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Reati
militari - Richiesta di procedimento - Reclusione quando sia stata
irrogata la sanzione della consegna di rigore - Omessa precisione -
Questione di legittimità costituzionale -
Infondatezza.
(Cost., art. 2,3; cod. pen. mil.
pace, art.)
Corte Costituzionale, sentenza n.
406 del 13 luglio 2000 - Pres. Mirabelli - Red. Flick.
È infondata, in riferimento agli artt. 2 e 3 cost., la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 260, 2° co., cod. pen. mil.
pace, nella parte in cui non prevede che la richiesta di
procedimento del comandante di corpo, per quei reati che ad essa
subordinano la procedibilità, non possa più essere proposta quando
per lo stesso fatto sia stata irrogata la sanzione disciplinare
della consegna di rigore.
Infatti, il comando delle sanzioni non vulnera i diritti
inviolabili dell'uomo e il fatto purché non vi sia una successione
cronologica tra consegna di rigore e richiesta di procedimento, dal
momento che la sanzione disciplinare può essere inflitta anche dopo
la formazione del giudicato penale, esclude la irragionevolezza del
cumulo come prospettata.
(Omissis)
Considerato in diritto
-
La Corte militare di appello dubita
della legittimità costituzionale dell'art. 260, secondo comma, del
codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede che
la richiesta di procedimento del comandante di corpo - alla quale è
subordinata la perseguibilità dei reati per i quali la legge
stabilisce la pena della reclusione militare non superiore a sei
mesi - non possa più essere proposta quando per lo stesso fatto sia
stata irrogata la sanzione disciplinare della consegna di
rigore.
Ad avviso del giudice a quo, la norma denunciata si porrebbe in
frizione, per un verso, con l'art. 2 Cost., in quanto
l'applicazione congiunta della sanzione penale e della consegna di
rigore comporterebbe una inammissibile compressione della libertà
individuale dell'autore dell'illecito, il quale, per lo stesso
fatto, sarebbe punito due volte con misure di analogo contenuto
afflittivo; per un altro verso, con l'art. 3 Cost., in quanto il
cumulo tra dette sanzioni verrebbe a dipendere da una circostanza
puramente accidentale, legata alla maggiore o minore rapidità del
procedimento disciplinare: più in particolare, tale cumulo
discenderebbe dal fatto che il comandante del corpo riesca ad
irrogare entro il termine di un mese - costituente lo spatium
temporis entro il quale la richiesta di procedimento può essere
proposta - quella sanzione disciplinare che, una volta formulata
detta richiesta, non potrebbe più infliggere a fronte della
preclusione stabilita dall'art. 65, comma 7, lettera a), del
regolamento di disciplina militare, approvato con D.P.R. n. 545 del
1986.
-
La questione non è
fondata.
2.1- Sotto entrambi i dedotti
profili, il percorso argomentativo posto a base della denuncia di
incostituzionalità appare per vero inficiato da un evidente vizio
di prospettiva. Il rimettente riverbera, infatti, sulla norma di
rango primario regolativa dell'istituto della richiesta di
procedimento del comandante di corpo (art. 260, secondo comma, del
codice penale militare di pace) una situazione di asserita
compromissione dei valori costituzionali semmai addebitabile - al
lume della sua stessa prospettazione - esclusivamente alla norma di
rango secondario regolativa dei rapporti tra la sanzione
disciplinare della consegna di rigore ed il procedimento penale
(art. 65, comma 7, lettera a, del regolamento di disciplina).
È a quest'ultima norma, in effetti -
e non già a quella primaria aggredita - che si deve, ad un tempo,
la previsione dell'applicabilità della consegna di rigore in
rapporto a fatti integrativi di reato e quel divieto di cumulo, in
ipotesi "a senso unico", fra sanzione penale e sanzione
disciplinare da cui trae alimento il duplice dubbio di
costituzionalità sottoposto al vaglio della Corte.
2.2- A tale considerazione di ordine
generale - già di per sé dirimente - possono d'altro canto
coniugarsi rilievi specifici attinenti alle singole
doglianze.
Può osservarsi, così, in particolare, come il fulcro della prima
delle due censure sia rappresentato dall'assunto per cui la
consegna di rigore avrebbe un contenuto afflittivo omologo alla
sanzione penale (nella specie, la reclusione militare), incidendo,
al pari di essa, su aspetti essenziali della libertà individuale:
particolare, questo, che varrebbe a rendere operante, nei relativi
rapporti, un principio di ne bis in idem, in tesi presidiato
dall'art. 2 Cost.
Verificare la correttezza della premessa maggiore del sillogismo -
che non corrisponde, in effetti, ad una lettura pacifica,
sostenendosi da una parte della dottrina che la consegna di rigore,
lungi dal concretare una misura restrittiva della libertà
personale, si tradurrebbe, alla luce dell'odierna configurazione
normativa (art. 14, comma 5, della legge 11 luglio 1978, n. 382),
in un mero obbligo giuridico - sarebbe peraltro in questa sede un
fuor d'opera. È sufficiente difatti rimarcare come il parametro
costituzionale invocato dal rimettente si presenti eccentrico
rispetto al tenore della doglianza, la quale evoca non già un
vulnus del generalissimo impegno della Repubblica al riconoscimento
ed alla garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo; ma, semmai, una
eventuale compromissione degli specifici precetti costituzionali
posti a presidio della libertà personale (art. 13 Cost.) o
concernenti la funzione della pena (art. 27, terzo comma,
Cost.).
2.3.- Per quanto attiene, poi,
all'asserita violazione dell'art. 3 Cost., è lo stesso profilo di
irragionevolezza che il giudice a quo censura - la circostanza,
cioè, che il cumulo tra sanzione penale e consegna di rigore sia in
funzione della mera consecutio cronologica tra applicazione della
sanzione disciplinare e proposizione della richiesta di
procedimento - a palesarsi in realtà insussistente, una volta che
la lettera b) del citato art. 65, comma 7, del regolamento
espressamente contempla la possibilità di infliggere la consegna di
rigore anche dopo la formazione del giudicato penale. Dalla lettura
combinata delle lettere a) e b) dell'articolo in parola emerge, in
effetti, come la preoccupazione dei compilatori del regolamento sia
stata non tanto quella di evitare il cumulo delle sanzioni; quanto
piuttosto l'altra di impedire la celebrazione contemporanea dei due
procedimenti (penale e disciplinare): e ciò tenuto conto anche del
regime di sospensione obbligatoria del secondo in presenza del
primo, stabilito dall'art. 3 cod. proc. pen. del 1930, vigente
all'epoca del varo della norma regolamentare.
Né appare convincente, sul punto, il rilievo del rimettente,
secondo cui la lettera b) dell'art. 65, co. 7, del regolamento non
varrebbe ad elidere la lamentata disparità di trattamento, in
quanto l'instaurazione del procedimento disciplinare dopo la
condanna penale sarebbe da tale norma configurata come meramente
facoltativa, in deroga al principio di obbligatorietà sancito
dall'art. 58, comma 7, del regolamento stesso, con riguardo alle
infrazioni punibili con la consegna di rigore. A prescindere,
infatti, dal rilievo che quest'ultima disposizione (la quale reca
un riferimento limitativo allo speciale "rapporto" previsto dal
comma 6 dello stesso articolo) appare di non univoca
interpretazione, va osservato, in senso contrario, come la voce
verbale "possono" - che figura nell'alinea dell'art. 65, comma 7,
ed alla quale si connette l'argomentazione del giudice a quo -
regga entrambe le disposizioni di cui alle lettere a) e b): sicché,
nell'ottica del rimettente, il carattere della facoltatività
risulterebbe riferibile, allo stesso modo, tanto alla consegna di
rigore inflitta prima (lettera a) che a quella inflitta dopo il
procedimento penale (lettera b), con conseguente caduta di ogni
divergenza di trattamento fra le due ipotesi.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 260, secondo comma, del codice
penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3
della Costituzione, dalla Corte militare di appello con l'ordinanza
in epigrafe.
(Omissis) |