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1. Premessa
"Il servizio militare è obbligatorio
nei limiti e modi stabiliti dalla legge".
Ed è da questa proposizione,
contenuta nel secondo comma dell'art. 52 della Costituzione, che
parte la radicale trasformazione delle forze armate, sancita dalla
recentissima legge 14 novembre 2000, n. 331, "Norme per
l'istituzione del servizio militare professionale" (1). In estrema
sintesi, come vedremo nel corso di questo lavoro, l'aspetto
caratterizzante di questa legge è rappresentato dalla sospensione
del servizio di leva, che può essere ripristinato insieme ad altre
forme di reclutamento obbligatorio solo in determinate circostanze
(stato di guerra e gravi crisi internazionali in cui sia coinvolta
l'Italia).
Al riguardo chiariamo subito un
equivoco generato soprattutto da alcune notizie poco precise dei
mass media. Molti ritengono che con la professionalizzazione delle
forze armate, conseguente all'abolizione di fatto della leva, tutto
il personale militare avrà un "posto fisso". Ciò, chiaramente, non
corrisponde al vero: accanto a coloro che avranno un rapporto di
lavoro stabile ci sarà un'aliquota con un rapporto "precario", a
tempo determinato, di cui solo una parte potrà trasformarlo in un
rapporto a tempo indeterminato, mentre i rimanenti godranno di una
serie di vantaggi per il reinserimento nel mondo del lavoro.
Gli altri punti focali della riforma
sono:
- la previsione di specifici incentivi per promuovere
l'arruolamento di volontari;
- riduzione, a 190 mila unità, dell'organico delle forze armate
(2);
- misure di varia natura per elevare i livelli di efficacia ed
efficienza.
E' una legge che, al di là di ogni
facile retorica, trasforma radicalmente la realtà socio
organizzativa delle forze armate. Conseguentemente è richiesta,
preliminarmente, una reale partecipazione da parte dei numerosi
stakeholders dell'istituzione militare e,
quindi, innanzitutto un'efficace attività di comunicazione esterna
ed interna (3).
Non si tratta solo di straordinari mutamenti organizzativi. I
mutamenti culturali, che queste misure provocheranno, non saranno
certamente di minore portata.
Con riferimento ai primi, si è trattato di recepire le attuali
esigenze di funzionalità, che pongono in primo piano la
specializzazione e le tecnologie rispetto alla quantità della
componente umana, come dimostrano incontrovertibilmente le sempre
più frequenti missioni internazionali.
Inoltre è stato necessario fronteggiare la difficoltà di reperire
il numero di coscritti programmati a causa del calo delle nascite
e, soprattutto, dell'opzione rappresentata dall'obiezione di
coscienza, sempre più appetibile (basti pensare che dalle 29.000
domande nel 1993 si è passati alle 100.000 domande nel 1999).
Di una certa rilevanza, sempre sotto il profilo organizzativo, è la
modesta durata del servizio militare obbligatorio. Dal secondo
dopoguerra, infatti, si è mantenuta la normativa prebellica (4)
fino al 1963, anno in cui fu ridotto il periodo di ferma per
l'Esercito e l'Aeronautica da 18 a 15 mesi e per la Marina da 28 a
24 mesi.
Nel 1975 (5) il periodo del servizio militare obbligatorio fu
portato da 15 a 12 mesi nell'Esercito e nell'Aeronautica e da 24 a
18 mesi nella Marina che, nel 1986 (6), si attestò anch'essa a 12
mesi. Infine, nel 1996 (7) si arrivò all'attuale periodo di 10
mesi.
Ebbene, a differenza di quanto avveniva in passato allorché gli
incarichi ricoperti dal militari di leva richiedevano modeste
specializzazioni e, quindi, brevi periodi formativi attualmente la
maggior parte dei compiti presuppone il possesso di un
know how per il quale risulta
necessario disporre di elevati tempi addestrativi,
incompatibili con la modesta durata del servizio
militare.
Dopo i motivi tecnico organizzativi, vediamo le cause dì natura
culturale che hanno spinto verso l'abolizione della leva.
Al riguardo occorre tenere presente che il servizio militare è
sempre stato percepito ìn una dimensione che va ben oltre l'aspetto
organizzativo.
Il servizio di leva, infatti, in genere non è stato considerato
solo uno strumento utilizzato per reperire ulteriori risorse umane
oltre a quelle "volontarie" necessarie a svolgere determinati
compiti.
In realtà la società ha fatto carico, a questo istituto, di una
serie di altre funzioni.
Oltre alla funzione di integrazione tra la società civile e il
mondo militare, viene da pensare ritenendola la più importante
rattutto alla funzione formatíva, intesa nella sua accezione più
ampia.
2. Note storiche e
comparate
Il servizio militare di leva risale
agli anni immediatamente successivi alla Rivoluzione francese,
quando cioè si passò dall'esercito di mestiere a quello di popolo,
con la coscrizione obbligatoria.
In particolare, l'obbligatorietà generalizzata del servizio
militare fu proclamata per la prima volta nel 1793 in Francia
allorché la coalizione delle potenze monarchiche europee mise in
pericolo la Rivoluzione. L'esempio francese, che in quella nazione
ebbe carattere transitorio, fu invece regolarmente stabilito dal
Regno di Prussia a decorrere dal 1814. Successivamente, di fronte
ai successi conseguiti sui campi di battaglia nel 1866 e nel 1870,
l'esempio prussiano si affermò in tutta Europa.
La leva obbligatoria, conseguentemente, fu introdotta anche in
Italia nel 1871. Inizialmente si ebbe un esercito di coscritti con
ferme di due o tre anni, secondo le esigenze politiche
dell'epoca.
Dopo un lunghissimo periodo in cui la leva fu utilizzata dalla
quasi totalità degli Stati, i nuovi scenari geopolitici,
determinatisi a partire dal secondo dopoguerra, hanno esercitato
una spinta poderosa verso una profonda modifica degli strumenti
militari di quasi tutti i Paesi.
Sono state considerate sempre più pressanti le esigenze di
funzionalità, di flessibilità, di integrazione, di interoperabilità
e di caratterizzazione interforze dei sistemi di difesa dei diversi
Paesi. In tale contesto la quasi totalità dei Paesi occidentali ha
risposto riconsiderando l'utilità del servizio di leva, soprattutto
in quest'ultimo periodo.
A parte, infatti, l'esperienza degli Stati Uniti d'America e della
Gran Bretagna, che da diversi decenni hanno decisamente preferito
l'azione della professionalizzazione delle proprie forze armate,
negli ultimi anni tra i Paesi occidentali, salvo rarissime
eccezioni - come la Danimarca e la Germania - è stata predominante
la scelta di sospendere la leva obbligatoria e di costituire
sistemi di difesa basati su militari volontari e
professionisti.
In Belgio, ad esempio, il servizio militare obbligatorio è stato
sospeso a partire dal 1° gennaio 1994 e in Olanda, pur non
sussistendo una normativa che elimina espressamente il servizio
militare obbligatorio, la coscrizione è stata tuttavia soppressa di
fatto dal 1° settembre 1996, data a partire dalla quale non sono
state effettuate chiamate alla leva.
Come accennavamo sopra, il Regno Unito e gli Stati Uniti d'America
costituiscono due casi diversi rispetto a quelli finora citati in
quanto nel primo Paese la leva obbligatoria è stata soppressa nel
1964, e cioè da ben 36 anni, e nel secondo il 1° luglio 1973.
In Spagna e in Francia è attualmente in atto una trasformazione
finalizzata ad eliminare il servizio di leva sostituendolo
integralmente con forme di servizio volontario e professionale. In
entrambi i Paesi la trasformazione del sistema sta avvenendo
secondo canoni di gradualità.
3. I compiti
delle forze armate
La legge, nel disciplinare il nuovo
assetto delle forze armate, si preoccupa sin dall'inizio - con i
primi due articoli - di definirne i compiti (8) ed il personale che
li deve disimpegnare (9).
In particolare viene distinto il tradizionale compito prioritario -
la difesa dello Stato da una serie di altri compiti. Essi sono:
-
la realizzazione, nell'ambito di una
cornice normativa di natura internazionalistica, della pace e della
sicurezza in territori esteri;
-
il concorso alla salvaguardia delle
libere istituzioni;
-
il compimento di specifiche
attività, determinate di volta in volta, in occasione di pubbliche
calamità o in altri casi di straordinaria necessità e
urgenza.
Accanto alla mission tipica delle forze armate - la difesa
dello Stato ed il concorso alla salvaguardia delle libere
istituzioni - appare evidente che gli altri compiti attribuiscono
una sorta di legittimazione formale a quegli interventi in cui
l'apparato militare, in questi ultimi anni, ha profuso il suo
impegno più massiccio.
E così è stato ritenuto opportuno richiamare le c.d. attività fuori
area, sicuramente l'attività più pregiata in termini di immagine,
di prestigio interno ed internazionale, nonché di estrema
importanza in termini di stimoli motivazionali del personale e
quale leva di innovazione e di efficienza organizzativa.
Altrettanto significativo è il riferimento all'intervento nelle
pubbliche calamità. In realtà si tratta di un'attività in cui le
forze armate non possiedono immediate responsabilità decisionali né
a livello nazionale né a livello locale (10).
Tuttavia l'apporto operativo fornito dalle forze armate è sempre
stato determinante e insostituibile: si pensi, ad esempio, al primo
intervento e cioè alla ricerca e recupero dei dispersi, alla prima
assistenza sanitaria, alla costruzione di tendopoli, alla
somministrazione di pasti con cucine da campo, ecc. Non è da
ritenersi meno rilevante il contributo etico-morale: ogni
intervento in questi tragici eventi ha evocato nella collettività
sentimenti e valori - solidarietà, altruismo, abnegazione -
fondamentali, tra l'altro, nel processo di integrazione tra la
comunità militare e la c.d. società civile.
Per ultimo, non meno significativi sono stati i contributi negli
altri casi di straordinaria necessità e urgenza. Con questa
generica espressione sostanzialmente ci si potrebbe riferire al
supporto fornito alle forze di polizia in contingenze
particolarmente delicate sotto il profilo dell'ordine e della
sicurezza pubblica.
L'enunciazione dei compiti che abbiamo visto, che potrebbe apparire
a qualcuno come una doverosa dichiarazione di principi, riveste in
realtà un'importanza fondamentale, essenzialmente per due
motivi.
Il primo, che ha soprattutto implicazioni organizzative, è del
tutto evidente: l'esatta definizione dei compiti è condizione
preliminare per poter operare con efficacia ed efficienza.
Il secondo motivo riguarda l'immagine stessa delle forze armate e
cioè l'identità percepita all'esterno e all'interno del mondo
militare. In altri termini, è con l'indicazione dei compiti che si
definisce il ruolo delle forze armate nell'ambito della società e,
quindi, il suo prestigio sociale, il suo peso specifico nell'ambito
delle altre istituzioni, la sua appetibilità occupazionale, ecc.
(11).
In questo ambito appare necessaria una precisazione riferita ai
compiti non prioritari, definibili anche accessori. Se da un lato,
infatti, essi sono in grado di aumentare il consenso e la
visibilità delle forze armate - per fare un esempio potremmo
riferirci all'attività di supporto alle forze di polizia, a cui
abbiamo in precedenza fatto cenno, a cui il cittadino annette una
particolare attenzione in quanto direttamente legata alla tutela
della sua sicurezza personale e patrimoniale - dall'altro
potrebbero produrre gravi effetti negativi generando confusione sul
compito primario dell'istituzione militare, compromettendo la sua
vera identità.
4. Personale di
leva e personale volontario
Le forze armate sono organizzate
su base obbligatoria e su base professionale
(12). Approfondiamo nel dettaglio questa distinzione che,
come in precedenza affermato, rappresenta il maggiore aspetto
innovativo della riforma.
Sotto un profilo formale, il personale delle forze armate continua
ad essere distinto in due categorie: quello che ha scelto di
entrare nell'organizzazione militare e quello di leva, o comunque
quello che invece è stato obbligato (13).
Sotto l'aspetto sostanziale il discorso è radicalmente diverso. In
realtà, infatti, il personale delle forze armate sarà, di norma,
volontario. Esso, a sua volta, si distinguerà in due categorie:
quella che avrà un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (le
categorie in servizio permanente degli ufficiali, sottufficiali e
volontari) e quella che avrà un rapporto di lavoro a tempo
determinato (i volontari in ferma prefissata).
Tuttavia, in determinate ipotesi piuttosto particolari, nel caso in
cui sia necessario aumentare la consistenza delle forze armate,
sussiste ancora la possibilità di obbligare dei cittadini - nel
rispetto delle norme che disciplinano l'obiezione di coscienza - a
far parte dell'organismo militare. Tali ipotesi sono due: la
deliberazione dello stato di guerra (14) e il verificarsi di una
grave crisi internazionale in cui l'Italia sia coinvolta.
In questi casi c'è, comunque, un ordine da seguire. In primo luogo
va richiamato il personale militare volontario cessato dal servizio
da non più di cinque anni. Solo nel caso in cui ciò non sia ancora
sufficiente, si potrà procedere con il servizio militare
obbligatorio della durata di dieci mesi, prolungabili solo nel caso
di stato di guerra.
Al di là di queste ipotesi, la trasformazione delle forze armate,
dal modello misto (15) a quello professionale, deve avvenire non
oltre otto anni dall'entrata in vigore della legge.
Entro un anno da quest'ultimo termine, infatti, il Governo dovrà
emanare un decreto legislativo per disciplinare la graduale
sostituzione - che dovrà concludersi nei sette anni successivi alla
sua emanazione - dei militari in servizio obbligatorio di leva con
due categorie: i volontari di truppa e il personale civile del
ministero della Difesa (16).
5. La
trasformazione delle forze armate nel modello
professionale
Come abbiamo visto, la
trasformazione delle forze armate sarà disciplinata da un decreto
legislativo. Il Governo, se lo riterrà necessario, potrà adottare
entro un anno ulteriori decreti legislativi integrativi e
correttivi (17) ma, in ogni caso, dovrà uniformarsi ad una serie
corposa di principi e criteri direttivi imposti dal Parlamento ed
elencati nell'art. 3 della legge.
Essi rivestono un'importanza fondamentale in quanto, pur
rappresentando vincoli e prescrizioni, allo stesso tempo
costituiscono valide opportunità organizzative.
Sotto un profilo concettuale tali principi possono essere
raggruppati in quattro tipologie, con riferimento all'organico,
all'ordinamento, all'inserimento nel mondo del lavoro e
all'organizzazione.
-
Principi riferiti
all'organico
L'organico complessivo delle forze armate - esclusi l'Arma dei
carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza e il Corpo delle
Capitanerie di Porto - deve ridursi da 270.000 a 190.000
unità.
Tale riduzione - che ricordiamo prevede un regime transitorio di
sette anni (18) - dovrà avvenire:
-
coerentemente con gli oneri
finanziari previsti per l'attuazione della legge (19);
-
con la possibilità di reclutare i
volontari di truppa in deroga alle disposizioni che regolano le
assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche
(programmazioni triennali, rispetto di determinate percentuali
annuali di riduzione del personale da assumere, preventiva
autorizzazione del Consiglio dei Ministri, ecc.) (20);
-
facendo ricorso ancora al servizio
di leva, per i giovani nati fino al 1985 (21);
-
prevedendo il transito dei militari
in esubero in altre amministrazioni e, ove ciò non sia possibile,
il collocamento in ausiliaria se con meno di cinque anni dai limiti
massimi di età previsti per il collocamento in congedo
(22);
-
assicurando, per il triennio
2000-2002, il reclutamento di massimo 30.506 volontari in ferma
prefissata e 10.450 volontari in servizio permanente(di cui 2531
nell'anno 2000(23))(24).
-
Principi di natura
ordinativa
Tra i principi contenuti nella legge delega - relativi alla
sostituzione del personale di leva - vi sono i presupposti per
l'emanazione di norme anche di natura ordinativa.
In primo luogo (25) viene previsto un nuovo status di militare,
l'ufficiale ausiliario. Si dovrebbe trattare di una sorta di
"ufficiale di complemento volontario" per il cui reclutamento
dovrebbero essere individuati degli incentivi di natura giuridica.
Questa previsione normativa è permanente, nel senso che la sua
efficacia non è limitata al periodo di sette anni previsto per la
trasformazione nel modello professionale, e si applica anche
all'Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza.
In secondo luogo (26) si incide sulla disciplina dei volontari in
ferma prefissata - nei confronti dei quali verrebbe introdotta la
possibilità di poter essere impiegati normalmente anche all'estero
- modificando la normativa preesistente (27). Essi possono essere
sottoposti a ferma quinquennale (con la possibilità di permanere
ulteriormente in servizio con altre due rafferme biennali) o
annuale con la possibilità di trasformare in quinquennale la
propria ferma)(28).
In particolare, per i volontari in ferma quinquennale è previsto
che vengano:
-
stabilite le modalità per
consentire, al termine della ferma, di transitare nel ruolo dei
volontari in servizio permanente, nei limiti delle esigenze
organiche stabilite annualmente;
-
armonizzati i trattamenti giuridici
ed economici con quelli dei volontari in servizio permanente, anche
con riferimento alle eventuali ulteriori rafferme
biennali;
Per i volontari in ferma annuale
(29) è previsto che tale ferma costituisca titolo di preferenza per
l'accesso alla ferma quinquennale, alle rafferme biennali e al
transito dei volontari in servizio permanente (30).
In terzo luogo (31) si interviene sui volontari in servizio
permanente. In particolare è previsto che possano essere aumentate
le percentuali a loro riservate nei concorsi per il reclutamento
nel ruolo marescialli (32).
Infine viene imposto il coordinamento con la disciplina riguardante
il reclutamento femminile (33).
-
Principi riferiti all'inserimento
nel mondo del lavoro
Essi prevedono, a favore dei volontari in ferma prefissata
(34):
-
iniziative per assicurare il
sostegno, la formazione professionale e il completamento di cicli
di studio;
-
il collocamento preferenziale sul
mercato del lavoro, anche attraverso convenzioni tra il ministero
della Difesa e le associazioni delle imprese private con benefici
fiscali, a seguito di assunzioni, a favore di
quest'ultime;
-
rideterminazione delle riserve di
posti nel settore pubblico (forze di Polizia (35), Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, Corpi di polizia municipale, ruoli civili del
ministero della Difesa, Amministrazioni civili dello Stato
(36)).
-
Principi di natura
organizzativa
Essi riguardano:
-
il progressivo affidamento di
incarichi amministrativi e logistici al personale civile del
ministero della Difesa e a imprese private, al fine di
salvaguardare prioritariamente l'impiego operativo (37);
-
l'adeguamento della normativa che
regola il servizio militare obbligatorio prevedendo, tra l'altro,
che sia reclutato prioritariamente il personale che risieda entro
cento chilometri dall'ente o reparto di assegnazione e il personale
che risponda ai profili di incarico richiesti (38);
-
la competenza del Ministro della
Difesa (39)- a partire dal 2003 e per tutto il periodo in cui sarà
ancora in vigore il servizio militare di leva - a stabilire
l'entità dei contingenti autorizzati a prestare servizio di leva
nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nel Corpo della
Guardia di finanza, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in considerazione della contrazione
del numero di giovani che possono essere chiamati alle armi
(40).
Infine occorre ricordare che per
favorire la progressiva trasformazione dello , è anche prevista
l'emanazione di uno o più regolamenti governativi entro due anni
dall'entrata in vigore della legge, al fine di adeguare e di
omogeneizzare a livello interforze la disciplina dell'ordinamento
dei servizi, dell'amministrazione e della contabilità delle forze
armate (41).
6. Formazione,
qualità della vita e outplacement
La professionalizzazione delle forze
armate pone in risalto, oltre agli importanti aspetti ordinativi e
organizzativi a cui abbiamo fatto cenno, anche esigenze di altra
natura quali la formazione, le condizioni di vita e il
reinserimento nel mondo del lavoro dei volontari che vengono
congedati senza demerito.
La legge si fa carico di queste esigenze con alcune specifiche
disposizioni.
Con riferimento alla formazione e alla qualità della vita,
innanzitutto si prevede che il Ministro della Difesa emani delle
direttive (42) con lo scopo di:
-
assicurare la conoscenza della
Costituzione e delle principali normative riguardanti il servizio
militare, e dei relativi diritti e doveri;
-
elevare il livello professionale e
culturale e favorire l'attività sportiva e ricreativa;
-
migliorare gli standard
abitativi;
-
attuare le disposizioni vigenti in
materia di assistenza a favore del personale (43) e di prevedere
agevolazioni nel settore dei servizi di ristorazione e
alberghieri.
Inoltre è previsto che saranno
individuate in base ad un apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri (44) - alcune attività svolte dal personale
volontario durante il servizio militare a cui verrà riconosciuto
valore di crediti formativi ai fini del compimento di periodi
obbligatori di pratica professionale o di specializzazione,
necessari per l'esercizio di determinate professioni o mestieri
(45).
Per quanto riguarda le misure in materia di reinserimento nel mondo
del lavoro (46), a favore dei volontari congedati senza demerito -
oltre a quanto già indicato nel paragrafo precedente - il Ministro
della Difesa si avvale di una struttura - da individuare, con
decreto, nell'ambito di una direzione generale - che a sua volta
potrà utilizzare gli uffici periferici del ministero della Difesa.
Il compito preminente di tale struttura è quello di stipulare
apposite convenzioni con i datori di lavoro pubblici e privati, con
i competenti uffici regionali, con i soggetti abilitati
all'attività di mediazione nel mercato del lavoro (47) e alla
fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo (48).
Infine è sancito l'obbligo, posto a carico del Presidente del
Consiglio dei Ministri (49), di riferire annualmente al Parlamento
sullo stato dell'organizzazione delle forze armate e sulle attività
svolte dalla struttura incaricata dell'outplacement a favore del personale congedato senza
demerito (50).
7.
Conclusioni
All'indomani dell'approvazione
definitiva di questa legge, tra i numerosi articoli dedicati dagli
organi di informazione all'abolizione della leva, appare
particolarmente significativo uno apparso sul più diffuso
quotidiano nazionale (51).
L'autore - riferendosi al suo servizio di leva svolto molti anni fa
come ufficiale di complemento - ricorda:
"in caserma arrivavano le reclute di ogni parte d'Italia, e vengono
avviate al rancio. Davanti al cibo che noi borghesucci
disprezzavamo, un ragazzo si mette a piangere e sospira: "A casa
mia queste cose non si mangiano nemmeno a Natale". […] Il servizio
militare ci faceva conoscere persone e mondi che sembravano
stranieri, e dialetti, e culture, e furbizie che ignoravamo del
tutto.
e poi aggiunge:
…io ero già laureato e per qualche piccolo viaggio all'estero mi
sentivo un po' cosmopolita [ma] solo in caserma ho imparato a
conoscere le complicazioni del mio Paese, e a tenerne conto
[…].
Ecco, questo era il senso positivo che comunemente veniva dato al
servizio di leva: uno strumento di costruzione dell'identità
nazionale, una garanzia di democrazia, un mezzo per integrare forze
armate e società civile, un'opportunità per rafforzare il senso di
appartenenza ad una stessa comunità, superando differenze
geografiche e sociali, o - per usare le parole del noto scrittore
Rigoni Stern - "un modo per fare incontrare gli Italiani".
Ed è sicuramente per queste forti implicazioni etiche e morali, che
abbiamo sottolineato fin dall'inizio del presente lavoro, che
questa riforma ha costituito oggetto di vivace dibattito tra i più
diversi settori della società, facendo registrare posizioni
divergenti addirittura anche all'interno di gruppi omogenei per
ideologia, per riferimento partitico , ecc. (52).
Sotto il profilo tecnico, invece, appare pacificamente accettato
che la cessazione della leva e il passaggio ad un sistema
interamente volontario rappresenta una soluzione più che mai
imposta dalla crescente domanda di operatività e professionalità
che è richiesta alle forze armate, analogamente a quanto è avvenuto
nella stragrande maggioranza dei nostri alleati europei ed
atlantici.
È facilmente prevedibile, tuttavia, che l'attuazione di questo
mutamento incontrerà non poche difficoltà.
Ad avviso di chi scrive, il punto cruciale è rappresentato dal come
rendere appetibile il reclutamento dei volontari in ferma, e cioè
di coloro che per 1, 5, 7 o addirittura 9 anni, opereranno nelle
forze armate senza la certezza di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
Non si tratta di un problema infondato se si riflette sul fatto che
in altri Stati europei, a causa della mancanza di domande di
arruolamento, sono state aperte le porte delle forze armate a
categorie che prime ne erano escluse, come gli omosessuali e i
pregiudicati per lievi reati.
Infatti occorre chiedersi cosa può allettare un giovane ad
accettare questa forma di precariato, con il rischio di essere
congedato, ad esempio, dopo 9 anni di servizio volontario e dover
cercare un'altra occupazione, all'età di quasi trent'anni, in un
mercato del lavoro oramai difficile e turbolento dove la giovane
età, o l'aver maturato esperienze di lavoro omogenee a quelle a cui
si aspira, rappresentano parametri di fondamentale
importanza.
La pura e semplice motivazione ideale non appare una risposta
realistica. Al riguardo, per fare un esempio, si pensi che
attualmente il reclutamento degli alpini - e cioè di una specialità
che ha un proprio bacino per antonomasia legato alle tradizioni ed
ai valori ideali è stato messo in crisi dall'obiezione di
coscienza: il 67 per cento dei soggetti interessati alla leva
alpina ha dichiarato di non voler fare il militare ma
l'obiettore.
Conseguentemente la legge ha cercato di rendere appetibile la
scelta di fare il volontario con una serie di agevolazioni per
coloro che non possono transitare nel servizio permanente, creando
di fatto un sistema protetto, corporativo, giustificato
dall'obiettivo di rendere funzionale un apparato vitale per lo
Stato.
Non appare questa la sede per una disamina approfondita sulla
fondatezza di questa scelta ma può essere utile esprimere alcune
osservazioni, chiaramente del tutto soggettive.
In primo luogo si ritiene che il regime protezionistico possa
limitare la ricerca della massima efficienza organizzativa,
obiettivo primario invece ovunque si operi in regime di libera
concorrenza.
Ciò ostacolerebbe quel processo di rinnovamento delle forze armate,
avviato soprattutto a seguito dell'intensificarsi dei rapporti con
le analoghe strutture degli altri Stati, dovuti alla comune
partecipazione a missioni internazionali.
Ebbene, quella dell'efficienza è la sfida strategica che occorre
vincere ai fini del successo del reclutamento - oltre che per la
funzionalità delle forze armate - come è stato sottolineato anche
da una ricerca promossa dallo Stato Maggiore Esercito (53) in cui è
emerso che:
"il sistema della leva avrebbe contribuito ad aumentare la distanza
tra esercito e Paese e a delegittimare l'istituzione militare
"rinviando ogni anno nella società civile - autentici 'comunicatori
in negativo' - decine di migliaia di giovani che nelle forze armate
avevano conosciuto le più macroscopiche disfunzioni, la
disorganizzazione interna, gli incresciosi episodi di
'nonnismo'…".
In altri termini si vuole sostenere che un giovane può anche
ritenere appetibile un posto di lavoro instabile, ma a condizione
che lo offra un'organizzazione prestigiosa, autorevole, moderna e
che abbia un'ottima immagine (54).
Un altro aspetto di una certa rilevanza, riguarda il rapporto delle
forze armate con altre Istituzioni civili e di polizia. La legge
prevede (55) che venga rideterminato il numero di posti da
riservare ai militari volontari che cessano dal servizio senza
demerito nei ruoli iniziali delle forze di polizia, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia municipale,
nei ruoli civili del ministero della Difesa e nelle amministrazioni
civili dello Stato.
Al riguardo si considera che elevando le già cospicue riserve
esistenti (56), si possa andare ad incidere sull'autonomia delle
altre Istituzioni, di cui il reclutamento ne costituisce una della
massime espressioni. Non si ritiene che tale affermazione possa
essere smentita, tanto che ad esempio non sono rari i casi in cui,
anche tra società commerciali di dimensioni e rilevanza
internazionale, la scelta di selezionare e formare personale al
primo impiego rappresenta una delle strategie aziendali.
In conclusione, occorre tenere presente la regola generale secondo
la quale le leggi da sole non hanno mai risolto alcun problema,
tantomeno con riferimento a questioni così complesse come quella in
esame.
Tuttavia senza di esse è senz'altro impossibile attuare quei
mutamenti radicali che si rendono necessari per adeguare la società
alle esigenze che man mano si presentano. Sotto questo aspetto il
legislatore ha mostrato particolare attenzione al mondo militare e,
in poco più di un lustro, ha praticamente ridisegnato l'intero
quadro normativo di riferimento (la legge sui vertici militari; la
riforma strutturale delle forze armate, il riordino dell'Arma dei
carabinieri; il reclutamento, lo stato e l'avanzamento degli
ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari e del personale
femminile, l'obiezione di coscienza , ecc.) (57).
Ora che le condizioni ci sono, occorre coltivare uno specifico
approccio culturale che valorizzi al massimo le idee, le energie e
le professionalità di cui l'organizzazione militare abbondantemente
dispone, favorendo il cambiamento e l'innovazione.
(*) - Tenente Colonnello dei Carabinieri,
effettivo al Gabinetto del Ministro della Difesa, presso l'Ufficio
rapporti con il Parlamento.
(1) - Pubblicata sulla G.U. n. 269 del 17 novembre 2000.
(2) - A titolo di orientamento, si evidenzia che i Paesi europei
più significativi per peso economico e demografico (Germania,
Francia, Regno Unito e Spagna), si pongono - per lo strumento
militare - un obiettivo oscillante dai 170 mila uomini della Spagna
ai 270 mila della Germania, passando attraverso i 210 mila del
Regno Unito ed i 240 mila della Francia.
(3) - In proposito appaiono utili gli strumenti offerti dalla
recentissima legge 7 giungo 2000, n. 150, "Disciplina delle
attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni". Per un approfondimento sulla legge si veda lo
studio di G. Nucci, Elementi portanti, aree di intervento e
finalità della legge n. 150/2000, pubblicato su Rivista Italiana di
Comunicazione Pubblica, n. 5/2000, pagg. 29-46, ed. Franco
Angeli.
(4) - R.d. 28 luglio 1932, n. 1365, per la Marina militare, r.d. 24
febbraio 1938, n. 329, per l'Esercito, e r.d. 19 febbraio 1939, n.
340 per l'Aeronautica militare.
(5) - Art. 1 della legge 31 maggio 1975, n. 191, "Nuove norme per
il servizio di leva".
(6) - Art. 3 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, "Norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata".
(7) - Art. 1, comma 104, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica".
(8) - A tal fine sono abrogati, in base all'art. 1, comma 7, della
legge, l'articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e
l'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 1986, n.
958.
(9) - Si tratta del personale dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
Guardia di finanza (l'apporto di quest'ultimo Corpo è limitato a
quanto previsto dalla sua legge ordinativa, art. 1 della legge 23
aprile 1959, n. 189, e cioè "eseguire gli altri servizi di
vigilanza e tutela per i quali sia dalla legge richiesto il suo
intervento".
(10) - A livello nazionale le responsabilità decisionali fanno capo
al Presidente del Consiglio, che normalmente delega un
sottosegretario mentre, a livello locale, le stesse fanno capo al
Prefetto.
(11) - Cfr.: G. Nucci, Comunicazione, immagine e Forze Armate,
Rassegna dell'Arma dei Carabinieri, n. 2/1999.
(12) - Art. 1, comma 6, della legge.
(13) - Art. 2 della legge.
(14) - Art. 78 della Costituzione.
(15) - Volontari e coscrizione obbligatoria.
(16) - Art. 3 della legge.
(17) - Art. 3, comma 4, della legge.
(18) - La progressiva riduzione dei militari di leva prevede 84.000
unità nel 2000, 71.700 nel 2001, 59.400 nel 2002, 47.000 nel 2003,
38.700 nel 2004, 22.400 nel 2005 e 11.800 nel 2006 (fonte:
audizione del 31 ottobre 2000 del sottosegretario alla Difesa, on.
Gianni Rivera, presso la Commissione Lavoro della Camera dei
deputati, ripresa, tra gli altri, dal Corriere della Sera del 1°
novembre 2000, pag. 17).
(19) - Art. 3, comma 1, lettera a, della legge. Tali oneri sono
stati quantificati per ogni anno, a partire dal 2000 e fino al
2020, e riportati nella tabella A allegata alla legge.
(20) - Art. 3, comma 1, lettera a, della legge. Cfr. l'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
(21) - Art. 3, comma 1, lettera b, della legge.
(22) - Art. 3, comma 1, lettera c, della legge. Si tratta di una
sorta di prepensionamento.
(23) - Art. 3, comma 2, della legge.
(24) - Art. 3, comma 1, lettera e, della legge. Per il volontari in
servizio permanente tale dotazione va ad incrementare la
consistenza massima fissata dall'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, secondo il quale la dotazione
organica del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente è
di 16.722 per l'Esercito, 4.615 per la Marina e 2.250 per
l'Aeronautica (nell'ambito della Marina è previsto inoltre un ruolo
dei volontari di truppa delle capitanerie di porto, con dotazione
di 675 unità).
(25) - Art. 3, comma 1, lettera d, della legge.
(26) - Art. 3, comma 1, lettera f, della legge.
(27) - Art. 3, comma 1, lettera f, n. 7. La disciplina preesistente
è contenuta fondamentalmente nel decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, e nell'art. 2 del decreto legge 21 aprile 1999, n.
110, convertito con modificazioni nella legge 18 giugno 1999, n.
186.
(28) - Mentre la figura del volontario in ferma quinquennale è
nuova, quella del volontario in ferma annuale è stata introdotta
con il comma 4 bis dell'art. 2 del decreto legge 21 aprile 1999, n.
110, convertito con modificazioni nella legge 18 giugno 1999, n.
186.
(29) - L'art. 4 della legge prevede che fino alla sospensione del
servizio militare obbligatorio, la leva può essere trasformata in
ferma annuale (e cioè i coscritti si trasformano in volontari) fino
ad un limite quantitativo determinato con decreto dal Ministro
della Difesa.
(30) - Art. 3, comma 1, lettera f, n. 3, della legge.
(31) - Art. 3, comma 1, lettera f, n. 4, della legge.
(32) - Cfr. art. 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
Attualmente non sono previste per i concorsi pubblici, mentre per
quelli interni sono pari ai 2/3 dei posti.
(33) - Art. 3, comma 1, lettera i, della legge.
(34) - Art. 3, comma 1, lettera f, n. 5, della legge.
(35) - Arma dei carabinieri, Polizia di Stato, Corpo della Guardia
di finanza, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello
Stato (art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121).
(36) - Attualmente, per l'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n.
191, sono previste per gli impiegati il 5% e per gli operai il
10%.
(37) - Art. 3, comma 1, lettera g, della legge.
(38) - Art. 3, comma 1, lettera h, della legge.
(39) - mediante decreto concertato con i Ministri dell'interno,
della Giustizia e delle finanze.
(40) - Art. 3, comma 1, lettera l, della legge.
(41) - Art. 7 della legge.
(42) - Art. 3, comma 3, della legge.
(43) - Cfr. l'art. 30 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, che si
riporta:
"1. Allo scopo di assicurare un organico rapporto tra Forze armate
e società civile, i comandi delle regioni militari, dei
dipartimenti militari marittimi e delle regioni aeree, d'intesa con
i Consigli intermedi della rappresentanza militare, su direttive
del Ministro della Difesa, concordano con le regioni, le province
ed i comuni, i programmi e le iniziative di cui all'ultimo comma
dell'articolo 19 della legge 11 luglio 1978, n. 382, a favore dei
militari in servizio.
2. L'Amministrazione militare concorda la programmazione e lo
sviluppo delle iniziative di cui al comma 1 con gli organi della
rappresentanza militare.
3. I suddetti programmi riguardano:
a) l'ammissione dei militari in servizio alla frequenza e alla
utilizzazione delle strutture civili, culturali, sportive,
ricreative, esistenti nel territorio comunale sede dei comandi, dei
reparti e degli enti delle Forze armate;
b) l'uso agevolato di mezzi di trasporto - urbani ed extraurbani -
e l'accesso dei militari in servizio ai musei, ai teatri, ai
cinematografi e agli impianti sportivi;
c) l'organizzazione, in concorso con le Amministrazioni locali, di
seminari, cicli di conferenze ed altre iniziative specifiche tese a
prevenire e combattere il fenomeno delle tossicodipendenze;
d) ogni altra iniziativa atta ad agevolare l'integrazione dei
militari nella società civile, attraverso dibattiti, incontri con
realtà culturali ed associative, nonché la partecipazione a momenti
significativi della vita sociale.
4. Le autorità militari, secondo quanto previsto dal comma 1 del
presente articolo, concordano con gli enti scolastici, i comuni e
le organizzazioni sportive esistenti nell'ambito del territorio in
cui operano gli enti militari, l'uso temporaneo delle
infrastrutture ginnico-sportive eventualmente in dotazione ai
reparti stessi.
5. Gli enti e le organizzazioni richiedenti provvedono alla stipula
di apposite polizze per l'assicurazione contro i rischi e la
responsabilità civile derivanti dall'uso delle predette
infrastrutture".
(44) - Di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e
dell'università.
(45) - Art. 5, comma 2, della legge.
(46) - Art. 5 della legge.
(47) - Cfr. art. 10, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469.
(48) - Cfr. l'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
(49) - Su proposta del Ministro della Difesa.
(50) - Art. 6 della legge. Queste informazioni vanno ad integrare
la relazione annuale, già prevista, sullo stato della disciplina
militare e del personale di leva previsti dall'art. 24 della legge
11 luglio 1978, n. 382, e dall'art. 48 della legge 24 dicembre
1986, n. 958.
(51) - "Il paese dei caporali" di Giuliano Zincone apparso a pag. 1
del Corriere della Sera del 25 ottobre 2000.
(52) - Al riguardo appare significativo che nella dichiarazione
conclusiva di voto sul disegno di legge, avvenuta il 24 ottobre
2000 al Senato della Repubblica, ben tre senatori hanno dichiarato
il proprio dissenso rispetto ai propri gruppi parlamentari.
(53) - V. Ilari, Forze Armate e società italiana: breve analisi di
un difficile rapporto, in Esercito e società, di F. Crescenzo - B.
Zoldan (a cura di), Ed. Stato Maggiore Esercito, 1994, pag.
154.
(54) - Per un approfondimento su quest'ultimo aspetto si rinvia al
già citato studio "Comunicazione, immagine e Forze Armate",
pubblicato su Rassegna dell'Arma dei Carabinieri, n. 2/1999 (vedi
sub nota 10).
(55) - Art. 3, comma 1, lettera f, numeri 5.1 e 5.2.
(56) - Per l'art. 3 del D.P.R. 2/9/1997, n. 332, le attuali riserve
sono fissate nel 100% per il Corpo militare della Croce rossa, nel
60% per l'Arma dei carabinieri e per la Guardia di finanza, nel 50%
per il Corpo di polizia penitenziaria, nel 35% per la Polizia di
Stato, per il Corpo forestale dello Stato e per il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.
Per le Amministrazioni civili, in base all'art. 30 della legge 31
maggio 1975, n. 191, le riserve sonno fissate nel 5% per gli
impiegati e nel 10% per gli operai.
(57) - Per i riferimenti normativi si veda
l'appendice. |