|
Decadenza dall'impiego -
Assenza arbitraria - Presupposti e procedimento -
Individuazione.
Consiglio di Stato - Sez. V^ - 31
gennaio 2001 - V Sez. - Pres. Rosa, Est. Meschino - T.F. (avv.ti
Laudadio e Scotto) c. Comune di Napoli (avv.ti Barone, Ricci e
Tarallo) - (Conferma T.A.R. Napoli, III Sez., 26 ottobre 1994 n.
566).
Il Provvedimento di decadenza
dall'impiego per assenza ingiustificata trova il suo presupposto
nella volontà del dipendente, manifestata per facta concludentia,
di venir meno ai doveri di ufficio; peraltro, tale volontà deve
essere valutata dall'Amministrazione in concreto, con riguardo
all'insieme delle circostanze in cui essa è avvenuta, per giungere,
attraverso una valutazione complessiva del comportamento del
dipendente, alla conclusione sulla inesist+enza di un giustificato
motivo a non riassumere servizio e all'accertamento della volontà
dello stesso dipendente di sottrarsi ai doveri del suo ufficio,
ferma restando la necessità di un previo atto formale di diffida
nei confronti del dipendente che abbia giustificato un precedente
periodo di assenza per malattia.
Militare e
militarizzato - Obiezione di coscienza - Servizio civile - Dispensa
per minore idoneità fisica - Condizione.
Consiglio di Stato - Sez. I^ -
Pareri - 15 novembre 2000 - Pres. Salvatore P., Est. Marra -
Presidenza Consiglio dei ministri - (Ricorso
straordinario).
Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett.
c) D.L. 16 settembre 1999 n. 324, convertito dalla L. 12 novembre
1999 n. 424, l'obiettore di coscienza può essere dispensato dal
prestare servizio civile a causa del minore indice di idoneità
fisica riscontrato alla visita di leva solo ove sussista una
eccedenza di obiettori da avviare al servizio civile rispetto alle
disponibilità del relativo Fondo nazionale.
1. - Polizia di
Stato - Ispettore - Utilizzo in funzioni diverse da quelle di
polizia giudiziaria - Legittimità. 2. - Polizia di Stato -
Ispettore - Utilizzo in mansioni di carattere amministrativo -
Legittimità.
Consiglio di Stato - Sez. I^ -
Pareri - 8 novembre 2000 - Pres. Giacchetti, Est. Faberi -
Ministero interno - (Ricorso straordinario).
-
Ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 24
aprile 1982 n. 335, come sostituito dall'art. 3 D.L.vo 12 maggio
1995 n. 197, l'ispettore della Polizia di Stato può essere
legittimamente utilizzato per lo svolgimento di funzioni diverse da
quelle di polizia giudiziaria od investigativa.
-
Ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 24
aprile 1982 ti. 335, come sostituito dall'art. 3 D.L.vo 12 maggio
1995 n. 197, l'ispettore della Polizia di Stato legittimamente può
essere utilizzato per lo svolgimento di mansioni di carattere
prevalentemente amministrativo, atteso che all'ispettore spetta di
sostituire il funzionario responsabile della direzione di uffici o
reparti in caso di assenza o impedimento.
1. - Procedimento
giurisdizionale - Collegio giudicante - Composizione - Principio di
immodificabilità - Significato - Estensione e limiti -
Fattispecie.
2. - Militare e militarizzato - Servizio di leva - Dispensa -
Domanda tardiva - Provvedimento favorevole - Possibilità.
Consiglio di Stato - Sez. IV^ -
19 gennaio 2001 - IV Sez. - Pres. Pezzana, Est. Rulli - P.P. (avv.
Buffon) c. Ministero difesa (avv. St. Giordano) - (Annulla T.A.R.
Reggio Calabria 18 maggio 1994 n. 532).
-
II principio della immodificabilità
del Collegio giudicante, codificato dagli artt. 276 Cod. proc. civ.
e 114 e 117 disp. att. Cod. proc. civ., in quanto espressione di un
principio generale, applicabile anche al processo amministrativo,
comporta che l'organo deve essere composto dagli stessi giudici che
hanno assistito alla discussione della causa, nel senso che il
principio de quo deve trovare realizzazione dall'inizio della
discussione fino alla decisione (definitiva o interlocutoria) della
controversia, con la conseguenza che una eventuale modifica del
Collegio che intervenga nel detto lasso temporale è causa di
nullità della sentenza; peraltro, la immutabilità del Collegio
giudicante deve essere considerata con riferimento alle singole
fasi processuali nelle quali l'attività decisoria si sia
eventualmente scissa, per cui essa deve essere esclusa qualora a
Collegi diversamente composti corrispondano fasi diverse del
giudizio, come avviene quando, a seguito di un provvedimento
collegiale non definitivo, il giudizio si sia articolato in due
fasi. (Nella specie, in sede di merito il ricorso era stato
assegnato ad un magistrato diverso da quello che era stato relatore
nel giudizio cautelare).
-
La presentazione della domanda di
dispensa dal servizio militare di leva oltre il termine di legge
non preclude all'Amministrazione la facoltà di accordare,
ricorrendone i presupposti sostanziali, il beneficio invocato, non
rilevando, al riguardo, la disposizione dell'art. 8 L. 11 agosto
1991 n. 269.
Si legge in motivazione:
Nel merito l'impugnativa appare meritevole di accoglimento.
Ed invero fondate ed assorbenti degli ulteriori profili di
illegittimità denunciati devono ritenersi le doglianze con le quali
si censura la dichiarata tardività della domanda di dispensa che
non avrebbe consentito all'Amministrazione di valutarne la
fondatezza.
È vero, come osservato dal giudice di primo grado, che la
fattispecie si presenta «atipica» e la procedura seguita
dall'Amministrazione «anomala» ma ciò non impediva e non impedisce
ora di risolvere la controversia sulla base dei principi generali e
della specifica normativa in materia.
Va richiamato, in proposito, l'art. 3 della legge n. 269 del 1991
il quale prevede la concessione della dispensa a favore
dell'arruolato «appartenente a famiglia di cui altri due figli
abbiano prestato o prestino servizio militare» e non è contestato
il fatto che i due fratelli dell'originario ricorrente avevano
compiuto il servizio di leva.
Il successivo art. 8 della legge stessa dispone che «il Ministero
adotta provvedimenti di invio in licenza illimitata senza assegni
in attesa di congedo in favore dei giovani alle armi per situazioni
dimostrate successivamente o non fatte valere in tempo
utile...».
Tale essendo il quadro normativo di riferimento e tenuto conto
della «atipicità e della anomalia» della fattispecie in esame, può
ragionevolmente ritenersi che la presentazione della domanda di
dispensa oltre i previsti termini non precluda all'Amministrazione
la facoltà di accordare, ricorrendone i presupposti sostanziali
(aver due fratelli dell'interessato prestato servizio militare e
rispetto ai quali si pone una mera potestà di accertamento), il
beneficio invocato ed in tal senso non appare ostativa la
disposizione di cui al ricordato art. 8.
Dalla documentazione in atti risulta, ancora, che la cartolina
precetto, pur datata 24 giugno 1992, è stata notificata il
successivo 14 agosto e che la domanda di dispensa è stata
presentata nello stesso giorno 14 agosto (registrata dal Comune di
Reggio Calabria con il n. 2452/L) così che non appare esatto quanto
affermato dal giudice di primo grado che la domanda del P. sarebbe
«stata inoltrata contestualmente al gravame» notificato il 4
settembre dello stesso anno.
Quanto fin qui detto appare al Collegio sufficiente per ritenere la
fondatezza dell'odierno gravame di secondo grado.
In conclusione il ricorso in appello proposto dal sig. P. merita di
essere accolto e la decisione impugnata va annullata unitamente ai
provvedimenti oggetto di quel giudizio.
Sussistono motivi per compensare, tra le parti, le spese e gli
onorari dei due gradi di giudizio.
Professioni e
mestieri - Geometra - Competenza professionale - Opera edilizia di
modeste dimensioni con uso di cemento armato - Possibilità -
Limite.
Consiglio di Stato - Sez. V^ - 31
gennaio 2001 - V Sez. - Pres. Rosa, Est. Lipari - B.R. ed altri
(avv.ti Rosetti e Casellato) c. Comune di Rimini (n.c.) - (Conferma
T.A.R. Bologna, II Sez., 17 febbraio 1995 n. 71, in T.A.R. 1995, I,
1725).
Al fine di valutare l'idoneità del
geometra a firmare il progetto di un'opera edilizia che, pur
essendo di modeste dimensioni, comporta l'uso di cemento armato,
occorre considerare le concrete caratteristiche dell'intervento,
senza che a tal fine possano essere prefissati criteri rigidi e
fissi, essendo necessario considerare tutte le particolarità della
concreta vicenda, anche alla luce dell'evoluzione tecnica ed
economica del settore edilizio.
1. - Pubblico
impiego - Riammissione in servizio - Discrezionalità - Diritto del
dipendente - Esclusione.
2. - Pubblico impiego - Riammissione in servizio - Diniego -
Motivazione - Sanzioni disciplinari pregresse - Legittimità -
Fattispecie.
Consiglio di Stato - Sez. I^ -
Pareri - 15 novembre 2000 - Pres. Salvatore P., Est. Barberio
Corsetti - Ministero interno - (Ricorso straordinario).
-
Nel decidere sull'istanza di
riammissione in servizio proposta da un ex dipendente,
l'Amministrazione deve valutare l'opportunità del reinserimento
dello stesso nella propria struttura organizzativa in relazione ad
una serie di elementi (età, salute, qualità del servizio prestato,
ragioni della sua risoluzione), dai quali possa desumersi la
rispondenza all'interesse pubblico della riassunzione; pertanto,
l'interessato non ha alcun diritto soggettivo ad ottenere la
riammissione, pur se nell'organico sia disponibile il relativo
posto.
-
È sufficientemente motivato il
Provvedimento che nega la riammissione in servizio di un agente
della Polizia di Stato richiamando i non favorevoli precedenti di
servizio dell'interessato e le numerose sanzioni disciplinari
inflittegli.
Requisizione -
Presupposti - Grave necessità pubblica - Necessità - Difficoltà a
reperire immobili in locazione - Esclusione.
Consiglio di Stato - Sez. I^ -
Pareri - 18 ottobre 2000 - Pres. Salvatore P., Est. Cirillo -
Ministero interno - (Ricorso straordinario).
La norma di cui all'art. 7 L. 20
marzo 1865 n. 2248, che permette all'Amministrazione di disporre,
senza indugio, della proprietà privata, è applicabile, nel rispetto
della garanzia costituzionale, solo in presenza di una grave
necessità pubblica che imponga di agire senza indugio e non già per
far fronte alla mera difficoltà di reperire immobili in locazione.
(Nella specie, l'immobile requisito era destinato a sede di uffici
della Guardia di finanza).
1. - Ricorso
straordinario - Contraddittorio - Omessa notificazione al
controinteressato - Inammissibilità.
2. - Ricorso straordinario - Atto impugnabile o no - Accesso ai
documenti - Diniego - Inammissibilità del ricorso
straordinario.
Consiglio di Stato - Sez. I^ -
Pareri - 15 novembre 2000 - Pres. Salvatore P., Est. Anastasi -
Ministero interno - (Ricorso straordinario).
-
Il ricorso straordinario, nel caso
in cui non sia stato previamente notificato al controinteressato ai
sensi dell'art. 9 comma 2 D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, è
inammissibile.
-
Le doglianze in tema di accesso ai
documenti amministrativi non possono essere fatte valere in sede di
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in quanto la
legge prevede all'uopo un apposito procedimento attivabile dinanzi
al giudice amministrativo secondo peculiari
regole. |