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RIVISTA
DELLA GUARDIA DI FINANZA
Angela BARALDI - Gianluca
TORTORA
Le indagini difensive
Anno XLIX, n. 6, novembre-dicembre 2000
La verifica delle prossime, concrete
possibilità, per gli avvocati, di acquisire il ruolo di organo
inquirente nell'ambito del procedimento penale, costituisce
l'obiettivo di fondo del presente articolo.
Partendo dall'analisi dell'art. 38 delle disposizioni di attuazione
del codice di procedura penale, il quale stabilisce che i difensori
ai fini dell'esercizio del diritto alla prova hanno la facoltà di
svolgere (anche tramite sostituti o consulenti tecnici) le
investigazioni, per ricercare gli elementi di prova a favore del
proprio assistito e di conferire con le persone che possono fornire
informazioni, si giunge ad una comparazione con le modifiche della
norma, successivamente intervenute, dalla quale emergono non poche
difficoltà interpretative sotto il profilo procedurale (giudice
competente, fascicolo destinatario, utilizzabilità degli atti).
L'analisi in questione viene integrata da vari orientamenti
giurisprudenziali e dalla constatazione formulata dagli autori
circa il mancato collegamento tra tali orientamenti ed i contenuti
della c.d. legge sulla "privacy" (L 31/12/1996 n. 675).
Sempre con riferimento all'art. 38 disp. att. c.p.p., viene
affrontata la problematica relativa all'esercizio del potere di
produrre elementi da parte della difesa, potere non connotato da un
carattere di portata ampia e generale, collegata alla ipotesi
futura della costituzione di un apposito "fascicolo della difesa"
ove far confluire tutti gli atti prodotti e raccolti da
quest'ultima, sin dalla fase delle indagini preliminari.
Anche l'analisi della natura e dello status del difensore, quale
nuovo organo inquirente considerato dal codice di rito,
costituiscono un momento di riflessione effettuato dagli autori
che, anche qui, pongono numerosi interrogativi specie per quanto
attiene il valore ed il significato attribuibile alle indagini ed
agli atti a carattere difensivo.
A completamento, viene trattato il tema delle indagini difensive
alla luce della Legge Carotti (L. 16/12/1999 n. 479) che, con gli
artt. 17 e 26, ha rispettivamente introdotto l'art. 415-bis c.p.p.
e modificato l'art. 431 co. 2 c.p.p., relativi a:
-
la possibilità di depositare la
documentazione relativa ad investigazioni del difensore (una volta
ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini dal p.m.) e/o di
richiedere al p.m. di svolgere ulteriori indagini;
-
la possibilità, previa intesa delle
parti, di concordare l'acquisizione al fascicolo del dibattimento,
oltre che di atti contenuti nel fascicolo del p.m., anche della
documentazione relativa ad attività di investigazione
difensiva.
In conclusione, l'articolo offre
numerosi spunti di riflessione utili per avvicinarsi ad una nuova
realtà processuale le cui dinamiche evolutive condizioneranno
sempre più non solo il procedimento penale in senso stretto inteso
ma anche, e principalmente, la conduzione delle attività d'indagine
della polizia giudiziaria che dovrà necessariamente confrontarsi
con nuove esigenze inserite in un prevedibile contesto di
alternanti e contrastanti dialettiche processuali.
Mario VENCESLAJ
L'attività sotto copertura nel contrasto al
riciclaggio
Anno L, n. 1, gennaio-febbraio 2001
Una efficace linea di contrasto alle
attività illecite esercitate dalla criminalità organizzata non può
assolutamente prescindere dalla disponibilità, in capo alle forze
di polizia a ciò preposte, di adeguati strumenti normativi capaci
di agevolare l'esecuzione di attività specifiche, senza che
l'operatore di polizia incorra in responsabilità di rilevanza
penale.
Proprio in tale contesto l'Autore si preoccupa di analizzare la
fattispecie scriminante prevista dall'art. 12-quater della legge 7
agosto 1992, n. 356, operante in favore degli ufficiali ed agenti
di p.g., appartenenti alle strutture di polizia individuate
dall'art. 12 del D.L. 13/05/1991 n. 152, che svolgono attività
investigative "sotto copertura", allo scopo di acquisire elementi
di prova, segnatamente, in ordine ai delitti previsti dagli artt.
648-bis e 648-ter c.p.
In ordine alla citata scriminante, l'autore, sulla scorta della
personale esperienza maturata in materia, ravvede la necessità di
rimodularne la portata al fine di rendere più concretamente
realizzabile l'attività sotto copertura, formulando delle proposte
di modifica che riguardano i seguenti argomenti:
-
possibilità di utilizzo, per
l'agente operante, di documenti falsi;
-
individuazione di un organismo
centrale di coordinamento delle operazioni simulate;
-
maggiori tutele dell'agente
infiltrato;
-
possibilità di omettere, e non solo
ritardare come già previsto, atti di competenza degli ufficiali di
p.g. e/o del P.M.
In particolare, tra le maggiori
tutele da assicurare, si segnala la previsione di effettuare, nella
fase processuale, il c.d. "esame a distanza"(ex art. 147-bis, disp.
att. c.p.p.) anche dell'agente che ha operato sotto copertura, in
analogia alla predetta norma che in atto viene applicata nei
confronti dei c.d. "collaboratori di giustizia".
Ovviamente, affinché le valide proposte formulate dall'autore
divengano realtà, sarà necessaria l'emanazione di un provvedimento
normativo, onde consentire di contrastare in maniera più invasiva
ed efficace il crimine organizzato.
Mario VENCESLAJ
L'attività sotto copertura nel contrasto al
riciclaggio
Anno L, n. 1, gennaio-febbraio 2001
L'Autore, Vice Direttore di Europol,
con l'articolo in esame, effettua una sintetica ma puntuale analisi
del fenomeno della globalizzazione rapportato al crimine,
delineandone gli aspetti peculiari e facendo un punto della
situazione circa gli strumenti di contrasto, sia strutturali che
normativi, disponibili.
Una considerazione di particolare interesse riguarda la circostanza
che alcune tipologie di reato, in re ipsa, sono da considerarsi
trans-nazionali (quindi globalizzate) poiché è la loro stessa
natura (si pensi al traffico di sostanze stupefacenti e armi) che
le proietta in un circuito senza confini, circuito a cui ben si
attagliano le strutture, nelle loro molteplici forme, riconducibili
alla criminalità organizzata.
Accanto alla citata considerazione, l'Autore elenca una serie di
fattori che hanno favorito l'affermazione della globalizzazione del
crimine, fattori identificabili in ragioni politiche, nella
celerità degli spostamenti dovute ai moderni mezzi di trasporto,
nella velocizzazione delle comunicazioni etc.
In particolare, la diffusione di Internet viene ad essere
considerata il fattore a maggior incidenza della globalizzazione,
poiché capace sia di creare una categoria di reati specifica
(cybergcrime), sia di generare non pochi problemi giuridici
relativamente alla giurisdizione da applicarsi ai delitti commessi
tramite Internet.
Nel prosieguo della trattazione emerge quale sia la migliore
risposta da contrapporre alla criminalità organizzata
trans-nazionale: una "legalità organizzata", intesa come una realtà
strutturata in cui le istituzioni dei vari Paesi collaborino tra
loro in maniera efficace, disponendo di un corpus normativo di
riferimento costituito dalle già esistenti Convenzioni
Internazionali (citate in articolo); a tal proposito viene indicata
quale positiva esperienza quella maturata in seno
all'Europol.
A conclusione, l'Autore esprime l'auspicio di veder presto
costituita la struttura di Eurojust, quale necessario elemento di
coordinamento delle attività esperite dalle autorità giudiziarie
dei 15 Paesi dell'U.E., in modo da realizzare un link logico e
complementare ad Europol.
RIVISTA DI POLIZIA
Ettore PALMIERI
Ambiente di lavoro: igiene e sicurezza
Anno LIII, fascicolo X, ottobre 2000
La nuova disciplina in materia di
tutela della sicurezza e della salute dell'ambiente di lavoro,
entrata in vigore con il D. Lgs. n. 626 del 1994 e modificata ed
integrata dal D. Lgs. n. 242/1996, costituisce il tema
dell'articolo prodotto dal prof. Palmieri che, sotto il profilo
dottrinario, ne analizza alcuni aspetti e contenuti.
L'Autore, in primis, muove alcune critiche alla legislazione
speciale in argomento che risiedono, principalmente, nello scarso
coordinamento con le norme delle precedenti legislazioni e
nell'eccessiva tendenza a regolare ogni aspetto della materia,
anche nel dettaglio.
Di particolare interesse risulta l'analisi inerente alla figura del
"datore di lavoro" (soggetto titolare del "debito di sicurezza" e
con responsabilità penali) nell'ambito della P.A., che per effetto
del combinato disposto ex art. 2, n.1, lett. G, D.Lgs. n. 626/94 e
ex art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 29/1993 si identifica nel dirigente,
cui spettano i poteri di gestione, oppure nel funzionario (non
avente qualifica dirigenziale), nei soli casi in cui questi sia
preposto ad ufficio con autonomia gestionale; in tale ambito viene
chiarito poi che, ai fini dell'attribuzione del "debito di
sicurezza", i seguenti adempimenti non sono delegabili da parte del
datore di lavoro:
-
valutazione dei rischi per i
lavoratori;
-
elaborazione del "documento di
valutazione dei rischi";
-
designazione del responsabile della
sicurezza.
Ulteriormente interessanti sono le
considerazioni formulate dall'autore circa il quadro sanzionatorio
penale della nuova disciplina legislativa speciale, in cui si fa
rilevare la sussistenza di ipotesi di responsabilità penali diffuse
a carico di più soggetti protagonisti del piano di sicurezza del
lavoro (datori di lavoro, dirigenti, preposti,
progettisti-fabbricanti-installatori di sistemi di protezione,
lavoratori) e, a tal proposito, il prof. Palmieri esterna delle
perplessità sulle responsabilità del datore di lavoro, considerata
l'enorme quantità di obblighi su di esso gravanti.
Conclusivamente, la lettura dell'articolo in esame consente di
riflettere sull'effettiva portata della speciale disciplina, nella
piena consapevolezza che la sua applicazione esige il compimento di
notevoli sforzi e l'impiego di considerevoli risorse (non solo
economiche, ma anche umane in termini di disponibilità e
competenze), specie da parte della P.A.
FIAMME D'ARGENTO
Giorgio CANCELLIERI
La riforma dell'Arma dei Carabinieri
Anno XLV, marzo 2001
Prendendo le mosse dalle motivazioni
che hanno originato l'emanazione del provvedimento legislativo di
riforma dell'Arma dei Carabinieri, l'Autore, Comandante delle
Scuole dell'Arma, delinea preliminarmente le finalità che con esso
si è inteso conseguire, ossia:
La parte centrale dell'articolo è
dedicata ad una sintetica ed efficace illustrazione del rinnovato
quadro ordinativo delle organizzazioni dell'Arma che, seppur
rimaste invariate rispetto al loro assetto tradizionale, recano
innovazioni per quanto attiene i livelli di comando e la
composizione di alcune di esse.
L'Autore attribuisce, poi, una particolare importanza
all'innovativo processo di razionalizzazione dei settori
logistico-amministrativi, grazie al quale, oltre ad ottenere una
significativa compressione degli oneri burocratici, sarà possibile
conseguire un notevole risparmio di risorse umane da devolvere
all'assolvimento dei preminenti compiti di controllo del
territorio; in tale contesto viene considerata di primario
interesse la realizzazione del costituendo Centro Nazionale
Amministrativo (CNA).
In conclusione, globalmente considerati, ed una volta a regime, i
contenuti del provvedimento di riordino vengono valutati
dall'Autore come fattori capaci di produrre anche benefici effetti
sul reclutamento, sullo stato giuridico e l'avanzamento di tutti i
ruoli, assicurando così all'Istituzione una configurazione più
aderente alle esigenze prospettate dalle nuove realtà del
Paese.
ZACCHIA. Archivio di Medicina
Legale, Sociale e Criminologica
Luigi CIPOLLONI - Colomba D'ANNIBALE
- Lorenza MORTATI - Rossana CECCHI
L'omicidio volontario nella casistica del settorato
medico-legale romano negli anni 1985-1997
Anno 73, ottobre-dicembre 2000
La ricerca in esame riguarda uno
studio effettuato sull'andamento del fenomeno omicidiario
volontario su un campione di 490 casi rilevati, nel periodo
1985-1997, presso l'Istituto di medicina legale e delle
assicurazioni "Cesare Gerin" di Roma.
Il rilevante interesse dello studio consiste nell'individuare,
attraverso l'esame accurato del materiale giudiziario e peritale
disponibile per ciascun caso, i fattori che condizionano il
fenomeno stesso, partendo da una ricostruzione analitica del reato
specifico.
In particolare, la ricerca è stata condotta ponendo sotto
osservazione l'incidenza di alcuni parametri, rispetto alla
casistica esaminata, che riguardano l'età ed il sesso delle
vittime, i principali mezzi lesivi utilizzati, le regioni corporali
oggetto della lesione traumatica, le lesioni traumatiche mortali,
le caratteristiche soggettive delle vittime, il rapporto di
relazione autore-vittima ed il movente che ha spinto la mano
omicida ad agire.
I risultati che emergono dall'indagine, letti in correlazione ai
parametri usati, forniscono al lettore degli utili indicatori per
interpretare non solo il fenomeno nel suo complesso, ma anche
alcune tipologie specifiche di omicidio volontario ; in proposito,
ad esempio, emerge che nei casi di omicidio in cui vi è un intenso
stato emotivo o passionale (rapporti a forte valenza affettiva)
l'autore è portato a colpire violentemente e ripetutamente la
propria vittima (presenza di una sequenza di colpi oltre quello
mortale), circostanza questa che non solo spiega la volontà diretta
di uccidere, ma anche una passionalità che è sottesa all'atto
criminoso medesimo e che deve essere valutata quale possibile
movente del delitto.
La ricerca si conclude con una serie di interessanti e puntuali
considerazioni formulate dagli Autori alla luce dei dati
ricavati. |