
responsabilità per la sicurezza e la difesa comune, in quanto
manifestazione di solidarietà atlantica. Ciò fu fatto allo scopo di
fornire una capacità militare autenticamente europea senza
duplicare le strutture di comando, i servizi di pianificazione e i
mezzi e le capacità già disponibili all'interno della
NATO»(8).
In verità c'è chi ha visto in queste posizioni dell'Alleanza un
esplicito richiamo alle responsabilità da parte degli Stati Uniti
verso l'Europa, perché «... svanito il ricordo della Guerra Fredda,
gli USA hanno da un lato iniziato un progressivo disimpegno
militare, ritirando uomini e mezzi dalle basi avanzate e non solo
in Europa, e dall'altro hanno imboccato con decisione la via della
guerra tecnologica, a zero morti, eticamente e politicamente
corretta ma costosissima ...»(9).
Ma nel frattempo qualcosa di ben più ampio significato era maturato
nell'evoluzione delle Comunità Europee(10) verso l'Unione Europea:
la concezione della Politica Estera e di Sicurezza Comune
introdotta dal Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992.
2. La Politica
Estera e di Sicurezza Comune
Con il Trattato di Maastricht(11) il
processo di integrazione europea segna una svolta decisiva
giungendo al «secondo stadio della realizzazione comunitaria che è
quello dell'Unione Europea»(12).
Come si afferma esplicitamente nell'art. 1 del Trattato, l'Unione
Europea è fondata su tre pilastri. Il primo pilastro è quello delle
Comunità europee già esistenti (CECA; CEE; EURATOM): esse si
configurano ora con un progressivo e graduale ampliamento delle
funzioni e delle politiche da perseguire, procedendo per fasi
successive all'unione economica e monetaria e a nuove forme di
cooperazione.
Il secondo pilastro è rappresentato dalla Politica Estera e di
Sicurezza Comune (PESC), che dovrà essere rivolta a difendere i
valori comuni, gli interessi e l'indipendenza dell'Unione, nonché a
rafforzarne la sicurezza. Il terzo pilastro è relativo alla
cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale(13).
L'Unione politica che in sostanza intende perseguire il secondo
pilastro trova fondamento in tre elementi essenziali: due di
carattere "interno" e uno di carattere internazionale; i due
fondamenti di carattere interno riguardano la cittadinanza europea
e la cooperazione in materia di affari interni(14).
La cittadinanza europea non sostituisce la cittadinanza nazionale,
ma vi si aggiunge concretizzandosi essenzialmente in un nuovo
status giuridico che va ad ampliare lo spazio delle libertà. In
primo luogo, ogni cittadino di uno Stato membro è cittadino europeo
e pertanto godrà della libertà di circolazione e di soggiorno in
tutti i Paesi membri.
Il cittadino europeo potrà esercitare il diritto all'elettorato,
sia attivo che passivo, acquisendo quindi il diritto di eleggere e
di essere eletto nelle elezioni amministrative interne agli Stati e
nelle elezioni europee.
I cittadini di qualsiasi Stato membro saranno inoltre tutelati in
tutti gli Stati estranei all'Unione Europea dalla protezione
diplomatica che dovrà essere assicurata da uno qualunque degli
Stati membri (qualora lo Stato nazionale del cittadino non avesse
una rappresentanza diplomatica in quel Paese)(15).
Quanto alla cooperazione in materia di affari interni, nel
coincidere in una buona parte con il terzo pilastro, deve
realizzarsi in materia giurisdizionale, civile e penale, ed in
materia di polizia, per la lotta all'immigrazione clandestina di
extracomunitari, alla criminalità e a tutti i fenomeni di illecito
internazionale(16).
Il terzo elemento dell'Unione politica, di carattere esterno, è
costituito dalla politica internazionale che tende a far convergere
le posizioni sinora variamente espresse dei singoli Stati europei
in una linea comune dell'Unione, con l'obiettivo di realizzare
l'unificazione delle politiche di sicurezza e di difesa.
Gli obiettivi della Politica Estera e di Sicurezza Comune sono
individuati all'art. 11 e si propongono di assicurare:
-
la salvaguardia dei valori comuni,
degli interessi fondamentali, dell'indipendenza e dell'integrità
dell'Unione;
-
il rafforzamento con ogni misura
possibile dell'Unione e dei suoi Stati membri;
-
il mantenimento della pace ed il
rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente alla
Carta delle Nazioni Unite nonché ai principi dell'Atto finale di
Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi(17);
-
la promozione della cooperazione
internazionale;
-
lo sviluppo ed il consolidamento
della democrazia e dello Stato di diritto, nonché il rispetto dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Sotto il profilo istituzionale, la
PESC è assicurata dagli stessi Organismi che agiscono in campo
comunitario, sebbene con attribuzioni e meccanismi decisionali
differenti. Gli attori principali della PESC sono pertanto il
Consiglio Europeo, il Consiglio dei Ministri, la Commissione e il
Parlamento Europeo.
Il Consiglio Europeo, che riunisce almeno due volte l'anno i Capi
di Stato e di Governo nonché il Presidente della Commissione,
esercita poteri decisionali attraverso la definizione di:
-
principi e orientamenti generali
(art. 13 par. 1 TUE), che hanno essenzialmente il valore di
indirizzo politico;
-
strategie comuni (art. 13 par. 2
TUE), in cui l'indirizzo politico si concretizza anche nella
indicazione di obiettivi, tempi, modalità e mezzi da porre a
disposizione.
Il Consiglio dei Ministri è l'organo
propriamente decisionale delle comunità europee, composto dagli
Stati; titolare del seggio è lo Stato che designa il proprio
rappresentante scegliendolo fra i componenti del proprio governo
nazionale; di norma nel Consiglio siede il ministro competente
sulle materie oggetto all'ordine del giorno. Nella PESC il
Consiglio delibera attraverso:
-
azioni comuni (art. 14 TUE); si
tratta di convergenze di posizioni assunte dai vari Stati membri
per la definizione di una strategia attribuibile non più ai singoli
Stati ma all'Unione nel suo complesso; possono essere adottate
tanto autonomamente, quanto in esecuzione di una strategia comune
elaborata dal Consiglio Europeo (sebbene con differenti meccanismi
decisionali, di cui si dirà più avanti);
-
posizioni comuni (art. 15 TUE):
individuano l'approccio dell'Unione su una questione particolare di
natura geografica o tematica, cui devono conformarsi le politiche
nazionali dei singoli Stati.
La Commissione, organo molto più
complesso di un vero e proprio organo esecutivo delle Comunità,
nella PESC ha un potere di proposta, peraltro non esclusivo in
quanto condiviso con gli altri Stati membri, e di coordinamento con
le altre politiche comunitarie.
Il Parlamento Europeo è associato alla PESC attraverso i meccanismi
di consultazione da parte della Presidenza e d'informazione, ad
opera della stessa Presidenza e della Commissione, sullo sviluppo
della PESC; esso inoltre esercita il proprio sindacato rivolgendo
interrogazioni o raccomandazioni, senza tuttavia emanare pareri
vincolanti.
In riferimento al processo decisionale va dunque evidenziato che il
secondo pilastro, nel caratterizzarsi nel suo evidente elemento di
novità del Trattato di Maastricht, non poteva recepire le forme più
avanzate di cooperazione ottenute dal sistema maggiormente
integrato delle Comunità. Il principio generale per l'adozione
delle decisioni nella PESC è dunque quello della unanimità,
stabilito dall'art. 23 del Trattato, essenzialmente riferito ai
principi, orientamenti generali, strategie comuni definite dal
Consiglio Europeo. Da quest'indirizzo, per la sua esecuzione il
Consiglio dei Ministri può deliberare:
-
all'unanimità, su questioni oggetto
di un'azione comune o posizione comune;
-
a maggioranza qualificata, se si
tratta di azioni comuni, posizioni comuni o altre decisioni in
esecuzione di una strategia comune stabilita dal Consiglio Europeo,
oppure quando adotta decisioni relative all'attuazione di un'azione
comune o di una posizione comune già deliberata.
È dunque in un'ottica di sostanziale
rafforzamento della cooperazione intergovernativa che si inserisce
anche l'art. 16 TUE sulla cooperazione sistematica: gli Stati
membri sono chiamati a consultarsi e ad informarsi reciprocamente
in sede di Consiglio rispetto a «qualsiasi questione di politica
estera e di sicurezza di interesse generale» nell'intendimento che
l'influenza combinata degli Stati membri «si eserciti nel modo più
efficace attraverso la convergenza delle loro azioni».
La cooperazione sistematica si traduce poi in un importante
corollario che inizia ad essere attuato nella prassi internazionale
e a rappresentare l'elemento cardine della "forza politica"
dell'Unione Europea: la concertazione ed il coordinamento delle
posizioni degli Stati membri in seno alle attività e ai processi
negoziali e decisionali delle organizzazioni internazionali.
Ma la Politica Estera e di Sicurezza Comune del Trattato di
Maastricht compie un altro significativo passo avanti: per la prima
volta si fa un esplicito richiamo in un testo ufficiale alla
Politica di Difesa Comune(18).
3. La Politica di
Difesa Comune
La formulazione dell'art. 17 del
Trattato è direttamente esplicativa e merita una specifica
riflessione:
-
La politica estera e di sicurezza
comune comprende tutte le questioni relative alla sicurezza
dell'Unione, ivi compresa la definizione progressiva di una
politica di difesa comune, a norma del secondo comma, che potrebbe
condurre ad una difesa comune qualora il Consiglio europeo decida
in tal senso. In tal caso il Consiglio europeo raccomanda agli
stati membri di adottare tale decisione secondo le rispettive norme
costituzionali ...
-
Le questioni cui si riferisce il
presente articolo includono le missioni umanitarie e di soccorso,
le attività di mantenimento della pace e le missioni di unità di
combattimento nella gestione di crisi, ivi comprese le missioni
tese al ristabilimento della pace ....».
Al di là dell'obiettivo
programmatico dichiarato al par. 1, va sottolineata la puntuale
indicazione delle missioni di natura essenzialmente militare
indicate al par. 2: si tratta di un ambito di competenze che fanno
assurgere l'Unione Europea - almeno sotto il profilo della norma di
diritto positivo - al nuovo ruolo della gestione delle crisi,
evidentemente collocandosi come nuovo soggetto internazionale in un
ambito in cui operano il sistema di sicurezza collettivo delle
Nazioni Unite, la particolare dimensione transcontinentale
dell'OSCE, e le già consolidate alleanze propriamente difensive
euro-atlantiche della NATO e della UEO.
Da qui l'esplicita scelta di Maastricht, sempre indicata al par. 1,
di rispettare «gli obblighi di alcuni Stati membri i quali
ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite
l'Organizzazione del Nord-Atlantico», ma soprattutto il legame
istituzionale con l'Unione Europea Occidentale.
Il legame veniva subito concepito quasi in termini organici atteso
che la politica estera e di difesa comune aveva sicuramente bisogno
di un braccio operativo, e questo poteva essere rappresentato,
senza duplicazioni, dalla UEO che pertanto dovrà integrarsi
pienamente nella Unione Europea.
Il Trattato non a caso chiarisce in primo luogo - al par. 1 - che
la UEO «è parte integrante dello sviluppo dell'Unione alla quale
conferisce l'accesso ad una capacità operativa di difesa, in
particolare nel quadro del paragrafo 2. Essa aiuta l'Unione nella
definizione degli aspetti della politica estera e di sicurezza
comune, come previsto nel presente articolo. L'Unione promuove di
conseguenza più stretti rapporti istituzionali con l'UEO, in vista
di un'eventuale integrazione di quest'ultima nell'Unione qualora il
Consiglio europeo decida in tal senso ...».
La UEO, in concreto, è dunque chiamata a formulare una politica di
difesa comune e a predisporre le misure necessarie per la sua
attuazione nella gestione della pianificazione militare, della
standardizzazione degli armamenti, la formazione dei quadri, e,
infine, la designazione di determinate unità operative per
l'assolvimento delle missioni ex art. 17 par. 2, in altri termini
la creazione dell'esercito europeo. È in questo quadro che dunque
si inserisce quel processo di "rivitalizzazione" della UEO - cui si
è fatto già cenno - iniziato proprio nel 1992, l'anno di Maastricht
e che vede l'importante decisione del Consiglio dei Ministri UEO
sul Documento di Petersberg del 19 giugno 1992. Per la prima volta
nella storia della UEO, si sancisce che l'organizzazione potrà
essere impiegata per finalità diverse da quelle tradizionali di
mutua difesa(19).
Il Documento di Petersberg reca infatti, al par. 4 del Capitolo
Strengthening Weu's Operations Role, le
seguenti previsioni:
«A part from contributing to the common defence
in accordance with Article 5 of Washington Traty and Article V of
the modified Brussels Traty respectively, military units of Weu
member States, acting under the authority of Weu, could be employed
for:
Il processo vede poi la costituzione
presso la UEO di Bruxelles di una specifica plannig cell che agisce
sotto l'autorità del Consiglio dei Ministri UEO. Alla cellula, il
cui primo direttore è stato il generale italiano Caltabiano, il
Documento di Petersberg attribuisce le seguenti competenze:
«preparing contingenty plans for the empleyment of
forces under Weu auspices; preparing recommendations for the
necessary command, control and communication arrangements,
including standing operating procedures for headquarters which
might be selected; keeping an updated list of units and
combinations of units which might be allocated Weu for specific
operations».
In tale quadro, la UEO ritrovava il proprio ruolo e iniziava a
porsi come soggetto di maggior rilievo nella gestione delle crisi,
in specie post-conflitto: l'UEO ha gestito così l'operazione
Multinational Advisory Police Element (MAPE) per la ricostruzione
dell'Albania, ha poi dato efficace attuazione dell'embargo contro
la ex Jugoslavia con le misure di pattugliamento del Danubio e
dell'Adriatico; e ha quindi assicurato la pacificazione a Mostar
nel sovrintendere alle operazioni di disarmo dei civili e di
inquadramento della polizia locale.
Intanto il cammino della Unione Europea proseguiva verso il
raggiungimento di ulteriori tappe. Il 1° gennaio 1995 si arriva
all'Europa dei 15, con l'ingresso di Austria, Svezia e
Finlandia(20) e nel 1996 è convocata la Conferenza intergovernativa
prevista dal Trattato di Maastricht per valutare i risultati
raggiunti nell'attuazione delle politiche comuni e per proporre
eventuali modifiche ai trattati. La scadenza è rispettata e il
vertice straordinario dei Capi di Stato e di Governo svoltosi a
Torino il 29 marzo 1996 presenta il progetto di revisione dei
trattati: il nuovo Trattato di Amsterdam è firmato nella città
olandese il 2 ottobre 1997, ed entra in vigore il 1° maggio
1999.
Le modifiche apportate da Amsterdam segnano un ulteriore sviluppo
dell'integrazione nel primo e terzo pilastro(21), mentre il
giudizio comune che si è registrato in riferimento al secondo
pilastro dell'unione politica non è stato molto entusiastico: era
rimasto irrisolto il problema del nuovo assetto istituzionale per
dotare gli organismi comunitari di più snelle procedure
decisionali, specie in relazione al progressivo allargamento
dell'Unione.
E anche la modifica apportata al processo decisionale proprio della
PESC è apparso del tutto marginale: veniva introdotto il meccanismo
della c.d. astensione costruttiva, in base alla quale - nell'ambito
della confermata regola dell'unanimità - uno Stato dissenziente può
con dichiarazione formale decidere di astenersi invece di votare
contro, al fine di consentire comunque l'adozione dell'atto; in tal
modo, lo Stato dissenziente non è obbligato ad applicare la
decisione del Consiglio e si impegna a non avviare azioni che
possano ostacolare il perseguimento della decisione
dell'Unione.
4. Da Colonia a
Bruxelles: la costituzione degli strumenti militari
dell'Unione
Le linee essenziali dell'indirizzo
politico della Difesa Europea erano dunque state tracciate da
Maastricht e da Amsterdam; si trattava ora di dare un contenuto
concreto agli strumenti militari dell'Unione, con riferimento in
particolare alla individuazione delle unità operative
effettivamente impiegabili per le esigenze dirette e immediate
dell'Europa, alla designazione dei relativi organismi di direzione
strategico-operativa, e al coordinamento dell'industria degli
armamenti.
Alcuni importanti vertici segnano il percorso degli Stati
dell'Unione a proseguire in tal senso(22): il Consiglio Europeo di
Colonia del 3-4 giugno 1999 si pone l'obiettivo di realizzare
l'integrazione della UEO nelle UE entro il 2000 e decide la nomina
dell'ex Segretario Generale della NATO Javier Solana ad Alto
Rappresentante della PESC; su conforme decisione del Consiglio
della UE, il 19 novembre Javier Solana è anche nominato Segretario
Generale della UEO. Si tratta di un evidente segnale "politico"
volto a confermare, nei fatti, il legame che realisticamente non
può essere reciso con la NATO.
Il 2-3 dicembre 1999, nei vertici di Bruxelles della NATO lo
sviluppo della Identità di Sicurezza e Difesa Europea viene quindi
avallata come elemento integrante della Defence
Capabilities Initiative (DCI) lanciata dalla NATO nel
vertice di Washington dell'aprile 1999; in particolare la capacità
operativa europea dovrà svilupparsi evitando le c.d. "3D": NO
Decupling (ossia stretta collaborazione e
trasparenza tra le istituzioni); NO Duplication (nessuna struttura aggiuntiva); NO
Discrimination (coinvolgimento nelle
decisioni di tutti i Paesi in qualche modo partner della struttura
di sicurezza europea).
Il 10 e l'11 dicembre 1999 si svolge lo storico Consiglio Europeo
di Helsinki, che definisce finalmente le concrete linee di sviluppo
delle capacità dell'Unione, militari e non militari, di gestione
delle crisi quale parte di una rafforzata Common
European Security and Defence Policy (CESDP). In particolare
al Vertice di Helsinki si orienta la Difesa Europea a sviluppare
un'autonoma capacità decisionale e, laddove la NATO non sia
impegnata come tale, anche a condurre operazioni dirette dalla UE
in situazioni di crisi internazionale; inoltre, si definisce
l'Headline goal, l'obiettivo operativo da perseguire entro il 2003:
gli Stati membri dovranno essere in grado di schierare nell'arco di
60 giorni e sostenere per almeno 1 anno forze militari fino a
50-60.000 uomini, capaci di svolgere le missioni di Petersberg
nelle operazioni a guida UE.
Per il processo decisionale, il Consiglio Europeo - che rimane
l'organo di policy secondo i trattati - si
avvarrà di più specifiche strutture politico-militari:
-
lo standing
Political and Security Committee (PSC): con sede a
Bruxelles, sarà composto da rappresentanti nazionali a livello di
Ambasciatore o Alto funzionario; in caso di gestione di una crisi
eserciterà, sotto l'autorità del Consiglio, il controllo politico e
la direzione strategica dell'operazione, emanando direttive per il
Comitato Militare;
-
il Military
Committee (MC): composto dai Capi di Stato Maggiore della
Difesa, svolgerà funzioni di consulenza e di proposta nei confronti
del Comitato Politico e di Sicurezza; i Capi di Stato Maggiore
designeranno dei rappresentanti permanenti cui spetterà l'elezione
di un Chairman con funzioni di Capo di Stato Maggiore
Europeo;
-
il Military
Staff (MS): lo Stato Maggiore Militare avrà la
responsabilità tipica degli stati maggiori, come organo di
consulenza della linea di comando politico-militare (PSC/MC) e di
pianificazione diretta delle operazioni.
Per la fase transitoria, la
struttura è sorta sulle basi più semplificate di un
Interim Political and Security
Committee (IPSC), di un Interim Body
of Military Rappresentatives, foro provvisorio dei
Capi di Stato Maggiore della Difesa dei Paesi Membri, e di un
nucleo di esperti militari inserito nell'organizzazione del
Segretariato del Consiglio Europeo.
Il 19 e 20 giugno 2000, si svolge il Consiglio Europeo di Santa
Maria di Feira (Portogallo); qui gli Stati si impegnano a indicare
nella prossima Conferenza sugli Capabilities Commitments
l'effettivo impegno nazionale che singolarmente intendono assumere
per la Forza Europea; viene poi posto l'accento anche sugli aspetti
civili della gestione delle crisi, costituendo uno specifico
Comitato e prevedendo l'approntamento, a partire dal 2003, di circa
5.000 operatori di polizia(23) da impiegare in missioni
internazionali nell'ambito delle operazioni di prevenzione dei
conflitti e di gestione delle crisi.
Infine, dopo un'ulteriore riunione informale ad Ecouen (Parigi) e
il Vertice UEO di Marsiglia del 13.11.2000(24), si arriva alla
Capabilities Commitments Conference
(Conferenza di Impegno delle Forze) svoltasi a Bruxelles il 20 e il
21 novembre 2000. A questo punto si ha un quadro più chiaro
dell'Headline goal: la Forza di Reazione Rapida Europea deve essere
in grado di assolvere l'insieme dei compiti di Petersberg,
nell'ambito di operazioni che devono essere condotte a livello di
Corpo d'Armata, essenzialmente su 15 Brigate per complessivi 60.000
uomini, volontari e professionisti, supportati da un cospicuo
numero di velivoli da trasporto e da combattimento (circa 400) ed
un adeguato potenziale navale.
Poiché l'impegno della UE è quello di mantenere per almeno un anno
questa forza, tenendo presente le necessarie turnazioni e
avvicendamenti (di norma i ricambi avvengono ogni 4 mesi per le
forze operative e ogni 6 mesi per i comandi), occorre assicurare
una disponibilità complessiva di 150.000 uomini. Inoltre dovrà
comunque prevedersi l'impiego di una task force ready, attivabile
anche nelle 48 ore. Secondo gli impegni già assunti, i Quattro
Grandi (Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia) hanno convenuto
di formare un "nocciolo duro", fornendo ciascuno il 12-15% della
Forza complessiva, ponendo dunque a disposizione una forza
complessiva di circa 50.000 uomini. A questi si aggiungono i
contributi più consistenti di Spagna e Olanda e quelli minori degli
altri Paesi.
Al vertice di Bruxelles il governo italiano, rappresentato dal
Ministro della Difesa Sergio Mattarella, ha presentato il
contributo nazionale, quantificato in termini di risorse umane per
la componente terrestre, inclusi i Carabinieri, in oltre 19. 000
uomini, cui vanno aggiunti gli equipaggi delle Unità navali ed il
personale della componente aerea.
Nel dettaglio, il contributo nazionale(25) è stato reso disponibile
per:
-
la Capacità Joint (Interforze),
attraverso il Comando Operativo di Vertice Interforze (COI), che
nelle operazioni a guida italiana può assicurare il comando a
livello strategico, anche con l'integrazione di elementi
multinazionali;
-
la Componente terrestre, con 1
Comando di Corpo d'Armata o di Divisione e un totale di 4 Brigate
per oltre 19. 000 uomini, di cui 12. 000 impiegabili
contemporaneamente;
-
le Forze marittime, con 1 Comando
complesso, 19 unità navali (inclusa la portaerei Garibaldi e le Lpd
di assalto anfibio), 22 fra aerei ed elicotteri, 1 Battaglione di
Fanteria di Marina, unità delle Forze Speciali (Comsubin), 2
motovedette;
-
le Forze Aeree, con 1 Comando
complesso(Caoc) fisso e mobile, 47 velivoli cacciabombardieri
Tornado ed Amx, Tornado Sead per soppressione difese aeree, C130 e
G222 per il trasporto, elicotteri Hh3f Csar per ricerca e soccorso,
2 batterie di missili antiaerei Spada;
-
i Carabinieri, con 1 Comando di
Reggimento e 150 uomini per la costituzione di Multinational
Specialized Unit (MSU), 1 compagnia ed 1 plotone di Polizia
Militare.
5. I Problemi
"aperti" della Difesa Europea
Le unità del Corpo d'Armata Europeo
non sono costituite ex novo; esse sono state predesignate secondo
il principio del no duplication per le esigenze dell'Unione
Europea. Peraltro, la Forza di Reazione Rapida europea nasce sullo
schema già esistente di un'altra forza di reazione, l'Arrc della
Nato, già impiegata in Bosnia nel 1995 ed in Kosovo nel 1999.
Permangono comunque alcuni importanti aspetti da risolvere. In
primo luogo i programmi di addestramento e le iniziative di
cooperazione dovranno ora essere intensificate per misurare sul
campo l'integrazione delle forze in ambito europeo, collaudando
soprattutto i processi decisionali ma anche il coordinamento delle
forze a livello tattico-operativo(26).
È stato posto il problema, ad esempio, della necessità che ciascuna
forza nazionale riesca a mettere in campo unità omogenee a livello
di Brigata, perché viene ritenuta difficilmente gestibile una
brigata multinazionale nelle operazioni più critiche. Occorrerà
definire meglio e subito i mezzi per assicurare la mobilità
strategica, atteso che la forza dovrebbe schierare in 60 giorni
60.000 uomini anche a distanze elevate, la prontezza operativa,
l'attacco di precisione, il comando/controllo/intelligence, il
sostegno logistico prolungato in teatro e così via(27).
Ma il tutto dovrà poi tradursi sul piano concreto delle politiche
economiche e industriali della Difesa. La ristrutturazione in senso
riduttivo degli strumenti militari europei, resa possibile dal c.d.
dividendo della pace derivato dal venire meno della guerra fredda,
potrà certamente continuare a indirizzare le risorse necessarie per
ammodernarli in senso tecnologico. Tuttavia si pone sempre il
problema "politico" di un adeguato stanziamento per i bilanci della
difesa(28) se si vuole sostenere la nuova sfida europea, come
peraltro è stato sollecitato dallo stesso Solana nel vertice di
Bruxelles. Su questo aspetto è noto come grande peso avranno le
scelte dei parlamenti nazionali, e in Italia ci si dovrà
interrogare se è opportuno che gli attuali finanziamenti della
difesa debbano permanere all'1,04% del Pil, mentre la Francia è
all'1,9 e la Gran Bretagna al 2,4(29).
Nel contempo c'è la necessità di ottimizzare la spesa europea,
attraverso la razionalizzazione e la centralizzazione: ove sia
prematuro pensare ad una vera e propria «gestione a livello
sovranazionale»(30) dei requisiti e dei programmi di spesa,
certamente può essere attivato «un processo di convergenza per
indirizzarci verso la riduzione dei costi a fattore comune presenti
in ciascuno degli strumenti militari nazionali europei,
concentrando e razionalizzando le strutture di direzione e sostegno
dalle Forze operative ed integrando, in maniera progressiva, la
domanda militare, in termini di standardizzazione sia dei requisiti
operativi, sia dei processi di acquisizione, realizzando una sorta
di mercato unico della Difesa nel nostro continente»(31).
Ne consegue dunque l'esigenza di proseguire nella ristrutturazione
della base industriale della difesa, che deve tenere conto di varie
implicazioni. C'è in primo luogo il rischio di creare in campo
industriale due mercati separati da un rigido protezionismo: da un
lato, quello di una fortezza Europa invero ancora in formazione,
dall'altro quello di una fortezza America, ove si è già vissuta
l'esperienza delle grandi fusioni industriali.
E vi è dunque il gap dell'industria europea della Difesa nel suo
complesso che ha ancora difficoltà nell'approccio alle società
transnazionali, specie per l'assenza di un processo di convergenza
anche delle politiche e delle legislazioni di settore. Su questa
strada vi sono tuttavia alcuni indirizzi già tracciati che occorre
prendere a riferimento e sviluppare concretamente: un primo passo è
stato compiuto con la costituzione dell'OCCAR, l'organismo
congiunto di Francia, Germania, Italia, Gran Bretagna, che
rappresenta il nucleo della futura Agenzia Europea degli Armamenti;
inoltre nel luglio 2000 i sei Paesi dell'Unione che hanno la più
alta industrializzazione della Difesa; Francia, Germania, Italia,
Gran Bretagna, Spagna e Svezia, hanno firmato a Farnbourgh
l'Accordo-quadro che fissa norme e prassi condivise in alcuni
settori-chiave della legislazione nel settore dell'industria
europea della difesa.
Infine, in una prospettiva più ampia, rimane il problema principale
della fisionomia e delle dinamiche politico-istituzionali che dovrà
affrontare il processo decisionale del vertice politico-militare
della UE, che è tutto da definire. La prima questione che si dovrà
porre concretamente è quello di come delineare i rapporti con la
NATO, specie in riferimento alle possibilità di impiegare strutture
e mezzi atlantici. Nonostante le rassicurazioni degli europei, gli
Stati Uniti per voce della Albright e di Cohen hanno iniziato a
manifestare più esplicite preoccupazioni sulla possibilità che
differenti pianificazioni portino a divergenze di visione
strategica tra Stati Uniti ed Europa.
E il Vertice dei Ministri degli Esteri della NATO, svoltosi a
Bruxelles il 14-15 dicembre 2000, ha visto un momento critico
quando è stato posto all'approvazione un documento che avrebbe
riconosciuto ai nuovi organismi militari dell'Unione Europea un
accesso «permanente e garantito» alle capacità di pianificazione
operativa della NATO. La Turchia vi ha apposto il veto, sostenendo
che tale possibilità deve essere decisa dall'Alleanza caso per
caso, il che significherebbe - poiché le decisioni NATO sono prese
all'unanimità - riconoscere alla stessa Turchia o a qualsiasi altro
alleato atlantico che non è membro dell'Unione, un diritto di veto
sulla pianificazione militare degli europei.
In realtà, come è stato osservato, «la Turchia non si propone tanto
l'intendimento di contrastare il coordinamento NATO-UE, quanto
piuttosto valersi di uno strumento di pressione per garantirsi voce
in capitolo su eventuali missioni militari degli europei, e
comunque per negoziare sui molti dossier aperti con Bruxelles su
posizioni di forza»(32). Il problema è dunque in fieri e, peraltro,
esso va a inserirsi nella posizione che ora assumeranno gli Stati
Uniti, dopo l'insediamento alla Casa Bianca del repubblicano Bush,
per il quale vari osservatori hanno pronosticato una visione più
"rigida" dei rapporti USA-UE.
Ma, intanto, i Paesi dell'Unione Europea hanno vissuto un altro
momento critico al Vertice di Nizza, che ha riproposto il problema
politico cruciale delle divergenze interne agli stessi Paesi
europei sul progetto complessivo della futura Europa
"allargata".
6. Il vertice di
Nizza
L'Europa si è presentata
all'appuntamento di Nizza con molte aspettative per il suo futuro,
ove sullo sfondo ha iniziato ormai da tempo ad aleggiare la
prospettiva del suo allargamento ad altri 12 membri del continente.
Con il dopo-Maastricht è infatti cominciata «una corsa contro il
tempo: rafforzare le istituzioni dell'Unione per evitare che
l'ingresso di nuovi soci renda l'Europa del tutto
ingovernabile»(33); rimane dunque centrale il tema
dell'approfondimento dell'integrazione.
L'Italia si è avviata a discutere i negoziati per la riforma delle
istituzioni, puntando su un'«integrazione rafforzata», mediante un
ulteriore superamento della cooperazione intergovernativa, troppo
fondata sulla volontà dei singoli Stati. Le principali modifiche
richieste ai Trattati hanno riguardato quindi: l'abolizione del
diritto di veto da parte di un solo Stato membro, la possibilità
per una minoranza di Stati di intraprendere iniziative autorizzate
a maggioranza qualificata dal Consiglio; l'estensione del
meccanismo delle cooperazioni rafforzate anche ai settori della
Sicurezza e della Difesa(34).
Quanto agli altri Stati, alcune posizioni erano state già
preannunciate divergenti, specie per le tesi di Francia e
Germania(35) che miravano essenzialmente ad una rivalutazione del
quadro intergovernativo a scapito di quello comunitario, all'idea
di cooperazioni rafforzate al di fuori dei trattati, e ad una
sottovalutazione del ruolo della Commissione. Per la Gran Bretagna
era già nota la concezione meramente economica dell'integrazione
europea, che vede positivamente l'allargamento, ma solo nella
prospettiva di una grande zona di libero scambio, priva di
qualsiasi connotato federale(36).
Ma probabilmente si può meglio comprendere il contesto in cui si
sviluppa il Vertice di Nizza - che vede tra l'altro all'ordine del
giorno l'approvazione della Carta dei diritti fondamentali europei
- seguendo le riflessioni di Sergio Romano su aspetti "politici"
più generali : «... Questa fase costituente coincide (inoltre) con
un periodo in cui l'unificazione europea suscita timori e
diffidenze. A sinistra è percepita come un "complotto capitalista",
direttamente collegato alla nascita di un grande mercato globale. A
destra è considerata una minaccia alle tradizioni e alla identità
culturale delle nazioni e delle regioni che ne fanno parte.
I governi, in questa situazione, esitano a cedere altre quote di
sovranità e cercano di conservare per sé alcune prerogative dello
stato nazionale: la politica fiscale, previdenziale, assistenziale,
il controllo della politica estera e dell'immigrazione. I
costituenti, quindi, procedono lentamente e si incontrano con una
serie di difficoltà: le divisioni all'interno dell'Unione,
l'ostilità dei partiti antieuropei di destra e di sinistra, la
riluttanza dei paesi membri a spogliarsi dei loro poteri originali.
Chiunque giudichi i risultati di Nizza senza tenere conto del clima
che lo ha preceduto rischia di non comprendere l'importanza dei
suoi risultati»(37).
Su queste premesse, gli esiti conclusivi del Vertice di Nizza -
svoltosi dal 7 al 9 dicembre 2000 - possono sintetizzarsi nei
seguenti punti: la configurazione della Commissione, la
riponderazione dei voti nel Consiglio e dei seggi del Parlamento,
l'estensione del voto a maggioranza e delle cooperazioni
rafforzate, le competenze di Corte di Giustizia e Tribunale di
primo grado, la Carta dei diritti fondamentali, le modifiche
istituzionali in materia di Politica Comune di Difesa, gli
obiettivi programmatici per il 2004(38).
Per la Commissione, l'accordo prevede il mantenimento dell'attuale
composizione fino al termine della Commissione in carica, previsto
per il 31 dicembre 2004; mentre dal 2005 è stato stabilito il
principio di un Commissario per Stato membro e l'impegno, quando
l'Unione avrà raggiunto i 27 Stati membri, a fissare con decisione
del Consiglio all'unanimità, un numero di Commissari inferiori a 27
stabilendo un criterio di rotazione su base paritaria.
La soluzione comporta la rinuncia al secondo commissario da parte
dei Paesi Grandi a partire dal 2005, comunque compensata dalla
riponderazione dei voti nel Consiglio. Essa è stata una scelta di
compromesso fra la tesi di una Commissione "ristretta" e quella
contraria alla rinuncia di un commissario per Stato membro.
Sono anche previsti più incisivi poteri del Presidente della
Commissione in materia di organizzazione interna del collegio: il
Presidente potrà esigere le dimissioni di un singolo commissario,
assegnare competenze, ridistribuirle in corso di mandato ed
esercitare un più esplicito ruolo d'indirizzo dell'esecutivo.
Inoltre è stato anche introdotto il principio innovativo che la
designazione del Presidente avverrà con decisione a maggioranza
qualificata del Consiglio, riunito in formazione di Capi di Stato e
di Governo.
Per la riponderazione dei voti nel Consiglio, occorre premettere
che con gli ultimi allargamenti dell'Unione si era accentuato lo
squilibrio tra Paesi "grandi" e "piccoli", a scapito dei primi che
intendono vedersi riconoscere la loro importanza politica,
economica e demografica. La soluzione cui si è pervenuti prevede
che i quattro Grandi abbiano 29 voti ciascuno (in luogo degli
attuali 10), 27 la Spagna e la Polonia, 14 la Romania, 13 i Paesi
Bassi, 12 il Belgio, la Grecia, il Portogallo, l'Ungheria e la
Repubblica Ceca, 10 la Svezia, l'Austria e la Bulgaria, 7 la
Danimarca, la Finlandia, l'Irlanda, la Slovacchia e la Lituania, 4
il Lussemburgo, l'Estonia, la Slovenia e Cipro, 3 Malta.
Il modello di riponderazione prevede due "reti di sicurezza". In
primo luogo, una decisione dovrà essere sostenuta sempre dalla
maggioranza degli Stati membri, per evitare che una minoranza di
Stati disponga di voti sufficienti per assumere una decisione.
Inoltre, ogni Stato potrà chiedere di verificare, prima
dell'assunzione della decisione, che essa rappresenti almeno il 62%
della popolazione dell'Unione.
La riponderazione ha riguardato anche un aggiustamento dei seggi
del Parlamento Europeo: i piccoli Stati hanno ottenuto qualche
compensazione, la Germania, che ha il maggior peso demografico,
mantiene il numero attuale di 99 parlamentari, mentre ad Italia,
Francia, Gran Bretagna ne vengono attribuiti 72.
Per l'estensione del voto a maggioranza non sono stati raggiunti i
risultati ambiziosi auspicati dall'Italia, che ne ha sostenuto
l'applicabilità nelle materie "sensibili": fisco e sicurezza
sociale, giustizia e affari interni, politica commerciale. Sono
comunque trasferite dalla regola dell'unanimità a quella della
maggioranza qualificata una trentina di disposizioni rispetto a 75
esistenti, e tra queste vi sono:
-
la tutela fondamentale dei diritti
dell'uomo (art. 7 TUE): si introduce il par. 1 che consente, con
una maggioranza di quattro quinti, di attivare un meccanismo di
allerta precoce, che rispetta - come richiesto da parte italiana e
austriaca - i principi del contraddittorio e del riesame;
-
la nomina dei Rappresentanti
speciali per la PESC e la conclusione di alcuni accordi dell'Unione
con Paesi terzi (art. 23 e 24 TUE);
-
la lotta alle discriminazioni (art.
13 TCE);
-
la cooperazione giudiziaria in
materia civile, escluso il diritto di famiglia (art. 65
TCE);
-
la solidarietà comunitaria in caso
di catastrofi (art. 100);
-
la rappresentanza esterna
dell'Unione Economica e Monetaria (art. 111. 4);
-
le modalità di introduzione
dell'Euro nei nuovi Paesi aderenti (art. 123);
-
la politica industriale (art. 151),
il commercio internazionale dei servizi e della proprietà
intellettuale (art. 133), con eccezione dei servizi culturali ed
audiovisivi, legati all'istruzione e dei servizi sociali e
sanitari;
-
lo Statuto dei partiti politici
europei (art. 191), lo Statuto dei Parlamentari europei (art. 190),
con l'eccezione del trattamento fiscale; la nomina del Presidente
della Commissione, del Segretario Generale e del suo Vice (artt.
207 e 214).
In altre importanti e "critiche"
materie è stato previsto il passaggio alla maggioranza qualificata
in un periodo differito ad un data successiva, predeterminata o
sulla base di una delibera successiva del Consiglio: è il caso dei
visti, dell'asilo e dell'immigrazione, della protezione dei
lavoratori per risoluzione del contratto di lavoro, delle
condizioni d'impiego dei cittadini dei Paesi terzi legalmente
residenti, delle regole di funzionamento dei fondi strutturali e
del fondo di coesione.
Sul tema centrale delle cooperazioni rafforzate, l'Italia ha
ottenuto un importante risultato politico presentando un documento
congiunto italo-tedesco(39): il numero minimo degli Stati membri
partecipanti alle cooperazioni rafforzate è stato ridotto a otto ed
è stata semplificata la procedura di autorizzazione; inoltre è
stato introdotto il principio di una sua applicazione, seppure
limitata, al secondo pilastro, escludendo comunque la difesa; la
cittadinanza non è più esclusa dal campo di applicazione della
cooperazione rafforzata del primo pilastro.
Nell'ambito delle altre istituzioni comunitarie, il sistema
giurisdizionale è stato parzialmente ridisegnato sottolineando la
funzione costituzionale della Corte di Giustizia rispetto al ruolo
di giudice di merito del Tribunale di prima istanza. È inoltre
prevista la possibilità di istituire delle camere di ricorso
specializzate per determinati tipi di contenzioso, come, ad
esempio, quello sulla funzione pubblica comunitaria e sul futuro
brevetto comunitario.
La Carta dei diritti fondamentali europei è stata approvata dal
Consiglio di Nizza, che pertanto assume un alto valore politico
considerata l'avvenuta proclamazione congiunta del Parlamento e
della Commissione. Il testo riunisce, nella tradizione del
Bill of rights e delle carte costituzionali
europee, i diritti civili, politici, economici, sociali e delle
società, enunciati nelle fonti nazionali, europee ed
internazionali. Tuttavia è stata rinviata la decisione sul suo
status giuridico, con riferimento all'ipotesi di una sua
integrazione in tal senso nei Trattati(40).
Per la politica di Difesa Comune si è trattato sostanzialmente di
recepire nel Trattato dell'Unione Europea le necessarie revisioni
degli artt. 17 e 25 imposte dalle recenti determinazioni assunte in
particolare nei Consigli di Colonia ed Helsinki, in materia di
capacità comune di gestione di situazioni di crisi con strumenti
militari e civili. Le novità comportano essenzialmente
l'eliminazione dal corpo dell'art. 17 dei riferimenti alla UEO,
ormai integrata nella UE, e l'individuazione nell'art. 25 del
Comitato politico e di sicurezza quale nuovo organo responsabile in
materia di controllo politico e di direzione strategica nelle
operazioni UE, con l'affermazione di un ulteriore importante
principio: il Consiglio può delegare al Comitato Politico e di
Sicurezza i poteri necessari per la gestione delle crisi.
L'esigenza di tali modifiche è stata avvertita evidentemente per
consacrarne gli elementi innovativi in termini giuridici
appropriati, e cioè aggiornando il Trattato dell'Unione, allo scopo
di «assicurare la necessaria trasparenza nei confronti dei
parlamenti nazionali e delle opinioni pubbliche e di garantire la
coerenza del quadro istituzionale dell'Unione»(41).
Conclusivamente il Vertice di Nizza si è posto degli obiettivi
programmatici recependo, anche stavolta, una proposta
italo-tedesca: al Trattato di Nizza è allegata una Dichiarazione
sulla cui base deve essere avviato un dibattito approfondito sul
futuro dell'Europa; il dibattito dovrà coinvolgere, secondo
modalità da individuare in una fase successiva, le istituzioni
dell'Unione, i Parlamenti nazionali, ma anche le varie
rappresentanze della società civile.
I temi centrali della riflessione che si apre ora con il dopo-Nizza
dovranno riguardare la ripartizione delle competenze fra Unione e
Stati membri, la semplificazione e la riorganizzazione dei
Trattati, lo status della Carta dei diritti fondamentali, e il
ruolo dei Parlamenti nazionali nelle attività dell'Unione. Nel
2004, al termine di questa riflessione, una Conferenza degli stati
membri dovrà tradurne i risultati per un'ulteriore revisione dei
Trattati.
7. Conclusioni:
le prospettive dell'Unione Europea
Un primo bilancio del Vertice di
Nizza ha visto nei giorni immediatamente successivi molte
corrispondenze e commenti non troppo entusiasti dei risultati
ottenuti. L'incontro di Nizza è stato descritto come un momento
critico dell'integrazione europea, in cui hanno avuto facile presa
gli opposti egoismi. Per il giornale tedesco Suddeutsch Zeitung, ad esempio, «con Jacques Chirac
alla presidenza dell'Unione, gli altri partecipanti alla conferenza
hanno fatto la parte degli egoisti. Tony Blair e Josè Maria Aznar
hanno combattuto per difendere i loro interessi nazionali.
Anche Schroder si è dimostrato deciso. Ma al tempo stesso ha
assunto il ruolo di mediatore tra i piccoli e i grandi ...». Per
The Indipendent: «... Blair ha respinto un
maldestro tentativo francese di trasformare la prevista Forza di
reazione rapida europea in una rivale della NATO... Se il bicchiere
sia mezzo pieno o mezzo vuoto dipende dal vostro punto di vista. Di
sicuro non è pieno. Quest'ultimo trattato europeo è, come quello di
Amsterdam, un compromesso che assicura poco più dello stretto
necessario: ancora non abbiamo una data certa per l'ingresso dei
primi tra i nuovi paesi membri ...».
Le Monde ha invece osservato: «L'Europa ha fatto progressi
incredibili in campo monetario e della difesa, ma la sua capacità
di governo regredisce. L'Unione avanza su argomenti molto
"integratori" come la moneta, la difesa, il diritto societario, ma
non si dà i mezzi istituzionali necessari alla loro gestione ...
(occorre) rilanciare il dibattito sulla forma istituzionale
dell'Unione, sulla necessità di un'Europa a due velocità e quindi
sulla questione federale»(42).
Per venire invece alle valutazioni italiane, Mario Monti sulle
pagine del Corriere della Sera ha così commentato: «Vedo due
alternative possibili. O una grande crisi nel funzionamento
dell'Unione che spinga i Governi a superare la miopia dei
condizionamenti interni e a capire che l'interesse nazionale
coincide con quello di un'Europa più forte. Oppure uno sviluppo più
ordinato, basato sugli ingredienti che Nizza, pur in un quadro non
positivo, ha lasciato passare. Uno di questi è la possibilità di
ricorrere alle cooperazioni rafforzate. L'altro elemento è il
rafforzamento della Commissione, che come istituzione esce bene dal
vertice, con una struttura efficiente, un presidente più forte ed
eletto a maggioranza»(43).
E Sergio Romano ha ricordato "l'importanza dei piccoli passi" nella
storia del processo di integrazione europea: «Il vertice di Nizza
ha risolto alcuni problemi e ha rinviato al 2004 la soluzione degli
altri. Il metodo dell'Europa continua a essere quello di sempre. I
progressi sono generalmente limitati e parziali, ma ogni progresso
ha generalmente l'effetto di mettere in evidenza le carenze
istituzionali dell'Unione e di costringere i suoi membri ad
affrontare i problemi non ancora risolti ... il nucleo della
cooperazione rafforzata dovrà finalmente affrontare un problema che
è stato sistematicamente accantonato: quello di un vero esecutivo
europeo, visibile, credibile e democraticamente responsabile
...
Ma la vera svolta istituzionale avverrà quando l'Unione avrà un
presidente del Consiglio, scelto direttamente dai suoi cittadini o
indirettamente da un'assemblea di grandi elettori. Il "collegio
elettorale" degli Stati Uniti non gode, dopo la lunga gymkhana
elettorale degli ultimi mesi, di buona reputazione. Ma può
suggerire qualche riflessione sul modo in cui gli Stati dell'Unione
potrebbero eleggere, fra qualche anno, il presidente
dell'Europa»(44).
In un approccio più dialettico e "operativo", un mese dopo
l'incontro di Nizza, l'Alto Rappresentante della PESC Javier Solana
ha voluto lanciare un durissimo monito sulla scarsa efficacia delle
"strategie" dell'Unione. Al Consiglio dei Ministri degli Esteri
riunitosi a Bruxelles il 22 gennaio 2001, Solana ha rimarcato che
«... le nostre strategie comuni in politica estera creano
aspettative seguite da delusioni». Sinora l'Unione Europea si è
dotata di quattro strategie comuni che riguardano la Russia,
l'Ucraina, i Balcani ed il Mediterraneo; ma si tratta di «documenti
omnibus, poco focalizzati sui veri nodi politici: il loro contenuto
offre raramente un valore aggiunto nella dinamica delle relazioni
della controparte. Prima di essere approvate, sono negoziate così
minutamente fra gli Stati membri dell'UE che alla fine è arduo
individuare le priorità.
Così concepite e utilizzate, le strategie comuni rischiano di
ampliare ulteriormente il divario tra le grandi aspettative che
innescano e la loro scarsa efficacia concreta. Occorrono correzioni
importanti per trasformarle in uno strumento utile e non
burocratico»(45).
Il futuro delle istituzioni europee è così tracciato tra luci ed
ombre ed appare in tutta evidenza come si tratti di un quadro in
cui troveranno ampie argomentazioni a favore tanto gli
"euroscettici" quanto gli "euroentusiasti"; sulle prossime scelte
europee in tema di integrazione avranno particolare incidenza anche
le dinamiche interne ai singoli Stati, e i conseguenti
atteggiamenti delle future compagini governative rispetto alle
decisioni che l'Europa sarà comunque chiamata ad assumere.
In ogni caso, quello di una identità politica europea sarà il
problema con cui i cittadini e le istituzioni dei Paesi dell'Unione
dovranno sempre maggiormente confrontarsi quotidianamente: ne sono
prova l'esperienza iniziale della crisi balcanica, in cui è mancata
una convergente linea europea, le difficoltà comuni nel contrastare
l'immigrazione clandestina e i traffici illeciti, nonché temi più
sconcertanti come quelli dell'epidemia dell'encefalopatia
spongiforme bovina e delle sospette contaminazioni da uranio
impoverito, tutti momenti significativi in cui si è sentita la
mancanza di scelte univoche, certe e tempestive dell'Europa, di una
precisa identità «politica» dell'Unione.
È dunque alquanto singolare che proprio in questi giorni si possa
leggere la ripubblicazione di un testo dell'immediato dopoguerra,
il De Europa quaedam di José Ortega y Gasset(46). Come ricorda
Antonio Calabrò(47), il 7 settembre 1947 il filosofo spagnolo, uno
dei grandi padri del pensiero democratico, accetta di tenere una
conferenza alla Libera Università di Berlino, per ribadire agli
studenti le sue idee sull'unità europea e sui sistemi di libertà.
Il titolo è generico ed in latino, lingua dalle simboliche
ambizioni universali. Ma il messaggio è preciso: la civiltà
occidentale può uscire dalla crisi solo se supera nazionalismi
deteriori e chiusure culturali e si apre a una nuova, grande sfida,
la costruzione degli Stati Uniti d'Europa.
Forse è un'utopia, ma Ortega invita a non arrendersi: c'è una
tradizione comune, creata dai popoli europei nel corso dei secoli,
che può fare da collante; vi sono le scelte di democrazia che
legano non solo Francia e Gran Bretagna, ma anche Paesi ora
liberati dall'autoritarismo, come la Germania e l'Italia.
L'obiettivo è chiaro: costruire una comunità sovranazionale che
rispetti le libertà degli individui e le identità dei singoli
popoli.
Rileggere oggi il testo di Ortega y Gasset può aiutare a
comprendere quanto le lezioni di ieri siano attuali in questo
momento in cui l'Europa si trova a dover assolvere al doppio
impegno del completamento delle riforme politiche ed economiche e
dell'allargamento verso altri Paesi. Ma soprattutto da esso si può
trarre quell'approccio umano e filosofico, vivo anche nella Storia
d'Europa di Benedetto Croce, che aiuta a capire la profondità delle
radici su cui continuare a costruire, pur fra mille difficoltà, il
percorso unitario dell'Europa futura.
(*) - Tenente Colonnello dei Carabinieri,
Capo Sezione Affari Giuridici Internazionali dello Stato Maggiore
della Difesa.
(1) - A. Verrilli - S. Minieri, Il Piano Schuman e la nascita della
CECA in L'integrazione europea dopo Maastricht, Napoli, 1998 p. 6
ss.; Napoletano-Molinaro, Il problema tedesco ed il fallimento
della Comunità europea di difesa, Voce Unione Europea Occidentale,
in Enciclopedia del Diritto, Vol. XLV, p. 743 ss., Milano, 1992.
Sulla rilevanza dei trattati istitutivi come «carta costituzionale
di una comunità di diritto» v.: G. Strozzi: Il sistema normativo (I
Trattati istitutivi), in P.M. Chiti - G. Greco, Trattato di Diritto
Amministrativo Europeo, Giuffrè, 1997, Parte Generale, p. 15 ss.
Per un'analisi della prima evoluzione delle comunità europee v.: U.
Leanza, Effetti giuridici ed economici dell'integrazione. Dal
Trattato di Roma all'Unione Europea: quali mutamenti per gli Stati
in Rivista di Diritto Pubblico e Scienze Politiche, n. 1/1993, p.
53 ss.; J. Rideau, Aspects juridiques de l'intégration économique
en Europe: les Communautées européennes, in Colloque 1971 de
l'Académie de droit international de La Haye Dordrecht, 1972, p.
188 ss; R. Monaco, Voci Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio
e Comunità Economica Europea, in Enc. Dir., Vol. VIII, p. 319 ss.,
Giuffrè, Milano, 1961. Per un approccio sul pensiero europeistico
di L. Einaudi, J. Monnet, sul programma della Federazione Europea
del Manifesto di Ventotene firmato da Altiero Spinelli, Ernesto
Rossi, Ernesto Colonni, e sulle idee federaliste degli Anni '30
della Federal Union di Lord Lothian, Lionel Robbins, Lionel Curtis,
Lord Beveridge e della PanEuropa dell'austriaco Richard
Coudenhove-Kalergi e dello svizzero Denis de Rougement, v.: S.
Romano, L'Unità europea in Cinquant'anni di storia mondiale,
Milano, 1995, p. 34 e ss. Sulle idee e possibili prospettive
geopolitiche dell'Europa degli Stati, l'Europa delle Regioni,
l'Europa dei Mercati, l'Europa dei Cittadini, l'Europa delle
aggregazioni subsistemiche, l'Europa disgregata cfr.: Geopolitica
regionale e scenari mondiali. L'Europa in C. Jean, Geopolitica,
Roma-Bari, 1995, p. 185 ss; sull'analisi del sistema delle
relazioni internazionali del secondo dopoguerra: E. Di Nolfo,
Storia delle relazioni internazionali 1918-1992, Roma-Bari, 1994;
J.B. Douroselle, Histoire diplomatique de 1919 à nos jours, Paris,
1978; Vigezzi Brunello (a cura di), La dimensione atlantica e le
relazioni internazionali nel dopoguerra (1947/1949), Milano.
(2) - Napoletano-Molinaro, op. cit., Verrilli-Minieri, op. cit. p.
6; G. Sardellone, La Difesa Europea dalla CED ad Helsinki, in
Informazioni Difesa, n. 3/2000.
(3) - Napoletano-Molinaro, op. cit.; Vigezzi Brunello (a cura di),
La dimensione atlantica e le relazioni internazionali nel
dopoguerra (1947/1949), Milano, 1987; D.W. Ellwood, L'Europa
ricostruita. Politica ed economia tra Stati Uniti ed Europa
Occidentale 1945-1955, Bologna, 1992.
(4) - G. Cansacchi, L'Unione Europea Occidentale, in Diritto
Internazionale Bellico, Torino, 1973, p. 39 e ss. L'Unione (secondo
la sua originaria configurazione, attualmente in via di
dissoluzione - come si dirà più avanti - per l'integrazione nella
UE) è retta da un Consiglio, composto dai rappresentanti degli
Stati membri e deliberante, salvo poche eccezioni, all'unanimità,
coadiuvato da un Segretariato e dall'Assemblea, formata da
parlamentari designati dai parlamenti nazionali. Il Consiglio,
insieme al Segretariato, ha sede a Bruxelles, mentre l'Assemblea si
riunisce a Parigi. Attualmente vi fanno parte 10 Paesi, con
l'avvenuto ingresso di Spagna, Grecia e Portogallo. Islanda,
Turchia e Norvegia sono membri associati, mentre Danimarca e
Irlanda sono stati ammessi come osservatori.
(5) - Napoletano-Molinaro, L'obiettivo essenziale dell'alleanza
militare, Voce Unione Europea Occidentale, in Enc. Dir., cit. p.
736, cfr. anche: Menegazzi Munari, L'Unione Europea Occidentale:
funzioni e natura giuridica, in Diritto comunitario e degli scambi
internazionali, 1987, 372, 1987.
(6) - Cahen, La défense européenne: prospectives nouvelles ouvertes
par la réactivation de l'Union de l'Europe Occidentale, in Annuaire
Européen, 1985, 16.
(7) - Napoletano, Funzioni operative di azione diretta delle
organizzazioni internazionali, in Comunità internazionale, 1979,
404 ss.
(8) - Manuale della NATO, v. La creazione dell'identità di
sicurezza e di difesa europea, in seno all'Alleanza, Bruxelles,
1998, p. 79 ss.
(9) - A. Nativi, Ipotesi sull'Europa armata, in Ideazione, n. 1,
gen./feb. 2000, p. 73, cfr. anche W.J. Holmes, Europei svegliatevi!
L'ombrello americano non è eterno, in Limes, n. 2, 1994. Sul tema
dell'evoluzione del concetto strategico dell'Alleanza sino ai
nostri giorni v.: I. Mortellaro - D. Nato, Per il mondo prossimo
venturo. Evoluzione e metamorfosi del Patto Atlantico, in Coturri
(a cura di), Guerra-Individuo, F. Angeli, Milano, 1999, p. 48 ss;
M. Cosentino, L'Alleanza Atlantica verso il duemila, in Rivista
Marittima, n. 2 febb. 1998, p. 27 ss; aa.vv., A che ci serve la
NATO, Limes, n. 4/99, S. Romano ( a cura di), L'impero riluttante.
Gli Stati Uniti nella società internazionale dopo il 1989, Bologna,
il Mulino, 1992.
(10) - Invero il processo di integrazione europea, dopo la CECA,
aveva visto segnare altre importanti tappe: dopo l'incontro di
Messina del 1955, e le Conferenze di Bruxelles e Parigi, il 25
marzo 1957 si giunse alla firma dei Trattati di Roma istitutivi
della CEE e dell'EURATOM; nel 1967 fu attuata la fusione degli
esecutivi con l'istituzione di un Consiglio unico e di una
Commissione unica per tutte e tre le Comunità; nel 1968 fu
raggiunta l'unione doganale fissando la tariffa doganale comune
(TDC). Nel 1972 ai sei membri originari si aggiunsero, firmando il
trattato di adesione Gran Bretagna, Irlanda, Danimarca e Norvegia
(questa dovette poi rinunciarvi a seguito di un referendum popolare
interno, mentre Gran Bretagna Irlanda e Danimarca entrarono nella
Comunità a tutti gli effetti nel 1978). Nel 1978 si svolsero le
prime elezioni a suffragio universale diretto del parlamento
europeo e nel 1981 vi fu l'ingresso comunitario della Grecia, e di
Spagna e Portogallo nel 1986. Nel 1986 fu approvato l'Atto Unico
Europeo, che si pose l'obiettivo di realizzare entro il 31 dicembre
1992 il mercato comune, uno spazio senza frontiere interne, nel
quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle
persone, dei servizi e dei capitali: il 1° gennaio 1993 tra i Paesi
membri caddero tutti gli ostacoli di natura burocratica e
tariffaria. Iniziò dunque il cammino verso Maastricht, con il
Consiglio di Hannover del 1988, il Rapporto Delors e i Consigli
Europei di Madrid e Strasburgo del 1989, il Consiglio di Dublino
del 1990 e, infine, con l'apertura a Roma il 15 febbraio 1990 delle
due conferenze intergovernative sull'unione economica e monetaria e
sull'unione politica.
(11) - Sul trattato di Maastricht, tra l'ampia letteratura, si
citerà: Commissione CE, Dall'Atto Unico al dopo Maastricht. I mezzi
per realizzare le nostre ambizioni, Bruxelles, 1992; U. Leanza,
Effetti giuridici ed economici dell'integrazione. Dal Trattato di
Roma all'Unione Europea: quali mutamenti per gli Stati, in Rivista
di Diritto Pubblico e Scienze Politiche, n. 1/1993, p. 53 ss.; C.
Secchi, Il Trattato di Maastricht sull'Unione Europea, Giuffrè,
Milano, 1992.
(12) - Leanza, op. cit., p. 54.
(13) - A proposito del primo pilastro, si ricorderà:
1) l'estensione del campo d'azione delle Comunità a: coesione
economica e sociale; ricerca e sviluppo; protezione
dell'ambiente;
2) i nuovi campi d'azione: istruzione e formazione professionale,
cultura; sanità pubblica; protezione dei consumatori; reti
transeuropee; industria; politica sociale;
3) l'affermazione del principio di sussidiarietà (art. 5): nei
settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità
interviene se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione
prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati
membri, e a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in
questione, possono essere realizzati meglio a livello comunitario.
Cfr.: Verrilli-Minieri, cit. p. 18. Sugli organismi preposti alla
UEM (Unione Economica e Monetaria), il Sistema Europeo delle Banche
Centrali (SEBC), la Banca Centrale Europea (BCE) e il Consiglio dei
Ministri Economici e Finanziari (ECOFIN) cfr.: Leanza, Gli aspetti
istituzionali dell'Unione economica e monetaria, in Scritti in
memoria di Giuseppe Federico Mancini, vol. II, Diritto dell'Unione
Europea, Giuffrè, 1993, pp. 557 ss.
(14) - Cfr. Leanza, Effetti giuridici ..., cit. p. 71.
(15) - La protezione diplomatica è esercitata da uno Stato quando
un altro Stato non abbia rispettato le norme sul trattamento degli
stranieri, compiendo un illecito internazionale. La protezione
diplomatica si concretizza in proteste, proposte di arbitrato,
minacce o adozione di contromisure contro lo Stato territoriale,
che possono essere intraprese solo previo esaurimento dei ricorsi
interni. Cfr.: Leanza, cit. p. 72, Conforti, Diritto
Internazionale, ed. Scientifica, Napoli, 1995, pp. 208 ss.
(16) - Sul tema è opportuno un richiamo alla nozione di diritto
penale europeo secondo l'analisi di I. Caracciolo, Dal diritto
penale internazionale al diritto internazionale penale, Ed.
Scientifica, Napoli, 2000, p. 59: «... non è possibile affermare
l'esistenza di un vero e proprio spazio giudiziario europeo nel
quale applicare un diritto penale europeo, sia pure limitatamente
ad alcuni settori particolarmente importanti della lotta alla
criminalità organizzata transnazionale. Si può solo intendere con
l'espressione diritto penale europeo che anche in seno all'Unione
Europea è stato messo in atto un sistema di coordinamento stabile
tra i sistemi penali nazionali, a livello di diritto penale sia
materiale che processuale, che dovrebbe favorire un sempre maggiore
ravvicinamento delle disposizioni normative e regolamentari e
soprattutto una migliore cooperazione giudiziaria tra gli Stati
membri». Cfr.: A. Grilli, (a cura di) Polizie europee nel quadro
delle istituzioni comunitarie, Ed. C.do Gen. Arma dei Carabinieri,
Roma 1994; S. Bellucci, Schengen. L'Europa senza frontiere e le
nuove misure di cooperazione tra polizie, Laurus Robuffo, Roma,
1994; L. Gavelli - Europol: Polizie al servizio dell'Europa, in
Rass. Arma dei Carabinieri, n. 3, Luglio-Settembre 1998;
Verrilli-Minieri, cit., v.: Cap. XI, Cooperazione di polizia e
giudiziaria in materia penale, p. 113 ss.; G. M. Flick, Lo spazio
giudiziario europeo. Risultati raggiunti e prospettive (Conferenza
svolta presso la Scuola di Polizia Tributaria), Roma 26 gennaio
1999 in Riv. Guardia di Finanza, n. 2/1999; Di
Maio-Proto-Longarzia, Manuale di legislazione sugli stranieri,
Laurus Robuffo, Roma 2000.
(17) - Si tratta dei documenti elaborati nell'ambito della
Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa alla
vigilia della sua evoluzione in Organizzazione. La CSCE si era
caratterizzata per essere il primo foro di consultazione dei Paesi
dei due blocchi (Paesi NATO e Paesi dell'ex Patto di Varsavia). In
essi si definiscono i principi ispiratori dell'OSCE in riferimento
alla nuova configurazione delle relazioni internazionali dopo il
crollo del muro di Berlino, che debbono comunque assicurare la pace
attraverso la salvaguardia dei diritti dell'uomo, della democrazia,
dello stato di diritto, della libertà economica, della cooperazione
economica e sociale.
(18) - Al riguardo va ricordata un'acuta riflessione di Carlo
Jean: "i termini politica di sicurezza e politica militare vanno
tenuti distinti: il concetto di sicurezza, richiamando l'idea
classica della securitas, ossia dell'assenza di paura, evoca una
realtà pluridimensionale in cui convergono elementi non solo
politico-militari, ma anche economici, commerciali, sociali e
culturali; la politica militare attiene alle concezioni e
pianificazioni strategiche connesse con l'impiego effettivo o
potenziale delle Forze armate; in tal senso, la politica militare
dipende strettamente dalla politica di sicurezza, cui chiaramente
deve essere coerente", cfr.: C. Jean, Studi strategici, F. Angeli,
1990, pp. 30-31.
(19) - Sul tema cfr.: A. De Guttry, Il documento di Petersberg:
aspetti generali, in Le missioni delle Forze Armate italiane fuori
area, Ric. CeMiSS, F. Angeli, Milano, 1997, p. 61 ss.
(20) - La Norvegia rimane ancora una volta esclusa dopo un altro
referendum svoltosi il 28 novembre 1994.
(21) - Nonostante un bilancio tracciato in termini sostanzialmente
negativi dagli "euroentusiasti", il Trattato di Amsterdam ha visto
importanti innovazioni. Per il primo pilastro, nel trattato delle
comunità è aggiunto il nuovo capitolo sulle politiche
occupazionali; il Parlamento europeo diventa un vero e proprio
organo co-legislatore dell'Unione, con la generalizzata procedura
di co-decisone prevista da Maastricht; viene esteso ad altre
materie il voto a maggioranza qualificata (e non all'unanimità) del
Consiglio, tra cui figurano sanità, occupazione, ricerca e
sviluppo; il Presidente della Commissione assume un ruolo più
incisivo nella funzione di direzione della Commissione. Nel terzo
pilastro, in luogo dell'originaria cooperazione in materia di
giustizia e affari interni ora si passa più esplicitamente alla
cooperazione di polizia ed in materia penale. Con una progressiva
evoluzione dalla cooperazione intergovernativa verso quella
comunitaria, dopo 5 anni dall'entrata in vigore del Trattato si
prevede un graduale ampliamento dei campi d'azione ove si passerà
dalla regola dell'unanimità a quella maggioritaria per le decisioni
del Parlamento e del Consiglio. Le materie saranno pertanto: la
regolamentazione dei visti, la concessione di asilo, le azioni
comuni in materia di immigrazione, la cooperazione doganale, la
cooperazione in materia giudiziaria, sia civile sia penale, nel cui
ambito assumerà una specifica funzione l'EUROPOL. Viene infine
introdotto il meccanismo della cooperazione rafforzata, in base al
quale si sancisce il diritto per quegli Stati membri che intendono
perseguire determinate politiche comuni a procedere anche in
assenza di una volontà comune di tutti i membri; sono tuttavia
previste alcune limitazioni che sostanzialmente vincolano gli Stati
a non contrastare i principi dei trattati istitutivi e gli
obiettivi dell'Unione. Sul punto sono note le critiche sul rischio
di una possibile Europa à la carte, ove ciascuno Stato membro
sarebbe a questo punto indotto a partecipare solo alle politiche di
suo diretto interesse. Cfr.: Verrilli-Minieri, op. cit., p.
26.
(22) - Per la ricostruzione degli eventi ci si è avvalsi della
documentazione del Ministero della Difesa-Gabinetto Servizio
Pubblica Informazione "La Forza di Reazione Rapida
Europea-Bruxelles 20-21.11.2000".
(23) - L'esperienza dei Balcani, con le Missioni MAPE e MSU, è
stata indicativa dell'importanza dei corpi di polizia nella fase di
ricostruzione post-conflitto. Invero va evidenziato che in tal
senso si è mosso anche il Dipartimento delle Peacekeeping delle
Nazioni Unite ed il Rapporto Brahimi sulla nuova tipologia delle
missioni ONU.
(24) - La Riunione ministeriale UEO del 13.11.2000 prosegue
sostanzialmente nel tracciare le tappe dell'integrazione UEO-UE;
con particolare riferimento al superamento dei meccanismi di
consultazione UEO-UE, UEO-NATO, alla individuazione delle residue
strutture UEO e al progressivo incorporamento delle corrispondenti
strutture UEO nelle future componenti dell'Agenzia Europea degli
Armamenti, del Centro Satellitare e dell'Istituto di Studi di
Sicurezza.
(25) - Sotto il profilo qualitativo, oltre alla disponibilità per
il Quartier Generale Proiettabile di Reazione Rapida, il contributo
nazionale è stato orientato ai seguenti campi: mobilità e
proiettabilità delle Forze (con l'acquisizione in atto di velivoli
C-130J, il coinvolgimento nel programma di trasporto strategico
europeo A-400M e nel programma del velivolo C-27J; nuove capacità
aeree e anfibie con i programmi degli elicotteri EH-101 e NH90 e
mezzi blindati di nuova generazione), sostenibilità logistica
(acquisizione di velivoli tanker, etc.); ingaggio efficace
(munizionamento avanzato, artiglieria semovente, elicotteri
d'attacco di nuova generazione); protezione e sopravvivenza delle
forze (con i programmi Orizzonte, sistemi missilistici avanzati di
difesa antiaerea, velivoli di difesa antiaerea etc.); comando e
controllo, comunicazioni e informazioni, intelligence
(comunicazioni satellitari protette, SICRAL, programma per un
sistema satellitare radar-ottico duale militare/civile, sistemi
mobili di comando e controllo).
(26) - Va ricordato che, oltre alle strutture e ai comandi NATO, in
ambito europeo sono già collaudate specifiche componenti integrate
come: EUROFOR, comando congiunto con sede a Firenze, con vocazione
"mediterranea" e capacità anfibie, per un totale di 14.000 uomini
di Italia, Francia, Spagna, Portogallo, EUROMARFOR, equivalente
navale di Eurofor; Forza Anfibia Italo-Spagnola, struttura non
permanente che può impiegare fino a 4.000 uomini; EAG (Gruppo Aereo
Europeo), con sede a High Wycombe(Gran Bretagna) cui partecipano
Germania, Gran Bretagna, Italia, Francia, Olanda e Spagna;
EUROCORPO, Comando di Corpo d'Armata di fanteria corazzata e
meccanizzata, con sede a Strasburgo(F), comprendente 80.000 uomini
di Francia, Germania, Belgio; Spagna, Lussemburgo; Divisione
Aerotrasportata Centro, di 4 brigate aerotrasportate per
complessivi 20.000 uomini di Germania, Belgio, Olanda, Francia, con
sede a Monchengldbach (D); 1° Corpo D'armata Germano-Olandese, con
una divisione corazzata tedesca e una divisione meccanizzata
olandese per complessivi 40.000 uomini; Forza Anfibia
Britannico-Olandese, forte di 6.000 uomini.
(27) - Sul punto l'interessante analisi di Nativi, op. cit., pp.
69 ss.
(28) - S. mattarella, La Difesa Europea e la riforma dei trattati
v.: L'efficacia della spesa militare e La ristrutturazione della
base industriale della difesa, in Affari Esteri, Ottobre
2000.
(29) - Cfr. anche: A. Cerretelli, Forza europea, 12000 italiani, in
Il Sole 24 ore, 2 Novembre 2000.
(30) - Cfr.: Nativi, v.: Le conseguenze economiche e industriali,
in op. cit., p. 71.
(31) - Mattarella, op. cit.
(32) - A. Bonanni: Nato, il veto della Turchia «Vogliamo essere
coinvolti nei rapporti con l'Europa» in Corriere della Sera, 15
dicembre 2000.
(33) - S. Romano, L'importanza dei piccoli passi, in Ideazione,
n1/2000, p. 56.
(34) - L. Dini, «L'Unione cresca attraverso i Trattati...» in
Corriere della Sera, 8 settembre 2000.
(35) - Secondo l'originaria posizione franco-tedesca le
cooperazioni rafforzate - estese all'esterno del gruppo degli
Stati-pionieri, ovvero del c.d. nucleo duro dell'integrazione -
sarebbero suscettibili di complicare il quadro stesso
dell'Unione.
(36) - In verità, in un'analisi più articolata occorre evidenziare
che le varie posizioni nazionali hanno avuto elaborazioni alquanto
composite e destinate ad evolversi in corso d'opera. In questa sede
è opportuno ricordare l'idea di «un'Europa federale a due velocità
con un nucleo duro di paesi cui sia permesso di procedere più
speditamente di altri sulla via dell'integrazione e un governo
dotato di potere esecutivo» espressa dal Ministro degli Esteri
tedesco Joschka Fisher alla Humboldt Universitat di Berlino, il 12
maggio 2000. Il 27 giugno 2000, al Bundestag di Berlino, il
Presidente della Repubblica francese Jacques Chirac manifesta la
sua contrarietà all'idea federalista, ma anche il suo sostanziale
allineamento con le posizioni tedesche quanto all'azione trainante
di un «gruppo pioniere». Contrari all'Europa dei pionieri sono i
leaders inglese e spagnolo T. Blair e J. M. Aznar che intervengono
nel dibattito con vari interventi, cfr.: Blair-Aznar, Paldayer fur
Strukturreform, in Europa in Financial Timea Deutschland, 13 giugno
2000. Anche il Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio
Ciampi è intervenuto nel dibattito con il suo discorso. Il futuro
d'Europa pronunciato il 7 luglio 2000 all'Università di Lipsia in
occasione del conferimento della laurea honoris causa in Scienze
Politiche (doctor rerum politicarum). In esso veniva evidenziata,
tra l'altro, la necessità di una cooperazione rafforzata «posta al
centro del consolidamento istituzionale: sia attraverso le
possibilità offerte dal Trattato di Amsterdam, sia immaginando
forme più ardite di cooperazione nel settore della politica estera
e di sicurezza comune e di difesa», e si precisava che «non
dobbiamo sentirci vincolati da schemi rigidi: i concetti di
Bundesstaat o Staatenbund prefigurano ipotesi diverse, utilizzabili
tutte sia per una definita configurazione istituzionale dell'Europa
sia per chiarire le competenze dei diversi soggetti che operano
nell'ambito europeo». Sul tema cfr.: G. Amato, Un progetto per
l'Europa, in La Repubblica, 21 maggio 2000; E. Bernardo, La Grande
Riforma dell'Europa: temi e protagonisti del dibattito, in Quale
Stato, n. 3/2000; R. Dahrendorf, Una Carta Europea, in La
Repubblica, 5 luglio 2000; J. Delors, Critique de la stratégie
d'élergissement de l'Union, in Le Monde, 19 gennaio 2000; M. Monti,
O campioni o fuori gioco, in Corriere della Sera, 2 luglio 2000; A.
Polito, Il turbo di Chirac e Schroeder, in La Repubblica, 12 luglio
2000; F. Rampini, L'Europa può entrare nell'Europa che conta, in La
Repubblica, 12 luglio 2000.
(37) - S. Romano, op. cit. p. 56-57.
(38) - Per l'analisi dei punti approvati a Nizza ci si è avvalsi
della documentazione ufficiale del Ministero Affari Esteri, Il
Vertice di Nizza,
http://www.esteri.it./arch-eventi/schede/07/riforme.htm.
(39) - Molti commentatori hanno sottolineato la rottura dell'asse
franco-tedesco determinatasi sull'approccio generale al vertice di
Nizza.
(40) - Sul tema si ricorderà l'ampio sostegno dell'Italia
all'iniziativa, che ha visto scendere in campo lo stesso Presidente
della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi [v.: Il futuro d'Europa,
discorso pronunciato il 7 luglio 2000 in occasione del conferimento
della laurea honoris causa in Scienze Politiche (doctor rerum
politicarum) dalla Università di Lipsia]. In Italia, il dibattito
sorto al tema della Carta ha visto, da un lato, le critiche di
quanti la ritengono insufficiente sotto il profilo sostanziale dei
diritti "sociali" (in ciò ripetendo un limite delle costituzioni
formali), dall'altro, quelle di chi invece ritiene che elargisca un
largo numero di diritti, troppo specifici e dettagliati, specie se
si considera che taluni Stati, soprattutto quelli di futura
integrazione, né l'Unione Europea hanno ora esecutivi che possano
garantirne la concreta soddisfazione. Cfr.: S. Romano, op. cit. p.
48; P.V. Dastoli, Carta dei diritti e Costituzione Europea, in
Quale Stato, n. 3/2000; G. Bronzini, La Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione Europea, in Questione Giustizia, n.
5/2000.
(41) - Ministero Affari Esteri, Il Vertice di Nizza,
(Documentazione ufficiale), http://www.
esteri.it./arch-eventi/schede/07/riforme.htm.
(42) - La recensione degli articoli si deve a Internazionale, n.
365/2000.
(43) - Corriere della Sera, intervista di Andrea Bonanni, 14
dicembre 2000.
(44) - S. Romano, op. cit., p. 59.
(45) - Discorso di Javier Solana al Consiglio UE, Bruxelles 22
gennaio 2001, cfr.: La Repubblica del 23.1.2001, p. 20.
(46) - Ortega y Gasset, De Europa quaedam, Presentazione di Dante
Argeri. Ed. Saem, 2000.
(47) - A. Calabrò, L'Europa e le sue radici. Libertà, umanità,
identità, Suppl. a Ventiquattro, 4 dicembre 2000, p.
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