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Disobbedienza - Dovere di
eseguire l'ordine di sottoscrivere le note caratteristiche -
Attinenza dell'ordine al servizio - Ricorre - Rifiuto
condizionato - Presenza del dolo - Sussiste - Si configura il
reato.
Tipo della norma che prevede la sottoscrizione - Ha carattere
regolamentare - Contenuto dell'art. 173 c.p.m.p. - Non la richiama
- Richiama in generale il caso di non ottemperanza all'obbligo -
Quella norma regolamentare non può essere oggetto di questione di
legittimità costituzionale.
(Cost., artt. 3, 23, 24;
C.p.m.p., art. 173; D.P.R. 15.6.1965, n.1431 , art. 19)
Corte di Cassazione, Sez. 1^ pen.
, 23 settembre 1999. Pres. Teresi, Rel. La Gioia, P.M. mil. Garino
(conf.), in c. P.
Commette disobbedienza il
carabiniere che rifiuta di sottoscrivere "per presa conoscenza" le
note caratteristiche se non lo si assecondi nella richiesta di dare
atto che sottoscrive solo per adempimento all'ordine. E tale ordine
ha chiara attinenza al servizio per l'evidenza del disservizio
conseguente al rifiuto di sottoscrivere.
Inammissibile è la questione di legittimità costituzionale della
norma, che stabilisce l'obbligo del militare di firmare il
documento relativo al rapporto informativo, essendo la medesima
solo di natura disciplinare (1a).
Si legge quanto appresso nel testo
della sentenza:
««Con sentenza pronunziata il 28/4/1998 il Tribunale militare di
Verona ha condannato P.G. alla pena di mesi nove di reclusione
militare per i reati di disobbedienza aggravata, insubordinazione,
ingiuria.
Con sentenza di secondo grado pronunziata il 14/12/1998 la Corte
Militare di Appello, sezione distaccata di Verona, ha assolto
l'imputato dai reati di insubordinazione ed ingiuria,
rideterminando in mesi due di reclusione militare la pena per il
reato di disobbedienza aggravata e continuata (artt. 81 c.p., 173 e
47 nn. 2 e 4 c.p.m.p.) consistente nell'avere rifiutato di
sottoscrivere "per presa conoscenza" le note caratteristiche e la
dichiarazione di mancata redazione di documentazione
caratteristica.
I giudici di primo e di secondo grado hanno ritenuto manifestamente
infondata la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 19
D.P.R. 15/6/1965, n.1431, che impone l'obbligo della
sottoscrizione, trattandosi di norma regolamentare, sottratta come
tale al sindacato della Corte Costituzionale.
Nel merito la Corte di appello ha desunto la prova della
responsabilità per il reato di disubbidienza dalle concordi ed
univoche dichiarazioni dei testi sul rifiuto dell'imputato di
obbedire al comandante della Compagnia che gli aveva ordinato di
sottoscrivere prima le note caratteristiche e poi la dichiarazione
di mancata redazione di documentazione caratteristica. In ordine
all'elemento soggettivo del reato ha ritenuto sufficiente il dolo
generico consistente nella consapevole volontà di rifiutare
l'obbedienza ad un ordine del superiore, attinente al
servizio.
Contro la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha
proposto ricorso per cassazione deducendo, con tre motivi,
nell'ordine:
-
la illegittimità costituzionale
dell'art. 19 del D.P.R. 15/6/1965, n. 1431, nella parte in cui
stabilisce che il militare deve firmare il documento relativo al
rapporto informativo, per contrasto con gli artt. 3, 23 e 24
Cost.;
-
la erronea applicazione dell'art.
173 c.p.m.p. perché il rifiuto della sottoscrizione non ha creato
alcun disservizio e deve ritenersi sanzionabile soltanto in via
disciplinare a sensi dell'art. 38 c.p.m.p.;
-
la erronea applicazione dell'art. 42
c.p. in ordine al dolo, avendo l'imputato manifestato più volte la
volontà di obbedire, chiedendo solo che fosse dato atto, a causa
del contenuto negativo delle note caratteristiche, che la
sottoscrizione era apposta in adempimento di un ordine del
superiore.
Motivi della decisione
La questione di legittimità
costituzionale, dedotta con il primo motivo, è inammissibile
perché, come ha già puntualmente rilevato la sentenza di appello,
concerne non una legge o altro atto avente forza di legge (art. 134
Cost.) ma soltanto una norma regolamentare.
Per altro, nel caso concreto, la detta norma regolamentare non è
presupposta o richiamata dalla norma incriminatrice (art. 173
c.p.m.p.) la quale punisce il rifiuto all'ordine del superiore, non
già il mancato adempimento dell'obbligo di sottoscrizione previsto
dal regolamento.
Per il resto il ricorso è infondato.
In particolare il secondo motivo contesta la "attinenza al
servizio" della sottoscrizione, per presa conoscenza, da parte del
militare, delle note caratteristiche, e ne deduce la insussistenza
del reato contestato.
La censura è infondata perché la sottoscrizione ha la funzione di
rendere certa ed incontestabile la avvenuta comunicazione al
militare del contenuto delle note caratteristiche. È pur vero che
il regolamento avrebbe potuto prevedere che, in caso di rifiuto di
sottoscrivere, la comunicazione potesse risultare anche da una
certificazione dell'ufficiale che vi ha provveduto, ad analogia di
quanto avviene nel caso di rifiuto a ricevere la notifica di un
atto da parte dell'ufficiale giudiziario. Tuttavia è incontestabile
che la previsione della sottoscrizione per presa conoscenza tende a
snellire la procedura di comunicazione e rendere incontestabile
l'esatto adempimento dell'obbligo da parte del superiore e
l'avvenuta tutela del diritto di conoscenza da parte del militare
sottoposto. È certa pertanto la attinenza al servizio dell'ordine
di sottoscrivere le note caratteristiche, così come è certo il
disservizio che consegue al rifiuto di sottoscrivere.
Con il terzo motivo è stata invece eccepita la mancanza di dolo e
la conseguente violazione dell'art. 42 c.p. in quanto l'imputato
non avrebbe avuto la volontà di disobbedire all'ordine ma avrebbe
voluto soltanto contestare il contenuto delle note caratteristiche.
Egli in sostanza avrebbe voluto evitare che la sottoscrizione
potesse essere interpretata come acquiescenza al contenuto negativo
delle note.
Anche questa censura è infondata perché i giudici di appello hanno
chiaramente precisato, richiamando il contenuto delle dichiarazioni
dei testimoni presenti al fatto, che l'imputato ha reiteratamente
disobbedito, in giorni successivi, all'ordine esplicito di
sottoscrivere per presa conoscenza il documento contenente le
proprie note caratteristiche, ordine impartito dall'ufficiale che
aveva provveduto a comunicargli dette note.
La affermazione, ora contenuta nel ricorso, secondo cui l'imputato
avrebbe nella sostanza manifestato la volontà di adempiere, sia
pure a certe condizioni, piuttosto che quella di disobbedire,
costituisce una mera allegazione difensiva in punto di fatto,
contrastante con l'accertamento fatto dai giudici di merito.
Il ricorso deve essere perciò rigettato con la conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile la
dedotta questione di legittimità costituzionale;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali»».
Guardia di
finanza - Collusione in contrabbando - È reato militare -
Competenza - È del tribunale militare.
Connessione fra reati comuni e reati militari - Competenza - È del
giudice ordinario solo se il reato comune sia più gravemente
punito.
Procedimento penale - Applicazione di pena su richiesta delle parti
- Effetti della richiesta - Rinunzia all'eccezione di nullità non
attinente alla richiesta di patteggiamento - Rientra fra detti
effetti.
(Cost., artt. 13, 25 co. 1 °,
102 co. 2°, 103 co. 3°; L. 9.12.1941, n. 1383, art. 3; C.p.p., art.
13)
Corte di Cassazione, Sez. 1^
pen., 26 ottobre 1999 (c.c.). Pres. Macrì, Rel. Campo, P.M. mil.
Garino (conf.) in c. T.
Il reato del militare della Guardia
di Finanza di collusione per frode alla finanza è reato militare,
la cognizione del quale, anche per l'espressa lettera della legge
n. 1983 del 1941, "appartiene ai Tribunali militari".
In caso di connessione processuale fra reato comune e reato
militare è competente per tutti il giudice ordinario solo se essa
concerna reato comune più grave e reato militare meno grave.
L'applicazione della pena su richiesta delle parti proposta in
dibattimento postula la rinunzia all'eccezione di nullità, se
questa non sia relativa alla richiesta del patteggiamento (1b).
Si legge quanto appresso nel testo
della sentenza:
-
Con sentenza in data 10 novembre
1998 il Tribunale militare di Torino, riuniti i diversi processi,
applicava, su conforme richiesta delle parti, a T. V., imputato
quale ufficiale della Guardia di Finanza di tredici episodi di
collusione per frode aggravata alla finanza (artt. 3 legge
9.12.1941 n. 1383 e 58 c.p.m.p.) la pena di anni uno e mesi dieci
di reclusione, unificati tutti i reati per continuazione ed
applicata la circostanza attenuante di cui all'art. 62-bis c.p.
come prevalente sulle ritenute aggravanti.
-
Ricorre per cassazione il T., il
quale, per il tramite del proprio difensore, deduce erronea
applicazione e violazione di legge (art. 606 co. 1 ° lett. b e c
c.p.p. in relazione agli artt. 157, 171 co. 1° lett. d, 178 co. 1°
lett. c, 179 co. 1°, 185 co. 1° e 429 co. 4° stesso codice),
assumendo che il giudizio di primo grado è stato celebrato in
mancanza della notifica all'imputato dei decreti di citazione a
giudizio, in quanto i medesimi notificati ad uno dei suoi difensori
presso il quale, peraltro, non aveva eletto domicilio.
Si duole, inoltre, che il giudice militare non abbia previamente
rilevato il proprio difetto di giurisdizione per i contestati
delitti di collusione ovvero non abbia pregiudizialmente provveduto
a sollevare la relativa questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 secondo periodo legge 9.12.1941 n. 1383 per contrasto
con l'art. 103 co. 3° Costituzione.
Infine, lamenta che il tribunale militare non abbia rilevato la
propria incompetenza per connessione e affermato quella del
tribunale ordinario subordinatamente all'esito della relativa
questione di incostituzionalità dall'art. 13 co. 2° c.p.p. per
contrasto con gli artt. 25 co. 1°, 102 co. 2° e 103 co. 3°
Costituzione.
Nelle more dell'odierna udienza il difensore del ricorrente
depositava memoria difensiva, con la quale ulteriormente
argomentava in ordine ai motivi del proposto gravame, facendo
istanza per la discussione del ricorso in pubblica
udienza.
-
Il ricorso va dichiarato
inammissibile, siccome manifestamente infondato.
In via preliminare la Corte tiene a precisare che l'istanza di
trattazione del ricorso in pubblica udienza è inammissibile, in
quanto il vigente codice di rito, diversamente da quanto disposto
dal quarto comma dall'art. 531 del codice del 1930, non prevede più
tale istituto, ma soltanto precisa al secondo comma dell'art. 611
che la Corte, qualora non ritenga di dichiarare l'inammissibilità
del ricorso così come richiesto dal requirente procuratore
generale, ne dispone la trattazione in udienza pubblica, sempreché
ci si riferisca a ricorsi la cui sede naturale è quella
pubblica.
Passando all'esame dei motivi di gravame è opportuno ribadire - a
prescindere dal rilievo in fatto che l'imputato, avendo rilasciato
al proprio difensore la procura speciale per addivenire al c.d.
patteggiamento, era a conoscenza della fissazione dell'udienza per
la trattazione dei processi a suo carico - il costante insegnamento
di questa Corte, secondo il quale l'applicazione della pena su
richiesta delle parti, proposta - come nella fattispecie che ci
occupa - all'udienza fissata per il dibattimento, postula la
rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità degli atti del
procedimento diversa da quelle relative alla richiesta di
patteggiamento e al consenso ad essa prestato, di guisa che
l'imputato non può dedurre in sede di ricorso per cassazione la
nullità del decreto di citazione a giudizio.
Relativamente agli altri due motivi di ricorso la Corte -
prescindendo dalla manifesta infondatezza delle rilevate questioni
di legittimità costituzionale dell'art. 3 legge 9.12.1941 n. 1383,
già dichiarata tale dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 539
del 10.5.1988 (con la quale si affermava la legittimità
costituzionale della scelta del legislatore ordinario con la
posizione della norma in questione, che sanziona penalmente non
soltanto il venire meno al vincolo di fedeltà incombente su tutti
coloro che esercitano pubbliche funzioni, ma anche la violazione di
quei particolari doveri inerenti alla tutela degli interessi
finanziari dello Stato, la cui cura è istituzionalmente affidata al
corpo della Guardia di Finanza) e dell'art. 13 co. 2° c.p.p., nella
parte in cui esclude, in caso di connessione tra reati comuni e
reati militari, la competenza del giudice ordinario in presenza di
reato militare più grave di quello comune, atteso che la regola
prescelta dal legislatore ordinario (competenza del giudice
ordinario soltanto nella ipotesi di connessione tra reato comune
più grave e reato militare meno grave) risponde a criteri di
ragionevolezza demandati alla piena discrezionalità del medesimo,
non prevedendo la vigente Costituzione alcun principio che impone
la trattazione unitaria di reati connessi - ne rileva la manifesta
infondatezza.
Infatti, con il proposto ricorso si censura il mancato rilievo
d'ufficio da parte del tribunale militare delle suddette questioni
di legittimità costituzionale, al cui eventuale esito positivo,
detto giudice avrebbe dovuto dichiarare la propria carenza di
giurisdizione per i reati addebitati al ricorrente.
In tal modo si viene a censurare, inammissibilmente, la mancata
attivazione ufficiale, e non su specifica richiesta di parte, del
giudice in ordine ad asserite questioni di illegittimità
costituzionale, che, comportando una valutazione demandata alla
interiore capacità logico-giuridica del decidente - la cui
omissione non risulta processualmente sanzionata - ma non esternata
da costui in positive argomentazioni motivazionali facenti parte
del provvedimento gravato, non può essere posta a fondamento dei
motivi di ricorso, non rientrando nel contenuto tipico della
sentenza impugnata, nè costituendo carenza di motivazione della
stessa per non essere state le relative questioni sottoposte
all'esame del decidente.
Il ricorso, pertanto, s'appalesa manifestamente infondato e, in
quanto tale, va dichiarato inammissibile con conseguente condanna
del ricorrente, ai sensi dall'art. 616 c.p.p., al pagamento delle
spese processuali e al versamento di sanzione pecuniaria che, in
considerazione delle evidenti insussistenza e temerarietà delle
argomentazioni poste a sostegno del gravame, si determina in quella
di due milioni di lire.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e
al versamento della somma di lire due milioni a favore della cassa
delle ammende»».
Pena - misura -
Potere discrezionale del giudice - Prescrizioni dell'art. 113 c.p.-
Relativa indicazione analitica a cura del difensore - Omesso
riscontro specifico in sentenza - Globalità dell'implicito vaglio -
È sufficiente in particolare per pena prossima al minimo
edittale.
(C.p. art. 133)
Corte di Cassazione, Sez. 1^ pen.
(c.c.), 21 settembre 1999. Pres. Pirozzi, Rel. Marchese, P.M. mil.
(conf.) in c. D.
Gli elementi previsti dalla legge
per la dosimetria penale all'art. 133 C.P. deve ritenersi siano
stati dal giudice tenuti in conto anche se non specificamente
indicati dalla sentenza in dettagliato vaglio, ma globalmente
richiamati, e ciò in particolare quando la sanzione inflitta in
concreto sia prossima al suo minimo in astratto, ciò valendo pure
se dalla difesa analiticamente precisati (1c).
Si legge quanto appresso nel testo
della sentenza.
««Con sentenza del 27 settembre 1997, il Tribunale militare di
Torino, previa concessione di circostanze attenuanti generiche
ritenute equivalenti alla contestata aggravante, ha condannato il
soldato A.M. D. alla pena di otto mesi di reclusione militare
avendolo ritenuto colpevole del reato di diserzione aggravata
(artt. 148 n. 2 e 154 n. 1 cod. pen. mil. di pace) commesso dal 10
giugno 1994.
Sul gravame proposto dall'interessato, la sezione distaccata in
Verona della Corte militare di appello, con sentenza del 21 gennaio
1999, ha ridotto a quattro mesi di reclusione militare la pena
inflitta dal primo giudice confermando, nel resto, la pronuncia
impugnata.
Avverso tale decisione, il D. ha proposto il ricorso per cassazione
che viene ora alla cognizione di questa Corte.
- Osserva in
DIRITTO
Con i motivi di impugnazione, il ricorrente, denunciando l'erronea
applicazione dell'art. 133 cod. pen., sostiene che la Corte
militare ha irrogato una pena eccessiva senza considerare la sua
giovane età, la sua condotta, il suo comportamento processuale,
nonché i due periodi di detenzione sofferti che avevano comportato
un forzato abbandono dei suoi doveri militari.
Le censure sono manifestamente infondate.
Ed invero, la determinazione della misura della pena tra il minimo
ed il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del
giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia
valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati
nell'art. 133 cod. pen. Ne consegue che, per il corretto
adempimento dell'obbligo della motivazione, specialmente quando la
sanzione irrogata, come nel caso in esame, è prossima al minimo
edittale, è sufficiente il richiamo al suddetto articolo, dovendosi
ritenere che le eventuali argomentazioni o le risultanze non
espressamente esaminate, ancorché poste in rilievo dal difensore,
nell'implicito raffronto con gli elementi ritenuti fondamentali,
devono considerarsi semplicemente disattese e non
pretermesse.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con la
conseguente condanna del ricorrente, in applicazione dell'art. 616
cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento ed al
versamento, a favore della cassa delle ammende, della somma che,
attesa la pretestuosità dell'impugnazione, viene determinata in £.
1.000.000.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il
ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma di £. 500.000 a favore
della Cassa delle ammende»».
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