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Beni Immateriali: tutela
penale - Diritti di Autore sulle opere dell'ingegno -
Radiodiffusione di composizioni musicali incise su supporti
fonografici - Consenso dell'autore - Necessità - Mancanza del
consenso - Reato di cui all'articolo 171, lett. b), l. 22 aprile
1941, n. 633 - Configurabilità.
(L. 22 aprile 1941, n. 633,
art. 171, lett. b)
Sez. Un., 5 luglio 2000, n. 22.
Pres. Vessia, Rel. Onorato, P.M. (conf.) Toscani, ric.
Salafrica
Qualora l'autore di un'opera
musicale ceda ad altri il diritto di eseguirla pubblicamente o ceda
ad un produttore il diritto alla riproduzione fonografica, non
trasferisce, stante l'indipendenza dei vari diritti connessi
all'utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno, anche il
diritto alla radiodiffusione: ne consegue che il soggetto esercente
la radiodiffusione (compreso il concessionario del servizio
pubblico radiotelevisivo) il quale diffonda, senza il consenso
dell'autore, l'opera registrata in un disco o altro supporto
fonografico,è privo di titolo e la sua condotta è penalmente
sanzionata ai sensi dell'art. 171 della legge 22 aprile 1941, n.
633; né, in mancanza del consenso, può costituire titolo idoneo a
legittimare la radiodiffusione la circostanza che l'agente abbia
ricevuto gratuitamente il supporto fonografico a scopo promozionale
dal produttore o anche dallo stesso autore. (Nell'occasione la
Corte ha altresì precisato che le disposizioni le quali, derogando
al predetto principio, contemplano ipotesi di "licenza legale" in
favore del concessionario del servizio pubblico per i soli casi di
radiodiffusioni da teatri e simili luoghi pubblici, di
registrazioni c.d. "effimere" e di trasmissioni di propaganda
culturale ed artistica destinate all'estero, non si estendono alle
emittenti radiotelevisive private, trattandosi di eccezioni
giustificate dalla natura e dai fini del servizio pubblico; e che
su tale assetto normativo, conforme alla Costituzione ed agli
impegni internazionali assunti dallo Stato, nessuna incidenza ha
avuto la circostanza che sia venuto meno il regime monopolistico
vigente all'epoca dell'entrata in vigore della legge sulla
protezione del diritto d'autore).
Finanze e tributi
- Reati di monopolio - Contrabbando - Etichettatura dei prodotti
del tabacco - Privi delle avvertenze a tutela della salute - Art.
46 legge 428 del 1990 - Depenalizzazione ex art. 23 legge 146 del
1994.
(L. 29 dicembre 1990, n. 428
art. 46; L. 22 febbraio 1994, n. 146, art. 23)
Sez. 3, 7 aprile 2000, n. 6484.
Pres. Papadia, Rel. Fiale, P.M. (parz. diff.) Izzo, ric.
Andolfi
Tutte le fattispecie
contravvenzionali previste dall'art. 46, comma 3, della legge 29
dicembre 1990 n. 428 (commercializzazione di sigarette in pacchetti
privi di avvertenze previste a tutela della salute) sono state
depenalizzate dall'art. 23, comma 4, della legge 22 febbraio 1994
n. 146.
Indagini
preliminari - Arresto in flagranza - Doveri della polizia
giudiziaria - Difensore nominato d'ufficio - Mancato avviso
dell'arresto - Nullità - Esclusione - Ragione.
(Nuovo cod. proc. pen. artt.
178, lett. c, 386)
Sez. 6, 14 gennaio 2000, n. 246.
Pres. Di noto, Rel. Di Virginio, P.M. (diff.) Fraticelli, ric.
Sljivic
L'inosservanza dell'art. 386, comma
secondo, cod. proc. pen., per mancata comunicazione dell'arresto in
flagranza al difensore d'ufficio nominato nella circostanza, non dà
luogo a nullità alcuna perché nessuna norma la prevede. Né
l'omissione potrebbe essere ricondotta alla previsione dell'art.
178 lett. c) cod. proc. pen., poiché l'obbligo di informazione
dell'arresto non attiene, in modo diretto, all'assistenza
dell'imputato, e non incide, quindi, sul diritto di difesa, al cui
esercizio è finalizzato il successivo interrogatorio da parte del
giudice competente per la convalida. (Nel caso, il difensore
d'ufficio aveva ricevuto regolare e tempestivo avviso dell'udienza
di convalida alla quale aveva partecipato).
Indagini
preliminari - Attività della polizia giudiziaria - documentazione
dell'attività - Mancata verbalizzazione di dichiarazioni - Nullità
o inutilizzabilità delle stesse - Esclusione - Testimonianza "de
relato" sul loro contenuto - Possibilità.
(Nuovo cod. proc. pen. artt.
351 e 357)
Sez. 2, 29 novembre 1999, n. 855.
Pres. Zingale, Rel. Denza, P.M. (conf.) Galasso, ric.
Lanzillotta
La mancata verbalizzazione da parte
della polizia giudiziaria di dichiarazioni da essa ricevute, in
contrasto con quanto prescritto dall'art. 357 cod. proc. pen., non
integra di per sé ipotesi di nullità o di assoluta inutilizzabilità
di dette dichiarazioni attesoché nessuna sanzione in tal senso è
prevista dalla succitata norma. Nulla impedisce, quindi, salvi i
limiti stabiliti nell'art. 350, commi sesto e settimo, cod. proc.
pen., che del loro contenuto venga fatta relazione all'autorità
giudiziaria e che, comunque, l'ufficiale o agente di polizia
giudiziaria renda testimonianza "de relato".
Indagini
preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Sommarie
informazioni - Sequestro di cellulari - Contenuto delle
comunicazioni telefoniche pervenute successivamente trascritto
dalla p.g. - Utilizzabilità ex art. 351 c.p.p.
(Nuovo cod. proc. pen. art.
351)
Sez. 4, 29 febbraio 2000, n.
1477. Pres. Sciuto, Rel. Galbiati, P.M. (conf.), ric. Saber
Nel caso in cui la polizia
giudiziaria provveda al sequestro di apparecchi telefonici
cellulari, in quanto mezzi utilizzati per perpetrare il reato di
spaccio di stupefacenti, è legittimo da parte della stessa p.g.
rispondere alle telefonate che pervengono attraverso di essi
trascrivendone il contenuto e utilizzandolo in sede di indagini
preliminari quali sommarie informazioni ex articolo 351 cod. proc.
pen.
Indagini
preliminari - Fermo di indiziati - Casi - Limiti di pena - Traffico
di droga - Ammissibilità - Ragioni - Fatto lieve - Irrilevanza -
Ragioni.
D. P. R. 9 ottobre 1990, n.
309, art. 73; Nuovo cod. proc. pen. art. 384)
Sez. 4, 27 aprile 2000, n. 2585.
Pres. Lo Sapio, Rel. Federico, P.M. (conf.), ric. Khatari
In tema di stupefacenti, la condotta
incriminata dal primo comma dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990
(traffico) non è soltanto quella "grave" che, come tale, si
contrappone a quella "lieve", prevista dal quinto comma dello
stesso articolo, ma costituisce la regola generale che viene
temperata solo nell'ipotesi, del tutto eccezionale, che il fatto
risulti "di lieve entità" da una valutazione globale delle modalità
e circostanze dell'azione, nonché della qualità e quantità delle
sostanze stupefacenti, all'esito delle relative indagini e dei
conseguenti accertamenti giudiziali. Ne consegue la legittimità
dell'applicazione del fermo di indiziato di delitto (art. 384 cod.
proc. pen.) sotto il profilo del limite minimo e massimo di pena
stabilito per la pena edittale del reato in ordine al quale si
procede.
Patrimonio
archeologico, storico o artistico nazionale - Possesso di beni
archeologici - Legittima provenienza - Sentenza di condanna -
Fondata sulla assenza di prova da parte dell'imputato - Possibilità
- Esclusione - Onere della prova - Incombe all'accusa - Condanna
fondata su altre autonome considerazioni - Possibilità.
L. 1 giugno 1939, n. 1089, art.
67; D.P.R. 1 gennaio 1999, n. 490, art. 125)
Sez. 3, 16 marzo 2000, n. 5714.
Pres. La Cava, Rel. Di Nubila, P.M. (diff.) Favalli, ric.
Dulcimascolo
In tema di prova della liceità del
possesso privato di beni mobili archeologici, dal fatto che la
legge 1089 del 1939 configuri un dominio eminente dello Stato sul
sottosuolo archeologico, non può desumersi che i privati
proprietari debbano fornire la prova della legittimità della loro
proprietà o del possesso. Infatti anche in materia di possesso di
beni archeologici vigono le normali regole processuali secondo le
quali l'onere della prova incombe sulla pubblica accusa ed il
detentore non è tenuto a dare la prova contraria della legittimità
della provenienza degli oggetti detenuti. (Nella specie la Corte ha
affermato che la illegittimità del possesso può essere desunta da
altri elementi, quali la tipologia, la correlazione con riferimenti
noti, la condizione delle cose che denunci il loro recente
rinvenimento, il loro accumulo, il loro occultamento e altre
particolarità del caso, ritenendo la responsabilità dell'imputato
per il numero degli oggetti, risalenti a prima di cristo, e per il
loro pregio).
Patrimonio
archeologico, storico o artistico nazionale - Reato di cui all'art.
66 e 36 l. n. 1939 del 39 modificata dalla l. n. 88 del 1998 -
Condotta sanzionata - Esportazione di bene culturale senza che sia
stato ottenuto l'attestato di libera circolazione - Produzione di
danno al patrimonio artistico - Necessità - Esclusione.
L. 1 giugno 1939, n. 1089,
artt. 36 e 66)
Sez. 4, 21 gennaio 2000, n. 2056.
Pres. Lisciotto, Rel. Malagnino, P.M. (conf.) Palombarini, ric.
Silva
L'art. 66 della legge 1.6.1939,
n.1039, anche nella nuova formulazione introdotta dall'art. 23
della l. 30.3.98, n. 88, punisce non la violazione del divieto, ex
art. 35 stessa legge, di esportazione dei beni culturali in quanto
dannosa per il patrimonio artistico e culturale, ma l'esportazione
di cose per le quali non sia stato ottenuto l'attestato di libera
circolazione previsto dall'art. 36, indipendentemente dal fatto che
questo potesse essere rilasciato o meno: ne consegue che
sussistendo la qualità di bene culturale, da accertarsi
esclusivamente in base al giudizio della competente
sopraintendenza, e mancando l'attestato richiesto, il reato è
configurabile indipendentemente dalla produzione di un danno al
patrimonio artistico nazionale. (Fattispecie in tema di
dipinti).
Reati contro il
patrimonio - Delitti - Invasione di terreni o edifici - Occupazione
di un edificio universitario da parte di soggetti non iscritti
all'università - Configurabilità del reato - Sussistenza.
(Cod. pen. art.
633)
Sez. 2, 30 maggio 2000, n. 8107.
Pres. Valente, Rel. Oddo, P.M. (parz. diff.) Viglietta, ric. Pompei
e altri
L'elemento materiale del reato di
invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 cod. pen., non è
l'occupazione ma l'invasione del terreno o dell'edificio, cioè
l'introduzione arbitraria nel fondo altrui, e se è esatto che la
permanenza dell'agente nell'immobile non deve essere momentanea,
non è, peraltro, richiesto che essa si protragga per lungo tempo,
purché sia rivolta all'occupazione o abbia per scopo altre utilità.
L'arbitrarietà della condotta è ravvisabile in tutti i casi in cui
l'ingresso nell'immobile o nel fondo altrui avvenga senza il
consenso dell'avente diritto al possesso od alla detenzione ovvero,
in mancanza di questo, senza la legittimazione conferita da una
norma giuridica o da un'autorizzazione dell'autorità. Quanto
all'elemento psicologico del reato, caratterizzato dal dolo
specifico del fine di occupare l'altrui immobile o di trarne
altrimenti profitto, non richiede per la sua sussistenza che il
profitto propostosi dall'agente sia strettamente patrimoniale e
direttamente realizzabile con l'invasione e può consistere anche
nell'intento di un uso strumentale della stessa al conseguimento di
scopi di particolare valore morale e sociale.
Reati contro il
patrimonio - Delitti - Truffa - Ha natura di reato istantaneo e di
danno - Conseguenze in tema di identificazione dell'oggetto
materiale di essa in titoli di credito.
(Cod. pen. art.
640)
Sez. U, 21 giungo 2000, n. 18.
Pres. Consoli, Rel. Di Noto, P.M. (conf.) Veneziano, ric. Franzo e
altri
Poiché la truffa è reato istantaneo
e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione
della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la
"deminutio patrimonii" del soggetto passivo, nell'ipotesi di truffa
contrattuale il reato si consuma non già quando il soggetto passivo
assume, per effetto di artifici o raggiri, l'obbligazione della
"datio" di un bene economico, ma nel momento in cui si realizza
l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la
definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato. Ne consegue
che, qualora l'oggetto materiale del reato sia costituito da titoli
di credito, il momento della sua consumazione è quello
dell'acquisizione da parte dell'autore del reato, della relativa
valuta, attraverso la loro riscossione o utilizzazione, poiché solo
per mezzo di queste si concreta il vantaggio patrimoniale
dell'agente e nel contempo diviene definitiva la potenziale lesione
del patrimonio della parte offesa.
Reati contro la
fede pubblica - Delitti - falsità in atti - in atti pubblici -
Falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico -
Presupposti - Necessità che una norma giuridica attribuisca
all'atto la funzione di provare quanto attestato dal privato -
Sussistenza - Falsa denuncia di smarrimento di un assegno -
Configurabilità del reato - Esclusione - Ragioni.
(Cod. pen. art.
483)
Sez. Un, 15 dicembre 1999, n. 28.
Pres. Viola, Rel. Gemelli, P.M. (conf.) Toscani, ric.
Gabrielli
Il delitto di falsità ideologica
commessa da privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) è
configurabile solo nei casi in cui una specifica norma giuridica
attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti attestati dal
privato al pubblico ufficiale, così collegando l'efficacia
probatoria dell'atto medesimo al dovere del dichiarante di
affermare il vero; ne deriva che non può integrare il reato "de
quo" la falsa denuncia di smarrimento di un assegno effettuata
mediante dichiarazione raccolta a verbale da un ufficiale di
polizia giudiziaria, alla quale nessuna disposizione conferisce
l'idoneità a provare la verità del fatto denunciato e la
preesistenza del documento asseritamente smarrito. (Conf. sez. un.
15 dicembre 1999 - 9 marzo 2000 n. 29, Fanciulli e sez. un. 15
dicembre 1999 - 9 marzo 2000 n. 30, P.M. in proc. Bertin, non
massimate). |