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1. Premessa
Il secolo che è trascorso ha
consegnato in eredità ai protagonisti del nuovo millennio il
compito di elaborare i nuovi diritti, che si sono affacciati alla
attenzione degli ordinamenti come conseguenza delle moderne
frontiere segnate dal progresso tecnologico. L'allungamento della
vita media, con il miglioramento delle sue stesse qualità generali,
le scoperte tecnologiche, la velocità mediatica hanno centrato
l'attenzione su tematiche fino a tempi recenti completamente
sconosciute o comunque scarsamente considerate: si pensi all'ampio
dibattito sviluppatosi attorno alla bioetica, alla capacità della
scienza di portare il suo contributo col trapianto di organi e
nella fecondazione assistita.
Il tramonto delle ideologie ha visto affacciarsi un impetuoso
galoppo di scienza ed applicazioni tecnologiche, tale da far
intravedere novità grandissime in quella che viene definita la
qualità totale della vita. Non si tratta, tuttavia, di una
deliberata e soggettiva volontà di creazione del nuovo, ma di un
oggettivo corso delle cose, pur se fortemente caratterizzato
dall'intervento, talvolta originale, di giuristi e
scienziati.
Ciò che prima era considerato un dato acquisito, nelle sue
dimensioni formali e sostanziali, oggi non è più tale per
l'incidenza inevitabile di una pluralità di istanze, non più
ristrette nell'angustia dei confini nazionali, ma modellate da un
intreccio di comunicazioni molto più rapidi che nel passato (1). In
un contesto del genere, si affaccia il problema della conciliazione
tra norma, o interventi normativi, e pluralismo sociale, inteso
questo come compendio di istanze nuove o rinnovate. La controversa
problematica dell'eutanasia si insinua in questo contesto,
riproponendosi, ancora drammaticamente, per l'interrogativo forte
che rivolge alle coscienze, indipendentemente dalla aree
ideologiche e culturali.
2. Sul concetto
di eutanasia
Il dilemma sulla liceità o meno
della eutanasia si trascina da secoli ed i tentativi di aggirarlo
non fanno altro che rinnovare la lacerazione delle coscienze. Della
parola si fa largo uso in ogni sede. In senso letterale essa indica
una "morte serena e indolore"; essa trae origine dal greco, eu e
thanatos, quindi morte buona, senza dolore. Il termine fu usato per
la prima volta da Francesco Bacone proprio nel senso di "Morte
dolce e calma".
Attualmente sta a indicare anche la "dottrina medico- giuridica,
secondo cui è lecito dare una morte tranquilla, per mezzo di
narcotici, agli infermi atrocemente sofferenti e inguaribili,
inammissibile dal punto di vista del diritto positivo e della
morale cristiana" (2). Secondo altri si tratta della uccisione di
un essere umano inguaribile o deforme per evitare dolori o
sofferenze). Nella accezione comune si intende comunque il
provocare la morte di chi sia affetto da malattia inguaribile e
dolorosa e sia prossimo alla fine, allo scopo di abbreviarne le
sofferenze(3).
Ciò che la sottende sarebbe, quindi, un movente ispirato al
sentimento altruistico di compassione e di umana solidarietà. In
questa direzione sono da escludersi altre forme di eutanasia, che
non trovano origine in un sentimento "benevolo", quali la eutanasia
eugenica, economica, sperimentale, criminale, politica, etc. Per
questo, spesso, il rifiuto aprioristico che talune ideologiche
oppongono all'eutanasia deriva dal considerare omogenei fenomeni
che non lo sono affatto, operandosi una confusa generalizzazione:
cose diverse tra loro sono, difatti, l'omicidio per pietà (punito
nel nostro ordinamento come omicidio doloso con l'aggravante della
premeditazione), l'omicidio per pietà con il consenso dell'avente
diritto, l'aiuto al suicidio, il rifiuto del trattamento medico, o
l'interruzione di terapie di sostegno vitale.
Nella ormai copiosa letteratura sull'argomento, si conviene su
delle comuni distinzioni e cioè, più generalmente, eutanasia
volontaria e involontaria, eutanasia attiva e passiva. In
definitiva, si potrebbe pervenire ad una generica definizione di
eutanasia, quale uccisione indolore o mancata prevenzione della
morte da cause naturali in presenza di malattie terminali, che non
lasciano alcuna prospettiva di guarigione, con grave sofferenza per
il paziente: il che corrisponde, in sostanza, ai concetti di
eutanasia commissiva o positiva o attiva e rispettivamente di
eutanasia omissiva o negativa o passiva (4).
Più specificamente, va sottolineato che per eutanasia passiva, od
omissiva, si intende la soppressione dell'ammalato, o la
accelerazione della morte dell'ammalato, ormai ritenuta inevitabile
ed imminente (fase terminale), in base alle indicazioni di una
vasta casistica, attraverso l'omissione o l'interruzione di
interventi terapeutici atti al prolungamento della vita. Il
concetto di eutanasia attiva implica, invece, un atto
consapevolmente teso ad abbreviare o mettere fine alla vita del
malato destinato a morire, o che si trovi in particolari ed
insopportabili condizioni di sofferenza psichica e fisica. La prima
è una pratica ormai diffusa, ed i sostenitori della sua attuabilità
poggiano prevalentemente la loro opinione sul fatto che una sua
regolamentazione la sottrarrebbe all'arbitrio del medico o dei
parenti del malato (5).
3. Brevi note di
filosofia, etica e religione
Naturalmente, attorno alla delicata
questione si è sviluppato un dibattito diversamente articolato,
dovuto in primis al carattere di sacralità che viene attribuito
alla vita umana dalle religioni e dagli ordinamenti. L'aiutare a
morire, o il lasciar morire, comportamenti per altro assai diversi
anche sul piano etico, aprono la strada, inevitabilmente, ad una
serie di interrogativi che coinvolgono il diritto naturale,
l'etica, la filosofia: un dibattito comunque controverso e non
certo privo di fascino, attorno a quella che Platone indicava come
la "eterna permanenza dell' essere vivente" (6).
A favore della pratica dell'eutanasia si pronunciarono per lo più i
filosofi, quali Tommaso Moro e Francesco Bacone. Di diverso segno,
invece, le scuole mediche, a cominciare da Ippocrate di Cos, che
affermava nel suo giuramento: "Non darò a nessuno alcun farmaco
mortale neppure se richiestone, nè mai proporrò un tal consiglio";
questo impegno a favore della vita e contro la morte è ribadito
anche nel Codice di Deontologia Medica del 1995, dove, all'art. 35,
si legge: "il medico, anche se richiesto dal paziente, non deve
effettuare trattamenti diretti a menomarne la integrità psichica e
fisica e ad abbreviarne la vita o provocarne la morte" (7).
Anche secondo la morale Cristiana, non è dato all' individuo di
disporre della sua stessa vita, poiché essa è un bene elargito da
Dio, da lui affidato all'uomo, e quindi l'individuo non può
interferirvi con la propria volontà: in pratica, viene negato il
diritto di morire (8). Questo concetto ha dato origine
all'indirizzo noto come "vitalismo", che considera la vita umana
come un valore assoluto di per se stesso, con la conseguenza che
anche il suicidio e la istigazione al suicidio costituiscono un
atto illecito secondo la morale e la maggior parte degli
ordinamenti. Secondo la Chiesa Cattolica, appunto, la vita umana è
il fondamento di tutti i beni, la sorgente e la condizione
necessaria di ogni attività umana e di ogni convivenza
sociale.
In un documento variamente articolato, la Congregazione per la
Dottrina della Fede ha posto l'attenzione sul problema
dell'eutanasia, senza alcuna concessione ad una sua pur limitata
applicazione. Si sostiene infatti che "è necessario ribadire con
tutta fermezza che niente e nessuno può autorizzare l'uccisione di
un essere umano innocente, feto o embrione che sia, bambino o
adulto, vecchio, ammalato, incurabile o agonizzante". Pur tuttavia,
l'attenzione deve essere spostata su un diverso piano, cioè sulla
necessità o meno di tenere in vita un essere umano in situazione di
grave sofferenza fisica e psichica, senza peraltro che egli abbia
delle prospettive di guarigione.
Ed inoltre, se l'individuo, indipendentemente da ragioni etiche di
diverso segno, abbia o meno la facoltà di decidere da solo ed in
libertà se porre fine alle sue sofferenze. Si tratta, quindi, di
separare il caso di chi chiede di poter morire da quello di chi è
oggetto di una decisione altrui. Da qui l'articolazione
dell'attuale dibattito, incentrato su due diverse tematiche, pur
tra loro intimamente connesse:
-
se sia moralmente lecita l'eutanasia
volontaria, attiva e passiva, sul soggetto agonizzante;
-
se possa configurarsi una
distinzione di natura morale tra l'uccisione pietosa e il lasciar
morire.
Su quest'ultimo aspetto è doveroso
sottolineare una distinzione sostanziale tra le due pratiche.
L'uccisione pietosa consiste nel comportamento attivo del medico
che si adopera, per acta concludentia, affinché la vita del
paziente cessi.
Il lasciar morire consiste, al contrario, in un altro tipo di
comportamento volontario, ma di natura omissiva, cioè nella
cessazione della somministrazione dei farmaci o dei trattamenti che
mantengono in vita il paziente.
In tale contesto si inserisce un'altra problematica, quello cioè di
stabilire quando una persona possa definirsi clinicamente morta;
ciò allo scopo anche di meglio qualificare quegli interventi medici
che consistono nel far cessare il mantenimento in vita a mezzo di
macchinari di una persona che non gode più delle funzioni spontanee
e che non può far affidamento ormai su alcuna prospettiva di
guarigione, anche in connessione ad un eventuale espianto e
successivo trapianto di organi.
Difatti, è possibile oggi affermare che il concetto diagnostico di
fase terminale sia diventato molto più complesso ed incerto di
quanto non lo fosse vent'anni fa: le nuove terapie di prolungamento
della vita, i progressi della farmacologia applicata per lenire il
dolore, le tecniche di rianimazione e di trapianto pongono oggi su
un piano del tutto nuovo la questione dell'eutanasia ed in genere
il rapporto fra scienza medica e malato terminale.
4. Eutanasia,
accanimento terapeutico e consenso del paziente
In un'epoca in cui la dimensione dei
diritti tende a sfondare il suo quadro tradizionale, si assiste ad
un intreccio tra grandi libertà e microdiritti. L'eutanasia, che
per anni ha simbolizzato un baluardo da aggirare, ripropone oggi un
rapporto stretto tra vita e strumenti giuridici, tra momento
pubblico e privato, che invade terreni finora presidiati da nozioni
come libertà e dignità: non a caso si assiste a proposte, formulate
in ogni sede, di rendere, ad esempio, liberamente negoziabili sul
mercato del parti del proprio corpo o le informazioni che
riguardano pure gli aspetti più intimi della vita privata.
Ecco allora che, dopo anni di restrizioni formali, il dibattito
sulle libertà conduce ad un altro dilemma radicale, cioè se vivere
o morire, o comunque avere o meno il diritto di scegliere al
cospetto di una sofferenza che si vuole evitare. In una ipotesi di
tal genere entra in gioco la rilevanza della volontà del soggetto,
largamente considerato nelle pronunce giurisdizionali di vari
paesi. Sostanzialmente, il riferimento alla vita, come valore
fondamentale, non può essere disgiunto dall'attenzione rivolta
all'altro valore in questa materia, quello della dignità umana:
messi insieme, essi modellano il diritto di morire con dignità,
peraltro fortemente sottolineato dalla Raccomandazione 779 del
Consiglio d'Europa.
Ciò ha portato, in sedi autorevoli, a chiedere, in definitiva, se
il diritto ad una vita dignitosa, ormai ampiamente riconosciuto e
tutelato dagli ordinamenti, non implichi anche il diritto ad una
morte egualmente dignitosa. Anche la Chiesa, con una attenuazione
della sua intransigenza sul tema, sostiene che "… nell'imminenza di
una morte inevitabile nonostante i mezzi usati, è lecito in
coscienza prendere la decisione di rinunciare a trattamenti che
procurerebbero soltanto un prolungamento precario e penoso della
vita, senza tuttavia interrompere le cure normali dovute
all'ammalato in simili casi" (9).
Si intravede, quindi, a fronte di un netto rifiuto dell'eutanasia,
la tendenza, consolidata ed accettata, verso il non accanimento
terapeutico in casi di morte inevitabile e di ineludibile
prospettiva di dolore; non si tratta, quindi, di eutanasia, ma di
pietosa interruzione di un accanimento che non porterebbe ad alcun
risultato, se non l'aumento della sofferenza del malato. È ormai
comunemente accettato, anche a mezzo di sentenze giurisdizionali,
che l'interruzione di procedure mediche onerose, pericolose,
straordinarie o sproporzionate rispetto ai risultati attesi può
essere legittima. In tal caso, si configura la rinuncia
all'accanimento terapeutico.
Non si vuole così procurare la morte: si accetta di non poterla
impedire (10). Ma a questo punto si pone un altro importante
dilemma, che è quello della individuazione del momento in cui ciò
può avvenire e quello del consenso della persona ammalata.
Può avvenire, difatti, che l'individuo, con atto negoziale,
manifesti la intenzione di far cessare sulla sua persona il
trattamento terapeutico che lo tiene in vita, senza la speranza
risolutiva, in epoca antecedente ad un eventuale manifestarsi di
malattia incurabile o di lesioni irreversibili; è chiaro che in
questo caso non possono nemmeno accantonarsi le regole
sull'attività terapeutica in favore esclusivamente della volontà
soggettiva.
La scelta dovrebbe, quindi, essere modellata su una linea di
compromesso, segnata dalla salvaguardia della dignità, tra il
dovere di cura e la volontà dell'interessato. Si tenga presente, in
tal senso, che il diritto alla salute, sancito dalla Costituzione,
non sottintende, come conseguenza diretta, un obbligo di cura: in
tale contesto devono quindi ritenersi egualmente ammissibili sia la
volontà di consentire che quella di rifiutare la cura. Ecco quindi
che viene confermato, come limite generale all'accanimento
terapeutico, il diritto di morire con dignità, già peraltro
rinvenibile in un documento vaticano del 1970, ove si affermava che
"… il dovere del medico consiste piuttosto nell'adoperarsi a
calmare la sofferenza, invece di prolungare più a lungo possibile,
con qualunque mezzo e a qualunque condizione, una vita che va
naturalmente verso la sua conclusione". In un documento successivo
viene poi richiamato "l'uso proporzionato dei mezzi
terapeutici".
Rimane tuttavia aperto il problema riguardante soggetti non in
grado di esprimere la loro volontà, cioè quella fascia debole,
costituita da minori, handicappati, persone malate terminali che
non abbiano, in precedenza, espresso un intendimento in piena
facoltà. In questi casi è necessario distinguere i casi in cui
l'intervento medico si svolge in assenza più o meno assoluta della
possibilità del paziente di esprimere la sua volontà o della
mancanza di ogni contraria manifestazione in tempi precedenti: in
queste ipotesi spetta ordinariamente al medico decidere quale sia
la terapia o l'intervento appropriato (11).
Si perviene, quindi, ad una linea di tendenza, comunemente
accettata dalla pratica, che individua la soluzione nei
"trattamenti appropriati", per una tutela complessiva della salute
delle persone, questa intesa globalmente come "benessere psichico e
fisico", ma comunque ben lontana dalla pratica della eutanasia in
senso stretto. Non si tratta di interventi intesi ad abbreviare la
vita del malato, ma di una presa d'atto della inutilità di
interventi che allungherebbero una "vita artificiale", segnata
solamente da sofferenza inaccettabile per ogni morale. Ciò è stato
confermato dall'Ordine dei medici dei Paesi Comunitari che hanno
elaborato la "Guida Europea di Etica Medica", ove è affermato che
"…in nessun caso il medico, anche quando ciò fosse richiesto dal
paziente o dai suoi famigliari, deve attuare mezzi atti ad
abbreviare la vita del malato".
5. Gli aspetti
giuridico-penali dell'eutanasia
Sia in termini di diritto naturale,
sia in termini di diritto positivo, l'argomento della tutela della
vita ha trovato sempre fra gli studiosi attenzione e rispetto. Il
diritto alla vita va incluso, infatti, tra quei diritti
inalienabili ed inviolabili che l'art. 2 della nostra Costituzione,
facendo proprie le impostazioni giusnaturalistiche, assicura ai
cittadini, agli stranieri, agli apolidi.
Nel nostro ordinamento, l'eutanasia attiva trova un netto e
sostanziale rifiuto alla sua pratica nella legislazione penale, che
la punisce sulla base del concetto di sacralità ed inviolabilità
assoluta della vita umana. L'art. 50 C.P. enuncia il principio
secondo cui non vi è reato se taluno esprime una condotta col
consenso validamente espresso dall'avente diritto. Tuttavia,
sussistono diritti che il legislatore considera indisponibili: nel
caso di lesione degli stessi, il consenso non ha effetto
scriminante, per cui sono sanzionate le condotte che offendono
l'interesse dello Stato, della famiglia, della vita.
Quest'ultimo, in particolare, è ritenuto e tutelato come un diritto
indisponibile, perché la persona non è riconosciuta dominus
menbrorum suorum; l'integrità fisica è essenziale affinché
l'individuo possa adempiere i suoi doveri verso la famiglia e la
collettività. In tale direzione, l'art. 5 c.c. vieta qualsiasi tipo
di menomazione che comprometta l'integrità fisica. Pertanto, il
consenso comunque validamente manifestato non scrimina l'omicidio,
anche se, nella ipotesi di specie, esso trova nel legislatore una
diversa considerazione.
Dal punto di vista della legge penale, entra in considerazione il
comportamento di chi causa la morte di una persona che, pur non
avendo manifestato il suo consenso, si trova ad essere in una
situazione di sofferenza grave, talché la sua morte costituirebbe
rimedio ad altre ulteriori sofferenze, in assenza di ogni
prospettiva di guarigione. In entrambi i casi il nostro legislatore
ha espresso con chiarezza il suo orientamento. Difatti si leggeva
nella Relazione al Re sul Codice penale che: "…quanto all'eutanasia
non v'è motivo di distinguere.
Se il giudice ritiene che l'infermità che affliggeva il sofferente
non ha determinato in lui una deficienza psichica tale da doversi
ritenere invalido il suo consenso, all'uccisore sarà applicabile,
nel concorso delle altre condizioni, la norma speciale
sull'omicidio del consenziente; altrimenti l'uccisore dovrà punirsi
come omicida comune. Gli eventuali motivi di pietà, da accertarsi
sempre con la massima circospezione e da valutarsi con una
intelligente diffidenza, potranno essere apprezzati all'effetto
dell'applicazione dell'attenuante generale di cui all'art. 62, n.
1".
Nel primo caso viene contemplata la ipotesi di cui all'art. 579
C.P., che prevede la punibilità per il fatto di cagionare la morte
di un uomo con il consenso di lui (12). Secondo una autorevole
dottrina, il fatto è identico a quello che costituisce l'omicidio
comune, mentre la differenza consiste soltanto nel consenso del
soggetto passivo. Il dolo, comunque necessario per l'imputabilità
del delitto previsto nell'art. 579, è quello stesso dell'omicidio
comune, differenziato soltanto dalla consapevolezza di agire col
consenso del soggetto passivo: è proprio questa consapevolezza che
incide sul requisito della volontà cosciente e conferisce al dolo
quell'elemento specifico, che caratterizza tale titolo
delittuoso.
Inoltre la scriminante dello stato di necessità, di cui all'art. 54
C.P., può trovare luogo in quanto risulti applicabile
indipendentemente dal consenso del soggetto passivo, il quale è
giuridicamente irrilevante allorché l'omicidio risulti necessitato.
Nel caso dell'eutanasia, se l'uccisore del consenziente agisce per
un motivo di compassione, potrebbe giovarsi della attenuante
stabilita nell'art. 62, n. 1, ma non mai andare impunito(13).
Tale attenuante, l'aver agito, cioè, per motivi di particolare
valore morale e sociale, non trova però, in tema di eutanasia, un
particolare apprezzamento, nella ipotesi in cui l'uccisione avviene
senza il consenso: la Cassazione, difatti, si è espressa asserendo
che l'attenuante de quo "… non può essere concessa in tema di
eutanasia mancando ancora nei confronti di questa quel generale
apprezzamento positivo dal punto di vista etico - morale da parte
della società attuale" ed ancora che "l'azione deve essere ispirata
a motivi altruistici e non a motivi personali, neppure concorrenti"
(14).
Si è poi sostanzialmente ritenuto che anche in tema di omicidio del
consenziente, avente le caratteristiche dell'eutanasia, il
riconoscimento dell'attenuante non potrebbe avvenire in quanto le
discussioni tuttora esistenti in proposito denotano la mancanza di
un generale suo attuale apprezzamento positivo, risultando anzi
larghe fasce di contrasto nella società italiana contemporanea.
Secondo altra autorevole dottrina, sarebbe opportuno introdurre una
norma speciale che contempli le ipotesi di eutanasia, fissando una
pena non elevata con un minimo basso attraverso la quale "…verrebbe
riaffermato il principio che la vita umana è sacra, ma si
eviterebbe al giudice di trovarsi nell'angoscioso bivio di
infliggere una pena che la coscienza sociale considera esorbitante
ed iniqua, oppure di pervenire, come a volte è accaduto, ad
assoluzioni che non possono in alcun modo giustificarsi"(15).
Solo l'Olanda, dal 1° giugno 1994, è l'unico paese al mondo nel
quale esiste il fondamento giuridico ad effettuare l'eutanasia.
Essa è stata introdotta in maniera piuttosto artificiosa: difatti
si è passati attraverso una modifica dell'art.10 del Regolamento di
Polizia Mortuaria, stabilendosi la non punibilità per i medici che
abbiano aiutato a morire i propri pazienti e che siano in grado di
dimostrare di aver rispettato talune condizioni.
L'atto eutanasico deve essere infatti documentato da una relazione
scritta, da cui risulti che il paziente sia stato affetto da
malattia inguaribile, che vi siano state sofferenze insopportabili
e che il malato l'abbia richiesto reiteratamente; tali condizioni
devono poi esser confermate da un collega del medico dichiarante.
Il documento deve inoltre recare la storia clinica del paziente e i
mezzi utilizzati per l'eutanasia. La relazione viene notificata dal
medico a un pubblico ufficiale con funzioni giudiziarie.
Vi è ancora un altro caso di legalizzazione dell'eutanasia, e
riguarda il territorio del Nord della Federazione Australiana, dove
è entrata in vigore la "Legge sui diritti del malato terminale". In
tal caso, rispetto anche al precedente, è affermato a chiare
lettere un "diritto alla morte": la legge infatti legittima la
possibilità per il paziente cosciente e maggiorenne di richiedere
l' eutanasia nell'ipotesi in cui questi sia affetto da una malattia
incurabile e le sofferenze siano talmente forti che nessuna terapia
sia in grado di alleviarle.
6.
Conclusioni
Le cronache recenti, talune pronunce
di Corti Americane, una più critica e vigile attenzione
dell'opinione pubblica, il desiderio degli individui di attenuare o
abolire del tutto le situazioni di sofferenza, tengono aperto il
dibattito sulla eutanasia. Se è vero che il diritto è la
espressione e la risposta ad esigenze morali di una data società in
un preciso momento storico, è chiaro che il legislatore dovrà,
prima o poi, regolarizzare ed indirizzare questo dibattito verso
una soluzione organica.
Dare una risposta è pur tuttavia oggi estremamente complesso e
delicato, proprio perché preziosi sono i beni presidiati dalla
morale comune, e cioè la vita e la dignità. L'eutanasia,
proponendosi come rimedio irreversibile, impone, per ciò stesso,
una seria ed approfondita analisi di tutta la materia e richiama il
dovere dell'ordinamento giuridico positivo di individuare, per
proteggerle, le situazioni di debolezza che ogni diversa normativa,
emessa sull'onda dell'emotività, potrebbe esasperare. E in più, vi
è il serio rischio che, come taluni affermano, "offrire l'opzione
di morire può significare dare alla gente nuove ragioni per morire"
(17) .
La sfida aperta su questo terreno è drammatica e non consente
errori, ed è per questo che, quale che sia la scelta che si andrà
ad operare, essa dovrà necessariamente formarsi sul più ampio
consenso: proprio perché la ricerca della verità assoluta passa
attraverso il dramma delle coscienze.
(*)
Maggiore dei Carabinieri, Comandante del reparto Comando del
Comando Unità Mobili e Spacializzate Carabinieri "Palidoro".
(1) S. RODOTA', Repertorio di fine secolo, Editoria Laterza, 1999,
pagg. 109-110.
(2) DEVOTO-OLI, Dizionario della lingua italiana - Le Monnier -
Firenze 1990, pag. 701.
(3) Enciclopedia legale di Selezione, Milano 1987.
(4) C. GIUSTI L'eutanasia, in Trattato di Críminologia, Medicina
Criminologica e Psichiatria Forense a cura di F. FERRACURTI, VOI.
VII, - Criminologia dei reati omicidiari e del suicidio - Milano,
Giuffrè, 1988, pagg. 229-230.
(5) EURISPES, I1 Paradiso può attendere? Gli atteggiamenti di fondo
e i giudizi circostanziati degli Itallani su:
http//www.Eurispes.com.
(6) PLATONE, Opere complete, vol. VIII, Editori Laterza, 1993, pag.
75.
(7) L. CANTONI, L'eutanasia, in DIZIONARIO DEL PENSIERO FORTE,
http://web.TiscaliNet.It pag. 5.
(8) C.S.H. JAYEWARDENE e T.J. JULIANI, Il diritto di morire, in
Trattato di Criminologia, Medicina Criminologica e Psichiatria
Forense, cit. pagg. 211-212.
(9) Congregazione per la Dottrina della Fede, Dichiarazione sulla
Eutanasia, Ed. Paoline, 1991.
(10) Conferenza Episcopale Italiana, Catechismo della Chiesa
Cattolica del Vaticano, 1992, pagg. 560-561.
(11) Vedi, tra gli altri: G. IADECOLA, L'interruzíone delle cure
nel trattamento dei morenti: sulla liceità giuridica dell'eutanasia
passiva, in questa RASSEGNA, n. 2/19 94; ID . Il diritto di morire
nel rapporto medico-paziente, in questa RASSEGNA n. 4/1995.
(12) Vedi, tra gli altri: D.RIPONTI, Profili vittimologici della
fattispecie dell'omicidio del consenziente.
(13) V.MANZINI, Trattato di Diritto Penale Italiano, Utet, Torino
1985, pag. 98 e seg.
(14) Cass. Pen. Sez. I, 07 aprile 1989, in Giust.Pen. II,
459.
(15) F.ANTOLISEI, Manuale di diritto Penale, Giuffrè 1982, pag.
57.
(16) L.CANTONI, G.FRAVOLINI, Thanatos ed eutanasia su CRISTIANITA,
N.249, 1996.
(17) Vedi, tra gli altri: D.RIPONTI, Profili vittimologici della
fattispecie dell'omicidio del
consenziente. |